11.2022.89
Protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per la moglie
25 luglio 2023Italiano29 min
i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.89
Lugano
25 luglio 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2020.983
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 febbraio 2020 da
AO
1 nata AO 1,
(patrocinata
dall' PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 20 maggio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 9 maggio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1951) e AO 1 (1965) si
sono sposati a __________ (Egitto) il 12 luglio 1990. A quel momento AP 1 era
già padre di G__________, nato il 4 luglio 1983 da un precedente matrimonio. Dopo le nozze la moglie ha raggiunto
il marito nel Ticino, dove sono
nati K__________ (1992), M__________ (1994) e P__________ M__________
(1999), ora maggiorenni e indipendenti, salvo il cadetto, iscritto al
Politecnico federale di Losanna. Già amministratore unico della società di
traduzione __________ – I__________ I__________ SA di __________ (ora in liquidazione
per fallimento pronunciato il 27 ottobre 2020), il marito è pensionato e percepisce
una rendita AVS. La moglie, con una laurea in ingegneria civile conseguita in
Egitto, ha svolto attività saltuarie, impartendo in particolare lezioni di
arabo sia per la società del marito sia per altre organizzazioni. I coniugi
vivono separati dal 24 agosto 2019, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione
coniugale (particella n. 229 RFD di __________ __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà
ciascuno) per trasferirsi in un appartamento situato in un immobile
sottoposto al regime della proprietà per piani (particella n. 631 RFD di __________),
di cui 14 unità su 17 appartengono ai coniugi in ragione di un mezzo ciascuno.
B. Il 25 febbraio 2020 AO
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – di essere autorizzata a vivere
separata, di pronunciare la separazione dei beni, di attribuirle l'abitazione
coniugale in uso e di obbligare il marito a versarle un contributo alimentare
di fr. 8513.80 mensili retroattivamente dal 24 agosto 2019. All'udienza
del 12 agosto 2020, indetta per il contraddittorio cautelare e il dibattimento
sulle misure a tutela dell'unione coniugale, i coniugi hanno raggiunto un
accordo cautelare – omologato seduta stante dal Pretore aggiunto –
sull'autorizzazione a vivere separati, sull'attribuzione in uso dell'abitazione
coniugale alla moglie, sulla separazione dei beni e sulla disgiunzione delle
partite fiscali dal 24 agosto 2019.
Per il resto, AP 1 ha
prodotto un memoriale di risposta nel quale ha chiesto, in via cautelare, che
fosse allestito un inventario dei beni coniugali, che fosse vietato alla moglie
di disporre della mobilia e delle suppellettili poste nell'alloggio di famiglia
e che fosse ordinato alla stessa di sottoscrivere un ordine di fr. 90 572.95 per il pagamento di spese correlate
agli immobili in comproprietà, da addebitare a un conto bancario cointestato
dei coniugi. Quanto alle misure protettrici, egli ha rivendicato il versamento
dalla moglie di fr. 2209.35 mensili a titolo di indennità per l'uso esclusivo
dell'abitazione coniugale, ha rifiutato ogni prestazione alimentare in favore
di lei e ha chiesto di ingiungere alla consorte di annullare un ordine di
pagamento permanente in favore del figlio P__________ M__________ correlato a un
conto bancario in comune tra i coniugi. In coda all'udienza il Pretore
aggiunto ha assegnato all'istante un termine per replicare. In un allegato del
24 agosto 2020 AO 1 ha
reiterato le proprie conclusioni, contestando quelle del marito, salvo riguardo
all'inventario dei beni. In una duplica del 21 settembre 2020 il convenuto ha
confermato per l'essenziale le sue domande.
C. All'udienza del 28
aprile 2021, indetta per il contradditorio cautelare sulle domande del marito e
la continuazione del dibattimento, i coniugi hanno raggiunto un
accordo cautelare, omologato seduta stante dal Pretore aggiunto, in virtù del
quale essi si sono impegnati a impartire un ordine di pagamento permanente di
fr. 697.50 mensili ciascuno in favore del figlio, sostitutivo
di quello comune di fr. 1395.– mensili, così come a
non disporre di alcun bene fino all'allestimento dell'inventario. Sulle misure
protettrici le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, durante la quale il
notaio S__________ C__________ ha allestito l'inventario dei beni coniugali, è
terminata il 3 gennaio 2022. Al
dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte del 29 e 31 marzo 2022 in cui hanno sostanzialmente ribadito le loro richieste.
