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Decisione

11.2022.98

Provvedimenti cautelari: consenso alla vendita dell'abitazione coniugale

25 marzo 2025Italiano14 min

Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che con decreto cautelare del 16 novembre 2021 il

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.98

Lugano

21 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2021.329 (divorzio

su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 6 ottobre 2021

da

AP 1

(patrocinato

dall' PA 1 )

contro

AO 1

(patrocinata

dall' PA 2 ),

giudicando

sull'appello del 15 giugno 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare

emesso dal Pretore il 9 giugno 2022;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata

nella sentenza emessa il 2 marzo 2022 da questa Camera (inc. 11.2021.164).

Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che con decreto cautelare del 16 novembre 2021 il

Pretore del Distretto di Luga­no, sezio­ne

6, ha respinto un'istanza con cui AP1 (1971) sollecitava

l'autorizzazione a vendere le proprie­tà per

piani n. 26 877 e 26 878 della particella n. 4 RFD di

L______, sezione di P______, come pure

una quota di comproprietà di ⅜ sulla particella n. 149 RFD di C______,

sezione di G______, a lui intestate e sulle quali

sorge l'abitazione coniugale in cui vive la moglie AO1 (1969) con il figlio

comune Le______ (nato il __ f______ 2006). In parziale accoglimento di un

appello presentato il 26 novembre 2021 da AP1, con sentenza del 2 marzo

2022 questa Camera ha annullato tale decreto cautelare e ha rinviato gli atti

al Pretore perché emanas­se un giudizio motivato.

B. In seguito al rinvio

il Pretore ha statuito nuovamente con decreto cautelare motivato del 9 giugno

2022 nel quale ha confermato la reiezione dell'istanza e ha posto le spese

processuali di fr. 1500.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta

fr. 2000.– per ripetibili. Contro tale decreto cautelare AP 1 è insorto a

questa Camera con un appello del 15 giugno 2022 per ottenere la riforma del decreto

medesimo nel senso di accogliere la sua istanza. Nelle sue osservazioni del 29

giugno 2022 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.

C. Il 6 giugno 2023 il

Pretore ha pronunciato il divorzio, respingendo una pretesa con cui la moglie

chiedeva di attribuirle l'uso dell'abi­tazione coniugale fino al termine degli studi superiori del

figlio Le______, “ma non oltre il 25° anno di età del medesimo” (inc.

DM.2020.117). Un appello presentato il 14 luglio 2023 da AO 1 contro tale diniego è tuttora pendente (inc. 11.2023.79).

Ciò posto, giova statuire

anzitutto sull'appello contro il decreto cautelare del 9 giugno 2022.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

I decreti cautelari emanati in una causa di

divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati con la procedura sommaria

(art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC).

Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello

è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi al corrispettivo che

l'istante ha offerto in prima sede per ottenere l'uscita della moglie e del

figlio dall'abitazione coniugale in vista della vendita (fr. 1800.– mensili per

tempo indeterminato). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il

decreto cautelare impugnato è stato notificato al patrocinatore dell'istante al

più presto il 10 giugno 2022. Inoltrato il 15 giugno seguente, l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nella fattispecie il

Pretore ha pronunciato con sentenza del 6 giugno 2023 – come detto – il

divorzio delle parti e ha respinto, in particolare, una pretesa di AO1 intesa a

vedersi attribuire l'uso dell'abitazione coniugale fino al termine degli studi superiori del figlio Le______,

“ma non oltre il 25° anno di età del medesimo”. AO1 ha appellato tale reiezione,

ma fino al giudizio di merito sulla liquidazione del regime dei beni il divieto

di alienare l'abitazione coniugale disposto dall'art. 169 CC continua a proteggerla,

seppure il principio del divorzio sia stato

pronunciato e non è stato impugnato (Maier/Schwander

in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 9 ad art. 169 con rinvio

a DTF 120 II 1 consid. 2d). Nelle circostanze descritte AP1 mantiene intatto il

suo interesse a ottenere il consenso alla vendita dell'alloggio. Giova passare dunque

senza indugio all'esame dell'appello.

3.

