11.2022.4
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
14 settembre 2022Italiano5 min
avendo la moglie già precedentemente introdotto un'azione di divorzio a __________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.4
Lugano
14 settembre 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta
della
giudice:
Giamboni,
giudice presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa DM.2022.1 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 2 gennaio 2022 da
AP
1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro
CO
1 ora in
(patrocinata
dall PA 2 ),
giudicando sull'appello
presentato il 17 gennaio 2022 da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto
il 4 gennaio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1980) e CO 1 (1982)
si sono sposati a __________ (I) il 10 maggio 2008. Dal matrimonio sono nati M__________
il 31 ottobre 2008 e G__________ il 1° luglio 2016. I coniugi si sono separati
il 1° gennaio 2020, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
per sistemarsi altrove. Nell'agosto del 2020 la moglie si è trasferita a __________
con i figli.
Fatti
B. Il 2 gennaio 2022 AP
1 ha presentato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna una
petizione di divorzio non motivata. Con decisione del 4 gennaio 2022 il Pretore
aggiunto ha dichiarato l'azione irricevibile “per litispendenza altrove”,
avendo la moglie già precedentemente introdotto un'azione di divorzio a __________
dove si era nel frattempo trasferita. Le spese processuali di fr. 300.–
sono state poste a carico dell'attore.
C. Contro tale decisione
AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 gennaio 2022 in cui chiede
di riformare il giudizio impugnato nel senso
di dichiarare ricevibile la propria azione di divorzio. Nelle sue
osservazioni dell'11 marzo 2022 CO 1 ha
proposto di respingere l'appello.
D. Nel frattempo, con
decisione del 2 giugno 2022 il Tribunale distrettuale di __________ dopo avere
constatato che al momento di introdurre l'azione di divorzio nessun coniuge
era domiciliato nel Cantone di __________, si è dichiarato incompetente per
territorio e non è entrato nel merito di un'istanza cautelare presentata il
13 maggio 2022 da CO 1.
Il 21 giugno 2022 la
moglie ha così ritirato l'azione di divorzio e l'ha riproposta, richiamando
l'art. 63 CPC, il 5 luglio 2022 davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città, il quale ha convocato le parti all'udienza di conciliazione del
7 settembre 2022 (inc. DM.2022.43; inc. 11.2022.113).
E. Il 12 settembre 2022 AP
1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, le parti avendo dato
atto all'udienza di conciliazione della competenza territoriale della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui
una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio,
configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai
motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza
del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid.
5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal
ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2.
Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per
chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1.
seconda frase CPC). Nella fattispecie l'appellante va dunque tenuto a farsi
carico dei costi, comunque contenuti, dovuti alla procedura di appello,
limitati all'apertura dell'incarto, agli atti preliminari e allo stralcio
dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG), mentre le ripetibili possono
considerarsi compensate, come concordato dalle parti stesse.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro
dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le
spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante. Le
ripetibili sono compensate.
3. Notificazione:
– avv. dott. ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).