11.2022.87
Divorzio: contributi alimentari per le figlie, reddito ipotetico del coniuge residente in Spagna
20 agosto 2024Italiano16 min
P______ d______ G______ C______, poi), dove sono nate A______, il 30 giugno 2016, e C______, il 26 agosto 2017. Dopo aver lavorato come
Source ti.ch
Incarti n.
11.2022.87
11.2022.88
Lugano
20 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2020.55 (divorzio
su richiesta di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 15 dicembre 2020
da
AP1,
ora AP1*, Me______
(patrocinata
dall'avv.
PA1,
Me______)
contro
AO1,
M______, L______ P______ d______ G______ C______ (E),
giudicando sull'appello
del 18 maggio 2022 presentato da AP1
contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 aprile 2022 (11.2022.87) e sulla
contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.88),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
AO1 (1979) e AP1
(1979) si sono sposati a G______ il 21 agosto
2015, adottando la separazione dei beni. Nel settembre del 2015 essi si sono
trasferiti in Spagna (a F______, prima, e a M______, L______
P______ d______ G______ C______, poi), dove sono nate A______, il 30 giugno 2016, e C______, il 26 agosto 2017. Dopo aver lavorato come
rappresentante e meccanico e avere iniziato la ristrutturazione di una stalla
da destinare ad agriturismo, il marito vive con i frutti di un vasto podere da
lui acquistato a M______. I coniugi si sono
separati nel dicembre del 2017, quando AP1
è rientrata in Svizzera con A______ e C______. Essa non esercita alcuna attività
lucrativa e si dedica alla cura delle figlie, riscuotendo prestazioni
assistenziali.
B. Statuendo con
sentenza del 22 gennaio 2021 in esito a una protezione dell'unione coniugale chiesta
il 19 aprile 2019 da AP1, il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
affidato le figlie alla madre con autorità parentale congiunta, ha regolato il
diritto di visita
paterno durante le
vacanze scolastiche estive (da esercitare nell'abitazione dei nonni paterni a G______) con settimanali contatti telefonici e ha
condannato AO1 a versare un contributo
alimentare di fr. 100.– mensili per ogni figlia (senza cenno ad assegni
familiari; inc. SO.2019.279).
C. Nel frattempo, il 15
dicembre 2020, AP1 ha promosso azione di
divorzio davanti al medesimo Pretore per ottenere – previa concessione del
gratuito patrocinio – l'affidamento delle figlie con autorità parentale
esclusiva, il disciplinamento del diritto di visita paterno, il versamento di
un contributo alimentare di fr. 100.– mensili per ogni figlia fino alla
maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale (assegni
familiari non compresi) e l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi.
Essa non ha postulato contributi di mantenimento per sé, ma ha chiesto di
liquidare i rapporti di dare e avere fra coniugi nel senso che ognuno rimane
proprietario dei beni in suo possesso e riconosce che non vi sono averi
previdenziali da dividere. All'udienza del 13 gennaio 2021, indetta per il
tentativo di conciliazione, le parti si sono intese nel senso di non avanzare
pretese in liquidazione dei rapporti di dare e avere né di previdenza
professionale, come pure di rinunciare a contributi di mantenimento fra di
loro. Le altre questioni sono rimaste litigiose, sicché il Pretore ha assegnato a AO1
un termine di 20 giorni per munirsi di un legale.
D. Il 18 gennaio 2021 AO1 ha comunicato di volersi difendere da sé e
ha proposto di mantenere l'autorità parentale congiunta, come pure di fissare
diversamente, in seguito al divorzio, le sue relazioni personali con le figlie.
Vistosi assegnare un ultimo termine di dieci giorni per pronunciarsi sugli
effetti accessori ancora controversi, egli ha scritto al Pretore il 19 febbraio
2021 di non volersi più esprimere sullo scioglimento del matrimonio, di
rinunciare a ogni autorità e contatto con le figlie, le quali sarebbero
influenzate negativamente dal nuovo compagno della moglie, e di rifiutare l'erogazione
di qualsiasi contributo alimentare. Per lo meno da allora egli non risulta più
avere incontrato le ra-gazze. AP1 ha
replicato il 26 marzo 2021, ribadendo la propria posizione, non senza
demandare al Pretore il compito di definire il diritto di visita paterno secondo
le risultanze istruttorie.
