11.2022.35
Motivazione di un appello
18 febbraio 2022Italiano7 min
rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere da AP 1 e da
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Incarto n.
11.2022.35
Lugano
18 febbraio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2021.99 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione del 20 marzo 2021 da
AO
1
(rappresentata
dalla curatrice V__________ e
patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 (VA)
e
B__________ ,
giudicando sull'appello
del 26 gennaio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 17 gennaio 2022;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 1° ottobre 2004 AP
1 (1965), cittadina brasiliana, ha dato alla luce una figlia, AO 1, che è stata
riconosciuta il 2 maggio 2008 da __________ B__________ (1957). Con decisione
del 9 ottobre 2020 l'Autorità regionale di protezione 6 ha privato i genitori
dell'autorità parentale sulla figlia, istituendo in favore della minore una
tutela sulla base dell'art. 327a CC e designando quale tutrice __________
V__________.
B. Ottenuta il 17 marzo
2021 l'autorizzazione ad agire, con petizione del 20 marzo 2021 AO 1 si è
rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere da AP 1 e da
__________ B__________ un contributo di mantenimento di fr. 1586.45 mensili. I
convenuti si sono disinteressati completamente del procedimento, non
presentando osservazioni alla petizione, non comparendo alle prime arringhe del
24 giugno 2021 né a quelle finali del 28 settembre 2021.
C. Statuendo con sentenza
del 17 gennaio 2022 il Pretore aggiunto ha fissato un contributo alimentare in
favore dell'attrice dal 1° febbraio 2021 di fr. 300.– mensili (fr. 175.– mensili qualora alla medesima
fosse riconosciuto l'assegno di formazione di fr. 250.– mensili) a carico
della madre e uno di fr. 800.– mensili (fr. 675.– mensili qualora alla medesima
fosse riconosciuto l'assegno di formazione di fr. 250.– mensili) a carico del
padre. Non sono state riscosse spese processuali né assegnate ripetibili. AO 1
è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
D. Il 10 febbraio 2022
la Pretura ha ricevuto un appello datato 26 gennaio 2022 in cui AP 1 lamenta di non percepire
nessuna entrata e di non disporre di alcun patrimonio. Il Pretore aggiunto ha
fatto seguire lo scritto a questa Camera. Il Tribunale d'appello non ha chiesto
osservazioni al memoriale.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori o Pretori aggiunti con la
procedura semplificata – come quelle in materia di filiazione (art. 295 cpv. 1
CPC) – sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie meramente patrimoniali, il
valore litigioso raggiungesse
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
tale presupposto è dato, ove appena si considerino l'ammontare del contributo
alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto
(fr. 1586.45 mensili fino
alla maggiore età). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata a AP
1.
al più presto il 18 gennaio 2022. Datato 26 gennaio ma impostato il 9
febbraio 2022, l'appello in esame è perciò ricevibile.
2.
Un appello deve rispettare determinate esigenze di
forma, tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (domande o
conclusioni), ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Dall'appello deve pertanto risultare non solo che la
decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che
misura ne sia chiesta la riforma (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 142 I 94
consid. 8.2 con rinvii), anche perché l'appello preclude l'efficacia e
l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei limiti delle
conclusioni. Una richiesta di giudizio va
quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa
essere pronunciata ed eseguita senza ulteriori delucidazioni (DTF 142 III 107
consid. 5.3.1). Qualora siano in discussione richieste che hanno per
oggetto una somma di denaro, come in materia di contributi alimentari, per
principio tali richieste vanno cifrate (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con
rimandi). Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi
eccezionalmente ammissibile ove dalla sua motivazione – eventualmente in
combinazione con la sentenza impugnata – si evinca senza equivoco a che cosa
miri l'appellante (cfr. I CCA,
sentenza inc. 11.2020.56 del 12 ottobre 2021 consid. 3a con
riferimenti). Se ciò non è il caso, nondimeno, l'appello va dichiarato
irricevibile, senza che l'appellante possa contare sull'assegnazione di un
termine supplementare entro cui sanare il difetto (DTF 137 III 622 consid. 6.4
con riferimenti; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.5 del 26 gennaio 2021 consid. 2).
3.
Nella fattispecie
l'appello di AP 1 non
contiene alcuna richiesta di giudizio, l'appellante limitandosi a dolersi di non percepire nessuna entrata e di non
disporre di alcun patrimonio. Si volesse arguire che essa intende
ottenere l'annullamento del contributo alimentare a suo carico, il problema è
che le sue argomentazioni sono nuove. Davanti al Pretore aggiunto, in effetti,
nonostante l'avvertenza sulle conseguenze di un mancato intervento in causa, essa
non si è valsa della possibilità di prendere posizione sulla petizione e non ha
presenziato al dibattimento precludendosi di conseguenza ulteriori
contestazioni. Fatti nuovi in appello sono ammissibili solo se sono
immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile recarli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto
conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Ora, l'interessata non pretende
che gli fosse impossibile far valere gli argomenti invocati attualmente
nell'appello. Ne discende che, disinteressatosi del processo di primo grado, essa
non può rimediare alla mancanza impugnando la decisione del Pretore aggiunto. Manifestamente
inammissibile, l'appello vede la sua
sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica
(art. 48b lett. a n. 2 LOG).
4.
Le spese processuali seguirebbero la
soccombenza (art. 106 cpv., 1 CPC). In concreto, tuttavia, si giustifica di
rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, l'appellante, sprovvista di
cognizioni giuridiche, avendo agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un
patrocinatore. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato
notificato per osservazioni.
5.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF il valore
litigioso non raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove
si pensi all'entità dei contributi alimentari rimasti controversi in appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione a:
– ,
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile
è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).