11.2022.43
Azione di mantenimento di figlio maggiorenne: contributi cautelari prima della pendenza della causa di merito
5 febbraio 2024Italiano26 min
conclusione è del resto conforme al principio secondo cui determinante per fissare
Source ti.ch
Incarti n.
11.2022.43
11.2022.44
Lugano
5 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2019.30 (azione di mantenimento: provvedimenti
cautelari prima della pendenza
della causa) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 9 ottobre 2019 da
AP
1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall' PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 28 febbraio 2022 presentato da AP 1 contro il decreto
cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 15 febbraio 2022 (inc. 11.2022.43)
e
sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc.
11.2022.44);
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1969) e __________ (1973) si sono sposati a __________ il 6 agosto 1999.
Dal matrimonio è nato AP 1, il 23 agosto 2001. Il padre lavora nella sede della
__________ SA a __________, la madre è impiegata di vendita presso la __________
SA con un grado di occupazione del 90%. I genitori vivono separati dal novembre del 2016, quando il marito ha
lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 850 RFD di __________,
allora comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasfe-rirsi
inizialmente dai genitori e in seguito in un appartamento a __________.
B. Nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 20 febbraio
2017 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, a un'udienza del 28 marzo
2017 i coniugi hanno raggiunto un accordo sull'autorizzazione a vivere
separati, sull'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale alla moglie, sull'affidamento
di AP 1 alla madre e sulla disciplina del diritto di visita paterno. AO 1 si è
impegnato inoltre a versare un contributo di mantenimento per il figlio di
fr. 2250.– mensili (assegni familiari compresi, salvo fr. 60.– percepiti
dalla madre), oltre che continuare ad assumere “le rate del debito nei
confronti dei genitori e nei confronti della banca”. Da parte sua __________ si
è obbligata a pagare direttamente il premio dell'assicurazione malattia suo e
del figlio, la retta della scuola privata, la tassa d'iscrizione e la mensa,
come pure la rata del leasing del proprio veicolo. I genitori hanno convenuto
infine di assumere, metà ciascuno, tutte le spese straordinarie di AP 1 legate
all'attività scolastica e, se previamente concordate, le altre spese straordinarie,
comprese quelle connesse alle attività sportive. Omologata l'intesa, il Pretore
aggiunto ha stralciato la causa dal ruolo (inc. SO.2017.222).
C. Il
26 agosto 2019 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. DM.2019.233) e dal settembre del 2019 ha
ridotto a fr. 1500.– mensili il contributo alimentare versato a AP 1, divenuto
maggiorenne il 23 agosto precedente. Da parte sua AP 1, che a quel momento
frequentava la quarta liceo __________ ha citato il padre il 9 ottobre 2019 davanti
al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza di provvedimenti
cautelari prima della pendenza della causa per ottenere – previa ammissione al
beneficio del gratuito patrocinio – un contributo alimentare di fr. 2136.–
mensili dal 1° settembre 2019 (assegni familiari non compresi). Invitato a
esprimersi per scritto, il 23 ottobre 2019 AO 1 ha proposto di respingere
l'istanza.
Le parti sono state convocate a un'udienza del 12 dicembre 2019, durante la
quale hanno notificato prove e chiesto al Pretore aggiunto di sospendere il
procedimento per consentire trattative in vista di una soluzione amichevole
della lite. Sospesa seduta stante, la causa, è stata riattivata il 4 febbraio
2020 su richiesta di AP 1. Contestualmente il Pretore aggiunto ha dato avvio
all'istruttoria.
