11.2022.51
Ricusa del perito giudiziario
23 maggio 2022Italiano13 min
moglie di comunicare immediatamente al Pretore aggiunto “parole riferite e confidenziali”.
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.51
Lugano
23 maggio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2021.892 (modifica di misure a
protezione dell'unione coniugale) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 25 agosto 2021 da
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
RE
1
(patrocinato
dall'avv.
giudicando sul reclamo del
17 marzo 2022 presentato da RE 1 nei confronti della decisione con cui il Pretore aggiunto ha respinto il 4 marzo 2022 una
sua istanza del 18 gennaio 2022 volta alla ricusazione del perito giudiziario;
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio tra RE 1 (1987)
e CO 1 (1988) è nato S__________, il 5 gennaio 2018. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale
introdotta da CO 1 davanti al Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona i coniugi hanno stipulato
il 1° aprile 2021 un accordo che li autorizzava a vivere separati, assegnava
l'abitazione coniugale in uso alla moglie (particella n. 807 RFD di
__________, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno), affi-dava S__________ alla medesima
(riservato il diritto di visita paterno), obbligava RE 1 a versare un
contributo alimentare di fr. 1150.– mensili per il figlio (di cui fr.
266.– mensili quale contributo di accudimento) senza cenno ad assegni familiari. L'accordo è stato omologato seduta
stante (inc. SO.2021.266).
B. Il 25 agosto 2021 CO
1 si è rivolta al medesimo Pretore aggiunto affinché proibisse a RE 1, sotto comminatoria
dell'art. 292 CP, di “avvicinarla a
meno di 30 metri in via __________ a __________ e a meno di 100 metri al di
fuori del comparto di via __________”, di accedere all'abitazione coniugale e
di mettersi in contatto con lei. Contestualmente essa ha chiesto che il
diritto di visita paterno a S__________ fosse esercitato sotto sorveglianza. Con
decreto emesso inaudita parte il giorno successivo il Pretore aggiunto ha
impartito i divieti richiesti. Nelle sue osservazioni del 1° settembre 2021 RE
1 ha proposto poi di respingere l'istanza e di revocare i citati divieti,
postulando una modifica delle modalità d'esercizio delle relazioni personali
con il figlio. Mediante decreto supercautelare del giorno stesso il Pretore
aggiunto ha disciplinato il luogo di passaggio del figlio da un genitore
all'altro. Al contraddittorio del 13 settembre 2021 le parti si sono accordate
su altre modalità di consegna del figlio.
C. Adito da CO 1, che
prospettava possibili comportamenti violenti di RE 1 nei confronti del figlio,
con decreto supercautelare del 16 novembre 2021 il Pretore aggiunto ha sospeso
il diritto di visita paterno. Chiamato a formulare osservazioni, in un
memoriale del 23 novembre 2021 RE 1 ha respinto ogni addebito, chiedendo una
verifica delle capacità genitoriali. In una replica del 1° dicembre 2021 e in
una duplica del 15 dicembre 2021 le parti hanno confermato il rispettivo punto
di vista. Al contraddittorio del 16 dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha statuito
sui divieti postulati dalla moglie, ammettendoli, ha confermato in via
cautelare la sospensione del diritto di vista paterno e ha istituito una
curatela educativa in favore di S__________. Egli ha disposto inoltre una presa
a carico del minore e ha ordinato una perizia sulle capacità genitoriale del
padre con ascolto della madre “in vista dell'affidamento di S__________, del
diritto di visita da riconoscere al genitore non affidatario e di eventuali
ulteriori misure da prendere”. In qualità di perito è stata designala la psicoterapeuta
V__________ __________ di __________.
D. Il 12 gennaio
2022,
dopo un primo colloquio con la perita, CO 1 ha scritto alla propria patrocinatrice
un messaggio di posta elettronica in cui figura quanto segue:
Inoltre questo
pomeriggio sono stata dalla psichiatra __________ V__________ per
l'ascolto
e andrò ancora venerdì prossimo. Mi sembra sia andata bene, mi ha detto che i
fatti descritti della vita coniugale sono “da manuale la violenza domestica” e gli
atteggiamenti aggressivi che hanno con il partner purtroppo molto spesso li
hanno con i figli. Mi è sembrata sorpresa che non siano stati accettati i diritti
di visita sorvegliati già quest'estate in seguito alla rottura del vetro della
porta d'ingresso.
Il messaggio di posta
elettronica è stato trasmesso dall'avvocata PA 2 alla Pretura ed è stato
versato agli atti come doc. N. Il 18 gennaio 2022 RE 1, presa conoscenza dello
scritto, ha chiesto la ricusazione della psicologa. Nelle sue osservazioni del
21 gennaio 2021 la perita ha fornito la propria versione dei fatti. CO 1 ha
proposto il 24 gennaio 2022 di respingere l'istanza e il 31 gennaio
successivo ha contestato la presa di posizione della perita. RE 1 ha confermato
da parte sua, il 7 febbraio 2022, la domanda di ricusa. Statuendo il 4 marzo
2022, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza di ricusazione. Non sono state
riscosse spese processuali né sono state assegnate ripetibili.
E. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 marzo 2022
in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua
istanza di ricusazione. Nelle proprie osservazioni del 6 aprile 2022 CO 1 si
dichiara “indifferente all'esito del reclamo”. Nel frattempo, il 4 marzo 2022,
il Pretore aggiunto ha ripristinato il diritto di visita paterno sotto
sorveglianza, da esercitare alla presenza di un operatore della __________ di __________.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un Pretore (o un Pretore
aggiunto) statuisce sulla ricusa di un ausiliario del tribunale, compreso un
perito giudiziario, è impugnabile mediante reclamo (art. 50 cpv. 2 combinato con l'art. 183 cpv. 2 CPC). Trattandosi di procedura sommaria, il
termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notifica della decisione (art.
321 cpv. 2 CPC; DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870
n. 30c consid. 2). Competente per materia a giudicare un reclamo su domande
di ricusa in controversie del diritto di famiglia è la prima Camera civile del
Tribunale d'appello (art. 48 lett. a n. 2 con rinvio al n. 1 LOG). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è
pervenuta al patrocinatore dell'istante il 7 marzo 2022 (tracciamento
dell'invio 98.__________, agli atti). Inoltrato il 17 marzo 2022, ultimo giorno
utile, il reclamo in questione è pertanto tempestivo.
2. Al reclamo RE 1
allega tutta una serie di documenti che tuttavia figurano già nel fascicolo
trasmesso d'ufficio alla Camera. La produzione di tali documenti si rivela quindi
superflua.
3. Nella decisione impugnata
il Pretore aggiunto, riassunte le condizioni per ricusare un perito
giudiziario, ha ricordato che nella fattispecie l'istanza si fonda sul contenuto
del messaggio di posta elettronica trasmesso il 12 gennaio 2022 da CO 1 alla sua
patrocinatrice e da questa prodotta “per trasparenza” in Pretura. A mente sua, “non
vi è dubbio – il patrocinatore di parte convenuta non lo contesta – che senza
discuterne con la cliente, questi ha ritenuto corretto trasmettere una mail che
evidentemente presenta un tono confidenziale, quasi si trattasse di un
resoconto informale cliente/avvocato, il cui tenore poteva apparire equivoco,
tanto che ha richiesto la successiva sua interpretazione da parte dello spesso
legale (cfr. scritto 24 gennaio 2022 del patrocinatore di CO 1). Sia come sia,
il riferito letterale che CO 1 riporta aver detto il perito, avulso dal
contesto dialettico in cui è avvenuto, non può certamente costituire motivo per
giustificare la sua ricusa. Men che meno, può essere un motivo di ricusa il
successivo colloquio (in precedenza agendato), avuto dal perito con RE 1”. Onde,
in definitiva, la reiezione dell'istanza.
4. I presupposti per
ricusare un perito sono già stati riepilogati dal Pretore aggiunto. Al
proposito basti ricordare che l'art. 47 cpv. 1 CPC, applicabile ai periti per
il rinvio dell'art. 183 cpv. 2 CPC, enuncia specifici motivi di ricusazione
alle lettere a-e, mentre alla lettera f impone la ricusa a chi per altri
motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una
parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
Si tratta di una clausola generale nella quale rientrano tutti i motivi di
ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti. Rammentato
che l'art. 29 cpv. 1 Cost., applicabile ai periti giudiziari, assicura in
materia di indipendenza e imparzialità la medesima protezione dell'art. 30 cpv.
1 Cost., i citati disposti del Codice di diritto processuale civile vanno
concretati alla luce dei principi sviluppati in applicazione di quest'ultima
norma (DTF 140 III 221 consid. 4.2). Le parti possono quindi esigere la
ricusazione di un perito la cui situazione o il cui comportamento siano di
natura tale da far nascere dubbi sulla sua imparzialità.
Le garanzie in rassegna
tendono a evitare che circostanze esterne alla causa possano influenzare la
decisione in favore o a detrimento di una parte. Esse non impongono unicamente
la ricusa qualora sia accertata un'effettiva prevenzione, poiché una
predisposizione interna del perito può difficilmente essere provata. Le
impressioni soggettive di una parte non sono però decisive. Occorre che,
secondo un apprezzamento oggettivo, le circostanze creino un'apparenza
oggettiva di prevenzione e facciano temere un'attività
parziale (sentenza del
Tribunale federale 4A_492/2019 del 1° luglio 2020 consid.
4 con rinvii; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_155/2021 del 30
settembre 2021 consid. 5.2 in: SZZP/RSPC 2022 pag. 5).
