11.2022.64
Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: contributi di mantenimento per figli maggiorenni
19 maggio 2025Italiano30 min
parzialmente l'istanza, nel senso che ha condannato AO1 a versare per AP4 un contributo
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.64
Lugano
19 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2020.2 (modifica
di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto
di Bellinzona promossa con petizione del 2 gennaio 2020
da
AP3,
nata AP1, AP4
(2002), C______, e
AP2
(2002),
C______
(patrocinati
dall'avv.
PA1,
B______)
contro
AO1,
V______ (Ga______),
giudicando sull'appello del 7 aprile 2022 presentato da AP3, AP4 e
AP2
contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 25 marzo
2022;
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza dell'8 aprile 2011 il Pretore del Distretto
di Riviera ha sciolto il matrimonio contratto il __ ___ 1999 da AO1 (1969) e
AP3 nata AP1 (1970), omologando una convenzione in cui le parti si accordavano
sull'affidamento dei figli AP4 (2002) e AP2 (2003) alla madre, riservato il
diritto di visita paterno, mentre l'autorità parentale rimaneva congiunta. A
titolo di contributo alimentare per i figli AO1 si impegnava a versare fr.
1575.– mensili ciascuno, assegni familiari compresi, dal gennaio del 2016 fino alla
maggiore età. Tale sentenza è passata in giudicato (inc. OA.2010.46). Il __ ____ 2012 AO1
ha avuto un'altra figlia, R___, da J______ S______ (1982).
B. Il 2 gennaio 2020 AP3, AP4 e AP2 hanno adito il Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere – previo
conferimento del gratuito patrocinio – la modifica della sentenza di divorzio
nel senso di vedere aumentati dal 1°
giugno 2016 i
contributi alimentari per i figli a fr. 1625.– mensili indicizzati ciascuno, senza
cenno ad assegni familiari, da versare fino al termine dell'eventuale percorso
scolastico o professionale, contributi cui si sarebbero aggiunti fr. 600.–
mensili qualora i minori si fossero formati
fuori dal Cantone Ticino. In via supercautelare e cautelare essi hanno chiesto
di condannare AO1 a versare ai figli fr. 1625.–
mensili ciascuno fino al termine di un'adeguata formazione, più fr. 600.– mensili nel caso in cui questi si
fossero formati fuori dal Cantone Ticino. Inoltre gli attori hanno postulato
una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Con decreto cautelare emesso
senza contraddittorio il 7 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha respinto
l'istanza “supercautelare”. Il 2020 AP4 è divenuta maggiorenne e ha ratificato
l'operato della madre a tutela del proprio contributo di mantenimento anche
dopo la maggiore età.
C. All'udienza
del 28 gennaio 2020, indetta per la discussione cautelare e la conciliazione di
merito, AP3, AP4 e AP2 hanno confermato le loro richieste. AO1 ha offerto in via cautelare un contributo
alimentare per AP4 di fr. 729.– mensili, assegni
familiari non compresi, fino alla maggiore età di AP2 e uno di fr. 1027.–
mensili dopo di allora, fino al termine di una formazione adeguata. Per AP2 egli
ha chiesto di confermare il contributo alimentare di fr. 1575.– mensili previsto
nella convenzione di divorzio, assegni familiari inclusi, fino alla maggiore età
e di fissare il contributo dopo di allora in fr. 1027.– mensili, assegni familiari
non compresi, fino al termine di una formazione adeguata. AO1 ha rifiutato il
versamento di una provvigione ad litem. Così richiesto, il Pretore aggiunto
ha impartito agli istanti un termine per presentare una replica cautelare scritta.
Al termine dell'udienza le parti, nell'attesa della discussione cautelare, si
sono accordate provvisoriamente nel senso che AO1
avrebbe versato a AP4 un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili, assegni
familiari non compresi, e a AP2 un contributo di fr. 1575.– mensili,
assegni familiari inclusi (quanto previsto per lui nella convenzione di
divorzio).
D. Nella
replica cautelare del 27 febbraio 2020 gli istanti hanno poi mantenuto le loro
richieste. All'udienza del 1° settembre 2020, indetta per la continuazione
della discussione cautelare, il convenuto non è comparso e gli istanti hanno ribadito
le loro domande, salvo aumentare a fr. 9000.– la richiesta di provvigione ad
litem. Inoltre essi hanno notificato prove. L'istruttoria cautelare è
cominciata il 14 ottobre 2020 e si è conclusa il 28 luglio 2021. Alla
discussione finale cautelare le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. In un memoriale del 6 ottobre 2021 gli istanti hanno rivendicato
Fatti
i seguenti contributi alimentari indicizzati:
– per AP4:
fr.
1871.90 mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020,
fr.
