11.2022.54
Divorzio su richiesta unilaterale: omologazione in appello di una convenzione parziale sugli effetti del divorzio
28 giugno 2022Italiano11 min
concreto, in merito alla soppressione del contributo alimentare per la moglie dal
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.54
11.2022.90
Lugano
28 giugno 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
vicepresidente,
Giamboni
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa DM.2020.39 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 16 giugno 2020 da
AP
1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro
AO
1
(ora
patrocinata dall PA 3 ),
giudicando
sull'appello del 24 marzo 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore aggiunto il 24 febbraio 2022 (inc. 11.2022.54) e sulla richiesta di
gratuito patrocinio del 23 maggio 2022 presentata AO 1 contestualmente alle
osservazioni all'appello (inc. 11.2022.90);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 24 febbraio 2022 il Pretore aggiunto della
giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio fra AP 1 (19__________)
e AO 1 nata __________ (19__________), ha ordinato all'istituto previdenziale del marito (Cassa
pensioni __________, Z__________) di
versare a quello della moglie (Istituto di previdenza __________) la somma di fr. 68 440.50, ha
riconosciuto alla medesima un conguaglio di fr. 22 280.35 in
liquidazione del regime dei beni ordinando alla __________ Assicurazioni __________,
__________, di versare tale importo dal conto di previdenza individuale
vincolata (terzo pilastro 3A) di cui alla polizza n. __________ del marito, su
un conto della moglie presso l’Istituto di previdenza __________. Egli ha obbligato inoltre AP 1 a versare dal mese di
luglio 2021, un contributo alimentare di fr. 515.– mensili fino al di lui
pensionamento ordinario. Le spese processuali di complessivi fr. 3500.– sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
B. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a
questa Camera con un appello del 24 marzo 2022 per ottenere la soppressione del
contributo alimentare per la moglie e l'addebito delle spese processuali interamente
a carico della convenuta. Nelle sue osservazioni del 23 maggio 2022 AP 1
propone di confermare il contributo alimentare di fr. 515.– mensili fino al 31
dicembre 2021 e di sospenderlo in seguito nella misura di fr. 363.– mensili “fino
a quando proseguirà con il recente contratto di lavoro” con obbligo per il
marito di versarle fr. 154.– mensili o quanto meno, in via subordinata, di
ridurre dal 1° gennaio 2022 il contributo alimentare a fr. 154.– mensili, opponendosi
per il resto a una diversa ripartizione degli oneri processuali.
Contestualmente essa ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio.
C. Il
17 giugno 2022 AP 1 ha trasmesso alla Camera una convenzione del giorno stesso
in cui le parti si sono accordate sulla questione rimasta litigiosa e chiedono
l'omologazione dell'accordo, come pure lo stralcio dell'appello dal ruolo.
Considerando
in diritto: 1. Una
convenzione sulle conseguenze del divorzio è giuridicamente valida soltanto se
omologata dal giudice e deve figurare nel dispositivo della decisione (art. 279
cpv. 2 CPC). L'art. 279 cpv. 1 CC stabilisce che il giudice omologa una
convenzione sugli effetti del divorzio solo dopo essersi convinto “che i
coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione”.
Prima di approvare l'accordo egli si sincera dunque che le parti abbiano capito
la portata e le conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria
e durevole, come pure che la firma non sia dovuta a precipitazione, compiacenza
o sfinimento (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b). Che in concreto le parti
abbiano concluso l'accordo “di loro libera volontà e dopo matura riflessione”
non fa dubbio, tanto più che erano assistite dai rispettivi legali. La
convenzione inoltre risulta chiara e completa per quel che riguarda il punto
rimasto controverso in appello (contribuito alimentare e modalità di pagamento).
