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Decisione

11.2022.43

Azione di mantenimento di figlio maggiorenne: contributi cautelari prima della pendenza della causa di merito

5 febbraio 2024Italiano26 min

conclusione è del resto conforme al principio secondo cui determinante per fissare

Source ti.ch

Incarti n.

11.2022.43

11.2022.44

Lugano

5 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa CA.2019.30 (azione di mantenimento: provvedimenti

cautelari prima della pendenza

della causa) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con istanza del 9 ottobre 2019 da

AP

1

(patrocinato

dall' PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall' PA 2 ),

giudicando

sull'appello del 28 febbraio 2022 presentato da AP 1 contro il decreto

cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 15 febbraio 2022 (inc. 11.2022.43)

e

sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc.

11.2022.44);

Ritenuto

in fatto: A. AO

1 (1969) e __________ (1973) si sono sposati a __________ il 6 agosto 1999.

Dal matrimonio è nato AP 1, il 23 agosto 2001. Il padre lavora nella sede della

__________ SA a __________, la madre è impiegata di vendita presso la __________

SA con un grado di occupazione del 90%. I genitori vivo­no separati dal novembre del 2016, quando il marito ha

lascia­to l'abitazione coniugale (particella n. 850 RFD di __________,

allora comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasfe-rirsi

inizialmente dai genitori e in seguito in un appartamento a __________.

B. Nell'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 20 febbraio

2017 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, a un'udienza del 28 marzo

2017 i coniugi hanno raggiunto un accordo sull'autorizzazione a vivere

separati, sull'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale alla moglie, sull'affidamento

di AP 1 alla madre e sulla disciplina del diritto di visita paterno. AO 1 si è

impegnato inoltre a versare un contributo di mantenimento per il figlio di

fr. 2250.– mensili (assegni familiari compre­si, salvo fr. 60.– percepiti

dalla madre), oltre che continuare ad assumere “le rate del debito nei

confronti dei genitori e nei confronti della banca”. Da parte sua __________ si

è obbligata a pagare direttamente il premio dell'assicurazione malattia suo e

del figlio, la retta della scuola privata, la tassa d'iscrizione e la mensa,

come pure la rata del leasing del proprio veicolo. I genitori hanno convenuto

infine di assumere, metà ciascuno, tutte le spese straordinarie di AP 1 legate

all'attività scolastica e, se previamente concordate, le altre spese straordinarie,

comprese quelle connesse alle attività sportive. Omologata l'intesa, il Pretore

aggiunto ha stralciato la causa dal ruolo (inc. SO.2017.222).

C. Il

26 agosto 2019 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. DM.2019.233) e dal settembre del 2019 ha

ridotto a fr. 1500.– mensili il contributo alimentare versato a AP 1, divenuto

maggiorenne il 23 agosto precedente. Da parte sua AP 1, che a quel momento

frequentava la quarta liceo __________ ha citato il padre il 9 ottobre 2019 davanti

al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza di provvedimenti

cautelari prima della pendenza della causa per ottenere – previa ammissione al

beneficio del gratuito patrocinio – un contributo alimentare di fr. 2136.–

mensili dal 1° settembre 2019 (assegni familiari non compresi). Invitato a

esprimersi per scritto, il 23 ottobre 2019 AO 1 ha proposto di respingere

l'istanza.

Le parti sono state convocate a un'udienza del 12 dicembre 2019, durante la

quale hanno notificato prove e chiesto al Pretore aggiunto di sospendere il

procedimento per consentire trattative in vista di una soluzione amichevole

della lite. Sospesa seduta stante, la causa, è stata riattivata il 4 febbraio

2020 su richiesta di AP 1. Contestualmente il Pretore aggiunto ha dato avvio

all'istruttoria.

