11.2022.75
Art. 95 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. b CPC Spese processuali in un procedimento volto alla protezione della personalità per violenze, minacce o insidie fondato sull'art. 28b cpv. 1 CC
31 maggio 2022Italiano8 min
aprile 2022 RE 1 aveva dichiarato di ritirare l'istanza, con decreto del 26 aprile
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.75
Lugano
31 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
vicepresidente,
Grisanti
e Stefani
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SE.2022.104 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 31 marzo 2022 da
RE
1
contro
CO
1 ,
giudicando sul reclamo
del 4 maggio 2022 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro il
decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 26 aprile 2022;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Dalla relazione tra CO
1 (1983) e RE 1 (1986), già madre di D__________ (2004), è nata il 25 agosto
2017 L__________. Su istanza di RE 1, con decisione del 7 marzo 2022 il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6 ha ordinato a CO 1 di non avvicinarsi a una
distanza inferiore a 200 m a RE 1 e a D__________ __________ così come al
domicilio della medesima RE 1 (inc. SE.2022.35).
B. Il 31 marzo 2022 RE 1
si è rivolta al medesimo Pretore per ottenere la modifica della decisione
appena citata nel senso di permettere a CO 1 di avvicinarsi al proprio
domicilio per lo scambio della figlia L__________ contestuale al diritto di
visita paterno, così come di presenziare alle riunioni scolastiche. Il 5 aprile
2022 il Pretore aggiunto ha convocato la parti al dibattimento del 21 aprile
successivo e ha invitato l'attrice a versare un anticipo per le spese
processuali presunte di fr. 500.–. Il 7 aprile 2022 RE 1 ha comunicato al
Pretore aggiunto di avere raggiunto un accordo con il convenuto chiedendo di
omologarlo “senza necessità di dibattimento”. Il Pretore aggiunto, constatato
che la richiesta era sottoscritta dalla sola attrice, ha confermato il
dibattimento, posticipandolo al 13 giugno 2022 e ha accordato all'attrice una
rateazione dell'anticipo richiesto in due rate da fr. 250.– mensili.
C. Preso atto che il 25
aprile 2022 RE 1 aveva dichiarato di ritirare l'istanza, con decreto del 26 aprile
2022, il Pretore aggiunto ha stralciato la causa dal ruolo. Le spese
processuali di
fr. 600.– sono state poste a
carico dell'attrice.
D. Contro
il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo
del 4 aprile 2022 per ottenere che il dispositivo in questione sia
riformato nel senso di ridurre le spese processuali. Il reclamo non è stato intimato a CO 1. Chiamato invece
a formulare osservazioni, il Pretore
aggiunto si è limitato, il 12 maggio
2022, “a confermare quanto già indicato nella decisione”.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Un
decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione
(art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non
suscettibile di impugnazione. Può invece formare oggetto di reclamo a norma
dell'art. 110 CPC il dispositivo sulle spese giudiziarie (I CCA, sentenza inc.
11.2021.147
del 28 dicembre 2021 consid. 1 con rinvii). Un dispositivo in
materia di spese e ripetibili contenuto in una decisione emanata con la
procedura semplificata, come quella in esame (art. 243 cpv. 2 lett. b CPC) è
impugnabile entro il termine di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie
il decreto di stralcio è stato notificato all'attrice al più presto il 27
aprile 2022. Introdotto il 4 maggio 2022, il reclamo in oggetto è perciò
ricevibile. Vista la materia (diritto
delle persone), la trattazione del rimedio giuridico compete a questa Camera
(art. 48 lett. a n. 8a LOG).
2.
Riguardo agli oneri
processuali, nel decreto di stralcio impugnato il Pretore aggiunto ha indicato
che “appare giustificato porre le spese processuali, qui fissate in fr. 600.–
(art. 2 e 8 LTG) a carico dell'attrice”. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2022 al reclamo egli si
è limitato a “confermare quanto già indicato nella decisione”. La reclamante,
ripercorsi i motivi che l'avevano indotta ad adire la giustizia e a ritirare
poi l'istanza, definisce l'ammontare delle spese sproporzionato alla luce della
sua situazione personale.
3.
