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Decisione

11.2022.49

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

21 aprile 2022Italiano5 min

l'istanza di edizio­ne­ o, quanto meno, nel senso di vedere autorizzato l'accesso

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.49

Lugano

21 aprile 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa CA.2021.208 (assunzione di prove a titolo cautelare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con istanza del 23 giugno 2021 da

AO 1 ()

AO 2 () e

AO 3 ()

(patrocinate dagli avvocati PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 3 marzo 2022 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il

23 febbraio 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di

un'azione di riduzione intentata da AO 1, AO 2 e AO 3 contro AP 1 per

contestare un testamento pubblico del 23 maggio 2012 lasciato dal padre L__________

__________ (1940-2019) le attrici si sono rivolte il 23 giugno 2021 al Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo l'edizione in via cautelare dalla

__________ SA, __________ e __________, “rispettivamente __________ AG, __________”,

di una serie di documenti su relazioni bancarie intrattenute dal genitore con l'istituto di credito fra il 13 maggio

2011 e il 25 dicembre 2019 o fino alla chiusura di tali relazioni.

Giudicando il 23 febbraio 2022, il Pretore ha accolto l'istanza e ha

ordinato alla banca di produrre entro 20 giorni un certo numero di

documenti relativi alle relazio­ni da

essa avute con L__________ __________ in veste di titolare, contitolare, avente

diritto di firma o avente diritto economico. Le spese processuali di

fr. 400.– e le ripetibili sono state rinviate al giudizio di merito.

Fatti

B. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 marzo 2022

per ottenere la rifor­ma della decisione impugnata nel senso di vedere respinta

l'istanza di edizio­ne­ o, quanto meno, nel senso di vedere autorizzato l'accesso

alla documentazione bancaria solo “a chi è erede o lo diverrà”. Nelle loro

osservazioni del 1° aprile 2022 AO 1, AO 2 e AO 3 propongono di respingere

l'appello. Con decreto del 7 aprile 2022 il presidente di questa Camera ha

respinto una richiesta dell'appellante di conferire l'effetto sospensivo

all'appello. Il 13 aprile 2022 AP 1, “visto l'esito della richiesta di effetto

sospensivo”, ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello.

Considerando

Considerandi

In diritto: 1. Il ritiro di un appello,

ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie

richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC,

indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere

dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11

marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto

della dichiarazione di ritiro e stralcia la

causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). Ciò esime dall'esaminare la questione di sapere se l'avvocato

PA 1, e la giurista praticante, MLaw __________ __________, cofirmataria

dell'appello, versino in un conflitto d'interesse, ovvero se dispongano della

capacità di postulare.

2.

Desistenza equivale

a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea

di principio – il pagamento

delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1.

seconda frase CPC). L'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto,

tenuto conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG), ma è

correlata altresì al giudizio sulla richiesta di effetto sospensivo.

L'appellante rifonderà alle opponenti, che hanno presentato osservazioni per il

tramite di patrocinatori, un'adeguata indennità per ripetibili. L'ammontare

tiene conto del fatto che il memoriale in questione è identico per le tre

procedure di appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro

dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti

complessivi fr. 2000.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

avv. ;

avvocati e .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).