11.2022.40
Protezione dell'unione coniugale: assegnazione dell'alloggio coniugale, contributo alimentare per la moglie
22 marzo 2024Italiano45 min
spontanea del 25 marzo 2022 la moglie ha poi ribadito il proprio punto di vista,
Source ti.ch
Incarti n.
11.2022.40
11.2022.41
Lugano
22 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2021.2904 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 18 giugno 2021
da
AO
1AO 1
(patrocinata
dall' PA 2 )
contro
AP
1AP 1
(patrocinato
dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 21 febbraio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto
il 9 febbraio 2022 (inc. 11.2022.40)
e sull'appello del 21
febbraio 2022 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2022.41);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1956) e AO 1 (1967),
cittadina italiana, si sono sposati a __________ il 28 novembre 1997. A quel
momento la moglie aveva
già un figlio, A__________, nato il 26 luglio 1985 da una precedente relazione.
Il 27 marzo 1996, prima del matrimonio, essa ha avuto da AP 1 la figlia P__________.
Entrambi i figli sono maggiorenni. Il marito, ora pensionato, era impiegato
presso la A__________. AO 1 è alle dipendenze della W__________ con un grado
d'occupazione del 60%. Tra il novembre del 2021 e l'ottobre del 2022 essa ha percepito
indennità di disoccupazione per il rimanente 40%. In seguito, dal novembre del 2022, essa ha trovato un lavoro serale
presso L__________. I coniugi vivono separati dal 13 giugno 2021, quando
la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1087 RFD di __________,
a lei intestata) per trasferirsi con la figlia da sua sorella a G__________.
B. Il 18 giugno 2021 AO
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale,
chiedendo di essere autorizzata a vivere separata, di assegnarle in uso
l'abitazione coniugale e di condannare il marito a versarle un contributo
alimentare di fr. 2500.– mensili dal 1° giugno 2021, come pure una
provvigione ad litem di fr. 6000.– o, in subordine, di concederle il
beneficio del gratuito patrocinio. Essa ha postulato inoltre l'attribuzione
dell'alloggio coniugale già in via cautelare (con ordine di consegna delle
chiavi e divieto di accesso al marito, sotto comminatoria dell'art. 292
CP) e ordine alla A__________ Cassa pensioni di ‟non intaccare l'avere d'uscita o qualsiasi
altra prestazione previdenziale sul conto previdenziale”
di AP 1. Sempre in via cautelare essa ha chiesto infine la condanna del marito
a versarle un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili dal 1° maggio
2021, a rilasciarle giusta l'art. 170 cpv. 2 CC “tutte le informazioni
occorrenti, correlate dai necessari documenti, relative all'ammontare dei suoi
redditi ovunque recepiti, nonché la consistenza della sostanza ovunque ubicata
(in Svizzera e/o all'estero)” e a stanziarle una provvigione ad litem di
fr. 4000.–. In subordine essa ha postulato il gratuito patrocinio. Con
decreto cautelare del 21 giugno 2021, emesso senza contraddittorio, il Pretore
aggiunto ha respinto l'istanza di
provvedimenti cautelari inaudita parte.
C. Con osservazioni del
22 luglio 2021 AP 1 ha aderito alla richiesta di vita separata, ma ha preteso
l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale, ha respinto ogni richiesta di contributo
alimentare e di provvigione ad litem, proponendo di obbligare la moglie a
restituirgli entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza ‟tutta la documentazione da
lei asportata dall'abitazione coniugale e riferita alla contabilità famigliare”. All'udienza dell'11 agosto 2021,
indetta per il contraddittorio cautelare e il dibattimento sulle misure a
tutela dell'unione coniugale, le parti hanno replicato e duplicato, ribadendo
le loro posizioni e notificando prove. L'istruttoria è cominciata seduta stante.
D. L'assunzione
delle prove è terminata il 23 novembre 2021 e al dibattimento finale le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 13
gennaio 2022, l'istante ha prodotto ulteriori documenti e ha riaffermato le sue
richieste, salvo rivendicare per sé un contributo alimentare di fr. 3762.30
mensili dal giugno 2021. In un memoriale del medesimo giorno il convenuto ha prodotto
a sua volta un documento, confermando le proprie domande.
E. Statuendo
con sentenza del 9 febbraio 2022, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi
a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie (compresi
mobili e suppellettili), ha assegnato al marito un termine fino al 30 aprile
2022 per prelevare i suoi effetti personali e trasferirsi altrove e ha
condannato il medesimo a versare un
contributo alimentare per la moglie di fr. 2974.– mensili dal maggio del 2022 fino al luglio del 2022,
ridotto a fr. 711.– mensili dall'agosto successivo. Inoltre egli ha condannato il marito a erogare a AO 1 una
provvigione ad litem di fr. 6000.–, dichiarando priva d'interesse
la richiesta di gratuito patrocinio da lei formulata. Le spese processuali di
fr. 3000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 febbraio
2022 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, l'abitazione
coniugale gli sia concessa in uso, che egli non debba versare alcun contributo
alimentare per la moglie e che la provvigione ad litem sollecitata da
quest'ultima sia respinta. Egli propone infine che gli oneri processuali di
primo grado siano posti a carico della moglie e che costei gli rifonda fr. 3000.– per ripetibili.
G. Il giorno medesimo AO
1 ha appellato a suo turno la decisione del Pretore aggiunto, chiedendo di
riformare il giudizio impugnato nel senso di condannare il marito a versarle un
contributo alimentare di fr. 2974.– mensili dal giugno del 2021 al
luglio del 2022 e di fr. 711.– mensili in
seguito o, in subordine, di fr. 2452.– mensili dal
giugno del 2021 all'aprile del 2022, di fr. 2974.– mensili
dal maggio del 2022 al luglio del 2022 e di fr. 711.–
mensili dall'agosto del 2022. In via ancor più subordi-nata essa postula
il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio, in particolare sui
contributi di mantenimento dal giugno del 2021 all'aprile del 2022.
H. Nelle sue
osservazioni del 14 marzo 2022 AO 1 propone di respingere l'appello.
Altrettanto ha fatto AP 1 il giorno stesso per quanto riguarda l’appello della
moglie. Con decreto del 16 marzo 2022 il presidente di questa Camera ha accolto
la richiesta di effetto sospensivo riguardo all'assegnazione dell'alloggio
coniugale.
Fatti
I. In una replica
spontanea del 25 marzo 2022 la moglie ha poi ribadito il proprio punto di vista,
chiedendo di condannare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2974.– mensili dal giugno del 2021 all'ottobre del 2022 (recte:
2021), di fr. 2202.– mensili dal novembre del 2022 (recte:
2021) al luglio del 2022 e di fr. 711.– dall'agosto del 2022. AP 1 ha
duplicato il 7 aprile 2022, ribadendo le sue domande.