D. Il

24 febbraio 2020 AO 1 ha comunicato al Pretore aggiunto che dal mese di marzo

2020 avrebbe versato al figlio un contributo di fr. 1000.– mensili. AP 1 ha

quindi chiesto il 25 marzo 2020 di condannare il padre, già in via

supercautelare e nelle more istruttorie, a corrispondergli un contributo alimentare

di fr. 2136.– mensili o, almeno, di fr. 1500.– mensili. La richiesta

supercautelare è stata respinta l'indomani. Invitato a esprimersi per scritto

su tale istanza, il convenuto vi si è opposto con osservazioni del 31 marzo

2020. Statuendo il 6 aprile 2020 con decreto cautelare “nelle more istruttorie”,

il Pretore aggiunto ha posto a carico di AO 1 un contributo di fr. 1363.–

mensili (assegni familiari non compresi) dall'aprile del 2020, senza prelevare

spese processuali e precisando che l'assegnazione delle ripetibili sarebbe

intervenuta con il decreto cautelare finale. Nel settembre del 2020 AP 1 ha

iniziato gli studi universitari in scienze della terra con materia secondaria

biologia a __________.

E. L'istruttoria

è terminata il 26 agosto 2021 e alla discussione finale le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 29 ottobre

2021 AP 1 ha ridotto a fr. 1717.05 dal 1° settembre 2019 l'importo chiesto

a titolo di contributo di mantenimento. Nel proprio memoriale del 25 ottobre 2021

AO 1 ha ribadito l'opposizione a ogni versamento.

F. Statuendo

con decreto cautelare del 15 febbraio 2022, il Pretore aggiunto ha parzialmente

accolto l'istanza, nel senso che ha condannato AO 1 a versare al figlio un

contributo di mantenimento di fr. 1385.– mensili (assegni familiari non

compresi) dal 1° ottobre 2019 al 31 luglio 2020 e di fr. 900.– mensili

(assegni familiari non compresi) dal 1° agosto 2020. Inoltre ha assegnato a AP

1 un termine di trenta giorni per introdurre la causa di merito con la

comminatoria che il provvedimento cautelare sarebbe decaduto in caso di

inosservanza del termine. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AP 1

è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

G. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un

appello del 28 febbraio 2022 nel quale chiede che – conferitogli il gratuito

patrocinio – il contributo cautelare in suo favore sia aumentato a fr. 1720.–

mensili dal 1° ottobre 2019 al 31 luglio 2020 (assegni familiari non

compresi) e a fr. 1230.– mensili da allora in poi (assegni familiari non com-presi).

Il 17 marzo 2022 AP 1 ha promosso davanti al Pretore la causa di merito, che è

stata sospesa l'indomani (inc. SE.2022.21). Nelle sue osservazioni

all'appello del 6 novembre 2023 AO 1 propone di respingere l'impugnazione.

Considerando

in diritto: 1. Le

decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono appellabili entro dieci

giorni (art. 248 lett. d e art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di

controversie patrimoniali, il valore litigioso rag­giungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

requisito è dato, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari in

discussione davanti al Pretore aggiunto (fr. 1717.05 chiesti dal 1°

settembre 2019 per la durata presumibile

della causa di merito, rispettivamente per la durata di un'adeguata

formazione). Quanto alla tempestività del­l'ap­pello, il decre­to

cautelare è stato notificato al patrocinatore dell'istante il 17 febbraio

2022 (tracciamento dell'invio n. __________ agli atti). Il termine di ricorso

sarebbe scaduto così la domenica 27 febbraio 2022, salvo protrarsi al

lunedì successivo in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 28 febbraio

2022, ultimo giorno utile, l'appello è pertanto ricevibile.

2. Il

28 ottobre 2022 AO 1 ha trasmesso a questa Camera copia di un'ordinanza del

18 marzo 2022 con cui il Pretore aggiunto ha disposto la sospensione della

causa di merito fino alla decisione di questa Camera sull'appello (inc.

SE.2022.21) e copia di un verbale di udienza del 27 ottobre 2022 davanti al

medesimo giudice dal quale risulta essere stato sospeso un altro procedimento da

lui promosso contro il figlio (inc. SO.2022.674). Ora, il primo documento è

superfluo, poiché accertamenti sull'introduzione della causa di merito già sono

stati eseguiti d'ufficio da questa Camera al fine di verificare se il

provvedimento emanato prima della litispendenza non fosse decaduto per

un'eventuale inosservanza del termine dell'art. 263 CPC (sopra, lett. G).

