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Decisione

11.2023.109

Modifica di misure a tutela dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per la moglie e per il figlio

20 ottobre 2025Italiano31 min

riaffermato il proprio punto di vista. Con osservazioni spontanee del 12 e 19 giugno

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.109

Lugano

20 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici

e della giudice

Giani,

presidente, e Jaques

Giamboni

cancelliera

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2022.4606

(modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 30 settembre 2022

da

AP1,

G______

(patrocinato

dall'avv.

PAT1,

B______)

contro

AO1,

nata AO1, G______

(patrocinata

dall'avv.

PAT2,

V______),

giudicando sull'appello del 4 settembre 2023 presentato da AP1 contro la

sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 23 agosto 2023;

Ritenuto

in fatto: A.

La cronistoria del

caso in esame è stata diffusamente illustrata nella sentenza emessa il 27

maggio 2015 da questa Camera (inc. 11.2013.100). Ai fini dell'attuale giudizio

basti ricordare che con decisione emanata a protezione dell'unione coniugale

del 29 ottobre 2013, il Preto­re del Distretto di Lugano, sezione 6, ha in

particolare autorizzato AP1 (1961) e AO1

(1968), sposati dal 18 ottobre 1996, a vivere separati, ha affidato i figli R______ (27 gennaio 2001), N______ (11 gennaio 2005) e Na______ (22 luglio 2007) alla madre

(riservato il diritto di visita paterno) e ha obbligato AP1 a versare dal 1°

dicembre 2012 un contributo alimentare per la moglie di fr. 2075.–

mensili, uno di fr. 1335.– mensili

ciascuno per R______ e N______ e uno di fr. 1255.– mensili per

Na______, assegni familiari non compre­si (inc. SO.2012.5104). In parziale accoglimento

di un appello presentato il 15 novembre 2013 da AO1,

con sentenza del 27 maggio 2015 questa Camera ha fissato il contributo alimentare

in favore della moglie in fr. 2075.– per il dicembre 2012, in fr. 3285.–

mensili dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 e in fr. 2785.– mensili dal 1°

gennaio 2016 in poi (inc. 11.2013.100).

B. Dal

1° settembre 2021 AP1 lavora alle

dipendenze della E______ SA, mentre AO1, è senza impiego dal 5 settembre 2022 e ha

percepito indennità di disoccupazione fino al 30 agosto 2023. Nel frattempo, il 30 settembre 2022, AP1 si è rivolto al

Pretore per ottenere in via cautelare e già inaudita parte la soppressione del

contributo alimentare per la moglie e la riduzione di quello per i figli a fr. 935.–

mensili per ognuno di loro e per il solo R______ la soppressione nel periodo in cui percepirà l'indennità

per il servizio militare. Con decreto cautelare del 5 ottobre 2022 il Pretore

aggiunto ha respinto la richiesta supercautelare. Nelle sue osservazioni del 7

novembre 2022 AO1 ha proposto di

respingere l'istanza. All'udienza dell'8 novembre 2022, indetta per il

contraddittorio cautelare e il dibattimento, le parti hanno mantenuto le loro

posizioni e hanno notificato prove.

C. L'istruttoria, cominciata il 18 novembre 2022, è

terminata il 30 marzo 2023 e alla discussione finale le parti han­no rinunciato

limitandosi a memoriali conclusivi. Nel suo memoriale del 26 maggio 2023 l'istante ha rinnovato la richiesta di sopprimere

Fatti

i contributi di mantenimento per la moglie e il

figlio Na______. Nel suo allegato del 30 maggio 2023 la convenuta ha

riaffermato il proprio punto di vista. Con osservazioni spontanee del 12 e 19 giugno

2023 le parti hanno ribadito le rispettive domande. Nel frattempo, il 10 gennaio 2023, AO1 ha promosso azione di divorzio (DM.2023.2).

D. Statuendo

con sentenza del 23 agosto 2023, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza. Le

spese processuali di fr. 10 000.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a

rifondere alla convenuta fr. 6000.– per ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP1 è insorto a

questa Camera con un appello del 4 settembre 2023 per ottenere che la decisione

impugnata sia riformata nel senso di accogliere la sua istanza, o, in

subordine, di “rimandare gli atti e ordinare” al Pretore aggiunto di riformare

la sua decisione nel senso della soppressione degli stessi. Con osservazioni

del 28 settembre 2023 AO1 conclude per la

reiezione dell'appello. Il 22 luglio 2025 Na______

è divenuto maggiorenne.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le

relative modifiche – erano impugnabili fino al 31 dicembre 2024 con appello,

trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla

notificazione (art. 314 cpv. 1 vCPC), sempre che, ove si trattasse di

controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse

fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata

(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si

pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari in discussione davanti

al Pretore aggiunto. Circa la

tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al

patrocinatore dell'istante il 24 agosto 2023 (tracciamento dell'invio

__.__.______.________, agli atti). Cominciato

a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 3

settembre 2023, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142

cpv. 3 CPC. Introdotto il 4 settembre 2023, ultimo giorno utile, l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello AP1 acclude il conteggio stipendio di giugno