L. Il 13 settembre 2022
e il 15 dicembre successivo il presidente di questa Camera ha respinto due
richieste presentate l'11 agosto e il 28 ottobre 2022 da AO 1 per ottenere la
revoca dell'effetto sospensivo conferito all'appello di AP 1 relativamente all'attribuzione
dell'alloggio coniugale.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la
stessa decisione e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti.
Si giustifica così di congiungere le procedure di appello e di emanare una
sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2.
Le misure a protezione dell'unione coniugale sono
impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a
CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv.
1.
CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,
l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato,
ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari in
discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici,
la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti il 10 febbraio
2022.
(tracciamento degli invii n. 98.__________ e n. 98.__________, agli atti).
Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così
la domenica 20 febbraio 2022, salvo protrarsi al lunedì succes-sivo in virtù
dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotti entrambi il 21 febbraio 2022, ultimo
giorno utile, gli appelli in esame sono pertanto ricevibili.
3.
Al
proprio appello AP 1 acclude la copia di un estratto bancario UBS del 18
febbraio 2022 dal quale si desume un accredito dello stipendio di gennaio 2022
(doc. B di appello) e con le osservazioni all'appello della moglie produce
quello del mese di febbraio 2022 (doc. 1 delle osservazioni 14 marzo 2022
all'appello della moglie). In pendenza di procedura egli ha fatto seguire poi i
conteggi di stipendio di aprile e maggio del 2022, un certificato di domicilio
del 12 agosto 2022, un certificato della rendita per il 1° agosto 2022 della A__________
Cassa pensioni con relativa tabella riassuntiva dei pagamenti di salario nel
periodo dal gennaio al luglio del 2022, una decisione del 12 agosto 2022 in
materia di prestazioni AVS, dichiarazioni di A__________ T__________ dell'11
novembre 2022 e di E__________ D__________ B__________ del 25 novembre 2022,
una dichiarazione della E__________ di __________ intitolata “contratto su
provvigioni” del 28 novembre 2022 e un riepilogo dei redditi della moglie per
l'anno 2022.
AO
1.
allega a sua volta alle osservazioni all'appello del marito un estratto del piano
regolatore del Comune di T__________ con le relative norme di attuazione (NAPR),
da cui risulta che la particella n. 1087 RFD si trova in zona residenziale R2, un
“internship agreement” 13 dicembre 2021della figlia P__________ __________
con la A__________, un certificato medico dell'11 marzo 2022 attestante la
propria inabilità lavorativa dal 10 al 17 marzo 2022 con relativa “lettera
d'uscita ambulatoriale” e una “conferma di proprietà” (conferma di fine
leasing) datata 18 ottobre 2021 dell'automobile di AO 1. Con la replica spontanea
al proprio appello essa produce anche due estratti del conto cointestato ai
coniugi presso la Banca __________ di gennaio e febbraio 2022, copia di un
bonifico da lei eseguito il 9 marzo 2022, un riassunto dei pagamenti effettuati
nel marzo del 2022 con i giustificativi, due dichiarazioni della sorella N__________
datate 20 marzo 2022, copia di un bonifico dell'8 marzo 2022 per l'anticipo
delle spese di appello pagato dalla sorella, una dichiarazione datata 24 marzo
2022.
della Cassa disoccupazione cristiano sociale ticinese (OCST) con i
relativi conteggi dall''ottobre del 2021 al febbraio del 2022 e un suo estratto
conto UBS con movimentazione dal 13 gennaio al 17 marzo 2022. In pendenza di
procedura essa ha prodotto inoltre un certificato medico datato 7 settembre
2022.
del dott. F__________ G__________, un “decreto supercautelare” del 9 agosto
2022, un'ordinanza del 6 settembre 2022, una decisione processuale del 6
ottobre 2022 inerente alla causa di divorzio promossa nel frattempo, un
estratto conto UBS del marito con movimentazione dall'aprile al settembre del 2022,
tre fotografie raffiguranti lo stabile di G__________, un estratto conto
PostFinance del marito con movimentazione dal 24 agosto al 26 settembre
2022.
e copie del Foglio ufficiale svizzero di commercio e registro di commercio
con albo delle imprese riguardanti la E__________.
Ora,
nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono
addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle
circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Gli estratti dei pubblici registri
sono atti notori, di modo che come tali sono ricevibili (DTF 138 II 564 consid.
6.2). Per gli altri, successivi al memoriale conclusivo e finanche alla decisione
impugnata, essi non potevano essere sottoposti al Pretore aggiunto. Prodotti
senza indugio i documenti in questione sono dunque ammissibili e nella misura
in cui appaiono di rilievo saranno considerati ai fini del giudizio.
4.
Litigiosa
rimane, in questa sede, l'attribuzione dell'abitazione coniugale a T__________ e
il contributo alimentare per la moglie. Riguardo alla prima questione il
Pretore aggiunto ha rilevato che i coniugi non hanno reso verosimili motivi preponderanti
per cui l'abitazione sia più utile a uno di loro e che entrambi hanno un valore
affettivo per la casa, ma che ciò non ostacolerebbe di imporre loro un
trasloco. Il primo giudice ha tenuto conto pertanto dello statuto giuridico del
fondo e ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, unica proprietaria
della particella, reputando ininfluenti le circostanze addotte dal marito,
secondo cui i coniugi erano intenzionati a divenire comproprietari del fondo, oltre
ad avere assunto le spese correnti e il debito ipotecario. Ha assegnato così un
termine al marito fino al 30 aprile 2022 per lasciare l'immobile, ritirare i propri
effetti personali e trovare una nuova abitazione adeguata.
5.
I
criteri che disciplinano l'attribuzione di un alloggio coniugale pendente causa
ove le parti non trovino un accordo (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC) sono già stati
esposti dal Pretore aggiunto e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD
I-2015 pag. 878 consid. 3b con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.77
del 30 settembre 2020 consid. 11a). Al proposito basti ricordare che il giudice
pondera i contrapposti interessi facendo capo al proprio potere d'apprezzamento
per giungere alla soluzione più adeguata, tenendo conto delle circostanze del
caso specifico (RtiD I-2015 pag. 878 consid. 3b con rinvii). Il ragionamento da
seguire, a doppio stadio, è quello in appresso.
In
primo luogo il giudice esamina a
chi l'abitazione coniugale sia più utile. Ciò implica l'attribuzione
dell'alloggio al coniuge che ne trae oggettivamente il maggior beneficio in
vista delle proprie esigenze. Sotto questo profilo vanno considerati in
concreto anche gli interessi di un figlio che, affidato al coniuge istante,
deve poter rimanere per quanto possibile nel suo ambiente domestico quale luogo
degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita. Vanno tenuti in
considerazione altresì gli interessi professionali o personali del coniuge
medesimo, ove questi eserciti – ad esempio – la propria attività nello stabile,
oppure ove l'alloggio sia stato sistemato appositamente – ad esempio – in
funzione dello stato di salute di lui.
