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Decisione

11.2022.73

Provvedimenti cautelari in una procedura a tutela dell'unione coniugale: restrizione del potere di disporre, modifica della misura

14 luglio 2022Italiano17 min

cittadino italiano, e AP 1 (1981), cittadina bulgara, si sono sposati a __________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.73

11.2022.74

Lugano

14 luglio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

vicepresidente,

Giamboni

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2021.694 (protezione dell'unione coniugale:

restrizione della facoltà di disporre)

della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 14 settembre 2021 da

AP

1

(ora

patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando

sull'appello del 3 maggio 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare

emesso dal Pretore aggiunto il 22 aprile 2002 (inc. 11.2022.73) e sulla

richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2022.74);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1 (1972),

cittadino italiano, e AP 1 (1981), cittadina bulgara, si sono sposati a __________

il 6 ottobre 2018. A quel momento essi avevano già un figlio, A__________, nato

il 13 novembre 2013. Il marito è dipendente della S__________ Sagl di __________,

di cui è socio e gerente e detentore di 10 delle 20 quote di fr. 1000.–

cadauna, impresa attiva nell'esecuzione di lavori edili. Egli è altresì socio e

gerente della A__________ Sagl di __________, di cui possiede 25 delle 100

quote di fr. 1000.– cadauna, ditta attiva nella compravendita di immobili. La

moglie lavora per la prima società come custode a tempo parziale e dall'agosto

2021 svolge lavori di pulizia a ore per una farmacia di __________. I coniugi

vivono separati dal gennaio del 2021 quando il marito ha lasciato l'abitazione

coniugale per trasferirsi dapprima per conto proprio e, dal settembre 2021, a __________.

B. Nel corso di una

procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AP 1 il 14 settembre 2021,

con un decreto inaudita parte del 16 settembre 2021 il Pretore aggiunto della

giurisdizione di Locarno Città ha – fra l'altro – fatto divieto all'Ufficio del

registro di commercio di “iscrivere eventuali richieste di

cessione/trasferimento” delle quote sociali intestate a AO 1 delle società S__________

Sagl e A__________ Sagl. Al dibattimento del 19 ottobre 2021 il convenuto ha

discusso le misure protettrici e ha chiesto di revocare, già in via cautelare, la

citata ingiunzione. La procedura è attualmente in fase d'istruttoria.

C. Il 20 gennaio 2022 AO

1 si è rivolto al Pretore aggiunto sollecitando la revoca della restrizione

della facoltà di disporre sulle sue 25 quote sociali della A__________ Sagl in

modo da consentirne la vendita a uno degli altri soci, V__________ __________,

al prezzo di fr. 25 000.–. Nelle sue osservazioni del 25 febbraio 2022

AP 1 ha avversato la richiesta. Il 28 febbraio 2022 il Pretore aggiunto ha

invitato il marito a esibire il bilancio e il conto economico 2021 della A__________

Sagl. La documentazione, inoltrata il 15 marzo 2022, è stata notificata alla

moglie l'indomani. L'8 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha avvertito le parti che,

trascorsi 5 giorni, avrebbe emanato la decisione cautelare.

D. Statuendo con decreto

cautelare del 22 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha autorizzato AO 1 a cedere

le sue quote della A__________ Sagl al prezzo di fr. 25 000.– a condizione di depositare fr. 15 000.– su un conto cointestato dei coniugi

presso la Banca __________, sul quale essi possono disporre solo congiuntamente,

precisando che avrebbe consentito all'iscrizione nel registro di commercio

della cessione delle quote sociali revocando il divieto di disporne “con la

prova dell'avvenuto bonifico”. Non sono state riscosse spese processuali né

sono state assegnate ripetibili.

E. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3

maggio 2022 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo e

ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, che l'istanza sia respinta e

la restrizione della facoltà di disporre delle quote sociali confermata. In

subordine essa chiede che l'autorizzazione sia concessa a condizione che

l'intero prezzo di vendita di fr. 25 000.–

sia depositato sul conto cointestato. Non sono state richieste osservazioni al

memoriale.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art.

276.

cpv. 1 CPC) sono adottate con la procedura

sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili

perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre

che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). Dandosi una restrizione

del potere di disporre, il valore litigioso corrisponde, alla

stessa stregua di quanto vale per un provvedimento assicurativo a tutela della devoluzione ereditaria o per un

sequestro, al valore venale del bene oggetto del provvedimento (I CCA sentenza inc. 11.2020.137 del 18 marzo 2021 consid. 1 con rinvio). Premesso ciò, in concreto, il valore

litigioso risulta di almeno fr. 25 000.–,

corrispondente al valore delle quote sociali oggetto della restrizione. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è pervenuto alla

patrocinatrice della moglie il 25 aprile 2022 (tracciamento del­l'invio n.

