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Decisione

11.2022.40

Protezione dell'unione coniugale: assegnazione dell'alloggio coniugale, contributo alimentare per la moglie

22 marzo 2024Italiano45 min

spontanea del 25 marzo 2022 la moglie ha poi ribadito il proprio punto di vista,

Source ti.ch

Incarti n.

11.2022.40

11.2022.41

Lugano

22 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SO.2021.2904 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 18 giugno 2021

da

AO

1AO 1

(patrocinata

dall' PA 2 )

contro

AP

1AP 1

(patrocinato

dall' PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 21 febbraio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto

il 9 febbraio 2022 (inc. 11.2022.40)

e sull'appello del 21

febbraio 2022 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2022.41);

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1956) e AO 1 (1967),

cittadina italiana, si sono sposati a __________ il 28 novembre 1997. A quel

momento la moglie aveva

già un figlio, A__________, nato il 26 luglio 1985 da una precedente relazione.

Il 27 marzo 1996, prima del matrimonio, essa ha avuto da AP 1 la figlia P__________.

Entrambi i figli sono maggiorenni. Il marito, ora pensionato, era impiegato

presso la A__________. AO 1 è alle dipendenze della W__________ con un grado

d'occupazione del 60%. Tra il novembre del 2021 e l'ottobre del 2022 essa ha percepito

indennità di disoccupazione per il rimanente 40%. In seguito, dal novembre del 2022, essa ha trovato un lavoro serale

presso L__________. I coniugi vivono separati dal 13 giugno 2021, quando

la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1087 RFD di __________,

a lei intestata) per trasferirsi con la figlia da sua sorella a G__________.

B. Il 18 giugno 2021 AO

1 si è rivolta al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unio­ne coniugale,

chiedendo di essere autorizzata a vivere separata, di assegnarle in uso

l'abitazione coniugale e di condannare il marito a versarle un contributo

alimentare di fr. 2500.– mensili dal 1° giugno 2021, come pure una

provvigione ad litem di fr. 6000.– o, in subordine, di concederle il

beneficio del gratuito patrocinio. Essa ha postulato inoltre l'attribuzione

dell'alloggio coniugale già in via cautelare (con ordine di consegna delle

chiavi e divieto di accesso al marito, sotto comminatoria del­l'art. 292

CP) e ordine alla A__________ Cassa pensioni di ‟non intaccare l'avere d'uscita o qualsiasi

altra prestazione previdenziale sul conto previdenziale”

di AP 1. Sempre in via cautelare essa ha chiesto infine la condanna del marito

a versarle un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili dal 1° maggio

2021, a rilasciarle giusta l'art. 170 cpv. 2 CC “tutte le informazioni

occorrenti, correlate dai necessari documenti, relative all'ammontare dei suoi

redditi ovunque recepiti, nonché la consistenza della sostanza ovunque ubicata

(in Svizzera e/o all'estero)” e a stanziarle una provvigione ad litem di

fr. 4000.–. In subordine essa ha postulato il gratuito patrocinio. Con

decreto cautelare del 21 giugno 2021, emesso senza contraddittorio, il Pretore

aggiun­to ha respinto l'istanza di

provvedimenti cautelari inaudita parte.

C. Con osservazioni del

22 luglio 2021 AP 1 ha aderito alla richiesta di vita separata, ma ha preteso

l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale, ha respinto ogni richiesta di contributo

alimentare e di provvigione ad litem, proponendo di obbligare la moglie a

restituirgli entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza ‟tutta la documentazione da

lei asportata dall'abitazione coniugale e riferita alla contabilità famigliare”. All'udienza dell'11 agosto 2021,

indetta per il contraddittorio cautelare e il dibattimento sulle misure a

tutela dell'unione coniugale, le parti hanno replicato e duplicato, ribadendo

le loro posizioni e notificando prove. L'istruttoria è cominciata seduta stante.

D. L'assunzione

delle prove è terminata il 23 novembre 2021 e al dibattimento finale le parti

hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 13

gennaio 2022, l'istante ha prodotto ulteriori documenti e ha riaffermato le sue

richieste, salvo rivendicare per sé un contributo alimentare di fr. 3762.30

mensili dal giugno 2021. In un memoriale del medesimo giorno il convenuto ha prodotto

a sua volta un documento, confermando le proprie domande.

E. Statuendo

con sentenza del 9 febbraio 2022, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi

a vivere separati, ha attribuito l'abitazio­ne coniugale in uso alla moglie (compresi

mobili e suppellettili), ha assegnato al marito un termine fino al 30 aprile

2022 per prelevare i suoi effetti personali e trasferirsi altrove e ha

condannato il medesimo a versare un

contributo alimentare per la moglie di fr. 2974.– mensili dal maggio del 2022 fino al luglio del 2022,

ridotto a fr. 711.– mensili dall'agosto successivo. Inoltre egli ha condannato il marito a erogare a AO 1 una

provvigione ad litem di fr. 6000.–, dichiarando priva d'interesse

la richiesta di gratuito patrocinio da lei formulata. Le spese processuali di

fr. 3000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

F. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 febbraio

2022 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, l'abitazione

coniugale gli sia concessa in uso, che egli non debba versare alcun contributo

alimentare per la moglie e che la provvigione ad litem sollecitata da

quest'ultima sia respinta. Egli propone infine che gli oneri processuali di

primo grado siano posti a carico della moglie e che costei gli rifonda fr. 3000.– per ripetibili.

G. Il giorno medesimo AO

1 ha appellato a suo turno la decisione del Pretore aggiunto, chiedendo di

riformare il giudizio impugnato nel senso di condannare il marito a versarle un

contributo alimentare di fr. 2974.– mensili dal giugno del 2021 al

luglio del 2022 e di fr. 711.– mensili in

seguito o, in subordine, di fr. 2452.– mensili dal

giugno del 2021 all'aprile del 2022, di fr. 2974.– mensili

dal maggio del 2022 al luglio del 2022 e di fr. 711.–

mensili dall'agosto del 2022. In via ancor più subordi-nata essa postula

il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio, in particolare sui

contributi di mantenimento dal giugno del 2021 all'aprile del 2022.

H. Nelle sue

osservazioni del 14 marzo 2022 AO 1 propone di respingere l'appello.

Altrettanto ha fatto AP 1 il giorno stesso per quanto riguarda l’appello della

moglie. Con decreto del 16 marzo 2022 il presidente di questa Camera ha accolto

la richiesta di effetto sospensivo riguardo all'assegnazione dell'alloggio

coniugale.

Fatti

I. In una replica

spontanea del 25 marzo 2022 la moglie ha poi ribadito il proprio punto di vista,

chiedendo di condannare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2974.– mensili dal giugno del 2021 all'ottobre del 2022 (recte:

2021), di fr. 2202.– mensili dal novembre del 2022 (recte:

2021) al luglio del 2022 e di fr. 711.– dall'agosto del 2022. AP 1 ha

duplicato il 7 aprile 2022, ribadendo le sue domande.

