11.2022.71
Divorzio: provvedimenti cautelari
2 novembre 2023Italiano29 min
il costo e reso plausibile l'uso del telefono da parte del figlio, non contestato
Source ti.ch
Incarti n.
11.2022.71
11.2022.72
11.2023.133
Lugano
2 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2020.28 (divorzio
su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza dell'8 giugno 2020 da
AP
1 ora
in ,
(patrocinata
dall' PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall' PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 29 aprile 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 15 aprile 2022 (inc. 11.2022.71) e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.72),
così come sulla domanda di gratuito patrocinio del 16 ottobre
2023 presentata da AO 1 con le osservazioni all'appello (inc. 11.2023.133);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1974) e AP 1 (1971)
si sono sposati a __________ il 6 novembre 2012. A quel momento essi erano genitori
di figli nati da precedenti matrimoni: M__________ (2000) e J__________ (2005) il
marito, J__________ (2003) e T__________ (2004) la moglie. Dal matrimonio è
nato G__________, il 13 novembre 2012. AO 1 è alle dipendenze come tecnico della
D__________ SA a __________. AP 1 lavora
a tempo parziale in ambito commerciale per la ditta T__________ GmbH di __________
e si occupa della portineria in un stabile a __________. I coniugi si sono
separati il 1° luglio 2016, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________
e in seguito a __________.
B. Adito da AP 1 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha
omologato il 12 luglio 2016 una convenzione in cui i coniugi pattuivano
– in particolare – l'affidamento del
figlio comune alla madre (riservato il diritto di visita paterno), mentre AO 1 si
impegnava a versare dal 1° luglio 2016 un contributo alimentare per il figlio di fr. 900.–
mensili, oltre all'assegno familiare (inc. SO.2016.541). Una richiesta di
aumento del contributo alimentare per G__________ formulata il 23 marzo 2018
dalla moglie è stata respinta dal Pretore con decisione del 3 agosto 2018 (inc.
SO.2018.239).
C. Il 14 agosto 2018 AO
1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. DM.2018.49).
In pendenza di procedura, l'8 giugno 2020, AP 1 ha chiesto in via cautelare di
aumentare dal febbraio del 2020
il contributo alimentare per G__________ a fr. 1450.– mensili oltre all'assegno familiare, di
corrisponderle fr. 2750.– a titolo di arretrato per i mesi da febbraio a giugno
del 2020 e di versarle per il figlio fr. 1999.95 relativi a un premio speciale
percepito dal marito nel maggio del 2020, instando per il beneficio del
gratuito patrocinio. Nelle sue osservazioni del 25 giugno 2020 AO 1 ha avversato
l'istanza, postulando anch'egli il beneficio del gratuito patrocinio.
All'udienza del 1° dicembre 2020, indetta per il contraddittorio, le parti
hanno notificato mezzi di prova. L'istruttoria si è limitata all'assunzione
delle prove documentali. Le arringhe finali, in esito alle quali le parti hanno
mantenuto il loro punto di vista, hanno avuto luogo seduta stante.
D. Ammesse
le parti al beneficio del gratuito patrocinio con decisioni del 22 gennaio, del
4 marzo e del 15 aprile 2021, con decreto cautelare del 15 aprile 2022 il
Pretore ha modificato i contributi alimentari per il figlio come segue:
fr. 985.– dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020,
fr. 1275.–
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021,
fr. 1215.–
per il mese di gennaio 2022,
fr. 840.–
dal 1° febbraio al 30 giugno 2022,
fr. 755.–
dal 1° luglio al 30 novembre 2022,
fr. 770.–
dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023,
fr. 1005.–
dal 1° luglio 2023 al 31 agosto 2024,
fr. 890.–
dal 1° settembre 2024 al 31 ottobre 2028 e
fr. 850.–
dal 1° novembre 2028 fino a quando G__________ compirà 18 anni o fino alla
conclusione di un'appropriata formazione, oltre agli assegni familiari.
Le
spese processuali di fr. 1000.– sono
state poste per due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto,
al quale l'istante è stata tenuta a rifondere fr. 2200.– per ripetibili ridotte.
E. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29
aprile 2022 nel quale chiede – previo conferimento del gratuito patrocinio – di
riformare la decisione impugnata nel senso di fissare i contributi alimentari
per il figlio nel seguente modo:
fr. 1260.–
dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020,
fr. 1470.–
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021,
fr. 1660.–
per il mese di gennaio 2022,
fr. 970.–
dal 1° febbraio al 30 giugno 2022,
fr. 900.–
dal 1° luglio al 30 novembre 2022;
fr. 900.–
dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023,
fr. 1305.–
dal 1° luglio 2023 al 31 settembre 2023,
fr. 1510.–
dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024,
fr. 1070.–
dal 1° settembre 2024 al 31 ottobre 2028,
fr. 1030.–
dal 1° novembre 2028 al 30 novembre 2030 e
fr. 1500.–
dal 1° novembre 2028 fino a quando G__________ compirà 18 anni o fino alla
conclusione di un’appropriata formazione, oltre agli assegni familiari.
Nelle
sue osservazioni del 16 ottobre 2023 AO 1 propone di respingere l'appello e insta
anch'egli per il beneficio del gratuito patrocinio.
F. Intanto, statuendo con
sentenza del 30 dicembre 2022 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ne ha
regolato le conseguenze, fissando in particolare il contributo alimentare per G__________
tra fr. 770.– e fr. 1500.– mensili dal passaggio in giudicato della decisione fino al termine di una formazione appropriata.
La sentenza è passata in giudicato il 9 febbraio 2023 (inc. DM.2018.49).
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono
emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con
appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che,
ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità
e alla durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato
recapitato alla patrocinatrice dell'istante il 19 aprile 2022 (tracciamento
dell'invio 98.__________, agli atti). Inoltrato il 29 aprile 2022 (traccia
dell'invio n. 98.40.416196.00041370), ultimo giorno utile, l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2. I
provvedimenti cautelari decadono per legge con il passaggio in giudicato della
decisione di merito, salvo che – ma l'ipotesi è estranea al caso in esame – il
giudice o la legge non dispongano diversamente (art. 268 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie il Pretore ha disciplinato con la sentenza di divorzio il contributo
alimentare per G__________ dal passaggio in giudicato della sentenza, ovvero
dal 9 febbraio 2023. Da quel momento il provvedimento cautelare cessa quindi
di esplicare i propri effetti (DTF 146 III 286 consid. 2.2; 145 III 40
consid. 2.4). In tale misura l'appello diretto contro i contributi successivi
al 9 febbraio 2023 risulta superato dagli eventi. Il rimedio in esame conserva
ancora interesse, per contro, sulla regolamentazione del contributo alimentare dal
1° febbraio 2020 al 9 febbraio 2023, periodo antecedente il
passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il contributo alimentare per
il figlio continuando a essere disciplinato in quel lasso di tempo dall'assetto
provvisionale (RtiD
I-2015 pag.
872 n. 8c con riferimenti; più recente: I CCA
sentenza inc. 11.2020.79 del
24 marzo 2021 consid. 5a). Entro
tali limiti occorre perciò procedere alla trattazione dell'appello.
3. All'appello
AP 1 acclude i conteggi salariali del biennio 2020/2021 (doc. C), la fattura
dei premi della cassa malati per lei e i figli T__________, J__________ e G__________
del maggio 2022 (doc. D), la copia di una decisione del 28 febbraio 2022 con
cui l'Istituto delle assicurazioni sociali ha accordato a lei e ai figli una
riduzione del premio 2022 (“ripam”: doc. E), un abbonamento di telefonia mobile
‟Y__________ˮ del novembre 2021 (doc. F), la tassa di partecipazione
di G__________ a una colonia diurna estiva (doc. G), informazioni sui costi di
un abbonamento arcobaleno per adulti, (doc. H) e un opuscolo informativo sui costi
della mensa scolastica per l'anno scolastico 2021/2022 (doc. I). La documentazione
appena descritta è ammissibile, controverse in concreto essendo questioni riguardanti
un minorenne. Nuovi documenti sono proponibili in tal caso senza riguardo ai
presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella
misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).
