11.2022.95
Iscrizione di una paternità nel registro dello stato civile: azione di rettificazione?
11 luglio 2023Italiano15 min
I
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.95
Lugano,
11 luglio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2021.109 (rettifica
del registro dello stato civile) della Pretura del Distretto di Leventina
promossa con istanza del 29 marzo 2021 da
AO
1
nella
procedura che la oppone al
AP
1
per ottenere l'iscrizione di S__________ __________
(1910-1978) come suo
padre negli atti dello stato civile,
giudicando sull'appello
del 7 giugno 2022 presentato dall'Ufficio dello stato civile quale autorità di
vigilanza contro la decisione emessa dal Pretore il 30 maggio 2022 (e
rettificata il 28 giugno 2022);
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 aprile 1945 T__________
__________ (1914-1999), domiciliata a __________, ha dato alla luce a __________
una bambina, AO 1, iscritta allo stato civile come figlia di lei sola, non
risultando una filiazione paterna. Il 24 giugno 1945 S__________ __________
(1910), cittadino italiano residente ad __________ (provincia di Bergamo),
coniugato con E__________ __________ e padre di un figlio, ha sottoscritto davanti
alla Delegazione tutoria di __________, al tutore della bambi-na e al sindaco di
__________ una convenzione in cui figura che le pratiche per stabilire la
paternità erano concluse e che egli riconosceva “pienamente” gli obblighi di
assistenza verso la figlia AO 1, così come una “pur modesta riparazione dei danni morali e materiali
causati alla madre e alla sua famiglia”,
impegnandosi a versare per la bambina – tra l'altro – un contributo alimentare
mensile fino “a completa
tacitazione dell'indennità totale”,
stabilita in fr. 5000.–. S__________ __________ è deceduto oltre
trent'anni dopo ad __________ il 10 aprile 1978. T__________ __________ è
deceduta a __________ il 24 novembre 1999.
B. A distanza di altri
vent'anni, il 29 marzo 2021, AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di
Leventina con una “azione di rettifica del registro dello stato civile (ex art.
42 CC)” per ottenere che S__________ __________ fosse iscritto come suo padre
negli atti dello stato civile. Invitato a esprimersi, l'Ufficio dello stato
civile, autorità di vigilanza, ha proposto con osservazioni del 2 aprile
2021 di respingere l'azione, non sussistendo alcun legame di filiazione tra S__________
__________ e AO 1, la citata convenzione attestando se mai una semplice
paternità “tributaria”. In simili circostanze un'azione di accertamento della
filiazione paterna sarebbe stata da promuovere entro due anni dall'entrata in
vigore del nuovo diritto di filiazione (intervenuta il 1° gennaio 1978),
sempre che la figlia non avesse ancora compiuto 10 anni (art. 13a cpv.
1 tit. fin. CC), ciò che non era il caso di AO 1. Invitata dal Pretore a
replicare per scritto, costei ha dichiarato il 15 aprile 2021 di avere
scoperto l'identità del padre solo nel 2018, quando in seguito alla morte di
suo marito G__________ __________ aveva dovuto sgomberare la casa materna a __________
per la vendita e aveva rinvenuto la convenzione di mantenimento. L'Ufficio dello
stato civile non è stato chiamato a duplicare.
C. Il Pretore non ha
assunto prove né ha indetto un dibattimento finale. Statuendo con sentenza del 30
maggio 2022, egli ha accolto l'azione, ha accertato la paternità di S__________
__________ e ha ordinato all'Ufficio dello stato civile, autorità di vigilanza,
di iscrivere la paternità nel registro dello stato civile. Le spese processuali
di fr. 300.– sono state poste a carico di AO 1, senza assegnazione di
ripetibili (inc. SO.2021.109). Su richiesta presentata l'8 giugno 2022 da AO 1,
il Pretore supplente ha poi rettificato la sentenza, precisando taluni dati
anagrafici di S__________ __________ (inc. SO.2022.174).
