11.2023.108
Modifica di misure a tutela dell'unione coniugale. Richiesta di soppressione del contributo alimentare a favore della moglie in seguito al prepensionamento del marito
11 settembre 2025Italiano22 min
previste dalla giurisprudenza per le convenzioni di divorzio. In particolare, se la modifica presuppone
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.108
Lugano
11 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Giamboni
e Jaques
cancelliera:
Bucci
sedente
per statuire nella causa SO.2022.3810
(modifica di misure a tutela dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 agosto 2022 da
AP1,
I______
d______ C______ R______ (I)
(ora
patrocinato dall'avv. PA1, L______)
contro
AO1,
C______
(patrocinata
dall'avv.
PA2,
L______),
giudicando sull'appello del
1° settembre 2023 presentato da AP1 contro la sentenza emanata dal Pretore aggiunto
il 22 agosto 2023;
Ritenuto
in fatto: A.
AP1
(1958) e AO1 nata R______ (1976),
cittadini italiani, hanno contratto matrimonio a S______
il _ _ 2016. Al momento di sposarsi entrambi avevano già figli, ora maggiorenni,
nati da precedenti matrimoni. Dalla nuova unione non è nata prole. Il marito, è stato dipendente della F___Sagl,
di cui era socio di minoranza, fino al 30 novembre 2020, data in cui la ditta
ha cessato l'attività a seguito della pandemia di Covid-19, iscrivendosi dopo
di allora ai ruoli della disoccupazione. La moglie lavora per il Comune ___
come inserviente a tempo pieno nelle scuole dell'infanzia.
B. In esito a una procedura a
tutela dell'unione coniugale introdotta da AO1,
con sentenza del 28 giugno 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
omologato un accordo in virtù del quale il
marito si impegnava, tra l'altro, a versare alla moglie un contributo
alimentare di fr. 1100.– mensili dal 1° settembre 2021 (inc. SO.2021.1631).
C. L'11 agosto 2022 AP1 si è rivolto al Pretore per ottenere la
soppressione del contributo alimentare per la moglie dal settembre del 2022 e il
versamento in suo favore di un contributo di mantenimento di fr. 350.–
mensili, facendo valere una diminuzione dei propri redditi in seguito al suo pensionamento
anticipato dal maggio 2022. All'udienza del
22 settembre 2022, indetta per il dibattimento, AO1
ha proposto di respingere
l'istanza. Le parti hanno replicato e duplicato oralmente,
ribadendo le loro posizioni e notificando prove. L'istruttoria è terminata
il 28 marzo 2023 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi
a conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali del 31 maggio e 14 giugno
2023 esse hanno confermato le loro domande. Il 27 giugno 2023 l'istante ha replicato
spontaneamente riaffermando il suo punto di vista. La convenuta non ha duplicato.
E. Statuendo con sentenza del
22 agosto 2023, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza. Le spese processuali
di complessivi fr. 6000.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto
altresì a rifondere alla moglie fr. 4000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena
citata AP1 è insorto a questa Camera con
un appello del 1° settembre 2023 per ottenere la riforma del giudizio impugnato
nel senso di accogliere la sua istanza, salvo il contributo alimentare per sé o,
in subordine, di annullare il giudizio medesimo e di rinviare gli atti al
Pretore per nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2023 AO1 conclude per la reiezione dell'appello.
G. Nel frattempo, nell'ambito
di una procedura di divorzio promossa quello stesso 1° settembre 2023 da AP1 (inc. DM.2023.185), con decreto
cautelare del 23 aprile 2024 il Pretore aggiunto ha omologato un nuovo accordo
raggiunto dai coniugi, in virtù del quale il contributo alimentare in favore
della moglie è stato soppresso dal 1° febbraio 2024 (inc. CA.2024.21).
Considerando
in diritto: 1. Le
misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche – erano
impugnabili fino al 31 dicembre 2024 con appello entro dieci giorni dalla
notificazione della sentenza (art. 314 vCPC), sempre che, ove si trattasse
di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità del
contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto (fr. 1300.–
mensili). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione
impugnata è pervenuta all'allora patrocinatore dell'istante il 23 agosto 2023
(tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Inoltrato il 1°
settembre 2023, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello AP1 allega la petizione di divorzio. AO1, dal canto suo, acclude alle osservazioni
all'appello anche il verbale d'udienza del 5 ottobre 2023 nella medesima procedura
di divorzio. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se
vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non
era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto
conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto i documenti sono successivi
all'emanazione della sentenza impugnata e sono stati esibiti senza indugio, sicché sono ammissibili. Nella misura in
cui sono di rilievo saranno considerati ai fini del giudizio.
