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Decisione

11.2022.64

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: contributi di mantenimento per figli maggiorenni

19 maggio 2025Italiano30 min

parzialmente l'istanza, nel senso che ha condannato AO1 a versare per AP4 un contributo

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.64

Lugano

19 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2020.2 (modifica

di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto

di Bellinzona promossa con petizione del 2 gennaio 2020

da

AP3,

nata AP1, AP4

(2002), C______, e

AP2

(2002),

C______

(patrocinati

dall'avv.

PA1,

B______)

contro

AO1,

V______ (Ga______),

giudicando sull'appello del 7 aprile 2022 presentato da AP3, AP4 e

AP2

contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 25 marzo

2022;

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza dell'8 aprile 2011 il Pretore del Distretto

di Riviera ha sciolto il matrimonio contratto il __ ___ 1999 da AO1 (1969) e

AP3 nata AP1 (1970), omologando una convenzio­ne in cui le parti si accordavano

sul­l'affidamento dei figli AP4 (2002) e AP2 (2003) alla madre, riservato il

diritto di visita paterno, mentre l'autorità parentale rimaneva congiunta. A

titolo di contributo alimentare per i figli AO1 si impegnava a versare fr.

1575.– mensili ciascuno, assegni familiari compresi, dal gennaio del 2016 fino alla

maggiore età. Tale sentenza è passata in giudicato (inc. OA.2010.46). Il __ ____ 2012 AO1

ha avuto un'altra figlia, R___, da J______ S______ (1982).

B. Il 2 gennaio 2020 AP3, AP4 e AP2 hanno adito il Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere – previo

conferimento del gratuito patrocinio – la modifica della sentenza di divorzio

nel senso di vedere aumentati dal 1°

giugno 2016 i

contributi alimentari per i figli a fr. 1625.– mensili indicizzati ciascuno, senza

cenno ad assegni familiari, da versare fino al termine del­l'eventuale percorso

scolastico o professionale, contributi cui si sarebbero aggiunti fr. 600.–

mensili qualora i minori si fossero forma­ti

fuori dal Cantone Ticino. In via supercautelare e cautelare essi hanno chiesto

di condannare AO1 a versare ai figli fr. 1625.–

mensili ciascuno fino al termine di un'adeguata formazione, più fr. 600.– mensili nel caso in cui questi si

fossero formati fuori dal Cantone Ticino. Inoltre gli attori hanno postulato

una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Con decreto cautelare emesso

senza contraddittorio il 7 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha respinto

l'istanza “supercautelare”. Il 2020 AP4 è divenuta maggiorenne e ha ratificato

l'operato della madre a tutela del proprio contributo di mantenimento anche

dopo la maggiore età.

C. All'udienza

del 28 gennaio 2020, indetta per la discussione cautelare e la conciliazione di

merito, AP3, AP4 e AP2 hanno confermato le loro richieste. AO1 ha offerto in via cautelare un contributo

alimentare per AP4 di fr. 729.– mensili, assegni

familiari non compresi, fino alla maggiore età di AP2 e uno di fr. 1027.–

mensili dopo di allora, fino al termine di una formazione adeguata. Per AP2 egli

ha chiesto di confermare il contributo alimentare di fr. 1575.– mensili previsto

nella convenzione di divorzio, assegni familiari inclusi, fino alla maggiore età

e di fissare il contributo dopo di allora in fr. 1027.– mensili, assegni familiari

non compresi, fino al termine di una formazione adeguata. AO1 ha rifiutato il

versamento di una provvigione ad litem. Così richiesto, il Pretore aggiunto

ha impartito agli istanti un termine per presentare una replica cautelare scritta.

Al termine dell'udienza le parti, nell'attesa della discussione cautelare, si

sono accordate provvisoriamente nel senso che AO1

avrebbe versato a AP4 un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili, assegni

familiari non compresi, e a AP2 un contributo di fr. 1575.– mensili,

assegni familiari inclusi (quanto previsto per lui nella convenzione di

divorzio).

D. Nella

replica cautelare del 27 febbraio 2020 gli istanti hanno poi mantenuto le loro

richieste. All'udienza del 1° settembre 2020, indetta per la continuazione

della discussione cautelare, il convenuto non è comparso e gli istanti hanno ribadito

le loro domande, salvo aumentare a fr. 9000.– la richiesta di provvigione ad

litem. Inoltre essi hanno notificato prove. L'istruttoria cautelare è

cominciata il 14 ottobre 2020 e si è conclusa il 28 luglio 2021. Alla

discussione finale cautelare le parti hanno rinunciato, limitandosi a

conclusioni scritte. In un memoriale del 6 ottobre 2021 gli istan­ti hanno rivendicato

Fatti

i seguenti contributi alimentari indicizzati:

– per AP4:

fr.

