11.2022.52
Protezione dell'unione coniugale: fabbisogno minimo allargato e suddivisione del mantenimento in denaro dei figli in caso di affidamento esclusivo
7 gennaio 2024Italiano36 min
del 2021, quando AO 1 si è trasferita con i figli in un appartamento a __________,
Source ti.ch
Incarti n.
11.2022.52
11.2022.53
Lugano
7 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2021.1250 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza dell'8 marzo 2021 da
AO
1
(patrocinata
dall' PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 21 marzo 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto l'8 marzo 2022 (inc. 11.2022.52) e sulla contestuale istan-za di
gratuito patrocinio (inc. 11.2022.53),
come pure sull'appello
incidentale presentato da AO 1 l'11 aprile 2022 contro la medesima sentenza e
sulla contestuale istanza di provvigione ad litem in appello, subordinatamente
di gratuito patrocinio;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 (1972),
cittadino italiano, e AO 1 (1984) si sono sposati a __________ il 30 marzo
2007. A quel momento lo sposo aveva già un figlio, A__________ (1999) nato da
una precedente relazione. Dal matrimonio sono nati L__________, il 13 novembre
2007, e S__________, il 19 febbraio 2015. Il marito lavora al 50% per il Comune
di __________ come autista del pulmino scolastico e, a titolo accessorio,
consegna giornali e stampati a domicilio. La moglie, infermiera, lavora a tempo
pieno per la __________ SA di __________. I coniugi si sono separati nel marzo
del 2021, quando AO 1 si è trasferita con i figli in un appartamento a __________,
mentre il marito è rimasto nell'appartamento coniugale di __________ in cui
vive con suo figlio A__________.
B. L'8 marzo 2021 AO 1
si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare e
inaudita parte – di autorizzare i coniugi a vivere separati, di affidarle i
figli (riservato il diritto di visita paterno da esercitare secondo determinate
modalità) e di assegnare in uso al marito l'abitazione coniugale. Inoltre essa
ha postulato la condanna di AP 1 a versare contributi alimentari di fr. 300.–
mensili per L__________ e di fr. 200.– mensili per S__________ dal 1° marzo al
31 maggio 2021, come pure di fr. 950.– mensili per L__________ e di fr. 450.–
mensili per S__________ dal 1° giugno 2021 in poi, assegni familiari non
compresi, con suddivisione a metà delle spese straordinarie per i figli. Essa
ha sollecitato infine una provvigione ad litem di fr. 4000.– o, in subordine,
il beneficio del gratuito patrocinio. Con decreto cautelare emesso l'11 marzo
2021 senza contraddittorio il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza
superprovvisionale.
C. Invitato a presentare
osservazioni scritte, in un memoriale del 21 maggio 2021 AP 1 ha aderito
alla richiesta di vita separata, all'affidamento dei figli alla madre (pur con
una diversa disciplina del suo diritto di visita), ha proposto di suddividere i
mobili e le suppellettili in modo da garantire “le minime comodità” ai figli in
entrambe le abitazioni, ha rifiutato ogni contributo alimentare e ha avversato
la richiesta di provvigione ad litem, postulando a sua volta il
gratuito patrocinio. All'udienza del 27 maggio 2021, indetta per il contraddittorio
cautelare e il dibattimento sulla protezione dell'unione coniugale, il Pretore
aggiunto ha omologato un accordo cautelare in virtù del quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere
separati dal marzo del 2021 e l'abitazione coniugale (con mobili e
suppellettili) è stata attribuita in uso al marito, mentre L__________ e
S__________ sono stati affidati alla
madre (riservato il diritto di visita paterno). Non sono stati fissati
contributi alimentari tra coniugi né per i figli.
D. Il 13 luglio 2021 il
Pretore aggiunto, dopo avere ricevuto una relazione della delegata all'ascolto dei
figli __________, ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni per
comunicare “even-tuali opposizioni motivate alla conclusione della procedura
con l'omologazione degli accordi verbalizzati in occasione dell'udienza del 27
maggio 2021”. Visto il diniego di AO 1, egli ha citato i coniugi a un'udienza
del 20 ottobre 2021 per il seguito del dibattimento. In tale occasione le
parti hanno ribadito le rispettive posizioni e notificato prove. L'istruttoria
è stata chiusa il 15 dicembre 2021 e al dibattimento finale i coniugi hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 9 febbraio
2022 AO 1 ha rivendicato un contributo
alimentare di fr. 852.– mensili per L__________ e uno di fr. 610.60
mensili per S__________ (assegni familiari non compresi), pretendendo dal
marito la rifusione di fr. 970.– o almeno di fr. 565.– quale partecipazione
alle spese straordinarie dei figli. In un memoriale del 9 febbraio 2021 AP 1 ha
sostanzialmente ribadito le domande formulate nella risposta.
E. Statuendo con sentenza
dell'8 marzo 2022, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha assegnato l'uso dell'abitazione coniugale al marito (con mobili e
suppellettili), ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita
paterno), non ha fissato contributi alimentari tra coniugi, ha disgiunto le
loro partite fiscali dal 1° gennaio 2021 ponendo gli arretrati a carico di metà
ciascuno e ha respinto la pretesa della moglie volta a ottenere la rifusione
dal marito della quota di spese straordinarie per i figli. Riguardo al
contributo alimentare per questi ultimi, AP 1 è stato obbligato a versare quanto
segue:
per
L__________:
fr.
556.– mensili dal marzo 2021 al gennaio 2023,
fr. 482.– mensili dal
febbraio 2023 all'ottobre 2023,
fr. 469.– mensili dal
novembre 2023 al gennaio 2031,
fr. 485.– mensili dal
febbraio 2031,
assegni familiari non
compresi,
per
S__________:
fr.
