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Decisione

11.2022.71

Divorzio: provvedimenti cautelari

2 novembre 2023Italiano29 min

il costo e reso plausibile l'uso del telefono da parte del figlio, non contestato

Source ti.ch

Incarti n.

11.2022.71

11.2022.72

11.2023.133

Lugano

2 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2020.28 (divorzio

su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza dell'8 giugno 2020 da

AP

1 ora

in ,

(patrocinata

dall' PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall' PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 29 aprile 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 15 aprile 2022 (inc. 11.2022.71) e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.72),

così come sulla domanda di gratuito patrocinio del 16 ottobre

2023 presentata da AO 1 con le osservazioni all'appello (inc. 11.2023.133);

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1974) e AP 1 (1971)

si sono sposati a __________ il 6 novembre 2012. A quel momento essi erano genitori

di figli nati da precedenti matrimoni: M__________ (2000) e J__________ (2005) il

marito, J__________ (2003) e T__________ (2004) la moglie. Dal matrimonio è

nato G__________, il 13 novembre 2012. AO 1 è alle dipendenze come tecnico della

D__________ SA a __________. AP 1 lavora

a tempo parziale in ambito commerciale per la ditta T__________ GmbH di __________

e si occupa della portineria in un stabile a __________. I coniugi si sono

separati il 1° luglio 2016, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________

e in seguito a __________.

B. Adito da AP 1 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha

omologato il 12 luglio 2016 una convenzione in cui i coniugi pattuivano

– in particolare – l'affidamento del

figlio comune alla madre (riservato il diritto di visita paterno), mentre AO 1 si

impegnava a versare dal 1° luglio 2016 un contributo alimentare per il figlio di fr. 900.–

mensili, oltre all'assegno familiare (inc. SO.2016.541). Una richiesta di

aumento del contributo alimentare per G__________ formulata il 23 marzo 2018

dalla moglie è stata respinta dal Pretore con decisione del 3 agosto 2018 (inc.

SO.2018.239).

C. Il 14 agosto 2018 AO

1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. DM.2018.49).

In pendenza di procedura, l'8 giugno 2020, AP 1 ha chiesto in via cautelare di

aumentare dal febbraio del 2020

il contributo alimentare per G__________ a fr. 1450.– mensili oltre all'assegno familiare, di

corrisponderle fr. 2750.– a titolo di arretrato per i mesi da febbraio a giugno

del 2020 e di versarle per il figlio fr. 1999.95 relativi a un premio speciale

percepito dal marito nel maggio del 2020, instando per il beneficio del

gratuito patrocinio. Nelle sue osservazioni del 25 giugno 2020 AO 1 ha avversato

l'istanza, postulando anch'egli il beneficio del gratuito patrocinio.

All'udienza del 1° dicembre 2020, indetta per il contraddittorio, le parti

hanno notificato mezzi di prova. L'istruttoria si è limitata all'assunzione

delle prove documentali. Le arringhe finali, in esito alle quali le parti hanno

mantenuto il loro punto di vista, hanno avuto luogo seduta stante.

D. Ammesse

le parti al beneficio del gratuito patrocinio con decisioni del 22 gennaio, del

4 marzo e del 15 aprile 2021, con decreto cautelare del 15 aprile 2022 il

Pretore ha modificato i contributi alimentari per il figlio come segue:

fr. 985.– dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020,

fr. 1275.–

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021,

fr. 1215.–

per il mese di gennaio 2022,

fr. 840.–

dal 1° febbraio al 30 giugno 2022,

fr. 755.–

dal 1° luglio al 30 novembre 2022,

fr. 770.–

dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023,

fr. 1005.–

dal 1° luglio 2023 al 31 agosto 2024,

fr. 890.–

dal 1° settembre 2024 al 31 ottobre 2028 e

fr. 850.–

dal 1° novembre 2028 fino a quando G__________ compirà 18 anni o fino alla

conclusione di un'appropriata formazione, oltre agli assegni familiari.

Le

spese processuali di fr. 1000.– sono

state poste per due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto,

al quale l'istante è stata tenuta a rifondere fr. 2200.– per ripetibili ridotte.

E. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29

aprile 2022 nel quale chiede – previo conferimento del gratuito patrocinio – di

riformare la decisione impugnata nel senso di fissare i contributi alimentari

per il figlio nel seguente modo:

fr. 1260.–

dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020,

fr. 1470.–

dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021,

fr. 1660.–

per il mese di gennaio 2022,

fr. 970.–

dal 1° febbraio al 30 giugno 2022,

fr. 900.–

dal 1° luglio al 30 novembre 2022;

fr. 900.–

dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023,

fr. 1305.–

dal 1° luglio 2023 al 31 settembre 2023,

fr. 1510.–

dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024,

fr. 1070.–

dal 1° settembre 2024 al 31 ottobre 2028,

fr. 1030.–

dal 1° novembre 2028 al 30 novembre 2030 e

fr. 1500.–

dal 1° novembre 2028 fino a quando G__________ compirà 18 anni o fino alla

conclusione di un’appropriata formazione, oltre agli assegni familiari.

Nelle

sue osservazioni del 16 ottobre 2023 AO 1 propone di respingere l'appello e insta

anch'egli per il beneficio del gratuito patrocinio.

F. Intanto, statuendo con

sentenza del 30 dicembre 2022 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ne ha

regolato le conseguenze, fissando in particolare il contributo alimentare per G__________

tra fr. 770.– e fr. 1500.– mensili dal passaggio in giudicato della decisione fino al termine di una formazione appropriata.

La sentenza è passata in giudicato il 9 febbraio 2023 (inc. DM.2018.49).

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono

emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con

appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che,

ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità

e alla durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato

recapitato alla patrocinatrice dell'istante il 19 aprile 2022 (tracciamento

dell'invio 98.__________, agli atti). Inoltrato il 29 aprile 2022 (traccia

dell'invio n. 98.40.416196.00041370), ultimo giorno utile, l'appello in esame è

pertanto ricevibile.

2. I

provvedimenti cautelari decadono per legge con il passaggio in giudicato della

decisione di merito, salvo che – ma l'ipotesi è estranea al caso in esame – il

giudice o la legge non dispongano diversamente (art. 268 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie il Pretore ha disciplinato con la sentenza di divorzio il contributo

alimentare per G__________ dal passaggio in giudicato della sentenza, ovvero

dal 9 febbraio 2023. Da quel momento il provvedimento cautelare cessa quindi

di esplicare i propri effetti (DTF 146 III 286 consid. 2.2; 145 III 40

consid. 2.4). In tale misura l'appello diretto contro i contributi successivi

al 9 febbraio 2023 risulta superato dagli eventi. Il rimedio in esame conserva

ancora interesse, per contro, sulla regolamentazione del contributo alimentare dal

1° febbraio 2020 al 9 febbraio 2023, periodo antecedente il

passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il contributo alimentare per

il figlio continuando a essere disciplinato in quel lasso di tempo dall'assetto

provvisionale (RtiD

I-2015 pag.

872 n. 8c con riferimenti; più recente: I CCA

sentenza inc. 11.2020.79 del

24 marzo 2021 consid. 5a). Entro

tali limiti occorre perciò procedere alla trattazione dell'appello.

3. All'appello

AP 1 acclude i conteggi salariali del biennio 2020/2021 (doc. C), la fattura

dei premi della cassa malati per lei e i figli T__________, J__________ e G__________

del maggio 2022 (doc. D), la copia di una decisione del 28 febbraio 2022 con

cui l'Istituto delle assicurazioni sociali ha accordato a lei e ai figli una

riduzione del premio 2022 (“ripam”: doc. E), un abbonamento di telefonia mobile

‟Y__________ˮ del novembre 2021 (doc. F), la tassa di partecipazio­ne

di G__________ a una colonia diurna estiva (doc. G), informazioni sui costi di

un abbonamento arcobaleno per adulti, (doc. H) e un opuscolo informativo sui costi

della mensa scolastica per l'anno scolastico 2021/2022 (doc. I). La documentazione

appena descritta è ammissibile, controverse in concreto essendo questioni riguardanti

un minorenne. Nuovi documenti sono proponibili in tal caso senza riguardo ai

presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella

misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

4. Nel

decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato che rispetto al luglio del

