11.2022.56
Proprietà per piani: azione creditoria per l'incasso di contributi a carico di un comproprietario Proprietà per piani: azione creditoria per l'incasso di contributi a carico di un comproprietario
26 agosto 2024Italiano15 min
di B______ sorge una proprietà per piani (“Condominio AO1”) composta di 108 unità
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.56
Lugano,
26 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2019.435 (azione
creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con
petizione dell'11 dicembre 2019 dalla
Comunione
dei comproprietari del
‟Condominio AO1ˮ, B______
(patrocinata
dall'avv. PA1,
L______)
contro
ing. AP1,
V______ M______, e
PI1, A______,
giudicando sull'appello
del 24 marzo 2022 presentato da AP1 contro
la sentenza emessa dal Pretore il 28 febbraio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 15 RFD
di B______ sorge una proprietà per piani (“Condominio AO1”) composta di 108 unità
(dalla n. 3062 alla n. 3170). I coniugi AP1
e PI1,
separati giudizialmente, sono titolari un mezzo ciascuno dell'unità n. 3068 (8/1000), con
diritto esclusivo sull'appartamento n. 7.
B. Il 26 ottobre 2018 la
Comunione dei comproprietari ha ottenuto l'iscrizione sull'unità n. 3068 di
un'ipoteca legale avente per og-getto i
seguenti contributi scoperti (inc. SE.2018.196 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3):
–
1° acconto contributi
(quota TV via cavo e tassa rifiuti 2015) fr. 4381.95
–
2° acconto contributi 2015 fr. 2285.80
–
quota TV via cavo 2016 fr.
401.85
–
tassa rifiuti 2016 fr.
259.20
–
costi dell'elettricità 2015 fr.
221.95
–
2° acconto 2016 e saldo 2015 fr. 1648.80
fr. 9199.55
C. In seguito, il 12 novembre 2019 la Comunione dei
comproprietari ha ottenuto l'iscrizione di una seconda ipoteca legale sul-l'unità
n. 3068 avente per oggetto i contributi in appresso (inc. SE.2019.275 della medesima
Pretura):
–
1° acconto 2017 fr. 3425.25
–
quota TV via cavo 2017 fr.
433.95
–
tassa rifiuti 2017 fr.
259.20
–
costi dell'elettricità 2016 fr.
141.95
–
2° acconto 2017 e saldo 2016 fr. 2064.10
–
1° acconto 2018 fr. 3580.95
–
quota TV via cavo 2018 fr.
469.55
–
2° acconto 2018 e saldo 2017 fr. 2199.95
–
costi dell'elettricità 2018 fr.
144.45
–
tassa rifiuti 2018 fr.
258.50
fr.
12 977.85
D. Il 14 ottobre 2019 la Comunione dei
comproprietari si è rivolta al Segretario
assessore del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di conciliazione inteso
a conseguire da AP1 e PI1 il pagamento in via solidale di fr. 28 545.45
con interessi relativi ai crediti garantiti dalle ipoteche legali, più le
spettanze che seguono:
–
1° acconto 2019 fr. 3591.90
–
quota TV via cavo 2019 fr.
478.85
–
tassa rifiuti 2019 fr.
129.25
–
costi dell'elettricità 2018 fr.
161.35
–
2° acconto 2019 e saldo 2018 fr. 1886.75
fr.
6247.20
Decaduto
infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato il 29 novembre 2019
alla Comunione dei comproprietari l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 350.– sono state poste a
carico dell'istante, “riservata una diversa ripartizione con il giudizio di
meritoˮ (inc. CM.2019.695).
E. L'11 dicembre 2019 la Comunione dei
comproprietari ha convenuto AP1 e PI1 davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere quanto
postulato in sede conciliativa, oltre a fr. 350.– per le spese della procedura
di conciliazione. Nelle sue osservazioni del 16 dicembre 2019 PI1 ha proposto che i contributi scoperti dal
2015 al maggio del 2017 fossero posti a carico del solo AP1. Questi non ha presentato osservazioni. Al dibattimento del 2 giugno 2020 la Comunione dei
comproprietari ha poi confermato la petizione,
mentre AP1 ha contestato la “tassa rifiuti”, la quota della TV via cavo e gli
interessi di mora. PI1 ha comunicato, da parte sua, di essere disposta a
corrispondere gli importi richiesti solo quando sarebbero state risolte le controversie
che la oppongono al marito. In replica orale l'attrice ha mantenuto il proprio
punto di vista. Non sono seguite dupliche. L'istruttoria è iniziata il 28
agosto 2020 e si è chiusa l'8 giugno 2021. Al dibattimento finale del
7 luglio 2021 le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni,
l'attrice sulla scorta di un memoriale conclusivo.
