11.2022.65
Restrizione della facoltà di disporre
27 maggio 2022Italiano11 min
per statuire nella causa CA.2022.2 (restrizione della facoltà di disporre) della Pretura
Source ti.ch
Incarti n.
11.2022.65
11.2022.66
Lugano,
27 maggio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2022.2 (restrizione della facoltà di disporre) della Pretura
del Distretto di Riviera promossa con istanza del 28 febbraio 2022 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 2 ),
giudicando sull'appello
dell'8 aprile 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
30 marzo 2022 (inc. 11.2022.65)
e sulla richiesta di
gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2022.66);
Ritenuto
in fatto: A. Il 25 febbraio 2022 AP 1 si
è rivolto al Pretore del Distretto di Riviera perché ordinasse una restrizione
della facoltà di disporre sulla particella n. 2741 RFD di Biasca, appartenente
a AO 1, invitando l'ufficiale del registro fondiario a rifiutare “qualsivoglia
iscrizione di alienazione o qualsivoglia annotazione (…) di diritti reali o di
diritti reali limitati” riguardante tale proprietà. Identica richiesta
l'istante ha formulato già in via cautelare. Pregiudizialmente egli ha
postulato inoltre il beneficio del gratuito patrocinio. A sostegno della domanda
AP 1 ha allegato che AO 1 lo aveva indotto il 3 marzo 2021 a rinun-ciare a un
diritto di abitazione sul citato fondo, diritto che è stato cancellato così dal
registro fondiario, sebbene in realtà egli non fosse consapevole di quanto
stesse facendo.
B. Invitato a esprimersi
per iscritto, in un memoriale dell'11 marzo 2022 AO 1 ha proposto di respingere
l'istanza. Statuendo il 30 marzo 2022 senza indire udienze, il Pretore ha
respinto l'istanza per non avere AP 1 “allegato né reso verosimile di avere
intrapreso alcun passo” volto a invalidare la rinuncia al diritto di abitazione
e nemmeno di avere preteso che AO 1 intendesse concretamente disporre del
fondo, di modo che faceva difetto anche il requisito dell'urgenza. Le spese
processuali di fr. 100.‒ sono state poste a carico dell'istante, tenuto
a rifondere al convenuto fr. 500.‒ per ripetibili.
C. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 aprile 2022 nel
quale chiede, una volta ancora, che sia ordinata una restrizione della facoltà
di disporre sulla particella n. 2741 RFD e che l'ufficiale del registro
fondiario sia tenuto a rifiutare “qualsivoglia iscrizione di alienazione o
qualsivoglia annotazione (…) di diritti reali o di diritti reali limitati”
riguardante tale proprietà. Egli insta altresì perché l'iscrizione avvenga
senza indugio, già in pendenza di appello, e rinnova la richiesta di gratuito
patrocinio anche in seconda sede. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1
per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni concernenti restrizioni della facoltà di
disporre, come le decisioni riguardanti iscrizioni provvisore nel registro
fondiario, sono emanate con la procedura sommaria giusta l'art. 249 lett.
d n. 11 CPC. Sono quindi impugnabili entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
Chiamato da questa Camera a indicare il valore litigioso, il Pretore lo ha
stabilito l'11 maggio 2021 in fr. 200 000.–, stima che a prima vista può apparire verosimile. Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al legale dell'istante il 31 marzo
2021.
(traccia dell'invio n.
98.__________, agli atti).
Presentato l'8 aprile suc-cessivo (timbro postale
sulla busta d'invio), l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2.
Le
premesse che il richiedente deve adempiere per ottenere una restrizione della
facoltà di disporre sono, per analogia, quelle dell'art. 961 cpv. 3 CC che
regolano le condizioni alle quali è possibile conseguire un'iscrizione
provvisoria (sentenza del Tribunale federale 5A_565/2009 del 23 giugno 2010, consid. 3 pubblicato in:
RtiD I-2011 pag. 674). Il richiedente deve rendere verosimile così:
– la
sua legittimazione, cioè un interesse legittimo nel senso dell'art. 961 cpv. 3
CC (prima condizione) e
– una
minaccia della sua posizione giuridica (seconda condizione).
Un
interesse legittimo è dato ove sia resa verosimile una pretesa di carattere
obbligatorio che si riferisce al fondo. Una minaccia sussiste se il richiedente
corre il pericolo, per gli effetti legati alla pubblicità del registro
fondiario (art. 973 cpv. 1 CC), di perdere il proprio diritto poiché un
terzo in buona fede potrebbe essere protetto nel suo acquisto. Alla verosimiglianza
non vanno poste in ogni modo esigenze elevate
(sentenza del Tribunale federale 5A_565/2009 del 23 giugno 2010, consid.
3.
pubblicato in: RtiD I-2011 pag. 674).
3.
Nella fattispecie il
Pretore non ha ravvisato nessuna delle due condizioni testé evocate.
All'istante egli ha rimproverato di non avere “allegato né reso verosimile di
avere intrapreso alcun passo” volto a invalidare la rinuncia al diritto di
abitazione e nemmeno di avere preteso che AO 1 intendesse concretamente
disporre del fondo. Non riscontrando la verosimiglianza di alcun interesse
legittimo né di alcuna minaccia per la posizione giuridica dell'istante, egli
ha respinto così la postulata restrizione della facoltà di disporre.
4.