L. Il 13 settembre 2022

e il 15 dicembre successivo il presidente di questa Camera ha respinto due

richieste presentate l'11 agosto e il 28 ottobre 2022 da AO 1 per ottenere la

revoca dell'effetto sospensivo conferito all'appello di AP 1 relativamente all'attribuzione

dell'alloggio coniugale.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la

stessa decisione e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti.

Si giustifica così di congiungere le procedure di appello e di emanare una

sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

2.

Le misure a protezione dell'unione coniugale sono

impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a

CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv.

1.

CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,

l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato,

ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari in

discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici,

la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti il 10 febbraio

2022.

(tracciamento degli invii n. 98.__________ e n. 98.__________, agli atti).

Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così

la domenica 20 febbraio 2022, salvo protrarsi al lunedì succes-sivo in virtù

dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotti entrambi il 21 febbraio 2022, ultimo

giorno utile, gli appelli in esame sono pertanto ricevibili.

3.

Al

proprio appello AP 1 acclude la copia di un estratto bancario UBS del 18

febbraio 2022 dal quale si desume un accredito dello stipendio di gennaio 2022

(doc. B di appello) e con le osservazioni all'appello della moglie produce

quello del mese di febbraio 2022 (doc. 1 delle osservazioni 14 marzo 2022

all'appello della moglie). In pendenza di procedura egli ha fatto seguire poi i

conteggi di stipendio di aprile e maggio del 2022, un certificato di domicilio

del 12 agosto 2022, un certificato della rendita per il 1° agosto 2022 della A__________

Cassa pensioni con relativa tabella riassuntiva dei pagamenti di salario nel

periodo dal gennaio al luglio del 2022, una decisione del 12 agosto 2022 in

materia di prestazioni AVS, dichiarazioni di A__________ T__________ dell'11

novembre 2022 e di E__________ D__________ B__________ del 25 novembre 2022,

una dichiarazione della E__________ di __________ intitolata “contratto su

provvigioni” del 28 novembre 2022 e un riepilogo dei redditi della moglie per

l'anno 2022.

AO

1.

allega a sua volta alle osservazioni all'appello del marito un estratto del piano

regolatore del Comune di T__________ con le relative norme di attuazione (NAPR),

da cui risulta che la particella n. 1087 RFD si trova in zona residenziale R2, un

“internship agreement” 13 dicembre 2021della figlia P__________ __________

con la A__________, un certificato medico dell'11 marzo 2022 attestante la

propria inabilità lavorativa dal 10 al 17 marzo 2022 con relativa “lettera

d'uscita ambulatoriale” e una “conferma di proprietà” (conferma di fine

leasing) datata 18 ottobre 2021 dell'automobile di AO 1. Con la replica spontanea

al proprio appello essa produce anche due estratti del conto cointestato ai

coniugi presso la Banca __________ di gennaio e febbraio 2022, copia di un

bonifico da lei eseguito il 9 marzo 2022, un riassunto dei pagamenti effettuati

nel marzo del 2022 con i giustificativi, due dichiarazioni della sorella N__________

datate 20 marzo 2022, copia di un bonifico dell'8 marzo 2022 per l'anticipo

delle spese di appello pagato dalla sorella, una dichiarazione datata 24 marzo

2022.

della Cassa disoccupazione cristiano sociale ticinese (OCST) con i

relativi conteggi dall''ottobre del 2021 al febbraio del 2022 e un suo estratto

conto UBS con movimentazione dal 13 gennaio al 17 marzo 2022. In pendenza di

procedura essa ha prodotto inoltre un certificato medico datato 7 settembre

2022.

del dott. F__________ G__________, un “decreto supercautelare” del 9 agosto

2022, un'ordinanza del 6 settembre 2022, una decisione processuale del 6

ottobre 2022 inerente alla causa di divorzio promossa nel frattempo, un

estratto conto UBS del marito con movimentazione dall'aprile al settembre del 2022,

tre fotografie raffiguranti lo stabile di G__________, un estratto conto

PostFinance del marito con movimentazione dal 24 agosto al 26 settembre

2022.

e copie del Foglio ufficiale svizzero di commercio e registro di commercio

con albo delle imprese riguardan­ti la E__________.

Ora,

nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono

addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle

circostan­ze (art. 317 cpv. 1 CPC). Gli estratti dei pubblici registri

sono atti notori, di modo che come tali sono ricevibili (DTF 138 II 564 consid.

6.2). Per gli altri, successivi al memoriale conclusivo e finanche alla decisio­ne

impugnata, essi non potevano essere sottoposti al Pretore aggiunto. Prodotti

senza indugio i documenti in questione sono dunque ammissibili e nella misura

in cui appaiono di rilievo saranno considerati ai fini del giudizio.

4.

Litigiosa

rimane, in questa sede, l'attribuzione dell'abitazione coniugale a T__________ e

il contributo alimentare per la moglie. Riguardo alla prima questione il

Pretore aggiunto ha rilevato che i coniugi non hanno reso verosimili motivi preponderanti

per cui l'abitazione sia più utile a uno di loro e che entrambi hanno un valore

affettivo per la casa, ma che ciò non ostacolerebbe di imporre loro un

trasloco. Il primo giudice ha tenuto conto pertan­to dello statuto giuridico del

fondo e ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, unica proprietaria

della particella, reputando ininfluenti le circostanze addotte dal marito,

secondo cui i coniugi erano intenzionati a divenire comproprietari del fondo, oltre

ad avere assunto le spese correnti e il debito ipotecario. Ha assegnato così un

termine al marito fino al 30 aprile 2022 per lasciare l'immobile, ritirare i propri

effetti personali e trovare una nuova abitazione adeguata.

5.

I

criteri che disciplinano l'attribuzione di un alloggio coniugale pendente causa

ove le parti non trovino un accordo (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC) sono già stati

esposti dal Pretore aggiunto e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD

I-2015 pag. 878 consid. 3b con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.77

del 30 settembre 2020 consid. 11a). Al proposito basti ricordare che il giudice

pondera i contrapposti interessi facendo capo al proprio potere d'apprezzamento

per giungere alla soluzione più adeguata, tenendo conto delle circostanze del

caso specifico (RtiD I-2015 pag. 878 consid. 3b con rinvii). Il ragionamento da

seguire, a doppio stadio, è quello in appresso.

In

primo luogo il giudice esamina a

chi l'abitazione coniugale sia più utile. Ciò implica l'attribuzione

dell'alloggio al coniuge che ne trae oggettivamente il maggior beneficio in

vista delle proprie esigenze. Sotto questo profilo vanno considerati in

concreto anche gli interessi di un figlio che, affidato al coniuge istante,

deve poter rimanere per quanto possibile nel suo ambiente domestico quale luogo

degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita. Vanno tenuti in

considerazione altresì gli interessi professionali o personali del coniu­ge

medesimo, ove questi eserciti – ad esempio – la propria attività nello stabile,

oppure ove l'alloggio sia stato sistemato appositamente – ad esempio – in

funzione dello stato di salute di lui.

