11.2022.80
Spese processuali in caso di stralcio della causa dal ruolo per desistenza
10 maggio 2023Italiano12 min
Distretto di Lugano, sezione 6, da RE 1 (1963) nei confronti di CO 1 (1965), cittadina indiana, l'attore ha presentato il 31
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Incarto n.
11.2022.80
Lugano,
10 maggio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Ghirardelli
sedente
per statuire nella causa CA.2021.290 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 31 agosto 2021 da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
CO 1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 2 ),
giudicando sul reclamo
del 9 maggio 2022 in materia di spese processuali presentato da RE 1 contro il
decreto di stralcio emesso dal Pretore il 4 maggio 2022;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell'ambito
di una causa di divorzio promossa il 20 febbraio 2018 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, da RE 1 (1963) nei confronti di CO 1 (1965), cittadina indiana, l'attore ha presentato il 31
agosto 2021 un'istanza cautelare volta alla modifica di una convenzione
a tutela dell'unione coniugale omologata dal medesimo Pretore il 3 luglio
2018. Nell'istanza RE 1 chiedeva, in particolare, di ridurre dal 1° settembre
2021 i contributi alimentari da lui dovuti ai figli S__________ (da fr. 3700.–
a
fr. 1320.– mensili) e Si__________ (da fr. 3100.– a fr. 1320.– mensili),
assegni familiari non compresi, di ridurre anche
il contributo alimentare per la moglie (da fr. 23 200.–
a fr. 8000.– mensili) e di essere liberato dal carico esclusivo delle
spese per le scuole private e straordinarie dei figli, come pure per abitazioni
a __________ e a __________.
B.
Il Pretore ha fissato il 2 settembre 2021 ad CO 1 un termine di 20 giorni per
presentare osservazioni all'istanza cautelare. Il termine è stato prorogato
una prima volta il 20 settembre 2021 fino al 29 ottobre successivo e una
seconda volta il 19 ottobre 2021 fino al 30 novembre. Il 30 novembre 2021 la
convenuta ha introdotto le sue osservazioni scritte e quello stesso giorno il
Pretore ha convocato le parti al contraddittorio del 6 gennaio 2022,
rinviato il 1° dicembre 2021 al 13 gennaio successivo, nuovamente rinviato il 2
dicembre 2021 al 27 gennaio 2022 e rinviato un'altra volta il 7 dicembre
2021 al 16 febbraio 2022. Il 26 gennaio 2022 RE 1 ha postulato un ulteriore
rinvio, facendo valere che tra le parti erano in corso trattative per una
soluzione amichevole del contenzioso. Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il
Pretore ha rinviato così il contraddittorio al 27 aprile successivo.
C. Il
26 aprile 2022 RE 1 ha comunicato al Pretore di avere raggiunto con la moglie
un'intesa sull'assetto cautelare e di ritirare perciò l'istanza del 31 agosto
2021, riconoscendo alla convenuta un'indennità (pattuita fra coniugi) di fr.
3000.– per ripetibili. L'indomani il Pretore ha notificato così la
comunicazione ad CO 1 e ha annullato l'udienza prevista per il 27 aprile
2022. Con decreto del 4 maggio seguente egli ha poi preso atto della
dichiarazione di ritiro e ha stralciato l'istanza dal ruolo. Le spese
processuali di fr. 500.– sono state poste a carico del marito, tenuto a
versare alla moglie l'indennità pattuita di fr. 3000.– per ripetibili.
D. Contro
il dispositivo sulle spese processuali contenuto nel decreto di stralcio RE 1
è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 maggio 2022 per ottenere che il
dispositivo in questione sia riformato nel senso di ridurre tali spese a fr.
50.–. Il reclamo non è stato intimato ad CO 1, l'indennità per ripetibili in
suo favore non essendo contestata. Invitato da parte sua a formulare
osservazioni, il Pretore ha comunicato il
7 giugno 2022 di “riconfermarsi nelle motivazioni della decisione impugnata”.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Il dispositivo sulle spese giudiziarie di un decreto di stralcio emanato –
come in concreto – con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) è
impugnabile a titolo indipendente con reclamo (art. 110 CPC) entro dieci
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il
decreto impugnato è stato notificato al patrocinatore dell'istante il 5 maggio
2022.
(tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto il
9.
maggio seguente, il reclamo in
oggetto è pertanto tempestivo.
2.
Il Pretore ha motivato il
decreto in questione con la mera frase “che nel caso in esame nulla osta a stralciare
l'incidente cautelare promosso dal marito per desistenza, ponendo – in
applicazione dell'art. 106 CPC – le spese processuali a suo carico”. Il
reclamante definisce l'importo di fr. 500.– “manifestamente esorbitante”, facendo valere che in
concreto non è stata necessaria alcuna udienza, non si è imposta alcuna disamina
degli atti né tanto meno una qualsiasi istruttoria e che per finire l'operato
del Pretore si è esaurito nell'emanare “poche
disposizioni ordinatorie”
processuali. Egli richiama la sentenza 11.2020.159 del 31 marzo 2021 in
cui questa Camera ha ridotto da fr. 2000.– a fr. 1200.– le spese
processuali poste dal Pretore a carico di un marito
dopo che i coniugi avevano raggiunto, nel corso di
un'udienza,
un accordo sul contributo di mantenimento cautelare e di merito per la moglie nell'ambito
di una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio. Egli lamenta
così la violazione degli art. 2, 9 e
21.
LTG.
3.
Secondo
l'art. 10 LTG la tassa di giustizia (le spese processuali comprendono la tassa
di giustizia e i costi sopportati dal tribunale, in concreto fuori discussione)
in caso di provvedimenti cautelari è compresa tra fr. 100.– e fr. 20 000.– ed è determinata in funzione del valore,
della natura e della complessità dell'atto e della causa (art. 2 cpv. 1 LTG).
Il principio dell'equivalenza prescrive infatti che l'ammontare di una tassa di
giustizia sia in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della
prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità dell'operazione per il
richiedente e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei costi
provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del
valore litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale,
dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere delle
parti, come pure della loro situazione finanziaria (RtiD II-2021pag. 711 consid. 6 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2022.75
del 31 maggio 2021 consid. 3). Se la causa termina
anzitempo, la tassa di giustizia va moderata in base agli atti di procedura
compiuti (art. 21 LTG).
a) Il
reclamante evoca in primo luogo l'art. 9 LTG, rimproverando al Pretore di non
averlo applicato. In realtà alla fattispecie si applica il menzionato art. 10
LTG, che riguarda specificamente i provvedimenti cautelari. L'art. 9 LTG
concerne le pro-cedure sommarie in genere (quelle degli art. 248 lett. a, b, c ed e CPC). Su questo punto il reclamo cade dunque
nel vuoto.
b) Ciò
posto, la prima questione è sapere nel caso in esame quale tassa di giustizia
avrebbe presumibilmente e verosimilmente potuto riscuotere il Pretore se il
procedimento cautelare fosse giunto al termine. Si è appena visto che per
l'emanazione di decreti cautelari la tassa di giustizia è compresa tra fr.
100.– e fr. 20 000.– in funzione del
valore, della natura e della complessità della causa, senza dimenticare l'ampiezza
della medesima, il modo di procedere delle parti e la loro capacità finanziaria.
Occorre di conseguenza ponderare simili parametri.
Quanto
al valore litigioso, nella fattispecie esso è ingente, ove appena si consideri
che RE 1 postulava una riduzione dei contributi cautelari per oltre fr. 17 500.– mensili, senza tenere calcolo di altre
spese. Egli si dichiarava disposto nondimeno a versare contributi di mantenimento
per oltre fr. 10 500.– mensili complessivi,
onde una situazione finanziaria da parte sua per lo meno agiata. Riguardo alla
natura della causa, essa è di rilievo nella misura in cui, trattandosi di un processo
di divorzio, la tassa di giustizia massima è di fr. 20 000.– (art. 7 cpv. 2 LTG), mentre in una causa civile ordinaria l'emolumento
per il giudizio di merito può raggiungere cifre assai più elevate (art. 7
cpv. 1 LTG). Arduo da valutare è invece il grado di complessità e di ampiezza del
procedimento, in concreto non essendosi tenuto alcun contraddittorio non essendo
dato di sapere in che sarebbe consistita l'istruttoria. Per quel che è dato a
divedere, in ogni modo, si può presumere che nel complesso si trattasse di una
causa di media difficoltà. Il comportamento processuale delle parti, per
converso, non appare significativo. Ne segue che, se fosse giunto al termine, il
procedimento cautelare avrebbe ragionevolmente potuto giustificare una tassa di
giustizia attorno ai fr. 5000.–.
