11.2022.98
Provvedimenti cautelari: consenso alla vendita dell'abitazione coniugale
25 marzo 2025Italiano14 min
Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che con decreto cautelare del 16 novembre 2021 il
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.98
Lugano
21 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2021.329 (divorzio
su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 6 ottobre 2021
da
AP 1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata
dall' PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 15 giugno 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 9 giugno 2022;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata
nella sentenza emessa il 2 marzo 2022 da questa Camera (inc. 11.2021.164).
Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che con decreto cautelare del 16 novembre 2021 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, ha respinto un'istanza con cui AP1 (1971) sollecitava
l'autorizzazione a vendere le proprietà per
piani n. 26 877 e 26 878 della particella n. 4 RFD di
L______, sezione di P______, come pure
una quota di comproprietà di ⅜ sulla particella n. 149 RFD di C______,
sezione di G______, a lui intestate e sulle quali
sorge l'abitazione coniugale in cui vive la moglie AO1 (1969) con il figlio
comune Le______ (nato il __ f______ 2006). In parziale accoglimento di un
appello presentato il 26 novembre 2021 da AP1, con sentenza del 2 marzo
2022 questa Camera ha annullato tale decreto cautelare e ha rinviato gli atti
al Pretore perché emanasse un giudizio motivato.
B. In seguito al rinvio
il Pretore ha statuito nuovamente con decreto cautelare motivato del 9 giugno
2022 nel quale ha confermato la reiezione dell'istanza e ha posto le spese
processuali di fr. 1500.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta
fr. 2000.– per ripetibili. Contro tale decreto cautelare AP 1 è insorto a
questa Camera con un appello del 15 giugno 2022 per ottenere la riforma del decreto
medesimo nel senso di accogliere la sua istanza. Nelle sue osservazioni del 29
giugno 2022 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.
C. Il 6 giugno 2023 il
Pretore ha pronunciato il divorzio, respingendo una pretesa con cui la moglie
chiedeva di attribuirle l'uso dell'abitazione coniugale fino al termine degli studi superiori del
figlio Le______, “ma non oltre il 25° anno di età del medesimo” (inc.
DM.2020.117). Un appello presentato il 14 luglio 2023 da AO 1 contro tale diniego è tuttora pendente (inc. 11.2023.79).
Ciò posto, giova statuire
anzitutto sull'appello contro il decreto cautelare del 9 giugno 2022.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
I decreti cautelari emanati in una causa di
divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati con la procedura sommaria
(art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC).
Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello
è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi al corrispettivo che
l'istante ha offerto in prima sede per ottenere l'uscita della moglie e del
figlio dall'abitazione coniugale in vista della vendita (fr. 1800.– mensili per
tempo indeterminato). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il
decreto cautelare impugnato è stato notificato al patrocinatore dell'istante al
più presto il 10 giugno 2022. Inoltrato il 15 giugno seguente, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella fattispecie il
Pretore ha pronunciato con sentenza del 6 giugno 2023 – come detto – il
divorzio delle parti e ha respinto, in particolare, una pretesa di AO1 intesa a
vedersi attribuire l'uso dell'abitazione coniugale fino al termine degli studi superiori del figlio Le______,
“ma non oltre il 25° anno di età del medesimo”. AO1 ha appellato tale reiezione,
ma fino al giudizio di merito sulla liquidazione del regime dei beni il divieto
di alienare l'abitazione coniugale disposto dall'art. 169 CC continua a proteggerla,
seppure il principio del divorzio sia stato
pronunciato e non è stato impugnato (Maier/Schwander
in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 9 ad art. 169 con rinvio
a DTF 120 II 1 consid. 2d). Nelle circostanze descritte AP1 mantiene intatto il
suo interesse a ottenere il consenso alla vendita dell'alloggio. Giova passare dunque
senza indugio all'esame dell'appello.
3.
