Lexipedia

Decisione

11.2022.80

Spese processuali in caso di stralcio della causa dal ruolo per desistenza

10 maggio 2023Italiano12 min

Distretto di Lugano, sezione 6, da RE 1 (1963) nei confronti di CO 1 (1965), cittadina indiana, l'attore ha presentato il 31

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.80

Lugano,

10 maggio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Ghirardelli

sedente

per statuire nella causa CA.2021.290 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 31 agosto 2021 da

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

CO 1

(patrocinata

dall'avv. dott. PA 2 ),

giudicando sul reclamo

del 9 maggio 2022 in materia di spese processuali presentato da RE 1 contro il

decreto di stralcio emesso dal Pretore il 4 maggio 2022;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell'ambito

di una causa di divorzio promossa il 20 febbraio 2018 davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, da RE 1 (1963) nei confronti di CO 1 (1965), cittadina indiana, l'attore ha presentato il 31

agosto 2021 un'istan­za cautelare volta alla modifica di una convenzione

a tutela del­l'unione coniugale omologata dal medesimo Pretore il 3 luglio

2018. Nell'istanza RE 1 chiedeva, in particolare, di ridurre dal 1° settembre

2021 i contributi alimentari da lui dovuti ai figli S__________ (da fr. 3700.–

a

fr. 1320.– mensili) e Si__________ (da fr. 3100.– a fr. 1320.– mensili),

assegni familiari non compresi, di ridurre anche

il contributo alimentare per la moglie (da fr. 23 200.–

a fr. 8000.– mensili) e di essere liberato dal carico esclusivo delle

spese per le scuole private e straordinarie dei figli, come pure per abitazioni

a __________ e a __________.

B.

Il Pretore ha fissato il 2 settembre 2021 ad CO 1 un termine di 20 giorni per

presentare osservazioni all'istan­za cautelare. Il termine è stato prorogato

una prima volta il 20 settembre 2021 fino al 29 ottobre successivo e una

seconda volta il 19 ottobre 2021 fino al 30 novembre. Il 30 novembre 2021 la

convenuta ha introdotto le sue osservazioni scritte e quello stesso giorno il

Pretore ha convocato le parti al contraddittorio del 6 gennaio 2022,

rinviato il 1° dicembre 2021 al 13 gennaio successivo, nuovamente rinviato il 2

dicembre 2021 al 27 gennaio 2022 e rinviato un'altra volta il 7 dicembre

2021 al 16 febbraio 2022. Il 26 gennaio 2022 RE 1 ha postulato un ulteriore

rinvio, facendo valere che tra le parti erano in corso trattative per una

soluzione amichevole del contenzioso. Con ordinan­za del 27 gennaio 2022 il

Pretore ha rinviato così il contraddittorio al 27 aprile successivo.

C. Il

26 aprile 2022 RE 1 ha comunicato al Pretore di avere raggiunto con la moglie

un'intesa sull'assetto cautelare e di ritirare per­ciò l'istanza del 31 agosto

2021, riconoscendo alla convenuta un'indennità (pattuita fra coniugi) di fr.

3000.– per ripetibili. L'indomani il Pretore ha notificato così la

comunicazione ad CO 1 e ha annullato l'udienza prevista per il 27 aprile

2022. Con decre­to del 4 maggio seguente egli ha poi preso atto della

dichiarazio­ne di ritiro e ha stralciato l'istanza dal ruolo. Le spese

processuali di fr. 500.– sono state poste a carico del marito, tenuto a

versare alla moglie l'indennità pattuita di fr. 3000.– per ripetibili.

D. Contro

il dispositivo sulle spese processuali contenuto nel decre­to di stralcio RE 1

è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 maggio 2022 per ottenere che il

dispositivo in questione sia riformato nel senso di ridurre tali spese a fr.

50.–. Il reclamo non è stato intimato ad CO 1, l'indennità per ripetibili in

suo favore non essendo contestata. Invitato da parte sua a formulare

osservazioni, il Pretore ha comunicato il

7 giugno 2022 di “riconfermarsi nelle motivazio­ni della decisione impugnata”.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Il dispositivo sulle spese giudiziarie di un decreto di stralcio ema­nato –

come in concreto – con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) è

impugnabile a titolo indipendente con reclamo (art. 110 CPC) entro dieci

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il

decreto impugnato è stato notificato al patrocinatore dell'istante il 5 maggio

2022.

(tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto il

9.

maggio seguente, il reclamo in

oggetto è pertanto tempestivo.

2.

Il Pretore ha motivato il

decreto in questione con la mera frase “che nel caso in esame nulla osta a stralciare

l'incidente cautelare promosso dal marito per desistenza, ponen­do – in

applicazione del­l'art. 106 CPC – le spese processuali a suo carico”. Il

reclamante definisce l'importo di fr. 500.– “manifestamente esorbitante”, facendo valere che in

concreto non è stata necessaria alcuna udienza, non si è imposta alcuna disamina

degli atti né tanto meno una qualsiasi istruttoria e che per finire l'operato

del Pretore si è esaurito nell'emanare “poche

disposizioni ordinatorie”

processuali. Egli richiama la sentenza 11.2020.159 del 31 mar­zo 2021 in

cui questa Camera ha ridotto da fr. 2000.– a fr. 1200.– le spese

processuali poste dal Pretore a carico di un marito

dopo che i coniugi avevano raggiunto, nel corso di

un'udienza,

un accordo sul contributo di mantenimento cautelare e di merito per la moglie nell'ambito

di una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio. Egli lamen­ta

così la violazione degli art. 2, 9 e

21.

LTG.

3.

Secondo

l'art. 10 LTG la tassa di giustizia (le spese processuali comprendono la tassa

di giustizia e i costi sopportati dal tribuna­le, in concreto fuori discussione)

in caso di provvedimenti cautelari è compresa tra fr. 100.– e fr. 20 000.– ed è determinata in funzione del valore,

della natura e della complessità dell'atto e della causa (art. 2 cpv. 1 LTG).

Il principio dell'equivalenza prescrive infatti che l'ammontare di una tassa di

giustizia sia in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della

prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità dell'operazione per il

richiedente e dagli oneri che essa genera rispet­to all'insieme dei costi

provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del

valore litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale,

dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere delle

parti, come pure della loro situazione finanziaria (RtiD II-2021pag. 711 consid. 6 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2022.75

del 31 maggio 2021 consid. 3). Se la causa termina

anzitempo, la tassa di giustizia va moderata in base agli atti di procedura

compiuti (art. 21 LTG).

a) Il

reclamante evoca in primo luogo l'art. 9 LTG, rimproveran­do al Pretore di non

averlo applicato. In realtà alla fattispecie si applica il menzionato art. 10

LTG, che riguarda specificamente i provvedimenti cautelari. L'art. 9 LTG

concerne le pro-cedure sommarie in genere (quelle degli art. 248 lett. a, b, c ed e CPC). Su questo punto il reclamo cade dunque

nel vuoto.

b) Ciò

posto, la prima questione è sapere nel caso in esame quale tassa di giustizia

avrebbe presumibilmente e verosimilmente potuto riscuotere il Pretore se il

procedimento cautelare fosse giunto al termine. Si è appena visto che per

l'emanazione di decreti cautelari la tassa di giustizia è compresa tra fr.

100.– e fr. 20 000.– in funzione del

valore, della natura e della complessità della causa, senza dimenticare l'ampiez­za

della medesima, il modo di procedere delle parti e la loro capacità finanziaria.

Occorre di conseguenza ponderare simili parametri.

Quanto

al valore litigioso, nella fattispecie esso è ingente, ove appena si consideri

che RE 1 postulava una riduzione dei contributi cautelari per oltre fr. 17 500.– mensili, senza tenere calcolo di altre

spese. Egli si dichiarava disposto nondimeno a versare contributi di mantenimen­to

per oltre fr. 10 500.– mensili complessivi,

onde una situazione finanziaria da parte sua per lo meno agia­ta. Riguardo alla

natura della causa, essa è di rilievo nella misura in cui, trattandosi di un processo

di divorzio, la tassa di giustizia massima è di fr. 20 000.– (art. 7 cpv. 2 LTG), mentre in una causa civile ordinaria l'emolumento

per il giudizio di merito può raggiungere cifre assai più elevate (art. 7

cpv. 1 LTG). Arduo da valutare è inve­ce il grado di complessità e di ampiezza del

procedimento, in concre­to non essendosi tenuto alcun contraddittorio non essendo

dato di sapere in che sareb­be consistita l'istruttoria. Per quel che è dato a

divedere, in ogni modo, si può presumere che nel complesso si trattasse di una

causa di media difficoltà. Il comportamento processuale delle parti, per

converso, non appare significativo. Ne segue che, se fosse giunto al termi­ne, il

procedimento cautelare avrebbe ragionevolmente potuto giustificare una tassa di

giustizia attorno ai fr. 5000.–.

