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Decisione

11.2022.79

Spese processuali inutili poste a carico dell'avvocato?

2 settembre 2024Italiano12 min

previo conferimento del gratuito patrocinio – l'iscrizione di dati relativi al loro

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.79

Lugano,

2 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2022.1790 (rettifica di sentenza) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 7 aprile 2022 da

PI2

e PI1, B______

(patrocinati

dall'avv. RE1,

P______),

giudicando sul reclamo del 9

maggio 2022 in materia di spese giudiziarie presentato dall'

avv.

RE1, P______,

contro

la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 29 aprile 2022;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 3 settembre 2019

PI2 (1988), dichiaratasi cittadina irachena, e PI1 (1986), dichiaratosi

anch'egli cittadino iracheno, sono entrati in Svizzera quali richiedenti

l'asilo unitamente ai figli Im______ (2013) e I______ (2016). Il 28 luglio 2021

PI2 ha dato alla luce a L______ una figlia, V______, indicando come padre della

bambina PI1, da lei definito suo marito. Non è stato possibile tuttavia

iscrivere la paternità nei registri svizzeri dello stato civile per mancanza di

un accertamento circa lo stato civile dei genitori e il loro vincolo

matrimoniale.

B. PI2 e PI1 hanno

presentato il 6 dicembre 2021 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,

un'azione fon-data sull'art. 42 cpv. 1 CC (“rettificazione”), chiedendo –

previo conferimento del gratuito patrocinio – l'iscrizione di dati relativi al loro

stato civile nei registri svizzeri. L'Ufficio cantonale dello stato civile non si è opposto agli accertamenti. Con decisione

del 5 apri­le 2022 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha

accertato i seguenti dati personali, ordinando l'iscrizione dei medesimi nei

registri dello stato civile:

cognome da nubile [della moglie]: PI2

stato

civile: coniugata

data del

matrimonio: 22.04.2012

luogo di

celebrazione del matrimonio (città/Stato): Z______, Iraq

cognome e

nome del marito: PI1

(nome) PI1 (cognome),

stato civile [del marito]: coniugato

data del

matrimonio: 22.04.2012

luogo di

celebrazione del matrimonio (città/Stato): Zakho, Iraq

cognome

e nome della moglie: PI2 (cognome) PI2 (nome).

Le

spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico degli istanti. Non

sono state assegnate ripetibili. Gli istanti sono stati ammessi al beneficio

del gratuito patrocinio. All'avv. RE1, loro patrocinatore, è stata riconosciuta

una retribuzione di fr. 1388.25 comprensiva di spese e IVA (inc. SO.2021.5609).

C. Con lettera del 7

aprile 2022 il patrocinatore degli istanti si è rivolto al Pretore aggiunto con

un'istanza di rettifica “ex art. 334 CPC”, chiedendo che fossero iscritti nel

registro dello stato civile anche i seguenti dati personali del marito:

cognome: PI1

nome: PI1

data di nascita: 01.04.1986

sesso: maschile

cittadinanza: irachena,

così come la nascita della figlia V______

(28.07.2021), “posto come viga ora la presunzione di paternità”. Statuendo

con sentenza del 29 aprile 2022, il Pretore aggiunto ha respinto la domanda e

ha posto le spese processuali di fr. 500.– a carico del legale, “in quanto

quest'ultimo se avesse usato la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze

non avrebbe certo avviato la presente procedura”.

D. Contro il dispositivo

sulle spese appena citato l'avv. RE1 è insorto a questa Camera con un reclamo

del 9 maggio 2022 per ottenere che tale dispositivo sia annullato o, in

subordine, che le spese a suo carico siano ridotte a fr. 100.– Invitato a

esprimersi, il Pretore aggiunto ha comunicato il 2 giugno 2022 di non avere

osservazioni da formulare, limitandosi a una conferma delle motivazioni esposte

nella sentenza impugnata.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Una

decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente

soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata nell'ambito

di una procedura sommaria, come in concreto (art. 249 lett. a n. 4 CPC), il

termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie

la sentenza impugnata è stata notificata all'avv. RE1 il 2 maggio

2022.

Introdotto il 9 maggio successivo, il reclamo in oggetto è dunque

tempestivo. Direttamente

toccato dal giudicato in materia di spese, inoltre, l'avv. RE1 è senz'altro

legittimato a impugnare il dispositivo in questione (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª

edizione n. 21 ad art. 110).