1871.90 mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020,

fr.

2205.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 e

fr. 2433.80 mensili dal 1° settembre 2021 fino al

raggiungimen-to di una formazione

appropriata secondo l'art. 277 cpv. 2 CC,

– per

AP2:

fr.

1881.25 mensili dal 1° dicembre al 31 agosto 2021 e

fr.

2300.– mensili dal 1° settembre 2021 fino al raggiungimento di una formazione

appropriata secondo l'art. 277 cpv. 2 CC,

assegni

familiari compresi, maggiorati di fr. 600.– mensili ciascu­no nel caso di studi

fuori dal Cantone Ticino. Essi hanno aumentato altresì la richiesta di

provvigione ad litem a fr. 20 000.– o, in via subordinata, hanno sollecitato il

beneficio del gratuito patrocinio. Nel suo memoriale del 15 ottobre 2021 il

convenuto ha offer­to a AP4 fr. 1397.– e a AP2 fr. 1575.– mensili, assegni

familiari compresi. In un allegato spontaneo del 2 novembre 2021 gli istanti

hanno reiterato il loro punto di vista. Il

__ ___ 2021 AP2 è divenuto maggiorenne e anch'egli ha ratificato l'operato

della madre a tutela del proprio contributo di mantenimento dopo la maggiore

età.

E. Statuendo

con decreto cautelare del 25 marzo 2022, il Pretore aggiunto ha accolto

parzialmente l'istanza, nel senso che ha condannato AO1 a versare per AP4 un contributo

alimentare di fr. 1119.70 mensili, oltre

assegni familiari dall'aprile del 2022, e per AP2 un contributo alimentare di fr. 1575.–

mensili, assegni familiari compresi, dall'aprile all'agosto del 2022,

rispettivamente un contributo di fr. 1119.70 mensili oltre assegni familiari dal

settembre del 2022 in poi. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a

carico del convenuto, tenuto a rifondere agli istanti fr. 2300.– complessivi per

ripetibili ridotte.

F. Contro

il decreto cautelare appena citato AP3, AP4 e AP2 sono insorti a questa Camera con un appello del 7 apri­le

2022 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere aumentato il contributo alimentare per

AP4 a fr. 1840.– mensili e quello per AP2 a fr. 1495.– mensili fino all'agosto

del 2022, rispettivamente a fr. 1470.– mensili dal settembre del 2022 in poi, assegni

familiari non compresi. Essi rivendicano inoltre una provvigione ad litem

di fr. 20 000.– per il procedimento cautelare e un aumento a fr. 10 000.– delle

ripetibili in loro favore, come pure il beneficio del gratuito patrocinio nel

caso in cui non fosse loro concessa la provvigione ad litem. In

subordine essi chiedono di fissare il

contributo alimentare per AP4 in fr. 1397.– mensili, assegni familiari

compresi, e il contributo alimentare per AP2 in fr. 1575.– mensili, assegni

familiari compresi. Con decisione del 14 luglio 2023 il Pretore aggiunto ha

condannato AO1 a versare una provvigione ad litem di fr. 3317.– per

la procedura di appello (inc. CA.2022.18). Chiamato a presentare osservazioni

all'appello, AO1 è rimasto silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I provvedimenti cautelari sono decisioni emanate con

la procedura sommaria (art. 261 segg. CPC), erano impugnabili fino al 31 dicembre

2024.

con appello entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art.

314.

vCPC), sempre che – ove si tratti di controversie meramente patrimoniali –

il valore litigioso raggiunges­se almeno fr. 10 000.– “secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare

dei contributi alimentari per i figli controversi in prima sede. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, il decreto

cautelare impugnato è stato notificato al legale degli istanti il 28 marzo

2022.

(traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti).

Presentato il 7 aprile successivo, ultimo

giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello AP3, AP4 e AP2 allegano i calendari della

formazione seguita dai figli (doc. B e C), un documento denominato “domande

frequentiˮ sulla formazione (doc. D), l'istan­za di provvigione ad

litem del 7 aprile 2022 (doc. E), la polizza della cassa malati di AP2 valida

dal gennaio al­l'aprile del 2022 (doc. F) e rinviano a siti internet delle

formazioni da loro seguite. Il 2 febbraio 2024 essi hanno fatto seguire inoltre

due lettere a AO1 del 31 gennaio e del 18

luglio 2023, un certificato medico di AP3 del 27 dicembre 2023, l'attestato d'iscrizione 26 settembre 2023 di AP4 al Bachelor

of Science in ____ della S___ e quello 27 settembre 2023 di frequenza di

AP2 alla formazione di ___ al C ___ di L______. Successivi alla chiusura dell'istruttoria

e alla presentazione dei memoriali conclusivi dinanzi al Pretore aggiunto, i

documenti enunciati dianzi sono ricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC; DTF 143 III

276.

consid, 2.3 e 2.3.1). Quanto alla loro rilevanza ai fini del giudizio, essa sarà

esaminata in appres­so, mentre la questione legata all'ammissibilità degli atti

riguardanti i piani di studio di entrambi i figli (doc. B a D) può rimanere indecisa,

tali documenti risultando ininfluenti ai fini del giudizio.

