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Decisione

11.2023.113

Protezione dell'unione coniugale: attribuzione in uso di un veicolo familiare

28 agosto 2024Italiano18 min

sono sposati a P______ il 25 luglio 2008. Dal matrimonio sono nati A______ (30 dicembre

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.113

Lugano

28 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2023.39 (protezione

dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 6 luglio 2023 da

AO1,

M______

(patrocinata

dall'avv.

PA2,

S______)

contro

ing. AP1,

P______

(patrocinato

dall'avv.

PA1,

T______),

giudicando sull'appello del 10 settembre 2023 presentato da AP1 contro il

decreto cautelare emesso dal Pretore il 30 agosto 2023;

Ritenuto

in fatto: A. AP1 (1973) e AO1 (1981) si

sono sposati a P______ il 25 luglio 2008. Dal matrimonio sono nati A______ (30 dicembre

2008), G______ (7 febbraio 2012), Ge______ (30 maggio 2015) ed Elia (16 luglio

2020). Il marito, ingegnere elettrotecnico, è capoprogetto per le F_____F_____

a Biasca. La moglie, educatrice, lavora a metà tempo per la fondazione “C____F___”

a Riazzino. La famiglia, che viveva a Piazzogna in un'abitazione appartenente

al marito, aveva in dotazione due automobili, una VW “T6 Multivan TDI” (di 7

posti) e una BMW “i3” (di 4 posti).

B. Nell'ambito di una procedura

a tutela dell'unione coniugale promossa il 16 aprile 2023 da AP1, con decreto cautelare del 28 giugno 2023

il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha dato atto che i coniugi

vivono separati dal 16 aprile 2023, ha affidato i figli alla madre (riservato il

diritto di visita paterno) e ha obbligato AP1 a versare dal 1° luglio 2023

un contributo alimentare di fr. 780.– mensili per A______, di fr. 712.–

mensili per G______, di fr. 516.– mensili per Ge______ e di fr. 502.–

mensili per E______, assegni familiari non compresi. Il 1° luglio 2023 AO1 ha

lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi con i figli in un appartamento

a M______.

C. Il 6 luglio 2023 AO1,

constatato che poco prima il marito aveva venduto la VW “T6 Multivan TDI” al

proprio fratello D______ P______, si è rivolta telefonicamente al Pretore per

ottenere l'attribuzione della BMW “i3”. Con decreto cautelare emesso inaudita

parte il 6 luglio 2023, il Pretore ha accolto la richiesta. Invitato a

presentare osservazioni scritte, in un memoriale del 12 luglio 2023 AP1 ha

postulato la revoca del decreto cautelare e l'assegnazione a sé del veicolo. In

una replica spontanea del 26 luglio 2023 AO1 ha chiesto che il marito recuperasse

il veicolo venduto e lo lasciasse a disposizione di lei, potendo egli usare la

BMW “i3”, subordinatamente che il marito le acquistasse un veicolo parificabile

alla VW “T6 Multivan TDI” o, in via ancor più subordinata, che le fosse

assegnata almeno la BMW “i3”.

D. All'udienza del 4

agosto 2023, indetta per il contraddittorio, le parti hanno confermato le loro

posizioni, l'istante offrendo prove alle quali il marito si è opposto. Il verbale si è chiuso con

l'indicazione che qualora avesse rinunciato ad assumere prove il Pretore

avrebbe potuto decidere senza ulteriori formalità. In effetti il Pretore ha

rinunciato a mezzi istruttori. Statuendo con decreto cautelare del 30 agosto

2023, egli ha poi assegnato la BMW “i3” in uso alla moglie. Le spese

processuali di fr. 200.– sono state poste a carico del convenuto, con

obbligo di rifondere all'istante fr. 700.– per ripetibili.

E. Contro il decreto

cautelare appena citato AP1 è insorto a

questa Camera con un appello del 10 settembre 2023 nel qua­le chiede di

riformare il giudizio impugnato respingendo l'istanza cautelare della moglie e attribuendo

la BMW “i3” a lui. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2023 AO1 conclude per la reiezione dell'appello.

