Lexipedia

Decisione

11.2022.46

Azione di manutenzione a tutela del possesso di un diritto reale limitato

21 marzo 2024Italiano19 min

i disagi derivanti dal transito degli istanti sul loro fondo, mentre costoro non

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.46

Lugano

21 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

cancelliera:

Ghirardelli

sedente

per statuire nella causa CA.2021.344 (azione di manutenzione: provvedimenti

cautelari) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 18 ottobre 2021 da

AO 1

(patrocinati dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinati dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 10 marzo 2022 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto

cautelare emesso dal Pretore il 25 febbraio 2022;

Ritenuto

in fatto: A. AO 2 e AO 1 sono

comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 877 RFD di __________,

sezione di __________, su cui sorge uno stabile di due appartamenti (di cui uno

locato a terzi) dotato di un'autorimessa seminterrata (subalterno n. 877 01). Il fondo confina a est con la particella

n. 878, appartenente ad AP 1 (fratello di AO 1), su cui si trova la sua casa

d'abitazione. Il 2 ottobre 2021 AP 1, con l'aiuto della moglie AP 2, ha

collocato al confine della sua proprietà un paletto in corrispondenza

dell'entrata del viale dei vicini che conduce all'autorimessa.

B. Il

18 ottobre 2021 AO 2 e AO 1 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 2, perché ordinasse in via cautelare ad AP 1 e AP 2 – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere il paletto posato all'imbocco del

viale d'accesso alla loro proprietà, “che impedi-sce l'accesso con veicoli,

fino a quel momento garantito”, e di vietare ai convenuti di intralciare in

qualsiasi modo l'accesso veicolare alla loro particella n. 877, chiedendo inoltre

di essere autorizzati a rimuovere o a far rimuovere il paletto “qualora ciò

fosse ordinato e tale ordine non fosse rispettato dai convenuti nel termine di

5 giorni”. Con decreto cautelare emesso l'indomani inaudita parte il Pretore ha

ordinato il provvedimento richiesto.

Invitati a presentare osservazioni

scritte, in un allegato del 26 ottobre 2021 i convenuti hanno proposto

di respingere l'istanza. All'udienza del 24 novembre 2021, indetta per il

contraddittorio, gli istanti hanno ribadito le loro richieste sulla scorta di

una replica scritta e hanno notificato

prove. I convenuti hanno duplicato, mantenendo il loro punto di vista e notificando

anch'essi prove. L'istruttoria è stata chiusa il 31 gennaio 2022 e alla

discussione le parti hanno rinunciato, limitandosi a memoriali scritti del 10 e 14 febbraio 2022 in cui hanno riaffermato

le loro domande.

C. Statuendo

con decreto cautelare del 25 febbraio 2022, il Pretore ha confermato il decreto

emesso senza contraddittorio il 19 ottobre 2021. Le spese processuali di fr.

400.– sono state poste solidalmente a carico dei convenuti, tenuti a rifondere

agli istanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– complessivi per ripetibili.

D. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con

un appello del 10 marzo 2022 per ottenere, previo conferimento dell'effetto

sospensivo, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza

o, in subordine, di annullare il giudizio medesimo e di rinviare gli atti al Pretore per nuova decisione. Mediante decreto

del 18 mar­zo 2022 il presiden­te di questa Camera ha respinto la

richiesta di effetto sospen­sivo. Nelle loro osservazioni del 15 aprile 2022 AO

2 e AO 1 concludono per la reiezione dell'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le

decisioni dei Pretori in materia di provvedimenti cautelari, emanate con la

procedura sommaria, sono impugnabili con appello entro 10 giorni

dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni

meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il

valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). Nel decreto impugnato il Pretore ha fissato il valore litigioso in

“almeno fr. 10 000.– ”, stima

che le parti non discutono e che di per sé non appare inverosimile. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la

decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dei convenuti

il 28 febbraio 2022 (tracciamento del­l'invio n. 98.__________, agli atti).

Presentato il 10 marzo 2022, ultimo giorno utile, l'appello in esame è

pertanto ricevibile.