In
secondo luogo, nel caso in cui il criterio
di assegnazione appena enunciato non dia risultati chiari, il giudice valuta a
quale coniuge possa più ragionevolmente imporsi un trasloco, soppesate tutte
le circostanze specifiche. In tale ambito entra in linea di conto –
segnatamente – lo stato di salute o l'età avanzata di uno di loro che, per
quanto non debba vivere in un immobile sistemato in funzione delle sue precipue
esigenze, sopporterebbe con difficoltà un trasferimento, come pure lo stretto
legame – ad esempio di natura affettiva – che un coniuge intrattiene con il
luogo di domicilio. Motivi di carattere economico non sono invece
determinanti, a meno che le risorse finanziarie non permettano ai coniugi di
conservare l'abitazione. Se nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il
giudice tiene conto dello statuto del fondo e attribuisce l'abitazione al
coniuge che ne è proprietario o che beneficia di diritti d'uso sull'alloggio
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.77 del 30 settembre 2020 consid.
11a; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_884/2022 del 14 settembre
2023.
consid. 5.2.).
6.
Nella
fattispecie il marito rivendica l'attribuzione in uso dello stabile, lamentando
un errato accertamento dei fatti e un'errata applicazione del diritto. Si duole
che il primo giudice non ha debitamente considerato i suoi interessi
professionali per conservare l'alloggio, giacché l'abitazione coniugale ha un
ampio garage adibito a officina, con varia attrezzatura, dove egli esegue lavori
di restauro e riparazioni di motoveicoli. Ed egli avrebbe l'intenzione di
proseguire e ampliare tale attività dopo il pensionamento, anche per riuscire a
coprire le spese quotidiane. Non si tratta dunque di un'attività meramente
accessoria, come reputa il Pretore aggiunto. La moglie obietta che la citata attività
non è nemmeno conforme alla legge, poiché il fondo su cui si trova l'immobile
ha una destinazione di zona “residenziale
R2”, nella quale le norme di
attuazione del piano regolatore comunale autorizzano solo edifici destinati all'abitazione
o ad attività commerciali e amministrative non moleste (art. 46 NAPR). Ora, l'appellante
non rende verosimile, nemmeno con i documenti prodotti in questa sede, che intenda
estendere la propria attività accessoria fino a farla divenire principale. Si
limita a formulare semplici previsioni. La sua attuale attività professionale
non è sufficiente dunque per sostanziare un interesse prevalente
all'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale. Al proposito l'appello manca
di consistenza.
7.
Quanto
allo stato di salute del marito, il Pretore aggiunto non ha trascurato
l'episodio depressivo grave correlato alla situazione familiare e al conflitto
coniugale, ma ha ritenuto che l'abitazione coniugale non risulta essere stata appositamente
sistemata per le necessità di lui (sentenza impugnata, pag. 5). Con tale
motivazione l'appellante non si confronta. Torna a descrivere il proprio stato
di salute dopo il 15 luglio 2021, ma non rende verosimile che l'attribuzione
dell'alloggio coniugale potrebbe favorire il suo recupero o che le lamentate
affezioni ostino a un trasloco. Dagli atti non si evince nemmeno, invero, come
l'attribuzione della casa potrebbe apportare beneficio alla salute dell'appellante
o come la mancata attribuzione potrebbe recargli danno. Quanto allo stato di
salute della moglie, sebbene essa abbia prodotto dinanzi al primo giudice un
certificato medico dal quale si evince che rientrare nell'abitazione coniugale
avrebbe un importante impatto positivo sul suo precario stato di salute (doc. AA),
non consta che l'alloggio sia stato sistemato appositamente allo scopo. Nemmeno
lo stato di salute della moglie permette dunque di determinare un interesse
preponderante all'attribuzione dell'alloggio coniugale, come rileva il Pretore
aggiunto.
8.
AP
1.
definisce poi arbitrario attribuire l'abitazione coniugale alla moglie solo in
base allo statuto giuridico del fondo, di cui la moglie è unica proprietaria.
Su questo punto egli si limita tuttavia a una trascrizione pedissequa del suo
memoriale conclusivo del 13 gennaio 2022 (pag. 5 e 6), senza confrontarsi con
la motivazione del Pretore aggiunto, il quale ha spiegato perché la proprietà
dell'immobile rimane il solo criterio pertinente applicabile nella fattispecie. Ciò rende la censura
irricevibile (RtiD I-2010 pag. 683 n. 7c; sentenza del Tribunale
federale 5A_595/2020 del 24 agosto 2021 consid. 4.2.4). Ne segue che la
decisione del Pretore di assegnare l'uso
dello stabile alla moglie, ordinando a AP 1 di trasferirsi altrove, resiste
alla critica. Sta di fatto che in pendenza di appello la data stabilita dal
primo giudice (30 aprile 2022) è ormai decorsa. Occorre dunque fissarne una
nuova, che appare ragionevole determinare nel 30 giugno 2024 (circa tre mesi,
come ha fatto il Pretore aggiunto).
9.
Riguardo
al contributo alimentare per la moglie, il Pretore aggiunto ha accertato anzitutto il reddito del
marito in fr. 9150.– netti mensili fino al luglio del 2022 e in fr. 4624.–
dopo di allora a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3773.– mensili dal
1° maggio 2022 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, alloggio
con spese accessorie fr. 1400.–, premio della cassa malati fr. 506.–,
spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 61.–, assicurazione RC dell'automobile
e del furgone fr. 92.–, imposta di circolazione
dell'automobile fr. 25.–, assicurazione dell'economia domestica e
contro la RC privata fr. 30.–, carburante fr. 52.–, tassa rifiuti
fr. 7.–, onere fiscale fr. 400.–). Onde un margine disponibile nei
due periodi rispettivamente di fr. 5377.– e di fr. 851.– mensili.
Quanto
alla moglie, egli ha calcolato entrate per fr. 2497.– netti mensili e ha
quantificato il fabbisogno minimo di lei in fr. 3067.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, oneri ipotecari fr. 639.–,
premio della cassa malati fr. 522.–, spese mediche non coperte dalla cassa
malati fr. 50.–, spese di riscaldamento fr. 236.–, assicurazione dello
stabile fr. 73.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 31.–, imposta
di circolazione dell'automobile fr. 20.–, assicurazione dell'economia
domestica e contro la RC privata fr. 51.–, carburante e pasti fuori casa
fr. 132.–, tassa rifiuti fr. 13.–, onere fiscale fr. 100.–). Essa
registra così uno scoperto di fr. 570.– mensili.
