11.2023.111
Modifica del luogo di dimora del figlio: competenza internazionale in caso di espatrio
22 maggio 2024Italiano15 min
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.111
Lugano
22 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2023.8 (filiazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 27 febbraio 2023 da
AP
1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro
AO
1 ora in __________ (Cremona)
(patrocinata
dall' PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 7 settembre 2023 presentato da AP 1 contro il decreto
cautelare emesso dal Pretore il 25 agosto 2023;
Ritenuto
in
fatto: A. Il 21 dicembre 2009 AO 1 (1982) ha
dato alla luce un figlio, M__________, che è stato riconosciuto da AP 1 (1974).
Con sentenza del 23 settembre 2014
questa Camera, riformando parzialmente una decisione emanata dal Pretore aggiunto
della giurisdizione di Locarno Campagna, ha aumentato il contributo
alimentare dovuto da AP 1 al figlio in virtù di una convenzione approvata il 26 marzo 2010 dall'allora Commissione
tutoria regionale 12, a importi compresi tra fr. 2155.– mensili e fr. 2535.–
mensili fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o
professionale, assegni familiari non compresi (inc. 11.2014.84). Il 27 aprile 2019
AO 1 ha avuto un'altra figlia, N__________, che è stata riconosciuta da Ma__________
(1975).
B. Nel
corso di una procedura volta a ottenere l'autorità parentale congiunta promossa
il 30 settembre 2019 da AP 1 davanti all'Autorità regionale di protezione 11, AO
1 ha comunicato a tale autorità l'intenzione di trasferirsi con il figlio a __________
(provincia di Cremona).
C. Il
27 febbraio 2023 AP 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna per ottenere la custodia esclusiva di M__________, riservato il
diritto di visita materno, e la soppressione del contributo alimentare a suo
carico, con obbligo per AO 1 di versargli un contributo alimentare di fr. 1.–
mensili “da modificare in base alle risultanze istruttorie”. In via cautelare
egli ha chiesto di vietare a AP 1 di spostare il domicilio del figlio in un
altro Cantone o all'estero. Inoltre egli ha postulato la soppressione immediata
del contributo alimentare a suo carico. Mediante decreto cautelare del 10 marzo
2023, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha pronunciato il divieto
richiesto. Contestualmente, preso atto che l'azione di merito non era stata oggetto
di conciliazione previa, egli ha disgiun-to le due procedure.
D. Invitata
a esprimersi sull'istanza cautelare, AO 1 ha proposto il 27 marzo 2023 di
respingerla, instando per la revoca del decreto supercautelare e sollecitando
una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, quanto meno, il beneficio del
gratuito patrocinio. M__________ è stato sentito dal Pretore il 19 aprile 2023.
In una replica del 4 maggio 2023 l'istante
ha confermato le proprie domande, contestando la provvigione ad
litem. La convenuta ha duplicato il 16 maggio successivo, ribadendo la propria
posizione.
E. All'udienza
di quello stesso 16 maggio 2023, indetta per il dibattimento, l'istante ha riaffermato
il suo punto di vista e le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è stata
chiusa il 4 agosto 2023 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a memoriali conclusivi. Nel suo allegato del 21 agosto 2023 AP 1 ha
mantenuto le proprie domande. Nel proprio memoriale del 22 agosto 2023 AO 1 ha
proposto una volta ancora di respingere l'istanza, aumentando la richiesta di provvigione
ad litem a fr. 8400.–.
F. Statuendo
con decreto cautelare del 25 agosto 2023, il Pretore ha respinto l'istanza e ha
autorizzato il trasferimento di M__________ __________ a __________. Egli ha
regolato il diritto di visita paterno in un fine settimana su due, in tre
settimane di vacanza durante
l'estate
e in una settimana a Natale, ha invitato la competente autorità italiana a
designare una persona “con il compito di facilitare le relazioni tra i genitori
e il figlio”, ha posto le spese del provvedimento a carico dei genitori in
ragione di metà ciascuno e ha ordinato a questi ultimi di organizzare entro il
30 settembre 2023 un sostegno psicoterapico per M__________. La richiesta di provvigione
ad litem è stata respinta. Le spese processuali di fr. 2500.–
sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr.
5000.– per ripetibili.
G. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un
appello del 7 settembre 2023 perché, conferito effetto sospensivo al ricorso,
il giudizio impugnato sia annullato e sia vietato fino all'emanazione del
giudizio di merito il trasferimento della residenza abituale del figlio in
Italia, rinviando gli atti al Pretore perché integri l'istruttoria e decida
“sulle questioni rimaste in sospeso (segnatamente l'autorità parentale, il contributo
alimentare per M__________, eventualmente la nomina di un'altra curatrice”). Nelle
sue osservazioni del 25 settembre 2023 AO 1 conclude per la reiezione
dell'appello. Mediante decreto del 29 settembre 2023 il presidente di questa Camera
ha conferito all'appello effetto sospensivo.
H. Preso
atto che nel frattempo, il 31 agosto 2023, AO 1 si era trasferita con il figlio
a Crema, il vicepresidente di questa Camera ha invitato l'appellante a
comunicare se le autorità italiane si stiano occupando del figlio o se sono state
da lui adite per disciplinare lo statuto del minorenne. AP1 ha comunicato il 7
marzo 2024 che nessuna autorità italiana si è attivata. Egli soggiunge inoltre che
il trasferimento in Italia “nonostante la decisione dell'Autorità, non permette
di svuotare per ciò solo la decisione del presidente di questa Camera, né di
ritenere che il trasferimento sia legittimo per il solo fatto che la mamma
abbia la custodia”. Egli comunica anche di avere introdotto nel frattempo l'azione
di merito e di ritenere che “la competenza territoriale svizzera rimane”, onde
la possibilità per la Camera di statuire sull'appello. AO 1, alla quale è stata
notificata tale presa di posizione, non ha reagito.
Considerando
in diritto: 1. Le
decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello,
trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente
patrimoniali, nondime-no, l'appello è ammissibile soltanto se il valore
litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione ricono-sciuta nella decisione” impugnata (art.
308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
riserva non si pone, contesa davanti al Pretore essen-do l'autorizzazione a
modificare il luogo di dimora del figlio e le relative conseguenze, controversia
impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al legale dell'istante il 28
agosto 2023 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Presentato
il 7 settembre e 2023 (traccia dell'invio n. 98.__________), ultimo
giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Il
31 agosto 2023, come detto, AO 1 si è trasferita con il figlio M__________ in
Italia, dove si è stabilita, ciò che
risulta anche dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop.
Al momento della presentazione dell'appello, il 7 settembre 2023, il litigio
aveva quindi già assunto carattere internazionale. Ora, la competenza
internazionale delle autorità giudiziarie svizzere è retta dalla legge sul
diritto internazionale privato, sempre
che trattati bilaterali o multilaterali non dispongano altrimenti (art. 1
cpv. 2 LDIP). E in tale ambito
tanto la Svizzera quanto l'Italia hanno ratificato la Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge
applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di
responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, del 19
ottobre 1996 (RS 0.211.231.011: CLaH96).
Secondo l'art. 5 cpv. 1 CLaH96 le
autorità giudiziarie e amministrative dello Stato contraente in cui il minore
risiede abitualmente sono competenti per adottare misure di protezione della
persona o dei beni del minore. L'art. 5 cpv. 2 prevede che in caso di
trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente
sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza, fatto
salvo l'art. 7 della convenzione (trasferimento illecito o mancato ritorno
illecito del minore). In simili
eventualità il principio della perpetuatio fori non si applica se la
nuova dimora abituale si trova in uno Stato contraente (DTF 149 III 86 consid.
2.4). Il trasferimento della residenza in un altro Stato contraente ha lo
stesso effetto se il minore trasferisce la propria residenza abituale dopo
l'inizio del procedimento, seppure il procedimento sia pendente in appello,
ovvero davanti a un'autorità con piena cognizione in fatto e in diritto (sentenza
del
Tribunale federale 5A_739/2023 del 26 marzo
2024 con-sid. 2.2.1). La
perdita di competenza vale così, a maggior ra-
gione,
anche per un tribunale che al momento del trasferimento del minore non sia
ancora stato adito con un rimedio giuridico (DTF 143 III 195 consid. 2; v.
anche sentenza del Tribunale federale 5A_948/2017 del 12 marzo 2018 consid.
3.3).
