11.2022.63
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: esistenza del credito e obiezioni del convenuto
25 marzo 2024Italiano19 min
ditta ha sostenuto di avere eseguito lavori per fr. 480 663.30 e di avere ricevuto solo fr. 370 539.–, mentre il committente ha opposto, tra
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.63
Lugano
25 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2020.203 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 6 marzo 2020 dall'
AP 1
(patrocinata
dall' PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall' PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 4 aprile 2022 presentato dall'AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
22 marzo 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'estate del 2018 AO 1 ha commissionato all'impresa generale AP 1
opere da capomastro per ampliare uno
stabile posto sulla sua particella n. 562 RFD di __________. Il contratto di
appalto è stato stipulato il 20 luglio 2018. Sul suo tenore originale le parti hanno
dato indicazioni discordanti: l'esemplare prodotto da AO 1 prevedeva una mercede di complessivi fr. 340 000.–,
mentre quello esibito dall'AP 1 di fr. 454 694.30. I lavori sono iniziati il 21 agosto 2018. Sul loro termine
le versioni divergono una volta ancora. Secondo AO 1 la ditta
appaltatrice non ha fi-nito il lavoro affidatole e il 9 dicembre 2019 egli ha
trovato con quest'ultima un accordo per rescindere anticipatamente il contratto.
Secondo l'AP 1, invece, i lavori si sono conclusi il 10 dicembre 2019. Per le citate opere AO 1 ha versato
in corso d'opera svariati acconti e il 10 dicembre 2019 l'AP 1 gli ha inviato una ‟fattura finaleˮ di fr. 10 539.–.
Il 14 gennaio 2020 essa gli ha poi trasmesso un'altra ‟fattura finale
come da capitolatoˮ con un riepilogo delle opere svolte, da cui risultava
un saldo in suo favore di fr. 48 239.–,
e una ‟fattura supplementiˮ di fr. 72 424.38. AO 1 ha onorato unicamente la prima fattura, di fr.
10 539.–, e il 24 gennaio 2020 ha contestato le altre
richieste della AP 1, sostenendo che l'accordo
di rescissione prevedeva solo il pagamento
di una liquidazione finale di fr. 10 539.–.
B. Il 6 marzo 2020 l'AP
1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, postulando –
già in via cautelare e inaudita parte – l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sulla
particella n. 562 RFD di __________ per
complessivi fr. 110 174.38 (fr. 48 239.–
+ fr. 72 424.38 ./. fr. 10 539.– + fr. 50.– di ‟spese d'ufficioˮ) oltre
interessi al 5% dal 25 gennaio 2020. Con decreto cautelare del 9 marzo 2020,
emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. Invitato ad esprimersi per scritto, in un memoriale del 7 luglio
2020 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza.
C. All'udienza del 29
settembre 2020, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato la
propria domanda sulla scorta di un allegato di replica e ha notificato prove.
Il convenuto ha comunicato che avrebbe presentato una duplica scritta entro 20
giorni con la notifica prove. Al termine dell'udienza il Pretore ha chiesto
alla ditta istante di produrre il contratto d'appalto e la ricapitolazione
delle opere in originale, ciò che la ditta ha fatto l'8 ottobre 2020. Nella
sua duplica del 27 agosto 2021 AO 1 ha chiesto di respingere l'istanza e ha notificato
prove. L'istruttoria, cominciata il
30 agosto 2021, è terminata il 30 novembre 2021 e al dibattimento finale
le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro
memoriali del 21 e 25 febbraio 2022 esse hanno poi ribadito le loro
posizioni.
D. Statuendo con
sentenza del 22 marzo 2022, il Pretore ha respinto l'istanza e ha previsto che
al passaggio in giudicato della sentenza il convenuto potrà chiedere all'ufficiale
del registro fondiario di cancellare l'iscrizione provvisoria decretata il 9
marzo 2020 senza contraddittorio. Le spese processuali di fr. 3940.– sono
state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 3500.–
per ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 4
aprile 2022 per ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di ordinare l'annotazione dell'ipoteca legale
iscritta provvisoriamente senza contraddittorio il 9 marzo 2020 per fr. 110 174.38 con interessi al 5% dal 25 gennaio
2020. In via subordinata essa postula l'annullamento della decisione impugnata
e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio. Nelle sue
osservazioni del 5 maggio 2022 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerato
in diritto 1. L'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con
la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le
relative decisioni dei Pretori sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla
notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare
complessivo dell'ipoteca controversa in prima sede (fr. 110 124.38). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dell'istante il 22
marzo 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.41.912373.00116241, agli atti). Inoltrato il 4 aprile 2022 (data della
raccomandata, agli atti), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Un appello diretto contro una decisione in
materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va assimilata la decisione
in esame (DTF 137 III 567 consid. 3.3), non sospende l'esecutività della
sentenza impugnata (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC). In concreto il Pretore ha
disposto nondimeno che il convenuto potrà chiedere all'ufficiale del registro
fondiario la cancellazione dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale
decretata senza contraddittorio il 9
marzo 2020 solo dopo il passaggio in
giudicato della decisione. L'iscrizione provvisoria figura tuttora, di
conseguenza, nel registro fondiario. In condizioni del genere l'appello
continua a essere provvisto di interesse pratico e attuale (analogamente:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2021.108 del 7 ottobre 2022 consid. 2 con
riferimenti).
