11.2023.109
Modifica di misure a tutela dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per la moglie e per il figlio
20 ottobre 2025Italiano31 min
riaffermato il proprio punto di vista. Con osservazioni spontanee del 12 e 19 giugno
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.109
Lugano
20 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici
e della giudice
Giani,
presidente, e Jaques
Giamboni
cancelliera
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2022.4606
(modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 30 settembre 2022
da
AP1,
G______
(patrocinato
dall'avv.
PAT1,
B______)
contro
AO1,
nata AO1, G______
(patrocinata
dall'avv.
PAT2,
V______),
giudicando sull'appello del 4 settembre 2023 presentato da AP1 contro la
sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 23 agosto 2023;
Ritenuto
in fatto: A.
La cronistoria del
caso in esame è stata diffusamente illustrata nella sentenza emessa il 27
maggio 2015 da questa Camera (inc. 11.2013.100). Ai fini dell'attuale giudizio
basti ricordare che con decisione emanata a protezione dell'unione coniugale
del 29 ottobre 2013, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha in
particolare autorizzato AP1 (1961) e AO1
(1968), sposati dal 18 ottobre 1996, a vivere separati, ha affidato i figli R______ (27 gennaio 2001), N______ (11 gennaio 2005) e Na______ (22 luglio 2007) alla madre
(riservato il diritto di visita paterno) e ha obbligato AP1 a versare dal 1°
dicembre 2012 un contributo alimentare per la moglie di fr. 2075.–
mensili, uno di fr. 1335.– mensili
ciascuno per R______ e N______ e uno di fr. 1255.– mensili per
Na______, assegni familiari non compresi (inc. SO.2012.5104). In parziale accoglimento
di un appello presentato il 15 novembre 2013 da AO1,
con sentenza del 27 maggio 2015 questa Camera ha fissato il contributo alimentare
in favore della moglie in fr. 2075.– per il dicembre 2012, in fr. 3285.–
mensili dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 e in fr. 2785.– mensili dal 1°
gennaio 2016 in poi (inc. 11.2013.100).
B. Dal
1° settembre 2021 AP1 lavora alle
dipendenze della E______ SA, mentre AO1, è senza impiego dal 5 settembre 2022 e ha
percepito indennità di disoccupazione fino al 30 agosto 2023. Nel frattempo, il 30 settembre 2022, AP1 si è rivolto al
Pretore per ottenere in via cautelare e già inaudita parte la soppressione del
contributo alimentare per la moglie e la riduzione di quello per i figli a fr. 935.–
mensili per ognuno di loro e per il solo R______ la soppressione nel periodo in cui percepirà l'indennità
per il servizio militare. Con decreto cautelare del 5 ottobre 2022 il Pretore
aggiunto ha respinto la richiesta supercautelare. Nelle sue osservazioni del 7
novembre 2022 AO1 ha proposto di
respingere l'istanza. All'udienza dell'8 novembre 2022, indetta per il
contraddittorio cautelare e il dibattimento, le parti hanno mantenuto le loro
posizioni e hanno notificato prove.
C. L'istruttoria, cominciata il 18 novembre 2022, è
terminata il 30 marzo 2023 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato
limitandosi a memoriali conclusivi. Nel suo memoriale del 26 maggio 2023 l'istante ha rinnovato la richiesta di sopprimere
Fatti
i contributi di mantenimento per la moglie e il
figlio Na______. Nel suo allegato del 30 maggio 2023 la convenuta ha
riaffermato il proprio punto di vista. Con osservazioni spontanee del 12 e 19 giugno
2023 le parti hanno ribadito le rispettive domande. Nel frattempo, il 10 gennaio 2023, AO1 ha promosso azione di divorzio (DM.2023.2).
D. Statuendo
con sentenza del 23 agosto 2023, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza. Le
spese processuali di fr. 10 000.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a
rifondere alla convenuta fr. 6000.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP1 è insorto a
questa Camera con un appello del 4 settembre 2023 per ottenere che la decisione
impugnata sia riformata nel senso di accogliere la sua istanza, o, in
subordine, di “rimandare gli atti e ordinare” al Pretore aggiunto di riformare
la sua decisione nel senso della soppressione degli stessi. Con osservazioni
del 28 settembre 2023 AO1 conclude per la
reiezione dell'appello. Il 22 luglio 2025 Na______
è divenuto maggiorenne.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le
relative modifiche – erano impugnabili fino al 31 dicembre 2024 con appello,
trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 vCPC), sempre che, ove si trattasse di
controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse
fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si
pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari in discussione davanti
al Pretore aggiunto. Circa la
tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al
patrocinatore dell'istante il 24 agosto 2023 (tracciamento dell'invio
__.__.______.________, agli atti). Cominciato
a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 3
settembre 2023, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142
cpv. 3 CPC. Introdotto il 4 settembre 2023, ultimo giorno utile, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello AP1 acclude il conteggio stipendio di giugno
2023.
