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Decisione

11.2022.52

Protezione dell'unione coniugale: fabbisogno minimo allargato e suddivisione del mantenimento in denaro dei figli in caso di affidamento esclusivo

7 gennaio 2024Italiano36 min

del 2021, quando AO 1 si è trasferita con i figli in un appartamento a __________,

Source ti.ch

Incarti n.

11.2022.52

11.2022.53

Lugano

7 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2021.1250 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza dell'8 marzo 2021 da

AO

1

(patrocinata

dall' PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall' PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 21 marzo 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto l'8 marzo 2022 (inc. 11.2022.52) e sulla contestuale istan-za di

gratuito patrocinio (inc. 11.2022.53),

come pure sull'appello

incidentale presentato da AO 1 l'11 aprile 2022 contro la medesima sentenza e

sulla contestuale istanza di provvigione ad litem in appello, subordinatamente

di gratuito patrocinio;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1 (1972),

cittadino italiano, e AO 1 (1984) si sono sposati a __________ il 30 marzo

2007. A quel momento lo sposo aveva già un figlio, A__________ (1999) nato da

una precedente relazione. Dal matrimonio sono nati L__________, il 13 novembre

2007, e S__________, il 19 febbraio 2015. Il marito lavora al 50% per il Comune

di __________ come autista del pulmino scolastico e, a titolo accessorio,

consegna giornali e stampati a domicilio. La moglie, infermiera, lavora a tempo

pieno per la __________ SA di __________. I coniugi si sono separati nel mar­zo

del 2021, quando AO 1 si è trasferita con i figli in un appartamento a __________,

mentre il marito è rimasto nel­l'appartamento coniugale di __________ in cui

vive con suo figlio A__________.

B. L'8 marzo 2021 AO 1

si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a

protezione dell'unio­ne coniugale, chiedendo – già in via cautelare e

inaudita parte – di autorizzare i coniugi a vivere separati, di affidarle i

figli (riservato il diritto di visita paterno da esercitare secondo determinate

modalità) e di assegnare in uso al marito l'abitazione coniugale. Inoltre essa

ha postulato la condanna di AP 1 a versare contributi alimentari di fr. 300.–

mensili per L__________ e di fr. 200.– mensili per S__________ dal 1° marzo al

31 maggio 2021, come pure di fr. 950.– mensili per L__________ e di fr. 450.–

mensili per S__________ dal 1° giugno 2021 in poi, assegni familiari non

compresi, con suddivisione a metà delle spese straordinarie per i figli. Essa

ha sollecitato infine una provvigione ad litem di fr. 4000.– o, in subordine,

il beneficio del gratuito patrocinio. Con decreto cautelare emesso l'11 marzo

2021 senza contraddittorio il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza

superprovvisionale.

C. Invitato a presentare

osservazioni scritte, in un memoriale del 21 maggio 2021 AP 1 ha aderito

alla richiesta di vita separata, all'affidamento dei figli alla madre (pur con

una diversa disciplina del suo diritto di visita), ha proposto di suddividere i

mobili e le suppellettili in modo da garantire “le minime comodità” ai figli in

entrambe le abitazioni, ha rifiutato ogni contributo alimentare e ha avversato

la richiesta di provvigione ad litem, postulan­do a sua volta il

gratuito patrocinio. All'udienza del 27 maggio 2021, indetta per il contraddittorio

cautelare e il dibattimento sulla protezione dell'unione coniugale, il Pretore

aggiunto ha omologato un accordo cautelare in virtù del quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere

separati dal marzo del 2021 e l'abitazio­ne coniugale (con mobili e

suppellettili) è stata attribuita in uso al marito, mentre L__________ e

S__________ sono stati affidati alla

madre (riservato il diritto di visita paterno). Non sono stati fissati

contributi alimentari tra coniugi né per i figli.

D. Il 13 luglio 2021 il

Pretore aggiunto, dopo avere ricevuto una relazione della delegata all'ascolto dei

figli __________, ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni per

comunicare “even-tuali opposizioni motivate alla conclusione della procedura

con l'omologazione degli accordi verbalizzati in occasione dell'udien­za del 27

maggio 2021”. Visto il diniego di AO 1, egli ha citato i coniugi a un'udienza

del 20 ottobre 2021 per il seguito del dibattimento. In tale occasione le

parti hanno ribadito le rispettive posizioni e notificato prove. L'istruttoria

è stata chiusa il 15 dicembre 2021 e al dibattimento finale i coniugi hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 9 febbraio

2022 AO 1 ha rivendicato un contributo

alimentare di fr. 852.– mensili per L__________ e uno di fr. 610.60

mensili per S__________ (assegni familiari non compresi), pretenden­do dal

marito la rifusione di fr. 970.– o almeno di fr. 565.– quale partecipazione

alle spese straordinarie dei figli. In un memoriale del 9 febbraio 2021 AP 1 ha

sostanzialmente ribadito le domande formulate nella risposta.

E. Statuendo con sentenza

dell'8 marzo 2022, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere

separati, ha assegnato l'uso dell'abitazione coniugale al marito (con mobili e

suppellettili), ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita

paterno), non ha fissato contributi alimentari tra coniugi, ha disgiunto le

loro partite fiscali dal 1° gennaio 2021 ponendo gli arretrati a carico di metà

ciascuno e ha respinto la pretesa della moglie volta a ottenere la rifusione

dal marito della quota di spese straordinarie per i figli. Riguardo al

contributo alimentare per questi ultimi, AP 1 è stato obbligato a versare quanto

segue:

per

L__________:

fr.

