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Decisione

11.2022.56

Proprietà per piani: azione creditoria per l'incasso di contributi a carico di un comproprietario Proprietà per piani: azione creditoria per l'incasso di contributi a carico di un comproprietario

26 agosto 2024Italiano15 min

di B______ sorge una proprietà per piani (“Condominio AO1”) composta di 108 uni­tà

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.56

Lugano,

26 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2019.435 (azione

creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con

petizione dell'11 dicembre 2019 dalla

Comunione

dei comproprietari del

‟Condominio AO1ˮ, B______

(patrocinata

dall'avv. PA1,

L______)

contro

ing. AP1,

V______ M______, e

PI1, A______,

giudicando sull'appello

del 24 marzo 2022 presentato da AP1 contro

la sentenza emessa dal Pretore il 28 febbraio 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Sulla particella n. 15 RFD

di B______ sorge una proprietà per piani (“Condominio AO1”) composta di 108 uni­tà

(dalla n. 3062 alla n. 3170). I coniugi AP1

e PI1,

separati giudizialmente, sono titolari un mezzo ciascuno dell'unità n. 3068 (8/1000), con

diritto esclusivo sull'appartamento n. 7.

B. Il 26 ottobre 2018 la

Comunione dei comproprietari ha ottenuto l'iscrizione sull'unità n. 3068 di

un'ipoteca legale avente per og-getto i

seguenti contributi scoperti (inc. SE.2018.196 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3):

1° acconto contributi

(quota TV via cavo e tassa rifiuti 2015) fr. 4381.95

2° acconto contributi 2015 fr. 2285.80

quota TV via cavo 2016 fr.

401.85

tassa rifiuti 2016 fr.

259.20

costi dell'elettricità 2015 fr.

221.95

2° acconto 2016 e saldo 2015 fr. 1648.80

fr. 9199.55

C. In seguito, il 12 novembre 2019 la Comunione dei

comproprietari ha ottenuto l'iscrizione di una seconda ipoteca legale sul-l'unità

n. 3068 avente per oggetto i contributi in appresso (inc. SE.2019.275 della medesima

Pretura):

1° acconto 2017 fr. 3425.25

quota TV via cavo 2017 fr.

433.95

tassa rifiuti 2017 fr.

259.20

costi dell'elettricità 2016 fr.

141.95

2° acconto 2017 e saldo 2016 fr. 2064.10

1° acconto 2018 fr. 3580.95

quota TV via cavo 2018 fr.

469.55

2° acconto 2018 e saldo 2017 fr. 2199.95

costi dell'elettricità 2018 fr.

144.45

tassa rifiuti 2018 fr.

258.50

fr.

12 977.85

D. Il 14 ottobre 2019 la Comunione dei

comproprietari si è rivolta al Segretario

assessore del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di conciliazione inteso

a conseguire da AP1 e PI1 il pagamento in via solidale di fr. 28 545.45

con interessi relativi ai crediti garantiti dalle ipoteche legali, più le

spettanze che seguono:

1° acconto 2019 fr. 3591.90

quota TV via cavo 2019 fr.

478.85

tassa rifiuti 2019 fr.

129.25

costi dell'elettricità 2018 fr.

161.35

2° acconto 2019 e saldo 2018 fr. 1886.75

fr.

6247.20

Decaduto

infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato il 29 novembre 2019

alla Comunione dei comproprietari l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 350.– sono state poste a

carico dell'istante, “riservata una diversa ripartizione con il giudizio di

meritoˮ (inc. CM.2019.695).

E. L'11 dicembre 2019 la Comunione dei

comproprietari ha convenuto AP1 e PI1 davanti

al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere quanto

postulato in sede conciliativa, oltre a fr. 350.– per le spese della procedura

di conciliazione. Nelle sue osservazioni del 16 dicembre 2019 PI1 ha proposto che i contributi scoperti dal

2015 al maggio del 2017 fossero posti a carico del solo AP1. Questi non ha presentato osservazioni. Al dibattimento del 2 giugno 2020 la Comunione dei

comproprietari ha poi confermato la petizione,

mentre AP1 ha contesta­to la “tassa rifiuti”, la quota della TV via cavo e gli

interessi di mora. PI1 ha comunicato, da parte sua, di essere disposta a

corrispondere gli importi richiesti solo quando sarebbero state risolte le controversie

che la oppongono al marito. In replica orale l'attrice ha mantenuto il proprio

punto di vista. Non sono seguite dupliche. L'istruttoria è iniziata il 28

agosto 2020 e si è chiusa l'8 giugno 2021. Al dibattimento finale del

7 luglio 2021 le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni,

l'attrice sulla scorta di un memoriale conclusivo.