mentre con le osservazioni all'appello AO1
produce una decisione della Cassa disoccupazione del 1° settembre 2023 in
merito all'esaurimento delle indennità a partire da tale data. Tali documenti sono
senz'altro ammissibili, litigiosi essendo contributi alimentari
riguardanti anche un figlio minorenne. Nuovi documenti e nuovi fatti sono
proponibili così senza riguar-do ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù
del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione
(art. 296 CPC) e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il
giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).
Si
aggiunga, a scanso di equivoci, che gli accertamenti esperiti in virtù del
principio inquisitorio illimitato applicabile al mantenimento dei figli vanno
considerati anche per determinare un eventuale contributo dovuto al coniuge,
giacché i due contributi – benché perseguano obiettivi diversi e non siano
soggetti alle stesse condizioni – formano un insieme in cui i singoli elementi
non possono essere fissati indipendentemente gli uni dagli altri (DTF 147 III
303.
consid. 2.2 con rinvii; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2023.115 del
18.
marzo 2025 consid. 12b).
3.
Dal
profilo formale l'appellante ribadisce che la sua richiesta di sopprimere integralmente
il contributo alimentare per Na______,
ancorché presentata solo nelle conclusioni, è ammissibile poiché fondata su
fatti e mezzi di prove nuovi. L'argomentazione,
avversata da AO1, può rimanere indecisa non essendo utile ai fini del giudizio
odierno.
4.
Controversi sono i contributi alimentari
per la moglie e il figlio Na______.
Relativamente a quest'ultimo, nella sentenza a
protezione dell'unione coniugale del 29 ottobre 2013 AP1 è stato obbligato a
versare l'importo di fr. 1255.– mensili,
assegni familiari non compresi. In concreto, il figlio è diventato maggiorenne
il 22 luglio 2025, ma né la sentenza del Pretore né quella di questa Camera del
27.
maggio 2025 accennano, nemmeno di scorcio, a un eventuale obbligo
contributivo del padre dopo la maggiore età di Na______.
Tale obbligo si è pertanto estinto per legge (art. 277 cpv. 1 CC) al
compimento del 18° anno di età del figlio. Non si trascura che il giudice del
divorzio (come quello del mantenimen-to o l'autorità di protezione dei minori) è
tenuto a fissare contributi alimentari per figli non solo fino alla maggiore
età ma fino al termine del percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 401).
Come già rilevato da questa Camera, tale giurisprudenza non prevede tuttavia che
sentenze già emanate o convenzioni di mantenimento già omologate debbano
sospingersi automaticamente, dal profilo temporale, dopo la maggiore età del figlio, vanificando in pratica il dettato dell'art.
277.
cpv. 1 CC (da ultimo:
I CCA,
sentenza inc. 11.2024.142-144 dell'8 agosto 2025
consid. 4d). Ne discende che, nella misura in cui verte sulla
soppressione del contributo alimentare per il figlio Na______ dopo la sua maggiore età, l'appello si
rivela senza oggetto, mentre rimane d'attualità per il periodo anteriore.
5.
Ciò
premesso, per vagliare la sussistenza dei presupposti
per una modifica delle misure protettrici il
Pretore aggiunto ha dapprima confrontato la situazione economica delle
parti al momento in cui è stata emanata la
decisione a tutela dell'unione coniugale con quella al momento in cui ha statuito. Egli ha
accertato che nella prima decisione il reddito del marito ammontava a fr. 19 015.–
mensili (fr. 9600.– da attività lavorativa e fr. 9415.– da sostanza immobiliare) e aveva un fabbisogno minimo di
fr. 9182.– mensili, mentre nel 2023 egli percepisce fr. 15 586.–
mensili (fr. 7186.– da attività lavorativa e fr. 8400.– da sostanza immobiliare)
a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 6626.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi
ipotecari della sua abitazione e degli enti locati a terzi fr. 2167.–, spese di
immobili messi “a redditoˮ fr. 1001.–, tassa canalizzazione fr. 31.–, controllo e pulizia bruciatore fr. 70.–, olio riscaldamento fr. 404.–,
assicurazione dello stabile fr. 224.–, cassa malati e dall'assicurazione
complementare fr. 538.–, abbonamento “internet
casaˮ fr. 65.–, imposte fr. 926.–).
