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Decisione

11.2022.6

Modifica di misure a tutela dell'unione coniugale: contributo cautelare per la moglie

25 maggio 2023Italiano21 min

sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 6c), a un sommario esame come quello preposto

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.6

Lugano

25 maggio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2021.355 (modifica di misure a protezione

dell'unio­ne coniugale) della Pretura

della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 22 aprile 2021 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

e con istanza del 30

settembre 2021 da AO 1 nei confronti di AP 1,

giudicando sull'appello

del 21 gennaio 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare (‟decisione

intermediaˮ) emesso dal Pretore aggiunto il 10 gennaio 2022;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1972) e AP 1 (1975) si

sono sposati a __________ il 30 agosto 2008. Dal matrimonio sono nate G__________

(31 luglio 2009), S__________ (10 gennaio 2011) e L__________ (16 gennaio 2015).

La famiglia alloggiava a __________ in un'abitazione appartenente ai coniugi in

ragione di metà ciascuno. Nel 2019 il marito, già direttore delle filiali __________

di __________ e __________ (SG), è stato licenziato in seguito a un piano di

ristrutturazione e si è iscritto ai

ruoli della disoccupazione. La moglie, laureata in scienze biomediche,

non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune.

B. Nell'ambito di

un'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta il 25 novembre 2019 da

AO 1, con sentenza del 15 gennaio 2020 il giudice unico del Tribunale

distrettuale di __________ ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1°

febbraio 2020, ha ordinato la separazione dei beni e ha omologato un accordo che

prevedeva – in particolare – l'affidamento delle figlie al padre, la

regolamentazione del diritto di visita materno, l'impegno di AO 1 di far fronte

direttamente ai costi delle figlie e di versare

alla moglie un contributo alimentare di fr. 3800.– mensili, oltre ad

assumere il premio della cassa malati, della franchigia e dei costi medici. Il

2 marzo 2020 AP 1 si è trasferita a __________. Nel corso del 2021 AO 1 ha cominciato

a lavorare come “projet manager” per la __________ SA con un grado d'occupazione

del 20%.

C. Il 22 aprile 2021 AP

1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere dal

1° agosto successivo l'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita

paterno), un contributo alimentare di fr.

2987.– mensili per sé, uno di fr. 1175.– mensili ciascuno per G__________

e S__________ e uno di fr. 975.– mensili per L__________, assegni familiari non

compresi. Al dibattimento del 13 luglio 2021 AO 1 ha proposto di respingere

l'istanza e ha postulato la soppressione di qualsiasi obbligo alimentare nei

confronti della moglie. Il Pretore aggiunto ha sospeso il contraddittorio fino

all'allestimento di una perizia socio-ambientale, sulle capacità genitoriali e

sull'opportunità di affidare le figlie alla madre con trasferimento nel Ticino.

Il mandato è poi stato conferito al dott. __________ __________ di __________ e

AO 1 è stato invitato ad anticipare i costi della perizia, preventivati in fr.

13 000.–. L'interessato ha comunicato al

Pretore aggiunto di non essere in grado di versare tale importo, instando per

il gratuito patrocinio.

D. Nel settembre del 2021

AP 1 si è iscritta a un corso per l'insegnamento a “livello secondario I” (Master of Arts) in matematica e

scienze naturali alla __________. Il 30 settembre 2021 AO 1 ha adito a sua

volta il Pretore aggiunto per ottenere,

previo conferimento del

gratuito patrocinio, una modifica del diritto di visita materno, la designazione

di un curatore educativo in favore delle figlie e la soppressione del contributo

alimentare destinato alla moglie. Invitata a presentare osservazioni, in un

memoriale del 20 ottobre 2021 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza o, quanto

meno, di regolare le relazioni personali solo dopo l'assunzione della perizia. Con

replica del 28 ottobre 2021 il

marito ha ribadito la sua posizione. Altrettanto ha fatto la moglie in una

duplica del 17 novembre 2021.

