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Decisione

11.2023.115

Divorzio: affidamento alternato, disciplina di diritti di visita, misure a protezione del figlio: sostegno psicologico e scelta del terapista, costi della curatela educativa; autorità parentale: decisione sulle vacanze; mantenimento dopo il divorzio: reddito ipotetico e principio dispositivo in mate

18 marzo 2025Italiano52 min

i genitori con domicilio presso la madre, regolamentan­do il soggiorno della minore

Source ti.ch

Incarti n.

11.2023.115

11.2023.116

Lugano

18 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2021.127 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 19 maggio 2021 dall'

AO 1

(patrocinato

dall' PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata

dall' PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 14 settembre 2023 presentato da AO2 contro la sentenza emanata dal Pretore

il 2 agosto 2023 (inc. 11.2023.115)

e sulla contestuale

richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2023.116);

Ritenuto

in fatto: A. AP1

(1976) e AO1 (____) si sono sposati a L______ il 31 m______ ____. Dal

matrimonio sono nate E______, il __ g______ ____, e A______, il __ m______

____. Il marito, ingegnere chimico, è alle dipendenze della F______ SA. La

moglie ha lavorato dal novembre del 2015 a tempo parziale (30%) quale cassiera alla

Manor di L______ fino al giugno del 2020. Esaurite nel novembre del 2022 le indennità

di disoccupazione, essa non ha più ripreso un'attività

lucrativa. I coniugi

vivono separati dall'agosto del 2018, quando

il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di P______ per trasferirsi prima

dai suoi genitori e poi in un appartamento a Cu______.

B. Adito il 4 febbraio 2019 da AP1 a tutela dell'unione coniugale, con sentenza del 15

ottobre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i

coniugi a vivere separati, ha accertato che la separazione decorre dall'agosto

del 2018 e ha omologato un accordo che prevedeva l'assegnazione dell'abitazione

coniugale alla moglie, come pure l'affidamento delle figlie alla medesima e la

disciplina del diritto di visita paterno. L'accor­do comprendeva inoltre una

curatela educativa in favore delle minori, l'impegno di AP1 di versare un contributo

alimentare di fr. 1810.– mensili per E______ e di fr. 1405.– mensili per

A______, assegni familiari non compresi, e la destinazione del provento di un'attività

accessoria del marito alla copertura delle spese di una psicologa della figlia A______

o, in difetto di ciò, alla moglie a integrazione dei contributi alimentari.

Infine l'accordo disponeva la rinuncia a contributi alimentari tra coniugi (inc.

SO.2019.650).

C. Il

19 maggio 2021 AP1 ha promosso azione di divorzio (senza motivazione) davanti

al medesimo Pretore, proponendo l'affidamento congiunto delle figlie “con collocamento

prevalente dalla madre”, l'esercizio in comune dell'autorità parentale e la regolamentazione

del soggiorno delle figlie. Egli ha sollecitato inoltre la consegna a sé dei

passaporti delle ragazze e alla madre delle carte d'identità, offrendo un

contributo alimentare per queste ultime di fr. 1140.– mensili ciascuna,

assegni familiari non compresi, e rifiutando ogni contributo alla moglie. Egli

ha chiesto poi di attribuire l'abitazione coniugale alla moglie stessa,

riservata la restituzione di determinati oggetti (un cronografo automatico, la

sua fede nuziale, un presepe realizzato a mano da sua madre e tre valigie), di suddividere

a metà i risparmi e il valore di riscatto di due polizze assicurative, così

come di ripartire a metà le prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante

il matrimonio a titolo di previdenza

professionale.

D. Lo

stesso 19 maggio 2021 AP1 ha postulato in via cautelare il deposito dei passaporti

delle figlie in Pretura, o subordinatamente, la consegna dei documenti di

legittimazione. Con decreto cautelare emanato il giorno seguente senza

contraddittorio il Pretore ha ordinato il deposito dei passaporti,

provvedimento confermato poi il 22 novembre 2021, visto l'accordo dei coniugi

(inc. CA.2021.157/177).