D. Statuendo
con sentenza del 9 maggio 2022, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a
vivere separati dal 24 agosto 2019, ha ordinato la separazione dei beni e la disgiunzione
delle partite fiscali da allora, ha assegnato l'uso dell'abitazione coniugale
alla moglie, ha posto a carico di lei i relativi costi (oneri ipotecari,
manutenzione ordinaria e i consumi, ma non la manutenzione straordinaria, addebitata
ai comproprietari in ragione di metà ciascuno), ha respinto la richiesta del
marito volta a ottenere un'indennità per l'utilizzo della sua quota di
comproprietà dell'abitazione coniugale e ha obbligato il medesimo a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 248.05
mensili dal marzo del 2021. Le spese processuali di fr. 6000.–
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a
questa Camera con un appello del 20 maggio 2022 per ottenere, in riforma del
giudizio impugnato, la soppressione del contributo alimentare per la moglie e l'addebito di tutte le spese processuali all'istante (o
almeno nella misura di tre quarti), con obbligo per quest'ultima di rifondergli
fr. 4000.– a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 17 giugno
2022 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono
impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a
CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1
CPC). Se esse vertono su questioni
meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore
litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato,
ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare in discussione
davanti al Pretore aggiunto (fr. 8513.80 mensili dal 24 agosto 2019). Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
legale del convenuto il 10 maggio 2022 (traccia dell'invio n.98.__________,
agli atti). Inoltrato il 20 maggio 2022 (traccia dell'invio n. 98.__________,
agli atti), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nelle sue osservazioni del 17 giugno 2022 AP
1 sostiene che l'appello è “irricevibile e/o inammissibile” sia per mancanza di una procura sia per
carenza di motivazione, l'appellante limitandosi a “esporre una sua versione
dei fatti, senza indicare un valore di causa, i mezzi di prova a sostegno della
sua tesi e senza neppure richiamarli”. Tali obiezioni sono infondate. Intanto
all'appello AP 1 ha allegato una
procura rilasciata il 12 febbraio 2020 all'avv. PA 1 (doc. 1 di appello) e nulla impediva all'appellata di visionarla. Per il
resto, che un
appello debba essere “scritto e motivato”, nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata, è indubbio
(art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Né doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale sono sufficienti, come non
basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Nel caso
specifico nondimeno l'appellante si confronta in modo adeguato con gli
argomenti del Pretore aggiunto, spiegando perché questi sarebbe caduto in
errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto (appello,
pag. 6 a 22, in cui egli riporta estratti delle motivazioni del Pretore
aggiunto nella sentenza impugnata e le contesta partitamente). Il rimedio
giuridico è dunque motivato a sufficienza.
3. Litigioso
rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie che il Pretore
aggiunto ha determinato in applicazione del noto metodo ‟a due fasiˮ.
A tal fine egli ha accertato le
entrate del marito in complessivi fr. 4456.75 mensili (rendita AVS fr. 1831.–,
reddito immobiliare fr. 2625.75), escludendo eventuali proventi dalla
società __________ – I__________ I__________ SA, posta nel frattempo in
liquidazione. A fronte di ciò, egli ha poi determinato il fabbisogno minimo di
lui in fr. 5099.40 mensili fino al 28 febbraio 2021 (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 615.45, spese sanitarie non
coperte fr. 130.–, leasing dell'automobile fr. 890.70, imposta di
circola-zione fr. 40.90, assicurazione RC dell'automobile fr. 276.35,
onere fiscale fr. 1946.–), ridotto in seguito a fr. 4208.70 mensili
con la fine del contratto di leasing.
