11.2023.105
Filiazione azione di mantenimento: contributi alimentari provvisionali
2 aprile 2025Italiano38 min
(2023) ha dato alla luce un figlio, AO1, che è stato riconosciuto da AP1 (2023),
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Incarti n.
11.2023.105
11.2023.106
11.2023.112
11.2024.139
Lugano
2 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2023.154 (filiazione: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 27 aprile 2023 da
AO1
(2018), Te______
(rappresentato
dalla madre AO2
e
patrocinato dall'avv. PA2,
L______)
contro
AP1,
S______
(ora
patrocinato dall'avv. PA1,
L______),
giudicando sull'appello
del 28 agosto 2023 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 9 agosto 2023, rettificato il 30 agosto 2023 (inc.
11.2023.105),
e sulla richiesta di
gratuito patrocinio contenuta in tale appello (inc. 11.2023.106),
come pure
sull'appello dell'11 settembre 2023 presentato da AO1 contro il medesimo
decreto (inc. 11.2023.112)
e sulla richiesta di
gratuito patrocinio del 24 ottobre 2024 formulata da AP1 nelle osservazioni a
tale appello (inc. 11.2024.139);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 14 agosto 2018 AO2
(2023) ha dato alla luce un figlio, AO1, che è stato riconosciuto da AP1 (2023),
cittadino i______. Già prima della nascita i genitori hanno dichiarato all'ufficiale
dello stato civile di M______ di volere l'autorità parentale congiunta e di
essersi accordati sulla custodia, le relazioni personali e il mantenimento del
bambino. Tuttavia essi non hanno mai stipulato alcuna convenzione. Conviventi,
essi hanno provveduto insieme al sostentamento e alle cure del figlio. Il
padre è impiegato quale addetto ai servizi di logistica per la P______ SA di
M______ I______. La madre lavora a metà tempo come cameriera per la S______ SA
di B______. Nel maggio del 2023 AP1 è andato ad abitare per conto proprio in un
appartamento a S______, mentre AO2 e il figlio sono rimasti nell'abitazione in
proprietà di lei a Te______. Il 19 ottobre 2024 AP1 è diventato padre di
un altro figlio, B______ R______, avuto da E______ B______ (1991).
B. Nel frattempo, il 27 aprile
2023, AO1 (rappresentato dalla madre) ha chiesto al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, un tentativo di conciliazione nei confronti di AP1 per
ottenere un contributo alimentare di fr. 2550.– mensili dal 1° maggio 2023,
oltre all'accertamento che “per le spese straordinarie è applicabile l'art. 286
cpv. 3 CC ed i genitori dovranno preventivamente concordare queste spese” (inc.
CM.2023.218). Contestualmente egli ha postulato, in via cautelare, un
contributo alimentare di fr. 2000.– mensili “da adeguare alle risultanze
istruttorie” (inc. CA.2023.154). Il 26 maggio 2023 si è tenuto davanti al
Segretario assessore il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso,
sicché AO1 si è visto rilasciare seduta stante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2023.218).
C. All'udienza del 30 maggio
2023, indetta per il contraddittorio cautelare, l'istante ha confermato la propria
domanda, ha notificato prove e ha postulato in via superprovvisionale un
contributo alimentare di fr. 1500.– mensili (assegni familiari non compresi),
mentre AP1 ha offerto un contributo di fr. 450.– mensili (assegni
familiari non compresi), opponendosi ad ulteriori richieste. L'istante ha
replicato, mantenendo il suo punto di vista, salvo ridurre l'importo postulato
nelle more istruttorie a fr. 1000.– mensili. Con duplica il convenuto ha
ribadito la propria posizione. Statuendo seduta stante, il Pretore aggiunto ha
condannato AP1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 766.–
mensili (assegni familiari non compresi) dal giugno del 2023 fino al compimento
dei 10 anni e ha dato avvio all'istruttoria. A una successiva udienza del 3
agosto 2023, assunta svariata documentazione ed esperito l'interrogatorio del
convenuto, il Pretore aggiunto ha chiuso l'istruttoria e ha indetto le arringhe
finali. L'istante ha chiesto, per finire, un contributo alimentare di fr.
1492.75 mensili, mentre il convenuto ha proposto di confermare l'importo di fr.
766.– mensili.
D. Statuendo con decreto
cautelare del 9 agosto 2023, il Pretore aggiunto ha condannato AP1 a versare un
contributo alimentare per AO1 di fr. 1450.– mensili, assegni familiari non
compresi, dal giugno del 2023 fino al 10° compleanno e ha accertato che il fabbisogno del figlio rimane scoperto per fr. 82.–
mensili. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il Pretore
aggiunto ha assegnato inoltre all'istante un termine di 45 giorni per promuovere
la causa di merito, con l'avvertenza che – trascorso infruttuoso il termine – il
provvedimento cautelare sarebbe decaduto.
E. Contro il decreto cautelare appena
citato AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 agosto 2023 per
ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito
patrocinio, la riduzione del contributo di mantenimento a fr. 410.–
mensili e l'accertamento del fabbisogno scoperto del figlio in fr. 1122.–
mensili (inc. 11.2023.105/106).
Il 30 agosto 2023, su istanza del
convenuto, il Pretore aggiunto ha rettificato il decreto appena citato, nel
senso che ha fissato il contributo alimentare per AO1 in fr. 810.– mensili e ha
accertato il fabbisogno scoperto di lui in fr. 722.– mensili. Con decreto
del 7 settembre 2023 il presidente di questa Camera ha accordato all'appello
effetto sospensivo limitatamente alla differenza di fr. 34.– mensili dovuta da
AP1 in via cautelare dal 1° giugno al 31 luglio 2023. L'11 settembre 2023
AP1 ha comunicato di mantenere l'appello contro il dispositivo rettificato. Mediante
osservazioni del 20 settembre 2023 AO1 ha proposto di respingere tale ricorso, portando
la richiesta di contributo alimentare a fr. 1601.25 mensili dal 1° maggio
2023 e sollecitando un aumento del proprio fabbisogno scoperto a fr. 1961.25
per maggio e giugno del 2023, rispettivamente a fr. 2331.25 mensili dopo
di allora.
