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Decisione

11.2022.65

Restrizione della facoltà di disporre

27 maggio 2022Italiano11 min

per statuire nella causa CA.2022.2 (restrizione della facoltà di disporre) della Pretura

Source ti.ch

Incarti n.

11.2022.65

11.2022.66

Lugano,

27 maggio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2022.2 (restrizione della facoltà di disporre) della Pretura

del Distretto di Riviera promossa con istanza del 28 febbraio 2022 da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. dott. PA 2 ),

giudicando sull'appello

dell'8 aprile 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

30 marzo 2022 (inc. 11.2022.65)

e sulla richiesta di

gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2022.66);

Ritenuto

in fatto: A. Il 25 febbraio 2022 AP 1 si

è rivolto al Pretore del Distretto di Riviera perché ordinasse una restrizione

della facoltà di disporre sulla particella n. 2741 RFD di Biasca, appartenente

a AO 1, invitando l'ufficiale del registro fondiario a rifiutare “qualsivoglia

iscrizione di alienazione o qualsivoglia annotazione (…) di diritti reali o di

diritti reali limitati” riguardante tale proprie­tà. Identica richiesta

l'istante ha formulato già in via cautela­re. Pregiudizialmente egli ha

postulato inoltre il beneficio del gratuito patrocinio. A sostegno della domanda

AP 1 ha allegato che AO 1 lo aveva indotto il 3 marzo 2021 a rinun-ciare a un

diritto di abitazione sul citato fondo, diritto che è stato cancellato così dal

registro fondiario, sebbene in realtà egli non fosse consapevole di quanto

stesse facendo.

B. Invitato a esprimersi

per iscritto, in un memoriale dell'11 marzo 2022 AO 1 ha proposto di respingere

l'istanza. Statuendo il 30 marzo 2022 senza indire udienze, il Pretore ha

respinto l'istanza per non avere AP 1 “allegato né reso verosimile di avere

intrapreso alcun passo” volto a invalidare la rinuncia al diritto di abitazione

e nemmeno di avere preteso che AO 1 intendesse concretamente disporre del

fondo, di modo che faceva difetto anche il requisito dell'urgenza. Le spese

processuali di fr. 100.‒ sono state poste a carico dell'istante, tenuto

a rifondere al convenuto fr. 500.‒ per ripetibili.

C. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 aprile 2022 nel

quale chie­de, una volta ancora, che sia ordinata una restrizione della facoltà

di disporre sulla particella n. 2741 RFD e che l'ufficiale del registro

fondiario sia tenuto a rifiutare “qualsivoglia iscrizione di alienazione o

qualsivoglia annotazione (…) di diritti reali o di diritti reali limitati”

riguardante tale proprietà. Egli insta altresì perché l'iscrizione avvenga

senza indugio, già in pendenza di appello, e rinnova la richiesta di gratuito

patrocinio anche in seconda sede. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1

per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni concernenti restrizioni della facoltà di

disporre, come le decisioni riguardanti iscrizioni provvisore nel registro

fondiario, sono emanate con la procedura sommaria giusta l'art. 249 lett.

d n. 11 CPC. Sono quindi impugnabili entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore

litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

Chiamato da questa Camera a indicare il valore litigioso, il Pretore lo ha

stabilito l'11 maggio 2021 in fr. 200 000.–, stima che a prima vista può apparire verosimile. Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al legale dell'istante il 31 marzo

2021.

(traccia dell'invio n.

98.__________, agli atti).

Presentato l'8 aprile suc-cessivo (timbro postale

sulla busta d'invio), l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2.

Le

premesse che il richiedente deve adempiere per ottenere una restrizione della

facoltà di disporre sono, per analogia, quelle dell'art. 961 cpv. 3 CC che

regolano le condizioni alle quali è possibile conseguire un'iscrizione

provvisoria (sentenza del Tribunale federale 5A_565/2009 del 23 giugno 2010, consid. 3 pubblicato in:

RtiD I-2011 pag. 674). Il richiedente deve rendere verosimile così:

– la

sua legittimazione, cioè un interesse legittimo nel senso dell'art. 961 cpv. 3

CC (prima condizione) e

– una

minaccia della sua posizione giuridica (seconda condizione).

Un

interesse legittimo è dato ove sia resa verosimile una pretesa di carattere

obbligatorio che si riferisce al fondo. Una minaccia sussiste se il richiedente

corre il pericolo, per gli effetti legati alla pubblicità del registro

fondiario (art. 973 cpv. 1 CC), di perdere il proprio diritto poiché un

terzo in buona fede potrebbe essere protetto nel suo acquisto. Alla verosimiglianza

non vanno poste in ogni modo esigenze elevate

(sentenza del Tribunale federale 5A_565/2009 del 23 giugno 2010, consid.

3.

pubblicato in: RtiD I-2011 pag. 674).

3.

Nella fattispecie il

Pretore non ha ravvisato nessuna delle due condizioni testé evocate.

All'istante egli ha rimproverato di non avere “allegato né reso verosimile di

avere intrapreso alcun passo” volto a invalidare la rinuncia al diritto di

abitazione e nemmeno di avere preteso che AO 1 intendesse concretamente

disporre del fondo. Non riscontrando la verosimiglianza di alcun interesse

legittimo né di alcuna minaccia per la posizione giuridica dell'istante, egli

ha respinto così la postulata restrizione della facoltà di disporre.

4.