4. Nel
decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato che rispetto al luglio del
2016, quando era stato omologato l'accordo a protezione dell'unione coniugale, le circostanze sono mutate in modo
durevole e rilevante, AO 1 avendo cessato dal 1° marzo 2020 di versare il
contributo alimentare di fr. 550.– mensili per il figlio M__________. Dovendosi
così ridefinire il contributo alimentare per il figlio comune G__________, il primo
giudice ha accertato il reddito del marito in fr. 5190.– mensili nel 2020, in fr. 5195.–
mensili nel 2021 e in fr. 5280.– mensili dal 2022 a fronte di un fabbisogno
minimo di fr. 3190.– mensili arrotondati per il 2020 (metà del minimo
esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, costo dell'alloggio fr. 850.– [metà della
locazione], premio della cassa malati e dall'assicurazione complementare
secondo la LCA fr. 469.35, pasti fuori casa fr. 151.–, leasing
dell'automobile fr. 206.30, spese di trasferta fr. 658.–,
assicurazione responsabilità civile fr. 4.50 [metà]), aumentato a fr. 3315.–
mensili nel 2021 per tenere conto dei maggiori costi di pasti fuori casa e di
trasferta, a fr. 3760.– mensili arrotondati dal 1° febbraio al 30 giugno
2022 a causa della cessazione della convivenza con conseguente aumento del minimo
esistenziale del diritto esecutivo a fr.
1200.– mensili e del premio dell'assicurazione responsabilità civile a fr. 9.–,
e a fr. 4010.– mensili dopo di allora per l'adeguamento a fr. 1100.– mensili
del costo dell'alloggio.
Relativamente
alla moglie, il primo giudice ha calcolato un reddito complessivo di fr. 3645.–
mensili nel 2020, di fr. 3195.– mensili nel 2021, di fr. 3040.–
mensili dal 2022 e le ha imputato un reddito ipotetico di fr. 4055.– mensili
dal settembre del 2024. Quanto al fabbisogno minimo di lei, egli l'ha stabilito
in fr. 3780.– mensili nel 2020 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario
fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1365.– [già dedotte le quote che rientrano
nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati al netto del
sussidio fr. 286.60, leasing dell'automobile fr. 539.35 [fr. 624.35 dal 1°
gennaio al 30 giugno e fr. 454.35 dopo di allora], imposta di circolazione fr.
50.10, assicurazione dell'automobile fr. 131.25, assicurazione responsabilità
civile ed economia domestica fr. 55.85), ridotto a fr. 3725.– mensili nel 2021 con
l'adeguamento del premio della cassa malati a fr. 316.70 mensili e la riduzione
della rata del leasing a fr. 454.35 mensili e aumentato a fr. 3785.–
dal 2022 con l'adeguamento del premio della cassa malati a fr. 377.75 mensili.
Riguardo al figlio, il
Pretore ne ha definito il fabbisogno in denaro in fr. 795.– mensili fino al 30
novembre 2022 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo
dell'alloggio fr. 305.–, mensa fr. 90.–), dal quale va dedotto l'assegno
familiare di fr. 200.– mensili, e in fr. 995.– mensili dopo di allora per
l'aumento a fr. 600.– del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, e a fr. 250.– della deduzione dell'assegno di
formazione. Egli ha constatato che il bilancio familiare presenta così un'eccedenza
di fr. 1270.– mensili 1° febbraio al 31 dicembre 2020, di fr. 755.– mensili
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, di fr. 625.– per il mese di gennaio 2022, di
fr. 180.– mensili dal 1° febbraio al 30 giugno 2022, e accusa un ammanco di
fr. 70.– mensili dal 1° luglio al 30 novembre
2022, di fr. 270.– mensili dal 1° dicembre 2022 al 31 agosto 2024. Egli
ha ravvisato inoltre i presupposti per un contributo di accudimento, fino al 1°
settembre 2024 la madre affidataria non potendo coprire con il suo reddito il proprio
fabbisogno minino.
Ciò premesso il Pretore, ricordato
che AO 1 deve ancora versare un contributo di mantenimento di fr. 550.– mensili
per il figlio J__________, ha riconosciuto un quinto dell'eccedenza al figlio G__________ e ha stabilito il
contributo alimentare in fr. 850.– mensili dal 1° febbraio al 31
dicembre 2020, in fr. 745.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, in
fr. 720.– per il mese di gennaio 2022, in fr. 630.– mensili dal
1° febbraio al 30 giugno 2022, in fr. 595.– mensili dal 1° luglio 30
novembre 2022 e in fr. 795.– mensili dal 1° dicembre 2022 al
30 giugno 2023.
