11.2022.46
Azione di manutenzione a tutela del possesso di un diritto reale limitato
21 marzo 2024Italiano19 min
i disagi derivanti dal transito degli istanti sul loro fondo, mentre costoro non
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.46
Lugano
21 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
cancelliera:
Ghirardelli
sedente
per statuire nella causa CA.2021.344 (azione di manutenzione: provvedimenti
cautelari) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 18 ottobre 2021 da
AO 1
(patrocinati dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinati dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 10 marzo 2022 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto
cautelare emesso dal Pretore il 25 febbraio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. AO 2 e AO 1 sono
comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 877 RFD di __________,
sezione di __________, su cui sorge uno stabile di due appartamenti (di cui uno
locato a terzi) dotato di un'autorimessa seminterrata (subalterno n. 877 01). Il fondo confina a est con la particella
n. 878, appartenente ad AP 1 (fratello di AO 1), su cui si trova la sua casa
d'abitazione. Il 2 ottobre 2021 AP 1, con l'aiuto della moglie AP 2, ha
collocato al confine della sua proprietà un paletto in corrispondenza
dell'entrata del viale dei vicini che conduce all'autorimessa.
B. Il
18 ottobre 2021 AO 2 e AO 1 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, perché ordinasse in via cautelare ad AP 1 e AP 2 – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere il paletto posato all'imbocco del
viale d'accesso alla loro proprietà, “che impedi-sce l'accesso con veicoli,
fino a quel momento garantito”, e di vietare ai convenuti di intralciare in
qualsiasi modo l'accesso veicolare alla loro particella n. 877, chiedendo inoltre
di essere autorizzati a rimuovere o a far rimuovere il paletto “qualora ciò
fosse ordinato e tale ordine non fosse rispettato dai convenuti nel termine di
5 giorni”. Con decreto cautelare emesso l'indomani inaudita parte il Pretore ha
ordinato il provvedimento richiesto.
Invitati a presentare osservazioni
scritte, in un allegato del 26 ottobre 2021 i convenuti hanno proposto
di respingere l'istanza. All'udienza del 24 novembre 2021, indetta per il
contraddittorio, gli istanti hanno ribadito le loro richieste sulla scorta di
una replica scritta e hanno notificato
prove. I convenuti hanno duplicato, mantenendo il loro punto di vista e notificando
anch'essi prove. L'istruttoria è stata chiusa il 31 gennaio 2022 e alla
discussione le parti hanno rinunciato, limitandosi a memoriali scritti del 10 e 14 febbraio 2022 in cui hanno riaffermato
le loro domande.
C. Statuendo
con decreto cautelare del 25 febbraio 2022, il Pretore ha confermato il decreto
emesso senza contraddittorio il 19 ottobre 2021. Le spese processuali di fr.
400.– sono state poste solidalmente a carico dei convenuti, tenuti a rifondere
agli istanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– complessivi per ripetibili.
D. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con
un appello del 10 marzo 2022 per ottenere, previo conferimento dell'effetto
sospensivo, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza
o, in subordine, di annullare il giudizio medesimo e di rinviare gli atti al Pretore per nuova decisione. Mediante decreto
del 18 marzo 2022 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 15 aprile 2022 AO
2 e AO 1 concludono per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le
decisioni dei Pretori in materia di provvedimenti cautelari, emanate con la
procedura sommaria, sono impugnabili con appello entro 10 giorni
dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni
meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il
valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Nel decreto impugnato il Pretore ha fissato il valore litigioso in
“almeno fr. 10 000.– ”, stima
che le parti non discutono e che di per sé non appare inverosimile. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dei convenuti
il 28 febbraio 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti).
Presentato il 10 marzo 2022, ultimo giorno utile, l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2. Nel
decreto cautelare impugnato il Pretore, riassunti i criteri che governano l'adozione di provvedimenti cautelari,
ha accertato che nel registro fondiario non è iscritto alcun diritto di passo in
favore della n. 877 sulla particella n. 878. A suo parere, tuttavia, gli
istanti sono “possessori di fatto” della porzione di terreno adoperata per l'accesso,
onde la loro legittimazione ad agire per la tutela provvisoria del possesso. Egli
ha appurato altresì che il paletto collocato dai convenuti preclude l'accesso veicolare
al fondo degli istanti, fondo che questi usano da anni. Ponderando i contrapposti
interessi, il primo giudice ha ritenuto perciò preponderante la necessità di
ripristinare lo stato di fatto precedente “piuttosto che proteggere un atto di forza”. Tanto più, egli ha soggiunto, che il passaggio degli istanti sulla
porzione del fondo dei convenuti “non sembra aver mai arrecato danni o disagi a
questi ultimi, o perlomeno ciò non è stato fatto valere”. In definitiva il
Pretore ha accolto così
l'istanza cautelare e ha ordinato ai convenuti di rimuovere il paletto
posato sulla particella n. 878, che impedisce l'accesso all'autorimessa situata
sulla particella n. 877, astenendosi dall'intralciare l'accesso veicolare
all'autorimessa medesima.