2. Nel

decreto cautelare impugnato il Pretore, riassunti i criteri che governano l'adozione di provvedimenti cautelari,

ha accertato che nel registro fondiario non è iscritto alcun diritto di passo in

favore della n. 877 sulla particella n. 878. A suo parere, tuttavia, gli

istanti sono “possessori di fatto” della porzione di terreno adoperata per l'accesso,

onde la loro legittimazione ad agire per la tutela provvisoria del possesso. Egli

ha appurato altresì che il paletto collocato dai convenuti preclude l'accesso veicolare

al fondo degli istanti, fondo che questi usano da anni. Ponderando i contrapposti

interessi, il primo giudice ha ritenuto perciò preponderan­te la necessità di

ripristinare lo stato di fatto precedente “piuttosto che proteggere un atto di forza”. Tanto più, egli ha soggiunto, che il passaggio degli istanti sulla

porzione del fondo dei convenuti “non sembra aver mai arrecato danni o disagi a

questi ultimi, o perlomeno ciò non è stato fatto valere”. In definitiva il

Pretore ha accolto così

l'istanza cautelare e ha ordinato ai convenuti di rimuovere il paletto

posato sulla particella n. 878, che impedisce l'accesso all'autorimessa situata

sulla particella n. 877, astenendosi dall'intralciare l'accesso veicolare

all'autorimessa medesima.

3. Nell'appello

AP 1 e AP 2 chiedono di riformare il decreto cautelare impugnato nel senso di

respingere l'istanza o, in subordine, di annullarlo e di rinviare gli atti al

Pretore per nuovo giudizio. Dalla domanda subordinata

giova subito sgombrare il campo. L'appello è, per

principio, un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come

deb­ba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2

con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione è

ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello

l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata

giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o

perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318

cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Nel loro memoriale gli appellanti non

accennano a estremi del genere. Ne segue che la richiesta subordinata

volta a far annullare la decisione impugnata e a ritornare gli atti in prima

sede per nuovo giudizio non può entrare in linea di conto.

4.

Dal profilo formale gli appellanti sostengono anzitutto che al

contraddittorio del 24 novembre 2021 il Pretore non avrebbe dovuto ammettere il

memoriale di replica spontanea presentato dagli istanti né i documenti acclusi

(doc. M a P). Rimproverano inoltre al Pretore di non avere spiegato perché nel

caso specifico fosse necessario un secondo scambio di atti scritti. La doglianza si esaurisce tuttavia in una

mera recriminazione, gli interessati non traendo alcuna conseguenza da tale

censura. A parte ciò, per

quanto riguarda la possibilità di addurre fatti nuovi e nuove prove nella

procedura sommaria, se il giudice indice un dibattimento o dispone

eccezionalmente un secondo scambio di atti scritti, le parti hanno ancora la possibilità di addurre fatti

nuovi e prove nuove fino alla deliberazione della sentenza (DTF 146 III 241 consid. 3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2018.87 dell'11 ottobre 2019 consid. 3b con rinvio). Nella fattispecie il

Pretore, dopo il primo scambio di atti scritti, ha indetto il dibattimento e dal

verbale del 24 novembre 2021 si evince che ha quanto meno spiegato oralmente “le

ragioni per le quali, anche se il contradditorio è già stato garantito per iscritto,

ha indetto udienza” (pag. 1). Ne

segue che con il memoriale presentato in tale occasione gli istanti, oltre a

replicare alle argomentazioni contenute nelle osservazioni dei convenuti,

potevano invocare fatti nuovi o prove nuove senza limitazioni. Al riguardo l'appello cade quindi nel

vuoto.

5. Quanto ai requisiti

per l'emanazione di provvedimenti cautelari (art. 261 cpv. 1 CPC), AP 1 e AP 2 contestano

che i vicini possano valersi della protezione del possesso, nessuna servitù di

passo essendo iscritta nel registro fondiario. Né, a loro avviso, il transito degli

istanti per molto tempo sulla parte del loro fondo “li rende possessori di

fatto” di quella porzione di terreno. Di conseguenza, difettando ai vicini la

legittimazione per promuovere un'azione a protezione del possesso, il Pretore

avrebbe dovuto accertare la mancanza del fumus boni iuris del­l'azione di

merito. Secondo loro, inoltre, per la posa del paletto i vicini non possono

nemmeno far valere un pregiudizio difficilmente riparabile, mentre essi si

vedono restringere la facoltà di disporre del loro fondo. Senza dimenticare poi,

essi soggiungo­no, che gli istanti hanno a disposizione un posteggio pubblico a

150 m dalla loro abitazione e che l'accesso pedonale alla loro proprietà è

garantito. A parere dei convenuti, inoltre, proprio per tali ragioni il

provvedimento cautelare difetta del presupposto dell'urgenza, requisito che gli

istanti non hanno reso verosimile. Infine, essi epilogano, il Pretore non ha correttamente

ponderato i contrapposti interessi, poiché egli rimprovera loro di non avere illustrato

Fatti

i disagi derivanti dal transito degli istanti sul loro fondo, mentre costoro non

hanno il benché minimo diritto al passaggio veicolare.