2023.

mentre con le osservazioni all'appello AO1

produce una decisione della Cassa disoccupazione del 1° settembre 2023 in

merito all'esaurimento delle indennità a partire da tale data. Tali documenti sono

senz'altro ammissibili, litigiosi essendo contributi alimentari

riguardanti anche un figlio minorenne. Nuovi documenti e nuovi fatti sono

proponibili così senza riguar-do ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù

del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione

(art. 296 CPC) e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il

giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

Si

aggiunga, a scanso di equivoci, che gli accertamenti esperiti in virtù del

principio inquisitorio illimitato applicabile al mantenimento dei figli vanno

considerati anche per determinare un eventuale contributo dovuto al coniuge,

giacché i due contributi – benché perseguano obiettivi diversi e non siano

soggetti alle stesse condizioni – formano un insieme in cui i singoli elementi

non possono essere fissati indipendentemente gli uni dagli altri (DTF 147 III

303.

consid. 2.2 con rinvii; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2023.115 del

18.

marzo 2025 consid. 12b).

3.

Dal

profilo formale l'appellante ribadisce che la sua richiesta di sopprimere integralmente

il contributo alimentare per Na______,

ancorché presentata solo nelle conclusioni, è ammissibile poiché fondata su

fatti e mezzi di prove nuovi. L'argomentazione,

avversata da AO1, può rimanere indecisa non essendo utile ai fini del giudizio

odierno.

4.

Controversi sono i contributi alimentari

per la moglie e il figlio Na______.

Relativamente a quest'ultimo, nella sentenza a

protezione dell'unione coniugale del 29 ottobre 2013 AP1 è stato obbligato a

versare l'importo di fr. 1255.– mensili,

assegni familiari non compresi. In concreto, il figlio è diventato maggiorenne

il 22 luglio 2025, ma né la sentenza del Pretore né quella di questa Camera del

27.

maggio 2025 accennano, nemmeno di scorcio, a un eventuale obbligo

contributivo del padre dopo la maggiore età di Na______.

Tale obbligo si è pertan­to estinto per legge (art. 277 cpv. 1 CC) al

compimento del 18° anno di età del figlio. Non si trascura che il giudice del

divorzio (come quello del mantenimen-to o l'autorità di protezione dei minori) è

tenuto a fissare contributi alimentari per figli non solo fino alla maggiore

età ma fino al termine del percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 401).

Come già rilevato da questa Camera, tale giurisprudenza non prevede tuttavia che

sentenze già emanate o convenzioni di mantenimento già omologate debbano

sospingersi automaticamente, dal profilo temporale, dopo la maggiore età del figlio, vanificando in pratica il dettato dell'art.

277.

cpv. 1 CC (da ultimo:

I CCA,

sentenza inc. 11.2024.142-144 dell'8 agosto 2025

consid. 4d). Ne discen­de che, nella misura in cui verte sulla

soppressione del contributo alimentare per il figlio Na______ dopo la sua maggiore età, l'appello si

rivela senza oggetto, mentre rimane d'attualità per il periodo anteriore.

5.

Ciò

premesso, per vagliare la sussistenza dei presupposti

per una modifica delle misure protettrici il

Pretore aggiunto ha dapprima con­frontato la situazione economica delle

parti al momento in cui è stata emanata la

decisione a tutela dell'unione coniugale con quel­la al momento in cui ha statuito. Egli ha

accertato che nella prima decisio­ne il reddito del marito ammontava a fr. 19 015.–

mensili (fr. 9600.– da attività lavorativa e fr. 9415.– da sostanza immobiliare) e aveva un fabbisogno minimo di

fr. 9182.– mensili, mentre nel 2023 egli percepisce fr. 15 586.–

mensili (fr. 7186.– da attività lavorativa e fr. 8400.– da sostanza immobiliare)

a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 6626.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecuti­vo fr. 1200.–, interessi

ipotecari della sua abitazione e degli enti locati a terzi fr. 2167.–, spese di

immobili messi “a redditoˮ fr. 1001.–, tassa canalizzazione fr. 31.–, controllo e pulizia bruciatore fr. 70.–, olio riscaldamento fr. 404.–,

assicurazione del­lo stabile fr. 224.–, cassa malati e dall'assicurazione

complementare fr. 538.–, abbonamento “internet

casaˮ fr. 65.–, imposte fr. 926.–).

