11.2022.42
Nullità di testamento per incapacità di discernimento
25 marzo 2025Italiano24 min
testatrice dichiarava così di lasciare a AO1 (1966) le sue particelle n. 70 (196
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.42
Lugano
25 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OR.2020.8 (nullità di testamento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione dell'11 maggio
2020 da
AP
1
, e
AP
2
(patrocinate dall' PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato
dall' PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 22 febbraio 2022 presentato da AP1 e AP2 contro la sentenza emessa il 19
gennaio 2022 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. C______ Z______ (1956),
nubile, domiciliata nel Comune di G______, è deceduta il __ g______ 2019 a
B______, senza lasciare discendenti. Affetta da schizofrenia paranoide, dal 6
aprile 2006 essa era provvista di una tutela volontaria (art. 372 vCC),
commutata in curatela generale dal 1° gennaio 2013 (art. 398 e 14 cpv. 2 tit.
fin. CC), della quale era stata inizialmente incaricata B______ G______ e che
dal 31 ottobre 2014 è affidata all'avv. M______ G______. Con testamento del 30
dicembre 2017, pubblicato il 4 luglio 2019 dallo stesso notaio M______ G______
davanti al Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna, essa ha
disposto quanto segue:
P______, __-12-17
Testamento
in caso di morte lascio la vecchia
casa e il terreno in M______
al secondo cugino nato il 29-12-66
AO 1
giardiniere con famiglia residente
in P______, in via D______.
Non avendo altri famigliari
con la disponibilità d'animo
per occuparsi di una vecchia casa,
con un magazzino per mettere legna.
Nipote della prozia Gi__________
che mi ha curato da piccolina
a Ma__________.
Col papà F__________ e la nonna G__________
venivano a trovare mio nonno Gi__________,
fratello, nato 1898 a V__________.
C__________ Z__________
A Studio legale del Curatore
Avv. M______ G______
La
testatrice dichiarava così di lasciare a AO1 (1966) le sue particelle n. 70 (196
m², su cui sorgono due edifici) e n. 391 (1033 m², censita come humus e
bosco) RFD di G______, sezione di P______. Così richiesto, il Pretore aggiunto
ha poi emesso il 4 settembre 2019 un certificato ereditario in cui
figurano quali uniche eredi fu C______ Z______ la madre AP1 (1929) e la sorella
AP2 (1959).
B. Il 26 novembre 2019
AP1 e AP2 hanno convenuto AO1 per un tentativo di conciliazione dinanzi al medesimo
Pretore aggiunto per vedere annullato il menzionato testamento olografo e
confermato il certificato ereditario del 4 settembre 2019. Con l'accordo
delle parti, al contraddittorio del 22 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha
sospeso la procedura, precisando che la stessa sarebbe stata riattivata su
semplice richiesta di parte e che in tal caso l'autorizzazione ad agire sarebbe
stata rilasciata senza altre formalità. Sollecitato al proposito dalle istanti
il 13 febbraio 2020, l'indomani il primo giudice ha rilasciato
l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di
fr. 500.– sono state poste
a carico delle istanti e le ripetibili sono state compensate (inc. CM.2019.144).
C. L'11 maggio 2020 AP1
e AP2 hanno promosso davanti al medesimo giudice un'azione di nullità volta a
ottenere quanto chiesto in sede conciliativa. AO1 ha proposto l'8 giugno 2020
di respingere la petizione, chiedendo di sostituire il certificato ereditario
con uno in cui figurino quali unici eredi la madre della defunta, AP1, e lui stesso.
Le attrici hanno replicato il 2 settembre 2020 e il convenuto ha duplicato il
23 settembre 2020, confermando le rispettive richieste di giudizio. Alle prime
arringhe dell'11 novembre 2020 le attrici hanno notificato prove e prodotto
nuovi documenti. AO1 si è associato alla sola audizione del curatore,
opponendosi a tutte le altre richieste di prova avversarie. Il Pretore aggiunto
ha dato avvio seduta stante all'istruttoria, procedendo all'audizione dell'avv. M______
G______ e il 18 novembre 2020 ha emanato una prima ordinanza sulle prove.
