11.2022.50
Rilascio di certificato ereditario: spese processuali
23 luglio 2024Italiano13 min
far capo al principio della copertura dei costi e a quello dell'equivalenza. Determinante
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.50
Lugano
23 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Ghirardelli
sedente
per statuire nella causa SO.2022.739 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 9 febbraio 2022 da
RE1,
V______
per ottenere il rilascio
del certificato ereditario fu
PI1 (1942-2022), già in
V______,
giudicando sul reclamo in materia di spese processuali
del 17 marzo 2022 presentato da
RE1,
RE3, V______, e
RE2,
L______
contro la decisione emessa dal Pretore l'8
marzo 2022;
Ritenuto
in fatto: A. PI1 (1942), coniugato,
domiciliato a V______, è deceduto il 6 febbraio 2022 senza lasciare
disposizioni di ultima volontà. Il 9 febbraio 2022 il figlio RE1 ha chiesto al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il rilascio del certificato
ereditario. Il Pretore lo ha invitato il 10 febbraio 2022 a produrre l'atto di
morte in originale del padre e il certificato relativo allo stato di famiglia
registrato, come pure una dichiarazione di accettazione dell'eredità da parte
degli eredi. Il 17 febbraio 2022 RE1 ha trasmesso i documenti richiesti, segnalando
al Pretore che l'accettazione dell'eredità era già allegata all'istanza del 9
febbraio 2022. Con decisione dell'8 marzo 2022 il Pretore ha rilasciato il
certificato ereditario in cui ha dichiarato che unici eredi di PI1 sono la
moglie RE3 (1946) con i figli RE2 (1974) e RE1 (1977). Le spese processuali di
fr. 800.– sono state poste a carico della successione.
B. Contro il dispositivo
sulle spese processuali appena citato RE3 e i figli sono insorti a questa
Camera con un reclamo del 17 marzo 2022 per ottenere che il dispositivo in
questione sia riformato nel senso di ridurre le spese processuali a fr. 200.–.
Invitato a formulare osservazioni, il Pretore ha proposto il 21 marzo 2022 di
respingere il reclamo. In una replica spontanea del 1° aprile 2022 i
reclamanti hanno confermato la loro posizione. Il Pretore non ha duplicato.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di
spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo
(art. 110 CPC). Se essa è stata emanata come in concreto – con la procedura
sommaria (il rilascio di un certificato ereditario è un atto di volontaria
giurisdizione: I CCA, sentenza inc. 11.2021.62 del 30 dicembre 2021 consid. 1),
il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie non è dato di sapere quando la decisione impugnata sia stata
notificata agli eredi, il Pretore avendo intimato la decisione per posta
semplice, secondo una prassi per altro non conforme all'art. 138 cpv. 1 CPC. Considerato
tuttavia che il reclamo è stato inoltrato nove giorni dopo l'emanazione della
decisione impugnata, il reclamo appare tempestivo. Visto poi il valore dell'asse
successorio di oltre
fr. 700 000.– (come indicano i reclamanti),
la trattazione del rimedio giuridico compete a questa Camera (art. 48 lett. a
n. 8a LOG).
2. Al
reclamo gli eredi accludono, oltre a documenti che già figurano nell'incarto
della Pretura, la tassazione 2020 dei coniugi PI1 e RE3. Ora, in una procedura di reclamo la
produzione di nuovi mezzi di prova non è
di regola ammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC)
e tale precetto si applica anche alle procedure governate dal principio
inquisitorio illimitato (I CCA sentenza inc. 11.2021.171 del 21 settembre 2022 consid. 2). Se non che, il nuovo documento
è stato prodotto in concreto per contestare un'argomentazione sul valore
della successione formulata dal Pretore nelle osservazioni al reclamo, questione
alla quale gli eredi non sono stati confrontati in precedenza. Esso può quindi ritenersi ricevibile (cfr. I
CCA, sentenza inc. 11.2020.37 dell'11 febbraio 2021 consid. 2 con rinvii).
3.
Fatti
I reclamanti ricordano che per determinare le spese giudiziarie è necessario
far capo al principio della copertura dei costi e a quello dell'equivalenza. Determinante
è anche il valore litigioso, che in caso di rilascio di un certificato
ereditario corrisponde al valore lordo della successione. Quanto ai documenti sollecitati
dal Pretore il 10 febbraio 2022, continuano i reclamanti, la richiesta è stata loro
rivolta con un formulario prestampato, mentre uno dei documenti in questione,
ovvero la dichiarazione di accettazione dell'eredità, era già stato prodotto con
l'istanza. I reclamanti sottolineano quindi il limitato dispendio di tempo e
risorse per la richiesta di documenti. Riguardo al certificato ereditario, esso
si limita a una pagina, non indica i mezzi di impugnazione ed è stato intimato
per lettera semplice. Tutto ciò considerato, i reclamanti lamentano che le
spese processuali fissate dal Pretore non sono conformi al principio dell'equivalenza
e risultano eccessive. Essi ne chiedono così la riduzione da fr. 800.– a
fr. 200.–, rivendicando un'indennità d'inconvenienza di fr. 500.–.