2205.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 e
fr. 2433.80 mensili dal 1° settembre 2021 fino al
raggiungimen-to di una formazione
appropriata secondo l'art. 277 cpv. 2 CC,
– per
AP2:
fr.
1881.25 mensili dal 1° dicembre al 31 agosto 2021 e
fr.
2300.– mensili dal 1° settembre 2021 fino al raggiungimento di una formazione
appropriata secondo l'art. 277 cpv. 2 CC,
assegni
familiari compresi, maggiorati di fr. 600.– mensili ciascuno nel caso di studi
fuori dal Cantone Ticino. Essi hanno aumentato altresì la richiesta di
provvigione ad litem a fr. 20 000.– o, in via subordinata, hanno sollecitato il
beneficio del gratuito patrocinio. Nel suo memoriale del 15 ottobre 2021 il
convenuto ha offerto a AP4 fr. 1397.– e a AP2 fr. 1575.– mensili, assegni
familiari compresi. In un allegato spontaneo del 2 novembre 2021 gli istanti
hanno reiterato il loro punto di vista. Il
__ ___ 2021 AP2 è divenuto maggiorenne e anch'egli ha ratificato l'operato
della madre a tutela del proprio contributo di mantenimento dopo la maggiore
età.
E. Statuendo
con decreto cautelare del 25 marzo 2022, il Pretore aggiunto ha accolto
parzialmente l'istanza, nel senso che ha condannato AO1 a versare per AP4 un contributo
alimentare di fr. 1119.70 mensili, oltre
assegni familiari dall'aprile del 2022, e per AP2 un contributo alimentare di fr. 1575.–
mensili, assegni familiari compresi, dall'aprile all'agosto del 2022,
rispettivamente un contributo di fr. 1119.70 mensili oltre assegni familiari dal
settembre del 2022 in poi. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a
carico del convenuto, tenuto a rifondere agli istanti fr. 2300.– complessivi per
ripetibili ridotte.
F. Contro
il decreto cautelare appena citato AP3, AP4 e AP2 sono insorti a questa Camera con un appello del 7 aprile
2022 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere aumentato il contributo alimentare per
AP4 a fr. 1840.– mensili e quello per AP2 a fr. 1495.– mensili fino all'agosto
del 2022, rispettivamente a fr. 1470.– mensili dal settembre del 2022 in poi, assegni
familiari non compresi. Essi rivendicano inoltre una provvigione ad litem
di fr. 20 000.– per il procedimento cautelare e un aumento a fr. 10 000.– delle
ripetibili in loro favore, come pure il beneficio del gratuito patrocinio nel
caso in cui non fosse loro concessa la provvigione ad litem. In
subordine essi chiedono di fissare il
contributo alimentare per AP4 in fr. 1397.– mensili, assegni familiari
compresi, e il contributo alimentare per AP2 in fr. 1575.– mensili, assegni
familiari compresi. Con decisione del 14 luglio 2023 il Pretore aggiunto ha
condannato AO1 a versare una provvigione ad litem di fr. 3317.– per
la procedura di appello (inc. CA.2022.18). Chiamato a presentare osservazioni
all'appello, AO1 è rimasto silente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I provvedimenti cautelari sono decisioni emanate con
la procedura sommaria (art. 261 segg. CPC), erano impugnabili fino al 31 dicembre
2024.
con appello entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art.
314.
vCPC), sempre che – ove si tratti di controversie meramente patrimoniali –
il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare
dei contributi alimentari per i figli controversi in prima sede. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, il decreto
cautelare impugnato è stato notificato al legale degli istanti il 28 marzo
2022.
(traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti).
Presentato il 7 aprile successivo, ultimo
giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello AP3, AP4 e AP2 allegano i calendari della
formazione seguita dai figli (doc. B e C), un documento denominato “domande
frequentiˮ sulla formazione (doc. D), l'istanza di provvigione ad
litem del 7 aprile 2022 (doc. E), la polizza della cassa malati di AP2 valida
dal gennaio all'aprile del 2022 (doc. F) e rinviano a siti internet delle
formazioni da loro seguite. Il 2 febbraio 2024 essi hanno fatto seguire inoltre
due lettere a AO1 del 31 gennaio e del 18
luglio 2023, un certificato medico di AP3 del 27 dicembre 2023, l'attestato d'iscrizione 26 settembre 2023 di AP4 al Bachelor
of Science in ____ della S___ e quello 27 settembre 2023 di frequenza di
AP2 alla formazione di ___ al C ___ di L______. Successivi alla chiusura dell'istruttoria
e alla presentazione dei memoriali conclusivi dinanzi al Pretore aggiunto, i
documenti enunciati dianzi sono ricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC; DTF 143 III
276.
consid, 2.3 e 2.3.1). Quanto alla loro rilevanza ai fini del giudizio, essa sarà
esaminata in appresso, mentre la questione legata all'ammissibilità degli atti
riguardanti i piani di studio di entrambi i figli (doc. B a D) può rimanere indecisa,
tali documenti risultando ininfluenti ai fini del giudizio.