Esperite quelle ammesse, fra cui l'audizione del dott. G______ D______, medico
psichiatra curante della defunta, con ordinanza del 25 giugno 2021 il Pretore
aggiunto si è pronunciato sulle ulteriori prove, respingendole, e ha chiuso
l'istruttoria. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro
memoriali del 29 e 30 settembre 2021 esse hanno reiterato le loro
posizioni.
D. Statuendo con
sentenza del 19 gennaio 2022, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Le
spese processuali di fr. 3135.– sono state poste in solido a carico delle
attrici, tenute a rifondere al convenuto, sempre in via solidale,
fr. 9300.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata AP1 e AP2 sono insorte a questa Camera con un appello del 22
febbraio 2022 per ottenere in riforma del giudizio impugnato l'accoglimento
della loro petizione. Nelle sue osservazioni del 28 aprile 2022 AO1 propone di
respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le sentenze emanate
dai Pretori (e dai Pretori aggiunti) con la procedura ordinaria sono
appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si
tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è
manifestamente dato, il Pretore aggiunto avendo accertato il valore litigioso in
fr. 135 813.– (pag. 7), cifra che le parti
non contestano e che non appare
inverosimile, considerando quanto spetterebbe alle
attrici ove fosse accolta la petizione e fosse annullato il testamento olografo (sul criterio: sentenza del
Tribunale federale 5A_41/2010 del 21 ottobre 2010 consid. 3.3 e sentenza 5A_763/2018 del 1° luglio 2019 consid. 8.3.1.3.1).
Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta
al patrocinatore delle attrici il 24 gennaio 2022 (traccia dell'invio n.
__.__.______.________, agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a
decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto il 23 febbraio 2022. Introdotto il 22 febbraio
2022.
(timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2.
Secondo l'art. 519
cpv. 1 CC una disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata
– tra l'altro – se “al momento in cui essa fu fatta” il disponente non aveva
la capacità di disporre (n. 1) oppure se essa non è l'espressione di una libera
volontà (n. 2). La prima ipotesi si verifica, in particolare, se il testatore è
privo della capacità di discernimento richiesta dall'art. 467 CC; la seconda –
estranea alla presente fattispecie – rinvia a quanto prevede l'art. 469 cpv. 1
CC, cioè alla nullità di disposizioni prese sotto l'influenza di un errore, un
inganno, una violenza o una minaccia
(sentenza del Tribunale federale 5A_914/2019 del 15 aprile 2021 consid.
3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2017.87 del 2 ottobre 2019 consid. 5a con rinvii).
La
capacità di discernimento
consiste nella capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di
una determinata azione. Essa implica anche una componente volitiva, ovvero la
capacità di agire conformemente alla razionale valutazione delle circostanze,
secondo la propria volontà, e di opporsi a eventuali tentativi di influenze
esterne (sentenza del Tribunale federale 5A_910/2021 dell'8 marzo 2023 consid. 6.2.3;
I CCA, sentenza inc. 11.2017.87 del 2 ottobre 2019 consid. 5b con rinvii).
Trattandosi di adulti, la capacità di discernimento è presunta (art. 16 CC),
motivo per cui spetta a chi la contesta dimostrare il contrario (DTF 144 III
271.
consid. 6.1 e 6.1.2). Per ovviare alle difficoltà insite nel comprovare
l'incapacità di intendere e di volere di una persona deceduta la giurisprudenza
si accomoda in ogni modo della cosiddetta “verosimiglianza preponderante” (DTF
144.
III 270 consid. 5.4). Quando l'esperienza generale della vita fa presumere
invece con verosimiglianza preponderante il contrario, la presunzione dell'art.
16.
CC è sovvertita e spetta all'altra parte recare la controprova, sempre con
verosimiglianza preponderante, che il defunto
ha preso le sue disposizioni in un momento
di lucidità (DTF 124 III 5 consid. 1b; RtiD II-2017 pag. 800, I-2018 pag. 691 consid. 6 con rimandi; sentenza
del Tribunale federale 5A_914/2019 del 15 aprile 2021 consid. 3.2;
da ultimo: ICCA, sentenza 11.2021.159 del 1° ottobre 2023 consid. 6). La
parte che si prevale della disposizione di ultima volontà, infatti, può
dimostrare che nonostante il suo stato generale il defunto in relazione a tale
disposizione era in grado di agire in modo ragionevole (relatività della
capacità di discernimento: DTF 134 II 235 consid. 4.3.2; più di recente:
sentenza del Tribunale federale 4A_1/2024 del 16 gennaio 2025 consid. 3.2.3 con
rinvii).
