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Decisione

11.2022.91

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti: rivendicazione di proprietà su un box di una proprietà per piani

21 luglio 2022Italiano13 min

procedura a tutela dell'unione coniugale (SO.2016.668) introdotta da IS 1 (1974)

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.91

11.2022.97

Lugano

21 luglio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

vicepresidente,

Giamboni

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2021.414 (esecuzione

di decisioni: diritto di visita) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città

promossa con istanza del 10 maggio 2021

da

RE

1

(patrocinato

dall' PA 1 )

contro

CO

1 ,

(con

recapito presso )

giudicando sul reclamo

del 2 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 18

maggio 2022 (inc.11.2022.91) e sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata

dal reclamante il 7 giugno 2022 (inc. 11.2022.97);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell'ambito di una

procedura a tutela dell'unione coniugale (SO.2016.668) introdotta da IS 1 (1974)

contro il marito CO 1 (1962), con decreto cautelare “nelle more istruttorie” del

14 ottobre 2016 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha attribuito

i figli M__________ (nata il 10 dicembre 2005), L__________ (nato il

6 aprile 2007) ed E__________ (nato il 21 novembre 2008), alla madre con

esercizio in comune dell'autorità parentale e disciplinato il diritto di visita

paterno come segue:

3. Al

padre sono garantite le relazioni personali con i figli da esercitarsi in forma

sorvegliata presso il Punto d'Incontro di __________ (c/o Istituto __________),

con le seguenti modalità:

un

sabato o una domenica ogni due settimane, per una durata di un'ora, secondo

giorni e orari da concordare tra i genitori, tramite i rispettivi legali, e l'istituto,

la prima volta il 22/23 ottobre 2016.

3.1 La madre è tenuta ad accompagnare i

figli presso il Punto d'Incontro un quarto d'ora prima dell'orario d'inizio e a

passare a riprenderli un quarto d'ora dopo la fine degli incontri.

Il padre dovrà presentarsi agli

incontri soltanto all'orario d'inizio previsto e dovrà lasciare l'istituto non

appena si saranno conclusi gli in­contri.

3.2 Durante l'esercizio del diritto/dovere

di visita, al padre dovrà essere impedito di discutere con i figli circa il

loro attuale luogo di domicilio, le scuole frequentate e i loro numeri di

telefono, come pure degli asseriti maltrattamenti da loro subiti.

3.3 Gli operatori del Punto d'Incontro

dovranno trasmettere a questa Pretura un breve rapporto circa lo svolgimento

dei primi 4 diritti/doveri di visita, ritenuto che qualora dovessero

riscontrare dei disagi nei figli nell'incontrare il padre dovranno darne

immediato avviso alla Pretura, affinché possano essere adottate le opportune

misure.

Un

appello presentato da IS 1 contro il decreto cautelare appena citato è stato

stralciato dal ruolo per desistenza da questa Camera con decreto del 16

dicembre 2016 (inc.11.2016.110). Nell'agosto del 2018 CO 1 si è trasferita con

i figli a __________.

B. Il

10 maggio 2021 RE 1 si è rivolto al Pretore perché, in esecuzione alla

decisione 14 ottobre 2016, ‟l'assistente sociale che sarà designato è incaricato

di accompagnare i ragazzi M__________ (2005), L__________ (2007) ed E__________

(2008) __________ al PI più vicino con le scansioni già predisposteˮ e che

‟in caso di mancata esecuzione è autorizzato l'intervento delle autorità

di esecuzione previste dagli artt. 13 LACPC-TI, 9 cpv. 1 e 2 LACPC-GRˮ. Egli

ha altresì postulato l'acquisizione agli atti di vari incarti dalla Pretura e

ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio. Chiamata a presentare

osservazioni scritte il 31 maggio 2021 CO 1 ha proposto di respingere l'istanza,

instando anch'essa per il gratuito patrocinio. L'8 giugno e il 27 agosto 2021 le

parti hanno chiesto l'assunzione di varie prove.

C. Con

decisione del 18 maggio 2022 il Pretore, dopo avere negato l'assunzione delle prove

offerte dalle parti, ha respinto l'istanza.

Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico dell'istante,

tenuto a rifondere alla convenuta fr. 130.– per ripetibili. La richiesta

di gratuito patrocinio dell'istante è stata respinta, mentre quella della

convenuta è stata dichiarata priva d'oggetto per quanto attiene all'esenzione

dal pagamento delle spese processuali ed è stata respinta per quanto riguarda

il pagamento delle ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo 2

giugno 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere

la sua istanza di esecuzione. Il 7 giugno 2022 egli ha poi sollecitato il beneficio

del gratuito patrocinio. CO 1 non è stata chiamata a presentare osservazioni al

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Nel Cantone

Ticino il giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è,

indipendentemente dal valore della prestazione, il Pretore o il Pretore

aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria

(art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue

decisioni è dato unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC), da presentare

– trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notificazione (art.