2016, quando era stato omologato l'accordo a protezione dell'unione coniugale, le circostanze sono mutate in modo

durevole e rilevante, AO 1 avendo cessato dal 1° marzo 2020 di versare il

contributo alimentare di fr. 550.– mensili per il figlio M__________. Dovendosi

così ridefinire il contributo alimentare per il figlio comune G__________, il primo

giudice ha accertato il reddito del marito in fr. 5190.– mensili nel 2020, in fr. 5195.–

mensili nel 2021 e in fr. 5280.– mensili dal 2022 a fronte di un fabbisogno

minimo di fr. 3190.– mensili arrotondati per il 2020 (metà del minimo

esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, costo dell'alloggio fr. 850.– [metà della

locazione], premio della cassa malati e dall'assicurazione complementare

secondo la LCA fr. 469.35, pasti fuori casa fr. 151.–, leasing

dell'automobile fr. 206.30, spese di trasferta fr. 658.–,

assicurazione responsabilità civile fr. 4.50 [metà]), aumentato a fr. 3315.–

mensili nel 2021 per tenere conto dei maggiori costi di pasti fuori casa e di

trasferta, a fr. 3760.– mensili arrotondati dal 1° febbraio al 30 giugno

2022 a causa della cessazione della convivenza con conseguente aumento del minimo

esistenziale del diritto esecutivo a fr.

1200.– mensili e del premio dell'assicurazione responsabilità civile a fr. 9.–,

e a fr. 4010.– mensili dopo di allora per l'adeguamento a fr. 1100.– mensili

del costo dell'alloggio.

Relativamente

alla moglie, il primo giudice ha calcolato un reddito complessivo di fr. 3645.–

mensili nel 2020, di fr. 3195.– mensili nel 2021, di fr. 3040.–

mensili dal 2022 e le ha imputato un reddito ipotetico di fr. 4055.– mensili

dal settembre del 2024. Quanto al fabbisogno minimo di lei, egli l'ha stabilito

in fr. 3780.– mensili nel 2020 (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario

fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1365.– [già dedotte le quote che rientrano

nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati al netto del

sussidio fr. 286.60, leasing dell'automobile fr. 539.35 [fr. 624.35 dal 1°

gennaio al 30 giugno e fr. 454.35 dopo di allora], imposta di circolazione fr.

50.10, assicurazione dell'automobile fr. 131.25, assicurazione responsabilità

civile ed economia domestica fr. 55.85), ridotto a fr. 3725.– mensili nel 2021 con

l'adeguamento del premio della cassa malati a fr. 316.70 mensili e la riduzione

della rata del leasing a fr. 454.35 mensili e aumentato a fr. 3785.–

dal 2022 con l'adeguamento del premio della cassa malati a fr. 377.75 mensili.

Riguardo al figlio, il

Pretore ne ha definito il fabbisogno in denaro in fr. 795.– mensili fino al 30

novembre 2022 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo

dell'alloggio fr. 305.–, mensa fr. 90.–), dal quale va dedotto l'assegno

familiare di fr. 200.– mensili, e in fr. 995.– mensili dopo di allora per

l'aumento a fr. 600.– del minimo esistenziale

del diritto esecutivo, e a fr. 250.– della deduzione dell'assegno di

formazione. Egli ha constatato che il bilancio familiare presenta così un'eccedenza

di fr. 1270.– mensili 1° febbraio al 31 dicembre 2020, di fr. 755.– mensili

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, di fr. 625.– per il mese di gennaio 2022, di

fr. 180.– mensili dal 1° febbraio al 30 giugno 2022, e accusa un ammanco di

fr. 70.– mensili dal 1° luglio al 30 novembre

2022, di fr. 270.– mensili dal 1° dicembre 2022 al 31 agosto 2024. Egli

ha ravvisato inoltre i presupposti per un contributo di accudimento, fino al 1°

settembre 2024 la madre affidataria non potendo coprire con il suo reddito il proprio

fabbisogno minino.

Ciò premesso il Pretore, ricordato

che AO 1 deve ancora versare un contributo di mantenimento di fr. 550.– mensili

per il figlio J__________, ha riconosciuto un quinto dell'eccedenza al figlio G__________ e ha stabilito il

contributo alimentare in fr. 850.– mensili dal 1° febbraio al 31

dicembre 2020, in fr. 745.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, in

fr. 720.– per il mese di gennaio 2022, in fr. 630.– mensili dal

1° febbraio al 30 giugno 2022, in fr. 595.– mensili dal 1° luglio 30

novembre 2022 e in fr. 795.– mensili dal 1° dicembre 2022 al

30 giugno 2023.

