11.2023.113
Protezione dell'unione coniugale: attribuzione in uso di un veicolo familiare
28 agosto 2024Italiano18 min
sono sposati a P______ il 25 luglio 2008. Dal matrimonio sono nati A______ (30 dicembre
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.113
Lugano
28 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2023.39 (protezione
dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 6 luglio 2023 da
AO1,
M______
(patrocinata
dall'avv.
PA2,
S______)
contro
ing. AP1,
P______
(patrocinato
dall'avv.
PA1,
T______),
giudicando sull'appello del 10 settembre 2023 presentato da AP1 contro il
decreto cautelare emesso dal Pretore il 30 agosto 2023;
Ritenuto
in fatto: A. AP1 (1973) e AO1 (1981) si
sono sposati a P______ il 25 luglio 2008. Dal matrimonio sono nati A______ (30 dicembre
2008), G______ (7 febbraio 2012), Ge______ (30 maggio 2015) ed Elia (16 luglio
2020). Il marito, ingegnere elettrotecnico, è capoprogetto per le F_____F_____
a Biasca. La moglie, educatrice, lavora a metà tempo per la fondazione “C____F___”
a Riazzino. La famiglia, che viveva a Piazzogna in un'abitazione appartenente
al marito, aveva in dotazione due automobili, una VW “T6 Multivan TDI” (di 7
posti) e una BMW “i3” (di 4 posti).
B. Nell'ambito di una procedura
a tutela dell'unione coniugale promossa il 16 aprile 2023 da AP1, con decreto cautelare del 28 giugno 2023
il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha dato atto che i coniugi
vivono separati dal 16 aprile 2023, ha affidato i figli alla madre (riservato il
diritto di visita paterno) e ha obbligato AP1 a versare dal 1° luglio 2023
un contributo alimentare di fr. 780.– mensili per A______, di fr. 712.–
mensili per G______, di fr. 516.– mensili per Ge______ e di fr. 502.–
mensili per E______, assegni familiari non compresi. Il 1° luglio 2023 AO1 ha
lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi con i figli in un appartamento
a M______.
C. Il 6 luglio 2023 AO1,
constatato che poco prima il marito aveva venduto la VW “T6 Multivan TDI” al
proprio fratello D______ P______, si è rivolta telefonicamente al Pretore per
ottenere l'attribuzione della BMW “i3”. Con decreto cautelare emesso inaudita
parte il 6 luglio 2023, il Pretore ha accolto la richiesta. Invitato a
presentare osservazioni scritte, in un memoriale del 12 luglio 2023 AP1 ha
postulato la revoca del decreto cautelare e l'assegnazione a sé del veicolo. In
una replica spontanea del 26 luglio 2023 AO1 ha chiesto che il marito recuperasse
il veicolo venduto e lo lasciasse a disposizione di lei, potendo egli usare la
BMW “i3”, subordinatamente che il marito le acquistasse un veicolo parificabile
alla VW “T6 Multivan TDI” o, in via ancor più subordinata, che le fosse
assegnata almeno la BMW “i3”.
D. All'udienza del 4
agosto 2023, indetta per il contraddittorio, le parti hanno confermato le loro
posizioni, l'istante offrendo prove alle quali il marito si è opposto. Il verbale si è chiuso con
l'indicazione che qualora avesse rinunciato ad assumere prove il Pretore
avrebbe potuto decidere senza ulteriori formalità. In effetti il Pretore ha
rinunciato a mezzi istruttori. Statuendo con decreto cautelare del 30 agosto
2023, egli ha poi assegnato la BMW “i3” in uso alla moglie. Le spese
processuali di fr. 200.– sono state poste a carico del convenuto, con
obbligo di rifondere all'istante fr. 700.– per ripetibili.
E. Contro il decreto
cautelare appena citato AP1 è insorto a
questa Camera con un appello del 10 settembre 2023 nel quale chiede di
riformare il giudizio impugnato respingendo l'istanza cautelare della moglie e attribuendo
la BMW “i3” a lui. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2023 AO1 conclude per la reiezione dell'appello.