3.
Nel
decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha riscontrato anzitutto i
presupposti per una modifica della sentenza di divorzio già in via cautelare
perché questa, emanata quando i figli avevano sette e nove anni, non prevedeva
contributi alimentari oltre la maggiore età, raggiunta da AP4 e AP2 durante il
procedimento di modifica. Ciò posto, per quanto attiene alla situazione di AP4
il primo giudice ha calcolato il fabbisogno minimo di lei in fr. 1869.80
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 832.– [fr. 1200.–
ridotti del 42% per le cene e le colazioni offerte gratuitamente dalla madre,
più fr. 136.– per la mensa a mezzogiorno], alloggio fr. 261.70, premio
della cassa malati fr. 386.75, oneri sociali fr. 41.85, abbonamento “arcobaleno
fr. 88.–, costi scolastici fr. 260.–). Dedotto l'assegno familiare di
fr. 250.– e un reddito ipotetico di fr. 500.– mensili, il fabbisogno minimo della
figlia è risultato scoperto così per fr. 1119.80 mensili.
Riguardo
a AP2, il Pretore aggiunto ha confermato il contributo alimentare di fr. 1325.–
mensili previsto nella sentenza di divorzio, assegni familiari non compresi, fino
al settembre del 2022, non ravvisando modifiche del fabbisogno di lui rispetto
ad allora. Nell'ipotesi in cui egli avesse proseguito la formazione presso la
Scuola ___ ___ ___ di L______, dal settembre del 2022 il primo giudice ha quantificato
il suo fabbisogno minimo in fr. 1869.80 mensili analogamente a quanto calcolato
per AP4, onde uno scoperto di fr. 1119.80 mensili, tenuto conto anche per lui
degli assegni familiari di fr. 250.– e di un reddito di fr. 500.– mensili per “lavori
occasionaliˮ. Il Pretore aggiunto non ha reputato infine di esaminare la
situazione finanziaria di AO1, poiché il
fabbisogno minimo dei figli risulta integralmente coperto dall'importo da lui
offerto con il memoriale conclusivo. Nelle circostanze descritte egli ha
fissato così il contributo di mantenimento per AP4 in fr. 1119.70 mensili,
oltre assegni familiari, dall'aprile del 2022 e quello per AP2 in fr. 1575.–
mensili, assegni familiari compresi, dall'aprile all'agosto del 2022,
rispettivamente in fr. 1119.70 mensili, oltre assegni familiari, dal
settembre del 2022 in poi.
4.
I
criteri che disciplinano la modifica già in via cautelare di contributi di
mantenimento dovuti per sentenza o per convenzione di divorzio sono già stati
descritti da questa Camera (RtiD I-2017 pag. 617 consid. 7 con invii). Al
riguardo basti rammentare che il giudice modifica o sopprime tali contributi
solo eccezionalmente e con grande cautela, ove si dia urgenza e sussistano
circostanze particolari (sentenza del Tribunale federale 5A_739/2023 del 26 marzo
2024.
consid. 5.1.2). Tale è il caso ove il figlio debba far capo senza
indugio a un contributo alimentare più elevato, e ciò per un sensibile aumento delle
sue esigenze, ponderati anche gli interessi del debitore (I CCA, sentenza inc.
11.2017.6/7 del 13 giugno 2018 consid. 4 con rinvii), oppure qualora non si
possa pretendere che l'obbligato continui a versare i contributi fissati nella
sentenza di divorzio neppure per la durata del processo, e ciò per il sensibile
deterioramento intervenuto nella sua situazione economica, sempre ponderati
anche gli interessi del creditore (RtiD I-2017 pag. 617 consid. 7 con
riferimenti, II-2015 pag. 791
consid. 7 con rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.163 del 26
novembre 2024 consid. 4a; v. anche RtiD II-2020 pag. 916 consid. 5c).
In
concreto la sentenza di divorzio non prevedeva contributi alimentari per i
figli dal 18° compleanno in su (sopra, consid. A), ovvero dal 2020 per AP4 e
dal 2021 per AP2. A ragione dunque il primo giudice ha considerato che da quel
momento si giustificava una definizione già in via cautelare dei contributi di
mantenimento per i ragazzi.
5.