321.

cpv. 2 CPC). I reclami contro le decisioni del giudice dell'esecuzione in

materia di diritto di famiglia competono a questa Camera (art. 48 lett. a

n. 8 combinato con il n. 1 LOG). In

concreto la decisione impugnata è pervenuta

al patrocinatore dell'istante il 24 maggio

2022.

(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 2 giugno 2022 (data

della raccomandata) il

reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore, preso atto che la domanda di esecuzione riguardava

il diritto di visita paterno disciplinato con il decreto cautelare del 14 ottobre

2016, ha constatato che l'istante non aveva prodotto la decisione da eseguire

come indicato dall'art. 338 cpv. 2 CPC. Escluso che il richiamo dalla Pretura di

tale decisione fosse sufficiente a sanare il vizio, e ricordato che il giudice

dell'esecuzione non è tenuto a collaborare alla raccolta del materiale

processuale il Pretore ha respinto l'istanza per mancanza di un presupposto

formale. Oltre a ciò, a suo parere, la misura chiesta dall'istante non rientra in

quelle esecutive indicate esaustivamente all'art. 343 cpv. 1 CPC. Quanto ai

mezzi di prova offerti dalle parti, il primo giudice li ha ritenuti inutili ai

fini del giudizio. Donde, in definitiva, la reiezione dell'istanza.

3.

Il

reclamante rimprovera innanzitutto al Pretore di essere incorso in un formalismo

eccessivo per aver respinto l'istanza a causa della mancata produzione del

decreto cautelare da eseguire, tanto più che questo era stato emanato dal

medesimo giudice. Ricordato che il Pretore conosceva il contenuto di tale

decisione, tant'è che l'ha citata con precisione, a suo parere tale vizio

formale poteva essere sanato dando seguito al richiamo dell'incarto come da lui

chiesto nell'istanza. Egli deplora altresì che il rifiuto di assumere le prove

da lui offerte è stato motivato nella decisone finale “con una prassi

discutibile visto che l'art. 154 CPC prevede la previa emanazione di un'ordinanza

sulle prove”, ragione per cui la procedura risultata inficiata da tale vizio.

a) Da

quest'ultima argomentazione giova subito sgombrare il campo, giacché se è vero che il Pretore ha

omesso di emanare un'ordinanza sulle

prove, da

ciò il reclamante non trae alcuna conseguenza. In dottrina v'è poi chi sostiene

perfino che in procedura sommaria si può prescindere da ordinanze sulle prove (I

CCA sentenza inc. 11.2017.85 del 17 aprile 2019 consid. 5 con rinvii). Un diniego

di giustizia, poi, è dato se una prova è stata assunta senza che sia stata

emanata un'ordinanza sulle prove (sentenza del Tribunale federale 4A_108/2017

del 30 maggio 2017 consid. 3.2). Per il resto, il Pretore ha motivato il

diniego con la decisione finale e il reclamante non spiega quale pregiudizio

gli sarebbe derivato dal fatto che il Pretore ha respinto con la decisione

finale (anziché con ordinanza separata) le prove da lui offerte. Al proposito

non occorre dilungarsi.

b) In concreto, il

reclamante non nega di non avere allegato alla domanda di esecuzione la

decisione da eseguire. Ora, l'art. 338 cpv. 2 CPC prevede che alla domanda di

esecuzione l'istante deve allegare i documenti necessari, tra i quali

segnatamente la decisione (messaggio del Consiglio federale: FF 2006 pag. 6755

in basso; Kofmel Ehrenzeller in:

Oberhammer/Domej/Haas, ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 6 ad art. 338; Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª

edizione, n. 4 ad art. 338; Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2,

2ª edizione n. 10 ad art. 338; Kellerhals

in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, edizione

2012, n. 10 ad art. 338; Staehelin

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 6 ad art. 338; Rohner/Mohs in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori],

Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 6 ad

art. 338). Un solo commentatore parrebbe invero sostenere che il richiedente

possa chiedere i documenti necessari al tribunale che ha emanato la decisione (Piotet in: CPC, Petit commentaire,

Basilea 2021, n. 12 ad art. 338). Egli rinvia tuttavia a un autore per il quale

invece la richiesta al giudice dell'esecuzione di riferirsi d'ufficio alla

decisione da eseguire non è sufficiente anche se si tratta del giudice del

luogo in cui è stata emessa la decisione da eseguire (Droese in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 14 ad art.

