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Decisione

11.2022.54

Divorzio su richiesta unilaterale: omologazione in appello di una convenzione parziale sugli effetti del divorzio

28 giugno 2022Italiano11 min

concreto, in merito alla soppressione del contributo alimentare per la moglie dal

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.54

11.2022.90

Lugano

28 giugno 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

vicepresidente,

Giamboni

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2020.39 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con petizione del 16 giugno 2020 da

AP

1

(patrocinato

dall' PA 1 )

contro

AO

1

(ora

patrocinata dall PA 3 ),

giudicando

sull'appello del 24 marzo 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal

Pretore aggiunto il 24 febbraio 2022 (inc. 11.2022.54) e sulla richiesta di

gratuito patrocinio del 23 maggio 2022 presentata AO 1 contestualmente alle

osservazioni all'appello (inc. 11.2022.90);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 24 febbraio 2022 il Pretore aggiunto della

giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio fra AP 1 (19__________)

e AO 1 nata __________ (19__________), ha ordinato all'istituto previdenziale del marito (Cassa

pensioni __________, Z__________) di

versare a quello della moglie (Istituto di previdenza __________) la somma di fr. 68 440.50, ha

riconosciuto alla medesima un conguaglio di fr. 22 280.35 in

liquidazione del regime dei beni ordinando alla __________ Assicurazioni __________,

__________, di versare tale importo dal conto di previdenza individuale

vincolata (terzo pilastro 3A) di cui alla polizza n. __________ del marito, su

un conto della moglie presso l’Istituto di previdenza __________. Egli ha obbligato inoltre AP 1 a versare dal mese di

luglio 2021, un contributo alimentare di fr. 515.– mensili fino al di lui

pensionamento ordinario. Le spese processuali di complessivi fr. 3500.– sono

state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

B. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a

questa Camera con un appello del 24 marzo 2022 per ottenere la soppressione del

contributo alimentare per la moglie e l'addebito delle spese processuali interamente

a carico della convenuta. Nelle sue osservazioni del 23 maggio 2022 AP 1

propone di confermare il contributo alimentare di fr. 515.– mensili fino al 31

dicembre 2021 e di sospenderlo in seguito nella misura di fr. 363.– mensili “fino

a quando proseguirà con il recente contratto di lavoro” con obbligo per il

marito di versarle fr. 154.– mensili o quanto meno, in via subordinata, di

ridurre dal 1° gennaio 2022 il contributo alimentare a fr. 154.– mensili, opponendosi

per il resto a una diversa ripartizione degli oneri processuali.

Contestualmente essa ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio.

C. Il

17 giugno 2022 AP 1 ha trasmesso alla Camera una convenzione del giorno stesso

in cui le parti si sono accordate sulla questione rimasta litigiosa e chiedono

l'omologazione del­l'accordo, come pure lo stralcio dell'appello dal ruolo.

Considerando

in diritto: 1. Una

convenzione sulle conseguenze del divorzio è giuridicamente valida soltanto se

omologata dal giudice e deve figurare nel dispositivo della decisione (art. 279

cpv. 2 CPC). L'art. 279 cpv. 1 CC stabilisce che il giudice omologa una

convenzione sugli effetti del divorzio solo dopo essersi convinto “che i

coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione”.

Prima di approvare l'accordo egli si sincera dunque che le parti abbiano capito

la portata e le conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria

e durevole, come pure che la firma non sia dovuta a precipitazione, com­piacenza

o sfinimento (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b). Che in concreto le parti

abbiano concluso l'accordo “di loro libera volontà e dopo matura riflessione”

non fa dubbio, tanto più che erano assistite dai rispettivi legali. La

convenzione inoltre risulta chiara e completa per quel che riguarda il punto

rimasto controverso in appello (contribuito alimentare e modalità di pagamento).