3. L'appellante
postula il richiamo del fascicolo processuale, che è già stato trasmesso
d'ufficio a questa Camera. Il richiamo risulta quindi superfluo.
4. Nella decisione impugnata il Pretore, riassunti
i principi che disciplinano l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori, ha ricordato quanto al credito da garantire che la
ditta ha sostenuto di avere eseguito lavori per fr. 480 663.30 e di avere ricevuto solo fr. 370 539.–, mentre il committente ha opposto, tra
l'altro, che il 9 dicembre 2019 le parti hanno concordato come liquidazione finale
un ultimo pagamento di fr. 10 539.–, importo che figura nella fattura finale del 10 dicembre 2019. Confrontato
con la posizione del convenuto, l'istante – ha soggiunto il Pretore – si è
limitata a rimproverargli di non avere provato l'accordo di liquidazione e ad
affermare che la fattura del 10 dicembre 2019, dalla fallace indicazione,
sarebbe parziale.
Il
primo giudice ha accertato che nel dicembre del 2019 le parti si sono
incontrate per discutere la liquidazione finale, ciò che è confermato dal
direttore della ditta F__________, ma che
l'istante
non ha riferito il contenuto delle discussioni avute in quell'occasione. In simili
circostanze – a mente del Pretore – la fattura finale del 10 dicembre 2019,
allestita al momento in cui la ditta ha ammesso di avere lasciato il cantiere senza
riserve su eventuali lavori ancora da fatturare, va intesa nel senso che l'importo richiesto era
il saldo finale. Il primo giudice ha scartato l'ipotesi che il tenore
della fattura, priva di ambiguità, possa scaturire da un errore. Che si tratti
di una fattura finale – egli ha continuato – è ripetuto ‟ben quattro
volteˮ nel documento. Per il Pretore pertanto l'invio della fattura finale
del 10 dicembre 2019 può che essere spiegato solo nel senso che le parti hanno
effettivamente concordato di liquidare la loro relazione contrattuale con quell'ultimo pagamento di fr. 10 539.–, sicché le ulteriori pretese
dell'istante sono escluse o per lo meno
altamente inverosimili. Il primo giudice non ha così reputato di esaminare le ulteriori
questioni sollevate dalle parti, salvo sottolineare
come anche la tempestività dell'iscrizione avvenuta il 9 marzo 2020 appaia dubbia perché F__________ ha dichiarato che il
cantiere sarebbe terminato ‟più o meno a
fine estate 2019ˮ e non il 10 dicembre 2019, come pretende l'istante.
Onde, per finire, la reiezione del-l'istanza.
5. Per
l'appellante AO 1 non ha dimostrato né reso verosimile, come gli incombeva a
norma dell'art. 8 CC, alcun accordo di liquidazione. A mente sua le mere
asserzioni del convenuto e la sola dicitura della fattura del 10 dicembre 2019
non dimostrano il citato accordo, da sempre contestato. Per l'interessata la menzionata
fattura, la cui struttura e impaginazione ricalcano quelle delle richieste di
acconti, è in realtà parziale, mentre la vera fattura finale è quella successiva.
Particolareggiata, tale fattura riporta una corretta liquidazione, specificando
il prezzo complessivo, gli acconti ricevuti, il calcolo dell'IVA e il termine
di pagamento.