c) Il

procedimento cautelare essendo terminato anzitempo, rimane da definire l'entità

della tassa di giustizia – come detto – in base agli atti di procedura compiuti,

senza dimenticare i fattori di ponderazione testé enunciati. Ora, nel caso precipuo

il Pretore ha emanato non meno di nove ordinanze: il 2 settembre 2021 per

chiamare la convenuta a presentare osservazioni all'istanza e il 20 settembre

2021, 19 ottobre 2021, 30 novembre 2021, 1° dicembre 2021, 2 dicembre 2021, 7

dicembre 2021, 27 gennaio 2022, come pure il 27 aprile 2022 per

rinviare la data del contraddittorio. Il 4 maggio 2022 egli ha poi emesso

il decreto (di poche righe) con cui ha preso atto del ritiro dell'istanza e ha

stralciato la causa dal ruolo. La trattazione della procedura ha richiesto così

un certo tempo, ma gli atti compiuti erano per il Pretore di una semplicità

poco più che elementare. Inoltre non si è tenuta alcuna udienza e non si è

dovuto assumere alcuna prova.

La

giurisprudenza ha avuto modo di stabilire di recente che per una causa di

divorzio non particolarmente comples­sa stralciata dal ruolo in seguito a

ritiro dopo uno scambio di atti scritti, una discussione informale in Pretura,

l'ascolto del figlio minorenne e l'emanazione di svariate ordinanze si

giustificava una tassa di giustizia di fr. 3000.‒ rispetto ai fr. 10 000.‒ che avrebbe consentito di

riscuotere la causa completa (I CCA, sentenza 11.2021.100 del 25 aprile

2023.

consid. 5a). In una precedente sentenza questa Came­ra aveva fissato in

fr. 1200.‒ la tassa di giustizia per lo stralcio in seguito a intervenuto

accordo dopo un'udienza nell'ambito di una causa di divorzio e di un

procedimento cautelare che, se portati a termine dopo un'udienza e svariate

ordinanze, avrebbero legittimato un prelievo attorno ai fr. 2600.‒

(inc. 11.2020.159 del 31 marzo 2021 consid. 5d, richiamata anche dal

reclamante).

d) Rispetto

ai due precedenti accennati dianzi il caso in rassegna si è rivelato nettamente

più semplice, già per il fatto che dopo un primo scambio di atti scritti e una

serie di ordinanze per il rinvio del previsto contraddittorio RE 1 ha ritirato

l'istanza. Al che il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo con un decreto di

poche righe. D'altro lato non si deve disconoscere che il Pretore ha pur sempre

dovuto procedere a un sommario esame dei ponderosi memoriali formanti il primo scambio

di atti scritti e che le reiterate richieste di rinvio del contraddittorio gli

hanno preso un certo tempo. Sta di fatto che all'atto pratico egli ha tenuto

conto di ciò, sebbene il decreto di stralcio sia privo di motivazione (e invano

il primo giudice “riconferma”, nelle osservazioni al reclamo, una motivazione

in realtà inesistente). Nel risultato egli ha fissato infatti la tassa di

giustizia in un decimo di quanto avrebbe potuto prelevare per la causa completa.

Dato che il procedimento era ancora agli esordi, la valutazione rientra appieno

nel potere di apprezzamento che gli competeva e non contrasta minimamente con i

due casi sopra menzionati, in cui si erano compiuti anche altri atti

processuali.

e) Per

quel che è della cifra offerta dal reclamante (fr. 50.‒), la proposta non

è seria, se appena si pensa che un importo tanto esiguo non bastava nemmeno per

coprire le spese di spedizione degli atti (dieci intimazioni a entrambe le

parti). Le spese processuali non si limitano tuttavia a un prelievo simbolico. Su

questo punto non soccorre perciò diffondersi oltre.

4.

Se

ne conclude che, privo di fondamento, il reclamo vede la sua sorte segnata. Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si

pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato ad CO 1

per osservazioni.

5.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese processuali controverse

non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. dott. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).