E. Statuendo con decreto

cautelare (‟decisione intermediaˮ) del 10 gennaio 2022, il

Pretore aggiunto ha ridotto il contributo alimentare per la moglie ‟provvisoriamente

alla somma omnicomprensiva di fr. 2928.–ˮ mensili. Non sono state riscosse

spese processuali, mentre il marito è stato tenuto a rifondere a AP 1 fr. 1000.–

per ripetibili.

F. Contro il decreto cautelare

appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21 gennaio 2022

nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo

l'istanza del

marito e confermando il contributo alimentare previsto nella sentenza del 15

gennaio 2020. Con osservazioni del 25 febbraio 2022 AO 1 conclude per la

reiezione del­l'appello. Il 30 maggio

2022 l'appellante ha comunicato a questa

Camera che il 14 gennaio precedente il marito ha intentato azio­ne di divorzio

davanti al Tribunale distrettuale

di __________.

Considerando

in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare emanato con la

procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Adottato dopo che la

controparte ha avuto modo di esprimersi, sia pure per scritto (art. 265

cpv. 2 CPC: decreto intermedio o “nelle more istruttorie”), esso è appellabile

entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), quand'anche il procedimento

cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF

139 III 88 consid. 1.1.2). Ove un decreto cautelare riguardi controversie

meramente patrimoniali, in ogni modo, l'appello è ammissibile solo se il valore

litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, ove appena si

pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare litigioso dinanzi al

Pretore aggiunto. Quan­to alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto

cautelare è stato notificato alla patrocinatrice della moglie l'11 gennaio 2022

(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 21 gennaio

2022 (data della raccomandata, agli atti), ultimo giorno utile, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.

2. All'appello

AP 1 acclude informazioni generali sugli

abbonamenti ai mezzi pubblici ‟Carta junior” e carta “Bimbi accompagnatiˮ

estratta dal sito internet ‹www.sbb.ch/it›.

Le comunicazioni delle Ferrovie federali svizzere FFS hanno carattere ufficiale,

sono liberamente accessibili a chiunque e provengono da una fonte non

controversa. Possono quindi essere reputate notorie (art. 151 CPC; v. DTF 143 IV

385 consid. 1.2).

3. Il

14 gennaio 2022, come detto, AO 1 ha intentato

azio­ne di divorzio davanti al Tribunale distrettuale

di __________. Ora, il giudice a tutela dell'unione

coniugale prende le misure necessarie per regolare la vita

separata dei coniugi, le quali rimangono in vigore anche

dopo l'introduzio­ne di una causa di

divorzio fintanto che il giudice del divorzio non le sopprima o le

modifichi. Egli conclude così i

procedimenti pendenti davanti a lui (compre­si quelli in appello), ancorché nel

frattempo sia stata presentata azione di divorzio su richiesta comune o su

azione di un coniuge, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le prove ammissibili in virtù dell'art. 229 ed

eventualmente dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 148 III 99 consid. 4.2 segg.; analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2021.27 del 5 maggio 2022 consid. 5). Ne segue che in concreto

l'avvio di una causa di divorzio da parte del marito non influisce sulla

decisione che è chiamata a prendere questa Camera.

4. Nel

decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che

il contributo alimentare per la moglie di fr. 3800.– mensili pattuito davanti

al tribunale turgoviese si fondava su un reddito del marito di fr. 9867.–

mensili e un fabbisogno minimo di lui di fr. 6000.– mensili, compreso quello

delle tre figlie a lui affidate. Premesso ciò, egli ha ritenuto che prima di

conoscere l'esi­to della perizia socio-ambientale e sulle capacità genitoriali

dei coniugi da lui ordinata fosse prematuro statuire sulle richieste della

moglie volte alla modifica dell'affidamento delle figlie e alla conseguente ridefinizione

dei contributi alimentari. Egli ha reputato tuttavia di statuire con ‟decisione

intermediaˮ sulla richiesta del marito volta a sopprimere il contributo

alimentare per AP 1 al fine ‟di tutelare la solvibilità del padre nel

caso in cui le figlie dovessero essere affidate alla moglie e occorresse

fissare un contributo alimentare in loro favore a carico del padre”.