556.– mensili dal marzo 2021 al gennaio 2023,

fr. 482.– mensili dal

febbraio 2023 all'ottobre 2023,

fr. 469.– mensili dal

novembre 2023 al gennaio 2031,

fr. 485.– mensili dal

febbraio 2031,

assegni familiari non

compresi,

per

S__________:

fr.

305.– mensili dal marzo 2021 al gennaio 2023,

fr. 379.– mensili dal

febbraio 2023 all'ottobre 2023,

fr. 392.– mensili dal

novembre 2023 al gennaio 2031,

fr. 376.– mensili dal

febbraio 2031,

assegni

familiari non compresi, fino alla maggiore età o alla conclusione di

un'adeguata formazione professionale, riservando per le spese straordinarie “l'art.

286 cpv. 3 CC”. La domanda di provvigione ad litem formulata dalla

moglie è stata respinta, così come la sua richiesta di gratuito patrocinio.

Tale beneficio è stato accordato invece al marito. Le spese processuali di fr.

3000.– (compresi i costi per l'ascolto dei figli di fr. 810.–) sono state ad-debitate

alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

F. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 marzo 2022 per

ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito

patrocinio – di non dover versare contributi alimentari per il mantenimento dei

figli. Nella sua risposta dell'11 aprile 2022 AO 1 propone di respingere

l'appello e con appello incidentale chiede di obbligare il marito a rifonderle

fr. 970.– (o almeno fr. 565.–) per le spese straordinarie da lei

sopportate e di accordarle il gratuito patrocinio per la procedura di primo

grado, sollecitando altresì una provvigione ad litem di fr. 2500.– per

la procedura di appello o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio.

Con decreto del 13 aprile 2022 il presidente della Camera ha conferito

all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda i contributi alimentari dovuti dal convenuto ai figli dal 1° marzo

2021 all'8 mar­zo 2022, respingendola per quelli dovuti in seguito. Nelle

sue osservazioni del 25 aprile 2022 AP 1 conclude per l'irricevibilità dell'appello

incidentale. In una replica spontanea del 5 maggio 2022 AO 1 ha precisato che

“l'appello incidentale viene qui limitato al riconoscimento dell'GP/AG nonché

ad una posizione di condivisione di spese dei figli che non è stata

riconosciuta in prima battuta”.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a

protezione dell'unione

coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.

271.

lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC),

sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore

litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata

dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al

patrocinatore del convenuto il 9 marzo 2022 (traccia dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe

scaduto così sabato 19 marzo 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in

virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il 21 marzo 2022 (timbro postale

sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto

ricevibile.

2.

All'appello AP 1

acclude copia di due fatture per la fornitura di olio combustibile del 21

gennaio e del 14 marzo 2022. Tali documenti sono ricevibili, controverse

essendo questioni riguardanti figli minorenni. Vigendo in concreto il principio

inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC), applicabile

anche al debitore alimentare (DTF 148 III 290 consid. 6.4 con rinvii;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.53 del 30 settembre 2022

consid. 2 con rinvii), nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello senza

riguardo ai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid.

4.2.1). Essi vanno pertanto considerati nella misura in cui appaiono utili per

il giudizio.

3.

Litigiosi restano i

contributi alimentari per i figli. Al riguardo il Pretore aggiunto ha accertato

il reddito del marito in complessivi fr. 4313.– mensili (media di fr.

2916.– mensili quale dipendente comunale, fr. 1397.– mensili dall'attività

accessoria) e ha calcolato il fabbisogno minimo di lui in fr. 3452.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione comprensiva

delle spese accessorie fr. 1333.– [fr. 1600.– dedotta la

partecipazione del figlio A__________], premio della cassa malati obbligatoria

e dell'assicurazione complementare fr. 300.–, assicurazione dell'automobile

fr. 42.–, imposta di circolazione fr. 7.–, assicurazione dell'economia

domestica e RC privata fr. 45.–, premio dell'assicurazione “terzo pilastro” fr.

175.–, rata del rimborso di un debito fr. 250.–, imposte stimate fr. 100.–). Egli

ha poi determinato il reddito della moglie in fr. 5054.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di

complessivi fr. 3920.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione con spese accessorie fr.

1260.– [fr. 1800.– dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli],

premio della cassa malati obbligatoria e dell'assicurazione complementare fr. 300.–,

rata del leasing del veicolo fr. 347.–, imposta di circolazione fr. 21.–,

assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 42.–, premio

dell'assicurazione “terzo pilastro” fr. 300.–, imposte stimate fr. 300.–).

Quanto al fabbisogno in

denaro dei figli, quello di L__________ è stato fissato in fr. 1041.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio

fr. 360.–, premio della cassa malati fr. 81.–),

onde uno scoperto, dopo deduzione degli assegni familiari, di fr. 841.– mensili

fino all'ottobre del 2023 e di fr. 791.– mensili dopo di allora. Il fabbisogno

in denaro di S__________ è stato definito in fr. 662.– mensili fino al 10° anno

di età (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 180.–, premio

della cassa malati fr. 82.–) e in

fr. 862.– mensili dopo di allora con la rivalutazione del minimo esistenziale

del diritto esecutivo a fr. 600.–, onde uno scoperto, dopo deduzione degli

as-segni familiari, di fr. 462.– mensili fino al gennaio del 2023, di fr. 662.–

mensili fino al gennaio del 2031 e di fr. 612.– mensili dopo di allora.

