Lexipedia

Decisione

11.2022.58

Obbligo di collazione fatto valere nell'ambito di un'azione di divisione ereditaria

6 settembre 2024Italiano14 min

state rinvenute disposizioni di ultima volontà. Su istanza di AP1, il Pretore del Distretto di L______,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.58

Lugano

6 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa OR.2012.207 (divisione

ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con

petizione del 25 ottobre 2012 da

AP1,

Mo______, ed

AP2,

P______ T______

(patrocinati

dall'avv. dott.

PA1,

L______)

contro

AO1,

M______

(patrocinata

dall'avv.

PA2,

L______),

giudicando sul reclamo

del 28 marzo 2022 in materia di spese giudiziarie presentato da AP1 ed AP2

contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 febbraio 2022;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. M______ C______ nata H______

(1920), vedova, è deceduta il 4 novembre 2009 a L______, suo ultimo

domicilio, lasciando i figli AO1 (1944), AP1 (1945) ed AP2 (1954). Non sono

state rinvenute disposizioni di ultima volontà. Su istanza di AP1, il Pretore del Distretto di L______,

sezione 4, ha emesso il 9 febbraio 2010 un certificato ereditario in cui i tre figli

figurano quali unici eredi della defun­ta (inc. CN.2010.119).

B. Il

27 aprile 2012 AP1 ed AP2 si sono rivolti

al Segretario assessore della medesima Pretura con un'istan­za di conciliazione per essere autorizzati a promuovere

un'azio­ne di divisione ereditaria. Decaduta

infruttuosa la conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato agli

istanti il 25 luglio 2012

l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2012.279). Il 25 ottobre 2012 AP1 ed AP2

hanno convenuto così AO1 davanti al Pretore

per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione

dell'eredità mediante formazione di tre lotti, eventualmente previa confezione

di un inventario, e in caso di disaccordo per sorteggio tra eredi.

C. Nella

sua risposta del 30 novembre 2012 AO1 ha chiesto preliminarmente che fossero

accertate le liberalità da conferire per collazione e che gli attori la

informassero sugli averi della madre, come pure sulla loro gestione. Nel merito

essa ha proposto che la divisione dell'eredità fosse eseguita dopo collazione di

fr. 2 174 061.10 in capo a

AP1, oltre che di taluni beni in capo a

entrambi gli attori. Quanto agli averi bancari, essa ne ha postulato il riparto

in ragione di un terzo a ogni erede, mentre riguardo agli oggetti d'arte essa ne

ha sollecitato la vendita ai pubblici incanti con divisione del provento,

sempre in ragione di un terzo ciascuno. In una replica del 1° febbraio 2013 gli attori hanno ribadito

le loro richieste, concludendo per la reiezio­ne delle pretese avversarie. Con duplica

del 7 marzo 2013 la convenuta riaffermato il suo punto

di vista. Alle prime arringhe del 4 settembre

2013 le parti hanno confermato le rispettive doman­de e notificato prove.

D. L'istruttoria

è cominciata il 18 febbraio 2015 ed è terminata il 17 aprile 2019, dopo vari

accertamenti peritali. Alle

arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

Nel loro allegato del 28 giugno 2019 gli attori hanno reiterato la domanda di

dividere l'eredità e di ripartirne gli attivi in ragione di un terzo a ogni

fratello. Nel suo memoriale del 27 giugno 2019 la convenuta ha chiesto di

accertare che AP1 fosse tenuto a conferire

al compendio ereditario fr. 5 618 183.30, che la divisione avvenisse suddividendo

gli attivi in ragione di un terzo ciascuno, che di conseguenza due conti bancari

intestati alla defun­ta presso la E______ AG fossero attribuiti a lei e che fosse

ingiun­to a AP1

di versarle un conguaglio di fr. 1 656 276.42 con interessi del 5% dal 4 novembre

2009.

