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Decisione

11.2022.68

Divorzio: liquidazione del regime dei beni e durata del contributo alimentare per la moglie

2 febbraio 2024Italiano41 min

dichiarazioni dei coniugi divergono: per la moglie la famiglia abitava a __________,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.68

Lugano

31 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d' appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2018.94 (divorzio

su azione di un coniuge) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 13 aprile 2018 da

AO

1 (RO)

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(già

patrocinata dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 27 aprile

2022 presentato da AP 1

contro la sentenza emessa dal Pretore l'11

marzo 2022;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1 (1976), cittadino

romeno, e AP 1 (1974) si sono sposati a __________ il 5 dicembre 2008. Dal

matrimonio è nata N__________ il 5 febbraio 2009. Il marito, economista, è

socio unico della N__________ Srl di B__________, attiva nella costruzione di

immobili. Anch'essa economista, la moglie ha lavorato nel settore bancario e

assicurativo fino al matrimonio per dedicarsi poi alla cura della figlia. Sulla

questione di sapere se durante il matrimonio la famiglia abbia convissuto le

dichiarazioni dei coniugi divergono: per la moglie la famiglia abitava a __________,

anche se il marito trascorreva lunghi periodi lavorativi in

R__________; per AO 1 invece non è mai stato fondato

alcun domicilio comune nel Ticino.

B. Adito

il 17 febbraio 2010 da AP 1 a tutela dell'unione coniugale, con sentenza del 15

marzo 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i

coniugi a vivere separati, ha attribuito alla moglie l'abitazione coniugale in

uso, ha affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita paterno)

e non ha fissato contributi alimentari tra coniugi, ma ha obbligato AO 1 a

versare un contributo di mantenimento in favore della figlia di fr. 3040.–

mensili (inc. DI.2010. 280). Per la moglie (ma non per il marito), tra il 2012

e il 2016 i coniugi si sono riconciliati, tentando invano anche procreazioni assistite,

salvo poi separarsi definitivamente nel 2017.

C. L'11

aprile 2018 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo

di affidare la figlia alla madre con esercizio

congiunto dell'autorità parentale e riservato il proprio diritto di visita,

offrendo un contributo alimentare per la figlia di fr. 3030.– mensili fino alla

maggiore età o al termine della formazione, così come la suddivisione a metà

delle spese straordinarie di lei. Egli ha invitato inoltre la moglie a lasciare

l'abitazione di __________ prospettandole un'altra soluzio­ne abitativa,

ha rifiutato ogni contributo alla medesima e ogni pretesa derivante dalla

liquidazione del regime dei beni, dichiarando di non avere alcun avere previdenziale. All'udienza di conciliazione del 30 maggio 2018, proseguita

il 1° luglio 2020, i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio,

sull'affidamento della figlia alla madre con esercizio in comune dell'autorità

parentale, sul diritto di visita paterno, sull'inesistenza di averi

previdenziali da suddividere e sul versamento alla moglie di una provvigione ad

litem di fr. 5000.–. Sugli altri punti i coniugi non hanno raggiunto

un'intesa, di modo che il Pretore ha assegnato all'attore un termine di 30

giorni per motivare la petizione sulle conseguenze rimaste litigiose.

D. In un memoriale del 28 agosto 2020, integrato il 7

settembre successivo, AO 1 ha offerto un contributo alimentare per la sola

figlia di fr. 2845.40 mensili e ha nuovamente escluso l'esistenza di acquisti

da dividere. Nella sua risposta del 16 ottobre 2020, completata il 9 novembre successivo,

AP 1 ha

chiesto che il marito acquistasse l'appartamento di __________ o, quanto meno assumesse

tutte le relative spese, postulando un contributo alimentare per sé di fr. 12 000.– mensili vita

natural durante, oltre a fr. 15 000.– mensili per “le spese fisse mensili di cibo, telefono elettricità…”, e un contributo

per la figlia di fr. 6000.– mensili, non senza rivendicare complessivi fr. 500 000.– e complessivi € 3 110 000.00 in liquidazione del regime di beni. Il 25 novembre 2020 essa ha

poi sollecitato dal marito una seconda una

provvigione ad litem di fr. 10 000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito

patrocinio.

E. Alle

prime arringhe del 25 febbraio 2021 l'attore ha ribadito le proprie domande,

chiedendo di accertare in virtù dell'art. 54 cpv. 3 LDIP che tra i coniugi

vige il regime della separazione dei beni e ha avversato la seconda provvigione

ad litem. La convenuta ha mantenuto le sue richieste, contestando l'applicazione

dell'art. 54 cpv. 3 LDIP. Entrambe le parti si sono poi confermate nei loro

rispettivi punti di vista in replica e duplica orale, notificando prove. Con

decisione del 4 marzo 2021 il Pretore ha condannato

il marito a erogare una provvigione ad litem di fr. 5000.–. L'istruttoria si è chiusa il 22 ottobre

2021 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 20 gennaio 2022 il marito ha

sostanzialmente ribadito le proprie domande offrendo per la figlia un

contributo alimentare variante tra fr. 3040.– e fr. 4530.– mensili. In un allegato

dello stesso giorno la moglie ha riaffermato le sue posizioni, riducendo la richiesta

di contributo alimentare per sé a fr. 8400.– mensili fino al proprio

pensionamento, importo da ridurre in seguito vita natural durante della rendita

pensionistica che lei avrebbe percepito, e riducendo anche la richiesta di

contributo alimentare quella per la figlia a fr. 5000.– mensili fino alla

maggiore età o fino al termine di una formazione scolastica o professionale.

Inoltre essa ha precisato in complessivi fr. 5 800 000.– la somma rivendicata in liquidazione del regime dei beni. In

memoriali spontanei del 14 febbraio e 8 marzo 2022 le parti hanno ribadito

il loro punto di vista.