Quanto

alla moglie, il primo giudice ha constatato

che nel 2013 il reddito era stato indicato in fr. 1500.– mensili e il suo

fabbisogno minimo in fr. 4286.35 mensili, mentre nel 2023 il suo reddito ammonta

a fr. 2779.– mensili, pari alle indenni­tà di disoccupazione da lei percepite,

e il suo fabbisogno minimo di fr. 3920.– mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, olio riscaldamento fr.

404.–, assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 31.–, premio

della cassa malati e dall'assicurazione complementare fr. 724.–, imposta di circolazione

fr. 31.–, premio del leasing fr. 659.–, assicurazione dell'automobile fr.

121.–, abbonamento “internet e telefonoˮ

fr.

150.–, imposte fr. 450.– [già dedotta quota di fr. 62.– inserita nel fabbisogno

del figlio]). Il Pretore aggiunto ha così appurato che l'agio dell'istante si è

ridotto solo del 6%, passando da

fr.

9563.– a fr. 8960.– mensili ciò che, a un giudizio di verosimiglianza, non

costituisce un peggioramento della situazione di lui tale da giustificare una

modifica, ravvisabile in caso di diminuzione del 10-15% e in situazioni agiate

del 15-20%. Per contro, a suo parere, il miglioramento della situazione

finanziaria della moglie costituisce una modifica

rilevante e duratura della situazione.

Relativamente

al figlio, il primo giudice, dopo avere ricordato che il 29 ottobre 2013 il

fabbisogno minimo di lui era stato fissato sulla scorta delle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo ma che secondo l'attuale orientamento giurisprudenziale esso è definito in base alle direttive per il

calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli

ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF, ha accertato

il fabbisogno mini­mo di Na______ nel 2023 in fr. 613.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premio della cassa malati

e dall'assicurazione complementare secondo la LCA fr. 130.–, abbonamento mezzi

pubblici fr. 31.–, abbonamento del telefono fr. 39.90, quota

imposte della madre fr. 62.– dedotto l'assegno familiare). Considerato che il padre versa ai figli maggiorenni N______ e R______ fr. 1335.–

mensili ciascuno, il Pretore aggiunto ha constatato un'eccedenza nel bilancio

familiare di fr. 4536.– mensili. Posto che questa va suddivisa tra genitori e

figlio minorenne nella proporzione di due a uno, Na______ avrebbe quindi

diritto a un contributo alimentare di fr. 1520.– mensili, oltre all'assegno

familiare mentre la moglie a uno di fr. 2955.– mensili. Se non che, visto che

la convenuta non aveva postulato un aumento del proprio contributo e che quello

per Na______ sarebbe aumentato di fr.

265.– mensili “derivati oltretut­to dalla suddivisione dell'eccedenza”, il Pretore

aggiunto ha confermato i contributi alimentari fissati nella procedura a tutela

dell'unione coniugale respingendo l'istanza di AP1.

6.

Nelle

sue osservazioni all'appello AO1 sostiene che il primo giudice non poteva

intravvedere una modifica delle circostanze per il solo aumento del proprio

reddito in quanto l'istante, prima delle conclusioni e quindi tardivamente, non

aveva mai sollevato tale evenienza. In re­altà il marito, a fondamento della

sua richiesta di soppressione del contributo, già nell'istanza aveva allegato che

la moglie, con un reddito di fr. 4000.– mensili ha mezzi sufficienti per

contribuire al proprio sostentamento e finanche a quelli dei figli (pag. 7 n.

29). Al riguardo non occorre quindi dilungarsi.

7.

AP1

sostiene innanzitutto che nel 2023 il suo reddito ammontava a fr. 14 264.90

mensili e non a fr. 15 586.– mensili come accertato dal Pretore aggiunto. Egli fa

valere che, contrariamente agli accertamenti del primo giudice, la E______ SA non gli versa fr. 5772.– mensili ma soli fr.

5756.– mensili netti, compresa la tredicesima e dedotta la quota dell'automobile

come risulta anche dal conteggio di giugno 2023 prodotto in questa sede. L'appellante

afferma inoltre che dalla T______ SA percepisce

una singola rendita di fr. 550.– mensili per “assistenza VIPˮ e non

due come appurato dal Pretore aggiunto. Egli soggiunge infine di non ricevere

più dal 28 febbraio 2023 proventi dall'avv. C______

F______ come si evince da una e-mail del 14 marzo 2023 (doc. AAA).

a) Per costante

giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola,

quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), intendendosi

con ciò il guadagno realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria

(I CCA, sentenza inc. 11.2022.103 del 20 agosto 2024 consid.

