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Decisione

11.2022.95

Iscrizione di una paternità nel registro dello stato civile: azione di rettificazione?

11 luglio 2023Italiano15 min

I

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.95

Lugano,

11 luglio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SO.2021.109 (rettifica

del registro dello stato civile) della Pretura del Distretto di Leventina

promossa con istanza del 29 marzo 2021 da

AO

1

nella

procedura che la oppone al

AP

1

per ottenere l'iscrizione di S__________ __________

(1910-1978) come suo

padre negli atti dello stato civile,

giudicando sull'appello

del 7 giugno 2022 presentato dall'Ufficio dello stato civile quale autorità di

vigilanza contro la decisione emessa dal Pretore il 30 maggio 2022 (e

rettificata il 28 giugno 2022);

Ritenuto

in fatto: A. Il 4 aprile 1945 T__________

__________ (1914-1999), domiciliata a __________, ha dato alla luce a __________

una bambina, AO 1, iscritta allo stato civile come figlia di lei sola, non

risultando una filiazio­ne paterna. Il 24 giugno 1945 S__________ __________

(1910), cittadino italiano residente ad __________ (provincia di Bergamo),

coniugato con E__________ __________ e padre di un figlio, ha sottoscritto davanti

alla Delegazione tutoria di __________, al tutore della bambi-na e al sindaco di

__________ una convenzione in cui figura che le pratiche per stabilire la

paternità erano concluse e che egli riconosceva “pienamente” gli obblighi di

assisten­za verso la figlia AO 1, così come una “pur modesta riparazione dei danni morali e materiali

causati alla madre e alla sua famiglia”,

impegnandosi a versare per la bambina – tra l'altro – un contributo alimentare

mensile fino “a completa

tacitazione dell'indennità totale”,

stabilita in fr. 5000.–. S__________ __________ è decedu­to oltre

trent'anni do­po ad __________ il 10 aprile 1978. T__________ __________ è

deceduta a __________ il 24 novembre 1999.

B. A distanza di altri

vent'anni, il 29 marzo 2021, AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di

Leventina con una “azione di rettifica del registro dello stato civile (ex art.

42 CC)” per ottenere che S__________ __________ fosse iscritto come suo padre

negli atti dello stato civile. Invitato a esprimersi, l'Ufficio dello stato

civile, autorità di vigilanza, ha proposto con osservazioni del 2 aprile

2021 di respingere l'azione, non sussistendo alcun legame di filiazione tra S__________

__________ e AO 1, la citata convenzione attestando se mai una semplice

paternità “tributaria”. In simili circostanze un'azione di accertamento della

filiazione paterna sarebbe stata da promuovere entro due anni dall'entrata in

vigore del nuovo diritto di filiazione (intervenuta il 1° gennaio 1978),

sempre che la figlia non avesse ancora compiuto 10 anni (art. 13a cpv.

1 tit. fin. CC), ciò che non era il caso di AO 1. Invitata dal Pretore a

replicare per scritto, costei ha dichiarato il 15 aprile 2021 di avere

scoperto l'identità del padre solo nel 2018, quando in seguito alla morte di

suo marito G__________ __________ aveva dovuto sgomberare la casa materna a __________

per la vendita e aveva rinvenuto la convenzione di mantenimento. L'Ufficio dello

stato civile non è stato chiamato a duplicare.

C. Il Pretore non ha

assunto prove né ha indetto un dibattimento finale. Statuendo con sentenza del 30

maggio 2022, egli ha accolto l'azione, ha accertato la paternità di S__________

__________ e ha ordinato all'Ufficio dello stato civile, autorità di vigilanza,

di iscrivere la paternità nel registro dello stato civile. Le spese processuali

di fr. 300.– sono state poste a carico di AO 1, senza assegnazione di

ripetibili (inc. SO.2021.109). Su richiesta presentata l'8 giugno 2022 da AO 1,

il Pretore supplen­te ha poi rettificato la sentenza, precisando taluni dati

anagrafici di S__________ __________ (inc. SO.2022.174).

D. Contro la sentenza del

Pretore l'Ufficio dello stato civile, autorità di vigilanza, è insorto a questa

Camera con un appello del 7 giu-gno 2022 in cui chiede di riformare il giudizio

impugnato respin-gendo l'azione di rettifica. Nelle sue osservazioni del 20

luglio 2022 AO 1 propone di rigettare l'appello.

