11.2022.91
Tutela giurisdizionale dei casi manifesti: rivendicazione di proprietà su un box di una proprietà per piani
21 luglio 2022Italiano13 min
procedura a tutela dell'unione coniugale (SO.2016.668) introdotta da IS 1 (1974)
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.91
11.2022.97
Lugano
21 luglio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
vicepresidente,
Giamboni
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2021.414 (esecuzione
di decisioni: diritto di visita) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con istanza del 10 maggio 2021
da
RE
1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro
CO
1 ,
(con
recapito presso )
giudicando sul reclamo
del 2 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 18
maggio 2022 (inc.11.2022.91) e sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata
dal reclamante il 7 giugno 2022 (inc. 11.2022.97);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell'ambito di una
procedura a tutela dell'unione coniugale (SO.2016.668) introdotta da IS 1 (1974)
contro il marito CO 1 (1962), con decreto cautelare “nelle more istruttorie” del
14 ottobre 2016 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha attribuito
i figli M__________ (nata il 10 dicembre 2005), L__________ (nato il
6 aprile 2007) ed E__________ (nato il 21 novembre 2008), alla madre con
esercizio in comune dell'autorità parentale e disciplinato il diritto di visita
paterno come segue:
3. Al
padre sono garantite le relazioni personali con i figli da esercitarsi in forma
sorvegliata presso il Punto d'Incontro di __________ (c/o Istituto __________),
con le seguenti modalità:
un
sabato o una domenica ogni due settimane, per una durata di un'ora, secondo
giorni e orari da concordare tra i genitori, tramite i rispettivi legali, e l'istituto,
la prima volta il 22/23 ottobre 2016.
3.1 La madre è tenuta ad accompagnare i
figli presso il Punto d'Incontro un quarto d'ora prima dell'orario d'inizio e a
passare a riprenderli un quarto d'ora dopo la fine degli incontri.
Il padre dovrà presentarsi agli
incontri soltanto all'orario d'inizio previsto e dovrà lasciare l'istituto non
appena si saranno conclusi gli incontri.
3.2 Durante l'esercizio del diritto/dovere
di visita, al padre dovrà essere impedito di discutere con i figli circa il
loro attuale luogo di domicilio, le scuole frequentate e i loro numeri di
telefono, come pure degli asseriti maltrattamenti da loro subiti.
3.3 Gli operatori del Punto d'Incontro
dovranno trasmettere a questa Pretura un breve rapporto circa lo svolgimento
dei primi 4 diritti/doveri di visita, ritenuto che qualora dovessero
riscontrare dei disagi nei figli nell'incontrare il padre dovranno darne
immediato avviso alla Pretura, affinché possano essere adottate le opportune
misure.
Un
appello presentato da IS 1 contro il decreto cautelare appena citato è stato
stralciato dal ruolo per desistenza da questa Camera con decreto del 16
dicembre 2016 (inc.11.2016.110). Nell'agosto del 2018 CO 1 si è trasferita con
i figli a __________.
B. Il
10 maggio 2021 RE 1 si è rivolto al Pretore perché, in esecuzione alla
decisione 14 ottobre 2016, ‟l'assistente sociale che sarà designato è incaricato
di accompagnare i ragazzi M__________ (2005), L__________ (2007) ed E__________
(2008) __________ al PI più vicino con le scansioni già predisposteˮ e che
‟in caso di mancata esecuzione è autorizzato l'intervento delle autorità
di esecuzione previste dagli artt. 13 LACPC-TI, 9 cpv. 1 e 2 LACPC-GRˮ. Egli
ha altresì postulato l'acquisizione agli atti di vari incarti dalla Pretura e
ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio. Chiamata a presentare
osservazioni scritte il 31 maggio 2021 CO 1 ha proposto di respingere l'istanza,
instando anch'essa per il gratuito patrocinio. L'8 giugno e il 27 agosto 2021 le
parti hanno chiesto l'assunzione di varie prove.
C. Con
decisione del 18 maggio 2022 il Pretore, dopo avere negato l'assunzione delle prove
offerte dalle parti, ha respinto l'istanza.
Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico dell'istante,
tenuto a rifondere alla convenuta fr. 130.– per ripetibili. La richiesta
di gratuito patrocinio dell'istante è stata respinta, mentre quella della
convenuta è stata dichiarata priva d'oggetto per quanto attiene all'esenzione
dal pagamento delle spese processuali ed è stata respinta per quanto riguarda
il pagamento delle ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo 2
giugno 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere
la sua istanza di esecuzione. Il 7 giugno 2022 egli ha poi sollecitato il beneficio
del gratuito patrocinio. CO 1 non è stata chiamata a presentare osservazioni al
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Nel Cantone
Ticino il giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è,
indipendentemente dal valore della prestazione, il Pretore o il Pretore
aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria
(art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue
decisioni è dato unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC), da presentare
– trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notificazione (art.
