11.2022.77
Diffida ai debitori per contributi alimentari dovuti al figlio maggiorenne
25 maggio 2023Italiano19 min
ai debitori) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza del 2 febbraio 2022
Source ti.ch
Incarti n.
11.2022.77
11.2022.78
Lugano
25 maggio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2022.14 (diffida
ai debitori) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza del 2 febbraio 2022
da
AO
1
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 6 maggio 2022 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
dal Pretore il 26 aprile 2022 (inc. 11.2022.77) e sulla richiesta di gratuito
patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2022.78);
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 settembre 2001 C__________
__________ (1975) ha dato alla luce un figlio, AO 1, che il 27 luglio 2002 è
stato riconosciuto da AP 1. Adito con un'azione di mantenimento, il Pretore del Distretto di Leventina ha
omologato il 18 febbraio 2004 una convenzione in cui C__________ __________ e AP
1 pattuivano un contributo alimentare per AO 1 di fr. 1200.‒ mensili fino al 7° compleanno, di fr. 1300.‒
mensili fino al 13° compleanno e di fr. 1500.‒ fino alla
maggiore età (assegni familiari non compresi), “riservato l'art. 277
cpv. 2 CC”.
B. AP 1 ha avuto il 5 agosto 2007 una
figlia, Ch__________, da __________ __________, che ha sposato il 6 settembre
2007. Con sentenza del 31 marzo 2011 il presidente
del Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois ha ridotto il contributo
alimentare per AO 1 a fr. 800.– mensili fino al 13° compleanno e a fr. 900.–
mensili fino alla maggiore età, rispettivamente “au-delà si l'enfant
poursuit une formation régulière et suivieˮ. Terminata la scuola
dell'obbligo, AO 1 ha cominciato un
apprendistato di “carpentiere AFC” presso la ditta __________ SA di __________
e il 27 settembre 2019 è divenuto
maggiorenne. Nel dicembre del 2022 AP 1 gli ha comunicato di non poter
più versare il contributo di mantenimento e dal gennaio del 2022 non ha più corrisposto
alcunché.
C. AO
1 si è rivolto il 2 febbraio 2022 al
Pretore del Distretto di Blenio, chiedendo di “avviare una procedura contro il
signor AP 1 per gli alimenti da percepire a partire dal mese di gennaio 2022”. Il
Pretore ha interpretato la richiesta come istanza di diffida ai debitori e il
22 febbraio 2022 ha invitato AP 1 a formulare osservazioni. In un memoriale del
15 marzo costui ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 26
aprile 2022, il Pretore ha parzialmente accolto la domanda, nel senso che ha ordinato
alla ditta __________ SA di __________, per cui lavora il convenuto, di
trattenere dallo stipendio di lui fr. 452.– mensili fino al 31 agosto 2022
e fr. 327.– mensili in seguito, fino al 31 agosto 2023, riversando tali
somme a AO 1. Egli ha precisato inoltre che l'erogazione dei citati importi al dipendente non avrebbe
avuto effetto liberatorio per
la ditta. Le
spese processuali di fr. 150.– sono state poste per fr. 50.– a carico di AO
1 e per il resto a carico di AP 1, senza assegnazione di ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 maggio 2022
per ottenere che, accordatogli il beneficio del gratuito patrocinio, il
giudizio in questione sia riformato respingendo l'istanza del figlio. AO 1 non
è stato chiamato a presentare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Una “diffida ai debitori”
per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) postulata al di fuori di un processo concernente
l'obbligo di mantenimento dei genitori è trattata con la procedura sommaria
degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC), onde
l'appellabilità della relativa decisione entro dieci giorni (art. 314 cpv.
1.
CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ul-tima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale presupposto è dato,
poiché davanti al Pretore era litigiosa una trattenuta di stipendio di
fr. 900.– mensili dal 26 aprile 2022 fino al 31 agosto 2023. Quanto alla
tempestività del ricorso, la decisione impugnata è giunta alla legale del
convenuto il 27 aprile 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________).
Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto
così sabato 7 maggio 2022, salvo protrarsi al lunedì 9 maggio successivo in
forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'8 maggio 2022, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello AP 1 acclude
una sua lettera al figlio del 25 giugno 2021, una lettera del figlio del 2
dicembre 2021, la trascrizione di due messaggi vocali di C__________ __________
(non datati), il suo contratto di lavoro del 21 giugno 2016, i suoi certificati
di stipendio dal gennaio al maggio del 2021, il suo certificato di salario del
2020, il suo contratto di locazione del 15 gennaio 2010, copia di una lettera 6
ottobre 2017 del locatore che rifiuta di ridurgli la pigione, la comunicazione
del premio della sua cassa malati per il 2021 e una richiesta di acconti per
l'imposta federale diretta. Ora, nuovi
mezzi di prova sono ammissibili in appello se vengono immediatamente addotti e
se dinanzi al primo giudice non era possibile recarli nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La
proponibilità dei documenti in rassegna, precedenti l'emanazione della decisione impugnata, appare
dubbia. Comunque sia, e come si vedrà in appresso (consid. 7a), tali atti non appaiono
determinanti per il giudizio.
3.
Nella sentenza
impugnata il Pretore, richiamati i presupposti per ordinare una diffida ai
debitori giusta l'art. 291 CC, ha accertato che in concreto il figlio,
apprendista carpentiere, si trova in formazione e che vige tuttora, perciò, il
contributo alimentare di fr. 900.– mensili stabilito con sentenza del 31
marzo 2011 dal presidente del Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois. Egli ha constatato altresì che AP 1 non versa contributi alimentari dal
gennaio del 2022 e che, come risulta dalle sue osservazioni all'istanza, egli
non intende più erogarne nemmeno in futuro, tant'è che chiede di sopprimere
l'obbligo dal 1° gennaio 2022. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha ravvisato
così i requisiti per la postulata
trattenuta di stipendio.
Quanto
alle obiezioni del convenuto, il Pretore ha ritenuto che la ripetizione di un
anno di apprendistato da parte del figlio per risultati scolastici
insufficienti non dilazioni eccessivamente l'onere contributivo del debitore e
che la mancanza di relazioni personali tra padre e figlio non vada ascritta
unicamente a AO 1, il con-venuto stesso attribuendone piuttosto la
responsabilità alla ma-dre. D'altro lato ‒ ha soggiunto il primo giudice
‒ AP 1 non ha reso sufficientemente verosimile che con un reddito di fr. 6945.‒
mensili egli abbia modo di versare unicamente il contributo alimentare di fr. 450.– mensili per la figlia
Ch__________ e quello a tutela dell'unione coniugale di fr. 400.‒ mensili
per la moglie (dalla quale si è separato) senza vedere intaccato il proprio
minimo esistenziale del diritto esecutivo. Per converso, il Pretore ha accolto
la richiesta di considerare come reddito del figlio un terzo dello stipendio da
lui percepito come apprendista, sicché ha
limitato la trattenuta di stipendio a fr. 452.– mensili fino all'agosto del 2022 (fr. 900.‒ meno un terzo di fr. 1344.–) e a
fr. 327.– in seguito (fr. 900.– meno un
terzo di fr. 1717.–), fino all'agosto del 2023.
4.
In ordine l'appellante
censura anzitutto la validità dell'istanza. Egli rimprovera al Pretore di avere
interpretato la lettera del figlio, del 2 febbraio 2022, come una domanda
di trattenuta di stipendio, mentre lo scritto non contiene conclusioni, bensì solo
una richiesta sul modo di procedere. A suo dire, l'istanza era perciò
inammissibile. Se non che, mai prima d'ora il convenuto ha sollevato eccezioni
sulla validità dell'istanza. Ricevuta la lettera del 2 febbraio 2022 con cui AO
1.
chiedeva di “avviare una procedura contro il signor AP 1 per gli alimenti da
percepire a partire dal mese di gennaio 2022”, il Pretore ha comunicato alle
parti il 9 febbraio 2022 di considerare lo scritto come istanza di diffida
ai debitori e ha invitato AP 1 a presentare eventuali osservazioni. Nel suo
memoriale il convenuto si è limitato a contestare di dover versare un
contributo alimentare per AO 1 dopo la maggiore età, ma non ha mosso obiezioni di
forma né ha preteso di non capire che cosa volesse il figlio. Ne segue che,
addotta per la prima volta in questa sede, la censura offende la buona fede
processuale (art. 52 CPC). In proposito l'appello è destinato all'insuccesso.
5.
Nel merito il
convenuto sostiene che nel caso in esame non soccorrono le condizioni dell'art.