3. Nell'appello
AP 1 e AP 2 chiedono di riformare il decreto cautelare impugnato nel senso di
respingere l'istanza o, in subordine, di annullarlo e di rinviare gli atti al
Pretore per nuovo giudizio. Dalla domanda subordinata
giova subito sgombrare il campo. L'appello è, per
principio, un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come
debba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2
con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione è
ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello
l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata
giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o
perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318
cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Nel loro memoriale gli appellanti non
accennano a estremi del genere. Ne segue che la richiesta subordinata
volta a far annullare la decisione impugnata e a ritornare gli atti in prima
sede per nuovo giudizio non può entrare in linea di conto.
4.
Dal profilo formale gli appellanti sostengono anzitutto che al
contraddittorio del 24 novembre 2021 il Pretore non avrebbe dovuto ammettere il
memoriale di replica spontanea presentato dagli istanti né i documenti acclusi
(doc. M a P). Rimproverano inoltre al Pretore di non avere spiegato perché nel
caso specifico fosse necessario un secondo scambio di atti scritti. La doglianza si esaurisce tuttavia in una
mera recriminazione, gli interessati non traendo alcuna conseguenza da tale
censura. A parte ciò, per
quanto riguarda la possibilità di addurre fatti nuovi e nuove prove nella
procedura sommaria, se il giudice indice un dibattimento o dispone
eccezionalmente un secondo scambio di atti scritti, le parti hanno ancora la possibilità di addurre fatti
nuovi e prove nuove fino alla deliberazione della sentenza (DTF 146 III 241 consid. 3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2018.87 dell'11 ottobre 2019 consid. 3b con rinvio). Nella fattispecie il
Pretore, dopo il primo scambio di atti scritti, ha indetto il dibattimento e dal
verbale del 24 novembre 2021 si evince che ha quanto meno spiegato oralmente “le
ragioni per le quali, anche se il contradditorio è già stato garantito per iscritto,
ha indetto udienza” (pag. 1). Ne
segue che con il memoriale presentato in tale occasione gli istanti, oltre a
replicare alle argomentazioni contenute nelle osservazioni dei convenuti,
potevano invocare fatti nuovi o prove nuove senza limitazioni. Al riguardo l'appello cade quindi nel
vuoto.
5. Quanto ai requisiti
per l'emanazione di provvedimenti cautelari (art. 261 cpv. 1 CPC), AP 1 e AP 2 contestano
che i vicini possano valersi della protezione del possesso, nessuna servitù di
passo essendo iscritta nel registro fondiario. Né, a loro avviso, il transito degli
istanti per molto tempo sulla parte del loro fondo “li rende possessori di
fatto” di quella porzione di terreno. Di conseguenza, difettando ai vicini la
legittimazione per promuovere un'azione a protezione del possesso, il Pretore
avrebbe dovuto accertare la mancanza del fumus boni iuris dell'azione di
merito. Secondo loro, inoltre, per la posa del paletto i vicini non possono
nemmeno far valere un pregiudizio difficilmente riparabile, mentre essi si
vedono restringere la facoltà di disporre del loro fondo. Senza dimenticare poi,
essi soggiungono, che gli istanti hanno a disposizione un posteggio pubblico a
150 m dalla loro abitazione e che l'accesso pedonale alla loro proprietà è
garantito. A parere dei convenuti, inoltre, proprio per tali ragioni il
provvedimento cautelare difetta del presupposto dell'urgenza, requisito che gli
istanti non hanno reso verosimile. Infine, essi epilogano, il Pretore non ha correttamente
ponderato i contrapposti interessi, poiché egli rimprovera loro di non avere illustrato
Fatti
i disagi derivanti dal transito degli istanti sul loro fondo, mentre costoro non
hanno il benché minimo diritto al passaggio veicolare.