In replica e duplica spontanea del 23 ottobre e del 6 novembre 2023 le parti

hanno mantenuto le loro domande.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono

emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con

appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che,

ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto si può ragionevolmente presumere che, vista la prevedibile

durata della causa, davanti al Pretore l'attribuzione in uso della BMW “i3” per

la durata del processo valesse almeno fr. 10 000.–.

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è

stato notificato alla patrocinatrice del convenuto il 31 agosto 2023.

Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto

così domenica 10 settembre 2023, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù

dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'11 settembre 2023 (tracciamento dell'invio

n. __.__.______.________, agli atti), ultimo giorno utile, sotto questo profilo

l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Con

l'appello AP1 richiama i carteggi delle

procedure intercorse tra le parti davanti al Pretore. Tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera,

di modo che il richiamo si rivela superfluo. Alle sue osservazioni del 12

ottobre 2023 AO1 acclude una sua lettera al Pretore del 3 luglio 2023 (doc. 1),

uno scambio di corrispondenza in WhatsApp tra lei e D______ P______ dal 2

al 6 luglio 2023 (doc. 2) e un analogo scambio di corrisponden­za tra di lei e

il marito del 6 luglio 2023 cui è allegata la fotografia di una VW “ID.Buzz” (doc.

3). Con la duplica spontanea del 6 novembre 2023 essa ha prodotto poi il

verbale d'interrogatorio del marito del 19 ottobre 2023 (doc. 4) e un attestato

della Fondazione “C______ F______” del 13 ottobre 2023 (doc. 5). Ora, nuovi

fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengo­no addotti immediatamente

e se dinanzi alla giurisdizione inferio­re non era possibile farli valere

nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317

cpv. 1 CPC). In concreto la lettera del 3 luglio 2023 è già agli atti e i nuovi

documenti allegati alla duplica spontanea sono ammissibili. Non sono

ammissibili invece i documenti acclusi alle osservazioni, i quali non sono

stati introdotti con sollecitudine.

3.

Dal

profilo formale l'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di avere accolto l'istanza

cautelare della moglie presentata solo telefonicamente, in spregio dell'art. 130

CPC.

a) In linea di principio, anche nella procedura

sommaria un'istan­za cautelare dev'essere presentata in forma cartacea (art.

252.

cpv. 2 prima frase CPC con rinvio all'art. 130 CPC). In casi

semplici o urgenti l'istanza può anche essere proposta oralmente mediante

dichiarazione a verbale presso il tribunale (art. 252 cpv. 2 seconda frase CPC).

Ad ogni modo, una simile richiesta non può essere formulata telefonicamente (Delabays in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 5 ad art. 112; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur

Schweizerischen

ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 10 ad art. 252).

b) In

concreto risulta dagli atti che il 3 luglio 2023 AO1, venuta a sapere che il

marito aveva venduto la VW “T6 Multivan TDI”, ha personalmente scritto al Pretore

deplorando l'agire del coniuge e chiedendo, in sintesi se costui, in possesso

delle chiavi, potesse anche riprendersi la BMW “i3”, lasciandola senza un'automobile.

A tale lettera è seguita una telefonata al Pretore, il quale con decreto

supercautelare del 6 luglio 2023 ha attribuito la BMW “i3” alla moglie. In una

presa di posizione spontanea del 9 luglio 2023 e nelle sue osservazioni del 12

luglio seguente AP1 ha censurato tale modo di procedere, lamentando che non

erano chiare le ragioni addotte dalla moglie per vedersi attribuire il veicolo.

Al contraddittorio del 4 agosto 2023 AO1* ha quindi presentato

un memoriale in cui ha motivato la propria richiesta e con simile memoriale AP1

si è confrontato senza più sollevare vizi di forma. In circostanze del genere egli

non può muovere ora rimostranze al proposito

senza offendere il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC; DTF 138

III 376 consid. 4.3.2). Su questo pun-to l'appello è destinato così all'insuccesso.

4.

Sempre

dal profilo formale AP1 sostiene che nell'assegnare la BMW “i3” alla moglie il

Pretore ha statuito ultra petita. A suo parere la consorte non ha mai

chiesto l'attribuzione di tale veicolo, giacché nella lettera del 3 luglio 2023

con cui deplorava la vendita della VW “T6 Multivan TDI” essa pretendeva che la

BMW “i3” non era idonea alle sue esigenze, dovendo essa trasportare quattro figli

e non potendo ricaricare le batterie di quell'automobile con la rete elettrica domestica.