In

secondo luogo, nel caso in cui il criterio

di assegnazione appena enunciato non dia risultati chiari, il giudice valuta a

quale coniuge possa più ragionevolmente imporsi un traslo­co, soppesate tutte

le circostanze specifiche. In tale ambito entra in linea di conto –

segnatamente – lo stato di salute o l'età avanzata di uno di loro che, per

quanto non debba vivere in un immobile sistemato in funzione delle sue precipue

esigen­ze, sopporterebbe con difficoltà un trasferimento, come pure lo stretto

legame – ad esempio di natura affettiva – che un coniuge intrattiene con il

luogo di domicilio. Motivi di caratte­re economico non sono invece

determinanti, a meno che le risorse finanziarie non permettano ai coniugi di

conservare l'abitazione. Se nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il

giudice tiene conto dello statuto del fondo e attribuisce l'abitazione al

coniuge che ne è proprietario o che beneficia di diritti d'uso sull'alloggio

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.77 del 30 settembre 2020 consid.

11a; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_884/2022 del 14 settembre

2023.

consid. 5.2.).

6.

Nella

fattispecie il marito rivendica l'attribuzione in uso dello stabile, lamentando

un errato accertamento dei fatti e un'errata applicazione del diritto. Si duole

che il primo giudice non ha debitamente considerato i suoi interessi

professionali per conservare l'alloggio, giacché l'abitazione coniugale ha un

ampio garage adibito a officina, con varia attrezzatura, dove egli esegue lavori

di restauro e riparazioni di motoveicoli. Ed egli avrebbe l'intenzione di

proseguire e ampliare tale attività dopo il pensionamento, anche per riuscire a

coprire le spese quotidiane. Non si tratta dunque di un'attività meramente

accessoria, come reputa il Pretore aggiunto. La moglie obietta che la citata attività

non è nemmeno conforme alla legge, poiché il fondo su cui si trova l'immobile

ha una destinazione di zona “residenziale

R2”, nella quale le norme di

attuazione del piano regolatore comunale autorizzano solo edifici destinati all'abitazione

o ad attività commerciali e amministrative non moleste (art. 46 NAPR). Ora, l'appellante

non rende verosimile, nemmeno con i documenti prodotti in questa sede, che intenda

estendere la propria attività accessoria fino a farla divenire principale. Si

limita a formulare semplici previsioni. La sua attuale attività professionale

non è sufficiente dunque per sostanziare un interesse prevalente

all'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale. Al proposito l'appello manca

di consistenza.

7.

Quanto

allo stato di salute del marito, il Pretore aggiunto non ha trascurato

l'episodio depressivo grave correlato alla situazione familiare e al conflitto

coniugale, ma ha ritenuto che l'abitazione coniugale non risulta essere stata appositamente

sistemata per le necessità di lui (sentenza impugnata, pag. 5). Con tale

motivazione l'appellante non si confronta. Torna a descrivere il proprio stato

di salute dopo il 15 luglio 2021, ma non rende verosimile che l'attribuzione

dell'alloggio coniugale potrebbe favorire il suo recupero o che le lamentate

affezioni ostino a un trasloco. Dagli atti non si evince nemmeno, invero, come

l'attribuzione della casa potrebbe apportare beneficio alla salute dell'appellante

o come la mancata attribuzione potrebbe recargli danno. Quanto allo stato di

salute della moglie, sebbene essa abbia prodotto dinanzi al primo giudice un

certificato medico dal quale si evince che rientrare nell'abitazione coniugale

avrebbe un importante impatto positivo sul suo precario stato di salute (doc. AA),

non consta che l'alloggio sia stato sistemato appositamente allo scopo. Nemmeno

lo stato di salute della moglie permette dunque di determinare un interesse

preponderante all'attribuzione dell'alloggio coniugale, come rileva il Pretore

aggiunto.

8.

AP

1.

definisce poi arbitrario attribuire l'abitazione coniugale alla moglie solo in

base allo statuto giuridico del fondo, di cui la moglie è unica proprietaria.

Su questo punto egli si limita tuttavia a una trascrizione pedissequa del suo

memoriale conclusivo del 13 gennaio 2022 (pag. 5 e 6), senza confrontarsi con

la motivazione del Pretore aggiunto, il quale ha spiegato perché la proprietà

dell'immobile rimane il solo criterio pertinente applicabile nella fattispecie. Ciò rende la censura

irricevibile (RtiD I-2010 pag. 683 n. 7c; sentenza del Tribunale

federale 5A_595/2020 del 24 agosto 2021 consid. 4.2.4). Ne segue che la

decisione del Pretore di assegnare l'uso

dello stabile alla moglie, ordinando a AP 1 di trasferirsi altrove, resiste

alla critica. Sta di fatto che in pendenza di appello la data stabilita dal

primo giudice (30 aprile 2022) è ormai decorsa. Occorre dunque fissarne una

nuova, che appare ragionevole determinare nel 30 giugno 2024 (circa tre mesi,

come ha fatto il Pretore aggiunto).

9.

Riguardo

al contributo alimentare per la moglie, il Pretore aggiun­to ha accertato anzitutto il reddito del

marito in fr. 9150.– netti mensili fino al luglio del 2022 e in fr. 4624.–

dopo di allora a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3773.– mensili dal

1° maggio 2022 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, alloggio

con spese accessorie fr. 1400.–, premio della cassa malati fr. 506.–,

spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 61.–, assicurazione RC dell'automobile

e del furgone fr. 92.–, imposta di circolazione

dell'automobile fr. 25.–, assicurazione dell'economia domestica e

contro la RC privata fr. 30.–, carburante fr. 52.–, tassa rifiuti

fr. 7.–, onere fiscale fr. 400.–). Onde un margine disponibile nei

due periodi rispettivamente di fr. 5377.– e di fr. 851.– mensili.

Quanto

alla moglie, egli ha calcolato entrate per fr. 2497.– netti mensili e ha

quantificato il fabbisogno minimo di lei in fr. 3067.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, oneri ipotecari fr. 639.–,

premio della cassa malati fr. 522.–, spese mediche non coperte dalla cassa

malati fr. 50.–, spese di riscaldamento fr. 236.–, assicurazione dello

stabile fr. 73.–, assicurazio­ne RC dell'automobile fr. 31.–, imposta

di circolazione dell'automobile fr. 20.–, assicurazione dell'economia

domestica e contro la RC privata fr. 51.–, carburante e pasti fuori casa

fr. 132.–, tassa rifiuti fr. 13.–, onere fiscale fr. 100.–). Essa

registra così uno scoperto di fr. 570.– mensili.