D. Contro la sentenza del
Pretore l'Ufficio dello stato civile, autorità di vigilanza, è insorto a questa
Camera con un appello del 7 giu-gno 2022 in cui chiede di riformare il giudizio
impugnato respin-gendo l'azione di rettifica. Nelle sue osservazioni del 20
luglio 2022 AO 1 propone di rigettare l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La richiedente ha promosso
in concreto un'“azione di rettifica del registro dello stato civile (ex art. 42
CC)”. Si tratta di un'azione formatrice
tendente all'iscrizione, alla correzione o alla radiazione di dati litigiosi
negli atti dello stato civile, esperibile ove a tale scopo la legge non preveda
un'azione apposita, come per esempio l'azione di paternità o l'azione di
contestazione della paternità (Graf-Gaiser/Montini in: Basler Kommentar, 7ª
edizione, n. 5 ad art. 42 con richiami; Bohnet, Actions civiles, 2ª
edizione, vol. I, § 8 n. 1). L'azione di rettifica del registro dello
stato civile non è una controversia patrimoniale. Provvedimento di volontaria
giurisdizione, essa è retta dalla procedura sommaria (art. 249 lett. a
n. 4 CPC; DTF 131 III 203 consid. 1.2), di modo che la relativa decisione
è impugnabile entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata
all'Ufficio dello stato civile il 31 maggio 2022 (tracciamento dell'invio
n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 7 giugno 2022, l'appello in esame è
pertanto tempestivo.
2. Nell'atto
introduttivo della lite, del 29 marzo 2021, AO 1 non ha indicato una parte
convenuta. Giustamente nondimeno il Pretore ha notificato l'istanza
all'Ufficio dello stato civile, autorità cantonale di vigilanza (art. 4 del
regolamento sullo stato civile. RL 212.150) perché si determinasse al riguardo.
Tale autorità infatti va coinvolta d'ufficio, per diritto federale, in tutte le
procedure di stato civile. Il giudice deve, in particolare, darle occasione di
esprimersi e deve notificarle la decisione (Graf-Gaiser/
Montini, op. cit., n. 8 in fine ad
art. 42 CC), decisione che l'autorità medesima
può poi impugnare con appello a norma dell'art. 308 cpv. 1 lett. a
CPC (cfr. ZR 105/2006 pag. 262 consid. 4.2). Nel caso specifico l'Ufficio
dello stato civile è legittimato così a ricorrere dinanzi a questa Camera contro
la sentenza emanata dal Pretore.
3. Con
le osservazioni all'appello AO 1 produce una decisione del 16 agosto 2019 con
cui l'Ufficio federale di giustizia le ha riconosciuto un indennizzo di fr. 25 000.– come
vittima di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti
extrafamiliari prima del 1981, oltre a una lettera del 28 ottobre 2021 in cui
l'addetto ai servizi demografici di __________ le comunica che in quel Comune
non risulta depositato il suo atto di nascita. Ci si può interrogare sulla
proponibilità di tali documenti, esibiti per la prima volta in appello (art.
317 cpv. 1 CPC). Dato che il loro contenuto non appare determinante per
il giudizio, non giova tuttavia attardarsi sulla questione e conviene passare
senza indugio alla trattazione dell'appello.
4. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ricordato, in sintesi, che fino al 1° gennaio
1978, quando è entrato in vigore il nuovo diritto di filiazione, il Codice
civile distingueva tra paternità “tributaria” e paternità con effetti di stato
civile (art. 309, 319 e 323 vCC). In concreto ‒ egli ha proseguito ‒ S__________
__________ ha sottoscritto una semplice paternità “tributaria”, meramente
alimentare (per tacere del fatto che un figlio adulterino non poteva nemmeno
essere riconosciuto con effetti di stato civile da un uomo già ammogliato ai
tempi del concepimento: art. 323 cpv. 2 vCC). E al momento dell'entrata in
vigore del nuovo diritto di filiazione AO 1 aveva già 32 anni, sicché non
poteva più valersi dell'art. 13a cpv. 1 tit. fin. CC, il quale garantiva
a ogni figlio sino a 10 anni di età la possibilità di intentare azione di
paternità entro due anni dall'entrata in vigore del nuovo diritto di
filiazione, intervenuta il 1° gennaio 1978.
Ciò
nondimeno ‒ ha continuato il
Pretore ‒ nella fattispecie la rettificazione
dello stato civile si giustifica. “Tenuto
conto della pressoché totale impossibilità di procedere con il riconoscimento
di paternità da parte del padre, per
motivi indipendenti dalla volontà dell'istante, la quale sembrerebbe essere
stata per decenni ignara del di lui nominativo, tenuto nascosto dalla madre in
ossequio ai sentimenti, facilmente immaginabili all'epoca in un piccolo paesino
di montagna, di vergogna per avere concubito con un uomo sposato con prole e
oltretutto straniero, come pure per il triste vissuto, stante l'asserita misura
coercitiva di internamento amministrativo di cui sarebbero stati soggetti madre
e figlia – si giustifica, alla luce, oltre che dell'art. 8 CEDU, invocato dall'istante,
anche del sentimento della giustizia
e dell'equità che deve caratterizzare un
giudizio pretorile (art. 4 CC), di riconoscere il rapporto di filiazione con
effetti di stato civile tra AO 1 e il suo defunto padre S__________ __________.
