Lexipedia

Decisione

11.2022.42

Nullità di testamento per incapacità di discernimento

25 marzo 2025Italiano24 min

testatrice dichiarava così di lasciare a AO1 (1966) le sue particelle n. 70 (196

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.42

Lugano

25 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa OR.2020.8 (nullità di testamento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con petizione dell'11 maggio

2020 da

AP

1

, e

AP

2

(patrocinate dall' PA 1 )

contro

AO 1

(patrocinato

dall' PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 22 febbraio 2022 presentato da AP1 e AP2 contro la sentenza emessa il 19

gennaio 2022 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. C______ Z______ (1956),

nubile, domiciliata nel Comune di G______, è deceduta il __ g______ 2019 a

B______, senza lasciare discendenti. Affetta da schizofrenia paranoide, dal 6

aprile 2006 essa era provvista di una tutela volontaria (art. 372 vCC),

commutata in curatela generale dal 1° gennaio 2013 (art. 398 e 14 cpv. 2 tit.

fin. CC), della quale era stata inizialmente incaricata B______ G______ e che

dal 31 ottobre 2014 è affidata all'avv. M______ G______. Con testamento del 30

dicembre 2017, pubblicato il 4 luglio 2019 dallo stesso notaio M______ G______

davanti al Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna, essa ha

disposto quanto segue:

P______, __-12-17

Testamento

in caso di morte lascio la vecchia

casa e il terreno in M______

al secondo cugino nato il 29-12-66

AO 1

giardiniere con famiglia residente

in P______, in via D______.

Non avendo altri famigliari

con la disponibilità d'animo

per occuparsi di una vecchia casa,

con un magazzino per mettere legna.

Nipote della prozia Gi__________

che mi ha curato da piccolina

a Ma__________.

Col papà F__________ e la nonna G__________

venivano a trovare mio nonno Gi__________,

fratello, nato 1898 a V__________.

C__________ Z__________

A Studio legale del Curatore

Avv. M______ G______

La

testatrice dichiarava così di lasciare a AO1 (1966) le sue particelle n. 70 (196

m², su cui sorgono due edifici) e n. 391 (1033 m², censita come humus e

bosco) RFD di G______, sezione di P______. Così richiesto, il Pretore aggiunto

ha poi emesso il 4 settembre 2019 un certificato ereditario in cui

figurano quali uniche eredi fu C______ Z______ la madre AP1 (1929) e la sorella

AP2 (1959).

B. Il 26 novembre 2019

AP1 e AP2 hanno convenuto AO1 per un tentativo di conciliazione dinanzi al medesimo

Pretore aggiunto per vedere annullato il menzionato testamento olografo e

confermato il certificato ereditario del 4 settembre 2019. Con l'accordo

delle parti, al contraddittorio del 22 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha

sospeso la procedura, precisando che la stessa sarebbe sta­ta riattivata su

semplice richiesta di parte e che in tal caso l'autorizzazione ad agire sarebbe

stata rilasciata senza altre formalità. Sollecitato al proposito dalle istanti

il 13 febbraio 2020, l'indoma­ni il primo giudice ha rilasciato

l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di

fr. 500.– sono state poste

a carico delle istanti e le ripetibili sono state compensate (inc. CM.2019.144).

C. L'11 maggio 2020 AP1

e AP2 hanno promosso davanti al medesimo giudice un'azione di nullità volta a

ottenere quanto chiesto in sede conciliativa. AO1 ha proposto l'8 giugno 2020

di respingere la petizione, chiedendo di sostituire il certificato ereditario

con uno in cui figurino quali unici eredi la madre della defunta, AP1, e lui stesso.

Le attrici hanno replicato il 2 settembre 2020 e il convenuto ha duplicato il

23 settembre 2020, confermando le rispettive richieste di giudizio. Alle prime

arringhe dell'11 novembre 2020 le attrici hanno notificato prove e prodotto

nuovi documenti. AO1 si è associato alla sola audizione del curatore,

opponendosi a tutte le altre richieste di prova avversarie. Il Pretore aggiunto

ha dato avvio seduta stante all'istruttoria, procedendo all'audizione del­l'avv. M______

G______ e il 18 novembre 2020 ha emanato una prima ordinanza sulle prove.

