Lexipedia

Decisione

11.2022.50

Rilascio di certificato ereditario: spese processuali

23 luglio 2024Italiano13 min

far capo al principio della copertura dei costi e a quello dell'equivalenza. Determinante

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.50

Lugano

23 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Ghirardelli

sedente

per statuire nella causa SO.2022.739 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con istanza del 9 febbraio 2022 da

RE1,

V______

per ottenere il rilascio

del certificato ereditario fu

PI1 (1942-2022), già in

V______,

giudicando sul reclamo in materia di spese processuali

del 17 marzo 2022 presentato da

RE1,

RE3, V______, e

RE2,

L______

contro la decisione emessa dal Pretore l'8

marzo 2022;

Ritenuto

in fatto: A. PI1 (1942), coniugato,

domiciliato a V______, è deceduto il 6 febbraio 2022 senza lasciare

disposizioni di ultima volontà. Il 9 febbraio 2022 il figlio RE1 ha chiesto al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il rilascio del certifica­to

ereditario. Il Pretore lo ha invitato il 10 febbraio 2022 a produr­re l'atto di

morte in originale del padre e il certificato relativo allo stato di famiglia

registrato, come pure una dichiarazio­ne di accettazione dell'eredità da parte

degli eredi. Il 17 febbraio 2022 RE1 ha trasmesso i documenti richiesti, segnalando

al Pretore che l'accettazione dell'eredità era già allegata all'istanza del 9

febbraio 2022. Con decisione dell'8 marzo 2022 il Pretore ha rilasciato il

certificato ereditario in cui ha dichiarato che unici eredi di PI1 sono la

moglie RE3 (1946) con i figli RE2 (1974) e RE1 (1977). Le spese processuali di

fr. 800.– sono state poste a carico della successione.

B. Contro il dispositivo

sulle spese processuali appena citato RE3 e i figli sono insorti a questa

Camera con un reclamo del 17 marzo 2022 per ottenere che il dispositivo in

questione sia riformato nel senso di ridurre le spese processuali a fr. 200.–.

Invitato a formulare osservazioni, il Pretore ha proposto il 21 marzo 2022 di

respingere il reclamo. In una replica spontanea del 1° aprile 2022 i

reclamanti hanno confermato la loro posizione. Il Pretore non ha duplicato.

Considerando

in diritto: 1. Una decisione in materia di

spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo

(art. 110 CPC). Se essa è stata emanata come in concreto – con la procedura

sommaria (il rilascio di un certificato ereditario è un atto di volontaria

giurisdizione: I CCA, sentenza inc. 11.2021.62 del 30 dicembre 2021 consid. 1),

il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie non è dato di sapere quando la decisione impugnata sia stata

notificata agli eredi, il Pretore avendo intimato la decisione per posta

semplice, secon­do una prassi per altro non conforme all'art. 138 cpv. 1 CPC. Considerato

tuttavia che il reclamo è stato inoltrato nove giorni dopo l'emanazione della

decisione impugnata, il reclamo appare tempestivo. Visto poi il valore dell'asse

successorio di oltre

fr. 700 000.– (come indicano i reclamanti),

la trattazione del rimedio giuridico compete a questa Camera (art. 48 lett. a

n. 8a LOG).

2. Al

reclamo gli eredi accludono, oltre a documenti che già figura­no nell'incarto

della Pretura, la tassazione 2020 dei coniugi PI1 e RE3. Ora, in una procedura di reclamo la

produzione di nuovi mez­zi di prova non è

di regola ammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC)

e tale precetto si applica anche alle procedure governate dal principio

inquisitorio illimitato (I CCA sentenza inc. 11.2021.171 del 21 settembre 2022 consid. 2). Se non che, il nuovo documento

è stato prodotto in concreto per contestare un'argomentazione sul valore

della successione formulata dal Pretore nelle osservazioni al reclamo, questione

alla quale gli eredi non sono stati confrontati in preceden­za. Esso può quindi ritenersi ricevibile (cfr. I

CCA, sentenza inc. 11.2020.37 dell'11 febbraio 2021 consid. 2 con rinvii).

3.

Fatti

I reclamanti ricordano che per determinare le spese giudiziarie è necessario

far capo al principio della copertura dei costi e a quello dell'equivalenza. Determinante

è anche il valore litigioso, che in caso di rilascio di un certificato

ereditario corrisponde al valore lordo della successione. Quanto ai documenti sollecitati

dal Pretore il 10 febbraio 2022, continuano i reclamanti, la richiesta è stata loro

rivolta con un formulario prestampato, mentre uno dei documenti in questione,

ovvero la dichiarazione di accettazione dell'eredità, era già stato prodotto con

l'istanza. I reclamanti sottolineano quindi il limitato dispendio di tempo e

risorse per la richiesta di documenti. Riguardo al certificato ereditario, esso

si limita a una pagina, non indica i mezzi di impugnazione ed è stato intimato

per lettera semplice. Tutto ciò considerato, i reclamanti lamentano che le

spese processuali fissate dal Pretore non sono conformi al principio dell'equivalenza

e risultano eccessive. Essi ne chiedono così la riduzione da fr. 800.– a

fr. 200.–, rivendicando un'indennità d'inconvenienza di fr. 500.–.

