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Decisione

11.2022.77

Diffida ai debitori per contributi alimentari dovuti al figlio maggiorenne

25 maggio 2023Italiano19 min

ai debitori) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza del 2 febbraio 2022

Source ti.ch

Incarti n.

11.2022.77

11.2022.78

Lugano

25 maggio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2022.14 (diffida

ai debitori) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza del 2 febbraio 2022

da

AO

1

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 6 maggio 2022 presentato da AP 1 contro la decisione emessa

dal Pretore il 26 aprile 2022 (inc. 11.2022.77) e sulla richiesta di gratuito

patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2022.78);

Ritenuto

in fatto: A. Il 27 settembre 2001 C__________

__________ (1975) ha dato alla luce un figlio, AO 1, che il 27 luglio 2002 è

stato riconosciuto da AP 1. Adito con un'azione di mantenimento, il Pretore del Distretto di Leventina ha

omologato il 18 febbraio 2004 una convenzione in cui C__________ __________ e AP

1 pattuivano un contributo alimentare per AO 1 di fr. 1200.‒ mensili fino al 7° compleanno, di fr. 1300.‒

mensili fino al 13° complean­no e di fr. 1500.‒ fino alla

maggiore età (assegni familiari non compresi), “riservato l'art. 277

cpv. 2 CC”.

B. AP 1 ha avuto il 5 agosto 2007 una

figlia, Ch__________, da __________ __________, che ha sposato il 6 settembre

2007. Con sentenza del 31 marzo 2011 il presidente

del Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois ha ridotto il contributo

alimentare per AO 1 a fr. 800.– mensili fino al 13° compleanno e a fr. 900.–

mensili fino alla maggiore età, rispettivamente “au-delà si l'enfant

poursuit une formation régulière et suivieˮ. Terminata la scuola

dell'obbligo, AO 1 ha cominciato un

apprendistato di “carpentiere AFC” presso la ditta __________ SA di __________

e il 27 settembre 2019 è divenuto

maggiorenne. Nel dicembre del 2022 AP 1 gli ha comunicato di non poter

più versare il contributo di mantenimento e dal gennaio del 2022 non ha più corrisposto

alcunché.

C. AO

1 si è rivolto il 2 febbraio 2022 al

Pretore del Distretto di Blenio, chiedendo di “avviare una procedura contro il

signor AP 1 per gli alimenti da percepire a partire dal mese di gennaio 2022”. Il

Pretore ha interpretato la richiesta come istanza di diffida ai debitori e il

22 febbraio 2022 ha invitato AP 1 a formulare osservazioni. In un memoriale del

15 mar­zo costui ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 26

aprile 2022, il Pretore ha parzialmen­te accolto la domanda, nel senso che ha ordinato

alla ditta __________ SA di __________, per cui lavora il convenuto, di

trattenere dallo stipendio di lui fr. 452.– mensili fino al 31 agosto 2022

e fr. 327.– mensili in seguito, fino al 31 agosto 2023, riversando tali

somme a AO 1. Egli ha precisato inoltre che l'erogazione dei citati importi al dipendente non avrebbe

avuto effetto liberatorio per

la ditta. Le

spese processuali di fr. 150.– sono state poste per fr. 50.– a carico di AO

1 e per il resto a carico di AP 1, senza assegnazione di ripetibili.

D. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 maggio 2022

per ottenere che, accordatogli il beneficio del gratuito patrocinio, il

giudizio in questione sia riformato respingendo l'istanza del figlio. AO 1 non

è stato chiamato a presentare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Una “diffida ai debitori”

per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) postulata al di fuori di un processo concernente

l'obbligo di mantenimento dei genitori è trattata con la procedura sommaria

degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC), onde

l'appellabilità della relativa decisione entro dieci giorni (art. 314 cpv.

1.

CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ul-tima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie tale presupposto è dato,

poiché davanti al Pretore era litigiosa una trattenuta di stipendio di

fr. 900.– mensili dal 26 aprile 2022 fino al 31 agosto 2023. Quanto alla

tempestività del ricorso, la decisio­ne impugnata è giunta alla legale del

convenuto il 27 aprile 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________).

Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto

così sabato 7 maggio 2022, salvo protrarsi al lunedì 9 maggio successivo in

forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'8 maggio 2022, l'appello in

esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello AP 1 acclude

una sua lettera al figlio del 25 giugno 2021, una lettera del figlio del 2

dicembre 2021, la trascrizione di due messaggi vocali di C__________ __________

(non datati), il suo contratto di lavoro del 21 giugno 2016, i suoi certificati

di stipendio dal gennaio al maggio del 2021, il suo certificato di salario del

2020, il suo contratto di locazione del 15 gennaio 2010, copia di una lettera 6

ottobre 2017 del locatore che rifiuta di ridurgli la pigione, la comunicazione

del premio della sua cas­sa malati per il 2021 e una richiesta di acconti per

l'imposta federale diretta. Ora, nuovi

mezzi di prova sono ammissibili in appello se vengo­no immediatamente addotti e

se dinanzi al primo giudice non era possibile recarli nemmeno con la diligenza

esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La

proponibilità dei documenti in rassegna, precedenti l'emanazione della decisione impugnata, appare

dubbia. Comunque sia, e come si vedrà in appresso (consid. 7a), tali atti non appaiono

determinanti per il giudizio.

3.

Nella sentenza

impugnata il Pretore, richiamati i presupposti per ordinare una diffida ai

debitori giusta l'art. 291 CC, ha accertato che in concreto il figlio,

apprendista carpentiere, si trova in formazione e che vige tuttora, perciò, il

contributo alimentare di fr. 900.– mensili stabilito con sentenza del 31

marzo 2011 dal presidente del Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois. Egli ha constatato altresì che AP 1 non versa contributi alimentari dal

gennaio del 2022 e che, come risulta dalle sue osservazioni all'istanza, egli

non intende più erogarne nemmeno in futuro, tant'è che chiede di sopprimere

l'obbligo dal 1° gennaio 2022. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha ravvisato

così i requisiti per la postulata

trattenuta di stipendio.

Quanto

alle obiezioni del convenuto, il Pretore ha ritenuto che la ripetizione di un

anno di apprendistato da parte del figlio per risultati scolastici

insufficienti non dilazioni eccessivamente l'one­re contributivo del debitore e

che la mancanza di relazioni personali tra padre e figlio non vada ascritta

unicamente a AO 1, il con-venuto stesso attribuendone piuttosto la

responsabilità alla ma-dre. D'altro lato ‒ ha soggiunto il primo giudice

‒ AP 1 non ha reso sufficientemente verosimile che con un reddito di fr. 6945.‒

mensili egli abbia modo di versa­re unicamente il contributo alimentare di fr. 450.– mensili per la figlia

Ch__________ e quello a tutela dell'unione coniugale di fr. 400.‒ mensili

per la moglie (dalla quale si è separato) senza vedere intaccato il proprio

minimo esistenziale del diritto esecutivo. Per converso, il Pretore ha accolto

la richiesta di considerare come reddito del figlio un terzo dello stipendio da

lui percepito come apprendista, sicché ha

limitato la trattenuta di stipendio a fr. 452.– mensili fino all'agosto del 2022 (fr. 900.‒ meno un terzo di fr. 1344.–) e a

fr. 327.– in seguito (fr. 900.– meno un

terzo di fr. 1717.–), fino all'agosto del 2023.

4.

In ordine l'appellante

censura anzitutto la validità dell'istanza. Egli rimprovera al Pretore di avere

interpretato la lettera del figlio, del 2 febbraio 2022, come una domanda

di trattenuta di stipendio, mentre lo scrit­to non contiene conclusioni, bensì solo

una richiesta sul modo di procedere. A suo dire, l'istanza era perciò

inammissibile. Se non che, mai prima d'ora il convenuto ha sollevato eccezioni

sulla validità dell'istanza. Ricevuta la lettera del 2 febbraio 2022 con cui AO

1.

chiedeva di “avviare una procedura contro il signor AP 1 per gli alimenti da

percepire a partire dal mese di gennaio 2022”, il Pretore ha comunicato alle

parti il 9 febbraio 2022 di considerare lo scritto come istanza di diffida

ai debitori e ha invitato AP 1 a presentare eventuali osservazioni. Nel suo

memoriale il convenuto si è limitato a contestare di dover versare un

contributo alimentare per AO 1 dopo la maggiore età, ma non ha mosso obiezioni di

forma né ha preteso di non capire che cosa volesse il figlio. Ne segue che,

addotta per la prima volta in questa sede, la censura offende la buona fede

processuale (art. 52 CPC). In proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

5.

Nel merito il

convenuto sostiene che nel caso in esame non soccorrono le condizioni dell'art.