F. Statuendo
con sentenza del 28 febbraio 2022, il Pretore ha accolto la petizione e ha
condannato i convenuti a versare solidalmente alla Comunione dei comproprietari
fr. 28 425.45 oltre interessi e fr. 120.–
per gli oneri correlati all'iscrizione delle ipoteche legali. Le spese
processuali di fr. 1500.– e quelle della procedura di conciliazione di fr. 350.–
sono state poste anch'esse solidalmente a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'attrice, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 3000.– complessivi per ripetibili.
G. Contro la sentenza
appena citata AP1 è insorto a questa
Camera con un appello del 24 marzo 2022 nel quale chiede di annullare la
sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Nelle
sue osservazioni del 3 maggio 2022 la
Comunione dei comproprietari propone di respingere l'appello e di confermare
la sentenza impugnata.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura
semplificata sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr.
10.
000.–
(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie
l'appellante afferma che il valore litigioso sarebbe di fr. 5000.–.
A torto. Il valore litigioso in appello non è quello che rimane controverso
dopo la sentenza impugnata, ma quello che rimaneva controverso nell'ultimo atto
di causa prima che il Pretore statuis-se. In
concreto la Comunione dei comproprietari chiedeva, al dibattimento
finale, il versamento di fr. 28 425.45.
La soglia di fr. 10 000.– era quindi
raggiunta. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione
impugnata è stata notificata a AP1 il 1° marzo 2022 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________,
agli atti). Inoltrato il 25 marzo 2022, l'appello in esame è pertanto
tempestivo.
2.
L'appellante chiede di
annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo
giudizio. L'appello però è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio.
Dal memoriale deve risultare dunque come debba essere modificata la sentenza
appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2; più
di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_60/2022 del 21 marzo 2023 consid.
7.3.1, in: RSPC 2023 pag. 633; v. anche RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Nel caso specifico AP1
non indica esplicitamente come vada riformata la decisione del Pretore. Egli
non ha tuttavia cognizioni giuridiche particolari e dall'appello si desume
senza equivoco che contesta la “tassa rifiuti”, la quota dell'abbonamento alla
TV via cavo e gli interessi di mora, i cui importi si evincono dagli atti.
Seppure al limite, l'appello può dunque essere vagliato nel merito (DTF 137 II 317 consid. 1.3; RtiD I-2014 pag. 807
consid. 3d con rinvii).
3.
Nelle sue osservazioni
del 3 maggio 2022 la Comunione dei
comproprietari censura in via preliminare la legittimazione attiva
dell'appellante, facendo valere di avere convenuto due debitori solidali,
sicché uno di loro non poteva appellare da sé solo. Il Pretore – essa soggiunge
– ha poi condannato AP1 e PI1 al pagamento di fr. 28 425.45 in solido
e nel regime della comproprietà l'art. 647d CC prescrive per gli atti di
amministrazione più importanti (come l'avvio di un'azione giudiziaria) una
decisione a maggioranza qualificata. In concreto essa sostiene perciò che l'appello
di AP1 va dichiarato irricevibile per carenza di un presupposto processuale.
L'eccezione
è infondata. È vero che l'attrice ha convenuto due litisconsorti a titolo solidale
per ottenere il pagamento di contributi alle spese della proprietà per piani (sulla
solidarietà dei debitori: art. 18 cpv. 4 del regolamento per l'uso e
l'amministrazione [doc. P]). Due comproprietari convenuti per un pagamento
a titolo solidale non sono parte tuttavia “di un rapporto giuridico sul quale
può essere deciso solo con unico effetto per tutte” (art. 70 cpv. 1 CPC). Non formano
quindi un litisconsorzio necessario. E nell'ambito di un litisconsorzio meramente
facoltativo “ciascun litisconsorte può condurre la propria causa
indipendentemente dagli altri” (art. 71 cpv. 3 CPC). Quanto all'art. 647d cpv. 1 CC, mal si comprende come
tale norma, che regola il quorum necessario per deliberare opere utili in seno
a una comproprietà, possa influire sulla legittimazione di AP1 a impugnare una decisione che lo condanna al pagamento solidale
di contributi. L'obiezione dell'attrice cade di conseguenza nel vuoto.
4.