L'appellante

obietta, per quanto riguarda la prima argomentazio­ne del Pretore, che “se i

provvedimenti cautelari sono decretati prima dell'introduzione della causa di

merito (come nella fattispecie) il giudice assegna all'istante un termine per

promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso

di inosservanza del termine (art. 263 CPC)”. Egli fa valere di avere “promosso

la procedura cautelare prima di quella di merito proprio per evitare che le

more istruttorie rendessero inutile tale procedu­ra di merito”, di modo che lo

stesso art. 263 CPC lo legittimerebbe a procedere. A suo avviso “il primo

passo” per contestare la rinuncia al diritto di abitazione è stato “proprio

quello di inoltrare l'istan­za supercautelare, nell'attesa dell'assegnazione

del termine ex art. 263 CPC”.

L'argomentazione

cade nel vuoto già per il fatto che nella fattispecie l'istante non ha chiesto

un qualsiasi provvedimento cautelare, bensì

una restrizio­ne della facoltà di disporre (art. 960 cpv. 1 n. 1 CC), in

esito alla quale il giudice non suole fissare alcun termine per intentare un'azio­ne

di merito. Diverso sarebbe stato il caso ove il richiedente avesse avuto modo

di postulare un'iscrizione provvisoria nel registro fondiario (art. 961 cpv. 1

n. 1 CC), all'iscrizione provvisoria dovendo far seguito in tale ipotesi l'assegnazione

di un termine entro cui sollecitare l'iscrizione definitiva (Jent-Sørensen in: ZPO, Kurzkommentar, 3ª

edizione, n. 28 ad art. 249). Ammes­so e non concesso che per rendere

verosimile una pretesa di carattere obbligatorio sia sufficien­te veder­si

assegnare un termine entro cui promuovere causa (nel sen­so del­l'art. 263

CPC), in concreto l'istante non poteva contare dunque su nulla del genere.

Del

resto, si volesse anche supporre che al momento di pronunciare una restrizione

della facoltà di disporre il giudice impartisca all'istante un termine entro

cui presentare l'azione di merito, ciò non toglie che per ottenere la restrizione

come tale l'interessato debba rendere verosimile ‒ come detto ‒

la propria legittimazio­ne, cioè un interesse legittimo. Una restrizione della

facoltà di disporre non si ottiene con semplici dichiarazioni unilaterali. AP 1

sostiene di avere rinunciato al diritto di abitazione sulla particella n. 2741

RFD senza essere consapevole di quanto firmava. L'assunto si esaurisce tuttavia

in un'affermazione. Cer­to, egli fa valere di avere consentito a una rinuncia improvvida,

di essere oberato di debiti, affetto di alcolismo e con problemi di

tossicodipendenza. Il che può senz'altro essere vero. Non basta tuttavia

rammaricarsi di un comportamento dovuto a leggerez­za, avventatezza o

compiacenza per rendere verosimile l'inconsapevolezza delle proprie azioni. Tanto

meno ove si consideri che

l'istante non era oggetto

di alcuna curatela e che AO 1 gli aveva raccomandato di presentarsi curato dal

notaio chiama­to ad autenticarne la firma, lasciandogli capire che la rinuncia

al diritto di abitazione presupponeva una certa solennità. Ne segue che in

concreto una restrizione della facoltà di disporre non poteva entrare in linea

di conto già per mancanza del primo requisito costitutivo.

5.

Si

aggiunga che nel caso specifico non manca solo il primo requisito, ma anche il

secondo. Chi insta per una restrizione della facoltà di disporre deve rendere

verosimile infatti, oltre alla propria legittimazione, una minaccia

della sua posizione giuridica (sopra, consid. 3). Deve quindi rendere

attendibile che, per gli effetti legati

alla pubblicità del registro fondiario, egli corra il concreto pe-ricolo

di perdere il proprio diritto poiché un terzo in buona fede potrebbe essere

protetto nel suo acquisto. L'appellante eccepisce di non avere alcuna

possibilità “di venire a conoscenza di una volontà di disposizione” da parte di

AO 1, il quale potrebbe alienare la particella n. 2741 a sua insaputa. Sta di

fatto che la difficoltà di procurarsi un mezzo di prova non esonera dal rendere

verosimile quanto si allega e che il rischio legato a un'alienazione del fondo

non può semplicemente essere presunto. Deve essere reso in qualche modo

verosimile, se non altro per mezzo di indizi. E nella fattispecie non si

ravvisano elementi in tal senso. Né una restrizione della facoltà di disporre

può essere ordinata per semplice precauzione o premunizione. In ultima analisi,

il rischio di perdere il proprio diritto poiché un terzo in buona fede potrebbe

essere protetto nel suo acquisto non deve necessariamente essere suffragato da

grande verosimiglianza, ma deve pur sempre apparire una minaccia concreta, non

soltanto una possibilità, come nel caso in esame. Ne segue che, non

riscontrandosi nella fattispecie nemmeno la seconda condizione cumulativa posta

dalla giurisprudenza per l'applicazione del­l'art. 960 cpv. 1 n. 1 CC,

l'appello vede la sua sorte segnata.

6.

L'emanazione del

giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di provvedimenti cautelari

contenuta nell'appello.

7.

Le spese

dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone problema di ripetibili, il convenuto non essendo stato

chiamato a presentare osservazioni al ricorso.

8.

La richiesta di

gratuito patrocinio contestuale all'appello non può essere accolta. Versasse

anche l'istante in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), per vero, il

ricorso mancava di buon diritto fin dall'inizio, tanto da non essere stato

comunicato a AO 1 per osservazioni (art. 117 lett. b CPC). Delle difficoltà

economiche in cui si trova verosimilmente l'interessato si tiene con­to, ad

ogni modo, mitigando la tassa di giustizia.

9.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra, consid. 1). Sentenze riguardanti restrizioni della facoltà di

disporre o iscrizioni provvisorie nel registro fon-diario sono considerate

tuttavia “decisioni in materia di misure cautelari” a

mente dell'art. 98 LTF. Contro di esse il ricorrente può far valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_425/2019

del 10 luglio 2019 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

avv. ;

avv. dott. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).