2. Quanto

all'adeguatezza, il giudice accerta che la convenzione non si scosti in misura ragguardevole da quanto risulterebbe equo in mancanza di accordo,

dovendosi tutelare la parte economicamente più debole da atti di

leggerezza, inesperienza o condiscendenza. Di regola, ad ogni modo, il giudice

rifiuta l'omologazione solo in caso di

sproporzione evidente e immediatamente riconoscibile rispetto alle

previsioni di legge, che si tratti di mantenimento dopo il divorzio o di scioglimento

del regime dei beni (RtiD I-2022 pag. 569 n. 5c; v. anche II-2014 pag.

876 consid. 6a con rinvii). Non tocca al

giudice per contro indagare su questioni di mera adeguatezza (anziché di manifesta

inadeguatezza), tranne nelle questioni cui si applichi il principio

inquisitorio illimitato ossia in materia di filiazione e di previdenza

professionale (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii; più recentemente:

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid. 7a con

rinvii). Anche per quel che attiene alla situazione della moglie, al cui

riguardo vige il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), il giudice

verifica nondimeno l'ammontare del contributo con pieno potere di cognizione

ove il fabbisogno minimo di lei rimanga – in tutto o in parte – scoperto,

sussistendo il rischio che in simile eventualità le casse pubbliche siano

chiamate poi a colmare l'ammanco (RtiD II-2006 pag. 685 consid. 2).

3. In

concreto, in merito alla soppressione del contributo alimentare per la moglie dal

1° gennaio 2022, l'accordo non si scosta in maniera evidente e immediatamente

riconoscibile dalle previsioni di legge ove appena si pensi che con un reddito

dal 1° gennaio 2022 di fr. 3200.– mensili l'interessata è in grado di far

fronte al proprio debito mantenimento di fr. 2863.– mensili. La convenzione non

appare pertanto “manifesta­mente inadeguata” e il rischio che le casse

pubbliche debbano farsi carico dell'interessata appare remoto. Nulla osta, in

tali circostanze, all'omologabilità

dell'accordo. Questo può essere altresì approvato

anche per quanto riguarda gli oneri processuali (a carico dell'appellante) e

le

ripetibili (compensate) in appello, fermo restando che la tassa di giustizia va

moderata, giacché la causa termina senza sentenza (art. 21 LTF).

4. Relativamente

all'istanza di gratuito patrocinio avanzata da AP 1 per la procedura di appello,

alla luce della nuova situazione finanziaria l'interessata non può dirsi “sprovvista

dei mezzi necessari” per stare in lite (e quindi avere diritto al gratuito

patrocinio giusta l'art. 117 lett. a CPC). Con un margine di

Considerandi

fr. 337.– mensili sul proprio fabbisogno essa può in effetti far fronte alle

spese di patrocinio di secondo grado nell'arco di un anno (cfr. DTF 141 III 371

consid. 4.1 con rinvii; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 3.2; analogamente:

I CCA sentenza inc. 11.2022.25 del 4 marzo 2022 consid. 4).

Per

di più, le spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono,

per principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato

è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; v. anche DTF 148 III 23

consid. 3.1 con rinvii). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro

reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi

richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte,

traduzioni ecc.). Internamente il coniuge che non è in grado di sopperire a

tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro

(provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte

dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è

sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di

mezzi adeguati (DTF 143 III 624 consid, 7; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2022.26

del 4 marzo 2022 consid. 1). Nel caso concreto, visto il margine

disponibile di AP 1 di fr. 2300.– mensili (reddito netto fr. 5660.–, meno

fabbisogno minimo fr. 3360.–: senten­za impugnata, pag. 11 e 12), non si può

dire di primo acchito che una richiesta di provvigione ad litem apparisse

destinata all'insuccesso, ovvero che il marito non avrebbe avuto modo di

anticipare alla richiedente una congrua somma. Nelle condizioni descritte non soccorrono così le premesse

per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio, la quale presuppone –

appunto – l'impossibilità di ottenere un adeguato sussidio da parte dell'altro

coniuge (I CCA, loc. cit. consid. 2).