In replica e duplica spontanea del 23 ottobre e del 6 novembre 2023 le parti
hanno mantenuto le loro domande.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono
emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con
appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che,
ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto si può ragionevolmente presumere che, vista la prevedibile
durata della causa, davanti al Pretore l'attribuzione in uso della BMW “i3” per
la durata del processo valesse almeno fr. 10 000.–.
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è
stato notificato alla patrocinatrice del convenuto il 31 agosto 2023.
Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto
così domenica 10 settembre 2023, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù
dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'11 settembre 2023 (tracciamento dell'invio
n. __.__.______.________, agli atti), ultimo giorno utile, sotto questo profilo
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Con
l'appello AP1 richiama i carteggi delle
procedure intercorse tra le parti davanti al Pretore. Tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera,
di modo che il richiamo si rivela superfluo. Alle sue osservazioni del 12
ottobre 2023 AO1 acclude una sua lettera al Pretore del 3 luglio 2023 (doc. 1),
uno scambio di corrispondenza in WhatsApp tra lei e D______ P______ dal 2
al 6 luglio 2023 (doc. 2) e un analogo scambio di corrispondenza tra di lei e
il marito del 6 luglio 2023 cui è allegata la fotografia di una VW “ID.Buzz” (doc.
3). Con la duplica spontanea del 6 novembre 2023 essa ha prodotto poi il
verbale d'interrogatorio del marito del 19 ottobre 2023 (doc. 4) e un attestato
della Fondazione “C______ F______” del 13 ottobre 2023 (doc. 5). Ora, nuovi
fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente
e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere
nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317
cpv. 1 CPC). In concreto la lettera del 3 luglio 2023 è già agli atti e i nuovi
documenti allegati alla duplica spontanea sono ammissibili. Non sono
ammissibili invece i documenti acclusi alle osservazioni, i quali non sono
stati introdotti con sollecitudine.
3.
Dal
profilo formale l'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di avere accolto l'istanza
cautelare della moglie presentata solo telefonicamente, in spregio dell'art. 130
CPC.
a) In linea di principio, anche nella procedura
sommaria un'istanza cautelare dev'essere presentata in forma cartacea (art.
252.
cpv. 2 prima frase CPC con rinvio all'art. 130 CPC). In casi
semplici o urgenti l'istanza può anche essere proposta oralmente mediante
dichiarazione a verbale presso il tribunale (art. 252 cpv. 2 seconda frase CPC).
Ad ogni modo, una simile richiesta non può essere formulata telefonicamente (Delabays in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 5 ad art. 112; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur
Schweizerischen
ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 10 ad art. 252).
b) In
concreto risulta dagli atti che il 3 luglio 2023 AO1, venuta a sapere che il
marito aveva venduto la VW “T6 Multivan TDI”, ha personalmente scritto al Pretore
deplorando l'agire del coniuge e chiedendo, in sintesi se costui, in possesso
delle chiavi, potesse anche riprendersi la BMW “i3”, lasciandola senza un'automobile.
A tale lettera è seguita una telefonata al Pretore, il quale con decreto
supercautelare del 6 luglio 2023 ha attribuito la BMW “i3” alla moglie. In una
presa di posizione spontanea del 9 luglio 2023 e nelle sue osservazioni del 12
luglio seguente AP1 ha censurato tale modo di procedere, lamentando che non
erano chiare le ragioni addotte dalla moglie per vedersi attribuire il veicolo.
Al contraddittorio del 4 agosto 2023 AO1* ha quindi presentato
un memoriale in cui ha motivato la propria richiesta e con simile memoriale AP1
si è confrontato senza più sollevare vizi di forma. In circostanze del genere egli
non può muovere ora rimostranze al proposito
senza offendere il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC; DTF 138
III 376 consid. 4.3.2). Su questo pun-to l'appello è destinato così all'insuccesso.
4.
Sempre
dal profilo formale AP1 sostiene che nell'assegnare la BMW “i3” alla moglie il
Pretore ha statuito ultra petita. A suo parere la consorte non ha mai
chiesto l'attribuzione di tale veicolo, giacché nella lettera del 3 luglio 2023
con cui deplorava la vendita della VW “T6 Multivan TDI” essa pretendeva che la
BMW “i3” non era idonea alle sue esigenze, dovendo essa trasportare quattro figli
e non potendo ricaricare le batterie di quell'automobile con la rete elettrica domestica.