Quanto
alla moglie, il primo giudice ha constatato
che nel 2013 il reddito era stato indicato in fr. 1500.– mensili e il suo
fabbisogno minimo in fr. 4286.35 mensili, mentre nel 2023 il suo reddito ammonta
a fr. 2779.– mensili, pari alle indennità di disoccupazione da lei percepite,
e il suo fabbisogno minimo di fr. 3920.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, olio riscaldamento fr.
404.–, assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 31.–, premio
della cassa malati e dall'assicurazione complementare fr. 724.–, imposta di circolazione
fr. 31.–, premio del leasing fr. 659.–, assicurazione dell'automobile fr.
121.–, abbonamento “internet e telefonoˮ
fr.
150.–, imposte fr. 450.– [già dedotta quota di fr. 62.– inserita nel fabbisogno
del figlio]). Il Pretore aggiunto ha così appurato che l'agio dell'istante si è
ridotto solo del 6%, passando da
fr.
9563.– a fr. 8960.– mensili ciò che, a un giudizio di verosimiglianza, non
costituisce un peggioramento della situazione di lui tale da giustificare una
modifica, ravvisabile in caso di diminuzione del 10-15% e in situazioni agiate
del 15-20%. Per contro, a suo parere, il miglioramento della situazione
finanziaria della moglie costituisce una modifica
rilevante e duratura della situazione.
Relativamente
al figlio, il primo giudice, dopo avere ricordato che il 29 ottobre 2013 il
fabbisogno minimo di lui era stato fissato sulla scorta delle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo ma che secondo l'attuale orientamento giurisprudenziale esso è definito in base alle direttive per il
calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli
ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF, ha accertato
il fabbisogno minimo di Na______ nel 2023 in fr. 613.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premio della cassa malati
e dall'assicurazione complementare secondo la LCA fr. 130.–, abbonamento mezzi
pubblici fr. 31.–, abbonamento del telefono fr. 39.90, quota
imposte della madre fr. 62.– dedotto l'assegno familiare). Considerato che il padre versa ai figli maggiorenni N______ e R______ fr. 1335.–
mensili ciascuno, il Pretore aggiunto ha constatato un'eccedenza nel bilancio
familiare di fr. 4536.– mensili. Posto che questa va suddivisa tra genitori e
figlio minorenne nella proporzione di due a uno, Na______ avrebbe quindi
diritto a un contributo alimentare di fr. 1520.– mensili, oltre all'assegno
familiare mentre la moglie a uno di fr. 2955.– mensili. Se non che, visto che
la convenuta non aveva postulato un aumento del proprio contributo e che quello
per Na______ sarebbe aumentato di fr.
265.– mensili “derivati oltretutto dalla suddivisione dell'eccedenza”, il Pretore
aggiunto ha confermato i contributi alimentari fissati nella procedura a tutela
dell'unione coniugale respingendo l'istanza di AP1.
6.
Nelle
sue osservazioni all'appello AO1 sostiene che il primo giudice non poteva
intravvedere una modifica delle circostanze per il solo aumento del proprio
reddito in quanto l'istante, prima delle conclusioni e quindi tardivamente, non
aveva mai sollevato tale evenienza. In realtà il marito, a fondamento della
sua richiesta di soppressione del contributo, già nell'istanza aveva allegato che
la moglie, con un reddito di fr. 4000.– mensili ha mezzi sufficienti per
contribuire al proprio sostentamento e finanche a quelli dei figli (pag. 7 n.
29). Al riguardo non occorre quindi dilungarsi.
7.
AP1
sostiene innanzitutto che nel 2023 il suo reddito ammontava a fr. 14 264.90
mensili e non a fr. 15 586.– mensili come accertato dal Pretore aggiunto. Egli fa
valere che, contrariamente agli accertamenti del primo giudice, la E______ SA non gli versa fr. 5772.– mensili ma soli fr.
5756.– mensili netti, compresa la tredicesima e dedotta la quota dell'automobile
come risulta anche dal conteggio di giugno 2023 prodotto in questa sede. L'appellante
afferma inoltre che dalla T______ SA percepisce
una singola rendita di fr. 550.– mensili per “assistenza VIPˮ e non
due come appurato dal Pretore aggiunto. Egli soggiunge infine di non ricevere
più dal 28 febbraio 2023 proventi dall'avv. C______
F______ come si evince da una e-mail del 14 marzo 2023 (doc. AAA).
a) Per costante
giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola,
quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), intendendosi
con ciò il guadagno realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria
(I CCA, sentenza inc. 11.2022.103 del 20 agosto 2024 consid.