5. Come ha ricordato il
Pretore aggiunto, nel caso specifico RE 1 ha postulato la ricusa della
psicoterapeuta dopo avere letto il contenuto del noto messaggio di posta
elettronica inoltrato da CO 1 alla propria patrocinatrice e da questa prodotta
agli atti (sopra, lett. D). Invitata dal Pretore aggiunto a esprimersi
sull'istanza di ricusa, con osservazioni del 21 gennaio 2022 la perita ha
sostanzialmente rimproverato alla patrocinatrice della moglie di avere
comunicato al Pretore quanto le aveva confidenzialmente riferito la cliente e
ha rilevato quanto segue:
Concordo che il signor RE 1, giustamente, si sia
sentito attaccato e giudicato, ma sottolineo più che da un mio presunto pregiudizio,
da un agito intempestivo e alquanto poco congruo dell'avvocato di controparte.
Se ritiene compromesso il rapporto di fiducia con la scrivente, mi spiace, ma
comprendo perfettamente la ricusa.
6. Con il Pretore aggiunto
si può convenire che il resoconto dell'incontro esposto da CO 1 nel messaggio
di posta elettronica alla propria patrocinatrice, “avulso dal contesto dialettico
in cui è avvenuto”, non basta per giustificare una ricusazione. Più
problematica è la risposta della perita all'istanza in cui, oltre a non negare
le affermazioni riprodotte dalla moglie, riconosce anzi che, così come riportate
nello scritto, quelle affermazioni possono effettivamente avere indotto il
marito a ritenersi già giudicato. Con simili esternazioni essa ha destato così l’impressione, anche in una
persona ragionevole e spassionata, di essersi già formata un'opinione
sul comportamento del marito prima ancora di averlo sentito. Ciò potrebbe avere
quindi un'incidenza ai fini delle risultanze peritali sotto il profilo della
parità di trattamento, tant'è che per la moglie l'incontro era “andato bene”
proprio perché, a parere dell'esperta, i fatti descritti della vita coniugale “sono
‛da manuale la violenza domestica’ e gli atteggiamenti aggressivi che
hanno” soggetti del genere “con il partner purtroppo molto spesso li hanno con
Fatti
i figli”. Sarà fors'anche sem-brata un'impressione puramente soggettiva della
peritanda, ma avere reso pubblica tale opinione senza smentita da parte della
perita, lascia oggettivamente planare il dubbio sulla neutralità di
quest'ultima.
Certo, per la perita il
tutto è piuttosto riconducibile alla decisione della patrocinatrice della
moglie di comunicare immediatamente al Pretore aggiunto “parole riferite e confidenziali”.
Il che potrà anche essere vero, ma per finire la perita medesima ammette sostanzialmente
che quel messaggio può avere compromesso il rapporto di fiducia con uno dei due
peritandi. Visto il contesto del referto specialistico, volto ad accertare le
capacità genitoriali di RE 1 per l'affidamento di S__________ e le relazioni
personali con il figlio, così come l'acceso conflitto tra genitori, la perizia dev'essere assunta da un
esperto sopra ogni sospetto e la di lui imparzialità va finanche apprezzata con
rigore. Mentre in concreto la posizione della perita può oggettivamente dare
l'impressione che l'esito del referto sia già deciso. Ciò permette di
concludere che sussistono, dal profilo oggettivo, circostanze concrete atte a suscitare
timore di parzialità – anche soltanto apparente – dell'esperta. In simili
circostanze la decisione del Pretore aggiunto non può essere condivisa. Se ne
Considerandi
conclude che il reclamo, fondato, merita accoglimento. E siccome nella fattispecie la causa è matura per il
giudizio (art. 327 cpv. 3 lett.
b CPC), questa Camera può riformare direttamente la decisione impugnata,
disponendo la ricusa della perita.
7.
Le
spese processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). In concreto tuttavia CO 1 non ha proposto di respingere il reclamo, dichiarandosi
“indifferente all'esito” del procedimento. Conviene dunque rinunciare al
prelievo di oneri e all'addebito di ripetibili. Né essa può ritenersi avere
indotto il primo giudice in errore, ciò che avrebbe potuto giustificare – se
mai – un addebito delle spese (sentenza del Tribunale federale 5A_932/2016 del
24.
luglio 2017 consid. 2.2.4, in: RSPC 2017 pag. 503). Quanto al Cantone Ticino, lo Stato non può essere tenuto
alla rifusione di ripetibili (DTF 140 III 389 consid. 4.1 con richiami). In
merito alle spese processuali e alle ripetibili
di prima sede, che il Pretore aggiunto ha rinunciato a riscuotere e ad
assegnare, il reclamante nemmeno allude a ragioni che giustificherebbero la
modifica di tale disciplina.
8.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di una decisione
riguardante la ricusa-zione – seppure la decisione impugnata non abbia
carattere finale e indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e il
dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
L'istanza è accolta, nel senso che è disposta la
ricusazione della psicoterapeuta V__________ __________ quale perita nella procedura
SO.2021.892 tra CO 1 e RE 1 con conseguente revoca del mandato peritale.
2. Non si
riscuotono spese processuali né
si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).