3. Nella
fattispecie,
AP1 ha
instato il 1° settembre 2023, contestualmente all'avvio dell'azione di
divorzio, per l'emanazione di provvedimenti cautelari allorché era ancora
pendente il procedimento a tutela dell'unione coniugale. Questa Camera si è già
pronunciata più volte sulla delimitazione delle competenze del giudice a
protezione dell'unione coniugale e di quello dei provvedimenti cautelari in una
causa di divorzio. In estrema sintesi, il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale adito prima della litispendenza dell'azione di divorzio prende le
misure necessarie per regolare la vita separata dei coniugi, le quali rimangono
in vigore anche dopo l'introduzione
della causa di divorzio fintanto che il giudice del divorzio non le
sopprima o le modifichi. Il giudice delle misure a tutela
dell'unione coniugale conclude così i
procedimenti pendenti davanti a lui (compresi quelli d'appello) anche se nel frattempo
è stata presentata un'azione di divorzio su richiesta comune o su azione di un
coniuge (RtiD I-2023 n. 32c pag. 647 consid. 5; v. anche DTF 148 III 99
consid. 4.2). Premesso ciò, l'interesse dell'appellante rimane intatto riguardo
alla soppressione del contributo alimentare per la moglie fino 31 gennaio 2024.
4. Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto, dopo avere dapprima rilevato che il
contributo alimentare in favore della moglie pattuito dalle parti nella prima procedura
era stato determinato sulla base di un reddito del marito di fr. 5500.– mensili
netti corrispondente “verosimilmente” alle indennità di disoccupazione da lui
percepite, ha accertato che da maggio 2022 l'istante
ha rinunciato volontariamente all'indennità di disoccupazione optando
per il prepensionamento anticipato, con conseguente riduzione del proprio
reddito a fr. 1769.– mensili lordi (rendita AVS anticipata),
successivamente aumentati a fr. 1900.– dal maggio 2023 (rendita AVS
ordinaria). A suo parere, la decisione del marito di prepensionarsi non è giustificata
né inevitabile poiché l'interessato avrebbe potuto beneficiare ancora di 416
indennità giornaliere di disoccupazione, sufficienti a far fronte al contributo
alimentare fino al di lui pensionamento ordinario. In tale contesto, egli ha
concluso, l'istante ha determinato volontariamente il proprio peggioramento
economico, ciò che esclude una modifica in virtù dell'art. 179 cpv. 1 CC.
Il
Pretore aggiunto ha successivamente appurato che il marito dispone tuttora di una potenziale capacità contributiva non
inferiore a fr. 2500.– mensili, tenuto conto della rendita AVS e
della possibilità di percepire una rendita LPP stimata in almeno fr. 600.–,
mentre la moglie guadagna fr. 3325.– mensili.
Ridefinito il fabbisogno minimo dell'istante in fr. 1223.– mensili (in
base al minimo esecutivo ridotto per residente all'estero, alla metà degli
oneri ipotecari relativi all'abitazione in Italia e alle spese effettive
relative alla moto) e quello della moglie in fr. 3303.– mensili, il primo giudice ha
stabilito che, anche dal maggio 2023
(data del pensionamento ordinario), l'eccedenza a disposizione del marito di fr. 1277.–
mensili è sufficiente per adempiere all'obbligo di mantenimento stabilito nel
2021. Non essendo data una modifica rilevante, duratura e nuova delle
circostanze, bensì un peggiora-mento volontario della situazione economica del
marito, il Pretore aggiunto ha per finire respinto l'istanza.
5. AP1
contesta il reddito ipotetico imputatogli dal Pretore aggiunto per il periodo
tra maggio 2022 e aprile 2023 facendo valere di avere esercitato legittimamente
il proprio diritto al prepensionamento. Egli
si duole che il primo giudice ha qualificato tale decisione alla stregua di
un comportamento abusivo, non autorizzato e contrario alla buona fede,
nonostante si trattasse di una scelta informata, comunicata in anticipo alla
moglie, e fondata sul desiderio legittimo di trasferirsi in I______. A suo
parere, il Pretore aggiunto si è basato su una giurisprudenza non pertinente,
omettendo di considerare che la moglie è economicamente autosufficiente, che il
matrimonio è stato di breve durata e che, pertanto, si sarebbe dovuto applicare
il principio del clean break.