6. Per
ottenere provvedimenti cautelari AO 2 e AO 1 si valgono delle norme sulla
protezione del possesso, segnatamente su quelle dell'azione di manutenzione
(art. 928 CC). Ora, la possibilità di chiedere simili misure nell'ambito (o
prima dell'introduzione) di un'azione possessoria è stata lasciata indecisa dal
Tribunale federale (DTF 144 III 150 consid. 3.3.1). È riconosciuta però dalla
dottrina (menzionata nella sentenza del Tribunale
federale 5A_826/2022 del 24 febbraio 2023 consid. 3.1, in: RSPC 2023 pag.
401; v. anche Steinauer, Les
droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 161 n. 455; Ernst/Zogg in: Basler Kommentar, ZGB II,
7ª edizione, n. 43 segg. alle note introduttive degli art. 926–929; Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione,
n. 11 ad art. 262; Sprecher in:
Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 32 ad art. 262). Sia come sia, un'azione possessoria persegue solo la
conservazione o il ripristino dello stato di fatto e assicura all'istante una tutela
essenzialmente provvisoria. Ove riscontri un atto di illecita violenza, pertanto,
il giudice dell'azione possessoria ordina di regola il mantenimento o
il ristabilimento della situazione. La legittimità dello stato di fatto o del
comportamento del convenuto andrà poi risolta dal giudice di merito (DTF 144
III 147 consid. 3.1; RtiD I-2017 pag. 647 consid. 5, II-2011 n. 24c pag.
708 consid. 4; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.108 del 26 agosto
2019 consid. 4a).
Premesso ciò, per ottenere provvedimenti cautelari
un istante deve rendere verosimile
che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (art. 261 lett. a) e che la
lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente
riparabile (art. 261 lett. b). La dottrina ha esplicitato l'enunciazione
telegrafica dell'art. 261 cpv. 1 CPC, specificando che l'emanazione di
provvedimenti cautelari soggiace ai seguenti cinque presupposti cumulativi (Bovey/Favrod-Coune in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n.
4 segg. ad art. 261 con rinvii; v. anche RtiD II-2022 pag. 692 consid. 6):
a) la parvenza di buon diritto insita nella pretesa
sostanziale,
b) la lesione o la minaccia di una lesione dei diritti
dell'istante,
c) il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile,
d) l'urgenza e
e) il rispetto del principio della proporzionalità.
Il primo
requisito (lett. a) prescrive, in particolare, che la causa deve avere
probabilità di successo (Bohnet, op.
cit., n. 7 ad art. 261 CPC con
citazioni). Il secondo (lett. b) impone all'istante di rendere verosimile – da
un lato – i fatti a sostegno della pretesa e – dall'altro – la circostanza che
la pretesa fonda presumibilmente un diritto. L'istante deve rendere verosimile,
in altri termini, che il diritto invocato esiste. Il primo requisito è così
legato al secondo (I CCA, sentenza inc. 11.2021.103 del 18 luglio 2023
consid. 6).
7. Quanto
alla parvenza di buon diritto insita nella pretesa sostanziale, l'art. 928 CC prevede che quando sia
turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza un possessore può proporre
l'azione di manutenzione contro
l'autore della turbativa, “anche se questi pretende di agire con diritto” (cpv.
1). Nelle azioni possessorie occorre distinguere la questione del possesso sulla
cosa (nel senso di potere effettivo: art. 919 cpv. 1 CC)
dalla questione del diritto sulla medesima, in particolare del diritto di
recare pregiudizio al possesso. Nell'azione di manutenzione, a differenza
dell'azione di reintegra (art. 927 cpv. 2 CC), il
convenuto non può far valere un suo diritto prevalente. Sussiste un atto di
illecita violenza quando la turbativa del possesso non è autorizzata né dal
possessore né dalla legge (sentenza del Tribunale federale 5D_92/2017 dell'11
settembre 2017 consid. 2; I CCA, sentenza inc. 11.2016.133 del 19 aprile
2017 consid. 6c con rinvio). Tale facoltà compete anche al beneficiario di una
servitù (RtiD I-2004 pag. 543 consid. 3 con rinvii), l'effettivo esercizio di
un diritto reale limitato essendo parificato al possesso (art. 919 cpv. 2 CC). L’azione
possessoria presuppone, per il resto, che sia reso verosimile l’esercizio della
servitù. Dandosi una servitù prediale, una turbativa del possesso consiste in
un intralcio inammissibile recato all'esercizio del diritto rispetto al modo in
cui
tale diritto è sempre stato esercitato (I
CCA, sentenza inc. 11.2016.133 del 19 aprile 2019 consid. 5 con
rinvii).