Quanto
alla moglie, il Pretore aggiunto ha appurato entrate per fr. 2945.75 mensili
(reddito immobiliare fr. 2625.75, come il marito, e guadagno da attività
saltuarie fr. 320.–), rinunciando a imputare entrate ipotetiche. Per quel
che è del fabbisogno minimo di lei, il primo giudice non lo ha esplicitamente
definito, limitandosi a rilevare che il marito lo riconosce in fr. 5936.35
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo ridotto per convivenza con i
figli maggiorenni fr. 850.–, premio della cassa malati fr. 696.–,
onere ipotecario fr. 216.65, leasing dell'automobile fr. 521.60,
imposta di circolazione fr. 64.85, assicurazione RC dell'automobile
fr. 140.60, assicurazioni varie fr. 126.65, giardiniere
fr. 40.–, piscina fr. 64.–, olio da riscaldamento fr. 46.–, onere
fiscale fr. 3170.–). Constatato un ammanco nel bilancio familiare, il primo
giudice ha garantito al convenuto il relativo minimo esistenziale
(fr. 4208.70 mensili), calcolando in fr. 248.05 mensili quanto egli
può destinare dal 1° marzo 2021 al mantenimento della moglie, mentre per il
resto “i coniugi dovranno (…) attingere alla rispettiva sostanza”.
4. Controverso
è anzitutto il reddito immobiliare generato dagli immobili in comproprietà dei
coniugi, stabilito dal Pretore aggiunto in fr. 2625.75 mensili. Al proposito il
primo giudice ha ricordato che l'autorità fiscale ha accertato per il 2017 un
reddito locativo degli immobili in comproprietà di fr. 293 057.– annui “al netto
delle spese di gestione e manutenzione”, importo che è diminuito in seguito alla
vendita nel 2019 di 15 proprietà per piani della particella n. 649 RFD di __________,
sezione di __________. E siccome le parti sono tuttora contitolari di 14 proprietà
per piani della particella n. 631 RFD di __________, a suo parere il reddito
netto prodotto da tali immobili ammonta ad almeno fr. 63 018.– annui, pari a fr. 5251.50
mensili. Onde un reddito immobiliare, per ciascun coniuge, di fr. 2625.75
mensili.
a) L'appellante rimprovera
al Pretore aggiunto di essersi fondato sulla dichiarazione fiscale della
moglie (richiamo IV) anziché sulla propria (richiamo III) e di non avere
dedotto dal reddito immobiliare fiscalmente dichiarato gli interessi ipotecari.
Pertanto, a suo parere, dal reddito immobiliare da lui dichiarato nel 2019 di
fr. 111 986.– occorre dedurre il
valore locativo dell'abitazione coniugale a __________ __________ (fr. 9484.–),
come pure gli interessi ipotecari gravanti gli immobili a reddito di fr. 55 655.– (totale dei debiti
e degli interessi passivi privati nel 2019 fr. 61 966.– ./. interessi
ipotecari dell'abitazio-
ne coniugale
fr. 6117.– ./. debiti e interessi personali fr. 194.–), per un provento netto di
fr. 46 847.– annui, pari a fr.
3904.– mensili da suddividere a metà fra i coniugi (fr. 1951.95.– mensili
ciascuno).
b) Dal
confronto delle dichiarazioni fiscali presentate dai coniugi nel 2019, la
sostanziale differenza risiede nella mancata indicazione, nel modulo n. 7
compilato da AO 1, delle pigioni versate da I__________ D__________, di
complessivi fr. 10 500.–
annui (foglio aggiuntivo al modulo 7 prodotto dal marito: pag. 20, richiamo
IV). Non sussistendo ragione per non tenere conto di tale importo, il reddito
immobiliare lordo riconducibile alla particella n. 631 RFD di __________
ammonta a fr. 89 273.–, dal quale si devono dedurre le spese di gestione e di manutenzione
di fr. 17 855.–. Premesso ciò, a
ragione l'appellante fa valere che per determinare il reddito immobiliare, oltre
a quest'ultima spesa occorre considerare gli interessi passivi gravanti
l'immobile. Esclusi quelli relativi alla particella n. 649 RFD di __________,
sezione di __________ (venduta nel 2019), dai giustificativi acclusi dalla moglie
alla propria dichiarazione fiscale risulta che gli interessi passivi gravanti
la sola particella n. 631 ammontano a complessivi fr. 24 926.30
annui (fr. 20 246.10 + fr. 3045.– + fr. 630.–
+ fr. 1005.20: richiamo IV, doc. allegati, pag. 10). Ne segue che il provento
immobiliare netto ammonta a complessivi fr. 46 491.70 annui, pari a fr. 3875.– mensili. Le entrate di AP 1 vanno fissate così in complessivi fr. 3768.–
mensili (rendita
AVS fr. 1831.–, reddito immobiliare fr. 1937.–). Di
conseguenza le entrate di AO 1 risultano di
complessivi fr. 2257.– mensili (reddito
da lavoro fr. 320.–, reddito immobiliare fr. 1937.–).