3.

Nel

decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha riscontrato anzitutto i

presupposti per una modifica della sentenza di divorzio già in via cautelare

perché questa, emanata quando i figli avevano sette e nove anni, non prevedeva

contributi alimentari oltre la maggiore età, raggiunta da AP4 e AP2 durante il

procedimento di modifica. Ciò posto, per quanto attiene alla situazione di AP4

il primo giudice ha calcolato il fabbisogno minimo di lei in fr. 1869.80

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 832.– [fr. 1200.–

ridotti del 42% per le cene e le colazioni offerte gratuitamente dalla madre,

più fr. 136.– per la mensa a mezzogiorno], alloggio fr. 261.70, premio

della cassa malati fr. 386.75, oneri sociali fr. 41.85, abbonamento “arcobaleno

fr. 88.–, costi scolastici fr. 260.–). Dedotto l'assegno familiare di

fr. 250.– e un reddito ipotetico di fr. 500.– mensili, il fabbisogno minimo della

figlia è risultato scoperto così per fr. 1119.80 mensili.

Riguardo

a AP2, il Pretore aggiunto ha confermato il contributo alimentare di fr. 1325.–

mensili previsto nella sentenza di divorzio, assegni familiari non compresi, fino

al settembre del 2022, non ravvisando modifiche del fabbisogno di lui rispetto

ad allora. Nell'ipotesi in cui egli avesse proseguito la formazione presso la

Scuola ___ ___ ___ di L______, dal settembre del 2022 il primo giudice ha quantificato

il suo fabbisogno minimo in fr. 1869.80 mensili analogamente a quanto calcolato

per AP4, onde uno scoperto di fr. 1119.80 mensili, tenuto conto anche per lui

degli assegni familiari di fr. 250.– e di un reddito di fr. 500.– mensili per “lavori

occasionaliˮ. Il Pretore aggiunto non ha reputato infine di esaminare la

situazione finanziaria di AO1, poiché il

fabbisogno minimo dei figli risulta integralmente coperto dall'importo da lui

offerto con il memoriale conclusivo. Nelle circostanze descritte egli ha

fissato così il contributo di mantenimento per AP4 in fr. 1119.70 mensili,

oltre assegni familiari, dall'aprile del 2022 e quello per AP2 in fr. 1575.–

mensili, assegni familiari compresi, dall'aprile all'agosto del 2022,

rispettivamente in fr. 1119.70 mensili, oltre assegni familiari, dal

settembre del 2022 in poi.

4.

I

criteri che disciplinano la modifica già in via cautelare di contributi di

mantenimento dovuti per sentenza o per convenzione di divorzio sono già stati

descritti da questa Camera (RtiD I-2017 pag. 617 consid. 7 con invii). Al

riguardo basti rammentare che il giudice modifica o sopprime tali contributi

solo eccezionalmente e con grande cautela, ove si dia urgenza e sussistano

circostanze particolari (sentenza del Tribunale federale 5A_739/2023 del 26 marzo

2024.

consid. 5.1.2). Tale è il caso ove il figlio debba far capo senza

indugio a un contributo alimentare più elevato, e ciò per un sensibile aumento delle

sue esigenze, ponderati anche gli interessi del debitore (I CCA, sentenza inc.

11.2017.6/7 del 13 giugno 2018 consid. 4 con rinvii), oppure qualora non si

possa pretendere che l'obbligato continui a versare i contributi fissati nella

sentenza di divorzio neppure per la durata del processo, e ciò per il sensibile

deterioramento intervenuto nella sua situazione economica, sempre ponderati

anche gli interessi del creditore (RtiD I-2017 pag. 617 consid. 7 con

riferimenti, II-2015 pag. 791

consid. 7 con rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.163 del 26

novembre 2024 consid. 4a; v. anche RtiD II-2020 pag. 916 consid. 5c).

In

concreto la sentenza di divorzio non prevedeva contributi alimentari per i

figli dal 18° compleanno in su (sopra, consid. A), ovvero dal 2020 per AP4 e

dal 2021 per AP2. A ragione dunque il primo giudice ha considerato che da quel

momento si giustificava una definizione già in via cautelare dei contributi di

mantenimento per i ragazzi.

5.

