11.2022.79
Spese processuali inutili poste a carico dell'avvocato?
2 settembre 2024Italiano12 min
previo conferimento del gratuito patrocinio – l'iscrizione di dati relativi al loro
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.79
Lugano,
2 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2022.1790 (rettifica di sentenza) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 7 aprile 2022 da
PI2
e PI1, B______
(patrocinati
dall'avv. RE1,
P______),
giudicando sul reclamo del 9
maggio 2022 in materia di spese giudiziarie presentato dall'
avv.
RE1, P______,
contro
la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 29 aprile 2022;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 3 settembre 2019
PI2 (1988), dichiaratasi cittadina irachena, e PI1 (1986), dichiaratosi
anch'egli cittadino iracheno, sono entrati in Svizzera quali richiedenti
l'asilo unitamente ai figli Im______ (2013) e I______ (2016). Il 28 luglio 2021
PI2 ha dato alla luce a L______ una figlia, V______, indicando come padre della
bambina PI1, da lei definito suo marito. Non è stato possibile tuttavia
iscrivere la paternità nei registri svizzeri dello stato civile per mancanza di
un accertamento circa lo stato civile dei genitori e il loro vincolo
matrimoniale.
B. PI2 e PI1 hanno
presentato il 6 dicembre 2021 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
un'azione fon-data sull'art. 42 cpv. 1 CC (“rettificazione”), chiedendo –
previo conferimento del gratuito patrocinio – l'iscrizione di dati relativi al loro
stato civile nei registri svizzeri. L'Ufficio cantonale dello stato civile non si è opposto agli accertamenti. Con decisione
del 5 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha
accertato i seguenti dati personali, ordinando l'iscrizione dei medesimi nei
registri dello stato civile:
cognome da nubile [della moglie]: PI2
stato
civile: coniugata
data del
matrimonio: 22.04.2012
luogo di
celebrazione del matrimonio (città/Stato): Z______, Iraq
cognome e
nome del marito: PI1
(nome) PI1 (cognome),
stato civile [del marito]: coniugato
data del
matrimonio: 22.04.2012
luogo di
celebrazione del matrimonio (città/Stato): Zakho, Iraq
cognome
e nome della moglie: PI2 (cognome) PI2 (nome).
Le
spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico degli istanti. Non
sono state assegnate ripetibili. Gli istanti sono stati ammessi al beneficio
del gratuito patrocinio. All'avv. RE1, loro patrocinatore, è stata riconosciuta
una retribuzione di fr. 1388.25 comprensiva di spese e IVA (inc. SO.2021.5609).
C. Con lettera del 7
aprile 2022 il patrocinatore degli istanti si è rivolto al Pretore aggiunto con
un'istanza di rettifica “ex art. 334 CPC”, chiedendo che fossero iscritti nel
registro dello stato civile anche i seguenti dati personali del marito:
cognome: PI1
nome: PI1
data di nascita: 01.04.1986
sesso: maschile
cittadinanza: irachena,
così come la nascita della figlia V______
(28.07.2021), “posto come viga ora la presunzione di paternità”. Statuendo
con sentenza del 29 aprile 2022, il Pretore aggiunto ha respinto la domanda e
ha posto le spese processuali di fr. 500.– a carico del legale, “in quanto
quest'ultimo se avesse usato la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze
non avrebbe certo avviato la presente procedura”.
D. Contro il dispositivo
sulle spese appena citato l'avv. RE1 è insorto a questa Camera con un reclamo
del 9 maggio 2022 per ottenere che tale dispositivo sia annullato o, in
subordine, che le spese a suo carico siano ridotte a fr. 100.– Invitato a
esprimersi, il Pretore aggiunto ha comunicato il 2 giugno 2022 di non avere
osservazioni da formulare, limitandosi a una conferma delle motivazioni esposte
nella sentenza impugnata.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Una
decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente
soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata nell'ambito
di una procedura sommaria, come in concreto (art. 249 lett. a n. 4 CPC), il
termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie
la sentenza impugnata è stata notificata all'avv. RE1 il 2 maggio
2022.
Introdotto il 9 maggio successivo, il reclamo in oggetto è dunque
tempestivo. Direttamente
toccato dal giudicato in materia di spese, inoltre, l'avv. RE1 è senz'altro
legittimato a impugnare il dispositivo in questione (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª
edizione n. 21 ad art. 110).
