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Decisione

11.2022.51

Ricusa del perito giudiziario

23 maggio 2022Italiano13 min

moglie di comunicare immediatamente al Pretore aggiunto “parole riferite e confidenziali”.

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.51

Lugano

23 maggio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2021.892 (modifica di misure a

protezione del­l'unione coniugale) della Pretura

del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 25 agosto 2021 da

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

RE

1

(patrocinato

dall'avv.

giudicando sul reclamo del

17 marzo 2022 presentato da RE 1 nei confronti della decisione con cui il Pretore aggiunto ha respinto il 4 marzo 2022 una

sua istanza del 18 gennaio 2022 volta alla ricusazione del perito giudiziario;

Ritenuto

in fatto: A. Dal matrimonio tra RE 1 (1987)

e CO 1 (1988) è nato S__________, il 5 gennaio 2018. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale

introdotta da CO 1 davanti al Pretore aggiunto del Distretto di

Bellinzona i coniugi hanno stipulato

il 1° aprile 2021 un accordo che li autorizzava a vivere separati, assegnava

l'abitazione coniugale in uso alla moglie (particella n. 807 RFD di

__________, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno), affi-dava S__________ alla medesima

(riservato il diritto di visita paterno), obbligava RE 1 a versare un

contributo alimentare di fr. 1150.– mensili per il figlio (di cui fr.

266.– mensili quale contributo di accudimento) senza cenno ad assegni familiari. L'accor­do è stato omologato seduta

stante (inc. SO.2021.266).

B. Il 25 agosto 2021 CO

1 si è rivolta al medesimo Pretore aggiunto affinché proibisse a RE 1, sotto comminatoria

dell'art. 292 CP, di “avvicinarla a

meno di 30 metri in via __________ a __________ e a meno di 100 metri al di

fuori del comparto di via __________”, di accedere all'abitazione coniugale e

di mettersi in contatto con lei. Contestualmente essa ha chiesto che il

diritto di visita paterno a S__________ fosse esercitato sotto sorveglianza. Con

decreto emesso inaudita parte il giorno successivo il Pretore aggiunto ha

impartito i divieti richiesti. Nelle sue osservazioni del 1° settembre 2021 RE

1 ha proposto poi di respingere l'istanza e di revocare i citati divieti,

postulando una modifica delle modalità d'esercizio delle relazioni personali

con il figlio. Mediante decreto supercautelare del giorno stesso il Pretore

aggiunto ha disciplinato il luogo di passaggio del figlio da un genitore

all'altro. Al contraddittorio del 13 settembre 2021 le parti si sono accordate

su altre modalità di consegna del figlio.

C. Adito da CO 1, che

prospettava possibili comportamenti violenti di RE 1 nei confronti del figlio,

con decreto supercautelare del 16 novembre 2021 il Pretore aggiunto ha sospeso

il diritto di visita paterno. Chiamato a formulare osservazioni, in un

memoriale del 23 novembre 2021 RE 1 ha respinto ogni addebito, chiedendo una

verifica delle capacità genitoriali. In una replica del 1° dicembre 2021 e in

una duplica del 15 dicembre 2021 le parti hanno confermato il rispettivo punto

di vista. Al contraddittorio del 16 dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha statuito

sui divieti postulati dalla moglie, ammettendoli, ha confermato in via

cautelare la sospensione del diritto di vista paterno e ha istituito una

curatela educativa in favore di S__________. Egli ha disposto inoltre una presa

a carico del minore e ha ordinato una perizia sulle capacità genitoriale del

padre con ascolto della madre “in vista dell'affidamento di S__________, del

diritto di visita da riconoscere al genitore non affidatario e di eventuali

ulteriori misure da prendere”. In qualità di perito è stata designala la psicoterapeuta

V__________ __________ di __________.

D. Il 12 gennaio

2022,

dopo un primo colloquio con la perita, CO 1 ha scritto alla propria patrocinatrice

un messaggio di posta elettronica in cui figura quanto segue:

Inoltre questo

pomeriggio sono stata dalla psichiatra __________ V__________ per

l'ascolto

e andrò ancora venerdì prossimo. Mi sembra sia andata bene, mi ha detto che i

fatti descritti della vita coniugale sono “da manuale la violenza domestica” e gli

atteggiamenti aggressivi che hanno con il partner purtroppo molto spesso li

hanno con i figli. Mi è sembrata sorpresa che non siano stati accettati i diritti

di visita sorvegliati già quest'estate in seguito alla rottura del vetro della

porta d'ingresso.

Il messaggio di posta

elettronica è stato trasmesso dall'avvocata PA 2 alla Pretura ed è stato

versato agli atti come doc. N. Il 18 gennaio 2022 RE 1, presa conoscenza dello

scritto, ha chiesto la ricusazione della psicologa. Nelle sue osservazioni del

21 gennaio 2021 la perita ha fornito la propria versione dei fatti. CO 1 ha

proposto il 24 gennaio 2022 di respingere l'istanza e il 31 gennaio

successivo ha contestato la presa di posizione della perita. RE 1 ha confermato

da parte sua, il 7 febbraio 2022, la domanda di ricusa. Statuendo il 4 marzo

2022, il Pretore aggiunto ha respinto l'istan­za di ricusazione. Non sono state

riscosse spese processuali né sono state assegnate ripetibili.

E. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 marzo 2022

in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua

istanza di ricusazione. Nelle proprie osservazioni del 6 aprile 2022 CO 1 si

dichiara “indifferente all'esito del reclamo”. Nel frattempo, il 4 marzo 2022,

il Pretore aggiunto ha ripristinato il diritto di visita paterno sotto

sorveglianza, da esercitare alla presenza di un operatore della __________ di __________.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui un Pretore (o un Pretore

aggiunto) statuisce sulla ricusa di un ausiliario del tribunale, compreso un

perito giudiziario, è impugnabile mediante reclamo (art. 50 cpv. 2 combinato con l'art. 183 cpv. 2 CPC). Trattandosi di procedura sommaria, il

termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notifica della decisione (art.

321 cpv. 2 CPC; DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870

n. 30c consid. 2). Competente per materia a giudicare un reclamo su domande

di ricusa in controversie del diritto di famiglia è la prima Camera civile del

Tribunale d'appello (art. 48 lett. a n. 2 con rinvio al n. 1 LOG). Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è

pervenuta al patrocinatore dell'istante il 7 marzo 2022 (tracciamento

dell'invio 98.__________, agli atti). Inoltrato il 17 marzo 2022, ultimo giorno

utile, il reclamo in questione è pertanto tempestivo.

2. Al reclamo RE 1

allega tutta una serie di documenti che tuttavia figurano già nel fascicolo

trasmesso d'ufficio alla Camera. La produzione di tali documenti si rivela quindi

superflua.

3. Nella decisione impugnata

il Pretore aggiunto, riassunte le condizioni per ricusare un perito

giudiziario, ha ricordato che nella fattispecie l'istanza si fonda sul contenuto

del messaggio di posta elettronica trasmesso il 12 gennaio 2022 da CO 1 alla sua

patrocinatrice e da questa prodotta “per trasparenza” in Pretura. A mente sua, “non

vi è dubbio – il patrocinatore di parte convenuta non lo contesta – che senza

discuterne con la cliente, questi ha ritenuto corretto trasmettere una mail che

evidentemente presenta un tono confidenziale, quasi si trattasse di un

resoconto informale cliente/avvocato, il cui tenore poteva apparire equivoco,

tanto che ha richiesto la successiva sua interpretazio­ne da parte dello spesso

legale (cfr. scritto 24 gennaio 2022 del patrocinatore di CO 1). Sia come sia,

il riferito letterale che CO 1 riporta aver detto il perito, avulso dal

contesto dialettico in cui è avvenuto, non può certamente costituire motivo per

giustificare la sua ricusa. Men che meno, può essere un motivo di ricusa il

successivo colloquio (in precedenza agendato), avuto dal perito con RE 1”. Onde,

in definitiva, la reiezione dell'istanza.

4. I presupposti per

ricusare un perito sono già stati riepilogati dal Pretore aggiunto. Al

proposito basti ricordare che l'art. 47 cpv. 1 CPC, applicabile ai periti per

il rinvio dell'art. 183 cpv. 2 CPC, enuncia specifici motivi di ricusazione

alle lettere a-e, mentre alla lettera f impone la ricusa a chi per altri

motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una

parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

Si tratta di una clausola generale nella quale rientrano tutti i motivi di

ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti. Rammentato

che l'art. 29 cpv. 1 Cost., applicabile ai periti giudiziari, assicura in

materia di indipendenza e imparzialità la medesima protezione dell'art. 30 cpv.

1 Cost., i citati disposti del Codice di diritto processuale civile vanno

concretati alla luce dei principi sviluppati in applicazione di quest'ultima

norma (DTF 140 III 221 consid. 4.2). Le parti possono quindi esigere la

ricusazio­ne di un perito la cui situazione o il cui comportamento siano di

natura tale da far nascere dubbi sulla sua imparzialità.

Le garanzie in rassegna

tendono a evitare che circostanze ester­ne alla causa possano influenzare la

decisione in favore o a detrimento di una parte. Esse non impongono unicamente

la ricusa qualora sia accertata un'effettiva prevenzione, poiché una

predisposizione interna del perito può difficilmente essere provata. Le

impressioni soggettive di una parte non sono però decisive. Occorre che,

secondo un apprezzamento oggettivo, le circostanze creino un'apparenza

oggettiva di prevenzione e facciano temere un'attività

parziale (sentenza del

Tribunale federale 4A_492/2019 del 1° luglio 2020 consid.

4 con rinvii; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_155/2021 del 30

settembre 2021 consid. 5.2 in: SZZP/RSPC 2022 pag. 5).