3.
In concreto il
Pretore aggiunto ha reputato sufficientemente verosimile che al momento di
disporre la testatrice versasse in uno stato importante e duraturo di alterazione
delle sue facoltà mentali dovuto alla schizofrenia paranoide cronica da cui era
affetta, diagnosi confermata dal suo psichiatra e psicoterapeuta curante e dal
fatto che dal 2007 essa era al beneficio di una curatela generale. Ha quindi
concluso che l'onere della prova in merito alla capacità di discernimento di
C______ Z______ era sovvertito.
Ciò posto, il primo
giudice ha considerato nondimeno che AO1 ha reso verosimile in modo
preponderante che la testatrice aveva redatto il testamento in un intervallo di
lucidità. Egli ha rilevato che secondo lo psichiatra e psicoterapeuta curante l'interessata
non necessitava di somministrazione forzata di medicamenti o di un ricovero e
che poteva avere sprazzi di lucidità atti a permetterle di rappresentarsi
correttamente la realtà per una questione specifica e di determinarsi di
conseguenza. Per lo specialista in simili circostanze al momento di stilare il
testamento essa poteva anche essere in grado di capire il senso, l'opportunità
e la portata di quanto faceva, la sua paziente essendo in grado per altro di
opporsi a influenze dirette. Da un punto di vista medico – ha soggiunto il
professionista – non può essere escluso dunque che essa abbia scritto le sue
ultime volontà in un momento di lucidità, anche perché – ha sottolineato il
Pretore aggiunto – il curatore ha dichiarato che C______ Z______ si era
informata su come redigere un testamento e aveva sempre detto di non voler
lasciare niente alla sorella. Inoltre il curatore ha riferito che il giorno
della redazione essa gli era sembrata perfettamente lucida, che successivamente
essa si era assicurata più volte che lui si ricordasse e conservasse il
testamento senza divulgarlo, confidandogli anche di non avere informato AO1 e dimostrando
così di essere consapevole di quanto stesse facendo.
Il primo giudice ha accertato
poi che il testamento è coerente con la volontà di non lasciare beni alla madre
né alla sorella, che il testo è chiaro e che il contenuto è lineare e preciso,
giacché indica i beni, il beneficiario, il legame con lui e i motivi della scelta.
Ne ha desunto il Pretore aggiunto che quando la testatrice ha disposto delle
sue proprietà era lucida, in grado di capire quello che stava facendo e di
determinarsi di conseguenza. Per di più, egli ha soggiunto, anche ammettendo
che la disponibilità del convenuto nei confronti della testatrice possa avere
influito sulla scelta di lei, le attrici non hanno mai preteso che quegli
l'abbia circuita. In definitiva il Pretore aggiunto ha quindi respinto la
petizione, come ha respinto la richiesta del convenuto intesa a modificare il
certificato ereditario in cui figurano come uniche eredi le attrici, la
disposizione litigiosa riguardando l'attribuzione di legati e non un'istituzione
di erede.
4.
Le appellanti obiettano
anzitutto che, per quanto attiene alle risultanze istruttorie dell'aspetto
medico, il Pretore aggiunto ha trascurato che lo psichiatra e psicoterapeuta della
testatrice ha riconosciuto come, “siccome era affetta da malattia cronica, ogni
sua decisione era comunque influenzata dalla malattia”. Esse lamentano altresì
che il primo giudice ha negletto uno scambio di corrispondenza intervenuto a
seguito di un procedimento penale che ha coinvolto la testatrice, nel cui
ambito è stato certificato che la medesima non era capace d'intendere e di
volere. Le attrici si dolgono altresì che il Pretore aggiunto non ha fatto
cenno né all'incarto richiamato dal Servizio psico-sociale, dal quale emerge
un quadro clinico inquietante che attesta a loro dire “la totale nonché cronica
incapacità di intendere e di volere” dell'interessata, né al fascicolo richiamato
dall'Autorità regionale di protezione, che conferma l'incapacità di
discernimento della testatrice al momento in cui è stata provvista di una curatela
generale. Alla luce di tutto ciò, esse affermano, il Pretore aggiunto “avrebbe dovuto valutare le risultanze probatorie secondo
un approccio diverso e giungere quindi a diversa conclusione”.