3. Premesso
ciò, nel caso in esame madre e figlio hanno lasciato la Svizzera per l'Italia
subito dopo la notificazione del decreto cautelare impugnato, del 25 agosto
2023. Il 31 agosto 2023, data dell'avvenuto trasferimento all'estero, la
decisione del Pretore che autorizzava espressamente l'espatrio era perciò esecutiva.
A quel momento infatti AP 1 non solo non aveva ancora ottenuto il conferimento
dell'effetto sospensivo all'appello al riguardo, ma nemmeno aveva ancora
introdotto appello. Contrariamente all'opinione dell'appellante, di
conseguenza, il trasferimento in questione non può essere considerato illecito nel
senso dell'art. 7 CLaH96. Per
di più, il cambio di residenza abituale del figlio, previsto in una prospettiva
a lungo termine dalla madre, ha avuto effetto immediato. Di conseguenza, data la
costituzione della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente e
in assenza di un trasferimento illecito, la competenza delle autorità svizzere è venuta meno, come prevede l'art. 5
cpv. 2 CLaH96
(DTF 143 III 195 consid. 2; più di recente: sentenza del Tribunale federale
5A_739/2023 del 26 marzo 2023 consid. 2.2.2).
È
vero che un'autorizzazione già in via cautelare a trasferire il luogo di
residenza di un minore all'estero va concessa solo con particolare riserbo,
proprio per evitare la perdita di competenza che tale trasferimento comporta
per i tribunali svizzeri quando il Paese di destinazione è parte alla nota
Convenzione (DTF 144 III 473 consid. 4.2.2; più di recente: sentenza del
Tribunale federale 5A_739/2023 del 26 marzo 2023 consid. 5.1.2). Ed è
altrettanto vero che nella fattispecie mal si intravedono oggettive ragioni di
urgenza che giustificassero un'autorizzazione alla partenza già in via
cautelare. Inoltre per non rendere illusorio un appello il primo
giudice avrebbe almeno potuto autorizzare il trasferimento solo dopo una certa
data. Rimane di fatto che, in concreto, al momento della presentazione
dell'appello il trasferimento, avvenuto grazie a una decisione
del Pretore che ne autorizzava l'esecuzione, era lecito. Nulla impediva per
altro a AP 1 di introdurre appello senza indugio, formulando una richiesta di
effetto sospensivo in via superprovvisionale. Nelle circostanze descritte, in
definitiva, questa Camera non può che constatare la propria incompetenza a
decidere le questioni sollevate in appello, le quali sottostanno alla citata convenzione (“misure
di protezione”). Quanto all'autorità e alla custodia parentale il rimedio
giuridico si rivela pertanto irricevibile.
4. La
competenza dell'autorità svizzera non decade, invece, per quel che riguarda il
mantenimento del figlio. In proposito continua ad applicarsi così il principio
della perpetuatio fori, nel senso che
il tribunale competente per territorio al momento della
litispendenza rimane tale seppure i fatti cui si àncora la sua com-
petenza mutino in seguito (DTF
149 III 91 consid. 3.1). In concreto il Pretore ha rilevato che nessuna delle
parti chiedeva di adeguare il contributo di mantenimento in caso di trasferimento
del figlio in Italia. L'appellante contesta tale affermazione e chiede,
con riferimento alle proprie domande, di rinviare gli atti al Pretore perché
statuisca al riguardo. Se non che, in prima sede AP 1 aveva postulato, in via
cautelare, la custodia esclusiva del figlio, limitandosi “parimenti” a
sollecitare la soppressione del contributo di mantenimento”. Non aveva chiesto
di fissare un nuovo contributo alimentare nel caso in cui il figlio fosse stato
trasferito all'estero. Il rilievo del Pretore è dunque pertinente.
5. AP 1 contesta infine la
ripartizione delle spese giudiziarie, chiedendo di porre tutti gli oneri
processuali a carico della convenuta, con obbligo per lei di rifondergli fr.