D. Il
24 febbraio 2020 AO 1 ha comunicato al Pretore aggiunto che dal mese di marzo
2020 avrebbe versato al figlio un contributo di fr. 1000.– mensili. AP 1 ha
quindi chiesto il 25 marzo 2020 di condannare il padre, già in via
supercautelare e nelle more istruttorie, a corrispondergli un contributo alimentare
di fr. 2136.– mensili o, almeno, di fr. 1500.– mensili. La richiesta
supercautelare è stata respinta l'indomani. Invitato a esprimersi per scritto
su tale istanza, il convenuto vi si è opposto con osservazioni del 31 marzo
2020. Statuendo il 6 aprile 2020 con decreto cautelare “nelle more istruttorie”,
il Pretore aggiunto ha posto a carico di AO 1 un contributo di fr. 1363.–
mensili (assegni familiari non compresi) dall'aprile del 2020, senza prelevare
spese processuali e precisando che l'assegnazione delle ripetibili sarebbe
intervenuta con il decreto cautelare finale. Nel settembre del 2020 AP 1 ha
iniziato gli studi universitari in scienze della terra con materia secondaria
biologia a __________.
E. L'istruttoria
è terminata il 26 agosto 2021 e alla discussione finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 29 ottobre
2021 AP 1 ha ridotto a fr. 1717.05 dal 1° settembre 2019 l'importo chiesto
a titolo di contributo di mantenimento. Nel proprio memoriale del 25 ottobre 2021
AO 1 ha ribadito l'opposizione a ogni versamento.
F. Statuendo
con decreto cautelare del 15 febbraio 2022, il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto l'istanza, nel senso che ha condannato AO 1 a versare al figlio un
contributo di mantenimento di fr. 1385.– mensili (assegni familiari non
compresi) dal 1° ottobre 2019 al 31 luglio 2020 e di fr. 900.– mensili
(assegni familiari non compresi) dal 1° agosto 2020. Inoltre ha assegnato a AP
1 un termine di trenta giorni per introdurre la causa di merito con la
comminatoria che il provvedimento cautelare sarebbe decaduto in caso di
inosservanza del termine. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AP 1
è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
G. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un
appello del 28 febbraio 2022 nel quale chiede che – conferitogli il gratuito
patrocinio – il contributo cautelare in suo favore sia aumentato a fr. 1720.–
mensili dal 1° ottobre 2019 al 31 luglio 2020 (assegni familiari non
compresi) e a fr. 1230.– mensili da allora in poi (assegni familiari non com-presi).
Il 17 marzo 2022 AP 1 ha promosso davanti al Pretore la causa di merito, che è
stata sospesa l'indomani (inc. SE.2022.21). Nelle sue osservazioni
all'appello del 6 novembre 2023 AO 1 propone di respingere l'impugnazione.
Considerando
in diritto: 1. Le
decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono appellabili entro dieci
giorni (art. 248 lett. d e art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di
controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
requisito è dato, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari in
discussione davanti al Pretore aggiunto (fr. 1717.05 chiesti dal 1°
settembre 2019 per la durata presumibile
della causa di merito, rispettivamente per la durata di un'adeguata
formazione). Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto
cautelare è stato notificato al patrocinatore dell'istante il 17 febbraio
2022 (tracciamento dell'invio n. __________ agli atti). Il termine di ricorso
sarebbe scaduto così la domenica 27 febbraio 2022, salvo protrarsi al
lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 28 febbraio
2022, ultimo giorno utile, l'appello è pertanto ricevibile.
2. Il
28 ottobre 2022 AO 1 ha trasmesso a questa Camera copia di un'ordinanza del
18 marzo 2022 con cui il Pretore aggiunto ha disposto la sospensione della
causa di merito fino alla decisione di questa Camera sull'appello (inc.
SE.2022.21) e copia di un verbale di udienza del 27 ottobre 2022 davanti al
medesimo giudice dal quale risulta essere stato sospeso un altro procedimento da
lui promosso contro il figlio (inc. SO.2022.674). Ora, il primo documento è
superfluo, poiché accertamenti sull'introduzione della causa di merito già sono
stati eseguiti d'ufficio da questa Camera al fine di verificare se il
provvedimento emanato prima della litispendenza non fosse decaduto per
un'eventuale inosservanza del termine dell'art. 263 CPC (sopra, lett. G).
Quanto all'altro procedimento, del cui oggetto nulla è dato di sapere, la
sospensione appare irrilevante ai fini del giudizio.