Premesso ciò, dopo avere ricordato

che i figli sono affidati alla madre, il Pretore aggiunto ha obbligato AP 1 a

destinare per il loro mantenimento l'intero

suo margine disponibile (fr. 861.– mensili), ripartendolo in proporzione

ai rispettivi fabbisogni scoperti, e ha fissato il contributo alimentare per L__________

in fr. 556.– mensili dal marzo del 2021 al gennaio del 2023, in fr. 482.–

mensili da febbraio all'ottobre del 2023, in fr. 469.– mensili dal novembre del

2023.

al gennaio del 2031 e in fr. 485.– mensili in seguito, mentre ha

stabilito per i medesimi periodi quello per S__________ in fr. 305.– mensili,

in fr. 379.– mensili, in fr. 392.– mensili e in fr. 376.– mensili, il tutto

oltre assegni familiari.

4.

L'appellante chiede

anzitutto di rivalutare il proprio fabbisogno minimo per tenere conto della

situazione del figlio A__________, il quale è in possesso della sola licenza di

scuola media e ha inizia­to nel 2021 una formazione professionale a tempo pieno

sen­za alcuna remunerazione, guadagnando unicamente fr. 800.– mensili per un'attività

accessoria. In simili circostanze egli dichiara di ospitare il figlio a proprie

spese e di contribuire agli esborsi personali di lui. L'appellante fa notare poi

di non avere chiesto alcun contributo di mantenimento per il figlio, ma di

essersi limitato a esporre il proprio mimino esistenziale del diritto esecutivo

per persone con obblighi di mantenimento, così come l'intero costo

dell'alloggio. Se non che, egli soggiunge, il Pretore aggiunto, pur avendo accertato

che A__________ non è in grado di provvedere autonomamente al proprio

mantenimento, “pretende che partecipi alle spese per l'alloggio con un terzo del

suo reddito accessorio”, il quale è finanche insufficiente per far fronte al di

lui fabbisogno minimo. Il convenuto propone in definitiva di riconoscergli fr.

1350.– mensili come minimo esistenziale del diritto esecutivo e l'intera spesa

per l'alloggio di fr. 1600.– mensili. AO 1 obietta, in sintesi, che data la

convivenza con un maggiorenne e dato che nessun obbligo di mantenimento oltre

la maggiore età è stato pattuito in favore di A__________, al convenuto può

essere riconosciuto solo un importo ridotto di fr. 1000.– mensili per il

minimo esistenziale e fr. 800.– mensili per la metà del costo per l'alloggio.

a) Questa

Camera ha già avuto modo di rilevare che ove un coniuge viva in comunione

domestica con terzo, si tratti di

concubinato o no, determinante è

il beneficio economico che gli può derivare (DTF 144 III 506 consid. 6.6;

analogamente: RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c consid. 6a con rinvio). Nondime­no, la

comunione domestica di un genitore che vive con un figlio maggiorenne non è

equiparabile a quella formata da due partner, ragione per cui il minimo

esistenziale di tale genitore non corrisponde

alla metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente di fr.

850.– (DTF 144 III 506 consid. 6.6; v. anche sentenze del Tribunale federale 5A_6/2019

del 3 luglio 2019 consid. 4.4 e 5A_827/2022 del 16 maggio 2023 consid. 5 in:

FamPra.ch 2023 pag. 1018).

b) In

concreto risulta dagli atti che A__________ svolge un apprendistato

quale impiegato di commercio alla scuola professionale commerciale di __________

(doc. 10). Inoltre, per ammissione

dell'appellante egli svolge un'attività accessoria, guadagnando fr. 800.–

mensili. Diversamente al figlio maggiorenne ancora in formazione ma senza redditi,

nel qual caso il minimo esistenziale del genitore con cui egli vive va

fissato in fr. 1350.– mensili (sentenza del

Tribunale federale 5A_6/2019

del 3 luglio 2019 consid. 4.4), qualora il maggiorenne sia al beneficio di risorse

proprie piuttosto che ridurre il minimo esistenziale del genitore conviene

tenere conto della partecipazione del figlio al costo della locazione (sentenza

del Tribunale federale 5A_246/2019

del 9 giugno 2020 consid. 5.3.3). Non soccorrono motivi quindi per scostarsi dal

minimo esistenziale di fr. 1200.– mensili calcolato dal Pretore aggiunto. Circa

la partecipazione di A__________ al costo dell'alloggio, l'appellante

non discute – di per sé – l'ammontare della riduzione. Al proposito l'importo

di fr. 1333.– mensili riconosciuto dal primo giudice resiste alla pertanto critica.

5.

Sempre in relazione

al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede che sia riconosciuta la spesa

per il riscaldamento di fr. 116.70 mensili, che siano rivalutati il premio

per l'assicurazione dell'automobile a fr. 114.45 mensili e l'imposta di

circolazione a di fr. 34.– mensili, che siano ammessi i costi per l'uso di

due scooter di fr. 26.90 mensili complessivi e che l'onere fiscale sia

aumentato a fr. 181.– mensili. Le varie voci vanno esaminate singolarmente.

a) In

merito ai costi del riscaldamento il Pretore aggiunto ha ritenuto che la spesa

non è stata resa verosimile e che, in ogni modo, essa è già compresa nelle

spese accessorie della locazione. In appello il convenuto produce due fatture a

suo nome del 2022 di complessivi fr. 2801.05 per la fornitura di olio combustibile

al proprio domicilio, sostenendo che egli assume tali spese per metà con gli

inquilini del secondo appar-tamento dell'immobile, onde un esborso a suo carico

di fr. 116.70 mensili in aggiunta all'acconto delle spese. L'istan­te

obietta che il marito non ha prodotto alcun conguaglio delle spese accessorie

previste dal contratto di locazione, sicché si ignora quanto egli debba realmente

sopportare. Ora, agli atti figura un accordo di subingresso nel contratto di

locazione dal quale risulta che oltre alla pigione di fr. 1550.– mensili AP

1.