Quanto
alla deposizione del convenuto, a parere dell'appellante essa è inattendibile
perché incoerente, oltre che confutata da quella del socio e gerente della ditta
così come del direttore della medesima. Solo durante la sua deposizione infatti
AO 1 ha negato di avere firmato il contratto da lei prodotto, senza per altro
denunciarne la falsità, affermando poi di ignorare di avere commissionato
lavori oltre alla mercede pattuita. Se non che, egli ha corrisposto fr. 50 000.– in
più della cifra prevista dal contratto da lui prodotto, sostenendo di non
sapere quanto avesse pagato per i lavori. Secondo l'appellante poi il convenuto
ha versato l'importo di fr. 10
539.– in modo illogico il 24 gennaio 2020,
dopo avere ricevuto la ‟vera fattura finaleˮ, non contestata. A quel
momento egli era dunque ben consapevole che per l'istante non sussisteva alcun
accordo di liquidazione e che egli rimaneva debitore per fr. 120 663.38.
Ciò
premesso, vista in particolare la presenza di due contratti, la deposizione
poco chiara del convenuto e la situazione complessa quanto ai lavori
supplementari, stando all'appellante le circostanze non erano chiare e il
Pretore avrebbe dovuto confermare l'iscrizione provvisoria, rinviando le parti
al merito dell'iscrizione definitiva. Essa rileva che un'istanza d'iscrizione
provvisoria va respinta solo se è esclusa o altamente improbabile l'iscrizione
definitiva, per esempio perché trascorso il termine di quattro mesi, ciò che
non si verifica in concreto, giacché i lavori – diversamente da quanto ha
stabilito il Pretore – sono terminati il 10 dicembre 2019, come ha ammesso il convenuto e come risulta
dal doc. G. Infine per l'istante la sentenza impugnata è anche errata e
viola il diritto di essere sentito, come pure le garanzie processuali perché
decreta con esame sommario la tacitazione della ditta di ogni pretesa derivante
dal contratto d'appalto, precludendole la possibilità di intentare l'azione di
merito.
6. Per
ottenere dal giudice l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano
o imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76
cpv. 2 ORF). Non occorre una prova piena. È sufficiente che l'istante rechi
elementi idonei a far apparire attendibile la sua qualità di artigiano o
imprenditore, l'entità del lavoro e dei materiali forniti, l'individuazione
dell'immobile oggetto dell'intervento, l'ammontare della pretesa, così come il rispetto del termine per
ottenere l'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario. Trattandosi di un sindacato di apparenza, il giu-dice non
pone esigenze troppo severe al proposito; nel
dubbio, egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione
definitiva sulla legittimità dell'ipoteca alla sentenza di merito. L'iscrizione
provvisoria va respinta, in altre parole, solo se l'esistenza del diritto
all'iscrizione definitiva appare esclusa o altamente inverosimile (sentenza del Tribunale federale 5A_658/2023
del 17 gennaio 2024 consid. 4.1 con richiami; analogamente: RtiD II-2016
pag. 616 consid. 5, I-2015 pag. 897 consid. 5 con riferimenti; da ultimo:
I CCA, sentenza inc. 11.2019.146 del 9 settembre 2020 consid. 3a con rimandi).
La procedura sommaria che
disciplina l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale non impedisce al
convenuto di muovere contestazioni
sull'esistenza o l'ammontare
della pretesa, in particolare di far valere di avere tacitato l'istante (Bohnet, L'hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs en procédure civile suisse in: Le nouveau droit de l'hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs, Fond et procédure, Basilea 2012, pag. 92,
n. 131 e 132) o il diritto a
una riduzione della mercede fatturata dall'istante, ad esempio per difetti
dell'opera. L'obiezione però dev'essere chiara (e non solo verosimile) già a un sommario esame. Ciò si
verifica raramente in una procedura di iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale (RtiD I-2020 pag. 621 n. 12c). Di regola, contestazioni del
Considerandi
genere vanno rinviate alla causa di merito (I CCA, sentenza inc.
11.2019.146
del 9 settembre 2020, consid. 4b con rimandi).
7.