277.
cpv. 2 CC per obbligarlo a versare un contributo alimentare al figlio anche
dopo la maggiore età. Ripete che tra lui e il figlio non sussistono relazioni
personali, che AO 1 nemmeno lo conosce e che, raggiunta la maggiore età, il
figlio non lo ha minimamente informato sulla sua formazione professionale.
Inoltre AO 1 ha sottaciuto di conseguire un reddito, facendo sì che egli
continuasse a erogare l'intero contributo anche dopo l'inizio
dell'apprendistato.
L'appellante
fa valere poi che la diffida ai debitori non salvaguarda il suo minimo
esistenziale “allargato”. Anzi, egli lamenta che il primo giudice non ha neppure
calcolato il fabbisogno minimo di lui, né per altro quello del figlio,
nonostante egli avesse chiesto che costui documentasse la propria situazione
economica. Sotto questo profilo egli afferma
che il suo reddito ammonta a fr. 6985.– mensili e che il proprio fabbisogno
minimo, compresi i contributi alimentari dovuti alla figlia Ch__________ e alla
moglie (prioritari rispetto a quelli per il figlio maggiorenne), è di fr.
8577.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1620.– [fr. 1350.–
più il 20%], pigione fr. 2020.–, posteggio fr. 150.–, premio dell'assicurazione
malattia fr. 345.–, spese di trasferta da __________ a __________ [203 km ogni
giorno] fr. 2842.–, pasti fuori casa fr. 200.‒, mantenimento della figlia
Ch__________ fr. 300.– durante la custodia, contributi alimentari per moglie e
figlia di fr. 850.–, imposte fr. 250.–). Infine l'appellante si duole che il
Pretore abbia imputato al figlio solo un terzo del reddito conseguito anziché
l'intero guadagno.
6.
Se i genitori trascurano i propri doveri verso
il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti
del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio (“diffida
ai debitori”: art. 291 CC). Il provvedimento costituisce una forma di
esecuzione privilegiata equiparabile a un pignoramento sui generis (DTF 145
III 257 consid. 3.2, 138 III 24 in alto, 137 III 194 consid. 1.1). Questa
Camera ha già avuto modo di ricordare perciò ch'esso deve fondarsi su un
titolo esecutivo sufficientemente definito (RtiD II-2010 pag. 642 consid. 6b;
da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.74 del 5 settembre 2017 consid. 4). L'obbligo
di mantenimento si estingue, per legge, alla maggiore età del figlio (art. 277
cpv. 1 CC). Può sospingersi oltre, ma in tal caso la maggior durata deve
evincersi con chiarezza dal titolo esecutivo (RtiD II-2010 pag. 642 consid. 6b
e 6c; I CCA, sentenza inc. 11.2017.74 del 5 settembre 2017 consid. 4; v.
anche DTF 144 III 193 consid. 2.4.1; sentenza del Tribunale federale
5A_720/2019 del 23 marzo 2020 consid. 3.3.1; analogamente: Meier,
Entretien de l'enfant majeur – Un état des lieux, in: JdT 2019
II 46).
Il giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o
sulla modifica di una tale diffida) è vincolato – per principio – all'ammontare
dei contributi alimentari stabiliti nell'ultima decisione presa dal tribunale e
non è competente per modificarli. Può solo tenere conto, a un sommario esame,
di circostanze rilevanti che non potevano essere considerate al momento in cui
sono stati fissati i contributi. Così, qualora la situazione dell'obbligato si
sia deteriorata dopo di allora, il giudice deve verificare che, a un sommario
esame, la diffida ai debitori non leda il fabbisogno minimo dell'obbligato calcolato
secondo i principi della legge fede-rale sulla esecuzione e sul fallimento
(RtiD I-2013 pag. 723 con-sid. 4 con rinvio
a DTF 110 II 15 consid. 4; DTF 145 III 264 consid. 5.5.2). Il
peggioramento della situazione finanziaria dell'obbligato non deve ricondursi
inoltre – con ogni evidenza – a una scelta unilaterale dell'obbligato medesimo,
non essendo quegli abilitato a sminuire unilateralmente le basi destinate al
sostentamento della famiglia (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2020.65 del 13 settembre 2021 consid. 8).
7.