277.

cpv. 2 CC per obbligarlo a versare un contributo alimentare al figlio anche

dopo la maggiore età. Ripete che tra lui e il figlio non sussistono relazioni

personali, che AO 1 nemmeno lo conosce e che, raggiunta la maggiore età, il

figlio non lo ha minimamente informato sulla sua formazione professionale.

Inoltre AO 1 ha sottaciuto di conseguire un reddito, facendo sì che egli

continuasse a erogare l'intero contributo anche dopo l'inizio

dell'apprendistato.

L'appellante

fa valere poi che la diffida ai debitori non salvaguar­da il suo minimo

esistenziale “allargato”. Anzi, egli lamenta che il primo giudice non ha neppure

calcolato il fabbisogno minimo di lui, né per altro quello del figlio,

nonostante egli avesse chiesto che costui documentasse la propria situazione

economica. Sotto questo profilo egli afferma

che il suo reddito ammonta a fr. 6985.– mensili e che il proprio fabbisogno

minimo, compresi i contributi alimentari dovuti alla figlia Ch__________ e alla

moglie (prioritari rispetto a quelli per il figlio maggiorenne), è di fr.

8577.– mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1620.– [fr. 1350.–

più il 20%], pigione fr. 2020.–, posteggio fr. 150.–, premio dell'assicurazione

malattia fr. 345.–, spese di trasferta da __________ a __________ [203 km ogni

giorno] fr. 2842.–, pasti fuori casa fr. 200.‒, mantenimento della figlia

Ch__________ fr. 300.– durante la custodia, contributi alimentari per moglie e

figlia di fr. 850.–, imposte fr. 250.–). Infine l'appellante si duole che il

Pretore abbia imputato al figlio solo un terzo del reddito conseguito anziché

l'intero guadagno.

6.

Se i genitori trascurano i propri doveri verso

il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti

del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio (“diffida

ai debitori”: art. 291 CC). Il provvedimento costituisce una forma di

esecuzione privilegiata equiparabile a un pignoramento sui generis (DTF 145

III 257 consid. 3.2, 138 III 24 in alto, 137 III 194 consid. 1.1). Questa

Camera ha già avuto modo di ricordare perciò ch'esso deve fondar­si su un

titolo esecutivo sufficientemente definito (RtiD II-2010 pag. 642 consid. 6b;

da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.74 del 5 settembre 2017 consid. 4). L'obbligo

di mantenimento si estingue, per legge, alla maggiore età del figlio (art. 277

cpv. 1 CC). Può sospingersi oltre, ma in tal caso la maggior durata deve

evincersi con chiarezza dal titolo esecutivo (RtiD II-2010 pag. 642 consid. 6b

e 6c; I CCA, sentenza inc. 11.2017.74 del 5 settembre 2017 consid. 4; v.

anche DTF 144 III 193 consid. 2.4.1; sentenza del Tribunale federale

5A_720/2019 del 23 marzo 2020 consid. 3.3.1; analogamente: Meier,

Entretien de l'enfant majeur – Un état des lieux, in: JdT 2019

II 46).

Il giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o

sulla modifica di una tale diffida) è vincolato – per principio – all'ammontare

dei contributi alimentari stabiliti nell'ultima decisione presa dal tribunale e

non è competente per modificarli. Può solo tenere conto, a un sommario esame,

di circostanze rilevanti che non potevano essere considerate al momento in cui

sono stati fissati i contributi. Così, qualora la situazione dell'obbligato si

sia deteriorata dopo di allora, il giudice deve verificare che, a un sommario

esame, la diffida ai debitori non leda il fabbisogno minimo del­l'obbligato calcolato

secondo i principi della legge fede-rale sulla esecuzio­ne e sul fallimento

(RtiD I-2013 pag. 723 con-sid. 4 con rinvio

a DTF 110 II 15 consid. 4; DTF 145 III 264 consid. 5.5.2). Il

peggioramento della situazione finanziaria dell'obbligato non deve ricondursi

inoltre – con ogni evidenza – a una scelta unilaterale dell'obbligato medesimo,

non essendo quegli abilitato a sminuire unilateralmente le basi destinate al

sostentamento della famiglia (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4; da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2020.65 del 13 settembre 2021 consid. 8).

7.

