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Decisione

11.2022.99

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: garanzia sostitutiva (stralcio dal ruolo di un appello divenuto privo d'interesse)

13 gennaio 2023Italiano15 min

commissionato all'impresa generale __________ SA la ristrutturazione di un proprio

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.99

Lugano

13 gennaio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G.

A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SO.2020.485 (ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 17 giugno 2020 dalla

AO 1

(ora

patrocinata dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 17 giugno 2022 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 2 giugno 2022;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel 2016 la AP 1 ha

commissionato all'impresa generale __________ SA la ristrutturazione di un proprio

edificio sulla particella n. 1110 RFD di __________. Il 16 settembre 2016 la __________

SA ha subappaltato alla AO 1 l'esecuzione di cartongessi interni ed esterni

dello stabile, la rasatura, la gessatura e la tinteggiatura interna ed esterna,

come pure i lavori di rifacimento di tutte le facciate per una mercede di

complessivi fr. 390 000.– (IVA compresa).

In corso d'opera la __________ SA ha versato alla AO 1 acconti per un totale di

fr. 150 000.– (IVA compresa). Il

13 febbraio 2020 la AO 1 ha inviato alla AP 1 una terza fattura, di fr. 75 000.– (IVA compresa). In seguito, il 25 e

il 26 febbraio successivo essa ha sollecitato alla AP 1 il pagamento del saldo entro

il 2 mar­zo, avvertendo quest'ultima che in caso contrario “il contratto era da ritenersi

rescisso”. Non essendo

intervenuto alcun versamento, il 3 marzo 2020 la AO 1 ha sgomberato il cantie­re,

prima di terminare le opere commissionate, e il 23 marzo 2020 ha emesso una liquidazione

finale in funzione delle opere eseguite per fr. 135 000.–, somma che non è stata pagata.

B. Il 17 giugno 2020 la AO

1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, postulando

l'iscrizione provvisoria – già in via “supercautelare”

– di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sul fondo della AP

1 per fr. 135 000.– con

interessi del 5% dal 12 maggio 2020. Mediante decreto cautelare emanato l'indomani

senza contraddittorio il Pretore aggiunto ha ordinato l'iscrizione richiesta e

ha fissato alla AP 1 un termine di 20 giorni per formulare osservazioni

scritte. In un memoriale del 9 luglio 2020 la AP 1 ha proposto di respingere

l'istanza e di cancellare l'iscrizione provvisoria decretata senza

contraddittorio. Nel­l'ambito di un secondo scambio di atti scritti le parti hanno poi reiterato le loro domande e all'udienza

del 22 ottobre 2020 han­no notificato prove.

C. Il 9 dicembre 2021 la

AP 1 ha chiesto al Pretore di essere autorizzata a depositare l'importo di

fr. 170 000.– in garanzia della spettanza

avanzata dalla AO 1, instando perché fosse cancellata l'iscrizione provvisoria

dell'ipoteca legale decretata senza contraddittorio, da sostituire con la somma

depositata, e perché fosse attestato che il deposito avveniva “a titolo meramen­te

provvisorio e nelle more di una decisione definitiva sul corrispondente diritto

di AO 1 ex art. 839 cpv. 3 CC e sulla sua effettiva estensione”, riservata ogni contestazione delle

pretese avversarie. Con decisione del 15 dicembre 2021 il Pretore aggiunto, accertato

che la som­ma di fr. 170 000.–

era stata versata, ha ammesso la

sostituzione dell'ipoteca legale iscritta in via “supercautelare” con la somma

depositata in garanzia del credito e ha invitato l'ufficiale del registro

fondiario a cancellare l'iscrizione provvisoria, precisando che l'importo sarebbe

rimasto depositato fino a 30 giorni dopo il passaggio in giudicato della sentenza

di merito, senza fruttare interessi. L'ufficiale del registro fondiario ha

ottemperato.

D. L'istruttoria relativa

all'iscrizione provvisoria si è chiusa il 17 febbraio 2022 e alla discussione

finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo

memoriale del 10 mag-gio 2022 la AO 1 ha ribadito la propria domanda, chiedendo

di mantenere “in essere il

deposito di fr. 170 000.– presso

la Pretura a garanzia del credito che dovesse essere riconosciu­to a favore di AO

1 nella causa di merito” e di

impartirle un termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della decisione “prorogabile dal giudice per promuovere

la causa di accertamento definitivo del diritto all'iscrizione dell'ipoteca

legale, ora sostituita con il deposito, nei confronti della AP 1”. Nel suo allegato del 16 maggio

2022 la AP 1 ha proposto di respingere l'istanza e di restituirle il deposito o,

in subordi­ne, di limitare l'ammontare del deposito a fr. 64 500.–, liberando in suo favore la differenza

di fr. 105 500.–.

