11.2022.73
Provvedimenti cautelari in una procedura a tutela dell'unione coniugale: restrizione del potere di disporre, modifica della misura
14 luglio 2022Italiano17 min
cittadino italiano, e AP 1 (1981), cittadina bulgara, si sono sposati a __________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.73
11.2022.74
Lugano
14 luglio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
vicepresidente,
Giamboni
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2021.694 (protezione dell'unione coniugale:
restrizione della facoltà di disporre)
della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 14 settembre 2021 da
AP
1
(ora
patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 3 maggio 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore aggiunto il 22 aprile 2002 (inc. 11.2022.73) e sulla
richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2022.74);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO 1 (1972),
cittadino italiano, e AP 1 (1981), cittadina bulgara, si sono sposati a __________
il 6 ottobre 2018. A quel momento essi avevano già un figlio, A__________, nato
il 13 novembre 2013. Il marito è dipendente della S__________ Sagl di __________,
di cui è socio e gerente e detentore di 10 delle 20 quote di fr. 1000.–
cadauna, impresa attiva nell'esecuzione di lavori edili. Egli è altresì socio e
gerente della A__________ Sagl di __________, di cui possiede 25 delle 100
quote di fr. 1000.– cadauna, ditta attiva nella compravendita di immobili. La
moglie lavora per la prima società come custode a tempo parziale e dall'agosto
2021 svolge lavori di pulizia a ore per una farmacia di __________. I coniugi
vivono separati dal gennaio del 2021 quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale per trasferirsi dapprima per conto proprio e, dal settembre 2021, a __________.
B. Nel corso di una
procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AP 1 il 14 settembre 2021,
con un decreto inaudita parte del 16 settembre 2021 il Pretore aggiunto della
giurisdizione di Locarno Città ha – fra l'altro – fatto divieto all'Ufficio del
registro di commercio di “iscrivere eventuali richieste di
cessione/trasferimento” delle quote sociali intestate a AO 1 delle società S__________
Sagl e A__________ Sagl. Al dibattimento del 19 ottobre 2021 il convenuto ha
discusso le misure protettrici e ha chiesto di revocare, già in via cautelare, la
citata ingiunzione. La procedura è attualmente in fase d'istruttoria.
C. Il 20 gennaio 2022 AO
1 si è rivolto al Pretore aggiunto sollecitando la revoca della restrizione
della facoltà di disporre sulle sue 25 quote sociali della A__________ Sagl in
modo da consentirne la vendita a uno degli altri soci, V__________ __________,
al prezzo di fr. 25 000.–. Nelle sue osservazioni del 25 febbraio 2022
AP 1 ha avversato la richiesta. Il 28 febbraio 2022 il Pretore aggiunto ha
invitato il marito a esibire il bilancio e il conto economico 2021 della A__________
Sagl. La documentazione, inoltrata il 15 marzo 2022, è stata notificata alla
moglie l'indomani. L'8 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha avvertito le parti che,
trascorsi 5 giorni, avrebbe emanato la decisione cautelare.
D. Statuendo con decreto
cautelare del 22 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha autorizzato AO 1 a cedere
le sue quote della A__________ Sagl al prezzo di fr. 25 000.– a condizione di depositare fr. 15 000.– su un conto cointestato dei coniugi
presso la Banca __________, sul quale essi possono disporre solo congiuntamente,
precisando che avrebbe consentito all'iscrizione nel registro di commercio
della cessione delle quote sociali revocando il divieto di disporne “con la
prova dell'avvenuto bonifico”. Non sono state riscosse spese processuali né
sono state assegnate ripetibili.
E. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3
maggio 2022 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo e
ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, che l'istanza sia respinta e
la restrizione della facoltà di disporre delle quote sociali confermata. In
subordine essa chiede che l'autorizzazione sia concessa a condizione che
l'intero prezzo di vendita di fr. 25 000.–
sia depositato sul conto cointestato. Non sono state richieste osservazioni al
memoriale.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art.
276.
cpv. 1 CPC) sono adottate con la procedura
sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili
perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre
che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Dandosi una restrizione
del potere di disporre, il valore litigioso corrisponde, alla
stessa stregua di quanto vale per un provvedimento assicurativo a tutela della devoluzione ereditaria o per un
sequestro, al valore venale del bene oggetto del provvedimento (I CCA sentenza inc. 11.2020.137 del 18 marzo 2021 consid. 1 con rinvio). Premesso ciò, in concreto, il valore
litigioso risulta di almeno fr. 25 000.–,
corrispondente al valore delle quote sociali oggetto della restrizione. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è pervenuto alla
patrocinatrice della moglie il 25 aprile 2022 (tracciamento dell'invio n.