L'appellante
censura altresì l'imputazione da maggio 2023 di una rendita ipotetica LPP di fr. 600.–
mensili, da lui mai percepita. Egli sostiene che, violando il principio dispositivo,
il primo giudice gli ha computato un reddito presunto in assenza di prove e
sulla base di una stima personale, nonostante la moglie non avesse sufficientemente
allegato né provato l'esistenza di tale reddito. Egli evidenzia che la scelta
di percepire le prestazioni di previdenza professionale sotto forma di capitale
non può essere considerata abusiva, tanto più che la moglie, ancora giovane, senza
figli minorenni a carico e con un lavoro al 100%, non necessita di alcun
contributo alimentare. In definitiva, per l'appellante, il suo unico reddito è
costituito dalla rendita AVS, ciò che non gli permette più di far fronte al
contributo alimentare per la moglie. Donde la richiesta di sopprimerlo o di
ridurlo da maggio 2023 a fr. 349.50 mensili.
6. I criteri per la modifica
di misure a protezione dell'unione coniugale sono già stati riassunti dal Pretore
aggiunto. Al proposito basti ricordare che quel giudice modifica o sopprime
tali misure solo ove occorra. Ciò è il caso quando siano mutate in maniera
relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della
decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel
momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora l'autorità
abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179
cpv. 1 prima frase CC; DTF 143 III 619 consid. 3.1, più di recen-te: sentenza
del Tribunale federale 5A_4/2025 del 13 agosto 2025 consid. 3.1.1; analogamente:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2023.103 del 1° aprile 2025 consid. 4).
I coniugi non possono invocare
per contro un erroneo accertamento dei fatti o un'errata applicazione del
diritto relativamente alle circostanze iniziali, la procedura di modifica non
avendo lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma solo di adattarla.
Decisiva è così la situazione al momento in cui è presentata l'istanza
(sentenza del Tribunale federale 5A_778/2023 del 29 ottobre 2024 consid. 3.1
con riferimenti). Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice determina
nuovi contributi di mantenimento dopo avere aggiornato gli elementi litigiosi
in base ai quali era stato definito il precedente assetto (sentenza del
Tribunale federale 5A_263/2024 del 27 novembre 2024 consid. 5.1.3 con
riferimenti; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.58 del 24 luglio 2025
consid. 5a).
Per la modifica di misure a
tutela dell'unione coniugale o di provvedimenti cautelari emanati in una causa
di stato e fondati su un accordo delle parti valgono le medesime restrizioni
previste dalla giurisprudenza per le convenzioni di divorzio. In particolare, se la modifica presuppone
un cambiamento durevole e rilevante delle circostanze date per acquisite, tale
non è il caso, mancando dati di raffronto, segnatamente ove sia in discussione
un elemento di fatto incerto che sia stato risolto transattivamente (caput
controversum), salvo circostanze del tutto nuove che le parti non potevano
immaginare. In sintesi, una modifica è possibile in presen-za di
fatti nuovi che comportano una mutazione durevole e rilevante delle circostanze,
ma non su questioni incerte regolate dai coniugi convenzionalmente pur sapendo
che si trattava di questioni incerte. In quest'ultima evenienza una modifica
entra in considerazione solo per vizi della volontà (errore essenziale, dolo,
minaccia: DTF 142 III 520 consid. 2.6.2; più di recente: sentenza del Tribunale
federale 5A_4/2025 del 13 agosto 2025 consid. 3.1.1; analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2023.58 del 24 luglio 2025 consid. 5a con rinvii).
7. Nelle osservazioni all'appello,
AO1 sostiene che già al momento dell'omologazione dell'accordo del 28 giugno
2021 sussistevano incertezze sulla situazione lavorativa del marito e che
questi aveva taciuto la sua volontà di prepensionarsi, il che configurerebbe
una situazione incerta la cui successiva modifica non costituisce un motivo di modifica.