Gli appellanti si dolgono in primo luogo che il

Pretore aggiunto ha decurtato del 42% il loro minimo esistenziale del diritto

esecutivo per considerare colazioni e cene assicurate in natura dalla madre. A

loro avviso nulla rende verosimile l'assunzione di tali costi da parte di lei. AP3

– essi continua­no – lavora solo al 50% a causa di un infortunio ed è sostenuta

finanziariamente dal di lei padre, che non aiuta però economicamente i nipoti.

Sia come sia, secondo gli interessati AO1 non ha contestato che dalla maggiore

età il loro minimo esistenziale del diritto esecutivo ammonti a fr. 1200.–

mensili. Chiedono così di computare nel loro fabbisogno fr. 1200.– mensili di

minimo esistenziale del diritto esecutivo.

a) Recentemente

questa Camera ha ritenuto corretto riconoscere per un figlio maggiorenne privo

di redditi che abita dai genitori il medesimo importo base del minimo

esistenziale del diritto esecutivo di un figlio minorenne, ovvero fr. 600.–

mensili (RtiD II-2024 n. 4c, pag. 608 consid. 4c con rinvii alla sentenza del

Tribunale federale 5A_382/2021 del 20 aprile 2022 consid. 8.3, citata in: Meier, Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, Zurigo/San Gallo

2023, pag. 207). Specularmente al

genitore con cui il figlio maggiorenne vive va riconosciuto l'importo base di

fr. 1350.– mensili come a un genitore affidatario (sentenza del Tribunale

federale 5A_6/2019 del 3 luglio 2019 consid. 4.4; I CCA, sentenza inc.

11.2022.52

del 7 gennaio 2024 consid. 4a con rinvii). Tale conclusione è conforme

al principio secondo cui determinante per fissare l'importo di base applicabile

in caso di coabitazione è il beneficio economico che deriva dalla comunione

domestica (DTF 144 III 506 consid. 6.6). E sotto tale profilo la situazione di

un diciottenne privo di redditi che vive con un genitore non si distingue

sensibilmente da quella di un diciassettenne nella medesima situazione.

b) Ciò

premesso, nella fattispecie i figli abitano ancora dalla madre e frequentano

formazioni nel Cantone Ticino. AP4 sta seguendo – come detto – il corso di ________

una formazione per ottenere il diploma di ______ ______ ___ a L______. A un

sommario esame non emergono elementi per distinguere il loro contesto da quello

di minorenni nella medesima situazione. Né le generiche affermazioni secondo

cui nulla renderebbe verosimile che la madre fornisca ai figli il vitto bastano

per ritenere che la loro situazione si scosti da quella di un minorenne nella

medesima condizione. In definitiva, quindi, a un sommario esame l'importo

riconosciuto dal primo giudice (fr. 832.– mensili, compresi i costi per la

mensa di fr. 136.– mensili) risulta perfino favorevole ai ragazzi.

c) Gli

appellanti obiettano che il convenuto ha riconosciuto nel loro fabbisogno un

minimo esistenziale di fr. 1200.–

mensili. Sebbene egli abbia sempre

offerto importi minori rispetto a quanto i figli chiedevano per la sua limitata

disponibilità finanziaria, egli ha indicato nel loro fabbisogno il minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.– mensili (osservazioni, pag. 12

e 13). Se non che, la definizione del minimo esistenziale del diritto esecutivo

non dipende dalle allegazioni delle parti, ma è determinato per giurisprudenza

in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera

diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti

agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto

2009, pag. 6292 segg., DTF 147 III 265, consid. 7.2). Per quel che attiene

dunque al fabbisogno minimo di AP4, in definitiva la quantificazione del

Pretore aggiunto di fr. 1869.90 mensili merita dunque conferma.

6.

Per quanto riguarda il fabbisogno minimo di AP2, il Pretore

aggiunto ha stimato che tale fabbisogno non è mutato fino all'inizio di

settembre del 2022, giacché il ragazzo continua ad abitare dalla madre e

frequenta la stessa scuola. Successivamente egli ha fissato invece il fabbisogno

minimo di lui in fr. 1869.80 mensili, come per AP4 (fr. 832.– per il minimo

esistenziale del diritto esecutivo e fr. 386.70 per il premio della cassa

malati).

a) Gli appellanti chiedono di accertare il fabbisogno minimo

di AP2 fino al 31 agosto 2022 in fr. 1745.– mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1200.–, alloggio fr. 261.70, premio della cassa malati

fr. 149.85, partecipazione alle spe­se mediche fr. 18.35, oneri sociali fr.

41.35, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 31.–, costi scolastici fr. 43.–),

sostenendo – senza tuttavia adeguare conseguentemente la richiesta di giudizio

– che in realtà il premio della cassa malati dal maggio del 2022 è di fr.