E. All'udienza

del 22 novembre 2021, indetta per la conciliazione, i coniugi si sono accordati

sul principio del divorzio, sul mantenimento della curatela educativa in favore

delle figlie, inclusa la ripartizione dei relativi costi, e sulla suddivisione

a metà degli averi di previdenza professionale. Sugli altri punti le parti non

hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore ha assegnato all'attore un

termine di 30 giorni, prorogato più volte, per motivare la petizione. In un

memoriale del 31 maggio 2022 AP1 ha ribadito infine le proprie domande, riducendo

l'offerta di contributo alimentare per le figlie a fr. 600.– mensili ciascuna,

assegni familiari non compresi, e rinunciando alla consegna delle valigie. Nella

sua risposta del 26 settembre 2022 AO2 ha rivendicato l'assegnazione “definitiva”

dell'abitazione coniugale e del suo contenuto, l'affidamento delle figlie

(riservato il diritto di visita paterno), l'attribuzione degli accrediti

educativi AVS, la suddivisione a metà del valore di riscatto di due polizze

assicurative, come pure un contributo alimentare di fr. 1650.– mensili per

A______ e uno di fr. 2010.– mensili per E______ “fino al termine degli

studi oltre la maggiore età”, oltre a uno per sé di fr. 852.72 mensili (o

in via subordinata, qualora non fossero riconosciuti contributi di accudimento,

fino a fr. 2791.50 mensili) fino al pensionamento del marito.

F. Alle

prime arringhe del 17 novembre 2022 le parti hanno confermato le rispettive

posizioni e hanno notificato prove. L'istruttoria, nel cui ambito sono stati

assunti una relazione 5 dicembre 2022 del curatore delle figlie, un

aggiornamento dell'audizione delle figlie a cura della psicologa R______

G______ del 3 marzo 2023, delucidato il 20 aprile seguente, e uno della

valutazione delle competenze genitoriali della psicologa L______ W______ del 6

marzo 2023, è stata chiusa il 20 aprile 2023. Alle

arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel

suo memoriale del 17 maggio 2023 l'attore ha riaffermato le proprie domande, proponendo

un piano dei soggiorni delle figlie su due settimane (con domicilio

amministrativo e collocamento prevalente presso la madre) e l'istituzione di una

psicoterapia su mandato per entrambe le ragazze. Egli ha chiesto altresì di liquidare

il regime dei beni accertando che non vi sono crediti fra coniugi e che ognuno rimane

proprietario di quanto in suo possesso o, in via subordinata, di condannare la

moglie a versargli una somma di fr. 1397.– riconoscendole fr. 2400.–,

corrispondenti alla metà dei premi da lui pagati nel 2020 e nel 2021 per le

polizze del “terzo pilastro”. Egli ha inoltre proposto di ordinare al proprio

istituto previdenziale di versare fr. 78 866.25 su un conto di libero passaggio intestato alla moglie. Nel suo allegato

conclusivo del 15 giugno 2023 AO2 ha

ribadito le sue domande iniziali.

G. Statuendo

con sentenza del 2 agosto 2023, il Pretore ha pronunciato il divorzio

(dispositivo n. 1), ha mantenuto l'esercizio congiunto dell'autorità parentale

sulle figlie (n. 2), ha affidato E______ alla madre (n. 3) e A______ a entrambi

Fatti

i genitori con domicilio presso la madre, regolamentan­do il soggiorno della minore

dall'uno o dall'altro (n. 4), ha disciplinato il diritto di visita paterno a

E______ (n. 5), ha prescritto che gli scambi delle figlie fra genitori avvengano

senza l'ausilio di terzi (n. 6), ha confermato la curatela educativa in favore

delle ragazze, definendone i compiti e mettendone i costi a carico delle parti

in ragione di metà ciascuno (n. 7), ha ingiunto ai genitori di far seguire alle

figlie una psicoterapia e in particolare ad A______ a cura del dott. M______

T______, ponendone le spese non coperte dall'assicurazione malattia a carico

del padre (n. 8), e da ultimo ha attribuito i passaporti delle figlie al padre

e le carte d'identità alla madre (n. 9).

Ciò

posto, il Pretore ha dichiarato inammissibile la richiesta della moglie di ottenere

l'uso dell'abitazione coniugale “in via definitiva” (n. 10), ha liquidato il

regime dei beni suddividendo a metà il valore di riscatto di due polizze

assicurative intestate al marito (n. 11.1 e 11.2), ha obbligato la moglie a

versare al marito fr. 1297.23 (n. 11.3), ha suddiviso a metà gli averi

della previdenza accumulati dai

coniugi durante il matrimonio, ordinando la trasmissione degli atti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità del conguaglio (n.