In realtà non è contestato che a quel momento l'istante beneficiava
effettivamente di indennità di disoccupazione di circa fr. 5589.– mensili
e che avrebbe potuto continuare a percepirle
fino al pensionamento ordinario. Premesso ciò, nella fattispecie la questione
è di sapere se la rinuncia alle indennità di disoccupazione residue in seguito
alla richiesta di prepensionamento costituisce un motivo per sopprimere o
ridurre il contributo alimentare per la convenuta.
a) Il
Pretore aggiunto ha ritenuto che il prepensionamento del marito costituisce un
comportamento ingiustificato poiché configura una condotta elusiva e
potenzialmente abusiva, idonea a ridurre artificialmente la sua capacità
contributiva al solo scopo di sottrarsi all'obbligo alimentare. L'appellante,
in sintesi, invoca un legittimo esercizio dei propri diritti (art. 40 LAVS),
motivato dalla volontà di trasferirsi in I______ e di cessare la propria attività
lavorativa all'età di 64 anni.
b) Che
dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali un assicurato che adempie
le condizioni per l'ottenimento di una rendita di vecchiaia possa, dal
compimento dei 63 anni, legittimamente anticipare la riscossione della
totalità della rendita AVS o di una sua percentuale è indiscutibile (pensionamento
anticipato: art. 40 cpv. 1 LAVS). Se non che, nel diritto di famiglia, un debitore alimentare non può ridurre
unilateralmen-te i suoi introiti allo scopo di arrecare pregiudizio agli
interessi del creditore alimentare. Se il deterioramento di una
situazione finanziaria del debitore alimentare è quindi dovuto a cattiva
volontà, negligenza grossolana o a una decisione arbitraria una modifica del
contributo alimentare non si giustifica anche
se la riduzione del reddito non è reversibile (DTF 143 III 237 consid. 3.4; più
di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_886/2024 del 12 maggio
2025 consid. 4.1; analogamente: RtiD I-2022 pag. 574 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2023.14 del 3 dicembre 2024 consid. 8b). Il coniuge debitore non è quindi
abilitato a sminuire a piacimento le basi destinate al sostentamento della
famiglia (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4; I CCA, sentenza inc. 11.2022.77 del 25 maggio 2023
consid. 6). Anzi, in caso di riduzione unilaterale del contributo al
debitore può essere imputato il reddito precedentemente percepito, con effetto
retroattivo al giorno della riduzione (sentenza del Tribunale federale 5A_288/2024 dell'8 maggio 2025 consid. 4.3 con rinvii; analogamente:
RtiD I-2022 n. 7c pag. 574 consid. 5).
c) Nel
caso in esame, che la riduzione delle entrate sia manifestamente dovuta a una
scelta unilaterale del marito stesso non può essere messo seriamente in discussione.
Quand'anche il marito avesse valide ragioni personali per chiedere il pensionamento
anticipato, a nemmeno un anno dall'omologazione dell'accordo raggiunto con la
moglie il 28 giugno 2021, egli non poteva ignorare che tale scelta volontaria e
unilaterale avrebbe penalizzato la moglie.
Ne segue che la valutazione del Pretore aggiunto di considerare abusiva la
decisione dell'istante di cessare la riscossione di indennità di disoccupazione
per beneficiare del pensionamento anticipato resiste alla critica. Ne segue
che, come accertato dal primo giudice, da settembre 2022 ad aprile 2023 (mese in
cui l'istante ha maturato il diritto alla rendita AVS ordinaria) non è
intervenuta alcuna modifica rilevante e duratura delle circostanze. Al riguardo
l'appello non può trovare ascolto.
d) Che
poi il diritto alle indennità di disoccupazione sia subordinato a ricerche
attive di un'occupazione e alla disponibilità ad accettare un impiego
ragionevole (art. 15 cpv. 1 e 16 LADI: RS 837.0) nulla muta. I criteri che
permettono di imputare un reddito ipotetico sono in effetti differenti nel
diritto di famiglia e nel diritto delle assicurazioni sociali. Nel diritto del
mantenimento vige il principio generale secondo cui da un debitore si può esigere
che compia ogni sforzo da lui esigibile per mettere a profitto la propria
potenzialità lucrativa (DTF 147 III 258 consid. 3.4.4, 147 III 307 consid. 6.2).