Ravvisando infine i

presupposti per un contributo di accudimen­to, fino al 1° settembre 2024 la

madre affidataria non potendo con il suo reddito coprire il proprio fabbisogno minino,

il primo giudice ha fissato il contributo di mantenimento a carico di AO 1 in

fr. 985.– mensili dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, in fr. 1275.–

mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, in fr. 1215.– per il mese di

gennaio 2022, in fr. 840.– mensili dal 1° febbraio al 30 giugno 2022, in

fr. 755.– mensili dal 1° luglio al 30 novembre 2022 e in fr. 770.– mensili

dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023.

5. Nel sistema “a due fasi” stabilito dal Tribunale

federale e applicabile

a livello svizzero per il calcolo dei contributi alimentari, l'eccedenza

registrata dal bilancio familiare dopo avere dedotto dalle entrate complessive della

famiglia il fabbisogno di ogni membro, va ripartita tra coniugi e i figli – se

ve ne sono – nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III

301). E in ossequio a tale metodo di calcolo il fabbisogno di ogni membro della

famiglia è definito in base alle

direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla

Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art.

93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.).

A tale minimo si aggiungono,

se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e

non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per

spese di telefonia e di comunicazione,

un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad

esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni),

un'indennità per l'uso dei mezzi pubbli­ci, i costi di una formazione continua

(se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli

oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di

debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o

decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio

un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o

nati da un precedente matrimonio. Non fanno parte del minimo

esistenziale “allargato” (o “del dirit­to di famiglia”), in ogni modo, i costi

per l'uso di un'automobile da diporto o spese voluttuarie come viag­gi,

vacanze, hobby e altri esborsi particolari

del caso specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v.

anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2022.89 del 25 luglio 2023 consid. 5).

6. Relativamente al

proprio reddito, l'appellante contesta unicamente l'ammontare del guadagno

ipotetico imputatole dal settembre del 2024 in poi. Se non che, avendo il

Pretore statuito sui contributi alimentari con la sentenza di divorzio del 30

dicembre 2022, la questione del reddito potenziale imputato alla moglie è ormai

superata. Quanto ai fabbisogni minimi, AP 1 contesta quello del marito, chiedendo

di stralciare la rata del leasing dell'automobile dal 1° ottobre 2023, data di

scadenza del contratto, così come, nei periodi di ammanco, il premio della

cassa malati complementare di fr. 34.– mensili. Essa postula inoltre la

riduzione del costo dell'alloggio, per il 2020, a fr. 510.– mensili in modo da

tenere conto, oltre che della partecipazione della convivente, anche di quella

del 40% da parte del figlio M__________.

a) Nella

misura in cui l'appellante non contesta che il marito necessiti di

un'automobile privata per ragioni professionali, la questione

dell'ammissibilità della rata del leasing dopo il 1° ottobre 2023 è ormai

senza rilievo. Al riguardo non occor­re dunque attardarsi. In merito al premio della

cassa malati complementare, l'interessata equivoca sulla decisione impugnata,

giacché il Pretore, pur inserendo l'importo di fr. 34.– mensili nel fabbisogno minimo

del marito, nei periodi di ammanco l'ha stralciato, come si evince dalla motivazione

a pag. 14 del decreto impugnato (primo e quinto paragrafo).

b) Quanto

alla partecipazione del figlio M__________ ai costi dell'alloggio del padre, il

Pretore ha accertato che il ragazzo ha abitato con il genitore soltanto fino al

29 febbraio 2020 per poi trasferirsi prima a __________ e in seguito, dal 31

maggio 2021, a __________ (ordinanza del 13 dicembre 2021, pag. 2 nell'inc.