Nelle sue osservazioni all'appello AO 1
ribadisce che la richiesta del marito volta a ottenere ‟il consenso
giudiziario alla venditaˮ è inammissibile, poiché in ossequio all'art. 169
CC AP1 avrebbe dovuto chiedere ‟l'autorizzazione a concludere da solo la
transazione previstaˮ. L'argomentazione è priva di consistenza. Secondo
l'art. 169 cpv. 1 CC un coniuge non può, senza l'esplicito consenso dell'altro,
disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l'appartamento familiare
o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione
medesima. Se non può procurarsi tale consenso o si vede negare il consenso
senza valido motivo, egli può ricorrere al giudice (art. 169 cpv. 2 CC). E il giudice può autorizzare quel coniuge a
vendere la casa (art. 169 cpv. 2 CC). Interpretata secondo il principio
dell'affidamento (DTF 137 III 619 consid, 4.3), alla luce della motivazione
dell'istanza in concreto la richiesta di giudizio del marito è chiaramente
intesa a ottenere dal giudice l'autorizzazione a vendere gli immobili in
questione senza il consenso della moglie. È quanto prevede, né più né meno,
l'art. 169 CC. Al riguardo non occorre pertanto diffondersi.
4.
Sempre dal profilo formale AO 1 chiede di dichiarare irricevibile l'appello sia perché nel
memoriale non figura quali siano i punti del dispositivo appellati sia perché
il marito non chiede la riforma del decreto cautelare limitandosi a postulare l'accoglimento
della propria istanza. L'argomentazione non è seria. Intanto costituirebbe un
formalismo eccessivo dichiarare irricevibile un appello per mancata indicazione
della decisione impugnata o dei dispositivi dedotti in appello se l'indicazione
è manifesta e inequivocabile secondo il tenore dell'allegato (come in concreto:
pag. 2 in alto, pag. 4 n. 13). Identico principio valeva, del resto, già sotto
il vecchio diritto di procedura (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 309 CPC-TI). Inoltre,
sempre in virtù del divieto di eccessivo formalismo,
a prescindere dalla formulazione delle conclusioni un appello è
ammissibile se dalla lettura dell'allegato emerge
chiaramente ciò che l'appellante chiede (I CCA, sentenza inc. 11.2024.102 del 6 settembre
2024.
consid. 2). E nel caso specifico si evince senza equivoco che l'appellante
persegue l'accoglimento della propria istanza in riforma della decisione impugnata.
Sulla questione non giova di conseguenza attardarsi.
5.
Nel decreto
impugnato il Pretore, ponderando i contrapposti interessi dei coniugi, ha
esaminato se l'offerta del marito, che offre alla convenuta fr. 1800.– mensili
per trovare un'altra soluzione logistica fosse consona. Al riguardo egli l'ha giudicata inadeguata alle esigenze
della famiglia poiché “fondata su un
parametro non rilevante, ovvero l'equa indennità offerta dalla moglie per il
diritto d'abitazione da lei chiesto dopo il divorzio sull'immobile litigioso e da
lei calcolata in base agli oneri ipotecari dell'abitazione”. A mente del
Pretore, visto che il valore locativo (fiscale) corrisponde circa al 60–70% del
valore di mercato delle pigioni, per mantenere l'odierno livello dell'abitazione
la moglie dovrebbe beneficiare di importi compresi tra fr. 2470.– e fr. 2885.– mensili
calcolati su un valore locativo di fr. 20 759.–
annui. Per il primo giudice, poi, le affermazioni dell'istante, secondo cui l'alloggio
coniugale sarebbe sproporzionato per le esigenze della convenuta e del figlio, sono
generiche, AP1 non spiegando quale sarebbe il tipo di alloggio cui costoro
dovrebbero adattarsi, senza rendere verosimile l'adeguatezza della sua offerta
di fr. 1800.– mensili. Per di più, ha soggiunto il Pretore, AP1 espone per
il suo alloggio fr. 5288.– mensili. In definitiva, il primo giudice ha
respinto l'istanza per non avere il marito reso verosimile di avere offerto
alla moglie e al figlio una soluzione abitativa consona alle loro necessità.
6.
