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Decisione

11.2022.87

Divorzio: contributi alimentari per le figlie, reddito ipotetico del coniuge residente in Spagna

20 agosto 2024Italiano16 min

P______ d______ G______ C______, poi), dove sono nate A______, il 30 giugno 2016, e C______, il 26 agosto 2017. Dopo aver lavorato come

Source ti.ch

Incarti n.

11.2022.87

11.2022.88

Lugano

20 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2020.55 (divorzio

su richiesta di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

promossa con petizione del 15 dicembre 2020

da

AP1,

ora AP1*, Me______

(patrocinata

dall'avv.

PA1,

Me______)

contro

AO1,

M______, L______ P______ d______ G______ C______ (E),

giudicando sull'appello

del 18 maggio 2022 presentato da AP1

contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 aprile 2022 (11.2022.87) e sulla

contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.88),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

AO1 (1979) e AP1

(1979) si sono sposati a G______ il 21 agosto

2015, adottando la separazione dei beni. Nel settembre del 2015 essi si sono

trasferiti in Spagna (a F______, prima, e a M______, L______

P______ d______ G______ C______, poi), dove sono nate A______, il 30 giugno 2016, e C______, il 26 agosto 2017. Dopo aver lavorato come

rappresentante e meccanico e avere iniziato la ristrutturazione di una stalla

da destinare ad agriturismo, il marito vive con i frutti di un vasto podere da

lui acquistato a M______. I coniugi si sono

separati nel dicembre del 2017, quando AP1

è rientrata in Svizzera con A______ e C______. Essa non esercita alcuna attività

lucrativa e si dedica alla cura delle figlie, riscuotendo prestazioni

assistenziali.

B. Statuendo con

sentenza del 22 gennaio 2021 in esito a una protezione dell'unione coniugale chiesta

il 19 aprile 2019 da AP1, il Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Nord ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha

affidato le figlie alla madre con autorità parentale congiunta, ha regolato il

diritto di visita

paterno durante le

vacanze scolastiche estive (da esercitare nell'abitazione dei nonni paterni a G______) con settimanali contatti telefonici e ha

condannato AO1 a versare un contributo

alimentare di fr. 100.– mensili per ogni figlia (senza cenno ad assegni

familiari; inc. SO.2019.279).

C. Nel frattempo, il 15

dicembre 2020, AP1 ha promosso azione di

divorzio davanti al medesimo Pretore per ottenere – previa concessione del

gratuito patrocinio – l'affidamento delle figlie con autorità parentale

esclusiva, il disciplinamento del diritto di visita paterno, il versamento di

un contributo alimentare di fr. 100.– mensili per ogni figlia fino alla

maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale (assegni

familiari non compresi) e l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi.

Essa non ha postulato contributi di mantenimento per sé, ma ha chiesto di

liquidare i rapporti di dare e avere fra coniugi nel senso che ognuno rimane

proprietario dei beni in suo possesso e riconosce che non vi sono averi

previdenziali da dividere. All'udienza del 13 gennaio 2021, indetta per il

tentativo di conciliazione, le parti si sono intese nel senso di non avanzare

pretese in liquidazione dei rapporti di dare e avere né di previdenza

professionale, come pure di rinunciare a contributi di mantenimento fra di

loro. Le altre questioni sono rimaste litigiose, sicché il Pretore ha assegna­to a AO1

un termine di 20 gior­ni per munirsi di un legale.

D. Il 18 gennaio 2021 AO1 ha comunicato di volersi difendere da sé e

ha proposto di mantenere l'autorità parentale congiunta, come pure di fissare

diversamente, in seguito al divorzio, le sue relazioni personali con le figlie.

Vistosi assegnare un ulti­mo termine di dieci giorni per pronunciarsi sugli

effetti accessori ancora controversi, egli ha scritto al Pretore il 19 febbraio

2021 di non volersi più esprimere sullo scioglimento del matrimonio, di

rinunciare a ogni autorità e contatto con le figlie, le quali sarebbero

influenzate negativamente dal nuovo compagno della moglie, e di rifiutare l'erogazione

di qualsiasi contributo alimentare. Per lo meno da allora egli non risulta più

avere incontrato le ra-gazze. AP1 ha

replicato il 26 marzo 2021, ribadendo la propria posizio­ne, non senza

demandare al Pretore il compito di definire il diritto di visita paterno secondo

le risultanze istruttorie.

