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Decisione

11.2023.108

Modifica di misure a tutela dell'unione coniugale. Richiesta di soppressione del contributo alimentare a favore della moglie in seguito al prepensionamento del marito

11 settembre 2025Italiano22 min

previste dalla giurisprudenza per le convenzioni di divorzio. In particolare, se la modifica presuppone

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.108

Lugano

11 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Giamboni

e Jaques

cancelliera:

Bucci

sedente

per statuire nella causa SO.2022.3810

(modifica di misure a tutela dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 agosto 2022 da

AP1,

I______

d______ C______ R______ (I)

(ora

patrocinato dall'avv. PA1, L______)

contro

AO1,

C______

(patrocinata

dall'avv.

PA2,

L______),

giudicando sull'appello del

1° settembre 2023 presentato da AP1 contro la sentenza emanata dal Pretore aggiunto

il 22 agosto 2023;

Ritenuto

in fatto: A.

AP1

(1958) e AO1 nata R______ (1976),

cittadini italiani, hanno contratto matrimonio a S______

il _ _ 2016. Al momento di sposarsi entrambi avevano già figli, ora maggiorenni,

nati da precedenti matrimoni. Dalla nuova unione non è nata prole. Il marito, è stato dipendente della F___Sagl,

di cui era socio di minoranza, fino al 30 novembre 2020, data in cui la ditta

ha cessato l'attività a seguito della pandemia di Covid-19, iscrivendosi dopo

di allora ai ruoli della disoccupazione. La moglie lavora per il Comune ___

come inserviente a tempo pieno nelle scuole dell'infanzia.

B. In esito a una procedura a

tutela dell'unione coniugale introdotta da AO1,

con sentenza del 28 giugno 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha

omologato un accordo in virtù del quale il

marito si impegnava, tra l'altro, a versare alla moglie un contributo

alimentare di fr. 1100.– mensili dal 1° settembre 2021 (inc. SO.2021.1631).

C. L'11 agosto 2022 AP1 si è rivolto al Pretore per ottenere la

soppressione del contributo alimentare per la moglie dal settembre del 2022 e il

versamento in suo favore di un contributo di mantenimento di fr. 350.–

mensili, facendo valere una diminuzione dei propri redditi in seguito al suo pensionamento

anticipato dal maggio 2022. All'udienza del

22 settembre 2022, indetta per il dibattimento, AO1

ha proposto di respingere

l'istanza. Le parti hanno replicato e duplicato oralmente,

ribadendo le loro posizioni e notificando prove. L'istruttoria è terminata

il 28 marzo 2023 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi

a conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali del 31 maggio e 14 giugno

2023 esse hanno confermato le loro domande. Il 27 giugno 2023 l'istante ha replicato

spontaneamente riaffermando il suo punto di vista. La convenuta non ha duplicato.

E. Statuendo con sentenza del

22 agosto 2023, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza. Le spese processuali

di complessivi fr. 6000.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto

altresì a rifondere alla moglie fr. 4000.– per ripetibili.

F. Contro la sentenza appena

citata AP1 è insorto a questa Camera con

un appello del 1° settembre 2023 per ottenere la riforma del giudizio impugnato

nel senso di accogliere la sua istanza, salvo il contributo alimentare per sé o,

in subordine, di annullare il giudizio medesimo e di rinviare gli atti al

Pretore per nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2023 AO1 conclude per la reiezione dell'appello.

G. Nel frattempo, nell'ambito

di una procedura di divorzio promossa quello stesso 1° settembre 2023 da AP1 (inc. DM.2023.185), con decreto

cautelare del 23 aprile 2024 il Pretore aggiunto ha omologato un nuovo accordo

raggiunto dai coniugi, in virtù del quale il contributo alimentare in favore

della moglie è stato soppresso dal 1° febbraio 2024 (inc. CA.2024.21).

Considerando

in diritto: 1. Le

misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche – erano

impugnabili fino al 31 dicembre 2024 con appello entro dieci giorni dalla

notificazione della sentenza (art. 314 vCPC), sempre che, ove si trattasse

di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse

fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità del

contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto (fr. 1300.–

mensili). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione

impugnata è pervenuta all'allora patrocinatore dell'istante il 23 agosto 2023

(tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Inoltrato il 1°

settembre 2023, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. All'appello AP1 allega la petizione di divorzio. AO1, dal canto suo, acclude alle osservazioni

all'appello anche il verbale d'udienza del 5 ottobre 2023 nella medesima procedura

di divorzio. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se

vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non

era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto

conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto i documenti sono successivi

all'emanazione della sentenza impugnata e sono stati esibiti senza indugio, sicché sono ammissibili. Nella misura in

cui sono di rilievo saranno considerati ai fini del giudizio.