Considerando

in diritto: 1. La richiedente ha promosso

in concreto un'“azione di rettifica del registro dello stato civile (ex art. 42

CC)”. Si tratta di un'azione formatrice

tendente all'iscrizione, alla correzione o alla radiazio­ne di dati litigiosi

negli atti dello stato civile, esperibile ove a tale scopo la legge non preveda

un'azione apposita, come per esempio l'azione di paternità o l'azione di

contestazione della paternità (Graf-Gaiser/Montini in: Basler Kommentar, 7ª

edizione, n. 5 ad art. 42 con richiami; Bohnet, Actions civiles, 2ª

edizione, vol. I, § 8 n. 1). L'azione di rettifica del registro dello

stato civile non è una controversia patrimoniale. Provvedimento di volontaria

giurisdizione, essa è retta dalla procedura sommaria (art. 249 lett. a

n. 4 CPC; DTF 131 III 203 consid. 1.2), di modo che la relativa decisione

è impugnabile entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata

all'Ufficio dello stato civile il 31 maggio 2022 (tracciamen­to del­l'invio

n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 7 giugno 2022, l'appello in esame è

pertanto tempestivo.

2. Nell'atto

introduttivo della lite, del 29 marzo 2021, AO 1 non ha indicato una parte

convenuta. Giustamente nondime­no il Pretore ha notificato l'istan­za

all'Ufficio dello stato civile, autorità cantonale di vigilan­za (art. 4 del

regolamento sullo stato civile. RL 212.150) perché si determinasse al riguardo.

Tale autorità infatti va coinvolta d'ufficio, per diritto federale, in tutte le

procedure di stato civile. Il giudice deve, in particolare, darle occasione di

esprimersi e deve notificarle la decisione (Graf-Gaiser/

Montini, op. cit., n. 8 in fine ad

art. 42 CC), decisione che l'autorità medesima

può poi impugnare con appello a norma del­l'art. 308 cpv. 1 lett. a

CPC (cfr. ZR 105/2006 pag. 262 consid. 4.2). Nel caso specifico l'Ufficio

dello stato civile è legittimato così a ricorrere dinanzi a questa Camera contro

la sentenza emanata dal Pretore.

3. Con

le osservazioni all'appello AO 1 produce una decisione del 16 agosto 2019 con

cui l'Ufficio federale di giustizia le ha riconosciuto un indennizzo di fr. 25 000.– come

vittima di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti

extrafamiliari prima del 1981, oltre a una lettera del 28 ottobre 2021 in cui

l'addetto ai servizi demografici di __________ le comuni­ca che in quel Comune

non risulta depositato il suo atto di nascita. Ci si può interrogare sulla

proponibilità di tali documenti, esibiti per la prima volta in appello (art.

317 cpv. 1 CPC). Dato che il loro contenu­to non appare determinante per

il giudizio, non giova tuttavia attardarsi sulla questione e conviene passare

sen­za indugio alla trattazione dell'appello.

4. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha ricordato, in sintesi, che fino al 1° gennaio

1978, quando è entrato in vigore il nuovo diritto di filiazione, il Codice

civile distingueva tra paternità “tributaria” e paternità con effetti di stato

civile (art. 309, 319 e 323 vCC). In concreto ‒ egli ha proseguito ‒ S__________

__________ ha sottoscritto una semplice paternità “tributaria”, meramente

alimentare (per tacere del fatto che un figlio adulterino non poteva nemme­no

essere riconosciuto con effetti di stato civile da un uomo già ammogliato ai

tempi del concepimento: art. 323 cpv. 2 vCC). E al momento dell'entrata in

vigore del nuovo diritto di filiazione AO 1 aveva già 32 anni, sicché non

poteva più valersi dell'art. 13a cpv. 1 tit. fin. CC, il quale garantiva

a ogni figlio sino a 10 anni di età la possibilità di intentare azione di

paternità entro due anni dall'entrata in vigore del nuovo diritto di

filiazione, intervenuta il 1° gennaio 1978.

Ciò

nondimeno ‒ ha continuato il

Pretore ‒ nella fattispecie la rettificazione

dello stato civile si giustifica. “Tenuto

conto della pressoché totale impossibilità di procedere con il riconoscimento

di paternità da parte del padre, per

motivi indipendenti dalla volontà dell'istante, la quale sembrerebbe essere

stata per decenni ignara del di lui nominativo, tenuto nascosto dalla madre in

ossequio ai sentimenti, facilmente immaginabili all'epoca in un piccolo paesino

di montagna, di vergogna per avere concubito con un uomo sposato con prole e

oltretutto straniero, come pure per il triste vissuto, stante l'asserita misura

coercitiva di internamento amministrativo di cui sarebbero stati soggetti madre

e figlia – si giustifica, alla luce, oltre che dell'art. 8 CEDU, invocato dall'istan­te,

anche del sentimento della giustizia

e dell'equità che deve caratterizzare un

giudizio pretorile (art. 4 CC), di riconoscere il rapporto di filiazione con

effetti di stato civile tra AO 1 e il suo defunto padre S__________ __________.