F. Statuendo

con sentenza del 28 febbraio 2022, il Pretore ha accolto la petizione e ha

condannato i convenuti a versare solidalmente alla Comunione dei comproprietari

fr. 28 425.45 oltre interessi e fr. 120.–

per gli oneri correlati all'iscrizione delle ipoteche legali. Le spese

processuali di fr. 1500.– e quelle della procedura di conciliazione di fr. 350.–

sono state poste anch'esse solidalmente a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'attrice, sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 3000.– complessivi per ripetibili.

G. Contro la sentenza

appena citata AP1 è insorto a questa

Camera con un appello del 24 marzo 2022 nel quale chiede di annullare la

sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Nelle

sue osservazioni del 3 maggio 2022 la

Comunione dei comproprietari propo­ne di respingere l'appello e di confermare

la sentenza impugna­ta.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura

semplificata sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr.

10.

000.–

(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie

l'appellante afferma che il valore litigioso sarebbe di fr. 5000.–.

A torto. Il valore litigioso in appello non è quello che rimane controverso

dopo la sentenza impugnata, ma quello che rimaneva controverso nell'ultimo atto

di causa prima che il Pretore statuis-se. In

concreto la Comunione dei comproprietari chiedeva, al dibattimento

finale, il versamento di fr. 28 425.45.

La soglia di fr. 10 000.– era quindi

raggiunta. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione

impugnata è stata notificata a AP1 il 1° marzo 2022 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________,

agli atti). Inoltrato il 25 marzo 2022, l'appello in esame è pertanto

tempestivo.

2.

L'appellante chiede di

annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo

giudizio. L'appello però è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio.

Dal memoriale deve risultare dunque come debba essere modificata la sentenza

appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2; più

di recen­te: sentenza del Tribunale federale 4A_60/2022 del 21 marzo 2023 consid.

7.3.1, in: RSPC 2023 pag. 633; v. anche RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Nel caso specifico AP1

non indica esplicitamente come vada riformata la decisione del Pretore. Egli

non ha tuttavia cognizioni giuridiche particolari e dall'appello si desume

senza equivoco che contesta la “tassa rifiuti”, la quota dell'abbonamento alla

TV via cavo e gli interessi di mora, i cui importi si evincono dagli atti.

Seppure al limite, l'appello può dunque essere vagliato nel merito (DTF 137 II 317 consid. 1.3; RtiD I-2014 pag. 807

consid. 3d con rinvii).

3.

Nelle sue osservazioni

del 3 maggio 2022 la Comunione dei

comproprietari censura in via preliminare la legittimazione attiva

dell'appellante, facendo valere di avere convenuto due debitori solidali,

sicché uno di loro non poteva appellare da sé solo. Il Pretore – essa soggiunge

– ha poi condannato AP1 e PI1 al pagamento di fr. 28 425.45 in solido

e nel regime della comproprietà l'art. 647d CC prescrive per gli atti di

amministrazione più importanti (come l'avvio di un'azione giudiziaria) una

decisione a maggioranza qualificata. In concreto essa sostiene perciò che l'appello

di AP1 va dichiarato irricevibile per caren­za di un presupposto processuale.

L'eccezione

è infondata. È vero che l'attrice ha convenuto due litisconsorti a titolo solida­le

per ottenere il pagamento di contributi alle spese della proprietà per piani (sulla

solidarietà dei debitori: art. 18 cpv. 4 del regolamento per l'uso e

l'amministrazione [doc. P]). Due comproprietari convenuti per un pagamento

a titolo solidale non sono parte tuttavia “di un rapporto giuridico sul quale

può essere deciso solo con unico effetto per tutte” (art. 70 cpv. 1 CPC). Non formano

quindi un litisconsorzio necessario. E nell'ambito di un litisconsorzio meramente

facoltativo “ciascun litisconsorte può condurre la propria causa

indipendentemente dagli altri” (art. 71 cpv. 3 CPC). Quanto all'art. 647d cpv. 1 CC, mal si comprende come

tale norma, che regola il quorum necessario per deliberare opere utili in seno

a una comproprietà, possa influire sulla legittimazione di AP1 a impugnare una decisione che lo condanna al pagamento solidale

di contributi. L'obiezione dell'attrice cade di conseguenza nel vuoto.

4.