deve versare fr. 50.– mensili di “anticipo spese (olio riscaldamento fatto

direttamente dagli inquilini)” (doc. E). Quest'ultima locuzione non è chiarissima,

tuttavia a un sommario esame risulta verosimile che in aggiunta all'acconto

spese di fr. 50.– l'inquilino assume direttamente il pagamento dei costi del

riscaldamento. Certo, la moglie obietta che il marito non ha presentato il

conguaglio annuo, ma non pretende che egli si veda restituire tutto l'acconto

versato. Su questo punto l'appello si rivela di conseguenza fondato.

b) Relativamente

ai veicoli privati, il Pretore aggiunto ha riconosciuto le spese per una Fiat “Punto

GT”, ma non quelle per un veicolo d'epoca né per gli scooter, dimezzando il premio

dell'assicurazione RC e casco calcolato per due veicoli e ammettendo l'imposta

di circolazione per la vettura meno potente. L'appellante contesta simili

valutazioni, proponendo di aumentare l'esborso a fr. 114.45 e a fr. 34.– mensili.

Egli chiede altresì di riconoscergli fr. 26.90 mensili complessivi per i motoveicoli,

indispensabili per l'attività accessoria di distribuzione di materiale

pubblicitario. Da parte sua la moglie oppone che il marito, recandosi al lavoro

a piedi, non necessita di un'automobile per l'attività principale, ma riconosce

complessivi fr. 27.– mensili per i motoveicoli richiesti dall'attività

accessoria.

Il

costo di un veicolo privato può essere inserito nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, anche in

situazioni di ristrettezze economiche, se l'uso del mezzo è indispensabile per

l'esercizio della professione (RtiD I-2022 pag. 573 n. 6c consid. 3a con riferimenti;

I-2010 pag. 699 n. 20c con rinvii). L'uso di un'automobile per diporto, invece, non fa parte né

del minimo esistenziale del diritto esecutivo né del minimo esistenziale

“allargato” (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD

II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza

inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 4b). In concreto è vero che

il convenu­to non ha reso verosimile di necessitare di un veicolo privato per

ragioni professionali. Se non che, già in prima sede egli aveva giustificato

tale esigenza anche “per spostarsi con i

figli”

(risposta, pag. 5). Davanti a questa Camera la moglie obietta che l'esercizio

del diritto di visita è irrilevante, che i coniugi abitano vicini e che in ogni

modo lei stessa accompagna la figlia dal marito (duplica, pag. 2). In realtà,

anche se la trasferta fra le abitazioni delle parti potrebbe essere compiuta

con i mezzi pubblici, è verosimile che la scarsa frequenza dei collegamenti

renderebbe difficile organizzare gli scambi dei figli, mentre lo spostamento a

piedi richiede tempi eccessivi. Che poi la moglie si sia impegnata ad

accompagnare la figlia dal padre non consta. La necessità di usufruire di un

veicolo privato per l'esercizio dei diritti di visita è quindi verosimile. E le

spese connesse all'esercizio di

diritti di visita rientrano nel fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di

famiglia” (DTF 147 III 265

consid. 7.2 con numerosi riferimenti; v. anche RtiD II-2017 pag. 778

consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 4b).

Circa

l'ammontare dei citati costi, dandosi targhe trasferibili l'imposta di

circolazione del veicolo meno potente è ridotta (al 20% dell'imposta ordinaria:

Fatta astrazione dell'imposta di circolazione per il veicolo d'epoca, la spesa effettiva

per la Fiat “Punto GT” ammonta a fr. 7.– mensili (doc. M). Relativamente

all'assicurazione RC e casco, è possibile che assicurare due automobili con

targhe trasferibili costi sensibilmente meno che assicurare le due auto

singolarmente. Dalla polizza agli atti, tuttavia, non è dato di capire a quanto

ammonti il premio per la sola Fiat (doc. O). In circostanze siffatte, a un

sommario esame, la decisione del primo giudice di suddividere a metà il premio

assicurativo resiste alla critica, fermo restando che esso non corrisponde ai

soli contributi di legge, ma a complessivi fr. 1590.60 annui. Nel fabbisogno

minimo del convenuto va pertanto riconosciuta una spesa di fr. 66.30 mensili.

In

merito ai motoveicoli, per tacere del fatto che anche AO 1 ne ammette la necessità

per distribuire materiale pubblicitario a domicilio, tale esigenza appare

verosimile, vista appunto l'attività accessoria svolta dal marito. Posto

altresì che la moglie riconosce anche il relativo l'esborso, il fabbisogno

minimo dell'appellante va rivalutato di complessivi fr. 26.90 mensili

(assicurazione veicoli a motore fr. 20.10 mensili, imposta di circolazione

fr. 6.80: doc. M e N).

c) Per

finire l'appellante contesta l'onere fiscale, stimato dal primo giudice in fr.

100.– mensili, facendo valere che con un reddito imponibile di fr. 32 624.– annui (reddito netto di fr. 51 756.–, deduzione per spese professionali

fr. 3100.– e oneri di cassa malati fr. 3600.–, versamenti al “terzo

pilastro” fr. 2100.– e contributi alimentari fr. 10 332.–), l'aggravio ammonta a fr. 181.– mensili.

L'istante fa valere che lo “schema di calcolo” non è stato dimostrato e che in

situazione di ammanco l'onere fiscale va finanche stralciato dal fabbisogno. In

realtà, anche tenendo conto dei correttivi apportati nel presente giudizio, il

bilancio della famiglia presenta un'ecceden­za, sicché non sussistono gli

estremi per stralciare le imposte dal fabbisogno. Il carico tributario inoltre

può essere prudentemente stimato ricorrendo al calcolatore d'imposta (in: ‹https://www4.ti.ch/dfe/

dc/sportello/calcolatori-dimposta›; cfr. doc. CC). Nelle circostanze descritte,

a un sommario esame il calcolo proposto dall'appellante appare verosimile e può

essere condiviso.

d)

In definitiva, il fabbisogno minimo “allargato” del marito va rivalutato in fr.