3. Nel
decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha rammentato anzitutto che al
momento di promuovere causa l'istante abitava con la madre e frequentava la
quarta liceo, mentre dall'ago-sto del 2020 egli si è trasferito a __________ (dove
segue studi universitari), in un appartamento preso in locazione con la sua
compagna. Il primo giudice ha calcolato così il fabbisogno minimo di lui fino
al luglio del 2020 in fr. 2396.85 mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 696.– [fr. 1200.– ridotti del 42% per il vitto fornito in
natura dalla madre], alloggio fr. 394.– [un terzo degli oneri ipotecari assunti dalla madre], premio della cassa
malati fr. 418.85, retta universitaria fr. 888.–). Dedotti
gli assegni di formazione (fr. 320.– mensili), lo scoperto ammonta a fr. 2076.85
mensili. Per il periodo successivo il Pretore aggiunto ha ricalcolato il
fabbisogno minimo del figlio in fr. 2165.50 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, metà del costo dell'alloggio
fr. 725.–, premio della cassa malati fr. 418.85, retta universitaria
fr. 139.15, spese di trasporto fr. 32.50). Dedotti gli assegni di
formazione (fr. 320.– mensili) e imputato al figlio un reddito ipotetico da
attività accessoria di fr. 500.– mensili, è risultato ancora uno scoperto
di fr. 1345.50 mensili.
Quanto
alla situazione economica dei genitori, il Pretore aggiunto ha accertato il
reddito del convenuto in fr. 8012.50 mensili netti (incluse le quote di
tredicesima e la “remunerazione variabile” annua, ma dedotti gli assegni
familiari) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 6277.05 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% fr. 1440.–, costi dell'alloggio
fr. 1770.–, premio della cassa malati fr. 636.15, spese mediche fr. 65.–,
premio dell'assicurazione vita fr. 228.65, rata del leasing fr. 140.–, premio
dell'assicurazione RC auto fr. 140.–, imposta di circolazione fr. 46.75, carburante
fr. 200.–, premio dell'assicurazione economia domestica e RC privata fr. 41.35,
rata del prestito dei genitori fr. 195.90, imposte fr. 1000.–), onde un
margine disponibile di fr. 1735.50 mensili. Il primo giudice ha poi determinato
il reddito della madre in fr. 4874.– mensili (inclusa la quota di
tredicesima, ma dedotti gli assegni familiari) conseguito grazie all'attuale
occupazione al 90%, ad esclusione di un eventuale reddito ipotetico per il
restante 10% della capacità lucrativa. Quanto
al fabbisogno minimo di lei, egli lo ha definito in fr. 3979.10 mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% fr. 1440.–,
oneri ipotecari fr. 1283.– [recte: 1183], spese di riscaldamento fr.
157.–, abbonamento per la manutenzione del riscaldamento fr. 37.50, premio del
“terzo pilastro” vincolato fr. 220.–, premio dell'assicurazione economia
domestica e RC privata fr. 41.35 stimati, rata del leasing fr. 220.25, premio
dell'assicurazione RC auto fr. 137.50, imposta di circolazione fr. 37.50,
premio dell'assicurazione economia domestica e RC privata fr. 41.35, posteggio
fr. 105.–, imposte fr. 300.– stimati, per un margine disponibile di
fr. 895.– mensili.
Il
primo giudice ha esaminato inoltre l'obiezione del convenuto circa la pretesa
mancanza di relazioni personali con il figlio, ritenendo che le difficoltà non
sono riconducibili a colpa esclusiva di quest'ultimo, visto il ruolo della
madre nella rottura e le iniziative del figlio, che ha tenuto il padre al
corrente dei suoi studi e del suo trasferimento, invitandolo anche a __________.
Ciò posto, egli ha constatato che il margine
disponibile del padre è pari a circa il doppio di quello della madre e ha
quindi obbligato il convenuto a versare in via cautelare al figlio un
contributo alimentare di fr. 1385.– mensili dal 1° ottobre 2019 al
31 luglio 2020 e di fr. 900.– mensili dopo di allora (assegni familiari
non compresi).
