11.2022.92
Esecuzione di decisioni: diritto di visita
18 luglio 2022Italiano11 min
ragioni davanti a questa Camera. Una sanatoria del diritto di essere sentito può
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.92
Lugano
18 luglio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
vicepresidente,
Giamboni
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2019.60 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con petizione del 16 ottobre 2019
da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
RE
1 ,
(già
patrocinata dall'avv. ),
giudicando sul reclamo (‟contestazioneˮ)
del 25 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione del 23 maggio 2022
con cui il Pretore aggiunto le ha inflitto una multa disciplinare di fr. 200.–;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di
divorzio (DM.2019.60) promossa il 16 ottobre 2019 davanti al Pretore
aggiunto della giurisdizione di Locarno Città da CO 1 (1973) nei confronti
della moglie RE 1 (1975), a un'udienza del 5 febbraio 2020 i coniugi si sono
accordati sul seguente diritto di visita paterno sulla figlia R__________, nata
il 7 febbraio 2010:
– (…)
– Dopo il
9 marzo 2020 il padre avrà con sé i figli sempre a cadenza quindicinale,
riservati i turni di lavoro del padre, da sabato alle 10:00 a domenica alle
18:00 con pernottamento.
– Il
passaggio dei figli avverrà se possibile presso il Punto di incontro di __________.
La curatrice ne chiederà al più presto l'attivazione. Nel caso in cui
l'esercizio del DDV fosse previsto in una data in cui il PDI fosse chiuso, il
passaggio avverrà direttamente tra i genitori.
– I figli
trascorreranno con il padre due settimane alla fine di agosto, compatibilmente
con gli impegni lavorativi del padre. Per quanto riguarda le vacanze dei Morti
e di Natale, i genitori si accorderanno a tempo debito.
– Il padre
potrà contattare durante la settimana i figli chiamando a casa della madre
dalle 19.30 alle 19.45.
Tale regolamentazione è stata
sostanzialmente confermata all'udienza del 12 marzo 2021 in cui le parti si
sono intese sui periodi di vacanza.
B. Adito il 17 marzo 2022 da CO 1 con decisione ‟superprovvisionaleˮ
del giorno dopo il Pretore aggiunto
ha ordinato a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa
disciplinare fino a fr. 1000.– per ogni singola violazione dell'ordine – “di collaborare
e permettere al padre l'esercizio dei suoi diritti di visita nei fine settimana
da lui indicati alla curatrice educativa entro il 15 di ogni mese (e da
quest'ultima in seguito a lei comunicati) …”. Egli ha avvertito inoltre la
convenuta che qualora non dovesse consegnare la figlia al padre questi avrebbe
potuto richiedere l'intervento della forza pubblica per
ottenerne la consegna. Chiamata a presentare osservazioni, in un memoriale dell'8
aprile 2022 RE 1 ha postulato la revoca di tale decisione. Con decreto cautelare ‟intermedioˮ del 13
maggio 2022 il Pretore aggiunto ha poi imposto il passaggio della figlia
al Punto d'incontro di
__________ fermo restando che fino all'attivazione di tale modalità lo scambio sarebbe
avvenuto tra i genitori negli orari previsti fino a quel momento e “con le
misure d'esecuzione di cui alla decisione inaudita parte del 18 marzo 2022”.
C. Il
20 maggio 2022 CO 1, deplorando il mancato
esercizio del diritto di visita del fine settimana precedente nonostante
l'intervento della polizia, ha chiesto al Pretore aggiunto di adottare le misure
esecutive previste nel decreto del 18 marzo 2022. Con decisione (‟multa disciplinareˮ) del 23 maggio 2022 il
Pretore aggiunto ha irrogato a RE 1 una
multa disciplinare di fr. 200.–, da corrispondere entro 30 giorni, per aver
contravvenuto all'ordine impartito con la decisione del 18 marzo 2022 di
‟collaborare e permettere al padre l'esercizio dei suoi diritti di
visitaˮ.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo (‟contestazioneˮ)
del 25 maggio 2022 per ottenere che la multa disciplinare sia annullata e che
la decisione ‟supercautelareˮ del 18 marzo 2022 sia revocata. Il
reclamo non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della
prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale
statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni è dato unicamente reclamo
(art. 309 lett. a CPC), da presentare – trattandosi di procedura
sommaria – entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). I reclami
contro le decisioni del giudice dell'esecuzione in materia di diritto di
famiglia competono a questa Camera (art. 48 lett. a n. 8 combinato
con il n. 1 LOG). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, in concreto
la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice della convenuta il 24 maggio 2022. Introdotta il 27 maggio seguente, la ‟contestazioneˮ
in esame, che può essere trattata come reclamo, è pertanto ricevibile.
2. Nella
decisione impugnata il Pretore aggiunto, preso atto del rapporto della Polizia
Comunale di __________ del 16 maggio 2022, ha accertato che RE 1 – con
l'ausilio di suo fratello – ha compiuto “atti di chiaro ostruzionismo” nei confronti degli agenti di
polizia intervenuti, ciò che ha impedito a CO 1 di esercitare il suo diritto di
visita. Per il primo giudice essa ha così contravvenuto all'ordine impartitole
con la decisione inaudita parte del 18 marzo 2022 di ‟collaborare e
permettere al padre l'esercizio dei suoi diritti di visitaˮ. Donde la
condanna di RE 1 a corrispondere entro 30 giorni una multa disciplinare di fr.
200.–.