AP
1rimprovera al Pretore di essersi limitato a esaminare se la possibilità
logistica offerta è identica alla precedente, fondandosi per altro su dati
statistici, e non se quella da lui offerta garantisce vantaggi corrispondenti
alle esigenze attuali della moglie e del figlio. Egli contesta di avere
sollevato obiezioni meramente generiche sul fatto che l'alloggio coniugale sia
sproporzionato per moglie e figlio, essendo “chiaro” che l'attuale abitazione,
costituita dall'unione di due appartamenti di complessivi 260 m² con tre posteggi,
è sovrabbondante per le esigenze di due persone e non può fungere da paragone.
Per il marito, spettava se mai alla moglie spiegare perché una sistemazione
analoga a quella attuale sarebbe ancora necessaria “a fronte delle sue esigenze
attuali e di quelle del figlio”. E l'offerta da lui formulata – egli continua –
si riferisce a un appartamento confacente alle esigenze attuali della convenuta
e del figlio e non a un alloggio cui essi dovrebbero adattarsi. L'appellante ribadisce
poi di avere fondato la sua offerta di fr. 1800.– mensili sull'ammontare dell'indennità
proposta dalla moglie stessa per ottenere un diritto d'abitazione
sull'abitazione coniugale, ragione per cui tale importo si presume corrispondere
al “valore locativo reale dell'appartamento”. E, ove ciò non fosse, incombeva
alla convenuta dimostrare che il valore locativo ammonti ad almeno fr. 5000.–
mensili. Per l'appellante, quindi, la contestazione della moglie è abusiva e
non merita tutela, onde la fondatezza della sua istanza.
7.
Come
questa Camera ha già ricordato nella decisione di rinvio, la resistenza di un
coniuge all'alienazione dell'abitazione familiare non è legittima se l'altro
offre una possibilità logistica che garantisca vantaggi corrispondenti alle
esigenze attuali della famiglia (inc.
11.2021.164
del 22 marzo 2022 consid. 5a con
rinvii). Non basta tuttavia una qualsiasi abitazione alternativa, ma deve
trattarsi di una soluzione adeguata e ragionevole per la famiglia (Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, 3ª
edizione, n. 76 ad art. 169 CC; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, 1999, n. 63 ad art. 169 CC; Barrelet in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial,
Fond et procédure, Basilea 2015, n. 54 ad art. 169 CC). Da ciò è lecito
prescindere solo se il coniuge convenuto non è in grado di offrire un alloggio
adeguato rispetto all'abitazione familiare attuale (Schlumpf/Fraefel in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4ª edizione, n.
12.
ad art. 169 CC; Zeiter, Die
ehepartnerliche Zustimmung zu Rechtsgeschäften mit Dritten. Eine kritische
Bestandesaufnahme, in: FamPra.ch 2005 pag. 689).
a) Che
la convenuta non possa pretendere di occupare, pur con il figlio, un'abitazione
come quella odierna è senz'altro vero. Un coniuge che vive in una villa deve anche
accettare, dandosi il caso, di traslocare in un appartamento (Berger, Die Stellung Verheirateter im
Rechtsgeschäftlichen Verkehr, Friburgo 1987, pag. 90, citato da Bräm/Hasenböhler, op. cit., n. 76 ad
art. 169 CC). Incombeva nondimeno a AP1 rendere verosimile nella fattispecie che
la sua offerta di fr. 1800.– mensili permetterebbe alla convenuta di trovare una sistemazione consona alle attuali esigenze sue e del figlio, come pure allo standard abitativo
precedente. Se non che, come ha
rilevato il Pretore, l'istante non ha spiegato a quale tipologia di
appartamento si riferisca una spesa di fr. 1800.– mensili per ritenere lo standard equivalente all'abitazione
formata oggi dall'unione di due appartamenti di complessivi 260 m² con tre
posteggi.
b) Quanto
all'offerta di fr. 1800.– mensili, l'appellante sottolinea che tale
importo corrisponde a quanto la moglie medesima gli ha proposto nella causa di
divorzio per ottenere un diritto di abitazione in virtù dell'art. 121 cpv. 3 CC.
