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Decisione

11.2022.89

Protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per la moglie

25 luglio 2023Italiano29 min

i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.89

Lugano

25 luglio 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SO.2020.983

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 febbraio 2020 da

AO

1 nata AO 1,

(patrocinata

dall' PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall' PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 20 maggio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 9 maggio 2022;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1951) e AO 1 (1965) si

sono sposati a __________ (Egitto) il 12 luglio 1990. A quel momento AP 1 era

già padre di G__________, nato il 4 luglio 1983 da un precedente matrimonio. Dopo le nozze la moglie ha raggiunto

il marito nel Ticino, dove sono

nati K__________ (1992), M__________ (1994) e P__________ M__________

(1999), ora maggiorenni e indipendenti, salvo il cadetto, iscritto al

Politecnico federale di Losanna. Già amministratore unico della società di

traduzione __________ – I__________ I__________ SA di __________ (ora in liquidazione

per fallimento pronunciato il 27 ottobre 2020), il marito è pensionato e percepisce

una rendita AVS. La moglie, con una laurea in ingegneria civile conseguita in

Egitto, ha svolto attività saltuarie, impartendo in particolare lezio­ni di

arabo sia per la società del marito sia per altre organizzazioni. I coniugi

vivono separati dal 24 agosto 2019, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione

coniugale (particella n. 229 RFD di __________ __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà

ciascuno) per trasferirsi in un appartamento situato in un immobile

sottoposto al regime della proprietà per piani (particella n. 631 RFD di __________),

di cui 14 unità su 17 appartengono ai coniugi in ragione di un mezzo ciascuno.

B. Il 25 febbraio 2020 AO

1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a

protezione del­l'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – di essere autorizzata a vivere

separata, di pronunciare la separazione dei beni, di attribuirle l'abitazione

coniugale in uso e di obbligare il marito a versarle un contributo alimentare

di fr. 8513.80 mensili retroattivamente dal 24 agosto 2019. All'udienza

del 12 agosto 2020, indetta per il contraddittorio cautelare e il dibattimento

sulle misure a tutela dell'unione coniugale, i coniugi hanno raggiunto un

accordo cautelare – omologato seduta stante dal Pretore aggiunto –

sull'autorizzazione a vivere separati, sull'attribuzione in uso dell'abitazione

coniugale alla moglie, sulla separazione dei beni e sulla disgiunzione delle

partite fiscali dal 24 agosto 2019.

Per il resto, AP 1 ha

prodotto un memoriale di risposta nel quale ha chiesto, in via cautelare, che

fosse allestito un inventario dei beni coniugali, che fosse vietato alla moglie

di disporre della mobilia e delle suppellettili poste nell'alloggio di famiglia

e che fosse ordinato alla stessa di sottoscrivere un ordine di fr. 90 572.95 per il pagamento di spese correlate

agli immobili in comproprietà, da addebitare a un conto bancario cointestato

dei coniugi. Quanto alle misure protettrici, egli ha rivendicato il versamento

dalla moglie di fr. 2209.35 mensili a titolo di indennità per l'uso esclusivo

dell'abitazione coniugale, ha rifiutato ogni prestazione alimentare in favore

di lei e ha chiesto di ingiungere alla consorte di annullare un ordine di

pagamento permanente in favore del figlio P__________ M__________ correlato a un

conto bancario in comu­ne tra i coniugi. In coda all'udienza il Pretore

aggiunto ha assegnato all'istante un termine per replicare. In un allegato del

24 agosto 2020 AO 1 ha

reiterato le proprie conclusioni, contestando quelle del marito, salvo riguardo

all'inventario dei beni. In una duplica del 21 settembre 2020 il convenuto ha

confermato per l'essenziale le sue domande.

C. All'udienza del 28

aprile 2021, indetta per il contradditorio cautelare sulle domande del marito e

la continuazione del dibattimen­to, i coniugi hanno raggiunto un

accordo cautelare, omologato seduta stante dal Pretore aggiunto, in virtù del

quale essi si sono impegnati a impartire un ordine di pagamento permanente di

fr. 697.50 mensili ciascuno in favore del figlio, sostitutivo

di quello comune di fr. 1395.– mensili, così come a

non disporre di alcun bene fino all'allestimento dell'inventario. Sulle misure

protettrici le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, durante la quale il

notaio S__________ C__________ ha allestito l'inventario dei beni coniugali, è

terminata il 3 gennaio 2022. Al

dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte del 29 e 31 marzo 2022 in cui hanno sostanzialmente ribadito le loro richieste.