4. Nel

certificato ereditario in esame il Pretore ha posto a carico della successione spese

processuali per fr. 800.– senza indicare come abbia determinato tali oneri. Con

le osservazioni al recla­mo egli spiega di ritenere la tassa di giustizia

proporzionata al valore della prestazione fornita, soggiungendo di essersi

fondato per fissare la tassa di giustizia sul valore lordo della successione e sull'interesse

delle parti a ottenere il certificato ereditario. Il Pretore fa valere inoltre

di avere tenuto conto del principio “secondo cui l'autorità può fissare l'ammontare della

medesima in modo tale da compensare le perdite subìte nella trattazione delle

cause minori, purché ciò non intralci l'accesso alla giustizia”. Infine il

primo giudice contesta l'affermazione dei reclamanti, i quali sostengono di

avere già prodotto la dichiarazione di accettazione con l'istanza, rilevando

che occorreva una dichiarazione di accettazione da parte di tutti gli eredi, mentre

agli atti figurava unicamente il libretto di famiglia del defunto e non il

certificato relativo allo stato di famiglia registrato, unico documento

attendibile per accertare l'esistenza di discendenti. E da tale documento

sarebbero potuti risultare altri eredi. A mente sua la richiesta di una

dichiarazione di accettazione da parte di tutti gli eredi era quindi legittima.

5. Le

tasse di giustizia, ovvero le somme forfettarie che sono chieste a una parte

per finanziare – in certa misura – il funzionamen-

to

dell'apparato giudiziario, sono contributi causali soggetti ai principi della

copertura dei costi e dell'equivalenza, tanto nel settore civile quanto nel

settore penale. Analogo precetto è consolidato del resto nel diritto pubblico. Il

principio della copertura dei costi vuole che il totale delle risorse

provenienti dalle tasse di giustizia non superi il totale dei costi a carico

della collettività per l'attività giudiziaria in causa: dalle spese generali

agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese

postali a quelle telefoniche. Le tasse di giustizia sogliono coprire fra il 30

e il 50% degli oneri complessivi, il resto rimanendo a carico del­l'ente

pubblico. Il principio

dell'equivalenza dispone che l'ammontare

di una tassa di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il valore

oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dal-l'utilità dell'operazione

per chi la richiede e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei

costi provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere

conto del valore litigioso, del­l'interesse delle parti a ottenere l'atto

ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere

delle parti, co­me pure della loro situazione finanziaria (RtiD-II 2021 pag.

710 consid. 6 con rinvii).

Il

vantaggio economico che deriva alla parte che adisce l'autorità risiede nella possibilità

di accedere alla giustizia per ottenere, tramite una richiesta ricevibile, l'accoglimento

di una pretesa. Consiste, in altri termini, nella facoltà di far capo al

sistema giudiziario statale per la definizione pacifica di un litigio. E il

valore oggettivo di tale possibilità è tanto maggiore nelle controversie pecuniarie

quanto più alto è il valore litigioso. Non occorre che in ogni singolo caso la

tassa di giustizia corrisponda esattamente al costo dell'operazione: nei

processi importanti l'autorità può fissa­re l'ammontare della medesima in modo

tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori,

purché ciò

non intralci l'accesso alla giustizia (RtiD-II 2021 pag. 710 rinvii).

6. Il

rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), provvedimento

assicurativo della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), è un atto di

volontaria giurisdizione (sopra, consid. 1). La procedura applicabile è

pertanto quella sommaria (art. 248 lett. e CPC). Per tali procedu­re la legge

Considerandi

sulla tariffa giudiziaria (LTG: RL 178.200) prevede tasse di giustizia pari

alla metà di quelle applicabili alla procedura ordinaria (art. 9 cpv. 1 LTG).

Essa non contiene norme invece sulla tassa di giustizia applicabile alla

giurisdizione non contenziosa, limitandosi a fissare una tassa di

giustizia tra fr. 10.– e fr. 10 000.– “nelle altre procedure” (art. 11), cioè nelle procedure

che non sono di rito ordinario (art. 7), semplificato (art. 8), sommario

contenzioso (art. 9) o che non riguar-dano provvedimenti cautelari (art. 10). Ciò premesso, questa Camera ha già avuto modo di stabilire

che la particolarità di un procedimento non contenzioso giustifica di far capo al­l'art. 11

LTG, il quale prevede tasse di giustizia

varianti tra fr. 100.– e fr. 10 000.– (RtiD-II 2021 pag. 711

consid. 7b con richiami). All'atto pratico, poi, la tassa si determina caso per

caso in funzione del valore, della natura e

della complessità dell'atto o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), fermo

restando che qualora si ravvisi manifesta sproporzione tra il valore, la natura

e la complessità della causa e la tariffa prevista dalla legge, “l'autorità

competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa” (art. 2 cpv. 2

LTG).

7.

