Lexipedia

Decisione

11.2022.63

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: esistenza del credito e obiezioni del convenuto

25 marzo 2024Italiano19 min

ditta ha sostenuto di avere eseguito lavori per fr. 480 663.30 e di avere ricevuto solo fr. 370 539.–, mentre il committente ha opposto, tra

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.63

Lugano

25 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2020.203 (ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 6 marzo 2020 dall'

AP 1

(patrocinata

dall' PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall' PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 4 aprile 2022 presentato dall'AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

22 marzo 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'estate del 2018 AO 1 ha commissionato all'impresa generale AP 1

opere da capomastro per ampliare uno

stabile posto sulla sua particella n. 562 RFD di __________. Il contratto di

appalto è stato stipulato il 20 luglio 2018. Sul suo tenore originale le parti hanno

dato indicazioni discordanti: l'esemplare prodotto da AO 1 prevedeva una mercede di complessivi fr. 340 000.–,

mentre quello esibito dal­l'AP 1 di fr. 454 694.30. I lavori sono iniziati il 21 agosto 2018. Sul loro termine

le versioni divergono una volta ancora. Secondo AO 1 la ditta

appaltatrice non ha fi-nito il lavoro affidatole e il 9 dicembre 2019 egli ha

trovato con quest'ultima un accordo per rescindere anticipatamente il contratto.

Secondo l'AP 1, invece, i lavori si sono conclusi il 10 dicembre 2019. Per le citate opere AO 1 ha versato

in corso d'opera svariati acconti e il 10 dicembre 2019 l'AP 1 gli ha inviato una ‟fattura finaleˮ di fr. 10 539.–.

Il 14 gennaio 2020 essa gli ha poi trasmes­so un'altra ‟fattura finale

come da capitolatoˮ con un riepilogo delle opere svolte, da cui risultava

un saldo in suo favore di fr. 48 239.–,

e una ‟fattura supplementiˮ di fr. 72 424.38. AO 1 ha onorato unicamente la prima fattura, di fr.

10 539.–, e il 24 gennaio 2020 ha contestato le altre

richieste della AP 1, sostenendo che l'accordo

di rescissione prevedeva solo il pagamento

di una liquidazione finale di fr. 10 539.–.

B. Il 6 marzo 2020 l'AP

1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, postulando –

già in via cautelare e inaudita parte – l'iscrizione

provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sulla

particella n. 562 RFD di __________ per

complessivi fr. 110 174.38 (fr. 48 239.–

+ fr. 72 424.38 ./. fr. 10 539.– + fr. 50.– di ‟spese d'ufficioˮ) oltre

interessi al 5% dal 25 gennaio 2020. Con decreto cautelare del 9 marzo 2020,

emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. Invitato ad esprimersi per scritto, in un memoriale del 7 luglio

2020 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza.

C. All'udienza del 29

settembre 2020, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato la

propria domanda sulla scorta di un allegato di replica e ha notificato prove.

Il convenuto ha comunicato che avrebbe presentato una duplica scritta entro 20

giorni con la notifica prove. Al termine dell'udienza il Pretore ha chiesto

alla ditta istante di produrre il contratto d'appalto e la ricapitolazione

delle opere in originale, ciò che la ditta ha fatto l'8 ottobre 2020. Nella

sua duplica del 27 agosto 2021 AO 1 ha chiesto di respingere l'istanza e ha notificato

prove. L'istruttoria, cominciata il

30 agosto 2021, è terminata il 30 novembre 2021 e al dibattimento finale

le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro

memoriali del 21 e 25 febbraio 2022 esse hanno poi ribadito le loro

posizioni.

D. Statuendo con

sentenza del 22 marzo 2022, il Pretore ha respin­to l'istanza e ha previsto che

al passaggio in giudicato della sentenza il convenuto potrà chiedere all'ufficiale

del registro fondiario di cancellare l'iscrizione provvisoria decretata il 9

marzo 2020 senza contraddittorio. Le spese processuali di fr. 3940.– sono

state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 3500.–

per ripetibili.