5. Ci
si limitasse a quanto precede, l'appello si rivelerebbe fondato. Non bisogna
trascurare tuttavia che, come ha accertato il
Pretore aggiunto, nel caso specifico il
bilancio familiare registra un ammanco. In condizioni del genere il marito ha diritto
di vedersi garantire il fabbisogno minimo (DTF 144 III 505 consid. 6.5), ma
solo il fabbisogno minimo del diritto esecutivo (e non a quello “allargato” del
diritto di famiglia). Esso consiste nel cosiddetto “importo base
mensile”, definito sulla scorta
delle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza diramate dalla
Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art.
93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009
del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.), al quale vanno aggiunti
‒ in particolare ‒ una pigione adeguata o il costo dell'alloggio
(se il coniuge abita in casa propria), il premio della cassa malati
obbligatoria e le eventuali spese indispensabili per l'esercizio della
professione (tra cui le spese d'automobile, senza ammortamento).
Il
fabbisogno minimo “allargato” testé accennato comprende invece, sempre che le
condizioni finanziarie della famiglia ciò permettano, i costi effettivi
dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure
un'indennità per spese di telefonia e di
comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non
obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli
infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una
formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti
di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il
rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della
famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili
(per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o
nati da un precedente matrimonio (sentenza del Tribunale federale
5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi rimandi). Non fanno
parte nemmeno del minimo esistenziale “allargato” (o “del diritto di
famiglia”), in ogni modo, i costi per l'uso di un'automobile da diporto o spese
voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso
specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD
II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2021.110 del 4 aprile 2023 consid. 7).
6. Nella
fattispecie, potendosi riconoscere a AP 1
il solo minimo esistenziale del diritto esecutivo, vanno stralciate da quanto
ha ammesso il Pretore aggiunto le spese d'automobile
(non necessarie per l'esercizio di una professione) e parte dell'onere fiscale.
All'“importo base mensile” di fr. 1200.– si aggiunge così il solo premio
della cassa malati (fr. 615.45), la spesa sanitaria non coperta (fr. 130.–)
e, visto che le condizioni finanziarie della
famiglia ciò permettono, una quota dell'onere fiscale di fr. 1075.–
mensili. Contrariamente all'opinione dell'appellante, non si giustifica invece di
inserire un costo dell'alloggio, giacché l'interessato vive in un appartamento
per il quale non pretende di versare una pigione e i cui oneri ipotecari sono
già stati dedotti dal reddito immobiliare. Né la parità di trattamento o
esigenze meramente virtuali giustificano spese cui il coniuge potrebbe anche
avere diritto in teoria, ma che all'atto pratico egli non sopporta
(analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; v. anche: I CCA, sentenza inc.
11.2021.170 del 7 febbraio 2022 consid. 5b). Nelle circostanze descritte il
fabbisogno minimo di AP 1 è dunque di fr. 3020.– mensili arrotondati.
Quanto
al fabbisogno minimo di AO 1, esso ammonta a fr. 3010.– mensili arrotondati
(minimo esistenziale del
diritto esecutivo per convivenza con figlia maggiorenne fr. 850.–,
interessi ipotecari fr. 216.65, olio da riscaldamento fr. 46.–,
assicurazione stabili fr. 126.65, premio della cassa malati
fr. 696.–, più una quota di fr. 1075.– dell'onere fiscale che le
condizioni finanziarie della famiglia permettono di riconoscere). Le censure
sollevate dall'appellante al fabbisogno minimo della moglie sono senza oggetto
e non richiedono ulteriore disamina, poiché riguardano ‒ ad ogni modo
‒ voci del fabbisogno non riconosciute nel minimo esistenziale di lei
secondo il diritto esecutivo.