F. Statuendo

con sentenza dell'11 marzo 2022, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha stabilito che in liquidazione del regime

dei beni ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso, ha

accertato che non vi sono averi previdenziali da dividere, ha affidato la

figlia alla madre con esercizio congiunto

dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha

obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 6410.–

mensili fino al 16° compleanno della figlia e uno per la figlia di fr. 5220.–

mensili fino a quella data, rispettivamente di fr. 3615.– mensili da allora

fino alla maggiore età o il termine di una formazione adeguata, oltre che ad

assumere le spese straordinarie per la medesima, “se concordate preventivamente

tra genitori”. Le spese processuali di comples-sivi fr. 8000.–

sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili.

G. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27

aprile 2022 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato il marito le

versi complessivi fr. 5 800 000.– in

liquidazione del regime dei beni, così come un contributo alimentare di fr.

8015.– mensili dal 16° compleanno della figlia sino al proprio pensionamento,

ridotto in seguito della rendita pensionistica che lei avrebbe percepito, oltre

all'adeguamento dei contributi alimentari al costo della vita. Nelle sue

osservazioni del 9 giugno 2022 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. Con

decreto del 22 novembre 2022 la giudice delegata di questa Camera ha dichiarato

priva d'interesse una richiesta di esecuzione anticipata della sentenza di

divorzio per quanto riguarda i contributi alimentari introdotta il 7 novembre

2022 da AP 1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze di divorzio

sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e

311.

cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie

patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'ammontare della liquidazione

del regime dei beni e del contributo alimentare in discussione davanti al

Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata

è giunta al patrocinatore della convenuta il 14 marzo 2022 (tracciamento dell'invio

n. 98.__________, agli atti). Il termine per appellare è cominciato a decorrere

così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 10 al 25 aprile 2022 in conformità

all'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC e sarebbe scaduto il 28 aprile 2022. Inoltrato

il 27 aprile 2022 (timbro postale sulla busta d' invio), l'appello in esame è

pertanto ricevibile.

2.

Il

24.

maggio 2023 AP 1 ha chiesto a questa Camera di interpellare, prima di

emanare la decisione, la procuratrice pubblica __________ “al fine di conoscere

i fatti”. Ora, per tacere del fatto che l'interessata non spiega quali fatti intenderebbe

chiarire, eventuali trascuranze dell'obbligo alimentare da parte del marito non

appaiono di rilievo ai fini del giudizio. Sulla richiesta non giova dunque diffondersi.

3.

Litigiosi

rimangono in questa sede la liquidazione del regime dei beni, l'ammontare del

contributo alimentare per la moglie e l'adeguamento al rincaro di tutti i

contributi di mantenimento. Il resto, compreso il principio del divorzio, è

passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).

Ciò premesso, in caso di divorzio la regolamentazione

dei rapporti patrimoniali tra i coniugi va esaminata prima delle questioni

inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in

RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.133

del 4 aprile 2023 consid. 3). Non v' è ragione in concreto per procedere altrimenti.

I. Sulla

liquidazione del regime di beni

4.

Nella sentenza impugnata il Pretore, lasciata indecisa

l'applicabilità dell'art. 54 cpv. 3 LDIP e con ciò la questione di sapere se

tra i coniugi viga il regime della separazione dei beni, ha rimproverato alla moglie

di non avere dimostrato le sue pretese in liquidazione del regime della

partecipazione degli acquisiti. Al riguardo egli ha constatato che secondo la convenuta

gli investimenti del marito in costanza di matrimonio sono ammontati a complessivi

€ 48 726 000.00, ma che essa si è limitata a rivendicare un importo

di fr. 5 800 000.– “da lei ritenuto giusto e equo”, invitando il giudice a far capo

al suo potere di apprezzamento (art. 42 cpv. 2 CO) e rinviando per il resto a

un proprio scritto del 16 ottobre 2020. Il primo giudice ha ricordato però che la

liquidazione del regime dei beni è retta dal principio dispositivo e che AP 1 non

poteva limitarsi a far valere la pretesa “senza che sia dato di capire il suo

fondamento rinviando in modo generico agli allegati senza indicare i documenti

ai quali si riferisce”. Onde l'inammissibilità della domanda. Ad ogni modo, per

il Pretore, se da una perizia privata prodotta dalla convenuta si evince che il

patrimonio del marito ammonta appunto a complessivi € 48 726 000.00, gli

immobili peritati “non risultano appartenere al medesimo, ma a società a lui interamente

o in parte riconducibili”, mentre di alcuni immobili “nemmeno è nota la

proprietà”, senza dimenticare che la stima peritale non considera i debiti

ipotecari. Stando al primo giudice, inoltre, gli immobili in questione

costituiscono beni propri dell'attore, poiché acquisiti prima del matrimonio senza

che la moglie abbia dimostrato una sua partecipazione al plusvalore (art. 206

CC) o l'esistenza dei presupposti per un compenso (art. 209 CC).

Comunque

sia, il Pretore ha passato in rassegna le pretese della convenuta, rilevando

come la richiesta di obbligare il marito ad acquistare per fr. 2 500 000.– l'appartamento

di __________ esula dalla liquidazione del regime matrimoniale, né esiste un obbligo

per un coniuge di acquistare un bene appartenente a un terzo, estraneo alla

procedura. Egli ha ritenuto altresì priva di fondamento la rivendicazione di fr.

15.

000.–

mensili per “spese correnti”, l'assunzione da parte del marito dei bisogni

correnti della moglie essendo una questione da esaminare nell'ambito della definizione

del contributo alimentare. Per il Pretore, poi, la richiesta di € 1 500 000.00

corrispondenti alla metà del valore di un attico appartenente alla N__________

Srl che la convenuta avrebbe ristrutturato per la figlia, “oltre a non essere

chiaro a quale appartamento si riferisca”, nemmeno è dato di capire su quale

base essa possa vantare pretese su un immobile appartenente a quella società. Circa

la pretesa di € 250 000.00 riferita alla F__________ Srl (società riconducibile

alla N__________ Srl), per il Pretore

l'esistenza

di un credito del padre della convenuta nei confronti di tale società “ancora

non dimostra una pretesa della moglie in liquidazione del regime dei beni”.