434.05

mensili, rinviando al doc. F di appello.

b)

Circa il minimo esistenziale

del diritto esecutivo non giova ripetersi (consid. 5), mentre riguardo al

premio della cassa malati il giustificativo prodotto in appello fa stato di un costo

dal gennaio fino ____ del 2022 di fr. 410.05 mensili (doc. F). Dopo di allora

tutto si ignora sull'onere effettivo a carico di AP2. A un sommario esame si

giustifica così, dando atto che con la maggiore età i premi della cassa malati

sono notoriamente più elevati rispetto a quelli per figli minorenni, di

riconoscere quanto ammesso dal Pretore aggiunto per il periodo successivo,

ovvero fr. 386.75 mensili. La richiesta di inserire nel fabbisogno minimo l'importo

di fr. 18.35 mensili quale partecipazione alle spese mediche, che il Pretore

aggiunto non ha riconosciuto, non è invece motivata e sfugge a ogni disamina.

c)

Ne segue che il fabbisogno minimo

di AP2 da___ fino al­l'agosto del 2022 va quantificato in fr. 1595.– mensili arrotondati

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 832.–, alloggio fr. 261.70,

premio della cassa malati fr. 386.75, oneri sociali fr. 41.35, abbonamento ai mezzi

pubblici fr. 31.–, costi scolastici fr. 43.–), che corrisponde al contributo

alimentare a carico del padre (assegni familiari compresi).

d) Quanto al fabbisogno di AP2 dal settembre 2022 in poi,

per gli appellanti esso va portato a fr. 2305.20 (recte: 2303.45)

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, alloggio fr. 261.70, premio della cassa malati fr. 434.05,

partecipazione alle spese mediche fr. 18.35, oneri sociali fr. 41.35,

abbonamento ai mezzi pubblici fr. 88.–, costi scolastici fr. 260.–). Le censure

relative al minimo esistenziale del diritto esecutivo (sopra, consid. 5), del

premio della cassa malati e delle spese mediche (consid. 6b) sono già state trattate,

di modo che si giustifica di confermare l'importo stabilito dal Pretore

aggiunto (fr. 1869.80 mensili).

7.

Gli

appellanti lamentano poi che il Pretore aggiunto ha imputato ai figli un

reddito ipotetico di fr. 500.– mensili, chiedendo di ridurlo per AP4 a fr.

150.– mensili e per AP2 a fr. 300.– mensili. Ricordato che per

giurisprudenza uno studente in lettere può esercitare in linea di principio

un'attività lucrativa al 20% e guadagnare fr. 700.– mensili, in mancanza di precisazioni

sul numero di ore e sull'impegno scolastico, che in concreto appare tuttavia superiore

a quello di uno studente di lettere, il Pretore aggiunto ha considerato

verosimile per AP4 un reddito di fr. 500.– mensili. Analogamente il Pretore

aggiunto ha imputato a AP2 lo stesso reddito per ‟lavori

occasionaliˮ.

a) L'obbligo

di provvedere al mantenimento di un figlio maggiorenne che non ha ancora una

formazione appropriata è una soluzione di equità che deve tenere conto di

quanto è ragionevolmente esigibile dai genitori, ponderato l'insieme delle

circostanze e di quanto si può ragionevolmente pretendere dal figlio perché

faccia fronte da sé al sostentamento con il ricavo del proprio lavoro o con

altri mezzi (sentenza del Tribunale federale 5A_476/2022 del 28 dicembre 2022

consid. 3 con numerosi rimandi in: FamPra.ch 2023 pag. 543; I CCA,

sentenza inc. 11.2022.43 del 5 febbraio 2024 consid. 5c). Come ricorda

anche il Pretore aggiunto, in linea di principio uno studente in lettere può

essere tenuto a esercitare un'attività accessoria del 20% e guadagnare fr.

700.– mensili (RtiD I-2008 pag. 1029 consid. 10a con rimando).

b) Gli

appellanti oppongono anzitutto che un reddito da attività lucrativa non è concretamente

alla portata di AP4, dato l'impegno richiesto dal suo piano di studi che

comprende corsi, stage pratici e lavori a casa. Nel primo anno il piano di

studi prevede 30 settimane di scuola, 5 per il lavoro a casa e 8 di sta­ge

pratico, nel secondo 24 settimane di scuola, 9 per il lavoro a casa e 10 di

stage pratico e nel terzo 14 settimane di scuo­la, 2 per corsi d'inglese, 3 per

il lavoro a casa e 24 di stage pratico. Con stage della durata complessiva di 42

settimane in tre anni, ovvero 9.5 mesi, anche

ammesso un compenso mensile di fr. 810.– netti, secondo gli appellanti il

reddito che ne deriva è di fr. 210.– mensili da destinare equamente alla

copertura del fabbisogno minimo, sicché il reddito ipotetico si riduce a fr.

