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Decisione

11.2022.93

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

14 giugno 2022Italiano4 min

B. Il 29 maggio 2022 AP

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.93

Lugano

14 giugno 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SO.2022.780 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza dell'11 febbraio 2022 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ,

giudicando sull'appello

del 29 maggio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

19 maggio 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 19 maggio

2022 il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1965) cittadino bosniaco, e

AO 1 (1967) a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie,

ha affidato il figlio D__________ (27 settembre 2007) alla madre (riservato il

diritto di vista paterno), ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare

per il figlio di fr. 780.– mensili, oltre l'assegno familiare, fino a settembre

2023 e di fr. 740.–, oltre l'assegno familiare da ottobre 2023 fino alla

maggiore età rispettivamente fino alla conclusione di un'adeguata formazione

professionale e non ha stabiliti contributi di mantenimento fra i coniugi. Egli

ha inoltre vietato al marito di avvicinarsi fino al 30 novembre 2022 ad una

distanza inferiore ai 300 metri alla moglie. Le spese processuali di

complessivi fr. 3000.– sono poste per un terzo a carico dell'istante per due

terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1770.–

per ripetibili ridotte.

Fatti

B. Il 29 maggio 2022 AP

1 si è rivolto a questa Camera indicando di non essere “d'accordo con la

decisione”, di opporsi all'affidamento del figlio alla sola madre, di non

accettare il diritto di visita “come deciso dal giudice”, di contestare il

divieto di avvicinamento e di non essere in grado di versare il contributo

alimentare. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

C. Il 9 giugno 2022 AP 1

ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il ritiro di un appello,

ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie

richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente

dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite

(sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid.

5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal

ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.

Desistenza equivale

a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea

di principio – il pagamento

delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1.

seconda frase CPC). Le circostanze del caso specifico inducono –

eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di

cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Quanto a eventuali ripetibili, AO 1 non è stata

chiamata dalla Camera a formulare osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro

dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione a:

– ;

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).