Ravvisando infine i
presupposti per un contributo di accudimento, fino al 1° settembre 2024 la
madre affidataria non potendo con il suo reddito coprire il proprio fabbisogno minino,
il primo giudice ha fissato il contributo di mantenimento a carico di AO 1 in
fr. 985.– mensili dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, in fr. 1275.–
mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, in fr. 1215.– per il mese di
gennaio 2022, in fr. 840.– mensili dal 1° febbraio al 30 giugno 2022, in
fr. 755.– mensili dal 1° luglio al 30 novembre 2022 e in fr. 770.– mensili
dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023.
5. Nel sistema “a due fasi” stabilito dal Tribunale
federale e applicabile
a livello svizzero per il calcolo dei contributi alimentari, l'eccedenza
registrata dal bilancio familiare dopo avere dedotto dalle entrate complessive della
famiglia il fabbisogno di ogni membro, va ripartita tra coniugi e i figli – se
ve ne sono – nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III
301). E in ossequio a tale metodo di calcolo il fabbisogno di ogni membro della
famiglia è definito in base alle
direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla
Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art.
93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.).
A tale minimo si aggiungono,
se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e
non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per
spese di telefonia e di comunicazione,
un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad
esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni),
un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua
(se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli
oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di
debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o
decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio
un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o
nati da un precedente matrimonio. Non fanno parte del minimo
esistenziale “allargato” (o “del diritto di famiglia”), in ogni modo, i costi
per l'uso di un'automobile da diporto o spese voluttuarie come viaggi,
vacanze, hobby e altri esborsi particolari
del caso specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v.
anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2022.89 del 25 luglio 2023 consid. 5).
6. Relativamente al
proprio reddito, l'appellante contesta unicamente l'ammontare del guadagno
ipotetico imputatole dal settembre del 2024 in poi. Se non che, avendo il
Pretore statuito sui contributi alimentari con la sentenza di divorzio del 30
dicembre 2022, la questione del reddito potenziale imputato alla moglie è ormai
superata. Quanto ai fabbisogni minimi, AP 1 contesta quello del marito, chiedendo
di stralciare la rata del leasing dell'automobile dal 1° ottobre 2023, data di
scadenza del contratto, così come, nei periodi di ammanco, il premio della
cassa malati complementare di fr. 34.– mensili. Essa postula inoltre la
riduzione del costo dell'alloggio, per il 2020, a fr. 510.– mensili in modo da
tenere conto, oltre che della partecipazione della convivente, anche di quella
del 40% da parte del figlio M__________.
a) Nella
misura in cui l'appellante non contesta che il marito necessiti di
un'automobile privata per ragioni professionali, la questione
dell'ammissibilità della rata del leasing dopo il 1° ottobre 2023 è ormai
senza rilievo. Al riguardo non occorre dunque attardarsi. In merito al premio della
cassa malati complementare, l'interessata equivoca sulla decisione impugnata,
giacché il Pretore, pur inserendo l'importo di fr. 34.– mensili nel fabbisogno minimo
del marito, nei periodi di ammanco l'ha stralciato, come si evince dalla motivazione
a pag. 14 del decreto impugnato (primo e quinto paragrafo).
b) Quanto
alla partecipazione del figlio M__________ ai costi dell'alloggio del padre, il
Pretore ha accertato che il ragazzo ha abitato con il genitore soltanto fino al
29 febbraio 2020 per poi trasferirsi prima a __________ e in seguito, dal 31
maggio 2021, a __________ (ordinanza del 13 dicembre 2021, pag. 2 nell'inc.