5.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente

decisione a livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di

giudizi sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E in concreto il valore

litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. È omologata la seguente convenzione parziale sulle

conseguen­ze del divorzio stipulata dalle parti:

ACCORDO

Perfezionato da

AP 1, __________

(patrocinata dall'avv. PA 1, __________)

e

AO 1, __________

(patrocinata

dall'avv. PA 3, __________)

premesso

che:

con sentenza 24.02.2022 il Pretore

aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio dei

coniugi __________ (annessa al presente accordo quale inserto A);

Più precisamente, il punto 4

della succitata sentenza di divorzio prevede che il signor AP 1, a partire dal

mese di luglio 2021, è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di

ogni mese, un contributo di mantenimento di fr. 515.–. Il contributo è dovuto

fino all'età legale del pensionamento del signor AP 1.

in data 24.03.2022 il signor AP

1 ha presentato appello alla succitata decisione ritenendo di non dover versare

alcun contributo di mantenimento alla signora AO 1 (appello 14.03.2022 annesso

al presente accordo quale inserto B);

a partire dal mese di gennaio

2022 la situazione lavorativa della signora AO 1 è cambiata e, ad oggi, può

mantenersi da sola visto che il suo salario mensile netto ammonta a fr. 3200.–

(contratti di lavoro annessi al presente accodo quale inserto C);

Tutto ciò premesso,

le parti convengono quanto segue:

1. Il

punto 4 della sentenza di divorzio 24.02.2022 viene modificato come segue: il

signor AP 1 verserà alla signora AO 1 unicamente i contributi di mantenimento

arretrati per i mesi da luglio 2021 a dicembre 2021 considerato che a partire

dal 1.01.2022 il signor AP 1 non è più tenuto a versare alcun tipo di

contributo di mantenimento alla signora AO 1. Si tratta complessivamente di fr.

3090.– (franchi svizzeri tremilanovanta) a liquidazione di ogni e qualsiasi

pretesa.

2. La

somma verrà versata in 6 rate mensili di fr. 515.– l'una, anticipatamente entro

il 5 di ogni mese, a partire dal mese di luglio 2022, tramite versamento bancario

sul conto __________, IBAN __________, intestato alla signora AO 1, __________.

3. A

seguito della sottoscrizione dell'accordo, le parti chiederanno, per il tramite

dei loro avvocati, l'omologazione del presente accordo alla prima Camera civile

del Tribunale d'appello di Lugano, ove attualmente è pendente l'incarto n.

11.2022.54. La signora AO 1 chiederà l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio

e assistenza giudiziaria. La tassa di giustizia, proporzionalmente ridotta,

rimane a carico del signor AP 1 e le ripetibili sono compensate. È riservata la

concessione per la signora AO 1 all'ammissione del gratuito patrocinio e

assistenza giudiziaria che la signora domanda indicando quale patrocinatrice

l'avv. PA 3 ex art. 117 e 119 CPC

4. Il

foro competente per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in

relazione al presente accordo sarà quello di __________.

5. Le

parti si impegnano ad agire secondo buona fede, tanto nell'esercizio dei diritti,

quanto nell'adempimento degli obblighi derivanti da questo accordo.

6. Questo

accordo viene redatto in quattro esemplari originali, una per ciascuna parte e due

per la prima Camera civile del Tribunale d'appello di Lugano.

__________ il 17.06.2022 (firmato) (firmato)

AO

1

__________ il 17.06.2022 (firmato)

AP

1

II. Il dispositivo n. 4 della

sentenza impugnata è sostituito dall'accordo che precede. Tutti gli altri

dispositivi rimangono invariati.

III. L'appello è stralciato dai ruoli.

IV. Le

spese processuali di complessivi fr. 600.– sono poste a carico di AP 1,

compensate le ripetibili.

V. La

richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è respinta.

VI. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).