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Decisione

11.2022.62

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

14 settembre 2022Italiano4 min

aprile 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.62

Lugano

14 settembre 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta

della giudice:

Giamboni,

giudice presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa CA.2021.421/422 (provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 29 dicembre 2021 dall'

AP

1

(rappresentata

dall' PA 1

contro

AO

1

AO

2

e

AO

3

giudicando sull'appello

presentato il 1° aprile 2022 dall'AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il

23 marzo 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto cautelare del 23

marzo 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto un'istanza

cautelare presentata dall'AP 1 che chiedeva di vietare a AO 1, AO 2 e AO 3 –

sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di usare il nome, il logo, l'indirizzo

email e l'accesso ai social dell'associazione.

Fatti

B. Contro il decreto

cautelare appeno citato l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1°

aprile 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere

l'istanza. Nelle loro osservazioni del 3 maggio 2022 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno

sostanzialmente proposto di respingere l'appello.

C. Il 5 settembre 2022 l'AP

1 ha comunicato a questa Camera che le parti avevano raggiunto un accordo

stragiudiziale in virtù del quale l'associazione dichiarava di “rinunciare

all'appello”.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui

una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio,

configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai

motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza

del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid.

5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal

ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.

Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per

chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento

delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1.

seconda frase CPC). Le circostanze del caso specifico, in particolare lo

sforzo profuso dalle parti, con reciproche concessioni, per mettere fine al

litigio e lo scopo filantropico dell'associazione inducono a rinunciare –

eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si

pone problema di indennità per inconvenienza, neppure richiesta.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro

dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione

a:

, ;

, ;

, ;

, .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La

giudice presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure

provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).