D. Statuendo

con sentenza del 9 maggio 2022, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a

vivere separati dal 24 agosto 2019, ha ordinato la separazione dei beni e la disgiunzione

delle partite fiscali da allora, ha assegnato l'uso dell'abitazione coniugale

alla moglie, ha posto a carico di lei i relativi costi (oneri ipotecari,

manutenzione ordinaria e i consumi, ma non la manutenzione straordinaria, addebitata

ai comproprietari in ragione di metà ciascuno), ha respinto la richiesta del

marito volta a ottenere un'indennità per l'utilizzo della sua quota di

comproprietà dell'abitazione coniugale e ha obbligato il medesimo a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 248.05

mensili dal marzo del 2021. Le spese processuali di fr. 6000.–

sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili.

E. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a

questa Camera con un appello del 20 maggio 2022 per ottenere, in riforma del

giudizio impugnato, la soppressione del contributo alimentare per la moglie e l'addebito di tutte le spese processuali all'istante (o

almeno nella misura di tre quarti), con obbligo per quest'ultima di rifondergli

fr. 4000.– a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 17 giugno

2022 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono

impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a

CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1

CPC). Se esse vertono su questioni

meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore

litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato,

ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare in discussione

davanti al Pretore aggiunto (fr. 8513.80 mensili dal 24 agosto 2019). Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al

legale del convenuto il 10 maggio 2022 (traccia dell'invio n.98.__________,

agli atti). Inoltrato il 20 maggio 2022 (traccia dell'invio n. 98.__________,

agli atti), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. Nelle sue osservazioni del 17 giugno 2022 AP

1 sostiene che l'appello è “irricevibile e/o inammissibile” sia per mancanza di una procura sia per

carenza di motivazione, l'appellante limitandosi a “esporre una sua versione

dei fatti, senza indicare un valore di causa, i mezzi di prova a sostegno della

sua tesi e senza neppure richiamarli”. Tali obiezioni sono infondate. Intanto

all'appello AP 1 ha allegato una

procura rilasciata il 12 febbraio 2020 all'avv. PA 1 (doc. 1 di appello) e nulla impediva all'appellata di visionarla. Per il

resto, che un

appello debba essere “scritto e motivato”, nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata, è indubbio

(art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Né doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale sono sufficienti, come non

basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Nel caso

specifico nondimeno l'appellante si confronta in modo adeguato con gli

argomenti del Pretore aggiunto, spiegando perché questi sarebbe caduto in

errore nell'accertamento dei fatti o nel­l'applicazione del diritto (appello,

pag. 6 a 22, in cui egli riporta estratti delle motivazioni del Pretore

aggiunto nella sentenza impugnata e le contesta partitamente). Il rimedio

giuridico è dunque motivato a sufficienza.

3. Litigioso

rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie che il Pretore

aggiunto ha determinato in applicazione del noto metodo ‟a due fasiˮ.

A tal fine egli ha accertato le

entrate del marito in complessivi fr. 4456.75 mensili (rendita AVS fr. 1831.–,

reddito immobiliare fr. 2625.75), escludendo eventuali proventi dalla

società __________ – I__________ I__________ SA, posta nel frattempo in

liquidazione. A fronte di ciò, egli ha poi determinato il fabbisogno minimo di

lui in fr. 5099.40 mensili fino al 28 febbraio 2021 (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 615.45, spese sanitarie non

coperte fr. 130.–, leasing dell'automobile fr. 890.70, imposta di

circola-zione fr. 40.90, assicurazione RC dell'automobile fr. 276.35,

onere fiscale fr. 1946.–), ridotto in seguito a fr. 4208.70 mensili

con la fine del contratto di leasing.

