11.2022.6
Modifica di misure a tutela dell'unione coniugale: contributo cautelare per la moglie
25 maggio 2023Italiano21 min
sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 6c), a un sommario esame come quello preposto
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.6
Lugano
25 maggio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2021.355 (modifica di misure a protezione
dell'unione coniugale) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 22 aprile 2021 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
e con istanza del 30
settembre 2021 da AO 1 nei confronti di AP 1,
giudicando sull'appello
del 21 gennaio 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare (‟decisione
intermediaˮ) emesso dal Pretore aggiunto il 10 gennaio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1972) e AP 1 (1975) si
sono sposati a __________ il 30 agosto 2008. Dal matrimonio sono nate G__________
(31 luglio 2009), S__________ (10 gennaio 2011) e L__________ (16 gennaio 2015).
La famiglia alloggiava a __________ in un'abitazione appartenente ai coniugi in
ragione di metà ciascuno. Nel 2019 il marito, già direttore delle filiali __________
di __________ e __________ (SG), è stato licenziato in seguito a un piano di
ristrutturazione e si è iscritto ai
ruoli della disoccupazione. La moglie, laureata in scienze biomediche,
non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune.
B. Nell'ambito di
un'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta il 25 novembre 2019 da
AO 1, con sentenza del 15 gennaio 2020 il giudice unico del Tribunale
distrettuale di __________ ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1°
febbraio 2020, ha ordinato la separazione dei beni e ha omologato un accordo che
prevedeva – in particolare – l'affidamento delle figlie al padre, la
regolamentazione del diritto di visita materno, l'impegno di AO 1 di far fronte
direttamente ai costi delle figlie e di versare
alla moglie un contributo alimentare di fr. 3800.– mensili, oltre ad
assumere il premio della cassa malati, della franchigia e dei costi medici. Il
2 marzo 2020 AP 1 si è trasferita a __________. Nel corso del 2021 AO 1 ha cominciato
a lavorare come “projet manager” per la __________ SA con un grado d'occupazione
del 20%.
C. Il 22 aprile 2021 AP
1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere dal
1° agosto successivo l'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita
paterno), un contributo alimentare di fr.
2987.– mensili per sé, uno di fr. 1175.– mensili ciascuno per G__________
e S__________ e uno di fr. 975.– mensili per L__________, assegni familiari non
compresi. Al dibattimento del 13 luglio 2021 AO 1 ha proposto di respingere
l'istanza e ha postulato la soppressione di qualsiasi obbligo alimentare nei
confronti della moglie. Il Pretore aggiunto ha sospeso il contraddittorio fino
all'allestimento di una perizia socio-ambientale, sulle capacità genitoriali e
sull'opportunità di affidare le figlie alla madre con trasferimento nel Ticino.
Il mandato è poi stato conferito al dott. __________ __________ di __________ e
AO 1 è stato invitato ad anticipare i costi della perizia, preventivati in fr.
13 000.–. L'interessato ha comunicato al
Pretore aggiunto di non essere in grado di versare tale importo, instando per
il gratuito patrocinio.
D. Nel settembre del 2021
AP 1 si è iscritta a un corso per l'insegnamento a “livello secondario I” (Master of Arts) in matematica e
scienze naturali alla __________. Il 30 settembre 2021 AO 1 ha adito a sua
volta il Pretore aggiunto per ottenere,
previo conferimento del
gratuito patrocinio, una modifica del diritto di visita materno, la designazione
di un curatore educativo in favore delle figlie e la soppressione del contributo
alimentare destinato alla moglie. Invitata a presentare osservazioni, in un
memoriale del 20 ottobre 2021 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza o, quanto
meno, di regolare le relazioni personali solo dopo l'assunzione della perizia. Con
replica del 28 ottobre 2021 il
marito ha ribadito la sua posizione. Altrettanto ha fatto la moglie in una
duplica del 17 novembre 2021.