DM.2018.49 richiamato). Ciò posto, questa Camera ha già avuto modo di rilevare
che ove un coniuge viva in comunione domestica con terzo, si tratti di concubinato o no, determinante
è il beneficio economico che gli può
derivare (RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c consid. 6a con rinvio a DTF 144 III 506
consid. 6.6). In concreto non risulta, né l'appellante pretende, che nel
febbraio del 2020 M__________, ultimata la formazione, fosse in grado
partecipare alle spese domestiche del padre, il quale per altro provvedeva al
di lui mantenimento. Non si può dire quindi, a un sommario esame, che AO 1
abbia tratto beneficio dalla convivenza con il figlio (analogamente: I CCA,
sentenze inc. 11.2020.171 del-l'8 febbraio 2022 consid. 10d e inc. 11.2020.143 del 29 dicembre 2021
consid. 6b). Ne segue che non soccorrono motivi per scostarsi dagli
accertamenti del Pretore.
7. Per quanto attiene
al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di tenere conto di un'indennità
per i pasti fuori casa di fr. 132.– mensili, sostenendo di non poter
rientrare a domicilio durante la pausa di mezzogiorno perché una delle due
attività lavorative da lei svolte la obbliga a recarsi presso più punti di
vendita in Ticino. Essa chiede altresì di rivalutare il suo premio della cassa
malati per il 2022, visto il minor sussidio ricevuto, così come di riconoscerle
il premio per un'assicurazione ‟Relax A__________ˮ stipulata prima
della separazione.
a) Relativamente
all'indennità per i pasti fuori casa, è possibile che per motivi di lavoro
l'interessata debba spostarsi per tutto il Cantone e necessiti pertanto di un veicolo
privato. Per tacere del fatto nondimeno che i conteggi salariali menzionano un
generico rimborso spese (doc. S), che per la T__________ GmbH l'interessata
lavora in media 5 ore settimanali (13.40%) e che tutto si ignora sui turni di
lavoro, sulle distanze mensili che essa
copre per ragioni professionali e del numero di pasti che consuma fuori casa,
nulla rende verosimile che essa non
possa rientrare a casa sul
mezzogiorno o la sera. Né la frequentazione della mensa scolastica da parte
del figlio rende verosimile l'esistenza di spese supplementari. Quanto alla parità di trattamento con il marito,
questa non è destinata a riconoscere costi inesistenti (RtiD I-2018 pag. 691 n.
5c; più di recente: I CCA sentenza inc. 11.2022.89 del 25 luglio 2023 consid. 6).
Ne segue che, a un sommario esame, l'indennità rivendicata non può essere
ammessa.
b) In
merito al premio dell'assicurazione ‟Relax A__________ˮ, il Pretore
non l'ha riconosciuto perché la moglie non ha reso verosimile di avere
stipulato la copertura prima della separazione. A prescindere dal fatto che
l'appellante nemmeno inserisce l'ammontare di fr. 13.– mensili nel calcolo del proprio
fabbisogno minimo (pag. 10 in alto), neanche in questa sede essa rende
verosimile la sua allegazione. Onde l'inconsistenza della pretesa.
c) Per
quel che è del premio della cassa malati, stabilito dal Pretore in fr. 377.75
mensili, dalla documentazione presentata in appello risulta che la richiesta di
riduzione del premio LAMal 2022 in favore dell'appellante è stata accolta per
fr. 3386.40 (doc. E di appello). Dandosi così una riduzione
di
fr. 282.20 mensili, il premio è diminuito da fr. 692.65 a fr. 410.45
mensili (doc. D di appello). Ne segue che per il 2022 il fabbisogno minimo
della moglie va rivalutato in fr. 3820.– mensili arrotondati.
8. Per quanto concerne
il fabbisogno in denaro del figlio di G__________, AP 1 postula l'aumento del
premio della cassa malati a fr. 15.05 mensili, rilevando che per il 2022, a
fronte di un premio di fr. 106.95 mensili, essa ha ricevuto un sussidio di fr. 91.90
mensili. Essa rivendica inoltre un forfait di fr. 20.– mensili per spese di
telefonia, almeno nei periodi in cui il bilancio familiare registra
un'eccedenza, anche perché il cellulare per il quale ha concluso l'abbonamento
è utilizzato dal figlio. Infine l'appellante chiede di inserire fr. 25.– mensili
per due settimane di colonia o di un'attività analoga durante l'estate,
necessarie alla luce della sua situazione lavorativa.