3700.– mensili complessivi arrotondati

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione

comprensiva dell'acconto delle spese accessorie fr. 1333.–, riscaldamento

fr. 116.70, premio della cassa malati obbligatoria e complementare

fr. 300.–, assicurazione dell'automobile fr. 66.30, imposta di

circolazione fr. 7.–, assicurazione scooter fr. 20.10, imposta di circolazione

scooter fr. 6.80, assicurazione economia domestica e RC privata fr. 45.–,

premio del “terzo pilastro”

fr. 175.–, rata rimborso del debito fr. 250.–, imposte fr. 181.–).

6.

Relativamente al

fabbisogno minimo della moglie l'appellante chiede di ridurre l'onere fiscale a

fr. 85.40 mensili. Da parte sua

l'istante lamenta che il primo giudice non ha le riconosciuto il premio di fr.

21.– mensili per l'assicurazione di protezione giuridica, i costi del dentista né

le spese mediche per le usuali visite di controllo.

a) Il

Pretore ha stimato l'onere fiscale in fr. 300.– mensili considerando i

contributi di mantenimento per i figli e “le usuali deduzioni fiscali”. Il convenuto

fa valere che il reddito imponibile della moglie ammonta a fr. 36 880.– annui (reddito netto fr. 60 648.–, contributi alimentari per i figli fr. 10 332.– con deduzione delle spese

professionali di fr. 3100.–, premi di cas­sa malati fr. 5200.–, versamenti

al “terzo pilastro” fr. 3600.–, versamenti per figli fr. 22 200.–), cui va applicata l'aliquota per

coniugati e due figli a carico. L'interessata obietta che il marito non ha mai

contestato i suoi calcoli al riguardo e so-stiene che con la disgiunzione delle

partite fiscali non si applica più l'aliquota per coniugati.

Ora,

a prescindere dal fatto che nel memoriale conclusivo il convenuto prospettava

per l'istante un onere fiscale di soli fr. 60.– mensili,

contrariamente all'assunto della moglie l'aliquota “per coniugati” si applica

anche ai coniugi separati che vivono in comunione domestica con figli minorenni

(circolare 10/2020 della Divisione delle contribuzioni, Imposizione della

famiglia, pag. 28, in: ‹https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/ DOC-CIRC/circ_2020_18_Allegato.pdf›).

Premesso ciò, la riduzione a fr. 85.40 mensili appare verosimile, se non

finanche favorevole, ove si consideri che il calcolo proposto dal­l'appellante

non tiene conto della riduzione dei contributi per i figli in esito

all'appello, né della deduzione per spese professionali di fr. 6756.– per

l'imposta cantonale e di fr. 6432.– per l'imposta federale diretta (come

riconosciuto in passato dal­l'autorità fiscale: doc. I) né di quella per

l'onere effettivo di cassa malati di fr. 5556.– annui per l'imposta cantonale e

forfettario massimo di fr. 3100.– annui per l'imposta federale diretta.

b) Quanto

al premio per l'assicurazione di protezione giuridica, il Pretore aggiunto non

l'ha ritenuto sufficientemente verosimile, poiché sul documento agli atti figura

la scritta “polizza provvisoria” (doc. Y). Per la moglie ciò “non significa che

la stessa non esista”, ma essa non fornisce spiegazioni su tale indicazione né allega

in appello documenti atti a smentire

l'opinione

del primo giudice, che resiste pertanto alla critica. Riguardo alle spese

mediche e dentistiche, la rivendicazione non è cifrata, di modo che essa si

rivela irricevibile (DTF 137 III 619

consid. 4.3 e 620 consid. 4.5.1 con riferimenti).

c) In conclusione il fabbisogno minimo “allargato”

della moglie va ricondotto a fr. 3705.00 mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1350.–, pigione con spese accessorie fr. 1260.– [già

dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della

cassa malati obbligatoria e complementare fr. 300.–, rata del leasing del

veicolo fr. 347.–, imposta di circolazione fr. 21.–, assicurazione economia

domestica e RC privata fr. 42.–, premio del “terzo pilastro” fr. 300.–, imposte

stimate fr. 85.40).

7.

Circa il fabbisogno in

denaro dei figli, l'appellante osserva che S__________ compirà 10 anni nel

febbraio del 2025 e non nel febbraio del 2023, come reputa il Pretore aggiunto.

Egli lamenta altresì che quest'ultimo non ha ripartito l'eccedenza tra genitori

e figli. Le critiche non sono prive di fondamento, fermo restando che tali correttivi

non influiscono sull'importo complessivo a carico del marito (sotto, consid. 8).

Inoltre il Pretore aggiunto ha fissato adeguamenti dei contributi anche dopo il

16° anno di S__________, trascurando che a quel momento (febbraio del 2031) L__________

avrà 23 anni e potrebbe avere terminato la formazione. Tutto considerato,

stabilire già ora adeguamenti dei contributi alimentari dopo quelli del febbraio

2025.

non appare ragionevole. Le parti potranno sempre chiedere una modifica

dell'attuale assetto dandosi mutamenti rilevanti delle circostanze, in

particolare dopo la maggiore età o il termine della formazione del primogenito

(art. 179 cpv. 2 CC). In ultima analisi il quadro del bilancio familiare che

risulta è il seguente:

Dal marzo 2021 al 31 ottobre 2023

reddito del padre fr. 4313.–

reddito

della madre fr. 5054.–

fr. 9367.– mensili,

fabbisogno minimo “allargato”

del padre fr. 3700.–

fabbisogno

minimo “allargato” della madre fr. 3705.–

fabbisogno

minimo “allargato” di L__________ fr. 841.–

fabbisogno

minimo “allargato” di S__________ fr. 462.–

fr. 8708.– mensili,

eccedenza da ripartire fr. 659.–

un

terzo per ogni coniuge fr. 219.–

un

sesto per ogni figlio fr. 110.–

mensili,

mantenimento in denaro di L__________:

fr.