Ciò posto, il Pretore ha

accertato il reddito attuale del marito in fr. 9972.– mensili (indennità

di disoccupazione fr. 6795.–, reddito dalla __________ AG fr. 3177.– mensili), rinunciando

a imputare alla moglie un reddito ipotetico. Quanto ai fabbisogni minimi dei coniugi, quello del marito è stato calcolato

in fr. 3555.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per

genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari e ammortamenti fr. 302.–

[già dedotta la quota di 3/5 a carico delle figlie], spese accessorie fr. 140.–,

assicurazione dello stabile fr. 19.–, assicurazione responsabilità civile

e dell'economia domestica fr. 87.–, premio della cassa malati fr. 375.65, imposta

di circolazione fr. 32.–, assicurazione responsabilità civile dell'automobile

fr. 41.–, spese di veicolo/pasti fuori casa/spese di trasferta fr. 200.–, costo

della perizia fr. 1000.–). Il fabbisogno minimo della moglie è stato definito in

fr. 3010.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1200.–, premio della

cassa malati fr. 375.65, assicurazione responsabilità civile e dell'economia

domestica fr. 33.75, spese di trasferta fr. 200.–).

Relativamente alle figlie,

il Pretore aggiunto ha calcolato il fabbisogno in denaro di G__________ e S__________

in fr. 1250.– mensili ciascuna (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.

600.–, premio della cassa malati fr. 93.75, costo dell'alloggio fr. 221.–, ragazza

alla pari fr. 331.–, attività ricreative ricorrenti fr. 85.–, spese per

l'esercizio del diritto di

visita e abbonamento generale delle FFS fr. 140.–, dedotto l'assegno familiare

di fr. 220.–) e quello di L__________ in fr. 995.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, premio della cassa malati

fr. 38.35, costo dell'alloggio fr. 221.–, ragazza alla pari fr. 331.–, attività

ricreative ricorrenti fr. 85.–, spese per l'esercizio del diritto di

visita e abbonamento generale delle FFS fr. 140.–, dedotto l'assegno familiare

di fr. 220.–), mentre ha escluso un contributo di accudimento, la cura

delle figlie essendo assicurata da terzi.

Constatato un ammanco nel

bilancio familiare, il Pretore aggiun­to ha garantito dapprima con il margine

disponibile del marito di fr. 6422.– mensili il fabbisogno in denaro delle tre

figlie (complessivi fr. 3495.–) e ha destinato la rimanenza alla moglie. Il contributo

alimentare per lei è stato così ridotto “provvisoriamente alla somma

omnicomprensiva” di fr. 2928.– mensili.

5. Nell'appello AP 1

rimprovera al Pretore aggiunto di avere ravvisato una modifica delle circostanze

benché il marito non abbia dimostrato una riduzione del proprio reddito

rispetto al momento in cui il

contributo alimentare era stato fissato. Anzi, a suo avviso, con la

nuova attività a tempo parziale “conteggiata in deduzione alle indennità

giornaliere” le entrate del coniuge sono finanche aumentate. Per altro, essa

soggiunge, il marito ha ammesso in prima sede di guadagnare fr. 9971.– mensili ‟in

linea con quanto stabilito nel 2020ˮ e di contare nel 2020 su un reddito

di fr. 9867.– mensili, oltre a fr. 660.– mensili di assegni familiari. Per

l'appellante, inoltre, la documentazione presentata dal marito sulle sue

entrate è parziale, tanto che il Pretore si è riservato “maggiori indagini nel

corso della procedura”.