321.
cpv. 2 CPC). I reclami contro le decisioni del giudice dell'esecuzione in
materia di diritto di famiglia competono a questa Camera (art. 48 lett. a
n. 8 combinato con il n. 1 LOG). In
concreto la decisione impugnata è pervenuta
al patrocinatore dell'istante il 24 maggio
2022.
(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 2 giugno 2022 (data
della raccomandata) il
reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.
2.
Nella
decisione impugnata il Pretore, preso atto che la domanda di esecuzione riguardava
il diritto di visita paterno disciplinato con il decreto cautelare del 14 ottobre
2016, ha constatato che l'istante non aveva prodotto la decisione da eseguire
come indicato dall'art. 338 cpv. 2 CPC. Escluso che il richiamo dalla Pretura di
tale decisione fosse sufficiente a sanare il vizio, e ricordato che il giudice
dell'esecuzione non è tenuto a collaborare alla raccolta del materiale
processuale il Pretore ha respinto l'istanza per mancanza di un presupposto
formale. Oltre a ciò, a suo parere, la misura chiesta dall'istante non rientra in
quelle esecutive indicate esaustivamente all'art. 343 cpv. 1 CPC. Quanto ai
mezzi di prova offerti dalle parti, il primo giudice li ha ritenuti inutili ai
fini del giudizio. Donde, in definitiva, la reiezione dell'istanza.
3.
Il
reclamante rimprovera innanzitutto al Pretore di essere incorso in un formalismo
eccessivo per aver respinto l'istanza a causa della mancata produzione del
decreto cautelare da eseguire, tanto più che questo era stato emanato dal
medesimo giudice. Ricordato che il Pretore conosceva il contenuto di tale
decisione, tant'è che l'ha citata con precisione, a suo parere tale vizio
formale poteva essere sanato dando seguito al richiamo dell'incarto come da lui
chiesto nell'istanza. Egli deplora altresì che il rifiuto di assumere le prove
da lui offerte è stato motivato nella decisone finale “con una prassi
discutibile visto che l'art. 154 CPC prevede la previa emanazione di un'ordinanza
sulle prove”, ragione per cui la procedura risultata inficiata da tale vizio.
a) Da
quest'ultima argomentazione giova subito sgombrare il campo, giacché se è vero che il Pretore ha
omesso di emanare un'ordinanza sulle
prove, da
ciò il reclamante non trae alcuna conseguenza. In dottrina v'è poi chi sostiene
perfino che in procedura sommaria si può prescindere da ordinanze sulle prove (I
CCA sentenza inc. 11.2017.85 del 17 aprile 2019 consid. 5 con rinvii). Un diniego
di giustizia, poi, è dato se una prova è stata assunta senza che sia stata
emanata un'ordinanza sulle prove (sentenza del Tribunale federale 4A_108/2017
del 30 maggio 2017 consid. 3.2). Per il resto, il Pretore ha motivato il
diniego con la decisione finale e il reclamante non spiega quale pregiudizio
gli sarebbe derivato dal fatto che il Pretore ha respinto con la decisione
finale (anziché con ordinanza separata) le prove da lui offerte. Al proposito
non occorre dilungarsi.
b) In concreto, il
reclamante non nega di non avere allegato alla domanda di esecuzione la
decisione da eseguire. Ora, l'art. 338 cpv. 2 CPC prevede che alla domanda di
esecuzione l'istante deve allegare i documenti necessari, tra i quali
segnatamente la decisione (messaggio del Consiglio federale: FF 2006 pag. 6755
in basso; Kofmel Ehrenzeller in:
Oberhammer/Domej/Haas, ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 6 ad art. 338; Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª
edizione, n. 4 ad art. 338; Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2,
2ª edizione n. 10 ad art. 338; Kellerhals
in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, edizione
2012, n. 10 ad art. 338; Staehelin
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 6 ad art. 338; Rohner/Mohs in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 6 ad
art. 338). Un solo commentatore parrebbe invero sostenere che il richiedente
possa chiedere i documenti necessari al tribunale che ha emanato la decisione (Piotet in: CPC, Petit commentaire,
Basilea 2021, n. 12 ad art. 338). Egli rinvia tuttavia a un autore per il quale
invece la richiesta al giudice dell'esecuzione di riferirsi d'ufficio alla
decisione da eseguire non è sufficiente anche se si tratta del giudice del
luogo in cui è stata emessa la decisione da eseguire (Droese in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 14 ad art.