Nel caso in esame il presidente del Tribunal

d'arrondissement de l'est Vaudois ha fissato con sentenza del 31 marzo 2011

il contributo di mantenimento per AO 1 in fr. 900.– mensili ‟jusqu'à

l'âge de 18 ans révolus et au-delà si l'enfant poursuit une formation régulière

et suivieˮ. Il contributo alimentare per il figlio pertanto è stato

fissato anche oltre la maggiore età, fino al

termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in

alto; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.173 del 9 maggio 2022

consid. 9). Tale decisione è un titolo esecutivo chiaro ed esplicito (sopra

consid. 6). Nella fattispecie

il giudice della trattenuta non poteva dunque decidere di rivedere il contributo

alimentare di fr. 900.‒ mensili a norma del­l'art. 277 cpv. 2 CC e invano

l'appellante sostiene che avrebbe dovuto sopprimerlo. Spettava se mai al convenuto postulare una modifica di

tale contribu­to davanti

al tribunale competente (sentenza del Tribunale federale 5D_150/2010 del

13.

gennaio 2011 consid. 3). Il giudice della trattenu­ta pote­va solo tenere

conto a un sommario esa­me ‒ come detto ‒ di circostanze nuove, che

influisse­ro già a livello di verosimiglianza sulla capacità economica dell'una

o dell'altra parte.

a) In

concreto il Pretore ha accertato che AO 1 sta assolvendo un apprendistato di carpentiere destinato

a concludersi nell'agosto del 2023 e ha diritto perciò al contributo alimentare

di fr. 900.– mensili previsto dopo la maggiore età. L'appellante non pretende

più, in questa sede, che il figlio non sia idoneo alla professione per avere

dovu­to ripetere un anno di formazione. Deplora l'assenza di relazio­ni

personali con lui (dovuta anche ‒ egli asserisce ‒ all'influen­za

del­la madre) e la carente informazione sull'apprendistato, sottolineando che

il Pretore non ha nemmeno appurato il fabbisogno di AO 1. Simili argomenti potrebbero essere

addotti in una causa volta alla soppressione del contributo alimentare, ma esulano

manifestamen­te da una procedura di diffi-da ai debitori. E poco giovano, per

sostanziare i rimproveri rivolti al comportamento del figlio, la corrispondenza tra il

convenuto e AO 1 o i messaggi vocali della madre prodotti in questa sede

(sopra, consid. 2).

b) Sostiene

l'appellante che il Pretore avrebbe dovuto imputare al figlio l'intero reddito conseguito

come apprendista e non soltanto – come ha fatto il primo giudice – un terzo di

tale reddito. In realtà la decisione del Pretore è conforme alla prassi invalsa

di questa Camera, la quale in materia di contributi alimentari ascrive al

figlio un reddito proprio (in analogia con quanto prevede l'art. 323 cpv. 2 CC)

pari a un terzo del guadagno conseguito da un'eventuale attività lucrativa,

reddito con cui il figlio può finanziare parte del suo fabbisogno

(I CCA, sentenza inc. 11.2020.173 del 9 maggio 2022

consid. 8b). Analogo

indirizzo segue, del resto, l'autorità esecutiva quando calcola il minimo

esistenziale di un genitore (tabella in: Foglio ufficiale del Cantone Ticino

68/2009 pag. 6295 in alto). Non v'è ragio­ne di scostarsi da tale

orientamento, né il convenuto spiega perché si dovrebbe. Che poi un terzo del

guadagno del figlio corrisponda nella fattispecie a un terzo di fr. 1344.‒

mensili fino all'agosto del 2022 e a un terzo di fr. 1717.‒ mensili

da allora in poi, fino all'agosto del 2023, non è contestato.

8.

Nelle

circostanze descritte rimane da

esaminare se in concreto la diffida ai debitori

lede il fabbisogno minimo del

convenuto. A torto questi evoca

intanto il proprio fabbisogno minimo “allarga­to”. Come si è spiegato

(sopra consid. 6), nell'ambito di una trattenuta di stipendio il giudice

verifica unicamente se, a un sommario esame, il contributo alimentare lede il

fabbisogno minimo del debitore calcolato secondo i parametri del diritto

esecutivo (art. 93 LEF). Inoltre la regola invocata dall'appellante per cui,

trattandosi di contributi alimentari per un figlio maggiorenne, occorreva

lascia­re al debitore l'equivalente del minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 132 III

211.

consid. 2.3, 127 I 207 consid. 3e) è venuta a cadere (DTF

147.

