11.2022.58
Obbligo di collazione fatto valere nell'ambito di un'azione di divisione ereditaria
6 settembre 2024Italiano14 min
state rinvenute disposizioni di ultima volontà. Su istanza di AP1, il Pretore del Distretto di L______,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.58
Lugano
6 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2012.207 (divisione
ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con
petizione del 25 ottobre 2012 da
AP1,
Mo______, ed
AP2,
P______ T______
(patrocinati
dall'avv. dott.
PA1,
L______)
contro
AO1,
M______
(patrocinata
dall'avv.
PA2,
L______),
giudicando sul reclamo
del 28 marzo 2022 in materia di spese giudiziarie presentato da AP1 ed AP2
contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 febbraio 2022;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. M______ C______ nata H______
(1920), vedova, è deceduta il 4 novembre 2009 a L______, suo ultimo
domicilio, lasciando i figli AO1 (1944), AP1 (1945) ed AP2 (1954). Non sono
state rinvenute disposizioni di ultima volontà. Su istanza di AP1, il Pretore del Distretto di L______,
sezione 4, ha emesso il 9 febbraio 2010 un certificato ereditario in cui i tre figli
figurano quali unici eredi della defunta (inc. CN.2010.119).
B. Il
27 aprile 2012 AP1 ed AP2 si sono rivolti
al Segretario assessore della medesima Pretura con un'istanza di conciliazione per essere autorizzati a promuovere
un'azione di divisione ereditaria. Decaduta
infruttuosa la conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato agli
istanti il 25 luglio 2012
l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2012.279). Il 25 ottobre 2012 AP1 ed AP2
hanno convenuto così AO1 davanti al Pretore
per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione
dell'eredità mediante formazione di tre lotti, eventualmente previa confezione
di un inventario, e in caso di disaccordo per sorteggio tra eredi.
C. Nella
sua risposta del 30 novembre 2012 AO1 ha chiesto preliminarmente che fossero
accertate le liberalità da conferire per collazione e che gli attori la
informassero sugli averi della madre, come pure sulla loro gestione. Nel merito
essa ha proposto che la divisione dell'eredità fosse eseguita dopo collazione di
fr. 2 174 061.10 in capo a
AP1, oltre che di taluni beni in capo a
entrambi gli attori. Quanto agli averi bancari, essa ne ha postulato il riparto
in ragione di un terzo a ogni erede, mentre riguardo agli oggetti d'arte essa ne
ha sollecitato la vendita ai pubblici incanti con divisione del provento,
sempre in ragione di un terzo ciascuno. In una replica del 1° febbraio 2013 gli attori hanno ribadito
le loro richieste, concludendo per la reiezione delle pretese avversarie. Con duplica
del 7 marzo 2013 la convenuta riaffermato il suo punto
di vista. Alle prime arringhe del 4 settembre
2013 le parti hanno confermato le rispettive domande e notificato prove.
D. L'istruttoria
è cominciata il 18 febbraio 2015 ed è terminata il 17 aprile 2019, dopo vari
accertamenti peritali. Alle
arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
Nel loro allegato del 28 giugno 2019 gli attori hanno reiterato la domanda di
dividere l'eredità e di ripartirne gli attivi in ragione di un terzo a ogni
fratello. Nel suo memoriale del 27 giugno 2019 la convenuta ha chiesto di
accertare che AP1 fosse tenuto a conferire
al compendio ereditario fr. 5 618 183.30, che la divisione avvenisse suddividendo
gli attivi in ragione di un terzo ciascuno, che di conseguenza due conti bancari
intestati alla defunta presso la E______ AG fossero attribuiti a lei e che fosse
ingiunto a AP1
di versarle un conguaglio di fr. 1 656 276.42 con interessi del 5% dal 4 novembre
2009.
E. Statuendo
con sentenza del 22 febbraio 2022, il Pretore ha ordinato la divisione dell'eredità
e disposto il riparto degli averi depo-sitati
sui conti bancari della defunta presso la E______ AG (fr. 324 560.–), al netto
delle spese di chiusura della relazione, in tre parti uguali tra i figli. Le spese processuali di complessivi fr. 45 500.– sono
state poste a carico di AO1, tenuta a rifondere agli attori fr. 20 000.– complessivi
per ripetibili.
F. Contro
il dispositivo sulle spese giudiziarie della sentenza appena citata AP1 ed AP2
sono insorti a questa Camera con un reclamo del 28 marzo 2022 per ottenerne la
riforma nel senso di vedere aumentate le ripetibili in loro favore a fr. 162 857.40. A titolo
subordinato essi instano per l'annullamento del dispositivo e per il rinvio degli
atti al Pretore ai fini di un nuovo giudizio sulle ripetibili. Nelle sue
osservazioni dell'11 maggio 2022 AO1 propone
di respingere il reclamo. Con replica spontanea del 27 maggio 2022 gli attori
hanno reiterato il loro punto di vista. La convenuta non ha duplicato.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Una
decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente
soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Il
termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la decisione sia stata emessa
– ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria (art.
