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Decisione

11.2022.92

Esecuzione di decisioni: diritto di visita

18 luglio 2022Italiano11 min

ragioni davanti a questa Camera. Una sanatoria del diritto di essere sentito può

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.92

Lugano

18 luglio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

vicepresidente,

Giamboni

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2019.60 (divorzio

su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città

promossa con petizione del 16 ottobre 2019

da

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

RE

1 ,

(già

patrocinata dall'avv. ),

giudicando sul reclamo (‟contestazioneˮ)

del 25 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione del 23 maggio 2022

con cui il Pretore aggiunto le ha inflitto una multa disciplinare di fr. 200.–;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di

divorzio (DM.2019.60) promossa il 16 ottobre 2019 davanti al Pretore

aggiunto della giurisdizione di Locarno Città da CO 1 (1973) nei confronti

della moglie RE 1 (1975), a un'udienza del 5 febbraio 2020 i coniugi si sono

accordati sul seguente diritto di visita paterno sulla figlia R__________, nata

il 7 febbraio 2010:

– (…)

– Dopo il

9 marzo 2020 il padre avrà con sé i figli sempre a cadenza quindicinale,

riservati i turni di lavoro del padre, da sabato alle 10:00 a domenica alle

18:00 con pernottamento.

– Il

passaggio dei figli avverrà se possibile presso il Punto di incontro di __________.

La curatrice ne chiederà al più presto l'attivazione. Nel caso in cui

l'esercizio del DDV fosse previsto in una data in cui il PDI fosse chiuso, il

passaggio avverrà direttamente tra i genitori.

– I figli

trascorreranno con il padre due settimane alla fine di agosto, compatibilmente

con gli impegni lavorativi del padre. Per quanto riguarda le vacanze dei Morti

e di Natale, i genitori si accorderanno a tempo debito.

– Il padre

potrà contattare durante la settimana i figli chiamando a casa della madre

dalle 19.30 alle 19.45.

Tale regolamentazione è stata

sostanzialmente confermata all'udienza del 12 marzo 2021 in cui le parti si

sono intese sui periodi di vacanza.

B. Adito il 17 marzo 2022 da CO 1 con decisione ‟superprovvisionaleˮ

del giorno dopo il Pretore aggiunto

ha ordinato a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa

disciplinare fino a fr. 1000.– per ogni singola violazione dell'ordine – “di collaborare

e permettere al padre l'esercizio dei suoi diritti di visita nei fine settimana

da lui indicati alla curatrice educativa entro il 15 di ogni mese (e da

quest'ultima in seguito a lei comunicati) …”. Egli ha avvertito inoltre la

convenuta che qualora non dovesse consegnare la figlia al padre questi avrebbe

potuto richiedere l'intervento della forza pubblica per

ottenerne la consegna. Chiamata a presentare osservazioni, in un memoriale dell'8

aprile 2022 RE 1 ha postulato la revoca di tale decisione. Con decreto cautelare ‟intermedioˮ del 13

maggio 2022 il Pretore aggiunto ha poi imposto il passaggio della figlia

al Punto d'incontro di

__________ fermo restando che fino all'attivazione di tale modalità lo scambio sarebbe

avvenuto tra i genitori negli orari previsti fino a quel momento e “con le

misure d'esecuzione di cui alla decisione inaudita parte del 18 marzo 2022”.

C. Il

20 maggio 2022 CO 1, deplorando il mancato

esercizio del diritto di visita del fine settimana precedente nonostante

l'intervento della polizia, ha chiesto al Pretore aggiunto di adottare le misure

esecutive previste nel decreto del 18 marzo 2022. Con decisione (‟multa disciplinareˮ) del 23 maggio 2022 il

Pretore aggiunto ha irrogato a RE 1 una

multa disciplinare di fr. 200.–, da corrispondere entro 30 giorni, per aver

contravvenuto all'ordine impartito con la decisione del 18 marzo 2022 di

‟collaborare e permettere al padre l'esercizio dei suoi diritti di

visitaˮ.

D. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo (‟contestazioneˮ)

del 25 maggio 2022 per ottenere che la multa disciplinare sia annullata e che

la decisione ‟supercautelareˮ del 18 marzo 2022 sia revocata. Il

reclamo non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della

prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale

statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni è dato unicamente reclamo

(art. 309 lett. a CPC), da presentare – trattandosi di procedura

sommaria – entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). I reclami

contro le decisioni del giudice dell'esecuzione in materia di diritto di

famiglia competono a questa Camera (art. 48 lett. a n. 8 combinato

con il n. 1 LOG). Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, in concreto

la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice della convenuta il 24 maggio 2022. Introdotta il 27 maggio seguente, la ‟contestazioneˮ

in esame, che può essere trattata come reclamo, è pertanto ricevibile.

2. Nella

decisione impugnata il Pretore aggiunto, preso atto del rapporto della Polizia

Comunale di __________ del 16 maggio 2022, ha accertato che RE 1 – con

l'ausilio di suo fratello – ha compiuto “atti di chiaro ostruzionismo” nei confronti degli agenti di

polizia intervenuti, ciò che ha impedito a CO 1 di esercitare il suo diritto di

visita. Per il primo giudice essa ha così contravvenuto all'ordine impartitole

con la decisione inaudita parte del 18 marzo 2022 di ‟collaborare e

permettere al padre l'esercizio dei suoi diritti di visitaˮ. Donde la

condanna di RE 1 a corrispondere entro 30 giorni una multa disciplinare di fr.

200.–.