a) In
merito al premio della cassa malati, il Pretore nulla ha ammesso, considerato
il verosimile ottenimento del sussidio anche nel 2022. Dalla documentazione
presentata in appello risulta però che la richiesta di riduzione del premio
LAMal 2022 in favore di G__________ è stata accolta per fr. 1102.80 (doc. E di
appello). Dandosi così una riduzione di fr. 91.90 mensili, a carico
dell'assicurato rimane un premio di fr. 15.– mensili (doc. D di appello).
b) Circa
Fatti
i costi di telefonia, è vero che questa Camera suole riconoscere – sempre se le
condizioni finanziarie lo permettono – un forfait di fr. 20.– mensili nel
fabbisogno minimo del figlio (I CCA, sentenza inc.11.2020.173 del 9 maggio 2022
consid. 9 b e c). Tale spesa fissa è stata ammessa tuttavia in casi nei quali
la Camera si è trovata a dover ridefinire per la prima volta i contributi
alimentari in applicazione del metodo a “due fasi”. Negli altri casi spetta pur
sempre alle parti rendere verosimile la spesa realmente sostenuta, questione di
fatto (sentenza del Tribunale federale 5A_314/2022 del 15 maggio 2023 consid.
5.2.1 con rinvii). In concreto risulta dalla documentazione presentata in
appello che nel novembre del 2021 la madre ha stipulato un abbonamento di
telefonia mobile al costo di fr. 19.– mensili (doc. F di appello). Documentato
il costo e reso plausibile l'uso del telefono da parte del figlio, non contestato
dal padre, una media dell'esborso può dunque essere inserita nel fabbisogno minimo
di G__________ fino al giugno del 2022, mentre l'ammanco registrato nel
bilancio familiare dopo di allora non permette più tale spesa.
c) Riguardo
alla colonia estiva, in linea di principio i costi di attività extrascolastiche costituiscono spese straordinarie nel senso
dell'art. 286 cpv. 3 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2021.110 del 4 aprile 2023
consid. 11c). Nel caso in esame la partecipazione del figlio a tali attività
appare verosimile, quanto meno per il periodo preso in considerazione (dal febbraio del 2020 al febbraio del 2023),
alla luce dell'attività lavorativa svolta dalla madre. Ciò giustifica di
riconoscere nel fabbisogno minimo di G__________ un esborso di fr. 11.– mensili
(doc. G di appello). In definitiva il fabbisogno minimo del figlio va stabilito
così in fr. 806.– mensili fino al 31 dicembre 2020, in fr. 809.– mensili fino
al 31 dicembre 2021, in fr. 830.– mensili fino al 30 novembre 2022 e in fr.
1040.– mensili fino al 9 febbraio 2023, dedotto l'assegno familiare di fr.
200.– mensili. Per i periodi successivi il contributo di mantenimento è retto
dalla sentenza finale.
9. Da quanto precede risulta, in sintesi, il
seguente quadro del bilancio familiare:
Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020
Reddito del marito fr.
5 190.–
Reddito
della moglie fr. 3
645.–
fr.
8 835.–
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
3 190.–
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 780.–
Fabbisogno
minimo di G__________ fr. 606.–
fr.
7 576.–
mensili
Eccedenza fr.
1 259.–
un
quinto dell'eccedenza per il figlio minorenne fr. 251.80
mensili
Mantenimento in denaro di G__________:
fr.
606.– + fr. 251.60 =
fr. 857.60 mensili,
assegni
familiari non compresi,
arrotondati
a fr.
860.–
mensili
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021
Reddito del marito fr.
5195.–
Reddito
della moglie fr. 3195.–
fr.
8390.– mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
3315.–
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3725.–
Fabbisogno
minimo di G__________ fr. 609.–
fr.
7649.– mensili
Eccedenza fr.
741.–
un
quinto dell'eccedenza per il figlio minorenne fr. 148.20 mensili
Mantenimento in denaro di G__________:
fr.
609.– + fr. 148.20 =
fr. 757.20 mensili,
assegni
familiari non compresi,
arrotondati
a fr.
755.–
mensili
Dal 1°
gennaio al 31 gennaio 2022
Reddito del marito fr.
5280.–
Reddito
della moglie fr. 3040.–
fr.
8320.– mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
3315.–
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3820.–
Fabbisogno
minimo di G__________ fr. 630.–
fr.
