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Decisione

11.2023.103

Provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio: modifica del contributo per il coniuge pattuito in una procedura a protezione dell'unione coniugale; presupposto della modificazione delle circostanze; appello insufficientemente motivato

1 aprile 2025Italiano13 min

____. Dal matrimonio non sono nati figli. Durante la vita in comune il marito era

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.103

Lugano

1° aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta della giudice:

Giamboni, giudice presidente

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa CA.2022.10 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 13 settembre 2022 da

AP 1

(ora

patrocinato dall' PA 2 )

contro

AO 1

(ora

patrocinata dall' PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 21 agosto 2023 presentato da AP1 contro il decreto cautelate

emesso dal Pretore il 9 agosto 2023;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP1

(1972) ed AO1 (1970) si sono sposati a V______ (ora L______) il __ s______

____. Dal matrimonio non sono nati figli. Durante la vita in comune il marito era

dipendente della T______ SA di G______ mentre la moglie, di formazione

impiegata d'ufficio, ha lavorato per molti anni a metà tempo nel settore della

vendita al dettaglio e, da ultimo, quale collaboratrice famigliare a ore per

l______ SA di Pa______ percependo nel contempo indennità di disoccupazione. I

coniugi vivono separati dal luglio 2019 quando la moglie ha lasciato

l'abitazione coniugale di M______ (proprietà per piani n. 35 990, allora in

comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per stabilirsi in un

altro appartamento di loro proprietà a Pr______ (proprietà per piani n. 3610 anch'essa

in comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno).

B. Adito

il 10 febbraio 2021 da AO1 a tutela dell'unione coniugale, con sentenza

registrata nel verbale dell'udienza di dibattimento del 27 aprile 2021, il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere

separati e ha omologato un accordo da loro appena raggiunto che prevedeva, in

particolare, contributi di mantenimento in favore della moglie di fr. 1115.–

mensili dal 10 febbraio al 30 aprile 2021, di fr. 1407.50 mensili per

maggio e giugno 2021 e di fr. 1870.– mensili dal 1° luglio del 2021 (inc.

SO.2021.816). Nei mesi successivi i coniugi hanno venduto le loro proprietà per

piani, trasferendosi il marito a Bi______ e la moglie a M______. Con decisione

del 23 giugno 2022 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità ha respinto una

domanda di prestazioni presentata dalla moglie il 22 gennaio 2021. Infine AO1

ha ottenuto il cambiamento del cognome in AO1.

C. Il

7 settembre 2022 AP1 ha inoltrato davanti al Pretore del Distretto di Riviera

una petizione di divorzio non motivata chiedendo – in particolare – di non stabilire

contributi di mantenimento (inc. DM.2022.25). Con istanza di modifica di misure

a tutela dell'unione coniugale del 12 settembre 2021 egli ha poi chiesto di

“annullare” il contributo alimentare da lui dovuto alla moglie in virtù della sentenza

del 27 aprile 2021. Il Pretore ha trattato la richiesta come istanza per

l'adozione di provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio. Invitata a

presentare eventuali osservazioni, con allegato del 20 ottobre 2022 AO1 si è

opposta alla domanda. All'udienza del 16 novembre 2022, indetta per la

discussione orale dell'istanza, le parti hanno riaffermato le loro posizioni e

notificato prove sulle quali il primo giudice ha deciso seduta stante dando

avvio all'istruttoria. Il 27 febbraio 2023 il Pretore ha respinto una richiesta

presentata il 13 febbraio 2023 dal marito per ottenere la soppressione

immediata del contributo a suo carico. L'istruttoria del procedimento cautelare

è stata chiusa il 3 maggio 2023 e alla discussione finali le parti hanno

rinunciato limitandosi a conclusioni scritte. Nei rispettivi memoriali del

16 giugno 2023 i coniugi hanno confermato i loro antitetici punti di

vista. Statuendo il 9 agosto 2023, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto

le spese processuali di fr. 600.– a carico di AP1 con l'obbligo di rifondere a

AO1 fr. 2500.– per ripetibili.

D. Contro

il decreto cautelare appena citato AP1 è insorto a questa Camera con un appello

del 21 agosto 2023, chiedendo di riformare il giudizio impugnato nel senso di

accogliere la sua istanza. Nelle sue osservazioni del 28 settembre 2023 AO1 conclude

per la reiezione dell'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I decreti cautelari emanati

in una causa di divorzio (art. 276

CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e, fino al

31.

dicembre 2024, erano impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla

notificazione (art. 314 cpv. 1 vCPC). Se essi vertono su questioni meramente

patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso

raggiungeva almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'entità del

contributo alimentare per la moglie in discussione davanti al Pretore (fr. 1870.– mensili), di durata incerta al momento

della presentazione dell'appello e da calcolare perciò sull'arco di vent'anni (art.

92.

cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio

2009, consid. 1.2). Quan­to alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto

cautelare impugnato è stato recapitato al patrocinatore dell'istante il 10 agosto

2023.