Riguardo al fabbisogno

minimo del marito, l'appellante contesta l'importo di fr. 1000.– mensili riconosciuto

dal Pretore per l'anticipo dei costi peritali, ritenendolo un debito verso

terzi. Per di più, a suo parere, così facendo il referto in questione è per finire finanziato da

lei, “visto che si vede privata dell'eccedenza”. In merito al proprio

fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che a torto il primo giudice non ha

tenuto conto dell'intera pigione di fr. 2120.– mensili da lei versata, e

ciò contrariamente al giudice turgoviese. Tale pigione, essa soggiunge, oltre a

essere giustificata anche qualora non ottenesse l'affidamento delle figlie, è

in linea con i prezzi di __________ per appartamenti di 4.5 locali. Inoltre, essa

prosegue, il Pretore aggiunto nemmeno ha tenuto conto dei termini di disdetta.

Quanto ai fabbisogni in denaro delle figlie, AP 1 ritiene che le spese per

attività ricreative vadano finanziate se mai con l'eccedenza e definisce

eccessivi i costi di trasferta per l'esercizio del diritto di visita,

l'abbonamento delle FFS comportando un esborso inferiore a quello conteggiato

dal primo giudice.

6. I criteri per la

modifica di misure a protezione dell'unione coniugale sono già stati diffusamente

illustrati da questa Camera (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.136 del 25

gennaio 2023 consid. 5 con rinvii). Al proposito basti ricordare che il giudice

delle misure protettrici dell'unione coniugale modifica o sopprime le misure in

vigore solo ove occorra. Ciò è il caso quando siano mutate in maniera

relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della

decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel

momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora

l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti

(art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia; DTF 143 III 619 consid. 3.1; 141

III 378 consid. 3.3.1).

Fatti

I coniugi non possono

invocare per contro un erroneo accertamento dei fatti o un'errata applicazione

del diritto relativamente alle circostanze iniziali, la procedura di modifica

non avendo lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma solo di

adattarla. Decisiva è così la situazione al momento in cui è presentata

l'istanza (sentenza del Tribunale federale 5A_1035/2021 del 2 agosto 2022

consid. 3 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sen-tenza inc. 11.2021.136 del 25

gennaio 2023 consid. 5). Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice

determina nuovi contributi di mantenimento dopo avere aggiornato gli elementi

litigiosi in base ai quali era stato definito il precedente assetto (da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2021.136 del 25

gennaio 2023 consid. 5). Per la modifica di misure a tutela dell'unione

coniugale o di provvedimenti cautelari emanati in una causa di stato e fondati

su un accordo delle parti valgono le medesime restrizioni previste dalla

giurisprudenza per le convenzioni di divorzio (DTF 142 III 518; da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2017.66 del 27 novembre 2018 consid. 3b).

7. Nella fattispecie è incontestato

sul fronte dei redditi che al momento in cui i coniugi hanno pattuito il

contributo alimentare litigioso, omologato dal giudice turgoviese,

il

marito riscuoteva indennità di disoccupazione e poteva contare su un'entrata di

fr. 9867.– mensili netti, oltre agli assegni familiari (doc. D;

convenzione sugli effetti della vita separata, pag. 3 n. 13). Al momento in cui

ha introdotto l'azione di modifica del contributo alimentare (il 30 settembre

2021) AO 1 era ancora al beneficio di indennità di disoccupazione, ma era stato

assunto come projet manager al 20% dalla __________ AG. Dagli atti risulta che

in quel periodo egli ha percepito in media indennità di disoccupazione per fr.

6864.55 mensili (doc. A) e un salario di fr. 3177.10 mensili (doc. B). Tolti

gli assegni familiari, che non vanno cumulati al reddito (DTF 137 III 64

consid. 4.2.3; v. anche RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7; più di recente: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 6c), a un sommario esame come quello preposto

al­l'emanazione (e alla modifica) di misure a protezione dell'unione coniugale

e con tutte le approssimazioni correlate a un giudizio di apparenza,

le entrate del marito risultano di fr. 9385.– mensili arrotondati. Ne segue che

il bilancio familiare è sostanzialmente in ammanco, giacché una differenza di

fr. 482.– mensili rispetto al contributo originario costituisce una

modifica relativamente duratura e rilevante del reddito di lui.