Nelle
circostanze descritte, in applicazione del metodo di calcolo dei contributi
alimentari “a due fasi”, il Pretore aggiunto ha condannato AP 1 a versare un
contributo alimentare per la moglie di fr. 2974.– mensili dal 1° maggio al
31.
luglio 2022 (ammanco della moglie fr. 570.–, quota di eccedenza fr. 2404.–)
e di fr. 711.– mensili dal 1° agosto 2022 in poi (ammanco della moglie fr. 570.–,
quota di eccedenza fr. 141.–).
10.
Il
marito sostiene che nel calcolo dei contributi alimentari deve entrare in
considerazione anche il fabbisogno minimo della figlia P__________, maggiorenne
agli studi. A suo avviso le spese correnti di lei ammontano a complessivi
fr. 2065.– mensili (premio della cassa malati fr. 547.–,
assicurazione RC dell'automobile fr. 62.– [fr. 744.50 annui], imposta
di circolazione fr. 40.– [fr. 480.– an-nui], tassa scolastica
fr. 336.– [fr. 2000.– semestrali], soggiorno in Germania
fr. 1000.–, costo della telefonia mobile fr. 80.–), che vanno aggiunte
al fabbisogno minimo di lui.
a) Per quel che attiene al
mantenimento di un figlio maggiorenne in formazione, la giurisprudenza ha
stabilito – in sintesi – che dandosi sufficienti risorse genitori e figli
minorenni hanno diritto alla copertura del fabbisogno minimo “allargato” e,
dall'altro, che un'eccedenza nel bilancio familiare può sussistere solo se i
genitori hanno adempiuto l'obbligo nei confronti del maggiorenne (DTF 147 III
284.
consid. 7.2 e 7.3; più di recente: sentenza 5A_1035/2020 del 31 gennaio
2022.
consid. 3.3.7). In altri termini, qualora dopo la copertura dei fabbisogni
minimi “allargati” dei coniugi e dei figli minorenni (cioè i fabbisogni minimi
del diritto di famiglia) rimangano ancora risorse, prima di ripartire
l'eccedenza i genitori devono assicurare con le risorse residue il mantenimento
dei figli maggiorenni, il cui fabbisogno è anche per loro quello minimo del diritto
di famiglia, atto a garantire loro una formazione adeguata, mentre essi non
partecipano più al riparto di un'eventuale eccedenza (sentenze del Tribunale
federale 5A_340/2021 del 16 novembre 2021 consid. 5.3.2 con rimandi e
5A_1072/2020 del 25 agosto 2021 consid. 8.4; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2021.22-23 del 12 aprile 2022 consid. 3).
b) Contrariamente
a quanto reputa il Pretore aggiunto, di conseguenza, nella fattispecie occorrerebbe
tenere conto anche della figlia maggiorenne, ove questa fosse ancora in
formazione. Sta di fatto che le spese correnti della figlia allegate da AP 1
non sono sorrette da alcun documento giustificativo, eccetto una fattura dei
premi della cassa malati __________ datata 8 giugno 2021 per fr. 434.–
mensili (anziché i pretesi fr. 547.–). A parte ciò, non risulta sufficientemente
verosimile né che la figlia sia ancora in formazione né che il di lei fabbisogno
minimo di lei non sia coperto – in tutto o in parte – dalle sue entrate. La
fattura della tassa scolastica presso l'Università della Svizzera italiana di
fr. 2000.– prodotta dal marito riguarda il semestre primaverile che durava
dal febbraio al giugno del 2021, quando i coniugi vivevano ancora insieme, ma si
ignora che cosa sia avvenuto in seguito. Con le osservazioni all'appello la
moglie afferma che la figlia sarebbe ora autonoma, giacché guadagna
fr. 2500.– mensili per un “internship”, e allega un contratto di lavoro in cui
figura che P__________ ha lavorato per la A__________ quale stagista dal 1°
febbraio al 31 luglio 2022 con una retribuzione, appunto, di fr. 2500.–
mensili. Comunque sia, sulla situazione della figlia maggiorenne non v'è
chiarezza. Ne segue che, almeno a un sommario esame, la decisione del Pretore aggiunto
non presta il fianco alla critica.
11.
Quanto
al reddito del marito, il Pretore aggiunto ne ha stabilito l'ammontare in
fr. 9150.– netti mensili fino al luglio del 2022 e in fr. 4624.–
netti mensili dopo di allora. AP 1 rimprovera al primo giudice di avere trascurato
che i suoi redditi sono variabili, poiché dipendono anche dall'entità delle
vendite e che per i suoi problemi di salute e altre circostanze occorreva
prevedere una drastica diminuzione. Egli chiede perciò di quantificare le proprie entrate in funzione del salario di base
garantito di fr. 3500.– lordi mensili. In pendenza di appello egli ha
ridefinito le proprie entrate in fr. 8397.35 mensili fino all'agosto del
2022, producendo una tabella riassuntiva dei conteggi di stipendio dal gennaio
al luglio del 2022 e un certificato della rendita per il mese di agosto 2022 (fr. 67 178.90 complessivi netti [fr. 66 049.05 fino al mese di
luglio, più fr. 1129.85 di rendita LPP per l'agosto successivo]),
rispettivamente in fr. 3623.85 mensili (fr. 1129.85 di rendita LPP
più fr. 2494.– di rendita AVS) in esito
al suo pensionamento (settembre del 2022).
a) Per costante
giurisprudenza il reddito di un dipendente è,
di
regola, quello conseguito al momento del giudizio (RtiD
I-2012
pag. 879 consid. 4 con richiami), intendendosi con ciò il guadagno realizzato
nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria (compresa la procedura di un
eventuale appello; I CCA sentenza inc. 11.2021.1 del 17 ottobre 2022 consid. 6c).
Esso comprende la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari
(gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità
straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD
I-2007 pag. 739 consid. 5). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come
eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non
entrano in linea di conto. Trattandosi di un lavoratore dipendente, la media
dei redditi calcolata sull'arco di più anni non è per contro – salvo forti
oscillazioni – un criterio pertinente (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.173
del 9 maggio 2022, consid. 4a).
b) Nella
fattispecie il reddito rilevante del marito è quello effettivo del 2022, ultimo
anno oggetto dell'istruttoria, e le entrate conseguite in tale anno fino al
mese di agosto ammontano a una media di fr. 8397.35 mensili (tabella riassuntiva
dei con-teggi di stipendio dal gennaio al luglio del 2022 e rendita LPP per l'agosto
del 2022). A ciò deve aggiungersi la quota della tredicesima pro rata di
fr. 274.– mensili arrotondati (stipendio fr. 3286.50 [conteggio di salario
dell'aprile 2022] già dedotti gli oneri sociali, diviso 12), per complessivi
fr. 8671.35.
c) Dai
certificati di salario di aprile e maggio del 2022 risulta inoltre che AP 1 ha
ricevuto fr. 490.– mensili come rimborso “quota priv. auto di servizio”.