a) Invero
i numerosi atti evocati dalle appellanti confermano che la testatrice era da
tempo affetta da schizofrenia paranoide cronica, che essa è stata seguita fin
dal 1993 dal Servizio psico-sociale per tale patologia ed è stata ricoverata
più volte in strutture psichiatriche, oltre al fatto che C______ Z______ ha
necessitato di una misura di protezione incisiva come la curatela generale e,
in precedenza, la tutela (doc. II richiamato dal Servizio psico-sociale di
B______, doc. III richiamato dall'Autorità regionale di protezione 12, lettera
del Servizio psico-sociale di B______ del 28 giugno 2002 e della Clinica
p______ c______ di Me______ del 17 marzo 2006 all'attenzione della Commissione tutoria regionale 12, nel fascicolo “certificati
medici e perizie”). Anche più di recente l'avv. M______ G______, che è
stato curatore generale di lei, ha prodotto nel quadro di un procedimento
penale nei di lei confronti un certificato
medico rilasciato il 18 febbraio 2018 dal dott. G______ D______, psichiatra e psicoterapeuta, capoclinica
presso il Servizio psico-sociale di B______, il quale attesta che l'interessata
non era capace d'intendere e di volere (doc. H). Lo specialista, che ha seguito
C______ Z______ dal 2013 fino alla morte, ha confermato tale conclusione durante
la sua testimonianza, ribadendo che “a causa della schizofrenia paranoide
[essa] non era in grado di intendere e di
volere” (deposizione dell'11 giugno 2021, verbale pag. 2 verso il basso).
b) Il
Pretore aggiunto, pur senza menzionare partitamente gli atti di causa evocati
dalle attrici, è giunto alla medesima conclusione, ovvero che le attrici hanno
reso verosimile in modo preponderante come “la defunta versasse in uno stato
importante e duraturo di alterazione delle sue facoltà mentali dovuto alla
schizofrenia paranoide cronica di cui era affetta”. In seguito egli ha
esaminato se da parte sua il convenuto avesse reso verosimile, in modo
preponderante, che C______ Z______ avesse “agito in un intervallo di lucidità
al momento di redigere le sue ultime volontà” (sentenza impugnata, pag. 3). Le
appellanti pretendono che il primo giudice avrebbe dovuto avere un “approccio
diverso”, ma non spiegano quale. Inoltre il modo di procedere adottato dal
Pretore aggiunto è conforme alla giurisprudenza (sopra, consid. 4). Le attrici
fanno valere che le risultanze istruttorie riguardanti l'aspetto medico confortano
“la totale nonché cronica incapacità di intendere e di volere” della defunta. Se
non che, neppure dagli atti che esse invocano risultano accertamenti sullo
stato mentale della testatrice al momento della stesura del testamento o sulla
circostanza che, data la sua affezione, C______ Z______ non potesse godere di
“intervalli di lucidità” almeno per quanto concerne un atto di ultima volontà
come quello in rassegna. Il rimprovero al Pretore aggiunto è dunque infondato.
c) Si
aggiunga che valutare se una persona affetta da una patologia e con una storia
clinica come quella della defunta possa godere di “intervalli di lucidità” atti
a consentirle di disporre validamente o se simile eventualità sia di per sé
esclusa dalle caratteristiche e dal decorso della malattia è un accertamento soggetto
a cognizioni specialistiche che eccedono il livello di conoscenze generali e che
va pertanto affidato a un perito (DTF 117 II 234 consid. 2b con rinvii). Non si
disconosce che davanti al primo giudice le attrici avevano chiesto di assumere
una perizia “sullo stato mentale della de cuius” (elenco delle prove
annesso al verbale dell'11 novembre 2020) e che il Pretore aggiunto ha
respinto tale mezzo di prova con ordinanza del 25 giugno 2021. In appello,
tuttavia, esse non ne ripropongono l'assunzione (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Neppure
sotto tale profilo gli elementi probatori citati giovano di conseguenza alla
posizione delle appellanti.