3. Nella

fattispecie,

AP1 ha

instato il 1° settembre 2023, contestualmente all'avvio dell'azione di

divorzio, per l'emanazione di provvedimenti cautelari allorché era ancora

pendente il procedimento a tutela dell'unione coniugale. Questa Camera si è già

pronunciata più volte sulla delimitazione delle competenze del giudice a

protezione dell'unione coniugale e di quello dei provvedimenti cautelari in una

causa di divorzio. In estrema sintesi, il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale adito prima della litispendenza dell'azione di divorzio prende le

misure necessarie per regolare la vita separata dei coniugi, le quali rimangono

in vigore anche dopo l'introduzio­ne

della causa di divorzio fintanto che il giudice del divorzio non le

sopprima o le modifichi. Il giudice delle misure a tutela

dell'unione coniugale conclude così i

procedimenti pendenti davanti a lui (compresi quelli d'appello) anche se nel frattempo

è stata presentata un'azione di divorzio su richiesta comune o su azione di un

coniuge (RtiD I-2023 n. 32c pag. 647 consid. 5; v. anche DTF 148 III 99

consid. 4.2). Premesso ciò, l'interesse dell'appellante rimane intatto riguardo

alla soppressione del contributo alimentare per la moglie fino 31 gennaio 2024.

4. Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto, dopo avere dapprima rilevato che il

contributo alimentare in favore della moglie pattuito dalle parti nella prima procedura

era stato determinato sulla base di un reddito del marito di fr. 5500.– mensili

netti corrispondente “verosimilmente” alle indennità di disoccupazione da lui

percepite, ha accertato che da maggio 2022 l'istante

ha rinun­ciato volontariamente all'indennità di disoccupazione optando

per il prepensionamento anticipato, con conseguente riduzione del proprio

reddito a fr. 1769.– mensili lordi (rendita AVS anticipata),

successivamente aumentati a fr. 1900.– dal maggio 2023 (rendita AVS

ordinaria). A suo parere, la decisione del marito di prepensionarsi non è giustificata

né inevitabile poiché l'interessato avrebbe potuto beneficiare ancora di 416

indennità giornaliere di disoccupazione, sufficienti a far fronte al contributo

alimentare fino al di lui pensionamento ordinario. In tale contesto, egli ha

concluso, l'istante ha determinato volontariamente il proprio peggioramento

economico, ciò che esclude una modifica in virtù dell'art. 179 cpv. 1 CC.

Il

Pretore aggiunto ha successivamente appurato che il marito dispone tuttora di una potenziale capacità contributiva non

inferiore a fr. 2500.– mensili, tenuto conto della rendita AVS e

della possibilità di percepire una rendita LPP stimata in almeno fr. 600.–,

mentre la moglie guadagna fr. 3325.– mensili.

Ridefinito il fabbisogno minimo dell'istante in fr. 1223.– mensili (in

base al minimo esecutivo ridotto per residente all'estero, alla metà degli

oneri ipotecari relativi all'abitazione in Italia e alle spese effettive

relative alla moto) e quello della moglie in fr. 3303.– mensili, il primo giudice ha

stabilito che, anche dal maggio 2023

(data del pensionamento ordinario), l'eccedenza a disposizione del marito di fr. 1277.–

mensili è sufficiente per adempiere all'obbligo di mantenimento stabilito nel

2021. Non essendo data una modifica rilevante, duratura e nuova delle

circostanze, bensì un peggiora-mento volontario della situazione economica del

marito, il Preto­re aggiunto ha per finire respinto l'istanza.

5. AP1

contesta il reddito ipotetico imputatogli dal Pretore aggiunto per il periodo

tra maggio 2022 e aprile 2023 facendo valere di avere esercitato legittimamente

il proprio diritto al prepensionamento. Egli

si duole che il primo giudice ha qualificato tale decisione alla stregua di

un comportamento abusivo, non autorizzato e contrario alla buona fede,

nonostante si trattasse di una scelta informata, comunicata in anticipo alla

moglie, e fondata sul desiderio legittimo di trasferirsi in I______. A suo

parere, il Pretore aggiunto si è basato su una giurisprudenza non pertinente,

omettendo di considerare che la moglie è economicamente autosufficiente, che il

matrimonio è stato di breve durata e che, pertanto, si sarebbe dovuto applicare

il principio del clean break.