La

doglianza non è fondata. È vero che la richiesta formulata dalla moglie nella lettera

del 3 luglio 2023 non era chiara. Nondimeno già nel decreto supercautelare del

6.

luglio 2023 il Pretore aveva espressamente indicato l'oggetto della

rivendicazione (la BMW “i3”). Inoltre nel suo allegato del 4 agosto 2023 l'istante,

dopo avere chiesto che il marito recuperasse e le consegnasse la VW “T6

Multivan TDI” o acquistasse una vettura parificabile, tenendo per sé la BMW “i3”),

ha ribadito che in ultima analisi, non fosse entrata in considerazione nessuna

delle due possibilità, essa avrebbe potuto solo “chiedere la conferma

dell'attribuzione a lei della BMW “i3” quale male minore”. E il Pretore, non

potendo obbligare il convenuto a consegnare all'istante una vettura sostitutiva

(de Weck-Immelé in:

Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015,

n. 182 ad art. 176 CC), ha accolto per finire la

domanda formulata dalla moglie in estremo subordine. Non si può dunque affermare che egli abbia ecceduto

la richiesta di giudizio.

5.

Dal

profilo sostanziale il Pretore, ricordato che nel concetto di “suppellettili

domestiche” a norma dell'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC rientrano anche i veicoli dei

coniugi, ha rilevato che per l'assegnazione pendente causa di uno di tali

veicoli non è decisiva la proprietà, ma “chi abbia la necessità prevalente di

usarlo”. Appurato che durante la comunione domestica i coniugi disponevano di

due automobili, la VW “T6 Multivan TDI” adoperata per gli spostamenti comuni della

famiglia e una BMW “i3”, secondo il Pretore dopo

la separazione andava attribuito l'uso di un veicolo a ciascun coniuge. Se non

che, egli ha continuato, la vendita della VW “T6 Multivan TDI” da parte del

marito “comporta l'attribuzio­ne in uso alla moglie della BMW ‛i3’, visto che essa ha la necessità di utilizzare un

veicolo per lavoro e per gli spostamenti dei figli”. Egli non ha trascurato che

il marito necessita a sua volta di un veicolo, ma ha ritenuto che la mancata

attribuzione del veicolo rimasto “è dovuta unicamente al suo agire”. Onde, in definitiva,

l'accoglimento dell'istanza cautelare.

6.

Riassunta la fattispecie,

AP1 ribadisce che la BMW “i3”, omologata per

quattro posti, non è adatta al trasporto di cinque persone, sicché non è

adeguata per la moglie, “tant'è che [essa] non la utilizza”. A suo parere,

anche se per la consorte tale vettura costituisce ‟il male minoreˮ,

il Pretore non avrebbe dovuto attribuirla alla medesima, poiché “non le serve”.

L'appellante sostiene poi di avere venduto la VW “T6 Multivan TDI” perché né

l'uno né l'altro coniuge necessita di un veicolo di sette posti, un'automobile di

cinque posti essendo sufficiente per la moglie e i quattro figli. Egli contesta

inoltre di avere alienato il mez­zo prima che il Pretore potesse attribuirlo all'istante,

già per il fatto che mai prima di allora la consorte ne aveva rivendicato l'uso.

Il convenuto ricorda di necessitare anch'egli di un veicolo per recarsi al

lavoro e rileva come la moglie stessa abbia confer-mato che la BMW “i3” era da lui utilizzata durante la comunione

domestica, sicché con la decisione pretorile “la moglie avrà un'automobile non

adatta e il marito si troverà senza”.