4. L'appellante
si duole in primo luogo che il Pretore aggiunto abbia decurtato del 42% il
minimo esistenziale del diritto esecutivo computato nel suo fabbisogno minimo fino
al luglio del 2020 per tenere conto del vitto fornito in natura dalla madre. Adduce
che, così facendo, si favorisce il padre, il quale, stante la riduzione del suo
fabbisogno minimo, beneficia indirettamente della prestazione fornita dalla
madre. Chiede pertanto che gli sia riconosciuto l'intero importo di fr. 1200.–
mensili e che il suo fabbisogno minimo fino al luglio del 2020 sia portato a
complessivi fr. 2580.85 mensili.
a) Questa
Camera ha già avuto modo di applicare una riduzione del minimo esistenziale
trattandosi di un figlio maggiorenne, la cui madre si faceva carico del vitto
senza esigere alcun corrispettivo (I CCA, sentenza inc. 11.2015.8 dell'11
gennaio 2017 consid. 6a). In quel precedente tuttavia non entrava in linea di
conto un'eventuale partecipazione della madre al fabbisogno minimo in denaro di
lui (consid. 3). Nel caso in esame invece la decurtazione dell'importo base
del minimo esistenziale ha per conseguenza che la madre si trova a finanziare
il mantenimento del figlio non solo con il contributo in denaro calcolato sul
fabbisogno minimo scoperto di lui in rapporto alle rispettive disponibilità dei
genitori (un terzo per la madre, due terzi per il padre), ma anche con la prestazione
in natura per il vitto che grava sulla sua economia domestica. E di tale
maggiore partecipazione beneficia per finire il convenuto, il cui contributo in
denaro è calco-lato sul fabbisogno minimo del figlio decurtato di tale spesa. Ne
discende che il criterio adottato dal primo giudice non è adeguato alla
presente fattispecie.
b) Un'altra
questione è quella di determinare a quanto ammonti l'importo base del minimo
esistenziale per un figlio agli studi e privo di redditi che dopo il compimento
del diciottesimo compleanno continui ad abitare con un genitore. Invero la
prassi di questa Camera, sviluppata prima della riforma del diritto del
mantenimento del figlio (entrata in vigore il 1° gennaio 2017: RU 2015
4299) e della conseguenze giurisprudenza del Tribunale federale tesa ad
introdurre un unico metodo di calcolo dei contributi alimentari valido per
tutta la Svizzera (cosiddetto metodo “a due fasi”; DTF 147 III 274 consid.
6.1), prevedeva di considerare nel fabbisogno in denaro del figlio divenuto
maggiorenne l'importo base del minimo esistenziale del diritto esecutivo per
persona sola (fr. 1200.– mensili) a prescindere dal fatto che questi continuasse
a vivere con uno dei genitori (I CCA, sentenza inc. 11.2020.78 del 29 aprile
2022 consid. 19). Del resto anche il Tribunale federale in precedenza aveva
escluso l'adeguatezza del solo supplemento per figli (all'epoca di fr. 500.–
mensili), trattandosi di giovani maggiorenni che seguissero studi universitari abitando
con un genitore (sentenza del Tribunale federale 5C.150/2005 dell'11 ottobre
2005 consid. 4.2.2 con riferimenti).