L'appellante

censura altresì l'imputazione da maggio 2023 di una rendita ipotetica LPP di fr. 600.–

mensili, da lui mai percepita. Egli sostiene che, violando il principio dispositivo,

il primo giudice gli ha computato un reddito presunto in assenza di prove e

sulla base di una stima personale, nonostante la moglie non avesse sufficientemente

allegato né provato l'esistenza di tale reddito. Egli evidenzia che la scelta

di percepire le prestazio­ni di previdenza professionale sotto forma di capitale

non può essere considerata abusiva, tanto più che la moglie, ancora giovane, senza

figli minorenni a carico e con un lavoro al 100%, non necessita di alcun

contributo alimentare. In definitiva, per l'appellante, il suo unico reddito è

costituito dalla rendita AVS, ciò che non gli permette più di far fronte al

contributo alimentare per la moglie. Donde la richiesta di sopprimerlo o di

ridurlo da maggio 2023 a fr. 349.50 mensili.

6. I criteri per la modifica

di misure a protezione dell'unione coniugale sono già stati riassunti dal Pretore

aggiunto. Al proposito basti ricordare che quel giudice modifica o sopprime

tali misure solo ove occorra. Ciò è il caso quando siano mutate in maniera

relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della

decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel

momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora l'autorità

abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179

cpv. 1 prima frase CC; DTF 143 III 619 consid. 3.1, più di recen-te: sentenza

del Tribunale federale 5A_4/2025 del 13 agosto 2025 consid. 3.1.1; analogamente:

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2023.103 del 1° aprile 2025 consid. 4).

I coniugi non possono invocare

per contro un erroneo accertamento dei fatti o un'errata applicazione del

diritto relativamente alle circostanze iniziali, la procedura di modifica non

avendo lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma solo di adattarla.

Decisiva è così la situazione al momento in cui è presentata l'istanza

(sentenza del Tribunale federale 5A_778/2023 del 29 ottobre 2024 consid. 3.1

con riferimenti). Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice determina

nuovi contributi di mantenimento dopo avere aggiornato gli elementi litigiosi

in base ai quali era stato definito il precedente assetto (sentenza del

Tribunale federale 5A_263/2024 del 27 novembre 2024 consid. 5.1.3 con

riferimenti; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.58 del 24 luglio 2025

consid. 5a).

Per la modifica di misure a

tutela dell'unione coniugale o di provvedimenti cautelari emanati in una causa

di stato e fondati su un accordo delle parti valgono le medesime restrizioni

previste dalla giurisprudenza per le convenzioni di divorzio. In particolare, se la modifica presuppone

un cambiamento durevole e rilevante delle circostanze date per acquisite, tale

non è il caso, mancando dati di raffronto, segnatamente ove sia in discussione

un elemento di fatto incerto che sia stato risolto transattivamente (caput

controversum), salvo circostanze del tutto nuove che le parti non potevano

immaginare. In sintesi, una modifica è possibile in presen-za di

fatti nuovi che comportano una mutazione durevole e rilevante delle circostanze,

ma non su questioni incerte regolate dai coniugi convenzionalmente pur sapendo

che si trattava di questioni incerte. In quest'ultima evenienza una modifica

entra in considerazione solo per vizi della volontà (errore essenziale, dolo,

minaccia: DTF 142 III 520 consid. 2.6.2; più di recente: sentenza del Tribunale

federale 5A_4/2025 del 13 agosto 2025 consid. 3.1.1; analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2023.58 del 24 luglio 2025 consid. 5a con rinvii).

7. Nelle osservazioni all'appello,

AO1 sostiene che già al momento dell'omologazione dell'accordo del 28 giugno

2021 sussistevano incertezze sulla situazione lavorativa del marito e che

questi aveva taciuto la sua volontà di prepensionarsi, il che configurerebbe

una situazione incerta la cui successiva modifica non costituisce un motivo di modifica.