(tracciamento dell'invio

__.__.______.________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine ricorso sarebbe scaduto così domenica 20 agosto

2023, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù del­l'art. 142 cpv. 3

CPC. Inoltrato il 21 agosto 2023 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo

giorno utile, l'appello in esame è

pertanto ricevibile.

2.

Nel

decreto impugnato il Pretore ha anzitutto ricordato che già nella procedura a

tutela dell'unione coniugale il marito pretendeva d'imputare alla moglie un

reddito ipotetico da attività lucrativa (“considerava applicabili i principi di

cui all'art. 125 CC”) e sapeva che la stessa lamentava problemi di salute. Ha inoltre

sottolineato che l'interessato ha concordato i contributi a suo carico senza riserva

alcuna, nonostante fosse prevedibile entro qualche mese l'emissione della decisione

sulla domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità presentata dalla

moglie. Secondo il Pretore, pertanto, il marito – al pari del giudice che ha

omologato l'accordo – aveva preso in considerazione l'eventualità che la moglie

potesse percepire una rendita d'invalidità oppure che la sua domanda potesse

essere respinta e ha quindi accettato di non tenere conto di tale circostanza

nella determinazione dei contributi alimentari a suo carico. Precisato che il

marito avrebbe potuto introdurre azione unilaterale di divorzio già a luglio del

2021, il primo giudice ha ritenuto che la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione

invalidità non costituisce una modifica delle circostanze non considerata al

momento della decisione a tutela dell'unione coniugale. Non avendo

l'interessato reso verosimili altre modifiche rilevanti e durature della sua

situazione finanziaria, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare precisando

che gli argomenti sollevati dal marito sarebbero stati “senz'altro considerati

per la definizione dei contributi divorzili”.

3.

L'appellante

contesta di aver considerato applicabile già in sede di protezione dell'unione

coniugale i “principi di cui all'art. 125 CC”, spiegando che a quel momento non

erano ancora passati due anni dalla separazione di fatto che, per

giurisprudenza, consente di ritenere una riconciliazione dei coniugi esclusa e

di pretendere dal coniuge attivo solo a tempo parziale di impegnarsi con

solerzia nella ricerca di un posto a tempo pieno. Sostiene altresì che la

circostanza che fosse pendente la richiesta di prestazioni dell'assicurazione

invalidità non significa che egli abbia rinunciato a prevalersi del suo futuro

esito, giacché se fosse stato positivo la moglie avrebbe potuto godere di una

rendita, se invece fosse stato negativo essa sarebbe stata da considerarsi

abile al lavoro, ma in entrambi i casi in grado di sopperire da sé al proprio

debito mantenimento. Che poi le parti si fossero date atto a inizio udienza che

“la moglie ha richiesto una rendita AI”, aggiunge, non significa che fosse

necessaria una riserva al riguardo. A suo parere, inoltre, è irrilevante che

egli potesse chiedere il divorzio già nel luglio del 2021, giacché il fatto di

aver posticipato la causa di merito gli preclude unicamente la possibilità di

ottenere una modifica retroattiva dell'assetto. In definitiva, conclude, la

decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, a prescindere dal suo

esito, costituisce una mutazione relativamente duratura e rilevante le

circostanze considerate a suo tempo.

4.

I criteri per la modifica di misure a protezione

dell'unione coniugale da parte del giudice del divorzio sono già stati

riassunti dal Pretore. Al riguardo basti ricordare che il giudice del divorzio

modifica o sopprime tali misure solo ove occorra. Ciò è il caso quando siano

mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate

al momento della decisione, op­pure quando previsioni formulate in base alla situazione

di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte o

qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze

determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia; DTF 143 III 619

consid. 3.1, 141 III 378 consid. 3.3.1). Un fatto è nuovo se non è stato preso in considerazione per la

determinazione del contributo alimentare nella precedente sentenza. Determinante

non è la sua prevedibilità, bensì la circostanza che il contributo sia stato

definito tenendo conto o non tenendo conto di quel fatto (sentenza del

Tribunale federale 5A_378/2021 del 7 settembre 2022 consid. 3 con richiamo a DTF 141 III 376 e 138 III 289 consid.

11.1.1).

Per

la modifica di misure a tutela dell'unione

coniugale o di provvedimenti cautelari emanati in una causa di stato e fondati

– come in concreto – su un accordo delle parti valgono inoltre le medesime

restrizioni previste dalla giurisprudenza per le convenzioni di divorzio (DTF

142.

III 518). In particolare, se la modifica presuppone un cambiamento durevole

e rilevante delle circostanze date per acquisite, tale non è il caso, mancando

dati di raffronto, segnatamente ove sia in discussione un elemento di fatto

incerto che sia stato risolto transattivamente (caput controversum),

salvo circostanze del tutto nuove che le parti non potevano immaginare. In

sintesi, una modifica è possibile in presenza di fatti nuovi che comportano una

mutazione durevole e rilevante delle circostanze, ma non su questioni incerte

regolate dai coniugi convenzionalmente pur sapendo che si trattava di questioni

incerte. In quest'ultima evenienza una modifica entra in considerazione solo

per vizi della volontà (errore essenziale, dolo, minaccia; I CCA, sentenza inc.

