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Decisione

11.2023.111

Modifica del luogo di dimora del figlio: competenza internazionale in caso di espatrio

22 maggio 2024Italiano15 min

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.111

Lugano

22 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2023.8 (filiazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 27 febbraio 2023 da

AP

1

(patrocinato

dall' PA 1 )

contro

AO

1 ora in __________ (Cremona)

(patrocinata

dall' PA 2 ),

giudicando

sull'appello del 7 settembre 2023 presentato da AP 1 contro il decreto

cautelare emesso dal Pretore il 25 agosto 2023;

Ritenuto

in

fatto: A. Il 21 dicembre 2009 AO 1 (1982) ha

dato alla luce un figlio, M__________, che è stato riconosciuto da AP 1 (1974).

Con sentenza del 23 settembre 2014

questa Came­ra, riformando parzialmente una decisione emanata dal Pretore aggiunto

della giurisdizione di Locarno Campagna, ha aumentato il contributo

alimentare dovuto da AP 1 al figlio in virtù di una convenzione approvata il 26 marzo 2010 dall'allora Commissione

tutoria regionale 12, a importi compresi tra fr. 2155.– mensili e fr. 2535.–

mensili fino alla maggiore età o fino al termi­ne della formazione scolastica o

professionale, assegni familiari non compresi (inc. 11.2014.84). Il 27 aprile 2019

AO 1 ha avuto un'altra figlia, N__________, che è stata riconosciuta da Ma__________

(1975).

B. Nel

corso di una procedura volta a ottenere l'autorità parentale congiunta promossa

il 30 settembre 2019 da AP 1 davanti all'Autorità regionale di protezione 11, AO

1 ha comunicato a tale autorità l'intenzione di trasferirsi con il figlio a __________

(provincia di Cremona).

C. Il

27 febbraio 2023 AP 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna per ottenere la custodia esclusiva di M__________, riservato il

diritto di visita materno, e la soppressione del contributo alimentare a suo

carico, con obbligo per AO 1 di versargli un contributo alimentare di fr. 1.–

mensili “da modificare in base alle risultanze istruttorie”. In via cautelare

egli ha chiesto di vietare a AP 1 di spostare il domicilio del figlio in un

altro Cantone o all'estero. Inoltre egli ha postulato la soppressione immediata

del contributo alimentare a suo carico. Mediante decreto cautelare del 10 marzo

2023, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha pronunciato il divieto

richiesto. Contestualmente, preso atto che l'azione di merito non era stata oggetto

di conciliazione previa, egli ha disgiun-to le due procedure.

D. Invitata

a esprimersi sull'istanza cautelare, AO 1 ha proposto il 27 marzo 2023 di

respingerla, instando per la revoca del decreto supercautelare e sollecitando

una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, quanto meno, il beneficio del

gratuito patrocinio. M__________ è stato sentito dal Pretore il 19 aprile 2023.

In una replica del 4 maggio 2023 l'istante

ha confermato le proprie doman­de, contestando la provvigione ad

litem. La convenuta ha duplicato il 16 maggio successivo, ribadendo la propria

posizione.

E. All'udienza

di quello stesso 16 maggio 2023, indetta per il dibattimento, l'istante ha riaffermato

il suo punto di vista e le parti han­no notificato prove. L'istruttoria è stata

chiusa il 4 agosto 2023 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato,

limitandosi a memoriali conclusivi. Nel suo allegato del 21 agosto 2023 AP 1 ha

mantenuto le proprie domande. Nel proprio memoriale del 22 agosto 2023 AO 1 ha

proposto una volta ancora di respingere l'istanza, aumentando la richiesta di provvigione

ad litem a fr. 8400.–.

F. Statuendo

con decreto cautelare del 25 agosto 2023, il Pretore ha respinto l'istanza e ha

autorizzato il trasferimento di M__________ __________ a __________. Egli ha

regolato il diritto di visita paterno in un fine settimana su due, in tre

settimane di vacanza durante

l'estate

e in una settimana a Natale, ha invitato la competente autorità italiana a

designare una persona “con il compito di facilitare le relazioni tra i genitori

e il figlio”, ha posto le spese del provvedimento a carico dei genitori in

ragione di metà ciascuno e ha ordinato a questi ultimi di organizzare entro il

30 settembre 2023 un sostegno psicoterapico per M__________. La richiesta di provvigione

ad litem è stata respinta. Le spese processuali di fr. 2500.–

sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr.