E. Il 7 giugno 2021 si

sono tenute le prime arringhe, nel corso delle quali l'attrice ha chiesto di sospendere

il diritto di visita paterno e ha notificato prove. L'istruttoria è cominciata

il 31 agosto 2021. Un'istanza provvisionale inoltrata da AO1 al fine di ottenere la soppressione del

contributo alimentare di fr. 100.– mensili per le figlie è stata respinta

dal Pretore con decreto cautelare del 1° settembre 2021 (inc. CA.2021.45) e un

appello presentato dal marito contro tale decreto è stato respinto da questa

Camera nella misura in cui era ricevibile con sentenza del 30 settembre

2021 (inc. 11.2021.118). L'istruttoria della causa di divorzio è stata chiusa

il 31 gennaio 2022. All'udienza del 23 febbraio 2022, indetta per le arringhe

finali, è comparsa la sola moglie, che sulla scorta di un allegato conclusivo

ha mantenuto le proprie domande, salvo aumentare la richiesta di contributo

alimentare per le figlie ad almeno fr. 200.– mensili ciascuna, assegni

familiari non compresi, chiedendo di precisare che il fabbisogno minimo di

ognuna rimane scoperto per fr. 135.60 mensili.

F. Con sentenza del 4

aprile 2022 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha accertato che i coniugi

non vantano pretese in liquidazio­ne dei rapporti di dare e avere, ha

rinunciato a prevedere contributi alimentari tra di essi e ha stabilito che non

sussistono prete­se di previdenza professionale da conguagliare. Egli ha affidato

inoltre le figlie alla madre con autorità parentale esclusiva, ha sospeso il

diritto di visita paterno, ha condannato il marito a versare un contributo

alimentare per A______ e C______ di fr. 100.– mensili ciascuna, ha suddiviso le spese straordinarie per queste

ulti­me secondo l'art. 286 cpv. 3 CC e ha accolto la pretesa della moglie volta a ottenere

l’attribuzione degli accrediti per compiti educativi AVS. Le spese processuali di fr. 940.– sono

state poste per un decimo a carico dell'attrice e per il resto a carico del

convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 700.– per ripetibili ridot­te. L'attrice

è stata ammessa al beneficio del

gratuito patrocinio.

G. Contro la sentenza

appena citata AP1 è insorta a questa

Camera con un appello del 18 maggio 2022 per ottenere – previa concessione del gratuito

patrocinio – la riforma della decisione impugnata nel senso di aumentare il

contributo di mantenimento in favore delle figlie a fr. 350.– mensili ciascuna,

assegni familiari non compresi. Il memoriale non è stato notificato a AO1 per osservazioni. In pendenza di appello l'attrice

ha ri-preso il suo cognome da nubile e il 25 maggio 2023 si è sposata con

A______ C______ (1986).

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze di

divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali

– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri che davanti

al Pretore l'appellante chiedeva complessivi fr. 200.– mensili per ogni figlia (l'una

nata il 30 giugno 2016 e l'altra il 26 agosto 2017) fino alla

maggiore età o fino al termine della formazione professionale, mentre il marito

rifiutava ogni contributo alimentare. Quanto alla tempestività dell'appello, la

sentenza impugnata è pervenuta all'attrice il 5 aprile 2022. Il termine di

ricorso, sospeso dal 10 al 24 aprile 2022 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC),

sarebbe scaduto così il 20 maggio 2022. Consegnato alla posta il 18 maggio 2022

(timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2.

Litigiosi rimangono

in questa sede i contributi alimentari per le figlie. Il Pretore ha accertato anzitutto

che l'attrice, alla quale A______ e C______ sono affidate, già fornisce

prestazioni in natura e che il mantenimento in denaro va così a carico del

convenuto. Egli ha poi rilevato che,

sebbene nulla abbia addotto in merito al proprio reddito e al proprio

fabbisogno minimo, il convenuto è in grado con la sua attività lavorativa di

versare un contributo alimentare per le figlie di fr. 100.– mensili ciascuna,

tant'è che nella procedura a tutela dell'unione coniugale si era impegnato a stanziare

tale importo senza avere dimostrato da allora un

peggioramento della propria situazione, come si evince

dagli atti del

procedimento cautelare (inc. CA.2021.45 e inc. 11.2021.118). Per il primo giudice a tale conclusione si

giunge, del resto, anche considerando il modesto fabbisogno minimo esposto del

marito nella procedura a protezione dell'unione coniugale (€ 1000.–

mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo € 850.–, spese d'automobile

€ 37.50).

Il Pretore ha soggiunto

dipoi che, rinunciando a esercitare un'attività lucrativa, AO1 è responsabile

della propria condizione economica. Egli ammette per altro di non cercare un

impiego, nonostante nel 2015 egli

abbia lavorato in Spagna come rappresentante della ditta ‟W______ W______

Canarisˮ, poi come responsabile della torneria in una ditta metalmeccanica

e in seguito come meccanico d'automobili. In condizioni del genere si

giustifica per il Pretore di imputargli un reddito ipotetico di € 1700.–/1800.–

mensili come rappresentante, venditore, operaio metalmecca-nico o meccanico,

anche perché, dandosi situazioni finanziarie modeste, le esigenze poste a un

debitore alimentare di sfruttare pienamente le proprie capacità di guadagno per

far fronte agli obblighi alimentari nei confronti di figli minorenni sono

particolarmente elevate. Egli ha

fissato così il contributo alimentare per le figlie in fr. 100.– mensili

ciascuna.