2.
La
prima Camera civile è competente per trattare i reclami contro le decisioni che
riguardano spese processuali e ripetibili nelle materie che le sono attribuite
per legge (art. 48 lett. a n. 8a LOG con rinvio all'art. 110 CPC),
sempre che, ove si dia una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse
fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta dinanzi al Pretore (art. 308 cpv. 2
CPC). La rettificazione di atti di stato civile non è una controversia patrimoniale (I CCA,
sentenza inc. 11.2022.140 del 2 novembre 2022 consid. 1 con rinvio a DTF 135
III 391 consid. 1). Il reclamo in oggetto è dunque ricevibile.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che quanto egli ha deciso con
la precedente sentenza del 5 aprile 2022 corrisponde appieno a quanto gli
istanti postulavano il 6 dicembre 2021, richieste che egli non poteva eccedere.
Una domanda di rettifica poi – egli ha soggiunto – non è destinata a
modificare una sentenza nel merito. Per di più, nella
fattispecie l'istanza fondata sull'art. 334 CPC era senza probabilità di esito
favorevole sin dall'inizio. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha
posto le spese processuali di fr. 500.–, ritenute inutili (nel senso
dell'art. 108 CPC), a carico del patrocinatore, il quale “se avesse usato
la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze non avrebbe certo avviato la
presente procedura”.
4.
Il
reclamante premette di avere inoltrato la domanda di rettifica fondata
sull'art. 334 CPC perché la sentenza del 5 aprile 2022 accerta lo stato civile
di PI2, ma non quello del marito né la nascita della figlia V______. Nel segno
dell'economia processuale, e d'intesa con l'Ufficio cantonale dello stato civile,
la richiesta era volta perciò – egli soggiunge – a evitare l'inoltro di una
nuova istanza di accertamento. Posto ciò, l'interessato non contesta di avere
introdotto una domanda di rettifica infondata, ma fa valere che la decisione di
addebitargli le spese processuali è punitiva, motivata solo dal fatto ch'egli
ha avviato una causa in nome e per conto dei suoi mandanti, giacché per il resto
non può essergli rimproverata una condotta processuale negligente o riprovevole.
Inoltre – egli continua – l'applicazione dell'art. 108 CPC presuppone, secondo
dottrina, estremi di colpa grave che gli sono del tutto estranei. Benché la
domanda di rettifica fosse senza probabilità di buon esito, poi, secondo il
reclamante ciò non basta per giustificare l'addebito di spese processuali a un
patrocinatore, il quale può essere chiamato soltanto ad assumere i costi dovuti
alle conseguenze di singoli atti abusivi o manifestamente contrari all'economia
di giudizio, mentre in concreto egli si è limitato a introdurre una domanda di
rettifica, respinta senza indugio dal Pretore aggiunto. Onde, in definitiva, la
proposta di annullare il dispositivo sugli oneri processuali della sentenza
impugnata.
In
subordine il reclamante chiede che, non ritenesse di annullare il dispositivo
in questione, questa Camera riformi il dispositivo stesso riducendo a non più
di fr. 100.– l'ammontare delle spese poste a suo carico dal Pretore aggiunto. La
domanda di rettifica consistendo nel caso specifico in una semplice lettera di
due pagine cui non ha fatto seguito alcun atto istruttorio, il reclamante assevera
che le spese di fr. 500.– fissate nella sentenza impugnata sono esagerate
ed eccessive.
5.
Le spese giudiziarie
inutili sono a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC). Inutili sono i
costi dovuti a comportamenti di una parte o di un terzo che hanno maggiorato
gli oneri ordinari correlati al processo. Si tratta di comportamenti che, valutati
al momento in cui sono stati compiuti (e non a posteriori), non sarebbero
serviti minimamente per la soluzione del litigio o che avrebbero offeso
l'economia di giudizio. Inutile è, per esempio, il costo cagionato dalla
ripetizione di un'udienza cui una parte è rimasta assente ingiustificata o i
costi cagionati dall'assunzione di mezzi probatori che una parte doveva
rendersi conto essere superflui oppure il costo cagionato dall'assunzione di
prove notificate tardivamente in una causa retta dal principio inquisitorio
illimitato. Spese giudiziarie inutili possono essere poste anche a carico di
una parte che per finire ottiene causa vinta, ma che con il suo comportamento
ha abusivamente complicato o procrastinato il processo (Stoudmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021,
n. 4, 5 e 6 ad art. 108 con richiami).