Ma la proposta formulata da AO1 nella causa di divorzio si riferisce “ai costi
attuali dell'appartamento senza considerare l'ammortamento ipotecario”
(osservazioni all'istanza cautelare del 9 novembre 2021, pag. 4 ad 9; risposta
di merito del 4 dicembre 2020, pag. 12 ad 4). E contrariamente all'opinione dell'appellante, l'equa
indennità dell'art. 121 cpv. 3 CC non corrisponde più o meno al valore locativo
reale dell'appartamento. Per commisurare tale l'indennizzo il giudice prende
in considerazione, oltre al valore venale dell'immobile, l'insieme delle
circostanze, compreso il dovere di solidarietà fra coniugi, l'interesse dei
figli, la capacità finanziaria dell'avente diritto e quella del proprietario
dell'immobile, il tenore di vita condotto dai coniugi e la necessità effettiva
dell'alloggio (RtiD I-2006 pag. 665 n. 30c consid. 4b; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2022.45 del 30 aprile 2024 consid. 5 con rinvio).
Il valore venale o quello locativo è,
quindi, solo uno dei parametri che entrano in linea di conto per determinare
l'adeguata indennità dell'art. 121 cpv. 3 CC. Inoltre, di regola, tali fattori costituiscono il
punto di partenza, ma al tempo stesso anche il limite superiore per fissare
l'indennizzo, senza dimenticare l'entità dell'eventuale onere ipotecario (RtiD
I-2006 pag. 665 n. 30c consid. 4c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.53
del 14 ottobre 2014 consid. 5c; v. anche Leuba/Meier/Papaux
Van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berna
2021, pag. 123 n. 335; Gloor in:
Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 17 ad art. 121). In linea di
principio, poi, l'indennizzo dovrebbe permettere di coprire le spese
dell'immobile, e segnatamente gli oneri ipotecari (Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, 2ª edizione, n.
18.
ad art. 121 con rinvii dottrinali). In
sintesi, l'adeguata indennità dell'art. 121 cpv. 3 CC non corrisponde semplicemente
alla pigione che il coniuge proprietario dell'immobile potrebbe esigere da un
terzo, unico criterio applicabile ai fini di un giudizio meramente sommario
come quello che presiede invece a una protezione dell'unione coniugale (sentenza del Tribunale federale 5A_138/2010 dell'8 luglio 2010 consid. 3.2).
c) Ne
segue che quanto ha proposto la moglie nel caso in rassegna a titolo di
adeguata indennità non costituisce un parametro determinante per valutare se
l'offerta dell'istante permette alla medesima di trovare una sistemazione logistica
consona alle attuali esigenze
proprie e del figlio rispetto al-l'odierna
abitazione familiare. La resistenza della convenuta non denota pertanto
un agire contraddittorio (venire
contra factum proprium), come afferma il marito. Tanto
meno se si pensa che secondo lo stesso AP1 il valore locativo delle sue
proprietà per piani ammonta a fr. 2735.– mensili, come ha stabilito il perito
nella causa di merito, e che per l'eventuale concessione di un diritto di
abitazione su tali immobili egli chiedeva dalla moglie un'indennità di “fr.
2735.– mensili, oltre il pagamento degli oneri ipotecari” (memoriale conclusivo
del 15 febbraio 2023, pag. 18 e 25). L'appellante, infine, non contesta l'argomentazione del Pretore secondo
cui, dovendo la moglie locare un appartamento, a parità di standing la
pigione sarà verosimilmente più elevata rispetto agli oneri ipotecari di un
immobile in proprietà. In definitiva l'apprezzamento del Pretore di non
ritenere sufficiente l'offerta dal marito per un'adeguata sistemazione alternativa
di moglie e figlio resiste dunque alla critica.
8.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte,
che ha introdotto un memoriale di osservazioni tramite un avvocato, un'adeguata
indennità per ripetibili.
9.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia
civile. Trattandosi in concre-to di un decreto cautelare, ad ogni modo, il
ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione
di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr.
1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. , V______;
–
avv. PA2, C______.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).