305.– mensili dal marzo 2021 al gennaio 2023,
fr. 379.– mensili dal
febbraio 2023 all'ottobre 2023,
fr. 392.– mensili dal
novembre 2023 al gennaio 2031,
fr. 376.– mensili dal
febbraio 2031,
assegni
familiari non compresi, fino alla maggiore età o alla conclusione di
un'adeguata formazione professionale, riservando per le spese straordinarie “l'art.
286 cpv. 3 CC”. La domanda di provvigione ad litem formulata dalla
moglie è stata respinta, così come la sua richiesta di gratuito patrocinio.
Tale beneficio è stato accordato invece al marito. Le spese processuali di fr.
3000.– (compresi i costi per l'ascolto dei figli di fr. 810.–) sono state ad-debitate
alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 marzo 2022 per
ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito
patrocinio – di non dover versare contributi alimentari per il mantenimento dei
figli. Nella sua risposta dell'11 aprile 2022 AO 1 propone di respingere
l'appello e con appello incidentale chiede di obbligare il marito a rifonderle
fr. 970.– (o almeno fr. 565.–) per le spese straordinarie da lei
sopportate e di accordarle il gratuito patrocinio per la procedura di primo
grado, sollecitando altresì una provvigione ad litem di fr. 2500.– per
la procedura di appello o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio.
Con decreto del 13 aprile 2022 il presidente della Camera ha conferito
all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda i contributi alimentari dovuti dal convenuto ai figli dal 1° marzo
2021 all'8 marzo 2022, respingendola per quelli dovuti in seguito. Nelle
sue osservazioni del 25 aprile 2022 AP 1 conclude per l'irricevibilità dell'appello
incidentale. In una replica spontanea del 5 maggio 2022 AO 1 ha precisato che
“l'appello incidentale viene qui limitato al riconoscimento dell'GP/AG nonché
ad una posizione di condivisione di spese dei figli che non è stata
riconosciuta in prima battuta”.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a
protezione dell'unione
coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.
271.
lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC),
sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore
litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata
dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore del convenuto il 9 marzo 2022 (traccia dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe
scaduto così sabato 19 marzo 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in
virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il 21 marzo 2022 (timbro postale
sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2.
All'appello AP 1
acclude copia di due fatture per la fornitura di olio combustibile del 21
gennaio e del 14 marzo 2022. Tali documenti sono ricevibili, controverse
essendo questioni riguardanti figli minorenni. Vigendo in concreto il principio
inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC), applicabile
anche al debitore alimentare (DTF 148 III 290 consid. 6.4 con rinvii;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.53 del 30 settembre 2022
consid. 2 con rinvii), nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello senza
riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid.
4.2.1). Essi vanno pertanto considerati nella misura in cui appaiono utili per
il giudizio.
3.
Litigiosi restano i
contributi alimentari per i figli. Al riguardo il Pretore aggiunto ha accertato
il reddito del marito in complessivi fr. 4313.– mensili (media di fr.
2916.– mensili quale dipendente comunale, fr. 1397.– mensili dall'attività
accessoria) e ha calcolato il fabbisogno minimo di lui in fr. 3452.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione comprensiva
delle spese accessorie fr. 1333.– [fr. 1600.– dedotta la
partecipazione del figlio A__________], premio della cassa malati obbligatoria
e dell'assicurazione complementare fr. 300.–, assicurazione dell'automobile
fr. 42.–, imposta di circolazione fr. 7.–, assicurazione dell'economia
domestica e RC privata fr. 45.–, premio dell'assicurazione “terzo pilastro” fr.
175.–, rata del rimborso di un debito fr. 250.–, imposte stimate fr. 100.–). Egli
ha poi determinato il reddito della moglie in fr. 5054.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di
complessivi fr. 3920.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione con spese accessorie fr.
1260.– [fr. 1800.– dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli],
premio della cassa malati obbligatoria e dell'assicurazione complementare fr. 300.–,
rata del leasing del veicolo fr. 347.–, imposta di circolazione fr. 21.–,
assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 42.–, premio
dell'assicurazione “terzo pilastro” fr. 300.–, imposte stimate fr. 300.–).
Quanto al fabbisogno in
denaro dei figli, quello di L__________ è stato fissato in fr. 1041.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio
fr. 360.–, premio della cassa malati fr. 81.–),
onde uno scoperto, dopo deduzione degli assegni familiari, di fr. 841.– mensili
fino all'ottobre del 2023 e di fr. 791.– mensili dopo di allora. Il fabbisogno
in denaro di S__________ è stato definito in fr. 662.– mensili fino al 10° anno
di età (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 180.–, premio
della cassa malati fr. 82.–) e in
fr. 862.– mensili dopo di allora con la rivalutazione del minimo esistenziale
del diritto esecutivo a fr. 600.–, onde uno scoperto, dopo deduzione degli
as-segni familiari, di fr. 462.– mensili fino al gennaio del 2023, di fr. 662.–
mensili fino al gennaio del 2031 e di fr. 612.– mensili dopo di allora.