Nelle

circostanze descritte, in applicazione del metodo di calcolo dei contributi

alimentari “a due fasi”, il Pretore aggiunto ha condannato AP 1 a versare un

contributo alimentare per la moglie di fr. 2974.– mensili dal 1° maggio al

31.

luglio 2022 (ammanco della moglie fr. 570.–, quota di eccedenza fr. 2404.–)

e di fr. 711.– mensili dal 1° agosto 2022 in poi (ammanco della moglie fr. 570.–,

quota di eccedenza fr. 141.–).

10.

Il

marito sostiene che nel calcolo dei contributi alimentari deve entrare in

considerazione anche il fabbisogno minimo della figlia P__________, maggiorenne

agli studi. A suo avviso le spese correnti di lei ammontano a complessivi

fr. 2065.– mensili (premio della cassa malati fr. 547.–,

assicurazione RC dell'automobile fr. 62.– [fr. 744.50 annui], imposta

di circolazione fr. 40.– [fr. 480.– an-nui], tassa scolastica

fr. 336.– [fr. 2000.– semestrali], soggiorno in Germania

fr. 1000.–, costo della telefonia mobile fr. 80.–), che vanno aggiunte

al fabbisogno minimo di lui.

a) Per quel che attiene al

mantenimento di un figlio maggioren­ne in formazione, la giurisprudenza ha

stabilito – in sintesi – che dandosi sufficienti risorse genitori e figli

minorenni hanno diritto alla copertura del fabbisogno minimo “allargato” e,

dall'altro, che un'eccedenza nel bilancio familiare può sussistere solo se i

genitori hanno adempiuto l'obbligo nei confronti del maggiorenne (DTF 147 III

284.

consid. 7.2 e 7.3; più di recente: sentenza 5A_1035/2020 del 31 gennaio

2022.

consid. 3.3.7). In altri termini, qualora dopo la copertura dei fabbisogni

minimi “allargati” dei coniugi e dei figli minorenni (cioè i fabbisogni minimi

del diritto di famiglia) rimangano ancora risorse, prima di ripartire

l'eccedenza i genitori devono assicurare con le risorse residue il mantenimento

dei figli maggiorenni, il cui fabbisogno è anche per loro quello minimo del diritto

di famiglia, atto a garantire loro una formazione adeguata, mentre essi non

partecipano più al riparto di un'eventuale eccedenza (sentenze del Tribuna­le

federale 5A_340/2021 del 16 novembre 2021 consid. 5.3.2 con rimandi e

5A_1072/2020 del 25 agosto 2021 consid. 8.4; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2021.22-23 del 12 aprile 2022 consid. 3).

b) Contrariamente

a quanto reputa il Pretore aggiunto, di conseguenza, nella fattispecie occorrerebbe

tenere conto anche della figlia maggiorenne, ove questa fosse ancora in

formazione. Sta di fatto che le spese correnti della figlia allegate da AP 1

non sono sorrette da alcun documento giustificativo, eccetto una fattura dei

premi della cassa malati __________ datata 8 giugno 2021 per fr. 434.–

mensili (anziché i pretesi fr. 547.–). A parte ciò, non risulta sufficientemente

verosimile né che la figlia sia ancora in formazione né che il di lei fabbisogno

minimo di lei non sia coperto – in tutto o in parte – dalle sue entrate. La

fattura della tassa scolastica presso l'Università della Svizzera italiana di

fr. 2000.– prodotta dal marito riguarda il semestre primaverile che durava

dal febbraio al giugno del 2021, quando i coniugi vivevano ancora insieme, ma si

ignora che cosa sia avvenuto in seguito. Con le osservazioni all'appello la

moglie afferma che la figlia sarebbe ora autonoma, giacché guadagna

fr. 2500.– mensili per un “internship”, e allega un contratto di lavoro in cui

figura che P__________ ha lavorato per la A__________ quale stagista dal 1°

febbraio al 31 luglio 2022 con una retribuzione, appunto, di fr. 2500.–

mensili. Comunque sia, sulla situazione della figlia maggiorenne non v'è

chiarezza. Ne segue che, almeno a un sommario esame, la decisione del Pretore aggiunto

non presta il fianco alla critica.

11.

Quanto

al reddito del marito, il Pretore aggiunto ne ha stabilito l'ammontare in

fr. 9150.– netti mensili fino al luglio del 2022 e in fr. 4624.–

netti mensili dopo di allora. AP 1 rimprovera al primo giudice di avere trascurato

che i suoi redditi sono variabili, poiché dipendono anche dall'entità delle

vendi­te e che per i suoi problemi di salute e altre circostanze occorreva

prevedere una drastica diminuzione. Egli chiede perciò di quantificare le proprie entrate in funzione del salario di base

garantito di fr. 3500.– lordi mensili. In pendenza di appello egli ha

ridefinito le proprie entra­te in fr. 8397.35 mensili fino all'agosto del

2022, producen­do una tabella riassuntiva dei conteggi di stipendio dal gennaio

al luglio del 2022 e un certificato della rendita per il mese di agosto 2022 (fr. 67 178.90 complessivi netti [fr. 66 049.05 fino al mese di

luglio, più fr. 1129.85 di rendita LPP per l'agosto successivo]),

rispettivamente in fr. 3623.85 mensili (fr. 1129.85 di rendita LPP

più fr. 2494.– di rendita AVS) in esito

al suo pensionamento (settembre del 2022).

a) Per costante

giurisprudenza il reddito di un dipendente è,

di

regola, quello conseguito al momento del giudizio (RtiD

I-2012

pag. 879 consid. 4 con richiami), intendendosi con ciò il guadagno realizzato

nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria (compresa la procedura di un

eventuale appello; I CCA sentenza inc. 11.2021.1 del 17 ottobre 2022 consid. 6c).

Esso comprende la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari

(gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità

straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD

I-2007 pag. 739 consid. 5). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come

eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non

entrano in linea di conto. Trattandosi di un lavoratore dipendente, la media

dei redditi calcolata sull'arco di più anni non è per contro – salvo forti

oscillazioni – un criterio pertinente (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.173

del 9 maggio 2022, consid. 4a).

b) Nella

fattispecie il reddito rilevante del marito è quello effettivo del 2022, ultimo

anno oggetto dell'istruttoria, e le entrate conseguite in tale anno fino al

mese di agosto ammontano a una media di fr. 8397.35 mensili (tabella riassuntiva

dei con-teggi di stipendio dal gennaio al luglio del 2022 e rendita LPP per l'agosto

del 2022). A ciò deve aggiungersi la quota della tredicesima pro rata di

fr. 274.– mensili arrotondati (stipendio fr. 3286.50 [conteggio di salario

dell'aprile 2022] già dedotti gli oneri sociali, diviso 12), per complessivi

fr. 8671.35.

c) Dai

certificati di salario di aprile e maggio del 2022 risulta inoltre che AP 1 ha

ricevuto fr. 490.– mensili come rimborso “quota priv. auto di servizio”.