DM.2018.49 richiamato). Ciò posto, questa Camera ha già avuto modo di rilevare

che ove un coniuge viva in comunione domestica con terzo, si tratti di concubinato o no, determinante

è il beneficio economico che gli può

derivare (RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c consid. 6a con rinvio a DTF 144 III 506

consid. 6.6). In concreto non risulta, né l'appellante pretende, che nel

febbraio del 2020 M__________, ultimata la formazione, fosse in grado

partecipare alle spese domestiche del padre, il quale per altro provvedeva al

di lui mantenimento. Non si può dire quindi, a un sommario esame, che AO 1

abbia tratto beneficio dalla convivenza con il figlio (analogamente: I CCA,

sentenze inc. 11.2020.171 del-l'8 febbraio 2022 consid. 10d e inc. 11.2020.143 del 29 dicembre 2021

consid. 6b). Ne segue che non soccorrono motivi per scostarsi dagli

accertamenti del Pretore.

7. Per quanto attiene

al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di tenere conto di un'indennità

per i pasti fuori casa di fr. 132.– mensili, sostenendo di non poter

rientrare a domicilio durante la pausa di mezzogiorno perché una delle due

attività lavorative da lei svolte la obbliga a recarsi presso più punti di

vendita in Ticino. Essa chiede altresì di rivalutare il suo premio della cassa

malati per il 2022, visto il minor sussidio ricevuto, così come di riconoscerle

il premio per un'assicurazione ‟Relax A__________ˮ stipulata prima

della separazione.

a) Relativamente

all'indennità per i pasti fuori casa, è possibile che per motivi di lavoro

l'interessata debba spostarsi per tutto il Cantone e necessiti pertanto di un veicolo

privato. Per tacere del fatto nondimeno che i conteggi salariali menzionano un

generico rimborso spese (doc. S), che per la T__________ GmbH l'interessata

lavora in media 5 ore settimanali (13.40%) e che tutto si ignora sui turni di

lavoro, sulle distan­ze mensili che essa

copre per ragioni professionali e del numero di pasti che consuma fuori casa,

nulla rende verosimile che essa non

possa rientrare a casa sul

mez­zogiorno o la sera. Né la frequentazione della mensa scolastica da parte

del figlio rende verosimile l'esistenza di spese supplementari. Quanto alla parità di trattamento con il marito,

questa non è destinata a riconoscere costi inesistenti (RtiD I-2018 pag. 691 n.

5c; più di recente: I CCA sentenza inc. 11.2022.89 del 25 luglio 2023 consid. 6).

Ne segue che, a un sommario esame, l'indennità rivendicata non può essere

ammessa.

b) In

merito al premio dell'assicurazione ‟Relax A__________ˮ, il Pretore

non l'ha riconosciuto perché la moglie non ha reso verosimile di avere

stipulato la copertura prima della separazione. A prescindere dal fatto che

l'appellante nemmeno inserisce l'ammontare di fr. 13.– mensili nel calcolo del proprio

fabbisogno minimo (pag. 10 in alto), neanche in questa sede essa rende

verosimile la sua allegazione. Onde l'inconsisten­za della pretesa.

c) Per

quel che è del premio della cassa malati, stabilito dal Pretore in fr. 377.75

mensili, dalla documentazione presentata in appello risulta che la richiesta di

riduzione del premio LAMal 2022 in favore dell'appellante è stata accolta per

fr. 3386.40 (doc. E di appello). Dandosi così una riduzione

di

fr. 282.20 mensili, il premio è diminuito da fr. 692.65 a fr. 410.45

mensili (doc. D di appello). Ne segue che per il 2022 il fabbisogno minimo

della moglie va rivalutato in fr. 3820.– mensili arrotondati.

8. Per quanto concerne

il fabbisogno in denaro del figlio di G__________, AP 1 postula l'aumento del

premio della cassa malati a fr. 15.05 mensili, rilevando che per il 2022, a

fronte di un premio di fr. 106.95 mensili, essa ha ricevuto un sussidio di fr. 91.90

mensili. Essa rivendica inoltre un forfait di fr. 20.– mensili per spese di

telefonia, almeno nei periodi in cui il bilancio familiare registra

un'eccedenza, anche perché il cellulare per il quale ha concluso l'abbonamento

è utilizzato dal figlio. Infine l'appellante chiede di inserire fr. 25.– mensili

per due settimane di colonia o di un'attività analoga durante l'estate,

necessarie alla luce della sua situazione lavorativa.