Nelle sue osservazioni all'appello AO 1

ribadisce che la richiesta del marito volta a ottenere ‟il consenso

giudiziario alla venditaˮ è inammissibile, poiché in ossequio all'art. 169

CC AP1 avrebbe dovuto chiedere ‟l'autorizzazione a concludere da solo la

transazione previstaˮ. L'argomentazione è priva di consistenza. Secondo

l'art. 169 cpv. 1 CC un coniuge non può, senza l'esplicito consenso dell'altro,

disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l'appartamento familiare

o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione

medesima. Se non può procurarsi tale consenso o si vede negare il consenso

senza valido motivo, egli può ricorrere al giudice (art. 169 cpv. 2 CC). E il giudice può autorizzare quel coniuge a

vendere la casa (art. 169 cpv. 2 CC). Interpretata secondo il principio

dell'affidamento (DTF 137 III 619 consid, 4.3), alla luce della motivazione

dell'istanza in concreto la richiesta di giudizio del marito è chiaramente

intesa a ottenere dal giudice l'autorizzazione a vendere gli immobili in

questione senza il consenso della moglie. È quanto prevede, né più né meno,

l'art. 169 CC. Al riguardo non occorre pertanto diffondersi.

4.

Sempre dal profilo formale AO 1 chiede di dichiarare irricevibile l'appello sia perché nel

memoriale non figura quali siano i punti del dispositivo appellati sia perché

il marito non chiede la riforma del decreto cautelare limitandosi a postulare l'accoglimento

della propria istanza. L'argomentazione non è seria. Intanto costituirebbe un

formalismo eccessivo dichiarare irricevibile un appello per mancata indicazione

della decisione impugnata o dei dispositivi dedotti in appello se l'indicazione

è manifesta e inequivocabile secondo il tenore dell'allegato (come in concreto:

pag. 2 in alto, pag. 4 n. 13). Identico principio valeva, del resto, già sotto

il vecchio diritto di procedura (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 309 CPC-TI). Inoltre,

sempre in virtù del divieto di eccessivo formalismo,

a prescindere dalla formulazione delle conclusioni un appello è

ammissibile se dalla lettura dell'allegato emerge

chiaramente ciò che l'appellante chiede (I CCA, sentenza inc. 11.2024.102 del 6 settembre

2024.

consid. 2). E nel caso specifico si evince senza equivoco che l'appellante

persegue l'accoglimento della propria istanza in riforma della decisione impugnata.

Sulla questione non giova di conseguenza attardarsi.

5.

Nel decreto

impugnato il Pretore, ponderando i contrapposti interessi dei coniugi, ha

esaminato se l'offerta del marito, che offre alla convenuta fr. 1800.– mensili

per trovare un'altra soluzione logistica fosse consona. Al riguardo egli l'ha giudicata inadegua­ta alle esigenze

della famiglia poiché “fondata su un

parametro non rilevante, ovvero l'equa indennità offerta dalla moglie per il

diritto d'abitazione da lei chiesto dopo il divorzio sull'immobile litigioso e da

lei calcolata in base agli oneri ipotecari dell'abitazio­ne”. A mente del

Pretore, visto che il valore locativo (fiscale) corrisponde circa al 60–70% del

valore di mercato delle pigioni, per mantenere l'odierno livello dell'abitazione

la moglie dovrebbe beneficiare di importi compresi tra fr. 2470.– e fr. 2885.– mensili

calcolati su un valore locativo di fr. 20 759.–

annui. Per il primo giudice, poi, le affermazioni dell'istante, secondo cui l'alloggio

coniugale sarebbe sproporzionato per le esigenze della convenuta e del figlio, sono

generiche, AP1 non spiegando quale sarebbe il tipo di alloggio cui costoro

dovrebbero adattarsi, senza rendere verosimile l'adeguatezza della sua offerta

di fr. 1800.– mensili. Per di più, ha soggiunto il Pretore, AP1 espone per

il suo alloggio fr. 5288.– mensili. In definitiva, il primo giudice ha

respinto l'istanza per non avere il marito reso verosimile di avere offerto

alla moglie e al figlio una soluzione abitativa consona alle loro necessità.