841.– + fr. 110.– = fr. 951.– mensili,

mantenimento in denaro di S__________:

fr.

462.– + fr. 110.– = fr. 572.– mensili.

Dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2025

reddito del padre fr. 4313.–

reddito

della madre fr. 5054.–

fr. 9367.– mensili,

fabbisogno minimo “allargato”

del padre fr. 3700.–

fabbisogno

minimo “allargato” della madre fr. 3705.–

fabbisogno

minimo “allargato” di L__________ fr. 791.–

fabbisogno

minimo “allargato” di S__________ fr. 462.–

fr. 8658.– mensili,

eccedenza da ripartire fr. 709.–

un

terzo per ogni coniuge fr. 236.–

un

sesto per ogni figlio fr. 118.–

mensili,

mantenimento in denaro di L__________:

fr.

791.– + fr. 118.– = fr. 909.– mensili,

mantenimento in denaro di S__________:

fr.

462.– + fr. 118.– = fr. 580.– mensili.

Dal 1° febbraio

2025.

in poi

reddito del padre fr. 4313.–

reddito

della madre fr. 5054.–

fr. 9367.– mensili,

fabbisogno minimo “allargato”

del padre fr. 3700.–

fabbisogno

minimo “allargato” della madre fr. 3705.–

fabbisogno

minimo “allargato” di L__________ fr. 791.–

fabbisogno

minimo “allargato” di S__________ fr. 662.–

fr. 8858.– mensili,

eccedenza da ripartire fr. 509.–

un

terzo per ogni coniuge fr. 169.–

un

sesto per ogni figlio fr. 85.–

mensili,

mantenimento in denaro di L__________:

fr.

791.– + fr. 85.– = fr. 876.– mensili,

mantenimento in denaro di S__________:

fr.

662.– + fr. 85.– = fr. 747.– mensili.

8.

In merito alla

ripartizione del mantenimento in denaro dei figli fra i genitori, il Pretore

aggiunto ha destinato allo scopo l'intero margine di AP 1, ripartendolo tra i

figli in proporzione ai rispettivi fabbisogni in denaro. L'appellante chiede di

esonerarlo da contributi, lasciandogli l'intera sua disponibilità in modo da

garantirgli la sua quota di eccedenza e un piccolo agio per far fronte a spese

impreviste e ai costi occasionati dall'esercizio del diritto di visita.

a) Il mantenimento del figlio consiste nella

cura, nell'educazione e in prestazioni pecuniarie (art. 276

cpv. 1 CC al quale rinvia l'art. 176 cpv. 3 CC). Esso va dunque assicurato

in natura e in denaro; le due forme sono equivalenti. I genitori provvedo­no in

comune al debito mantenimento del minorenne, ciascu­no nella misura delle proprie

forze (art. 276 cpv. 2 prima par­te CC). Per determinare il contributo

alimentare dovuto da ogni genitore a norma dell'art. 285 cpv. 1 CC in caso di

separazione occorre considerare, oltre alla rispettiva capacità contributiva,

l'apporto delle prestazioni in natura fornite dal­l'uno e dall'altro.

Prestazioni in natura non sono soltanto le cure e la vigilanza accresciute

dandosi figli in tenera età, ma anche le mansioni domestiche svolte in cuci­na,

per il bucato, le spese, l'aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici,

l'assistenza in caso di malattia, i servizi di accompagnamento e il sostegno a

tutte le esigenze quotidiane per lo sviluppo del figlio (DTF 147 III 288

consid. 8.1 con numerosi rinvii; di re-cente: Hausheer/Gei­­ser/Aebi-Müller,

Das Familienrecht des Schweizerischen ZGB, 7ª edizio­ne, pag. 442 n. 1363; Fountoulakis in: Basler Kommentar ZGB I,

7ª edizione, n. 22 ad art. 285, entrambi con riferimenti).

b) Se

si suddividono la cura e l'educazione del figlio, i genitori devono – in linea

di principio e sempre che dispongano di sufficiente capacità contributiva – versare

entrambi prestazioni pecuniarie, in proporzione inversa a quella assicurata in

natura. In caso di custodia paritaria i genitori devono provvedere al

mantenimento in denaro del figlio – per principio – in uguale misura, tenuto

conto della rispettiva capacità contributiva (sentenza del Tribunale federale 5A_727/2018

del 22 agosto 2019 consid. 4.3.2.1 e 4.3.2.3 con rimandi, in: FamPra.ch

2019.

pag. 1215; cfr. anche senten­ze del Tribunale federale 5A_147/2019 del

5.

