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Decisione

11.2022.75

Art. 95 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. b CPC Spese processuali in un procedimento volto alla protezione della personalità per violenze, minacce o insidie fondato sull'art. 28b cpv. 1 CC

31 maggio 2022Italiano8 min

aprile 2022 RE 1 aveva dichiarato di ritirare l'istanza, con decreto del 26 aprile

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.75

Lugano

31 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

vicepresidente,

Grisanti

e Stefani

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SE.2022.104 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 31 marzo 2022 da

RE

1

contro

CO

1 ,

giudicando sul reclamo

del 4 maggio 2022 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro il

decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 26 aprile 2022;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Dalla relazione tra CO

1 (1983) e RE 1 (1986), già madre di D__________ (2004), è nata il 25 agosto

2017 L__________. Su istanza di RE 1, con decisione del 7 marzo 2022 il Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 6 ha ordinato a CO 1 di non avvicinarsi a una

distanza inferiore a 200 m a RE 1 e a D__________ __________ così come al

domicilio della medesima RE 1 (inc. SE.2022.35).

B. Il 31 marzo 2022 RE 1

si è rivolta al medesimo Pretore per ottenere la modifica della decisione

appena citata nel senso di permettere a CO 1 di avvicinarsi al proprio

domicilio per lo scambio della figlia L__________ contestuale al diritto di

visita paterno, così come di presenziare alle riunioni scolastiche. Il 5 aprile

2022 il Pretore aggiunto ha convocato la parti al dibattimento del 21 aprile

successivo e ha invitato l'attrice a versare un anticipo per le spese

processuali presunte di fr. 500.–. Il 7 aprile 2022 RE 1 ha comunicato al

Pretore aggiunto di avere raggiunto un accordo con il convenuto chiedendo di

omologarlo “senza necessità di dibattimento”. Il Pretore aggiunto, constatato

che la richiesta era sottoscritta dalla sola attrice, ha confermato il

dibattimento, posticipandolo al 13 giugno 2022 e ha accordato all'attrice una

rateazione dell'anticipo richiesto in due rate da fr. 250.– mensili.

C. Preso atto che il 25

aprile 2022 RE 1 aveva dichiarato di ritirare l'istanza, con decreto del 26 aprile

2022, il Pretore aggiunto ha stralciato la causa dal ruolo. Le spese

processuali di

fr. 600.– sono state poste a

carico dell'attrice.

D. Contro

il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo

del 4 aprile 2022 per ottenere che il dispositivo in questione sia

riformato nel senso di ridurre le spese processuali. Il reclamo non è stato intimato a CO 1. Chiamato invece

a formulare osservazioni, il Pretore

aggiunto si è limitato, il 12 maggio

2022, “a confermare quanto già indicato nella decisione”.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Un

decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione

(art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non

suscettibile di impugnazione. Può invece formare oggetto di reclamo a norma

dell'art. 110 CPC il dispositivo sulle spese giudiziarie (I CCA, sentenza inc.

11.2021.147

del 28 dicembre 2021 consid. 1 con rinvii). Un dispositivo in

materia di spese e ripetibili contenuto in una decisione emanata con la

procedura semplificata, come quella in esame (art. 243 cpv. 2 lett. b CPC) è

impugnabile entro il termine di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie

il decreto di stralcio è stato notificato all'attrice al più presto il 27

aprile 2022. Introdotto il 4 maggio 2022, il reclamo in oggetto è perciò

ricevibile. Vista la materia (diritto

delle persone), la trattazione del rimedio giuridico compete a questa Camera

(art. 48 lett. a n. 8a LOG).

2.

Riguardo agli oneri

processuali, nel decreto di stralcio impugnato il Pretore aggiunto ha indicato

che “appare giustificato porre le spese processuali, qui fissate in fr. 600.–

(art. 2 e 8 LTG) a carico dell'attrice”. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2022 al reclamo egli si

è limitato a “confermare quanto già indicato nella decisione”. La reclamante,

ripercorsi i motivi che l'avevano indotta ad adire la giustizia e a ritirare

poi l'istanza, definisce l'ammontare delle spese sproporzionato alla luce della

sua situazione personale.

3.

