11.2022.93
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
14 giugno 2022Italiano4 min
B. Il 29 maggio 2022 AP
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.93
Lugano
14 giugno 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2022.780 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza dell'11 febbraio 2022 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando sull'appello
del 29 maggio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
19 maggio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 19 maggio
2022 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1965) cittadino bosniaco, e
AO 1 (1967) a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie,
ha affidato il figlio D__________ (27 settembre 2007) alla madre (riservato il
diritto di vista paterno), ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare
per il figlio di fr. 780.– mensili, oltre l'assegno familiare, fino a settembre
2023 e di fr. 740.–, oltre l'assegno familiare da ottobre 2023 fino alla
maggiore età rispettivamente fino alla conclusione di un'adeguata formazione
professionale e non ha stabiliti contributi di mantenimento fra i coniugi. Egli
ha inoltre vietato al marito di avvicinarsi fino al 30 novembre 2022 ad una
distanza inferiore ai 300 metri alla moglie. Le spese processuali di
complessivi fr. 3000.– sono poste per un terzo a carico dell'istante per due
terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1770.–
per ripetibili ridotte.
Fatti
B. Il 29 maggio 2022 AP
1 si è rivolto a questa Camera indicando di non essere “d'accordo con la
decisione”, di opporsi all'affidamento del figlio alla sola madre, di non
accettare il diritto di visita “come deciso dal giudice”, di contestare il
divieto di avvicinamento e di non essere in grado di versare il contributo
alimentare. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
C. Il 9 giugno 2022 AP 1
ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il ritiro di un appello,
ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie
richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente
dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite
(sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid.
5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal
ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2.
Desistenza equivale
a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea
di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1.
seconda frase CPC). Le circostanze del caso specifico inducono –
eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di
cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Quanto a eventuali ripetibili, AO 1 non è stata
chiamata dalla Camera a formulare osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro
dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione a:
– ;
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).