5. Come ha ricordato il

Pretore aggiunto, nel caso specifico RE 1 ha postulato la ricusa della

psicoterapeuta dopo avere letto il contenuto del noto messaggio di posta

elettronica inoltrato da CO 1 alla propria patrocinatrice e da questa prodotta

agli atti (sopra, lett. D). Invitata dal Pretore aggiunto a esprimersi

sull'istanza di ricusa, con osservazioni del 21 gennaio 2022 la perita ha

sostanzialmente rimproverato alla patrocinatrice della moglie di avere

comunicato al Pretore quanto le aveva confidenzialmente riferito la cliente e

ha rilevato quanto segue:

Concordo che il signor RE 1, giustamente, si sia

sentito attaccato e giudicato, ma sottolineo più che da un mio presunto pregiudizio,

da un agito intempestivo e alquanto poco congruo dell'avvocato di controparte.

Se ritiene compromesso il rapporto di fiducia con la scrivente, mi spiace, ma

comprendo perfettamente la ricusa.

6. Con il Pretore aggiunto

si può convenire che il resoconto dell'incontro esposto da CO 1 nel messaggio

di posta elettronica alla propria patrocinatrice, “avulso dal contesto dialettico

in cui è avvenuto”, non basta per giustificare una ricusazione. Più

problematica è la risposta della perita all'istanza in cui, oltre a non negare

le affermazioni riprodotte dalla moglie, riconosce anzi che, così come riportate

nello scritto, quelle affermazioni possono effettivamente avere indotto il

marito a ritenersi già giudicato. Con simili esternazioni essa ha destato così l’impressione, anche in una

persona ragionevole e spassionata, di essersi già formata un'opinione

sul comportamento del marito pri­ma ancora di averlo sentito. Ciò potrebbe avere

quindi un'incidenza ai fini delle risultanze peritali sotto il profilo della

parità di trattamento, tant'è che per la moglie l'incontro era “andato bene”

proprio perché, a parere dell'esperta, i fatti descritti della vita coniugale “sono

‛da manuale la violenza domestica’ e gli atteggiamenti aggressivi che

hanno” soggetti del genere “con il partner purtroppo molto spesso li hanno con

Fatti

i figli”. Sarà fors'anche sem-brata un'impressione puramente soggettiva della

peritanda, ma avere reso pubblica tale opinione senza smentita da parte della

perita, lascia oggettivamente planare il dubbio sulla neutralità di

quest'ultima.

Certo, per la perita il

tutto è piuttosto riconducibile alla decisione della patrocinatrice della

moglie di comunicare immediatamente al Pretore aggiunto “parole riferite e confidenziali”.

Il che potrà anche essere vero, ma per finire la perita medesima ammette sostanzialmente

che quel messaggio può avere compromesso il rapporto di fiducia con uno dei due

peritandi. Visto il contesto del referto specialistico, volto ad accertare le

capacità genitoriali di RE 1 per l'affidamento di S__________ e le relazioni

personali con il figlio, così come l'acceso conflitto tra genitori, la perizia dev'essere assunta da un

esperto sopra ogni sospetto e la di lui imparzialità va finanche apprezzata con

rigore. Mentre in concreto la posizione della perita può oggettivamente dare

l'impressione che l'esito del referto sia già deciso. Ciò permette di

concludere che sussisto­no, dal profilo oggettivo, circostanze concrete atte a suscitare

timore di parzialità – anche soltanto apparente – dell'esperta. In simili

circostanze la decisione del Pretore aggiunto non può essere condivisa. Se ne

Considerandi

conclude che il recla­mo, fondato, merita accoglimento. E siccome nella fattispecie la causa è matura per il

giudizio (art. 327 cpv. 3 lett.

b CPC), questa Camera può riformare direttamente la decisione impugnata,

disponendo la ricusa della perita.

7.

Le

spese processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). In concreto tuttavia CO 1 non ha proposto di respingere il reclamo, dichiarandosi

“indifferente all'esito” del procedimento. Conviene dunque rinunciare al

prelievo di oneri e all'addebito di ripetibili. Né essa può ritenersi avere

indotto il primo giudice in errore, ciò che avrebbe potuto giustificare – se

mai – un addebito delle spese (sentenza del Tribunale federale 5A_932/2016 del

24.

luglio 2017 consid. 2.2.4, in: RSPC 2017 pag. 503). Quanto al Cantone Ticino, lo Stato non può essere tenuto

alla rifusione di ripetibili (DTF 140 III 389 consid. 4.1 con richiami). In

merito alle spese processuali e alle ripetibili

di prima sede, che il Pretore aggiunto ha rinunciato a riscuotere e ad

assegnare, il reclamante nemmeno allude a ragioni che giustificherebbero la

modifica di tale disciplina.

8.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di una decisione

riguardante la ricusa-zione – seppure la decisione impugnata non abbia

carattere finale e indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e il

dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

L'istanza è accolta, nel senso che è disposta la

ricusazione della psicoterapeuta V__________ __________ quale perita nella procedura

SO.2021.892 tra CO 1 e RE 1 con conseguente revoca del mandato peritale.

2. Non si

riscuotono spese processuali né

si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).