E. Statuendo con

sentenza del 2 giugno 2022, il Pretore aggiunto ha confermato “il deposito effettuato dalla AP 1

per fr. 170 000.– a valere quale

garanzia sostitutiva dell'ipoteca legale a favore della AO 1, deposito che

garantisce l'importo di fr. 135 000.–

oltre interessi al 5% dal 12 maggio 2020” e che sarebbe rimasto valido fino a 30 giorni dopo il passaggio

in giudicato della decisione definitiva della causa di merito intesa a ottenere

“il riconoscimento del

diritto dell'ipoteca legale definitiva”.

Alla AO 1 egli ha impartito un termine scadente il 30 settembre 2022 per

promuovere “l'azione

giudiziaria di riconoscimento del diritto all'ipoteca legale definitiva”, con l'avvertenza che nel caso in

cui il termine fosse decor­so infruttuoso il deposito di fr. 170 000.– sarebbe stato liberato in favore

della AP 1. Le spese processuali di fr. 3100.– sono state poste a carico della

AP 1, tenuta a rifondere alla AO 1 fr. 6500.– per ripetibili.

F. Contro la sentenza

appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17 giugno

2022 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere

respinta l'istanza di deposito e vederle

rimborsare l'importo di fr. 170 000.–o,

subordinatamente, l'importo di almeno fr. 105 500.–.

Nelle sue osservazioni del 20 luglio 2022 la AO 1 ha proposto di respinge­re

l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Con replica spontanea del 3

agosto 2022 e duplica spontanea del 6 settembre

seguente le parti hanno ribadito le rispettive domande.

G. La AO 1 non ha

introdotto alcuna azione volta all'accertamento definitivo del deposito in

garanzia. Il 10 ottobre 2022 la AP 1 ha sollecitato così il Pretore aggiunto a

liberare il deposito, ma il 18 ottobre 2022 la AO 1 vi si è opposta,

chieden­do in subordine al Pretore aggiunto di rettificare la sentenza appellata

e di impartirle un nuovo termine per promuovere “un'azio­ne di convalida del

deposito sostitutivo”. Su tale richiesta il Pretore aggiunto non ha statuito,

limitandosi il 20 ottobre 2022 a trasmettere gli atti a questa Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La sentenza del

Pretore aggiunto è stata impugnata soltanto dal­la AP 1 per vedere respinta (in

tutto o almeno in parte) l'istanza della AO 1, accol­ta dal primo giudice, con

cui la ditta chiedeva il 9 dicembre 2021 di

essere autorizza­ta a prestare un deposito di fr. 170 000.– in luogo e vece dell'ipote­ca

legale provvisoria decretata dal Pretore aggiunto senza contraddittorio il 18

giugno 2020 per fr. 135 000.– con interessi (dopo il

contraddittorio il Pretore aggiunto non aveva ancora avuto modo di statuire). La

AO 1 non ha appellato inve­ce, da parte sua, il termine scadente il 30

settembre 2022 per promuovere “l'azione

giudiziaria di riconoscimento del diritto all'ipoteca legale definitiva”, munita dell'avvertenza che nel

caso in cui il termine fosse decorso infruttuoso il deposito di fr. 170 000.– sarebbe stato liberato. E quel

termine è pacificamente decorso infruttuoso. Così la AP 1 propo­ne ora di stralcia­re

l'appello dal ruolo siccome divenuto senza oggetto e di liberare in suo favore

il deposito. La questione è di sapere se la richiesta sia fondata per non

avere, la AO 1, rispettato la comminatoria del Pretore aggiunto.

2.

La

AO 1 si oppone allo stralcio dell'appello dal ruolo. Eccepisce che il Pretore

aggiunto le ha impartito un termine per intentare “l'azione giudiziaria di

riconoscimento del diritto al­l'ipoteca legale definitiva”, mentre la possibilità di un'iscrizione

definitiva era venuta meno fin dal momento in cui lo stesso Pretore aggiunto, accertato

che la som­ma di fr. 170 000.–

era stata versata, ha ammesso il 15

dicembre 2021 il deposito sostitutivo e ha ordinato la cancellazio­ne

dell'ipoteca legale decretata senza contraddittorio. Il termine assegnatole non

era dunque corretto. Essa soggiunge che la sentenza del 2 giugno 2022,

appellata, non è nemmeno passata in giudicato e che, in ogni mo­do, il deposito

di fr. 170 000.‒ è avvenuto d'intesa con la AP

1.