E. Statuendo

con sentenza del 22 febbraio 2022, il Pretore ha ordinato la divisione dell'eredità

e disposto il riparto degli averi depo-sitati

sui conti bancari della defunta presso la E______ AG (fr. 324 560.–), al netto

delle spese di chiusura della relazione, in tre parti uguali tra i figli. Le spese processuali di complessivi fr. 45 500.– sono

state poste a carico di AO1, tenuta a rifondere agli attori fr. 20 000.– complessivi

per ripetibili.

F. Contro

il dispositivo sulle spese giudiziarie della sentenza appe­na citata AP1 ed AP2

sono insorti a questa Camera con un reclamo del 28 marzo 2022 per ottenerne la

rifor­ma nel senso di vedere aumentate le ripetibili in loro favore a fr. 162 857.40. A titolo

subordinato essi instano per l'annullamento del dispositivo e per il rinvio degli

atti al Pretore ai fini di un nuovo giudizio sulle ripetibili. Nelle sue

osservazioni dell'11 maggio 2022 AO1 propone

di respingere il reclamo. Con replica spontanea del 27 maggio 2022 gli attori

hanno reiterato il loro punto di vista. La convenuta non ha duplicato.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Una

decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente

soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Il

termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la decisione sia stata emessa

– ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria (art.

321.

cpv. 1 e 2 CPC). In concreto la decisione impugnata è stata

notificata al patrocinatore degli attori il 26

febbraio 2022 (traccia dell'invio __.__.______.________, agli atti). Inoltrato

il 28 marzo 2022, ultimo giorno utile, il reclamo in oggetto è pertanto

ricevibile. La prima Camera

civile è competente per

trattare i reclami contro le decisioni che riguardano spese processuali e

ripetibili nelle materie che le sono attribuite per legge (art. 48 lett. a n. 8a

LOG con rinvio all'art. 110 CPC), sempre che, ove si dia una controversia

patrimoniale, il valore litigioso raggiunges­se fr. 10 000.– secondo

l'ultima conclusione riconosciuta dinanzi al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò che è il caso in

concreto (sotto, consid. 2c).

2.

Litigioso è nella fattispecie l'ammontare delle ripetibili dovute a AP1 ed AP2. Il

Pretore le ha determinate in fr. 20 000.– complessivi applicando l'art. 11 cpv. 1 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) al valore netto della

successione documentato dall'inventario fiscale (fr. 255 714.20). I reclamanti chiedono di portare tale indennità a fr. 162 857.40. Sottolineano

che, come lo stesso Pretore rileva, l'esa­me della collazione fatta valere

dalla convenuta ha richiesto “un maggior impegno istruttorio” e un dispendio

di tempo considerevole. Inoltre, come si desume dagli atti e dal memoriale

conclusivo del 27 giugno 2019, la convenuta proponeva che il compendio della

successione fosse accertato in fr. 5 942 860.32. E

applicando l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento al valore

litigioso fr. 5 942 860.32, l'indennità per ripetibili dovrebbe ammon­tare

ad almeno fr. 162 857.40, cifra che essi rivendicano.

a) Nelle

cause con valore litigioso determinato o determinabile l'indennità per

ripetibili in favore della parte vittoriosa è determinata sulla base del valore

stesso (art. 11 cpv. 1 del menzionato regolamento). Se è contestato il diritto a una divisio­ne ereditaria

(art. 604 CC) il valore litigioso corrisponde al valore netto della successione;

se invece sono contestate soltanto singole pretese di partecipan­ti all'eredità,

il valore litigioso corrisponde a quello delle pretese controverse (DTF 127 III

398.

consid. 1b; sentenza del Tribunale

federale 5A_141/2019 del 7 giugno 2019 consid. 1.1.2). Questa

Camera ha già avuto modo di applicare tanto la prima variante (sentenza inc. 11.2014.101

dell'11 aprile 2016 consid. 6; più recentemente: sentenza inc. 11.2020.45

del 5 marzo 2021 consid. 1) quanto la

seconda (sentenza inc. 11.2010.96 del 17 apri­le 2013 consid. 11).