Che la documentazione agli

atti sia parziale è vero, ma ciò è insito nella natura di un decreto cautelare “intermedio”,

fondato su mezzi di prova immediatamente disponibili in attesa di

un'istruttoria completa (Bohnet

in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizio­ne, n. 14a ad art. 365 e in:

Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015,

n. 27 ad art. 273 CPC). E per un giudizio di verosimiglianza a questo stadio

della procedura i documenti presentati dal marito possono reputarsi sufficienti.

Del resto, come ricorda il Pretore aggiunto, approfon-dimenti saranno ancora possibili in esito alle

risultanze probatorie. E ciò a maggior ragione ove si pensi che occorrerà

ancora emanare un decreto finale, una volta chiusa l'istruttoria cautelare,

decreto che dovrà disciplinare il contributo di mantenimento per tutto l'arco

di tempo compreso tra l'istanza cautelare e il gior­no della decisione (RtiD

I-2019 pag. 619 consid. 6).

8. Per quel che attiene

al fabbisogno minimo del marito, il Pretore aggiunto, richiamata una sua ordinanza

del 2 settembre 2021 con cui ha invitato AO 1 ad anticipare i costi della perizia

socio-ambientale, sulle capacità genitoriali e sull'opportunità

dell'affidamento delle figlie alla madre con trasferimento nel Ticino, ha ritenuto

giustificata la richiesta di fr. 1000.– mensili. L'appellante sostiene che tale

costo costituisce un debito del marito verso terzi, escluso dal fabbisogno

minimo di un coniuge, e assume che per finire il costo della perizia è da lei

finanziato, dato “che si vede privata dell'eccedenza”.

Contrariamente all'opinione

dell'appellante, l'anticipo di costi peritali non costituisce un debito verso

terzi, bensì una spesa processuale (art. 95 cpv. 2 lett. c CPC). Rammentato

ciò, che il marito sia stato

tenuto ad anticipare i costi della perizia non giustifica, nemmeno a un esame

sommario, di inserire le relative rate nel fabbisogno minimo, il mantenimento

della moglie essendo prioritario (DTF 103 Ia 101 consid. 4; più di

recente: sentenza del Tribunale federale 5A_778/2012

del 24 gennaio 2013, consid. 6.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2009.129

del 20 agosto 2009 consid. 6c). Nella misura in cui l'interessato non è in

grado di affrontare la spesa, ciò che AO 1 ha fatto valere instando per il

gratuito patrocinio, incomberà al Pretore aggiunto statuire su quest'ultima

richiesta. Ne discende che il fabbisogno minimo del marito va ricondotto a fr.

2550.– mensili.

9. Relativamente

al fabbisogno minimo di AP 1, il Pretore aggiunto l'ha fissato in fr. 3010.– mensili

riducendo, in particolare, la pigione esposta dall'interessata da fr. 2120.–

Considerandi

mensili a fr. 1200.– poiché “eccessiva e per tener conto in modo paritario dei

costi dell'alloggio di fr. 1105.– riconosciuti nei fabbisogni del convenuto e

delle figlie”. L'appellante ribadisce che l'esborso effettivo è consono

alla spesa per un appartamento di 4.5 locali nel __________ e che, ad ogni modo,

il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto dei termini di disdetta.

Nel

fabbisogno minimo di un coniuge va inserito il costo della locazione effettivo

o ragionevole. Ove tale costo appaia troppo elevato rispetto alle esigenze del

coniuge e alla di lui situazione economica, esso può essere ridotto (sentenza del

Tribunale federale 5A_1065/2020 del 2 dicembre 2021 consid. 4.1.3 in: FamPra.ch

2022.

pag. 259). È quanto il Pretore aggiunto ha ritenuto nel caso in esame. Se

non che, per tacere del fatto che la tipologia dell'alloggio e il relativo

costo pare, a un sommario esame, correlato al prospettato ottenimento dell'affidamento

delle figlie, qualora il costo effettivo di un alloggio non sia

ragionevole occorre lasciare all'interessato

il tempo necessario per trovare una sistemazione meno onerosa, tempo corrispondente

in linea di principio al successivo termine utile per rescindere il contratto

di locazione (sentenza del Tribunale federale 5A_679/2019 del 5 luglio 2021 consid.

