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Decisione

11.2022.7

Esecuzione di decisioni: diritto di visita

8 febbraio 2022Italiano13 min

decisione del 25 ottobre 2021, e segnatamente di accompagnare il figlio S__________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.7

Lugano

8 febbraio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2021.277 (filiazione: provvedimenti cautelari:

esecuzione di decisioni) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 22 dicembre 2021 da

CO

1 (I)

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

RE

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sul reclamo

del 21 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la sentenza emanata dal Pretore

aggiunto l'11 gennaio 2022;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell'ambito di

un'azione promossa il 6 settembre 2019 da RE 1 (1973) per ottenere che fosse

accertata la paternità di CO 1 (1981) sul di lei figlio S__________ (nato il

10 settembre 2018) con decreto cautelare del 25 ottobre 2021 emanato

“nelle more istruttorie” il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione

4, ha disciplinato il diritto di visita paterno nel seguente modo:

Quindicinale:

– ogni sabato (o altro giorno, se

concordato tra genitori e curatrice)

– dalle ore 14.00 alle ore 16.00,

– svolto presso un Punto d'incontro

(attualmente lo __________, __________),

– le prime 4 volte in modalità

accompagnata (sorvegliata) da parte della curatrice, S__________ C__________.

Le spese processuali di fr.

500.– sono state poste a carico di RE 1,

tenuta a rifondere a CO 1 fr. 1000.– per ripetibili.

Contestualmente

il Pretore aggiunto ha ordinato l'esecuzione di una perizia intesa a verificare

“la natura delle dinamiche genitoriali della coppia”, “lo stato

psichico/psicologico della madre RE 1 e la necessità di eventuali supporti

terapeutici in funzione dell'esito di tale valutazione”, così come

“l'esigibilità/sostenibilità per il minore (…) di un diritto di visita con il

padre in funzione dell'esito delle valutazioni” che precedono. La designazione

del perito è stata rinviata a un atto separato.

B. Contro la decisione

citata RE 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 novembre 2021 nel

quale chiede che le relazioni personali tra padre e figlio rimangano sospese

almeno fino all'allestimento della perizia e che sia sospeso anche l'incarico

alla curatrice “sino a nuova decisione di questo Pretore”. Con decreto dell'11

novembre 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di

effetto sospensivo contenuta nell'appello. Nelle sue osservazioni del 10

dicembre 2021 CO 1 conclude per la reiezione dell'appello. La procedu­ra è

tuttora pendente (inc. 11.2021.153).

C. Preso atto che il 18

dicembre 2021 RE 1 non ha condotto il figlio al primo diritto di visita

accompagnato organizzato dalla curatrice, CO 1 si è rivolto il 22 dicembre

successivo al Pretore aggiunto con una domanda di esecuzione. Nelle sue

osservazioni del 7 gennaio 2022 la convenuta ha proposto di respingere

l'istanza. Statuendo l'11 gennaio 2022, il Pretore ha ordinato a RE 1 – sotto

comminatoria del­l'art. 292 CP – di rispettare quanto stabilito con la

decisione del 25 ottobre 2021, e segnatamente di accompagnare il figlio S__________

“ai quattro diritti di visita che saranno agendati” in virtù di quella

decisione. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico della

convenuta.

D. Contro la decisione

appena menzionata RE 1 è insor­ta a questa Camera con un reclamo del 21 gennaio

2022 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo al reclamo – che

la decisione impugnata sia annullata. Il memoriale non è stato notificato a CO

1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il

giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal

valore della prestazione,

il Pretore o il

Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale sta­tuisce con la procedura

sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le

sue decisioni è dato unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC), da

introdurre – trattandosi di procedura sommaria – entro dieci giorni dalla

notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). I recla­mi contro decisioni del

giudice dell'esecu­zio­ne riguardanti il diritto di famiglia competono alla

prima Camera civile (art. 48 lett. a n. 8 LOG). In concreto la sentenza impugnata è stata notificata al

patrocinatore della convenuta il 12 gennaio 2022. Cominciato

a decorrere

l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto sabato 22 novembre 2020, salvo protrarsi al lunedì

successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Datato 21 gennaio 2022 ma

consegnato alla posta il 24 gennaio seguente, ultimo giorno utile, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

2.