In realtà non è contestato che a quel momento l'istante beneficiava

effettivamente di indennità di disoccupazione di circa fr. 5589.– mensili

e che avrebbe potuto continuare a percepirle

fino al pensionamento ordinario. Premesso ciò, nella fattispecie la questione

è di sapere se la rinuncia alle indennità di disoccupazione residue in seguito

alla richiesta di prepensionamento costituisce un motivo per sopprimere o

ridurre il contributo alimentare per la convenuta.

a) Il

Pretore aggiunto ha ritenuto che il prepensionamento del marito costituisce un

comportamento ingiustificato poiché configura una condotta elusiva e

potenzialmente abusiva, idonea a ridurre artificialmente la sua capacità

contributiva al solo scopo di sottrarsi all'obbligo alimentare. L'appellante,

in sintesi, invoca un legittimo esercizio dei propri diritti (art. 40 LAVS),

motivato dalla volontà di trasferirsi in I______ e di cessare la propria attività

lavorativa all'età di 64 an­ni.

b) Che

dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali un assicurato che adempie

le condizioni per l'ottenimento di una rendita di vecchiaia possa, dal

compimento dei 63 anni, legittimamente anticipare la riscossione della

totalità della rendita AVS o di una sua percentuale è indiscutibile (pensionamento

anticipato: art. 40 cpv. 1 LAVS). Se non che, nel diritto di famiglia, un debitore alimentare non può ridurre

unilateralmen-te i suoi introiti allo scopo di arrecare pregiudizio agli

interessi del creditore alimentare. Se il deterioramento di una

situazione finanziaria del debitore alimentare è quindi dovuto a cattiva

volontà, negligenza grossolana o a una decisione arbitraria una modifica del

contributo alimentare non si giustifica anche

se la riduzione del reddito non è reversibile (DTF 143 III 237 consid. 3.4; più

di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_886/2024 del 12 maggio

2025 consid. 4.1; analogamente: RtiD I-2022 pag. 574 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2023.14 del 3 dicembre 2024 consid. 8b). Il coniuge debitore non è quindi

abilitato a sminuire a piacimento le basi destinate al sostentamento della

famiglia (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4; I CCA, sentenza inc. 11.2022.77 del 25 maggio 2023

consid. 6). Anzi, in caso di riduzione unilaterale del contributo al

debitore può esse­re imputato il reddito precedentemente percepito, con effetto

retroattivo al giorno della riduzione (sentenza del Tribunale federale 5A_288/2024 dell'8 maggio 2025 consid. 4.3 con rinvii; analogamente:

RtiD I-2022 n. 7c pag. 574 consid. 5).

c) Nel

caso in esame, che la riduzione delle entrate sia manifestamente dovuta a una

scelta unilaterale del marito stesso non può essere messo seriamente in discussione.

Quand'anche il marito avesse valide ragioni personali per chiedere il pensionamento

anticipato, a nemmeno un anno dall'omologazione dell'accordo raggiunto con la

moglie il 28 giugno 2021, egli non poteva ignorare che tale scelta volontaria e

unilaterale avrebbe penalizzato la moglie.

Ne segue che la valutazione del Pretore aggiunto di considerare abusiva la

decisione dell'istante di cessare la riscossione di indennità di disoccupazione

per beneficiare del pensionamento anticipato resiste alla critica. Ne segue

che, come accertato dal primo giudice, da settembre 2022 ad apri­le 2023 (mese in

cui l'istante ha maturato il diritto alla rendita AVS ordinaria) non è

intervenuta alcuna modifica rilevante e duratura delle circostanze. Al riguardo

l'appello non può trovare ascolto.

d) Che

poi il diritto alle indennità di disoccupazione sia subordinato a ricerche

attive di un'occupazione e alla disponibilità ad accettare un impiego

ragionevole (art. 15 cpv. 1 e 16 LADI: RS 837.0) nulla muta. I criteri che

permettono di imputare un reddito ipotetico sono in effetti differenti nel

diritto di famiglia e nel diritto delle assicurazioni sociali. Nel diritto del

mantenimento vige il principio generale secondo cui da un debitore si può esigere

che compia ogni sforzo da lui esigibile per mettere a profitto la propria

potenzialità lucrativa (DTF 147 III 258 consid. 3.4.4, 147 III 307 consid. 6.2).

Si può quindi pretendere che egli si sospinga oltre le esigenze poste dall'ufficio

di collocamento ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione, estendendo

le sue ricerche fuori del suo campo di formazione professionale, anche in

ambiti meno qualificati (DTF 137 III 121 consid. 3.1; RtiD II-2020 pag. 842

consid. 6b). Posto ciò, in concreto, l'appellante non ha reso verosimile che non

avrebbe potuto rispettare gli obblighi previsti dagli art. 15 e 16 LADI e pertanto

di non poter continuare a percepire le indennità di disoccupazione. Ne segue

Considerandi

che a ragione il Pretore aggiunto ha negato l'esistenza di un mutamento

sostanziale delle circostanze nel senso dell'art. 179 cpv. 1 CC (cfr. senten­za

del Tribunale federale 5A_899/2019 del 17 giugno 2020 consid. 2.2.2).