F. Nel frattempo, l'11
settembre 2023, AO1 ha appellato a sua volta il decreto cautelare rettificato
il 30 agosto 2023, postulando l'aumento del contributo alimentare a fr. 1601.25
mensili, assegni familiari non compresi, dal 1° maggio 2023 in poi (inc.
11.2023.112). Nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2024 AP1 ha concluso per la
reiezione del ricorso. Contestualmente
egli ha instato per il conferimento del gratuito patrocinio anche per quel
procedimento (inc. 11.2024.139). L'istante ha replicato spontaneamente
l'8 novembre 2024, ribadendo le sue richiesta di giudizio. Frattanto, il
26 settembre 2023, AO1 ha promosso l'azione di mantenimento, che si trova
attualmente in fase d'istruttoria (inc. SE.2023.246).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1.
Gli appelli in
esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sostanzialmente sul
medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure e
di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2.
Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono
emanate con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono impugnabili
perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il
valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è
dato, ove appena si consideri il contributo in discussione davanti al Pretore
aggiunto (differenza litigiosa di fr. 726.75 mensili per la presumibile
durata della causa di merito).
Quanto
alla tempestività dei rimedi giuridici, il decreto cautelare emesso il 9
agosto 2023 è stato notificato al patrocinatore del convenuto il 18 agosto 2023 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________,
agli atti). L'appello di lui, spedito il 28 agosto 2023, è stato pertanto
inoltrato entro il termine di dieci giorni. Una decisione rettificata, come in
concreto, fa decorrere inoltre un nuovo termine di impugnazione per quanto
attiene al dispositivo oggetto di rettifica (art. 334 cpv. 4 CPC; DTF 143 III
525.
consid. 6.3). Tale decisione, emessa il 30 agosto 2023, è stata notificata
al più presto il giorno seguente, sicché il termine d'impugnazione sarebbe
scaduto la domenica 10 settembre 2023, salvo protrarsi al lunedì successivo in
virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrati entrambi l'11 settembre 2023, sia il
ricorso dell'istante sia la conferma di appello del convenuto sono dunque
tempestivi.
3.
Al proprio appello AO1 acclude due avvisi di scadenza degli
oneri ipotecari (30 giugno e 30 settembre 2023) e due estratti del conto
bancario della madre per i periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, come
pure dal 1° gennaio al 7 settembre 2023, documenti che egli ha prodotto anche con
la risposta all'appello avversario. Da parte sua AP1 ha inoltrato con le
osservazioni del 24 ottobre 2024 un conteggio di stipendio del settembre 2024,
un articolo intitolato “S______ N______ acquisisce gli ambulatori di C______
C______” pubblicato l'8 ottobre 2024 su ‹www.____.ch e di “conferma
rapporto di lavoro” rilasciata il 24 ottobre 2024 dalla P______ SA, copia del verbale di un'udienza tenutasi
l'8 aprile 2024 nella causa di merito (inc. SE.2023.246), un contratto di
lavoro presso la P______ SA del
1.
luglio 2020, l'atto di nascita di B_____ R______ e la documentazione di un
contratto per un prestito personale contratto il 2 ottobre 2024 presso la F___
S__. La documentazione testé descritta è senz'altro ammissibile, litigiose in
concreto essendo questioni riguardanti un minorenne. Nuovi documenti e nuovi
fatti sono proponibili così senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1
CPC in forza del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione e
vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144
III 352 consid. 4.2).
4.
Se, come in concreto, il
rapporto di filiazione è accertato, il convenuto può essere obbligato a
depositare o a pagare provvisoriamente adeguati contributi di mantenimento per
il figlio (art. 303 cpv. 1 CPC). La richiesta di provvedimenti cautelari è ammissibile
solo dal momento in cui è inoltrata la causa principale (RtiD II-2024 n. 27c
pag. 700 consid. 7 con numerosi rimandi). Nella fattispecie tale requisito è
dato, la richiesta cautelare essendo stata presentata contestualmente
all'istanza di conciliazione per l'azione di merito, promossa nel frattempo.
5.
Nel decreto cautelare impugnato,
dopo rettifica il Pretore aggiunto ha accertato il reddito del convenuto
in fr. 4600.– mensili netti (comprese la tredicesima mensilità e le ore supplementari,
dedotti l'assegno familiare e l'imposta alla fonte) e ha calcolato il fabbisogno
minimo di lui in complessivi fr. 3790.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione con spese accessorie fr. 1250.–, assicurazione
“cauzione affitto” fr. 13.–, premio della cassa malati fr. 424.–, assicurazione
dell'automobile fr. 145.–, imposta di circolazione fr. 64.–, leasing fr. 641.–,
assicurazione RC privata fr. 8.–, abbonamento telefono fr. 45.–). Ha poi definito
il reddito della madre in fr. 1590.– mensili netti a fronte di un fabbisogno
minimo di complessivi fr. 3246.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari fr. 739.–, ammortamento
indiretto fr. 375.–, spese condominiali fr. 331.– [da cui dedurre fr.
289.– per la quota del figlio], premio della cassa malati fr. 379.–, assicurazione
dell'automobile fr. 170.–, imposta di circolazione fr. 38.–, assicurazione
stabili fr. 80.–, assicurazione RC privata fr. 7.–, carburante fr. 66.–).
Il
primo giudice ha determinato in seguito il fabbisogno minimo di AO1 in fr.
704.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo
dell'alloggio fr. 289.–, premio della cassa
malati
fr. 157.–, mensa fr. 58.–, dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–) e
il contributo di accudimento in fr. 828.– mensili, pari alla metà del
fabbisogno minimo scoperto della madre “stante la scolarizzazione del figlio”
(ossia [fr. 3246.– ./. fr. 1590.–] : 2).
Appurato
che il bilancio è in ammanco, il Pretore aggiunto ha constatato che il padre
dispone di un margine di fr. 810.– mensili (fr. 4600.– mensili ./. fr.