Ciò a maggior ragione se si pensa che, vista la relativa esplicita rinuncia

indicata dall'istante, nessun interesse ereditario è stato posto a fondamento

della richiesta”. Onde, da parte del Pretore, l'accoglimento

dell'istanza.

5. Nell'appello

l'Ufficio dello stato civile ribadisce e sottolinea che il rapporto di

filiazione tra S__________ __________ e l'istante era limitato al mantenimento

e non aveva effetti di stato civile. Non è lecito perciò aggirare tale

conseguenza o prevederne altre per il tramite di una rettificazione. Nel caso in

esame gli atti dello stato civile sono chiari. Riconoscere una paternità con

effetti di stato civile nei confronti dell'istante significherebbe concedere la

possibilità a un figlio di convertire una “paternità tributaria” in paternità

ordinaria mediante una rettifica dello stato civile giusta l'art. 42 CC,

per di più in contrasto con il vecchio art. 304 CC, che non consentiva il

riconoscimento di figli adulterini. Ciò offende finanche la volontà del

legislatore, il quale con l'art. 13a tit. fin. CC ha istituito una norma

transitoria univoca, che non lascia spazio a interpretazioni.

6. Un'azione

di rettificazione dello stato civile è ammissibile ‒ come detto (consid. 1) ‒ ove per conseguire l'iscrizione, la correzio­ne o la radiazio­ne di dati litigiosi in atti dello stato

civile la legge non preveda un'azio­ne apposita. L'azione di

rettificazione ha quindi indole sussidiaria. Ora, un figlio che intenda far

iscrive­re in qualità di suo padre nel registro dello stato civile un uomo non

sposato con sua madre deve potersi valere di una sentenza di paternità. In caso

contrario deve far accertare la paternità dal giudice. A tal fine la legge mette

a disposizione ‒ appunto ‒ l'azione di paternità, da promuovere contro il padre

o, dopo la di lui morte e nel­l'ordine, contro i suoi discendenti, genitori o

fratelli e sorelle ovvero, se questi manca­no, contro l’autorità competente

dell'ultimo domicilio paterno (art. 261 cpv. 2 CC). Ottenuto l'accertamento

della paternità, il figlio potrà poi chiedere l'iscrizione della medesima ‒ qualora ciò non avvenisse già d'ufficio

‒ nel registro dello stato civile, senza che occorrano altri interventi del

giudice. Un accertamento della paternità non

può essere conseguito invece per mezzo di un'azio­ne di rettificazione,

procedura meramente sommaria destinata a far emendare il registro dello stato

civile, le cui iscrizioni hanno portata unicamente dichiarativa (DTF 135 III

395 consid. 3.4).

7. Nella fattispecie l'istante ha introdotto – come

si è visto – un'azio­ne di rettificazione del registro dello stato

civile, esplicitamente designata come tale. Sta di fatto che simile azione non

è idonea per ottenere l'iscrizione di S__________ __________ come suo genitore

nel registro senza un accertamento della paternità. Una “paternità

tributaria” o “alimentare” (Zahlvaterschaft) secondo la vecchia legge non

creava legami di discendenza. Il nome e l'attinen­za del minoren­ne rimanevano

invariati. Il figlio inoltre non diveniva erede del padre se non –

eventualmente – per testamento,

sicché nessuna iscrizio­ne seguiva negli

atti dello stato civile (Heussler,

Jugement de paternité et reconnaissance sans

établissement

d'un lien de filiation, in: RSC 75/2007 pag. 15; art. 317 segg. vCC). Ne discende che in concreto solo un'azione di

paternità sarebbe potuta entrare in linea di conto per la finalità divisata

dall'istante e che il Pretore avrebbe dovuto respingere l'azione di

rettificazione dello stato civile già per tale motivo. L'appello presentato

dall'Ufficio dello stato civile va accolto di conseguenza.

8. Altra

è la questione correlata all'art. 13a cpv. 1 tit. fin. CC evoca­to dal­l'Ufficio

dello stato civile, norma che consentiva a minorenni di età inferiore a 10 anni

di promuovere un'azione di accertamen­to della filiazione paterna entro due

anni dall'entrata in vigore del nuovo diritto di filiazione, intervenuta il

1° gennaio 1978. Il legislatore ha rinunciato invero alla possibilità di

trasformare tutte le “paternità tributarie” in accertamenti della

filiazione con effetti di stato civile. Anzi, dal 1° gennaio 1980 esso ha

vietato a qualsiasi beneficiario di una “paternità tributaria” (e finanche a tutti i figli

nati anteriormente al 1° gennaio 1978: Hegnauer

in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 115 ad art. 261 CC) di promuovere un accertamento

della filiazione con effetti di stato civile contro la volontà del padre (Heussler, op. cit., pag. 16).

