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Decisione

11.2022.67

Appello irricevibile per carenza di requisiti formali

3 maggio 2022Italiano7 min

poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla Comunione dei comproprietari della

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.67

Lugano,

3 maggio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SE.2021.219 (contributi condominiali e riconvenzione

creditoria) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 24 giugno 2021 dalla

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1

(già

patrocinato dall'avv. ),

giudicando sull'appello

(“ricorso”) del 6 aprile 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal

Pretore il 3 marzo 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 3 marzo

2022 il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 3, ha condannato AP 1 a

versare alla Comunione dei comproprietari della AO 1 la somma di fr. 7500.– con

interessi a titolo di contributi condominiali scaduti nel 2019 e nel 2020. Una

pretesa di fr. 17 500.– opposta da AP 1 in

via riconvenzionale è stata respinta. Le spese processuali dell'azione

principale, di fr. 800.– (compresa la procedura di conciliazione), sono state

poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla Comunione dei comproprietari della

AO 1 un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili. Le spese della riconvenzione,

di fr. 900.–, sono state addebitate anch'esse a AP 1, con obbligo di rifondere

alla Comunione dei comproprietari della AO 1 altri fr. 1800.– per ripetibili.

B. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 6 aprile 2022

in cui, senza formulare richieste di giudizio (salvo postulare l'assegnazione

di un nuovo termine “per inoltrare d'appello perfetto da mio nouvo Avocato”), censura

la decisione impugnata, lamentando in particolare abusi e soprusi da parte di

altri comproprietari. Il memoriale non è sta­to comunicato alla Comunione dei

comproprietari della AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Un appello, scritto e

motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30

giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla

notificazione a posteriori della motivazione (art. 312 cpv. 1 CPC). Fissato

dalla legge, il termine di 30 giorni non può essere prorogato (art. 144 cpv. 1

CPC). Se mai, ad istanza di una parte che non ha osservato un termine, il

giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte

rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve

misura (art. 148 cpv. 1 CPC). Nemmeno il ricorrente invoca tuttavia nella

fattispecie una giustificazione del genere. La richiesta di AP 1 intesa a

ottenere un nuovo termine per appellare non può quindi entrare in linea di

conto.

2.

Oltre alla

motivazione, un appello deve contenere chiare richieste di giudizio, nel senso

che il ricorrente deve indicare con un minimo di concretezza in che modo

propone di riformare il giudizio impugnato (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Anche

perché l'appellato deve poter capire in modo sufficientemente affidabile da

quali argomentazioni egli sia chiamato a difendersi. Nel caso specifico il

memoriale di AP 1 non contiene alcuna conclusione, ciò che basterebbe per

dichiararlo irricevibile. Si volesse nondimeno presumere che l'interessato

intenda chiedere a questa Camera di respingere la petizione e di accogliere la

sua riconvenzione, nulla muterebbe in definitiva per le considerazioni che

seguono.

3.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha rilevato che, per quanto si riferisce ai contributi condominiali scaduti, l'importo di fr. 7500.‒ non era contestato da AP 1 e

risulta finanche documentato. La pretesa della Comunione dei comproprietari

risulta pertanto legittima. Riguardo all'azione riconvenzionale, il primo

giudice ha accertato che il convenuto chiede il rimborso di fr. 17 500.‒ per lavori da lui eseguiti nella proprietà

per piani, ma che tali interventi risalgono al 2002, quando costui non aveva

ancora acquistato l'appartamento (ciò è avvenuto solo nel novembre del 2012) e

che, per di più, nel marzo del 2008 il Municipio di __________ aveva revocato

la licenza edilizia per l'esecuzio­ne delle ope­re, ordinando il ripristino dello

stato di fatto anteriore. Né il convenuto ‒ ha soggiunto il Pretore ‒

ha reso verosimile una qualsivoglia responsabilità della Comunione dei

comproprietari per la mancata conclusione dei lavori. Onde, in ultima analisi,

l'accoglimento dell'azione principale e la reiezione della doman­da

riconvenzionale.

4.

Con la motivazione esposta

dal Pretore l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio. Egli si duole che

gli altri comproprietari lo maltrattano e lo discriminano (memoriale, punto 1),

che uno dei due amministratori della proprietà per piani usa senza consenso la

sua cantina (memoriale, punto 2), che il menzionato amministratore suole

staccargli i collegamenti dell'appartamento dalla rete elettrica (memoriale,

punto 3) e che i costi del riscaldamento e dell'acqua calda dell'appartamento sono

calcolati erroneamente da anni, nonostante le sue proteste (memoriale, pun­to 4).

Gli argomenti addotti dal Pretore invece sono semplicemente passati sotto

silenzio. Ora, un appello dev'essere “motivato”, come prescrive l'art. 311 cpv.

1.

CPC, nel senso che non basta contestare genericamen­te la sentenza impugnata.

Un appellante deve spiegare in termini comprensibili perché la decisione del

primo giudice si fondi su accertamenti di fatto erronei o denoti

un'applicazione erronea del diritto (art. 310 CPC). Invano si cercherebbero

elementi al proposito nel memoriale di AP 1. Se ne conclude che, non fosse

dichiarato irricevibile per mancanza di richieste di giudizio, l'appello va

dichiarato irricevibile per difet­to di motivazione. La sorte del ricorso si

rivela dunque segnata.

5.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma sono moderate

in funzione della circostanza che la decisione si risolve in un sindacato di

non entrata in materia (art. 21 LTG) e che l'appellante, privo di cognizioni

giuridiche, ha agito senza il patrocinio di un avvocato. Non si pone proble­ma

di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato alla Comunione dei

comproprietari della Residenza AO 1 per osservazioni.

6.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente senten­za sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigio­so raggiunge

la soglia di fr. 30 000.– nella

prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali,

ridotte a fr. 500.‒, sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure

provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).