3790.– mensili) da destinare al mantenimento del figlio (oltre a eventuali
assegni familiari da lui percepiti), il cui fabbisogno minimo rimane scoperto per
fr. 722.– mensili.
6.
Contestato
è anzitutto nella fattispecie il reddito del convenuto, che questi chiede di accertare in fr. 4200.– mensili
fino all'agosto del 2024 e in fr. 3894.95 mensili dopo di allora. Al
riguardo il Pretore aggiunto ha accertato che AP1 ha guadagnato mediamente fr. 4525.–
mensili nel 2022 e fr. 4640.– mensili nei primi cinque mesi del 2023, tredicesima
compresa, già dedotti gli assegni familiari e l'imposta alla fonte. Constatato che
le indennità per ore supplementari erano diminuite già prima della separazione,
il primo giudice ha stimato verosimile un reddito netto di almeno fr. 4600.–
mensili. Nel suo appello AP1 fa valere che come addetto alla logistica della
P______ SA egli non si occupa solo di trasportare campioni di laboratorio in
Ticino, ma funge anche da autista per il direttore dell'azienda in Svizzera e
all'estero, talvolta di sera e nei fine settimana, con orari di lavoro
irregolari e dietro breve preavviso. Adduce che, dovendosi ora occupare del
figlio durante il diritto di visita, egli non può più garantire tale
disponibilità, sicché le ore supplementari si sono dimezzate dal marzo del
2023.
Dato il carattere variabile delle sue entrate, egli chiede così di
attenersi, come per i lavoratori indipendenti, a una media dei redditi dal 2021
al 2023, che stima in fr. 4200.– mensili. Con la replica egli segnala che la
ditta per cui lavora ha cambiato proprietario, di modo che dal settembre del 2024
egli non svolge più ore supplementari nemmeno quale autista del precedente
datore di lavoro e può contare solo sul reddito di fr. 3894.95 mensili netti. AO1
obietta che la madre si è sempre dichiarata d'accordo di adattare i periodi del
diritto di visita secondo le esigenze professionali del padre e rimprovera al convenuto
di rinunciare a occasioni di lavoro, il che giustifica di imputargli un'entrata
di almeno fr. 4600.– mensili anche dopo l'agosto del 2024.
a) Per
costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello conseguito al momento del giudizio
(RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), intendendosi con ciò il
guadagno realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria. La media dei
redditi calcolata sull'arco di più anni non è per contro – salvo forti
oscillazioni – un criterio pertinente (I CCA, sentenza inc. 11.2022.40 del 22
marzo 2024 consid. 11a con rinvio). Per il resto il reddito di un dipendente
comprende la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari
(gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità
straordinarie o per altri incarichi) se
costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5).
Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate
occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano invece in linea
di conto (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.103 del 20 agosto 2024
consid. 7a).
b) In
concreto AP1 lavora per la P______ SA di M______ I______ quale impiegato nei
servizi di logistica con uno stipendio mensile di fr. 4200.– lordi per 13 mensilità
(doc. 1 nell'inc. CM.2023.218 e doc. 6 prodotto in appello). È pacifico inoltre
che fino all'agosto del 2024 egli ha svolto regolarmente ore supplementari e che
il suo stipendio era soggetto a fluttuazioni. Dalla documentazione agli atti
risulta in particolare che egli ha guadagnato, già dedotti gli assegni
familiari e l'imposta alla fonte, fr. 4640.– mensili netti nei primi
cinque mesi del 2023 (doc. 3 nell'inc. CM.2023.218, doc. 4),
fr. 4525.– mensili netti nel 2022 (doc. 2 nell'inc. CM.2023.218) e fr. 4716.–
mensili netti nel 2021 (doc. 5). Le ore supplementari denotano quindi
oscillazioni, ma non al punto da giustificare una media di simili introiti sull'arco
di più anni. D'altra parte, per quanto riguarda il 2023, figurano unicamente agli
atti i conteggi di stipendio dei primi cinque mesi, periodo troppo breve per
essere significativo. In circostanze del genere non resta che dipartirsi, a un sommario
esame, dal certificato di salario del 2022, il quale riassume le entrate di un
anno completo. Ne segue che il reddito del convenuto va ricondotto, in ultima
analisi, a fr. 4525.– netti mensili.
c) Quanto
alla diminuzione delle ore supplementari registrata dopo la fine della
convivenza con AO2, è vero che nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2023 le
ore supplementari si sono pressoché dimezzate rispetto al gennaio o al febbraio
del 2023 (doc. 3 nell'inc. CM.2023.218 e doc. 4). L'interessato spiega
tale riduzione – come detto – con l'impossibilità di essere a disposizione del
datore di lavoro nei fine settimana durante i quali egli esercita le visite al
figlio. Il Pretore aggiunto ha appurato tuttavia che i genitori si sono
separati nel maggio del 2023 mentre la flessione delle ore supplementari si è
verificata già da marzo (decreto impugnato, pag. 4 a metà). Con tale
motivazione AP1 non si confronta. Né egli sostiene di aver dovuto rinunciare a
ore supplementari per occuparsi del figlio già prima della separazione di
fatto, avendo bensì egli medesimo dichiarato che il primo fine settimana di visita
si è tenuto alla fine di maggio (replica orale del 30 maggio 2023, verbale
pag. 3 in basso). In definitiva il convenuto non ha reso verosimile una
riduzione durevole dei suoi introiti consecutiva alla separazione.
d) Diversa
è la situazione successiva all'agosto del 2024. Con la sua risposta all'appello
avversario del 24 ottobre 2024 AP1 ha prodotto una dichiarazione del suo datore
di lavoro secondo cui dal 1° settembre 2024 egli non effettua più ore
supplementari retribuite (doc. 4 di appello). Inoltre egli ha motivato tale
cambiamento con l'acquisizione della P______ SA da parte di un'altra azienda
attiva nel settore (doc. 3 prodotto in appello). È quindi verosimile che egli
non possa più svolgere ore supplementari come autista personale del precedente titolare.