Quanto all'altro procedimento, del cui oggetto nulla è dato di sapere, la

sospensione appare irrilevante ai fini del giudizio.

3. Nel

decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha rammentato anzitutto che al

momento di promuovere causa l'istante abitava con la madre e frequentava la

quarta liceo, mentre dall'ago-sto del 2020 egli si è trasferito a __________ (dove

segue studi universitari), in un appartamento preso in locazione con la sua

compagna. Il primo giudice ha calcolato così il fabbisogno minimo di lui fino

al luglio del 2020 in fr. 2396.85 mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 696.– [fr. 1200.– ridotti del 42% per il vitto fornito in

natura dalla madre], alloggio fr. 394.– [un terzo degli oneri ipotecari assunti dalla madre], premio della cassa

malati fr. 418.85, retta universitaria fr. 888.–). Dedotti

gli assegni di formazione (fr. 320.– mensili), lo scoperto ammonta a fr. 2076.85

mensili. Per il periodo successivo il Pretore aggiunto ha ricalcolato il

fabbisogno minimo del figlio in fr. 2165.50 mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, metà del costo dell'alloggio

fr. 725.–, premio della cassa malati fr. 418.85, retta universitaria

fr. 139.15, spese di trasporto fr. 32.50). Dedotti gli assegni di

formazione (fr. 320.– mensili) e imputato al figlio un reddito ipotetico da

attività accessoria di fr. 500.– mensili, è risultato ancora uno scoperto

di fr. 1345.50 mensili.

Quanto

alla situazione economica dei genitori, il Pretore aggiun­to ha accertato il

reddito del convenuto in fr. 8012.50 mensili netti (incluse le quote di

tredicesima e la “remunerazione variabile” annua, ma dedotti gli assegni

familiari) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 6277.05 mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% fr. 1440.–, costi dell'alloggio

fr. 1770.–, premio della cassa malati fr. 636.15, spese mediche fr. 65.–,

premio dell'assicurazione vita fr. 228.65, rata del leasing fr. 140.–, premio

dell'assicurazione RC auto fr. 140.–, imposta di circolazione fr. 46.75, carburante

fr. 200.–, premio dell'assicurazione economia domestica e RC privata fr. 41.35,

rata del prestito dei genitori fr. 195.90, imposte fr. 1000.–), onde un

margine disponibile di fr. 1735.50 mensili. Il primo giudice ha poi determinato

il reddito della madre in fr. 4874.– mensili (inclusa la quota di

tredicesima, ma dedotti gli assegni familiari) conseguito grazie all'attuale

occupazione al 90%, ad esclusione di un eventuale reddito ipotetico per il

restante 10% della capacità lucrativa. Quanto

al fabbisogno minimo di lei, egli lo ha definito in fr. 3979.10 mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% fr. 1440.–,

oneri ipotecari fr. 1283.– [recte: 1183], spese di riscaldamento fr.

157.–, abbonamento per la manutenzione del riscaldamento fr. 37.50, premio del

“terzo pilastro” vincolato fr. 220.–, premio dell'assicurazione economia

domestica e RC privata fr. 41.35 stimati, rata del leasing fr. 220.25, premio

dell'assicurazione RC auto fr. 137.50, imposta di circolazione fr. 37.50,

premio dell'assicurazione economia domestica e RC privata fr. 41.35, posteggio

fr. 105.–, imposte fr. 300.– stimati, per un margine disponibile di

fr. 895.– mensili.

Il

primo giudice ha esaminato inoltre l'obiezione del convenuto circa la pretesa

mancanza di relazioni personali con il figlio, ritenendo che le difficoltà non

sono riconducibili a colpa esclusiva di quest'ultimo, visto il ruolo della

madre nella rottura e le iniziative del figlio, che ha tenuto il padre al

corrente dei suoi studi e del suo trasferimento, invitandolo anche a __________.