e) È

possibile, come sostiene l'appellante, che chi vive in condizioni finanziarie modeste

possa compensare la riduzione della rendita AVS anticipata con prestazioni

complementari, ma questo non risulta essere il suo caso. Anzi, con il trasferimento

all'estero, oltre a perdere il diritto alle prestazioni dell'assicurazione

contro la disoccupazione svizzera, egli si è precluso tale possibilità. Certo, un debitore alimentare è di per sé libero dunque di

trasferirsi all'estero, ma la perdita di guadagno che ne deriva non può essere

invocata a detrimento del creditore alimentare se egli può continuare a

conseguire in Svizzera un reddito più elevato (analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2021.162 del 10 dicembre 2021 consid. 5a).

8.

L'appellante rileva altresì

che la situazione della moglie è migliorata tant'è che essa è ora in grado di mantenersi

da sé sola. Il Pretore aggiunto ha infatti accertato che, rispetto alla

situazione al 28 giugno 2021, il reddito della convenuta è aumentato (da fr. 3250.–

a fr. 3325.– mensili), mentre il fabbisogno minimo è diminuito (da fr. 4005.– a

fr. 3303.– mensili). Se non che, nella convenzione del 2021, i coniugi avevano

pattuito la suddivisione paritaria dell'eccedenza registrata dal bilancio

familiare fra loro, risultante dalla deduzione

dal reddito del marito di fr. 5500.– mensili, il di lui fabbisogno minimo di fr. 4052.– mensili e dell'ammanco della moglie di

fr. 755.– mensili (fr. 3250.– ./. 4005.–), onde una disponibilità di fr. 346.50 mensili per ciascuno di

loro e un contributo alimentare per la moglie di fr. 1100.– mensili

arrotondati. A suo parere, tale modalità di calcolo deve essere adottata per

valutare la situazione al momento dell'inoltro dell'istanza di modifica, anche

perché, dandosi i presupposti per una modifica, i nuovi contributi di

mantenimento vanno fissati dopo avere

aggiornato gli elementi litigiosi in base ai quali era stato definito il

precedente assetto, secondo il metodo “a due fasi” stabilito dal Tribunale

federale, tranne che le parti – ma l'ipotesi

è estranea al caso specifico – abbiano escluso un tale adattamen­to.

a) Ora,

sulla base degli accertamenti del Pretore aggiunto, confermati in questa sede,

l'eccedenza di fr. 4388.– mensili (fr. 5589.–

+ fr. 3325.– ./. fr. 1223.– ./. fr. 3303.–) andrebbe ripartita

paritariamente tra i coniugi di modo che il contributo alimentare per la moglie

sarebbe potuto essere finanche superiore. Contrariamente

all'opinione dell'appellante, quindi, l'opposizione della convenuta alla

pretesa del marito di ridurre il contributo di mantenimento non connota un abuso di diritto. Anche sotto questo

profilo l'appello manca di consistenza.

b) Sia

come sia, l'appellante pare misconoscere che nelle protezioni dell'unione coniugale (come negli assetti

provvisionali durante la causa di divorzio) non vige il principio

dell'indipendenza economica dei coniugi né quello del clean break che

fa stato dopo il divorzio (I CCA, sentenza inc. 11.2014.26 del 13 gennaio 2016 consid.

3a). Né incombe al giudice delle misure protettrici esaminare

se il matrimonio ha influenzato o meno la situazione economica di un coniuge

(carattere lebensprägend del matrimonio; sentenza del Tribunale

federale 5A_389/2023 del 6 novembre

2024.

consid. 4.3 con rinvio a DTF 148 III 358 consid. 5; analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2021.136 del 25 gennaio 2023 consid. 12 con rinvii). Detto

altrimenti, il dovere di reciproca assistenza tra

coniugi sancito dal­l'art. 163 cpv. 1 CC (“solidarietà matrimoniale”)

sussiste fino allo scioglimento del matrimonio, anche qualora non si

possa più seriamente contare su una ripresa della comunione domestica, per

esempio durante una procedura a tutela dell'unione coniugale (DTF 148 5 III 174

consid. 3.6, 140 III 338 consid. 4.2.1;

analogamente: RtiD I-2015 pag. 874, I-2005 pag. 773 consid. 12;

da ultimo I CCA, sentenza inc. 11.2023.30 del 22 aprile 2024 consid. 3d; v.

anche Rieben in: Commentaire

romand, Code civil I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 176).