7a). Esso comprende, oltre alla
quota di tredicesima, le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni,
bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri
incarichi) sempre che costituiscano un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739
consid. 5: v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_782/2023 dell'11 ottobre
2024.
consid. 3.1). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali
entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in
linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2024.90 del 2 luglio 2025 consid. 5a).
b) Nella
fattispecie il Pretore aggiunto si è basato sul certificato di stipendio del
2022.
(doc. ZZ) da cui risulta un reddito di
fr. 5772.– mensili. Nella
misura in cui si fonda sulla “busta pagaˮ del mese giugno 2023 presentata
in appello, l'appellante trascura che un singolo conteggio di un mese non è
sufficiente, nemmeno a un esame sommario, per rendere verosimili variazioni significative
delle entrate e scostarsi quindi da un certificato di salario completo. A parte
ciò, dal nuovo conteggio si evince che il reddito lordo di quel mese, di fr. 6290.–,
è finanche superiore a quello lordo del 2022
(fr. 80 600
÷ 13 = fr. 6200.–) di modo che a un sommario
esame non appare verosimile una contrazione del salario. Al proposito, l'interessato
pare misconoscere che la quota di tredicesima
è calcolata sulla scorta dello stipendio di base senza le eventuali indennità, dedotte le trattenute sociali, ma non il “secondo pilastro” (I CCA,
sentenza inc. 11.2021.140 del 23
dicembre 2023 consid. 7a con rinvio). Calcolando tale quota in
base al conteggio di giugno 2023, il reddito
netto ascende a fr. 5784.67 mensili (fr. 5310.60
+ 1⁄12 di [5310.60 + 378.25]), importo superiore a quello di fr.
5772.– mensili considerato dal primo
giudice. In proposito l'appello manca di consistenza.
c) Il Pretore
aggiunto ha accertato, sulla base di quanto dichiarato dall'istante e di due
estratti bancari (doc. NN e UU), che il marito svolge “un'assistenza
VIP” per la ditta T______ SA, dalla quale percepisce fr. 500.– mensili e che dalla
medesima società riscuote ulteriori fr. 500.– per un'attività di “manutenzione tecnologica”.
L'appellante ribadisce di ricevere solamente fr.
550.– mensili per “assistenza VIPˮ, ma ciò non basta per confutare gli
accertamenti del primo giudice, corroborati da estratti bancari. Né egli contesta
di avere dichiarato che per la manutenzione “si tratta di entrate mensili che
gli versava e continua a versare mensilmente la T______ SA” (interrogatorio del
9.
marzo 2023, verbali pag. 2).
d) Per quanto
attiene all'introito di fr. 314.– mensili versatogli dall'avv. C______ F______ per lavori di programmazione
informatica, il primo giudice si è basato sulle dichiarazioni dell'istante
medesimo e sull'accredito di fr. 13 500.–
per ‟saldo fatture diverse giugno 2018-dicembre 2021ˮ (doc. UU). Se
non che, come rileva l'appellante, il 14 marzo 2023 il legale ha disdetto la
collaborazione con l'istante per il 28
febbraio 2023 (doc. AAA).
La moglie dubita di tale giustificazione, ma non si confronta con la
citata dichiarazione di modo che la fine della collaborazione appare quindi
verosimile. Né l'interessata può essere seguita laddove pretende di imputare al
marito un reddito ipotetico per un'attività accessoria del genere “visto che ha
sempre potuto esercitarla”. Certo, ove un coniuge fornisca un lavoro
straordinario in modo regolare (anche oltre il grado d'occupazione del 100%),
procurando una fonte di reddito abituale su cui la famiglia può fare
affidamento, non può poi disimpegnarsi unilateralmente e abbandonare tale attività
senza motivi seri e pertinenti (RtiD I-2005 pag. 767 n. 50c;
I CCA, sentenza inc. 11.2008.21 del 13 maggio
2009.
consid. 5b). In concreto, tuttavia, la cessazione della collaborazione con
quel professionista non è dovuta a una scelta unilaterale del marito ma alla
decisione della controparte contrattuale. Né l'interessata indica concretamente
quale attività sostitutiva il marito potrebbe esercitare. Ne segue che, a un
esame sommario, non si ravvisano elementi per ritenere che l'interessato
potrebbe nuovamente percepire un reddito aggiuntivo di fr. 314.– mensili. In definitiva
il reddito dell'appellante va ricondotto di conseguenza a fr. 15 272.–
mensili.
8.
AP1 chiede inoltre di maggiorare il proprio
fabbisogno da fr. 6626.– mensili a fr. 12 540.– mensili, per tenere
conto degli effettivi aggravi ipotecari, delle spese per i suoi immobili, del
corretto onere fiscale e di un premio assicurativo riferito a un immobile di
sua proprietà a P______. Le singole voci vanno esaminate singolarmente.
a) Per quel che
è degli interessi ipotecari, il Pretore aggiunto ha ammesso un onere di fr.