E. Il 7 giugno 2021 si
sono tenute le prime arringhe, nel corso delle quali l'attrice ha chiesto di sospendere
il diritto di visita paterno e ha notificato prove. L'istruttoria è cominciata
il 31 agosto 2021. Un'istanza provvisionale inoltrata da AO1 al fine di ottenere la soppressione del
contributo alimentare di fr. 100.– mensili per le figlie è stata respinta
dal Pretore con decreto cautelare del 1° settembre 2021 (inc. CA.2021.45) e un
appello presentato dal marito contro tale decreto è stato respinto da questa
Camera nella misura in cui era ricevibile con sentenza del 30 settembre
2021 (inc. 11.2021.118). L'istruttoria della causa di divorzio è stata chiusa
il 31 gennaio 2022. All'udienza del 23 febbraio 2022, indetta per le arringhe
finali, è comparsa la sola moglie, che sulla scorta di un allegato conclusivo
ha mantenuto le proprie domande, salvo aumentare la richiesta di contributo
alimentare per le figlie ad almeno fr. 200.– mensili ciascuna, assegni
familiari non compresi, chiedendo di precisare che il fabbisogno minimo di
ognuna rimane scoperto per fr. 135.60 mensili.
F. Con sentenza del 4
aprile 2022 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha accertato che i coniugi
non vantano pretese in liquidazione dei rapporti di dare e avere, ha
rinunciato a prevedere contributi alimentari tra di essi e ha stabilito che non
sussistono pretese di previdenza professionale da conguagliare. Egli ha affidato
inoltre le figlie alla madre con autorità parentale esclusiva, ha sospeso il
diritto di visita paterno, ha condannato il marito a versare un contributo
alimentare per A______ e C______ di fr. 100.– mensili ciascuna, ha suddiviso le spese straordinarie per queste
ultime secondo l'art. 286 cpv. 3 CC e ha accolto la pretesa della moglie volta a ottenere
l’attribuzione degli accrediti per compiti educativi AVS. Le spese processuali di fr. 940.– sono
state poste per un decimo a carico dell'attrice e per il resto a carico del
convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 700.– per ripetibili ridotte. L'attrice
è stata ammessa al beneficio del
gratuito patrocinio.
G. Contro la sentenza
appena citata AP1 è insorta a questa
Camera con un appello del 18 maggio 2022 per ottenere – previa concessione del gratuito
patrocinio – la riforma della decisione impugnata nel senso di aumentare il
contributo di mantenimento in favore delle figlie a fr. 350.– mensili ciascuna,
assegni familiari non compresi. Il memoriale non è stato notificato a AO1 per osservazioni. In pendenza di appello l'attrice
ha ri-preso il suo cognome da nubile e il 25 maggio 2023 si è sposata con
A______ C______ (1986).
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le sentenze di
divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali
– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri che davanti
al Pretore l'appellante chiedeva complessivi fr. 200.– mensili per ogni figlia (l'una
nata il 30 giugno 2016 e l'altra il 26 agosto 2017) fino alla
maggiore età o fino al termine della formazione professionale, mentre il marito
rifiutava ogni contributo alimentare. Quanto alla tempestività dell'appello, la
sentenza impugnata è pervenuta all'attrice il 5 aprile 2022. Il termine di
ricorso, sospeso dal 10 al 24 aprile 2022 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC),
sarebbe scaduto così il 20 maggio 2022. Consegnato alla posta il 18 maggio 2022
(timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2.
Litigiosi rimangono
in questa sede i contributi alimentari per le figlie. Il Pretore ha accertato anzitutto
che l'attrice, alla quale A______ e C______ sono affidate, già fornisce
prestazioni in natura e che il mantenimento in denaro va così a carico del
convenuto. Egli ha poi rilevato che,
sebbene nulla abbia addotto in merito al proprio reddito e al proprio
fabbisogno minimo, il convenuto è in grado con la sua attività lavorativa di
versare un contributo alimentare per le figlie di fr. 100.– mensili ciascuna,
tant'è che nella procedura a tutela dell'unione coniugale si era impegnato a stanziare
tale importo senza avere dimostrato da allora un
peggioramento della propria situazione, come si evince
dagli atti del
procedimento cautelare (inc. CA.2021.45 e inc. 11.2021.118). Per il primo giudice a tale conclusione si
giunge, del resto, anche considerando il modesto fabbisogno minimo esposto del
marito nella procedura a protezione dell'unione coniugale (€ 1000.–
mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo € 850.–, spese d'automobile
€ 37.50).
Il Pretore ha soggiunto
dipoi che, rinunciando a esercitare un'attività lucrativa, AO1 è responsabile
della propria condizione economica. Egli ammette per altro di non cercare un
impiego, nonostante nel 2015 egli
abbia lavorato in Spagna come rappresentante della ditta ‟W______ W______
Canarisˮ, poi come responsabile della torneria in una ditta metalmeccanica
e in seguito come meccanico d'automobili. In condizioni del genere si
giustifica per il Pretore di imputargli un reddito ipotetico di € 1700.–/1800.–
mensili come rappresentante, venditore, operaio metalmecca-nico o meccanico,
anche perché, dandosi situazioni finanziarie modeste, le esigenze poste a un
debitore alimentare di sfruttare pienamente le proprie capacità di guadagno per
far fronte agli obblighi alimentari nei confronti di figli minorenni sono
particolarmente elevate. Egli ha
fissato così il contributo alimentare per le figlie in fr. 100.– mensili
ciascuna.