a) In

merito al premio della cassa malati, il Pretore nulla ha ammesso, considerato

il verosimile ottenimento del sussidio anche nel 2022. Dalla documentazione

presentata in appello risulta però che la richiesta di riduzione del premio

LAMal 2022 in favore di G__________ è stata accolta per fr. 1102.80 (doc. E di

appello). Dandosi così una riduzione di fr. 91.90 mensili, a carico

dell'assicurato rimane un premio di fr. 15.– mensili (doc. D di appello).

b) Circa

Fatti

i costi di telefonia, è vero che questa Camera suole riconoscere – sempre se le

condizioni finanziarie lo permettono – un forfait di fr. 20.– mensili nel

fabbisogno minimo del figlio (I CCA, sentenza inc.11.2020.173 del 9 maggio 2022

consid. 9 b e c). Tale spesa fissa è stata ammessa tuttavia in casi nei quali

la Camera si è trovata a dover ridefinire per la prima volta i contributi

alimentari in applicazione del metodo a “due fasi”. Negli altri casi spetta pur

sempre alle parti rendere verosimile la spesa realmente sostenuta, questione di

fatto (sentenza del Tribunale federale 5A_314/2022 del 15 maggio 2023 consid.

5.2.1 con rinvii). In concreto risulta dalla documentazione presentata in

appello che nel novembre del 2021 la madre ha stipulato un abbonamento di

telefonia mobile al costo di fr. 19.– mensili (doc. F di appello). Documentato

il costo e reso plausibile l'uso del telefono da parte del figlio, non contestato

dal padre, una media dell'esborso può dunque essere inserita nel fabbisogno minimo

di G__________ fino al giugno del 2022, mentre l'ammanco registrato nel

bilancio familiare dopo di allora non permette più tale spesa.

c) Riguardo

alla colonia estiva, in linea di principio i costi di attività extrascolastiche costituiscono spese straordinarie nel sen­so

dell'art. 286 cpv. 3 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2021.110 del 4 aprile 2023

consid. 11c). Nel caso in esame la partecipazione del figlio a tali attività

appare verosimile, quanto meno per il periodo preso in considerazione (dal febbraio del 2020 al febbraio del 2023),

alla luce dell'attività lavorativa svolta dalla madre. Ciò giustifica di

riconoscere nel fabbisogno minimo di G__________ un esborso di fr. 11.– mensili

(doc. G di appello). In definitiva il fabbisogno minimo del figlio va stabilito

così in fr. 806.– mensili fino al 31 dicembre 2020, in fr. 809.– mensili fino

al 31 dicembre 2021, in fr. 830.– mensili fino al 30 novembre 2022 e in fr.

1040.– mensili fino al 9 febbraio 2023, dedotto l'assegno familiare di fr.

200.– mensili. Per i periodi successivi il contributo di mantenimento è retto

dalla sentenza finale.

9. Da quanto precede risulta, in sintesi, il

seguente quadro del bilancio familiare:

Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020

Reddito del marito fr.

5 190.–

Reddito

della moglie fr. 3

645.–

fr.

8 835.–

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

3 190.–

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 780.–

Fabbisogno

minimo di G__________ fr. 606.–

fr.

7 576.–

mensili

Eccedenza fr.

1 259.–

un

quinto dell'eccedenza per il figlio minorenne fr. 251.80

mensili

Mantenimento in denaro di G__________:

fr.

606.– + fr. 251.60 =

fr. 857.60 mensili,

assegni

familiari non compresi,

arrotondati

a fr.

860.–

mensili

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021

Reddito del marito fr.

5195.–

Reddito

della moglie fr. 3195.–

fr.

8390.– mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

3315.–

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3725.–

Fabbisogno

minimo di G__________ fr. 609.–

fr.

7649.– mensili

Eccedenza fr.

741.–

un

quinto dell'eccedenza per il figlio minorenne fr. 148.20 mensili

Mantenimento in denaro di G__________:

fr.

609.– + fr. 148.20 =

fr. 757.20 mensili,

assegni

familiari non compresi,

arrotondati

a fr.

755.–

mensili

Dal 1°

gennaio al 31 gennaio 2022

Reddito del marito fr.

5280.–

Reddito

della moglie fr. 3040.–

fr.

8320.– mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

3315.–

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3820.–

Fabbisogno

minimo di G__________ fr. 630.–

fr.

7765.– mensili

Eccedenza fr.