Gli appellanti si dolgono in primo luogo che il
Pretore aggiunto ha decurtato del 42% il loro minimo esistenziale del diritto
esecutivo per considerare colazioni e cene assicurate in natura dalla madre. A
loro avviso nulla rende verosimile l'assunzione di tali costi da parte di lei. AP3
– essi continuano – lavora solo al 50% a causa di un infortunio ed è sostenuta
finanziariamente dal di lei padre, che non aiuta però economicamente i nipoti.
Sia come sia, secondo gli interessati AO1 non ha contestato che dalla maggiore
età il loro minimo esistenziale del diritto esecutivo ammonti a fr. 1200.–
mensili. Chiedono così di computare nel loro fabbisogno fr. 1200.– mensili di
minimo esistenziale del diritto esecutivo.
a) Recentemente
questa Camera ha ritenuto corretto riconoscere per un figlio maggiorenne privo
di redditi che abita dai genitori il medesimo importo base del minimo
esistenziale del diritto esecutivo di un figlio minorenne, ovvero fr. 600.–
mensili (RtiD II-2024 n. 4c, pag. 608 consid. 4c con rinvii alla sentenza del
Tribunale federale 5A_382/2021 del 20 aprile 2022 consid. 8.3, citata in: Meier, Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, Zurigo/San Gallo
2023, pag. 207). Specularmente al
genitore con cui il figlio maggiorenne vive va riconosciuto l'importo base di
fr. 1350.– mensili come a un genitore affidatario (sentenza del Tribunale
federale 5A_6/2019 del 3 luglio 2019 consid. 4.4; I CCA, sentenza inc.
11.2022.52
del 7 gennaio 2024 consid. 4a con rinvii). Tale conclusione è conforme
al principio secondo cui determinante per fissare l'importo di base applicabile
in caso di coabitazione è il beneficio economico che deriva dalla comunione
domestica (DTF 144 III 506 consid. 6.6). E sotto tale profilo la situazione di
un diciottenne privo di redditi che vive con un genitore non si distingue
sensibilmente da quella di un diciassettenne nella medesima situazione.
b) Ciò
premesso, nella fattispecie i figli abitano ancora dalla madre e frequentano
formazioni nel Cantone Ticino. AP4 sta seguendo – come detto – il corso di ________
una formazione per ottenere il diploma di ______ ______ ___ a L______. A un
sommario esame non emergono elementi per distinguere il loro contesto da quello
di minorenni nella medesima situazione. Né le generiche affermazioni secondo
cui nulla renderebbe verosimile che la madre fornisca ai figli il vitto bastano
per ritenere che la loro situazione si scosti da quella di un minorenne nella
medesima condizione. In definitiva, quindi, a un sommario esame l'importo
riconosciuto dal primo giudice (fr. 832.– mensili, compresi i costi per la
mensa di fr. 136.– mensili) risulta perfino favorevole ai ragazzi.
c) Gli
appellanti obiettano che il convenuto ha riconosciuto nel loro fabbisogno un
minimo esistenziale di fr. 1200.–
mensili. Sebbene egli abbia sempre
offerto importi minori rispetto a quanto i figli chiedevano per la sua limitata
disponibilità finanziaria, egli ha indicato nel loro fabbisogno il minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.– mensili (osservazioni, pag. 12
e 13). Se non che, la definizione del minimo esistenziale del diritto esecutivo
non dipende dalle allegazioni delle parti, ma è determinato per giurisprudenza
in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera
diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti
agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto
2009, pag. 6292 segg., DTF 147 III 265, consid. 7.2). Per quel che attiene
dunque al fabbisogno minimo di AP4, in definitiva la quantificazione del
Pretore aggiunto di fr. 1869.90 mensili merita dunque conferma.
6.
Per quanto riguarda il fabbisogno minimo di AP2, il Pretore
aggiunto ha stimato che tale fabbisogno non è mutato fino all'inizio di
settembre del 2022, giacché il ragazzo continua ad abitare dalla madre e
frequenta la stessa scuola. Successivamente egli ha fissato invece il fabbisogno
minimo di lui in fr. 1869.80 mensili, come per AP4 (fr. 832.– per il minimo
esistenziale del diritto esecutivo e fr. 386.70 per il premio della cassa
malati).
a) Gli appellanti chiedono di accertare il fabbisogno minimo
di AP2 fino al 31 agosto 2022 in fr. 1745.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1200.–, alloggio fr. 261.70, premio della cassa malati
fr. 149.85, partecipazione alle spese mediche fr. 18.35, oneri sociali fr.
41.35, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 31.–, costi scolastici fr. 43.–),
sostenendo – senza tuttavia adeguare conseguentemente la richiesta di giudizio
– che in realtà il premio della cassa malati dal maggio del 2022 è di fr.