3. La
decisione con cui viene inflitta una multa disciplinare in applicazione dell'art.
343 cpv. 1 lett. b CPC non costituisce una misura cautelare, perché ha
carattere definitivo. Questa continua infatti a sussistere anche nel caso in
cui la decisione da eseguire emanata in via supercautelare dovesse poi essere
modificata (DTF 142 III 592 consid. 5.2). Tale misura è un mezzo di coercizione
indiretta e come per le altre misure di tale natura, il giudice dell'esecuzione
deve dapprima comminarla e poi, con una decisione “di attuazione”, infliggerla (DTF 142 III 589 consid. 3 con rinvii; v. anche Kofmel Ehrenzeller in: Oberhammer [curatore], Schweizerische
ZPO, 2ª edizione, n. 3 ad art. 343; Jenny
in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 15 ad art. 254).
4. RE
1, che non nega il mancato esercizio dei diritti di visita, sostiene che l'impedimento
non è dipeso da lei ma dalla figlia, la quale come in passato ha espresso la
chiara volontà di non vedere il padre neppure nel fine settimana del 14 maggio
2022. Essa soggiunge che già la sera prima del diritto di visita, R__________ aveva
avvertito il papà di non volerlo incontrare, posizione da lei mantenuta anche il
giorno seguente e poi riferita alla polizia, intervenuta a seguito dell'insistenza
del padre. La reclamante afferma così di non avere ostacolato il diritto di
visita, dichiarandosi disposta a concederlo in forma ridotta al fine di
rispettare la volontà della figlia. Essa sottolinea inoltre che R__________,
dodicenne, è in grado di manifestare la sua volontà di non volere incontrare il
padre. A suo parere, poi, il decreto supercautelare del 18 marzo 2022 “rischia
di strumentalizzare la figlia e di traumatizzarla”, tanto più che la ragazza
non è stata sentita. Essa chiede in definitiva di annullare la multa così come
la decisione emessa il 18 marzo 2022.
a) Dal
postulato annullamento della decisione supercautelare del 18 marzo 2022 giova
subito sgombrare il campo. Nel quadro di un'esecuzione (diretta o
indiretta) non è infatti possibile rimettere in discussione la decisione da
eseguire o le misure esecutive previste in quella decisione (I CCA sentenza
inc. 11.2022.7 dell'8 febbraio 2022 consid. 6). Premesso ciò, tutto quanto RE 1 adduce nel suo reclamo andava sottoposto
al Pretore aggiunto e non sollevato per la prima volta davanti a questa
Camera. Nella procedura di reclamo, infatti, fatte salve speciali
disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni,
né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art.
326 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 324 consid. 6.6.1). Fondato su fatti e obbiezioni
nuovi, il reclamo andrebbe così dichiarato d'acchito irricevibile.
b) Il
problema è che, in concreto, il Pretore aggiunto non ha chiesto osservazioni a RE
1. Ricevuta venerdì 20 maggio 2022 l'istanza
di CO 1, egli ha statuito senza indugio il lunedì successivo. L'istanza in
questione non è stata pertanto oggetto di discussione. Così procedendo, il
primo giudice ha impedito alla convenuta di difendersi e dal presentare prove
sull'assenza di colpa per l'inosservanza dell'ingiunzione, precludendole il
diritto d'essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC). E una violazione del diritto
d'essere sentito comporta per principio l'annullamento della sentenza
impugnata, indipendentemente dalla fondatezza della decisione nel merito (DTF 144
Fatti
I 17 consid. 5.3 142 II 226 consid. 2.8.1).
c) Né
il vizio formale può reputarsi sanato per avere potuto, RE 1, far valere le sue
ragioni davanti a questa Camera. Una sanatoria del diritto di essere sentito può
entrare in linea di conto se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente
dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in
diritto, sempre che la violazione non sia particolarmente grave o, pur grave,
possa essere rimediata dall'autorità di ricorso poiché rinviare gli atti
all'autorità di primo grado sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe
inutili perdite di tempo (DTF 146 III 105 consid. 3.5.2, 145 I 174 consid. 4.4;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.41 del 2 febbraio 2022 consid. 3). L'autorità
di reclamo non dispone tuttavia di pieno potere cognitivo
sull'accertamento dei fatti (art. 320 lett. b CPC). Il principio testé
enunciato non trova pertanto applicazione nel caso specifico (analogamente: I
CCA sentenza 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5e).
Considerandi
d) Nelle
circostanze descritte non rimane quindi che annullare la decisione impugnata e
rinviare gli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio, dopo che avrà sentito
RE 1 per iscritto o oralmente. Le particolarità della fattispecie giustificano
di statuire – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Alla luce della
violazione di carattere procedurale appare superfluo invitare CO 1 a formulare
osservazioni che questa Camera non potrebbe comunque vagliare.
5.
Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non
prelevare spese processuali. Non si pone problema di ripetibili o indennità di
inconvenienza, per altro nemmeno richieste, la reclamante essendosi difesa da
sé e la stesura del reclamo non avendole verosimilmente causato spese di
rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Né si
pone poi problema di ripetibili alla controparte, il reclamo non essendo stato
intimato per osservazioni.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di
sentenze sul diritto di visita sono impu-gnabili con ricorso in materia civile
(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) senza riguardo a questioni di valore
(sentenza del Tribunale fe-derale 5A_148/2007 del 10 luglio 2007 consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide 1. Il reclamo è
parzialmente accolto, nel senso che la decisone impugnata è annullata e gli
atti sono rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).