4. Nel
certificato ereditario in esame il Pretore ha posto a carico della successione spese
processuali per fr. 800.– senza indicare come abbia determinato tali oneri. Con
le osservazioni al reclamo egli spiega di ritenere la tassa di giustizia
proporzionata al valore della prestazione fornita, soggiungendo di essersi
fondato per fissare la tassa di giustizia sul valore lordo della successione e sull'interesse
delle parti a ottenere il certificato ereditario. Il Pretore fa valere inoltre
di avere tenuto conto del principio “secondo cui l'autorità può fissare l'ammontare della
medesima in modo tale da compensare le perdite subìte nella trattazione delle
cause minori, purché ciò non intralci l'accesso alla giustizia”. Infine il
primo giudice contesta l'affermazione dei reclamanti, i quali sostengono di
avere già prodotto la dichiarazione di accettazione con l'istanza, rilevando
che occorreva una dichiarazione di accettazione da parte di tutti gli eredi, mentre
agli atti figurava unicamente il libretto di famiglia del defunto e non il
certificato relativo allo stato di famiglia registrato, unico documento
attendibile per accertare l'esistenza di discendenti. E da tale documento
sarebbero potuti risultare altri eredi. A mente sua la richiesta di una
dichiarazione di accettazione da parte di tutti gli eredi era quindi legittima.
5. Le
tasse di giustizia, ovvero le somme forfettarie che sono chieste a una parte
per finanziare – in certa misura – il funzionamen-
to
dell'apparato giudiziario, sono contributi causali soggetti ai principi della
copertura dei costi e dell'equivalenza, tanto nel settore civile quanto nel
settore penale. Analogo precetto è consolidato del resto nel diritto pubblico. Il
principio della copertura dei costi vuole che il totale delle risorse
provenienti dalle tasse di giustizia non superi il totale dei costi a carico
della collettività per l'attività giudiziaria in causa: dalle spese generali
agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese
postali a quelle telefoniche. Le tasse di giustizia sogliono coprire fra il 30
e il 50% degli oneri complessivi, il resto rimanendo a carico dell'ente
pubblico. Il principio
dell'equivalenza dispone che l'ammontare
di una tassa di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il valore
oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dal-l'utilità dell'operazione
per chi la richiede e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei
costi provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere
conto del valore litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto
ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere
delle parti, come pure della loro situazione finanziaria (RtiD-II 2021 pag.
710 consid. 6 con rinvii).
Il
vantaggio economico che deriva alla parte che adisce l'autorità risiede nella possibilità
di accedere alla giustizia per ottenere, tramite una richiesta ricevibile, l'accoglimento
di una pretesa. Consiste, in altri termini, nella facoltà di far capo al
sistema giudiziario statale per la definizione pacifica di un litigio. E il
valore oggettivo di tale possibilità è tanto maggiore nelle controversie pecuniarie
quanto più alto è il valore litigioso. Non occorre che in ogni singolo caso la
tassa di giustizia corrisponda esattamente al costo dell'operazione: nei
processi importanti l'autorità può fissare l'ammontare della medesima in modo
tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori,
purché ciò
non intralci l'accesso alla giustizia (RtiD-II 2021 pag. 710 rinvii).
6. Il
rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), provvedimento
assicurativo della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), è un atto di
volontaria giurisdizione (sopra, consid. 1). La procedura applicabile è
pertanto quella sommaria (art. 248 lett. e CPC). Per tali procedure la legge
Considerandi
sulla tariffa giudiziaria (LTG: RL 178.200) prevede tasse di giustizia pari
alla metà di quelle applicabili alla procedura ordinaria (art. 9 cpv. 1 LTG).
Essa non contiene norme invece sulla tassa di giustizia applicabile alla
giurisdizione non contenziosa, limitandosi a fissare una tassa di
giustizia tra fr. 10.– e fr. 10 000.– “nelle altre procedure” (art. 11), cioè nelle procedure
che non sono di rito ordinario (art. 7), semplificato (art. 8), sommario
contenzioso (art. 9) o che non riguar-dano provvedimenti cautelari (art. 10). Ciò premesso, questa Camera ha già avuto modo di stabilire
che la particolarità di un procedimento non contenzioso giustifica di far capo all'art. 11
LTG, il quale prevede tasse di giustizia
varianti tra fr. 100.– e fr. 10 000.– (RtiD-II 2021 pag. 711
consid. 7b con richiami). All'atto pratico, poi, la tassa si determina caso per
caso in funzione del valore, della natura e
della complessità dell'atto o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), fermo
restando che qualora si ravvisi manifesta sproporzione tra il valore, la natura
e la complessità della causa e la tariffa prevista dalla legge, “l'autorità
competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa” (art. 2 cpv. 2
LTG).
7.