16.1.1

con rinvii). Allo stato attuale delle cose, in attesa degli

approfondimenti istruttori, ai

fini del presente giudizio, limitato a un esame di apparenza, non resta che

attenersi all'esborso effettivo, tanto più che tutto si ignora delle condizioni

contrattuali. Il fabbisogno minimo di AP 1 si attesta così a fr. 3930.–

mensili.

10.

Circa i fabbisogni in

denaro delle figlie, è vero che le spese per lo svago, il tempo libero e le attività

culturali rientrano nel minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (I CCA,

sentenza inc. 11.2021.110 del 4 aprile 2023 consid. 11e). Nel caso in esame non

si tratta tuttavia di esborsi limitati e occasionali, bensì del costo di

regolari lezioni di musica impartite alle figlie S__________ e G__________ (doc.

P) e di quelle di danza seguite dalla figlia L__________ (doc. R). Se, quindi,

da un lato tali costi costituiscono spese straordinarie nell'accezione

dell'art. 286 cpv. 3 CC (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.62 del 29

gennaio 2020 consid. 13b), qualora il costo sia noto o previsto al momento in

cui si fissa il contributo ordinario esso può essere incluso in quest'ultimo. A un sommario esame e con tutte le

approssimazioni correlate a un giudizio di apparenza, a questo

stadio del procedimento la valutazione del Pretore aggiunto resiste di

conseguenza alla critica.

Per quanto concerne le

spese riguardanti l'esercizio del diritto di visita e le trasferte, il Pretore

aggiunto ha riconosciuto a tutte le figlie fr. 140.– mensili, corrispondenti

al costo di un abbonamento generale FFS per ragazzi dai 6 ai 16 anni. L'appellante

sostiene che con una carta “Junior” o “Bimbi accompagnati” il costo

ammonterebbe a soli fr. 30.– mensili. Se non che, a un esame di apparenza le

trasferte per l'esercizio del diritto di visita risultano essere compiute in

automobile e non con i mezzi pubblici. Inoltre, a un giudizio di

verosimiglianza un'indennità di fr. 140.– mensili appare, nel risultato, ancora

sostenibile, tanto che in prima sede AP 1 ammetteva una spesa di fr. 100.–

mensili. In definitiva non soccorrono quindi le condizioni per scostarsi dal­l'apprezzamento

del Pretore.

11.

Alla

luce di quanto precede il quadro del bilancio familiare si presenta come

segue:

reddito del padre

fr. 9385.–

reddito della madre fr.

—.–

fr.

9385.– mensili,

fabbisogno

minimo del padre fr. 2550.–

fabbisogno minimo della

madre fr. 3930.–

fabbisogno minimo di G__________ fr.

1250.–

fabbisogno minimo di S__________ fr.

1250.–

fabbisogno minimo di L__________ fr.

995.–

fr.

9975.– mensili,

Ammanco

fr. 590.– mensili

Il marito può conservare

per sé fr. 2550.– mensili,

può

destinare alle figlie complessivi fr. 3495.– mensili

(assegni familiari non compresi)

e

deve versare per la moglie:

fr.

9385.– ./. fr. 2550.– ./. fr. 3495.– = fr. 3340.– mensili.

12.

Le spese dell'attuale giudizio seguono la reciproca soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare, ma

non il rigetto dell'azione. Tutto ponderato, si giustifica perciò di

suddividere a metà gli oneri processuali e di compensare le ripetibili. L'esito del presente giudizio non incide

apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente alle spese processuali (non

riscosse) e alle ripetibili (poste a carico del marito) di primo grado.

13.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto

cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente

può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è

così riformato:

Il contributo

alimentare previsto al punto 1.1 della convenzione 14 gennaio 2020 omologata il

15 gennaio 2020 dal Bezirksgericht __________ è ridotto cautelarmente

alla somma onnicomprensiva di fr. 3340.– mensili.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).