Tale importo va sommato al suo reddito, dato che il Pretore aggiunto ha

riconosciuto i costi d'automobile esposti dal marito nel fabbisogno minimo di

lui. Le entrate del convenuto ascendono così a fr. 9161.35 mensili netti

fino all'agosto del 2022 e vanno considerati a un sommario esame nella misura dei

fr. 9150.– accertati dal primo giudice e non contestati dalla moglie.

d) Infine

dai documenti prodotti in appello si deduce che dal 1° settembre 2022 AP 1

percepisce una rendita AVS di fr. 2494.– mensili e una rendita del “secondo

pilastro” di fr. 1129.85. Addotto tempestivamente a norma dell'art. 317

cpv. 1 CPC, il reddito del marito andrà di conseguenza adeguato in fr. 3625.–

arrotondati dal 1° settembre 2022.

12.

Circa

le entrate della moglie, il Pretore aggiunto le ha accertate in fr. 2497.–

mensili per un'attività al 60%, senza imputare all'interessata un reddito

ipotetico al 100% perché il marito con la propria eccedenza mensile è in grado

di finanziare due economie domestiche separate (sentenza impugnata, consid. 3).

Nell'ambito

del proprio appello, con la replica spontanea del 25 marzo 2022, AO 1 ha comunicato

che dal novembre del 2021 essa riceve un'indennità disoccupazione per il

rimanente 40% di occupazione, producendo la relativa documentazione della Cassa

disoccupazione Cristiano Sociale (OCST). Propone dunque di aggiungere al

proprio reddito complessivi fr. 2997.– mensili dal novembre del 2021 fino

al luglio del 2022 (fr. 500.– mensili). Vista la documentazione prodotta

dalla moglie, AP 1 ha chiesto il 7 aprile 2022 di aumentare le entrate dell'interessata

di almeno fr. 605.15 mensili dall'ottobre del 2021. Ora, dalla

documentazione in rassegna risulta che il primo versamen­to eseguito dalla

Cassa disoccupazione risale al 13 gennaio 2022 e compensato poi con il

versamento delle indennità di novembre e dicembre del 2021 (lettera OCST del 24

marzo 2022 allegata alla replica spontanea nell'inc. 11.2022.41). Ne discen­de

che la moglie ha percepito effettivamente indennità disoccupazione solo dal

novembre del 2021. Quanto all'importo, il marito non spiega come arrivi alla

media di fr. 605.15 mensili. Dai conteggi prodotti dalla moglie risulta una

media di fr. 512.90 mensili (novembre del 2021 fr. 234.10, dicembre del

2021.

fr. 791.75 [fr. 765.90 più fr. 25.85], gennaio del 2022

fr. 568.60, febbraio del 2022 fr. 457.15, per complessivi fr. 2051.60,

diviso 4). Di conseguenza, a un esame sommario, il reddito della moglie va

portato a complessivi fr. 3010.– mensili arrotondati (fr. 2497.– più

fr. 512.90) dal novembre del 2021 all'ottobre del 2022. Mediamente dunque,

dal giugno del 2021 all'ottobre del 2022, l'introito risulta di fr. 2860.–

mensili.

Successivamente,

con lettera del 29 novembre 2022 AP 1 ha addotto che nella causa di divorzio la moglie ha esibito nuova

documentazione sui propri redditi e chiede di adeguare i relativi importi di

conseguenza. Da tale documentazione si desume in effetti che nel novembre del

2022.

AO 1 ha reperito un lavoro serale presso L__________ e guadagna

fr. 890.– mensili netti. Per

conseguire tale reddito essa ha dovuto ridurre però di quattro ore settimanali

il lavoro presso la W__________, di modo che

il suo salario è sceso a fr. 2080.– mensili. Le entrate della moglie dal novembre del 2022

ammontano perciò a fr. 2970.– mensili, importo riconosciuto dal marito e non

contestato dalla moglie, che non ha reagito alla comunicazione.

13.

Nel

proprio appello AP 1 chiede di portare il proprio fabbisogno minimo a fr. 7089.09

mensili, invocando il costo del­l'abitazione coniugale, il premio per

l'assicurazione RC e le imposte di circolazione per motoveicoli, il premio della

protezione giuridica, il debito della carta di credito, la spesa per

l'assicurazione viaggi e la Rega, la tassa per l'uso della fognatura e l'erogazione

dell'acqua potabile, le spese per i costi legali, oltre a un onere fiscale più

elevato e all'imposta di circolazione dell'automobile. Egli fa valere inoltre

che qualora l'abitazione coniugale fosse attribuita in uso alla moglie andrebbero

riconosciute nel proprio fabbisogno minimo il costo per la locazione di spazi

idonei destinati all'officina e le spese legate al trasloco. Le poste

controverse vanno esaminate singolarmente.

a) Nel

sistema “a due fasi” – in esito al quale,

come detto, l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni nella proporzione

di due a uno (sopra, consid. 10a) – il fabbisogno di ogni membro della

famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esi-stenza

in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei

fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del

28.

agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si aggiungono, se le condizioni

finanziarie ciò permettono, i costi effettivi

dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure

un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi

delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare

contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici,

i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse

all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di

lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione

domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono

solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le

imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli

maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”).

Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno

del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, i

costi dovuti all'uso di un'automobile per diporto e nemmeno spese voluttuarie per

viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147

III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.173

del 24 gennaio 2024 consid. 12 con rinvii).

b) Con

riferimento alle spese per l'abitazione di T__________, come si è visto dal

30.

giugno 2024 la casa va assegnata in uso alla moglie (sopra, consid. 8),

mentre per il periodo anteriore l'interessato non rende verosimile di avere

assunto spese, che sembrano anzi essere state saldate dalla moglie (doc. S, T,

U, V e documentazione prodotta con la replica spontanea del 25 marzo 2022

nell'inc. 11.2022.41). L'ipotetica posta di fr. 1400.– mensili fatta

valere per la pigione e le spese accessorie può essergli riconosciuta così unicamente

dal momento in cui egli lascerà l'abitazione già coniugale. AP 1 chiede di

computare nel proprio fabbisogno minimo anche una spesa di almeno fr. 600.–

mensili per la locazione di spazi idonei all'esercizio della propria officina,

come pure un'indennità forfettaria di fr. 500.– mensili per spese di

trasloco. Si tratta però di pretese nuove, avanzate per la prima volta in appello senza che siano date le premesse

dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Non possono dunque entrare in linea di conto.

c) Il

Pretore aggiunto non ha riconosciuto né i costi per l'assicurazione RC (fr. 16.60;

doc. 12.6) né le imposte di circolazione per motoveicoli (fr. 80.15; doc.