E. Contro

la decisione appena citata l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 4

aprile 2022 per ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di ordinare l'annotazione dell'ipoteca legale

iscritta provvisoriamente senza contraddittorio il 9 marzo 2020 per fr. 110 174.38 con interessi al 5% dal 25 gennaio

2020. In via subordinata essa postula l'annullamento della decisione impugnata

e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio. Nelle sue

osservazioni del 5 maggio 2022 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerato

in diritto 1. L'iscrizione

provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con

la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le

relative decisioni dei Pretori sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla

notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare

complessivo dell'ipoteca controversa in prima sede (fr. 110 124.38). Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dell'istante il 22

marzo 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.41.912373.00116241, agli atti). Inoltrato il 4 aprile 2022 (data della

raccomandata, agli atti), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. Un appello diretto contro una decisione in

materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va assimilata la decisione

in esa­me (DTF 137 III 567 consid. 3.3), non sospende l'esecutività della

sentenza impugnata (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC). In concreto il Pretore ha

disposto nondimeno che il convenuto potrà chiedere all'ufficiale del registro

fondiario la cancellazione dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale

decretata senza contraddittorio il 9

marzo 2020 solo dopo il passaggio in

giudicato della decisione. L'iscrizione provvisoria figura tuttora, di

conseguenza, nel registro fondiario. In condizioni del genere l'appello

continua a essere provvisto di interesse pratico e attuale (analogamente:

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2021.108 del 7 ottobre 2022 consid. 2 con

riferimenti).

3. L'appellante

postula il richiamo del fascicolo processuale, che è già stato trasmesso

d'ufficio a questa Camera. Il richiamo risulta quindi superfluo.

4. Nella decisione impugnata il Pretore, riassunti

i principi che disciplinano l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori, ha ricordato quanto al credito da garantire che la

ditta ha sostenuto di avere eseguito lavori per fr. 480 663.30 e di avere ricevuto solo fr. 370 539.–, mentre il committente ha opposto, tra

l'altro, che il 9 dicembre 2019 le parti hanno concordato come liquidazione finale

un ultimo pagamento di fr. 10 539.–, importo che figura nella fattura finale del 10 dicembre 2019. Confrontato

con la posizione del convenuto, l'istante – ha soggiunto il Pretore – si è

limitata a rimproverargli di non avere provato l'accordo di liquidazione e ad

affermare che la fattura del 10 dicembre 2019, dalla fallace indicazione,

sarebbe parziale.

Il

primo giudice ha accertato che nel dicembre del 2019 le parti si sono

incontrate per discutere la liquidazione finale, ciò che è confermato dal

direttore della ditta F__________, ma che

l'istante

non ha riferito il contenuto delle discussioni avute in quell'occasione. In simili

circostanze – a mente del Pretore – la fattura finale del 10 dicembre 2019,

allestita al momento in cui la ditta ha ammesso di avere lasciato il cantiere senza

riserve su eventuali lavori ancora da fatturare, va intesa nel senso che l'importo richiesto era

il saldo finale. Il primo giudice ha scartato l'ipotesi che il tenore

della fattura, priva di ambiguità, possa scaturire da un errore. Che si tratti

di una fattura finale – egli ha continuato – è ripetuto ‟ben quattro

volteˮ nel documento. Per il Pretore pertanto l'invio della fattura finale

del 10 dicembre 2019 può che essere spiegato solo nel senso che le parti hanno

effettivamente concordato di liquidare la loro relazione contrattuale con quell'ultimo pagamento di fr. 10 539.–, sicché le ulteriori pretese

dell'istan­te sono escluse o per lo meno

altamente inverosimili. Il primo giudice non ha così reputato di esaminare le ulteriori

questioni sollevate dalle parti, salvo sottolineare

come anche la tempestività dell'iscrizione avvenuta il 9 marzo 2020 appaia dubbia perché F__________ ha dichiarato che il

cantiere sarebbe terminato ‟più o meno a

fine estate 2019ˮ e non il 10 dicembre 2019, come pretende l'istante.

Onde, per finire, la reiezione del-l'istanza.

5. Per

l'appellante AO 1 non ha dimostrato né reso verosimile, come gli incombeva a

norma dell'art. 8 CC, alcun accordo di liquidazione. A mente sua le mere

asserzioni del convenuto e la sola dicitura della fattura del 10 dicembre 2019

non dimostrano il citato accordo, da sempre contestato. Per l'interessata la menzionata

fattura, la cui struttura e impaginazione ricalcano quelle delle richieste di

acconti, è in realtà parziale, mentre la vera fattura finale è quella successiva.

Particolareggiata, tale fattura riporta una corretta liquidazione, specificando

il prezzo complessivo, gli acconti ricevuti, il calcolo dell'IVA e il termine

di pagamento.