321.
cpv. 1 e 2 CPC). In concreto la decisione impugnata è stata
notificata al patrocinatore degli attori il 26
febbraio 2022 (traccia dell'invio __.__.______.________, agli atti). Inoltrato
il 28 marzo 2022, ultimo giorno utile, il reclamo in oggetto è pertanto
ricevibile. La prima Camera
civile è competente per
trattare i reclami contro le decisioni che riguardano spese processuali e
ripetibili nelle materie che le sono attribuite per legge (art. 48 lett. a n. 8a
LOG con rinvio all'art. 110 CPC), sempre che, ove si dia una controversia
patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta dinanzi al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò che è il caso in
concreto (sotto, consid. 2c).
2.
Litigioso è nella fattispecie l'ammontare delle ripetibili dovute a AP1 ed AP2. Il
Pretore le ha determinate in fr. 20 000.– complessivi applicando l'art. 11 cpv. 1 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) al valore netto della
successione documentato dall'inventario fiscale (fr. 255 714.20). I reclamanti chiedono di portare tale indennità a fr. 162 857.40. Sottolineano
che, come lo stesso Pretore rileva, l'esame della collazione fatta valere
dalla convenuta ha richiesto “un maggior impegno istruttorio” e un dispendio
di tempo considerevole. Inoltre, come si desume dagli atti e dal memoriale
conclusivo del 27 giugno 2019, la convenuta proponeva che il compendio della
successione fosse accertato in fr. 5 942 860.32. E
applicando l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento al valore
litigioso fr. 5 942 860.32, l'indennità per ripetibili dovrebbe ammontare
ad almeno fr. 162 857.40, cifra che essi rivendicano.
a) Nelle
cause con valore litigioso determinato o determinabile l'indennità per
ripetibili in favore della parte vittoriosa è determinata sulla base del valore
stesso (art. 11 cpv. 1 del menzionato regolamento). Se è contestato il diritto a una divisione ereditaria
(art. 604 CC) il valore litigioso corrisponde al valore netto della successione;
se invece sono contestate soltanto singole pretese di partecipanti all'eredità,
il valore litigioso corrisponde a quello delle pretese controverse (DTF 127 III
398.
consid. 1b; sentenza del Tribunale
federale 5A_141/2019 del 7 giugno 2019 consid. 1.1.2). Questa
Camera ha già avuto modo di applicare tanto la prima variante (sentenza inc. 11.2014.101
dell'11 aprile 2016 consid. 6; più recentemente: sentenza inc. 11.2020.45
del 5 marzo 2021 consid. 1) quanto la
seconda (sentenza inc. 11.2010.96 del 17 aprile 2013 consid. 11).
Nel caso specifico il diritto alla divisione ereditaria non era contestato. Controversa era esclusivamente la
collazione fatta valere dalla convenuta, sicché a torto il Pretore ha ritenuto che il valore
litigioso corrispondesse al valore netto della successione. Il valore litigioso corrispondeva in realtà a quello della
pretesa controversa.
b) La
collazione prospettata da AO1 in capo a
AP1 ammontava a fr. 5 618 183.30, ciò che
avrebbe portato la spettanza di ogni erede – secondo l'interessata – a fr. 1 980 953.44 (un terzo
del compendio successorio). La convenuta rivendicava di conseguenza dal
fratello l'importo di fr. 1 656 276.42 con interessi, più il portafoglio depositato sui conti della defunta presso la E______
AG (memoriale conclusivo, pag. 10). Ora,
secondo dottrina, qualora un obbligo di collazione sia fatto valere per
ottenere una prestazione in denaro nell'ambito di un'azione di divisione (e il
principio della divisione in sé non sia contestato), il valore litigioso della
collazione corrisponde a quello della liberalità soggetta all'obbligo; se
l'attore chiede invece di accertare l'obbligo di collazione come tale,
il valore litigioso corrisponde a quello della liberalità soggetta a
collazione moltiplicato per le quote che spettano ai partecipanti al processo che
sono legittimati ad agire (Bohnet,
Actions civiles, 2ª edizione, vol. I, n. 9 al § 38; Burckhardt Bertossa in: Abt/Weibel,
Erbrecht, Praxiskommentar, 5ª edizione, n. 99 in fine ad art. 626 CC).
c) In
sintesi, ove un versamento in denaro sia postulato in virtù di una collazione
nell'ambito di un'azione di divisione (e il principio della divisione in sé
non sia contestato), il valore litigioso coincide con quanto il singolo erede
pretende in base alla collazione, come nel caso in cui promuovesse un'azione autonoma
di collazione (Sterchi in: Schweizerische
Zivilprozessordnung, vol. I, edizione 2012, n.