1302.– mensili riconducibile all'abitazione da lui occupata e di fr. 865.–
mensili relativi agli immobili locati a terzi, ma non quello riferito all'immobile
di P______ e a quelli “non messi a reddito”. L'appellante rivendica l'integrale onere da
lui corrisposto di fr. 4387.– mensili, rinviando a un rapporto della Ti______
SA per i dati del 2022 e di parte del 2023 (doc. DD, II, BBB e CCC), e contesta
anche “integralmente” la computazione nei suoi redditi del valore locativo di
altri immobili non specificati.
Nella misura in cui
il Pretore aggiunto ha computato nei redditi immobiliari del marito solo fr.
8400.– mensili da lui effettivamente percepiti (doc. II), e da lui stesso
indicati nelle conclusioni (n. 30), gli interessi ipotecari riferiti a
immobili non locati non possono pertanto essere considerati quali spese di
acquisizione del reddito. Non si disconosce che se le condizioni economiche
della famiglia ciò permettono, al minimo esistenziale del diritto esecutivo si
aggiunge il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio
della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente
responsabili (DTF 147 III 265 consid. 7.2; più di recente: sentenza del
Tribunale federale 5A_689/2023 del 19 agosto 2024 consid. 4.2 con rinvii,
pubblicata in: SJ 2025 pag. 271; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2024.90
del 2 luglio 2025 consid. 6a). In concreto, tuttavia, l'appellante non
pretende, né rende verosimile, che gli oneri ipotecari relativi agli immobili che
non concorrono alla formazione del suo reddito siano stati contratti durante la
comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune né che i coniugi ne siano solidalmente responsabili.
A un sommario esame, la valutazione del Pretore aggiunto non presta il fianco
alla critica.
b) Relativamente
alle “spese degli immobili”, il Pretore aggiunto non ha ammesso quelle per l'abitazione
occupata dal marito perché in parte non provate e in parte già considerate
nella posta “assicurazione stabile”. Né egli ha riconosciuto quelle dell'immobile
di P______, per l'occupazione del demanio
pubblico relativa a una darsena e degli immobili “non posti a reddito” perché in
parte non rese verosimili e comunque estranee al fabbisogno minimo allargato
del diritto di famiglia. Egli ha così ammesso il premio dell'assicurazione
stabili dell'abitazione di D______ e del ristorante di G______
per fr. 146.– mensili complessivi così come la manutenzione degli immobili locati a terzi di fr.
855.– mensili complessivi (doc. DD e II). L'appellante, rinviando al
contenuto del suo memoriale conclusivo, riafferma
che quanto da lui rivendicato (complessivi fr. 4658.10 mensili) si
riferisce ai costi correlati alle proprietà per piani n. 32737 e n. 32738
di cui al fondo base particella n. 13 RFD di G______
costituite dall'ex abitazione coniugale e dell'appartamento dei suoi genitori di
cui egli se ne è sempre fatto carico.
Se non che, così argomentando
egli si limita a ripetere pedissequamente nell'appello quanto aveva esposto
davanti al Pretore aggiunto nel memoriale conclusivo. Ciò non è ammissibile. Per
adempiere l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 311 cpv. 1 CPC,
l'appellante deve dimostrare il carattere erroneo della motivazione della
decisione impugnata con un'argomentazione sufficientemente esplicita da
permettere all'autorità superiore di comprenderla. Ciò presuppone una
designazione precisa dei passaggi della decisione che attacca e degli atti
dell'incarto su cui fonda la sua critica (DTF 141 III 576 consid. 2.3.3). Egli
deve tentare di dimostrare che la sua tesi prevale su quella della decisione
impugnata e non può limitarsi a riprendere le allegazioni di fatto o gli
argomen-ti di diritto presentati in prima istanza, ma deve sforzarsi di
dimostrare sulla base dei fatti constatati o delle conclusioni giuridiche
trattene che la decisione attaccata è inficiata da errori. Non può che farlo
riprendendo l'approccio del primo giudice e puntando il dito sulle falle del
suo ragionamento. Non soddisfa le esigenze dell'art. 311 cpv. 1 CPC una motivazione
identica a quanto già presentato in prima istanza o che si limita a rinviarvi o
che contiene solo delle critiche del tutto generali della decisione impugnata
(sentenza del Tribunale federale 4A_287/2024 del 2 luglio
2024.
consid. 3.2; analogamente I CCA,
sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 2a con rinvii).