a) Nella
fattispecie è pacifico che sulla particella n. 878 non è iscritta nel registro
fondiario alcuna servitù di passo in favore della n. 877 (doc. C e 3). E di per
sé il possesso di una
servitù in forza dell'art. 919 cpv. 2 CC è possibile solo se il diritto è iscritto a registro (DTF 83 II 146; v.
anche Rep. 1981 pag. 147; da
ultimo: I CCA, sentenza 11.2016.42 del 17 marzo 2017 consid. 5c). Chiamato
a esaminare se il mero esercizio di una servitù basti per intentare un'azione
di manutenzione purché l'esercizio avvenga a giusto titolo, ovvero non in modo
illecito o clandestino o per mera compiacenza (come sosteneva Liver nel 1980, in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione,
n. 139 ad art. 737 CC), il Tribunale federale non si è pronunciato sulla
fondatezza di tale opinione (DTF 94 II 351) e anche questa Camera ha lasciato
la questione indecisa (sentenza inc. 11.1998.191
del 21 dicembre 1998 consid. 2).
b) La
dottrina più recente sostiene per contro che l'azione di manutenzione tutela
non solo il possesso giuridico, ma anche quello effettivo sulla cosa (unanimi: Steinauer, op. cit., vol. I, pag. 109 n. 212; Pichonnaz in: Commentaire romand, CC, 2ª edizione, n. 69 ad art.
Considerandi
919; Schmid/Hürlimann-Kaup,
Sachenrecht, 6ª edizione, pag.
32.
n. 121a; Fuchs, Die
Besitzesschutzklagen nach Art. 927 ff. ZGB, Zurigo 2018, pag. 38 e 39 n. 55 seg.; Stark/Lindenmann
in: Berner Kommentar, 2016, n. 83 ad art. 919 CC; Piotet in: Traité de droit privé suisse, vol. V/2, 2ª edizione,
pag. 114 n. 365; Sutter-Somm, Eigentum
und Besitz, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/1, 2ª edizione, n. 1188; v. anche Hrubesch-Millauer/ Graham-Siegenthaler/Eggel, Sachenrecht, 6ª edizione, pag.
40.
n. 142).
c) Se è vero quindi, alla luce di quanto precede, che gli
istanti non beneficiano di alcuna servitù di passo, essi possono vantare quanto
meno una pretesa derivante dall'effettivo esercizio del possesso sulla porzione
di fondo appartenente ad AP 1. E l'adozione di provvedimenti cautelari può
essere giustificata da una qualsiasi pretesa di diritto civile, sempre che sia
resa verosimile (I CCA, sentenza inc. 11.2021.31 del 13 febbraio 2023
consid. 8 con
rinvio a Sprecher, op. cit., n. 12
ad art. 261 CPC; Bohnet, op. cit.,
n. 7 ad art. 261 CPC). Nel
caso in esame gli istanti transitano pacificamente su una porzione del fondo
contiguo da almeno una ventina d'anni per accedere all'autorimessa posta sulla
loro proprietà. La questione
di sapere se costoro abbiano reso sufficientemente verosimile che un loro
diritto sia “leso o minacciato di esserlo” si rivela così delicata. Se non che, come si è visto, in materia
possessoria è sufficiente per la dottrina il possesso di fatto della cosa. Ne
segue che, a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di
provvedimenti cautelari, la pretesa degli istanti alla tutela del possesso
non può dirsi destinata d'acchito all'insuccesso.
d)
Nella misura in cui gli appellanti sostengono che l'azione di merito non
potrà vertere sulla preannunciata azione di accesso necessario a norma
dell'art. 694 CC, l'assunto trascende
i limiti del contenzioso cautelare. Come detto, il provvedimento
cautelare è stato adottato perché gli istanti possono vantare una pretesa derivante dal possesso della cosa. Sapere
se l'azione di merito possa avere un fondamento giu-ridico diverso da
quello fatto valere in via cautelare sarà giudicato in quella procedura (sulla
questione: Bohnet, op. cit., n 12 ad art. 263 CPC; Sprecher, op. cit., n. 33 ad art. 263 CPC; Bovey/ Favrod-Coune, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPC).
8.