12.7) con l'argomento che simili esborsi sono estranei alla nozione di

fabbisogno minimo. Il marito ritiene invece che esse vadano riconosciute siccome

necessarie per la sua attività di restauro di veicoli d'epoca. Non risulta però

che simile attività generi un benché minimo utile, tant'è che nemmeno la moglie

pretende di imputare a AP 1 un qualsivoglia reddito accessorio. Almeno per

adesso la riparazione di motoveicoli risulta dunque sostanzialmente essere un

hobby (v. anche sopra consid. 6) . E il costo per passatempi non rientra – come

rileva il primo giudice – nella nozione di fabbisogno minimo (sopra, lett. a). Una

spesa del genere va finanziata dal singolo coniuge con la metà dell'eccedenza che

gli compete nel bilancio familiare, sempre che ciò sia fattibile.

d) AP

1.

rimprovera al Pretore aggiunto di avergli riconosciuto solo fr. 25.–

mensili per la rata dell'imposta di circolazione dell'automobile anziché i

fr. 49.25 mensili da lui esposti (doc. 29). Effettivamente dal giustificativo

prodotto risulta che l'imposta di circolazione per la Mercedes-Benz__________

del marito ammonta a fr. 591.– annui (fr. 49.25 mensili), mentre i

fr. 309.30 corrispondono unicamente al periodo dal 24 giugno al 31

dicembre 2021. Nel fabbisogno di lui si giustifica così di inserire l'importo

di fr. 49.25 mensili.

e) AP

1.

fa valere un premio di

fr. 20.90 mensili (doc. 12.9) per la protezione giuridica, di fr. 18.75 mensili per il

soccorso stradale di veicoli (doc. 12.13) e di fr. 10.– mensili per la quota di

affiliazione alla Rega (doc. 12.14). Effettivamente tali spese non rientrano nel minimo esistenziale di base del

diritto esecutivo (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6293 n. II.3), ma possono

essere considerate alla stregua di assicurazioni facoltative e possono essere

ammesse – se il bilancio familiare lo permette – nel fabbisogno minimo

“allargato” (da ultimo: I CCA, senten­ze inc. 11.2020.10 del 10 maggio

2021.

consid. 9 e inc. 11.2021.1 del 17 ottobre 2022, consid. 11e). In

concreto si giustifica perciò di inserirle nel fabbisogno minimo del marito.

f) Contestato

è in seguito il mancato inserimento nel fabbisogno minimo del marito del debito

relativo alla carta di credito per fr. 510.– mensili (doc. 12.11).

Secondo l'interessato, vista l'eccedenza nel bilancio familiare, tale voce va

riconosciuta, trattandosi di un rimborso di debiti contratti durante la comunio­ne

domestica. Egli non pretende tuttavia che quei debiti fossero destinati al

sostentamento della famiglia o siano stati decisi per finalità stabilite in

comune dai coniugi (sopra, lett. a). La posta non può pertanto essere

riconosciuta.

g) AP

1.

rivendica nel proprio fabbisogno minimo anche fr. 27.45 mensili per la

tassa d'uso fognatura (doc. 32)

e fr. 10.70 mensili

per la tassa base dell'acqua potabile (doc. 32). Non rende verosimile

tuttavia di avere assunto tali oneri, come non risulta avere assunto le altre

spese correlate all'uso dell'abitazione coniugale, le quali – come si è detto –sembrano

essere state saldate dalla moglie (sopra, consid. 13b). L'interessato afferma

che, qualora dovesse trovare un'altra soluzione abitativa, dovrà far fronte ugualmente

a simili spese. L'assunto presuppone tuttavia che egli vada ad abitare in una casa propria. Dovesse condurre un

appartamento in locazione, tali costi sarebbero già verosimilmente compresi

nella pigione. Che egli debba assumere le spese

in questione

appare dunque un'ipotesi, mentre in un fabbisogno minimo vanno inserite

soltanto spese effettive, non spese virtuali o potenziali

(sentenza del Tribunale federale 5A_638/2023 del 23 febbraio

2024.

consid.

4.1

con rinvii; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c). Al marito non

può dunque essere riconosciuta sin d'ora una spesa meramente ipotetica.

h) Il

marito lamenta poi che nel suo fabbisogno minimo il Preto­re aggiunto non ha

riconosciuto fr. 500.– mensili per le spese legali. In realtà la decisione

del primo giudice è corretta. Le spese legali e di patrocinio non fanno parte invero

del fabbisogno minimo né, men che meno, del fabbisogno minimo “allargato” del

diritto di famiglia così come esso è inteso oggi dal Tribunale federale nel

sistema di calcolo “a due fasi” dei contributi alimentari (sopra, lett. a). Al

proposito l'appello manca di consistenza.

i) L'interessato chiede di portare il suo carico

fiscale dai fr. 400.– mensili riconosciuti dal primo giudice a

fr. 1100.– mensili (doc. 12.4). Egli ha stimato l'importo sulla base del

calcolatore d'imposta (‹https://www4.ti.ch/index.php?id = 124428›), tenuto

conto della diminuzione del reddito di AP 1 e delle ulteriori usuali deduzioni

dal momento in cui egli andrà in pensione. Nel proprio appello questi rimpro-vera

al primo giudice di non avere tenuto conto che nel 2022 egli deve ancora far

fronte al pagamento delle imposte del 2021 e che il suo reddito imponibile nel

2022.

è di circa fr. 75 000.–, il che corrisponde a un onere fiscale di almeno

fr. 1100.– mensili. Dalla prima censura occorre subito sgombrare il campo,

giacché notoriamente il pagamento degli acconti durante l'anno fiscale suole

evitare al contribuente, in caso di condizioni immutate, di dover sobbarcarsi gli

oneri fiscali dell'anno corrente. E in concreto l'interessato non pretende che

ciò non sia avvenuto. Quanto al reddito imponibile per l'anno 2022, tenuto calcolo

dei redditi indicati in appresso (di fr. 87 170.–), delle usuali deduzioni e dei contributi

alimentari in favore della moglie, il reddito imponibile si assomma, a un

sommario esame, a circa fr. 50 000.–, ciò che porta a quantificare un onere

fiscale di circa fr. 500.– mensili. Considerato poi che per gli anni a

seguire il reddito imponibile si riduce a meno di fr. 40 000.– per un carico

fiscale di circa fr. 300.– mensili, in definitiva non soccorrono le condizioni

per scostarsi – con tutte le approssimazioni correlate a un giudizio di

apparenza – dalla valutazione del Pretore aggiunto.

l) Ne

risulta in definitiva un fabbisogno minimo del marito di fr. 2450.– mensili

(arrotondati) fino al 31 maggio 2024 (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 506.–, spese mediche non

coperte dalla cassa malati fr. 61.–, assicurazione RC dell'automobile e

del furgone fr. 92.–, imposta di circolazione dell'automobile fr. 50.–,

assicurazione dell'economia domestica e RC fr. 30.–, carburante

fr. 52.–, tassa rifiuti fr. 7.–, protezione giuridica fr. 21.–, soccorso stradale fr. 19.–, Rega fr. 10.–, imposte

fr. 400.–) e di fr. 3850.– mensili arrotondati dopo di allora, con

l'aggiunta del costo dell'alloggio (con spese accessorie) di fr. 1400.–.