Premesso ciò, dopo avere ricordato
che i figli sono affidati alla madre, il Pretore aggiunto ha obbligato AP 1 a
destinare per il loro mantenimento l'intero
suo margine disponibile (fr. 861.– mensili), ripartendolo in proporzione
ai rispettivi fabbisogni scoperti, e ha fissato il contributo alimentare per L__________
in fr. 556.– mensili dal marzo del 2021 al gennaio del 2023, in fr. 482.–
mensili da febbraio all'ottobre del 2023, in fr. 469.– mensili dal novembre del
2023.
al gennaio del 2031 e in fr. 485.– mensili in seguito, mentre ha
stabilito per i medesimi periodi quello per S__________ in fr. 305.– mensili,
in fr. 379.– mensili, in fr. 392.– mensili e in fr. 376.– mensili, il tutto
oltre assegni familiari.
4.
L'appellante chiede
anzitutto di rivalutare il proprio fabbisogno minimo per tenere conto della
situazione del figlio A__________, il quale è in possesso della sola licenza di
scuola media e ha iniziato nel 2021 una formazione professionale a tempo pieno
senza alcuna remunerazione, guadagnando unicamente fr. 800.– mensili per un'attività
accessoria. In simili circostanze egli dichiara di ospitare il figlio a proprie
spese e di contribuire agli esborsi personali di lui. L'appellante fa notare poi
di non avere chiesto alcun contributo di mantenimento per il figlio, ma di
essersi limitato a esporre il proprio mimino esistenziale del diritto esecutivo
per persone con obblighi di mantenimento, così come l'intero costo
dell'alloggio. Se non che, egli soggiunge, il Pretore aggiunto, pur avendo accertato
che A__________ non è in grado di provvedere autonomamente al proprio
mantenimento, “pretende che partecipi alle spese per l'alloggio con un terzo del
suo reddito accessorio”, il quale è finanche insufficiente per far fronte al di
lui fabbisogno minimo. Il convenuto propone in definitiva di riconoscergli fr.
1350.– mensili come minimo esistenziale del diritto esecutivo e l'intera spesa
per l'alloggio di fr. 1600.– mensili. AO 1 obietta, in sintesi, che data la
convivenza con un maggiorenne e dato che nessun obbligo di mantenimento oltre
la maggiore età è stato pattuito in favore di A__________, al convenuto può
essere riconosciuto solo un importo ridotto di fr. 1000.– mensili per il
minimo esistenziale e fr. 800.– mensili per la metà del costo per l'alloggio.
a) Questa
Camera ha già avuto modo di rilevare che ove un coniuge viva in comunione
domestica con terzo, si tratti di
concubinato o no, determinante è
il beneficio economico che gli può derivare (DTF 144 III 506 consid. 6.6;
analogamente: RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c consid. 6a con rinvio). Nondimeno, la
comunione domestica di un genitore che vive con un figlio maggiorenne non è
equiparabile a quella formata da due partner, ragione per cui il minimo
esistenziale di tale genitore non corrisponde
alla metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente di fr.
850.– (DTF 144 III 506 consid. 6.6; v. anche sentenze del Tribunale federale 5A_6/2019
del 3 luglio 2019 consid. 4.4 e 5A_827/2022 del 16 maggio 2023 consid. 5 in:
FamPra.ch 2023 pag. 1018).
b) In
concreto risulta dagli atti che A__________ svolge un apprendistato
quale impiegato di commercio alla scuola professionale commerciale di __________
(doc. 10). Inoltre, per ammissione
dell'appellante egli svolge un'attività accessoria, guadagnando fr. 800.–
mensili. Diversamente al figlio maggiorenne ancora in formazione ma senza redditi,
nel qual caso il minimo esistenziale del genitore con cui egli vive va
fissato in fr. 1350.– mensili (sentenza del
Tribunale federale 5A_6/2019
del 3 luglio 2019 consid. 4.4), qualora il maggiorenne sia al beneficio di risorse
proprie piuttosto che ridurre il minimo esistenziale del genitore conviene
tenere conto della partecipazione del figlio al costo della locazione (sentenza
del Tribunale federale 5A_246/2019
del 9 giugno 2020 consid. 5.3.3). Non soccorrono motivi quindi per scostarsi dal
minimo esistenziale di fr. 1200.– mensili calcolato dal Pretore aggiunto. Circa
la partecipazione di A__________ al costo dell'alloggio, l'appellante
non discute – di per sé – l'ammontare della riduzione. Al proposito l'importo
di fr. 1333.– mensili riconosciuto dal primo giudice resiste alla pertanto critica.
5.
Sempre in relazione
al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede che sia riconosciuta la spesa
per il riscaldamento di fr. 116.70 mensili, che siano rivalutati il premio
per l'assicurazione dell'automobile a fr. 114.45 mensili e l'imposta di
circolazione a di fr. 34.– mensili, che siano ammessi i costi per l'uso di
due scooter di fr. 26.90 mensili complessivi e che l'onere fiscale sia
aumentato a fr. 181.– mensili. Le varie voci vanno esaminate singolarmente.
a) In
merito ai costi del riscaldamento il Pretore aggiunto ha ritenuto che la spesa
non è stata resa verosimile e che, in ogni modo, essa è già compresa nelle
spese accessorie della locazione. In appello il convenuto produce due fatture a
suo nome del 2022 di complessivi fr. 2801.05 per la fornitura di olio combustibile
al proprio domicilio, sostenendo che egli assume tali spese per metà con gli
inquilini del secondo appar-tamento dell'immobile, onde un esborso a suo carico
di fr. 116.70 mensili in aggiunta all'acconto delle spese. L'istante
obietta che il marito non ha prodotto alcun conguaglio delle spese accessorie
previste dal contratto di locazione, sicché si ignora quanto egli debba realmente
sopportare. Ora, agli atti figura un accordo di subingresso nel contratto di
locazione dal quale risulta che oltre alla pigione di fr. 1550.– mensili AP
1.