Si può quindi pretendere che egli si sospinga oltre le esigenze poste dall'ufficio
di collocamento ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione, estendendo
le sue ricerche fuori del suo campo di formazione professionale, anche in
ambiti meno qualificati (DTF 137 III 121 consid. 3.1; RtiD II-2020 pag. 842
consid. 6b). Posto ciò, in concreto, l'appellante non ha reso verosimile che non
avrebbe potuto rispettare gli obblighi previsti dagli art. 15 e 16 LADI e pertanto
di non poter continuare a percepire le indennità di disoccupazione. Ne segue
Considerandi
che a ragione il Pretore aggiunto ha negato l'esistenza di un mutamento
sostanziale delle circostanze nel senso dell'art. 179 cpv. 1 CC (cfr. sentenza
del Tribunale federale 5A_899/2019 del 17 giugno 2020 consid. 2.2.2).
e) È
possibile, come sostiene l'appellante, che chi vive in condizioni finanziarie modeste
possa compensare la riduzione della rendita AVS anticipata con prestazioni
complementari, ma questo non risulta essere il suo caso. Anzi, con il trasferimento
all'estero, oltre a perdere il diritto alle prestazioni dell'assicurazione
contro la disoccupazione svizzera, egli si è precluso tale possibilità. Certo, un debitore alimentare è di per sé libero dunque di
trasferirsi all'estero, ma la perdita di guadagno che ne deriva non può essere
invocata a detrimento del creditore alimentare se egli può continuare a
conseguire in Svizzera un reddito più elevato (analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2021.162 del 10 dicembre 2021 consid. 5a).
8.
L'appellante rileva altresì
che la situazione della moglie è migliorata tant'è che essa è ora in grado di mantenersi
da sé sola. Il Pretore aggiunto ha infatti accertato che, rispetto alla
situazione al 28 giugno 2021, il reddito della convenuta è aumentato (da fr. 3250.–
a fr. 3325.– mensili), mentre il fabbisogno minimo è diminuito (da fr. 4005.– a
fr. 3303.– mensili). Se non che, nella convenzione del 2021, i coniugi avevano
pattuito la suddivisione paritaria dell'eccedenza registrata dal bilancio
familiare fra loro, risultante dalla deduzione
dal reddito del marito di fr. 5500.– mensili, il di lui fabbisogno minimo di fr. 4052.– mensili e dell'ammanco della moglie di
fr. 755.– mensili (fr. 3250.– ./. 4005.–), onde una disponibilità di fr. 346.50 mensili per ciascuno di
loro e un contributo alimentare per la moglie di fr. 1100.– mensili
arrotondati. A suo parere, tale modalità di calcolo deve essere adottata per
valutare la situazione al momento dell'inoltro dell'istanza di modifica, anche
perché, dandosi i presupposti per una modifica, i nuovi contributi di
mantenimento vanno fissati dopo avere
aggiornato gli elementi litigiosi in base ai quali era stato definito il
precedente assetto, secondo il metodo “a due fasi” stabilito dal Tribunale
federale, tranne che le parti – ma l'ipotesi
è estranea al caso specifico – abbiano escluso un tale adattamento.
a) Ora,
sulla base degli accertamenti del Pretore aggiunto, confermati in questa sede,
l'eccedenza di fr. 4388.– mensili (fr. 5589.–
+ fr. 3325.– ./. fr. 1223.– ./. fr. 3303.–) andrebbe ripartita
paritariamente tra i coniugi di modo che il contributo alimentare per la moglie
sarebbe potuto essere finanche superiore. Contrariamente
all'opinione dell'appellante, quindi, l'opposizione della convenuta alla
pretesa del marito di ridurre il contributo di mantenimento non connota un abuso di diritto. Anche sotto questo
profilo l'appello manca di consistenza.
b) Sia
come sia, l'appellante pare misconoscere che nelle protezioni dell'unione coniugale (come negli assetti
provvisionali durante la causa di divorzio) non vige il principio
dell'indipendenza economica dei coniugi né quello del clean break che
fa stato dopo il divorzio (I CCA, sentenza inc. 11.2014.26 del 13 gennaio 2016 consid.
3a). Né incombe al giudice delle misure protettrici esaminare
se il matrimonio ha influenzato o meno la situazione economica di un coniuge
(carattere lebensprägend del matrimonio; sentenza del Tribunale
federale 5A_389/2023 del 6 novembre
2024.
consid. 4.3 con rinvio a DTF 148 III 358 consid. 5; analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2021.136 del 25 gennaio 2023 consid. 12 con rinvii). Detto
altrimenti, il dovere di reciproca assistenza tra
coniugi sancito dall'art. 163 cpv. 1 CC (“solidarietà matrimoniale”)
sussiste fino allo scioglimento del matrimonio, anche qualora non si
possa più seriamente contare su una ripresa della comunione domestica, per
esempio durante una procedura a tutela dell'unione coniugale (DTF 148 5 III 174
consid. 3.6, 140 III 338 consid. 4.2.1;
analogamente: RtiD I-2015 pag. 874, I-2005 pag. 773 consid. 12;
da ultimo I CCA, sentenza inc. 11.2023.30 del 22 aprile 2024 consid. 3d; v.
anche Rieben in: Commentaire
romand, Code civil I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 176).