Esperite quelle ammesse, fra cui l'audizione del dott. G______ D______, medico

psichiatra curante della defunta, con ordinanza del 25 giugno 2021 il Pretore

aggiunto si è pronunciato sulle ulteriori prove, respingendole, e ha chiuso

l'istruttoria. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro

memoriali del 29 e 30 set­tembre 2021 esse hanno reiterato le loro

posizioni.

D. Statuendo con

sentenza del 19 gennaio 2022, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Le

spese processuali di fr. 3135.– sono state poste in solido a carico delle

attrici, tenute a rifondere al convenuto, sempre in via solidale,

fr. 9300.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza

appena citata AP1 e AP2 sono insorte a questa Camera con un appello del 22

febbraio 2022 per ottenere in riforma del giudizio impugnato l'accoglimento

della loro petizione. Nelle sue osservazioni del 28 aprile 2022 AO1 propone di

respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze emanate

dai Pretori (e dai Pretori aggiunti) con la procedura ordinaria sono

appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si

tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunges­se almeno

fr. 10 000.– “secon­do l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è

manifestamente dato, il Pretore aggiunto avendo accertato il valore litigio­so in

fr. 135 813.– (pag. 7), cifra che le parti

non contestano e che non appare

inverosimile, considerando quanto spetterebbe alle

attrici ove fosse accol­ta la petizione e fosse annullato il testamento olografo (sul criterio: sentenza del

Tribunale federale 5A_41/2010 del 21 ottobre 2010 consid. 3.3 e sentenza 5A_763/2018 del 1° luglio 2019 consid. 8.3.1.3.1).

Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giun­ta

al patrocinatore delle attrici il 24 gennaio 2022 (traccia dell'invio n.

__.__.______.________, agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a

decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto il 23 febbraio 2022. Introdotto il 22 febbraio

2022.

(timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto

ricevibile.

2.

Secondo l'art. 519

cpv. 1 CC una disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata

– tra l'altro – se “al momen­to in cui essa fu fatta” il disponente non aveva

la capacità di disporre (n. 1) oppure se essa non è l'espressione di una libera

volontà (n. 2). La prima ipotesi si verifica, in particolare, se il testatore è

privo della capacità di discernimento richiesta dall'art. 467 CC; la seconda –

estranea alla presente fattispecie – rinvia a quanto prevede l'art. 469 cpv. 1

CC, cioè alla nullità di disposizioni prese sotto l'influenza di un errore, un

inganno, una violen­za o una minaccia

(sentenza del Tribunale federale 5A_914/2019 del 15 aprile 2021 consid.

3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2017.87 del 2 ottobre 2019 consid. 5a con rinvii).

La

capacità di discernimento

consiste nella capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di

una determinata azio­ne. Essa implica anche una componente volitiva, ovvero la

capacità di agire conformemente alla razionale valutazio­ne delle circostanze,

secondo la propria volontà, e di opporsi a eventuali tentativi di influenze

esterne (sentenza del Tribunale federale 5A_910/2021 dell'8 marzo 2023 consid. 6.2.3;

I CCA, sentenza inc. 11.2017.87 del 2 ottobre 2019 consid. 5b con rinvii).

Trattandosi di adulti, la capacità di discernimento è presunta (art. 16 CC),

motivo per cui spetta a chi la contesta dimostrare il contrario (DTF 144 III

271.

consid. 6.1 e 6.1.2). Per ovviare alle difficol­tà insite nel comprovare

l'incapacità di intendere e di volere di una persona deceduta la giurisprudenza

si accomoda in ogni modo della cosiddetta “verosimiglianza preponderante” (DTF

144.

III 270 consid. 5.4). Quando l'esperienza generale della vita fa presumere

invece con verosimiglianza preponderante il contrario, la presunzione del­l'art.

16.