Ciò posto, egli ha constatato che il margine

disponibile del padre è pari a circa il doppio di quello della madre e ha

quindi obbligato il convenuto a versare in via cautelare al figlio un

contributo alimentare di fr. 1385.– mensili dal 1° ottobre 2019 al

31 luglio 2020 e di fr. 900.– mensili dopo di allora (assegni familiari

non compresi).

4. L'appellante

si duole in primo luogo che il Pretore aggiunto abbia decurtato del 42% il

minimo esistenziale del diritto esecutivo computato nel suo fabbisogno minimo fino

al luglio del 2020 per tenere conto del vitto fornito in natura dalla madre. Adduce

che, così facendo, si favorisce il padre, il quale, stante la riduzione del suo

fabbisogno minimo, beneficia indirettamente della prestazio­ne fornita dalla

madre. Chiede pertanto che gli sia riconosciuto l'intero importo di fr. 1200.–

mensili e che il suo fabbisogno minimo fino al luglio del 2020 sia portato a

complessivi fr. 2580.85 mensili.

a) Questa

Camera ha già avuto modo di applicare una riduzione del minimo esistenziale

trattandosi di un figlio maggiorenne, la cui madre si faceva carico del vitto

senza esigere alcun corrispettivo (I CCA, sentenza inc. 11.2015.8 dell'11

gennaio 2017 consid. 6a). In quel precedente tuttavia non entrava in linea di

conto un'eventuale partecipazione della madre al fabbisogno minimo in denaro di

lui (consid. 3). Nel caso in esa­me invece la decurtazione dell'importo base

del minimo esistenziale ha per conseguenza che la madre si trova a finanziare

il mantenimento del figlio non solo con il contributo in denaro calcolato sul

fabbisogno minimo scoperto di lui in rapporto alle rispettive disponibilità dei

genitori (un terzo per la madre, due terzi per il padre), ma anche con la prestazione

in natura per il vitto che grava sulla sua economia domestica. E di tale

maggiore partecipazione beneficia per finire il convenuto, il cui contributo in

denaro è calco-lato sul fabbisogno minimo del figlio decurtato di tale spesa. Ne

discende che il criterio adottato dal primo giudice non è adeguato alla

presente fattispecie.

b) Un'altra

questione è quella di determinare a quanto ammonti l'importo base del minimo

esistenziale per un figlio agli studi e privo di redditi che dopo il compimento

del diciottesimo compleanno continui ad abitare con un genitore. Invero la

prassi di questa Camera, sviluppata prima della riforma del diritto del

mantenimento del figlio (entrata in vigore il 1° gennaio 2017: RU 2015

4299) e della conseguenze giurisprudenza del Tribunale federale tesa ad

introdurre un unico metodo di calcolo dei contributi alimentari valido per

tutta la Svizzera (cosiddetto metodo “a due fasi”; DTF 147 III 274 consid.

6.1), prevedeva di considerare nel fabbisogno in denaro del figlio divenuto

maggiorenne l'importo base del minimo esistenziale del diritto esecutivo per

persona sola (fr. 1200.– mensili) a prescindere dal fatto che questi continuasse

a vivere con uno dei genitori (I CCA, sentenza inc. 11.2020.78 del 29 aprile

2022 consid. 19). Del resto anche il Tribunale federale in precedenza aveva

escluso l'adeguatezza del solo supplemento per figli (all'epoca di fr. 500.–

mensili), trattandosi di giovani maggiorenni che seguissero studi universitari abitando

con un genitore (sentenza del Tribunale federale 5C.150/2005 dell'11 ottobre

2005 consid. 4.2.2 con riferimenti).

c) Come

sottolinea il convenuto, tuttavia, in una recente senten­za il Tribunale

federale ha ritenuto corretto riconoscere per un figlio maggiorenne privo di

redditi che abita dai genitori il medesimo importo base del minimo esistenziale

del diritto esecutivo di un figlio minorenne, ovvero fr. 600.– mensili

(sentenza 5A_382/2021 del 20 aprile 2022 consid. 8.3,

citata in: Meier,

Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, Zurigo/San Gallo 2023, pag. 207). Specularmente

al genitore con cui il figlio maggiorenne vive va riconosciuto l'importo base

di fr. 1350.– mensili (sentenza del

Tribunale federale 5A_6/2019 del 3 luglio 2019 consid. 4.4; analogamente:

Fatti

I CCA sentenza inc. 11.2022.52 del 7 gennaio 2024 consid. 4a con rinvii). Tale

conclusione è del resto conforme al principio secondo cui determinante per fissare

l'importo base applicabile in caso di coabitazione è il beneficio economico che

deriva dalla comunione domestica (DTF

144 III 506 consid. 6.6). E sotto tale profilo la situazione di un diciottenne

privo di redditi che vive con un genitore non si distingue sensibilmente da

quella di un diciassettenne nella medesima situazione, tanto più

trattandosi – come in concreto – di un giovane in formazione che sta ultimando

il primo ciclo di studi dopo la scuola dell'obbligo, come per esempio la

formazione liceale. In definitiva quindi l'importo riconosciuto dal primo

giudice (fr. 696.– mensili) si rivela finanche favorevole all'istante.

5. Per

il lasso di tempo successivo all'agosto del 2020 l'appellante contesta il

reddito ipotetico di fr. 500.– mensili imputatogli dal primo giudice. Al

riguardo il Pretore aggiunto, ricordato che per giurisprudenza uno studente in

lettere può esercitare in linea di principio un'attività al 20% e guadagnare

fr. 700.– mensili, ha conteggiato all'istante un reddito di fr. 500.– mensili,

tenuto conto della facoltà da lui frequentata, delle opportunità di lavoro in

una città universitaria e del fatto che il diabete di cui egli soffre non ostacola

il conseguimento di un reddito accessorio.

a) L'obbligo

di provvedere al mantenimento di un figlio maggiorenne che non ha ancora una

formazione appropriata è una soluzione di equità che deve tenere conto di quanto

è ragionevolmente esigibile dai genitori, ponderato l'insieme delle

circostanze, e di quanto si può ragionevolmente pretendere dal figlio perché vi

faccia fronte da sé con il ricavato del proprio lavoro o con altri mezzi (sentenza

del Tribunale federale 5A_476/2022 del 28 dicembre 2022 consid. 3 con numerosi

rimandi in: FamPra.ch 2023 pag. 543). Come ricorda anche il

Pretore aggiunto (sentenza impugnata, consid. 2), uno studente in lettere può

essere tenuto a esercitare un'attività accessoria del 20% e guadagna­re fr. 700.–

mensili (RtiD I-2008 pag. 1029 consid. 10a con rinvio).

b) Il

principio appena descritto non è contestato. L'appellante obietta che un

reddito da attività lucrativa non è concretamente alla sua portata, dato

l'impegno richiesto dal suo piano di studi e il suo stato di salute. In

particolare egli fa valere di non essere uno studente in lettere, ma di

frequentare una facoltà a tempo pieno con obbligo di presenza alle lezioni che

si tengono a __________ e a __________ e con uscite didattiche obbligatorie

anche all'estero durante le vacanze, sottolineando inoltre di doversi applicare

maggiormente per seguire gli stu­di in tedesco e in francese in quanto studente

italofono. Sostiene poi di essere svantaggiato per la stessa ragione nella ricerca

di un posto di lavoro a __________ rispetto a giovani di madrelingua tedesca o

francese e che la malattia di cui soffre gli impedisce di lavorare in svariati

settori, intralciandolo nella ricerca di un impiego, tanto che egli è stato dispensato

dal servizio militare e civile. Lamenta infine che il reddito ipotetico gli è

stato imputato con effetto retroattivo.