Tale importo va sommato al suo reddito, dato che il Pretore aggiunto ha
riconosciuto i costi d'automobile esposti dal marito nel fabbisogno minimo di
lui. Le entrate del convenuto ascendono così a fr. 9161.35 mensili netti
fino all'agosto del 2022 e vanno considerati a un sommario esame nella misura dei
fr. 9150.– accertati dal primo giudice e non contestati dalla moglie.
d) Infine
dai documenti prodotti in appello si deduce che dal 1° settembre 2022 AP 1
percepisce una rendita AVS di fr. 2494.– mensili e una rendita del “secondo
pilastro” di fr. 1129.85. Addotto tempestivamente a norma dell'art. 317
cpv. 1 CPC, il reddito del marito andrà di conseguenza adeguato in fr. 3625.–
arrotondati dal 1° settembre 2022.
12.
Circa
le entrate della moglie, il Pretore aggiunto le ha accertate in fr. 2497.–
mensili per un'attività al 60%, senza imputare all'interessata un reddito
ipotetico al 100% perché il marito con la propria eccedenza mensile è in grado
di finanziare due economie domestiche separate (sentenza impugnata, consid. 3).
Nell'ambito
del proprio appello, con la replica spontanea del 25 marzo 2022, AO 1 ha comunicato
che dal novembre del 2021 essa riceve un'indennità disoccupazione per il
rimanente 40% di occupazione, producendo la relativa documentazione della Cassa
disoccupazione Cristiano Sociale (OCST). Propone dunque di aggiungere al
proprio reddito complessivi fr. 2997.– mensili dal novembre del 2021 fino
al luglio del 2022 (fr. 500.– mensili). Vista la documentazione prodotta
dalla moglie, AP 1 ha chiesto il 7 aprile 2022 di aumentare le entrate dell'interessata
di almeno fr. 605.15 mensili dall'ottobre del 2021. Ora, dalla
documentazione in rassegna risulta che il primo versamento eseguito dalla
Cassa disoccupazione risale al 13 gennaio 2022 e compensato poi con il
versamento delle indennità di novembre e dicembre del 2021 (lettera OCST del 24
marzo 2022 allegata alla replica spontanea nell'inc. 11.2022.41). Ne discende
che la moglie ha percepito effettivamente indennità disoccupazione solo dal
novembre del 2021. Quanto all'importo, il marito non spiega come arrivi alla
media di fr. 605.15 mensili. Dai conteggi prodotti dalla moglie risulta una
media di fr. 512.90 mensili (novembre del 2021 fr. 234.10, dicembre del
2021.
fr. 791.75 [fr. 765.90 più fr. 25.85], gennaio del 2022
fr. 568.60, febbraio del 2022 fr. 457.15, per complessivi fr. 2051.60,
diviso 4). Di conseguenza, a un esame sommario, il reddito della moglie va
portato a complessivi fr. 3010.– mensili arrotondati (fr. 2497.– più
fr. 512.90) dal novembre del 2021 all'ottobre del 2022. Mediamente dunque,
dal giugno del 2021 all'ottobre del 2022, l'introito risulta di fr. 2860.–
mensili.
Successivamente,
con lettera del 29 novembre 2022 AP 1 ha addotto che nella causa di divorzio la moglie ha esibito nuova
documentazione sui propri redditi e chiede di adeguare i relativi importi di
conseguenza. Da tale documentazione si desume in effetti che nel novembre del
2022.
AO 1 ha reperito un lavoro serale presso L__________ e guadagna
fr. 890.– mensili netti. Per
conseguire tale reddito essa ha dovuto ridurre però di quattro ore settimanali
il lavoro presso la W__________, di modo che
il suo salario è sceso a fr. 2080.– mensili. Le entrate della moglie dal novembre del 2022
ammontano perciò a fr. 2970.– mensili, importo riconosciuto dal marito e non
contestato dalla moglie, che non ha reagito alla comunicazione.
13.
Nel
proprio appello AP 1 chiede di portare il proprio fabbisogno minimo a fr. 7089.09
mensili, invocando il costo dell'abitazione coniugale, il premio per
l'assicurazione RC e le imposte di circolazione per motoveicoli, il premio della
protezione giuridica, il debito della carta di credito, la spesa per
l'assicurazione viaggi e la Rega, la tassa per l'uso della fognatura e l'erogazione
dell'acqua potabile, le spese per i costi legali, oltre a un onere fiscale più
elevato e all'imposta di circolazione dell'automobile. Egli fa valere inoltre
che qualora l'abitazione coniugale fosse attribuita in uso alla moglie andrebbero
riconosciute nel proprio fabbisogno minimo il costo per la locazione di spazi
idonei destinati all'officina e le spese legate al trasloco. Le poste
controverse vanno esaminate singolarmente.
a) Nel
sistema “a due fasi” – in esito al quale,
come detto, l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni nella proporzione
di due a uno (sopra, consid. 10a) – il fabbisogno di ogni membro della
famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esi-stenza
in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei
fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del
28.
agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si aggiungono, se le condizioni
finanziarie ciò permettono, i costi effettivi
dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure
un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi
delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare
contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici,
i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse
all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di
lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione
domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono
solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le
imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli
maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”).
Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno
del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, i
costi dovuti all'uso di un'automobile per diporto e nemmeno spese voluttuarie per
viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147
III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.173
del 24 gennaio 2024 consid. 12 con rinvii).
b) Con
riferimento alle spese per l'abitazione di T__________, come si è visto dal
30.
giugno 2024 la casa va assegnata in uso alla moglie (sopra, consid. 8),
mentre per il periodo anteriore l'interessato non rende verosimile di avere
assunto spese, che sembrano anzi essere state saldate dalla moglie (doc. S, T,
U, V e documentazione prodotta con la replica spontanea del 25 marzo 2022
nell'inc. 11.2022.41). L'ipotetica posta di fr. 1400.– mensili fatta
valere per la pigione e le spese accessorie può essergli riconosciuta così unicamente
dal momento in cui egli lascerà l'abitazione già coniugale. AP 1 chiede di
computare nel proprio fabbisogno minimo anche una spesa di almeno fr. 600.–
mensili per la locazione di spazi idonei all'esercizio della propria officina,
come pure un'indennità forfettaria di fr. 500.– mensili per spese di
trasloco. Si tratta però di pretese nuove, avanzate per la prima volta in appello senza che siano date le premesse
dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Non possono dunque entrare in linea di conto.
c) Il
Pretore aggiunto non ha riconosciuto né i costi per l'assicurazione RC (fr. 16.60;
doc. 12.6) né le imposte di circolazione per motoveicoli (fr. 80.15; doc.