7765.– mensili
Eccedenza fr.
555.–
un
quinto dell'eccedenza per il figlio minorenne fr. 111.– mensili
Mantenimento in denaro di G__________:
fr.
630.– + fr. 111.– =
fr. 741.–mensili
assegni
familiari non compresi,
arrotondati
a fr. 740.–
mensili
Dal 1°
febbraio al 30 giugno 2022
Reddito del marito fr.
5280.–
Reddito
della moglie fr. 3040.–
Considerandi
fr.
8320.– mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
3760.–
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3820.–
Fabbisogno
minimo di G__________ fr. 630.–
fr.
8210.– mensili
Eccedenza fr.
110.–
un quinto dell'eccedenza per
il figlio minorenne fr. 22.– mensili
Mantenimento in denaro di G__________:
fr.
630.– + fr. 22.– =
fr. 652.– mensili,
assegni
familiari non compresi,
arrotondati
a fr. 650.–
mensili
Dal 1° luglio al 30 novembre 2022
Reddito del marito fr.
5280.–
Reddito
della moglie fr. 3040.–
fr.
8320.– mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
4010.–
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3820.–
Fabbisogno
minimo di G__________ fr. 630.–
fr.
8460.– mensili
Ammanco fr.
140.–
mensili
Dal 1° dicembre 2022 al 9 febbraio 2023
Reddito del marito fr.
5280.–
Reddito
della moglie fr. 3040.–
fr.
8320.– mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
4010.–
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3820.–
Fabbisogno
minimo di G__________ fr. 830.–
fr.
8660.– mensili
Ammanco fr.
340.–
mensili.
10.
Dovendosi rivedere il
contributo di accudimento, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 esso ammonta a
fr. 135.– mensili, importo che AO 1 è in grado di erogare, di modo che il
contributo alimentare complessivo per G__________ ammonta a fr. 995.–
mensili. Nel 2021 a AP 1 mancano fr. 530.– mensili per coprire il fabbisogno
minimo, di modo che tale importo va aggiunto
al contributo in denaro di G__________, per un totale di fr. 1285.–
mensili. Per il gennaio del 2022 l'ammanco di lei ammonterebbe a fr. 780.–
mensili, ma con lo stralcio dal fabbisogno minimo del premio per
l’assicurazione malattia complementare questo risulta di fr. 530.– mensili, onde
un contributo alimentare per G__________ di fr. 1270.– mensili. Dal 1° febbraio
al 30 giugno 2022, poi, il contributo di accudimento rimane invariato, di modo
che il contributo alimentare va ricondotto a fr. 1180.– mensili.
Dal
1° luglio al 30 novembre 2022, con l'ulteriore aumento del fabbisogno minimo
del marito, il bilancio familiare è deficitario. Dopo avere fatto fronte al
proprio fabbisogno minimo (che non comprende più il premio dell'assicurazione
malattia complemen-tare), al pagamento dei contributi in denaro per i figli J__________
(fr. 550.– mensili) e G__________ (fr. 630.– mensili), a AO 1 rimane un margine
disponibile di fr. 124.– mensili per onorare il contributo di accudimento (che
rimane scoperto per fr. 406.– mensili). Il contributo alimentare complessivo
per G__________ ascende così a fr. 755.– mensili arrotondati. Infine dal 1°
dicembre 2022 al 9 febbraio 2023, dato l'aumento del fabbisogno minimo di G__________
a fr. 830.– mensili, il padre non è in grado nemmeno di onorare tutti i suoi
obblighi alimentari. Ripartendo la sua disponibilità tra i due figli ancora
minorenni nella medesima proporzione stabilita dal Pretore (e non contestata
dalle parti), il contributo alimentare per G__________ ammonta a fr. 770.– mensili
(con uno scoperto di fr. 60.– sul contributo ordinario e di fr. 530.– sul
contributo di accudimento).
11.