L'appellante rimprovera altresì

al Pretore di non avere considerato la sua situazione economica. Fa valere che,

essendo obbligato a versare “alti contributi alimentari per i figli”, egli non

poteva più permettersi la VW “T6 Multivan TDI”. In realtà, a suo dire, lo scopo

della moglie è di disporre di quel veicolo, senza dover affrontare spese, per

trasportare anche il suo nuovo compagno e il figlio di lui. Egli riafferma infine

che la vettura è di sua proprietà e che la moglie non adopererà il mezzo con le

dovute cautele, di modo che in caso di incidenti o infrazioni potranno sorgere

infinite discussioni. In conclusione, egli ritiene che l'attribuzione a sé

dell'automobile sia la soluzione più adeguata.

7.

L'art. 176 cpv. 1 n.

2.

CC sull'attribuzione dell'abitazione coniuga­le e delle suppellettili

domestiche dopo la separazione dei coniu­gi, si applica – come indica il

Pretore – anche alle automobili dei coniugi, le quali che fanno parte del relativo

tenore di vita (DTF 114 II 18 consid. 4; v. anche Meier/Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n.

7a ad art. 176; Rieben in:

Commentaire romand, CC I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 176). Come in caso di attribuzione

dell'alloggio coniugale pendente cau­sa, anche per quel che è delle automobili il

giudice veglia così affinché ogni coniuge disponga di ciò che gli è necessario

e pondera i contrapposti interessi facendo capo al suo potere d'apprezzamento

per giungere alla soluzione più adeguata, tenendo conto delle circostanze del

caso specifico (cfr. RtiD I-2015 pag. 878 consid. 3b con rinvii; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.40 del 22 marzo 2024 consid. 5). In sostanza,

il giudice esamina a chi il veicolo sia più utile. Ciò implica l'attribuzione

dell'automobile al coniuge che ne trae oggettivamente il maggior beneficio in

vista delle proprie esigenze (de

Weck-Immelé, Droit matrimonial, op. cit., n. 180 ad art. 176 CC; Six, Eheschutz, 2ª edizione, pag. 164 n.

2.190).

8.

Nella fattispecie

è pacifico che durante la comunione domestica i coniugi utilizzavano due

automobili di proprietà del marito, una VW “T6 Multivan TDI” (sette posti) usata

dalla moglie e dai coniugi per gli spostamenti della famiglia e una BMW “i3” (quattro posti) utilizzata principalmente dal

marito. Durante la procedura a tutela dell'unione coniugale i coniugi hanno

tentato in un primo momento una custodia alternata dei figli con avvicendamento

anche dei veicoli (doc. BBB). Risultato infruttuoso il tentativo, con decreto

cautelare del 28 giugno 2023 il Pretore ha affidato i figli alla madre e

ha concesso un ampio diritto di visita al padre. Anche dopo la separazione i

coniugi potevano contare dunque sui due veicoli. Non è infine controverso che ai

primi di luglio del 2023, dopo uno scambio di automobili e senza avvertire la

moglie, nonostante questa gli avesse comunicato il 28 giugno 2023 l'intenzione

di andare in vacanza con i figli utilizzando la VW “T6 Multivan TDI” (doc. 10),

il marito ha venduto l'automobile a suo fratello D______ P______ (doc. 4 di

appello; interrogatorio di AP1 del 19 ottobre 2023). Rimanendo una sola vettura

a disposizione dei coniugi, occorre determinare pertanto se la BMW “i3” sia più utile alla moglie (come ha stabilito il

Pretore) o al marito (come sostiene l'appellante).

a) AO1

ha la custodia di quattro figli in età compresa fra 4 e 16 anni e per svolgere

la sua attività di educatrice per la fondazione “C______ F______” a R______

essa deve far capo a un veicolo (doc. 5 di appello). L'appellante tenta in

questa sede di sminuirne tale circostanza, ma invano. Poco importa che la

consorte non abbia mai chiesto l'attribuzione del veicolo prima del luglio del

2023, ove appena si pensi che fino alla cessione di una delle due vetture

familiari essa poteva far capo alla VW “T6 Multivan TDI” e non aveva motivo per

chiedere l'attribuzione della BMW. Non si disconosce che per le esigen­ze della

moglie il veicolo di sette posti sarebbe stato più adatto, ma non si può dire

che in mancanza di esso la BMW “i3” non possa supplire in qualche modo alle necessità

dell'interessata. Intanto quest'ultima non deve trasportare per forza tutti i

quattro i figli contemporaneamente (la figlia maggiore dispone, da parte sua, di

un abbonamento generale ai trasporti pubbici). Inoltre il veicolo è necessario a

AO1 anche per ragioni professionali. Quanto all'argomento secondo cui

l'automobile servirebbe all'istante per trasportare anche il suo nuovo compagno

e il figlio di lui, l'assunto si esaurisce in una congettura.