12.7) con l'argomento che simili esborsi sono estranei alla nozione di
fabbisogno minimo. Il marito ritiene invece che esse vadano riconosciute siccome
necessarie per la sua attività di restauro di veicoli d'epoca. Non risulta però
che simile attività generi un benché minimo utile, tant'è che nemmeno la moglie
pretende di imputare a AP 1 un qualsivoglia reddito accessorio. Almeno per
adesso la riparazione di motoveicoli risulta dunque sostanzialmente essere un
hobby (v. anche sopra consid. 6) . E il costo per passatempi non rientra – come
rileva il primo giudice – nella nozione di fabbisogno minimo (sopra, lett. a). Una
spesa del genere va finanziata dal singolo coniuge con la metà dell'eccedenza che
gli compete nel bilancio familiare, sempre che ciò sia fattibile.
d) AP
1.
rimprovera al Pretore aggiunto di avergli riconosciuto solo fr. 25.–
mensili per la rata dell'imposta di circolazione dell'automobile anziché i
fr. 49.25 mensili da lui esposti (doc. 29). Effettivamente dal giustificativo
prodotto risulta che l'imposta di circolazione per la Mercedes-Benz__________
del marito ammonta a fr. 591.– annui (fr. 49.25 mensili), mentre i
fr. 309.30 corrispondono unicamente al periodo dal 24 giugno al 31
dicembre 2021. Nel fabbisogno di lui si giustifica così di inserire l'importo
di fr. 49.25 mensili.
e) AP
1.
fa valere un premio di
fr. 20.90 mensili (doc. 12.9) per la protezione giuridica, di fr. 18.75 mensili per il
soccorso stradale di veicoli (doc. 12.13) e di fr. 10.– mensili per la quota di
affiliazione alla Rega (doc. 12.14). Effettivamente tali spese non rientrano nel minimo esistenziale di base del
diritto esecutivo (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6293 n. II.3), ma possono
essere considerate alla stregua di assicurazioni facoltative e possono essere
ammesse – se il bilancio familiare lo permette – nel fabbisogno minimo
“allargato” (da ultimo: I CCA, sentenze inc. 11.2020.10 del 10 maggio
2021.
consid. 9 e inc. 11.2021.1 del 17 ottobre 2022, consid. 11e). In
concreto si giustifica perciò di inserirle nel fabbisogno minimo del marito.
f) Contestato
è in seguito il mancato inserimento nel fabbisogno minimo del marito del debito
relativo alla carta di credito per fr. 510.– mensili (doc. 12.11).
Secondo l'interessato, vista l'eccedenza nel bilancio familiare, tale voce va
riconosciuta, trattandosi di un rimborso di debiti contratti durante la comunione
domestica. Egli non pretende tuttavia che quei debiti fossero destinati al
sostentamento della famiglia o siano stati decisi per finalità stabilite in
comune dai coniugi (sopra, lett. a). La posta non può pertanto essere
riconosciuta.
g) AP
1.
rivendica nel proprio fabbisogno minimo anche fr. 27.45 mensili per la
tassa d'uso fognatura (doc. 32)
e fr. 10.70 mensili
per la tassa base dell'acqua potabile (doc. 32). Non rende verosimile
tuttavia di avere assunto tali oneri, come non risulta avere assunto le altre
spese correlate all'uso dell'abitazione coniugale, le quali – come si è detto –sembrano
essere state saldate dalla moglie (sopra, consid. 13b). L'interessato afferma
che, qualora dovesse trovare un'altra soluzione abitativa, dovrà far fronte ugualmente
a simili spese. L'assunto presuppone tuttavia che egli vada ad abitare in una casa propria. Dovesse condurre un
appartamento in locazione, tali costi sarebbero già verosimilmente compresi
nella pigione. Che egli debba assumere le spese
in questione
appare dunque un'ipotesi, mentre in un fabbisogno minimo vanno inserite
soltanto spese effettive, non spese virtuali o potenziali
(sentenza del Tribunale federale 5A_638/2023 del 23 febbraio
2024.
consid.
4.1
con rinvii; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c). Al marito non
può dunque essere riconosciuta sin d'ora una spesa meramente ipotetica.
h) Il
marito lamenta poi che nel suo fabbisogno minimo il Pretore aggiunto non ha
riconosciuto fr. 500.– mensili per le spese legali. In realtà la decisione
del primo giudice è corretta. Le spese legali e di patrocinio non fanno parte invero
del fabbisogno minimo né, men che meno, del fabbisogno minimo “allargato” del
diritto di famiglia così come esso è inteso oggi dal Tribunale federale nel
sistema di calcolo “a due fasi” dei contributi alimentari (sopra, lett. a). Al
proposito l'appello manca di consistenza.
i) L'interessato chiede di portare il suo carico
fiscale dai fr. 400.– mensili riconosciuti dal primo giudice a
fr. 1100.– mensili (doc. 12.4). Egli ha stimato l'importo sulla base del
calcolatore d'imposta (‹https://www4.ti.ch/index.php?id = 124428›), tenuto
conto della diminuzione del reddito di AP 1 e delle ulteriori usuali deduzioni
dal momento in cui egli andrà in pensione. Nel proprio appello questi rimpro-vera
al primo giudice di non avere tenuto conto che nel 2022 egli deve ancora far
fronte al pagamento delle imposte del 2021 e che il suo reddito imponibile nel
2022.
è di circa fr. 75 000.–, il che corrisponde a un onere fiscale di almeno
fr. 1100.– mensili. Dalla prima censura occorre subito sgombrare il campo,
giacché notoriamente il pagamento degli acconti durante l'anno fiscale suole
evitare al contribuente, in caso di condizioni immutate, di dover sobbarcarsi gli
oneri fiscali dell'anno corrente. E in concreto l'interessato non pretende che
ciò non sia avvenuto. Quanto al reddito imponibile per l'anno 2022, tenuto calcolo
dei redditi indicati in appresso (di fr. 87 170.–), delle usuali deduzioni e dei contributi
alimentari in favore della moglie, il reddito imponibile si assomma, a un
sommario esame, a circa fr. 50 000.–, ciò che porta a quantificare un onere
fiscale di circa fr. 500.– mensili. Considerato poi che per gli anni a
seguire il reddito imponibile si riduce a meno di fr. 40 000.– per un carico
fiscale di circa fr. 300.– mensili, in definitiva non soccorrono le condizioni
per scostarsi – con tutte le approssimazioni correlate a un giudizio di
apparenza – dalla valutazione del Pretore aggiunto.
l) Ne
risulta in definitiva un fabbisogno minimo del marito di fr. 2450.– mensili
(arrotondati) fino al 31 maggio 2024 (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 506.–, spese mediche non
coperte dalla cassa malati fr. 61.–, assicurazione RC dell'automobile e
del furgone fr. 92.–, imposta di circolazione dell'automobile fr. 50.–,
assicurazione dell'economia domestica e RC fr. 30.–, carburante
fr. 52.–, tassa rifiuti fr. 7.–, protezione giuridica fr. 21.–, soccorso stradale fr. 19.–, Rega fr. 10.–, imposte
fr. 400.–) e di fr. 3850.– mensili arrotondati dopo di allora, con
l'aggiunta del costo dell'alloggio (con spese accessorie) di fr. 1400.–.