c) Il
procedimento cautelare essendo terminato anzitempo, rimane da definire l'entità
della tassa di giustizia – come detto – in base agli atti di procedura compiuti,
senza dimenticare i fattori di ponderazione testé enunciati. Ora, nel caso precipuo
il Pretore ha emanato non meno di nove ordinanze: il 2 settembre 2021 per
chiamare la convenuta a presentare osservazioni all'istanza e il 20 settembre
2021, 19 ottobre 2021, 30 novembre 2021, 1° dicembre 2021, 2 dicembre 2021, 7
dicembre 2021, 27 gennaio 2022, come pure il 27 aprile 2022 per
rinviare la data del contraddittorio. Il 4 maggio 2022 egli ha poi emesso
il decreto (di poche righe) con cui ha preso atto del ritiro dell'istanza e ha
stralciato la causa dal ruolo. La trattazione della procedura ha richiesto così
un certo tempo, ma gli atti compiuti erano per il Pretore di una semplicità
poco più che elementare. Inoltre non si è tenuta alcuna udienza e non si è
dovuto assumere alcuna prova.
La
giurisprudenza ha avuto modo di stabilire di recente che per una causa di
divorzio non particolarmente complessa stralciata dal ruolo in seguito a
ritiro dopo uno scambio di atti scritti, una discussione informale in Pretura,
l'ascolto del figlio minorenne e l'emanazione di svariate ordinanze si
giustificava una tassa di giustizia di fr. 3000.‒ rispetto ai fr. 10 000.‒ che avrebbe consentito di
riscuotere la causa completa (I CCA, sentenza 11.2021.100 del 25 aprile
2023.
consid. 5a). In una precedente sentenza questa Camera aveva fissato in
fr. 1200.‒ la tassa di giustizia per lo stralcio in seguito a intervenuto
accordo dopo un'udienza nell'ambito di una causa di divorzio e di un
procedimento cautelare che, se portati a termine dopo un'udienza e svariate
ordinanze, avrebbero legittimato un prelievo attorno ai fr. 2600.‒
(inc. 11.2020.159 del 31 marzo 2021 consid. 5d, richiamata anche dal
reclamante).
d) Rispetto
ai due precedenti accennati dianzi il caso in rassegna si è rivelato nettamente
più semplice, già per il fatto che dopo un primo scambio di atti scritti e una
serie di ordinanze per il rinvio del previsto contraddittorio RE 1 ha ritirato
l'istanza. Al che il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo con un decreto di
poche righe. D'altro lato non si deve disconoscere che il Pretore ha pur sempre
dovuto procedere a un sommario esame dei ponderosi memoriali formanti il primo scambio
di atti scritti e che le reiterate richieste di rinvio del contraddittorio gli
hanno preso un certo tempo. Sta di fatto che all'atto pratico egli ha tenuto
conto di ciò, sebbene il decreto di stralcio sia privo di motivazione (e invano
il primo giudice “riconferma”, nelle osservazioni al reclamo, una motivazione
in realtà inesistente). Nel risultato egli ha fissato infatti la tassa di
giustizia in un decimo di quanto avrebbe potuto prelevare per la causa completa.
Dato che il procedimento era ancora agli esordi, la valutazione rientra appieno
nel potere di apprezzamento che gli competeva e non contrasta minimamente con i
due casi sopra menzionati, in cui si erano compiuti anche altri atti
processuali.
e) Per
quel che è della cifra offerta dal reclamante (fr. 50.‒), la proposta non
è seria, se appena si pensa che un importo tanto esiguo non bastava nemmeno per
coprire le spese di spedizione degli atti (dieci intimazioni a entrambe le
parti). Le spese processuali non si limitano tuttavia a un prelievo simbolico. Su
questo punto non soccorre perciò diffondersi oltre.
4.
Se
ne conclude che, privo di fondamento, il reclamo vede la sua sorte segnata. Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si
pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato ad CO 1
per osservazioni.
5.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese processuali controverse
non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. dott. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).