150.– mensili. AP4 sostiene poi che è impossibile per lei esercitare un lavoro

a tempo parziale in aggiunta agli stage pratici e che il Pretore aggiunto non

poteva, senza conoscere l'entità degli stage e il carico formativo, ritenere

che essa abbia tempo libero, dovendosi essa anche preparare agli esami, senza

dimenticare i lavori a casa con impegno extra fuori dall'orario scolastico.

Adduce così che non si può pretendere da lei più di quanto essa guadagnerebbe

con gli stage di formazione.

c) Di

fronte al rimprovero del primo giudice, gli appellanti specificano in questa

sede gli impegni scolastici di AP4, consistenti in un carico effettivo di 42 settimane

il primo anno e di 43 settimane l'anno per il secondo e il terzo anno. La ragaz­za

rimane libera così per circa due mesi e mezzo l'anno e in tale periodo,

lavorando due mesi per sei ore al giorno (30 ore la settimana) alla

retribuzione oraria di fr. 19.– lordi che corrisponde al salario minimo in

vigore dal 2022 secondo la legge sul salario minimo (LSM), essa potrebbe

conseguire uno stipendio complessivo di circa fr. 4200.– netti (fr. 4600.–

lordi), ovvero fr. 350.– mensili arrotondati. Seguendo poi la tesi degli

appellanti e volendo considerare solo una parte dello stipendio conseguito con

gli stage (fr. 150.– mensili), a un sommario esame la stima del Pretore

aggiunto (fr. 500.–) resiste alla critica. Agli appellanti resta in ogni modo

la possibilità di sostanziare i propri argomenti nella causa di merito.

d) Anche riguardo alla situazione di AP2 gli appellanti

sostengono che sarebbe per lui impossibile impiegarsi a tempo parziale, visto

che assolve stage pratici. Essi ricordano che il ragazzo frequenta la scuola di

___di L______, della durata di tre anni con 1800 ore di formazione ogni anno, di

cui 1240 ore a scuola e 560 ore in stage pratici il primo anno, 690 ore a

scuola e 1110 ore in stage pratici il secondo anno e 660 ore a scuola e 1140 ore

in stage pratici il terzo anno. Percepirà quindi

fr. 1360.– complessivi il primo anno, fr. 4240.– il secondo e fr.

5460.– il terzo, per una media di fr. 300.– mensili. AP2 chiede così di

imputargli entrate di tale entità dal settembre del 2022 in poi. Dal doc. D

risulta tuttavia che durante il periodo di formazione della durata di tre anni

a tempo pieno gli studenti sono retribuiti con un'indennità lorda di fr. 500.–

mensili il primo anno, di fr. 700.– mensili il secondo e di fr. 900.– mensili

il terzo, per una media di quasi fr. 700.– mensili lordi, che calcolati al

netto risultano superiori ai fr. 500.– mensili a lui imputati dal primo giudice.

Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

8.

Alla

luce di quanto precede il contributo alimentare per AP4 andrebbe fissato in fr.

1120.– mensili arrotondati oltre agli assegni familiari (fr. 250.– mensili) e

quello per AP2 in fr. 1120.– mensili arrotondati dal settembre del 2022, come

ha stabilito il Pretore aggiunto. In realtà, come rilevano gli appellanti, nel

memoriale conclusivo dinanzi al Pretore aggiunto AO1 aveva offerto fr. 1147.–

mensili per AP4 e fr. 1325.– mensili per AP2, oltre agli assegni familiari,

importi dai quali il Pretore aggiunto non avrebbe dovuto scostarsi. Per quanto riguarda invece il contributo alimentare in

favore di AP2 fino all'agosto del 2022, esso va quantificato – come si è visto

(consid. 5c) – in fr. 1345.– mensili oltre assegni familiari. Entro questi

limiti l'appello merita quindi accoglimento.

9.

Infine

gli appellanti rimproverano al Pretore di avere liquidato nel decreto cautelare

impugnato la richiesta di provvigione ad litem riconoscendo loro soltanto

fr. 2300.– per ripetibili ridotte. A loro avviso il primo giudice doveva

decidere la provvigione ad litem tanto per il procedimen­to cautelare

quanto per la causa di merito. Essi ribadisco­no di non avere mezzi per far

fronte alle spese di patrocinio e che ai fini della provvigione poco importa il

loro grado di soccombenza. Il loro avvocato – continuano – ha dovuto

patrocinarli in una procedura in cui il convenuto ha cambiato legale tre volte e

dovrà assisterli ancora con 15 o 20 ore

di lavoro nella causa di merito. Il

compenso da lui richiesto di fr. 20 000.– appare così congruo, anche

perché la procedura era complessa e riguardava due figli con situazioni diverse.