L'appellante
obietta, per quanto riguarda la prima argomentazione del Pretore, che “se i
provvedimenti cautelari sono decretati prima dell'introduzione della causa di
merito (come nella fattispecie) il giudice assegna all'istante un termine per
promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso
di inosservanza del termine (art. 263 CPC)”. Egli fa valere di avere “promosso
la procedura cautelare prima di quella di merito proprio per evitare che le
more istruttorie rendessero inutile tale procedura di merito”, di modo che lo
stesso art. 263 CPC lo legittimerebbe a procedere. A suo avviso “il primo
passo” per contestare la rinuncia al diritto di abitazione è stato “proprio
quello di inoltrare l'istanza supercautelare, nell'attesa dell'assegnazione
del termine ex art. 263 CPC”.
L'argomentazione
cade nel vuoto già per il fatto che nella fattispecie l'istante non ha chiesto
un qualsiasi provvedimento cautelare, bensì
una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 cpv. 1 n. 1 CC), in
esito alla quale il giudice non suole fissare alcun termine per intentare un'azione
di merito. Diverso sarebbe stato il caso ove il richiedente avesse avuto modo
di postulare un'iscrizione provvisoria nel registro fondiario (art. 961 cpv. 1
n. 1 CC), all'iscrizione provvisoria dovendo far seguito in tale ipotesi l'assegnazione
di un termine entro cui sollecitare l'iscrizione definitiva (Jent-Sørensen in: ZPO, Kurzkommentar, 3ª
edizione, n. 28 ad art. 249). Ammesso e non concesso che per rendere
verosimile una pretesa di carattere obbligatorio sia sufficiente vedersi
assegnare un termine entro cui promuovere causa (nel senso dell'art. 263
CPC), in concreto l'istante non poteva contare dunque su nulla del genere.
Del
resto, si volesse anche supporre che al momento di pronunciare una restrizione
della facoltà di disporre il giudice impartisca all'istante un termine entro
cui presentare l'azione di merito, ciò non toglie che per ottenere la restrizione
come tale l'interessato debba rendere verosimile ‒ come detto ‒
la propria legittimazione, cioè un interesse legittimo. Una restrizione della
facoltà di disporre non si ottiene con semplici dichiarazioni unilaterali. AP 1
sostiene di avere rinunciato al diritto di abitazione sulla particella n. 2741
RFD senza essere consapevole di quanto firmava. L'assunto si esaurisce tuttavia
in un'affermazione. Certo, egli fa valere di avere consentito a una rinuncia improvvida,
di essere oberato di debiti, affetto di alcolismo e con problemi di
tossicodipendenza. Il che può senz'altro essere vero. Non basta tuttavia
rammaricarsi di un comportamento dovuto a leggerezza, avventatezza o
compiacenza per rendere verosimile l'inconsapevolezza delle proprie azioni. Tanto
meno ove si consideri che
l'istante non era oggetto
di alcuna curatela e che AO 1 gli aveva raccomandato di presentarsi curato dal
notaio chiamato ad autenticarne la firma, lasciandogli capire che la rinuncia
al diritto di abitazione presupponeva una certa solennità. Ne segue che in
concreto una restrizione della facoltà di disporre non poteva entrare in linea
di conto già per mancanza del primo requisito costitutivo.
5.
Si
aggiunga che nel caso specifico non manca solo il primo requisito, ma anche il
secondo. Chi insta per una restrizione della facoltà di disporre deve rendere
verosimile infatti, oltre alla propria legittimazione, una minaccia
della sua posizione giuridica (sopra, consid. 3). Deve quindi rendere
attendibile che, per gli effetti legati
alla pubblicità del registro fondiario, egli corra il concreto pe-ricolo
di perdere il proprio diritto poiché un terzo in buona fede potrebbe essere
protetto nel suo acquisto. L'appellante eccepisce di non avere alcuna
possibilità “di venire a conoscenza di una volontà di disposizione” da parte di
AO 1, il quale potrebbe alienare la particella n. 2741 a sua insaputa. Sta di
fatto che la difficoltà di procurarsi un mezzo di prova non esonera dal rendere
verosimile quanto si allega e che il rischio legato a un'alienazione del fondo
non può semplicemente essere presunto. Deve essere reso in qualche modo
verosimile, se non altro per mezzo di indizi. E nella fattispecie non si
ravvisano elementi in tal senso. Né una restrizione della facoltà di disporre
può essere ordinata per semplice precauzione o premunizione. In ultima analisi,
il rischio di perdere il proprio diritto poiché un terzo in buona fede potrebbe
essere protetto nel suo acquisto non deve necessariamente essere suffragato da
grande verosimiglianza, ma deve pur sempre apparire una minaccia concreta, non
soltanto una possibilità, come nel caso in esame. Ne segue che, non
riscontrandosi nella fattispecie nemmeno la seconda condizione cumulativa posta
dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 960 cpv. 1 n. 1 CC,
l'appello vede la sua sorte segnata.
6.
L'emanazione del
giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di provvedimenti cautelari
contenuta nell'appello.
7.
Le spese
dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone problema di ripetibili, il convenuto non essendo stato
chiamato a presentare osservazioni al ricorso.
8.
La richiesta di
gratuito patrocinio contestuale all'appello non può essere accolta. Versasse
anche l'istante in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), per vero, il
ricorso mancava di buon diritto fin dall'inizio, tanto da non essere stato
comunicato a AO 1 per osservazioni (art. 117 lett. b CPC). Delle difficoltà
economiche in cui si trova verosimilmente l'interessato si tiene conto, ad
ogni modo, mitigando la tassa di giustizia.
9.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1). Sentenze riguardanti restrizioni della facoltà di
disporre o iscrizioni provvisorie nel registro fon-diario sono considerate
tuttavia “decisioni in materia di misure cautelari” a
mente dell'art. 98 LTF. Contro di esse il ricorrente può far valere soltanto la
violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_425/2019
del 10 luglio 2019 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. dott. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).