Né, a mente del Pretore, la moglie può vantare

pretese in for­za di un riconoscimento di debito per € 200 000.00 sottoscritto dal marito in favore del di lei

padre, “in parte già recuperato e del quale essa non è cessionaria”. Quanto

alla richiesta di € 360 000.00 verso la

C__________ Srl, per il primo giudice quand'anche tale società appartenga al

marito “non è dato a sapere per quale ragione ciò dimostrerebbe una simile

pretesa in favore della moglie”. La pretesa di fr. 300 000.– quale

provento per la vendita di suoi gioielli da parte del marito è poi stata respinta

sia perché “non si comprende il fondamento giuridico della stessa” sia perché “se

alcuni gioielli sono stati venduti ciò sembrerebbe essere stata opera della

convenuta medesima o del di lei padre”. Infine, circa la restituzione dell'investimento

immobiliare della moglie e del di lei padre di € 520 000.00 nella costituzione

delle società T__________ Srl e B__________ Srl, per il Pretore la pretesa,

così come quella relativa al pagamento degli interessi di € 340 000.00 dal 2008,

è immotivata “sia per quanto attiene al fondamento giuridico della stessa, sia

all’onere della prova, non essendo sufficiente rinviare genericamente agli allegati

come ella pretende fare”.

5.

AP

1.

ribadisce anzitutto l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 54 cpv.

3.

LDIP, norma secondo cui se i coniugi non sono mai stati simultaneamente

domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune si applica il

regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. Ora, l'accertamento

del domicilio del marito è un tema delicato, tanto che per finire il Pretore l'ha

lasciato indeciso e ha respinto nel merito le pretese in liquidazione del

regime della partecipazione degli acquisiti formulate della moglie. Conviene dunque

esaminare prima le censure dell'appellante contro la reiezione delle sue pretese

in liquidazione di quel regime e vagliare l'applicazione dell'art. 54 cpv. 3

LDIP solo ove tali censure risultassero fossero fondate.

6.

L'appellante

riafferma che il patrimonio del marito assomma a complessivi € 48 726 000.00 e che

tale capitale dev'essere considerato un acquisito, poiché frutto di

investimenti effettuati duran­te il matrimonio. Essa contesta di non avere spiegato

“in dettaglio con precisi rinvii a documenti” la situazione economica del

marito, facendo valere che al punto 3 del memoriale conclusivo, ritrascritte in

appello, ha enunciato “i documenti e i mezzi di prova sui quali fonda le sue

pretese”. A suo avviso, essa ha quindi sufficientemente sostanziato le proprie

allegazioni e pretese, tant'è che il Pretore le analizzate nel dettaglio. Sottolinean­do

di non essere stata patrocinata durante l'istruttoria, essa sostiene che l'importo

di fr. 5 800 000.– da lei rivendicato è stato calcolato per difetto,

essendole impossibile quantificare con esattezza il guadagno accumulato dal

marito in costanza di matrimonio. E siccome essa ha fatto tutto il possibile

per comprovare la situazione economica del coniuge, tanto da far allestire una

perizia privata sugli immobili del marito, il primo giudice avrebbe dovuto calcolare

la spettanza derivante dalla liquidazione del regime dei beni sulla base dell'art.

42.

cpv. 2 CO. Tanto più, soggiunge, che per il Pretore medesimo la situazione

finanziaria del marito è nebulosa, giacché “il domicilio all'estero e la sua

professione di imprenditore immobiliare hanno reso praticamente impossibile

determinare in maniera affidabile le reali entrate dello stesso”.

Posto

ciò, l'appellante sostiene che anche solo considerando il valore dell'immobile

appartenente alla N__________ Srl, di cui il marito è unico socio, e di quello

in proprietà della F__________ Srl, di cui l'85% delle quote è detenuto dalla N__________

Srl mentre AO 1 ne detiene il 5%, il

patrimonio del marito ammonta a oltre € 40

000.

000.00. A suo avviso, stimando in un 5% il reddito che

tale patrimonio immobiliare potrebbe generare, è ragionevole presumere che durante

il matrimonio il marito ha conseguito un guadagno di almeno € 20 000 000.00. Per AP 1,

quindi, seppure le due predette socie­tà costituiscano beni propri del marito,

il relativo reddito va considerato un acquisto di lui giusta l'art. 197 cpv. 2

n. 4 CC. Quanto all'esistenza di debiti ipotecari, essa ritiene che non vi sia

alcuna prova sull'esistenza di aggravi del genere. In definitiva, la prete-sa

di fr. 5 800 000.– risulterebbe “congrua al patrimonio accumulato dal marito in

costanza di matrimonio”.

a) ll problema è che nella sua risposta del 16 ottobre 2020, completata il

9.

novembre successivo, l'interessata aveva specificato la sua pretesa in liquidazione

del regime, indicando i beni come segue:

fr. 2 500 000.– per l'acquisto dell'appartamento di __________;

– fr. 15 000.– come somma da versare mensilmente per

spese

correnti;

– € 1 500 000.00

a titolo di liquidazione della N__________ Srl;

– € 250 000.00 per la F__________ Srl;

– € 360 000.00 per la C__________ Srl;

– fr. 200 000.– per un prestito del fu __________;

– fr. 300 000.– per la vendita dei gioielli della moglie;

– € 1 000 000.00

per terreni T__________ Srl e B__________

Srl.

Nel

memoriale conclusivo essa ha ribadito altresì “lo scritto 16 ottobre 2020, che

si dà qui riprodotto per intero”, quantificando in fr. 5 800 000.– la pretesa in liquidazione del regime dei beni “così

come meglio indicato nello stesso scritto” (pag. 15). Tale importo corrisponde,

per finire, alla somma di tutte le posizioni elencate nella risposta, previa

conversione in franchi delle pretese in euro.

b) In questa sede l'appellante non riprende più

le varie posizioni dell'importo rivendicato, ma afferma – in sintesi – che l'impor­to

globale di fr. 5 800 000.– corrisponde

al reddito generato dagli immobili appartenenti a società riconducibili al

marito, ovvero di redditi di beni propri, i quali costituiscono acquisti (art.