14.
Quanto al fabbisogno
minimo di AO 1 stabilito dal primo giudice in fr. 3067.– mensili (sentenza
impugnata, consid. 4), nel proprio appello il marito chiede unicamente di
togliere le poste relative al costo dell'alloggio. La domanda è tuttavia
subordinata al fatto che l'abitazione coniugale sia attribuita in uso a AP 1,
ipotesi che – come detto visto – non si verifica nella fattispecie (sopra,
consid. 8). Per quanto riguarda il periodo precedente il 1° giugno 2024,
durante il quale il marito è rimasto nell'abitazione di T__________, si
giustifica di mantenere tali spese nel fabbisogno minimo della moglie, avendo essa
reso verosimile di averle assunte (sopra, consid. 13b).
15.
Nel proprio appello la
moglie insta perché il contributo alimentare le sia riconosciuto retroattivamente
dal giugno del 2021 (introduzione dell'istanza) e non solo dal maggio del 2022 o
dal momento in cui le sarà assegnato l'uso dell'abitazione coniugale, come ha
stabilito il Pretore aggiunto. Al riguardo il primo giudice ha accertato che AO
1.
ha lasciato l'abitazione coniugale nel giugno del 2021, ma che agli atti non
figura l'ammontare del suo fabbisogno mensile fino al momento in cui sarebbe
rientrata a T__________ né il costo dell'alloggio a G__________ presso la
sorella, né tanto meno è noto se essa eserciti un'attività lucrativa. Egli ha fissato
così la decorrenza del contributo alimentare per lei dal mese in cui le sarebbe
stato attribuito l'uso dell'abitazione coniugale.
a) L'art.
173.
cpv. 3 CC consente di chiedere prestazioni pecuniarie per il mantenimento
della famiglia nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale “per il
futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Tale norma si applica per analogia
anche ai contributi alimentari dell'art. 176 CC fissati per la durata della
vita separata (DTF 115 II 201; più recentemente: sentenza 5A_71/2021 del 25
febbraio 2022 consid. 6.3).
b) Nella
fattispecie i coniugi vivono separati dal 13 giugno 2021, quando la moglie ha
lasciato l'abitazione coniugale. Nell'appello essa adduce di avere “correttamente
e sufficientemente allegato buona parte
delle sue spese” in quel periodo e ripete di essersi sempre fatta carico
delle spese dell'abitazione coniugale pur non abitandovi. Nelle osservazioni
all'appello di lei AP 1 contesta che la moglie abbia assunto le spese
dell'abitazione coniugale, ma l'argomentazione
di lei appare sufficientemente
sostanziata (sopra, consid. 13b e 13g), avendo costei spiegato di
avere coperto l'onere con l'aiuto della sorella, la quale ha confermato di
averle concesso vari prestiti per consentirle di provvedere ai pagamenti. Il
fabbisogno minimo della moglie di fr. 3067.– mensili, contrariamente all'opinione
del primo giudice, è stato dunque reso sufficientemente verosimile anche per il
periodo immediatamente successivo alla presentazione dell'istanza. Si
giustifica pertanto di far decorrere il diritto di lei alla riscossione del
contributo alimentare dal 1° giugno 2021, come essa chiede.
16.
Da quanto precede risulta, in sintesi, il seguente
quadro del bilancio familiare:
Dal
giugno del 2021 all'agosto del 2022
Reddito del marito fr.
9.
150.—
Reddito
della moglie fr. 2
860.— fr.
12.
010.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
2.
450.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3
067.—
fr.
5.
517.— mensili
Eccedenza fr.
6.
493.—
Metà
eccedenza fr. 3 246.50 mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
2450.– + fr. 3246.50 = fr. 5 696.50 mensili,
e deve versare alla moglie
fr.
3067.– + fr. 3246.50 ./. fr. 2860.– =
arrotondati fr.
3.
455.— mensili
Dal settembre all'ottobre del 2022
Reddito del marito fr.
3.
625.—
Reddito
della moglie fr. 2
860.— fr.
6.
485.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
2.
450.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3
067.—
fr.
5.
517.— mensili
Eccedenza fr.
968.—
Metà eccedenza fr.
484.—
mensili
Il marito può conservare per sé:
fr.
2450.– + fr. 484.– = fr. 2 934.— mensili,
e deve versare alla moglie
fr.
3067.– + fr. 484.– ./. fr. 2860.– =
arrotondati fr.
690.—
mensili
Dal novembre del 2022 al maggio del 2024 (o al momento
in cui il
marito
lascerà l'abitazione coniugale)
Reddito del marito fr.
3.
625.—
Reddito
della moglie fr. 2
970.— fr.
6.
595.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
2.
450.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3
067.—
fr.
5.
517.— mensili
Eccedenza fr.
1.
078.—
Metà eccedenza fr.
539.—
mensili
Il marito può conservare per sé:
fr.
2450.– + fr. 539.– = fr. 2 989.— mensili,
e deve versare alla moglie
fr.
3067.– + fr. 539.– ./. fr. 2970.– =
arrotondati fr.
635.—
mensili
Dal giugno del 2024 (o da quando il marito lascerà
l'abitazione coniugale)
Reddito del marito fr.
3.
625.—
Reddito
della moglie fr. 2
970.— fr.
6.
595.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
3.
850.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3
067.—
fr.
6.
917.— mensili
Ammanco fr.
322.—
Nelle circostanze descritte,
in virtù del divieto di aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia
domandato (ne
ultra petita: art. 58 cpv. 1 CPC; cfr. I CCA, sentenza
inc. 11.2015.35 del 28 dicembre 2016, consid. 5c con rinvio), il marito dovrà versare
a AO 1 un contributo alimentare di fr. 2974.– mensili dal giugno all'ottobre
2021, di fr. 2202.– mensili dal novembre del 2021 al luglio del 2022, di
fr. 711.– per l'agosto del 2022, di fr. 690.– mensili per i mesi di
settembre e ottobre del 2022 e di fr. 635.– mensili dal novembre del 2022
al maggio del 2024 (o fino a quando il marito lascerà l'abitazione coniugale).