Nel caso specifico il diritto alla divisione ereditaria non era contestato. Controversa era esclusivamente la

collazione fatta valere dalla convenuta, sicché a torto il Pretore ha ritenuto che il valore

litigioso corrispondesse al valore net­to della successione. Il valore litigioso corrispondeva in realtà a quello della

pretesa controversa.

b) La

collazione prospettata da AO1 in capo a

AP1 ammontava a fr. 5 618 183.30, ciò che

avrebbe portato la spettanza di ogni erede – secondo l'interessata – a fr. 1 980 953.44 (un terzo

del compendio successorio). La convenuta rivendicava di conseguenza dal

fratello l'importo di fr. 1 656 276.42 con interessi, più il portafoglio depositato sui conti della defunta presso la E______

AG (me­moriale conclusivo, pag. 10). Ora,

secondo dottrina, qualora un obbligo di collazione sia fatto valere per

ottenere una prestazione in denaro nell'ambito di un'azione di divisione (e il

principio della divisione in sé non sia contestato), il valore litigio­so della

collazione corrisponde a quello della liberalità soggetta all'obbligo; se

l'attore chiede invece di accertare l'obbligo di collazione come tale,

il valore litigio­so corrisponde a quello della liberalità soggetta a

collazione moltiplicato per le quote che spettano ai partecipan­ti al processo che

sono legittimati ad agire (Bohnet,

Actions civiles, 2ª edizio­ne, vol. I, n. 9 al § 38; Burckhardt Bertossa in: Abt/Weibel,

Erbrecht, Praxiskommentar, 5ª edizione, n. 99 in fine ad art. 626 CC).

c) In

sintesi, ove un versamento in denaro sia postulato in virtù di una collazione

nel­l'ambito di un'azione di divisione (e il principio della divisione in sé

non sia contestato), il valore litigioso coincide con quan­to il singolo erede

pretende in base alla collazio­ne, come nel caso in cui promuovesse un'azione autono­ma

di collazio­ne (Sterchi in: Schweizerische

Zivilprozessordnung, vol. I, edizione 2012, n.

17b ad art. 91). In concreto il valore litigioso non era pertanto – come

asserisco-no i reclamanti – quello dell'intera collazione fatta valere dalla

convenuta (fr. 5 618 183.30), bensì quello dell'importo che la convenuta avrebbe

ottenuto in più, ove avesse avuto causa vinta, rispetto a quanto essa avrebbe

ricevuto uscendo sconfitta dal processo. Ciò posto, la convenuta esigeva da

AP1, in forza della collazio­ne, quanto era depositato sui conti della defunta

presso la E______ AG (fr. 324 560.–: memoriale conclusivo degli attori,

pag. 2 n. 3; doc. 37), più un conguaglio di fr. 1 656 276.42 (memoriale conclusivo

dell'attri-ce, pag. 10 seg.), per un totale di fr. 1 980 836.42. Gli

attori non contestano che un terzo di quanto era depositato sui conti della

defunta presso la E______ AG (fr. 108 186.66) spettasse alla convenuta. Il valore litigioso

risultava così di

fr.

1.

872 649.80.

d) Come

si è detto, nelle cause con valore litigioso determinato o determinabile

l'indennità per ripetibili in favore della parte vittoriosa è determinata sulla

base del valore medesimo (art. 11 cpv. 1 del noto regolamento). Tra l'aliquota minima e quella massima l'indennità va

poi determinata in funzione delle circostanze concrete, “secondo l'importanza

della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo

impiegato dal­l'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art.

11.

cpv. 5 del regolamento). Nondimeno, “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigio­so o le prestazioni eseguite e l'onorario

dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del

caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino”, l'autorità può

derogare al menzionato art. 11 cpv. 5 (art. 13 cpv. 1 del regolamento).

e) L'art.