5000.– per ripetibili.

G. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un

appello del 7 settembre 2023 perché, conferito effetto sospensivo al ricorso,

il giudizio impugnato sia annullato e sia vietato fino all'emanazione del

giudizio di merito il trasferimento della residenza abituale del figlio in

Italia, rinviando gli atti al Pretore perché integri l'istruttoria e decida

“sulle questioni rimaste in sospeso (segnatamente l'autorità parentale, il contributo

alimentare per M__________, eventualmente la nomina di un'altra curatrice”). Nelle

sue osservazioni del 25 settembre 2023 AO 1 conclude per la reiezione

dell'appello. Mediante decreto del 29 settembre 2023 il presidente di questa Camera

ha conferito all'appello effetto sospensivo.

H. Preso

atto che nel frattempo, il 31 agosto 2023, AO 1 si era trasferita con il figlio

a Crema, il vicepresidente di questa Camera ha invitato l'appellante a

comunicare se le autorità italiane si stiano occupando del figlio o se sono state

da lui adite per disciplinare lo statuto del minorenne. AP1 ha comunicato il 7

marzo 2024 che nessuna autorità italiana si è attivata. Egli soggiunge inoltre che

il trasferimento in Italia “nonostante la decisione dell'Autorità, non permette

di svuotare per ciò solo la decisione del presidente di questa Camera, né di

ritenere che il trasferimento sia legittimo per il solo fatto che la mamma

abbia la custodia”. Egli comunica anche di avere introdotto nel frattempo l'azione

di merito e di ritenere che “la competenza territoriale svizzera rimane”, onde

la possibilità per la Camera di statuire sull'appello. AO 1, alla quale è stata

notificata tale presa di posizione, non ha reagito.

Considerando

in diritto: 1. Le

decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello,

trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla

notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente

patrimoniali, nondime-no, l'appello è ammissibile soltanto se il valore

litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione ricono-sciuta nella decisione” impugnata (art.

308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

riserva non si pone, contesa davanti al Pretore essen-do l'autorizzazione a

modificare il luogo di dimora del figlio e le relative conseguenze, controversia

impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al legale dell'istante il 28

agosto 2023 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Presentato

il 7 settembre e 2023 (traccia dell'invio n. 98.__________), ultimo

giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. Il

31 agosto 2023, come detto, AO 1 si è trasferita con il figlio M__________ in

Italia, dove si è stabilita, ciò che

risulta anche dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop.

Al momento della presentazione dell'appello, il 7 settembre 2023, il litigio

aveva quindi già assunto carattere internazionale. Ora, la competenza

internazionale delle autorità giudiziarie svizzere è retta dalla legge sul

diritto internazionale priva­to, sempre

che trattati bilaterali o multilaterali non dispongano altrimenti (art. 1

cpv. 2 LDIP). E in tale ambito

tanto la Svizzera quanto l'Italia hanno ratificato la Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge

applicabile, il riconoscimento, l'esecuzio­ne e la cooperazione in materia di

responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, del 19

ottobre 1996 (RS 0.211.231.011: CLaH96).

Secondo l'art. 5 cpv. 1 CLaH96 le

autorità giudiziarie e amministrative dello Stato contraente in cui il minore

risiede abitualmen­te sono competenti per adottare misure di protezione della

persona o dei beni del minore. L'art. 5 cpv. 2 prevede che in caso di

trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Sta­to contraente

sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza, fatto

salvo l'art. 7 della convenzione (trasferimento illecito o mancato ritorno

illecito del minore). In simili

eventualità il principio della perpetuatio fori non si applica se la

nuova dimora abituale si trova in uno Stato contraente (DTF 149 III 86 consid.

2.4). Il trasferimento della residenza in un altro Stato contraente ha lo

stesso effetto se il minore trasferisce la propria residenza abituale dopo

l'inizio del procedimento, seppure il procedimento sia pendente in appello,

ovvero davanti a un'autorità con piena cognizione in fatto e in diritto (sentenza

del

Tribunale federale 5A_739/2023 del 26 marzo

2024 con-sid. 2.2.1). La

perdita di competenza vale così, a maggior ra-

gione,

anche per un tribunale che al momento del trasferimento del minore non sia

ancora stato adito con un rimedio giuridico (DTF 143 III 195 consid. 2; v.

anche sentenza del Tribunale federale 5A_948/2017 del 12 mar­zo 2018 consid.