I criteri che disciplinano la fissazione

delle spese processuali sono già stati partitamente descritti da questa

Camera (RtiD II-2021 pag. 711 consid 6

con rinvii; v. anche I CCA sentenza inc. 11.2020.159 del 31 marzo 2021 consid.

4). Al proposito basti ricordare che le tasse di giustizia sono contributi

causali soggetti ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. In linea

generale il principio della copertura dei costi non svolge un ruolo decisivo in

materia di spese processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse dai

tribunali non coprono mai – e di gran lunga – i costi corrispondenti (RtiD II-2021 pag. 714 n. 24c consid. 5). Il principio

dell'equivalenza dispone che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un

rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il

quale dipende dall'utilità dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri

che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività

giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del valore litigioso, del­l'interesse

delle parti a ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficol­tà

della causa, del modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione

finanziaria (RtiD II-2021 pag. 711 consid 6 con rinvii; v. anche I CCA sentenza

inc. 11.2020.159 del 31 marzo 2021 consid. 4).

4.

Nel Cantone Ticino la

tassa di giustizia in cause trattate nella procedura semplificata è uguale a

quella nella procedura ordi-naria (art. 8 LTG). Posto che un'azione volta alla protezione della personalità

per violenze, minacce o insidie fondata sul­l'art. 28b cpv.

1.

CC non dipende da requisiti

di valore (I CCA, sentenza inc. 11.2021.174 del 31 dicembre 2021 consid. 9

con rinvio; cfr. anche RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii), per l'art.

7.

cpv. 2 LTG dandosi una causa con un valore litigio­so non determinabile la

tassa di giustizia è fissata tra fr. 250.– e fr. 20 000.–. Oltre a ciò, la tassa va poi commisurata alla natura

e alla complessità del­l'atto o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), fermo restando

che in caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura, la complessità

della causa e la tariffa, l'autorità può derogare ai limiti imposti da

quest'ultima (art. 2 cpv. 2 LTG). Dandosi desistenza, poi, la tassa di

giustizia è fissata sulla base della tariffa, in proporzione agli atti compiuti

(art. 21 LTG).

a)

In concreto,

la controversia verteva su un allentamento di un

divieto di avvicinamento richiesto dall'attrice, donde per lei un interesse e

un'utilità di relativa importanza. L'operato del Pretore aggiunto, poi, si

compendia nella redazione di tre disposizioni ordinatorie processuali di ordinaria

amministrazione (citazione al dibattimento con assegnazione di un termine per

depositare un anticipo delle spese processuali e richiamo di un incarto dall'Autorità

regionale di protezione, rateazione dell'anticipo, annullamento dell'udienza e della

richiesta di anticipo) e del decreto di stralcio. La procedura non ha

comportato udienze e non si è rivelata per nulla complessa. La situazione

finanziaria dell'attrice, infine, non è particolarmente florida tant'è che essa ha chiesto, e ottenuto, una

rateazione dell'anticipo.

b) Dato quanto precede, tutto

ponderato le spese processuali di fr. 600.– per una procedura come quella in

esame, terminata anzitempo, risultano troppo elevate. Tanto più ove si pensi

che il Pretore aggiunto aveva richiesto un anticipo di fr. 500.– quale

pronostico per la copertura parziale o totale delle presumibili spese

processuali riferite all'intera procedura. Valutate le circostanze del caso

specifico, nel rispetto della proporzio­nalità che governa il principio

dell'equivalenza, in concreto l'emolumento non avrebbe dovuto sospingersi,

senza costituire un eccesso di apprezzamento, oltre fr. 300.–. Ne discende che il

reclamo merita accoglimento nei limiti descritti e che la decisione impugnata

va riformata di conseguenza.

5.

Vista la particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare

alla riscossione di oneri processuali. Quanto all'indennità d'inconvenienza (art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC), la reclamante non l'ha richiesta (come non l'ha chiesta in prima sede) e tanto meno

ha reso verosimile di aver dovuto sostenere costi rilevanti ai fini del

processo. Non soccorrono dunque i presupposti per l'assegnazione di un simile

indennizzo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto di stralcio impugnato

è così riformato:

Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico

di RE 1. Non si assegnano indennità di inconvenienza.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione a .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).