11.2022.49
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
21 aprile 2022Italiano5 min
l'istanza di edizione o, quanto meno, nel senso di vedere autorizzato l'accesso
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.49
Lugano
21 aprile 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa CA.2021.208 (assunzione di prove a titolo cautelare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 23 giugno 2021 da
AO 1 ()
AO 2 () e
AO 3 ()
(patrocinate dagli avvocati PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 3 marzo 2022 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il
23 febbraio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di
un'azione di riduzione intentata da AO 1, AO 2 e AO 3 contro AP 1 per
contestare un testamento pubblico del 23 maggio 2012 lasciato dal padre L__________
__________ (1940-2019) le attrici si sono rivolte il 23 giugno 2021 al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo l'edizione in via cautelare dalla
__________ SA, __________ e __________, “rispettivamente __________ AG, __________”,
di una serie di documenti su relazioni bancarie intrattenute dal genitore con l'istituto di credito fra il 13 maggio
2011 e il 25 dicembre 2019 o fino alla chiusura di tali relazioni.
Giudicando il 23 febbraio 2022, il Pretore ha accolto l'istanza e ha
ordinato alla banca di produrre entro 20 giorni un certo numero di
documenti relativi alle relazioni da
essa avute con L__________ __________ in veste di titolare, contitolare, avente
diritto di firma o avente diritto economico. Le spese processuali di
fr. 400.– e le ripetibili sono state rinviate al giudizio di merito.
Fatti
B. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 marzo 2022
per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere respinta
l'istanza di edizione o, quanto meno, nel senso di vedere autorizzato l'accesso
alla documentazione bancaria solo “a chi è erede o lo diverrà”. Nelle loro
osservazioni del 1° aprile 2022 AO 1, AO 2 e AO 3 propongono di respingere
l'appello. Con decreto del 7 aprile 2022 il presidente di questa Camera ha
respinto una richiesta dell'appellante di conferire l'effetto sospensivo
all'appello. Il 13 aprile 2022 AP 1, “visto l'esito della richiesta di effetto
sospensivo”, ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello.
Considerando
Considerandi
In diritto: 1. Il ritiro di un appello,
ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie
richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC,
indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere
dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11
marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto
della dichiarazione di ritiro e stralcia la
causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). Ciò esime dall'esaminare la questione di sapere se l'avvocato
PA 1, e la giurista praticante, MLaw __________ __________, cofirmataria
dell'appello, versino in un conflitto d'interesse, ovvero se dispongano della
capacità di postulare.
2.
Desistenza equivale
a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea
di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1.
seconda frase CPC). L'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto,
tenuto conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG), ma è
correlata altresì al giudizio sulla richiesta di effetto sospensivo.
L'appellante rifonderà alle opponenti, che hanno presentato osservazioni per il
tramite di patrocinatori, un'adeguata indennità per ripetibili. L'ammontare
tiene conto del fatto che il memoriale in questione è identico per le tre
procedure di appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro
dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti
complessivi fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
avv. ;
–
avvocati e .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).