CC è sovvertita e spetta all'altra parte recare la controprova, sempre con

verosimiglianza preponderante, che il defunto

ha preso le sue disposizioni in un momento

di lucidità (DTF 124 III 5 consid. 1b; RtiD II-2017 pag. 800, I-2018 pag. 691 consid. 6 con rimandi; sentenza

del Tribunale federale 5A_914/2019 del 15 aprile 2021 consid. 3.2;

da ultimo: ICCA, sentenza 11.2021.159 del 1° ottobre 2023 consid. 6). La

parte che si prevale della disposizione di ultima volon­tà, infatti, può

dimostrare che nonostante il suo stato generale il defunto in relazione a tale

disposizione era in grado di agire in modo ragionevole (relatività della

capacità di discernimento: DTF 134 II 235 consid. 4.3.2; più di recente:

sentenza del Tribunale federale 4A_1/2024 del 16 gennaio 2025 consid. 3.2.3 con

rinvii).

3.

In concreto il

Pretore aggiunto ha reputato sufficientemente verosimile che al momento di

disporre la testatrice versasse in uno stato importante e duraturo di alterazione

delle sue facoltà mentali dovuto alla schizofrenia paranoide cronica da cui era

affetta, diagnosi confermata dal suo psichiatra e psicoterapeuta curante e dal

fatto che dal 2007 essa era al beneficio di una curatela generale. Ha quindi

concluso che l'onere della prova in merito alla capacità di discernimento di

C______ Z______ era sovvertito.

Ciò posto, il primo

giudice ha considerato nondimeno che AO1 ha reso verosimile in modo

preponderante che la testatrice aveva redatto il testamento in un intervallo di

lucidità. Egli ha rilevato che secondo lo psichiatra e psicoterapeuta curante l'interessata

non necessitava di somministrazione forzata di medicamenti o di un ricovero e

che poteva avere sprazzi di lucidità atti a permetterle di rappresentarsi

correttamente la realtà per una questione specifica e di determinarsi di

conseguenza. Per lo specialista in simili circostanze al momento di stilare il

testamen­to essa poteva anche essere in grado di capire il senso, l'opportunità

e la portata di quanto faceva, la sua paziente essendo in grado per altro di

opporsi a influenze dirette. Da un punto di vista medico – ha soggiunto il

professionista – non può essere esclu­so dunque che essa abbia scritto le sue

ultime volontà in un momento di lucidità, anche perché – ha sottolineato il

Pretore aggiunto – il curatore ha dichiarato che C______ Z______ si era

informata su come redigere un testamento e aveva sempre detto di non voler

lasciare niente alla sorella. Inoltre il curatore ha riferito che il giorno

della redazione essa gli era sembrata perfettamente lucida, che successivamente

essa si era assicurata più volte che lui si ricordasse e conservasse il

testamento senza divulgarlo, confidandogli anche di non avere informato AO1 e dimostrando

così di essere consapevole di quanto stesse facendo.

Il primo giudice ha accertato

poi che il testamento è coerente con la volontà di non lasciare beni alla madre

né alla sorella, che il testo è chiaro e che il contenuto è lineare e preciso,

giacché indica i beni, il beneficiario, il legame con lui e i motivi della scel­ta.

Ne ha desunto il Pretore aggiunto che quando la testatrice ha disposto delle

sue proprietà era lucida, in grado di capire quello che stava facendo e di

determinarsi di conseguenza. Per di più, egli ha soggiunto, anche ammettendo

che la disponibilità del convenuto nei confronti della testatrice possa avere

influito sulla scelta di lei, le attrici non hanno mai preteso che quegli

l'abbia circuita. In definitiva il Pretore aggiunto ha quindi respinto la

petizione, come ha respinto la richiesta del convenuto intesa a modificare il

certificato ereditario in cui figurano come uniche eredi le attrici, la

disposizione litigiosa riguardando l'attribuzione di legati e non un'istituzione

di erede.

4.

Le appellanti obiettano

anzitutto che, per quanto attiene alle risultanze istruttorie dell'aspetto

medico, il Pretore aggiunto ha trascurato che lo psichiatra e psicoterapeuta della

testatrice ha riconosciuto come, “siccome era affetta da malattia cronica, ogni

sua decisione era comunque influenzata dalla malattia”. Esse lamentano altresì

che il primo giudice ha negletto uno scambio di corrispondenza intervenuto a

seguito di un procedimento penale che ha coinvolto la testatrice, nel cui

ambito è stato certificato che la medesima non era capace d'intendere e di

volere. Le attrici si dolgono altresì che il Pretore aggiunto non ha fatto

cenno né all'incarto richiamato dal Servizio psico-sociale, dal quale emer­ge

un quadro clinico inquietante che attesta a loro dire “la totale nonché cronica

incapacità di intendere e di volere” dell'interessata, né al fascicolo richiamato

dall'Autorità regionale di protezione, che conferma l'incapacità di

discernimento della testatrice al momento in cui è stata provvista di una curatela

generale. Alla luce di tutto ciò, esse affermano, il Pretore aggiunto “avrebbe dovuto valutare le risultanze probatorie secondo

un approccio diver­so e giungere quindi a diversa conclusione”.