deve versare fr. 50.– mensili di “anticipo spese (olio riscaldamento fatto
direttamente dagli inquilini)” (doc. E). Quest'ultima locuzione non è chiarissima,
tuttavia a un sommario esame risulta verosimile che in aggiunta all'acconto
spese di fr. 50.– l'inquilino assume direttamente il pagamento dei costi del
riscaldamento. Certo, la moglie obietta che il marito non ha presentato il
conguaglio annuo, ma non pretende che egli si veda restituire tutto l'acconto
versato. Su questo punto l'appello si rivela di conseguenza fondato.
b) Relativamente
ai veicoli privati, il Pretore aggiunto ha riconosciuto le spese per una Fiat “Punto
GT”, ma non quelle per un veicolo d'epoca né per gli scooter, dimezzando il premio
dell'assicurazione RC e casco calcolato per due veicoli e ammettendo l'imposta
di circolazione per la vettura meno potente. L'appellante contesta simili
valutazioni, proponendo di aumentare l'esborso a fr. 114.45 e a fr. 34.– mensili.
Egli chiede altresì di riconoscergli fr. 26.90 mensili complessivi per i motoveicoli,
indispensabili per l'attività accessoria di distribuzione di materiale
pubblicitario. Da parte sua la moglie oppone che il marito, recandosi al lavoro
a piedi, non necessita di un'automobile per l'attività principale, ma riconosce
complessivi fr. 27.– mensili per i motoveicoli richiesti dall'attività
accessoria.
Il
costo di un veicolo privato può essere inserito nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, anche in
situazioni di ristrettezze economiche, se l'uso del mezzo è indispensabile per
l'esercizio della professione (RtiD I-2022 pag. 573 n. 6c consid. 3a con riferimenti;
I-2010 pag. 699 n. 20c con rinvii). L'uso di un'automobile per diporto, invece, non fa parte né
del minimo esistenziale del diritto esecutivo né del minimo esistenziale
“allargato” (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD
II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza
inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 4b). In concreto è vero che
il convenuto non ha reso verosimile di necessitare di un veicolo privato per
ragioni professionali. Se non che, già in prima sede egli aveva giustificato
tale esigenza anche “per spostarsi con i
figli”
(risposta, pag. 5). Davanti a questa Camera la moglie obietta che l'esercizio
del diritto di visita è irrilevante, che i coniugi abitano vicini e che in ogni
modo lei stessa accompagna la figlia dal marito (duplica, pag. 2). In realtà,
anche se la trasferta fra le abitazioni delle parti potrebbe essere compiuta
con i mezzi pubblici, è verosimile che la scarsa frequenza dei collegamenti
renderebbe difficile organizzare gli scambi dei figli, mentre lo spostamento a
piedi richiede tempi eccessivi. Che poi la moglie si sia impegnata ad
accompagnare la figlia dal padre non consta. La necessità di usufruire di un
veicolo privato per l'esercizio dei diritti di visita è quindi verosimile. E le
spese connesse all'esercizio di
diritti di visita rientrano nel fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di
famiglia” (DTF 147 III 265
consid. 7.2 con numerosi riferimenti; v. anche RtiD II-2017 pag. 778
consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 4b).
Circa
l'ammontare dei citati costi, dandosi targhe trasferibili l'imposta di
circolazione del veicolo meno potente è ridotta (al 20% dell'imposta ordinaria:
Fatta astrazione dell'imposta di circolazione per il veicolo d'epoca, la spesa effettiva
per la Fiat “Punto GT” ammonta a fr. 7.– mensili (doc. M). Relativamente
all'assicurazione RC e casco, è possibile che assicurare due automobili con
targhe trasferibili costi sensibilmente meno che assicurare le due auto
singolarmente. Dalla polizza agli atti, tuttavia, non è dato di capire a quanto
ammonti il premio per la sola Fiat (doc. O). In circostanze siffatte, a un
sommario esame, la decisione del primo giudice di suddividere a metà il premio
assicurativo resiste alla critica, fermo restando che esso non corrisponde ai
soli contributi di legge, ma a complessivi fr. 1590.60 annui. Nel fabbisogno
minimo del convenuto va pertanto riconosciuta una spesa di fr. 66.30 mensili.
In
merito ai motoveicoli, per tacere del fatto che anche AO 1 ne ammette la necessità
per distribuire materiale pubblicitario a domicilio, tale esigenza appare
verosimile, vista appunto l'attività accessoria svolta dal marito. Posto
altresì che la moglie riconosce anche il relativo l'esborso, il fabbisogno
minimo dell'appellante va rivalutato di complessivi fr. 26.90 mensili
(assicurazione veicoli a motore fr. 20.10 mensili, imposta di circolazione
fr. 6.80: doc. M e N).
c) Per
finire l'appellante contesta l'onere fiscale, stimato dal primo giudice in fr.
100.– mensili, facendo valere che con un reddito imponibile di fr. 32 624.– annui (reddito netto di fr. 51 756.–, deduzione per spese professionali
fr. 3100.– e oneri di cassa malati fr. 3600.–, versamenti al “terzo
pilastro” fr. 2100.– e contributi alimentari fr. 10 332.–), l'aggravio ammonta a fr. 181.– mensili.
L'istante fa valere che lo “schema di calcolo” non è stato dimostrato e che in
situazione di ammanco l'onere fiscale va finanche stralciato dal fabbisogno. In
realtà, anche tenendo conto dei correttivi apportati nel presente giudizio, il
bilancio della famiglia presenta un'eccedenza, sicché non sussistono gli
estremi per stralciare le imposte dal fabbisogno. Il carico tributario inoltre
può essere prudentemente stimato ricorrendo al calcolatore d'imposta (in: ‹https://www4.ti.ch/dfe/
dc/sportello/calcolatori-dimposta›; cfr. doc. CC). Nelle circostanze descritte,
a un sommario esame il calcolo proposto dall'appellante appare verosimile e può
essere condiviso.
d)
In definitiva, il fabbisogno minimo “allargato” del marito va rivalutato in fr.