Né si giustifica l'imputazione di un reddito ipotetico, che deve essere
alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF
147.
III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d,
II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più di recente: I CCA, sentenza inc.
11.2023.54
del 20 febbraio 2025 consid. 17e). A un sommario esame, infatti, non è dato a divedere – né
l'istante spiega – quale attività supplementare o quale diversa attività potreb-be
consentire al convenuto di percepire entrate nette di
fr.
4600.– mensili. Ne discende che dal settembre del 2024 il suo reddito va accertato,
inclusa la tredicesima mensilità, in fr. 3895.– mensili netti (arrotondati;
doc. 2 di appello).
7.
Per quel che attiene al fabbisogno
minimo del convenuto, nel suo appello AO1 chiede di ricondurlo a fr. 2998.75
mensili riducendo la spesa per il veicolo privato da complessivi fr. 850.–
mensili a complessivi fr. 71.75 mensili. Con le osserva-zioni del 24
ottobre 2024 AP1 propone invece
di riconoscergli anche la rata di € 171.00 mensili per il rimborso di un
prestito privato contratto presso la F______ S______ da lui stipulato “per far
fronte alle spese legate al nascituro” e un onere per il mantenimento di
B______ R______ di fr. 179.– mensili, onde un fabbisogno minimo complessivo di
fr. 3947.– mensili.
a)
Quanto al costo del veicolo privato, il Pretore aggiunto si è limitato a rilevare che simili oneri
(assicurazione, imposta di circolazione e leasing) possono essere riconosciuti solo
se necessari per recarsi al lavoro. L'istante fa valere che il padre disponeva
di una vettura utilizzata già prima per tali trasferte e sostiene che costui ha
acquistato un nuovo costoso veicolo al solo scopo di aumentare il proprio
fabbisogno minimo e diminuire il contributo a suo carico. A suo parere,
pertanto, non si giustifica di riconoscergli più di quanto egli spendeva in
precedenza. Ora, il costo di un veicolo privato, incluse le rate di un
eventuale leasing fino alla scadenza del contratto, può essere inserito nel minimo esistenziale del diritto esecutivo,
anche in situazioni di ristrettezze economiche, se l'uso del mezzo è
indispensabile per l'esercizio della professione
(RtiD I-2022 pag. 573 n. 6c consid. 3a con riferimenti; I-2010
pag. 699 n. 20c con rinvii).
Nella fattispecie l'istante sostiene che il padre usa le automobili del datore
di lavoro anche per scopi privati, ma non contesta che egli necessiti di un
proprio mezzo di trasporto per scopi professionali. Litigioso è il costo del
nuovo veicolo privato del convenuto.
Dagli
atti risulta che il 9 maggio
2023.
AP1 ha acquistato una V______ V______ “T______ R 2.______ TSI” al prezzo di
fr. 60 670.– finanziati, dedotto un pagamento di
fr. 2000.–, mediante un contratto di leasing da 48 rate di fr. 641.40 mensili (doc.
10.
nell'inc. CM.2023.218). L'imposta di circolazione per quel veicolo ammonta a
fr. 64.05 mensili (doc. 12 nell'inc. CM.2023.218) e il premio dell'assicurazione
a fr. 144.75 mensili (doc. 11 nell'inc. CM.2023.218). In precedenza
l'interessato adoperava una S______ S______ “F______”, per la quale pagava un'imposta
di circolazione di fr. 10.40 mensili e un premio assicurativo di fr. 51.75
mensili (doc. 1). Egli ha addotto di avere venduto la S______ S______ già durante
la convivenza “per coprire dei debiti” e di avere stipulato il leasing “in
fretta” perché “l'auto gli necessita per lavoro ed era in pronta consegna”
(verbale del 30 maggio 2023, pag. 3). Quanto al prezzo di vendita della
S______ S______, di fr. 10 500.–, egli ha dichiarato di avere destinato il ricavo all'estinzione di
un debito contratto due anni addietro con la B______ SA per finanziare
l'acquisto di una moto e ottenere liquidità (interrogatorio del 3 agosto 2023, verbale
pag. 2; cfr. anche doc. 1).
Ciò
posto, l'acquisto del nuovo veicolo è avvenuto una decina di giorni dopo
l'introduzione dell'attuale procedura e il ricavo della vendita è stato
destinato all'estinzione di un debito privato che, contrariamente alle rate di
un leasing, non sarebbe verosimilmente stato riconosciuto nel calcolo del
contributo di mantenimento, né per l'uso dei fondi ottenuti né per la
situazione economica del debitore (DTF 147 III 265 consid. 7.2; 127 III 292 consid. 2a/bb). Sta di fatto che la decisione di
vendere la S______ S______ precede l'introduzione dell'odierna procedura, tant'è
che la nota di credito per la restituzione pro rata dell'imposta di
circolazione risale al 14 aprile 2023 (doc. 1). In simili condizioni, a un
esame di verosimiglianza non si ravvisano estremi di un comportamento contrario
alla buona fede processuale per avere AP1 sostituito la S______ S______ con
un'altra automobile, come pretende il figlio.
Ciò
non toglie che il riconoscimento della rata del leasing presuppone altresì che
il veicolo non sia inutilmente dispendioso. In caso contrario l'onere va
ammesso solo parzialmente, tenendo conto di una rata più adeguata alla situazione
economica della famiglia (DTF 140 III 342 consid. 5.2 in fine; RtiD I-2022 n.
6c pag. 573 consid 3a e 3b; Stoudmann,
Le divorce en pratique, 2ª edizione, pag. 181 con rinvii alle note 690 e 691). Nella
fattispecie il convenuto al momento dell'acquisto del nuovo veicolo, successivo
all'introduzione dell'istanza, non poteva ignorare i propri obblighi alimentari
nei confronti di un figlio minorenne e la situazione economica concreta della
famiglia. Invero a quel momento il convenuto non doveva ancora tenere conto né della
contrazione delle sue entrate in seguito al cambiamento delle proprie mansioni (nel
settembre del 2024: sopra, consid. 6d) né dell'onere di mantenimento nei
confronti del secondo figlio (nato il 19 ottobre 2024; sopra, consid. A).