c) Quanto
all'onere fiscale, l'appellante sostiene che, arrotondando la media delle
imposte federale, cantonali e comunali, l'aggravio ammonta a fr. 930.– mensili ma
ammette per finire che tale importo “poco si discosta” da quello di fr. 926.–
mensili stabilito dal Pretore aggiunto”. L'eventuale modifica, di poco conto, non
incide ad ogni modo sull'esito del giudizio.
d) In merito al
premio dell'assicurazione H______ H______, il Pretore aggiunto non lo ha ammesso
poiché la relativa polizza si riferisce a uno stabile a P______ appartenente alla nuova compagna dell'istante
ed esula così dal fabbisogno allargato di lui. L'appellante obietta che l'immobile è in realtà di sua proprietà sicché
l'esborso di fr. 33.– mensili va inserito nel suo fabbisogno minimo
allargato.
Ora che l'immobile di P______ appartenga all'appellante e che per
lo stesso paghi il premio assicurativo è vero (doc. R). Resta il fatto che egli
non contesta l'accertamento del Pretore aggiunto, per il quale l'immobile costituisce
l'abitazione principale della nuova compagna dell'istante. Per di più,
quest'ultimo ha dichiarato che dalla sua compagna, che vive a P______, per “due
o tre giorni alla settimana si ferma a dormire, mentre i restanti giorni presso
le abitazioni di Gandriaˮ
(interrogatorio del 9 marzo 2023, verbali pag. 3). A un esame di
verosimiglianza, quindi, l'immobile di P______
risulta essere sostanzialmente un'abitazione secondaria per la quale “l'attuale
compagna … non paga nessuna pigione mensile e neppure le spese accessorieˮ
(loc. cit.). Ne segue che, a un sommario esame, i relativi esborsi non
costituiscono spese di acquisizione del reddito né rientrano nella nozione di fabbisogno
minimo allargato del diritto di famiglia (analogamente:
I CCA, sentenza inc.
11.2021.136
del 25 gennaio 2023 consid. 10b con rinvio). Si aggiunga che l'appellante
non ha obblighi contributivi nei confronti della nuova compagna sicché
non può pretendere
di inserire nel proprio fabbisogno minimo allargato costi per l'alloggio di lei
e ciò indipendentemente dalla circostanza che egli sia il proprietario dell'immobile.
Al proposito l'appello non può trovare ascolto.
9.
Controverso
è altresì il reddito di AO1, calcolato dal Pretore aggiunto in fr. 2779.–
mensili “corrispondenti alle indennità di disoccupazione da lei percepite”. Il
primo giudice ha rifiutato di ascrivere alla moglie un reddito ipotetico, come
sollecitava l'istante, lasciando indecisa la questione di sapere se la
richiesta del marito, presentata solo con il memoriale conclusivo, fosse
ricevibile. A suo parere, infatti, non erano date le condizioni per computare delle
entrate ipotetiche già allo stadio delle misure protettrici, il reddito del
marito essendo sufficiente per coprire il fabbisogno minimo allargato di tutta
la famiglia.
a) L'appellante nega
che la sua disponibilità finanziaria sia sufficiente per finanziare il
fabbisogno della famiglia e ritiene quindi che la moglie debba incrementare le
sue entrate. Egli non contesta che la consorte sia al momento disoccupata, ma
fa valere che la disdetta del contratto di lavoro è dovuta alla chiusura
stagionale dell'esercizio pubblico dove lavorava sicché non è esclusa una sua riassunzione.
Oltre a ciò, a suo dire, la convenuta non deve più occuparsi dei figli, lavora
come esercente dal 1996 e ha maturato un'esperienza lavorativa ventennale nella
ristorazione, cosicché può facilmente trovare un lavoro al 100%. Egli chiede
pertanto di imputarle un reddito ipotetico di fr. 4000.– mensili netti calcolati
sulla base del contratto collettivo per collaboratori con una formazione di base di due anni con certificato
federale di formazione (CFP) o una formazione equivalente. Per l'appellante, infine, la moglie pur
sapendo che la disunione è definitiva, non ha intrapreso nulla per migliorare
la sua situazione economica e rendersi indipendente nonostante siano trascorsi
dieci anni dalla separazione.
b) Così argomentando,
l'appellante si limita una volta di più a trascrivere le argomentazioni
sviluppate nel memoriale conclusivo (n. 66-72). Ciò, come si è detto, è inammissibile
(sopra consid. 8b). Sotto questo profilo, l'appello si rivela pertanto
irricevibile.
10.