3700.– mensili complessivi arrotondati
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione
comprensiva dell'acconto delle spese accessorie fr. 1333.–, riscaldamento
fr. 116.70, premio della cassa malati obbligatoria e complementare
fr. 300.–, assicurazione dell'automobile fr. 66.30, imposta di
circolazione fr. 7.–, assicurazione scooter fr. 20.10, imposta di circolazione
scooter fr. 6.80, assicurazione economia domestica e RC privata fr. 45.–,
premio del “terzo pilastro”
fr. 175.–, rata rimborso del debito fr. 250.–, imposte fr. 181.–).
6.
Relativamente al
fabbisogno minimo della moglie l'appellante chiede di ridurre l'onere fiscale a
fr. 85.40 mensili. Da parte sua
l'istante lamenta che il primo giudice non ha le riconosciuto il premio di fr.
21.– mensili per l'assicurazione di protezione giuridica, i costi del dentista né
le spese mediche per le usuali visite di controllo.
a) Il
Pretore ha stimato l'onere fiscale in fr. 300.– mensili considerando i
contributi di mantenimento per i figli e “le usuali deduzioni fiscali”. Il convenuto
fa valere che il reddito imponibile della moglie ammonta a fr. 36 880.– annui (reddito netto fr. 60 648.–, contributi alimentari per i figli fr. 10 332.– con deduzione delle spese
professionali di fr. 3100.–, premi di cassa malati fr. 5200.–, versamenti
al “terzo pilastro” fr. 3600.–, versamenti per figli fr. 22 200.–), cui va applicata l'aliquota per
coniugati e due figli a carico. L'interessata obietta che il marito non ha mai
contestato i suoi calcoli al riguardo e so-stiene che con la disgiunzione delle
partite fiscali non si applica più l'aliquota per coniugati.
Ora,
a prescindere dal fatto che nel memoriale conclusivo il convenuto prospettava
per l'istante un onere fiscale di soli fr. 60.– mensili,
contrariamente all'assunto della moglie l'aliquota “per coniugati” si applica
anche ai coniugi separati che vivono in comunione domestica con figli minorenni
(circolare 10/2020 della Divisione delle contribuzioni, Imposizione della
famiglia, pag. 28, in: ‹https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/ DOC-CIRC/circ_2020_18_Allegato.pdf›).
Premesso ciò, la riduzione a fr. 85.40 mensili appare verosimile, se non
finanche favorevole, ove si consideri che il calcolo proposto dall'appellante
non tiene conto della riduzione dei contributi per i figli in esito
all'appello, né della deduzione per spese professionali di fr. 6756.– per
l'imposta cantonale e di fr. 6432.– per l'imposta federale diretta (come
riconosciuto in passato dall'autorità fiscale: doc. I) né di quella per
l'onere effettivo di cassa malati di fr. 5556.– annui per l'imposta cantonale e
forfettario massimo di fr. 3100.– annui per l'imposta federale diretta.
b) Quanto
al premio per l'assicurazione di protezione giuridica, il Pretore aggiunto non
l'ha ritenuto sufficientemente verosimile, poiché sul documento agli atti figura
la scritta “polizza provvisoria” (doc. Y). Per la moglie ciò “non significa che
la stessa non esista”, ma essa non fornisce spiegazioni su tale indicazione né allega
in appello documenti atti a smentire
l'opinione
del primo giudice, che resiste pertanto alla critica. Riguardo alle spese
mediche e dentistiche, la rivendicazione non è cifrata, di modo che essa si
rivela irricevibile (DTF 137 III 619
consid. 4.3 e 620 consid. 4.5.1 con riferimenti).
c) In conclusione il fabbisogno minimo “allargato”
della moglie va ricondotto a fr. 3705.00 mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1350.–, pigione con spese accessorie fr. 1260.– [già
dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della
cassa malati obbligatoria e complementare fr. 300.–, rata del leasing del
veicolo fr. 347.–, imposta di circolazione fr. 21.–, assicurazione economia
domestica e RC privata fr. 42.–, premio del “terzo pilastro” fr. 300.–, imposte
stimate fr. 85.40).
7.
Circa il fabbisogno in
denaro dei figli, l'appellante osserva che S__________ compirà 10 anni nel
febbraio del 2025 e non nel febbraio del 2023, come reputa il Pretore aggiunto.
Egli lamenta altresì che quest'ultimo non ha ripartito l'eccedenza tra genitori
e figli. Le critiche non sono prive di fondamento, fermo restando che tali correttivi
non influiscono sull'importo complessivo a carico del marito (sotto, consid. 8).
