11.2022.7
Esecuzione di decisioni: diritto di visita
8 febbraio 2022Italiano13 min
decisione del 25 ottobre 2021, e segnatamente di accompagnare il figlio S__________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.7
Lugano
8 febbraio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2021.277 (filiazione: provvedimenti cautelari:
esecuzione di decisioni) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 22 dicembre 2021 da
CO
1 (I)
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sul reclamo
del 21 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la sentenza emanata dal Pretore
aggiunto l'11 gennaio 2022;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell'ambito di
un'azione promossa il 6 settembre 2019 da RE 1 (1973) per ottenere che fosse
accertata la paternità di CO 1 (1981) sul di lei figlio S__________ (nato il
10 settembre 2018) con decreto cautelare del 25 ottobre 2021 emanato
“nelle more istruttorie” il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione
4, ha disciplinato il diritto di visita paterno nel seguente modo:
Quindicinale:
– ogni sabato (o altro giorno, se
concordato tra genitori e curatrice)
– dalle ore 14.00 alle ore 16.00,
– svolto presso un Punto d'incontro
(attualmente lo __________, __________),
– le prime 4 volte in modalità
accompagnata (sorvegliata) da parte della curatrice, S__________ C__________.
Le spese processuali di fr.
500.– sono state poste a carico di RE 1,
tenuta a rifondere a CO 1 fr. 1000.– per ripetibili.
Contestualmente
il Pretore aggiunto ha ordinato l'esecuzione di una perizia intesa a verificare
“la natura delle dinamiche genitoriali della coppia”, “lo stato
psichico/psicologico della madre RE 1 e la necessità di eventuali supporti
terapeutici in funzione dell'esito di tale valutazione”, così come
“l'esigibilità/sostenibilità per il minore (…) di un diritto di visita con il
padre in funzione dell'esito delle valutazioni” che precedono. La designazione
del perito è stata rinviata a un atto separato.
B. Contro la decisione
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 novembre 2021 nel
quale chiede che le relazioni personali tra padre e figlio rimangano sospese
almeno fino all'allestimento della perizia e che sia sospeso anche l'incarico
alla curatrice “sino a nuova decisione di questo Pretore”. Con decreto dell'11
novembre 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di
effetto sospensivo contenuta nell'appello. Nelle sue osservazioni del 10
dicembre 2021 CO 1 conclude per la reiezione dell'appello. La procedura è
tuttora pendente (inc. 11.2021.153).
C. Preso atto che il 18
dicembre 2021 RE 1 non ha condotto il figlio al primo diritto di visita
accompagnato organizzato dalla curatrice, CO 1 si è rivolto il 22 dicembre
successivo al Pretore aggiunto con una domanda di esecuzione. Nelle sue
osservazioni del 7 gennaio 2022 la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza. Statuendo l'11 gennaio 2022, il Pretore ha ordinato a RE 1 – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di rispettare quanto stabilito con la
decisione del 25 ottobre 2021, e segnatamente di accompagnare il figlio S__________
“ai quattro diritti di visita che saranno agendati” in virtù di quella
decisione. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico della
convenuta.
D. Contro la decisione
appena menzionata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 gennaio
2022 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo al reclamo – che
la decisione impugnata sia annullata. Il memoriale non è stato notificato a CO
1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il
giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal
valore della prestazione,
il Pretore o il
Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura
sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le
sue decisioni è dato unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC), da
introdurre – trattandosi di procedura sommaria – entro dieci giorni dalla
notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). I reclami contro decisioni del
giudice dell'esecuzione riguardanti il diritto di famiglia competono alla
prima Camera civile (art. 48 lett. a n. 8 LOG). In concreto la sentenza impugnata è stata notificata al
patrocinatore della convenuta il 12 gennaio 2022. Cominciato
a decorrere
l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto sabato 22 novembre 2020, salvo protrarsi al lunedì
successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Datato 21 gennaio 2022 ma
consegnato alla posta il 24 gennaio seguente, ultimo giorno utile, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.
2.
Al reclamo RE 1
acclude un certificato medico 4 gennaio 2022 dello psicologo e psicoterapeuta __________
M__________, suo medico di fiducia. In una procedura di reclamo tuttavia la
produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC) e tale
precetto si applica anche alle procedure governate dal principio inquisitorio
illimitato (sentenza del Tribunale federale 5A_863/2017 del 3 agosto 2018
consid. 2.3 con rinvii; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2020.122 del 18
marzo 2021 consid. 2). Del resto, si volesse anche supporre che il principio inquisitorio illimitato a
tutela dei figli minorenni (art. 296 CPC) possa costituire un'eccezione
a tale precetto (art. 326 cpv. 2 CPC; Bastons
Bulletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 12 ad art.