6. Per

ottenere provvedimenti cautelari AO 2 e AO 1 si valgono delle norme sulla

protezione del posses­so, segnatamente su quelle dell'azione di manutenzione

(art. 928 CC). Ora, la possibilità di chiedere simili misure nell'ambito (o

prima dell'introduzione) di un'azione possessoria è stata lasciata indecisa dal

Tribunale federale (DTF 144 III 150 consid. 3.3.1). È riconosciuta però dalla

dottrina (menzionata nella sentenza del Tribunale

federale 5A_826/2022 del 24 febbraio 2023 consid. 3.1, in: RSPC 2023 pag.

401; v. anche Steinauer, Les

droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 161 n. 455; Ernst/Zogg in: Basler Kommentar, ZGB II,

7ª edizione, n. 43 segg. alle note introduttive degli art. 926–929; Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione,

n. 11 ad art. 262; Sprecher in:

Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 32 ad art. 262). Sia come sia, un'azione possessoria persegue solo la

conservazione o il ripristino dello stato di fatto e assicura all'istante una tutela

essenzialmente provvisoria. Ove riscontri un atto di illecita violenza, pertanto,

il giudice dell'azione possessoria ordina di regola il mantenimento o

il ristabilimento della situazione. La legittimità dello stato di fatto o del

comportamento del convenuto andrà poi risolta dal giudice di merito (DTF 144

III 147 consid. 3.1; RtiD I-2017 pag. 647 consid. 5, II-2011 n. 24c pag.

708 consid. 4; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.108 del 26 agosto

2019 consid. 4a).

Premesso ciò, per ottenere provvedimenti cautelari

un istante deve rendere verosimile

che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (art. 261 lett. a) e che la

lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente

riparabile (art. 261 lett. b). La dottrina ha esplicitato l'enunciazione

telegrafica dell'art. 261 cpv. 1 CPC, specificando che l'emanazione di

provvedimenti cautelari soggiace ai seguenti cinque presupposti cumulativi (Bovey/Favrod-Coune in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinz­mann, CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n.

4 segg. ad art. 261 con rinvii; v. anche RtiD II-2022 pag. 692 consid. 6):

a) la parvenza di buon diritto insita nella pretesa

sostanziale,

b) la lesione o la minaccia di una lesione dei diritti

dell'istante,

c) il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile,

d) l'urgenza e

e) il rispetto del principio della proporzionalità.

Il primo

requisito (lett. a) prescrive, in particolare, che la causa deve avere

probabilità di successo (Bohnet, op.

cit., n. 7 ad art. 261 CPC con

citazioni). Il secondo (lett. b) impone all'istante di rendere verosimile – da

un lato – i fatti a sostegno della pretesa e – dall'altro – la circostanza che

la pretesa fonda presumibilmente un diritto. L'istante deve rendere verosimile,

in altri termini, che il diritto invocato esiste. Il primo requisito è così

legato al secondo (I CCA, sentenza inc. 11.2021.103 del 18 luglio 2023

consid. 6).

7. Quanto

alla parvenza di buon diritto insita nella pretesa sostanziale, l'art. 928 CC prevede che quando sia

turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza un possessore può proporre

l'azione di manutenzione contro

l'autore della turbativa, “anche se questi pretende di agire con diritto” (cpv.

1). Nelle azioni possessorie occorre distinguere la questione del possesso sulla

cosa (nel senso di potere effettivo: art. 919 cpv. 1 CC)

dalla questione del diritto sulla medesima, in particolare del diritto di

recare pregiudizio al possesso. Nell'azione di manutenzione, a differenza

dell'azione di reintegra (art. 927 cpv. 2 CC), il

convenuto non può far valere un suo diritto prevalente. Sussiste un atto di

illecita violenza quando la turbativa del possesso non è autorizzata né dal

possessore né dalla legge (sentenza del Tribunale federale 5D_92/2017 dell'11

settembre 2017 consid. 2; I CCA, sentenza inc. 11.2016.133 del 19 aprile

2017 consid. 6c con rinvio). Tale facoltà compete anche al beneficiario di una

servitù (RtiD I-2004 pag. 543 consid. 3 con rinvii), l'effettivo esercizio di

un diritto reale limitato essendo parificato al possesso (art. 919 cpv. 2 CC). L’azione

possessoria presuppone, per il resto, che sia reso verosimile l’esercizio della

servitù. Dandosi una servitù prediale, una turbativa del possesso consiste in

un intralcio inammissibile recato all'esercizio del diritto rispetto al modo in

cui

tale diritto è sempre stato esercitato (I

CCA, sentenza inc. 11.2016.133 del 19 aprile 2019 consid. 5 con

rinvii).