Inoltre il Pretore aggiunto ha fissato adeguamenti dei contributi anche dopo il
16° anno di S__________, trascurando che a quel momento (febbraio del 2031) L__________
avrà 23 anni e potrebbe avere terminato la formazione. Tutto considerato,
stabilire già ora adeguamenti dei contributi alimentari dopo quelli del febbraio
2025.
non appare ragionevole. Le parti potranno sempre chiedere una modifica
dell'attuale assetto dandosi mutamenti rilevanti delle circostanze, in
particolare dopo la maggiore età o il termine della formazione del primogenito
(art. 179 cpv. 2 CC). In ultima analisi il quadro del bilancio familiare che
risulta è il seguente:
Dal marzo 2021 al 31 ottobre 2023
reddito del padre fr. 4313.–
reddito
della madre fr. 5054.–
fr. 9367.– mensili,
fabbisogno minimo “allargato”
del padre fr. 3700.–
fabbisogno
minimo “allargato” della madre fr. 3705.–
fabbisogno
minimo “allargato” di L__________ fr. 841.–
fabbisogno
minimo “allargato” di S__________ fr. 462.–
fr. 8708.– mensili,
eccedenza da ripartire fr. 659.–
un
terzo per ogni coniuge fr. 219.–
un
sesto per ogni figlio fr. 110.–
mensili,
mantenimento in denaro di L__________:
fr.
841.– + fr. 110.– = fr. 951.– mensili,
mantenimento in denaro di S__________:
fr.
462.– + fr. 110.– = fr. 572.– mensili.
Dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2025
reddito del padre fr. 4313.–
reddito
della madre fr. 5054.–
fr. 9367.– mensili,
fabbisogno minimo “allargato”
del padre fr. 3700.–
fabbisogno
minimo “allargato” della madre fr. 3705.–
fabbisogno
minimo “allargato” di L__________ fr. 791.–
fabbisogno
minimo “allargato” di S__________ fr. 462.–
fr. 8658.– mensili,
eccedenza da ripartire fr. 709.–
un
terzo per ogni coniuge fr. 236.–
un
sesto per ogni figlio fr. 118.–
mensili,
mantenimento in denaro di L__________:
fr.
791.– + fr. 118.– = fr. 909.– mensili,
mantenimento in denaro di S__________:
fr.
462.– + fr. 118.– = fr. 580.– mensili.
Dal 1° febbraio
2025.
in poi
reddito del padre fr. 4313.–
reddito
della madre fr. 5054.–
fr. 9367.– mensili,
fabbisogno minimo “allargato”
del padre fr. 3700.–
fabbisogno
minimo “allargato” della madre fr. 3705.–
fabbisogno
minimo “allargato” di L__________ fr. 791.–
fabbisogno
minimo “allargato” di S__________ fr. 662.–
fr. 8858.– mensili,
eccedenza da ripartire fr. 509.–
un
terzo per ogni coniuge fr. 169.–
un
sesto per ogni figlio fr. 85.–
mensili,
mantenimento in denaro di L__________:
fr.
791.– + fr. 85.– = fr. 876.– mensili,
mantenimento in denaro di S__________:
fr.
662.– + fr. 85.– = fr. 747.– mensili.
8.
In merito alla
ripartizione del mantenimento in denaro dei figli fra i genitori, il Pretore
aggiunto ha destinato allo scopo l'intero margine di AP 1, ripartendolo tra i
figli in proporzione ai rispettivi fabbisogni in denaro. L'appellante chiede di
esonerarlo da contributi, lasciandogli l'intera sua disponibilità in modo da
garantirgli la sua quota di eccedenza e un piccolo agio per far fronte a spese
impreviste e ai costi occasionati dall'esercizio del diritto di visita.
a) Il mantenimento del figlio consiste nella
cura, nell'educazione e in prestazioni pecuniarie (art. 276
cpv. 1 CC al quale rinvia l'art. 176 cpv. 3 CC). Esso va dunque assicurato
in natura e in denaro; le due forme sono equivalenti. I genitori provvedono in
comune al debito mantenimento del minorenne, ciascuno nella misura delle proprie
forze (art. 276 cpv. 2 prima parte CC). Per determinare il contributo
alimentare dovuto da ogni genitore a norma dell'art. 285 cpv. 1 CC in caso di
separazione occorre considerare, oltre alla rispettiva capacità contributiva,
l'apporto delle prestazioni in natura fornite dall'uno e dall'altro.
Prestazioni in natura non sono soltanto le cure e la vigilanza accresciute
dandosi figli in tenera età, ma anche le mansioni domestiche svolte in cucina,
per il bucato, le spese, l'aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici,
l'assistenza in caso di malattia, i servizi di accompagnamento e il sostegno a
tutte le esigenze quotidiane per lo sviluppo del figlio (DTF 147 III 288
consid. 8.1 con numerosi rinvii; di re-cente: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller,
Das Familienrecht des Schweizerischen ZGB, 7ª edizione, pag. 442 n. 1363; Fountoulakis in: Basler Kommentar ZGB I,
7ª edizione, n. 22 ad art. 285, entrambi con riferimenti).
b) Se
si suddividono la cura e l'educazione del figlio, i genitori devono – in linea
di principio e sempre che dispongano di sufficiente capacità contributiva – versare
entrambi prestazioni pecuniarie, in proporzione inversa a quella assicurata in
natura. In caso di custodia paritaria i genitori devono provvedere al
mantenimento in denaro del figlio – per principio – in uguale misura, tenuto
conto della rispettiva capacità contributiva (sentenza del Tribunale federale 5A_727/2018
del 22 agosto 2019 consid. 4.3.2.1 e 4.3.2.3 con rimandi, in: FamPra.ch
2019.
pag. 1215; cfr. anche sentenze del Tribunale federale 5A_147/2019 del
5.
