11.2022.67
Appello irricevibile per carenza di requisiti formali
3 maggio 2022Italiano7 min
poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla Comunione dei comproprietari della
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.67
Lugano,
3 maggio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SE.2021.219 (contributi condominiali e riconvenzione
creditoria) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 24 giugno 2021 dalla
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1
(già
patrocinato dall'avv. ),
giudicando sull'appello
(“ricorso”) del 6 aprile 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 3 marzo 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 3 marzo
2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha condannato AP 1 a
versare alla Comunione dei comproprietari della AO 1 la somma di fr. 7500.– con
interessi a titolo di contributi condominiali scaduti nel 2019 e nel 2020. Una
pretesa di fr. 17 500.– opposta da AP 1 in
via riconvenzionale è stata respinta. Le spese processuali dell'azione
principale, di fr. 800.– (compresa la procedura di conciliazione), sono state
poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla Comunione dei comproprietari della
AO 1 un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili. Le spese della riconvenzione,
di fr. 900.–, sono state addebitate anch'esse a AP 1, con obbligo di rifondere
alla Comunione dei comproprietari della AO 1 altri fr. 1800.– per ripetibili.
B. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 6 aprile 2022
in cui, senza formulare richieste di giudizio (salvo postulare l'assegnazione
di un nuovo termine “per inoltrare d'appello perfetto da mio nouvo Avocato”), censura
la decisione impugnata, lamentando in particolare abusi e soprusi da parte di
altri comproprietari. Il memoriale non è stato comunicato alla Comunione dei
comproprietari della AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Un appello, scritto e
motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30
giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla
notificazione a posteriori della motivazione (art. 312 cpv. 1 CPC). Fissato
dalla legge, il termine di 30 giorni non può essere prorogato (art. 144 cpv. 1
CPC). Se mai, ad istanza di una parte che non ha osservato un termine, il
giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte
rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve
misura (art. 148 cpv. 1 CPC). Nemmeno il ricorrente invoca tuttavia nella
fattispecie una giustificazione del genere. La richiesta di AP 1 intesa a
ottenere un nuovo termine per appellare non può quindi entrare in linea di
conto.
2.
Oltre alla
motivazione, un appello deve contenere chiare richieste di giudizio, nel senso
che il ricorrente deve indicare con un minimo di concretezza in che modo
propone di riformare il giudizio impugnato (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Anche
perché l'appellato deve poter capire in modo sufficientemente affidabile da
quali argomentazioni egli sia chiamato a difendersi. Nel caso specifico il
memoriale di AP 1 non contiene alcuna conclusione, ciò che basterebbe per
dichiararlo irricevibile. Si volesse nondimeno presumere che l'interessato
intenda chiedere a questa Camera di respingere la petizione e di accogliere la
sua riconvenzione, nulla muterebbe in definitiva per le considerazioni che
seguono.
3.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha rilevato che, per quanto si riferisce ai contributi condominiali scaduti, l'importo di fr. 7500.‒ non era contestato da AP 1 e
risulta finanche documentato. La pretesa della Comunione dei comproprietari
risulta pertanto legittima. Riguardo all'azione riconvenzionale, il primo
giudice ha accertato che il convenuto chiede il rimborso di fr. 17 500.‒ per lavori da lui eseguiti nella proprietà
per piani, ma che tali interventi risalgono al 2002, quando costui non aveva
ancora acquistato l'appartamento (ciò è avvenuto solo nel novembre del 2012) e
che, per di più, nel marzo del 2008 il Municipio di __________ aveva revocato
la licenza edilizia per l'esecuzione delle opere, ordinando il ripristino dello
stato di fatto anteriore. Né il convenuto ‒ ha soggiunto il Pretore ‒
ha reso verosimile una qualsivoglia responsabilità della Comunione dei
comproprietari per la mancata conclusione dei lavori. Onde, in ultima analisi,
l'accoglimento dell'azione principale e la reiezione della domanda
riconvenzionale.
4.
Con la motivazione esposta
dal Pretore l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio. Egli si duole che
gli altri comproprietari lo maltrattano e lo discriminano (memoriale, punto 1),
che uno dei due amministratori della proprietà per piani usa senza consenso la
sua cantina (memoriale, punto 2), che il menzionato amministratore suole
staccargli i collegamenti dell'appartamento dalla rete elettrica (memoriale,
punto 3) e che i costi del riscaldamento e dell'acqua calda dell'appartamento sono
calcolati erroneamente da anni, nonostante le sue proteste (memoriale, punto 4).
Gli argomenti addotti dal Pretore invece sono semplicemente passati sotto
silenzio. Ora, un appello dev'essere “motivato”, come prescrive l'art. 311 cpv.
1.
CPC, nel senso che non basta contestare genericamente la sentenza impugnata.
Un appellante deve spiegare in termini comprensibili perché la decisione del
primo giudice si fondi su accertamenti di fatto erronei o denoti
un'applicazione erronea del diritto (art. 310 CPC). Invano si cercherebbero
elementi al proposito nel memoriale di AP 1. Se ne conclude che, non fosse
dichiarato irricevibile per mancanza di richieste di giudizio, l'appello va
dichiarato irricevibile per difetto di motivazione. La sorte del ricorso si
rivela dunque segnata.
5.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma sono moderate
in funzione della circostanza che la decisione si risolve in un sindacato di
non entrata in materia (art. 21 LTG) e che l'appellante, privo di cognizioni
giuridiche, ha agito senza il patrocinio di un avvocato. Non si pone problema
di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato alla Comunione dei
comproprietari della Residenza AO 1 per osservazioni.
6.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
la soglia di fr. 30 000.– nella
prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali,
ridotte a fr. 500.‒, sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure
provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).