La
doglianza non è fondata. È vero che la richiesta formulata dalla moglie nella lettera
del 3 luglio 2023 non era chiara. Nondimeno già nel decreto supercautelare del
6.
luglio 2023 il Pretore aveva espressamente indicato l'oggetto della
rivendicazione (la BMW “i3”). Inoltre nel suo allegato del 4 agosto 2023 l'istante,
dopo avere chiesto che il marito recuperasse e le consegnasse la VW “T6
Multivan TDI” o acquistasse una vettura parificabile, tenendo per sé la BMW “i3”),
ha ribadito che in ultima analisi, non fosse entrata in considerazione nessuna
delle due possibilità, essa avrebbe potuto solo “chiedere la conferma
dell'attribuzione a lei della BMW “i3” quale male minore”. E il Pretore, non
potendo obbligare il convenuto a consegnare all'istante una vettura sostitutiva
(de Weck-Immelé in:
Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015,
n. 182 ad art. 176 CC), ha accolto per finire la
domanda formulata dalla moglie in estremo subordine. Non si può dunque affermare che egli abbia ecceduto
la richiesta di giudizio.
5.
Dal
profilo sostanziale il Pretore, ricordato che nel concetto di “suppellettili
domestiche” a norma dell'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC rientrano anche i veicoli dei
coniugi, ha rilevato che per l'assegnazione pendente causa di uno di tali
veicoli non è decisiva la proprietà, ma “chi abbia la necessità prevalente di
usarlo”. Appurato che durante la comunione domestica i coniugi disponevano di
due automobili, la VW “T6 Multivan TDI” adoperata per gli spostamenti comuni della
famiglia e una BMW “i3”, secondo il Pretore dopo
la separazione andava attribuito l'uso di un veicolo a ciascun coniuge. Se non
che, egli ha continuato, la vendita della VW “T6 Multivan TDI” da parte del
marito “comporta l'attribuzione in uso alla moglie della BMW ‛i3’, visto che essa ha la necessità di utilizzare un
veicolo per lavoro e per gli spostamenti dei figli”. Egli non ha trascurato che
il marito necessita a sua volta di un veicolo, ma ha ritenuto che la mancata
attribuzione del veicolo rimasto “è dovuta unicamente al suo agire”. Onde, in definitiva,
l'accoglimento dell'istanza cautelare.
6.
Riassunta la fattispecie,
AP1 ribadisce che la BMW “i3”, omologata per
quattro posti, non è adatta al trasporto di cinque persone, sicché non è
adeguata per la moglie, “tant'è che [essa] non la utilizza”. A suo parere,
anche se per la consorte tale vettura costituisce ‟il male minoreˮ,
il Pretore non avrebbe dovuto attribuirla alla medesima, poiché “non le serve”.
L'appellante sostiene poi di avere venduto la VW “T6 Multivan TDI” perché né
l'uno né l'altro coniuge necessita di un veicolo di sette posti, un'automobile di
cinque posti essendo sufficiente per la moglie e i quattro figli. Egli contesta
inoltre di avere alienato il mezzo prima che il Pretore potesse attribuirlo all'istante,
già per il fatto che mai prima di allora la consorte ne aveva rivendicato l'uso.
Il convenuto ricorda di necessitare anch'egli di un veicolo per recarsi al
lavoro e rileva come la moglie stessa abbia confer-mato che la BMW “i3” era da lui utilizzata durante la comunione
domestica, sicché con la decisione pretorile “la moglie avrà un'automobile non
adatta e il marito si troverà senza”.
L'appellante rimprovera altresì
al Pretore di non avere considerato la sua situazione economica. Fa valere che,
essendo obbligato a versare “alti contributi alimentari per i figli”, egli non
poteva più permettersi la VW “T6 Multivan TDI”. In realtà, a suo dire, lo scopo
della moglie è di disporre di quel veicolo, senza dover affrontare spese, per
trasportare anche il suo nuovo compagno e il figlio di lui. Egli riafferma infine
che la vettura è di sua proprietà e che la moglie non adopererà il mezzo con le
dovute cautele, di modo che in caso di incidenti o infrazioni potranno sorgere
infinite discussioni. In conclusione, egli ritiene che l'attribuzione a sé
dell'automobile sia la soluzione più adeguata.