marzo 2020 consid. 3.1 e 5A_330/2022 del 27 marzo 2023 consid. 4.1.1 con

rinvii; in dottrina: Haus­heer/Gei­­ser/Aebi-Müller,

op. cit., pag. 442 n. 1364; Foun­tou­lakis,

op. cit., n. 24 e 25 ad art. 285 CC). Se invece la prestazione in natura è

garantita esclusivamente (o quasi esclusivamente) da un solo genitore, l'altro

genitore deve – di massima – coprire da sé l'intero fabbisogno in denaro del

figlio. La regola non è senza eccezioni. In determinate circostanze il giudice

può difatti, secondo il suo apprezzamento, porre a carico del genitore

affidatario anche parte del mantenimento in denaro del figlio, soprattutto qualora

il genitore affidatario abbia una capacità contributiva superiore a quella del

genitore non affidatario (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con citazioni; di

recente: sentenza del Tribunale federale 5A_91/2022 del 28 novembre 2022

consid. 5.2 con numerosi rinvii, sentenza 5A_117/2021 del 9 marzo

2022.

consid. 4.2 con rinvii; Haus­heer/Gei­­ser/Aebi-Müller,

op. cit., pag. 442 n. 1363; Foun­tou­lakis,

op. cit., n. 22 ad art. 285 CC con riferimenti).

c) Nel caso specifico la cura e l'educazione dei figli sono assicurate

dalla sola madre, sicché – come ricorda il Pretore aggiunto – per principio

l'intero fabbisogno in denaro di L__________ e S__________ va posto a carico

del padre, fermo restan­do che un debitore alimentare ha diritto di conservare almeno

l'equivalente del proprio fabbisogno minimo o – se le risorse finanziarie dei coniugi sono sufficienti, come in

concreto – del proprio fabbisogno minimo “allargato” (DTF 147 III 289

consid. 8.3.1). In concreto l'appellante, una volta coperto il proprio

fabbisogno minimo “allargato”, conserva un margine di soli fr. 613.– mensili,

insufficienti per assicurare il manteni-mento in denaro di L__________ e S__________. Ne segue che spetterà

alla madre far fronte allo scoperto. La situazione si presenta come

segue:

Dal

marzo del 2021 al 31 ottobre 2023

contributi

in denaro per i due figli:

fr. 951.– (L__________) + fr. 572.– (S__________) fr. 1523.– mensili

margine

disponibile del padre:

fr. 4313.–

(reddito) ./. fr. 3700.– (fabbisogno) fr. 613.– mensili

contributi

in denaro a carico del padre: fr. 613.– mensili

margine

disponibile residuo del padre: ‒.‒

contributi

in denaro a carico della madre:

fr. 1523.–

./. fr. 613.– = fr. 910.‒ mensili

margine

disponibile residuo della madre:

fr. 5054.–

(reddito) ./. fr. 3705.– (fabbisogno)

./. fr.

910.– = fr. 439.– mensili.

Dal

1° novembre 2023 al 31 gennaio 2025

contributi

in denaro per i due figli:

fr. 909.– (L__________) + fr. 580.– (S__________) fr. 1489.– mensili

margine

disponibile del padre:

fr. 4313.–

(reddito) ./. fr. 3700.– (fabbisogno) fr. 613.– mensili

contributi

in denaro a carico del padre: fr. 613.– mensili

margine

disponibile residuo del padre: ‒.‒

contributi

in denaro a carico della madre:

fr. 1489.–

./. fr. 613.– fr. 876.‒ mensili

margine

disponibile residuo della madre:

fr. 5054.–

(reddito) ./. fr. 3705.– (fabbisogno)

./. fr.

876.– fr. 473.– mensili.

Dal

1° febbraio 2025 in poi

contributi

in denaro per i due figli:

fr. 876.– (L__________) + fr. 747.– (S__________) fr. 1623.– mensili

margine

disponibile del padre:

fr. 4313.–

(reddito) ./. fr. 3700.– (fabbisogno) fr. 613.– mensili

contributi

in denaro a carico del padre: fr. 613.– mensili

margine

disponibile residuo del padre: ‒.‒

contributi

in denaro a carico della madre:

fr. 1623.–

./. fr. 613.– fr. 1010.‒ mensili

margine

disponibile residuo della madre:

fr. 5054.–

(reddito) ./. fr. 3705.– (fabbisogno)

./. fr.

1010.– fr. 339.– mensili.

È

vero che AP 1 si trova senza alcun margine disponibile, mentre l'istante

conserva un importo tra fr. 339.– e fr. 473.– mensili. Sta di fatto

che la madre, genitore affidatario, non solo fornisce l'intera prestazione in

natura ai figli, ma si trova a finanziare in misura preponderante anche il loro

mantenimento in denaro a fronte di contributi alimentari del padre di soli

fr. 613.– mensili complessivi. Non soccorrono pertanto gli estremi per

derogare al principio.

d) Rimane

infine da suddividere il margine disponibile del padre tra i due figli, in

proporzione ai rispettivi fabbisogni. Onde i contributi alimentari seguenti:

Dal

marzo del 2021 al 31 ottobre 2023

contributo

in denaro per L__________:

fr.

951.– (fabb. L__________) x fr. 613.– (disponibilità) = fr. 383.– mensili

fr.

1523.– (fabbisogno dei due figli)

contributo

in denaro per S__________:

fr. 572.– (fabb. S__________) x fr. 613.– (disponibilità)

= fr. 230.– mensili

fr.

1523.– (fabbisogno dei due figli)

Dal

1° novembre 2023 al 31 gennaio 2025

contributo

in denaro per L__________:

fr.

909.– x fr. 613.– = fr. 375.– mensili

fr. 1489.–

contributo

in denaro per S__________:

fr.

580.– x fr. 613.– = fr. 238.– mensili

fr.

1489.–

Dal

1° febbraio 2025 in poi

contributo

in denaro per L__________:

fr. 876.–

x fr. 613.– = fr. 330.– mensili

fr.