11.2017.66

del 27 novembre 2018 consid. 3b).

5.

Litigiosa

è l'esistenza di un cambiamento durevole e rilevante delle circostanze

rispetto al momento in cui le parti hanno raggiunto l'accordo all'udienza del

27.

aprile 2021. L'appellante si prevale – in sostanza – della decisione del 23

giugno 2022 del­l'Ufficio dell'assicurazione invalidità. Invero, come

sottolineato dal Pretore, già al momento

in cui le parti hanno raggiunto un'intesa sull'assetto a protezione dell'unione

coniugale, era noto che la moglie aveva presentato una domanda di prestazioni

dell'assicurazione invalidità (verbale del 27 aprile 2021, pag. 1

nell'inc. SO.2021.816 richiamato). Inoltre la convenzione non contiene riserve

esplicite sulla questione (verbale citato, pag. 2 e seg.). D'altro canto è pur

vero che agli atti neppure figurano indizi che facciano ritenere che

l'appellante intendesse impegnarsi a versare il contributo concordato a prescindere

dall'esito della predetta procedura e, a ben vedere, neppure la convenuta

sostiene che la questione sia stata oggetto delle trattative ovvero che

costituisse un elemento di fatto incerto regolato transattivamente

all'udienza del 27 aprile 2021. E si può convenire con l'appellante che un impegno siffatto appare quantomeno poco

verosimile se si considera che, dandosi accoglimento della domanda di

prestazioni dell'assicurazione invalidità, l'interessata avrebbe potuto contare

su una rendita d'invalidità. In simili circostanze ci si potrebbe chiedere se l'esito

(ancora incerto) della domanda sia stato preso in considerazione nella

precedente regolamentazione o se la decisione non costituisca piuttosto una

nuova circostanza atta a giustificare un'eventuale modifica dell'assetto alla

luce delle risultanze del procedimento svoltosi davanti all'Ufficio

dell'assicurazione invalidità, segnatamente quanto allo stato di salute della

moglie e alla sua abilità lavorativa.

6.

Sia

come sia, la questione è che in questa sede l'appellante non trae conclusione

alcuna dalle sue censure. Egli chiede di “annullare” il contributo a suo carico

ma non spiega perché – ammesso che la nota decisione costituisca una

modificazione delle circostanze secondo l'art. 179 cpv. 1 CC – la convenuta non

abbia più diritto a contributi alimentari. Egli infatti si limita ad

argomentare che a seguito della reiezione della domanda di prestazioni

dell'assicurazione invalidità “il reddito da attività lucrativa che [la moglie]

deve conseguire” giustifica il riesame delle misure adottate a quel tempo

(appello, pag. 8 n. 9). Allude così all'imputazione di un reddito ipotetico

alla moglie, ma non indica l'importo che a suo parere essa potrebbe conseguire

e neppure sostiene che ciò le consentirebbe di coprire il suo debito

mantenimento. Non si trascura che l'istante aveva sviluppato le sue

argomentazioni al riguardo davanti al primo giudice (istanza del

12.

settembre 2021 pag. 6 e segg.), come peraltro gli incombeva (sull'onere

della prova in caso di modifica: sentenza del Tribunale federale 5A_820/2021

del 3 marzo 2022 consid. 3.3.1 con rinvii; cfr. anche: Stoudmann, Le divorce en pratique, 2a

edizione, pag. 449 con altri riferimenti alla nota 1915). Se non che, l'appellante avrebbe dovuto riproporre tali

motivazioni davanti a questa Camera, tant'è che neppure un rinvio agli atti di

prima istanza sarebbe stato sufficiente dal profilo della ricevibilità (DTF

141.

III 576 consid. 2.3.3). Da tale profilo pertanto difettano manifestamente i

requisiti minimi di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Ciò preclude l'esame,

nel merito, delle censure sollevate dall'appellante.

7.

Manifestamente

inammissibile, l'appello vede la sua sorte segnata e può essere deciso da

questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv.

1.

lett. a n. 2 LOG). Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC), tuttavia

si giustifica di ridurre sensibilmente la tassa di giustizia, la sentenza

odierna limitandosi all'esa­me dei requisiti formali dell'appello (art. 21

LTG). L'appellante rifonderà in ogni modo a AO1, che ha presentato la sua

risposta all'appello per il tramite di una patrocinatrice, un'adeguata

indennità per ripetibili.

8.

Circa i rimedi

esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso

dell'appello raggiunge agevolmente davanti a questa Camera la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto, ad ogni modo, di un

provvedimento cau-

telare, il ricorrente potrà far valere davanti al Tribunale federale soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L' appello è irricevibile.

2. Le spese processuali, ridotte,

di fr. 500.– sono poste a carico di AP1, che rifonderà a AO1 fr. 2000.– per

ripetibili.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La

giudice presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).