11.2022.60
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
15 dicembre 2022Italiano5 min
13 dicembre 2022 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, le parti avendo
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Incarto n.
11.2022.60
11.2022.61
Lugano
15 dicembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Giamboni,
giudice presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa CA.2021.9 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti
cautelari) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa da
AO
1
(patrocinato dall'avv. PA
2 )
contro
AP
1 nata AA 1,
(patrocinata dall'avv. PA
1 ),
giudicando
sull'appello del 31 marzo 2022 presentato da AP 1 contro la decisione cautelare
emessa dal Pretore il 18 marzo 2022 (inc. 11.2022.60) e sulla contestuale
richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.61);
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una procedura di divorzio già
pendente tra AO 1 (1970) e AP 1 (1969) con decisione cautelare intermedia del
23 luglio 2021 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha affidato
al padre la figlia minore E__________ (2005) e ha condannato il marito a
corrispondere alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 3264.–
dal 1°gennaio al 30 giugno 2021, dedotto quanto già versato, e di fr. 2800.–
dal 1° luglio 2021 in poi.
Fatti
B. Facendo
seguito all'istanza del 10 febbraio 2022 del marito, con decisione cautelare
intermedia del 18 marzo 2022 il Pretore ha ridotto il contributo alimentare a
favore della moglie a fr. 1865.– dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, a fr. 1900.–
dal 1° settembre al 31 dicembre 2022, a fr. 1890.– dal 1° gennaio al 31
agosto 2023 e a fr. 1955.– dal 1° settembre 2023 in poi (inc. CA.2021.9).
C. Contro
la decisione cautelare appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un
appello del 31 marzo 2022 per ottenere che, conferitole il beneficio del
gratuito patrocinio, la decisione impugnata sia “riformata e annullata”, nel
senso di mantenere valido quanto stabilito con la decisione cautelare
intermedia del 23 luglio 2021. Non sono state chieste osservazioni al
memoriale.
D. Il
13 dicembre 2022 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, le parti avendo
nel frattempo sottoscritto una convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio contemplante anche un accordo in relazione all'impugnativa.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui
una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio,
configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai
motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza
del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid.
5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal
ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2.
Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per
chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle
spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1
seconda frase CPC). Nella fattispecie l'appellante va dunque tenuta a farsi
carico dei costi, comunque contenuti, dovuti alla procedura di appello e non
vengono assegnate ripetibili, come concordato dalle parti stesse.
3.
Rimane
la questione legata al gratuito patrocinio davanti a questa Camera.
A supporre che tale richiesta non sia stata ritirata insieme con l'appello, la domanda
si rivela tuttavia priva d'interesse. Il diritto al gratuito patrocinio è di natura altamente personale (riferimenti di
giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora un
beneficiario del gratuito patrocinio in un processo perda – per un motivo
qualsiasi – la qualità di parte, il beneficio del gratuito patrocinio si
estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003
consid. 3.1; più recentemente: sentenza 5A_205/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 3.2 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con
numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione se al momento di
perdere la qualità di parte il richiedente non ha ancora ottenuto il gratuito
patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse
alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). In concreto AP 1 ha
perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato
l'appello, ponendo fine al processo. E quando ha ritirato l'appello egli non
fruiva del gratuito patrocinio. In condizioni del genere è venuto meno un suo
interesse a ottenere una decisione in proposito.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro
dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le
spese processuali di fr. 100.– sono
poste a carico dell'appellante.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza interesse.
4. Notificazione
a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).