Nella
fattispecie, contrariamente all'opinione dell'appellante, per accertare che le parti hanno
concordato il 9 dicembre 2019 la liquidazione
di ogni pretesa con un ultimo pagamento di fr. 10 539.– il Pretore non si è fondato solo sulle
asserzioni del convenuto e sull'indicazione della fattura 10 dicembre 2019. Egli
ha constatato che il direttore tecnico della ditta istante, F__________, ha confermato
come nel dicembre del 2019 fosse intervenuta una discussione sulla liquidazione
del cantiere e come l'istante aveva sorvolato sui contenuti di tale
discussione, limitandosi a contestare l'esistenza dell'accordo. Inoltre il
Pretore ha vagliato la tempistica di quanto è accaduto, appurando che al citato
incontro è seguita la fine dei lavori e che contestualmente la ditta istante ha
inviato la fattura finale al convenuto. Su tali elementi considerati dal Pretore per ritenere altamente
inverosimile il diritto all'iscrizione l'appellante tace e al proposito l'appello risulta finanche carente di
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
Sia
come sia, i motivi addotti dall'appellante, secondo cui la fattura del 10
dicembre 2019 sarebbe parziale e la dicitura ‟finaleˮ una svista manifesta
non possono essere condivisi. Anzitutto lo stesso F__________ riconosce la
fattura, precisando che essa è seguita a un incontro tra le parti (deposizione
del 30 novembre 2021, verbale pag. 2). Neppure il testimone lascia spazio
dunque all'insinuazione di un errore. L'istante poi, nonostante indichi che la
fattura sia parziale, non spiega per quali lavori essa sia stata emessa né, tanto
meno, quale fosse lo scopo di inviare una tale fattura contestualmente all'incontro
avvenuto tra le parti, al termine dei lavori e un mese prima dell'invio delle –
a dire della ditta istante – ‟vereˮ fatture finali (del 14 gennaio
2020: doc. H e I). L'invio di una fattura parziale di fr. 10 539.– un mese prima della liquidazione
finale non trova dunque alcuna spiegazione logica, né l'interessata ne adduce
una, salvo limitarsi a sostenere l'errore nell'indicazione.
Quanto
al contenuto della fattura finale, la circostanza che questa non contenga il
calcolo dell'IVA e dei pagamenti ricevuti non smentisce l'opinione del Pretore per
il quale si tratta di una fattura finale, frutto di un accordo di liquidazione,
né il documento doveva per forza contenere altri dettagli. Diversamente da quanto
allega l'appellante, poi, anche tale fattura prevede il termine di pagamento
‟a 30 gg.ˮ (doc. 3 in fine). La struttura della fattura inoltre non
ricalca quella delle richieste di acconti. Confrontando infatti queste ultime con
la fattura del 10 dicembre 2019, le differenze sono evidenti, giacché il
termine di pagamento differisce, come pure l'oggetto (doc. 3 e doc. 4, 6, 7 e
8). Per lo meno anomalo, inoltre, è che soltanto per tale fattura – se fosse
parziale – le parti avrebbero cambiato il modo di pagamento, fino ad allora
consistente nel versamento di acconti con importi arrotondati, acconti che
seguivano l'andamento dei lavori (doc. 4 e 6–8, doc. 10, 11 e 13, i quali
in parte corrispondono ai doc. N a Q). Ciò
risulta anche dalla fattura finale del 14 gennaio 2020 (doc. H), la
quale non fa cenno a quella del 10 dicembre 2019. L'appellante non spiega
perché proprio per tale fattura le parti avrebbero modificato la prassi
abituale dei pagamenti né illustra quale fosse il motivo di inviare una fattura
parziale di fr. 10 539.–
un mese prima della liquidazione finale e riferita a lavori imprecisati.
8.
Riguardo
all'attendibilità del convenuto, è vero che questi ha riferito di fatti rimasti
in parte non chiariti e che la sua deposizione diverge da quella di A__________,
socio e presidente della ditta istante. A un sommario esame non si è potuto in
definitiva verificare quale versione del contratto di appalto attesti la reale
volontà delle parti né se una di loro abbia prodotto un documento falso. Sulla
circostanza che nel dicembre del 2019 sia avvenuto un incontro tra le parti per
discutere la liquidazione del cantiere, però, le dichiarazioni del convenuto e
quelle di F__________, direttore tecnico della ditta istante, convergono (verbale
del 26 ottobre 2021, pag. 4 a metà e verbale del 30 novembre 2021, pag. 2). Né l'AP
1.
ha mai negato, per avventura, che tale incontro sia avvenuto.
Si
aggiunga che il comportamento del convenuto, il quale ha pagato soltanto i noti
fr. 10 539.– della fattura 10 dicembre 2019, non risulta
equivoco, contrariamente a quanto asserisce l'istante. Dopo un sollecito di
pagamento del 10 febbraio 2020, invero, egli ha reagito e ha contestato di
dovere ulteriori importi oltre quanto prevedeva la fattura finale del 10
dicembre 2019 (doc. 14). Nemmeno risulta che la posizione di AO 1 sia stata
incoerente nelle spiegazioni quanto agli avvenimenti del dicembre 2019, nel
senso che le parti hanno discusso e raggiunto un accordo culminato nell'invio
di una fattura finale per fr. 10 539.–.