7a). Esso comprende, oltre alla

quota di tredicesima, le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni,

bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri

incarichi) sempre che costituiscano un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739

consid. 5: v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_782/2023 dell'11 ottobre

2024.

consid. 3.1). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali

entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in

linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2024.90 del 2 luglio 2025 consid. 5a).

b) Nella

fattispecie il Pretore aggiunto si è basato sul certificato di stipendio del

2022.

(doc. ZZ) da cui risulta un reddito di

fr. 5772.– mensili. Nella

misura in cui si fonda sulla “busta pagaˮ del mese giugno 2023 presentata

in appello, l'appellante trascura che un singolo conteggio di un mese non è

sufficiente, nemmeno a un esame sommario, per rendere verosimili variazioni significative

delle entrate e scostarsi quindi da un certificato di salario completo. A parte

ciò, dal nuovo conteggio si evince che il reddito lordo di quel mese, di fr. 6290.–,

è finanche superiore a quello lordo del 2022

(fr. 80 600

÷ 13 = fr. 6200.–) di modo che a un sommario

esame non appare verosimile una contrazione del salario. Al proposito, l'interessato

pare misconoscere che la quota di tredicesima

è calcolata sulla scorta dello stipendio di base senza le eventuali indennità, dedotte le trattenute sociali, ma non il “secondo pilastro” (I CCA,

sentenza inc. 11.2021.140 del 23

dicembre 2023 consid. 7a con rinvio). Calcolando tale quota in

base al conteggio di giugno 2023, il reddito

netto ascende a fr. 5784.67 mensili (fr. 5310.60

+ 1⁄12 di [5310.60 + 378.25]), importo superiore a quello di fr.

5772.– mensili considerato dal primo

giudice. In proposito l'appello manca di consistenza.

c) Il Pretore

aggiunto ha accertato, sulla base di quanto dichiarato dall'istante e di due

estratti bancari (doc. NN e UU), che il marito svolge “un'assistenza

VIP” per la ditta T______ SA, dalla quale percepisce fr. 500.– mensili e che dalla

medesima società riscuote ulteriori fr. 500.– per un'attività di “manutenzione tecnologica”.

L'appellante ribadisce di ricevere solamente fr.

550.– mensili per “assisten­za VIPˮ, ma ciò non basta per confutare gli

accertamenti del primo giudice, corroborati da estratti bancari. Né egli contesta

di avere dichiarato che per la manutenzione “si tratta di entrate mensili che

gli versava e continua a versare mensilmente la T______ SA” (interrogatorio del

9.

marzo 2023, verbali pag. 2).

d) Per quanto

attiene all'introito di fr. 314.– mensili versatogli dall'avv. C______ F______ per lavori di programmazione

informatica, il primo giudice si è basato sulle dichiarazioni dell'istante

medesimo e sull'accredito di fr. 13 500.–

per ‟saldo fatture diverse giugno 2018-dicembre 2021ˮ (doc. UU). Se

non che, come rileva l'appellante, il 14 marzo 2023 il legale ha disdetto la

collaborazione con l'istante per il 28

febbraio 2023 (doc. AAA).

La moglie dubita di tale giustificazione, ma non si confronta con la

citata dichiarazione di modo che la fine della collaborazione appare quindi

verosimile. Né l'interessata può essere seguita laddove pretende di imputare al

marito un reddito ipotetico per un'attività accessoria del genere “visto che ha

sempre potuto esercitarla”. Certo, ove un coniuge fornisca un lavoro

straordinario in modo regolare (anche oltre il grado d'occupazione del 100%),

procurando una fonte di reddito abituale su cui la famiglia può fare

affidamento, non può poi disimpegnarsi unilateralmente e abbandonare tale attività

senza motivi seri e pertinenti (RtiD I-2005 pag. 767 n. 50c;

I CCA, sentenza inc. 11.2008.21 del 13 mag­gio

2009.

consid. 5b). In concreto, tuttavia, la cessazione della collaborazione con

quel professionista non è dovuta a una scelta unilaterale del marito ma alla

decisione della controparte contrattuale. Né l'interessata indica concretamente

quale attività sostitutiva il marito potrebbe esercitare. Ne segue che, a un

esame sommario, non si ravvisano elementi per ritenere che l'interessato

potrebbe nuovamente percepire un reddito aggiuntivo di fr. 314.– mensili. In definitiva

il reddito dell'appellante va ricondotto di conseguenza a fr. 15 272.–

mensili.

8.