c) Come
sottolinea il convenuto, tuttavia, in una recente sentenza il Tribunale
federale ha ritenuto corretto riconoscere per un figlio maggiorenne privo di
redditi che abita dai genitori il medesimo importo base del minimo esistenziale
del diritto esecutivo di un figlio minorenne, ovvero fr. 600.– mensili
(sentenza 5A_382/2021 del 20 aprile 2022 consid. 8.3,
citata in: Meier,
Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, Zurigo/San Gallo 2023, pag. 207). Specularmente
al genitore con cui il figlio maggiorenne vive va riconosciuto l'importo base
di fr. 1350.– mensili (sentenza del
Tribunale federale 5A_6/2019 del 3 luglio 2019 consid. 4.4; analogamente:
Fatti
I CCA sentenza inc. 11.2022.52 del 7 gennaio 2024 consid. 4a con rinvii). Tale
conclusione è del resto conforme al principio secondo cui determinante per fissare
l'importo base applicabile in caso di coabitazione è il beneficio economico che
deriva dalla comunione domestica (DTF
144 III 506 consid. 6.6). E sotto tale profilo la situazione di un diciottenne
privo di redditi che vive con un genitore non si distingue sensibilmente da
quella di un diciassettenne nella medesima situazione, tanto più
trattandosi – come in concreto – di un giovane in formazione che sta ultimando
il primo ciclo di studi dopo la scuola dell'obbligo, come per esempio la
formazione liceale. In definitiva quindi l'importo riconosciuto dal primo
giudice (fr. 696.– mensili) si rivela finanche favorevole all'istante.
5. Per
il lasso di tempo successivo all'agosto del 2020 l'appellante contesta il
reddito ipotetico di fr. 500.– mensili imputatogli dal primo giudice. Al
riguardo il Pretore aggiunto, ricordato che per giurisprudenza uno studente in
lettere può esercitare in linea di principio un'attività al 20% e guadagnare
fr. 700.– mensili, ha conteggiato all'istante un reddito di fr. 500.– mensili,
tenuto conto della facoltà da lui frequentata, delle opportunità di lavoro in
una città universitaria e del fatto che il diabete di cui egli soffre non ostacola
il conseguimento di un reddito accessorio.
a) L'obbligo
di provvedere al mantenimento di un figlio maggiorenne che non ha ancora una
formazione appropriata è una soluzione di equità che deve tenere conto di quanto
è ragionevolmente esigibile dai genitori, ponderato l'insieme delle
circostanze, e di quanto si può ragionevolmente pretendere dal figlio perché vi
faccia fronte da sé con il ricavato del proprio lavoro o con altri mezzi (sentenza
del Tribunale federale 5A_476/2022 del 28 dicembre 2022 consid. 3 con numerosi
rimandi in: FamPra.ch 2023 pag. 543). Come ricorda anche il
Pretore aggiunto (sentenza impugnata, consid. 2), uno studente in lettere può
essere tenuto a esercitare un'attività accessoria del 20% e guadagnare fr. 700.–
mensili (RtiD I-2008 pag. 1029 consid. 10a con rinvio).
b) Il
principio appena descritto non è contestato. L'appellante obietta che un
reddito da attività lucrativa non è concretamente alla sua portata, dato
l'impegno richiesto dal suo piano di studi e il suo stato di salute. In
particolare egli fa valere di non essere uno studente in lettere, ma di
frequentare una facoltà a tempo pieno con obbligo di presenza alle lezioni che
si tengono a __________ e a __________ e con uscite didattiche obbligatorie
anche all'estero durante le vacanze, sottolineando inoltre di doversi applicare
maggiormente per seguire gli studi in tedesco e in francese in quanto studente
italofono. Sostiene poi di essere svantaggiato per la stessa ragione nella ricerca
di un posto di lavoro a __________ rispetto a giovani di madrelingua tedesca o
francese e che la malattia di cui soffre gli impedisce di lavorare in svariati
settori, intralciandolo nella ricerca di un impiego, tanto che egli è stato dispensato
dal servizio militare e civile. Lamenta infine che il reddito ipotetico gli è
stato imputato con effetto retroattivo.