marzo 2020 consid. 3.1 e 5A_330/2022 del 27 marzo 2023 consid. 4.1.1 con
rinvii; in dottrina: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller,
op. cit., pag. 442 n. 1364; Fountoulakis,
op. cit., n. 24 e 25 ad art. 285 CC). Se invece la prestazione in natura è
garantita esclusivamente (o quasi esclusivamente) da un solo genitore, l'altro
genitore deve – di massima – coprire da sé l'intero fabbisogno in denaro del
figlio. La regola non è senza eccezioni. In determinate circostanze il giudice
può difatti, secondo il suo apprezzamento, porre a carico del genitore
affidatario anche parte del mantenimento in denaro del figlio, soprattutto qualora
il genitore affidatario abbia una capacità contributiva superiore a quella del
genitore non affidatario (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con citazioni; di
recente: sentenza del Tribunale federale 5A_91/2022 del 28 novembre 2022
consid. 5.2 con numerosi rinvii, sentenza 5A_117/2021 del 9 marzo
2022.
consid. 4.2 con rinvii; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller,
op. cit., pag. 442 n. 1363; Fountoulakis,
op. cit., n. 22 ad art. 285 CC con riferimenti).
c) Nel caso specifico la cura e l'educazione dei figli sono assicurate
dalla sola madre, sicché – come ricorda il Pretore aggiunto – per principio
l'intero fabbisogno in denaro di L__________ e S__________ va posto a carico
del padre, fermo restando che un debitore alimentare ha diritto di conservare almeno
l'equivalente del proprio fabbisogno minimo o – se le risorse finanziarie dei coniugi sono sufficienti, come in
concreto – del proprio fabbisogno minimo “allargato” (DTF 147 III 289
consid. 8.3.1). In concreto l'appellante, una volta coperto il proprio
fabbisogno minimo “allargato”, conserva un margine di soli fr. 613.– mensili,
insufficienti per assicurare il manteni-mento in denaro di L__________ e S__________. Ne segue che spetterà
alla madre far fronte allo scoperto. La situazione si presenta come
segue:
Dal
marzo del 2021 al 31 ottobre 2023
contributi
in denaro per i due figli:
fr. 951.– (L__________) + fr. 572.– (S__________) fr. 1523.– mensili
margine
disponibile del padre:
fr. 4313.–
(reddito) ./. fr. 3700.– (fabbisogno) fr. 613.– mensili
contributi
in denaro a carico del padre: fr. 613.– mensili
margine
disponibile residuo del padre: ‒.‒
contributi
in denaro a carico della madre:
fr. 1523.–
./. fr. 613.– = fr. 910.‒ mensili
margine
disponibile residuo della madre:
fr. 5054.–
(reddito) ./. fr. 3705.– (fabbisogno)
./. fr.
910.– = fr. 439.– mensili.
Dal
1° novembre 2023 al 31 gennaio 2025
contributi
in denaro per i due figli:
fr. 909.– (L__________) + fr. 580.– (S__________) fr. 1489.– mensili
margine
disponibile del padre:
fr. 4313.–
(reddito) ./. fr. 3700.– (fabbisogno) fr. 613.– mensili
contributi
in denaro a carico del padre: fr. 613.– mensili
margine
disponibile residuo del padre: ‒.‒
contributi
in denaro a carico della madre:
fr. 1489.–
./. fr. 613.– fr. 876.‒ mensili
margine
disponibile residuo della madre:
fr. 5054.–
(reddito) ./. fr. 3705.– (fabbisogno)
./. fr.
876.– fr. 473.– mensili.
Dal
1° febbraio 2025 in poi
contributi
in denaro per i due figli:
fr. 876.– (L__________) + fr. 747.– (S__________) fr. 1623.– mensili
margine
disponibile del padre:
fr. 4313.–
(reddito) ./. fr. 3700.– (fabbisogno) fr. 613.– mensili
contributi
in denaro a carico del padre: fr. 613.– mensili
margine
disponibile residuo del padre: ‒.‒
contributi
in denaro a carico della madre:
fr. 1623.–
./. fr. 613.– fr. 1010.‒ mensili
margine
disponibile residuo della madre:
fr. 5054.–
(reddito) ./. fr. 3705.– (fabbisogno)
./. fr.
1010.– fr. 339.– mensili.
È
vero che AP 1 si trova senza alcun margine disponibile, mentre l'istante
conserva un importo tra fr. 339.– e fr. 473.– mensili. Sta di fatto
che la madre, genitore affidatario, non solo fornisce l'intera prestazione in
natura ai figli, ma si trova a finanziare in misura preponderante anche il loro
mantenimento in denaro a fronte di contributi alimentari del padre di soli
fr. 613.– mensili complessivi. Non soccorrono pertanto gli estremi per
derogare al principio.
d) Rimane
infine da suddividere il margine disponibile del padre tra i due figli, in
proporzione ai rispettivi fabbisogni. Onde i contributi alimentari seguenti:
Dal
marzo del 2021 al 31 ottobre 2023
contributo
in denaro per L__________:
fr.
951.– (fabb. L__________) x fr. 613.– (disponibilità) = fr. 383.– mensili
fr.
1523.– (fabbisogno dei due figli)
contributo
in denaro per S__________:
fr. 572.– (fabb. S__________) x fr. 613.– (disponibilità)
= fr. 230.– mensili
fr.
1523.– (fabbisogno dei due figli)
Dal
1° novembre 2023 al 31 gennaio 2025
contributo
in denaro per L__________:
fr.
909.– x fr. 613.– = fr. 375.– mensili
fr. 1489.–
contributo
in denaro per S__________:
fr.
580.– x fr. 613.– = fr. 238.– mensili
fr.
1489.–
Dal
1° febbraio 2025 in poi
contributo
in denaro per L__________:
fr. 876.–
x fr. 613.– = fr. 330.– mensili
fr.
