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Decisione

11.2022.35

Motivazione di un appello

18 febbraio 2022Italiano7 min

rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere da AP 1 e da

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.35

Lugano

18 febbraio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2021.99 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con petizione del 20 marzo 2021 da

AO

1

(rappresentata

dalla curatrice V__________ e

patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 (VA)

e

B__________ ,

giudicando sull'appello

del 26 gennaio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 17 gennaio 2022;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 1° ottobre 2004 AP

1 (1965), cittadina brasiliana, ha dato alla luce una figlia, AO 1, che è stata

riconosciuta il 2 maggio 2008 da __________ B__________ (1957). Con decisione

del 9 ottobre 2020 l'Autorità regionale di protezione 6 ha privato i genitori

dell'autorità parentale sulla figlia, istituendo in favore della minore una

tutela sulla base dell'art. 327a CC e designando quale tutrice __________

V__________.

B. Ottenuta il 17 marzo

2021 l'autorizzazione ad agire, con petizione del 20 marzo 2021 AO 1 si è

rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere da AP 1 e da

__________ B__________ un contributo di mantenimento di fr. 1586.45 mensili. I

convenuti si sono disinteressati completamente del procedimento, non

presentando osservazioni alla petizione, non comparendo alle prime arringhe del

24 giugno 2021 né a quelle finali del 28 settembre 2021.

C. Statuendo con sentenza

del 17 gennaio 2022 il Pretore aggiunto ha fissato un contributo alimentare in

favore dell'attrice dal 1° febbraio 2021 di fr. 300.– mensili (fr. 175.– mensili qualora alla medesima

fosse riconosciuto l'assegno di formazione di fr. 250.– mensili) a carico

della madre e uno di fr. 800.– mensili (fr. 675.– mensili qualora alla medesima

fosse riconosciuto l'assegno di formazione di fr. 250.– mensili) a carico del

padre. Non sono state riscosse spese processuali né assegnate ripetibili. AO 1

è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

D. Il 10 febbraio 2022

la Pretura ha ricevuto un appello datato 26 gennaio 2022 in cui AP 1 lamenta di non percepire

nessuna entrata e di non disporre di alcun patrimonio. Il Pretore aggiunto ha

fatto seguire lo scritto a questa Camera. Il Tribunale d'appello non ha chiesto

osservazioni al memoriale.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori o Pretori aggiunti con la

procedura semplificata – come quelle in materia di filiazione (art. 295 cpv. 1

CPC) – sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311

cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie meramente patrimoniali, il

valore litigioso raggiungesse

fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto

tale presupposto è dato, ove appena si considerino l'ammontare del contributo

alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto

(fr. 1586.45 mensili fino

alla maggiore età). Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata a AP

1.

al più presto il 18 gennaio 2022. Datato 26 gennaio ma impostato il 9

febbraio 2022, l'appello in esame è perciò ricevibile.

2.

Un appello deve rispettare determinate esigenze di

forma, tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (domande o

conclusioni), ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Dall'appello deve pertanto risultare non solo che la

decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che

misura ne sia chiesta la riforma (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 142 I 94

consid. 8.2 con rinvii), anche perché l'appello preclude l'efficacia e

l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei limiti delle

conclusioni. Una richiesta di giudizio va

quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa

essere pronunciata ed eseguita senza ulteriori delucidazioni (DTF 142 III 107

consid. 5.3.1). Qualora siano in discussione richieste che hanno per

oggetto una somma di denaro, come in materia di contributi alimentari, per

principio tali richieste vanno cifrate (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con

rimandi). Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi

eccezionalmente ammissibile ove dalla sua motivazione – eventualmente in

combinazione con la sentenza impugnata – si evin­ca senza equivoco a che cosa

miri l'appellante (cfr. I CCA,

sentenza inc. 11.2020.56 del 12 ottobre 2021 consid. 3a con

riferimenti). Se ciò non è il caso, nondimeno, l'appello va dichiarato

irricevibile, senza che l'appellante possa contare sull'assegnazione di un

termine supplementare entro cui sanare il difetto (DTF 137 III 622 consid. 6.4

con riferimenti; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.5 del 26 gennaio 2021 consid. 2).

3.

Nella fattispecie

l'appello di AP 1 non

contiene alcuna richiesta di giudizio, l'appellante limitandosi a dolersi di non percepire nessuna entrata e di non

disporre di alcun patrimonio. Si volesse arguire che essa intende

ottenere l'annullamento del contributo alimentare a suo carico, il problema è

che le sue argomentazioni sono nuove. Davanti al Pretore aggiunto, in effetti,

nonostante l'avvertenza sulle conseguenze di un mancato intervento in causa, essa

non si è valsa della possibilità di prendere posizione sulla petizione e non ha

presenziato al dibattimento precludendosi di conseguenza ulteriori

contestazioni. Fatti nuovi in appello sono ammissibili solo se sono

immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile recarli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto

conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Ora, l'interessata non pretende

che gli fosse impossibile far valere gli argomenti invocati attualmente

nell'appello. Ne discende che, disinteressatosi del processo di primo grado, essa

non può rimediare alla mancanza impugnando la decisione del Pretore aggiunto. Manifestamente

inammissibile, l'appello vede la sua

sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica

(art. 48b lett. a n. 2 LOG).

4.

Le spese processuali seguirebbero la

soccombenza (art. 106 cpv., 1 CPC). In concreto, tuttavia, si giustifica di

rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, l'appellante, sprovvista di

cognizioni giuridiche, avendo agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un

patrocinatore. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato

notificato per osservazioni.

5.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF il valore

litigioso non raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove

si pensi all'entità dei contributi alimentari rimasti controversi in appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione a:

– ,

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile

è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).