7. Relativamente
alle entrate di AO 1, il
Pretore aggiunto ha accertato che durante la vita in comune costei ha svolto attività
meramente saltuarie correlate alle sue conoscenze della lingua araba e della
cultura musulmana, reperite per il tramite del marito, quantificando il suo guadagno
in fr. 320.– mensili. Egli ha scartato inoltre l'eventualità di imputarle un
reddito potenziale, come pretendeva il marito, considerata l'età (57 anni), le effettive
esperienze professionali (occasionali e per lo più limitate alla lingua e alla
cultura araba), così come l'attuale situazione del mercato del lavoro. A parere
del primo giudice, ‟le indicazioni del marito (meramente statistiche) non
permettono di concludere che la moglie possa conseguire i redditi da lui
indicatiˮ.
a) Nell'appello
AP 1 chiede che alla convenuta sia ascritto un reddito ipotetico per
un'attività a tempo pieno di almeno fr. 4800.–
mensili sulla base dei dati dell'Ufficio federale di statistica dei salari 2016
(certificato ‟Salariumˮ, doc. 25). Egli ritiene che la formazione accademica
della moglie (laureata in ingegneria civile), l'ampia esperienza professionale,
le competenze linguistiche, i contatti professionali e le capacità
professionali ‟in genereˮ le consentirebbero
un'attività lucrativa a tempo pieno. A suo avviso, poi, la convenuta non accusa
problemi di salute, il certificato medico da lei prodotto non attestando
un'inabilità lucrativa. L'appellante rimprovera infine all'interessata di non
avere mai cercato lavoro né di essersi annunciata ai ruoli della disoccupazione,
ragione per cui a mente sua essa non ha dimostrato impedimenti reali e
oggettivi al conseguimento di un reddito.
b) Questa
Camera ha già avuto modo di spiegare che da un coniuge professionalmente inattivo
(in tutto o in parte) si può pretendere l'esercizio o la ripresa di un'attività
lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere a un'eccedenza
nel bilancio familiare o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante
la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza)
non bastino per finanziare due economie domestiche separate nonostante
le restrizioni imposte dalle circostanze e quando l'inizio o l'estensione
di un'attività lucrativa da parte del coniuge in questione sia compatibile con
la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale
e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2012
pag. 794 consid. 2 con richiamo; più recentemente: I CCA, sentenza inc.
11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 8a primo paragrafo).
La
conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde ancor
più importanza qualora non ci si debba attendere una ripresa della comunione
domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica di un
coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume
maggiore rilievo. Se una disunione appare definitiva già in una procedura a
tutela dell'unione coniugale, di conseguenza, si può essere più esigenti nel
pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado
d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del
possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una
ripresa della comunione domestica, pertanto, in materia di contributi
alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai parametri
dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il
divorzio (DTF 147 III 307 consid. 6.2). E una riconciliazione delle parti può
ragionevolmente escludersi – salvo elementi che rendano verosimile il contrario
– dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere unilateralmente
il divorzio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3 con richiamo; più di recente: I
CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 8a secondo
paragrafo).
c) Nella
fattispecie i coniugi si sono separati nell'agosto 2019, sicché in difetto di
indizi contrari una loro riconciliazione appare ragionevolmente esclusa. Per
determinare se AO 1 possa essere tenuta a esercitare un'attività lucrativa
occorre applicare quindi – per analogia – i criteri dell'art. 125 CC. Ciò
significa che il giudice delle misure protettrici esamina se e in quale
misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere che il coniuge
ormai sgravato – anche solo parzialmente – dal governo della casa e della cura
della famiglia investa altrimenti la sua forza lavoro così liberatasi e
intraprenda o estenda un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua
formazione professionale, la sua età e il suo stato di salute. Il che può
rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli svolti durante la vita in
comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c). In tal caso le risorse economiche della
famiglia e il riparto dei ruoli assunto durante la comunione domestica (o al
momento della separazione) non ostano – in linea di principio – all'esercizio,
o a una ripresa, di un'attività lucrativa da
parte di quel coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno
2022 consid. 8b).
d) Anche
trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha
esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla
famiglia, la giurisprudenza più recente ritiene ora che un'occupazione
retribuita non sia esclusa, a condizione che tale possibilità esista effettivamente
e che non sussistano intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli.