Quanto

alla deposizione del convenuto, a parere dell'appellante essa è inattendibile

perché incoerente, oltre che confutata da quella del socio e gerente della ditta

così come del direttore della medesima. Solo durante la sua deposizione infatti

AO 1 ha negato di avere firmato il contratto da lei prodotto, senza per altro

denunciarne la falsità, affermando poi di ignorare di avere commissionato

lavori oltre alla mercede pattuita. Se non che, egli ha corrisposto fr. 50 000.– in

più della cifra prevista dal contratto da lui prodotto, sostenendo di non

sapere quanto avesse pagato per i lavori. Secondo l'appellante poi il convenuto

ha versato l'importo di fr. 10

539.– in modo illogico il 24 gennaio 2020,

dopo avere ricevuto la ‟vera fattura finaleˮ, non contestata. A quel

momento egli era dunque ben consapevole che per l'istante non sussisteva alcun

accordo di liquidazione e che egli rimaneva debitore per fr. 120 663.38.

Ciò

premesso, vista in particolare la presenza di due contratti, la deposizione

poco chiara del convenuto e la situazione comples­sa quanto ai lavori

supplementari, stando all'appellante le circostanze non erano chiare e il

Pretore avrebbe dovuto confermare l'iscrizione provvisoria, rinviando le parti

al merito dell'iscrizione definitiva. Essa rileva che un'istanza d'iscrizione

provvisoria va respinta solo se è esclusa o altamente improbabile l'iscrizione

definitiva, per esempio perché trascorso il termine di quattro mesi, ciò che

non si verifica in concreto, giacché i lavori – diversamen­te da quanto ha

stabilito il Pretore – sono terminati il 10 dicembre 2019, come ha ammesso il convenuto e come risulta

dal doc. G. Infine per l'istante la sentenza impugnata è anche errata e

viola il diritto di essere sentito, come pure le garanzie processuali perché

decreta con esame sommario la tacitazione della ditta di ogni pretesa derivante

dal contratto d'appalto, precludendole la possibilità di intentare l'azione di

merito.

6. Per

ottenere dal giudice l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano

o imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76

cpv. 2 ORF). Non occorre una prova piena. È sufficiente che l'istante rechi

elementi idonei a far apparire attendibile la sua qualità di artigiano o

imprenditore, l'entità del lavoro e dei materiali forniti, l'individuazione

dell'immobile oggetto dell'intervento, l'ammontare della pretesa, così come il rispetto del termine per

ottenere l'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario. Trattandosi di un sindacato di apparenza, il giu-dice non

pone esigenze troppo severe al proposito; nel

dubbio, egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione

definitiva sulla legittimità dell'ipoteca alla sentenza di merito. L'iscrizione

provvisoria va respinta, in altre parole, solo se l'esistenza del diritto

all'iscrizione definitiva appare esclusa o altamente inverosimile (sentenza del Tribunale federale 5A_658/2023

del 17 gennaio 2024 consid. 4.1 con richiami; analogamente: RtiD II-2016

pag. 616 consid. 5, I-2015 pag. 897 consid. 5 con riferimenti; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2019.146 del 9 settembre 2020 consid. 3a con rimandi).

La procedura sommaria che

disciplina l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale non impedisce al

convenuto di muovere contestazioni

sull'esistenza o l'ammontare

della pretesa, in particolare di far valere di avere tacitato l'istante (Bohnet, L'hypothèque légale des artisans et

entrepreneurs en procédure civile suisse in: Le nouveau droit de l'hypothèque

légale des artisans et entrepreneurs, Fond et procédure, Basilea 2012, pag. 92,

n. 131 e 132) o il diritto a

una riduzione della mercede fatturata dall'istan­te, ad esempio per difetti

dell'opera. L'obiezione però dev'essere chiara (e non solo verosimile) già a un sommario esame. Ciò si

verifica raramente in una procedura di iscrizione provvisoria dell'ipoteca

legale (RtiD I-2020 pag. 621 n. 12c). Di regola, contestazioni del

Considerandi

genere vanno rinviate alla causa di merito (I CCA, sentenza inc.

11.2019.146

del 9 settembre 2020, consid. 4b con rimandi).

7.

Nella

fattispecie, contrariamente all'opinione dell'appellante, per accertare che le parti hanno

concordato il 9 dicembre 2019 la liquidazione

di ogni pretesa con un ultimo pagamento di fr. 10 539.– il Pretore non si è fondato solo sulle

asserzioni del convenuto e sull'indicazione della fattura 10 dicembre 2019. Egli

ha constatato che il direttore tecnico della ditta istante, F__________, ha confermato