2.

La

prima Camera civile è competente per trattare i reclami contro le decisioni che

riguardano spese processuali e ripetibili nelle materie che le sono attribuite

per legge (art. 48 lett. a n. 8a LOG con rinvio all'art. 110 CPC),

sempre che, ove si dia una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiunges­se

fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta dinanzi al Pretore (art. 308 cpv. 2

CPC). La rettificazione di atti di stato civile non è una controversia patrimoniale (I CCA,

sentenza inc. 11.2022.140 del 2 novembre 2022 consid. 1 con rinvio a DTF 135

III 391 consid. 1). Il reclamo in oggetto è dunque ricevibile.

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che quanto egli ha deciso con

la precedente sentenza del 5 aprile 2022 corrisponde appieno a quanto gli

istanti postulavano il 6 dicembre 2021, richieste che egli non poteva eccedere.

Una domanda di rettifica poi – egli ha soggiunto – non è destinata a

modificare una sentenza nel merito. Per di più, nella

fattispecie l'istanza fondata sull'art. 334 CPC era senza probabilità di esito

favorevole sin dall'inizio. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha

posto le spese processuali di fr. 500.–, ritenute inutili (nel senso

dell'art. 108 CPC), a carico del patrocinatore, il quale “se avesse usato

la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze non avrebbe certo avviato la

presente procedura”.

4.

Il

reclamante premette di avere inoltrato la domanda di rettifica fondata

sull'art. 334 CPC perché la sentenza del 5 aprile 2022 accerta lo stato civile

di PI2, ma non quello del marito né la nascita della figlia V______. Nel segno

dell'economia processuale, e d'intesa con l'Ufficio cantonale dello stato civi­le,

la richiesta era volta perciò – egli soggiunge – a evitare l'inoltro di una

nuova istanza di accertamento. Posto ciò, l'interessato non contesta di avere

introdotto una domanda di rettifica infondata, ma fa valere che la decisione di

addebitargli le spese processuali è punitiva, motivata solo dal fatto ch'egli

ha avviato una causa in nome e per conto dei suoi mandanti, giacché per il resto

non può essergli rimproverata una condot­ta processuale negligente o riprovevole.

Inoltre – egli continua – l'applicazio­ne del­l'art. 108 CPC presuppone, secondo

dottrina, estremi di colpa grave che gli sono del tutto estranei. Benché la

domanda di rettifica fosse senza probabilità di buon esito, poi, secondo il

reclamante ciò non basta per giustificare l'addebito di spese processuali a un

patrocinatore, il quale può essere chiamato soltanto ad assume­re i costi dovuti

alle conseguenze di singoli atti abusivi o manifestamente contrari all'economia

di giudizio, mentre in concreto egli si è limitato a introdurre una domanda di

rettifica, respinta senza indugio dal Pretore aggiunto. Onde, in definitiva, la

proposta di annullare il dispositivo sugli oneri processuali della sentenza

impugnata.

In

subordine il reclamante chiede che, non ritenesse di annullare il dispositivo

in questione, questa Camera riformi il dispositivo stesso riducendo a non più

di fr. 100.– l'ammontare delle spese poste a suo carico dal Pretore aggiunto. La

domanda di rettifica consistendo nel caso specifico in una semplice lettera di

due pagine cui non ha fatto seguito alcun atto istruttorio, il reclamante assevera

che le spese di fr. 500.– fissate nella sentenza impugnata sono esagerate

ed eccessive.

5.

Le spese giudiziarie

inutili sono a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC). Inutili sono i

costi dovuti a comportamenti di una parte o di un terzo che hanno maggiorato

gli oneri ordinari correlati al processo. Si tratta di comportamenti che, valutati

al momento in cui sono stati compiuti (e non a posteriori), non sarebbero

serviti minimamente per la soluzione del litigio o che avrebbero offeso

l'economia di giudizio. Inutile è, per esempio, il costo cagionato dalla

ripetizione di un'udienza cui una parte è rimasta assente ingiustificata o i

costi cagionati dall'assunzione di mezzi probatori che una parte doveva

rendersi conto essere superflui oppure il costo cagionato dall'assunzione di

prove notificate tardivamente in una causa retta dal principio inquisitorio

illimitato. Spese giudiziarie inutili possono essere poste anche a carico di

una parte che per finire ottiene causa vinta, ma che con il suo comportamento

ha abusivamente complicato o procrastinato il proces­so (Stoudmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021,

n. 4, 5 e 6 ad art. 108 con richiami).