2. Quanto
all'adeguatezza, il giudice accerta che la convenzione non si scosti in misura ragguardevole da quanto risulterebbe equo in mancanza di accordo,
dovendosi tutelare la parte economicamente più debole da atti di
leggerezza, inesperienza o condiscendenza. Di regola, ad ogni modo, il giudice
rifiuta l'omologazione solo in caso di
sproporzione evidente e immediatamente riconoscibile rispetto alle
previsioni di legge, che si tratti di mantenimento dopo il divorzio o di scioglimento
del regime dei beni (RtiD I-2022 pag. 569 n. 5c; v. anche II-2014 pag.
876 consid. 6a con rinvii). Non tocca al
giudice per contro indagare su questioni di mera adeguatezza (anziché di manifesta
inadeguatezza), tranne nelle questioni cui si applichi il principio
inquisitorio illimitato ossia in materia di filiazione e di previdenza
professionale (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii; più recentemente:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid. 7a con
rinvii). Anche per quel che attiene alla situazione della moglie, al cui
riguardo vige il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), il giudice
verifica nondimeno l'ammontare del contributo con pieno potere di cognizione
ove il fabbisogno minimo di lei rimanga – in tutto o in parte – scoperto,
sussistendo il rischio che in simile eventualità le casse pubbliche siano
chiamate poi a colmare l'ammanco (RtiD II-2006 pag. 685 consid. 2).
3. In
concreto, in merito alla soppressione del contributo alimentare per la moglie dal
1° gennaio 2022, l'accordo non si scosta in maniera evidente e immediatamente
riconoscibile dalle previsioni di legge ove appena si pensi che con un reddito
dal 1° gennaio 2022 di fr. 3200.– mensili l'interessata è in grado di far
fronte al proprio debito mantenimento di fr. 2863.– mensili. La convenzione non
appare pertanto “manifestamente inadeguata” e il rischio che le casse
pubbliche debbano farsi carico dell'interessata appare remoto. Nulla osta, in
tali circostanze, all'omologabilità
dell'accordo. Questo può essere altresì approvato
anche per quanto riguarda gli oneri processuali (a carico dell'appellante) e
le
ripetibili (compensate) in appello, fermo restando che la tassa di giustizia va
moderata, giacché la causa termina senza sentenza (art. 21 LTF).
4. Relativamente
all'istanza di gratuito patrocinio avanzata da AP 1 per la procedura di appello,
alla luce della nuova situazione finanziaria l'interessata non può dirsi “sprovvista
dei mezzi necessari” per stare in lite (e quindi avere diritto al gratuito
patrocinio giusta l'art. 117 lett. a CPC). Con un margine di
Considerandi
fr. 337.– mensili sul proprio fabbisogno essa può in effetti far fronte alle
spese di patrocinio di secondo grado nell'arco di un anno (cfr. DTF 141 III 371
consid. 4.1 con rinvii; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 3.2; analogamente:
I CCA sentenza inc. 11.2022.25 del 4 marzo 2022 consid. 4).
Per
di più, le spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono,
per principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato
è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; v. anche DTF 148 III 23
consid. 3.1 con rinvii). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro
reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi
richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte,
traduzioni ecc.). Internamente il coniuge che non è in grado di sopperire a
tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro
(provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte
dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è
sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di
mezzi adeguati (DTF 143 III 624 consid, 7; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2022.26
del 4 marzo 2022 consid. 1). Nel caso concreto, visto il margine
disponibile di AP 1 di fr. 2300.– mensili (reddito netto fr. 5660.–, meno
fabbisogno minimo fr. 3360.–: sentenza impugnata, pag. 11 e 12), non si può
dire di primo acchito che una richiesta di provvigione ad litem apparisse
destinata all'insuccesso, ovvero che il marito non avrebbe avuto modo di
anticipare alla richiedente una congrua somma. Nelle condizioni descritte non soccorrono così le premesse
per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio, la quale presuppone –
appunto – l'impossibilità di ottenere un adeguato sussidio da parte dell'altro
coniuge (I CCA, loc. cit. consid. 2).