c) Le
allegazioni che precedono sono formulate la prima volta davanti a questa Camera,
mentre in prima sede l'interessato nulla ha addotto al proposito. Ora, l'art. 317 cpv. 1 CPC prevede che nuovi fatti sono
proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze. Spetta alla parte che
intende valersi di simile facoltà indicare i motivi che le hanno impedito di
sottoporre tali elementi al primo giudice nonostante la diligenza che si poteva
esigere da lei (DTF 144 III 349 consid. 4.2.1 con rinvii). Motivi che
giustifichino di ammettere per la prima volta in appello le predette circostanze
l'appellante non ne indica né tanto meno se ne ravvisano, ove si consideri che il
convenuto aveva sostenuto l'obbligo per il figlio di mettere a frutto la sua
capacità lavorativa residua già con le osservazioni del 23 ottobre 2019 e aveva
proposto di imputare al figlio un reddito ipotetico di fr. 700.– mensili ancora
con il memoriale conclusivo del 25 ottobre 2021 senza che l'istante abbia
ritenuto di replicare spontaneamente all'argomento.
d) Né
all'interessato giova il principio inquisitorio illimitato che vige in materia
di filiazione (art. 296 CPC). Intanto l'applicazione di tale precetto alle
cause inerenti al diritto di famiglia che coinvolgono figli maggiorenni è dubbia
(sentenza del Tribunale federale 5A_274/2023 e 5A_300/2023 del 15 novembre 2023
consid. 5.3.6 con riferimenti). Inoltre il principio non solleva le parti –
tanto meno se patrocinate – dalle loro responsabilità processuali, né le
esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note (sentenza
del Tribunale federale 5A_79/2023 del 24 agosto 2023 consid. 3.3.3;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid 7a con
rinvii). In concreto l'appellante pretende di essere impegnato “a tempo pieno” con
gli studi, ma non precisa quale sia il suo effettivo carico orario al fine di
raffrontarlo con quello di uno studente di lettere. Egli non allega nemmeno quante
settimane gli restino libere fra i due semestri scolastici. Né egli indica
concretamente quali attività professionali gli siano precluse a causa della
malattia. In simili circostanze le sue doglianze, insufficientemente
sostanziate e per nulla rese verosimili, non inducono a scostarsi dall'apprezzamento
del primo giudice.
e) Ad
ogni buon conto, il Pretore aggiunto ha già tenuto conto della circostanza che
l'interessato non è uno studente di let-tere riducendo da fr. 700.– a fr. 500.–
mensili il reddito ipotetico imputatogli. Né si trascura che in alcuni periodi
dell'anno il conseguimento di un reddito accessorio possa risultare
effettivamente difficile a causa dell'impegno scolastico o, in passato, per le limitazioni
dovute alla pandemia. Il guadagno imputato dal Pretore aggiunto, di fr. 6000.–
annui, è tuttavia conseguibile anche con alcune settimane di attività a tempo
pieno concentrate nelle le pause fra i due semestri di studio. E durante il
periodo estivo le restrizioni dovute alla pandemia erano state revocate. L'interessato
non ha neppure reso verosimile che a __________ a una persona che non sia di
lingua madre tedesca o francese siano precluse attività in rami professionali meno
qualificati. Infine l'appellante non poteva trascurare il rischio di vedersi imputare
un reddito ipotetico a titolo retroattivo, se solo si considera che già con le
osservazioni del 23 ottobre 2019 il convenuto ricordava come per
giurisprudenza un figlio maggiorenne agli studi fosse tenuto a mettere a frutto
la sua capacità lucrativa residua. Anche considerando che il computo di un
reddito ipotetico in sede cautelare non va ammesso con leggerezza, in
definitiva la valutazione del primo giudice – a un esame sommario – resiste
Considerandi
alla critica. All'istante resta in ogni modo la possibilità di sostanziare i propri
argomenti nella causa di merito. Il fabbisogno minimo scoperto dell'appellante dopo
l'agosto del 2020, per il resto incontestato, va dunque confermato ai fini del
presente giudizio in fr. 1345.50 mensili.
6.