Quanto

alla moglie, il Pretore aggiunto ha appurato entrate per fr. 2945.75 mensili

(reddito immobiliare fr. 2625.75, come il marito, e guadagno da attività

saltuarie fr. 320.–), rinunciando a imputare entrate ipotetiche. Per quel

che è del fabbisogno minimo di lei, il primo giudice non lo ha esplicitamente

definito, limitandosi a rilevare che il marito lo riconosce in fr. 5936.35

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo ridotto per convivenza con i

figli maggiorenni fr. 850.–, premio della cassa malati fr. 696.–,

onere ipotecario fr. 216.65, leasing dell'automobile fr. 521.60,

imposta di circolazione fr. 64.85, assicurazione RC dell'automobile

fr. 140.60, assicurazioni varie fr. 126.65, giardiniere

fr. 40.–, piscina fr. 64.–, olio da riscaldamento fr. 46.–, onere

fiscale fr. 3170.–). Constatato un ammanco nel bilancio familiare, il primo

giudice ha garantito al convenuto il relativo minimo esistenziale

(fr. 4208.70 mensili), calcolando in fr. 248.05 mensili quanto egli

può destinare dal 1° marzo 2021 al mantenimento della moglie, mentre per il

resto “i coniugi dovranno (…) attingere alla rispettiva sostanza”.

4. Controverso

è anzitutto il reddito immobiliare generato dagli immobili in comproprietà dei

coniugi, stabilito dal Pretore aggiunto in fr. 2625.75 mensili. Al proposito il

primo giudice ha ricordato che l'autorità fiscale ha accertato per il 2017 un

reddito locativo degli immobili in comproprietà di fr. 293 057.– annui “al netto

delle spese di gestione e manutenzione”, importo che è diminuito in seguito alla

vendita nel 2019 di 15 proprietà per piani della particella n. 649 RFD di __________,

sezione di __________. E siccome le parti sono tuttora contitolari di 14 proprietà

per piani della particella n. 631 RFD di __________, a suo parere il reddito

netto prodotto da tali immobili ammonta ad almeno fr. 63 018.– annui, pari a fr. 5251.50

mensili. Onde un reddito immobiliare, per ciascun coniuge, di fr. 2625.75

mensili.

a) L'appellante rimprovera

al Pretore aggiunto di essersi fonda­to sulla dichiarazione fiscale della

moglie (richiamo IV) anziché sulla propria (richiamo III) e di non avere

dedotto dal reddito immobiliare fiscalmente dichiarato gli interessi ipotecari.

Pertanto, a suo parere, dal reddito immobiliare da lui dichiarato nel 2019 di

fr. 111 986.– occorre dedurre il

valore locativo dell'abitazione coniugale a __________ __________ (fr. 9484.–),

come pure gli interessi ipotecari gravanti gli immobili a reddito di fr. 55 655.– (totale dei debiti

e degli interessi passivi privati nel 2019 fr. 61 966.– ./. interessi

ipotecari dell'abitazio-

ne coniugale

fr. 6117.– ./. debiti e interessi personali fr. 194.–), per un provento netto di

fr. 46 847.– annui, pari a fr.

3904.– mensili da suddividere a metà fra i coniugi (fr. 1951.95.– mensili

ciascuno).

b) Dal

confronto delle dichiarazioni fiscali presentate dai coniu­gi nel 2019, la

sostanziale differenza risiede nella mancata indicazione, nel modulo n. 7

compilato da AO 1, delle pigioni versate da I__________ D__________, di

complessivi fr. 10 500.–

annui (foglio aggiuntivo al modulo 7 prodotto dal marito: pag. 20, richiamo

IV). Non sussistendo ragione per non tenere conto di tale importo, il reddito

immobiliare lordo riconducibile alla particella n. 631 RFD di __________

ammonta a fr. 89 273.–, dal quale si devono dedurre le spese di gestione e di manutenzione

di fr. 17 855.–. Premesso ciò, a

ragione l'appellante fa valere che per determinare il reddito immobiliare, oltre

a quest'ultima spesa occorre considerare gli interessi passivi gravanti

l'immobile. Esclusi quelli relativi alla particella n. 649 RFD di __________,

sezione di __________ (venduta nel 2019), dai giustificativi acclusi dalla moglie