Tuttavia, anche considerando le sue entrate di allora (fr. 4525.– mensili:
sopra, consid. 6b) e un fabbisogno minimo, ritenute le precedenti spese per la S______
S______ “F______” di complessivi fr. 62.15 mensili, attorno a fr. 3000.–
mensili (sopra, consid. 5), egli già sapeva che il figlio gli chiedeva un
contributo alimentare di fr. 2000.– mensili a titolo cautelare e di fr. 2550.–
mensili nel merito, allegando un fabbisogno in denaro di fr. 1362.20
mensili e indicando il contributo di accudimento in fr. 2326.– mensili
(istanza del 27 aprile 2023, pag. 3 segg.). Né la pretesa poteva dirsi
manifestamente esagerata se si considera che, come si vedrà in appresso
(consid. 10), l'onere per il sostentamento di AO1 ammonta a complessivi fr.
2540.– mensili (fr. 740.– di fabbisogno in denaro e fr. 1800.– per il
contributo di accudimento; sotto, consid. 10).
In
definitiva il nuovo veicolo risultava già eccessivamente dispendioso al momento
in cui AP1 l'ha comperato, il mantenimento di AO1 essendo già allora
parzialmente scoperto. L'accensione di un leasing con una rata mensile di fr. 641.39 mensili, la nuova imposta di
circolazione di fr. 64.05 mensili e l'assicurazione auto di fr. 144.75
mensili potevano solo peggiorare la situazione. Né l'interessato ha reso
verosimile che al momento dell'acquisto non fosse disponibile un veicolo in
pronta consegna più conveniente. In circostanze del genere si giustifica di
moderare la spesa per il leasing, seppure con la prudenza dovuta a un esame
sommario, a fr. 400.– mensili e i costi per l'assicurazione e l'imposta di
circolazione a fr. 150.– mensili, onde un onere complessivo di fr. 550.–
mensili per il veicolo privato (analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2019.99
del 6 aprile 2020 consid. 4d e inc.
11.2004.100
del 29 giugno 2005 consid. 7c). Spetterà al giudice del
merito riesaminare la situazione con piena cognizione, tenendo conto in
particolare della futura scadenza del leasing.
b) Riguardo alla rata per il rimborso del
debito di € 10 000.00 stipulato il 2 ottobre 2024 (doc. 8
di appello), al minimo esistenziale del diritto esecutivo si aggiunge il
rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della
famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili
solamente se le condizioni economiche della famiglia lo permettono (DTF 147 III 265 consid. 7.2; sentenza
del Tribunale federale 5A_689/2023 del 19 agosto 2024 consid. 4.2 con rinvii
in: SJ 2025 pag. 271; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.110 del 4
aprile 2024 consid. 7). Come si
vedrà oltre (consid. 10), le risorse dei genitori consentono di coprire il
fabbisogno in denaro di AO1, ma il contributo di accudimento resta in gran
parte scoperto. In concreto la restituzione del debito deve pertanto
cedere il passo al fabbisogno corrente della famiglia (analogamente:
I
CCA, sentenza inc. 11.2019.77 del 30 settembre 2020 consid. 6 con rinvio).
c) Con
le osservazioni all'appello AP1 chiede altresì di conteggiare nel proprio
fabbisogno minimo fr. 179.– mensili per la metà dell'onere di mantenimento in favore del figlio
B______ R______, nato il 19 ottobre 2024, l'altra metà del mantenimento essendo
coperta dalla madre (doc. 7 prodotto in appello). Contributi alimentari per
altri figli non rientrano però nel fabbisogno minimo del debitore alimentare
(sentenza del Tribunale federale 5A_118/2023 del 31 agosto 2023 consid.
5.3). L'onere di mantenimento nei confronti di
B______ R______ andrà tenuto in considerazione ad ogni modo al momento di
calcolare il contributo alimentare per l'istante (sotto, consid. 10).
d) Dai
documenti prodotti in appello risulta che AP1 vive con E______ B______ almeno dall'aprile del 2024 (verbale dell'8 aprile 2024, pag.
10.
doc. 5 di appello). E in caso di convivenza nel fabbisogno minimo del
debitore alimentare può essere riconosciuta solo la metà dell'importo base del minimo
esistenziale per una coppia con figli, ovvero fr. 850.– mensili (DTF 144
III 506 consid. 6.6). Anche il costo dell'alloggio va diviso a metà fra i
partner, quand'anche la partecipazione effettiva dell'uno sia esigua rispetto
a quella dell'altro (sentenza del Tribunale federale 5A_1068/2021 del
30.
agosto 2022 consid. 3.2.1, in: FamPra.ch 2022 pag. 942; analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.2023.30 del 22 aprile 2024 consid. 5b con rinvio).
Poco importa che il partner del debitore alimentare lavori o potrebbe lavorare
(DTF 144 III 507 in fondo). In concreto il principio inquisitorio illimitato
che presiede il diritto di filiazione (art. 296 CPC) impone di adeguare di
conseguenza il fabbisogno minimo del convenuto.
e) In
definitiva il fabbisogno minimo di AP1 ammonta a fr. 3490.– mensili fino al 31
marzo 2024 (spese per il veicolo privato
ridotte da fr. 850.– a fr. 550.– mensili) e a fr. 2515.– mensili
dopo di allora (minimo esistenziale del diritto esecutivo ridotto da fr. 1200.–
a fr. 850.– e costo dell'alloggio ridotto da fr. 1250.– a fr. 625.– mensili).
8.