326), il certificato medico in questione non è –come si vedrà oltre (consid.
6b) – di rilievo per il giudizio.
3.
Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto, accertato che RE 1 non aveva accompagnato il
figlio al primo diritto di visita organizzato dalla curatrice per il 18
dicembre 2021, ha ritenuto che le giustificazioni addotte dalle madre, le quali
“sostanzialmente ribadiscono la linea argomentativa sin qui sviluppata in
causa, ribaltando cioè sulla controparte l'origine del proprio atteggiamento”,
non costituissero una valida scusante per sottrarsi alla decisione del 25
ottobre 2021. E ciò, egli ha soggiunto, “anche alla luce delle motivazioni
della decisione 11 novembre 2021 del presidente della prima Camera civile del
Tribunale d'appello, che ha rifiutato di concedere effetto sospensivo
all'appello da essa interposto”. Per il primo giudice, pertanto, l'agire della
convenuta “è ingiustificato ed arbitrario, oltre che inaccettabile”. Constatato
che RE 1 non aveva accolto l'invito contenuto nella precedente decisione,
rifiutando di collaborare con la curatrice e di rispettare la disciplina del
diritto di visita, il Pretore aggiunto ha comminato così alla convenuta
l'applicazione dell'art. 292 CP, “sanzione che sarà (…) pronunciata nel caso
di ulteriore assenza al prossimo diritto di visita, che la curatrice è pertanto
invitata a calendarizzare unitamente (ai tre successivi)”.
4.
La reclamante
riprende per l'essenziale quanto già allegato nell'appello del 5 novembre
2021, ribadendo di essere confrontata con una grave situazione causata dal
comportamento “significativamente manipolatorio” dell'istante, che non permette
alcuna prospettiva relazionale con il figlio. Per lei l'assenza di relazioni
personali tra padre e figlio giova al proprio delicato stato di salute e
favorisce un ambiente positivo anche per S__________, garantendo a quest'ultimo
la maggiore stabilità possibile. Essa afferma di non opporsi all'esecuzione
della perizia giudiziaria, ma chiede ancora una volta di attendere l'esito
degli accertamenti specialistici prima di ripristinare diritti di visita, la ripresa
delle relazioni personali non essendo a suo avviso nell'interesse del figlio e
nuocendo finanche al bene di lui. Inoltre essa contesta l'adozione di misure
esecutive nei suoi confronti, giacché “un'afflizione psicologica non si vince
con un'imposizione”. Anzi, a suo dire, in questo momento l'obbligo “non può
essere vissuto da chi passivamente lo deve subire se non come accanimento”.
Anche perché, essa ripete, il suo malessere “vero e profondo” si ripercuote sul
figlio. A sostegno delle sue argomentazioni l'interessata acclude all'appello
un nuovo certificato medico in cui il dott. M__________ M__________ conferma
quanto diagnosticato in precedenti attestazioni, ovvero che la paziente “entra
in un circuito d'allerta significativo appena vi è la percezione che possa
incontrare il padre di S__________”. Onde, in definitiva, la richiesta di
annullare la decisione impugnata.
5.
Oggetto della
presente decisione è unicamente la questione di sapere se la pronuncia da parte
del Pretore aggiunto di una misura d'esecuzione indiretta, come la comminatoria
penale dell'art. 92 CP (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC), sia giustificata. La
reclamante non contesta per altro che il decreto cautelare del 25 ottobre 2021
in cui sono state disciplinate le relazioni personali tra padre e figlio sia
esecutivo. E, come ha già spiegato
il Pretore aggiunto,
l'impugnazione di quel decreto non ha sospeso l'esecuzione di quanto
ivi stabilito, la richiesta dell'appellante in tal senso essendo stata respinta
dal presidente di questa Camera (art. 315 cpv. 4 lett. b e cpv. 5 CPC). Al
decreto in rassegna si deve quindi ottemperare fino al momento della sua
modifica o della sua soppressione, seppure in seguito esso possa rivelarsi
parzialmente ingiustificato (DTF 142 III 592 consid. 5.2; analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2018.56 del 2 agosto 2019 consid. 7 con richiami).
6.