alla propria dichiarazione fiscale risulta che gli interessi passivi gravanti

la sola particella n. 631 ammontano a complessivi fr. 24 926.30

annui (fr. 20 246.10 + fr. 3045.– + fr. 630.–

+ fr. 1005.20: richiamo IV, doc. allegati, pag. 10). Ne segue che il provento

immobiliare netto ammonta a complessivi fr. 46 491.70 annui, pari a fr. 3875.– mensili. Le entrate di AP 1 vanno fissate così in complessivi fr. 3768.–

mensili (rendita

AVS fr. 1831.–, reddito immobiliare fr. 1937.–). Di

conseguenza le entrate di AO 1 risultano di

complessivi fr. 2257.– mensili (reddito

da lavoro fr. 320.–, reddito immobiliare fr. 1937.–).

5. Ci

si limitasse a quanto precede, l'appello si rivelerebbe fondato. Non bisogna

trascurare tuttavia che, come ha accertato il

Preto­re aggiun­to, nel caso specifico il

bilancio familiare registra un ammanco. In condizioni del genere il marito ha diritto

di vedersi garantire il fabbisogno minimo (DTF 144 III 505 consid. 6.5), ma

solo il fabbisogno minimo del diritto esecutivo (e non a quello “allargato” del

diritto di famiglia). Esso consiste nel cosiddetto “importo base

mensile”, definito sulla scorta

delle direttive per il calcolo dei mini­mi di esistenza diramate dalla

Conferenza degli ufficiali delle esecuzio­ni e dei fallimenti agli effetti del­l'art.

93 LEF (per il Cantone Tici­no: FU 68/2009

del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.), al quale van­no aggiunti

‒ in particolare ‒ una pigione adeguata o il costo dell'alloggio

(se il coniuge abita in casa propria), il premio della cassa malati

obbligatoria e le eventuali spese indispensabili per l'esercizio della

professione (tra cui le spese d'automobile, senza ammortamento).

Il

fabbisogno minimo “allargato” testé accennato comprende invece, sempre che le

condizioni finanziarie della famiglia ciò permettano, i costi effettivi

dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure

un'indennità per spese di telefonia e di

comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non

obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli

infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubbli­ci, i costi di una

formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti

di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il

rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della

famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili

(per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o

nati da un precedente matrimonio (sentenza del Tribunale federale

5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi rimandi). Non fanno

parte nemmeno del minimo esistenziale “allargato” (o “del dirit­to di

famiglia”), in ogni modo, i costi per l'uso di un'automobile da diporto o spese

voluttuarie come viag­gi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso

specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD

II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2021.110 del 4 aprile 2023 consid. 7).

6. Nella

fattispecie, potendosi riconoscere a AP 1

il solo minimo esistenziale del diritto esecutivo, vanno stralciate da quanto

ha ammesso il Pretore aggiunto le spese d'automobile

(non necessarie per l'esercizio di una professione) e parte dell'onere fiscale.

All'“importo base mensile” di fr. 1200.– si aggiunge così il solo premio

della cassa malati (fr. 615.45), la spesa sanitaria non coperta (fr. 130.–)

e, visto che le condizioni finanziarie della

famiglia ciò permettono, una quota dell'onere fiscale di fr. 1075.–

mensili. Contrariamente all'opinione dell'appellante, non si giustifica invece di

inserire un costo dell'alloggio, giacché l'interessato vive in un appartamento

per il quale non pretende di versare una pigione e i cui oneri ipotecari sono

già stati dedotti dal reddito immobiliare. Né la parità di trattamento o

esigenze meramente virtuali giustificano spese cui il coniuge potrebbe anche

avere diritto in teoria, ma che all'atto pratico egli non soppor­ta

(analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; v. anche: I CCA, sentenza inc.

11.2021.170 del 7 febbraio 2022 consid. 5b). Nelle circostanze descritte il

fabbisogno minimo di AP 1 è dunque di fr. 3020.– mensili arrotonda­ti.