Per
quanto attiene al fabbisogno minimo del convenuto, l'appellante chiede di
stralciare la spesa per il carburante di fr. 200.– mensili e la rata per il
rimborso del mutuo concesso dai nonni paterni di fr. 195.– mensili, soggiungendo
che l'onere fiscale considerato dal Pretore aggiunto (fr. 1000.– mensili) è
eccessivo. In prima sede però l'istante non ha contestato il fabbisogno minimo
esposto dal padre nella distinta prodotta all'udienza del 12 dicembre 2019 e nemmeno
nelle conclusioni si è espresso sul fabbisogno minimo del genitore (doc. 5; verbale
del 12 dicembre 2019, pag. 1; memoriale del 29 ottobre 2021, pag. 3). E, come
detto (consid. 5d), il principio inquisitorio illimitato non risulta applicarsi
nelle cause che concernono figli maggiorenni. Per di più, la contestazione
relativa al carico fiscale è del tutto indeterminata e già per questo motivo
irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF
143.
III 112 consid. 1.2). Sia come sia, l'appellante non contesta la
chiave di riparto adottata dal primo giudice per suddividere fra i suoi
genitori l'importo necessario per coprire quanto rimane scoperto del suo
fabbisogno minimo, segnatamente due terzi a carico del padre e un terzo a
carico della madre (sentenza impugnata, consid. 6). Anzi, egli dichiara di
“accettare questa suddivisione”, quanto meno per il procedimento cautelare,
riservandosi approfondimenti nella causa di merito (appello, pag. 4 in alto).
Una verifica dei redditi e dei fabbisogni minimi dei genitori nulla muterebbe pertanto
ai fini del giudizio.
7.
L'appellante
pretende dipoi che il contributo alimentare fino al febbraio del 2020 non
poteva essere fissato in meno di fr. 1500.– mensili, sostenendo che il
padre avrebbe fatto atto di acquiescenza versando spontaneamente un contributo
di tale entità. L'argomento non gli giova. Decisivo è infatti che il padre si è
opposto integralmente all'istanza già con le osservazioni del 23 ottobre
2019, contestando i presupposti per il versamento di un contributo alimentare
oltre la maggiore età del figlio dal profilo delle relazioni personali e
spiegando di avere “ritenuto corretto continuare a pagare un contributo
alimentare dal momento che il figlio continua gli studi” (pag. 3). Eventuali
elargizioni volontarie non costituiscono pertanto acquiescenza. Sapere invece se
il genitore possa pretendere una qualsivoglia restituzione esula dal presente
giudizio (cfr. art. 63 CO).
8.
Quanto
alla decorrenza del contributo, il Pretore aggiunto l'ha fissata dal 1° ottobre
2019, “tenuto conto della data d'introduzione dell'istanza cautelare” (sentenza
impugnata, consid. 6). L'appellante chiede che il contributo gli sia
riconosciuto dal 1° settembre, mese successivo al raggiungimento della maggiore
età (come richiesto nell'istanza del 9 ottobre 2019). Invero secondo l'art. 279
cpv. 1 CC il figlio può promuovere azione contro uno o entrambi i genitori per
chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione.
Determinante è il momento in cui è introdotta l'azione, che non coincide
necessariamente con quello della petizione (per una causa preceduta da un
tentativo di conciliazione: sentenza del Tribunale federale 5A_184/2015 del 22
gennaio 2016 consid. 4.3, pubblicato in: FamPra.ch 2016 pag. 535). La
possibilità di chiedere il mantenimento per l'anno precedente l'azione vale
anche in caso di azione di modifica (DTF 128 III 311 consid. 6a, 127 III 505;
v. anche DTF 148 III 289 consid. 6.4). Di per sé, pertanto, sarebbe stato
possibile far decorrere il contributo cautelare fin dal 1° settembre 2019, come
richiesto dall'istante. Se non che, per quel mese l'interessato ha già ricevuto
dal padre un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili, importo finanche superiore
al contributo cautelare fissato nel giudizio impugnato. Né l'interessato
sostiene che il genitore pretenda la restituzione della somma. Non è dato a
divedere per-tanto quale necessità vi sia di statuire al riguardo già in via
cautelare. Anche su tal punto dunque l'appello è destinato alla reiezione.
9.