Ciò a maggior ragione se si pensa che, vista la relativa esplicita rinuncia
indicata dall'istante, nessun interesse ereditario è stato posto a fondamento
della richiesta”. Onde, da parte del Pretore, l'accoglimento
dell'istanza.
5. Nell'appello
l'Ufficio dello stato civile ribadisce e sottolinea che il rapporto di
filiazione tra S__________ __________ e l'istante era limitato al mantenimento
e non aveva effetti di stato civile. Non è lecito perciò aggirare tale
conseguenza o prevederne altre per il tramite di una rettificazione. Nel caso in
esame gli atti dello stato civile sono chiari. Riconoscere una paternità con
effetti di stato civile nei confronti dell'istante significherebbe concedere la
possibilità a un figlio di convertire una “paternità tributaria” in paternità
ordinaria mediante una rettifica dello stato civile giusta l'art. 42 CC,
per di più in contrasto con il vecchio art. 304 CC, che non consentiva il
riconoscimento di figli adulterini. Ciò offende finanche la volontà del
legislatore, il quale con l'art. 13a tit. fin. CC ha istituito una norma
transitoria univoca, che non lascia spazio a interpretazioni.
6. Un'azione
di rettificazione dello stato civile è ammissibile ‒ come detto (consid. 1) ‒ ove per conseguire l'iscrizione, la correzione o la radiazione di dati litigiosi in atti dello stato
civile la legge non preveda un'azione apposita. L'azione di
rettificazione ha quindi indole sussidiaria. Ora, un figlio che intenda far
iscrivere in qualità di suo padre nel registro dello stato civile un uomo non
sposato con sua madre deve potersi valere di una sentenza di paternità. In caso
contrario deve far accertare la paternità dal giudice. A tal fine la legge mette
a disposizione ‒ appunto ‒ l'azione di paternità, da promuovere contro il padre
o, dopo la di lui morte e nell'ordine, contro i suoi discendenti, genitori o
fratelli e sorelle ovvero, se questi mancano, contro l’autorità competente
dell'ultimo domicilio paterno (art. 261 cpv. 2 CC). Ottenuto l'accertamento
della paternità, il figlio potrà poi chiedere l'iscrizione della medesima ‒ qualora ciò non avvenisse già d'ufficio
‒ nel registro dello stato civile, senza che occorrano altri interventi del
giudice. Un accertamento della paternità non
può essere conseguito invece per mezzo di un'azione di rettificazione,
procedura meramente sommaria destinata a far emendare il registro dello stato
civile, le cui iscrizioni hanno portata unicamente dichiarativa (DTF 135 III
395 consid. 3.4).
7. Nella fattispecie l'istante ha introdotto – come
si è visto – un'azione di rettificazione del registro dello stato
civile, esplicitamente designata come tale. Sta di fatto che simile azione non
è idonea per ottenere l'iscrizione di S__________ __________ come suo genitore
nel registro senza un accertamento della paternità. Una “paternità
tributaria” o “alimentare” (Zahlvaterschaft) secondo la vecchia legge non
creava legami di discendenza. Il nome e l'attinenza del minorenne rimanevano
invariati. Il figlio inoltre non diveniva erede del padre se non –
eventualmente – per testamento,
sicché nessuna iscrizione seguiva negli
atti dello stato civile (Heussler,
Jugement de paternité et reconnaissance sans
établissement
d'un lien de filiation, in: RSC 75/2007 pag. 15; art. 317 segg. vCC). Ne discende che in concreto solo un'azione di
paternità sarebbe potuta entrare in linea di conto per la finalità divisata
dall'istante e che il Pretore avrebbe dovuto respingere l'azione di
rettificazione dello stato civile già per tale motivo. L'appello presentato
dall'Ufficio dello stato civile va accolto di conseguenza.
8. Altra
è la questione correlata all'art. 13a cpv. 1 tit. fin. CC evocato dall'Ufficio
dello stato civile, norma che consentiva a minorenni di età inferiore a 10 anni
di promuovere un'azione di accertamento della filiazione paterna entro due
anni dall'entrata in vigore del nuovo diritto di filiazione, intervenuta il
1° gennaio 1978. Il legislatore ha rinunciato invero alla possibilità di
trasformare tutte le “paternità tributarie” in accertamenti della
filiazione con effetti di stato civile. Anzi, dal 1° gennaio 1980 esso ha
vietato a qualsiasi beneficiario di una “paternità tributaria” (e finanche a tutti i figli
nati anteriormente al 1° gennaio 1978: Hegnauer
in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 115 ad art. 261 CC) di promuovere un accertamento
della filiazione con effetti di stato civile contro la volontà del padre (Heussler, op. cit., pag. 16).