Quanto

al fabbisogno minimo di AO 1, esso ammonta a fr. 3010.– mensili arrotondati

(minimo esistenziale del

diritto esecutivo per convivenza con figlia maggiorenne fr. 850.–,

interessi ipotecari fr. 216.65, olio da riscaldamento fr. 46.–,

assicurazione stabili fr. 126.65, premio della cassa malati

fr. 696.–, più una quota di fr. 1075.– dell'onere fiscale che le

condizioni finanziarie della famiglia permettono di riconoscere). Le censure

sollevate dall'appellante al fabbisogno minimo della moglie sono senza oggetto

e non richiedono ulteriore disamina, poiché riguardano ‒ ad ogni modo

‒ voci del fabbisogno non riconosciute nel minimo esistenziale di lei

secondo il diritto esecutivo.

7. Relativamente

alle entrate di AO 1, il

Pretore aggiunto ha accertato che durante la vita in comune costei ha svolto attività

meramente saltuarie correlate alle sue conoscenze della lingua araba e della

cultura musulmana, reperite per il tramite del marito, quantificando il suo guadagno

in fr. 320.– mensili. Egli ha scartato inoltre l'eventualità di imputarle un

reddito potenziale, come pretendeva il marito, considerata l'età (57 anni), le effettive

esperienze professionali (occasionali e per lo più limitate alla lingua e alla

cultura araba), così come l'attuale situazione del mercato del lavoro. A parere

del primo giudice, ‟le indicazioni del marito (meramente statistiche) non

permettono di concludere che la moglie possa conseguire i redditi da lui

indicatiˮ.

a) Nell'appello

AP 1 chiede che alla convenuta sia ascritto un reddito ipotetico per

un'attività a tempo pieno di almeno fr. 4800.–

mensili sulla base dei dati dell'Ufficio federale di statistica dei salari 2016

(certificato ‟Salariumˮ, doc. 25). Egli ritiene che la formazione accademica

della moglie (laureata in ingegneria civile), l'ampia esperienza professionale,

le competenze linguistiche, i contatti professionali e le capacità

professionali ‟in genereˮ le consentirebbero

un'attività lucrativa a tempo pieno. A suo avviso, poi, la convenuta non accusa

problemi di salute, il certificato medico da lei prodotto non attestando

un'inabilità lucrativa. L'appellante rimprovera infine all'interessata di non

avere mai cercato lavoro né di essersi annunciata ai ruoli della disoccupazione,

ragio­ne per cui a mente sua essa non ha dimostrato impedimenti reali e

oggettivi al conseguimento di un reddito.

b) Questa

Camera ha già avuto modo di spiegare che da un coniuge professionalmente inattivo

(in tutto o in parte) si può pretendere l'esercizio o la ripresa di un'attività

lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere a un'eccedenza

nel bilancio familiare o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante

la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostan­za)

non bastino per finanziare due economie domestiche separate nonostante

le restrizio­ni imposte dalle circostanze e quando l'inizio o l'estensione

di un'attività lucrativa da parte del coniuge in questione sia compatibile con

la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale

e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2012

pag. 794 consid. 2 con richiamo; più recentemente: I CCA, sentenza inc.

11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 8a primo paragrafo).

La

conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde ancor

più importanza qualora non ci si debba attendere una ripresa della comunione

domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica di un

coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume

maggiore rilievo. Se una disunione appare definitiva già in una procedura a

tutela dell'unione coniugale, di conseguenza, si può essere più esigenti nel

pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado

d'occupazio­ne – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misu­ra del

possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una

ripresa della comunione domestica, pertanto, in materia di contributi

alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai parametri

dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il

divorzio (DTF 147 III 307 consid. 6.2). E una riconciliazione delle parti può

ragionevolmente escludersi – salvo elementi che rendano verosimile il contrario

– dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere unilateralmente

il divorzio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3 con richiamo; più di recente: I

CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 8a secondo

paragrafo).

c) Nella

fattispecie i coniugi si sono separati nell'agosto 2019, sicché in difetto di

indizi contrari una loro riconciliazione appare ragionevolmente esclusa. Per

determinare se AO 1 possa essere tenuta a esercitare un'attività lucrativa

occorre applicare quindi – per analogia – i criteri dell'art. 125 CC. Ciò

significa che il giudice delle misure protettrici esami­na se e in quale

misura, alla luce delle circostanze concre­te, si possa esigere che il coniuge

ormai sgravato – anche solo parzialmente – dal governo della casa e della cura

della famiglia investa altrimenti la sua forza lavoro così liberatasi e

intrapren­da o estenda un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua

formazione professionale, la sua età e il suo stato di salute. Il che può

rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli svolti durante la vita in

comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c). In tal caso le risorse economiche della

famiglia e il riparto dei ruoli assunto durante la comunione domestica (o al

momento della separazione) non ostano – in linea di principio – all'esercizio,

o a una ripresa, di un'attività lucrativa da

parte di quel coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno

2022 consid. 8b).