Relativamente
alla situazione finanziaria di AO2, il convenuto fa valere che costei beneficia
di regolare sostegno economico da parte della di lei madre, ciò che l'istante
contesta (replica spontanea, pag. 2). Sapere se e quando elargizioni volontarie di terzi entrino in linea di
conto per valutare la capacità contributiva di un genitore è una questione
delicata (I CCA, sentenza inc. 11.2023.14 del 3 dicembre 2024 consid. 8c
con rinvii). Sia come sia, qualora una conclusione abbia per oggetto una somma
di denaro, la pretesa va sempre quantificata. Tale requisito vale tanto sul piano federale (DTF 142 III 107
consid. 5.3.1 con rimandi) quanto a livello cantonale, sia in prima sede (art.
84.
cpv. 2 CPC) sia in appello (DTF
137.
III 617). L'esigenza fa stato finanche nelle cause rette dal principio
inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate
neppure nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle
parti, come nelle questioni riguardanti contribuiti alimentari per i figli (DTF
137.
III 617 con riferimenti; più di recente: sentenza del Tribunale
federale 5A_65/2022 del 16 gennaio 2023 consid. 3.3.1 in: RSPC 2023 pag. 416). Nella
fattispecie la rivendicazione, indeterminata, si dimostra così irricevibile.
9.
Litigioso è infine il costo
dell'abitazione da conteggiare nel fabbisogno minimo dell'istante e di sua
madre. Il Pretore aggiunto ha calcolato tale spesa in fr. 739.– mensili per gli
oneri ipotecari, in fr. 375.–- mensili per l'ammortamento indiretto e in
fr. 331.– mensili per le spese condominiali, inserendone il 20% (fr. 289.–
mensili) nel fabbisogno minimo del figlio e il resto (fr. 1156.– mensili) in
quello della madre. AO1 chiede di rivalutare la spesa in complessivi fr. 2571.–
mensili fino al giugno del 2023 e in fr. 2941.– mensili dopo di allora, aumentando
di conseguenza il fabbisogno minimo suo e della madre. Egli fa valere che
l'ammortamento del mutuo ipotecario ammonta in realtà a fr. 750.– mensili
e gli interessi ipotecari a fr. 1490.– mensili, aumentati a fr. 1860.–
mensili dal 1° luglio 2023. AP1 obietta che la rata dell'ammortamento
ipotecario non va riconosciuta nel costo dell'alloggio, eccessivo, il quale va
ridotto a fr. 1600.– mensili complessivi per madre e figlio. Al proposito occorre
distinguere interessi e ammortamenti.
a) Per
quanto attiene all'interesse ipotecario, in questa sede
l'istante
produce avvisi di scadenza degli oneri ipotecari e estratti conto dai quali
risulta un importo di fr. 4472.27 per il secondo trimestre del 2023 e di fr.
5580.29
per il terzo trimestre. L'ipoteca “Saron” stipulata dalla madre, infatti,
è soggetta a variazioni del tasso d'interesse a cadenza trimestrale e segue
l'andamento del mercato monetario. A ciò si aggiunge un margine stabilito
contrattualmente (‹https://www.bps-suisse.ch/pdf/bps_saron_rollover_1_it.pdf›).
Nel caso specifico il saggio d'interesse applicato dalla banca è passato nel 2022 dallo 0.95% all'1% per poi salire all'1.5478%,
all'1.9924% e al 2.459% nei primi tre trimestri del 2023 (doc. C di
appello). AO1 sostiene che non sono da prevedere diminuzioni in futuro, ma la
tendenza parrebbe essersi invertita all'inizio del 2024, pur situandosi a
livelli superiori a quelli del 2022 quando il tasso “Saron” era finanche
negativo (‹https://______›).
Ora,
l'interessato non può pretendere di far valere unicamente l'ultimo saggio documentato.
Né si possono formulare prognosi che esulano dalla comune esperienza sull'evoluzione
di simili tassi. Un aggiornamento trimestrale del contributo, poi, non è
praticabile. In definitiva, a sommario un esame giova attenersi alla media
calcolata sull'arco dell'ultimo anno secondo i dati a disposizione (attorno all'
1.75%). Del resto il prodotto ipotecario “Saron rollover” stipulato da AO2
prevede la possibilità di passare, a ogni scadenza trimestrale, a un'ipoteca a
tasso fisso (<https://www.bps-suisse.ch/
pdf/bps_ saron_rollover_1_it.pdfhttps://www.______conveniente (‹https://www._______-pdfsse.ch/ipoteca
_tasso_fisso.jsp›). Consihttps://www.bps-suisse.ch/ipoteca,
l'onere complessivo per gli interessi ipotecari può essere stabilito dunque
mediamente attorno a fr. 1295.– mensili.
b) Dalla
documentazione bancaria agli atti risultano inoltre trasferimenti semestrali di
fr. 4500.– su un conto denominato “ammortamento indiretto” (doc. E nell'inc.
CM.2023.281 e doc. C di appello). Invero l'ammortamento del debito ipotecario
può essere incluso nel fabbisogno minimo del diritto di famiglia come il
rimborso di altri debiti, ovvero a condizione che i pagamenti del medesimo
fossero già in essere regolarmente prima della fine della vita in comune e che
il debito sia stato contratto nell’interesse della famiglia e deciso
congiuntamente o che i coniugi ne siano responsabili solidali. Se tuttavia la
famiglia si trova, come in concreto, in ristrettezze economiche l'ammortamento
non va preso in considerazione (sentenza del Tribunale federale 5A_440/2022 del
14.
luglio 2023 consid. 3.1 con rinvii). In definitiva, pertanto, il costo
dell'abitazione coniugale va stabilito in complessivi fr. 1626.– mensili (fr.
1295.– di interessi ipotecari e fr. 331.– di spese condominiali), da
conteggiare per fr. 325.– mensili nel fabbisogno minimo del figlio [20%] e per
fr. 1301.– mensili nel fabbisogno minimo di AO2). Tale importo corrisponde
sostanzialmente, per altro, a quanto riconosce il convenuto (fr. 1600.–
mensili). Il fabbisogno minimo di AO1, già dedotti gli assegni familiari, aumenta
così a fr. 740.– mensili e quello della madre a fr. 3390.– mensili
(arrotondati).
10.