Per
quanto riguarda il fabbisogno minimo allargato di AO1, l'appellante ne postula
la riduzione da fr. 3920.– mensili a fr. 3204.85 mensili, contestando le spese
del riscaldamento, l'aggravio fiscale, i
costi della locazione, i premi della cassa malati e chiedendo di stralciare
le spese dell'automobile, quelle delle telecomunicazioni, i costi dell'elettricità,
dell'acqua, dell'uso canalizzazioni e alla pulizia del bruciatore, i premi dell'assicurazione
di oggetti di valore e del libretto ETI, la quota d'adesione al TCS e alla REGA,
la spesa per il posteggio blu, le spese legali e la tassa rifiuti. Una volta di
più le vari voci vanno esaminate separatamente.
a) Intanto, dal
profilo formale le censure sono di dubbia ricevibilità l'appellante non confrontandosi con la decisione impugnata ma con
le poste di fabbisogno esposte dalla
moglie. L'appello si rivela ad ogni modo senza oggetto nella misura in
cui riguarda le spese riconosciute dal Pretore aggiunto e ammes-se dal marito
quali olio per il riscaldamento (fr. 404.–), le imposte (fr. 512.–, dai quali è stata dedotta la quota di
fr. 62.– relativa al figlio, ciò che pare essere sfuggito all'appellante)
e i premi della cassa malati (fr.
724.–). L'appello è altrettanto privo d'interesse in riferimento ai costi di
locazione, dell'elettricità, dell'acqua, dell'uso canalizzazioni e della
pulizia bruciatore, ai premi delle varie assicurazioni, alle quote d'adesione ad
associazioni, alla spesa per il posteggio “blu”, alle spese legali e alla tassa
rifiuti, tutte poste nemmeno ammesse dal Pretore aggiunto.
b) Circa la voce
“internet e telefonia”, il Pretore aggiunto ha inserito un forfait di fr. 150.–
mensili basandosi sulla giurisprudenza di questa Camera. L'appellante fa valere
che la convenuta ha documentato un esborso di soli fr. 27.90 mensili, ragione
per cui l'importo riconosciuto dal primo giudice è sproporzionato. Egli
sostiene che, a ogni modo, le spese di telefonia rientrano nel minimo
esistenziale del diritto esecutivo.
In ossequio al metodo di calcolo dei contributi
alimentari “a due fasi”, in esito al quale
l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita dopo avere dedotto
dalle entrate complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni membro della
famiglia, dividendo tale eccedenza nella proporzione di due a uno, il
fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive
per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza
degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF
(per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). A
tale minimo si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi
effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo),
come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle
assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione
complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei
mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese
connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza
professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti
durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o
di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento
ipotecario) e le imposte. Non fanno parte del minimo esistenziale “allargato”
(o “del diritto di famiglia”), in ogni modo, i costi per l'uso da diporto di
un'automobile o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso
specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v.
anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2024.95 del 6 maggio 2025 consid. 10c).
Premesso
ciò, nel caso in esame, la convenuta ha fatto valere e documentato la tassa
Serafe (fr. 27.90) ed esborsi S______ SA per complessivi fr. 240.– (memoriale
conclusivo pag. 13 con rinvio al doc. 2). A un sommario esame, l'importo di fr.
150.– mensili ammesso dal Pretore aggiunto non presta quindi il fianco a
critiche.
c) Quanto ai
costi per il veicolo privato, composti della rata del leasing (fr. 659.–), dell'imposta
di circolazione (fr. 31.–) e dell'assicurazione
RC (fr. 121.–), il primo giudice li ha ammessi poiché il marito non li
aveva contestati anche se la moglie aveva
fatto valere l'accensione di un nuovo contratto leasing solo con il memoriale
conclusivo. L'appellante si duole che la convenuta non ha motivato la necessità
di disporre di un veicolo privato per motivi professionali, né invero ne
necessita uno poiché potendo lavorare a G______,
dove vive, è più efficace spostarsi a piedi. Se non che, nel memoriale
conclusivo l'interessato aveva riconosciuto costi finanche superiori (pag. 11
in mezzo). In circostanze egli non
può muovere ora rimostranze al proposito senza offendere il principio
della buona fede processuale (art. 52 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 376 consid.
4.3.2). Un comportamento del genere, contraddittorio, non merita infatti
protezione (sentenza del Tribunale federale 4A_276/2021 del 9 settembre
2021.
consid. 3.2). Né egli indica perché l'ammissione al riguardo sarebbe
inefficace. Su questo punto l'appello è
destinato così all'insuccesso.
11.