197.

cpv. 2 n. 4 CC). Non si tratta però di una mera precisazione del fondamento

giuridico della pretesa in liquidazione del regime dei beni, ma di un cambiamento

dei fatti su cui essa poggia, con conseguente modifica dell'oggetto del litigio.

Ciò configura una mutazione dell'azione, la quale in appello è ammissibile solo

alle condizioni dell'art. 317 cpv. 2 CPC, ossia se sono date le premesse

dell'art. 227 cpv. 1 CPC (lett. a) e se la mutazione è fondata su nuovi fatti o

nuovi mezzi di prova (lett. b). Non soccorrendo palesemente tali condizioni, l'appello

su questo punto si rivela quindi irricevibile. Non si disconosce che al momento

di presentare la risposta AP 1 non era

patrocinata. A prescindere dal fatto nondimeno che ciò è dovuto a sua libera

scelta, essa non risultava manifestamente incapace di difendersi o di discutere

la propria causa, ove appena si pensi che i memoriali

da lei allestiti sono perfettamente comprensibili e le richieste di giudizio

sono indicate con chiarezza. Del resto, il legale da lei successivamente incaricato

ha rinviato a tali atti, ma non ha accennato a carenze o a mancati interventi

del Pretore (verbale del 25 febbraio 2021, pag. 1 in fondo: memoriale

conclusivo, pag. 15 a metà). Chi agisce senza l'ausilio di un

patrocinatore rischia di commettere errori. Deve assumere tuttavia la

responsabilità delle proprie scelte processuali.

c) Ad ogni modo, foss'anche ammissibile su questo punto l'appello,

la pretesa in liquidazione di AP 1 è destinata

all'insuccesso. Incombe per vero al coniuge che fa valere un credito di

partecipazione agli acquisti dell'altro dimostrare la sussistenza dei beni

invocati a tale data (art. 8 CC; DTF 125 III 2 consid. 3; più di recente: sentenza

del

Tribunale federale 5A_53/2022

del 14 febbraio 2023 consid. 4.1; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2015.11

del 20 luglio 2017 consid. 7 con rinvii). Un coniuge può beneficiare

della riduzione del grado di prova nella liquidazione del regime dei beni unicamente

quando una prova rigorosa non è esigibile secondo la natura delle cose, talché

sussiste una vera e propria emergenza probatoria, la quale giustifica di

ridurre l'onere della prova alla verosimiglianza prevalente (DTF 144 III 269

consid, 5.3). Solo ove sia data un'emergenza probatoria è lecito procedere,

anche nello scioglimento del regime dei beni, a una stima in base all'art. 42

cpv. 2 CO per analogia (sentenza del Tribunale federale 5A_51/2014 del 14

luglio 2014 consid. 2.3 e 2.4, pubblicati in: FamPra.ch 2014, pag. 1036; Roduner/Schmoker, Hinzurechnung nach

Art. 208 ZGB, in: FamPra.ch 2023 pag. 74). Ciò presuppone però che la persona cui incombe

l'onere della prova abbia fatto tutto il possibile per dimostrare la pretesa

(sentenza del Tribunale federale 5A_51/2014 del 14 luglio 2014 consid. 2.4,

pubblicato in: FamPra.ch 2014, pag. 1036).

d) Nella

fattispecie è

vero che il marito poco o punto ha addotto circa la propria situazione finanziaria,

in particolare su quanto egli ha accantonato durante il matrimonio. Ed è vero che il Pretore, nonostante l'assenza della

convenuta all'udienza del 4 ottobre 2021, non poteva considerare AP 1 come

non comparsa e rinunciare all'audizione di E__________, consulente bancario del

marito (RtiD

II-2022 n. 30c pag. 689 consid.

3). Ma l'interessata non ha contestato la decisione del 20 ottobre 2021 con cui

il Pretore ha respinto la sua richiesta di assumere quel testimone, né ha chiesto a questa

Camera di escuterlo (nel medesimo senso: I CCA,

sentenza inc. 11.2021.82/11.2023.6 del 13 luglio 2023 consid. 11). Davanti al

Pretore essa ha prodotto bensì, tra l'altro, una perizia privata sul valore

degli immobili riconducibili al marito, tuttavia alle prime arringhe del 25

febbraio 2021, quantunque assistita da un legale, essa si è limitata a instare

per l'interrogatorio del marito e l'edizione dalla E__________ di tutta la

documentazione di un conto in Svizzera asseritamente ricollegabile al medesimo,

mentre nulla ha chiesto in merito alla situazione finanziaria delle società __________

(bilanci, conti perdite e profitti, dichiarazioni fiscali, tassazioni) al fine

di permettere una valutazione globale degli attivi e dei passivi societari. Né è

stato chiesto all'attore di produrre documentazione sulla di lui situazione finanziaria

in

__________ (dichiarazioni fiscali o tassazioni personali). Al-l'udienza del 4

ottobre 2021, poi, il patrocinatore della convenuta, pur potendo interrogare il

marito in assenza della convenuta, nemmeno ha posto domande riguardo alla

situazione delle società __________ o ha sollecitato informazioni sulla redditività

delle medesime.

e) Alla

luce di quanto precede, le prove inerenti all'esistenza di un credito di

partecipazione agli acquisti non erano impossibili da addurre e nemmeno può

dirsi che non potessero essere ragionevolmente pretese. Sarebbero anzi state

possibili, ma non sono state chieste. Il domicilio all'estero del marito, per

altro, non avrebbe impedito di postulare l'assunzione di prove in __________ in

applicazione della Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione

all'estero di prove in materia civile o commerciale (RS 0.274.132). In circostanze

del genere la moglie non può giovarsi della lacunosità probatoria, ascrivibile in

parte alla sua impostazione processuale (sopra, consid. a). E in mancanza di precise

indicazioni l'art. 42 cpv. 2 CO non consente di chiedere al giudice di

pronunciare un risarcimento a discrezione (DTF 144 III 159 consid. 2.3 con

rinvii). Ne discende che, in definitiva, su questo punto l'appello vede la sua

sorte segnata, senza che occorra approfondire l'applicabilità dell'art. 54 cpv.