“proprio allo scopo di evitare un'ulteriore causa giudiziaria tra le parti” ed

era destinato a restare in essere finché non fosse passata in giudicato la

sentenza di merito sull'esisten­za del credito in esito a un processo intentato

separatamente dinanzi a un'altra sezione della Pretura. In subordine la AO 1

propone che il Pretore aggiunto rettifichi la sentenza appellata e le assegni un

nuovo termine per promuovere “un'azio­­ne di convalida del deposito

sostitutivo”.

3.

Nella misura in cui

la AO 1 sostiene che il termine impartitole dal Pretore aggiunto riguardava erroneamente

l'iscrizio­ne definitiva dell'ipoteca legale anziché l'ammontare del deposito destinato

a sostituire l'ipoteca medesima, l'argomentazione

non può essere condivisa. Il dispositivo in questione era così enunciato:

Alla parte istante è assegnato un termine

fino al 30 settembre 2022 per promuovere l'azione giudiziaria di riconoscimento

del diritto all'ipoteca legale definitiva, con l'avvertenza che in caso di

decorrenza infruttuosa del termine l'importo depositato di fr. 170 000.‒ verrà

liberato in favore della parte convenuta.

Si

conviene che la formulazione non è esemplare. Accertato che la somma depositata

costituiva di per sé una “sufficiente garanzia per il credito preteso” (art.

839.

cpv. 3 CC) e fissate le condizioni del deposito (ciò che ha fatto con

decisione del 15 dicembre 2021), il Pretore aggiunto avrebbe dovuto:

‒ dichiarare

senza oggetto l'istanza di iscrizione provvisoria del­l'ipoteca,

‒ revocare

il decreto cautelare adottato senza contraddittorio il 18 giugno 2020,

‒ precisare

che lo stralcio dell'istanza di iscrizione provvisoria e la revoca del decreto cautelare

sarebbero divenuti esecutivi non appena fosse scaduto il termine per l'appello

o, in caso di appello (art. 314 cpv. 1 CPC), ove non fosse stato conferito all'appello

effetto sospensivo e infine

­ ‒

assegnare alla AO 1 il termine (con la comminatoria) per promuovere l'azione

intesa a far valere i suoi diritti.

Sta

di fatto che, come si vedrà senza indugio, in concreto gli intendimenti del

Pretore aggiunto non potevano lasciare spazio al dubbio.

4.

Intanto lo stesso

Pretore aggiunto ha ricordato a ragione nella sentenza impugnata ‒ con

citazioni di dottrina e giurisprudenza ‒come, “anziché vertere sulla

legittimità del­l'annotazione provvisoria a registro fondiario dell'ipoteca

legale, in questo caso la lite [da promuovere] avrà per oggetto la questione di

sapere se, e in quale misura, la garanzia prestata dalla parte convenuta dovrà

rispondere dell'asserito credito dell'istan­te” (pag. 2 in alto). Inoltre nel

menzionato dispositivo il Pretore aggiunto non ha impar-tito alla AO 1 un

termine per chiedere l'iscrizio­ne definitiva dell'ipoteca legale, bensì un

termine per chiedere “il riconoscimento del diritto” all'iscrizione definitiva,

diritto da cui dipende appunto ‒ come detto ‒ la questione di sapere

se e in che misura la garanzia prestata debba rispondere dell'asserito credi­to.

Ma soprattutto la AO 1 non può pretendere seriamente, in buona fede, di essersi

vista fissare dal Pretore aggiunto un termine improprio ove appena si consideri

che nel suo memoriale conclusi­vo del 10 maggio 2022 essa medesima ave­va postulato

l'assegnazione di un termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della

decisione sull'iscrizione provvisoria proprio per “promuovere la causa

di accertamento definitivo del diritto all'iscrizio­ne dell'ipoteca legale, ora

sostituita con il deposito di fr. 170 000.–, nei confronti della

AP 1” (pag. 2).

5.