5.
Per le attrici, in
ogni modo, la deposizione dello psichiatra dott. G______ D______, medico
curante della testatrice, non consente di ritenere con verosimiglianza
preponderante che al momento di redigere il testamento C______ Z______ abbia
agito in un intervallo di lucidità. Esse fanno valere che il professionista si
è espresso in termini meramente ipotetici al riguardo e che il concetto di
“sprazzi” non coincide con quello di “intervallo”, tanto più che a parere di
lui ogni decisione della testatrice “era comunque influenzata dalla malattia”.
a) In
occasione della sua testimonianza il dott. G______ D______, che ha seguito la
defunta dal 2013/2014, ha dichiarato in termini generali che certi pazienti, “in
funzione della gravità della malattia [schizofrenia paranoide], possono anche
avere degli sprazzi di lucidità”, onde la possibilità “che una persona affetta
da schizofrenia paranoide possa rappresentarsi correttamente la realtà per una
questione specifica e determinarsi in funzione di questa visione corretta delle
cose in modo libero”. Egli ha poi precisato che la testatrice soffriva di schizofrenia
paranoide “già quando [egli è] diventato il suo medico di riferimento ed è
rimasta affetta da questa malattia fino alla morte”, confermando che “a causa
della schizofrenia paranoide [essa] non era in grado di intendere e di volere”,
essendovi “momenti in cui [essa] era in grado di rappresentarsi la realtà in
modo corretto, ma non posso dire quando fossero questi momenti”. Presa
conoscenza del testamento olografo, lo specialista ha ribadito che la testatrice
“poteva avere degli sprazzi di lucidità”, che essa “potrebbe anche avere
redatto le sue ultime volontà essendo in grado di capire il senso,
l'opportunità e la portata della sua dichiarazione testamentaria”, giacché
aveva “la lucidità per opporsi a influenze esterne dirette”, fermo restando
che a parer suo “siccome [essa] era affetta da una malattia cronica, ogni sua
decisione era comunque influenzata dalla malattia” (deposizione dell'11 giugno
2021, verbale pag. 2 seg.).
b) Alla
luce di quanto precede, in effetti, le dichiarazioni del dott. G______
D______ non sono sufficienti per rendere verosimile, almeno in modo
preponderante, che C______ Z______ abbia redatto il testamento in un
intervallo di lucidità. Lo specialista non si è pronunciato sullo stato di
salute della testatrice quel giorno. E il Pretore aggiunto si è limitato a
concludere come alla luce della deposizione del medico curante non possa “essere
escluso con assoluta certezza che il giorno in cui ha scritto le sue ultime
volontà la de cuius non fosse in uno di questi momenti di lucidità”
(sentenza impugnata, pag. 4 verso il basso). Il dott. G______ D______ ha dato
atto nondimeno, sia in termini generali sia con riferimento al caso specifico,
che una persona affetta da schizofrenia paranoide può rappresentarsi
correttamente la realtà per una questione specifica e determinarsi in funzione
di questa visione corretta delle cose in modo libero, onde la possibilità che l'interessata
abbia redatto il testamento in un momento di lucidità. Che egli abbia
utilizzato i termini “sprazzi di lucidità” nulla muta, non ravvisandosi al
proposito una differenza significativa rispetto al concetto di “intervallo di
lucidità” prescritto dalla giurisprudenza. Né risulta, o le attrici pretendono,
che il medico intendesse sconfessare quanto appena dichiarato quando ha aggiunto
di ritenere che “ogni decisione era comunque influenzata dalla malattia”. Anche
al proposito, pertanto, la sentenza
impugnata resiste alla critica.
6.