E. Statuendo con decreto
cautelare (‟decisione intermediaˮ) del 10 gennaio 2022, il
Pretore aggiunto ha ridotto il contributo alimentare per la moglie ‟provvisoriamente
alla somma omnicomprensiva di fr. 2928.–ˮ mensili. Non sono state riscosse
spese processuali, mentre il marito è stato tenuto a rifondere a AP 1 fr. 1000.–
per ripetibili.
F. Contro il decreto cautelare
appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21 gennaio 2022
nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo
l'istanza del
marito e confermando il contributo alimentare previsto nella sentenza del 15
gennaio 2020. Con osservazioni del 25 febbraio 2022 AO 1 conclude per la
reiezione dell'appello. Il 30 maggio
2022 l'appellante ha comunicato a questa
Camera che il 14 gennaio precedente il marito ha intentato azione di divorzio
davanti al Tribunale distrettuale
di __________.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare emanato con la
procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Adottato dopo che la
controparte ha avuto modo di esprimersi, sia pure per scritto (art. 265
cpv. 2 CPC: decreto intermedio o “nelle more istruttorie”), esso è appellabile
entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), quand'anche il procedimento
cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF
139 III 88 consid. 1.1.2). Ove un decreto cautelare riguardi controversie
meramente patrimoniali, in ogni modo, l'appello è ammissibile solo se il valore
litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, ove appena si
pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare litigioso dinanzi al
Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto
cautelare è stato notificato alla patrocinatrice della moglie l'11 gennaio 2022
(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 21 gennaio
2022 (data della raccomandata, agli atti), ultimo giorno utile, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.
2. All'appello
AP 1 acclude informazioni generali sugli
abbonamenti ai mezzi pubblici ‟Carta junior” e carta “Bimbi accompagnatiˮ
estratta dal sito internet ‹www.sbb.ch/it›.
Le comunicazioni delle Ferrovie federali svizzere FFS hanno carattere ufficiale,
sono liberamente accessibili a chiunque e provengono da una fonte non
controversa. Possono quindi essere reputate notorie (art. 151 CPC; v. DTF 143 IV
385 consid. 1.2).
3. Il
14 gennaio 2022, come detto, AO 1 ha intentato
azione di divorzio davanti al Tribunale distrettuale
di __________. Ora, il giudice a tutela dell'unione
coniugale prende le misure necessarie per regolare la vita
separata dei coniugi, le quali rimangono in vigore anche
dopo l'introduzione di una causa di
divorzio fintanto che il giudice del divorzio non le sopprima o le
modifichi. Egli conclude così i
procedimenti pendenti davanti a lui (compresi quelli in appello), ancorché nel
frattempo sia stata presentata azione di divorzio su richiesta comune o su
azione di un coniuge, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le prove ammissibili in virtù dell'art. 229 ed
eventualmente dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 148 III 99 consid. 4.2 segg.; analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2021.27 del 5 maggio 2022 consid. 5). Ne segue che in concreto
l'avvio di una causa di divorzio da parte del marito non influisce sulla
decisione che è chiamata a prendere questa Camera.
4. Nel
decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che
il contributo alimentare per la moglie di fr. 3800.– mensili pattuito davanti
al tribunale turgoviese si fondava su un reddito del marito di fr. 9867.–
mensili e un fabbisogno minimo di lui di fr. 6000.– mensili, compreso quello
delle tre figlie a lui affidate. Premesso ciò, egli ha ritenuto che prima di
conoscere l'esito della perizia socio-ambientale e sulle capacità genitoriali
dei coniugi da lui ordinata fosse prematuro statuire sulle richieste della
moglie volte alla modifica dell'affidamento delle figlie e alla conseguente ridefinizione
dei contributi alimentari. Egli ha reputato tuttavia di statuire con ‟decisione
intermediaˮ sulla richiesta del marito volta a sopprimere il contributo
alimentare per AP 1 al fine ‟di tutelare la solvibilità del padre nel
caso in cui le figlie dovessero essere affidate alla moglie e occorresse
fissare un contributo alimentare in loro favore a carico del padre”.