98.__________, agli atti). Presentato il 3 maggio 2022, l'appello in esame è

pertanto ricevibile.

2.

Secondo l'art. 178

cpv. 1 CC se appare necessario per

assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo

patrimoniale derivante dall'unione coniugale, il giudice, ad istanza di un

coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati

beni da par­te dell'altro. La norma mira a evitare che un coniuge, procedendo

ad atti di disposizione volontari, si metta nell'impossibilità di far fronte ai

propri obblighi pecuniari nei confronti dell'altro, sia che tali obblighi

derivino dagli effetti generali del matrimonio, segnatamente il mantenimento

della famiglia previsto all'art. 163 cpv. 1 CC, sia che derivino dal regime dei

beni matrimoniali (RtiD I-2020 pag. 602 consid. 5 con rinvii, I-2019 pag. 507

consid. 6 e 7b). Trattandosi di una misura a protezione dell'unione coniugale,

la verosimiglianza basta affinché il giudice prenda le appropriate misure

conservative (art. 178 cpv. 2 CC). E un provvedimento conservativo può consistere

in un'istruzione all'ufficio del registro di commercio di non registrare una

richiesta (art. 262 lett. c CPC; v. A.Staehelin/D.Staehelin/

Grolimund in: Zivilprozessrecht, 2ª edizione, §22 n. 15; Kofmel Ehrenzeller in:

Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª

edizione, n. 11 ad art. 262). Il coniuge gravato dalla restrizione e che non

può ottenere il consenso dall'altro (art. 178 cpv. 1 in fine CC) può adire il

giudice per ottenere la soppressione del provvedimento, rendendo verosimile che

per quanto riguarda l'operazione prospettata non sussistono più i presupposti

dell'art. 178 cpv. 1CC (I

CCA, sentenza inc. 11.2020.137 del 18 marzo 2021 consid. 4 con rinvii).

3.

Nel decreto

impugnato il Pretore aggiunto, ricordato che il provvedimento decretato in via

superprovvisionale si giustifica per garantire il mantenimento del figlio, ha preso

atto che la richiesta di revoca della restrizione della facoltà di disporne si

fonda sull'intenzione di AO 1 di cedere le sue 25 quote della A__________ Sagl a

un altro socio al prezzo di fr. 25 000.–.

Posto che, a un sommario esame, il valore reale delle quote non eccede il loro valore

nominale, per il primo giudice il prezzo concordato appare adeguato giacché dal

bilancio della società al 31 dicembre 2021 risulta che il capitale proprio

complessivo è inferiore a fr. 100 000.–.

Egli ha pertanto revocato la restrizione “in modo da non ostacolare il normale

decorso degli affari”. Considerato tuttavia che il marito sostiene di essere in

grado di versare solo fr. 800.– mensili per il mantenimento del figlio,

egli ha mantenuto la restrizione della facoltà di disporre su parte del prezzo

di vendita allo scopo di scongiurare “perlomeno per un certo periodo” il

rischio che lo Stato debba farsene carico attraverso prestazioni assistenziali.

Applicando per analogia la “regola delle grandi e piccole teste” ha stabilito che

l'interessato dovrà accreditare fr. 15 000.–

su un conto cointestato dei coniugi presso la Banca __________, sul quale i

medesimi possono disporre solo congiuntamente, e ha condizionato alla prova di tale

bonifico il suo consenso all'iscrizione nel registro di commercio della

cessione delle quote sociali.

4.

L'appellante lamenta

anzitutto che la decisione non è sufficientemente motivata, segnatamente con

riferimento alle considerazioni del Pretore aggiunto relative all'adeguatezza

del prezzo di vendita delle quote sociali.

a) Ora,

secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze al

proposito sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice

non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La

motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di

capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché

l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità

superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio

controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2 con rinvii). Tale

condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a

formare una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito

in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione

è insufficiente. Requisiti formali identici valgono, in linea di principio,

anche per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.164 del 22 marzo

2022.

consid. 5).