AP1 chiede inoltre di maggiorare il proprio

fabbisogno da fr. 6626.– mensili a fr. 12 540.– mensili, per tenere

conto degli effettivi aggravi ipotecari, delle spese per i suoi immobili, del

corretto onere fiscale e di un premio assicurativo riferito a un immobile di

sua proprietà a P______. Le singole voci vanno esaminate singolarmente.

a) Per quel che

è degli interessi ipotecari, il Pretore aggiunto ha ammesso un onere di fr.

1302.– mensili riconducibile all'abitazione da lui occupata e di fr. 865.–

mensili relativi agli immobili locati a terzi, ma non quello riferito all'immobile

di P______ e a quelli “non messi a reddito”. L'appellante rivendica l'integrale onere da

lui corrisposto di fr. 4387.– mensili, rinviando a un rapporto della Ti______

SA per i dati del 2022 e di parte del 2023 (doc. DD, II, BBB e CCC), e contesta

anche “integralmente” la computazione nei suoi redditi del valore locativo di

altri immobili non specificati.

Nella misura in cui

il Pretore aggiunto ha computato nei redditi immobiliari del marito solo fr.

8400.– mensili da lui effettivamente percepiti (doc. II), e da lui stesso

indicati nelle conclusioni (n. 30), gli interessi ipotecari riferiti a

immobili non locati non possono pertanto essere considerati quali spese di

acquisizione del reddito. Non si disconosce che se le condizioni economiche

della famiglia ciò permettono, al minimo esistenziale del diritto esecutivo si

aggiunge il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio

della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente

responsabili (DTF 147 III 265 consid. 7.2; più di recente: sentenza del

Tribunale federale 5A_689/2023 del 19 agosto 2024 consid. 4.2 con rinvii,

pubblicata in: SJ 2025 pag. 271; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2024.90

del 2 luglio 2025 consid. 6a). In concreto, tuttavia, l'appellan­te non

pretende, né rende verosimile, che gli oneri ipotecari relativi agli immobili che

non concorrono alla formazione del suo reddito siano stati contratti durante la

comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune né che i coniugi ne siano solidalmente respon­sabili.

A un sommario esame, la valutazione del Pretore aggiunto non presta il fianco

alla critica.

b) Relativamente

alle “spese degli immobili”, il Pretore aggiunto non ha ammesso quelle per l'abitazione

occupata dal marito perché in parte non provate e in parte già considerate

nella posta “assicurazione stabile”. Né egli ha riconosciuto quelle dell'immobile

di P______, per l'occupazione del demanio

pubblico relativa a una darsena e degli immobili “non posti a reddito” perché in

parte non rese verosimili e comunque estranee al fabbisogno minimo allargato

del diritto di famiglia. Egli ha così ammesso il premio dell'assicurazione

stabili dell'abitazione di D______ e del ristorante di G______

per fr. 146.– mensili complessivi così come la manutenzione degli immobili locati a terzi di fr.

855.– mensili complessivi (doc. DD e II). L'appellante, rinviando al

contenuto del suo memoriale conclusivo, riafferma

che quanto da lui rivendicato (complessivi fr. 4658.10 mensili) si

riferisce ai costi correlati alle proprietà per piani n. 32737 e n. 32738

di cui al fondo base particella n. 13 RFD di G______

costituite dall'ex abitazione coniugale e dell'appartamento dei suoi genitori di

cui egli se ne è sempre fatto carico.

Se non che, così argomentando

egli si limita a ripetere pedissequamente nell'appello quanto aveva esposto

davanti al Pretore aggiunto nel memoriale conclusivo. Ciò non è ammissibile. Per

adempiere l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 311 cpv. 1 CPC,

l'appellante deve dimostrare il carattere erroneo della motivazione della

decisione impugnata con un'argomentazione sufficientemente esplicita da

permettere all'autorità superiore di comprenderla. Ciò presuppone una

designazione precisa dei passaggi della decisione che attacca e degli atti

dell'incarto su cui fonda la sua critica (DTF 141 III 576 consid. 2.3.3). Egli

deve tentare di dimostrare che la sua tesi prevale su quella della decisione

impugnata e non può limitarsi a riprendere le allegazioni di fatto o gli

argomen-ti di diritto presentati in prima istanza, ma deve sforzarsi di

dimostrare sulla base dei fatti constatati o delle conclusioni giuridiche

trattene che la decisione attaccata è inficiata da errori. Non può che farlo

riprendendo l'approccio del primo giudice e puntando il dito sulle falle del

suo ragionamento. Non soddisfa le esigenze dell'art. 311 cpv. 1 CPC una motivazione

identica a quanto già presentato in prima istanza o che si limita a rinviarvi o

che contiene solo delle critiche del tutto generali della decisione impugnata

(sentenza del Tribunale federale 4A_287/2024 del 2 luglio

2024.