L'appellante
chiede infine di ricondurre il fabbisogno minimo di Na______ da fr. 613.– mensili a fr. 510.95
mensili proponendo sì di aggiungere una quota per le spese abitative ma di stralciare
le spese di trasporto, quelle per la telefonia e la quota dell'onere fiscale.
a) Per quel che
concerne le spese abitative, il Pretore aggiunto non ha aggiunto al fabbisogno
minimo del figlio una quota del costo dell'alloggio materno poiché alla genitrice
non è stata riconosciuta alcuna spesa. La censura cade così nel vuoto.
b) Quanto al costo
per l'abbonamento ai trasporti pubblici, documentato (doc. 18), il padre non
spiega perché l'esborso, che rientra nel fabbisogno minimo del figlio (Stoudmann, Le divorce en pratique. Entretien du conjoint et des enfants. Partage de
la prévoyance professionnelle, 3ª edizione, pag. 288) andrebbe stralciato. Privo di motivazione l'appello si rivela irricevibile.
c) Quanto ai costi per la telefonia e le imposte, l'appellante
afferma di assumerseli direttamente. Ora questa Camera ha già
avuto modo di precisare che, in linea di
principio, voci di spesa riferite a un coniuge (e a un figlio minorenne) vanno inseriti nel fabbisogno minimo di
quel coniuge (o del figlio) anche se l'altro coniuge assume direttamente tale
costo. Tutt'al più, il debitore alimentare può compensare il contributo di
mantenimento a suo carico, fino all'ammontare del contributo medesimo, con
oneri rientranti nel fabbisogno del creditore alimentare da lui pagati
direttamente, sempre che le spese assunte si riferiscano a una voce del
fabbisogno del creditore alimentare accertata dal giudice e che egli dimostri
di avere effettivamente effettuato il pagamento (RtiD II-2018 pag. 715 consid.
9; più di recente sulle spese di telecomunicazione e cassa malati: I CCA,
sentenza inc. 11.2023.157 del 16 maggio 2025
consid. 8b). Il debitore che intende procedere in tal senso non è
tenuto a farsi autorizzare dal giudice. Può nondimeno chiedere di essere espressamente abilitato in tal senso,
fosse solo per evitare, a scanso di equivoci, contestazioni da parte dell'altro
coniuge. Nel caso in esame l'istante non ha mai chiesto al primo giudice di emanare
un'autorizzazione del genere, di modo che al proposito non occorre dilungarsi.
12.
In definitiva, alla luce di quanto precede, quantunque
il reddito del marito vada
ricondotto da fr. 15 586. – a fr. 15 272. – mensili (sopra consid. 7d) con conseguente riduzione dell'eccedenza
del bilancio familiare, dopo aver
assicurato il mantenimento dei figli maggiorenni, a fr. 4212.– mensili, il
contributo alimentare per la moglie ammonterebbe a fr. 2825.– arrotondati
(ammanco di fr. 1141.– + 2⁄5 dell'eccedenza di fr. 4212.–) e
quello per Na______ a fr. 1455.–
arrotondati (fabbisogno di fr. 613.– + 1⁄5 dell'eccedenza di fr. 4212.–), importi
financo superiori a quelli stabiliti nella decisione da modificare
(rispettivamente fr. 2785.– e fr. 1255.– mensili). Le nuove circostanze, in ultima analisi, non
giustificano pertanto una riduzione dei contributi alimentari a carico di AP1. Si
aggiunga che nemmeno la maggiore età di Na______
comporta la diminuzione del contributo di mantenimento per la moglie, il cui
ammanco rimane immutato, mentre le quote d'eccedenza del bilancio familiare aumenterebbe non dovendo più
condividerle con il figlio. Ne discende
che l'appello vede così la sua sorte segnata.
13.
Per
quel che riguarda la richiesta
subordinata volta all'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli
atti in prima sede per nuovo giudizio, essa non può entrare in linea di conto.
Una domanda intesa al mero
annullamento della decisione è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in
caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o
perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione
(art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere
completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC;
RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Nel suo memoriale l'appellante non
accenna a estremi del genere, di modo che al riguardo non soccorre
attardarsi.
14.
Le
spese della decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato
osservazioni tramite un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili. La
rivendicazione di fr. 3600.– formulata nelle osservazioni all'appello
(pag. 13), appare adeguata avuto riguardo alle circostanze concrete della
procedura di appello.
15.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid.
1). Trattandosi nondimeno di misure a protezione dell'unione coniugale,
equiparabili per loro indole a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid.
4.1), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile
e non è diventato privo d’oggetto l'appello è respinto e la sentenza impugnata
è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 5000.–
sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3600.–
per ripetibili.
3. Notificazione:
– avv.
PAT1,
B______;
– avv.
PAT2,
V______.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).