6.

AP

1rimprovera al Pretore di essersi limitato a esaminare se la possibilità

logistica offerta è identica alla precedente, fondandosi per altro su dati

statistici, e non se quella da lui offerta garantisce vantaggi corrispondenti

alle esigenze attuali della moglie e del figlio. Egli contesta di avere

sollevato obiezioni meramente generiche sul fatto che l'alloggio coniugale sia

sproporzionato per moglie e figlio, essendo “chiaro” che l'attuale abitazione,

costituita dall'unione di due appartamenti di complessivi 260 m² con tre posteggi,

è sovrabbondante per le esigenze di due persone e non può fungere da paragone.

Per il marito, spettava se mai alla moglie spiegare perché una sistemazione

analoga a quella attuale sarebbe ancora necessaria “a fronte delle sue esigenze

attuali e di quelle del figlio”. E l'offerta da lui formulata – egli continua –

si riferisce a un appartamento confacente alle esigenze attuali della convenuta

e del figlio e non a un alloggio cui essi dovrebbero adattarsi. L'appellante ribadisce

poi di avere fondato la sua offerta di fr. 1800.– mensili sull'ammontare dell'indennità

proposta dalla moglie stessa per ottenere un diritto d'abitazione

sull'abitazione coniugale, ragione per cui tale importo si presume corrispondere

al “valore locativo reale dell'appartamento”. E, ove ciò non fosse, incombeva

alla convenuta dimostrare che il valore locativo ammonti ad almeno fr. 5000.–

mensili. Per l'appellante, quindi, la contestazione della moglie è abusiva e

non merita tutela, onde la fondatezza della sua istanza.

7.

Come

questa Camera ha già ricordato nella decisione di rinvio, la resistenza di un

coniuge all'alienazione dell'abitazione familiare non è legittima se l'altro

offre una possibilità logistica che garantisca vantaggi corrispondenti alle

esigenze attuali della famiglia (inc.

11.2021.164

del 22 marzo 2022 consid. 5a con

rinvii). Non basta tuttavia una qualsiasi abitazione alternativa, ma deve

trattarsi di una soluzione adeguata e ragionevole per la famiglia (Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, 3ª

edizione, n. 76 ad art. 169 CC; Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, 1999, n. 63 ad art. 169 CC; Barrelet in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial,

Fond et procédure, Basilea 2015, n. 54 ad art. 169 CC). Da ciò è lecito

prescindere solo se il coniuge convenuto non è in grado di offrire un alloggio

adeguato rispetto all'abitazione familiare attuale (Schlumpf/Fraefel in: Handkommentar zum Schweizer Privat­recht, 4ª edizione, n.

12.

ad art. 169 CC; Zeiter, Die

ehepartnerliche Zustimmung zu Rechtsgeschäften mit Dritten. Eine kritische

Bestandesaufnahme, in: FamPra.ch 2005 pag. 689).

a) Che

la convenuta non possa pretendere di occupare, pur con il figlio, un'abitazione

come quella odierna è senz'altro vero. Un coniuge che vive in una villa deve anche

accettare, dandosi il caso, di traslocare in un appartamento (Berger, Die Stellung Verheirateter im

Rechtsgeschäftlichen Verkehr, Friburgo 1987, pag. 90, citato da Bräm/Hasenböhler, op. cit., n. 76 ad

art. 169 CC). Incombeva nondimeno a AP1 rendere verosimile nella fattispecie che

la sua offerta di fr. 1800.– mensili permetterebbe alla convenuta di trovare una sistemazione consona alle attuali esigenze sue e del figlio, come pure allo standard abitativo

precedente. Se non che, come ha

rilevato il Pretore, l'istante non ha spiegato a quale tipologia di

appartamento si riferisca una spesa di fr. 1800.– mensili per ritenere lo standard equivalente all'abitazione

formata oggi dall'unione di due appartamenti di complessivi 260 m² con tre

posteggi.

b) Quanto

all'offerta di fr. 1800.– mensili, l'appellante sottolinea che tale

importo corrisponde a quanto la moglie medesima gli ha proposto nella causa di

divorzio per ottenere un diritto di abitazione in virtù dell'art. 121 cpv. 3 CC.