c) Le

allegazioni che precedono sono formulate la prima volta davanti a questa Camera,

mentre in prima sede l'interessato nulla ha addotto al proposito. Ora, l'art. 317 cpv. 1 CPC prevede che nuovi fatti sono

proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza

esigibile, tenuto conto delle circostanze. Spetta alla parte che

intende valersi di simile facoltà indicare i motivi che le hanno impedito di

sottoporre tali elementi al primo giudice nonostante la diligenza che si poteva

esigere da lei (DTF 144 III 349 consid. 4.2.1 con rinvii). Motivi che

giustifichino di ammettere per la prima volta in appello le predette circostanze

l'appellante non ne indica né tanto meno se ne ravvisano, ove si consideri che il

convenuto aveva sostenuto l'obbligo per il figlio di mettere a frutto la sua

capacità lavorativa residua già con le osservazioni del 23 ottobre 2019 e aveva

proposto di imputare al figlio un reddito ipotetico di fr. 700.– mensili ancora

con il memoriale conclusivo del 25 ottobre 2021 senza che l'istante abbia

ritenuto di replicare spontaneamente all'argomento.

d) Né

all'interessato giova il principio inquisitorio illimitato che vige in materia

di filiazione (art. 296 CPC). Intanto l'applicazione di tale precetto alle

cause inerenti al diritto di famiglia che coinvolgono figli maggiorenni è dubbia

(sentenza del Tribunale federale 5A_274/2023 e 5A_300/2023 del 15 novembre 2023

consid. 5.3.6 con riferimenti). Inoltre il principio non solleva le parti –

tanto meno se patrocinate – dalle loro responsabilità processuali, né le

esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note (sentenza

del Tribunale federale 5A_79/2023 del 24 agosto 2023 consid. 3.3.3;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid 7a con

rinvii). In concreto l'appellante pretende di essere impegnato “a tempo pieno” con

gli studi, ma non precisa quale sia il suo effettivo carico orario al fine di

raffrontarlo con quello di uno studente di lettere. Egli non allega nemmeno quante

settima­ne gli restino libere fra i due semestri scolastici. Né egli indica

concretamente quali attività professionali gli siano precluse a causa della

malattia. In simili circostanze le sue doglianze, insufficientemente

sostanziate e per nulla rese verosimili, non inducono a scostarsi dall'apprezzamento

del primo giudice.

e) Ad

ogni buon conto, il Pretore aggiunto ha già tenuto conto della circostanza che

l'interessato non è uno studente di let-tere riducendo da fr. 700.– a fr. 500.–

mensili il reddito ipotetico imputatogli. Né si trascura che in alcuni periodi

dell'anno il conseguimento di un reddito accessorio possa risultare

effettivamente difficile a causa dell'impegno scolastico o, in passato, per le limitazioni

dovute alla pandemia. Il guadagno imputato dal Pretore aggiunto, di fr. 6000.–

annui, è tuttavia conseguibile anche con alcune settimane di attività a tempo

pieno concentrate nelle le pause fra i due semestri di studio. E durante il

periodo estivo le restrizioni dovute alla pandemia erano state revocate. L'interessato

non ha neppure reso verosimile che a __________ a una persona che non sia di

lingua madre tedesca o francese siano precluse attività in rami professionali meno

qualificati. Infine l'appellante non poteva trascurare il rischio di vedersi imputare

un reddito ipotetico a titolo retroattivo, se solo si considera che già con le

osservazioni del 23 ottobre 2019 il convenuto ricordava come per

giurisprudenza un figlio maggiorenne agli studi fosse tenuto a mettere a frutto

la sua capacità lucrativa residua. Anche considerando che il computo di un

reddito ipotetico in sede cautelare non va ammesso con leggerezza, in

definitiva la valutazione del primo giudice – a un esame sommario – resiste

Considerandi

alla critica. All'istante resta in ogni modo la possibilità di sostanziare i propri

argomenti nella causa di merito. Il fabbisogno minimo scoperto dell'appellante dopo

l'agosto del 2020, per il resto incontestato, va dunque confermato ai fini del

presente giudizio in fr. 1345.50 mensili.

6.