Le circostanze del caso concreto sono determinanti, compresa l'età, lo stato di
salute del coniuge, le attività svolte in precedenza, la flessibilità personale
e la situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 258
consid. 3.4.4; I CCA, sentenza inc. 11.2021.13 del 19 gennaio 2023 consid.
17a).
e) Premesso
ciò, nell'agosto del 2021 AO 1 aveva 56 anni e non denotava problemi di salute,
il certificato medico agli atti attestando soltanto un temporaneo problema di
pressione arteriosa (doc. OO). Quanto alla formazione professionale, la
convenuta è titolare di un diploma egiziano in ingegneria civile, tuttavia, ammesso
e non concesso che un simile diploma sia equivalente a un diploma svizzero, essa
non ha mai esercitato la professione di ingegnere in Svizzera. In fatto di
lingue essa conosce l'arabo, l'italiano e l'inglese, ma parla italiano “non
perfettamente” e in inglese non
riesce a formulare una frase completa
(interrogatorio del 19 ottobre 2021: verbali, pag. 2). Nel Ticino essa
risulta avere tenuto lezioni in arabo per la società del marito, per la scuola
club Migros e per un istituto della formazione continua (corsi per adulti) “per
un massimo di 4 ore settimanali”, collaborando con la Radiotelevisione
Svizzera di lingua Italiana “per l'allestimento di documentari relativi al
mondo arabo per 4 giorni annui ogni anno e mezzo” (loc. cit.). Nel 2012 essa
aveva lavorato anche per la T__________ SA di __________, occupandosi della
gestione dei pranzi di operai di religione mussulmana e accompagnando tali maestranze
all'aeroporto per aiutarle nel disbrigo delle pratiche. Infine per un'agenzia di
viaggi del marito essa ha svolto l'attività di “facchino, o meglio consegnavo i
biglietti aerei e le pratiche di viaggio dei clienti” (loc. cit.). La moglie ha
confermato altresì di non essersi mai annunciata all'ufficio disoccupazione. Il
marito ammette dipoi che essa non ha mai esercitato l'attività di segretaria
per la sua società “se non apponendo la propria firma su documenti già pronti” (risposta del 12 agosto 2020, pag. 3).
f) Alla
luce degli accertamenti testé operati appare irrealistico che AO 1 possa trovare
un'occupazione nel ramo della sua formazione professionale. Anche nei settori da
lei praticati la sua esperienza è stata sporadica ed esercitata essenzialmente
in collaborazione con il coniuge. Si potrebbe imputarle qualche introito come insegnante
di arabo, ancorché senza titoli di studio. Il Pretore aggiunto però le ha già
conteggiato un reddito conseguibile di fr. 320.– mensili, guadagno che a un
sommario esame appare confacente, anche perché concrete possibilità di
incrementare tale attività non risultano, tanto meno nel Cantone Ticino, dove la
lingua araba non è particolarmente richiesta. Certo, dopo due anni di
separazione AO 1 avrebbe potuto ripiegare
su occupazioni più generiche, come quella di governante o di donna delle
pulizie. Il problema è che a 56 anni
tale opzione appariva aleatoria, soprattutto in un Cantone come il Ticino per la concorrenza dovuta all'ampia disponibilità di
mano
d'opera frontaliera più
giovane, flessibile e pronta ad addestrarsi. Né vanno trascurati gli elevati
contributi assicurativi che un datore di lavoro dovrebbe versare per una
lavoratrice di quell'età. Che l'interessata sia in grado di guadagnare fr. 4800.–
mensili, come pretende l'appellante sulla scorta del calcolatore statistico dei
salari Salarium (doc. 25), non appare plausibile, tant'è che egli non
indica un solo datore di lavoro che sarebbe stato concretamente disposto ad
assumere una persona di 56 anni nelle condizioni di AO 1. Ne segue che nel caso specifico la decisione del
primo giudice, il quale ha rinunciato a imputare all'istante un reddito
ipotetico, resiste alla critica.