98.__________, agli atti). Presentato il 3 maggio 2022, l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2.
Secondo l'art. 178
cpv. 1 CC se appare necessario per
assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo
patrimoniale derivante dall'unione coniugale, il giudice, ad istanza di un
coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati
beni da parte dell'altro. La norma mira a evitare che un coniuge, procedendo
ad atti di disposizione volontari, si metta nell'impossibilità di far fronte ai
propri obblighi pecuniari nei confronti dell'altro, sia che tali obblighi
derivino dagli effetti generali del matrimonio, segnatamente il mantenimento
della famiglia previsto all'art. 163 cpv. 1 CC, sia che derivino dal regime dei
beni matrimoniali (RtiD I-2020 pag. 602 consid. 5 con rinvii, I-2019 pag. 507
consid. 6 e 7b). Trattandosi di una misura a protezione dell'unione coniugale,
la verosimiglianza basta affinché il giudice prenda le appropriate misure
conservative (art. 178 cpv. 2 CC). E un provvedimento conservativo può consistere
in un'istruzione all'ufficio del registro di commercio di non registrare una
richiesta (art. 262 lett. c CPC; v. A.Staehelin/D.Staehelin/
Grolimund in: Zivilprozessrecht, 2ª edizione, §22 n. 15; Kofmel Ehrenzeller in:
Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª
edizione, n. 11 ad art. 262). Il coniuge gravato dalla restrizione e che non
può ottenere il consenso dall'altro (art. 178 cpv. 1 in fine CC) può adire il
giudice per ottenere la soppressione del provvedimento, rendendo verosimile che
per quanto riguarda l'operazione prospettata non sussistono più i presupposti
dell'art. 178 cpv. 1CC (I
CCA, sentenza inc. 11.2020.137 del 18 marzo 2021 consid. 4 con rinvii).
3.
Nel decreto
impugnato il Pretore aggiunto, ricordato che il provvedimento decretato in via
superprovvisionale si giustifica per garantire il mantenimento del figlio, ha preso
atto che la richiesta di revoca della restrizione della facoltà di disporne si
fonda sull'intenzione di AO 1 di cedere le sue 25 quote della A__________ Sagl a
un altro socio al prezzo di fr. 25 000.–.
Posto che, a un sommario esame, il valore reale delle quote non eccede il loro valore
nominale, per il primo giudice il prezzo concordato appare adeguato giacché dal
bilancio della società al 31 dicembre 2021 risulta che il capitale proprio
complessivo è inferiore a fr. 100 000.–.
Egli ha pertanto revocato la restrizione “in modo da non ostacolare il normale
decorso degli affari”. Considerato tuttavia che il marito sostiene di essere in
grado di versare solo fr. 800.– mensili per il mantenimento del figlio,
egli ha mantenuto la restrizione della facoltà di disporre su parte del prezzo
di vendita allo scopo di scongiurare “perlomeno per un certo periodo” il
rischio che lo Stato debba farsene carico attraverso prestazioni assistenziali.
Applicando per analogia la “regola delle grandi e piccole teste” ha stabilito che
l'interessato dovrà accreditare fr. 15 000.–
su un conto cointestato dei coniugi presso la Banca __________, sul quale i
medesimi possono disporre solo congiuntamente, e ha condizionato alla prova di tale
bonifico il suo consenso all'iscrizione nel registro di commercio della
cessione delle quote sociali.
4.
L'appellante lamenta
anzitutto che la decisione non è sufficientemente motivata, segnatamente con
riferimento alle considerazioni del Pretore aggiunto relative all'adeguatezza
del prezzo di vendita delle quote sociali.
a) Ora,
secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze al
proposito sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice
non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La
motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di
capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché
l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità
superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio
controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2 con rinvii). Tale
condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a
formare una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito
in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione
è insufficiente. Requisiti formali identici valgono, in linea di principio,
anche per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.164 del 22 marzo
2022.
consid. 5).