a) Invero

i numerosi atti evocati dalle appellanti confermano che la testatrice era da

tempo affetta da schizofrenia paranoide cronica, che essa è stata seguita fin

dal 1993 dal Servizio psico-sociale per tale patologia ed è stata ricoverata

più volte in strutture psichiatriche, oltre al fatto che C______ Z______ ha

necessitato di una misura di protezione incisiva come la curatela generale e,

in precedenza, la tutela (doc. II richiamato dal Servizio psico-sociale di

B______, doc. III richiamato dal­l'Autorità regionale di protezione 12, lettera

del Servizio psico-sociale di B______ del 28 giugno 2002 e della Clinica

p______ c______ di Me______ del 17 marzo 2006 all'attenzione della Commissione tutoria regionale 12, nel fascicolo “certificati

medici e perizie”). Anche più di recente l'avv. M______ G______, che è

stato curatore generale di lei, ha prodotto nel quadro di un procedimento

penale nei di lei confronti un certificato

medico rilasciato il 18 febbraio 2018 dal dott. G______ D______, psichiatra e psicoterapeu­ta, capoclinica

presso il Servizio psico-sociale di B______, il quale attesta che l'interessata

non era capace d'intendere e di volere (doc. H). Lo specialista, che ha seguito

C______ Z______ dal 2013 fino alla morte, ha confermato tale conclusione durante

la sua testimonianza, ribadendo che “a causa della schizofrenia paranoide

[essa] non era in grado di intendere e di

volere” (deposizione dell'11 giugno 2021, verbale pag. 2 verso il basso).

b) Il

Pretore aggiunto, pur senza menzionare partitamente gli atti di causa evocati

dalle attrici, è giunto alla medesima conclusione, ovvero che le attrici hanno

reso verosimile in modo preponderante come “la defunta versasse in uno stato

importante e duraturo di alterazione delle sue facoltà mentali dovuto alla

schizofrenia paranoide cronica di cui era affetta”. In seguito egli ha

esaminato se da parte sua il convenuto aves­se reso verosimile, in modo

preponderante, che C______ Z______ avesse “agito in un intervallo di lucidità

al momento di redige­re le sue ultime volontà” (sentenza impugnata, pag. 3). Le

appellanti pretendono che il primo giudice avrebbe dovuto avere un “approccio

diverso”, ma non spiegano quale. Inoltre il modo di procedere adottato dal

Pretore aggiunto è confor­me alla giurisprudenza (sopra, consid. 4). Le attrici

fanno valere che le risultanze istruttorie riguardanti l'aspetto medico confortano

“la totale nonché cronica incapacità di intendere e di volere” della defunta. Se

non che, neppure dagli atti che esse invocano risultano accertamenti sullo

stato mentale della testatrice al momento della stesura del testamento o sulla

circostanza che, data la sua affezione, C______ Z______ non potesse godere di

“intervalli di lucidità” almeno per quan­to concerne un atto di ultima volontà

come quello in rassegna. Il rimprovero al Pretore aggiunto è dunque infondato.

c) Si

aggiunga che valutare se una persona affetta da una patologia e con una storia

clinica come quella della defunta pos­sa godere di “intervalli di lucidità” atti

a consentirle di disporre validamente o se simile eventualità sia di per sé

esclusa dalle caratteristiche e dal decorso della malattia è un accertamento soggetto

a cognizioni specialistiche che eccedono il livello di conoscenze generali e che

va pertanto affidato a un perito (DTF 117 II 234 consid. 2b con rinvii). Non si

disconosce che davanti al primo giudice le attrici avevano chiesto di assumere

una perizia “sullo stato mentale della de cuius” (elenco delle prove

annesso al verbale del­l'11 novembre 2020) e che il Pretore aggiunto ha

respinto tale mezzo di prova con ordinanza del 25 giugno 2021. In appello,

tuttavia, esse non ne ripropongono l'assunzione (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Neppure

sotto tale profilo gli elementi probatori citati giovano di conseguenza alla

posizione delle appellanti.