Ciò posto, il Pretore ha
accertato il reddito attuale del marito in fr. 9972.– mensili (indennità
di disoccupazione fr. 6795.–, reddito dalla __________ AG fr. 3177.– mensili), rinunciando
a imputare alla moglie un reddito ipotetico. Quanto ai fabbisogni minimi dei coniugi, quello del marito è stato calcolato
in fr. 3555.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari e ammortamenti fr. 302.–
[già dedotta la quota di 3/5 a carico delle figlie], spese accessorie fr. 140.–,
assicurazione dello stabile fr. 19.–, assicurazione responsabilità civile
e dell'economia domestica fr. 87.–, premio della cassa malati fr. 375.65, imposta
di circolazione fr. 32.–, assicurazione responsabilità civile dell'automobile
fr. 41.–, spese di veicolo/pasti fuori casa/spese di trasferta fr. 200.–, costo
della perizia fr. 1000.–). Il fabbisogno minimo della moglie è stato definito in
fr. 3010.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1200.–, premio della
cassa malati fr. 375.65, assicurazione responsabilità civile e dell'economia
domestica fr. 33.75, spese di trasferta fr. 200.–).
Relativamente alle figlie,
il Pretore aggiunto ha calcolato il fabbisogno in denaro di G__________ e S__________
in fr. 1250.– mensili ciascuna (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
600.–, premio della cassa malati fr. 93.75, costo dell'alloggio fr. 221.–, ragazza
alla pari fr. 331.–, attività ricreative ricorrenti fr. 85.–, spese per
l'esercizio del diritto di
visita e abbonamento generale delle FFS fr. 140.–, dedotto l'assegno familiare
di fr. 220.–) e quello di L__________ in fr. 995.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, premio della cassa malati
fr. 38.35, costo dell'alloggio fr. 221.–, ragazza alla pari fr. 331.–, attività
ricreative ricorrenti fr. 85.–, spese per l'esercizio del diritto di
visita e abbonamento generale delle FFS fr. 140.–, dedotto l'assegno familiare
di fr. 220.–), mentre ha escluso un contributo di accudimento, la cura
delle figlie essendo assicurata da terzi.
Constatato un ammanco nel
bilancio familiare, il Pretore aggiunto ha garantito dapprima con il margine
disponibile del marito di fr. 6422.– mensili il fabbisogno in denaro delle tre
figlie (complessivi fr. 3495.–) e ha destinato la rimanenza alla moglie. Il contributo
alimentare per lei è stato così ridotto “provvisoriamente alla somma
omnicomprensiva” di fr. 2928.– mensili.
5. Nell'appello AP 1
rimprovera al Pretore aggiunto di avere ravvisato una modifica delle circostanze
benché il marito non abbia dimostrato una riduzione del proprio reddito
rispetto al momento in cui il
contributo alimentare era stato fissato. Anzi, a suo avviso, con la
nuova attività a tempo parziale “conteggiata in deduzione alle indennità
giornaliere” le entrate del coniuge sono finanche aumentate. Per altro, essa
soggiunge, il marito ha ammesso in prima sede di guadagnare fr. 9971.– mensili ‟in
linea con quanto stabilito nel 2020ˮ e di contare nel 2020 su un reddito
di fr. 9867.– mensili, oltre a fr. 660.– mensili di assegni familiari. Per
l'appellante, inoltre, la documentazione presentata dal marito sulle sue
entrate è parziale, tanto che il Pretore si è riservato “maggiori indagini nel
corso della procedura”.
Riguardo al fabbisogno
minimo del marito, l'appellante contesta l'importo di fr. 1000.– mensili riconosciuto
dal Pretore per l'anticipo dei costi peritali, ritenendolo un debito verso
terzi. Per di più, a suo parere, così facendo il referto in questione è per finire finanziato da
lei, “visto che si vede privata dell'eccedenza”. In merito al proprio
fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che a torto il primo giudice non ha
tenuto conto dell'intera pigione di fr. 2120.– mensili da lei versata, e
ciò contrariamente al giudice turgoviese. Tale pigione, essa soggiunge, oltre a
essere giustificata anche qualora non ottenesse l'affidamento delle figlie, è
in linea con i prezzi di __________ per appartamenti di 4.5 locali. Inoltre, essa
prosegue, il Pretore aggiunto nemmeno ha tenuto conto dei termini di disdetta.