b) In

concreto, come visto poc'anzi, per la valutazione dell'adeguatezza del prezzo

di vendita delle quote sociali il Pretore aggiunto dopo avere accertato che il bilancio

della società al 31 dicembre 2021 presenta un capitale netto inferiore a fr. 100 000.–, ha desunto che il

valore reale delle quote sociali non eccede quello nominale di modo che il

prezzo di

fr. 25 000.–

per l'acquisito di 25 quote sociali del valore nominale di fr. 1000.– ciascuna

è adeguato. Tale motivazione può apparire succinta ma è senz'altro sufficiente

alla luce della circostanza, nota all'istante che ha prodotto l'estratto del

registro di commercio della società (doc. 7), che la A__________ Sagl ha un

capitale sociale di fr. 100 000.–. Del resto l'appellante mette in dubbio il

valore degli immobili riportato in tale bilancio dimostrando di aver capito senza equivoci per quali ragioni il

Pretore aggiunto ha autorizzato la cessione.

5.

AP 1 contesta la

necessità di revocare la nota restrizione sostenendo – in sintesi – che unico

creditore della società è il socio maggioritario il quale non ha nessun

interesse a chiedere di essere tacitato e mettere in crisi la ditta, che per

sopperire alla mancanza di liquidità la società potrebbe accendere delle

ipoteche sui suoi fondi e che la circostanza che le quote del marito siano

bloccate a registro di commercio non ostacola il corso degli affari della

società. A suo parere del resto la flessione del ricavato registrato fra il

2020.

e il 2021 non è tale da mettere in pericolo la società.

Con l'appellante si può

convenire che, di per sé, un blocco del registro di commercio non impedisce il

normale decorso degli affari della società. Il marito, tuttavia, per giustificare

la sua istanza ha allegato una comunicazione in cui V__________ __________, socio

di maggioranza, afferma che la società era in difficoltà finanziarie al punto

che egli aveva dovuto versare fr. 50 000.–

per saldare i creditori scoperti e che pertanto in un'assemblea straordinaria

del 5 novembre 2021 è stato deciso un aumento del capitale cui però il

convenuto aveva rifiutato di partecipare (e-mail del 18 gennaio 2022

annessa all'istanza 20 gennaio 2022). Ciò posto, se la flessione del risultato

d'esercizio aziendale fra il 2020 e il 2021 non appare di per sé disastrosa, essa

non è neppure trascurabile giacché se nel 2020 l'esercizio si è concluso con un

sostanziale pareggio (fr. 44.17 di utile) nel 2021 si è registrata una perdita di

fr. 11 245.70 (doc. Y, 3° foglio).

Inoltre non è revocato in dubbio che la ditta è in crisi di liquidità tant'è

che gli averi sul conto bancario si sono ridotti nell'arco di un anno da

fr. 75 698.64 a fr. 651.91 mentre gli

attivi circolanti sono ora insufficienti a far fronte ai debiti per forniture

di fr. 27 679.10 (doc. Y, 2°

foglio). Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, oltre al socio

maggioritario, vi sono quindi altri creditori che potrebbero mettere in crisi

la ditta esigendo il pagamento dei debiti. Quanto alla possibilità di accendere

un mutuo ipotecario sugli immobili della società, una tale soluzione presuppone

l'accordo degli altri soci e in particolare del socio maggioritario che ha già

prestato alla ditta fr. 1 450 000.– (doc. Z). E dagli atti risulta che i

soci hanno optato, invece, per un aumento del capitale (cfr. comunicazione

e-mail 18 gennaio 2022 citata). In circostanze siffatte, AO 1 ha pertanto reso

verosimile la crisi di liquidità della A__________ Sagl e la conseguente

decisione dell'assemblea dei soci di aumentare il capitale sociale. Neppure

l'interessata, poi, sostiene che egli sia in grado di conferire nuovi fondi o

che la decisione dell'assemblea dei soci sia stata suggerita dal marito per

nuocerle. Tutto considerato, pertanto, ad un esame limitato alla

verosimiglianza la richiesta del marito di poter vendere le sue quote sociali appare

giustificata.

6.

In merito

all'adeguatezza del prezzo concordato con il socio maggioritario, l'appellante

allega che il valore contabile degli immobili riportato a bilancio “non deve

rispecchiare forzatamente il valore venale degli stessi” sicché il calcolo del

primo giudice “potrebbe anche non essere corretto”. Se non che, per essere ricevibili, pretese e contestazioni

pecuniarie vanno sempre cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2; più recentemente:

sentenza del Tribunale federale 5A_96/2021 del 3 agosto 2021 consid 3.1).