a) Nella

fattispecie è pacifico che sulla particella n. 878 non è iscritta nel registro

fondiario alcuna servitù di passo in favore della n. 877 (doc. C e 3). E di per

sé il possesso di una

servitù in forza dell'art. 919 cpv. 2 CC è possibile solo se il diritto è iscritto a registro (DTF 83 II 146; v.

anche Rep. 1981 pag. 147; da

ultimo: I CCA, sentenza 11.2016.42 del 17 marzo 2017 consid. 5c). Chiamato

a esaminare se il mero esercizio di una servitù basti per intentare un'azione

di manutenzione purché l'esercizio avvenga a giusto titolo, ovvero non in modo

illecito o clandestino o per mera compiacenza (come sosteneva Liver nel 1980, in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione,

n. 139 ad art. 737 CC), il Tribunale federale non si è pronunciato sulla

fondatezza di tale opinione (DTF 94 II 351) e anche questa Camera ha lasciato

la questione indecisa (sentenza inc. 11.1998.191

del 21 dicembre 1998 consid. 2).

b) La

dottrina più recente sostiene per contro che l'azione di manutenzione tutela

non solo il possesso giuridico, ma anche quello effettivo sulla cosa (unanimi: Steinauer, op. cit., vol. I, pag. 109 n. 212; Pichonnaz in: Commentaire romand, CC, 2ª edizione, n. 69 ad art.

Considerandi

919; Schmid/Hürlimann-Kaup,

Sachenrecht, 6ª edizione, pag.

32.

n. 121a; Fuchs, Die

Besitzesschutzklagen nach Art. 927 ff. ZGB, Zurigo 2018, pag. 38 e 39 n. 55 seg.; Stark/Lindenmann

in: Berner Kommentar, 2016, n. 83 ad art. 919 CC; Piotet in: Traité de droit privé suisse, vol. V/2, 2ª edizio­ne,

pag. 114 n. 365; Sutter-Somm, Eigentum

und Besitz, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/1, 2ª edizione, n. 1188; v. anche Hrubesch-Millauer/ Graham-Siegenthaler/Eggel, Sachenrecht, 6ª edizione, pag.

40.

n. 142).

c) Se è vero quindi, alla luce di quanto precede, che gli

istanti non beneficiano di alcuna servitù di passo, essi possono vantare quanto

meno una pretesa derivante dall'effettivo esercizio del possesso sulla porzione

di fondo appartenente ad AP 1. E l'adozione di provvedimenti cautelari può

essere giustificata da una qualsiasi pretesa di diritto civile, sempre che sia

resa verosimile (I CCA, sentenza inc. 11.2021.31 del 13 febbraio 2023

consid. 8 con

rinvio a Sprecher, op. cit., n. 12

ad art. 261 CPC; Bohnet, op. cit.,

n. 7 ad art. 261 CPC). Nel

caso in esame gli istanti transitano pacificamente su una porzione del fondo

contiguo da almeno una ventina d'anni per accedere all'autorimessa posta sulla

loro proprietà. La questione

di sape­re se costoro abbia­no reso sufficientemente verosimile che un loro

diritto sia “leso o minacciato di esserlo” si rivela così delicata. Se non che, come si è visto, in materia

possessoria è sufficiente per la dottrina il possesso di fatto della cosa. Ne

segue che, a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di

provvedimenti cautelari, la pretesa degli istanti alla tutela del posses­so

non può dirsi destinata d'acchito all'insuccesso.

d)

Nella misura in cui gli appellanti sostengono che l'azione di merito non

potrà vertere sulla preannunciata azione di accesso necessario a norma

dell'art. 694 CC, l'assunto trascende

i limiti del contenzioso cautelare. Come detto, il provvedimento

cautelare è stato adottato perché gli istanti possono vantare una pretesa derivante dal possesso della cosa. Sapere

se l'azione di merito possa avere un fondamento giu-ridico diverso da

quello fatto valere in via cautelare sarà giudicato in quella procedura (sulla

questione: Bohnet, op. cit., n 12 ad art. 263 CPC; Sprecher, op. cit., n. 33 ad art. 263 CPC; Bovey/ Favrod-Coune, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPC).

8.