d) Anche

trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha

esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla

famiglia, la giurisprudenza più recente ritiene ora che un'occupazione

retribuita non sia esclu­sa, a condizione che tale possibilità esista effettivamente

e che non sussistano intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli.

Le circostanze del caso concreto sono determinanti, compresa l'età, lo stato di

salute del coniuge, le attività svolte in precedenza, la flessibilità personale

e la situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 258

consid. 3.4.4; I CCA, sentenza inc. 11.2021.13 del 19 gennaio 2023 consid.

17a).

e) Premesso

ciò, nell'agosto del 2021 AO 1 aveva 56 anni e non denotava problemi di salute,

il certificato medi­co agli atti attestando soltanto un temporaneo problema di

pressione arteriosa (doc. OO). Quanto alla formazione professionale, la

convenuta è titolare di un diploma egiziano in ingegneria civile, tuttavia, ammesso

e non concesso che un simile diploma sia equivalente a un diploma svizzero, essa

non ha mai esercitato la professione di ingegnere in Svizze­ra. In fatto di

lingue essa conosce l'arabo, l'italiano e l'ingle­se, ma parla italiano “non

perfettamente” e in inglese non

riesce a formulare una frase completa

(interrogatorio del 19 ottobre 2021: verbali, pag. 2). Nel Ticino essa

risulta avere tenuto lezioni in arabo per la società del marito, per la scuola

club Migros e per un istituto della formazione continua (corsi per adulti) “per

un massimo di 4 ore settimanali”, collaboran­do con la Radiotelevisione

Svizzera di lingua Italiana “per l'allestimento di documentari relativi al

mondo arabo per 4 giorni annui ogni anno e mezzo” (loc. cit.). Nel 2012 essa

aveva lavorato anche per la T__________ SA di __________, occupandosi della

gestione dei pranzi di operai di religione mussulmana e accompagnando tali maestranze

all'aeroporto per aiutarle nel disbrigo delle pratiche. Infine per un'agenzia di

viaggi del marito essa ha svolto l'attività di “facchino, o meglio consegnavo i

biglietti aerei e le pratiche di viaggio dei clienti” (loc. cit.). La moglie ha

confermato altresì di non essersi mai annunciata all'ufficio disoccupazione. Il

marito ammette dipoi che essa non ha mai esercitato l'attività di segretaria

per la sua società “se non apponendo la propria firma su documenti già pronti” (risposta del 12 agosto 2020, pag. 3).

f) Alla

luce degli accertamenti testé operati appare irrealistico che AO 1 possa trovare

un'occupazione nel ramo della sua formazione professionale. Anche nei settori da

lei praticati la sua esperienza è stata sporadica ed esercitata essenzialmente

in collaborazione con il coniuge. Si potrebbe imputarle qualche introito come insegnante

di arabo, ancorché senza titoli di studio. Il Pretore aggiunto però le ha già

conteggiato un reddito conseguibile di fr. 320.– mensili, guadagno che a un

sommario esame appare confacente, anche perché concrete possibilità di

incrementare tale attività non risultano, tanto meno nel Cantone Ticino, dove la

lingua araba non è particolarmente richiesta. Certo, dopo due anni di

separazione AO 1 avrebbe potuto ripiegare

su occupazioni più generiche, come quella di governan­te o di donna delle

pulizie. Il proble­ma è che a 56 anni

tale opzione appariva aleatoria, soprattutto in un Cantone come il Ticino per la concorrenza dovuta al­l'ampia disponibilità di

mano

d'ope­ra frontaliera più

giovane, flessibile e pron­ta ad addestrarsi. Né vanno trascurati gli elevati

contributi assicurativi che un datore di lavoro dovrebbe versare per una

lavoratrice di quell'età. Che l'interessata sia in grado di guadagnare fr. 4800.–

mensili, come pretende l'appellante sulla scorta del calcolatore statistico dei

salari Salarium (doc. 25), non appare plausibile, tant'è che egli non

indica un solo datore di lavoro che sarebbe stato concretamente disposto ad

assumere una persona di 56 anni nelle condizioni di AO 1. Ne segue che nel caso specifico la decisione del

primo giudice, il quale ha rinunciato a imputare all'istante un reddito

ipotetico, resiste alla critica.