555.–

un

quinto dell'eccedenza per il figlio minorenne fr. 111.– mensili

Mantenimento in denaro di G__________:

fr.

630.– + fr. 111.– =

fr. 741.–mensili

assegni

familiari non compresi,

arrotondati

a fr. 740.–

mensili

Dal 1°

febbraio al 30 giugno 2022

Reddito del marito fr.

5280.–

Reddito

della moglie fr. 3040.–

Considerandi

fr.

8320.– mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

3760.–

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3820.–

Fabbisogno

minimo di G__________ fr. 630.–

fr.

8210.– mensili

Eccedenza fr.

110.–

un quinto dell'eccedenza per

il figlio minorenne fr. 22.– mensili

Mantenimento in denaro di G__________:

fr.

630.– + fr. 22.– =

fr. 652.– mensili,

assegni

familiari non compresi,

arrotondati

a fr. 650.–

mensili

Dal 1° luglio al 30 novembre 2022

Reddito del marito fr.

5280.–

Reddito

della moglie fr. 3040.–

fr.

8320.– mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

4010.–

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3820.–

Fabbisogno

minimo di G__________ fr. 630.–

fr.

8460.– mensili

Ammanco fr.

140.–

mensili

Dal 1° dicembre 2022 al 9 febbraio 2023

Reddito del marito fr.

5280.–

Reddito

della moglie fr. 3040.–

fr.

8320.– mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

4010.–

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3820.–

Fabbisogno

minimo di G__________ fr. 830.–

fr.

8660.– mensili

Ammanco fr.

340.–

mensili.

10.

Dovendosi rivedere il

contributo di accudimento, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 esso ammonta a

fr. 135.– mensili, importo che AO 1 è in grado di erogare, di modo che il

contributo alimentare complessivo per G__________ ammonta a fr. 995.–

mensili. Nel 2021 a AP 1 mancano fr. 530.– mensili per coprire il fabbisogno

minimo, di modo che tale importo va aggiunto

al contributo in denaro di G__________, per un totale di fr. 1285.–

mensili. Per il gennaio del 2022 l'ammanco di lei ammonterebbe a fr. 780.–

mensili, ma con lo stralcio dal fabbisogno minimo del premio per

l’assicurazione malattia complementare questo risulta di fr. 530.– mensili, onde

un contributo alimentare per G__________ di fr. 1270.– mensili. Dal 1° febbraio

al 30 giugno 2022, poi, il contributo di accudimento rimane invariato, di modo

che il contributo alimentare va ricondotto a fr. 1180.– mensili.

Dal

1° luglio al 30 novembre 2022, con l'ulteriore aumento del fabbisogno minimo

del marito, il bilancio familiare è deficitario. Dopo avere fatto fronte al

proprio fabbisogno minimo (che non comprende più il premio dell'assicurazione

malattia complemen-tare), al pagamento dei contributi in denaro per i figli J__________

(fr. 550.– mensili) e G__________ (fr. 630.– mensili), a AO 1 rimane un margine

disponibile di fr. 124.– mensili per onorare il contributo di accudimento (che

rimane scoperto per fr. 406.– mensili). Il contributo alimentare complessivo

per G__________ ascen­de così a fr. 755.– mensili arrotondati. Infine dal 1°

dicembre 2022 al 9 febbraio 2023, dato l'aumento del fabbisogno minimo di G__________

a fr. 830.– mensili, il padre non è in grado nemmeno di onorare tutti i suoi

obblighi alimentari. Ripartendo la sua disponibilità tra i due figli ancora

minorenni nella medesima proporzione stabilita dal Pretore (e non contestata

dalle parti), il contributo alimentare per G__________ ammonta a fr. 770.– mensili

(con uno scoperto di fr. 60.– sul contributo ordinario e di fr. 530.– sul

contributo di accudimento).

11.

