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Decisione

11.2022.60

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

15 dicembre 2022Italiano5 min

13 dicembre 2022 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, le parti avendo

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.60

11.2022.61

Lugano

15 dicembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Giamboni,

giudice presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa CA.2021.9 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti

cautelari) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna promossa da

AO

1

(patrocinato dall'avv. PA

2 )

contro

AP

1 nata AA 1,

(patrocinata dall'avv. PA

1 ),

giudicando

sull'appello del 31 marzo 2022 presentato da AP 1 contro la decisione cautelare

emessa dal Pretore il 18 marzo 2022 (inc. 11.2022.60) e sulla contestuale

richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.61);

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una procedura di divorzio già

pendente tra AO 1 (1970) e AP 1 (1969) con decisione cautelare intermedia del

23 luglio 2021 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha affidato

al padre la figlia minore E__________ (2005) e ha condannato il marito a

corrispondere alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 3264.–

dal 1°gennaio al 30 giugno 2021, dedotto quanto già versato, e di fr. 2800.–

dal 1° luglio 2021 in poi.

Fatti

B. Facendo

seguito all'istanza del 10 febbraio 2022 del marito, con decisione cautelare

intermedia del 18 marzo 2022 il Pretore ha ridotto il contributo alimentare a

favore della moglie a fr. 1865.– dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, a fr. 1900.–

dal 1° settembre al 31 dicembre 2022, a fr. 1890.– dal 1° gennaio al 31

agosto 2023 e a fr. 1955.– dal 1° settembre 2023 in poi (inc. CA.2021.9).

C. Contro

la decisione cautelare appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un

appello del 31 marzo 2022 per ottenere che, conferitole il beneficio del

gratuito patrocinio, la decisione impugnata sia “riformata e annullata”, nel

senso di mantenere valido quanto stabilito con la decisione cautelare

intermedia del 23 luglio 2021. Non sono state chieste osservazioni al

memoriale.

D. Il

13 dicembre 2022 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, le parti avendo

nel frattempo sottoscritto una convenzione sulle conseguenze accessorie del

divorzio contemplante anche un accordo in relazione all'impugnativa.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui

una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio,

configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai

motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza

del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid.

5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal

ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.

Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per

chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle

spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1

seconda frase CPC). Nella fattispecie l'appellante va dunque tenuta a farsi

carico dei costi, comunque contenuti, dovuti alla procedura di appello e non

vengono assegnate ripetibili, come concordato dalle parti stesse.

3.

Rimane

la questione legata al gratuito patrocinio davanti a questa Camera.

A supporre che tale richiesta non sia stata ritirata insieme con l'appello, la doman­da

si rivela tuttavia priva d'interesse. Il diritto al gratuito patrocinio è di natura altamente personale (riferimenti di

giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora un

beneficiario del gratuito patrocinio in un processo perda – per un motivo

qualsiasi – la qualità di parte, il beneficio del gratuito patrocinio si

estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003

consid. 3.1; più recentemente: sentenza 5A_205/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 3.2 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con

numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione se al momento di

perdere la qualità di parte il richiedente non ha ancora ottenuto il gratuito

patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse

alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). In concreto AP 1 ha

perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato

l'appello, ponendo fine al processo. E quando ha ritirato l'appello egli non

fruiva del gratuito patrocinio. In condizioni del genere è venuto meno un suo

interesse a ottenere una decisione in proposito.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro

dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le

spese processuali di fr. 100.– sono

poste a carico dell'appellante.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza interesse.

4. Notificazione

a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La

giudice presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).