Per

quanto attiene al fabbisogno minimo del convenuto, l'appellante chiede di

stralciare la spesa per il carburante di fr. 200.– mensili e la rata per il

rimborso del mutuo concesso dai nonni paterni di fr. 195.– mensili, soggiungendo

che l'onere fiscale considerato dal Pretore aggiunto (fr. 1000.– mensili) è

eccessivo. In prima sede però l'istante non ha contestato il fabbisogno minimo

esposto dal padre nella distinta prodotta all'udienza del 12 dicembre 2019 e nemmeno

nelle conclusioni si è espresso sul fabbisogno minimo del genitore (doc. 5; verbale

del 12 dicembre 2019, pag. 1; memoriale del 29 ottobre 2021, pag. 3). E, come

detto (consid. 5d), il principio inquisitorio illimitato non risulta applicarsi

nelle cause che concernono figli maggiorenni. Per di più, la contestazione

relativa al carico fiscale è del tutto indeterminata e già per questo motivo

irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF

143.

III 112 consid. 1.2). Sia come sia, l'appellante non contesta la

chiave di riparto adottata dal primo giudice per suddividere fra i suoi

genitori l'importo necessario per coprire quanto rimane scoperto del suo

fabbisogno minimo, segnatamente due terzi a carico del padre e un terzo a

carico della madre (sentenza impugnata, consid. 6). Anzi, egli dichiara di

“accettare questa suddivisione”, quanto meno per il procedimento cautelare,

riservandosi approfondimenti nella causa di merito (appello, pag. 4 in alto).

Una verifica dei redditi e dei fabbisogni minimi dei genitori nulla muterebbe pertanto

ai fini del giudizio.

7.

L'appellante

pretende dipoi che il contributo alimentare fino al febbraio del 2020 non

poteva essere fissato in meno di fr. 1500.– mensili, sostenendo che il

padre avrebbe fatto atto di acquiescenza versando spontaneamente un contributo

di tale entità. L'argomento non gli giova. Decisivo è infatti che il padre si è

opposto integralmente all'istanza già con le osservazioni del 23 ottobre

2019, contestando i presupposti per il versamento di un contributo alimentare

oltre la maggiore età del figlio dal profilo delle relazioni personali e

spiegando di avere “ritenuto corretto continuare a pagare un contributo

alimentare dal momento che il figlio continua gli studi” (pag. 3). Eventuali

elargizioni volontarie non costituiscono pertanto acquiescenza. Sapere invece se

il genitore possa pretendere una qualsivoglia restituzione esula dal presente

giudizio (cfr. art. 63 CO).

8.

Quanto

alla decorrenza del contributo, il Pretore aggiunto l'ha fissata dal 1° ottobre

2019, “tenuto conto della data d'introduzione dell'istanza cautelare” (sentenza

impugnata, consid. 6). L'appellante chiede che il contributo gli sia

riconosciuto dal 1° settembre, mese successivo al raggiungimento della maggiore

età (come richiesto nell'istanza del 9 ottobre 2019). Invero secondo l'art. 279

cpv. 1 CC il figlio può promuovere azione contro uno o entrambi i genitori per

chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione.

Determinante è il momento in cui è introdotta l'azione, che non coincide

necessariamente con quello della petizione (per una causa preceduta da un

tentativo di conciliazione: sentenza del Tribunale federale 5A_184/2015 del 22

gennaio 2016 consid. 4.3, pubblicato in: FamPra.ch 2016 pag. 535). La

possibilità di chiedere il mantenimento per l'anno precedente l'azione vale

anche in caso di azione di modifica (DTF 128 III 311 consid. 6a, 127 III 505;

v. anche DTF 148 III 289 consid. 6.4). Di per sé, pertanto, sarebbe stato

possibile far decorrere il contributo cautelare fin dal 1° settembre 2019, come

richiesto dall'istante. Se non che, per quel mese l'interessato ha già ricevuto

dal padre un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili, importo finanche superiore

al contributo cautelare fissato nel giudizio impugnato. Né l'interessato

sostiene che il genitore pretenda la restituzione della som­ma. Non è dato a

divedere per-tanto quale necessità vi sia di statuire al riguardo già in via

cautelare. Anche su tal punto dunque l'appello è destinato alla reiezione.

9.