3000.– a titolo di ripetibili. Il Pretore ha ritenuto invece l'istante interamente
soccombente, di modo che gli ha addebitato le spese (fr. 2500.–) e le
ripetibili (fr. 5000.–), calcolate in base al dispendio di tempo (15 ore di
lavoro, di cui 4 ore e 20 minuti solo per le
udienze, oltre al tempo delle trasferte) alla tariffa di fr. 280.– l'ora,
più spese fisse e IVA.
a) L'appellante
fa valere anzitutto di non essere interamente soccombente, poiché la richiesta
di provvigione ad litem è stata respinta. Egli adduce poi che le 15 ore
di lavoro stimate dal primo giudice non sono condivisibili, sia perché le udienze
sono durate solo 3 ore e 35 minuti sia perché la patrocinatrice della convenuta
ha lo studio nei pressi della Pretura. Tanto più che, egli soggiunge, la
controparte medesima aveva chiesto in un primo tempo una provvigione ad
litem di fr. 3000.– (pari a 10 ore di lavoro), che l'istruttoria è stata
limitata e che il procedimento non poteva ritenersi particolarmente complesso.
Infine, per l'istante, fino al memoriale conclusivo la convenuta non aveva neppure
“protestato” ripetibili, di modo che il Pretore non poteva accordare indennità
di propria iniziativa.
b) Le
spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili:
art. 95 cpv. 1 CPC) sono poste – di regola – a carico della parte soccombente
(art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). In concreto l'istanza di AP 1 è stata
respinta, sicché l'interessato va considerato tale. Egli ha ottenuto invero
causa vinta per quanto riguarda la provvigione ad litem, ma nel
complesso tale questione era di importanza trascurabile e per finire non incide
sull'esito del giudizio.
c) Relativamente
alle ripetibili, si conviene che un'indennità a tal fine va formalmente richiesta
(art. 105 cpv. 1 CPC
a contrario; DTF 144 III 447 consid. 3.3.2; 139 III
344 consid. 4.3), anche se una richiesta generica e non quantificata è
sufficiente (v. sentenza del Tribunale federale 4A_106/2021
dell'8 agosto 2022 consid. 3.1 con rinvii, in: RSPC 2023 pag. 267). Nel caso in esame, contrariamente a quanto assume l'istante, nel suo memoriale di osservazioni
del 27 marzo 2023 la convenuta aveva “protestato spese giudiziarie”
(pag. 9) e ha ribadito tale richiesta nella duplica del 16 maggio 2023
(pag. 10). Considerato che, come detto, le spese giudiziarie comprendono gli oneri processuali e le ripetibili,
una domanda del genere appariva sufficiente.
d) Quanto all'ammontare
dell'indennità, è possibile che la durata delle udienze sia stata inferiore a
quella indicata dal Pretore. Ed è verosimile che per recarsi in Tribunale la
patrocinatrice della convenuta non abbia perduto molto tempo. Resta il fatto
che la causa in esame, non propriamente elementare, ha pur sempre implicato la
redazione di tre memoriali e la partecipazione a due udienze, oltre a presumibili prestazioni stragiudiziali
(colloqui, conversazioni telefoniche e corrispondenza). Un dispendio di
poco più di due giorni di lavoro può quindi
apparire elevato, ma non denota un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento che compete al primo giudice (al proposito: sentenza del
Tribunale federale 5A_726/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 5.3.1 con
rinvio).
e) Per
quel che è del compenso orario, il Pretore ha correttamente applicato la
rimunerazione di fr. 280.– prevista dall'art. 12 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310). Contrariamente a quanto parrebbe
sostenere l'appellante, le ripetibili sono sì fissate per un ammontare complessivo,
ma non comprendono le spese fisse spese e l'IVA, che esulano dalla tariffa
oraria. Ne discende che, per finire, nel suo esito l'indennità per ripetibili stabilita dal Pretore resiste
alla critica.
6. Se ne conclude che, nella misura in cui è
ricevibile, l'appello vede la sua sorte segnata. Gli oneri processuali del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
trascura tuttavia che l'appellante aveva buoni motivi per appellare
l'improvvida decisione del Pretore, il quale ha autorizzato la partenza del
figlio all'estero in via cautelare senza alcuna apparente urgenza, precludendogli
qualsiasi controllo della decisione impugnata in sede di appello. Soccorrono così
motivi
d'equità per scostarsi dal riparto degli oneri secondo
la soccombenza e suddividere le spese in modo paritario, compensando le
ripetibili.
7. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
Considerandi
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile al
Tribunale federale è ammissibile senza riguardo a questioni di valore giusta l'art.
74.
lett. b LTF, litigiosa essendo l'autorizzazione all'espatrio.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le
spese processuali di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste
a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
;
,
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).