consid. 3.2; analogamente I CCA,

sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 2a con rinvii).

c) Quanto

all'onere fiscale, l'appellante sostiene che, arrotondando la media delle

imposte federale, cantonali e comunali, l'aggravio ammonta a fr. 930.– mensili ma

ammet­te per finire che tale importo “poco si discosta” da quello di fr. 926.–

mensili stabilito dal Pretore aggiunto”. L'eventuale modifica, di poco conto, non

incide ad ogni modo sull'esito del giudizio.

d) In merito al

premio dell'assicurazione H______ H______, il Pretore aggiun­to non lo ha ammesso

poiché la relativa polizza si riferisce a uno stabile a P______ appartenente alla nuova compagna dell'istante

ed esula così dal fabbisogno allargato di lui. L'appellante obietta che l'immobile è in realtà di sua proprietà sicché

l'esborso di fr. 33.– mensili va inserito nel suo fabbisogno minimo

allargato.

Ora che l'immobile di P______ appar­tenga all'appellante e che per

lo stesso paghi il premio assicurativo è vero (doc. R). Resta il fatto che egli

non contesta l'accertamento del Pretore aggiunto, per il quale l'immobile costituisce

l'abitazione principale della nuova compagna dell'istante. Per di più,

quest'ultimo ha dichiarato che dalla sua compagna, che vive a P______, per “due

o tre giorni alla settimana si ferma a dormire, mentre i restanti giorni presso

le abitazioni di Gandriaˮ

(interrogatorio del 9 marzo 2023, verbali pag. 3). A un esame di

verosimiglianza, quindi, l'immobile di P______

risulta essere sostanzialmente un'abitazione secondaria per la quale “l'attuale

compagna … non paga nessuna pigione mensile e neppure le spese accessorieˮ

(loc. cit.). Ne segue che, a un sommario esame, i relativi esborsi non

costituiscono spese di acquisizione del reddito né rientrano nella nozione di fabbisogno

minimo allargato del diritto di famiglia (analogamente:

I CCA, sentenza inc.

11.2021.136

del 25 gennaio 2023 consid. 10b con rinvio). Si aggiunga che l'appellante

non ha obblighi contributivi nei confronti della nuova compagna sicché

non può pretendere

di inserire nel proprio fabbisogno minimo allargato costi per l'alloggio di lei

e ciò indipendentemente dalla circostanza che egli sia il proprietario dell'immobile.

Al proposito l'appello non può trovare ascolto.

9.

Controverso

è altresì il reddito di AO1, calcolato dal Pretore aggiunto in fr. 2779.–

mensili “corrispondenti alle indennità di disoccupazione da lei percepite”. Il

primo giudice ha rifiutato di ascrivere alla moglie un reddito ipotetico, come

sollecitava l'istante, lasciando indecisa la questione di sapere se la

richiesta del marito, presentata solo con il memoriale conclusivo, fosse

ricevibile. A suo parere, infatti, non erano date le condizioni per computare delle

entrate ipotetiche già allo stadio delle misure protettrici, il reddito del

marito essendo sufficiente per coprire il fabbisogno minimo allargato di tutta

la famiglia.

a) L'appellante nega

che la sua disponibilità finanziaria sia sufficiente per finanziare il

fabbisogno della famiglia e ritiene quindi che la moglie debba incrementare le

sue entrate. Egli non contesta che la consorte sia al momento disoccupata, ma

fa valere che la disdetta del contratto di lavoro è dovuta alla chiusura

stagionale dell'esercizio pubblico dove lavorava sicché non è esclusa una sua riassunzione.

Oltre a ciò, a suo dire, la convenuta non deve più occuparsi dei figli, lavora

come esercente dal 1996 e ha maturato un'esperienza lavorativa ventennale nella

ristorazione, cosicché può facilmente trovare un lavoro al 100%. Egli chiede

pertanto di imputarle un reddito ipotetico di fr. 4000.– mensili netti calcolati

sulla base del contratto collettivo per collaboratori con una formazione di base di due anni con certificato

federale di formazione (CFP) o una formazione equivalente. Per l'appellante, infine, la moglie pur

sapendo che la disunione è definitiva, non ha intrapreso nulla per migliorare

la sua situazione economica e rendersi indipendente nonostante siano trascorsi

dieci anni dalla separazione.

b) Così argomentando,

l'appellante si limita una volta di più a trascrivere le argomentazioni

sviluppate nel memoriale conclusivo (n. 66-72). Ciò, come si è detto, è inammissibile

(sopra consid. 8b). Sotto questo profilo, l'appello si rivela pertanto

irricevibile.

10.