3.

LDIP.

II. Sui

contributi alimentari per moglie e figli

7.

Litigiosa è in primo luogo la durata del contributo alimentare per la moglie. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha riscontrato anzitutto un matrimonio che ha influito

concretamente sulla situazione della convenuta ciò che conferisce a

quest'ultima il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la

comunio­ne domestica. Constatato che la situazione economica del marito “è

nebulosa”, il domicilio all'estero e la professione di imprenditore immobiliare

avendo reso praticamente impossibile determinare in maniera affidabile le reali

entrate di lui, per calcolare i contributi alimentari per moglie e figlia il Pretore

si è scostato dall'abituale metodo “a due fasi” per adottare quello “a una

fase”, determinato in base al tenore di vita precedente, senza considerare le

risorse finanziarie del debitore. A tal fine egli ha calcolato il debito

mantenimento della convenuta in fr. 8015.– mensili sommando quanto il marito ha versato dopo la separazione (fr. 4575.–

mensili) al costo dell'alloggio (fr. 3440.– mensili, già dedotta la quota compresa

nel fabbisogno in denaro della figlia).

Quanto

alla capacità della convenuta di far fronte autonomamen­te al proprio

mantenimento, il Pretore ha accertato che AP 1 ha una laurea in economia e ha maturato

esperienze lavorative nell'ambito bancario e assicurativo, ciò che non le

preclude (nonostante non lavori più dal 2008 e abbia 48 anni) un reinserimento

professionale, anche perché essa non deve più occuparsi di una bambina piccola.

Pur riconoscendo le difficoltà nel trovare un'attività lucrativa dopo anni di

assenza dal mondo del lavoro, anche per la forte presenza di manodopera estera,

il primo giudice ha ritenuto nondimeno che essa non può considerarsi esclusa

definitivamente da ogni reddito. A suo parere, inoltre, la richiesta di una

rendita di invalidità da parte di lei non dimostra un impedimento, né la

documentazione medica da lei prodotta attesta problemi di salute che ostino a

un reinserimento professionale. In ultima analisi, ricordato che la figlia ha

13.

anni, egli ha fissato alla moglie un termine fino al 16° complean­no di N__________

per riprendere un'attività al 100%. E a quel momen­to, per il Pretore, AP 1 sarà

in grado di conseguire un reddito sufficiente per coprire il proprio debito

mantenimento di fr. 8015.– mensili. Ciò esclude un contributo alimentare dopo

di allora, così come dopo il di lei pensionamento. Per di più, ha soggiunto il

Pretore, la richiesta della convenuta intesa a ottenere un contributo

alimentare in seguito, pur “ridotto del­l'importo corrispondente alla rendita

pensionisticaˮ, non è ricevibile siccome non sufficientemente motivata. In

definitiva il primo giudice ha fissato perciò il contributo alimentare litigioso

in fr. 6410.– mensili fino ai 16 anni della figlia, “considerato che il

suo debito mantenimento è coperto dal contributo di accudimento previsto per N__________

nella misura di fr. 1605.– mensili”, importo pari al 20% del debito

mantenimento della moglie.

8.

L'appellante non critica il contributo alimentare di

fr. 6410.– mensili riconosciutole dal Pretore fino ai 16 anni della

figlia, ma ne rivendica uno di fr. 8015.– mensili dopo di allora, vita natural durante.

Essa contesta di poter riprendere un'attività lucrativa, facendo valere problemi

di salute per i quali ha presentato una richiesta d'invalidità. Per di più, essa

soggiunge, dopo un'assen­za di 15 anni dal mondo del lavoro e visti i problemi

di salute, “non è scontato” tornare a lavorare come consulente finanziaria,

come non lo è la possibilità di percepire un reddito di fr. 8015.– mensili. L'interessata

non trascura che il limite per ritenere inesigibile una ripresa dell'attività

lavorativa è stato portato dalla giurisprudenza a 50 anni, ma rileva che al

momento della ripresa dell'attività lucrativa

avrà superato tale soglia. Essa assevera infine che, quand'anche

rientrasse nel mondo del lavoro, non sarà in grado di costituirsi un'adeguata

previdenza professionale, al punto che dopo il pensionamento neppure potrà

permettersi un tenore di vita dignitoso. E ciò a maggior ragione se nulla ottiene

in liquidazione del regime dei beni.

9.

I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex

coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano

l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e

diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con

riferimenti). Al proposito basti ricordare che qualora un coniuge non possa

ragionevolmente essere tenuto a provvedere da sé al proprio debito

mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge

deve corrispondergli un adeguato contributo alimentare (art. 125 cpv. 1

CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello del clean break,

secondo cui dopo il divorzio ciascun coniuge deve, nella misura del possibile,

riacquisire la propria indipendenza economi­ca e finanziare da sé le proprie

esigenze e, dall'altro, quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi

devono sopportare in comune le conseguenze legate alla ripartizione dei compiti

assunta in costanza di matrimonio (art. 163 CC).

a) In applicazione dell'art. 125 CC il giudice esamina se e

in quale misura, ponderate le circostanze concrete, si possa esigere che un

coniuge ormai sgravato dal governo della casa e della cura della famiglia possa

investire altrimenti la sua forza lavoro così liberatasi e intraprendere o

estendere un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua formazione

professionale, la sua età e il suo stato di salute. Ciò può rendere necessario

modificare l'accordo sui ruoli assunti durante la vita in comune (RtiD II-2019

pag. 665 n. 5c; più re-centemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13

giugno 2022 consid. 8b). Le risorse economiche della famiglia e il riparto dei

ruoli svolti durante la comunione domestica (o al momento della separazione)

non ostano pertanto – in linea di principio – all'esercizio di un'attività

lucrativa da parte di quel coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2021.82 del 13 luglio

2023.

consid. 13a).