Circa il “pregiudizio difficilmente riparabile”

nel senso dell'art. 261 cpv. 1 lett. b CPC, esso può essere di fatto o di

diritto, materiale o immateriale, e può derivare anche dal solo trascorrere del

tempo durante il processo (RtiD II-2019 pag. 761 n. 35c, I-2019 pag. 618

consid. 10 con riferimenti). Secondo giurisprudenza, per decidere se occorra emanare

misure provvisionali non occorre procedere – di massima – a una ponderazione

dei contrapposti interessi. Se il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile è reso verosimile, il provvedimento cautelare va adottato, senza che

occorra esaminare se l'inconveniente per l'istante sia più grave o più probabile

di quello che subirebbe la controparte in caso di accoglimento della misura (DTF

139.

III 92 consid. 5; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_427/2021

del 20 dicembre 2021 consid. 5.2 in:

RSPC 2022 pag. 359).

In

concreto non è seriamente messo in discussione che la posa del paletto controverso

rende praticamente impossibile l'accesso veicolare all'autorimessa situata

sulla particella n. 877. E dandosi una turbativa nell'esercizio di un diritto

assoluto come la proprie­tà, un tale pregiudizio si presume. Ingerenze

nella proprietà o nel possesso,

come pure turbative del loro esercizio, si suppongono infatti difficilmente

riparabili perché il trascorrere del tempo in sé è irrimediabile (RtiD I-2019

pag. 619 n. 48c consid. 10 con rinvii). Nella misura in cui gli istanti si

vedono privati, anche se solo temporaneamente, della possibilità di usare la

cosa per la durata del processo, essi subiscono un pregiudizio

difficilmente riparabile, poiché quand'anche risultassero vittoriosi

nell'azione di merito essi non otterrebbero alcun indennizzo per l'impedimento

subìto in pendenza di causa (nel medesimo senso: I CCA, senten­za inc. 11.2018.12

del 28 dicembre 2018 consid. 9a). Al

proposito l'appello vede la sua sorte segnata.

9.

Quanto

all'urgenza, gli appellanti sostengono che tale presupposto non è dato già per

il fatto che gli istanti non hanno alcun diritto di transitare sulla loro proprietà.

Ora, non potendosi escludere – a un sommario esame – l'esistenza di una tutela

in caso di posses­so effettivo della cosa, l'appello si rivela privo di

adeguata motivazione. Ad ogni modo l'urgenza del provvedimento cautelare appare

giustificata, ove appena si pensi che la causa di

merito (anche se retta in concreto dalla procedura semplifi-

cata)

non potrebbe verosimilmente concludersi prima della fine

del

procedimento cautelare (cfr. RtiD II-2022 pag. 692 consid. 6). Né si può dire

che gli istanti abbiano indugiato nell'agire, giacché dopo avere chiesto

invano la rimozione del paletto, essi si sono rivolti con sollecitudine al Pretore

per ottenere il provvedimento cautelare. Riguardo infine alla proporzionalità della misura, che gli appellanti

per vero non mettono in discussione, il provvedimento chiesto dagli istanti si

limita a conservare lo statu quo. Esso non eccede pertanto lo

stretto indispensabile. Se ne conclude che, in definitiva, l'appello vede la

sua sorte segnata.

10.

Nelle richieste di giudizio gli appellanti

postulano l'addebito delle spese processuali agli istanti e la loro condanna a versare

“una congrua indennità per spese ripetibili”. Tale domanda non ha portata autonoma, ma presuppone l'accoglimento

dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela

così senza oggetto. Nelle motivazioni dell'appello AP 1 e AP 2 censurano

altresì l'ammontare dell'indennità per ripetibili fissata dal Pretore, sostenendo

che per un valore litigioso di fr. 10 000.

– l'importo di fr. 3000.– è eccessivo e sproporzionato. Se non che per essere ricevibili, pretese e

contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate, anche in materia di spese e

ripetibili (DTF 143 III 112 consid. 1.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4D_14/2023

consid. 3.3 del 15 maggio 2024 in: RSPC 2024 pag. 77). Nella fattispecie gli appellanti si limitano, per

finire, a indicare che per un valore litigioso del genere le ripetibili dovrebbero

porsi tra i fr. 300.– e i fr. 1750.–, ma omettono di quantificare l'importo

della riduzione chiesta. La pretesa si rivela dunque irricevibile.

11.

Le spese della

decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Gli istanti, che

hanno formulato osservazioni all'appello con l'assistenza di un avvocato, hanno

diritto a un'equa indennità per ripetibili.

12.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (“almeno”

fr.

10.

000.–: sopra, consid. 2) non raggiunge la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF. Comunque

sia, contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari può essere fatta

valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese di appello di fr. 1000.­–,

sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno alle

controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per

ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).