D'altro lato, soltanto le

spese inutili, e non l'insieme delle spese processuali possono essere poste a

carico di chi le ha causate. Chi ha provocato un'assunzione di testimoni

superflua, per esempio, risponde unicamente dei costi dovuti per tale operazio­ne

(Tappy, op. cit., n. 11 ad art.

108; Stoudmann, op. cit., n. 7 ad

art. 108). La mera introduzione di un'istanza o di un ricorso che appare

irricevibile o di manifesta infondatezza, senza che si possano muovere altri

rimproveri al patrocinatore, non è sufficiente per configura­re una spesa

inutile nel senso dell'art. 108 CPC. In un caso del genere la spesa processuale

va – come di regola (art. 106 cpv. 1 CPC) – a carico della parte soccomben­te,

la quale potrà rivaler­si, se mai, sul patrocinatore per la manchevole

esecuzione del manda­to. Come si è spiegato, inutili sono i costi dovuti a

comportamenti di una parte o di un terzo che hanno maggiorato gli oneri

ordinari correlati al processo, non i costi ordinari del processo medesimo.

Fosse vero il contrario, le spese processuali di un atto irricevibile o

manifestamente infondato andrebbero sempre addebitate al patrocinatore, in

contrasto con il principio sancito dall'art. 106 cpv. 1 CPC.

6.

Nella fattispecie il

patrocinatore non ha fatto nient'altro che inoltrare il 7 aprile 2022 la domanda

di rettifica, di due pagine, per i suoi assistiti Non ha adottato comportamenti

suscettibili di maggiorare le ordinarie spe­se processuali. Al deposito della

doman­da non è seguito alcun altro atto di procedura, finché il 29 aprile

successivo il Pretore aggiun­to ha emanato la sentenza, respingendo la domanda.

In condizioni siffatte le spese processuali di fr. 500.– rimangono quindi costi

ordinari del processo a carico della parte soccombente. Il primo giudi­ce rile­va

che, qualora avesse “usato la dovuta diligen­za richiesta dalle circostanze”,

il legale “non avrebbe certo avviato la presen­te procedura”. Ma il mero fatto

di introdurre per imperizia, impreparazione, superficialità, negligenza o

leggerezza un rimedio giuridi­co senza probabilità di successo non basta per

connotare una spesa inutile, ravvisabile solo – come detto – in costi dovuti a

comportamenti reprensibili che fanno lievitare gli oneri del processo, aggiungendosi

alle spese usuali. In concreto invece il Pretore aggiunto ha addebitato al

patrocinatore la tassa di giustizia come tale. Ne segue che, incompatibile con

l'art. 106 cpv. 1 CPC, il dispositivo della sentenza impugnata non resiste alla

critica e va annullato.

7.

Non si prelevano

spese per il sindacato odierno, già per il fatto che nel caso precipuo non

sussiste alcuna parte soccombente. Quanto alle ripetibili, il reclamante avrebbe potuto postulare tutt'al più

un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 CPC). In

linea di principio tuttavia un Cantone non è parte in causa e non può essere

condannato a versare ripetibili né indennità d'incon-venienza (Urwyler/Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 3ª edizione,

n. 13 ad art. 107; Tappy, op.

cit., n. 35 ad art. 107; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO,

3ª edizione, n. 11 ad art. 107), se non nelle ipotesi di ritardata

giustizia (DTF 139 III 471), di conflitti negativi di competenza (DTF 140 III

501), di vittoria contro un diniego del gratuito patrocinio (DTF 140 III 507

consid. 4) o in materia di volontaria giurisdizione (DTF 142 III 110). Il

caso in esame non rientra in nessuna di tali categorie. Il Cantone Ticino non

può quindi essere tenuto a rifondere indennizzi (da ultimo: RtiD II-2022 pag.

685.

n. 27c).

8.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese processuali controverse

non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto e il dispositivo della sentenza impugnata riguardante le

spese processuali di fr. 500.– poste a carico del reclamante è annullato.

2. Non

si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione all'avv.

RE1,

P______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).