3.3).

3. Premesso

ciò, nel caso in esame madre e figlio hanno lasciato la Svizzera per l'Italia

subito dopo la notificazione del decreto cautelare impugnato, del 25 agosto

2023. Il 31 agosto 2023, data dell'avvenuto trasferimento all'estero, la

decisione del Pretore che autorizzava espressamente l'espatrio era perciò esecutiva.

A quel momento infatti AP 1 non solo non ave­va ancora ottenuto il conferimento

dell'effetto sospensivo all'appello al riguardo, ma nemmeno aveva ancora

introdotto appello. Contrariamente all'opinione dell'appellante, di

conseguenza, il trasferimento in questione non può essere considerato illecito nel

senso dell'art. 7 CLaH96. Per

di più, il cambio di residenza abituale del figlio, previsto in una prospettiva

a lungo termine dalla madre, ha avuto effetto immediato. Di conseguenza, data la

costituzione della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente e

in assenza di un trasferimento illecito, la competenza delle autorità svizzere è venuta meno, come prevede l'art. 5

cpv. 2 CLaH96

(DTF 143 III 195 consid. 2; più di recente: sentenza del Tribunale federale

5A_739/2023 del 26 marzo 2023 consid. 2.2.2).

È

vero che un'autorizzazione già in via cautelare a trasferire il luo­go di

residenza di un minore all'estero va concessa solo con particolare riserbo,

proprio per evitare la perdita di competenza che tale trasferimento comporta

per i tribunali svizzeri quando il Pae­se di destinazione è parte alla nota

Convenzione (DTF 144 III 473 consid. 4.2.2; più di recente: sentenza del

Tribunale federale 5A_739/2023 del 26 marzo 2023 consid. 5.1.2). Ed è

altrettanto vero che nella fattispecie mal si intravedono oggettive ragioni di

urgenza che giustificassero un'autorizzazione alla parten­za già in via

cautelare. Inoltre per non rendere illusorio un appello il primo

giudice avrebbe almeno potuto autorizzare il trasferimento solo dopo una certa

data. Rimane di fatto che, in concre­to, al momen­to della presentazione

dell'appello il trasferimento, avvenuto grazie a una decisione

del Pretore che ne autorizzava l'esecuzione, era lecito. Nulla impediva per

altro a AP 1 di introdurre appello sen­za indugio, formulando una richiesta di

effetto sospensivo in via superprovvisionale. Nelle circostanze descritte, in

definitiva, questa Camera non può che constatare la propria incompetenza a

decidere le questioni sollevate in appello, le quali sottostanno alla citata convenzione (“misure

di protezione”). Quanto all'autorità e alla custodia parentale il rimedio

giuridico si rivela pertanto irricevibile.

4. La

competenza dell'autorità svizzera non decade, invece, per quel che riguarda il

mantenimento del figlio. In proposito continua ad applicarsi così il principio

della perpetuatio fori, nel senso che

il tribunale competente per territorio al momento della

litispendenza rimane tale seppure i fatti cui si àncora la sua com-

petenza mutino in seguito (DTF

149 III 91 consid. 3.1). In concreto il Pretore ha rilevato che nessuna delle

parti chiedeva di adeguare il contributo di mantenimento in caso di trasferimen­to

del figlio in Italia. L'appellante contesta tale affermazione e chie­de,

con riferimento alle proprie domande, di rinviare gli atti al Pretore perché

statuisca al riguardo. Se non che, in prima sede AP 1 aveva postulato, in via

cautelare, la custodia esclusiva del figlio, limitandosi “parimenti” a

sollecitare la soppressione del contributo di mantenimento”. Non aveva chiesto

di fissare un nuovo contributo alimentare nel caso in cui il figlio fosse stato

trasferito all'estero. Il rilievo del Pretore è dunque pertinente.

5. AP 1 contesta infine la

ripartizione delle spese giudiziarie, chiedendo di porre tutti gli oneri

processuali a carico della convenuta, con obbligo per lei di rifondergli fr.