E siccome AO1 registra un margine disponibile di almeno fr. 1300.– mensili, si

giustifica di imporgli il pagamento di una provvigione ad litem in 25

rate di fr. 800.– mensili ciascuna. Gli

appellanti contestano altresì l'importo delle ripetibili in loro favore,

che chiedono sia fissato in almeno fr. 10 000.–.

a) Questa

Camera ha già avuto modo di enunciare il principio per cui l'obbligo di manteni­mento

verso un figlio (minorenne, ma anche maggiorenne nel senso dell'art. 277 cpv. 2

CC) comprende anche l'aggravio correlato a spese legali e di patrocinio, in

particolare per l'ottenimento di contributi alimentari, sempre che tale

protezione giuridica sia necessaria e non senza possibilità di buon esito (da

ultimo: I CCA, senten­za inc. 11.2022.43 del 5 febbraio 2024 consid. 10 con

rinvii). Per altro la provvigione ad litem in procedure che vedono

opposti uno o più figli a un genitore – o a entrambi i genitori – è confor­me

alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 117 II 132 consid. 6; sentenza

5A_52/20121 del 25 ottobre 2021 consid. 9.3) e alla dottrina (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ª edizione, pag. 549 note 2373 e 2374 con riferimenti).

b) Posto

ciò, tra le richieste cautelari del 2 gennaio 2020 formulate dagli appellanti

figurava effettivamente anche quella di una provvigione ad litem di fr.

5000.– (petizione, pag. 8), portata a fr. 9000.– all'udienza del 1° settembre

2020.

e in seguito a fr. 20 000.–, da versare a rate (memoriale cautelare

conclusivo, pag. 8). Il Pretore aggiunto ha considerato “eva­saˮ la

richiesta di provvigione ad litem e quella subordinata di gratuito

patrocinio per quanto riguarda la procedura cautelare, riconoscendo agli

istanti ripetibili “parzialiˮ di fr. 2300.–, tenuto conto che di fronte alle richieste di petizio­ne (fr. 1625.–

mensili) il convenuto risulta “acquiescente” per

fr. 1575.– e per fr. 1350.– mensili. Il primo giudice ha dunque ritenuto

sufficiente una retribuzione del patrocinatore per ripetibili, onde l'inutilità

di una provvigione ad litem e – a maggior ragione – del gratuito

patrocinio in relazione al procedimento cautelare. In effetti delle due l'una:

o gli istanti ottengono un'adeguata provvigione ad litem o si riconosce

loro un'adeguata indennità per ripetibili.

c)

Gli appellanti reputano

insufficiente la somma loro riconosciuta per ripetibili, chiedendo di portarla

a fr. 10 000.–. Essi giustificano la pretesa con l'argomento che il loro

avvocato ha profuso nella pratica almeno 18 ore per la stesura degli allegati (complessive

40.

pagine e oltre), compresa la relativa preparazione, almeno un'ora e mezzo

per la redazione di lettere e solleciti alla Pretura, almeno 4 ore per la partecipazio­ne

alle udienze e almeno 9 ore per i contatti con i clienti pri­ma e durante la

procedura. L'importo richiesto è, a loro dire, adeguato anche considerando il

valore litigioso stimato su contributi di fr. 1625.– mensili per entram­bi i

figli relativamente a un periodo di svariati anni di studio.

d) Nella

fattispecie gli istanti chiedevano in via cautelare un contributo alimentare di

fr. 1625.– per ogni figlio dal gennaio del 2020 fino al termine di una

formazione adeguata, che sarà verosimilmente raggiunta da AP4 nel settembre del

2023.

e da AP2 nell'agosto del 2025. A fronte di una richiesta di fr. 183 625.– complessivi

(fr. 1625.– per 45 mesi riguardo a AP4, fr. 1625.– per 68 mesi riguardo a AP2),

essi hanno ottenuto ragione per fr. 90 495.– (fr.

25.

200.–

[fr. 1397.– mensili dall'aprile del 2022

al settembre del 2023] per AP4 e fr. 65 295.– [fr.

1575.– mensili dall'aprile all'agosto del 2022 e fr. 1595.– mensili dal

settembre del 2022 al-l'agosto del 2025] per AP2). Le ripetibili andavano così

compensate. Sta di fatto che AO1 non ha impugnato il dispositivo sulle spese

giudiziarie e gli appellanti non possono essere posti in condizioni

peggiori rispetto a quelle in cui essi si troverebbero se non avessero impugnato

la decisione (divieto della reformatio in peius: DTF 129 III 419

consid. 2.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_164/2024 del 26 novembre 2024 consid. 4.3.1), sicché l'indennità

di fr. 2300.– per ripetibili non può essere ridotta.