Per

quanto riguarda il fabbisogno minimo allargato di AO1, l'appellante ne postula

la riduzione da fr. 3920.– mensili a fr. 3204.85 mensili, contestando le spese

del riscaldamento, l'aggravio fiscale, i

costi della locazione, i premi della cassa malati e chiedendo di stralciare

le spese dell'automobile, quelle delle telecomunicazioni, i costi dell'elettricità,

dell'acqua, dell'uso canalizzazioni e alla pulizia del bruciatore, i premi dell'assicurazione

di oggetti di valore e del libretto ETI, la quota d'adesione al TCS e alla REGA,

la spesa per il posteggio blu, le spese legali e la tassa rifiuti. Una volta di

più le vari voci vanno esaminate separatamente.

a) Intanto, dal

profilo formale le censure sono di dubbia ricevibilità l'appellante non confrontandosi con la decisione impugnata ma con

le poste di fabbisogno esposte dalla

moglie. L'appello si rivela ad ogni modo senza oggetto nella misura in

cui riguarda le spese riconosciute dal Pretore aggiunto e ammes-se dal marito

quali olio per il riscaldamento (fr. 404.–), le imposte (fr. 512.–, dai quali è stata dedotta la quota di

fr. 62.– relativa al figlio, ciò che pare essere sfuggito all'appellante)

e i premi della cassa malati (fr.

724.–). L'appello è altrettanto privo d'interesse in riferimento ai costi di

locazione, dell'elettricità, dell'acqua, dell'uso canalizzazioni e della

pulizia bruciatore, ai premi delle varie assicurazioni, alle quote d'adesione ad

associazioni, alla spesa per il posteggio “blu”, alle spese legali e alla tassa

rifiuti, tutte poste nemmeno ammesse dal Pretore aggiunto.

b) Circa la voce

“internet e telefonia”, il Pretore aggiunto ha inserito un forfait di fr. 150.–

mensili basandosi sulla giurisprudenza di questa Camera. L'appellante fa valere

che la convenuta ha documentato un esborso di soli fr. 27.90 mensili, ragione

per cui l'importo riconosciuto dal primo giudice è sproporzionato. Egli

sostiene che, a ogni modo, le spese di telefonia rientrano nel minimo

esistenziale del diritto esecutivo.

In ossequio al metodo di calcolo dei contributi

alimentari “a due fasi”, in esito al quale

l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita dopo avere dedotto

dalle entrate complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni membro della

famiglia, dividendo tale eccedenza nella proporzione di due a uno, il

fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive

per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza

degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF

(per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). A

tale minimo si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi

effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo),

come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle

assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione

complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei

mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese

connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza

professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti

durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o

di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento

ipotecario) e le imposte. Non fanno parte del minimo esistenziale “allargato”

(o “del diritto di famiglia”), in ogni modo, i costi per l'uso da dipor­to di

un'automobile o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso

specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v.

anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2024.95 del 6 maggio 2025 consid. 10c).

Premesso

ciò, nel caso in esame, la convenuta ha fatto valere e documentato la tassa

Serafe (fr. 27.90) ed esborsi S______ SA per complessivi fr. 240.– (memoriale

conclusivo pag. 13 con rinvio al doc. 2). A un sommario esame, l'importo di fr.

150.– mensili ammesso dal Pretore aggiunto non presta quindi il fianco a

critiche.

c) Quanto ai

costi per il veicolo privato, composti della rata del leasing (fr. 659.–), dell'imposta

di circolazione (fr. 31.–) e dell'assicurazione

RC (fr. 121.–), il primo giudice li ha ammes­si poiché il marito non li

aveva contestati anche se la moglie aveva

fatto valere l'accensione di un nuovo contratto leasing solo con il memoriale

conclusivo. L'appellante si duole che la convenuta non ha motivato la necessità

di disporre di un veicolo privato per motivi professionali, né invero ne

necessita uno poiché potendo lavorare a G______,

dove vi­ve, è più efficace spostarsi a piedi. Se non che, nel memoriale

conclusivo l'interessato aveva riconosciuto costi finanche superiori (pag. 11

in mezzo). In circostanze egli non

può muovere ora rimostranze al proposito senza offendere il principio

della buona fede processuale (art. 52 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 376 consid.

4.3.2). Un comportamento del genere, contraddittorio, non merita infatti

protezione (sentenza del Tribunale federale 4A_276/2021 del 9 settembre

2021.

consid. 3.2). Né egli indica perché l'ammissione al riguardo sarebbe

inefficace. Su questo punto l'appello è

destinato così all'insuccesso.

11.