3000.– a titolo di ripetibili. Il Pretore ha ritenuto invece l'istante interamente

soccombente, di modo che gli ha addebitato le spese (fr. 2500.–) e le

ripetibili (fr. 5000.–), calcolate in base al dispendio di tempo (15 ore di

lavoro, di cui 4 ore e 20 minuti solo per le

udienze, oltre al tempo delle trasferte) alla tariffa di fr. 280.– l'ora,

più spese fisse e IVA.

a) L'appellante

fa valere anzitutto di non essere interamente soccombente, poiché la richiesta

di provvigione ad litem è stata respinta. Egli adduce poi che le 15 ore

di lavoro stimate dal primo giudice non sono condivisibili, sia perché le udien­ze

sono durate solo 3 ore e 35 minuti sia perché la patrocinatrice della convenuta

ha lo studio nei pressi della Pretura. Tanto più che, egli soggiunge, la

controparte medesima aveva chiesto in un primo tempo una provvigione ad

litem di fr. 3000.– (pari a 10 ore di lavoro), che l'istruttoria è stata

limitata e che il procedimento non poteva ritenersi particolarmente complesso.

Infine, per l'istante, fino al memoriale conclusivo la convenuta non aveva neppure

“protestato” ripetibili, di modo che il Pretore non poteva accordare indennità

di propria iniziativa.

b) Le

spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili:

art. 95 cpv. 1 CPC) sono poste – di rego­la – a carico della parte soccombente

(art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). In concreto l'istanza di AP 1 è stata

respinta, sicché l'interessato va considerato tale. Egli ha ottenuto invero

causa vinta per quanto riguarda la provvigione ad litem, ma nel

complesso tale questione era di importanza trascurabile e per finire non incide

sull'esito del giudizio.

c) Relativamente

alle ripetibili, si conviene che un'indennità a tal fine va formalmente richiesta

(art. 105 cpv. 1 CPC

a contrario; DTF 144 III 447 consid. 3.3.2; 139 III

344 consid. 4.3), anche se una richiesta generica e non quantificata è

sufficiente (v. sentenza del Tribunale federale 4A_106/2021

dell'8 agosto 2022 consid. 3.1 con rinvii, in: RSPC 2023 pag. 267). Nel caso in esame, contrariamente a quanto assume l'istante, nel suo memoriale di osservazioni

del 27 mar­zo 2023 la convenuta aveva “protestato spese giudiziarie”

(pag. 9) e ha ribadito tale richiesta nella duplica del 16 maggio 2023

(pag. 10). Considerato che, come detto, le spese giudiziarie comprendono gli oneri processuali e le ripetibili,

una domanda del genere appariva sufficiente.

d) Quanto all'ammontare

dell'indennità, è possibile che la durata delle udienze sia stata inferiore a

quella indicata dal Pretore. Ed è verosimile che per recarsi in Tribunale la

patrocinatrice della convenuta non abbia perduto molto tempo. Resta il fatto

che la causa in esame, non propriamente elementare, ha pur sempre implicato la

redazione di tre memoriali e la partecipazione a due udienze, oltre a presumibili prestazioni stragiudiziali

(colloqui, conversazioni telefoniche e corrispondenza). Un dispendio di

poco più di due giorni di lavoro può quindi

apparire elevato, ma non denota un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento che compete al primo giudice (al proposito: sentenza del

Tribunale federale 5A_726/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 5.3.1 con

rinvio).

e) Per

quel che è del compenso orario, il Pretore ha correttamente applicato la

rimunerazione di fr. 280.– prevista dal­l'art. 12 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310). Contrariamente a quanto parrebbe

sostenere l'appellante, le ripetibili sono sì fissate per un ammontare complessivo,

ma non comprendono le spese fisse spese e l'IVA, che esulano dalla tariffa

oraria. Ne discende che, per finire, nel suo esito l'indennità per ripetibili stabilita dal Pretore resiste

alla critica.

6. Se ne conclude che, nella misura in cui è

ricevibile, l'appello vede la sua sorte segnata. Gli oneri processuali del

giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

trascura tuttavia che l'appellante aveva buoni motivi per appellare

l'improvvida decisione del Pretore, il quale ha autorizzato la partenza del

figlio all'estero in via cautelare senza alcuna apparente urgenza, precludendogli

qualsiasi controllo della decisione impugnata in sede di appello. Soccorrono così

motivi

d'equità per scostarsi dal riparto degli oneri secondo

la soccombenza e suddividere le spese in modo paritario, compensando le

ripetibili.

7. Circa

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

Considerandi

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile al

Tribunale federale è ammissibile senza riguar­do a questioni di valore giusta l'art.

74.

lett. b LTF, litigiosa essen­do l'autorizzazione all'espatrio.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le

spese processuali di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste

a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Notificazione

a:

;

,

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).