Nelle

condizioni illustrate, rivelandosi l'appello privo di buon diritto, risulta

superfluo vagliare le obiezioni formulate dal conve-nuto nelle proprie

osservazioni, secondo cui all'obbligo di erogare un contributo di mantenimento

ostano le inesistenti relazioni personali con il figlio e secondo cui il figlio

può attingere fr. 100.– mensili dai propri risparmi. Non giova nemmeno

attardarsi sul-l'altra obiezione, stando alla quale la più recente

giurisprudenza del Tribunale federale escluderebbe la possibilità di chiedere

contributi cautelari di mantenimento prima dell'introduzione dell'azione di

merito (sentenza 5A_1025/2020 del 30 agosto 2021 consid. 3.3, commentata da:

Stalder in: FamPra.ch 2/2022 pag.

547, Cavelti/Schenker in: AJP 2022

pag. 505 e Ludin in: swissblawg.ch

del 18 ottobre 2021). Il convenuto propone unicamente, in questa sede, di

respingere l'appello e non chiede che l'istanza cautelare del figlio sia

dichiarata irricevibile, sicché AP 1 non avrebbe diritto per principio ad alcun

contributo di mantenimento cautelare. Questa Camera può limitarsi pertanto a

confermare il decreto cautelare impugnato.

10.

Le

spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà al padre, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite

di un avvocato, un'equa indennità per ripetibili. Relativamente alla richiesta

di gratuito patrocinio formulata dall'istante per la procedura di appello, l'obbligo

di mantenimento verso un figlio comprende anche le spese processuali. La

protezione giuridica del figlio in effetti va finanziata anzitutto dai

genitori, sempre che sia necessaria e non senza possibilità di esito favorevole

(I CCA, sentenza inc. 11.2014.47 del 19 settembre

2016.

consid. 4 con rinvio). Ciò vale anche per i figli maggioren­ni (DTF 127 I

208.

consid. 10; I CCA, sentenze inc. 11.2013.63 del 30 settembre 2015

consid. 10 e inc. 11.2011.94 del 7 aprile 2014 consid. 12; v. anche Meier,

Entretien

de l'enfant majeur, in: JdT 2019 II 43 n. 86 con rinvii). Il ruolo

dello Stato è meramente sussidiario, sicché il Cantone interviene anticipando i

costi del processo solo qualora i genitori siano sprovvisti dei mezzi

indispensabili per affrontare le spese di causa. Nella fattispecie, secondo gli

accertamenti del Pretore aggiunto, una volta provveduto alle proprie necessità

e stanziato il contributo per il mantenimento del figlio, dall'agosto del 2020

i genitori dell'appellante dispongono di un margine più che sufficiente per

partecipare al finanziamento dei costi della presente procedura (fr. 835.–

mensili il padre, fr. 445.– mensili la madre, data la sua partecipazione

per un terzo al fabbisogno scoperto per il figlio). Nulla impediva pertanto all'appellante di chiedere, quanto meno

nei confronti del padre, la condanna a elargirgli una congrua indennità che gli

consentisse di finanziare, almeno in parte, le spese di patrocinio in appello (I

CCA, sentenza inc. 11.2014.47 del 19 settembre 2016 consid. 4). Mancando in

concreto qualsiasi richiesta, non sussistono le condizioni per concedere eventualmente,

in via sussidiaria, il beneficio richiesto (art. 117 lett. a CPC).

11.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF davanti a questa Ca-mera non raggiunge la

soglia di fr. 30 000.– per il

ricorso in materia civile, ove si consideri

la differenza litigiosa in questa sede del contributo alimentare (fr. 1720.–

per il settembre del 2019, fr. 335.–

mensili dall'ottobre del 2019 al luglio del 2020 e fr. 330.–

mensili da allora in poi), valutata prudenzialmente per la durata ordinaria (quinquennale)

di una formazione universitaria (circa fr. 25 000.–). Trattandosi in

concreto, ad ogni modo, di un provvedimento cautelare, il ricorrente potrà far

valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul

gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella del procedimento

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare

impugnato è confermato.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta.

4. Notificazione:

;

. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).