Le appellanti
asseverano poi che la testimonianza dell'avv. M______ G______, già curatore
della defunta, non è convincente già per il fatto che egli ha dichiarato di non
conoscere la diagnosi relativa allo stato di salute dell'appellante, mentre in
una lettera dell'anno precedente egli aveva dichiarato che C______ Z______ era
affetta da schizofrenia paranoide. Inoltre egli si è limitato a “ricordare che la
consegna brevi manu del testamento sembrerebbe essere avvenuta il giorno
della redazione “ossia sabato 30 luglio [sic] 2017”. Le attrici
sottolineano altresì che il curatore ha dichiarato unicamente che la defunta
gli era “sembrata” perfettamente lucida e che, dunque, “non ne era certo bensì
semplicemente possibilista”. Per di più, soggiungono, costui non ha assistito
alla stesura del testamento e si limita a supporre che l'interessata abbia
redatto il documento quello stesso giorno. A mente loro ciò non basta per
dimostrare con verosimiglianza preponderante che il testamento sia stato redatto in un momento di lucidità.
a) Per
quanto attiene alla pretesa inattendibilità del testimone, il curatore della
defunta ha dichiarato di sapere che la pupilla soffriva di problemi psichiatrici,
ma di non essere al corrente della diagnosi. Confrontato con un proprio scritto
del 22 febbraio 2019 alla Polizia cantonale cui era allegato un certificato
medico rilasciato dal dott. G______ D______, egli ha detto di “non ricorda[rsi]
assolutamente della questione della schizofrenia paranoica menzionata in questo
certificato” (deposizione dell'11 novembre 2020, verbale pag. 3 in fondo). Più oltre
egli ha dichiarato di avere chiesto al medico psichiatra quel documento “anche
in maniera un po' strumentale” per attestare l'incapacità penale della defunta
e far chiudere “quella vertenza senza senso”, con riferimento a un procedimento
penale scaturito da un diverbio con una vicina (verbale citato, pag. 5). Ne discende
che nella sua lettera del 22 febbraio 2019 il curatore si è concentrato
sull'aspetto penale della questione riguardante la sua pupilla (doc. H). Il
fatto che egli non abbia memorizzato la diagnosi contenuta nel certificato
medico accluso non ne sminuisce apprezzabilmente l'affidabilità. Di contro non
stupisce che l'avvocato M______ G______ abbia ricordato con facilità la data in
cui gli è stato consegnato il testamento, dal momento che tale accertamento
risultava dal semplice confronto con la data scritta sulla disposizione di
ultima volontà. E al proposito il curatore ha spiegato che, quando la
testatrice gli ha consegnato il testamento, lui ha controllato che le formalità
prescritte dalla legge fossero adempiute e ne ha letto il contenuto (deposizione
citata, verbale pag. 4 a metà). La memorizzazione di tale circostanza è quindi
facilmente spiegabile. I dubbi sulla credibilità del testimone avanzati dalle
appellanti non possono dunque essere condivisi.
b) Il
curatore ha dichiarato che la defunta “il giorno in cui [gli] ha consegnato il
testamento [gli] è sembrata perfettamente lucida” (deposizione citata, verbale
pag. 4 in fondo). Contrariamente a quanto sostengono le appellanti, il termine usato
dall'avvocato M______ G______ non esprime una “possibilità”, bensì la soggettività
della constatazione da parte di una persona, con formazione giuridica, conscia
di non avere competenze mediche. Che poi il legale non abbia assistito alla stesura
del testamento è vero (deposizione citata, verbale pag. 4 in alto). Ma la
consegna del testamento è avvenuta, come si è spiegato poc'anzi (consid. a),
lo stesso giorno della redazione. Non sussiste dunque motivo di ritenere che
l'impressione suscitata dalla testatrice nel curatore non corrispondesse, con
un grado di verosimiglianza preponderante, alla realtà. Dalla testimonianza
dell'avvocato M______ G______ risulta
pertanto sufficientemente verosimile che al momento di stilare le sue
ultime volontà la defunta godesse di un
intervallo di lucidità sufficiente per redigere un testamento olografo
dal contenuto, come si vedrà in appresso (consid. 7), chiaro e lineare.
c) Oltre
a ciò, come sottolinea il Pretore aggiunto, il curatore ha ricordato che la
defunta gli ha parlato della questione del testamento anche in altre occasioni.