Nel caso in esame il presidente del Tribunal
d'arrondissement de l'est Vaudois ha fissato con sentenza del 31 marzo 2011
il contributo di mantenimento per AO 1 in fr. 900.– mensili ‟jusqu'à
l'âge de 18 ans révolus et au-delà si l'enfant poursuit une formation régulière
et suivieˮ. Il contributo alimentare per il figlio pertanto è stato
fissato anche oltre la maggiore età, fino al
termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in
alto; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.173 del 9 maggio 2022
consid. 9). Tale decisione è un titolo esecutivo chiaro ed esplicito (sopra
consid. 6). Nella fattispecie
il giudice della trattenuta non poteva dunque decidere di rivedere il contributo
alimentare di fr. 900.‒ mensili a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC e invano
l'appellante sostiene che avrebbe dovuto sopprimerlo. Spettava se mai al convenuto postulare una modifica di
tale contributo davanti
al tribunale competente (sentenza del Tribunale federale 5D_150/2010 del
13.
gennaio 2011 consid. 3). Il giudice della trattenuta poteva solo tenere
conto a un sommario esame ‒ come detto ‒ di circostanze nuove, che
influissero già a livello di verosimiglianza sulla capacità economica dell'una
o dell'altra parte.
a) In
concreto il Pretore ha accertato che AO 1 sta assolvendo un apprendistato di carpentiere destinato
a concludersi nell'agosto del 2023 e ha diritto perciò al contributo alimentare
di fr. 900.– mensili previsto dopo la maggiore età. L'appellante non pretende
più, in questa sede, che il figlio non sia idoneo alla professione per avere
dovuto ripetere un anno di formazione. Deplora l'assenza di relazioni
personali con lui (dovuta anche ‒ egli asserisce ‒ all'influenza
della madre) e la carente informazione sull'apprendistato, sottolineando che
il Pretore non ha nemmeno appurato il fabbisogno di AO 1. Simili argomenti potrebbero essere
addotti in una causa volta alla soppressione del contributo alimentare, ma esulano
manifestamente da una procedura di diffi-da ai debitori. E poco giovano, per
sostanziare i rimproveri rivolti al comportamento del figlio, la corrispondenza tra il
convenuto e AO 1 o i messaggi vocali della madre prodotti in questa sede
(sopra, consid. 2).
b) Sostiene
l'appellante che il Pretore avrebbe dovuto imputare al figlio l'intero reddito conseguito
come apprendista e non soltanto – come ha fatto il primo giudice – un terzo di
tale reddito. In realtà la decisione del Pretore è conforme alla prassi invalsa
di questa Camera, la quale in materia di contributi alimentari ascrive al
figlio un reddito proprio (in analogia con quanto prevede l'art. 323 cpv. 2 CC)
pari a un terzo del guadagno conseguito da un'eventuale attività lucrativa,
reddito con cui il figlio può finanziare parte del suo fabbisogno
(I CCA, sentenza inc. 11.2020.173 del 9 maggio 2022
consid. 8b). Analogo
indirizzo segue, del resto, l'autorità esecutiva quando calcola il minimo
esistenziale di un genitore (tabella in: Foglio ufficiale del Cantone Ticino
68/2009 pag. 6295 in alto). Non v'è ragione di scostarsi da tale
orientamento, né il convenuto spiega perché si dovrebbe. Che poi un terzo del
guadagno del figlio corrisponda nella fattispecie a un terzo di fr. 1344.‒
mensili fino all'agosto del 2022 e a un terzo di fr. 1717.‒ mensili
da allora in poi, fino all'agosto del 2023, non è contestato.
8.
Nelle
circostanze descritte rimane da
esaminare se in concreto la diffida ai debitori
lede il fabbisogno minimo del
convenuto. A torto questi evoca
intanto il proprio fabbisogno minimo “allargato”. Come si è spiegato
(sopra consid. 6), nell'ambito di una trattenuta di stipendio il giudice
verifica unicamente se, a un sommario esame, il contributo alimentare lede il
fabbisogno minimo del debitore calcolato secondo i parametri del diritto
esecutivo (art. 93 LEF). Inoltre la regola invocata dall'appellante per cui,
trattandosi di contributi alimentari per un figlio maggiorenne, occorreva
lasciare al debitore l'equivalente del minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 132 III
211.
consid. 2.3, 127 I 207 consid. 3e) è venuta a cadere (DTF
147.