Nelle
condizioni illustrate, rivelandosi l'appello privo di buon diritto, risulta
superfluo vagliare le obiezioni formulate dal conve-nuto nelle proprie
osservazioni, secondo cui all'obbligo di erogare un contributo di mantenimento
ostano le inesistenti relazioni personali con il figlio e secondo cui il figlio
può attingere fr. 100.– mensili dai propri risparmi. Non giova nemmeno
attardarsi sul-l'altra obiezione, stando alla quale la più recente
giurisprudenza del Tribunale federale escluderebbe la possibilità di chiedere
contributi cautelari di mantenimento prima dell'introduzione dell'azione di
merito (sentenza 5A_1025/2020 del 30 agosto 2021 consid. 3.3, commentata da:
Stalder in: FamPra.ch 2/2022 pag.
547, Cavelti/Schenker in: AJP 2022
pag. 505 e Ludin in: swissblawg.ch
del 18 ottobre 2021). Il convenuto propone unicamente, in questa sede, di
respingere l'appello e non chiede che l'istanza cautelare del figlio sia
dichiarata irricevibile, sicché AP 1 non avrebbe diritto per principio ad alcun
contributo di mantenimento cautelare. Questa Camera può limitarsi pertanto a
confermare il decreto cautelare impugnato.
10.
Le
spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà al padre, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite
di un avvocato, un'equa indennità per ripetibili. Relativamente alla richiesta
di gratuito patrocinio formulata dall'istante per la procedura di appello, l'obbligo
di mantenimento verso un figlio comprende anche le spese processuali. La
protezione giuridica del figlio in effetti va finanziata anzitutto dai
genitori, sempre che sia necessaria e non senza possibilità di esito favorevole
(I CCA, sentenza inc. 11.2014.47 del 19 settembre
2016.
consid. 4 con rinvio). Ciò vale anche per i figli maggiorenni (DTF 127 I
208.
consid. 10; I CCA, sentenze inc. 11.2013.63 del 30 settembre 2015
consid. 10 e inc. 11.2011.94 del 7 aprile 2014 consid. 12; v. anche Meier,
Entretien
de l'enfant majeur, in: JdT 2019 II 43 n. 86 con rinvii). Il ruolo
dello Stato è meramente sussidiario, sicché il Cantone interviene anticipando i
costi del processo solo qualora i genitori siano sprovvisti dei mezzi
indispensabili per affrontare le spese di causa. Nella fattispecie, secondo gli
accertamenti del Pretore aggiunto, una volta provveduto alle proprie necessità
e stanziato il contributo per il mantenimento del figlio, dall'agosto del 2020
i genitori dell'appellante dispongono di un margine più che sufficiente per
partecipare al finanziamento dei costi della presente procedura (fr. 835.–
mensili il padre, fr. 445.– mensili la madre, data la sua partecipazione
per un terzo al fabbisogno scoperto per il figlio). Nulla impediva pertanto all'appellante di chiedere, quanto meno
nei confronti del padre, la condanna a elargirgli una congrua indennità che gli
consentisse di finanziare, almeno in parte, le spese di patrocinio in appello (I
CCA, sentenza inc. 11.2014.47 del 19 settembre 2016 consid. 4). Mancando in
concreto qualsiasi richiesta, non sussistono le condizioni per concedere eventualmente,
in via sussidiaria, il beneficio richiesto (art. 117 lett. a CPC).
11.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF davanti a questa Ca-mera non raggiunge la
soglia di fr. 30 000.– per il
ricorso in materia civile, ove si consideri
la differenza litigiosa in questa sede del contributo alimentare (fr. 1720.–
per il settembre del 2019, fr. 335.–
mensili dall'ottobre del 2019 al luglio del 2020 e fr. 330.–
mensili da allora in poi), valutata prudenzialmente per la durata ordinaria (quinquennale)
di una formazione universitaria (circa fr. 25 000.–). Trattandosi in
concreto, ad ogni modo, di un provvedimento cautelare, il ricorrente potrà far
valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul
gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella del procedimento
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare
impugnato è confermato.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta.
4. Notificazione:
–
;
–
. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).