Infine
il Pretore ha calcolato il fabbisogno delle figlie in fr. 535.60 mensili
ciascuna (minimo esistenziale fr. 400.–, quota del costo dell'alloggio fr.
103.50, premio della cassa malati con sussidio fr. 32.10), constatando
che, dedotti gli assegni familiari (fr. 200.– mensili per ogni figlia) e il
contributo alimentare versato dal padre (fr. 100.– mensili per ogni figlia), il
fabbisogno delle ragazze rimane scoperto per fr. 235.60 mensili ciascuna. Egli
non ha mancato di sottolineare che, liberata in parte dall'accudimento delle
figlie, AP1, senza redditi, dal 1° gennaio 2023 dovrà svolgere un'attività lucrativa
al 50%, sicché ha imputato alla medesima un reddito ipotetico di fr. 1900.–
mensili. Egli ha ritenuto tuttavia che ciò non influisce sul contributo
alimentare a carico del convenuto perché costei assicura alle figlie
prestazioni in natura e con tale reddito deve far fronte al proprio fabbisogno minimo
di fr. 1553.– mensili, mentre i rimanenti fr. 350.– mensili dovrà
destinarli alle ragazze.
3.
L'appellante
non critica il reddito ipotetico di € 1700/1800.– mensili ascritto dal Pretore
al convenuto né il suo fabbisogno minimo quantificato in fr. 1000.– mensili.
Essa lamenta che di fronte a un margine disponibile potenziale di € 779.–
mensili (€ 1700.– ./. 1000.–) e all'ammanco di fr. 335.60 mensili nel
fabbisogno minimo delle figlie il Pretore abbia fissato un contributo
alimentare per queste ultime di soli fr. 100.– mensili ciascuna. Essa chiede
così di condannare AO1 a versare un contributo alimentare per ogni figlia di
almeno fr. 350.– mensili, importo corrispondente al margine disponibile di
lui.
Non
a torto l'appellante si duole che mal si comprende come il primo giudice sia
giunto a fissare il contributo alimentare per ogni figlia in fr. 100.– mensili
se il convenuto può contare su un margine disponibile di € 779.– mensili. A ben
vedere nondimeno ciò si riconduce al fatto che il Pretore non ha indicato se
quel salario ipotetico sia netto o lordo. Certo, il reddito imputato al
convenuto come “rappresentante”, “venditore”, “operaio in una ditta metalmeccanica”
o “meccanico” (sentenza, pag. 9) corrisponde a quanto aveva stimato il Pretore stesso
in sede cautelare (inc. CA.2021.45, sentenza del 1° settembre 2021
consid. 7), verosimilmente sulla scorta di dati statistici (doc. 1)
presentati allora dalla moglie (‹https://www.jobandsalaryabroad.com›). Si trattava
però di salari medi lordi, dai quali occorre dedurre gli oneri usuali che il
sito medesimo indica in poco più del 25% (grafico “imposte sui salari e
contributi previdenziali”, in: ‹https://www.https://www. jobandsalaryabroad.com/it/spain/italian-automechanic-spain.
html›). Ne segue che il reddito lordo di € 1700.–/1800.– mensili stimato dal
Pretore, calcolato al netto risulta di poco superiore a € 1300.– mensili,
ovvero fr. 1240.– mensili (arrotondati).
Si
volesse anche fare astrazione dai dati che precedono, la Spagna dispone in ogni
modo di un istituto nazionale di statistica (Ine: ‹https://www.ine.es/dyngs/INE/es/index.htm?cid=498https://www.ine.es/dyngs/INE/es/index.htm?cid=498per la Svizzera. Secondo tale istituto il reddito
lordo medio in Spagna per attività nel commercio in grosso e al dettaglio, come
pure per la riparazione di auto e motoveicoli ammonta, per un uomo, a € 2108.– lordi
(‹https://www.ine.jaxiT3/Tabla.htm?t=28185›). Inoltre nel settore dell'industria
il redditohttps://www.ine.jaxiT3/Tabla.htm?t=28185sempre per un uomo, del 20%
circa rispetto alla media nazionale (‹https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28192&L=0›). Ne segue che
con un reddito lordo di €https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28192&L=0r.
1212.–) e un fabbisogno minimo di fr. 1000.– mensili AO1 conserva un margine
disponibile di fr. 200.– mensili. L'apprezzamento del AO1 dunque conferma.
4.