338).

c) Sia

come sia, per finire, la questione è di sapere se il Pretore, preso atto che

l'istante non aveva allegato alla domanda di esecuzione la decisione da

eseguire potesse respingere d'acchito l'istanza per tale mancanza (cfr.

analogamente: Obergericht del Canton Zurigo sentenza RV140003 del 26

febbraio 2014) o se non dovesse previamente assegnare alla parte un breve

termine per produrla. Il problema è che foss'anche incorso in un eccesso di

formalismo e in un conseguente diniego di giustizia, il Pretore ha respinto la

domanda di esecuzione per un altro motivo. E quando una decisione è sorretta da

più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di esse

bastando da sé sola per definire l'esito della causa, il ricorrente deve

confrontarsi con tutte quante, sotto pena di inammissibilità del ricorso, nel

senso che un'impugnazione può essere accolta unicamente se le critiche volte

contro ogni motivazione risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con

rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.70 del 7 aprile 2022 consid.

10b). In condizioni siffatte conviene passare all'esame delle censure riferite

all'altra motivazione.

4.

Il reclamante ritiene

sorprendente che per il Pretore le misure da lui chieste non rientrerebbero in quelle

previste dall'art. 343 CPC. A suo giudizio è manifesto che la sua richiesta

doveva essere compresa come misura coercitiva in applicazione dell'art. 343

cpv. 1 lett. d CPC. Ci si potrebbe domandare se basti manifestare stupore per

ritenere il rimedio giuridico sufficientemente motivato, un ricorrente dovendo

spiegare perché la sentenza di primo grado sia impugnata e per quali ragioni. Si

volesse anche transigere in proposito, poco muterebbe, il reclamo non essendo

destinato a miglior sorte.

a) Premesso

che nel quadro

di un'esecuzione (diretta o indiretta) non è possibile rimettere in discussione

la decisione da eseguire o le misure esecutive previste in quella decisione

(I CCA sentenza

inc. 11.2022.7 dell'8 febbraio 2022 consid. 6), con la domanda di esecuzione in esame RE 1 chiede in sostanza

di designare una terza persona con l'incarico di accompagnare i figli al punto

d'Incontro “più vicino con le scansioni già predisposteˮ. Se non che tale

richiesta esula dalla competenza del giudice dell'esecuzione. Certo, egli in

virtù del suo potere di apprezzamento, può adattare il diritto di visita a

nuove circostanze oppure sospenderlo temporaneamente o finanche rifiutarlo per

tenere conto del bene del figlio (I CCA sentenze inc. 11.2022.7 dell'8 febbraio

2022.

consid. 6b e inc. 11.2021.131 del 24 novembre 2021 consid. 5b con rinvii).

Il giudice dell'esecuzione non può tuttavia modificare la decisione da eseguire

(sentenza del Tribunale federale 5A_247/2007 del 19 dicembre 2007 consid. 5.1).

Né egli è abilitato a istituire una curatela di sorveglianza (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 6ª

edizione, pag. 698 nota 2503 con rinvii).

b) Non

si disconosce che l'istante aveva altresì chiesto che ‟in caso di mancata

esecuzione è autorizzato l'intervento delle autorità di esecuzioni previste dal

diritto cantonaleˮ. Così come formulata non è invero dato di capire a chi

l'ingiunzione debba essere diretta. Sia come sia, l'esecuzione forzata di un

diritto di vista con figli capaci di discernimento appare problematico tant'è

che si può finanche rinunciare all'uso della forza (sentenza del Tribunale

federale 5A_167/2017 dell'11 settembre 2017consid. 6.1 con rinvio in: FamPra.ch

2018.

pag. 570). Una misura del genere non entrava in linea di conto, il bene

del figlio non potendo essere perseguito attraverso la coartazione. Ne segue,

in definitiva, che il reclamo è destinato all'insuccesso.

5.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a CO 1 per

osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio

postulato dal reclamante, esso non può entrare in considerazione. Versasse

anche il richiedente in gravi ristrettezze, per vero, il reclamo appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo

(nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato

alla controparte.

6.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le

decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze sul diritto di visita

sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1

LTF) senza riguardo a questioni di valore (sentenza del Tribunale federale

5A_148/2007 del 10 luglio 2007 consid. 1.2). L'impugnabilità

del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.

3. La richiesta di gratuito patrocinio è

respinta.

4. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).