14.

Quanto al fabbisogno

minimo di AO 1 stabilito dal primo giudice in fr. 3067.– mensili (sentenza

impugnata, consid. 4), nel proprio appello il marito chiede unicamente di

togliere le poste relative al costo dell'alloggio. La domanda è tuttavia

subordinata al fatto che l'abitazione coniugale sia attribuita in uso a AP 1,

ipotesi che – come detto visto – non si verifica nella fattispecie (sopra,

consid. 8). Per quanto riguarda il periodo precedente il 1° giugno 2024,

durante il quale il marito è rimasto nell'abitazione di T__________, si

giustifica di mantenere tali spese nel fabbisogno minimo della moglie, avendo essa

reso verosimile di averle assunte (sopra, consid. 13b).

15.

Nel proprio appello la

moglie insta perché il contributo alimentare le sia riconosciuto retroattivamente

dal giugno del 2021 (introduzione dell'istanza) e non solo dal maggio del 2022 o

dal momen­to in cui le sarà assegnato l'uso dell'abitazione coniugale, come ha

stabilito il Pretore aggiunto. Al riguardo il primo giudice ha accertato che AO

1.

ha lasciato l'abitazione coniugale nel giugno del 2021, ma che agli atti non

figura l'ammontare del suo fabbisogno mensile fino al momento in cui sarebbe

rientrata a T__________ né il costo dell'alloggio a G__________ presso la

sorella, né tanto meno è noto se essa eserciti un'attività lucrativa. Egli ha fissato

così la decorrenza del contributo alimentare per lei dal mese in cui le sarebbe

stato attribuito l'uso dell'abitazione coniugale.

a) L'art.

173.

cpv. 3 CC consente di chiedere prestazioni pecuniarie per il mantenimento

della famiglia nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale “per il

futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Tale norma si applica per analogia

anche ai contributi alimentari dell'art. 176 CC fissati per la durata della

vita separata (DTF 115 II 201; più recentemente: sentenza 5A_71/2021 del 25

febbraio 2022 consid. 6.3).

b) Nella

fattispecie i coniugi vivono separati dal 13 giugno 2021, quando la moglie ha

lasciato l'abitazione coniugale. Nell'appello essa adduce di avere “correttamente

e sufficientemente allegato buona parte

delle sue spese” in quel periodo e ripete di essersi sempre fatta carico

delle spese dell'abitazione coniugale pur non abitandovi. Nelle osservazioni

all'appello di lei AP 1 contesta che la moglie abbia assunto le spese

dell'abitazione coniugale, ma l'argomentazio­ne

di lei appare sufficientemente

sostanziata (sopra, consid. 13b e 13g), avendo costei spiegato di

avere coperto l'one­re con l'aiuto della sorella, la quale ha confermato di

averle conces­so vari prestiti per consentirle di provvedere ai pagamen­ti. Il

fabbisogno minimo della moglie di fr. 3067.– mensili, contrariamente all'opinione

del primo giudice, è stato dunque reso sufficientemente verosimile anche per il

periodo immediatamente successivo alla presentazione dell'istanza. Si

giustifica pertanto di far decorrere il diritto di lei alla riscossione del

contributo alimentare dal 1° giugno 2021, come essa chiede.

16.

Da quanto precede risulta, in sintesi, il seguente

quadro del bilancio familiare:

Dal

giugno del 2021 all'agosto del 2022

Reddito del marito fr.

9.

150.—

Reddito

della moglie fr. 2

860.— fr.

12.

010.— mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

2.

450.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3

067.—

fr.

5.

517.— mensili

Eccedenza fr.

6.

493.—

Metà

eccedenza fr. 3 246.50 mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

2450.– + fr. 3246.50 = fr. 5 696.50 mensili,

e deve versare alla moglie

fr.

3067.– + fr. 3246.50 ./. fr. 2860.– =

arrotondati fr.

3.

455.— mensili

Dal settembre all'ottobre del 2022

Reddito del marito fr.

3.

625.—

Reddito

della moglie fr. 2

860.— fr.

6.

485.— mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

2.

450.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3

067.—

fr.

5.

517.— mensili

Eccedenza fr.

968.—

Metà eccedenza fr.

484.—

mensili

Il marito può conservare per sé:

fr.

2450.– + fr. 484.– = fr. 2 934.— mensili,

e deve versare alla moglie

fr.

3067.– + fr. 484.– ./. fr. 2860.– =

arrotondati fr.

690.—

mensili

Dal novembre del 2022 al maggio del 2024 (o al momento

in cui il

marito

lascerà l'abitazione coniugale)

Reddito del marito fr.

3.

625.—

Reddito

della moglie fr. 2

970.— fr.

6.

595.— mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

2.

450.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3

067.—

fr.

5.

517.— mensili

Eccedenza fr.

1.

078.—

Metà eccedenza fr.

539.—

mensili

Il marito può conservare per sé:

fr.

2450.– + fr. 539.– = fr. 2 989.— mensili,

e deve versare alla moglie

fr.

3067.– + fr. 539.– ./. fr. 2970.– =

arrotondati fr.

635.—

mensili

Dal giugno del 2024 (o da quando il marito lascerà

l'abitazione coniugale)

Reddito del marito fr.

3.

625.—

Reddito

della moglie fr. 2

970.— fr.

6.

595.— mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

3.

850.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3

067.—

fr.

6.

917.— mensili

Ammanco fr.

322.—

Nelle circostanze descritte,

in virtù del divieto di aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia

domandato (ne

ultra petita: art. 58 cpv. 1 CPC; cfr. I CCA, sentenza

inc. 11.2015.35 del 28 dicembre 2016, consid. 5c con rinvio), il marito dovrà versare

a AO 1 un contributo alimentare di fr. 2974.– mensili dal giugno all'ottobre

2021, di fr. 2202.– mensili dal novembre del 2021 al luglio del 2022, di

fr. 711.– per l'agosto del 2022, di fr. 690.– mensili per i mesi di

settembre e ottobre del 2022 e di fr. 635.– mensili dal novembre del 2022

al maggio del 2024 (o fino a quando il marito lascerà l'abitazione coniugale).