come nel dicembre del 2019 fosse intervenuta una discussione sulla liquidazione

del cantiere e come l'istante aveva sorvolato sui contenuti di tale

discussione, limitandosi a contestare l'esistenza dell'accordo. Inoltre il

Pretore ha vagliato la tempistica di quanto è accaduto, appurando che al citato

incontro è seguita la fine dei lavori e che contestualmente la ditta istante ha

inviato la fattura finale al convenuto. Su tali elementi considerati dal Pretore per ritenere altamente

inverosimile il diritto all'iscrizione l'appellante tace e al proposito l'appello risulta finanche carente di

motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

Sia

come sia, i motivi addotti dall'appellante, secondo cui la fattura del 10

dicembre 2019 sarebbe parziale e la dicitura ‟finaleˮ una svista manifesta

non possono essere condivisi. Anzitutto lo stesso F__________ riconosce la

fattura, precisando che essa è seguita a un incontro tra le parti (deposizione

del 30 novembre 2021, verbale pag. 2). Neppure il testimone lascia spazio

dunque all'insinuazione di un errore. L'istante poi, nonostante indichi che la

fattura sia parziale, non spiega per quali lavori essa sia stata emessa né, tanto

meno, quale fosse lo scopo di inviare una tale fattura contestualmente all'incontro

avvenuto tra le parti, al termine dei lavori e un mese prima dell'invio delle –

a dire della ditta istante – ‟vereˮ fatture finali (del 14 gennaio

2020: doc. H e I). L'invio di una fattura parziale di fr. 10 539.– un mese prima della liquidazione

finale non trova dunque alcuna spiegazione logica, né l'interessata ne adduce

una, salvo limitarsi a sostenere l'errore nell'indicazione.

Quanto

al contenuto della fattura finale, la circostanza che questa non contenga il

calcolo dell'IVA e dei pagamenti ricevuti non smentisce l'opinione del Pretore per

il quale si tratta di una fattura finale, frutto di un accordo di liquidazione,

né il documento doveva per forza contenere altri dettagli. Diversamente da quan­to

allega l'appellante, poi, anche tale fattura prevede il termine di pagamento

‟a 30 gg.ˮ (doc. 3 in fine). La struttura della fattura inoltre non

ricalca quella delle richieste di acconti. Confrontando infatti queste ultime con

la fattura del 10 dicembre 2019, le differenze sono evidenti, giacché il

termine di pagamento differisce, come pure l'oggetto (doc. 3 e doc. 4, 6, 7 e

8). Per lo meno anomalo, inoltre, è che soltanto per tale fattura – se fosse

parziale – le parti avrebbero cambiato il modo di pagamento, fino ad allora

consistente nel versamento di acconti con importi arrotondati, acconti che

seguivano l'andamento dei lavori (doc. 4 e 6–8, doc. 10, 11 e 13, i quali

in parte corrispondono ai doc. N a Q). Ciò

risulta anche dalla fattura finale del 14 gennaio 2020 (doc. H), la

quale non fa cenno a quella del 10 dicembre 2019. L'appellante non spiega

perché proprio per tale fattura le parti avrebbero modificato la prassi

abituale dei pagamenti né illustra quale fosse il motivo di inviare una fattura

parziale di fr. 10 539.–

un mese prima della liquidazione finale e riferita a lavori imprecisati.

8.

Riguardo

all'attendibilità del convenuto, è vero che questi ha riferito di fatti rimasti

in parte non chiariti e che la sua deposizione diverge da quella di A__________,

socio e presidente della ditta istante. A un sommario esame non si è potuto in

definitiva verificare quale versione del contratto di appalto attesti la reale

volontà delle parti né se una di loro abbia prodotto un documento falso. Sulla

circostanza che nel dicembre del 2019 sia avvenuto un incontro tra le parti per

discutere la liquidazione del cantiere, però, le dichiarazioni del convenuto e

quelle di F__________, direttore tecnico della ditta istante, convergono (verbale

del 26 ottobre 2021, pag. 4 a metà e verbale del 30 novembre 2021, pag. 2). Né l'AP

1.

ha mai negato, per avventura, che tale incontro sia avvenuto.

Si

aggiunga che il comportamento del convenuto, il quale ha pagato soltanto i noti

fr. 10 539.– della fattura 10 dicembre 2019, non risulta

equivoco, contrariamente a quanto asserisce l'istante. Dopo un sollecito di

pagamento del 10 febbraio 2020, invero, egli ha reagito e ha contestato di

dovere ulteriori importi oltre quanto prevedeva la fattura finale del 10

dicembre 2019 (doc. 14). Nemmeno risulta che la posizione di AO 1 sia stata

incoerente nelle spiegazioni quanto agli avvenimenti del dicembre 2019, nel

senso che le parti hanno discusso e raggiunto un accordo culminato nell'invio

di una fattura finale per fr. 10 539.–.