e) Rimane

il fatto che la protezione giuridica del figlio a carico dei genitori (sopra,

lett. a) comprende tutto il necessario per garantire un adeguato patrocinio. E

nella fattispecie l'adegua­to patrocinio consiste nella piena retribuzione

dell'opera svol­ta dal patrocinatore (DTF 146 III 212 consid. 6.3). Quanto all'onorario di un avvocato chiamato a

esercitare il patrocinio in una causa volta alla modifica di una sentenza di

divorzio in materia di contributi alimentari, esso va definito secondo il valore

litigioso e non secondo il criterio

orario (RtiD II-2008 pag. 619 n. 7c consid. 6;

I CCA, sentenza inc. 11.2022.12 del 18 settembre 2023, consid. 9c con

rinvii). Ora, nelle controversie ordinarie di natura patrimoniale l'art. 11

cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assisten­za

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede

ripetibili calcolate in base ad aliquote secondo il valore litigioso. Se poi il

caso è disciplinato dalla procedura sommaria (“procedura speciale civile”),

come in concreto (art. 248 lett. d CPC), le ripetibili sono fissate fra il 20 e

il 70% delle ripetibili dovute in una procedu­ra ordinaria di identico valore

(art. 11 cpv. 2 lett. b del regolamento).

In concreto, trattandosi nel complesso di una causa di media difficoltà, la retribuzione può

essere definita applicando un'aliquota media del 7% (valore litigioso compreso tra fr. 100 000.– e

fr. 500 000.– e del 45% per la natura cautela­re del

procedimento). Ne risulta una retribuzione di fr. 5785.–, cui vanno aggiunte le

spese fisse di fr. 500.– (art. 6 cpv. 1 del regolamen­to) e l'IVA del 7.7%, per

un totale di fr. 6770.– (arrotondati). Dedotto l'importo riconosciuto dal

Pretore a titolo di ripetibili (fr. 2300.–: sopra, consid. 9d) e aggiungendo le

spese processuali di fr. 100.– (sotto, consid. 10), AO1 va tenuto così a

corrispondere ai figli una provvigio­ne ad

litem fr. 4570.– per la procedura cautelare, suddivisa in rate mensili come

chiedono gli appellanti. Tale importo appa­re del resto sostenibile, a

un sommario esame, considerato che dal settembre del 2023 (sopra, consid. 9d) AO1

è sgravato dal mantenimento di AP4.

10.

Le

spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106

cpv. 2 CPC). I figli ottengono un leggero aumento del contributo alimentare e

un importo a titolo di provvigione al litem, tuttavia non nella misura pretesa.

Ciò imporrebbe di suddividere le spese secondo il grado di reciproca

soccombenza. AO1 tuttavia non ha presentato osservazioni all'appello e non può essere

condannato al pagamento di spese né alla rifusione di ripetibili (DTF 139

III 38 consid. 5 in fine). In condizioni siffatte conviene limitarsi a riscuotere la

quota di oneri processuali a carico degli appellanti.

L'esito

del presente giudizio impone di modificare anche la suddivisione delle spese

processuali di primo grado che, tenuto conto del grado di reciproca soccombenza

(sopra, consid. 9d), vanno suddivise a metà, mentre riguardo alle ripetibili di

prima sede già si è detto (sopra, consid. 9d).

11.

Per

quel che concerne la richiesta di gratuito patrocinio formulata dagli

appellanti “qualora non sia ammessa una provvigione ad litemˮ, il

Pretore aggiunto ha condannato AO1 – come si è visto – a versare una provvigione

di fr. 3317.– per la procedura di appello

a fronte dei fr. 5000.– chiesti dagli interessati. Questi ultimi non pretendono

che l'indennità di fr. 3317.– sia insufficiente per garantire un'adeguata

rappresentanza in appello. Ciò non lascia spazio al gratuito patrocinio.

12.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge la soglia di 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1), fermo restando che

contro decisioni in materia di misure cautelari i ricorrenti possono far valere

soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto,

nel senso che decreto cautelare impugnato è così riformato:

1. AO1 è condannato a versare

dal 1° aprile 2022, anticipatamen­te entro il 5 di ogni mese, un contributo

alimentare di fr. 1147.– mensili per AP4,

assegni di formazione non compresi, come pure un contributo alimentare di

fr. 1345.– mensili per AP2 fino al 31 agosto del 2022 e di fr. 1325.–

mensili dal 1° settembre 2022 in poi, assegni di formazione non compresi.

2. Le spese processuali di fr.

200.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. AO1 rifonderà a AP4 e AP2 fr. 2300.– per ripetibili

ridotte.

3. AO1 corrisponderà a AP4 e

AP2 una provvigione ad litem di fr. 4570.–,

suddivisa in cinque rate mensili di fr. 800.– e un'ultima rata di fr. 570.–.

II. Le spese di appello, ridotte a

fr. 1000.–, sono poste a carico degli appellanti in solido.

III. La

richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello è respinta.

IV. Notificazione:

avv. PA1, B______;

AO1, V______ (Ga______).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).