Prima di disporre gli aveva chiesto “come si faceva” e lui le aveva spiegato le
particolarità del testamento olografo. Successivamente, ogni volta che si
incontravano, la defunta gli raccomandava di ricordarsi del suo testamento, esortazione
che ripeteva anche nella sua corrispondenza. Inoltre essa si era assicurata che
il legale tenesse la questione riservata e lui le aveva detto che non era
necessario informare il beneficiario (deposizione citata, verbale pag. 4 a
metà). Tali interazioni confermano che, sulla questione del testamento, davanti
al curatore la defunta si dimostrava logica e orientata. E del resto le
appellanti non contestano la portata di simili circostanze. In definitiva la valutazione
del primo giudice sfugge pertanto a censura.
7.
Le attrici fanno
valere altresì che, secondo giurisprudenza, l'apparenza di logica o di
chiarezza di una disposizione testamentaria non dimostra un intervallo di
lucidità o la capacità di discernimento. In realtà, a meno che una disposizione
testamentaria appaia assurda, per valutare la capacità di discernimento non è
determinante sapere se la disposizione sia saggia, giustificata dalle
circostanze o semplicemente equa (DTF 124 III 17 consid. 4c/cc con rinvii; più
di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_162/2016 dell'11 novembre 2016
consid. 7.2 con rinvio, pubblicata in: RtiD II-2017 n. 12c pag. 805). Nella
fattispecie il Pretore aggiunto ha rilevato che il testamento è “chiaro poiché
scritto in modo comprensibile, lineare e preciso”, C______ Z______ avendo designato
il convenuto con dovizia di particolari come la data di nascita, la
professione, l'indirizzo e la parentela, e abbia esposto le ragioni della propria
scelta con riferimento a circostanze che trovano riscontro agli atti (sentenza impugnata,
pag. 5 in fondo). Le appellanti non contestano tali accertamenti, seppure non
decisivi per giudicare la capacità di discernimento. Sta di fatto che in
concreto non si è neppure in presenza di una disposizione testamentaria assurda,
atta a indiziare mancanza di discernimento e a smentire la valutazione del
primo giudice. L'argomento delle attrici non si rivela quindi concludente.
8.
Per finire le
appellanti adducono di non avere mai preteso che il convenuto abbia potuto
influenzare attivamente la defunta, ma sottolineano che ciò non era nemmeno necessario,
ogni decisione della testatrice essendo influenzata dalla malattia o “dal
delirio (…) legato alla natura”. Invero il dottor G______ D______ ha spiegato
che “uno dei deliri [della defunta] era legato alla natura che lei amava molto
e che tendeva a difendere”, che “tutte le scelte [di lei] erano basate per il
bene dell'ambiente”, ciò che ha .empre influenzato il suo pensiero schizofrenico”
(verbale dell'11 giugno 2021, pag. 3). Comunque sia, il curatore ha dichiarato che
nei colloqui avuti con C______ Z______ questa gli ha sempre ribadito “la sua
volontà di non lasciare niente a sua sorella”, con la quale non aveva un bel
rapporto perché era “arrabbiata delle modalità di divisione della successione”
paterna, avendo ricevuto la casa in nuda proprietà senza il posteggio e il
giardinetto gravato unicamente di usufrutto (deposizione dell'11 novembre 2020,
verbale pag. 4 in fondo). Quanto alla scelta di elargire il legato a AO1, come
ricorda il Pretore aggiunto, nel testamento essa ha spiegato di ritenere il
convenuto una persona “con la disponibilità d'animo per occuparsi di una
vecchia casa, con un magazzino per mettere la legna” e di non avere “altri
famigliari” con simili caratteristiche (consid. A). Le motivazioni espresse
dalla testatrice, pertanto, non risultano in relazione con i deliri caratteristici
della sua malattia. Ne discende che, in ultima analisi, l'appello vede la sua
sorte segnata.
9.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In applicazione dell'art. 106
cpv. 3 vCPC nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024 (tuttora
applicabile al caso in esame: art. 407f CPC a contrario) e
considerato che le attrici hanno proceduto insieme, si giustifica che costoro
rispondano solidalmente delle spese. Le appellanti rifonderanno alla
controparte, che ha formulato
osservazioni con il patrocinio di un avvocato, un'adeguata indennità per
ripetibili.
10.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la sentenza odierna sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
5000.– sono poste a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno a AO1,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 5000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).