5.

Per le attrici, in

ogni modo, la deposizione dello psichiatra dott. G______ D______, medico

curante della testatrice, non consente di ritenere con verosimiglianza

preponderante che al momento di redigere il testamento C______ Z______ abbia

agito in un intervallo di lucidità. Esse fanno valere che il professionista si

è espresso in termini meramente ipotetici al riguardo e che il concetto di

“sprazzi” non coincide con quello di “intervallo”, tanto più che a parere di

lui ogni decisione della testatrice “era comunque influenzata dalla malattia”.

a) In

occasione della sua testimonianza il dott. G______ D______, che ha seguito la

defunta dal 2013/2014, ha dichiarato in termini generali che certi pazienti, “in

funzione della gravità della malattia [schizofrenia paranoide], possono anche

avere degli sprazzi di lucidità”, onde la possibilità “che una persona affetta

da schizofrenia paranoide possa rappresentarsi correttamente la realtà per una

questione specifica e determinarsi in funzione di questa visione corretta delle

cose in modo libero”. Egli ha poi precisato che la testatrice soffriva di schizofrenia

paranoide “già quando [egli è] diventato il suo medico di riferimento ed è

rimasta affetta da questa malattia fino alla morte”, confermando che “a cau­sa

della schizofrenia paranoide [essa] non era in grado di intendere e di volere”,

essendovi “momenti in cui [essa] era in grado di rappresentarsi la realtà in

modo corretto, ma non posso dire quando fossero questi momenti”. Presa

conoscenza del testamento olografo, lo specialista ha ribadito che la testatrice

“poteva avere degli sprazzi di lucidità”, che essa “potrebbe anche avere

redatto le sue ultime volontà essendo in grado di capire il senso,

l'opportunità e la portata della sua dichiarazione testamentaria”, giacché

aveva “la lucidità per opporsi a influen­ze esterne dirette”, fermo restando

che a parer suo “siccome [essa] era affetta da una malattia cronica, ogni sua

decisione era comunque influenzata dalla malattia” (deposizione dell'11 giugno

2021, verbale pag. 2 seg.).

b) Alla

luce di quanto precede, in effetti, le dichiarazioni del dott. G______

D______ non sono sufficienti per rendere verosimile, almeno in modo

preponderante, che C______ Z______ abbia redat­to il testamento in un

intervallo di lucidità. Lo specialista non si è pronunciato sullo stato di

salute della testatrice quel giorno. E il Pretore aggiunto si è limitato a

concludere come alla luce della deposizione del medico curante non possa “essere

escluso con assoluta certezza che il giorno in cui ha scritto le sue ultime

volontà la de cuius non fosse in uno di questi momenti di lucidità”

(sentenza impugnata, pag. 4 verso il basso). Il dott. G______ D______ ha dato

atto nondimeno, sia in termini generali sia con riferimento al caso specifico,

che una persona affetta da schizofrenia paranoide può rappresentarsi

correttamente la realtà per una questione specifica e determinarsi in funzione

di questa visione corretta delle cose in modo libero, onde la possibilità che l'interessata

abbia redatto il testamento in un momento di lucidità. Che egli abbia

utilizzato i termini “spraz­zi di lucidità” nulla muta, non ravvisandosi al

proposito una differenza significativa rispetto al concetto di “intervallo di

lucidità” prescritto dalla giurisprudenza. Né risulta, o le attrici pretendono,

che il medico intendesse sconfessare quanto appena dichiarato quando ha aggiunto

di ritenere che “ogni decisione era comunque influenzata dalla malattia”. Anche

al proposito, pertanto, la sentenza

impugnata resiste alla critica.

6.

