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Decisione

11.2022.4

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

14 settembre 2022Italiano5 min

avendo la moglie già precedentemente introdotto un'azione di divorzio a __________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.4

Lugano

14 settembre 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta

della

giudice:

Giamboni,

giudice presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2022.1 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con petizione del 2 gennaio 2022 da

AP

1

(patrocinato

dall' PA 1 )

contro

CO

1 ora in

(patrocinata

dall PA 2 ),

giudicando sull'appello

presentato il 17 gennaio 2022 da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto

il 4 gennaio 2022;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1980) e CO 1 (1982)

si sono sposati a __________ (I) il 10 maggio 2008. Dal matrimonio sono nati M__________

il 31 ottobre 2008 e G__________ il 1° luglio 2016. I coniugi si sono separati

il 1° gennaio 2020, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________

per sistemarsi altrove. Nell'agosto del 2020 la moglie si è trasferita a __________

con i figli.

Fatti

B. Il 2 gennaio 2022 AP

1 ha presentato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna una

petizione di divorzio non motivata. Con decisione del 4 gennaio 2022 il Pretore

aggiunto ha dichiarato l'azione irricevibile “per litispendenza altrove”,

avendo la moglie già precedentemente introdotto un'azione di divorzio a __________

dove si era nel frattempo trasferita. Le spese processuali di fr. 300.–

sono state poste a carico dell'attore.

C. Contro tale decisione

AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 gennaio 2022 in cui chiede

di riformare il giudizio impugnato nel senso

di dichiarare ricevibi­le la propria azione di divorzio. Nelle sue

osservazioni dell'11 mar­zo 2022 CO 1 ha

proposto di respingere l'appello.

D. Nel frattempo, con

decisione del 2 giugno 2022 il Tribunale distrettuale di __________ dopo avere

constatato che al momento di introdurre l'azio­ne di divorzio nessun coniuge

era domiciliato nel Cantone di __________, si è dichiarato incompetente per

territorio e non è entrato nel merito di un'istanza cautelare presentata il

13 maggio 2022 da CO 1.

Il 21 giugno 2022 la

moglie ha così ritirato l'azione di divorzio e l'ha riproposta, richiamando

l'art. 63 CPC, il 5 luglio 2022 davanti al Pretore della giurisdizione di

Locarno Città, il quale ha convocato le parti all'udienza di conciliazione del

7 settembre 2022 (inc. DM.2022.43; inc. 11.2022.113).

E. Il 12 settembre 2022 AP

1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, le parti avendo dato

atto all'udienza di conciliazione della competenza territoriale della Pretura della

giurisdizione di Locarno Città.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui

una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio,

configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai

motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza

del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid.

5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal

ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.

Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per

chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento

delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1.

seconda frase CPC). Nella fattispecie l'appellante va dunque tenuto a farsi

carico dei costi, comunque contenuti, dovuti alla procedura di appello,

limitati all'apertura dell'incarto, agli atti preliminari e allo stralcio

dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG), mentre le ripetibili possono

considerarsi compensate, come concordato dalle parti stesse.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro

dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le

spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante. Le

ripetibili sono compensate.

3. Notificazione:

– avv. dott. ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La

giudice presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).