In
concreto l'appellante contesta anzitutto l'addebito ai comproprietari, in
applicazione dell'art. 712h cpv. 1 CC, della “tassa rifiuti” fatturata
dall'amministrazione comunale di B______. Egli fa valere che tale spesa
non rientra fra i costi comuni della proprietà per piani a norma dell'art. 712h
CC, ma è uno degli “oneri finanziari semmai dovuti dal comproprietario
direttamente connessi alla sua parte in uso esclusivo, che (se esigibili e/o
dovuti) vengono assunti direttamente dal comproprietario”.
Trattandosi
di una tassa causale – prosegue l'appellante – “essa è dovuta dal mio inquilino
e non dal sottoscritto in qualità di proprietario”. L'amministrazione della
proprietà per piani – egli soggiunge – ha “pagato la tassa rifiuti di ogni
singola unità del condominio, aspetto per altro contestato e rimasto non comprovato”,
senza considerare che quella tassa “è dovuta da colui che produce rifiuti, e
non certo dal proprietario o dall'amministrazione condominiale”, tant'è che
tale costo “non è mai confluito nelle spese consuntive del condominio
sottoposte per approvazione all'assemblea condominiale”. L'appellante esclude infine
che fino al 31 dicembre 2019 il regolamento di B______ sui rifiuti del 1° gennaio
2015.
abilitasse l'amministrazione comunale a incassare la tassa dalle
amministrazioni delle proprietà per piani, rivalendosi poi sui singoli
comproprietari.
a) Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato che fino al 31 dicembre 2019
l'art. 20 cpv. 2 del regolamento comunale sui rifiuti del 1° gennaio 2015
prevedeva:
Per i condomini in proprietà per piani le bollette per
le tasse dei singoli condomini verranno intimate all'amministrazione
condominiale che provvederà a caricarle agli stessi.
Che
la “tassa rifiuti” potesse essere considerata alla stregua di un contributo di
diritto pubblico o di un'imposta dovuta collettivamente dai comproprietari nell'accezione
dell'art. 712h cpv. 2 n. 3 CC è dubbio, già per il fatto che soggetto fiscale
di tale imposta è il singolo utente dell'abitazione, il quale non è
necessariamente un comproprietario. Sta di fatto che in concreto l'amministrazione
della proprietà per piani ha dovuto ottemperare a quel sistema di
riscossione, il quale le faceva obbligo per regolamento di intimare e “caricare”
le bol-lette ai singoli condomini. Poco giova dunque che tale costo non sia
“mai confluito nelle spese consuntive del condominio sottoposte per
approvazione all'assemblea condominiale”.
b) L'appellante
sostiene apoditticamente che il vecchio art. 20 cpv. 2 del regolamento trattava
“di un altro argomento e non torna[va] applicabile alla fattispecie”. Non dice
tuttavia di quale argomento si trattasse e nemmeno spiega perché la vecchia norma
non fosse applicabile alla fattispecie. Del resto egli non pretende di avere mai
contestato la prassi comunale di spedire le bollette all'amministrazione della
proprietà affinché fossero “caricate” ai singoli comproprietari e nemmeno risulta
essersi rivolto al Comune di B______ per verificare “fatture, pagamenti,
corrispondenza ecc.” a suo dire rimasti “incomprovati”. A ben vedere, la
controversia opponeva AP1 non tanto all'amministrazione della proprietà per
piani, quanto al Comune di B______, che obbligava l'amministrazione della
proprietà per piani a riscuotere un pubblico tributo con tale sistema. Invano l'appellante
contesta perciò l'operato dell'amministrazione condominiale. Al proposito
l'appello manca di consistenza.
5.
In
secondo luogo l'appellante critica il costo dell'abbonamento TV via cavo di cui
fruisce la proprietà per piani. Anche al riguardo egli fa valere che tale
onere “non rappresenta una spesa comune” e neppure è “mai stato inserito nel
consuntivo delle spese sottoposte per approvazione all'assemblea condominiale”.
Si tratta, a mente sua, di “una spesa direttamente connessa con la parte in uso
esclusivo, per cui non torna applicabile l'art. 712h CC”.
L'amministrazione della proprietà per piani – egli allega – “non ha mai
sottoscritto alcun contratto con i coniugi R______ per il servizio TV via cavo
e neppure lo abbiamo mai sottoscritto con il fornitore del servizio (UPC). Anzi,
tale servizio non è mai stato richiesto dal sottoscritto”.
a) Il
Pretore ha accertato nella fattispecie che dal 1° gennaio 2014 la G______ SA ha stipulato per il “Condominio
AO1” un contratto di abbonamento
collettivo CAC per l'intero immobile. La proprietà per piani dei convenuti ne ha
sempre beneficiato e, per quanto li concerne, AP1 e PI1 non hanno mai disdetto tale
servizio. Per il primo giudice il canone annuo costituisce dunque una spesa
accessoria comune della proprietà per piani.
b) Gli
oneri comuni e le spese della proprietà per piani cui si riferisce l'art. 712h
cpv. 1 CC non si esauriscono nell'elenca-zione dell'art. 712h cpv. 2 CC.