Le appellanti

asseverano poi che la testimonianza dell'avv. M______ G______, già curatore

della defunta, non è convincente già per il fatto che egli ha dichiarato di non

conoscere la diagnosi relativa allo stato di salute dell'appellante, mentre in

una lettera dell'anno precedente egli aveva dichiarato che C______ Z______ era

affetta da schizofrenia paranoide. Inoltre egli si è limitato a “ricordare che la

consegna brevi manu del testamento sembrerebbe essere avvenuta il giorno

della redazione “ossia sabato 30 luglio [sic] 2017”. Le attrici

sottolineano altresì che il curatore ha dichiarato unicamente che la defunta

gli era “sembrata” perfettamente lucida e che, dunque, “non ne era certo bensì

semplicemente possibilista”. Per di più, soggiungono, costui non ha assistito

alla stesura del testamento e si limita a supporre che l'interessata abbia

redatto il documento quello stesso giorno. A mente loro ciò non basta per

dimostrare con verosimiglianza preponderante che il testamento sia stato redatto in un momento di lucidità.

a) Per

quanto attiene alla pretesa inattendibilità del testimone, il curatore della

defunta ha dichiarato di sapere che la pupilla soffriva di problemi psichiatrici,

ma di non essere al corrente della diagnosi. Confrontato con un proprio scritto

del 22 febbraio 2019 alla Polizia cantonale cui era allegato un certificato

medico rilasciato dal dott. G______ D______, egli ha detto di “non ricorda[rsi]

assolutamente della questione della schizofrenia paranoica menzionata in questo

certificato” (deposizione dell'11 novembre 2020, verbale pag. 3 in fondo). Più oltre

egli ha dichiarato di avere chiesto al medico psichiatra quel documento “anche

in maniera un po' strumentale” per attestare l'incapacità penale della defunta

e far chiudere “quella vertenza senza senso”, con riferimento a un procedimento

penale scaturito da un diverbio con una vicina (verbale citato, pag. 5). Ne discende

che nella sua lettera del 22 febbraio 2019 il curatore si è concentrato

sull'aspetto penale della questione riguardante la sua pupilla (doc. H). Il

fatto che egli non abbia memorizzato la diagnosi contenuta nel certificato

medico acclu­so non ne sminuisce apprezzabilmente l'affidabilità. Di contro non

stupisce che l'avvocato M______ G______ abbia ricordato con facilità la data in

cui gli è stato consegnato il testamento, dal momento che tale accertamento

risultava dal semplice confron­to con la data scritta sulla disposizione di

ultima volontà. E al proposito il curatore ha spiegato che, quando la

testatrice gli ha consegnato il testamento, lui ha controllato che le formalità

prescritte dalla legge fossero adempiute e ne ha letto il contenuto (deposizione

citata, verbale pag. 4 a metà). La memorizzazio­ne di tale circostanza è quindi

facilmente spiegabile. I dubbi sulla credibilità del testimone avanzati dalle

appellanti non possono dunque essere condivisi.

b) Il

curatore ha dichiarato che la defunta “il giorno in cui [gli] ha consegnato il

testamento [gli] è sembrata perfettamente luci­da” (deposizione citata, verbale

pag. 4 in fondo). Contrariamente a quanto sostengono le appellanti, il termine usato

dall'avvocato M______ G______ non esprime una “possibilità”, bensì la soggettività

della constatazione da parte di una persona, con formazione giuridica, conscia

di non avere competenze mediche. Che poi il legale non abbia assistito alla stesura

del testamento è vero (deposizione citata, verbale pag. 4 in alto). Ma la

consegna del testamen­to è avvenuta, come si è spiegato poc'anzi (consid. a),

lo stesso giorno della redazione. Non sussiste dunque motivo di ritenere che

l'impressione suscitata dalla testatrice nel curatore non corrispondesse, con

un grado di verosimiglianza preponderante, alla realtà. Dalla testimonianza

dell'avvocato M______ G______ risulta

pertanto sufficientemente verosimile che al momento di stilare le sue

ultime volontà la defunta godes­se di un

intervallo di lucidità sufficiente per redigere un testamento olografo

dal contenuto, come si vedrà in appresso (consid. 7), chiaro e lineare.

c) Oltre

a ciò, come sottolinea il Pretore aggiunto, il curatore ha ricordato che la

defunta gli ha parlato della questione del testamento anche in altre occasioni.