434.05
mensili, rinviando al doc. F di appello.
b)
Circa il minimo esistenziale
del diritto esecutivo non giova ripetersi (consid. 5), mentre riguardo al
premio della cassa malati il giustificativo prodotto in appello fa stato di un costo
dal gennaio fino ____ del 2022 di fr. 410.05 mensili (doc. F). Dopo di allora
tutto si ignora sull'onere effettivo a carico di AP2. A un sommario esame si
giustifica così, dando atto che con la maggiore età i premi della cassa malati
sono notoriamente più elevati rispetto a quelli per figli minorenni, di
riconoscere quanto ammesso dal Pretore aggiunto per il periodo successivo,
ovvero fr. 386.75 mensili. La richiesta di inserire nel fabbisogno minimo l'importo
di fr. 18.35 mensili quale partecipazione alle spese mediche, che il Pretore
aggiunto non ha riconosciuto, non è invece motivata e sfugge a ogni disamina.
c)
Ne segue che il fabbisogno minimo
di AP2 da___ fino all'agosto del 2022 va quantificato in fr. 1595.– mensili arrotondati
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 832.–, alloggio fr. 261.70,
premio della cassa malati fr. 386.75, oneri sociali fr. 41.35, abbonamento ai mezzi
pubblici fr. 31.–, costi scolastici fr. 43.–), che corrisponde al contributo
alimentare a carico del padre (assegni familiari compresi).
d) Quanto al fabbisogno di AP2 dal settembre 2022 in poi,
per gli appellanti esso va portato a fr. 2305.20 (recte: 2303.45)
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, alloggio fr. 261.70, premio della cassa malati fr. 434.05,
partecipazione alle spese mediche fr. 18.35, oneri sociali fr. 41.35,
abbonamento ai mezzi pubblici fr. 88.–, costi scolastici fr. 260.–). Le censure
relative al minimo esistenziale del diritto esecutivo (sopra, consid. 5), del
premio della cassa malati e delle spese mediche (consid. 6b) sono già state trattate,
di modo che si giustifica di confermare l'importo stabilito dal Pretore
aggiunto (fr. 1869.80 mensili).
7.
Gli
appellanti lamentano poi che il Pretore aggiunto ha imputato ai figli un
reddito ipotetico di fr. 500.– mensili, chiedendo di ridurlo per AP4 a fr.
150.– mensili e per AP2 a fr. 300.– mensili. Ricordato che per
giurisprudenza uno studente in lettere può esercitare in linea di principio
un'attività lucrativa al 20% e guadagnare fr. 700.– mensili, in mancanza di precisazioni
sul numero di ore e sull'impegno scolastico, che in concreto appare tuttavia superiore
a quello di uno studente di lettere, il Pretore aggiunto ha considerato
verosimile per AP4 un reddito di fr. 500.– mensili. Analogamente il Pretore
aggiunto ha imputato a AP2 lo stesso reddito per ‟lavori
occasionaliˮ.
a) L'obbligo
di provvedere al mantenimento di un figlio maggiorenne che non ha ancora una
formazione appropriata è una soluzione di equità che deve tenere conto di
quanto è ragionevolmente esigibile dai genitori, ponderato l'insieme delle
circostanze e di quanto si può ragionevolmente pretendere dal figlio perché
faccia fronte da sé al sostentamento con il ricavo del proprio lavoro o con
altri mezzi (sentenza del Tribunale federale 5A_476/2022 del 28 dicembre 2022
consid. 3 con numerosi rimandi in: FamPra.ch 2023 pag. 543; I CCA,
sentenza inc. 11.2022.43 del 5 febbraio 2024 consid. 5c). Come ricorda
anche il Pretore aggiunto, in linea di principio uno studente in lettere può
essere tenuto a esercitare un'attività accessoria del 20% e guadagnare fr.
700.– mensili (RtiD I-2008 pag. 1029 consid. 10a con rimando).
b) Gli
appellanti oppongono anzitutto che un reddito da attività lucrativa non è concretamente
alla portata di AP4, dato l'impegno richiesto dal suo piano di studi che
comprende corsi, stage pratici e lavori a casa. Nel primo anno il piano di
studi prevede 30 settimane di scuola, 5 per il lavoro a casa e 8 di stage
pratico, nel secondo 24 settimane di scuola, 9 per il lavoro a casa e 10 di
stage pratico e nel terzo 14 settimane di scuola, 2 per corsi d'inglese, 3 per
il lavoro a casa e 24 di stage pratico. Con stage della durata complessiva di 42
settimane in tre anni, ovvero 9.5 mesi, anche
ammesso un compenso mensile di fr. 810.– netti, secondo gli appellanti il
reddito che ne deriva è di fr. 210.– mensili da destinare equamente alla
copertura del fabbisogno minimo, sicché il reddito ipotetico si riduce a fr.