Quanto ai fabbisogni in denaro delle figlie, AP 1 ritiene che le spese per
attività ricreative vadano finanziate se mai con l'eccedenza e definisce
eccessivi i costi di trasferta per l'esercizio del diritto di visita,
l'abbonamento delle FFS comportando un esborso inferiore a quello conteggiato
dal primo giudice.
6. I criteri per la
modifica di misure a protezione dell'unione coniugale sono già stati diffusamente
illustrati da questa Camera (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.136 del 25
gennaio 2023 consid. 5 con rinvii). Al proposito basti ricordare che il giudice
delle misure protettrici dell'unione coniugale modifica o sopprime le misure in
vigore solo ove occorra. Ciò è il caso quando siano mutate in maniera
relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della
decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel
momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora
l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti
(art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia; DTF 143 III 619 consid. 3.1; 141
III 378 consid. 3.3.1).
Fatti
I coniugi non possono
invocare per contro un erroneo accertamento dei fatti o un'errata applicazione
del diritto relativamente alle circostanze iniziali, la procedura di modifica
non avendo lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma solo di
adattarla. Decisiva è così la situazione al momento in cui è presentata
l'istanza (sentenza del Tribunale federale 5A_1035/2021 del 2 agosto 2022
consid. 3 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sen-tenza inc. 11.2021.136 del 25
gennaio 2023 consid. 5). Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice
determina nuovi contributi di mantenimento dopo avere aggiornato gli elementi
litigiosi in base ai quali era stato definito il precedente assetto (da ultimo:
I CCA, sentenza inc. 11.2021.136 del 25
gennaio 2023 consid. 5). Per la modifica di misure a tutela dell'unione
coniugale o di provvedimenti cautelari emanati in una causa di stato e fondati
su un accordo delle parti valgono le medesime restrizioni previste dalla
giurisprudenza per le convenzioni di divorzio (DTF 142 III 518; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2017.66 del 27 novembre 2018 consid. 3b).
7. Nella fattispecie è incontestato
sul fronte dei redditi che al momento in cui i coniugi hanno pattuito il
contributo alimentare litigioso, omologato dal giudice turgoviese,
il
marito riscuoteva indennità di disoccupazione e poteva contare su un'entrata di
fr. 9867.– mensili netti, oltre agli assegni familiari (doc. D;
convenzione sugli effetti della vita separata, pag. 3 n. 13). Al momento in cui
ha introdotto l'azione di modifica del contributo alimentare (il 30 settembre
2021) AO 1 era ancora al beneficio di indennità di disoccupazione, ma era stato
assunto come projet manager al 20% dalla __________ AG. Dagli atti risulta che
in quel periodo egli ha percepito in media indennità di disoccupazione per fr.
6864.55 mensili (doc. A) e un salario di fr. 3177.10 mensili (doc. B). Tolti
gli assegni familiari, che non vanno cumulati al reddito (DTF 137 III 64
consid. 4.2.3; v. anche RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7; più di recente: I CCA,
sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 6c), a un sommario esame come quello preposto
all'emanazione (e alla modifica) di misure a protezione dell'unione coniugale
e con tutte le approssimazioni correlate a un giudizio di apparenza,
le entrate del marito risultano di fr. 9385.– mensili arrotondati. Ne segue che
il bilancio familiare è sostanzialmente in ammanco, giacché una differenza di
fr. 482.– mensili rispetto al contributo originario costituisce una
modifica relativamente duratura e rilevante del reddito di lui.