7.
L'art. 176 cpv. 1 n.
2.
CC sull'attribuzione dell'abitazione coniugale e delle suppellettili
domestiche dopo la separazione dei coniugi, si applica – come indica il
Pretore – anche alle automobili dei coniugi, le quali che fanno parte del relativo
tenore di vita (DTF 114 II 18 consid. 4; v. anche Meier/Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n.
7a ad art. 176; Rieben in:
Commentaire romand, CC I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 176). Come in caso di attribuzione
dell'alloggio coniugale pendente causa, anche per quel che è delle automobili il
giudice veglia così affinché ogni coniuge disponga di ciò che gli è necessario
e pondera i contrapposti interessi facendo capo al suo potere d'apprezzamento
per giungere alla soluzione più adeguata, tenendo conto delle circostanze del
caso specifico (cfr. RtiD I-2015 pag. 878 consid. 3b con rinvii; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.40 del 22 marzo 2024 consid. 5). In sostanza,
il giudice esamina a chi il veicolo sia più utile. Ciò implica l'attribuzione
dell'automobile al coniuge che ne trae oggettivamente il maggior beneficio in
vista delle proprie esigenze (de
Weck-Immelé, Droit matrimonial, op. cit., n. 180 ad art. 176 CC; Six, Eheschutz, 2ª edizione, pag. 164 n.
2.190).
8.
Nella fattispecie
è pacifico che durante la comunione domestica i coniugi utilizzavano due
automobili di proprietà del marito, una VW “T6 Multivan TDI” (sette posti) usata
dalla moglie e dai coniugi per gli spostamenti della famiglia e una BMW “i3” (quattro posti) utilizzata principalmente dal
marito. Durante la procedura a tutela dell'unione coniugale i coniugi hanno
tentato in un primo momento una custodia alternata dei figli con avvicendamento
anche dei veicoli (doc. BBB). Risultato infruttuoso il tentativo, con decreto
cautelare del 28 giugno 2023 il Pretore ha affidato i figli alla madre e
ha concesso un ampio diritto di visita al padre. Anche dopo la separazione i
coniugi potevano contare dunque sui due veicoli. Non è infine controverso che ai
primi di luglio del 2023, dopo uno scambio di automobili e senza avvertire la
moglie, nonostante questa gli avesse comunicato il 28 giugno 2023 l'intenzione
di andare in vacanza con i figli utilizzando la VW “T6 Multivan TDI” (doc. 10),
il marito ha venduto l'automobile a suo fratello D______ P______ (doc. 4 di
appello; interrogatorio di AP1 del 19 ottobre 2023). Rimanendo una sola vettura
a disposizione dei coniugi, occorre determinare pertanto se la BMW “i3” sia più utile alla moglie (come ha stabilito il
Pretore) o al marito (come sostiene l'appellante).
a) AO1
ha la custodia di quattro figli in età compresa fra 4 e 16 anni e per svolgere
la sua attività di educatrice per la fondazione “C______ F______” a R______
essa deve far capo a un veicolo (doc. 5 di appello). L'appellante tenta in
questa sede di sminuirne tale circostanza, ma invano. Poco importa che la
consorte non abbia mai chiesto l'attribuzione del veicolo prima del luglio del
2023, ove appena si pensi che fino alla cessione di una delle due vetture
familiari essa poteva far capo alla VW “T6 Multivan TDI” e non aveva motivo per
chiedere l'attribuzione della BMW. Non si disconosce che per le esigenze della
moglie il veicolo di sette posti sarebbe stato più adatto, ma non si può dire
che in mancanza di esso la BMW “i3” non possa supplire in qualche modo alle necessità
dell'interessata. Intanto quest'ultima non deve trasportare per forza tutti i
quattro i figli contemporaneamente (la figlia maggiore dispone, da parte sua, di
un abbonamento generale ai trasporti pubbici). Inoltre il veicolo è necessario a
AO1 anche per ragioni professionali. Quanto all'argomento secondo cui
l'automobile servirebbe all'istante per trasportare anche il suo nuovo compagno
e il figlio di lui, l'assunto si esaurisce in una congettura.