In
linea generale il principio della copertura dei costi non svolge un ruolo
decisivo in materia di spese processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse
dai tribunali non coprono mai – e di gran lunga – gli oneri corrispondenti (DTF 143 I 234 consid. 4.3.1 con rimandi). La questione è di sapere pertanto, nel caso in esame, se
l'emolumento litigioso rispetti il principio dell'equivalenza.
a) Il
valore litigioso di un procedimento per il rilascio di un certificato ereditario corrisponde di massima, come
quello di
ogni
altro provvedimento assicurativo della devoluzione ereditaria, al valore lordo
della successione (RtiD-II 2021 pag. 713 consid. 8). In concreto il
Pretore adduce nelle sue osservazioni al reclamo di avere fissato la tassa di
giustizia anche sulla base del valore litigioso. Agli atti non figurano
tuttavia documenti che permettano di stimare il valore della successione, se
non la tassazione 2020 dei coniugi PI1 e RE3 (doc. 5). In circostanze del
genere non v'è ragione di scostarsi dal valore netto dell'eredità indicato dai
reclamanti in fr. 705 000.–, corrispondente alla metà del valore della
sostanza imponibile.
b) L'emissione
di un certificato ereditario consiste nel rilascio di un'attestazione che,
seppure provvisoria, conferisce a chi è indicato nel documento un titolo di
legittimazione verso terzi, abilitandolo a disporre dei beni della successione.
L'operazione implica dunque una sicura responsabilità da parte di chi emana l'atto.
In concreto poi l'interesse, l'utilità e il vantaggio economico che deriva all'erede
dall'ottenimento del certificato appariva ragguardevole. Quanto alla procedura,
essa ha sicuramente richiesto del tempo da parte del primo giudice. Egli ha
dovuto esaminare l'incarto, sollecitare agli eredi la produzione di altri documenti
e controllare la completezza dei giustificativi.
In
merito ai documenti ulteriormente sollecitati, i reclamanti definiscono la
richiesta superflua. Il Pretore ha precisato da parte sua che ciò si
giustificava poiché il libretto di famiglia prodotto con l'istanza non era sufficiente
per determinare gli eredi del defunto, di modo che qualora fossero risultati eredi
non figuranti nel libretto di famiglia sarebbe stata necessaria una nuova
dichiarazione di accettazione. Sia come sia, la richiesta del documento non ha
causato al Pretore un'apprezzabile perdita di tempo, essendo stata formulata contestualmente
alla richiesta di altra documentazione. Vero è poi che la procedura non poteva
definirsi complessa, non dovendosi interpretare eventuali disposizioni
testamentarie, mentre già dalla documentazione trasmessa con l'istanza appariva
verosimile che unici eredi di PI1 sarebbero stati la moglie e i figli, tant'è
che il certificato ereditario risulta per finire di una sola pagina. Né il
Pretore inoltre ha dovuto – per ipotesi – esaminare opposizioni al rilascio del
certificato, risolvere questioni preliminari o indire udienze. Inoltre lo
scritto con il quale egli ha richiesto ulteriore documentazione era un semplice
formulario precompilato.
c) Tutto
ciò considerato, le spese processuali di fr. 800.– per
l'emissione di un certificato ereditario come quello
in rassegna risultano oggettivamente elevate. A titolo di esempio, in una
sentenza dell'11 febbraio 2021 questa Camera è stata chiamata a statuire sugli
oneri processuali riscossi per il rilascio di un certificato ereditario nel
contesto di una successione dal valore pressoché identico a quello del caso in
oggetto (fr. 707 000.–: inc. 11.2020.37, consid. 8), rilevando che quelle
spese processuali di fr. 1200.– erano troppo alte e riducendole a fr. 500.–.
In concreto non sussistono ragioni per fare diversamente. Il reclamo di RE1,
RE3 e RE2 merita quindi parziale accoglimento e la decisione impugnata va
riformata di conseguenza.
8.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la
vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). I reclamanti ottenendo causa
vinta in misura preponderante, conviene tuttavia rinunciare al prelievo della modesta
quota dei costi che andrebbe a loro carico, così come conviene rinunciare a riscuotere
la quota dei costi che andrebbe addebitata al Cantone. Quanto all'indennità d'inconvenienza
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), gli eredi hanno pro-ceduto senza un patrocinatore
e non pretendono di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto
perdite di guadagno per la redazione del reclamo (cinque pagine) e per la
replica spontanea (una pagina). Non soccorrono pertanto gli estremi dell'art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC per riconoscere loro indennità d'inconvenienza (sentenza
5A_357/2019 del 27 agosto 2021 consid. 8.6, in: RSPC 2022 pag. 46).
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse
non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così
riformato:
Le spese processuali di fr. 500.–, da anticipare dall'istante,
sono poste a carico della successione.
2. Non
si riscuotono spese né si assegnano indennità d'inconvenienza.
3. Notificazione:
-
RE1,
Via a______ R______ __,
RE3
, Via a______ R______ __,
V______ -
RE2,
Via B______ __,
L______
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).