b) Quanto

a AP1, egli lavora all'80% per le Ferrovie Federali Svizzere a B______. È

possibile che per recarsi al lavoro gli sia utile un mezzo privato, così com'è

verosimile che in seguito al notorio incidente ferroviario nella galleria di

base del S______ G______ si sia resa necessaria una sua maggiore presenza in

sede. Per tacere del fatto nondimeno che tale situazione sta per risolversi,

l'interessato ha ammesso di poter gestire autonomamente il suo tempo di lavoro

e di poter lavorare anche da casa (doc. 4 di appello; interrogatorio del 19 ottobre

2023, pag. 8). Egli è titolare inoltre di un abbonamento generale ai mezzi

pubblici. Per di più, egli non nega di possedere attualmente una VW “ID.Buzz”,

come assevera la moglie (osservazioni all'appello, pag. 7 e doc. 3 di appello).

Egli si limita a opporre che le considerazioni su altri veicoli ‟non si

attagliano alla fattispecieˮ e che ‟il doc. 3 [raffigurante il

veicolo] non significa nullaˮ.

c) L'appellante

sottolinea che la nota BMW “i3” è di sua proprie­tà, ma ciò poco giova ai fini

del giudizio, come ha rilevato il Pretore (Meier/Schwander,

op. cit., n. 8 ad art. 176 CC; Rieben,

op. cit., n. 14 ad art. 176 CC; Six,

op. cit., pag. 164 n. 2.190). Né l'appellante spiega perché la separazione dei

beni vigente tra i coniugi sarebbe di rilievo per l'attribuzione del veicolo pendente

causa. Che poi possano sorgere discussioni tra coniugi sull'uso del mezzo, in

proprietà del marito ma utilizzato dalla moglie, è possibile, ma ciò è insito

nell'attribuzione di un bene domestico a un solo coniuge.

d) Non

si trascuri infine che le modalità di vendita della VW

“T6

Multivan TDI” da parte del convenuto al fratello D______ P______ destano serie perplessità.

La vendita è avvenuta infatti repentinamente, senza alcuna comunicazione alla

moglie, lasciando moglie e figli senza un mezzo di trasporto. L'appellante

invoca difficoltà finanziarie, ma a un sommario esame nulla si desume dagli

atti. Nell'istanza a tutela dell'unione coniugale del 16 aprile 2023 AP1 aveva

dichiarato di guadagnare fr. 6814.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo

“allargato” di fr. 3346.– mensili, comprendente l'assicurazione e l'imposta di

circolazione dei due veicoli. Una volta versati i contributi di mantenimento per i figli, di complessivi

fr. 2510.– mensili, gli rimanevano

ancora fr. 988.– mensili. Nemmeno costa infine che il fratello di lui necessitasse

di un minibus, tant'è che nel frattempo parrebbe essersene già spossessato (doc.

4.

di appello: interrogatorio di AP1 del 19 ottobre 2023, pag. 8).

e) Nelle

condizioni descritte, per quanto il veicolo litigioso possa apparire utile a

entrambi i coniugi, nel complesso la decisio­ne del Pretore, il quale reputa AO1

trarre oggettivamente maggior beneficio dall'attribuzione in vista delle

proprie esigenze concrete, resiste di conseguenza alla critica. Ne discende che

l'appello vede la sua sorte segnata.

9.

Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). AO1, che ha presentato osservazioni all'appello e una duplica

spontanea per il tramite di una patrocinatrice, ha diritto inoltre a

un'adeguata indennità per ripetibili.

10.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro

l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà all'appellante

dimostrare in un ricorso in materia civile al Tribunale federale che il valore

litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, in

ogni modo, a livello federale il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

800.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO1 fr. 2000.– per

ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv.

PA1,

T______;

– avv.

PA2,

S______.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).