Circa il “pregiudizio difficilmente riparabile”
nel senso dell'art. 261 cpv. 1 lett. b CPC, esso può essere di fatto o di
diritto, materiale o immateriale, e può derivare anche dal solo trascorrere del
tempo durante il processo (RtiD II-2019 pag. 761 n. 35c, I-2019 pag. 618
consid. 10 con riferimenti). Secondo giurisprudenza, per decidere se occorra emanare
misure provvisionali non occorre procedere – di massima – a una ponderazione
dei contrapposti interessi. Se il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile è reso verosimile, il provvedimento cautelare va adottato, senza che
occorra esaminare se l'inconveniente per l'istante sia più grave o più probabile
di quello che subirebbe la controparte in caso di accoglimento della misura (DTF
139.
III 92 consid. 5; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_427/2021
del 20 dicembre 2021 consid. 5.2 in:
RSPC 2022 pag. 359).
In
concreto non è seriamente messo in discussione che la posa del paletto controverso
rende praticamente impossibile l'accesso veicolare all'autorimessa situata
sulla particella n. 877. E dandosi una turbativa nell'esercizio di un diritto
assoluto come la proprietà, un tale pregiudizio si presume. Ingerenze
nella proprietà o nel possesso,
come pure turbative del loro esercizio, si suppongono infatti difficilmente
riparabili perché il trascorrere del tempo in sé è irrimediabile (RtiD I-2019
pag. 619 n. 48c consid. 10 con rinvii). Nella misura in cui gli istanti si
vedono privati, anche se solo temporaneamente, della possibilità di usare la
cosa per la durata del processo, essi subiscono un pregiudizio
difficilmente riparabile, poiché quand'anche risultassero vittoriosi
nell'azione di merito essi non otterrebbero alcun indennizzo per l'impedimento
subìto in pendenza di causa (nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2018.12
del 28 dicembre 2018 consid. 9a). Al
proposito l'appello vede la sua sorte segnata.
9.
Quanto
all'urgenza, gli appellanti sostengono che tale presupposto non è dato già per
il fatto che gli istanti non hanno alcun diritto di transitare sulla loro proprietà.
Ora, non potendosi escludere – a un sommario esame – l'esistenza di una tutela
in caso di possesso effettivo della cosa, l'appello si rivela privo di
adeguata motivazione. Ad ogni modo l'urgenza del provvedimento cautelare appare
giustificata, ove appena si pensi che la causa di
merito (anche se retta in concreto dalla procedura semplifi-
cata)
non potrebbe verosimilmente concludersi prima della fine
del
procedimento cautelare (cfr. RtiD II-2022 pag. 692 consid. 6). Né si può dire
che gli istanti abbiano indugiato nell'agire, giacché dopo avere chiesto
invano la rimozione del paletto, essi si sono rivolti con sollecitudine al Pretore
per ottenere il provvedimento cautelare. Riguardo infine alla proporzionalità della misura, che gli appellanti
per vero non mettono in discussione, il provvedimento chiesto dagli istanti si
limita a conservare lo statu quo. Esso non eccede pertanto lo
stretto indispensabile. Se ne conclude che, in definitiva, l'appello vede la
sua sorte segnata.
10.
Nelle richieste di giudizio gli appellanti
postulano l'addebito delle spese processuali agli istanti e la loro condanna a versare
“una congrua indennità per spese ripetibili”. Tale domanda non ha portata autonoma, ma presuppone l'accoglimento
dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela
così senza oggetto. Nelle motivazioni dell'appello AP 1 e AP 2 censurano
altresì l'ammontare dell'indennità per ripetibili fissata dal Pretore, sostenendo
che per un valore litigioso di fr. 10 000.
– l'importo di fr. 3000.– è eccessivo e sproporzionato. Se non che per essere ricevibili, pretese e
contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate, anche in materia di spese e
ripetibili (DTF 143 III 112 consid. 1.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4D_14/2023
consid. 3.3 del 15 maggio 2024 in: RSPC 2024 pag. 77). Nella fattispecie gli appellanti si limitano, per
finire, a indicare che per un valore litigioso del genere le ripetibili dovrebbero
porsi tra i fr. 300.– e i fr. 1750.–, ma omettono di quantificare l'importo
della riduzione chiesta. La pretesa si rivela dunque irricevibile.
11.
Le spese della
decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Gli istanti, che
hanno formulato osservazioni all'appello con l'assistenza di un avvocato, hanno
diritto a un'equa indennità per ripetibili.
12.
Circa
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (“almeno”
fr.
10.
000.–: sopra, consid. 2) non raggiunge la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF. Comunque
sia, contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari può essere fatta
valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese di appello di fr. 1000.–,
sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno alle
controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per
ripetibili.
3. Notificazione a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).