Ma la proposta formulata da AO1 nella causa di divorzio si riferisce “ai costi

attuali dell'appartamento senza considerare l'ammortamento ipotecario”

(osservazioni all'istanza cautelare del 9 novembre 2021, pag. 4 ad 9; risposta

di merito del 4 dicembre 2020, pag. 12 ad 4). E contrariamente all'opinio­ne dell'appellante, l'equa

indennità dell'art. 121 cpv. 3 CC non corrisponde più o meno al valore locativo

reale del­l'appartamento. Per commisurare tale l'indennizzo il giudice prende

in considerazione, oltre al valore venale dell'immobile, l'insieme delle

circostanze, compreso il dovere di solidarietà fra coniugi, l'interesse dei

figli, la capacità finanziaria dell'avente diritto e quella del proprietario

dell'immobile, il tenore di vita condotto dai coniugi e la necessità effettiva

del­l'alloggio (RtiD I-2006 pag. 665 n. 30c consid. 4b; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2022.45 del 30 aprile 2024 consid. 5 con rinvio).

Il valore venale o quello locativo è,

quindi, solo uno dei parametri che entrano in linea di conto per determinare

l'adegua­ta indennità dell'art. 121 cpv. 3 CC. Inoltre, di regola, tali fattori costituiscono il

punto di partenza, ma al tempo stesso anche il limite superiore per fissare

l'indennizzo, senza dimenticare l'entità dell'eventuale onere ipotecario (RtiD

I-2006 pag. 665 n. 30c consid. 4c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.53

del 14 ottobre 2014 consid. 5c; v. anche Leuba/Meier/Papaux

Van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berna

2021, pag. 123 n. 335; Gloor in:

Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 17 ad art. 121). In linea di

principio, poi, l'indennizzo dovrebbe permettere di coprire le spese

dell'immobile, e segnatamente gli oneri ipotecari (Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, 2ª edizione, n.

18.

ad art. 121 con rinvii dottrinali). In

sintesi, l'adeguata indennità dell'art. 121 cpv. 3 CC non corrisponde semplicemente

alla pigione che il coniu­ge proprietario del­l'immobile potrebbe esigere da un

terzo, unico criterio applicabile ai fini di un giudizio meramen­te sommario

come quello che presiede invece a una protezione del­l'unione coniugale (sentenza del Tribunale federale 5A_138/2010 dell'8 luglio 2010 consid. 3.2).

c) Ne

segue che quanto ha proposto la moglie nel caso in rassegna a titolo di

adeguata indennità non costituisce un parametro determinante per valutare se

l'offerta dell'istante permette alla medesima di trovare una sistemazione logistica

consona alle attuali esigenze

proprie e del figlio rispetto al-l'odierna

abitazione familiare. La resistenza della convenuta non denota pertanto

un agire contraddittorio (venire

contra factum proprium), come afferma il marito. Tanto

meno se si pensa che secondo lo stesso AP1 il valore locativo delle sue

proprietà per piani ammonta a fr. 2735.– mensili, come ha stabilito il perito

nella causa di merito, e che per l'eventuale concessione di un diritto di

abitazione su tali immobili egli chiedeva dalla moglie un'indennità di “fr.

2735.– mensili, oltre il pagamento degli oneri ipotecari” (memoriale conclusivo

del 15 febbraio 2023, pag. 18 e 25). L'appellante, infine, non contesta l'argomentazione del Pretore secondo

cui, dovendo la moglie locare un appartamento, a parità di standing la

pigione sarà verosimilmente più elevata rispetto agli oneri ipotecari di un

immobile in proprietà. In definitiva l'apprezzamento del Pretore di non

ritenere sufficiente l'offerta dal marito per un'adeguata sistemazione alternativa

di moglie e figlio resiste dunque alla critica.

8.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte,

che ha introdotto un memoriale di osservazioni tramite un avvocato, un'adeguata

indennità per ripetibili.

9.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia

civile. Trattandosi in concre-to di un decreto cautelare, ad ogni modo, il

ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione

di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. , V______;

avv. PA2, C______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).