Al reclamo RE 1

acclude un certificato medico 4 gennaio 2022 dello psicologo e psicoterapeuta __________

M__________, suo medico di fiducia. In una procedura di reclamo tuttavia la

produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC) e tale

precetto si applica anche alle procedure governate dal principio inquisitorio

illimitato (sentenza del Tribunale federale 5A_863/2017 del 3 agosto 2018

consid. 2.3 con rinvii; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2020.122 del 18

marzo 2021 consid. 2). Del resto, si volesse anche supporre che il principio inquisitorio illimitato a

tutela dei figli minorenni (art. 296 CPC) possa costituire un'eccezione

a tale precetto (art. 326 cpv. 2 CPC; Bastons

Bulletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 12 ad art.

326), il certificato medico in questione non è –come si vedrà oltre (consid.

6b) – di rilievo per il giudizio.

3.

Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto, accertato che RE 1 non aveva accompagnato il

figlio al primo diritto di visita organizzato dalla curatrice per il 18

dicembre 2021, ha ritenuto che le giustificazioni addotte dalle madre, le quali

“sostanzialmente ribadiscono la linea argomentativa sin qui sviluppata in

causa, ribaltando cioè sulla controparte l'origine del proprio atteggiamento”,

non costituissero una valida scusante per sottrarsi alla decisione del 25

ottobre 2021. E ciò, egli ha soggiunto, “anche alla luce delle motivazioni

della decisione 11 novembre 2021 del presidente della prima Camera civile del

Tribunale d'appello, che ha rifiutato di concedere effetto sospensivo

all'appello da essa interposto”. Per il primo giudice, pertanto, l'agire della

convenuta “è ingiustificato ed arbitrario, oltre che inaccettabile”. Constatato

che RE 1 non aveva accolto l'invito contenuto nella precedente decisione,

rifiutando di collaborare con la curatrice e di rispettare la disciplina del

diritto di visita, il Pretore aggiunto ha comminato così alla convenuta

l'applicazione del­l'art. 292 CP, “sanzione che sarà (…) pronunciata nel caso

di ulteriore assenza al prossimo diritto di visita, che la curatrice è pertanto

invitata a calendarizzare unitamente (ai tre successivi)”.

4.

La reclamante

riprende per l'essenziale quanto già allegato nel­l'appello del 5 novembre

2021, ribadendo di essere confrontata con una grave situazione causata dal

comportamento “significativamente manipolatorio” dell'istante, che non permette

alcuna prospettiva relazionale con il figlio. Per lei l'assenza di relazioni

personali tra padre e figlio giova al proprio delicato stato di salute e

favorisce un ambiente positivo anche per S__________, garantendo a quest'ultimo

la maggiore stabilità possibile. Essa afferma di non opporsi all'esecuzione

della perizia giudiziaria, ma chiede ancora una volta di attendere l'esito

degli accertamenti specialistici prima di ripristinare diritti di visita, la ripresa

delle relazioni personali non essendo a suo avviso nell'interesse del figlio e

nuocendo finanche al bene di lui. Inoltre essa contesta l'adozio­ne di misure

esecutive nei suoi confronti, giacché “un'afflizio­ne psicologica non si vince

con un'imposizione”. Anzi, a suo dire, in questo momento l'obbligo “non può

essere vissuto da chi passivamente lo deve subire se non come accanimento”.

Anche perché, essa ripete, il suo malessere “vero e profondo” si ripercuote sul

figlio. A sostegno delle sue argomentazioni l'interessata acclude all'appello

un nuovo certificato medico in cui il dott. M__________ M__________ conferma

quanto diagnosticato in precedenti attestazioni, ovvero che la paziente “entra

in un circuito d'allerta significativo appena vi è la percezione che possa

incontrare il padre di S__________”. Onde, in definitiva, la richiesta di

annullare la decisione impugnata.

5.

Oggetto della

presente decisione è unicamente la questione di sapere se la pronuncia da parte

del Pretore aggiunto di una misura d'esecuzione indiretta, come la comminatoria

penale del­l'art. 92 CP (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC), sia giustificata. La

reclamante non contesta per altro che il decreto cautelare del 25 ottobre 2021

in cui sono state disciplinate le relazioni personali tra padre e figlio sia

esecutivo. E, come ha già spiegato

il Pretore aggiunto,

l'impugnazio­ne di quel decreto non ha sospeso l'esecuzione di quanto

ivi stabilito, la richiesta dell'appellante in tal senso essendo stata respinta

dal presidente di questa Camera (art. 315 cpv. 4 lett. b e cpv. 5 CPC). Al

decreto in rassegna si deve quindi ottemperare fino al momento della sua

modifica o della sua soppressione, seppure in seguito esso possa rivelarsi

parzialmente ingiustificato (DTF 142 III 592 consid. 5.2; analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2018.56 del 2 agosto 2019 consid. 7 con richiami).

6.