Che la documentazione agli
atti sia parziale è vero, ma ciò è insito nella natura di un decreto cautelare “intermedio”,
fondato su mezzi di prova immediatamente disponibili in attesa di
un'istruttoria completa (Bohnet
in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 14a ad art. 365 e in:
Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015,
n. 27 ad art. 273 CPC). E per un giudizio di verosimiglianza a questo stadio
della procedura i documenti presentati dal marito possono reputarsi sufficienti.
Del resto, come ricorda il Pretore aggiunto, approfon-dimenti saranno ancora possibili in esito alle
risultanze probatorie. E ciò a maggior ragione ove si pensi che occorrerà
ancora emanare un decreto finale, una volta chiusa l'istruttoria cautelare,
decreto che dovrà disciplinare il contributo di mantenimento per tutto l'arco
di tempo compreso tra l'istanza cautelare e il giorno della decisione (RtiD
I-2019 pag. 619 consid. 6).
8. Per quel che attiene
al fabbisogno minimo del marito, il Pretore aggiunto, richiamata una sua ordinanza
del 2 settembre 2021 con cui ha invitato AO 1 ad anticipare i costi della perizia
socio-ambientale, sulle capacità genitoriali e sull'opportunità
dell'affidamento delle figlie alla madre con trasferimento nel Ticino, ha ritenuto
giustificata la richiesta di fr. 1000.– mensili. L'appellante sostiene che tale
costo costituisce un debito del marito verso terzi, escluso dal fabbisogno
minimo di un coniuge, e assume che per finire il costo della perizia è da lei
finanziato, dato “che si vede privata dell'eccedenza”.
Contrariamente all'opinione
dell'appellante, l'anticipo di costi peritali non costituisce un debito verso
terzi, bensì una spesa processuale (art. 95 cpv. 2 lett. c CPC). Rammentato
ciò, che il marito sia stato
tenuto ad anticipare i costi della perizia non giustifica, nemmeno a un esame
sommario, di inserire le relative rate nel fabbisogno minimo, il mantenimento
della moglie essendo prioritario (DTF 103 Ia 101 consid. 4; più di
recente: sentenza del Tribunale federale 5A_778/2012
del 24 gennaio 2013, consid. 6.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2009.129
del 20 agosto 2009 consid. 6c). Nella misura in cui l'interessato non è in
grado di affrontare la spesa, ciò che AO 1 ha fatto valere instando per il
gratuito patrocinio, incomberà al Pretore aggiunto statuire su quest'ultima
richiesta. Ne discende che il fabbisogno minimo del marito va ricondotto a fr.
2550.– mensili.
9. Relativamente
al fabbisogno minimo di AP 1, il Pretore aggiunto l'ha fissato in fr. 3010.– mensili
riducendo, in particolare, la pigione esposta dall'interessata da fr. 2120.–
Considerandi
mensili a fr. 1200.– poiché “eccessiva e per tener conto in modo paritario dei
costi dell'alloggio di fr. 1105.– riconosciuti nei fabbisogni del convenuto e
delle figlie”. L'appellante ribadisce che l'esborso effettivo è consono
alla spesa per un appartamento di 4.5 locali nel __________ e che, ad ogni modo,
il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto dei termini di disdetta.
Nel
fabbisogno minimo di un coniuge va inserito il costo della locazione effettivo
o ragionevole. Ove tale costo appaia troppo elevato rispetto alle esigenze del
coniuge e alla di lui situazione economica, esso può essere ridotto (sentenza del
Tribunale federale 5A_1065/2020 del 2 dicembre 2021 consid. 4.1.3 in: FamPra.ch
2022.
pag. 259). È quanto il Pretore aggiunto ha ritenuto nel caso in esame. Se
non che, per tacere del fatto che la tipologia dell'alloggio e il relativo
costo pare, a un sommario esame, correlato al prospettato ottenimento dell'affidamento
delle figlie, qualora il costo effettivo di un alloggio non sia
ragionevole occorre lasciare all'interessato
il tempo necessario per trovare una sistemazione meno onerosa, tempo corrispondente
in linea di principio al successivo termine utile per rescindere il contratto
di locazione (sentenza del Tribunale federale 5A_679/2019 del 5 luglio 2021 consid.