150.– mensili. AP4 sostiene poi che è impossibile per lei esercitare un lavoro
a tempo parziale in aggiunta agli stage pratici e che il Pretore aggiunto non
poteva, senza conoscere l'entità degli stage e il carico formativo, ritenere
che essa abbia tempo libero, dovendosi essa anche preparare agli esami, senza
dimenticare i lavori a casa con impegno extra fuori dall'orario scolastico.
Adduce così che non si può pretendere da lei più di quanto essa guadagnerebbe
con gli stage di formazione.
c) Di
fronte al rimprovero del primo giudice, gli appellanti specificano in questa
sede gli impegni scolastici di AP4, consistenti in un carico effettivo di 42 settimane
il primo anno e di 43 settimane l'anno per il secondo e il terzo anno. La ragazza
rimane libera così per circa due mesi e mezzo l'anno e in tale periodo,
lavorando due mesi per sei ore al giorno (30 ore la settimana) alla
retribuzione oraria di fr. 19.– lordi che corrisponde al salario minimo in
vigore dal 2022 secondo la legge sul salario minimo (LSM), essa potrebbe
conseguire uno stipendio complessivo di circa fr. 4200.– netti (fr. 4600.–
lordi), ovvero fr. 350.– mensili arrotondati. Seguendo poi la tesi degli
appellanti e volendo considerare solo una parte dello stipendio conseguito con
gli stage (fr. 150.– mensili), a un sommario esame la stima del Pretore
aggiunto (fr. 500.–) resiste alla critica. Agli appellanti resta in ogni modo
la possibilità di sostanziare i propri argomenti nella causa di merito.
d) Anche riguardo alla situazione di AP2 gli appellanti
sostengono che sarebbe per lui impossibile impiegarsi a tempo parziale, visto
che assolve stage pratici. Essi ricordano che il ragazzo frequenta la scuola di
___di L______, della durata di tre anni con 1800 ore di formazione ogni anno, di
cui 1240 ore a scuola e 560 ore in stage pratici il primo anno, 690 ore a
scuola e 1110 ore in stage pratici il secondo anno e 660 ore a scuola e 1140 ore
in stage pratici il terzo anno. Percepirà quindi
fr. 1360.– complessivi il primo anno, fr. 4240.– il secondo e fr.
5460.– il terzo, per una media di fr. 300.– mensili. AP2 chiede così di
imputargli entrate di tale entità dal settembre del 2022 in poi. Dal doc. D
risulta tuttavia che durante il periodo di formazione della durata di tre anni
a tempo pieno gli studenti sono retribuiti con un'indennità lorda di fr. 500.–
mensili il primo anno, di fr. 700.– mensili il secondo e di fr. 900.– mensili
il terzo, per una media di quasi fr. 700.– mensili lordi, che calcolati al
netto risultano superiori ai fr. 500.– mensili a lui imputati dal primo giudice.
Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.
8.
Alla
luce di quanto precede il contributo alimentare per AP4 andrebbe fissato in fr.
1120.– mensili arrotondati oltre agli assegni familiari (fr. 250.– mensili) e
quello per AP2 in fr. 1120.– mensili arrotondati dal settembre del 2022, come
ha stabilito il Pretore aggiunto. In realtà, come rilevano gli appellanti, nel
memoriale conclusivo dinanzi al Pretore aggiunto AO1 aveva offerto fr. 1147.–
mensili per AP4 e fr. 1325.– mensili per AP2, oltre agli assegni familiari,
importi dai quali il Pretore aggiunto non avrebbe dovuto scostarsi. Per quanto riguarda invece il contributo alimentare in
favore di AP2 fino all'agosto del 2022, esso va quantificato – come si è visto
(consid. 5c) – in fr. 1345.– mensili oltre assegni familiari. Entro questi
limiti l'appello merita quindi accoglimento.
9.
Infine
gli appellanti rimproverano al Pretore di avere liquidato nel decreto cautelare
impugnato la richiesta di provvigione ad litem riconoscendo loro soltanto
fr. 2300.– per ripetibili ridotte. A loro avviso il primo giudice doveva
decidere la provvigione ad litem tanto per il procedimento cautelare
quanto per la causa di merito. Essi ribadiscono di non avere mezzi per far
fronte alle spese di patrocinio e che ai fini della provvigione poco importa il
loro grado di soccombenza. Il loro avvocato – continuano – ha dovuto
patrocinarli in una procedura in cui il convenuto ha cambiato legale tre volte e
dovrà assisterli ancora con 15 o 20 ore
di lavoro nella causa di merito. Il
compenso da lui richiesto di fr. 20 000.– appare così congruo, anche
perché la procedura era complessa e riguardava due figli con situazioni diverse.