Egli ha mantenuto in modo chiaro la propria tesi, secondo cui le parti hanno trovato

un accordo il 9 dicembre 2019 sulla liquidazione del contratto (doc. 14;

verbale d'udienza del 26 ottobre 2021, pag. 4; risposta n. 1.3; duplica n. 1.3;

memoriale conclusivo, pag. 7 in alto). E neppure sembra poco razionale

che AO 1 abbia corrisposto fr. 50 000.– oltre alla cifra prevista dal

contratto da lui prodotto per poi rifiutare di avere commissionato lavori supplementari.

Infatti un superamento del preventivo di poco più del 10% (fr. 50 000.– oltre i fr. 360 000.– del preventivo da lui sostenuto) corrisponde

circa al margine di tolleranza del 10% ammesso per decidere se il sorpasso del

preventivo sia eccessivo (CCR, sentenza inc. 16.2021.25 dell'8 febbraio 2022

consid. 5c con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4A_531/2020 del 2

settembre 2021 consid. 8.2). Anzi, in certi casi persino un margine del 20% può

risultare ammissibile (CCR, sentenza inc.16.2021.25 dell'8 febbraio 2022

consid. 5c con rinvii a DTF 115 II 462 consid. 3b e c; sentenza del Tribunale

federale 4A_577/2008 del 31 marzo 2009 consid. 3.1). I motivi addotti

dall'appellante non rendono dunque inattendibile la testimonianza del convenuto

quanto alle circostanze accertate dal Pretore.

9.

L'appellante

si sofferma sui motivi per i quali – a mente sua – la situazione non era chiara,

ma dimentica che il Pretore non ha ignorato il sussistere di dubbi sul

contratto, le parti avendone prodotto due versioni diverse, né ha ritenuto del

tutto chiara la situazione quanto ai lavori supplementari, ma ha accertato che

in ogni modo le parti, a prescindere dalla mancata chiarezza su tali fatti, si

sono accordate nel liquidare la loro relazione contrattuale con la fattura del

10.

dicembre 2019. Ne segue che le circostanze rimaste poco chiare non

influiscono sull'esito del giudizio. Poco importa in definitiva quali lavori

l'istante abbia svolto o quale mercede fosse stata pattuita inizialmente, poiché

il Pretore ha accertato che le parti hanno rescisso il contratto nel senso che

il 10 dicembre 2019 fossero ancora dovuti fr. 10 539.–. Ciò rende superfluo esaminare il

rispetto del termine.

10.

Da

ultimo, circa la preclusione nell'introdurre l'azione di merito, l'appellante

sembra dimenticare che l'azione dell'art. 839 cpv. 3 CC è intesa unicamente ad

accertare i presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca legale e l'importo da

essa garantito. L'iscrizio­ne del resto ha effetti non sull'esistenza o l'ammontare

del credito, ma solo sulla realizzazione del pegno (I CCA, sentenza inc. 11.2016.51

del 16 maggio 2018 consid. 3). Ne segue che la reiezione di un'istanza volta

all'iscrizione di un'ipoteca legale provvisoria non impedisce all'artigiano o

imprenditore di presentare un'azione creditoria. In altri termini, il giudice

dell'iscrizione provvisoria esamina se vi siano i presupposti per l'iscrizione

del pegno, ma non decide con pieno potere cognitivo l'esistenza del credito né

il suo ammontare. Se mai è vero il contrario, nel senso che una sentenza

passata in giudicato quanto all'ammontare del credito vincola il giudice dell'iscrizione

dell'ipoteca (I CCA, sentenza inc.11.2020.142 del 19 ottobre 2021 consid. 5). In

concre­to mal si intravedono dunque violazioni procedurali al proposito.

11.

Le spese del giudizio odierno

seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

rifonderà inoltre al convenuto, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore,

un'adeguata indennità per ripetibili.

12.

Relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di

fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le iscrizioni provvisorie di ipoteche

legali di artigiani e imprenditori essendo equiparate tuttavia a provvedimenti

cautelari (DTF 137 III 567), nondimeno, il ricorrente può far valere contro di

esse soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata, nel senso che l'ufficiale del registro

fondiario eseguirà l'ordine del Pretore una volta decorso infruttuoso il

termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di ricorso, dopo

una decisione negativa da parte del Tribunale federale.

2. Le spese processuali di fr.

3000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4000.–

per ripetibili.

3. Notificazione:

– avv. ;

– avv. ;

– Ufficio del registro

fondiario del Distretto di .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).