Un'eccezione è stata prevista unicamente per figli al beneficio di una “paternità tributaria” che non

avessero ancora compiuto 10 anni (il Consiglio federale proponeva 20 anni: FF

1974 II 137) e che avessero intentato azione di paternità nei due anni

successivi all'entrata in vigore del nuovo diritto. Ma l'iniziativa non era

senza rischi: qualora il padre avesse dimostrato in tal caso che la sua

paternità era esclusa o meno verosimile di quella altrui, il figlio avrebbe

perduto il diritto al mantenimento per il futuro (art. 13a cpv. 2 tit.

fin. CC).

9. La

disposizione transitoria dell'art. 13a tit. fin. CC testé descritta (e

su cui insiste l'Ufficio dello stato civile nell'appello) non riguar­da in

realtà AO 1, la quale non ha introdotto un'azio­ne di paternità contro gli

eredi di S__________ __________ (dei quali tutto si ignora), bensì un'azione di

rettifica del registro dello stato civile nei confronti dell'autorità di

vigilanza. Non soccorre dunque domandarsi se la norma transitoria dell'art. 13a

tit. fin. CC sia conforme all'attuale giurisprudenza della Corte europea dei

diritti dell'uomo relativa agli art. 8 e 14 CEDU, la quale sembra ostare all'applicazione

di termini assoluti nel diritto di famiglia, ossia a scadenze che siano

applicate senza alcuna ponderazione dei contrapposti interessi (nella

fattispecie gli interessi della figlia, gli interessi del padre e della sua

famiglia, come pure l'interesse pubblico alla sicurezza del diritto) e senza

alcuna possibilità di restituzione (al proposito:

Sprenger/Engel, Neue Hoffnung für

Kinder ohne rechtlichen Vater? Die Zahlvaterschaft und das Übergangsrecht im Lichte der EMRK, in: FamPra.ch 2022 pag. 348 segg., in

particolare pag. 361 in fondo). Del

resto, quand'an­che sussistesse un contrasto dell'art. 13a tit. fin. CC con

gli art. 8 e 14 CEDU, competerebbe per principio al legislatore porre la legge

svizzera in consonanza con l'assetto convenzionale. Il giudice dovrebbe

limitarsi in un'ipotesi del genere ad accertare una violazione del diritto, non

potendo egli interpretare contra legem una norma chiara e univoca (Piotet in: Commentaire romand, CC II, Basilea

2016, n. 3 e 4 ad art. 13a tit. fin.), scaturita per di più da un acceso

dibattito parlamentare (DTF 112 Ia 102 consid. 6c).

10. Indipendentemente

dell'art. 13a tit. fin. CC, comunque sia, alla luce di quanto precede (consid.

9) appare dubbio che AO 1 sarebbe legittimata a promuovere un'azione di

paternità contro gli eredi di S__________ __________. E non è questa la sede

per domandarsi se sia proponibile e risulterebbe provvista di migliori

prospettive un'azione di paternità promossa contro gli eredi di S__________ __________

in Italia (art. 276 comma 1 del Codice civile italiano), dove la “dichiarazione

giudiziale della paternità” è

imprescrittibile (art. 270 comma 1 del Codice civile italiano). Ai fini del

presente giudizio basti constatare che, introdotta senza possibilità di

successo, l'azione di rettificazione del registro dello stato civile presentata

da AO 1 può solo essere respinta, in accoglimento dell'appello inoltrato

dall'Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza.

11. Le

spese dell'attuale decisione seguono il principio della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'Ufficio dello stato civile

essendo intervenuto nel quadro delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66

cpv. 4 LTF per analogia). Le spese processuali di primo grado seguirebbero

identico destino, ma le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a

rinunciare a tale prelievo.

12. La

sentenza odierna va notificata anche all'Ufficio federale dello stato civile,

per il tramite del­l'Ufficio federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC).

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 2 lett.

d LTF), una decisione che riguarda lo stato civile di una persona è impugnabile

con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72

cpv. 2 lett. b n. 2 LTF).

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e la

sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza

è respinta.

2. Non si

riscuotono spese.

Fatti

I

dispositivi n. 1.1 e 1.2 della sentenza impugnata sono annullati.

Considerandi

II. Le spese di appello, di

fr. 500.‒, sono poste a carico di AO 1.

III. Notificazione:

– ;

.

Comunicazione:

Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale di

giustizia;

Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).