Da
ultimo l'appellante rileva che dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023 il
contributo alimentare per il figlio è finanche inferiore a quello stabilito nel
precedente assetto cautelare, il che non sarebbe ammissibile perché egli si era
limitato a postulare la reiezione dell'istanza di modifica e non a chiedere una
riduzione del contributo. L'argomentazione non può essere condivisa. Per tacere
del fatto che globalmente i contributi alimentari sono superiori
a quelli precedenti, l'interessata disconosce che la procedura è retta anche dal
principio inquisitorio, della quale beneficia anche il debitore alimentare, di
modo che il giudice non è vincolato alle richieste delle parti. Inoltre,
dandosi ammanco nel bilancio familiare, il debitore alimentare ha il diritto di
vedersi garantito il fabbisogno minimo del diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.5;
analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2021.148 del 21 settembre 2022
consid. 8). Per semplicità si
giustifica per finire di raggruppare i sei scaglioni in cui è ripartito il
contributo alimentare (cfr. RtiD I-2012 pag. 880 in alto), definendone una
media per il relativo arco di tempo (36 mesi). Dal 1° febbraio 2020 al 9
febbraio 2023 conviene fissare così un contributo alimentare unico di fr. 1085.–
mensili arrotondati. L'appello va accolto di conseguenza entro tali limiti.
12.
Le
spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare, ma non nella
misura richiesta, aumento dovuto per lo più alla nuova documentazione
presentata in questa sede quantunque tale documentazione potesse essere esibita
già al Pretore. D'altro canto, relativamente ai periodi successivi al 9
febbraio 2023, quanto meno in relazione al reddito ipotetico della moglie questa
Camera avrebbe verosimilmente deciso alla stessa stregua del Pretore nella
sentenza di divorzio, la cui decisione non è stata impugnata ed è passata in
giudicato. Non va trascurato inoltre che il marito ha proposto a torto una
riduzione del contributo a proprio carico. Ne segue che, tutto sommato, nel
complesso si giustifica di suddividere a metà gli oneri processuali e di
compensare le ripetibili. L'esito
del presente giudizio non incide apprezzabilmente invece sul dispositivo
inerente alle spese processuali e alle ripetibili di primo grado (suddivise per
due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto), che può
dunque rimanere invariato.
13.
Le richieste di gratuito patrocinio formulate dalle parti
in appello meritano accoglimento. Per quanto attiene a AP 1, l'impossibilità di
far fronte alle proprie spese legali appare verosimile alla luce delle
risultanze che precedono. L'appello poi non
poteva dirsi sin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b
CPC), tant'è che va parzialmente accolto. Per quanto riguarda l'indennità
spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale
(che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale
federale 2C_421/2011 del 9 gennaio
2012, consid. 9), si può presumere che per motivare adeguatamente l'appello in
una causa già nota e sulla scorta di documentazione che poteva essere esibita
in prima sede, un avvocato solerte e speditivo avrebbe dedicato una giornata
di lavoro retribuita fr. 180.– l'ora (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e
di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio o
una stringata corrispondenza con la cliente. Aggiunte le spese (10%) e l'IVA
(7.7%), l'indennità di patrocinio va fissata pertanto in fr. 1700.–
arrotondati.
Riguardo a AO 1, la cui resistenza in
appello era parzialmente legittima, anche la sua indigenza appare verosimile, il
suo margine disponibile essendo esiguo.
L'indennità di patrocinio può essere commisurata in funzione degli stessi
criteri sulla base dei quali è stata determinata l'indennità spettante alla legale
dell'appellante (causa già nota, più un paio d'ore per un breve colloquio o
una stringata corrispondenza con la cliente, cui si aggiungono le spese e
l'IVA), onde un'indennità di fr. 1500.– arrotondati.
14.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello non raggiunge verosimilmente il valore litigioso di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. Contro decreti cautelari, inoltre, un ricorrente può far valere
davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui non è
divenuto privo d'oggetto, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo
n. 1 del decreto cautelare impugnato è così riformato:
In parziale accoglimento dell'istanza, AO 1 è tenuto a
versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo
alimentare per il figlio G__________ di fr. 1085.– i mensili dal 1° febbraio
2020 al 9 febbraio 2023, assegni familiari non compresi.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. AP 1 è ammessa al gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA
1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio
un'indennità di fr. 1700.–.
4. AO 1 è ammesso al beneficio del gratuito
patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui alla patrocinatrice d'ufficio
un'indennità di fr. 1500.– complessivi.
5. Notificazione
a:
–
;
;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).