Dopo di allora si registra,

a un sommario esame, un ammanco nel bilancio familiare. Occorre determinare così

i fabbisogni minimi dei coniugi nel rispetto della garanzia del minimo

esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.5), riducendo

a cascata le voci del fabbisogno minimo “allargato” nella misura della

disponibilità della famiglia (cfr. Meier,

Unter­haltsfestzetzung in der Praxis, Zurigo 2023, pag. 229 segg., n. 1056

segg.). Il fabbisogno del marito ammonta dunque a fr. 3570.– arrotondati (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e spese accessorie

fr. 1400.–, premio della cassa malati fr. 506.–, spese mediche non

coperte dalla cassa malati fr. 61.–,

imposte fr. 400.–) e quello della moglie a fr. 3025.– mensili arrotondati

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, oneri ipotecari

fr. 639.–, premio della cassa malati fr. 522.–, spese mediche non

coperte dalla cassa malati fr. 50.–, riscaldamento fr. 236.–, assicurazione

economia domestica e responsabilità civile fr. 51.–, assicurazione dello stabile

fr. 73.–, imposta di circolazione

fr. 20.–, carburante e pasti fuori casa fr. 132.–, imposte

fr. 100.–). Ne segue che il contributo alimentare in favore della moglie

dal giugno del 2024 (o da quando il marito lascerà l'abitazione coniugale) sarà

di fr. 55.– mensili (fr. 3625.– ./. fr. 3570.–; fr. 3025.–

./. fr. 2970.–).

17.

AP 1 rifiuta infine di

stanziare alla moglie la provvigio­ne ad litem di fr. 6000.– decisa

dal Pretore aggiunto. Egli non contesta che l'istituto della provvigione ad

litem esista di per sé anche nelle protezioni dell'unione coniugale (ipotesi

invero scar-tata da questa Camera sulla base di una giurispruden­za costan­te; da

ultimo: sentenza inc. 11.2023.42 del 24 aprile 2023 consid. 5 con rinvii). Fa

valere tuttavia di non avere i mezzi per erogare l'importo in questione alla

moglie, la quale invece – egli assevera – “è perfettamente in grado di far

fronte autonomamente alle spese di patrocinio”, tant'è che sostiene di essere

la sola proprietaria dell'abitazione coniugale e di avere sempre sopperito da

sé a tutte le spese correlate all'immobile. Ora, foss'anche data nel caso

specifico l'ammissibilità di una provvigione ad litem, tale istituto presuppone

che il coniuge richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa

disporre in tempo utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale senza

compromettere il suo debito mantenimento. Se può contare su redditi o capitali

propri, egli deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa

da sé, in altri termini, egli non ha diritto di riscuotere una

provvigione ad litem, nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di

fornirla o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue (RtiD II-2007

pag. 665 consid. 3 e 4 con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.135

del 10 agosto 2022 consid. 13).

Posto

ciò, nel caso specifico incombeva anzitutto a AO 1 rendere verosimile di non

possedere mezzi propri – o di non poterne disporre in tempo utile – per sovvenire

ai costi di procedura e al suo patrocinio senza compromettere il proprio debito

mantenimen­to. Alla luce dei conteggi che precedono può effettivamente apparire

dubbio che l'interessata disponga di redditi o capitali sufficienti allo scopo.

Consta però che essa è pur sempre proprietaria dell'abitazione coniuga­le. E tra

i capitali che entrano in considerazione ove un coniuge chieda un sussidio all'altro

coniuge va considerata anche la sostanza immobiliare. Spettava dunque alla

moglie rendere verosimile che la casa di T__________ non può essere utilizzata

– o utilizzata in tempo utile – per finanziare i costi di procedura e di

patrocinio. Invano si cerchereb­be nondimeno una motivazione al riguardo nelle

osservazioni all'appello. Poco giova dunque che il marito versi in condizioni

economiche migliori delle sue, circostanza che andrebbe ad ogni modo appurata.

E se non rende verosimile di essere sprovvista dei mezzi necessari per far

fronte alle proprie spese legali, nemmeno può entrare in linea di conto il

beneficio del gratuito patrocinio. Ne discende che su questo punto l'appello di

AP 1 è fondato e che la decisione del Pretore aggiunto va riformata di

conseguenza.

18.

Le

spese degli appelli seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 2

CPC). Per quel che è di AP 1, egli soccombe sull'assegnazione dell'alloggio

coniugale e in buona parte sul contributo alimentare, ma esce vittorioso sulla

provvigione ad litem. Nel complesso si giustifica così che sopporti due

terzi delle spese processuali e che rifonda a AO 1 un'indennità per ripetibili

ridotte (un terzo di quella che le sareb­be spettata se fosse uscita vittoriosa

per intero: RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c).

Quanto

all'appello diAO 1, essa esce vittoriosa sulla decorrenza del contributo

alimentare. Si giustifica perciò di porre gli oneri d'appello a carico di AP 1,

che rifonderà alla moglie un adeguato importo a titolo di ripetibili.

L'esito

del giudizio odierno impone di modificare il dispositivo sulle spese

processuali di primo grado, che vanno poste a carico del marito nella misura di

due terzi. Quanto alle ripetibili, AO 1 le ha “protestate”, senza tuttavia

cifrarle, ciò che rende la sua richiesta irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF

143.

III 112 consid. 1.2;). Ne segue che non possono esserle riconosciute

ripetibili.

19.

Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF. Le

misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti

cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2022.40

e inc. 11.2022.41 sono congiunte.

II. L'appello

di AP 1 è parzialmente accolto e l'appello di AO 1 è accolto, nel senso che la

sentenza impugna­ta è così riformata:

3. Invariato

3.1 Al marito AP 1 è assegnato un termine fino al 30

giugno 2024 per lasciare l'abitazione coniugale, reperire un alloggio proprio e

prelevare i suoi effetti personali.

4. AP 1 è condannato a versare, in via anticipata alla

moglieAO 1, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr. 2974.–

mensili dal giugno all'ottobre del 2021,

fr.

2202.– mensili dal novembre del 2021 al luglio del 2022,

fr.

711.– per l'agosto del 2022,

fr. 690.–

mensili dal settembre all'ottobre del 2022,

fr. 635.–

mensili dal novembre del 2022 al maggio del 2024 (o fino al momento in cui il

marito avrà lasciato l'abitazione coniugale) e

fr.

55.– mensili dal giugno del 2024 (o dal momento in cui il marito avrà lasciato

l'abitazione coniugale).

5. La

richiesta di provvigione ad litem è respinta.

6. L'istanza

di gratuito presentata da AO 1 è respinta.

7. Le

spese processuali di fr. 3000.– sono poste per due terzi a carico di AP 1 e per

il resto a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili.

III. Le

spese dell'appello di AP 1, di fr. 3000.–, sono poste per due terzi a

carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1, alla quale il marito rifonderà fr. 1000.–

per ripetibili ridotte.

IV. Le spese dell'appello di AO

1, di fr. 1000.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla

controparte fr. 2200.– per ripetibili.

V. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).