11.2022.62
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
14 settembre 2022Italiano4 min
aprile 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.62
Lugano
14 settembre 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta
della giudice:
Giamboni,
giudice presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa CA.2021.421/422 (provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 29 dicembre 2021 dall'
AP
1
(rappresentata
dall' PA 1
contro
AO
1
AO
2
e
AO
3
giudicando sull'appello
presentato il 1° aprile 2022 dall'AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il
23 marzo 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare del 23
marzo 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto un'istanza
cautelare presentata dall'AP 1 che chiedeva di vietare a AO 1, AO 2 e AO 3 –
sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di usare il nome, il logo, l'indirizzo
email e l'accesso ai social dell'associazione.
Fatti
B. Contro il decreto
cautelare appeno citato l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1°
aprile 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere
l'istanza. Nelle loro osservazioni del 3 maggio 2022 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno
sostanzialmente proposto di respingere l'appello.
C. Il 5 settembre 2022 l'AP
1 ha comunicato a questa Camera che le parti avevano raggiunto un accordo
stragiudiziale in virtù del quale l'associazione dichiarava di “rinunciare
all'appello”.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui
una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio,
configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai
motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza
del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid.
5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal
ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2.
Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per
chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1.
seconda frase CPC). Le circostanze del caso specifico, in particolare lo
sforzo profuso dalle parti, con reciproche concessioni, per mettere fine al
litigio e lo scopo filantropico dell'associazione inducono a rinunciare –
eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si
pone problema di indennità per inconvenienza, neppure richiesta.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro
dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione
a:
–
, ;
–
, ;
–
, ;
–
, .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure
provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).