3. La

decisione con cui viene inflitta una multa disciplinare in applicazione dell'art.

343 cpv. 1 lett. b CPC non costituisce una misura cautelare, perché ha

carattere definitivo. Questa continua infatti a sussistere anche nel caso in

cui la decisione da eseguire emanata in via supercautelare dovesse poi essere

modificata (DTF 142 III 592 consid. 5.2). Tale misura è un mezzo di coercizione

indiretta e come per le altre misure di tale natura, il giudice dell'esecuzione

deve dapprima comminarla e poi, con una decisione “di attuazione”, infliggerla (DTF 142 III 589 consid. 3 con rinvii; v. anche Kofmel Ehrenzeller in: Oberhammer [curatore], Schweizerische

ZPO, 2ª edizione, n. 3 ad art. 343; Jenny

in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 15 ad art. 254).

4. RE

1, che non nega il mancato esercizio dei diritti di visita, sostiene che l'impedimento

non è dipeso da lei ma dalla figlia, la quale come in passato ha espresso la

chiara volontà di non vedere il padre neppure nel fine settimana del 14 maggio

2022. Essa soggiunge che già la sera prima del diritto di visita, R__________ aveva

avvertito il papà di non volerlo incontrare, posizione da lei mantenuta anche il

giorno seguente e poi riferita alla polizia, intervenuta a seguito dell'insistenza

del padre. La reclamante afferma così di non avere ostacolato il diritto di

visita, dichiarandosi disposta a concederlo in forma ridotta al fine di

rispettare la volontà della figlia. Essa sottolinea inoltre che R__________,

dodicenne, è in grado di manifestare la sua volontà di non volere incontrare il

padre. A suo parere, poi, il decreto supercautelare del 18 marzo 2022 “rischia

di strumentalizzare la figlia e di traumatizzarla”, tanto più che la ragazza

non è stata sentita. Essa chiede in definitiva di annullare la multa così come

la decisione emessa il 18 marzo 2022.

a) Dal

postulato annullamento della decisione supercautelare del 18 marzo 2022 giova

subito sgombrare il campo. Nel quadro di un'esecuzione (diretta o

indiretta) non è infatti possibile rimettere in discussione la decisione da

eseguire o le misure esecutive previste in quella decisione (I CCA sentenza

inc. 11.2022.7 dell'8 febbraio 2022 consid. 6). Premesso ciò, tutto quanto RE 1 adduce nel suo reclamo andava sottoposto

al Pretore aggiunto e non sollevato per la prima volta davanti a questa

Camera. Nella procedura di reclamo, infatti, fatte salve speciali

disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni,

né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art.

326 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 324 consid. 6.6.1). Fondato su fatti e obbiezioni

nuovi, il reclamo andrebbe così dichiarato d'acchito irricevibile.

b) Il

problema è che, in concreto, il Pretore aggiunto non ha chiesto osservazioni a RE

1. Ricevuta venerdì 20 maggio 2022 l'istanza

di CO 1, egli ha statuito senza indugio il lunedì successivo. L'istanza in

questione non è stata pertanto oggetto di discussione. Così procedendo, il

primo giudice ha impedito alla convenuta di difendersi e dal presentare prove

sull'assenza di colpa per l'inosservanza dell'ingiunzione, precludendole il

diritto d'essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC). E una violazione del diritto

d'essere sentito comporta per principio l'annullamento della sentenza

impugnata, indipendentemente dalla fondatezza della decisione nel merito (DTF 144

Fatti

I 17 consid. 5.3 142 II 226 consid. 2.8.1).

c) Né

il vizio formale può reputarsi sanato per avere potuto, RE 1, far valere le sue

ragioni davanti a questa Camera. Una sanatoria del diritto di essere sentito può

entrare in linea di conto se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente

dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in

diritto, sempre che la violazione non sia particolarmente grave o, pur grave,

possa essere rimediata dall'autorità di ricorso poiché rinviare gli atti

all'autorità di primo grado sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe

inutili perdite di tempo (DTF 146 III 105 consid. 3.5.2, 145 I 174 consid. 4.4;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.41 del 2 febbraio 2022 consid. 3). L'autorità

di reclamo non dispone tuttavia di pieno potere cognitivo

sull'accertamento dei fatti (art. 320 lett. b CPC). Il principio testé

enunciato non trova pertanto applicazione nel caso specifico (analogamente: I

CCA sentenza 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5e).

Considerandi

d) Nelle

circostanze descritte non rimane quindi che annullare la decisione impugnata e

rinviare gli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio, dopo che avrà sentito

RE 1 per iscritto o oralmente. Le particolarità della fattispecie giustificano

di statuire – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Alla luce della

violazione di carattere procedurale appare superfluo invitare CO 1 a formulare

osservazioni che questa Camera non potrebbe comunque vagliare.

5.

Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non

prelevare spese processuali. Non si pone problema di ripetibili o indennità di

inconvenienza, per altro nemmeno richieste, la reclamante essendosi difesa da

sé e la stesura del reclamo non avendole verosimilmente causato spese di

rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Né si

pone poi problema di ripetibili alla controparte, il reclamo non essendo stato

intimato per osservazioni.

6.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di

sentenze sul diritto di visita sono impu-gnabili con ricorso in materia civile

(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) senza riguardo a questioni di valore

(sentenza del Tribunale fe-derale 5A_148/2007 del 10 luglio 2007 consid. 1.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide 1. Il reclamo è

parzialmente accolto, nel senso che la decisone impugnata è annullata e gli

atti sono rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei

considerandi.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).