Dopo di allora si registra,
a un sommario esame, un ammanco nel bilancio familiare. Occorre determinare così
i fabbisogni minimi dei coniugi nel rispetto della garanzia del minimo
esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.5), riducendo
a cascata le voci del fabbisogno minimo “allargato” nella misura della
disponibilità della famiglia (cfr. Meier,
Unterhaltsfestzetzung in der Praxis, Zurigo 2023, pag. 229 segg., n. 1056
segg.). Il fabbisogno del marito ammonta dunque a fr. 3570.– arrotondati (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e spese accessorie
fr. 1400.–, premio della cassa malati fr. 506.–, spese mediche non
coperte dalla cassa malati fr. 61.–,
imposte fr. 400.–) e quello della moglie a fr. 3025.– mensili arrotondati
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, oneri ipotecari
fr. 639.–, premio della cassa malati fr. 522.–, spese mediche non
coperte dalla cassa malati fr. 50.–, riscaldamento fr. 236.–, assicurazione
economia domestica e responsabilità civile fr. 51.–, assicurazione dello stabile
fr. 73.–, imposta di circolazione
fr. 20.–, carburante e pasti fuori casa fr. 132.–, imposte
fr. 100.–). Ne segue che il contributo alimentare in favore della moglie
dal giugno del 2024 (o da quando il marito lascerà l'abitazione coniugale) sarà
di fr. 55.– mensili (fr. 3625.– ./. fr. 3570.–; fr. 3025.–
./. fr. 2970.–).
17.
AP 1 rifiuta infine di
stanziare alla moglie la provvigione ad litem di fr. 6000.– decisa
dal Pretore aggiunto. Egli non contesta che l'istituto della provvigione ad
litem esista di per sé anche nelle protezioni dell'unione coniugale (ipotesi
invero scar-tata da questa Camera sulla base di una giurisprudenza costante; da
ultimo: sentenza inc. 11.2023.42 del 24 aprile 2023 consid. 5 con rinvii). Fa
valere tuttavia di non avere i mezzi per erogare l'importo in questione alla
moglie, la quale invece – egli assevera – “è perfettamente in grado di far
fronte autonomamente alle spese di patrocinio”, tant'è che sostiene di essere
la sola proprietaria dell'abitazione coniugale e di avere sempre sopperito da
sé a tutte le spese correlate all'immobile. Ora, foss'anche data nel caso
specifico l'ammissibilità di una provvigione ad litem, tale istituto presuppone
che il coniuge richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa
disporre in tempo utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale senza
compromettere il suo debito mantenimento. Se può contare su redditi o capitali
propri, egli deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa
da sé, in altri termini, egli non ha diritto di riscuotere una
provvigione ad litem, nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di
fornirla o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue (RtiD II-2007
pag. 665 consid. 3 e 4 con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.135
del 10 agosto 2022 consid. 13).
Posto
ciò, nel caso specifico incombeva anzitutto a AO 1 rendere verosimile di non
possedere mezzi propri – o di non poterne disporre in tempo utile – per sovvenire
ai costi di procedura e al suo patrocinio senza compromettere il proprio debito
mantenimento. Alla luce dei conteggi che precedono può effettivamente apparire
dubbio che l'interessata disponga di redditi o capitali sufficienti allo scopo.
Consta però che essa è pur sempre proprietaria dell'abitazione coniugale. E tra
i capitali che entrano in considerazione ove un coniuge chieda un sussidio all'altro
coniuge va considerata anche la sostanza immobiliare. Spettava dunque alla
moglie rendere verosimile che la casa di T__________ non può essere utilizzata
– o utilizzata in tempo utile – per finanziare i costi di procedura e di
patrocinio. Invano si cercherebbe nondimeno una motivazione al riguardo nelle
osservazioni all'appello. Poco giova dunque che il marito versi in condizioni
economiche migliori delle sue, circostanza che andrebbe ad ogni modo appurata.
E se non rende verosimile di essere sprovvista dei mezzi necessari per far
fronte alle proprie spese legali, nemmeno può entrare in linea di conto il
beneficio del gratuito patrocinio. Ne discende che su questo punto l'appello di
AP 1 è fondato e che la decisione del Pretore aggiunto va riformata di
conseguenza.
18.
Le
spese degli appelli seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 2
CPC). Per quel che è di AP 1, egli soccombe sull'assegnazione dell'alloggio
coniugale e in buona parte sul contributo alimentare, ma esce vittorioso sulla
provvigione ad litem. Nel complesso si giustifica così che sopporti due
terzi delle spese processuali e che rifonda a AO 1 un'indennità per ripetibili
ridotte (un terzo di quella che le sarebbe spettata se fosse uscita vittoriosa
per intero: RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c).
Quanto
all'appello diAO 1, essa esce vittoriosa sulla decorrenza del contributo
alimentare. Si giustifica perciò di porre gli oneri d'appello a carico di AP 1,
che rifonderà alla moglie un adeguato importo a titolo di ripetibili.
L'esito
del giudizio odierno impone di modificare il dispositivo sulle spese
processuali di primo grado, che vanno poste a carico del marito nella misura di
due terzi. Quanto alle ripetibili, AO 1 le ha “protestate”, senza tuttavia
cifrarle, ciò che rende la sua richiesta irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF
143.
III 112 consid. 1.2;). Ne segue che non possono esserle riconosciute
ripetibili.
19.
Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. Le
misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti
cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2022.40
e inc. 11.2022.41 sono congiunte.
II. L'appello
di AP 1 è parzialmente accolto e l'appello di AO 1 è accolto, nel senso che la
sentenza impugnata è così riformata:
3. Invariato
3.1 Al marito AP 1 è assegnato un termine fino al 30
giugno 2024 per lasciare l'abitazione coniugale, reperire un alloggio proprio e
prelevare i suoi effetti personali.
4. AP 1 è condannato a versare, in via anticipata alla
moglieAO 1, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 2974.–
mensili dal giugno all'ottobre del 2021,
fr.
2202.– mensili dal novembre del 2021 al luglio del 2022,
fr.
711.– per l'agosto del 2022,
fr. 690.–
mensili dal settembre all'ottobre del 2022,
fr. 635.–
mensili dal novembre del 2022 al maggio del 2024 (o fino al momento in cui il
marito avrà lasciato l'abitazione coniugale) e
fr.
55.– mensili dal giugno del 2024 (o dal momento in cui il marito avrà lasciato
l'abitazione coniugale).
5. La
richiesta di provvigione ad litem è respinta.
6. L'istanza
di gratuito presentata da AO 1 è respinta.
7. Le
spese processuali di fr. 3000.– sono poste per due terzi a carico di AP 1 e per
il resto a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili.
III. Le
spese dell'appello di AP 1, di fr. 3000.–, sono poste per due terzi a
carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1, alla quale il marito rifonderà fr. 1000.–
per ripetibili ridotte.
IV. Le spese dell'appello di AO
1, di fr. 1000.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla
controparte fr. 2200.– per ripetibili.
V. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).