In

concreto l'appellante contesta anzitutto l'addebito ai comproprietari, in

applicazione dell'art. 712h cpv. 1 CC, della “tassa rifiuti” fatturata

dall'amministrazione comunale di B______. Egli fa valere che tale spesa

non rientra fra i costi comuni della proprie­tà per piani a norma dell'art. 712h

CC, ma è uno degli “oneri finanziari semmai dovuti dal comproprietario

direttamente connes­si alla sua parte in uso esclusivo, che (se esigibili e/o

dovuti) vengono assunti direttamente dal comproprietario”.

Trattandosi

di una tassa causale – prosegue l'appellante – “essa è dovuta dal mio inquilino

e non dal sottoscritto in qualità di proprietario”. L'amministrazione della

proprie­tà per piani – egli soggiunge – ha “pagato la tassa rifiuti di ogni

singola unità del condominio, aspetto per altro contestato e rimasto non comprova­to”,

senza considerare che quella tassa “è dovuta da colui che produce rifiuti, e

non certo dal proprietario o dal­l'amministrazione condominiale”, tant'è che

tale costo “non è mai confluito nelle spese consuntive del condominio

sottoposte per approvazione all'assemblea condominiale”. L'appellante esclude infine

che fino al 31 dicembre 2019 il regolamento di B______ sui rifiuti del 1° gennaio

2015.

abilitasse l'amministrazione comunale a incassare la tassa dalle

amministrazioni delle proprietà per piani, rivalendosi poi sui singoli

comproprietari.

a) Nella

sentenza impugnata il Pretore ha accertato che fino al 31 dicembre 2019

l'art. 20 cpv. 2 del regolamento comunale sui rifiuti del 1° gennaio 2015

prevedeva:

Per i condomini in proprietà per piani le bollette per

le tasse dei singoli condomini verranno intimate all'amministrazione

condominiale che provvederà a caricarle agli stessi.

Che

la “tassa rifiuti” potesse essere considerata alla stregua di un contributo di

diritto pubblico o di un'imposta dovuta collettivamente dai comproprietari nell'accezione

dell'art. 712h cpv. 2 n. 3 CC è dubbio, già per il fatto che soggetto fiscale

di tale imposta è il singolo utente dell'abitazione, il quale non è

necessariamente un comproprietario. Sta di fatto che in concreto l'amministrazio­ne

della proprietà per piani ha dovu­to ottemperare a quel siste­ma di

riscossione, il quale le faceva obbligo per regolamento di intimare e “caricare”

le bol-lette ai singoli condomini. Poco giova dunque che tale costo non sia

“mai confluito nelle spese consuntive del condominio sottoposte per

approvazione all'assemblea condominiale”.

b) L'appellante

sostiene apoditticamente che il vecchio art. 20 cpv. 2 del regolamento trattava

“di un altro argomento e non torna[va] applicabile alla fattispecie”. Non dice

tuttavia di quale argomento si trattasse e nemmeno spiega perché la vecchia norma

non fosse applicabile alla fattispecie. Del resto egli non pretende di avere mai

contestato la prassi comunale di spedire le bollette all'amministrazione della

proprietà affinché fossero “caricate” ai singoli comproprietari e nemmeno risulta

essersi rivolto al Comune di B______ per verificare “fatture, pagamenti,

corrispondenza ecc.” a suo dire rimasti “incomprovati”. A ben vedere, la

controversia oppone­va AP1 non tanto all'amministrazione della proprietà per

piani, quanto al Comune di B______, che obbligava l'amministrazione della

proprietà per piani a riscuotere un pubblico tributo con tale sistema. Invano l'appellante

contesta perciò l'operato dell'amministrazione condominiale. Al proposito

l'appello manca di consistenza.

5.

In

secondo luogo l'appellante critica il costo dell'abbonamento TV via cavo di cui

fruisce la proprietà per piani. Anche al riguar­do egli fa valere che tale

onere “non rappresenta una spesa comune” e neppure è “mai stato inserito nel

consuntivo delle spese sottoposte per approvazione all'assemblea condominiale”.

Si tratta, a mente sua, di “una spesa direttamente connessa con la parte in uso

esclusivo, per cui non torna applicabile l'art. 712h CC”.

L'amministrazione della proprietà per piani – egli allega – “non ha mai

sottoscritto alcun contratto con i coniugi R______ per il servizio TV via cavo

e neppure lo abbiamo mai sottoscritto con il fornitore del servizio (UPC). Anzi,

tale servizio non è mai sta­to richiesto dal sottoscritto”.

a) Il

Pretore ha accertato nella fattispecie che dal 1° gennaio 2014 la G______ SA ha stipulato per il “Condominio

AO1” un contratto di abbonamento

collettivo CAC per l'intero immobile. La proprietà per piani dei convenuti ne ha

sempre beneficiato e, per quanto li concerne, AP1 e PI1 non hanno mai disdetto tale

servizio. Per il primo giudice il canone annuo costituisce dunque una spesa

accessoria comune della proprietà per piani.

b) Gli

oneri comuni e le spese della proprietà per piani cui si riferisce l'art. 712h

cpv. 1 CC non si esauriscono nell'elenca-zione dell'art. 712h cpv. 2 CC.