I criteri che disciplinano la fissazione
delle spese processuali sono già stati partitamente descritti da questa
Camera (RtiD II-2021 pag. 711 consid 6
con rinvii; v. anche I CCA sentenza inc. 11.2020.159 del 31 marzo 2021 consid.
4). Al proposito basti ricordare che le tasse di giustizia sono contributi
causali soggetti ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. In linea
generale il principio della copertura dei costi non svolge un ruolo decisivo in
materia di spese processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse dai
tribunali non coprono mai – e di gran lunga – i costi corrispondenti (RtiD II-2021 pag. 714 n. 24c consid. 5). Il principio
dell'equivalenza dispone che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un
rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il
quale dipende dall'utilità dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri
che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività
giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse
delle parti a ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà
della causa, del modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione
finanziaria (RtiD II-2021 pag. 711 consid 6 con rinvii; v. anche I CCA sentenza
inc. 11.2020.159 del 31 marzo 2021 consid. 4).
4.
Nel Cantone Ticino la
tassa di giustizia in cause trattate nella procedura semplificata è uguale a
quella nella procedura ordi-naria (art. 8 LTG). Posto che un'azione volta alla protezione della personalità
per violenze, minacce o insidie fondata sull'art. 28b cpv.
1.
CC non dipende da requisiti
di valore (I CCA, sentenza inc. 11.2021.174 del 31 dicembre 2021 consid. 9
con rinvio; cfr. anche RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii), per l'art.
7.
cpv. 2 LTG dandosi una causa con un valore litigioso non determinabile la
tassa di giustizia è fissata tra fr. 250.– e fr. 20 000.–. Oltre a ciò, la tassa va poi commisurata alla natura
e alla complessità dell'atto o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), fermo restando
che in caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura, la complessità
della causa e la tariffa, l'autorità può derogare ai limiti imposti da
quest'ultima (art. 2 cpv. 2 LTG). Dandosi desistenza, poi, la tassa di
giustizia è fissata sulla base della tariffa, in proporzione agli atti compiuti
(art. 21 LTG).
a)
In concreto,
la controversia verteva su un allentamento di un
divieto di avvicinamento richiesto dall'attrice, donde per lei un interesse e
un'utilità di relativa importanza. L'operato del Pretore aggiunto, poi, si
compendia nella redazione di tre disposizioni ordinatorie processuali di ordinaria
amministrazione (citazione al dibattimento con assegnazione di un termine per
depositare un anticipo delle spese processuali e richiamo di un incarto dall'Autorità
regionale di protezione, rateazione dell'anticipo, annullamento dell'udienza e della
richiesta di anticipo) e del decreto di stralcio. La procedura non ha
comportato udienze e non si è rivelata per nulla complessa. La situazione
finanziaria dell'attrice, infine, non è particolarmente florida tant'è che essa ha chiesto, e ottenuto, una
rateazione dell'anticipo.
b) Dato quanto precede, tutto
ponderato le spese processuali di fr. 600.– per una procedura come quella in
esame, terminata anzitempo, risultano troppo elevate. Tanto più ove si pensi
che il Pretore aggiunto aveva richiesto un anticipo di fr. 500.– quale
pronostico per la copertura parziale o totale delle presumibili spese
processuali riferite all'intera procedura. Valutate le circostanze del caso
specifico, nel rispetto della proporzionalità che governa il principio
dell'equivalenza, in concreto l'emolumento non avrebbe dovuto sospingersi,
senza costituire un eccesso di apprezzamento, oltre fr. 300.–. Ne discende che il
reclamo merita accoglimento nei limiti descritti e che la decisione impugnata
va riformata di conseguenza.
5.
Vista la particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare
alla riscossione di oneri processuali. Quanto all'indennità d'inconvenienza (art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC), la reclamante non l'ha richiesta (come non l'ha chiesta in prima sede) e tanto meno
ha reso verosimile di aver dovuto sostenere costi rilevanti ai fini del
processo. Non soccorrono dunque i presupposti per l'assegnazione di un simile
indennizzo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto di stralcio impugnato
è così riformato:
Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico
di RE 1. Non si assegnano indennità di inconvenienza.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione a .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).