La

AO 1 asserisce che la sentenza impugnata non è passata in giudicato perché è

oggetto di appello. Dimenti­ca tuttavia che la decisione del Pretore aggiunto è

stata appella­ta soltanto dalla AP 1 per ottenere la reiezione ‒ totale o

almeno parziale ‒ dell'istan­za di deposito (e la restituzione del­la

garanzia già prestata), mentre la AO 1 non ha appellato il dispositivo con cui

le è stato fissato il termine per avviare la causa di merito, termine che di

conseguen­za è divenuto esecutivo. Riguardo all'affermazione secondo cui il deposito di fr. 170 000.‒ è avvenuto d'intesa con la AP

1.

per restare in essere finché non fosse passata in giudicato la sentenza di

merito sull'esisten­za del credito (causa pendente dinanzi a un'altra sezione

della Pretura), ammesso e non concesso che ciò sia vero, un accordo in tal

senso non esonerava la AO 1 dal promuovere causa, se non altro per far decidere

dal Pretore aggiunto se e in che misura la garanzia prestata dovesse rispondere

del credito. Anche in proposito le giustificazioni addotte dalla AO 1 si

rivelano perciò prive di consistenza.

6.

Non

è destinata a miglior sorte nemmeno la richiesta subordinata della AO 1 volta a

ottenere che il Pretore aggiunto rettifichi la sentenza appellata e le assegni un

nuovo termine per promuovere “un'azio­­ne di convalida del deposito

sostitutivo”. A parte il fatto che una domanda di rettifica non è un espediente

atto a conseguire la restituzione di un termine, quan­to una simile domanda può

far correggere solo manifeste sviste di redazione, di battuta o di computo,

ossia inavvertenze formali chiaramente desumibili dal testo della sentenza, non

errori di sostan­za o di apprezzamento (DTF 143 III 522 consid. 6.1; sentenza

del Tribunale federale 5D_192/2017 del 17 maggio 2018 consid. 3.2, in: SJ 2019

I 57). La AO 1 chiede invece che il Pretore aggiunto rimedi a un preteso errore

mate-riale nella formulazione del dispositivo sulla fissazione del termine. L'ipotesi

di una rettifica cade dunque nel vuoto.

7.

Ne

discende che, non avendo la AO 1 intentato

l'azione di merito per far statuire il Pretore aggiunto sulla questio­ne di sapere se e in che misura la

garanzia prestata debba rispondere del credito, il termine impartito dal

Pretore aggiunto nella sentenza appellata è venuto a cadere. In condizioni del

genere non ha più senso decidere se quella sentenza vada riformata respingendo in

tutto o in parte l'istanza di deposito, oggetto dell'appello, come postulava la

AP 1 che conclude per la liberazione della garanzia. E siccome l'appello è

divenuto senza oggetto, la procedura davanti a questa Camera va stralciata dal

ruolo (art. 242 CPC).

8.

Rimane da statuire

sulle spese giudiziarie dello stralcio, che in una causa divenuta senza oggetto

vanno stabilite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione

dipende dalle circostanze del caso specifico, considerando quale parte abbia

provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato il presumibile esito della

lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento

senza interesse (DTF 142 V 568 consid. 8.2 con riferimenti di dottrina). In

concreto lo stralcio della procedura dal ruolo si riconduce in ogni modo al

fatto che la AO 1 ha lasciato scadere il termine impartitole dal Pretore

aggiunto per far decidere la questio­ne

di sapere se e in che misura la garanzia prestata dovesse rispondere del

credito. La caducità della lite non si deve dunque a circostanze

fortuite che giustificherebbero un riparto dei costi in base a una prognosi sul

verosimile esito della lite, bensì al comportamento omissivo della AO 1, la

quale va chiamata così a sopportare gli oneri processuali risultati inutili. La

tassa di giustizia dev'essere nondimeno sensibilmente moderata per tenere conto

del fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 21 LTG). LaAP 1, che ha

presentato appello per il tramite di un legale

(senza sapere che il ricorso sarebbe divenuto senza interes­se), ha

diritto in ogni caso a un'adeguata indennità per ripetibili.

9.

Circa i rimedi

esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF. Le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori essendo equiparate tuttavia

a provvedimenti cautelari (sentenza del Tribunale federale 5A_102/2007 del

29.

giugno 2007 consid. 1.3), contro la sentenza del Pretore

aggiunto il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza

oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Non appena sarà decorso infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale

federale oppure, in caso di ricor­so, dopo una decisione negativa del Tribunale

federale, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna è

invitato a liberare l'importo di fr. 170 000.–

depositato sul conto corrente della Pretura in favore della AP 1 sul conto intestato

al patrocinatore avv. PA 1, __________ presso

la __________ SA, __________ (IBAN __________).

3. Le

spese di appello, ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico della AO

1, che rifonderà alla AP 1 fr. 2500.–

per ripetibili.

4. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli

art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).