11.

cpv. 1 del regolamento contempla, per cau­se

dal valore litigioso oltre fr. 1 000 000.– sino a fr. 2 000 000.–, indennità per ripetibili comprese fra il 3 e il 5%

del valore medesimo. In concreto la causa si è rivelata relativamente complessa,

più che altro per il laborioso e impegnativo accertamento dei fatti (svoltisi

sull'arco di più decenni), il quale ha implicato una lunga e articolata disamina

nella sentenza del Pretore. Si giustificava di applicare così l'aliquota media del 4%, onde un'indennità per ripetibili

di fr. 74 900.– (arrotondati), cui si aggiungo­no le spese fisse (4%: art. 6 cpv. 1

del regolamento, ovvero circa fr. 3000.–) e l'IVA. All'at­to pratico ciò

equivale a retribuire circa 265 ore di lavo­ro alla tariffa di fr. 280.– orari

(art. 12 del regolamento). Simile indennità può apparire elevata, ma è quanto

la tariffa preve­de di regola per ogni causa ordinaria di media difficoltà

avente un valore litigioso come quello del processo che ha opposto le parti nel

caso in esame. Il suo ammontare trova giustificazione, del resto, nella grande

responsabilità che incombeva all'avvocato proprio per l'alto valore in gioco

(quasi due milioni di franchi) e non può dirsi dunque “manifestamen­te

sproporzionata” nel senso del citato art. 13 cpv. 1 del regolamento.

f) Quanto

alle prestazioni svolte dal legale, il patrocinio dei convenuti ha comportato

in se­de forense un doppio scambio di allegati (petizione di 4 pagine e replica

di 18 pagine), due udienze per tentare il raggiungimento di un accordo, un'udienza

per le prime arringhe, la redazione di un elenco delle prove, lettere varie,

un'ulteriore udienza “per incombenti”, tre altre udienze per l'escussione di cinque

testimoni (verbali di 10 pagine complessive) e un memoriale conclusivo (20

pagine). Quanto al dispendio di tempo, tra le sei e le sette settimane di

lavoro si giustificavano per la notevole mole di atti da esaminare, l'ispezione

di varie particelle a registro fondiario, il vaglio delle copiose edizioni

bancarie, lo studio degli allegati della convenuta e dei numerosi documenti da

lei prodotti, le perizie di oggetti d'arte e quella su un immobile, la

delucidazione di quest'ultimo referto, la corrispondenza, i necessari colloqui

con i clienti e la raccolta di una ventina di documenti. Nemmeno sotto il

profilo del lavoro svolto l'indennità tariffaria appare quindi “manifestamente

sproporzionata”.

3.

Se

ne conclude che il reclamo merita parziale accoglimento, l'indennità per

ripetibili fissata dal Pretore, di fr. 20 000.–, dovendo essere portata a fr. 74 900.–, e non a

fr. 162 857.40 come chiedono gli attori. Le spese del giudicato odierno seguono

quindi la vicendevole soccomben­za (art. 106 cpv. 2 CPC). Concretamente, AP1 ed

AP2 ottengono fr. 54 900.– su un totale fatto valere di fr. 142 857.40. Si

giustifica così di por-re a loro carico due terzi degli oneri processuali, mentre il resto va addebitato

a AO1, cui gli attori rifonderanno un'indennità per ripetibili ridotte (un

terzo dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

4.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle ripetibili controverse davanti a

questa Camera raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto,

nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

Le spese processuali di fr. 45 500.– e le spese

processuali della procedura di conciliazione, anticipate dalle parti, sono

poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere agli attori fr. 77 900.– complessivi

per ripetibili, più l'IVA.

2. Le

spese del reclamo, di fr. 7000.–, sono poste per un terzo a carico della

convenuta e per il resto a carico dei reclamanti in solido, che rifonderanno a AO1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3500.–

complessivi per ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

avv.

dott. PA1,

L______;

avv.

PA2,

L______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli

art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).