8. Da
quanto precede si evince, in definitiva, il seguente quadro del bilancio
familiare:
Reddito del marito fr.
3768.–
Reddito
della moglie fr. 2257.– fr.
6025.– mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
3020.–
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3010.–
fr.
6030.–
mensili
Eccedenza fr.
—.– mensili
Il marito può conservare per
sé: fr. 3020.– mensili
e dovrebbe versare alla moglie:
fr.
3768.– ./. fr. 3020.– = fr. 748.– mensili.
Sta di fatto che AO 1 non ha impugnato la sentenza del
Pretore aggiunto, di modo che AP 1 non può essere posto in condizioni peggiori
rispetto a quelle in cui egli si troverebbe se non avesse impugnato la decisione (divieto della reformatio
in peius: DTF 129 III 419 consid. 2.1.1; più di recente: sentenza del
Tribunale federale 5A_582/2020 del 7 ottobre 2021 consid. 6.2.2). Ne
segue che il contributo alimentare per la moglie di fr. 248.05 mensili non può
essere aumentato. Come ha rilevato il primo giudice, AO 1 dovrà integrare il proprio
fabbisogno minimo attingendo alla cospicua sostanza coniugale. Sotto questo
profilo l'appello vede la sua sorte segnata.
9. L'appellante contesta infine la ripartizione delle spese
processuali di primo grado (non contestate nel loro ammontare), che il Pretore aggiunto
ha suddiviso a metà tra le parti tenendo conto ‒da un lato ‒ del
rispettivo grado di soccombenza (il convenuto esce sconfitto sull'indennità per
l'uso dell'abitazione coniugale, ma sostanzialmente vittorioso sul contributo
alimentare) e ‒ dall'altro ‒ di motivi d'equità (diritto di famiglia:
art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). L'appellante adduce che il precetto di equità nel
diritto di famiglia va applicato in ‟maniera restrittiva” e fa valere che
per quanto riguarda l'aspetto pecuniario egli ha ottenuto causa vinta almeno
per il 97%. Chiede perciò di porre le spese processuali, o se non altro i tre
quarti di esse, a carico dell'istante, con obbligo per quest'ultima di
rifondergli fr. 4000.– a titolo di ripetibili. A suo avviso, inoltre, l'estesa istruttoria ha avuto per oggetto “quasi esclusivamente
le pretese pecuniarie della moglie, risultate inutili ed esagerate”, ciò che giustifica
ancor più tale suddivisione.
a) Le
spese giudiziarie (cioè le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95
cpv. 1 CPC) sono poste, di regola, a carico della parte soccombente (art. 106
cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite
per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In
quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del
raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale,
determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente,
dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in parte i
rispettivi cre-diti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi par-ticolari
il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità
facendo capo al proprio apprezzamento, in specie nelle cause del diritto di
famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ciò gli consente di prescindere da una suddivisione
strettamente aritmetica degli oneri processuali, al punto che in simili
procedure anche la parte vincente può essere tenuta a sopportare oneri
processuali (sentenza del Tribunale federale 5A_118/2020 del 27 maggio 2020
consid. 4.1 con rinvii). In proposito il giudice gode di ampio
apprezzamento sia per quel che riguarda la ripartizione delle spese sia
sull'applicazione dell'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2021.150 del 24 ottobre 2022, consid. 2a).
b) Nella fattispecie si versa
in un caso di soccombenza reciproca, sicché nella misura in cui l'appellante
invoca una soccombenza totale dell'istante l'argomentazione cade nel vuoto.