8. Da

quanto precede si evince, in definitiva, il seguente quadro del bilancio

familiare:

Reddito del marito fr.

3768.–

Reddito

della moglie fr. 2257.– fr.

6025.– mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

3020.–

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3010.–

fr.

6030.–

mensili

Eccedenza fr.

—.– mensili

Il marito può conservare per

sé: fr. 3020.– mensili

e dovrebbe versare alla moglie:

fr.

3768.– ./. fr. 3020.– = fr. 748.– mensili.

Sta di fatto che AO 1 non ha impugnato la sentenza del

Pretore aggiunto, di modo che AP 1 non può essere posto in condizioni peggiori

rispetto a quelle in cui egli si troverebbe se non avesse impugnato la decisione (divieto della reformatio

in peius: DTF 129 III 419 consid. 2.1.1; più di recente: sentenza del

Tribunale federale 5A_582/2020 del 7 ottobre 2021 consid. 6.2.2). Ne

segue che il contributo alimentare per la moglie di fr. 248.05 mensili non può

essere aumentato. Come ha rilevato il primo giudice, AO 1 dovrà integrare il proprio

fabbisogno minimo attingendo alla cospicua sostanza coniugale. Sotto questo

profilo l'appello vede la sua sorte segnata.

9. L'appellante contesta infine la ripartizione delle spese

processuali di primo grado (non contestate nel loro ammontare), che il Pretore aggiunto

ha suddiviso a metà tra le parti tenendo conto ‒da un lato ‒ del

rispettivo grado di soccombenza (il convenuto esce sconfitto sull'indennità per

l'uso dell'abitazione coniugale, ma sostanzialmente vittorioso sul contributo

alimentare) e ‒ dall'altro ‒ di motivi d'equità (diritto di famiglia:

art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). L'appellante adduce che il precetto di equità nel

diritto di famiglia va applicato in ‟maniera restrittiva” e fa valere che

per quanto riguarda l'aspetto pecuniario egli ha ottenuto causa vinta almeno

per il 97%. Chiede perciò di porre le spese processuali, o se non altro i tre

quarti di esse, a carico dell'istan­te, con obbligo per quest'ultima di

rifondergli fr. 4000.– a titolo di ripetibili. A suo avviso, inoltre, l'estesa istruttoria ha avuto per oggetto “quasi esclusivamente

le pretese pecuniarie della moglie, risultate inutili ed esagerate”, ciò che giustifica

ancor più tale suddivisione.

a) Le

spese giudiziarie (cioè le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95

cpv. 1 CPC) sono poste, di regola, a carico della parte soccombente (art. 106

cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite

per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In

quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del

raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale,

determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente,

dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in parte i

rispettivi cre-diti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi par-ticolari

il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità

facendo capo al proprio apprezzamen­to, in specie nelle cause del diritto di

famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ciò gli consente di prescindere da una suddivisione

strettamente aritmetica degli oneri processuali, al pun­to che in simili

procedure anche la parte vincente può essere tenuta a sopportare oneri

processuali (sentenza del Tribunale federale 5A_118/2020 del 27 maggio 2020

consid. 4.1 con rinvii). In proposito il giudice gode di ampio

apprezzamento sia per quel che riguarda la ripartizione delle spese sia

sull'applicazione dell'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2021.150 del 24 ottobre 2022, consid. 2a).

b) Nella fattispecie si versa

in un caso di soccombenza recipro­ca, sicché nella misura in cui l'appellante

invoca una soccombenza totale dell'istante l'argomentazione cade nel vuo­to.