b) Premesso

che le parti non discutono l'applicazione del metodo di calcolo concreto a “una

fase” (sull'applicabilità di tale metodo in caso di situazioni finanziarie

particolarmente favorevoli: DTF 147 III 279 consid. 6.6, 300 consid. 4.5, 305

consid. 4.3), per fissare l'entità di contributi alimentari ci si dipar­te, di

regola, dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova

di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare

di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia

determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato

a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109

consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD

I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con

richia­mi). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che

l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In

seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la

divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo

dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della

formazione professionale (passata e futu­ra), delle esperienze professionali,

della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul

mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147

III 321 consid. 5.6; analogamen­te: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006

pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022 consid. 11b).

c) Contrariamente

a quanto crede l'appellante, la “regola dei 45 anni” e la presunzione che

ne derivava per cui non si poteva pretendere la ripresa di un'attività

lucrativa se al momento della separazione quel coniuge avesse già 45 anni o,

tutt'al più, 50 anni è stata di recente abbandonata. In virtù del nuo­vo orientamento,

anche trattandosi di un coniuge che duran­te una lunga vita in comune non ha

esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla

famiglia, si presume adesso che un'occupazione retribuita sia esigibile, a

condizione che tale possibilità esista effettivamen­te e che non sussistano

intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli. Determinanti sono

quindi le circostanze del caso concreto, a cominciare dall'età, dallo stato di

salute del soggetto, dalle attività svolte in precedenza, dalla flessibilità

personale e dalla situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid.

5.5

e 5.6, 258 consid. 3.4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.82

del 13 luglio 2023 consid. 13b).

10.

Relativamente

all'età al momento della separazione, anche supponendo che questa sia intervenuta

nel 2017 come sostiene l'appellante, AP 1 aveva allora 43 anni, ma doveva

ancora occuparsi della figlia di 8 anni. E a quel momento vigeva ancora il

principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto – di regola – a

cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale solo al

momento in cui il figlio minore a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età,

mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momento in cui

quel figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF

137.

III 109 consid. 4.2.2.2). La giurisprudenza pubblicata in DTF 144 III 481,

che prevede la ripresa di un'attività lucrativa al 50% dalla scolarizzazione obbligatoria

del figlio minore, all'80% dall'inizio della scuola secondaria, e al 100% dal

compimento del 16° anno di età è stata adottata il 21 settembre 2018 ed è stata

pubblicata nella raccolta ufficiale il 27 marzo 2019. Rammentato ciò, quand'anche

ci si fosse dipartiti in concreto dalla “regola dei 45 anni”, nel marzo del

2019.

la convenuta, quarantacinquenne con una figlia di 10 anni, non poteva più legittimamente

supporre che da lei non ci si aspettasse più l'esercizio di un'attività

lucrativa a tempo parziale con relativa estensione a tempo pieno dal 16° compleanno

di età della figlia (febbraio del 2025). Sotto il profilo dell'età, un reinserimento

dell'interessata sul mercato del lavoro è quindi esigibile.

11.

Per

quanto attiene allo stato di salute dell'appellante, è vero che essa ha inoltrato,

il 9 febbraio 2022, una richiesta d'invalidità (doc. 118), ma – come ha spiegato

il Pretore – ciò non basta per dimostrare una durevole incapacità lucrativa (cfr.

I CCA, senten­za inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 7a). Agli atti figura

un elenco di tutti i problemi fisici in cui l'interessata è incor­sa dal 2002

(doc. 118), una conferma del 27 settembre 2021 di un appuntamento alla clinica

universitaria __________ per una visita medica della colonna vertebrale (doc.

104) e due certificati del 3 e del 9 novembre 2021 in cui la dott. __________

attesta che la paziente è stata sottoposta a un intervento chirurgi­co causante

un'inabilità lavorativa al 100% fino al 15 novembre 2021 (doc. 107 e 108). Se

non che, per tacere del fatto che nulla risulta sulle diagnosi e prognosi delle

affezioni allegate dalla mo-glie, tale documentazione non è sufficiente per dimostrare

menomazioni permanenti della capacità lucrativa, l'accertamento di simili patologie

presupponendo, se non una perizia, almeno un rapporto specialistico

indipendente (RtiD I-2014 pag. 736 consid. 4e con richiamo). In difetto di

una relazione del genere non è ragionevolmente possibile formulare con

oggettiva attendibilità una prognosi a medio termine (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 7a). Sotto questo profilo

non si può ritenere perciò che sussistano veri ostacoli al­l'esercizio di una

professione. Visto quanto precede, non vi sono ragioni per esonerare AP 1 dal

procurarsi redditi propri dal compimento dei 16 anni della figlia. In proposito

la decisione del Pretore resiste alla critica.

12.

In

merito all'effettiva possibilità di trovare un'occupazione, il Pretore ha

accertato che AP 1 è laureata in economia e ha lavorato fino al matrimonio (dicembre

del 2008) come consulente nel settore assicurativo e bancario. Si conviene che dopo

un'inattività professionale di 17 anni, a 51 anni di età un suo reinserimento

come consulenze finanziaria possa apparire problematico, una laurea universitaria

non bastando per accertare una determinata capacità di reddito. Né si

disconosce che in Ticino l'attuale mercato del lavoro nel settore bancario non

è più particolarmente favorevole. Sta di fatto che già con la petizione di

divorzio (13 aprile 2018) l'attore rifiutava qualsiasi contributo alimentare

per la moglie e sollecitava quest'ultima a riprendere un'attività lucrativa. Essa

sapeva quindi di non poter più contare, quanto meno dal 2019 (sopra, consid.

10), sul modello di accudimento parentale anteriore alla separazione, ma che avrebbe

dovuto mettere a profitto la propria potenzialità lucrativa. E tale consapevolezza

nemmeno le è sfuggita, tant'è che nella risposta del 1° ottobre 2020 essa

menzionava le ricerche lavorative da lei svolte senza successo tra il 2016 al

2020, salvo poi non esibire alcunché (lettera del 16 ottobre 2020). In simili

circostanze gli atti non consentono di accertare gli sforzi intrapresi per

trovare un'occupazione né in quale settore si fosse orientata la ricerca. Nella

misura in cui l'interessata invoca l'attuale precarietà del mercato del lavoro,

l'appello si esaurisce quindi in allegazioni generiche.