E siccome AO1 registra un margine disponibile di almeno fr. 1300.– mensili, si
giustifica di imporgli il pagamento di una provvigione ad litem in 25
rate di fr. 800.– mensili ciascuna. Gli
appellanti contestano altresì l'importo delle ripetibili in loro favore,
che chiedono sia fissato in almeno fr. 10 000.–.
a) Questa
Camera ha già avuto modo di enunciare il principio per cui l'obbligo di mantenimento
verso un figlio (minorenne, ma anche maggiorenne nel senso dell'art. 277 cpv. 2
CC) comprende anche l'aggravio correlato a spese legali e di patrocinio, in
particolare per l'ottenimento di contributi alimentari, sempre che tale
protezione giuridica sia necessaria e non senza possibilità di buon esito (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.43 del 5 febbraio 2024 consid. 10 con
rinvii). Per altro la provvigione ad litem in procedure che vedono
opposti uno o più figli a un genitore – o a entrambi i genitori – è conforme
alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 117 II 132 consid. 6; sentenza
5A_52/20121 del 25 ottobre 2021 consid. 9.3) e alla dottrina (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ª edizione, pag. 549 note 2373 e 2374 con riferimenti).
b) Posto
ciò, tra le richieste cautelari del 2 gennaio 2020 formulate dagli appellanti
figurava effettivamente anche quella di una provvigione ad litem di fr.
5000.– (petizione, pag. 8), portata a fr. 9000.– all'udienza del 1° settembre
2020.
e in seguito a fr. 20 000.–, da versare a rate (memoriale cautelare
conclusivo, pag. 8). Il Pretore aggiunto ha considerato “evasaˮ la
richiesta di provvigione ad litem e quella subordinata di gratuito
patrocinio per quanto riguarda la procedura cautelare, riconoscendo agli
istanti ripetibili “parzialiˮ di fr. 2300.–, tenuto conto che di fronte alle richieste di petizione (fr. 1625.–
mensili) il convenuto risulta “acquiescente” per
fr. 1575.– e per fr. 1350.– mensili. Il primo giudice ha dunque ritenuto
sufficiente una retribuzione del patrocinatore per ripetibili, onde l'inutilità
di una provvigione ad litem e – a maggior ragione – del gratuito
patrocinio in relazione al procedimento cautelare. In effetti delle due l'una:
o gli istanti ottengono un'adeguata provvigione ad litem o si riconosce
loro un'adeguata indennità per ripetibili.
c)
Gli appellanti reputano
insufficiente la somma loro riconosciuta per ripetibili, chiedendo di portarla
a fr. 10 000.–. Essi giustificano la pretesa con l'argomento che il loro
avvocato ha profuso nella pratica almeno 18 ore per la stesura degli allegati (complessive
40.
pagine e oltre), compresa la relativa preparazione, almeno un'ora e mezzo
per la redazione di lettere e solleciti alla Pretura, almeno 4 ore per la partecipazione
alle udienze e almeno 9 ore per i contatti con i clienti prima e durante la
procedura. L'importo richiesto è, a loro dire, adeguato anche considerando il
valore litigioso stimato su contributi di fr. 1625.– mensili per entrambi i
figli relativamente a un periodo di svariati anni di studio.
d) Nella
fattispecie gli istanti chiedevano in via cautelare un contributo alimentare di
fr. 1625.– per ogni figlio dal gennaio del 2020 fino al termine di una
formazione adeguata, che sarà verosimilmente raggiunta da AP4 nel settembre del
2023.
e da AP2 nell'agosto del 2025. A fronte di una richiesta di fr. 183 625.– complessivi
(fr. 1625.– per 45 mesi riguardo a AP4, fr. 1625.– per 68 mesi riguardo a AP2),
essi hanno ottenuto ragione per fr. 90 495.– (fr.
25.
200.–
[fr. 1397.– mensili dall'aprile del 2022
al settembre del 2023] per AP4 e fr. 65 295.– [fr.
1575.– mensili dall'aprile all'agosto del 2022 e fr. 1595.– mensili dal
settembre del 2022 al-l'agosto del 2025] per AP2). Le ripetibili andavano così
compensate. Sta di fatto che AO1 non ha impugnato il dispositivo sulle spese
giudiziarie e gli appellanti non possono essere posti in condizioni
peggiori rispetto a quelle in cui essi si troverebbero se non avessero impugnato
la decisione (divieto della reformatio in peius: DTF 129 III 419
consid. 2.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_164/2024 del 26 novembre 2024 consid. 4.3.1), sicché l'indennità
di fr. 2300.– per ripetibili non può essere ridotta.