AP1
rimprovera inoltre al Pretore di non avere quantificato il fabbisogno minimo
delle figlie tenendo conto delle variazioni prevedibili, ovvero l'aumento del
minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 400.– mensili a fr. 600.–
mensili a valere dal 10° compleanno e l'aumento dell'assegno familiare dal
16° compleanno in poi. Occorre così precisare – essa soggiunge – che
l'ammanco è di fr. 335.60 mensili fino al 10° compleanno, di fr. 535.60 dal
10° al 15° compleanno e di fr. 485.60 mensili dal 15° compleanno in poi.
a) In concreto il fabbisogno in denaro delle figlie – da
coprire dall'appellante, giacché la madre garantisce già cura e educazione in
natura (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con citazioni) – è di fr. 335.60
mensili ciascuna fino al 10° compleanno (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 400.–, quota del costo dell'alloggio sopportato dalla madre fr.
103.50, premio della cassa malati con sussidio fr. 32.10, dedotti gli assegni
familiari di fr. 200.– mensili ciascuna), di fr. 535.60 mensili dal 10° compleanno
(aumento del minimo esistenziale del di-ritto esecutivo a fr. 600.–) e di fr. 485.60
mensili dal 16° compleanno in poi (deduzione
dell'assegno familiare di fr. 250.–). L'appellante potendo versare un contributo alimentare di
fr. 100.– mensili per ogni figlia, il fabbisogno in denaro di ciascuna di
loro rimane così scoperto per fr. 235.– mensili fino al 10° anno di età, per
fr. 435.– mensili fino al 16° anni di età e per fr. 385.– mensili dopo di
allora.
b) Giusta
l'art. 286a cpv. 1 CC, “se in un contratto di mantenimento approvato o
in una decisione è stabilito che non è stato possibile fissare un contributo
sufficiente ad assicurare il debito mantenimento del figlio e se la situazione
del genitore tenuto al mantenimento è da allora migliorata in modo
straordinario, il figlio ha il diritto di esigere che tale genitore versi gli
importi mancanti per coprire il debito mantenimento degli ultimi cinque anni
nei quali il contributo di mantenimento era dovuto”. In concreto il Pretore ha
menzionato l'ammontare del fabbisogno in denaro delle figlie che rimane
scoperto indicando il relativo ammontare nella motivazione della sentenza. In
realtà avrebbe dovuto precisarne l'entità nel dispositivo, come prescrive la
giurisprudenza (Dietschy-Martenet
in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 301a con
riferimenti). Si rimedia pertanto al riguardo nell'ambito del presente
giudizio.
c) Alla
stregua di quanto precede giova integrare la sentenza impugnata anche per
quanto concerne la durata dei contributi alimentari dovuti alle figlie (al cui
proposito la decisione impugnata è silente), i quali vanno fissati non solo
fino alla maggiore età, bensì fino al termine di un eventuale percorso
scolastico o professionale delle beneficiarie (DTF 139 III 404 in alto).
Inoltre è utile specificare conformemente all'art. 285a cpv. 1 CC, per
quel che è degli assegni familiari (ignorati nella sentenza impugnata), che
questi non sono compresi nel fabbisogno in denaro delle figlie e sono dovuti in
aggiunta al contributo di mantenimento (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65
consid. 4.3.2).
5.
Se ne conclude ad
ogni buon conto che, nel merito, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese
del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato
comunicato a AO1 per osservazioni. Circa
il gratuito patrocinio postulato dall'appellante in questa sede, tale beneficio
non può entrare in linea di conto. Si trovasse anche la richiedente in gravi
ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di
successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato
notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente
difficili in cui essa versa si tiene conto, ad ogni modo, riducendo
sensibilmente la tassa di giustizia.
6.
Domiciliato in
Spagna, l'appellante può chiedere di ricevere la motivazione del presente
giudizio tradotta in spagnolo. I costi della traduzione saranno cumulati in tal
caso alle spese giudiziarie e andranno a carico delle parti.
7.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità
del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata. Il dispositivo n. 8 di tale sentenza è così precisato
d'ufficio:
AO1 è condannato a versare a AP1, in via anticipata
entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:
– fr. 100.– mensili per la figlia A______ fino alla maggiore età o
fino al termine della formazione scolastica o professionale (assegni familiari non compresi);
– fr.
100.– mensili per la figlia C______ fino alla maggiore età o fino al termine della
formazione scolastica o professionale (assegni
familiari non compresi).
Gli
importi mancanti per coprire il debito mantenimento delle figlie sono posti a
carico di AO1 nella misura di fr. 235.–
mensili per ogni figlia fino al 10° anno di
età, di fr. 435.– mensili ciascuna fino al 16° anno di età e di fr. 385.–
mensili ciascuna dopo di allora, fino alla maggiore età o fino al termine della
formazione scolastica o professionale
2. Le spese processuali di fr.
300.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–
avv.
PA1,
Me______;
– AO1,
M______, L______
P______ d______ G______ C______ (E).
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).