Quanto

alla retribuzione, la motivazione del Pretore, che ha stimato un reddito potenziale

di fr. 8015.– mensili corrispondente a quanto serve alla convenuta per coprire

il proprio debito mantenimento, è invero opinabile, ove si pensi che il primo

giudice non allude ad alcuna statistica o fonte dalla quale si possa desumere tale

dato, come egli avrebbe dovuto fare (DTF 137 III 122 con-sid. 3.2; più recente: sentenza del Tribunale federale 5A_88/2023

del 19 settembre 2023 consid. 3.3.2; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2021.135

del 10 agosto 2022 consid. 11c). Ad ogni modo, si fosse anche l'interessata

debitamente attivata per reperire un'attività a tempo parziale nei settori di

sua competenza, un guadagno superiore a fr. 8000.– mensili netti appare fuori

dalla portata, a maggior ragione nel 2025. Dai dati dell'Ufficio federale di

statistica si evince che per un'attività nel settore della produzione (ramo

economico: ‟servizi finanziarie assicurativi”) lo stipendio conseguibile

nel Ticino da una donna (media dei salari con e senza funzione di quadro)

ammonta a fr. 6537.– lordi mensili (‹https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/livello-salari-grandi-regioni.html›,

tabelle per Grandi Regioni: Ticino). Con le cautele del caso si può

stimare perciò che dal 16° compleanno di N__________ l'appellante potrà contare

su un reddito attorno ai fr. 5700.– mensili netti. Su questo punto l'appello merita

dunque parziale accoglimento, nel senso che dal febbraio del 2025 e fino al di

lei pensionamento ordinario il contributo alimentare per la moglie va fissato

in fr. 2315.– mensili.

13.

Relativamente al periodo successivo al pensionamento

ordinario della convenuta, il Pretore ha ritenuto che costei, essendo in grado

di conseguire un reddito sufficiente per coprire il proprio debito mantenimento

prima di allora, non si giustifica un contributo alimentare. Inoltre egli ha reputato

che la pretesa volta a ottenere un contributo alimentare dopo il pensionamento,

pur “ridotto dell’importo corrispondente alla rendita pensionistica”, non fosse

sufficientemente motivata e risultasse quindi irricevibile.

a) Nell'appello

AP 1 sostiene di non avere risparmi né averi previdenziali e che, quand'anche

rientrasse nel mondo del lavoro, essa non avrà modo di costituirsi una previdenza

idonea a coprire il suo debito mantenimento, ma nemmeno un tenore di vita

dignitoso, ed essa finirà pertanto a carico della pubblica assistenza. Essa contesta

di non avere motivato la sua pretesa, poiché nel memoriale conclusivo, ritrascritto

in appello, ha indicato di ritrovarsi con la sola rendita AVS mentre il marito dispone

di un ingente patrimonio. Per l'appellante, visto il carattere lebensprägend

del matrimonio, si giustifica quindi contributo alimentare in suo favore vita

natural durante, pari a fr. 8015.– mensili, “ridotto dell’importo

corrispondente alla rendita pensionistica”.

b) Nella

fattispecie la prima motivazione del Pretore non è solo opinabile, ma finanche

errata, ove si pensi che la rendita AVS non corrisponde all'ultimo salario

percepito durante la vita attiva, ma è determinata in base al reddito annuo medio

determinante e gli anni di contribuzione computabili. Né l'interessata potrà

beneficiare dello splitting AVS e del risultato della suddivisione dell'avere

di vecchiaia, il marito non aven­do mai esercitato un'attività lucrativa in

Svizzera. Sotto questo profilo non è dato di vedere in effetti come

l'appellante potrà sopperire da sé al proprio debito mantenimento.

c) Quanto

al secondo argomento, è vero che nel memoriale conclusivo la convenuta aveva

motivato la necessità di un contributo alimentare anche oltre il pensionamento

(pag. 10 seg.). Ed è altrettanto vero che, seppure ai contributi alimentari da

versare dopo il divorzio si applichi il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1

CPC), ove constati la mancanza di documenti necessari per statuire sulle

conseguenze patrimoniali del divorzio il giudice ingiunge alle parti di

esibirli (art. 277 cpv. 2 CPC). Il nodo è che la richiesta di giudizio della

convenuta accusa una grave carenza formale (che non toccava al giudice

segnalare). Qualora una conclusione abbia per oggetto una somma di denaro, infatti,

la pretesa va sempre quantificata. Tale requisito vale tanto sul piano federale

quan­to sul piano cantonale, in prima sede (art. 84 cpv. 2 CPC) e in appello.

Eccezioni a tale principio non si ravvisano nella fattispecie. In concreto

l'interessata, debitamente patrocinata, non ha mai quantificato (nemmeno per

ordine di grandezza) il contributo alimentare preteso dopo il pensionamento. Si

conviene ch'essa non disponeva di proiezioni di rendita AVS, non avendole chieste.

Ciò non la esonerava tuttavia dall'indicare almeno la cifra da lei ritenuta

corretta, riservandosi di aggiornarla non appena avesse ottenuto i ragguagli

necessari. E per ottenerli le sarebbe bastato rivolgersi all'Istituto delle

assicurazioni sociali, il quale elabora abitualmente “calcoli previsionali” in

tema di AVS/AI (I CCA, sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid, 8e).

In nessun caso essa poteva limitarsi invece a una possibile riduzione non

determinata, per altro inidonea nell'eventualità di un'esecuzione forzata (nel medesimo

sen­so: I CCA, sentenza inc. 11.2019.87 del 23 luglio 2020 consid. 10c). L'appellante

ha motivato perciò in qualche modo la richiesta di contributo alimentare dopo

il pensionamento, ma non l'ha minimamente quantificata. Nel risultato la

sentenza del Pretore resiste di conseguenza alla critica.