Egli ha mantenuto in modo chiaro la propria tesi, secondo cui le parti hanno trovato
un accordo il 9 dicembre 2019 sulla liquidazione del contratto (doc. 14;
verbale d'udienza del 26 ottobre 2021, pag. 4; risposta n. 1.3; duplica n. 1.3;
memoriale conclusivo, pag. 7 in alto). E neppure sembra poco razionale
che AO 1 abbia corrisposto fr. 50 000.– oltre alla cifra prevista dal
contratto da lui prodotto per poi rifiutare di avere commissionato lavori supplementari.
Infatti un superamento del preventivo di poco più del 10% (fr. 50 000.– oltre i fr. 360 000.– del preventivo da lui sostenuto) corrisponde
circa al margine di tolleranza del 10% ammesso per decidere se il sorpasso del
preventivo sia eccessivo (CCR, sentenza inc. 16.2021.25 dell'8 febbraio 2022
consid. 5c con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4A_531/2020 del 2
settembre 2021 consid. 8.2). Anzi, in certi casi persino un margine del 20% può
risultare ammissibile (CCR, sentenza inc.16.2021.25 dell'8 febbraio 2022
consid. 5c con rinvii a DTF 115 II 462 consid. 3b e c; sentenza del Tribunale
federale 4A_577/2008 del 31 marzo 2009 consid. 3.1). I motivi addotti
dall'appellante non rendono dunque inattendibile la testimonianza del convenuto
quanto alle circostanze accertate dal Pretore.
9.
L'appellante
si sofferma sui motivi per i quali – a mente sua – la situazione non era chiara,
ma dimentica che il Pretore non ha ignorato il sussistere di dubbi sul
contratto, le parti avendone prodotto due versioni diverse, né ha ritenuto del
tutto chiara la situazione quanto ai lavori supplementari, ma ha accertato che
in ogni modo le parti, a prescindere dalla mancata chiarezza su tali fatti, si
sono accordate nel liquidare la loro relazione contrattuale con la fattura del
10.
dicembre 2019. Ne segue che le circostanze rimaste poco chiare non
influiscono sull'esito del giudizio. Poco importa in definitiva quali lavori
l'istante abbia svolto o quale mercede fosse stata pattuita inizialmente, poiché
il Pretore ha accertato che le parti hanno rescisso il contratto nel senso che
il 10 dicembre 2019 fossero ancora dovuti fr. 10 539.–. Ciò rende superfluo esaminare il
rispetto del termine.
10.
Da
ultimo, circa la preclusione nell'introdurre l'azione di merito, l'appellante
sembra dimenticare che l'azione dell'art. 839 cpv. 3 CC è intesa unicamente ad
accertare i presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca legale e l'importo da
essa garantito. L'iscrizione del resto ha effetti non sull'esistenza o l'ammontare
del credito, ma solo sulla realizzazione del pegno (I CCA, sentenza inc. 11.2016.51
del 16 maggio 2018 consid. 3). Ne segue che la reiezione di un'istanza volta
all'iscrizione di un'ipoteca legale provvisoria non impedisce all'artigiano o
imprenditore di presentare un'azione creditoria. In altri termini, il giudice
dell'iscrizione provvisoria esamina se vi siano i presupposti per l'iscrizione
del pegno, ma non decide con pieno potere cognitivo l'esistenza del credito né
il suo ammontare. Se mai è vero il contrario, nel senso che una sentenza
passata in giudicato quanto all'ammontare del credito vincola il giudice dell'iscrizione
dell'ipoteca (I CCA, sentenza inc.11.2020.142 del 19 ottobre 2021 consid. 5). In
concreto mal si intravedono dunque violazioni procedurali al proposito.
11.
Le spese del giudizio odierno
seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre al convenuto, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore,
un'adeguata indennità per ripetibili.
12.
Relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di
fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le iscrizioni provvisorie di ipoteche
legali di artigiani e imprenditori essendo equiparate tuttavia a provvedimenti
cautelari (DTF 137 III 567), nondimeno, il ricorrente può far valere contro di
esse soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata, nel senso che l'ufficiale del registro
fondiario eseguirà l'ordine del Pretore una volta decorso infruttuoso il
termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di ricorso, dopo
una decisione negativa da parte del Tribunale federale.
2. Le spese processuali di fr.
3000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4000.–
per ripetibili.
3. Notificazione:
– avv. ;
– avv. ;
– Ufficio del registro
fondiario del Distretto di .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).