b) Quanto
a AP1, egli lavora all'80% per le Ferrovie Federali Svizzere a B______. È
possibile che per recarsi al lavoro gli sia utile un mezzo privato, così com'è
verosimile che in seguito al notorio incidente ferroviario nella galleria di
base del S______ G______ si sia resa necessaria una sua maggiore presenza in
sede. Per tacere del fatto nondimeno che tale situazione sta per risolversi,
l'interessato ha ammesso di poter gestire autonomamente il suo tempo di lavoro
e di poter lavorare anche da casa (doc. 4 di appello; interrogatorio del 19 ottobre
2023, pag. 8). Egli è titolare inoltre di un abbonamento generale ai mezzi
pubblici. Per di più, egli non nega di possedere attualmente una VW “ID.Buzz”,
come assevera la moglie (osservazioni all'appello, pag. 7 e doc. 3 di appello).
Egli si limita a opporre che le considerazioni su altri veicoli ‟non si
attagliano alla fattispecieˮ e che ‟il doc. 3 [raffigurante il
veicolo] non significa nullaˮ.
c) L'appellante
sottolinea che la nota BMW “i3” è di sua proprietà, ma ciò poco giova ai fini
del giudizio, come ha rilevato il Pretore (Meier/Schwander,
op. cit., n. 8 ad art. 176 CC; Rieben,
op. cit., n. 14 ad art. 176 CC; Six,
op. cit., pag. 164 n. 2.190). Né l'appellante spiega perché la separazione dei
beni vigente tra i coniugi sarebbe di rilievo per l'attribuzione del veicolo pendente
causa. Che poi possano sorgere discussioni tra coniugi sull'uso del mezzo, in
proprietà del marito ma utilizzato dalla moglie, è possibile, ma ciò è insito
nell'attribuzione di un bene domestico a un solo coniuge.
d) Non
si trascuri infine che le modalità di vendita della VW
“T6
Multivan TDI” da parte del convenuto al fratello D______ P______ destano serie perplessità.
La vendita è avvenuta infatti repentinamente, senza alcuna comunicazione alla
moglie, lasciando moglie e figli senza un mezzo di trasporto. L'appellante
invoca difficoltà finanziarie, ma a un sommario esame nulla si desume dagli
atti. Nell'istanza a tutela dell'unione coniugale del 16 aprile 2023 AP1 aveva
dichiarato di guadagnare fr. 6814.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo
“allargato” di fr. 3346.– mensili, comprendente l'assicurazione e l'imposta di
circolazione dei due veicoli. Una volta versati i contributi di mantenimento per i figli, di complessivi
fr. 2510.– mensili, gli rimanevano
ancora fr. 988.– mensili. Nemmeno costa infine che il fratello di lui necessitasse
di un minibus, tant'è che nel frattempo parrebbe essersene già spossessato (doc.
4.
di appello: interrogatorio di AP1 del 19 ottobre 2023, pag. 8).
e) Nelle
condizioni descritte, per quanto il veicolo litigioso possa apparire utile a
entrambi i coniugi, nel complesso la decisione del Pretore, il quale reputa AO1
trarre oggettivamente maggior beneficio dall'attribuzione in vista delle
proprie esigenze concrete, resiste di conseguenza alla critica. Ne discende che
l'appello vede la sua sorte segnata.
9.
Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). AO1, che ha presentato osservazioni all'appello e una duplica
spontanea per il tramite di una patrocinatrice, ha diritto inoltre a
un'adeguata indennità per ripetibili.
10.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro
l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà all'appellante
dimostrare in un ricorso in materia civile al Tribunale federale che il valore
litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, in
ogni modo, a livello federale il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il
decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr.
800.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO1 fr. 2000.– per
ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv.
PA1,
T______;
– avv.
PA2,
S______.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).