III 284 a metà). Ciò posto, nella fattispecie il reddito dell'appellante

risulta di fr. 6985.– mensili. Anzi, la documentazione da lui prodotta in appello attesterebbe finanche entrate di

fr. 7125.75 mensili netti (certificato di stipendio del 2020: doc. 3 di

appello). Quan­to al fabbisogno minimo, l'appellante lo rivendica in fr. 8577.–

mensili (sopra, consid. 5). Davanti al Pretore egli si era limitato invero a

esporre fr. 6614.– mensili (elenco accluso alle osservazioni del 15 marzo 2022,

4° foglio), ma tant'è, il fabbisogno minimo risultando inferiore anche a tale

cifra, come si vedrà senza indugio.

a) Il minimo esistenziale del diritto

esecutivo per una persona sola è di fr. 1200.– mensili, quello per un genitore

affidatario di fr. 1350.–. In caso di custodia alternata dei figli la

differen­za di fr. 150.– mensili va ripartita in proporzione al tempo che il

figlio trascorre con l'uno e con l'altro genitore (RtiD II-2022 pag. 611

consid. 8). In concreto tale suddivisione risulta del 50% (doc. 1). Ne segue,

per l'appellante, un minimo esistenziale di fr. 1275.– mensili.

b) Il

costo dell'alloggio (fr. 1900.– mensili: doc. 7 di appello) va computato in fr.

1720.– mensili (arrotondati), una quota del 10% dovendosi considerare compresa

nel fabbisogno in denaro della figlia (affidata al padre per il 50%). A ciò si

aggiunge il costo del posteggio, di fr. 150.– mensili (importo indicato dal

convenuto stes­so).

c) Il

premio della cassa malati, di fr. 345.‒ mensili, non presta il fianco a

discussioni, così come giustificata appare la spesa per i pasti fuori casa di

fr. 200.‒ mensili. Legittimo è altresì il costo di fr. 300.‒

mensili per il mantenimento di Ch__________ quan­do essa è affidata al padre.

Ancorché estraneo al minimo esistenziale del diritto esecutivo, può essere

tenuto conto

nel

fabbisogno del convenuto finanche dell'onere fiscale di fr. 250.‒

mensili.

d) Non

può invece essere riconosciuta nel fabbisogno minimo del convenuto la pretesa

di fr. 2842.‒ mensili per costi di trasferta. L'appellante espone una

spesa di fr. ‒.70/km per 203 km giornalieri percorsi 20 volte al

mese tra __________ e __________, dove egli lavora. Il viaggio in automobile

richiede, mediamente, un paio d'ore (‹www.google.com/maps/dir/›). In due ore

tuttavia l'appellante può raggiungere __________ anche in treno

(‹www.sbb.c/acquistare/pages/fahrplan.xhtml›). E un abbonamento ferroviario di

1ª classe (il più confortevole) costa fr. 545.‒ mensili

(‹www.sbb.ch/abbonamenti-e-biglietti/

abbonamenti/ag/prezzi-ag.html›).

Per spese di trasferta non può essere inserita di conseguenza nel fabbisogno

minimo del convenuto una spesa più elevata di fr. 545.‒ mensili.

e) Ne

discende che, con un reddito di almeno fr. 6985.– mensili, l'appellante può

coprire agevolmente il proprio fabbisogno minimo di fr. 4785.‒,

conservando un margine di fr. 2200.‒ con cui erogare il contributo

alimentare di fr. 450.‒ mensili per la figlia Ch__________ e il

contributo alimentare di fr. 400.‒ mensili per la moglie. Con i rimanenti

fr. 1350.‒ mensili egli è in grado di onorare altresì il contributo

alimentare per AO 1 di fr. 452.–

mensili fino all'agosto del

2022.

e di fr. 327.– in seguito, fino

all'agosto del 2023. In definitiva, la trattenuta di sti-pendio non lede di

conseguenza il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo e l'appello vede

la sua sorte segnata.

9.

Le spese del

giudizio attuale seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per

osservazioni. Riguardo al gratuito patrocinio postulato dall'appellante, esso

non può entrare in considerazione. Il richiedente infatti non sembra versare in

gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC). Per di più, l'appello appariva fin

dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC)

poiché in gran parte fuori tema, tanto da non essere stato notificato alla

controparte.

10.

Quanto ai rimedi

esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ove si consideri l'ammontare della

trattenuta litigiosa in appello

di fr. 452.– mensili fino all'agosto 2022 e di fr. 327.– mensili in seguito, fino

all'agosto del 2023.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

‒ ;

‒ .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la

prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).