Infine

il Pretore ha calcolato il fabbisogno delle figlie in fr. 535.60 mensili

ciascuna (minimo esistenziale fr. 400.–, quota del costo dell'alloggio fr.

103.50, premio della cassa malati con sussidio fr. 32.10), constatando

che, dedotti gli assegni familiari (fr. 200.– mensili per ogni figlia) e il

contributo alimentare versato dal padre (fr. 100.– mensili per ogni figlia), il

fabbisogno delle ragazze rimane scoperto per fr. 235.60 mensili ciascuna. Egli

non ha mancato di sottolineare che, liberata in parte dall'accudimento delle

figlie, AP1, senza redditi, dal 1° gennaio 2023 dovrà svolgere un'attività lucrativa

al 50%, sicché ha imputato alla medesima un reddito ipotetico di fr. 1900.–

mensili. Egli ha ritenuto tuttavia che ciò non influisce sul contributo

alimentare a carico del convenuto perché costei assicura alle figlie

prestazioni in natura e con tale reddito deve far fronte al proprio fabbisogno minimo

di fr. 1553.– mensili, mentre i rimanenti fr. 350.– mensili dovrà

destinarli alle ragazze.

3.

L'appellante

non critica il reddito ipotetico di € 1700/1800.– mensili ascritto dal Pretore

al convenuto né il suo fabbisogno minimo quantificato in fr. 1000.– mensili.

Essa lamenta che di fronte a un margine disponibile potenziale di € 779.–

mensili (€ 1700.– ./. 1000.–) e all'ammanco di fr. 335.60 mensili nel

fabbisogno minimo delle figlie il Pretore abbia fissato un contributo

alimentare per queste ultime di soli fr. 100.– mensili ciascuna. Essa chiede

così di condannare AO1 a versare un contributo alimentare per ogni figlia di

almeno fr. 350.– mensili, importo corrisponden­te al margine disponibile di

lui.

Non

a torto l'appellante si duole che mal si comprende come il primo giudice sia

giunto a fissare il contributo alimentare per ogni figlia in fr. 100.– mensili

se il convenuto può contare su un margine disponibile di € 779.– mensili. A ben

vedere nondimeno ciò si riconduce al fatto che il Pretore non ha indicato se

quel salario ipotetico sia netto o lordo. Certo, il reddito imputato al

convenuto come “rappresentante”, “venditore”, “operaio in una ditta metalmec­canica”

o “meccanico” (sentenza, pag. 9) corrisponde a quanto aveva stimato il Pretore stesso

in sede cautelare (inc. CA.2021.45, sentenza del 1° settembre 2021

consid. 7), verosimilmente sulla scorta di dati statistici (doc. 1)

presentati allora dalla moglie (‹https://www.jobandsalaryabroad.com›). Si trattava

però di salari medi lordi, dai quali occorre dedurre gli oneri usuali che il

sito medesimo indica in poco più del 25% (grafico “imposte sui salari e

contributi previdenziali”, in: ‹https://www.https://www. jobandsalaryabroad.com/it/spain/italian-automechanic-spain.

html›). Ne segue che il reddito lordo di € 1700.–/1800.– mensili stimato dal

Pretore, calcolato al netto risulta di poco superiore a € 1300.– mensili,

ovvero fr. 1240.– mensili (arrotondati).

Si

volesse anche fare astrazione dai dati che precedono, la Spagna dispone in ogni

modo di un istituto nazionale di statistica (Ine: ‹https://www.ine.es/dyngs/INE/es/index.htm?cid=498https://www.ine.es/dyngs/INE/es/index.htm?cid=498per la Svizzera. Secondo tale istituto il reddito

lordo medio in Spagna per attività nel commercio in grosso e al dettaglio, come

pure per la riparazione di auto e motoveicoli ammonta, per un uomo, a € 2108.– lordi

(‹https://www.ine.jaxiT3/Tabla.htm?t=28185›). Inoltre nel settore dell'industria

il redditohttps://www.ine.jaxiT3/Tabla.htm?t=28185sempre per un uomo, del 20%

circa rispetto alla media nazionale (‹https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28192&L=0›). Ne segue che

con un reddito lordo di €https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28192&L=0r.

1212.–) e un fabbisogno minimo di fr. 1000.– mensili AO1 conserva un margine

disponibile di fr. 200.– mensili. L'apprezzamento del AO1 dunque conferma.

4.