16.1.1
con rinvii). Allo stato attuale delle cose, in attesa degli
approfondimenti istruttori, ai
fini del presente giudizio, limitato a un esame di apparenza, non resta che
attenersi all'esborso effettivo, tanto più che tutto si ignora delle condizioni
contrattuali. Il fabbisogno minimo di AP 1 si attesta così a fr. 3930.–
mensili.
10.
Circa i fabbisogni in
denaro delle figlie, è vero che le spese per lo svago, il tempo libero e le attività
culturali rientrano nel minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (I CCA,
sentenza inc. 11.2021.110 del 4 aprile 2023 consid. 11e). Nel caso in esame non
si tratta tuttavia di esborsi limitati e occasionali, bensì del costo di
regolari lezioni di musica impartite alle figlie S__________ e G__________ (doc.
P) e di quelle di danza seguite dalla figlia L__________ (doc. R). Se, quindi,
da un lato tali costi costituiscono spese straordinarie nell'accezione
dell'art. 286 cpv. 3 CC (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.62 del 29
gennaio 2020 consid. 13b), qualora il costo sia noto o previsto al momento in
cui si fissa il contributo ordinario esso può essere incluso in quest'ultimo. A un sommario esame e con tutte le
approssimazioni correlate a un giudizio di apparenza, a questo
stadio del procedimento la valutazione del Pretore aggiunto resiste di
conseguenza alla critica.
Per quanto concerne le
spese riguardanti l'esercizio del diritto di visita e le trasferte, il Pretore
aggiunto ha riconosciuto a tutte le figlie fr. 140.– mensili, corrispondenti
al costo di un abbonamento generale FFS per ragazzi dai 6 ai 16 anni. L'appellante
sostiene che con una carta “Junior” o “Bimbi accompagnati” il costo
ammonterebbe a soli fr. 30.– mensili. Se non che, a un esame di apparenza le
trasferte per l'esercizio del diritto di visita risultano essere compiute in
automobile e non con i mezzi pubblici. Inoltre, a un giudizio di
verosimiglianza un'indennità di fr. 140.– mensili appare, nel risultato, ancora
sostenibile, tanto che in prima sede AP 1 ammetteva una spesa di fr. 100.–
mensili. In definitiva non soccorrono quindi le condizioni per scostarsi dall'apprezzamento
del Pretore.
11.
Alla
luce di quanto precede il quadro del bilancio familiare si presenta come
segue:
reddito del padre
fr. 9385.–
reddito della madre fr.
—.–
fr.
9385.– mensili,
fabbisogno
minimo del padre fr. 2550.–
fabbisogno minimo della
madre fr. 3930.–
fabbisogno minimo di G__________ fr.
1250.–
fabbisogno minimo di S__________ fr.
1250.–
fabbisogno minimo di L__________ fr.
995.–
fr.
9975.– mensili,
Ammanco
fr. 590.– mensili
Il marito può conservare
per sé fr. 2550.– mensili,
può
destinare alle figlie complessivi fr. 3495.– mensili
(assegni familiari non compresi)
e
deve versare per la moglie:
fr.
9385.– ./. fr. 2550.– ./. fr. 3495.– = fr. 3340.– mensili.
12.
Le spese dell'attuale giudizio seguono la reciproca soccombenza
(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare, ma
non il rigetto dell'azione. Tutto ponderato, si giustifica perciò di
suddividere a metà gli oneri processuali e di compensare le ripetibili. L'esito del presente giudizio non incide
apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente alle spese processuali (non
riscosse) e alle ripetibili (poste a carico del marito) di primo grado.
13.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto
cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente
può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è
così riformato:
Il contributo
alimentare previsto al punto 1.1 della convenzione 14 gennaio 2020 omologata il
15 gennaio 2020 dal Bezirksgericht __________ è ridotto cautelarmente
alla somma onnicomprensiva di fr. 3340.– mensili.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).