III 284 a metà). Ciò posto, nella fattispecie il reddito dell'appellante
risulta di fr. 6985.– mensili. Anzi, la documentazione da lui prodotta in appello attesterebbe finanche entrate di
fr. 7125.75 mensili netti (certificato di stipendio del 2020: doc. 3 di
appello). Quanto al fabbisogno minimo, l'appellante lo rivendica in fr. 8577.–
mensili (sopra, consid. 5). Davanti al Pretore egli si era limitato invero a
esporre fr. 6614.– mensili (elenco accluso alle osservazioni del 15 marzo 2022,
4° foglio), ma tant'è, il fabbisogno minimo risultando inferiore anche a tale
cifra, come si vedrà senza indugio.
a) Il minimo esistenziale del diritto
esecutivo per una persona sola è di fr. 1200.– mensili, quello per un genitore
affidatario di fr. 1350.–. In caso di custodia alternata dei figli la
differenza di fr. 150.– mensili va ripartita in proporzione al tempo che il
figlio trascorre con l'uno e con l'altro genitore (RtiD II-2022 pag. 611
consid. 8). In concreto tale suddivisione risulta del 50% (doc. 1). Ne segue,
per l'appellante, un minimo esistenziale di fr. 1275.– mensili.
b) Il
costo dell'alloggio (fr. 1900.– mensili: doc. 7 di appello) va computato in fr.
1720.– mensili (arrotondati), una quota del 10% dovendosi considerare compresa
nel fabbisogno in denaro della figlia (affidata al padre per il 50%). A ciò si
aggiunge il costo del posteggio, di fr. 150.– mensili (importo indicato dal
convenuto stesso).
c) Il
premio della cassa malati, di fr. 345.‒ mensili, non presta il fianco a
discussioni, così come giustificata appare la spesa per i pasti fuori casa di
fr. 200.‒ mensili. Legittimo è altresì il costo di fr. 300.‒
mensili per il mantenimento di Ch__________ quando essa è affidata al padre.
Ancorché estraneo al minimo esistenziale del diritto esecutivo, può essere
tenuto conto
nel
fabbisogno del convenuto finanche dell'onere fiscale di fr. 250.‒
mensili.
d) Non
può invece essere riconosciuta nel fabbisogno minimo del convenuto la pretesa
di fr. 2842.‒ mensili per costi di trasferta. L'appellante espone una
spesa di fr. ‒.70/km per 203 km giornalieri percorsi 20 volte al
mese tra __________ e __________, dove egli lavora. Il viaggio in automobile
richiede, mediamente, un paio d'ore (‹www.google.com/maps/dir/›). In due ore
tuttavia l'appellante può raggiungere __________ anche in treno
(‹www.sbb.c/acquistare/pages/fahrplan.xhtml›). E un abbonamento ferroviario di
1ª classe (il più confortevole) costa fr. 545.‒ mensili
(‹www.sbb.ch/abbonamenti-e-biglietti/
abbonamenti/ag/prezzi-ag.html›).
Per spese di trasferta non può essere inserita di conseguenza nel fabbisogno
minimo del convenuto una spesa più elevata di fr. 545.‒ mensili.
e) Ne
discende che, con un reddito di almeno fr. 6985.– mensili, l'appellante può
coprire agevolmente il proprio fabbisogno minimo di fr. 4785.‒,
conservando un margine di fr. 2200.‒ con cui erogare il contributo
alimentare di fr. 450.‒ mensili per la figlia Ch__________ e il
contributo alimentare di fr. 400.‒ mensili per la moglie. Con i rimanenti
fr. 1350.‒ mensili egli è in grado di onorare altresì il contributo
alimentare per AO 1 di fr. 452.–
mensili fino all'agosto del
2022.
e di fr. 327.– in seguito, fino
all'agosto del 2023. In definitiva, la trattenuta di sti-pendio non lede di
conseguenza il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo e l'appello vede
la sua sorte segnata.
9.
Le spese del
giudizio attuale seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per
osservazioni. Riguardo al gratuito patrocinio postulato dall'appellante, esso
non può entrare in considerazione. Il richiedente infatti non sembra versare in
gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC). Per di più, l'appello appariva fin
dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC)
poiché in gran parte fuori tema, tanto da non essere stato notificato alla
controparte.
10.
Quanto ai rimedi
esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ove si consideri l'ammontare della
trattenuta litigiosa in appello
di fr. 452.– mensili fino all'agosto 2022 e di fr. 327.– mensili in seguito, fino
all'agosto del 2023.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
‒ ;
‒ .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la
prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).