Nel

quadro di un'esecuzione (diretta o indiretta) non è possibile rimettere in

discussione la decisione da eseguire o le misure esecutive previste in quella decisione. Davanti al giudice del­l'esecuzione “la parte soccombente” è abilitata a far valere solo

vizi inerenti alla procedura di esecuzione medesima e a contestare il carattere

esecutivo della decisione. Per quanto concerne il merito, essa può opporre

unicamente che dopo la comunicazione della decisione si sono verificate

circostanze suscettibili di ostare all'esecuzione del giudizio, essendo

intervenuto l'adempimento, la concessione di una dilazione oppure la

prescrizione o la perenzione della pretesa (DTF 145 III 265 consid. 5.5.2; cfr.

anche RtiD I-2017 pag. 710 n. 31c). Si ricordi inoltre che l'esecuzione di un

diritto di visita è regolata a sua volta dagli art. 338 segg. CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2021.131 del 24 novembre 2021 consid. 4 con

rinvio).

a) Nel

caso in esame le contestazioni che la reclamante allega non riguardano

circostanze intervenute dopo il decreto cautelare del 25 ottobre 2021, ma

vertono essenzialmente sulle sue condizioni di salute e sono già state

esaminate nella decisione da eseguire. Quanto

essa fa valere è volto in realtà a ridiscutere la disciplina delle relazioni

personali – esecutiva – regolata nel decreto cautelare del 25 ottobre 2021. Si

riferisce in altri termini a quella decisione, non alla decisione impugnata.

Simili questioni, come detto, esulano dal giudizio odier­no e non ostano al­l'esecuzione del decreto cautelare né,

tanto meno, possono rimetterlo in causa. Posto ciò, che il giudice

dell'esecuzione possa comminare a un genitore renitente l'applicazione

dell'art. 292 CP è indubbio (sentenza

del Tribunale federale 5A_167/2017 dell'11 settembre 2017 consid.

6.1

con richiami, in: FamPra.ch 2018 pag. 570). Tale mezzo di coercizione indiretta,

oltre a promuovere l'esecuzio­ne delle decisioni, assicura il rispetto delle

ingiunzioni delle autorità (DTF 147 IV 154 consid. 1.4.4). In concreto, vista

la ferma opposizione della convenuta all'esercizio del diritto di visita da

parte del convenuto, sussistevano indizi più che sufficienti per presumere che

essa non sia intenzionata a rispettare l'ordine del Pretore aggiunto. In tali

circostanze la misura decisa dal primo giudice sfugge alla critica.

b) Non

si disconosce che il giudice dell'esecuzione, in virtù del suo potere di

apprezzamento, può adattare il diritto di visita a nuove circostanze oppure

sospenderlo temporaneamente o finanche rifiutarlo per tenere conto del bene del

figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_167/2017

dell'11 settembre 2017 consid. 6.2 in:

FamPra.ch 2018 pag. 570; v. anche Meier/Stettler Droit civil suisse, Droit de la

filiation, 6ª edizione, pag. 699 n. 1073 e pag. 701 n. 1074). Ma nel caso

in esame, per tacere del fatto che nel frattempo non è intervenuta alcuna

modifica delle circostanze, non risulta che il diritto di visita nuoccia

al bene del figlio (il Pretore aggiunto ha se mai accertato il contrario). E

che la reclamante non sopporti l'esercizio di tali relazioni personali non deve

andare a scapito del minorenne, i cui interessi sono prioritari. Come questa

Camera ha già avuto modo di spiegare, una custodia parentale non deve in nessun

caso fungere da strumento terapeutico,

sicché un genitore affidatario non può esercitare la custodia impedendo a un

figlio di incontrare l'altro genitore solo perché ciò lo riconforta o lo

riequilibra psichicamen­te (cfr. I CCA, sentenze inc. 11.2008.17 del 20 ottobre

2008.

consid, 9c e 11.2006.130 del 28 aprile 2008 consid. 9). Men che meno ove

si consideri che in concreto il diritto di visita fissato dal Pretore aggiunto

prevede l'esercizio del medesi­mo in un Punto d'incontro sotto sorveglianza. La

curatrice veglierà, ad ogni modo, affinché prima e dopo le viste i genitori di

Sebastiano non abbiano a incrociarsi o a incontrarsi. Ne segue che, in

definitiva, il reclamo vede la sua sorte segnata.

7.

L'emanazione dell'attuale

decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel

memoriale.

8.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a CO 1 per

osservazioni.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di

sentenze sul diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile

(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) senza riguardo a questioni di valore

(sentenza del Tribunale federale 5A_148/2007 del 10 luglio 2007 consid. 1.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2.

Le spese

processuali di fr. 800.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).