Prima di disporre gli aveva chiesto “come si faceva” e lui le aveva spiegato le

particolarità del testamento olografo. Successivamente, ogni volta che si

incontravano, la defunta gli raccomandava di ricordarsi del suo testamento, esortazione

che ripeteva anche nella sua corrispondenza. Inoltre essa si era assicurata che

il legale tenesse la questione riservata e lui le aveva detto che non era

necessario informare il beneficiario (deposizione citata, verbale pag. 4 a

metà). Tali interazioni confermano che, sulla questione del testamento, davanti

al curatore la defunta si dimostrava logica e orientata. E del resto le

appellanti non contestano la portata di simili circostanze. In definitiva la valutazione

del primo giudice sfugge pertanto a censura.

7.

Le attrici fanno

valere altresì che, secondo giurisprudenza, l'apparenza di logica o di

chiarezza di una disposizione testamentaria non dimostra un intervallo di

lucidità o la capacità di discernimento. In realtà, a meno che una disposizione

testamentaria appaia assurda, per valutare la capacità di discernimento non è

determinante sapere se la disposizione sia saggia, giustificata dalle

circostanze o semplicemente equa (DTF 124 III 17 consid. 4c/cc con rinvii; più

di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_162/2016 dell'11 novembre 2016

consid. 7.2 con rinvio, pubblicata in: RtiD II-2017 n. 12c pag. 805). Nella

fattispecie il Pretore aggiunto ha rilevato che il testamento è “chiaro poiché

scritto in modo comprensibile, lineare e preciso”, C______ Z______ avendo designato

il convenuto con dovizia di particolari come la data di nascita, la

professione, l'indirizzo e la parentela, e abbia esposto le ragioni della propria

scelta con riferimento a circostanze che trovano riscontro agli atti (sentenza impugnata,

pag. 5 in fondo). Le appellanti non contestano tali accertamenti, seppure non

decisivi per giudicare la capacità di discernimento. Sta di fatto che in

concreto non si è neppure in presenza di una disposizione testamentaria assurda,

atta a indiziare mancanza di discernimento e a smentire la valutazione del

primo giudice. L'argomento delle attrici non si rivela quindi concludente.

8.

Per finire le

appellanti adducono di non avere mai preteso che il convenuto abbia potuto

influenzare attivamente la defunta, ma sottolineano che ciò non era nemmeno necessario,

ogni decisione della testatrice essendo influenzata dalla malattia o “dal

delirio (…) legato alla natura”. Invero il dottor G______ D______ ha spiegato

che “uno dei deliri [della defunta] era lega­to alla natura che lei amava molto

e che tendeva a difendere”, che “tut­te le scelte [di lei] erano basate per il

bene dell'ambiente”, ciò che ha .empre influenzato il suo pensiero schizofrenico”

(verbale dell'11 giugno 2021, pag. 3). Comunque sia, il curatore ha dichiarato che

nei colloqui avuti con C______ Z______ questa gli ha sempre ribadito “la sua

volontà di non lasciare niente a sua sorella”, con la quale non aveva un bel

rapporto perché era “arrabbiata delle modalità di divisione della successione”

paterna, avendo ricevuto la casa in nuda proprietà senza il posteggio e il

giardinetto gravato unicamente di usufrutto (deposizione dell'11 novembre 2020,

verbale pag. 4 in fondo). Quanto alla scelta di elargire il legato a AO1, come

ricorda il Pretore aggiunto, nel testamento essa ha spiegato di ritenere il

convenuto una persona “con la disponibilità d'animo per occuparsi di una

vecchia casa, con un magazzino per mettere la legna” e di non avere “altri

famigliari” con simili caratteristiche (consid. A). Le motivazioni espresse

dalla testatrice, pertanto, non risultano in relazione con i deliri caratteristici

della sua malattia. Ne discende che, in ultima analisi, l'appello vede la sua

sorte segnata.

9.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In applicazione dell'art. 106

cpv. 3 vCPC nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024 (tuttora

applicabile al caso in esame: art. 407f CPC a contrario) e

considerato che le attrici hanno proceduto insieme, si giustifica che costoro

rispondano solidalmente delle spese. Le appellanti rifonderanno alla

controparte, che ha formulato

osservazioni con il patrocinio di un avvocato, un'adeguata indennità per

ripetibili.

10.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la sentenza odierna sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la

soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

5000.– sono poste a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno a AO1,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 5000.– per ripetibili.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).