Quanto alla proporzione della vicendevole soccombenza, il contributo alimentare

ottenuto dalla moglie è nettamente inferiore a quanto richiesto (fr. 248.05

mensili dal marzo del 2021 rispetto a una pretesa di fr. 8513.30 mensili dal 24

agosto 2019). Rapportato alla sconfitta del convenuto sull'indennità per l'uso della

sua quota di comproprietà dell'abitazione coniugale (fr. 2209.35 mensili), il

grado di soccombenza di AO 1 risulta così di gran lunga maggiore. Anche considerando che la causa verte sul diritto di

famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), una ripartizione a metà degli

oneri processuali con compensazione delle ripetibili non appare sostenibile. Tutto

ponderato, nel complesso si

giustificava di porre equitativamente

due terzi delle spese processuali a carico dell'istante e il resto a carico del

convenuto. Per contro, non si ravvisano estremi per addebitare all'istan­te spese giudiziarie

inutili nel senso dell'art. 108 CPC, come parrebbe invocare l'appellante, il

quale neppure indica concretamente quali atti processuali sarebbero stati

causati dall'agire “temerario” della moglie.

c) Quanto

alle ripetibili, l'appellante postula un'indennità di fr. 4000.– calcolata

sulla base dell'art. 11 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL

3.1.1.7.1) calibrato su un valore litigioso di fr. 208 058.–. Per costante

giurisprudenza di questa Camera, tuttavia, nelle cause vertenti sull'emanazione

di misure a protezione dell'unione coniugale (o di provvedimenti cautelari in

cause di divorzio) le ripetibili sono definite in base al dispendio di tempo

(fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento citato) che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato

all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.47

del 24 gennaio 2021 consid. 5d). Il tempo impiegato dal legale è valutato in

funzione dell'importanza della lite, delle difficoltà e dell'ampiezza del

lavoro, “avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio” (art. 12 in fine del

citato regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per analogia).

Nel caso in esame il

legale del convenuto ha redatto un memoriale

di risposta, prodotto all'udienza del 12 agosto 2020 (19 pagine), una

duplica del 21 settembre 2020 (23 pagine), un'istanza del 15 giugno 2021 volta

all'estromissione di fatti e mezzi di prova nuovi (2 pagine) e un allegato

conclusivo del 31 marzo 2022 (20 pagine). Ha

partecipato inoltre a tre udien­ze, rispettivamente di 2 ore e 15 minuti

e due di 2 ore e 30 minuti, e ha scritto almeno 25 lettere. Infine ha dovuto

studia­re la voluminosa documentazione agli atti e tenere i necessari colloqui

o la necessaria corrispondenza con il cliente. La pratica può definirsi nel

complesso di media difficoltà. In simili circostanze un'indennità per

ripetibili di fr. 4000.–, in cui sono già comprese le spese fisse (art. 6

cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, appare senz'altro congrua. Tale somma

deve poi essere ridotta in base al grado di soccombenza, di modo che in

concreto risulta pari a un terzo dell'indennità piena (cfr. RtiD II-2016 pag.

638 consid. 3b). Ne segue una spettanza di fr. 1335.– arrotondati. Anche

in proposito l'appellante riporta quindi un parziale successo.

10. Le

spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Il convenuto esce sconfitto sul contributo alimentare, ma sostanzialmente

vittorioso sul riparto delle spese giudiziarie in prima sede. Nel complesso si

giustifica così che sopporti tre quarti delle spese processuali, il resto

andando a carico dell'istante, la quale ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili

ridotte (metà dell'indennità piena).

11. Circa

Fatti

i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente la soglia di

fr. 30 000.–

Considerandi

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno

a provvedimenti cautelari (DTF 149 III 84 consid. 1.3), davanti al Tribunale

federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 8 della sentenza impugnata è così

riformato:

Le spese processuali di fr.

6000.– (compreso il saldo di fr. 445.95 relativo alla nota d'onorario del

notaio S__________ C__________) sono poste per due terzi a carico dell'istante

e per il resto a carico del convenuto, al quale l'istante rifonderà fr. 1335.–

per ripetibili ridotte.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese di appello, di fr. 4000.–, sono

poste per tre quanti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, alla

quale l'appellante rifonderà fr. 1250.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).