Nel
quadro di un'esecuzione (diretta o indiretta) non è possibile rimettere in
discussione la decisione da eseguire o le misure esecutive previste in quella decisione. Davanti al giudice dell'esecuzione “la parte soccombente” è abilitata a far valere solo
vizi inerenti alla procedura di esecuzione medesima e a contestare il carattere
esecutivo della decisione. Per quanto concerne il merito, essa può opporre
unicamente che dopo la comunicazione della decisione si sono verificate
circostanze suscettibili di ostare all'esecuzione del giudizio, essendo
intervenuto l'adempimento, la concessione di una dilazione oppure la
prescrizione o la perenzione della pretesa (DTF 145 III 265 consid. 5.5.2; cfr.
anche RtiD I-2017 pag. 710 n. 31c). Si ricordi inoltre che l'esecuzione di un
diritto di visita è regolata a sua volta dagli art. 338 segg. CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2021.131 del 24 novembre 2021 consid. 4 con
rinvio).
a) Nel
caso in esame le contestazioni che la reclamante allega non riguardano
circostanze intervenute dopo il decreto cautelare del 25 ottobre 2021, ma
vertono essenzialmente sulle sue condizioni di salute e sono già state
esaminate nella decisione da eseguire. Quanto
essa fa valere è volto in realtà a ridiscutere la disciplina delle relazioni
personali – esecutiva – regolata nel decreto cautelare del 25 ottobre 2021. Si
riferisce in altri termini a quella decisione, non alla decisione impugnata.
Simili questioni, come detto, esulano dal giudizio odierno e non ostano all'esecuzione del decreto cautelare né,
tanto meno, possono rimetterlo in causa. Posto ciò, che il giudice
dell'esecuzione possa comminare a un genitore renitente l'applicazione
dell'art. 292 CP è indubbio (sentenza
del Tribunale federale 5A_167/2017 dell'11 settembre 2017 consid.
6.1
con richiami, in: FamPra.ch 2018 pag. 570). Tale mezzo di coercizione indiretta,
oltre a promuovere l'esecuzione delle decisioni, assicura il rispetto delle
ingiunzioni delle autorità (DTF 147 IV 154 consid. 1.4.4). In concreto, vista
la ferma opposizione della convenuta all'esercizio del diritto di visita da
parte del convenuto, sussistevano indizi più che sufficienti per presumere che
essa non sia intenzionata a rispettare l'ordine del Pretore aggiunto. In tali
circostanze la misura decisa dal primo giudice sfugge alla critica.
b) Non
si disconosce che il giudice dell'esecuzione, in virtù del suo potere di
apprezzamento, può adattare il diritto di visita a nuove circostanze oppure
sospenderlo temporaneamente o finanche rifiutarlo per tenere conto del bene del
figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_167/2017
dell'11 settembre 2017 consid. 6.2 in:
FamPra.ch 2018 pag. 570; v. anche Meier/Stettler Droit civil suisse, Droit de la
filiation, 6ª edizione, pag. 699 n. 1073 e pag. 701 n. 1074). Ma nel caso
in esame, per tacere del fatto che nel frattempo non è intervenuta alcuna
modifica delle circostanze, non risulta che il diritto di visita nuoccia
al bene del figlio (il Pretore aggiunto ha se mai accertato il contrario). E
che la reclamante non sopporti l'esercizio di tali relazioni personali non deve
andare a scapito del minorenne, i cui interessi sono prioritari. Come questa
Camera ha già avuto modo di spiegare, una custodia parentale non deve in nessun
caso fungere da strumento terapeutico,
sicché un genitore affidatario non può esercitare la custodia impedendo a un
figlio di incontrare l'altro genitore solo perché ciò lo riconforta o lo
riequilibra psichicamente (cfr. I CCA, sentenze inc. 11.2008.17 del 20 ottobre
2008.
consid, 9c e 11.2006.130 del 28 aprile 2008 consid. 9). Men che meno ove
si consideri che in concreto il diritto di visita fissato dal Pretore aggiunto
prevede l'esercizio del medesimo in un Punto d'incontro sotto sorveglianza. La
curatrice veglierà, ad ogni modo, affinché prima e dopo le viste i genitori di
Sebastiano non abbiano a incrociarsi o a incontrarsi. Ne segue che, in
definitiva, il reclamo vede la sua sorte segnata.
7.
L'emanazione dell'attuale
decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel
memoriale.
8.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a CO 1 per
osservazioni.
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di
sentenze sul diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile
(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) senza riguardo a questioni di valore
(sentenza del Tribunale federale 5A_148/2007 del 10 luglio 2007 consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2.
Le spese
processuali di fr. 800.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).