1623.–

contributo

in denaro per S__________:

fr. 747.–

x fr. 613.– = fr. 283.– mensili.

fr. 1623.–

Considerato

che dal 1° novembre 2023 il contributo alimentare non varia in maniera

apprezzabile, conviene lasciare invariati gli importi originari. In conclusione

l'appello principale va accolto entro tali limiti.

II. Sull'appello

incidentale

9.

AO 1 rivendica dal

marito la rifusione di spese straordinarie per i figli di fr. 970.– (o in

subordine di fr. 565.–) e chiede di accogliere la sua domanda di gratuito

patrocinio formulata in prima sede. Il 5 maggio 2022 essa ha dichiarato di

limitare l'appello incidentale “al riconoscimento dell'GP/AG nonché ad una

posizione di condivisione di spese dei figli che non è stata riconosciuta in

prima battuta”. Sta di fatto che in

una procedura sommaria l'appello incidentale non è ammesso (art. 314 cpv. 2

CPC). Ne segue che tale rimedio giuridico sfugge d'acchito a ogni disamina.

III. Sulle

spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio

10.

Le spese dell'appello principale

seguono la vicendevole soccom­benza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene

una riduzione dei contributi a suo carico, ma non la soppressione richiesta. Tutto

ponderato, si giustifica così di porre a suo carico tre quarti delle spese processuali, mentre il rimanente va a

carico dell'istan­te. AP 1 rifonderà inoltre a quest'ultima un'adeguata

indennità per ripetibili ridotte (metà dell'indennità

piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Gli oneri processuali dell'appello incidentale andrebbero

addebitati a AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), soccombente, ma le particolarità del

caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Essa rifonderà nondimeno al marito

un'indennità per ripetibili commisurata all'impegno profuso dal di lui legale

per esprimersi nel memoriale di replica (9 righe).

11.

Circa

la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dal marito in questa sede, l'indigenza

di lui appare verosimile (art. 117 lett. a CPC) ove si pensi che egli deve

devolvere l'intero suo margine disponibile ai figli. L'appello, poi, si rivela

parzialmente fondato (art. 117 lett. b CPC). Per quanto riguarda l'indennità

spettante al patrocinatore d'ufficio, in relazione all'appello incidentale la

richiesta è senza oggetto, vista la prevedibile possibilità di incassare

l'indennità di fr. 250.– per ripetibili. In relazione all'appello principale, in mancanza di una nota professionale (che

incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011

del 9 gen­naio 2012, consid. 9.3), si procede per apprezzamento. In concreto il

legale ha redatto l'appello in una causa già nota (10 pagine di testo,

frontespizio compreso). Anche presumendo un breve colloquio e uno scambio di

corrispondenza con la cliente, un legale diligente e speditivo non avrebbe verosimilmente

profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di 6 ore di lavoro (retribuite fr. 180.–

l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria: RL 178.310). Aggiunte le spese fisse (10%) e l'IVA (8.1%), l'indennità

può dunque essere

ragionevolmente stimata in fr. 1300.– arrotondati.

12.

L'analoga

richiesta formulata da AO 1 non entra in linea di conto. Come si è visto, una

volta sopperito al proprio fab-bisogno minimo “allargato” e al mantenimento in

denaro dei figli non coperto dai contributi del padre, essa dispone ancora di

un margine compreso tra

fr. 339.– e fr. 473.– mensili. Ciò le permet­te ragionevolmente di far

fronte alle spese di causa in secondo grado con pagamenti rateali nell'arco

di un anno (cfr. DTF 141 III 371 consid. 4.1 con rinvii; più recentemente:

sentenza del Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio

2022.

consid. 3.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.54/90

del 28 giugno 2022 consid. 4). L'interessata non può dirsi così “sprovvista dei

mezzi necessari” per stare in lite (e avere diritto al gratuito patrocinio

giusta l'art. 117 lett. a CPC). La medesima conclusio­ne vale per la richiesta

di provvigione ad litem, senza dimentica­re che per costante giurisprudenza di questa Camera

una tale partecipazione non è prevista nelle procedure a tutela

dell'unio­ne coniugale (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2022.116

del 12 giu­gno 2023 consid. 12).

13.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF, data l'entità dei contributi alimentari rimasti controversi in appello. Le

misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti

cautelari (DTF 149 III 84 consid. 1.3), in ogni modo, il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art.

98.

LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura

incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Conformemente all'art.

301.

lett. b CPC, infine, un estratto della

presente decisione va comunicato al figlio L__________.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel

senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è condannato a versare a AO 1 anticipatamente

entro il 5 di ogni mese i seguenti contributi di mantenimento:

– per L__________:

fr. 383.– mensili, assegni familiari non compresi, dal

9 marzo 2021 al 31 gennaio 2025 e

fr. 330.– mensili, assegni familiari non compresi, dal

1° febbraio 2025 in poi.

– per S__________:

fr. 230.– mensili, assegni familiari non compresi, dal

9 marzo 2021 al 31 gennaio 2025 e

fr. 283.– mensili, assegni familiari non compresi, dal

1° febbraio 2025 in poi.

Per il resto il dispositivo n. 5 rimane

invariato.

2. Le

spese dell'appello principale, di fr. 1500.–, sono poste per tre quarti a

carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà

fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

3. L'appello

incidentale è irricevibile.

4. Non

si riscuotono spese per l'appello incidentale. AO 1 rifonderà alla controparte fr. 250.–

per ripetibili.

5. AP

1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avvPA

1. Lo Stato del Cantone

Ticino

verserà per lui al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1300.–.

6. La

richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 in appello è respinta.

7. Notificazione

a:

;

;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alter-

native, Bellinzona (in estratto: consid. 11 e

dispositivo 5).

Comunicazione:

, (in estratto, consid. 5-9 e dispositivo 1);

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).