14.

Da

ultimo AP 1 contesta il mancato adeguamento al rincaro dei contributi

alimentari. Benché formulata in prima sede, la richiesta non è stata trattata

dal Pretore. Ora, la legge non prevede un'indicizzazione automatica (art. 128

cpv. 1 e 286 cpv. 1 CC, 282 cpv. 2 lett. d CPC: sentenza del Tribunale federale

5A_685/2012 del 5 novembre 2012 consid. 5.2 con rinvio), ma le clausole d'indicizzazione

sono un uso consolidato, anche da parte di questa Camera (da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 23 con richiami).

Confrontato alla richiesta della convenuta, né in prima sede né in appello AO 1

ha preso posizione su tal punto, non pretendendo in particolare che non si giustifichi

nella fattispecie un adeguamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Si

giustifica così di accogliere la richiesta. Va ricordato tuttavia che il

debitore risiede a B__________, ragione per cui occorre considerare l'evoluzione

dei prezzi al consumo in __________ (Pichonnaz

in: Commentaire romand, CC I, 2ª edizione, n. 20 e 21 ad art. 128; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB

I, 7ª edizione, n. 9 ad art. 128). In concreto l'inflazione è oscillata in

quello Stato, nel 2023, tra il 6 e l'8% (‹https://ec.europa.eu/euro­stat/documents/2995521/17907993/2-17112023-AP-EN.pdf›), ben oltre il rincaro medio annuo registrato in

Svizzera, attestatosi attorno al 2% (‹https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/ prezzi.assetdetail.30225914.html›).

In tal caso i contributi di mantenimento vanno ancorati all'indice nazionale

dei prez­zi al consumo svizzero (Pichonnaz,

op. cit., n. 21 ad art. 128 CC), ovvero del gennaio del 2024, da adeguare il 1°

gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del novembre precedente, la prima

volta nel gennaio del 2025 (art. 282 cpv. 1 lett. d CPC). Il debitore potrà liberarsi

di tale obbligo nella misura in cui documenterà che il proprio reddito non avrà

beneficiato – o avrà beneficiato solo parzialmente – del carovita (DTF 127 III

294.

consid. 4; Rep. 1996 pag. 126; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.78

del 29 aprile 2022 consid. 23 con richiami).

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili in prima sede

15.

ll Pretore ha ritenuto giustificato suddividere gli

oneri processuali equamente a metà tra le parti e di compensare le ripetibili con

richiamo all'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC. L'appellante contesta tale

ripartizione e chiede di porre tutti le spese processuali a carico dell'attore e

di condannarlo a versarle un'indennità di fr. 5000.– per ripetibili.

Essa

fa valere di non poter affrontare i costi della procedura perché sprovvista di

mezzi, tanto da dipendere interamente dal contributo alimentare che riceve dal

marito. Ora, nel caso in esame è pacifico che sulle controversie rimaste

litigiose entrambi i coniugi risultano soccombenti e che, visto l'esito della

liquidazione del regime dei beni, la soccombenza della convenu-ta è senz'altro maggiore.

Già per tale motivo non è dato a divedere – né l'appellante spiega – perché nel

suddividere gli oneri processuali a metà e nel compensare le ripetibili il

primo giudice sarebbe incorso in un eccesso o in un abuso del potere

d'apprezzamento. Né mere ristrettezze economiche di una parte giustificano, per

sé sole, di porre le spese processuali a carico del­l'avversario (I CCA,

sentenza inc. 11.2021.133 del 16 novembre 2022 consid. 17a con rimando). Non si

disconosce che tra i coniugi si ravvisi una manifesta disparità finanziaria.

Resta il fatto che in pendenza di procedura la convenuta ha ottenuto complessivi

fr. 10 000.–

a titolo di provvigione ad litem, anticipo che essa non dovrà restituire

al marito. Ne segue che anche su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso,

fermo restando che l'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente sul

ripar­to delle spese giudiziarie stabilite dal Pretore.

IV Sugli

oneri processuali e le ripetibili di appello

16.

Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccomben­za

(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitta sulla liquidazione del

regime dei beni e sul contributo alimentare dopo il pensionamento. Ottiene

causa vinta solo sul contributo alimentare fino al pensionamento, anche se in misura

modesta, e sulla clausola di indicizzazione. Nel complesso si giustifica dunque

di porre a suo carico diciannove ventesimi dei costi, con obbligo di rifondere

alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (nove decimi: cfr. RtiD

II-2016 pag. 638 consid. 3b).

V. Sui rimedi giuridici a livello federale

17.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è

parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

10. AO 1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente, entro il 5

di ogni mese, i seguenti contributi alimentare per la figlia N__________:

fr.

5220.– mensili (di cui fr. 1605.– mensili come contributo di accudimento) fino

al 16° compleanno della figlia e

fr. 3615.–

mensili dal 16° compleanno fino alla maggiore età della figlia, rispettivamente fino al termine di

una formazione scolastica o professionale adeguata.

Il

contributo alimentare va adeguato ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al

consumo, la prima volta nel gennaio del 2025 in base all'indice del novembre

precedente, valendo come indice di base quello del gennaio 2024, fermo restando

la possibilità per il debitore di dimostrare che il suo reddito non ha

beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – del­l'adeguamento al

rincaro.

11. AO

1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari:

fr.

6410.– mensili fino al 16° compleanno della figlia;

fr. 2315.–

mensili dopo di allora, fino

al pensionamento ordinario di lei.

Il

contributo alimentare va adeguato ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al

consumo, la prima volta nel gennaio del 2025 in base all'indice del novembre

precedente, valendo come indice di base quello del gennaio 2024, fermo restando

la possibilità per il debitore di dimostrare che il suo reddito non ha

beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al rincaro.

II. Le spese processuali di

fr. 7000.– sono poste per diciannove ventesimi a carico dell'appellante e per

il resto a carico di AO 1, al quale AP 1 rifonderà fr. 6300.– di ripetibili

ridotte.

III. Notificazione a:

AP

1, Gentilino;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall' art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).