Alla
luce di quanto precede il quadro del bilancio familiare risulta dunque
il seguente:
Dal 1° giugno
2023.
al 31 marzo 2024
reddito del padre fr. 4525.–
reddito
della madre fr. 1590.–
fr. 6115.– mensili
fabbisogno minimo del padre fr. 3490.–
fabbisogno
minimo della madre fr. 3390.–
fabbisogno
minimo di AO1 fr. 740.–
fr.
7620.– mensili,
Dal
1° aprile al 31 agosto 2024
reddito del padre fr. 4525.–
reddito
della madre fr. 1590.–
fr. 6115.– mensili
fabbisogno minimo del padre fr. 2515.–
fabbisogno
minimo della madre fr. 3390.–
fabbisogno
minimo di AO1 fr. 740.–
fr.
6645.– mensili,
Dal 1°
settembre al 18 ottobre 2024
reddito del padre fr. 3895.–
reddito
della madre fr. 1590.–
fr. 5485.– mensili
fabbisogno minimo del padre fr. 2515.–
fabbisogno
minimo della madre fr. 3390.–
fabbisogno
minimo di AO1 fr. 740.–
fr.
6645.– mensili,
Dal 19 ottobre 2024 al 10° anno di età di AO1
reddito del padre fr. 3895.–
reddito
della madre fr. 1590.–
fr. 5485.– mensili
fabbisogno minimo del padre fr. 2515.–
fabbisogno
minimo della madre fr. 3390.–
fabbisogno
minimo di AO1 fr. 740.–
fabbisogno
minimo di B______ R______ a carico del padre fr. 179.–
fr.
6824.– mensili.
Se ne conclude anzitutto che AO2,
genitore affidatario, non è in grado di far fronte autonomamente al proprio
fabbisogno minimo, il quale rimane scoperto per fr. 1800.– mensili (fabbisogno
minimo di fr. 3390.– ./. reddito di fr. 1590.–). Ciò giustifica di riconoscere
nel contributo di mantenimento del figlio un importo di tale entità a titolo di
contributo di accudimento (DTF 149 III 300 consid. 3.3.3; 144 III 379 consid.
7.1.1). Contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto, decurtazioni non si
giustificano. AO1 è nato nel 2018 e AO2 già lavora a metà tempo, come esige la
giurisprudenza (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). Il contributo di mantenimento in
favore di AO1 ammonterebbe così a complessivi fr. 2540.– mensili (fabbisogno
minimo fr. 740.–, contributo di accudimento fr. 1800.–). E siccome la
madre affidataria provvede già al mantenimento del figlio con le prestazioni in
natura (cura e educazione), il padre dovrebbe coprire da sé solo l'intero fabbisogno
in denaro del minore (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con citazioni; RtiD II-2024
pag. 604 consid. 20a e 20b con numerosi riferimenti).
Sta
di fatto che, come ha accertato il Pretore aggiunto, il bilancio familiare è in
ammanco. E il debitore alimentare ha diritto di conservare risorse sufficienti
per far fronte al proprio fabbisogno minimo (DTF 147 III 281 consid. 7.2; 144 III 505 consid. 6.4). Inoltre
la copertura del fabbisogno minimo del diritto esecutivo dei figli minorenni prevale sull'eventuale contributo di accudimento (DTF 147 III 283
consid. 7.3; più di recente sentenza del Tribunale federale 5A_274/2023 del 15
novembre 2023 consid. 3.2; cfr.
anche Stoudmann, op. cit., pag.
427). Ne discende che AP1 può
conservare per sé quanto necessario per coprire il proprio fabbisogno minimo e,
dopo la nascita di B______ R______, quanto egli dedica al mantenimento del
figlio, fermo restando che anche il fabbisogno minimo di AO1 è coperto dal
contributo così calcolato. Ne risultano in definitiva i contributi in appresso:
Dal
1° giugno 2023 al 31 marzo 2024
reddito del padre fr. 4525.–
./.
fabbisogno minimo del padre fr. 3490.–
contributo
alimentare per AO1 fr. 1035.– mensili,
Dal 1° aprile
al 31 agosto 2024
reddito del padre fr. 4525.–
./.
fabbisogno minimo del padre fr. 2515.–
contributo
alimentare per AO1 fr. 2010.– mensili,
dal 1°
settembre al 18 ottobre 2024
reddito del padre fr. 3895.–
./.
fabbisogno minimo del padre fr. 2515.–
contributo
alimentare per AO1 fr. 1380.– mensili,
Dal 19
ottobre 2024 al 10° anno di età di AO1
reddito del padre fr. 3895.–
./.
fabbisogno minimo del padre fr. 2515.–
./.
fabbisogno minimo di B______ R______ a carico del padre fr. 179.–
contributo
alimentare per AO1 fr. 1201.– mensili.
Dandosi
contributi di mantenimento per un lasso di tempo ormai trascorso, si giustifica
di operare una media sull'arco del relativo periodo (RtiD I-2012 pag. 880 in
alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019 consid. 9g).
Ne deriva dal 1° giugno 2023 al 18 ottobre 2024 un importo medio di fr. 1360.–
mensili arrotondati (fr. 740.– mensili a copertura del fabbisogno minimo e fr. 620.–
mensili quale contributo di accudimento), fermo restando che in virtù del
principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione il giudice
non è vincolato alle conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 3 CPC). Dal 19
ottobre 2024 il contributo ammonta poi a fr. 1200.– mensili arrotondati (fr.
740.– mensili a copertura del fabbisogno minimo e fr. 460.– mensili quale contributo di accudimento). Il debito mantenimento
del-l'istante risulta così
scoperto per fr. 1180.– mensili dal 1° giugno 2023 al 18 ottobre 2024 e
per fr. 1340.– mensili dal 19 ottobre 2024 al compimento del 10° compleanno. L'appello di ________
va dunque accolto in
tale misura, mentre l'appello di AP1 va respinto.
11.