b) In
concreto, come visto poc'anzi, per la valutazione dell'adeguatezza del prezzo
di vendita delle quote sociali il Pretore aggiunto dopo avere accertato che il bilancio
della società al 31 dicembre 2021 presenta un capitale netto inferiore a fr. 100 000.–, ha desunto che il
valore reale delle quote sociali non eccede quello nominale di modo che il
prezzo di
fr. 25 000.–
per l'acquisito di 25 quote sociali del valore nominale di fr. 1000.– ciascuna
è adeguato. Tale motivazione può apparire succinta ma è senz'altro sufficiente
alla luce della circostanza, nota all'istante che ha prodotto l'estratto del
registro di commercio della società (doc. 7), che la A__________ Sagl ha un
capitale sociale di fr. 100 000.–. Del resto l'appellante mette in dubbio il
valore degli immobili riportato in tale bilancio dimostrando di aver capito senza equivoci per quali ragioni il
Pretore aggiunto ha autorizzato la cessione.
5.
AP 1 contesta la
necessità di revocare la nota restrizione sostenendo – in sintesi – che unico
creditore della società è il socio maggioritario il quale non ha nessun
interesse a chiedere di essere tacitato e mettere in crisi la ditta, che per
sopperire alla mancanza di liquidità la società potrebbe accendere delle
ipoteche sui suoi fondi e che la circostanza che le quote del marito siano
bloccate a registro di commercio non ostacola il corso degli affari della
società. A suo parere del resto la flessione del ricavato registrato fra il
2020.
e il 2021 non è tale da mettere in pericolo la società.
Con l'appellante si può
convenire che, di per sé, un blocco del registro di commercio non impedisce il
normale decorso degli affari della società. Il marito, tuttavia, per giustificare
la sua istanza ha allegato una comunicazione in cui V__________ __________, socio
di maggioranza, afferma che la società era in difficoltà finanziarie al punto
che egli aveva dovuto versare fr. 50 000.–
per saldare i creditori scoperti e che pertanto in un'assemblea straordinaria
del 5 novembre 2021 è stato deciso un aumento del capitale cui però il
convenuto aveva rifiutato di partecipare (e-mail del 18 gennaio 2022
annessa all'istanza 20 gennaio 2022). Ciò posto, se la flessione del risultato
d'esercizio aziendale fra il 2020 e il 2021 non appare di per sé disastrosa, essa
non è neppure trascurabile giacché se nel 2020 l'esercizio si è concluso con un
sostanziale pareggio (fr. 44.17 di utile) nel 2021 si è registrata una perdita di
fr. 11 245.70 (doc. Y, 3° foglio).
Inoltre non è revocato in dubbio che la ditta è in crisi di liquidità tant'è
che gli averi sul conto bancario si sono ridotti nell'arco di un anno da
fr. 75 698.64 a fr. 651.91 mentre gli
attivi circolanti sono ora insufficienti a far fronte ai debiti per forniture
di fr. 27 679.10 (doc. Y, 2°
foglio). Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, oltre al socio
maggioritario, vi sono quindi altri creditori che potrebbero mettere in crisi
la ditta esigendo il pagamento dei debiti. Quanto alla possibilità di accendere
un mutuo ipotecario sugli immobili della società, una tale soluzione presuppone
l'accordo degli altri soci e in particolare del socio maggioritario che ha già
prestato alla ditta fr. 1 450 000.– (doc. Z). E dagli atti risulta che i
soci hanno optato, invece, per un aumento del capitale (cfr. comunicazione
e-mail 18 gennaio 2022 citata). In circostanze siffatte, AO 1 ha pertanto reso
verosimile la crisi di liquidità della A__________ Sagl e la conseguente
decisione dell'assemblea dei soci di aumentare il capitale sociale. Neppure
l'interessata, poi, sostiene che egli sia in grado di conferire nuovi fondi o
che la decisione dell'assemblea dei soci sia stata suggerita dal marito per
nuocerle. Tutto considerato, pertanto, ad un esame limitato alla
verosimiglianza la richiesta del marito di poter vendere le sue quote sociali appare
giustificata.
6.
In merito
all'adeguatezza del prezzo concordato con il socio maggioritario, l'appellante
allega che il valore contabile degli immobili riportato a bilancio “non deve
rispecchiare forzatamente il valore venale degli stessi” sicché il calcolo del
primo giudice “potrebbe anche non essere corretto”. Se non che, per essere ricevibili, pretese e contestazioni
pecuniarie vanno sempre cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2; più recentemente:
sentenza del Tribunale federale 5A_96/2021 del 3 agosto 2021 consid 3.1).