17b ad art. 91). In concreto il valore litigioso non era pertanto – come
asserisco-no i reclamanti – quello dell'intera collazione fatta valere dalla
convenuta (fr. 5 618 183.30), bensì quello dell'importo che la convenuta avrebbe
ottenuto in più, ove avesse avuto causa vinta, rispetto a quanto essa avrebbe
ricevuto uscendo sconfitta dal processo. Ciò posto, la convenuta esigeva da
AP1, in forza della collazione, quanto era depositato sui conti della defunta
presso la E______ AG (fr. 324 560.–: memoriale conclusivo degli attori,
pag. 2 n. 3; doc. 37), più un conguaglio di fr. 1 656 276.42 (memoriale conclusivo
dell'attri-ce, pag. 10 seg.), per un totale di fr. 1 980 836.42. Gli
attori non contestano che un terzo di quanto era depositato sui conti della
defunta presso la E______ AG (fr. 108 186.66) spettasse alla convenuta. Il valore litigioso
risultava così di
fr.
1.
872 649.80.
d) Come
si è detto, nelle cause con valore litigioso determinato o determinabile
l'indennità per ripetibili in favore della parte vittoriosa è determinata sulla
base del valore medesimo (art. 11 cpv. 1 del noto regolamento). Tra l'aliquota minima e quella massima l'indennità va
poi determinata in funzione delle circostanze concrete, “secondo l'importanza
della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo
impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art.
11.
cpv. 5 del regolamento). Nondimeno, “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario
dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del
caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino”, l'autorità può
derogare al menzionato art. 11 cpv. 5 (art. 13 cpv. 1 del regolamento).
e) L'art.
11.
cpv. 1 del regolamento contempla, per cause
dal valore litigioso oltre fr. 1 000 000.– sino a fr. 2 000 000.–, indennità per ripetibili comprese fra il 3 e il 5%
del valore medesimo. In concreto la causa si è rivelata relativamente complessa,
più che altro per il laborioso e impegnativo accertamento dei fatti (svoltisi
sull'arco di più decenni), il quale ha implicato una lunga e articolata disamina
nella sentenza del Pretore. Si giustificava di applicare così l'aliquota media del 4%, onde un'indennità per ripetibili
di fr. 74 900.– (arrotondati), cui si aggiungono le spese fisse (4%: art. 6 cpv. 1
del regolamento, ovvero circa fr. 3000.–) e l'IVA. All'atto pratico ciò
equivale a retribuire circa 265 ore di lavoro alla tariffa di fr. 280.– orari
(art. 12 del regolamento). Simile indennità può apparire elevata, ma è quanto
la tariffa prevede di regola per ogni causa ordinaria di media difficoltà
avente un valore litigioso come quello del processo che ha opposto le parti nel
caso in esame. Il suo ammontare trova giustificazione, del resto, nella grande
responsabilità che incombeva all'avvocato proprio per l'alto valore in gioco
(quasi due milioni di franchi) e non può dirsi dunque “manifestamente
sproporzionata” nel senso del citato art. 13 cpv. 1 del regolamento.
f) Quanto
alle prestazioni svolte dal legale, il patrocinio dei convenuti ha comportato
in sede forense un doppio scambio di allegati (petizione di 4 pagine e replica
di 18 pagine), due udienze per tentare il raggiungimento di un accordo, un'udienza
per le prime arringhe, la redazione di un elenco delle prove, lettere varie,
un'ulteriore udienza “per incombenti”, tre altre udienze per l'escussione di cinque
testimoni (verbali di 10 pagine complessive) e un memoriale conclusivo (20
pagine). Quanto al dispendio di tempo, tra le sei e le sette settimane di
lavoro si giustificavano per la notevole mole di atti da esaminare, l'ispezione
di varie particelle a registro fondiario, il vaglio delle copiose edizioni
bancarie, lo studio degli allegati della convenuta e dei numerosi documenti da
lei prodotti, le perizie di oggetti d'arte e quella su un immobile, la
delucidazione di quest'ultimo referto, la corrispondenza, i necessari colloqui
con i clienti e la raccolta di una ventina di documenti. Nemmeno sotto il
profilo del lavoro svolto l'indennità tariffaria appare quindi “manifestamente
sproporzionata”.
3.
Se
ne conclude che il reclamo merita parziale accoglimento, l'indennità per
ripetibili fissata dal Pretore, di fr. 20 000.–, dovendo essere portata a fr. 74 900.–, e non a
fr. 162 857.40 come chiedono gli attori. Le spese del giudicato odierno seguono
quindi la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Concretamente, AP1 ed
AP2 ottengono fr. 54 900.– su un totale fatto valere di fr. 142 857.40. Si
giustifica così di por-re a loro carico due terzi degli oneri processuali, mentre il resto va addebitato
a AO1, cui gli attori rifonderanno un'indennità per ripetibili ridotte (un
terzo dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
4.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle ripetibili controverse davanti a
questa Camera raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto,
nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali di fr. 45 500.– e le spese
processuali della procedura di conciliazione, anticipate dalle parti, sono
poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere agli attori fr. 77 900.– complessivi
per ripetibili, più l'IVA.
2. Le
spese del reclamo, di fr. 7000.–, sono poste per un terzo a carico della
convenuta e per il resto a carico dei reclamanti in solido, che rifonderanno a AO1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3500.–
complessivi per ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
–
avv.
dott. PA1,
L______;
–
avv.
PA2,
L______.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli
art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).