Nella fattispecie nel bilancio al 31 dicembre 2021 la particella n. 5748 RFD di

__________ è stata inserita con un valore di fr. 680 407.31, mentre la particella n. 358 RFD di __________ per fr.

819.

676.40 (doc. Y, 2° foglio). Ora, l'interessata

non propone una diversa stima neppure per ordine di grandezza. Al riguardo la

censura è dunque irricevibile. Si aggiunga ad ogni modo che l'appellante non chiede

di assumere prove su tale aspetto né ne aveva proposte in primo grado (cfr.

osservazioni del 25 febbraio 2022 pag. 2; n. 21 nel fascicolo “atti di

cancelleria”). Non è dato dunque a divedere quali elementi concreti consentano

di mettere in dubbio, seppur a un esame limitato alla verosimiglianza, i dati

riportati nella contabilità aziendale.

7.

Per finire

l'appellante si duole che il Pretore ha statuito ultra petita in quanto

non è mai stata richiesta “la liquidazione, parziale del regime matrimoniale o

la sua separazione”. La suddivisione stabilita dal Pretore, assevera, è

questione inoltre di competenza del giudice del divorzio e non di quello delle

misure protettrici. Essa, contestato infine il criterio di riparto adottato dal

primo giudice, ritiene che l'intero ricavato della vendita vada depositato nel

conto cointestato e destinato alle necessità del figlio, tanto più che il padre

sostiene di essere inabile al lavoro per malattia.

a) L'interessata

dimentica, intanto, che ciascun coniuge resta libero in costanza di matrimonio

di godere e di disporre dei propri beni (art. 201 cpv. 1 CC). Nel decreto

cautelare impugnato il primo giudice si è limitato a sostituire la restrizione

della facoltà di disporre sulle quote sociali dell'A__________ Sagl con una

restrizione della facoltà di disporre su una parte del ricavato della vendita

di tali quote lasciando il resto nella libera disponibilità del marito. Una

simile misura conservativa non costituisce quindi una liquidazione parziale del

regime dei beni. Del resto non è dato a divedere come possa essere liquidato un

regime che non è ancora sciolto, ciò che si verifica per legge in caso di

introduzione di un'azione di divorzio o di separazione (art. 204 cpv. 2 CC) o

per decisione giudiziaria dandosi decisione di separazione dei beni a titolo di

misura a protezione dell'unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 3 CC), ipotesi

estranee al caso concreto.

b) Per

il resto, con l'appellante si può convenire che il criterio adottato dal primo

giudice per stabilire la quota del ricavato della vendita su cui decretare la

restrizione della facoltà di disporre è eterodosso. Una restrizione del potere

di disporre deve nondimeno rispettare un ragionevole rapporto di

proporzionalità tra il fine perseguito e l'ordine decretato (RtiD I-2019

consid. 6). Certo, la misura è destinata a garantire il mantenimento del

figlio, anche alla luce dell'incapacità lavorativa per malattia del marito. All'udienza

del 19 ottobre 2001 le parti si sono comunque intese nel senso che, in via

cautelare, il fabbisogno in denaro del figlio, quantificato in

fr. 2000.– mensili assegni familiari compresi, sarebbe stato coperto con

versamenti mensili del marito di fr. 1000.– e con prelievi dal noto conto per

coprire la differenza. L'importo oggetto della restrizione della facoltà di

disporre consente quindi di garantire il mantenimento del figlio per oltre un

anno, lasso di tempo che appare adeguato per chiarire lo stato di salute di AO

1.

e statuire sulle misure protettrici. Ne segue che, nel risultato, la

valutazione del primo giudice resiste alla critica. In tali circostanze

l'appello vede la sua sorte segnata.

8.

L'emanazione

dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel memoriale.

9.

Le

spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si tiene conto delle condizioni economiche

verosimilmente difficili in cui

l'appellante si trova, rinunciando – in via eccezionale – a ogni prelievo. Non

si pone invece problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a

presentare osservazioni. Relativamente al gratuito patrocinio sollecitato da AP

1.

in questa sede, esso non può entrare in linea di conto. Seppure la

richiedente versi verosimilmente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello

appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117

lett. b CPC), tanto da non essere stato oggetto di notificazione alla

controparte.

10.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in caso di ricorso spetterà all'interessata

rendere verosimile che il valore litigioso –stabilito in almeno fr. 25 000.– (sopra, consid. 1) – raggiunge la soglia

di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF. Trattandosi in

concreto, ad ogni modo, di un provvedimento cautelare, la ricorrente potrà far

valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità

del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1

lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

avv. ;

avv.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).