D'altro lato, soltanto le
spese inutili, e non l'insieme delle spese processuali possono essere poste a
carico di chi le ha causate. Chi ha provocato un'assunzione di testimoni
superflua, per esempio, risponde unicamente dei costi dovuti per tale operazione
(Tappy, op. cit., n. 11 ad art.
108; Stoudmann, op. cit., n. 7 ad
art. 108). La mera introduzione di un'istanza o di un ricorso che appare
irricevibile o di manifesta infondatezza, senza che si possano muovere altri
rimproveri al patrocinatore, non è sufficiente per configurare una spesa
inutile nel senso dell'art. 108 CPC. In un caso del genere la spesa processuale
va – come di regola (art. 106 cpv. 1 CPC) – a carico della parte soccombente,
la quale potrà rivalersi, se mai, sul patrocinatore per la manchevole
esecuzione del mandato. Come si è spiegato, inutili sono i costi dovuti a
comportamenti di una parte o di un terzo che hanno maggiorato gli oneri
ordinari correlati al processo, non i costi ordinari del processo medesimo.
Fosse vero il contrario, le spese processuali di un atto irricevibile o
manifestamente infondato andrebbero sempre addebitate al patrocinatore, in
contrasto con il principio sancito dall'art. 106 cpv. 1 CPC.
6.
Nella fattispecie il
patrocinatore non ha fatto nient'altro che inoltrare il 7 aprile 2022 la domanda
di rettifica, di due pagine, per i suoi assistiti Non ha adottato comportamenti
suscettibili di maggiorare le ordinarie spese processuali. Al deposito della
domanda non è seguito alcun altro atto di procedura, finché il 29 aprile
successivo il Pretore aggiunto ha emanato la sentenza, respingendo la domanda.
In condizioni siffatte le spese processuali di fr. 500.– rimangono quindi costi
ordinari del processo a carico della parte soccombente. Il primo giudice rileva
che, qualora avesse “usato la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze”,
il legale “non avrebbe certo avviato la presente procedura”. Ma il mero fatto
di introdurre per imperizia, impreparazione, superficialità, negligenza o
leggerezza un rimedio giuridico senza probabilità di successo non basta per
connotare una spesa inutile, ravvisabile solo – come detto – in costi dovuti a
comportamenti reprensibili che fanno lievitare gli oneri del processo, aggiungendosi
alle spese usuali. In concreto invece il Pretore aggiunto ha addebitato al
patrocinatore la tassa di giustizia come tale. Ne segue che, incompatibile con
l'art. 106 cpv. 1 CPC, il dispositivo della sentenza impugnata non resiste alla
critica e va annullato.
7.
Non si prelevano
spese per il sindacato odierno, già per il fatto che nel caso precipuo non
sussiste alcuna parte soccombente. Quanto alle ripetibili, il reclamante avrebbe potuto postulare tutt'al più
un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 CPC). In
linea di principio tuttavia un Cantone non è parte in causa e non può essere
condannato a versare ripetibili né indennità d'incon-venienza (Urwyler/Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 3ª edizione,
n. 13 ad art. 107; Tappy, op.
cit., n. 35 ad art. 107; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO,
3ª edizione, n. 11 ad art. 107), se non nelle ipotesi di ritardata
giustizia (DTF 139 III 471), di conflitti negativi di competenza (DTF 140 III
501), di vittoria contro un diniego del gratuito patrocinio (DTF 140 III 507
consid. 4) o in materia di volontaria giurisdizione (DTF 142 III 110). Il
caso in esame non rientra in nessuna di tali categorie. Il Cantone Ticino non
può quindi essere tenuto a rifondere indennizzi (da ultimo: RtiD II-2022 pag.
685.
n. 27c).
8.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese processuali controverse
non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto e il dispositivo della sentenza impugnata riguardante le
spese processuali di fr. 500.– poste a carico del reclamante è annullato.
2. Non
si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione all'avv.
RE1,
P______.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).