Quanto alla decorrenza del
contributo, l'istante chiede che questa sia anticipata dal 1° giugno al 1°
maggio 2023. Egli fa valere che il padre non ha versato alcunché per il mese di
maggio e
afferma che il Pretore
aggiunto non ha motivato la propria decisione. In realtà il primo giudice ha esposto
le ragioni per cui ha fissato la decorrenza del contributo al 1° giugno 2023,
spiegando che all'udienza del 30 maggio 2023 le parti hanno dichiarato di
vivere separate dal 15 maggio 2023 e che il padre ha pagato la cassa malati e
la retta dell'asilo nido per quel mese (decreto impugnato, pag. 8 in alto). Con
tale motivazione l'interessato non si confronta né tanto meno pretende che il
padre non abbia provveduto al suo mantenimento durante la vita in comune. Inoltre
il Pretore aggiunto ha limitato il contributo alimentare al decimo anno del
figlio. Considerato che la causa di merito è in fase avanzata, non è il caso di
statuire in questa sede per lasso di tempo successivo.
12.
Le
spese relative all'appello di AP1 seguono la soccombenza di lui (art. 106 cpv.
1.
CPC). L'istante, che ha inoltrato osservazioni per il tramite di una patrocinatrice,
ha diritto a
un'adeguata
indennità per ripetibili. Le
spese inerenti all'appello di AO1 seguono invece il vicendevole grado di
soccombenza. L'istante ottiene una maggiorazione del contributo alimentare (da
fr. 810.– a fr. 1360.– rispettivamente a fr. 1200.–), ma non nella misura
richiesta (fr. 1601.25). Egli esce sconfitto inoltre sulla questione della
decorrenza. Tutto considerato, si giustifica
così che egli sopporti tre settimi delle spese processuali, mentre la
differenza va a carico del convenuto, che si è opposto all'appello. AO1 ha
diritto altresì a un'indennità per ripetibili ridotta (un settimo dell'indennità
piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Per quanto attiene agli oneri di
primo grado che il Pretore aggiunto ha suddiviso a metà compensando le
ripetibili, l'esito del presente giudizio potrebbe giustificare dal profilo
puramente aritmetico di rivedere la reciproca soccombenza. Trattandosi
nondimeno di una causa del diritto di famiglia nella quale il convenuto ha
agito senza il patrocinio di un legale, quanto meno fino all'emanazione del decreto
cautelare del 9 agosto 2023, sussistono giusti motivi per confermare in
equità la disciplina adottata del primo giudice.
13.
Rimangono
da esaminare le istanze di gratuito patrocino formulate da AP1 davanti a questa Camera. Che
l'interessato non abbia modo di retribuire il proprio legale è verosimile,
dovendo egli devolvere l'intero suo margine disponibile mensile ai figli (art.
117.
lett. a CPC). La concessione del gratuito patrocinio presuppone tuttavia –
cumulativamente – una domanda “non priva di probabilità di successo” (art. 117
lett. b CPC). Tale requisito può essere ammesso in concreto per la resistenza
all'appello avversario. Faceva manifestamente difetto invece all'appello del
richiedente, gran parte del rimedio giuridico concernendo un punto oggetto di
rettifica da parte del primo giudice, mentre i fatti nuovi verificatisi in
pendenza di appello potevano essere addotti in risposta all'appello avversario.
Il beneficio va concesso, di conseguenza, limitatamente alle osservazioni del
24.
ottobre 2024.
Per quanto riguarda l'indennità
spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale
(che incombeva all'avvocata produrre:
sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid.
9), si può presumere che la stesura delle osservazioni (nove pagine, compreso
il frontespizio e l'elenco delle prove), la tenuta di un colloquio e un breve
scambio di corrispondenza con il cliente non avrebbero impegnato un avvocato
solerte e speditivo più di cinque ore (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv.
1.
del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria: RL 3.1.1.7.1). A ciò si aggiungono le spese fisse (10%: art. 6
cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinio d'ufficio
può dunque essere ragionevolmente stimata in fr. 1100.– arrotondati.
14.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmente
la soglia di fr. 30 000.–. Trattandosi in
concreto di un decreto cautelare, in ogni modo, il ricorrente può far valere
davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di
natura incidentale, segue quella del procedimento principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2023.105,
11.2023.106, 11.2023.112 e 11.2024.139 sono congiunte.
2. Nella misura in cui è ricevibile,
l'appello di AP1 è respinto.
3. Le spese di tale appello, di fr.
1500.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO1
fr. 1500.– per ripetibili.
4. Nella misura in cui è ricevibile,
l'appello di AO1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del
decreto cautelare impugnato è così riformato:
AP1 è condannato a versare, mensilmente in via
anticipata entro il 5 di ogni mese, nelle mani di AO2 un contributo di
mantenimento per il figlio AO1 (14 agosto 2018) di fr. 1360.– mensili dal
1° giugno 2023 fino al 18 ottobre 2024 e di fr. 1200.– mensili dal 19
ottobre 2024 fino al compimento del 10° compleanno del figlio, assegni
familiari non compresi.
Il mantenimento del figlio AO1
rimane scoperto per fr. 1180.– mensili dal 1° giugno 2023 fino al 18
ottobre 2024 e per fr. 1340.– mensili dal 19 ottobre 2024 fino al 10° compleanno.
5. Le spese di tale appello, di fr.
1500.–, sono poste per tre settimi a carico dell'appellante e per il resto a
carico di AP1, che rifonderà a AO1 fr. 300.– per ripetibili ridotte.
6. AP1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da
parte dell'avv. J______ A______ per quanto riguarda le osservazioni del 24
ottobre 2024, come pure per quanto riguarda la quota di spese processuali
concernenti l'appello di AO1, poste a suo carico.
Lo Stato
del Cantone Ticino verserà in favore di AP1 alla patrocinatrice d'ufficio
un'indennità di fr. 1100.–. Per quanto riguarda l'appello del 28 agosto 2023,
la richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
7. Notificazione:
– avv.
PA1,
L______;
–
avv.
PA2,
L______;
– Stato del
Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene al-ternative, Bellinzona
(consid. 13 e dispositivo n. 6, in estratto).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).