Comprendono anche – tra l'altro – i costi per la fornitura di acqua potabile,
di energia elettrica, di telefonia e di servizi radiotelevisivi (Wermelinger, La proprieté par étages, 4ª
edizione, n. 27 in fine ad art. 712h CC). Le relative condotte sono
incorporate difatti nelle parti comuni e percorrono l'intero stabile per
raggiungere ogni singola unità. Che in concreto il costo
dell'abbonamento TV via cavo non sia
stato inserito nel consuntivo sottoposto all'assemblea dei
comproprietari per approvazione – come assevera l'appellante – giustifica se
mai una rettifica del consuntivo, ma non esonera dal pagamento del contributo. Diverso
sarebbe stato il caso qualora l'appellante avesse dichiarato all'amministrazione
di rinunciare al collegamento televisivo comune. Ciò tuttavia non è avvenuto.
L'appello è destinato perciò all'insuccesso.
6.
Infine l'appellante fa
valere di non essere mai stato messo in mora, non essendo mai stato oggetto di
alcuna interpellazione nel senso dell'art. 102 cpv. 1 CO. L'art. 22 del
regolamento per l'uso e l'amministrazione della proprietà per piani – egli
continua – prevede che, scaduti infruttuosi i termini indicati su un bollettino
di pagamento, l'amministrazione della comproprietà deve fissare al
comproprietario in ritardo con il pagamento un nuovo termine di 30 giorni. Se anche
quel termine scade senza esito, in conformità all'art. 22 del regolamento
l'amministrazione deve impartire al comproprietario un ultimo termine di 10
giorni, dopo di che decorre un interesse moratorio del 2% (e non del 5%). La
sentenza impugnata – egli epiloga – “fa completa astrazione da quanto sopra”,
sicché non sussistono i presupposti per addebitargli interessi di mora.
a) Secondo
il Pretore nel caso specifico il contegno di AP1 lasciava presumere che nel
caso specifico una messa in mora sarebbe stata inutile, come nel caso in cui
appaia inutile fissare a una parte inadempiente un termine per assolvere
tardivamente un contratto (art. 108 n. 1 CO). Inoltre nella fattispecie le
bollette destinate al pagamento dei contributi erano tutte provviste di una
data di scadenza, la quale costituiva già di per sé una valida interpellazione
a norma dell'art. 102 cpv. 1 CO.
b) Con
la motivazione addotta dal Pretore l'appellante non tenta neppure di confrontarsi. Egli ripete di non
essere stato messo in mora, ma non spende una parola sull'opinione del primo
giudice, stando al quale nelle circostanze descritte simile formalità sarebbe
stata inutile. Riguardo alla mancanza di un'interpellazione il ricorso non soddisfa
dunque i requisiti (“scritto e motivato”) dell'art. 311 cpv. 1 CPC e si rivela
irricevibile.
Quanto
al saggio d'interesse del 5% (di diritto dispositivo: Thévenoz in: Commentaire romand, CO I, 3ª edizione, n. 13 ad
art. 104; Furrer/Wey in:
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Art. 1–183 OR, 4ª edizione, n. 9 ad
art. 104; cfr. DTF 125 III 448 consid. 3d), la comunione dei comproprietari
obietta nelle osservazioni all'appello che il tasso del 2% fatto valere
dall'appellante “non poggia su alcun riscontro oggettivo”. In realtà AP1 invoca nell'appello l'art. 22 del
regolamento per l'amministrazione e l'uso della comproprietà. Il problema è
che agli atti figura soltanto un estratto di tale regolamento (doc. P prodotto
dall'attrice), il cui art. 22 è verosimilmente incompleto e nemmeno accenna al
saggio di interesse moratorio. Spettava al convenuto, che si vale della norma,
produrre la versione integrale della medesima o postularne l'edizione
dall'attrice. Anche su questo punto l'appello vede così la sua sorte segnata.
7.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AP1 rifonderà inoltre
all'attrice, che ha presentato osservazioni tramite una patrocinatrice,
un'adeguata indennità per ripetibili.
8.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
AP1,
V______ M______;
–
avv.
PA1,
L______.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art.
46 cpv. 2 LTF).