e) Rimane
il fatto che la protezione giuridica del figlio a carico dei genitori (sopra,
lett. a) comprende tutto il necessario per garantire un adeguato patrocinio. E
nella fattispecie l'adeguato patrocinio consiste nella piena retribuzione
dell'opera svolta dal patrocinatore (DTF 146 III 212 consid. 6.3). Quanto all'onorario di un avvocato chiamato a
esercitare il patrocinio in una causa volta alla modifica di una sentenza di
divorzio in materia di contributi alimentari, esso va definito secondo il valore
litigioso e non secondo il criterio
orario (RtiD II-2008 pag. 619 n. 7c consid. 6;
I CCA, sentenza inc. 11.2022.12 del 18 settembre 2023, consid. 9c con
rinvii). Ora, nelle controversie ordinarie di natura patrimoniale l'art. 11
cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede
ripetibili calcolate in base ad aliquote secondo il valore litigioso. Se poi il
caso è disciplinato dalla procedura sommaria (“procedura speciale civile”),
come in concreto (art. 248 lett. d CPC), le ripetibili sono fissate fra il 20 e
il 70% delle ripetibili dovute in una procedura ordinaria di identico valore
(art. 11 cpv. 2 lett. b del regolamento).
In concreto, trattandosi nel complesso di una causa di media difficoltà, la retribuzione può
essere definita applicando un'aliquota media del 7% (valore litigioso compreso tra fr. 100 000.– e
fr. 500 000.– e del 45% per la natura cautelare del
procedimento). Ne risulta una retribuzione di fr. 5785.–, cui vanno aggiunte le
spese fisse di fr. 500.– (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA del 7.7%, per
un totale di fr. 6770.– (arrotondati). Dedotto l'importo riconosciuto dal
Pretore a titolo di ripetibili (fr. 2300.–: sopra, consid. 9d) e aggiungendo le
spese processuali di fr. 100.– (sotto, consid. 10), AO1 va tenuto così a
corrispondere ai figli una provvigione ad
litem fr. 4570.– per la procedura cautelare, suddivisa in rate mensili come
chiedono gli appellanti. Tale importo appare del resto sostenibile, a
un sommario esame, considerato che dal settembre del 2023 (sopra, consid. 9d) AO1
è sgravato dal mantenimento di AP4.
10.
Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106
cpv. 2 CPC). I figli ottengono un leggero aumento del contributo alimentare e
un importo a titolo di provvigione al litem, tuttavia non nella misura pretesa.
Ciò imporrebbe di suddividere le spese secondo il grado di reciproca
soccombenza. AO1 tuttavia non ha presentato osservazioni all'appello e non può essere
condannato al pagamento di spese né alla rifusione di ripetibili (DTF 139
III 38 consid. 5 in fine). In condizioni siffatte conviene limitarsi a riscuotere la
quota di oneri processuali a carico degli appellanti.
L'esito
del presente giudizio impone di modificare anche la suddivisione delle spese
processuali di primo grado che, tenuto conto del grado di reciproca soccombenza
(sopra, consid. 9d), vanno suddivise a metà, mentre riguardo alle ripetibili di
prima sede già si è detto (sopra, consid. 9d).
11.
Per
quel che concerne la richiesta di gratuito patrocinio formulata dagli
appellanti “qualora non sia ammessa una provvigione ad litemˮ, il
Pretore aggiunto ha condannato AO1 – come si è visto – a versare una provvigione
di fr. 3317.– per la procedura di appello
a fronte dei fr. 5000.– chiesti dagli interessati. Questi ultimi non pretendono
che l'indennità di fr. 3317.– sia insufficiente per garantire un'adeguata
rappresentanza in appello. Ciò non lascia spazio al gratuito patrocinio.
12.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge la soglia di 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1), fermo restando che
contro decisioni in materia di misure cautelari i ricorrenti possono far valere
soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto,
nel senso che decreto cautelare impugnato è così riformato:
1. AO1 è condannato a versare
dal 1° aprile 2022, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo
alimentare di fr. 1147.– mensili per AP4,
assegni di formazione non compresi, come pure un contributo alimentare di
fr. 1345.– mensili per AP2 fino al 31 agosto del 2022 e di fr. 1325.–
mensili dal 1° settembre 2022 in poi, assegni di formazione non compresi.
2. Le spese processuali di fr.
200.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. AO1 rifonderà a AP4 e AP2 fr. 2300.– per ripetibili
ridotte.
3. AO1 corrisponderà a AP4 e
AP2 una provvigione ad litem di fr. 4570.–,
suddivisa in cinque rate mensili di fr. 800.– e un'ultima rata di fr. 570.–.
II. Le spese di appello, ridotte a
fr. 1000.–, sono poste a carico degli appellanti in solido.
III. La
richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello è respinta.
IV. Notificazione:
–
avv. PA1, B______;
–
AO1, V______ (Ga______).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).