9.
Per quel che è del
contributo alimentare da maggio 2023, il Pretore aggiunto dopo avere accertato
che il marito percepisce una rendita AVS ordinaria di fr. 1900.– mensili, ha
ritenuto che a questa andasse aggiunta anche una rendita ipotetica del secondo
pilastro (LPP) di fr. 600.–, stimata sulla base del saldo LPP di fr. 105 324.40 al 31 dicembre 2013. L'appellante
contesta tale imputazione, affermando di non percepire alcuna rendita LPP e di
voler esercitare il diritto di prelevare il capitale secondo l'art. 30c LPP,
opzione che rientra nella libertà individuale dell'assicurato ma che è
attualmente ostacolata dal mancato consenso della moglie. Egli asserisce
inoltre che la maggior parte dell'avere di libero passaggio cumulato, ovvero
quello maturato fino al matrimonio (il 2 aprile 2016), è di sua sola pertinenza
in virtù dell'art. 123 cpv. 2 CC. Infine, a suo parere, nel calcolare d'ufficio
l'ipotetica rendita LPP in fr. 600.– mensili, il primo giudice ha disatteso il principio
dispositivo che vige in materia di contributi alimentari tra coniugi.
a) Premesso
che in discussione è solo il contributo alimentare da maggio 2023 a gennaio
2024.
(9 mensilità di fr. 1100.– ciascuna), il diritto di AP1 di esercitare
le opzioni riconosciutegli dal diritto assicurativo è indubbio. Se non che, una
volta di più, in concreto si tratta di determinare se la scelta di riscuotere in
capitale l'avere previdenziale anziché percepire una rendita mensile sia
compatibile con gli obblighi alimentari fondati sul diritto di famiglia. Ciò
detto, come rileva l'appellante medesimo nel suo memoriale conclusivo, la
convenuta ha chiesto di computare al coniuge una rendita LPP, da lei valutata
in fr. 1000.– mensili sulla base del certificato di previdenza del 2016 agli
atti (doc. 6) e del probabile accrescimento dell'avere previdenziale negli anni
successivi, il salario essendo aumentato da fr. 65 000.–
nel 2016 a
fr.
101.
291.– nel 2019 e a fr. 103 999.80 nel 2020 (pag. 9 n. 9). Alla
luce di tali dettagliate indicazioni, spettava all'istante confutarle in modo
circostanziato e documentare la sua obbiezione. Se non che nella replica
spontanea del 27 giugno 2023, egli si è limitato a considerazioni generali
e quindi insufficienti per ritenere sostanziata la contestazione. Perché in
circostanze siffatte il primo giudice avrebbe violato il principio dispositivo
non è quindi dato di vedere.
b) Quanto
all'ammontare della rendita, il Pretore aggiunto l'ha stimato in fr. 600.– mensili
fondandosi sul certificato di previdenza del 2016 (doc. 6). Perché ciò sarebbe
errato l'appellante non spiega. Ad ogni modo dal certificato di previdenza
citato risulta una rendita di vecchiaia presumibile all'età del pensionamento di
fr. 11 154.– annui, pari a
fr. 930.– mensili, importo che, verosimilmente, è aumentato con i salari percepiti
dal marito fino al momento in cui ha iniziato a riscuotere le indennità di
disoccupazione nel giugno del 2021. Ne segue che, a un sommario esame, la
valutazione del Pretore aggiunto resite alla critica. Relativamente al fatto
che l'avere previdenziale maturato prima del matrimonio compete al solo marito
l'allegazione, oltre che di dubbia ricevibilità poiché nuova (art. 317 cpv. 1
CPC), non è pertinente per la determinazione dei contributi di mantenimento,
l'art. 123 cpv. 1 CC entrando in linea di conto solo per la ripartizione delle
prestazioni previdenziali in esito al divorzio. Ne discende, in ultima analisi,
che l'appello vede la sua sorte segnata.
10.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha
presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per
ripetibili.
11.
Quanto ai rimedi esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. cpv. 1 lett. d LTF), in
concreto il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi nondimeno di misure a
protezione dell'unione coniugale, equiparabili per loro indole a provvedimenti
cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale un
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art 98
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese d'appello di fr. 3000.–, sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
– avv. PA1, L______;
– avv.
PA2,
L______.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).