Nella fattispecie nel bilancio al 31 dicembre 2021 la particella n. 5748 RFD di
__________ è stata inserita con un valore di fr. 680 407.31, mentre la particella n. 358 RFD di __________ per fr.
819.
676.40 (doc. Y, 2° foglio). Ora, l'interessata
non propone una diversa stima neppure per ordine di grandezza. Al riguardo la
censura è dunque irricevibile. Si aggiunga ad ogni modo che l'appellante non chiede
di assumere prove su tale aspetto né ne aveva proposte in primo grado (cfr.
osservazioni del 25 febbraio 2022 pag. 2; n. 21 nel fascicolo “atti di
cancelleria”). Non è dato dunque a divedere quali elementi concreti consentano
di mettere in dubbio, seppur a un esame limitato alla verosimiglianza, i dati
riportati nella contabilità aziendale.
7.
Per finire
l'appellante si duole che il Pretore ha statuito ultra petita in quanto
non è mai stata richiesta “la liquidazione, parziale del regime matrimoniale o
la sua separazione”. La suddivisione stabilita dal Pretore, assevera, è
questione inoltre di competenza del giudice del divorzio e non di quello delle
misure protettrici. Essa, contestato infine il criterio di riparto adottato dal
primo giudice, ritiene che l'intero ricavato della vendita vada depositato nel
conto cointestato e destinato alle necessità del figlio, tanto più che il padre
sostiene di essere inabile al lavoro per malattia.
a) L'interessata
dimentica, intanto, che ciascun coniuge resta libero in costanza di matrimonio
di godere e di disporre dei propri beni (art. 201 cpv. 1 CC). Nel decreto
cautelare impugnato il primo giudice si è limitato a sostituire la restrizione
della facoltà di disporre sulle quote sociali dell'A__________ Sagl con una
restrizione della facoltà di disporre su una parte del ricavato della vendita
di tali quote lasciando il resto nella libera disponibilità del marito. Una
simile misura conservativa non costituisce quindi una liquidazione parziale del
regime dei beni. Del resto non è dato a divedere come possa essere liquidato un
regime che non è ancora sciolto, ciò che si verifica per legge in caso di
introduzione di un'azione di divorzio o di separazione (art. 204 cpv. 2 CC) o
per decisione giudiziaria dandosi decisione di separazione dei beni a titolo di
misura a protezione dell'unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 3 CC), ipotesi
estranee al caso concreto.
b) Per
il resto, con l'appellante si può convenire che il criterio adottato dal primo
giudice per stabilire la quota del ricavato della vendita su cui decretare la
restrizione della facoltà di disporre è eterodosso. Una restrizione del potere
di disporre deve nondimeno rispettare un ragionevole rapporto di
proporzionalità tra il fine perseguito e l'ordine decretato (RtiD I-2019
consid. 6). Certo, la misura è destinata a garantire il mantenimento del
figlio, anche alla luce dell'incapacità lavorativa per malattia del marito. All'udienza
del 19 ottobre 2001 le parti si sono comunque intese nel senso che, in via
cautelare, il fabbisogno in denaro del figlio, quantificato in
fr. 2000.– mensili assegni familiari compresi, sarebbe stato coperto con
versamenti mensili del marito di fr. 1000.– e con prelievi dal noto conto per
coprire la differenza. L'importo oggetto della restrizione della facoltà di
disporre consente quindi di garantire il mantenimento del figlio per oltre un
anno, lasso di tempo che appare adeguato per chiarire lo stato di salute di AO
1.
e statuire sulle misure protettrici. Ne segue che, nel risultato, la
valutazione del primo giudice resiste alla critica. In tali circostanze
l'appello vede la sua sorte segnata.
8.
L'emanazione
dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel memoriale.
9.
Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si tiene conto delle condizioni economiche
verosimilmente difficili in cui
l'appellante si trova, rinunciando – in via eccezionale – a ogni prelievo. Non
si pone invece problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a
presentare osservazioni. Relativamente al gratuito patrocinio sollecitato da AP
1.
in questa sede, esso non può entrare in linea di conto. Seppure la
richiedente versi verosimilmente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello
appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117
lett. b CPC), tanto da non essere stato oggetto di notificazione alla
controparte.
10.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in caso di ricorso spetterà all'interessata
rendere verosimile che il valore litigioso –stabilito in almeno fr. 25 000.– (sopra, consid. 1) – raggiunge la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF. Trattandosi in
concreto, ad ogni modo, di un provvedimento cautelare, la ricorrente potrà far
valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità
del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1
lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).