AP1

rimprovera inoltre al Pretore di non avere quantifica­to il fabbisogno minimo

delle figlie tenendo conto delle variazioni prevedibili, ovvero l'aumento del

minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 400.– mensili a fr. 600.–

mensili a valere dal 10° compleanno e l'aumento dell'assegno familiare dal

16° complean­no in poi. Occorre così precisare – essa soggiunge – che

l'ammanco è di fr. 335.60 mensili fino al 10° compleanno, di fr. 535.60 dal

10° al 15° compleanno e di fr. 485.60 mensili dal 15° compleanno in poi.

a) In concreto il fabbisogno in denaro delle figlie – da

coprire dall'appellante, giacché la madre garantisce già cura e educazione in

natura (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con citazioni) – è di fr. 335.60

mensili ciascuna fino al 10° compleanno (mini­mo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 400.–, quota del costo dell'alloggio sopportato dalla madre fr.

103.50, premio della cassa malati con sussidio fr. 32.10, dedotti gli assegni

familiari di fr. 200.– mensili ciascuna), di fr. 535.60 mensili dal 10° compleanno

(aumento del minimo esistenziale del di-ritto esecutivo a fr. 600.–) e di fr. 485.60

mensili dal 16° complean­no in poi (deduzione

dell'assegno familiare di fr. 250.–). L'appellante potendo versare un contributo alimentare di

fr. 100.– mensili per ogni figlia, il fabbisogno in denaro di ciascuna di

loro rimane così scoperto per fr. 235.– mensili fino al 10° an­no di età, per

fr. 435.– mensili fino al 16° anni di età e per fr. 385.– mensili dopo di

allora.

b) Giusta

l'art. 286a cpv. 1 CC, “se in un contratto di mantenimento approvato o

in una decisione è stabilito che non è stato possibile fissare un contributo

sufficiente ad assicurare il debito mantenimento del figlio e se la situazione

del genitore tenuto al mantenimento è da allora migliorata in modo

straordinario, il figlio ha il diritto di esigere che tale genitore versi gli

importi mancanti per coprire il debito mantenimento degli ultimi cinque anni

nei quali il contributo di mantenimen­to era dovuto”. In concreto il Pretore ha

menzionato l'ammontare del fabbisogno in denaro delle figlie che rimane

scoperto indicando il relativo ammontare nella motivazione della sentenza. In

realtà avrebbe dovuto precisarne l'entità nel dispositivo, come prescrive la

giurisprudenza (Dietschy-Martenet

in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 301a con

riferimenti). Si rimedia pertanto al riguardo nell'ambito del presente

giudizio.

c) Alla

stregua di quanto precede giova integrare la sentenza impugnata anche per

quanto concerne la durata dei contributi alimentari dovuti alle figlie (al cui

proposito la decisione impugnata è silente), i quali vanno fissati non solo

fino alla maggiore età, bensì fino al termine di un eventuale percorso

scolastico o professionale delle beneficiarie (DTF 139 III 404 in alto).

Inoltre è utile specificare conformemente all'art. 285a cpv. 1 CC, per

quel che è degli assegni familiari (ignorati nella sentenza impugnata), che

questi non sono compresi nel fabbisogno in denaro delle figlie e sono dovuti in

aggiunta al contributo di mantenimento (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65

consid. 4.3.2).

5.

Se ne conclude ad

ogni buon conto che, nel merito, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese

del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato

comunicato a AO1 per osservazioni. Circa

il gratuito patrocinio postulato dall'appellante in questa sede, tale beneficio

non può entrare in linea di conto. Si trovasse anche la richieden­te in gravi

ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di

successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato

notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente

difficili in cui essa versa si tiene conto, ad ogni modo, riducendo

sensibilmente la tassa di giustizia.

6.

Domiciliato in

Spagna, l'appellante può chiedere di ricevere la motivazione del presente

giudizio tradotta in spagnolo. I costi della traduzione saranno cumulati in tal

caso alle spese giudiziarie e andranno a carico delle parti.

7.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità

del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata. Il dispositivo n. 8 di tale sentenza è così precisato

d'ufficio:

AO1 è condannato a versare a AP1, in via anticipata

entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:

– fr. 100.– mensili per la figlia A______ fino alla maggiore età o

fino al termine della formazione scolastica o professionale (assegni familiari non compresi);

– fr.

100.– mensili per la figlia C______ fino alla maggiore età o fino al termine della

formazione scolastica o professionale (assegni

familiari non compresi).

Gli

importi mancanti per coprire il debito mantenimento delle figlie sono posti a

carico di AO1 nella misura di fr. 235.–

mensili per ogni figlia fino al 10° anno di

età, di fr. 435.– mensili ciascuna fino al 16° anno di età e di fr. 385.–

mensili ciascuna dopo di allora, fino alla maggiore età o fino al termine della

formazione scolastica o professionale

2. Le spese processuali di fr.

300.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

avv.

PA1,

Me______;

– AO1,

M______, L______

P______ d______ G______ C______ (E).

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).