Da

ultimo l'appellante rileva che dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023 il

contributo alimentare per il figlio è finanche inferiore a quello stabilito nel

precedente assetto cautelare, il che non sarebbe ammissibile perché egli si era

limitato a postulare la reiezione dell'istanza di modifica e non a chiedere una

riduzione del contributo. L'argomentazione non può essere condivisa. Per tacere

del fatto che globalmente i contributi alimentari sono superiori

a quelli precedenti, l'interessata disconosce che la procedura è retta anche dal

principio inquisitorio, della quale beneficia anche il debitore alimentare, di

modo che il giudice non è vincolato alle richieste delle parti. Inoltre,

dandosi ammanco nel bilancio familiare, il debitore alimentare ha il diritto di

vedersi garantito il fabbisogno minimo del diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.5;

analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2021.148 del 21 settembre 2022

consid. 8). Per semplicità si

giustifica per finire di raggruppare i sei scaglioni in cui è ripartito il

contributo alimentare (cfr. RtiD I-2012 pag. 880 in alto), definendone una

media per il relativo arco di tempo (36 mesi). Dal 1° febbraio 2020 al 9

febbraio 2023 conviene fissare così un contributo alimentare unico di fr. 1085.–

mensili arrotondati. L'appello va accolto di conseguenza entro tali limiti.

12.

Le

spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 2

CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare, ma non nella

misura richiesta, aumento dovuto per lo più alla nuova documentazione

presentata in questa sede quantunque tale documentazione potesse essere esibita

già al Pretore. D'altro canto, relativamente ai periodi successivi al 9

febbraio 2023, quanto meno in relazione al reddito ipotetico della moglie questa

Camera avrebbe verosimilmente deciso alla stessa stregua del Pretore nella

sentenza di divorzio, la cui decisione non è stata impugnata ed è passata in

giudicato. Non va trascurato inoltre che il marito ha proposto a torto una

riduzione del contributo a proprio carico. Ne segue che, tutto sommato, nel

complesso si giustifica di suddividere a metà gli oneri processuali e di

compensare le ripetibili. L'esito

del presente giudizio non incide apprezzabilmente invece sul dispositivo

inerente alle spese processuali e alle ripetibili di primo grado (suddivise per

due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto), che può

dunque rimanere invariato.

13.

Le richieste di gratuito patrocinio formulate dalle parti

in appello meritano accoglimento. Per quanto attiene a AP 1, l'impossibilità di

far fronte alle proprie spese legali appare verosimile alla luce delle

risultanze che precedono. L'appello poi non

poteva dirsi sin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b

CPC), tant'è che va parzialmente accolto. Per quanto riguarda l'indennità

spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancan­za di una nota professionale

(che incombeva al­l'avvocato produr­re: sentenza del Tribunale

federale 2C_421/2011 del 9 gennaio

2012, consid. 9), si può presumere che per motivare adeguatamente l'appello in

una causa già nota e sulla scorta di documentazione che poteva essere esibita

in prima sede, un avvoca­to solerte e speditivo avrebbe dedicato una giornata

di lavoro retribui­ta fr. 180.– l'ora (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e

di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio o

una stringata corrispondenza con la cliente. Aggiunte le spese (10%) e l'IVA

(7.7%), l'indennità di patrocinio va fissata pertanto in fr. 1700.–

arrotondati.

Riguardo a AO 1, la cui resistenza in

appello era parzialmente legittima, anche la sua indigenza appare verosimile, il

suo margine disponibile essendo esiguo.

L'indennità di patrocinio può essere commisurata in funzione degli stessi

criteri sulla base dei quali è stata determinata l'indennità spettante alla lega­le

del­l'appellante (causa già nota, più un paio d'ore per un breve colloquio o

una stringata corrispondenza con la cliente, cui si aggiungono le spese e

l'IVA), onde un'indennità di fr. 1500.– arrotondati.

14.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello non raggiunge verosimilmente il valore litigioso di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF. Contro decreti cautelari, inoltre, un ricorrente può far valere

davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui non è

divenuto privo d'oggetto, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo

n. 1 del decreto cautelare impugnato è così riformato:

In parziale accoglimento dell'istanza, AO 1 è tenuto a

versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo

alimentare per il figlio G__________ di fr. 1085.– i mensili dal 1° febbraio

2020 al 9 febbraio 2023, assegni familiari non compresi.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico delle parti in ragione di

metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. AP 1 è ammessa al gratuito patrocinio da parte del­l'avv. PA

1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio

un'indennità di fr. 1700.–.

4. AO 1 è ammesso al beneficio del gratuito

patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui alla patrocinatrice d'ufficio

un'indennità di fr. 1500.– complessivi.

5. Notificazione

a:

;

;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).