In

linea generale il principio della copertura dei costi non svolge un ruolo

decisivo in materia di spese processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse

dai tribunali non coprono mai – e di gran lunga – gli oneri corrispondenti (DTF 143 I 234 consid. 4.3.1 con rimandi). La questione è di sapere pertanto, nel caso in esame, se

l'emolumento litigioso rispetti il principio dell'equivalenza.

a) Il

valore litigioso di un procedimento per il rilascio di un certificato ereditario corrisponde di massima, come

quello di

ogni

altro provvedimento assicurativo della devoluzione ereditaria, al valore lordo

della successione (RtiD-II 2021 pag. 713 consid. 8). In concreto il

Pretore adduce nelle sue osservazioni al reclamo di avere fissato la tassa di

giustizia anche sulla base del valore litigio­so. Agli atti non figurano

tuttavia documenti che permettano di stimare il valore della successione, se

non la tassazione 2020 dei coniugi PI1 e RE3 (doc. 5). In circostanze del

genere non v'è ragione di scostarsi dal valore netto dell'eredità indicato dai

reclamanti in fr. 705 000.–, corrispondente alla metà del valore della

sostanza imponibile.

b) L'emissione

di un certificato ereditario consiste nel rilascio di un'attestazione che,

seppure provvisoria, conferisce a chi è indicato nel documento un titolo di

legittimazione verso terzi, abilitandolo a disporre dei beni della successione.

L'operazione implica dunque una sicura responsabilità da parte di chi emana l'atto.

In concreto poi l'interesse, l'utilità e il vantaggio economico che deriva all'erede

dall'ottenimento del certificato appariva ragguardevole. Quanto alla procedura,

essa ha sicuramente richiesto del tempo da parte del primo giudice. Egli ha

dovuto esaminare l'incarto, sollecitare agli eredi la produzione di altri documenti

e controllare la completezza dei giustificativi.

In

merito ai documenti ulteriormente sollecitati, i reclamanti definiscono la

richiesta superflua. Il Pretore ha precisato da parte sua che ciò si

giustificava poiché il libretto di famiglia prodotto con l'istanza non era sufficiente

per determinare gli eredi del defunto, di modo che qualora fossero risultati eredi

non figuranti nel libretto di famiglia sarebbe stata necessaria una nuova

dichiarazione di accettazione. Sia come sia, la richiesta del documento non ha

causato al Pretore un'apprezzabile perdita di tempo, essendo stata formulata contestualmente

alla richiesta di altra documentazione. Vero è poi che la procedura non poteva

definirsi complessa, non dovendosi interpretare eventuali disposizioni

testamentarie, mentre già dalla documentazione trasmessa con l'istanza appariva

verosimile che unici eredi di PI1 sarebbero stati la moglie e i figli, tant'è

che il certificato ereditario risulta per finire di una sola pagina. Né il

Pretore inoltre ha dovuto – per ipotesi – esaminare opposizioni al rilascio del

certificato, risolvere questio­ni preliminari o indire udienze. Inoltre lo

scritto con il quale egli ha richiesto ulteriore documentazione era un semplice

formulario precompilato.

c) Tutto

ciò considerato, le spese processuali di fr. 800.– per

l'emissione di un certificato ereditario come quello

in rassegna risultano oggettivamente elevate. A titolo di esempio, in una

sentenza dell'11 febbraio 2021 questa Camera è stata chiamata a statuire sugli

oneri processuali riscossi per il rilascio di un certificato ereditario nel

contesto di una successio­ne dal valore pressoché identico a quello del caso in

oggetto (fr. 707 000.–: inc. 11.2020.37, consid. 8), rilevando che quelle

spese processuali di fr. 1200.– erano trop­po alte e riducendole a fr. 500.–.

In concreto non sussistono ragioni per fare diversamente. Il reclamo di RE1,

RE3 e RE2 merita quindi parziale accoglimento e la decisione impugnata va

riformata di conseguenza.

8.

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la

vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). I reclamanti ottenendo causa

vinta in misura preponderante, conviene tuttavia rinunciare al prelievo della modesta

quota dei costi che andrebbe a loro carico, così come conviene rinunciare a riscuotere

la quota dei costi che andrebbe addebitata al Cantone. Quanto all'indennità d'inconvenienza

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), gli eredi hanno pro-ceduto senza un patrocinatore

e non pretendono di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto

perdite di guadagno per la redazione del reclamo (cinque pagine) e per la

replica spontanea (una pagina). Non soccorrono pertanto gli estremi dell'art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC per riconoscere loro indennità d'inconvenienza (sentenza

5A_357/2019 del 27 agosto 2021 consid. 8.6, in: RSPC 2022 pag. 46).

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse

non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così

riformato:

Le spese processuali di fr. 500.–, da anticipare dall'istante,

sono poste a carico della successione.

2. Non

si riscuotono spese né si assegnano indennità d'inconvenienza.

3. Notificazione:

-

RE1,

Via a______ R______ __,

RE3

, Via a______ R______ __,

V______ -

RE2,

Via B______ __,

L______

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).