Comprendono anche – tra l'altro – i costi per la fornitura di acqua potabile,

di energia elettrica, di telefonia e di servizi radiotelevisivi (Wermelinger, La proprieté par étages, 4ª

edizione, n. 27 in fine ad art. 712h CC). Le relative condotte sono

incorporate difatti nelle parti comuni e percorrono l'intero stabile per

raggiungere ogni singola unità. Che in concreto il costo

dell'abbonamento TV via cavo non sia

stato inserito nel consuntivo sottoposto all'assemblea dei

comproprietari per approvazione – come assevera l'appellante – giustifica se

mai una rettifica del consuntivo, ma non esonera dal pagamento del contributo. Diverso

sarebbe stato il caso qualora l'appellante avesse dichiarato all'amministrazione

di rinunciare al collegamento televisivo comu­ne. Ciò tuttavia non è avvenuto.

L'appello è destinato perciò all'insuccesso.

6.

Infine l'appellante fa

valere di non essere mai stato messo in mora, non essendo mai stato oggetto di

alcuna interpellazione nel senso dell'art. 102 cpv. 1 CO. L'art. 22 del

regolamento per l'uso e l'amministrazione della proprietà per piani – egli

continua – prevede che, scaduti infruttuosi i termini indicati su un bollettino

di pagamento, l'amministrazione della comproprietà deve fissare al

comproprietario in ritardo con il pagamento un nuovo termine di 30 giorni. Se anche

quel termine scade senza esito, in conformità all'art. 22 del regolamento

l'amministrazione deve impartire al comproprietario un ultimo termine di 10

giorni, dopo di che decorre un interesse moratorio del 2% (e non del 5%). La

sentenza impugnata – egli epiloga – “fa completa astrazione da quanto sopra”,

sicché non sussistono i presupposti per addebitargli interessi di mora.

a) Secondo

il Pretore nel caso specifico il contegno di AP1 lasciava presumere che nel

caso specifico una mes­sa in mora sarebbe stata inutile, come nel caso in cui

appaia inutile fissare a una parte inadempiente un termine per assolvere

tardivamente un contratto (art. 108 n. 1 CO). Inoltre nella fattispecie le

bollette destinate al pagamento dei contributi erano tutte provviste di una

data di scadenza, la quale costituiva già di per sé una valida interpellazione

a norma dell'art. 102 cpv. 1 CO.

b) Con

la motivazione addotta dal Pretore l'appellante non tenta neppure di confrontarsi. Egli ripete di non

essere stato mes­so in mora, ma non spende una parola sull'opinione del pri­mo

giudice, stando al quale nelle circostanze descritte simile formalità sareb­be

stata inutile. Riguardo alla mancanza di un'interpellazione il ricorso non soddisfa

dunque i requisiti (“scritto e motivato”) dell'art. 311 cpv. 1 CPC e si rivela

irricevibile.

Quanto

al saggio d'interesse del 5% (di diritto dispositivo: Thévenoz in: Commentaire romand, CO I, 3ª edizione, n. 13 ad

art. 104; Furrer/Wey in:

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Art. 1–183 OR, 4ª edizione, n. 9 ad

art. 104; cfr. DTF 125 III 448 consid. 3d), la comunione dei comproprietari

obietta nelle osservazioni all'appello che il tasso del 2% fatto valere

dall'appellante “non poggia su alcun riscontro oggettivo”. In realtà AP1 invoca nell'appello l'art. 22 del

regolamento per l'amministrazione e l'uso della comproprie­tà. Il problema è

che agli atti figura soltanto un estratto di tale regolamento (doc. P prodotto

dall'attrice), il cui art. 22 è verosimilmente incompleto e nemmeno accenna al

saggio di interesse moratorio. Spetta­va al convenuto, che si vale della norma,

produrre la versio­ne integrale della medesima o postularne l'edizione

dall'attrice. Anche su questo punto l'appello vede così la sua sorte segnata.

7.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AP1 rifonderà inoltre

all'attrice, che ha presentato osservazioni tramite una patrocinatrice,

un'adeguata indennità per ripetibili.

8.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,

l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

3. Notificazione:

AP1,

V______ M______;

avv.

PA1,

L______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art.

46 cpv. 2 LTF).