Un'eccezione è stata prevista unicamente per figli al beneficio di una “paternità tributaria” che non
avessero ancora compiuto 10 anni (il Consiglio federale proponeva 20 anni: FF
1974 II 137) e che avessero intentato azione di paternità nei due anni
successivi all'entrata in vigore del nuovo diritto. Ma l'iniziativa non era
senza rischi: qualora il padre avesse dimostrato in tal caso che la sua
paternità era esclusa o meno verosimile di quella altrui, il figlio avrebbe
perduto il diritto al mantenimento per il futuro (art. 13a cpv. 2 tit.
fin. CC).
9. La
disposizione transitoria dell'art. 13a tit. fin. CC testé descritta (e
su cui insiste l'Ufficio dello stato civile nell'appello) non riguarda in
realtà AO 1, la quale non ha introdotto un'azione di paternità contro gli
eredi di S__________ __________ (dei quali tutto si ignora), bensì un'azione di
rettifica del registro dello stato civile nei confronti dell'autorità di
vigilanza. Non soccorre dunque domandarsi se la norma transitoria dell'art. 13a
tit. fin. CC sia conforme all'attuale giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo relativa agli art. 8 e 14 CEDU, la quale sembra ostare all'applicazione
di termini assoluti nel diritto di famiglia, ossia a scadenze che siano
applicate senza alcuna ponderazione dei contrapposti interessi (nella
fattispecie gli interessi della figlia, gli interessi del padre e della sua
famiglia, come pure l'interesse pubblico alla sicurezza del diritto) e senza
alcuna possibilità di restituzione (al proposito:
Sprenger/Engel, Neue Hoffnung für
Kinder ohne rechtlichen Vater? Die Zahlvaterschaft und das Übergangsrecht im Lichte der EMRK, in: FamPra.ch 2022 pag. 348 segg., in
particolare pag. 361 in fondo). Del
resto, quand'anche sussistesse un contrasto dell'art. 13a tit. fin. CC con
gli art. 8 e 14 CEDU, competerebbe per principio al legislatore porre la legge
svizzera in consonanza con l'assetto convenzionale. Il giudice dovrebbe
limitarsi in un'ipotesi del genere ad accertare una violazione del diritto, non
potendo egli interpretare contra legem una norma chiara e univoca (Piotet in: Commentaire romand, CC II, Basilea
2016, n. 3 e 4 ad art. 13a tit. fin.), scaturita per di più da un acceso
dibattito parlamentare (DTF 112 Ia 102 consid. 6c).
10. Indipendentemente
dell'art. 13a tit. fin. CC, comunque sia, alla luce di quanto precede (consid.
9) appare dubbio che AO 1 sarebbe legittimata a promuovere un'azione di
paternità contro gli eredi di S__________ __________. E non è questa la sede
per domandarsi se sia proponibile e risulterebbe provvista di migliori
prospettive un'azione di paternità promossa contro gli eredi di S__________ __________
in Italia (art. 276 comma 1 del Codice civile italiano), dove la “dichiarazione
giudiziale della paternità” è
imprescrittibile (art. 270 comma 1 del Codice civile italiano). Ai fini del
presente giudizio basti constatare che, introdotta senza possibilità di
successo, l'azione di rettificazione del registro dello stato civile presentata
da AO 1 può solo essere respinta, in accoglimento dell'appello inoltrato
dall'Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza.
11. Le
spese dell'attuale decisione seguono il principio della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'Ufficio dello stato civile
essendo intervenuto nel quadro delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66
cpv. 4 LTF per analogia). Le spese processuali di primo grado seguirebbero
identico destino, ma le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a
rinunciare a tale prelievo.
12. La
sentenza odierna va notificata anche all'Ufficio federale dello stato civile,
per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC).
Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 2 lett.
d LTF), una decisione che riguarda lo stato civile di una persona è impugnabile
con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72
cpv. 2 lett. b n. 2 LTF).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza
è respinta.
2. Non si
riscuotono spese.
Fatti
I
dispositivi n. 1.1 e 1.2 della sentenza impugnata sono annullati.
Considerandi
II. Le spese di appello, di
fr. 500.‒, sono poste a carico di AO 1.
III. Notificazione:
– ;
–
.
Comunicazione:
–
Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale di
giustizia;
–
Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).