L'appellante

chiede infine di ricondurre il fabbisogno minimo di Na______ da fr. 613.– mensili a fr. 510.95

mensili proponendo sì di aggiungere una quota per le spese abitative ma di stralciare

le spese di trasporto, quelle per la telefonia e la quota dell'onere fiscale.

a) Per quel che

concerne le spese abitative, il Pretore aggiunto non ha aggiunto al fabbisogno

minimo del figlio una quota del costo dell'alloggio materno poiché alla genitrice

non è stata riconosciuta alcuna spesa. La censura cade così nel vuoto.

b) Quanto al costo

per l'abbonamento ai trasporti pubblici, documentato (doc. 18), il padre non

spiega perché l'esborso, che rientra nel fabbisogno minimo del figlio (Stoudmann, Le divorce en pratique. Entretien du conjoint et des enfants. Partage de

la prévoyance professionnelle, 3ª edizione, pag. 288) andrebbe stralciato. Privo di motivazione l'appello si rivela irricevibile.

c) Quanto ai costi per la telefonia e le imposte, l'appellante

afferma di assumerseli direttamente. Ora questa Camera ha già

avuto modo di precisare che, in linea di

principio, voci di spesa riferite a un coniuge (e a un figlio minorenne) van­no inseriti nel fabbisogno minimo di

quel coniuge (o del figlio) anche se l'altro coniuge assume direttamente tale

costo. Tutt'al più, il debitore alimentare può compensare il contributo di

mantenimento a suo carico, fino all'ammontare del contributo medesimo, con

oneri rientranti nel fabbisogno del creditore alimentare da lui pagati

direttamente, sempre che le spese assunte si riferiscano a una voce del

fabbisogno del creditore alimentare accertata dal giudice e che egli dimostri

di avere effettivamente effettuato il pagamento (RtiD II-2018 pag. 715 consid.

9; più di recente sulle spese di telecomunicazione e cas­sa malati: I CCA,

sentenza inc. 11.2023.157 del 16 maggio 2025

consid. 8b). Il debitore che intende procedere in tal sen­so non è

tenuto a farsi autorizzare dal giudice. Può nondime­no chiedere di essere espressamente abilitato in tal senso,

fosse solo per evitare, a scanso di equivoci, contestazioni da parte dell'altro

coniuge. Nel caso in esame l'istante non ha mai chiesto al primo giudice di emanare

un'autorizzazione del genere, di modo che al proposito non occorre dilungarsi.

12.

In definitiva, alla luce di quanto precede, quantunque

il reddito del marito vada

ricondotto da fr. 15 586. – a fr. 15 272. – mensili (sopra consid. 7d) con conseguente riduzione dell'eccedenza

del bilancio familiare, dopo aver

assicurato il mantenimento dei figli maggiorenni, a fr. 4212.– mensili, il

contributo alimentare per la moglie ammonterebbe a fr. 2825.– arrotondati

(ammanco di fr. 1141.– + 2⁄5 dell'eccedenza di fr. 4212.–) e

quello per Na______ a fr. 1455.–

arrotondati (fabbisogno di fr. 613.– + 1⁄5 dell'eccedenza di fr. 4212.–), importi

financo superiori a quelli stabiliti nella decisione da modificare

(rispettivamente fr. 2785.– e fr. 1255.– mensili). Le nuove circostanze, in ultima analisi, non

giustificano pertanto una riduzione dei contributi alimentari a carico di AP1. Si

aggiunga che nemmeno la maggiore età di Na______

comporta la diminuzione del contributo di mantenimento per la moglie, il cui

amman­co rimane immutato, mentre le quote d'eccedenza del bilancio familiare aumenterebbe non dovendo più

condividerle con il figlio. Ne discende

che l'appello vede così la sua sorte segnata.

13.

Per

quel che riguarda la richiesta

subordinata volta all'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli

atti in prima sede per nuovo giudizio, essa non può entrare in linea di conto.

Una domanda intesa al mero

annullamento della decisione è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in

caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o

perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione

(art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere

completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC;

RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Nel suo memoriale l'appellante non

accenna a estremi del genere, di modo che al riguardo non soccorre

attardarsi.

14.

Le

spese della decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato

osservazioni tramite un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili. La

rivendicazione di fr. 3600.– formulata nelle osservazioni all'appello

(pag. 13), appare adeguata avuto riguardo alle circostanze concrete della

procedura di appello.

15.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid.

1). Trattandosi nondimeno di misure a protezione dell'unione coniugale,

equiparabili per loro indole a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid.

4.1), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile

e non è diventato privo d’oggetto l'appello è respinto e la sentenza impugnata

è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 5000.–

sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3600.–

per ripetibili.

3. Notificazione:

– avv.

PAT1,

B______;

– avv.

PAT2,

V______.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).