5.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente
decisione a livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di
giudizi sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E in concreto il valore
litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. È omologata la seguente convenzione parziale sulle
conseguenze del divorzio stipulata dalle parti:
ACCORDO
Perfezionato da
AP 1, __________
(patrocinata dall'avv. PA 1, __________)
e
AO 1, __________
(patrocinata
dall'avv. PA 3, __________)
premesso
che:
con sentenza 24.02.2022 il Pretore
aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio dei
coniugi __________ (annessa al presente accordo quale inserto A);
Più precisamente, il punto 4
della succitata sentenza di divorzio prevede che il signor AP 1, a partire dal
mese di luglio 2021, è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di
ogni mese, un contributo di mantenimento di fr. 515.–. Il contributo è dovuto
fino all'età legale del pensionamento del signor AP 1.
in data 24.03.2022 il signor AP
1 ha presentato appello alla succitata decisione ritenendo di non dover versare
alcun contributo di mantenimento alla signora AO 1 (appello 14.03.2022 annesso
al presente accordo quale inserto B);
a partire dal mese di gennaio
2022 la situazione lavorativa della signora AO 1 è cambiata e, ad oggi, può
mantenersi da sola visto che il suo salario mensile netto ammonta a fr. 3200.–
(contratti di lavoro annessi al presente accodo quale inserto C);
Tutto ciò premesso,
le parti convengono quanto segue:
1. Il
punto 4 della sentenza di divorzio 24.02.2022 viene modificato come segue: il
signor AP 1 verserà alla signora AO 1 unicamente i contributi di mantenimento
arretrati per i mesi da luglio 2021 a dicembre 2021 considerato che a partire
dal 1.01.2022 il signor AP 1 non è più tenuto a versare alcun tipo di
contributo di mantenimento alla signora AO 1. Si tratta complessivamente di fr.
3090.– (franchi svizzeri tremilanovanta) a liquidazione di ogni e qualsiasi
pretesa.
2. La
somma verrà versata in 6 rate mensili di fr. 515.– l'una, anticipatamente entro
il 5 di ogni mese, a partire dal mese di luglio 2022, tramite versamento bancario
sul conto __________, IBAN __________, intestato alla signora AO 1, __________.
3. A
seguito della sottoscrizione dell'accordo, le parti chiederanno, per il tramite
dei loro avvocati, l'omologazione del presente accordo alla prima Camera civile
del Tribunale d'appello di Lugano, ove attualmente è pendente l'incarto n.
11.2022.54. La signora AO 1 chiederà l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio
e assistenza giudiziaria. La tassa di giustizia, proporzionalmente ridotta,
rimane a carico del signor AP 1 e le ripetibili sono compensate. È riservata la
concessione per la signora AO 1 all'ammissione del gratuito patrocinio e
assistenza giudiziaria che la signora domanda indicando quale patrocinatrice
l'avv. PA 3 ex art. 117 e 119 CPC
4. Il
foro competente per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in
relazione al presente accordo sarà quello di __________.
5. Le
parti si impegnano ad agire secondo buona fede, tanto nell'esercizio dei diritti,
quanto nell'adempimento degli obblighi derivanti da questo accordo.
6. Questo
accordo viene redatto in quattro esemplari originali, una per ciascuna parte e due
per la prima Camera civile del Tribunale d'appello di Lugano.
__________ il 17.06.2022 (firmato) (firmato)
AO
1
__________ il 17.06.2022 (firmato)
AP
1
II. Il dispositivo n. 4 della
sentenza impugnata è sostituito dall'accordo che precede. Tutti gli altri
dispositivi rimangono invariati.
III. L'appello è stralciato dai ruoli.
IV. Le
spese processuali di complessivi fr. 600.– sono poste a carico di AP 1,
compensate le ripetibili.
V. La
richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è respinta.
VI. Notificazione a:
;
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).