338).
c) Sia
come sia, per finire, la questione è di sapere se il Pretore, preso atto che
l'istante non aveva allegato alla domanda di esecuzione la decisione da
eseguire potesse respingere d'acchito l'istanza per tale mancanza (cfr.
analogamente: Obergericht del Canton Zurigo sentenza RV140003 del 26
febbraio 2014) o se non dovesse previamente assegnare alla parte un breve
termine per produrla. Il problema è che foss'anche incorso in un eccesso di
formalismo e in un conseguente diniego di giustizia, il Pretore ha respinto la
domanda di esecuzione per un altro motivo. E quando una decisione è sorretta da
più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di esse
bastando da sé sola per definire l'esito della causa, il ricorrente deve
confrontarsi con tutte quante, sotto pena di inammissibilità del ricorso, nel
senso che un'impugnazione può essere accolta unicamente se le critiche volte
contro ogni motivazione risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con
rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.70 del 7 aprile 2022 consid.
10b). In condizioni siffatte conviene passare all'esame delle censure riferite
all'altra motivazione.
4.
Il reclamante ritiene
sorprendente che per il Pretore le misure da lui chieste non rientrerebbero in quelle
previste dall'art. 343 CPC. A suo giudizio è manifesto che la sua richiesta
doveva essere compresa come misura coercitiva in applicazione dell'art. 343
cpv. 1 lett. d CPC. Ci si potrebbe domandare se basti manifestare stupore per
ritenere il rimedio giuridico sufficientemente motivato, un ricorrente dovendo
spiegare perché la sentenza di primo grado sia impugnata e per quali ragioni. Si
volesse anche transigere in proposito, poco muterebbe, il reclamo non essendo
destinato a miglior sorte.
a) Premesso
che nel quadro
di un'esecuzione (diretta o indiretta) non è possibile rimettere in discussione
la decisione da eseguire o le misure esecutive previste in quella decisione
(I CCA sentenza
inc. 11.2022.7 dell'8 febbraio 2022 consid. 6), con la domanda di esecuzione in esame RE 1 chiede in sostanza
di designare una terza persona con l'incarico di accompagnare i figli al punto
d'Incontro “più vicino con le scansioni già predisposteˮ. Se non che tale
richiesta esula dalla competenza del giudice dell'esecuzione. Certo, egli in
virtù del suo potere di apprezzamento, può adattare il diritto di visita a
nuove circostanze oppure sospenderlo temporaneamente o finanche rifiutarlo per
tenere conto del bene del figlio (I CCA sentenze inc. 11.2022.7 dell'8 febbraio
2022.
consid. 6b e inc. 11.2021.131 del 24 novembre 2021 consid. 5b con rinvii).
Il giudice dell'esecuzione non può tuttavia modificare la decisione da eseguire
(sentenza del Tribunale federale 5A_247/2007 del 19 dicembre 2007 consid. 5.1).
Né egli è abilitato a istituire una curatela di sorveglianza (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 6ª
edizione, pag. 698 nota 2503 con rinvii).
b) Non
si disconosce che l'istante aveva altresì chiesto che ‟in caso di mancata
esecuzione è autorizzato l'intervento delle autorità di esecuzioni previste dal
diritto cantonaleˮ. Così come formulata non è invero dato di capire a chi
l'ingiunzione debba essere diretta. Sia come sia, l'esecuzione forzata di un
diritto di vista con figli capaci di discernimento appare problematico tant'è
che si può finanche rinunciare all'uso della forza (sentenza del Tribunale
federale 5A_167/2017 dell'11 settembre 2017consid. 6.1 con rinvio in: FamPra.ch
2018.
pag. 570). Una misura del genere non entrava in linea di conto, il bene
del figlio non potendo essere perseguito attraverso la coartazione. Ne segue,
in definitiva, che il reclamo è destinato all'insuccesso.
5.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a CO 1 per
osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio
postulato dal reclamante, esso non può entrare in considerazione. Versasse
anche il richiedente in gravi ristrettezze, per vero, il reclamo appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo
(nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato
alla controparte.
6.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le
decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze sul diritto di visita
sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1
LTF) senza riguardo a questioni di valore (sentenza del Tribunale federale
5A_148/2007 del 10 luglio 2007 consid. 1.2). L'impugnabilità
del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è
respinta.
4. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).