Quanto alla proporzione della vicendevole soccombenza, il contributo alimentare
ottenuto dalla moglie è nettamente inferiore a quanto richiesto (fr. 248.05
mensili dal marzo del 2021 rispetto a una pretesa di fr. 8513.30 mensili dal 24
agosto 2019). Rapportato alla sconfitta del convenuto sull'indennità per l'uso della
sua quota di comproprietà dell'abitazione coniugale (fr. 2209.35 mensili), il
grado di soccombenza di AO 1 risulta così di gran lunga maggiore. Anche considerando che la causa verte sul diritto di
famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), una ripartizione a metà degli
oneri processuali con compensazione delle ripetibili non appare sostenibile. Tutto
ponderato, nel complesso si
giustificava di porre equitativamente
due terzi delle spese processuali a carico dell'istante e il resto a carico del
convenuto. Per contro, non si ravvisano estremi per addebitare all'istante spese giudiziarie
inutili nel senso dell'art. 108 CPC, come parrebbe invocare l'appellante, il
quale neppure indica concretamente quali atti processuali sarebbero stati
causati dall'agire “temerario” della moglie.
c) Quanto
alle ripetibili, l'appellante postula un'indennità di fr. 4000.– calcolata
sulla base dell'art. 11 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL
3.1.1.7.1) calibrato su un valore litigioso di fr. 208 058.–. Per costante
giurisprudenza di questa Camera, tuttavia, nelle cause vertenti sull'emanazione
di misure a protezione dell'unione coniugale (o di provvedimenti cautelari in
cause di divorzio) le ripetibili sono definite in base al dispendio di tempo
(fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento citato) che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato
all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.47
del 24 gennaio 2021 consid. 5d). Il tempo impiegato dal legale è valutato in
funzione dell'importanza della lite, delle difficoltà e dell'ampiezza del
lavoro, “avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio” (art. 12 in fine del
citato regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per analogia).
Nel caso in esame il
legale del convenuto ha redatto un memoriale
di risposta, prodotto all'udienza del 12 agosto 2020 (19 pagine), una
duplica del 21 settembre 2020 (23 pagine), un'istanza del 15 giugno 2021 volta
all'estromissione di fatti e mezzi di prova nuovi (2 pagine) e un allegato
conclusivo del 31 marzo 2022 (20 pagine). Ha
partecipato inoltre a tre udienze, rispettivamente di 2 ore e 15 minuti
e due di 2 ore e 30 minuti, e ha scritto almeno 25 lettere. Infine ha dovuto
studiare la voluminosa documentazione agli atti e tenere i necessari colloqui
o la necessaria corrispondenza con il cliente. La pratica può definirsi nel
complesso di media difficoltà. In simili circostanze un'indennità per
ripetibili di fr. 4000.–, in cui sono già comprese le spese fisse (art. 6
cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, appare senz'altro congrua. Tale somma
deve poi essere ridotta in base al grado di soccombenza, di modo che in
concreto risulta pari a un terzo dell'indennità piena (cfr. RtiD II-2016 pag.
638 consid. 3b). Ne segue una spettanza di fr. 1335.– arrotondati. Anche
in proposito l'appellante riporta quindi un parziale successo.
10. Le
spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Il convenuto esce sconfitto sul contributo alimentare, ma sostanzialmente
vittorioso sul riparto delle spese giudiziarie in prima sede. Nel complesso si
giustifica così che sopporti tre quarti delle spese processuali, il resto
andando a carico dell'istante, la quale ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili
ridotte (metà dell'indennità piena).
11. Circa
Fatti
i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente la soglia di
fr. 30 000.–
Considerandi
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno
a provvedimenti cautelari (DTF 149 III 84 consid. 1.3), davanti al Tribunale
federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 8 della sentenza impugnata è così
riformato:
Le spese processuali di fr.
6000.– (compreso il saldo di fr. 445.95 relativo alla nota d'onorario del
notaio S__________ C__________) sono poste per due terzi a carico dell'istante
e per il resto a carico del convenuto, al quale l'istante rifonderà fr. 1335.–
per ripetibili ridotte.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese di appello, di fr. 4000.–, sono
poste per tre quanti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, alla
quale l'appellante rifonderà fr. 1250.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).