1623.–
contributo
in denaro per S__________:
fr. 747.–
x fr. 613.– = fr. 283.– mensili.
fr. 1623.–
Considerato
che dal 1° novembre 2023 il contributo alimentare non varia in maniera
apprezzabile, conviene lasciare invariati gli importi originari. In conclusione
l'appello principale va accolto entro tali limiti.
II. Sull'appello
incidentale
9.
AO 1 rivendica dal
marito la rifusione di spese straordinarie per i figli di fr. 970.– (o in
subordine di fr. 565.–) e chiede di accogliere la sua domanda di gratuito
patrocinio formulata in prima sede. Il 5 maggio 2022 essa ha dichiarato di
limitare l'appello incidentale “al riconoscimento dell'GP/AG nonché ad una
posizione di condivisione di spese dei figli che non è stata riconosciuta in
prima battuta”. Sta di fatto che in
una procedura sommaria l'appello incidentale non è ammesso (art. 314 cpv. 2
CPC). Ne segue che tale rimedio giuridico sfugge d'acchito a ogni disamina.
III. Sulle
spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio
10.
Le spese dell'appello principale
seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene
una riduzione dei contributi a suo carico, ma non la soppressione richiesta. Tutto
ponderato, si giustifica così di porre a suo carico tre quarti delle spese processuali, mentre il rimanente va a
carico dell'istante. AP 1 rifonderà inoltre a quest'ultima un'adeguata
indennità per ripetibili ridotte (metà dell'indennità
piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Gli oneri processuali dell'appello incidentale andrebbero
addebitati a AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), soccombente, ma le particolarità del
caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Essa rifonderà nondimeno al marito
un'indennità per ripetibili commisurata all'impegno profuso dal di lui legale
per esprimersi nel memoriale di replica (9 righe).
11.
Circa
la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dal marito in questa sede, l'indigenza
di lui appare verosimile (art. 117 lett. a CPC) ove si pensi che egli deve
devolvere l'intero suo margine disponibile ai figli. L'appello, poi, si rivela
parzialmente fondato (art. 117 lett. b CPC). Per quanto riguarda l'indennità
spettante al patrocinatore d'ufficio, in relazione all'appello incidentale la
richiesta è senza oggetto, vista la prevedibile possibilità di incassare
l'indennità di fr. 250.– per ripetibili. In relazione all'appello principale, in mancanza di una nota professionale (che
incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011
del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), si procede per apprezzamento. In concreto il
legale ha redatto l'appello in una causa già nota (10 pagine di testo,
frontespizio compreso). Anche presumendo un breve colloquio e uno scambio di
corrispondenza con la cliente, un legale diligente e speditivo non avrebbe verosimilmente
profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di 6 ore di lavoro (retribuite fr. 180.–
l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria: RL 178.310). Aggiunte le spese fisse (10%) e l'IVA (8.1%), l'indennità
può dunque essere
ragionevolmente stimata in fr. 1300.– arrotondati.
12.
L'analoga
richiesta formulata da AO 1 non entra in linea di conto. Come si è visto, una
volta sopperito al proprio fab-bisogno minimo “allargato” e al mantenimento in
denaro dei figli non coperto dai contributi del padre, essa dispone ancora di
un margine compreso tra
fr. 339.– e fr. 473.– mensili. Ciò le permette ragionevolmente di far
fronte alle spese di causa in secondo grado con pagamenti rateali nell'arco
di un anno (cfr. DTF 141 III 371 consid. 4.1 con rinvii; più recentemente:
sentenza del Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio
2022.
consid. 3.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.54/90
del 28 giugno 2022 consid. 4). L'interessata non può dirsi così “sprovvista dei
mezzi necessari” per stare in lite (e avere diritto al gratuito patrocinio
giusta l'art. 117 lett. a CPC). La medesima conclusione vale per la richiesta
di provvigione ad litem, senza dimenticare che per costante giurisprudenza di questa Camera
una tale partecipazione non è prevista nelle procedure a tutela
dell'unione coniugale (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2022.116
del 12 giugno 2023 consid. 12).
13.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF, data l'entità dei contributi alimentari rimasti controversi in appello. Le
misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti
cautelari (DTF 149 III 84 consid. 1.3), in ogni modo, il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art.
98.
LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura
incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Conformemente all'art.
301.
lett. b CPC, infine, un estratto della
presente decisione va comunicato al figlio L__________.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel
senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è condannato a versare a AO 1 anticipatamente
entro il 5 di ogni mese i seguenti contributi di mantenimento:
– per L__________:
fr. 383.– mensili, assegni familiari non compresi, dal
9 marzo 2021 al 31 gennaio 2025 e
fr. 330.– mensili, assegni familiari non compresi, dal
1° febbraio 2025 in poi.
– per S__________:
fr. 230.– mensili, assegni familiari non compresi, dal
9 marzo 2021 al 31 gennaio 2025 e
fr. 283.– mensili, assegni familiari non compresi, dal
1° febbraio 2025 in poi.
Per il resto il dispositivo n. 5 rimane
invariato.
2. Le
spese dell'appello principale, di fr. 1500.–, sono poste per tre quarti a
carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà
fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
3. L'appello
incidentale è irricevibile.
4. Non
si riscuotono spese per l'appello incidentale. AO 1 rifonderà alla controparte fr. 250.–
per ripetibili.
5. AP
1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avvPA
1. Lo Stato del Cantone
Ticino
verserà per lui al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1300.–.
6. La
richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 in appello è respinta.
7. Notificazione
a:
–
;
–
;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alter-
native, Bellinzona (in estratto: consid. 11 e
dispositivo 5).
Comunicazione:
–
, (in estratto, consid. 5-9 e dispositivo 1);
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).