9.

Per quel che è del

contributo alimentare da maggio 2023, il Pretore aggiunto dopo avere accertato

che il marito percepisce una rendita AVS ordinaria di fr. 1900.– mensili, ha

ritenuto che a questa andasse aggiunta anche una rendita ipotetica del secondo

pilastro (LPP) di fr. 600.–, stimata sulla base del saldo LPP di fr. 105 324.40 al 31 dicembre 2013. L'appellante

contesta tale imputazione, affermando di non percepire alcuna rendita LPP e di

voler esercitare il diritto di prelevare il capitale secondo l'art. 30c LPP,

opzione che rientra nella libertà individuale dell'assicurato ma che è

attualmente ostacolata dal mancato consenso della moglie. Egli asserisce

inoltre che la maggior parte dell'avere di libero passaggio cumulato, ovvero

quello maturato fino al matrimonio (il 2 aprile 2016), è di sua sola pertinenza

in virtù dell'art. 123 cpv. 2 CC. Infine, a suo parere, nel calcolare d'ufficio

l'ipotetica rendita LPP in fr. 600.– mensili, il primo giudice ha disatteso il principio

dispositivo che vige in materia di contributi alimentari tra coniugi.

a) Premesso

che in discussione è solo il contributo alimentare da maggio 2023 a gennaio

2024.

(9 mensilità di fr. 1100.– ciascuna), il diritto di AP1 di esercitare

le opzioni riconosciutegli dal diritto assicurativo è indubbio. Se non che, una

volta di più, in concreto si tratta di determinare se la scelta di riscuotere in

capitale l'avere previdenziale anziché percepire una rendita mensile sia

compatibile con gli obblighi alimentari fondati sul diritto di famiglia. Ciò

detto, come rileva l'appellante medesimo nel suo memoriale conclusivo, la

convenuta ha chiesto di computare al coniuge una rendita LPP, da lei valutata

in fr. 1000.– mensili sulla base del certificato di previdenza del 2016 agli

atti (doc. 6) e del probabile accrescimento dell'avere previdenziale negli anni

successivi, il salario essendo aumentato da fr. 65 000.–

nel 2016 a

fr.

101.

291.– nel 2019 e a fr. 103 999.80 nel 2020 (pag. 9 n. 9). Alla

luce di tali dettagliate indicazioni, spettava all'istante confutarle in modo

circostanziato e documentare la sua obbiezione. Se non che nella replica

spontanea del 27 giugno 2023, egli si è limitato a considerazioni generali

e quindi insufficienti per ritenere sostanziata la contestazione. Perché in

circostanze siffatte il primo giudice avrebbe violato il principio dispositivo

non è quindi dato di vedere.

b) Quanto

all'ammontare della rendita, il Pretore aggiunto l'ha stimato in fr. 600.– mensili

fondandosi sul certificato di previdenza del 2016 (doc. 6). Perché ciò sarebbe

errato l'appellante non spiega. Ad ogni modo dal certificato di previdenza

citato risulta una rendita di vecchiaia presumibile all'età del pensionamento di

fr. 11 154.– annui, pari a

fr. 930.– mensili, importo che, verosimilmente, è aumentato con i salari percepiti

dal marito fino al momento in cui ha iniziato a riscuotere le indennità di

disoccupazione nel giugno del 2021. Ne segue che, a un sommario esame, la

valutazione del Pretore aggiunto resite alla critica. Relativamente al fatto

che l'avere previdenziale maturato prima del matrimonio compete al solo marito

l'allegazione, oltre che di dubbia ricevibilità poiché nuova (art. 317 cpv. 1

CPC), non è pertinente per la determinazione dei contributi di mantenimento,

l'art. 123 cpv. 1 CC entrando in linea di conto solo per la ripartizione delle

prestazioni previdenziali in esito al divorzio. Ne discende, in ultima analisi,

che l'appello vede la sua sorte segnata.

10.

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha

presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per

ripetibili.

11.

Quanto ai rimedi esperibili contro la

presente sentenza sul pia­no federale (art. 112 lett. cpv. 1 lett. d LTF), in

concreto il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi nondimeno di misure a

protezione dell'unione coniugale, equiparabili per loro indole a provvedimenti

cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale un

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art 98

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese d'appello di fr. 3000.–, sono poste a carico dell'appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.

3. Notificazione:

– avv. PA1, L______;

– avv.

PA2,

L______.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).