12), ha condannato AP1 a versare un contributo alimentare per E______ di fr.

1053.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al maggio del 2027 e di

fr. 1113.– mensili dopo di allora, oltre a uno per A______ di fr. 600.–

mensili, per entrambe fino alla maggiore età o fino al termine di un'adeguata

formazione, ha stabilito che per le spese straordinarie vale l'art. 286 cpv. 3

CC (n. 13), non ha fissato contributi alimentari fra coniugi (n. 14) e ha

dichiarato priva d'oggetto la richiesta di attribuzione degli accrediti

educativi per E______ (n. 15), attribuendo tali accrediti per A______ ai

genitori in ragione di metà ciascuno (n. 16).

La richiesta di gratuito

patrocinio formulata dall'attore è stata respinta (n. 17), mentre quella della

convenuta è stata accolta (n. 18). Le spese processuali di fr. 6000.– complessivi

sono state poste per un quarto a carico dell'attore e per il resto a carico

della convenuta (n. 19), obbligata a rifondere al marito fr. 5434.– per ripetibili

ridotte (n. 20). Al patrocinatore d'ufficio della moglie è stata riconosciuta una

remunerazione di fr. 4975.74 (n. 21).

H. Contro la sentenza appena

citata AO2 è insor­ta a questa Camera con un appello del 14 settembre 2023 per

ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, la riforma del giudizio

impugnato nel senso di vedersi affidare A______ in forma esclusiva (dispositivo

n. 4), di confermare l'attuale disciplina del diritto di visita paterno alle

due figlie (n. 5), di porre le spese della curatela educativa a carico di AP1

(n. 7), di rinunciare all'obbligo di far seguire alle figlie una

psicoterapia (n. 8), di lasciare a lei anche i passaporti delle figlie (n.

9), di obbligare AP1 a versare un contributo alimentare di fr. 1650.– mensili

per A______ e uno di fr. 2010.– mensili per E______ fino al termine della

formazione (n. 13), di condannare il marito a versarle un contributo alimentare

di fr. 852.70 mensili (o, nel caso in cui non fossero riconosciuti contributi

di accudimento, un importo fino a concorrenza del suo minimo esistenziale di

fr. 2791.50 mensili) fino al pensionamento del marito (n. 14) e di

attribuirle i contributi di accudimento per le figlie (n. 15). L'appello non è

stato notificato a AP1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le

sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.

311.

cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie

patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto quest'ultima riserva non si pone,

litigiosa essendo anche la custodia della figlia minore, controversia

appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della

convenuta il 3 agosto 2023 (tracciamento

dell'invio n. __.__.______.________, agli

atti). Il termine tuttavia è rimasto sospeso fino al 15 agosto 2023

(compreso) in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe così scaduto giovedì

14.

settembre 2023. Introdotto quello stesso giorno (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________,

agli atti), l'appello in esame è

pertanto ricevibile.

2.

Litigiosi rimangono in

questa sede la custodia della figlia A______, alcuni aspetti della disciplina

del diritto di visita paterno alla figlia E______, l'assunzione dei costi della

curatela educativa, l'obbligo di far seguire alle figlie una psicoterapia, il

possesso dei passaporti delle figlie, l'attribuzione dell'alloggio coniugale e

del suo contenuto, la liquidazione del regime dei beni, i contributi alimentari

per moglie e figlie e l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi AVS.

Il resto, compre­so il principio del divorzio, è passato in giudicato e

ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).

3.

Per

quel che riguarda l'affidamento della figlia minore A______, il Pretore,

accertato l'idoneità di entrambi i genitori all'affidamento, ha rilevato che, pur

permanendo tra loro una certa conflittualità, nel 2022 il

diritto di visita paterno si è svolto positivamente e regolarmente. Per il

primo giudice, poi, entrambi i genitori sono in grado di occuparsi delle figlie

in modo adeguato e continuativo, sia perché il padre, pur lavorando a tempo

pieno gode di un orario flessibile, ha la possibilità di lavorare da casa uno o

due giorni la settimana e può ricorrere all'aiuto dei propri genitori, sia

perché la madre, oggi senza occupazione, è tenuta a riprendere un'attività

lucrativa. Inoltre il Pretore ha constatato che la poca distanza delle rispettive

abitazioni appare favorevole per una custodia alternata. Quanto all'opinione

delle figlie, egli ha ricordato che A______ ha chiesto di trascorrere più tempo

con il padre e addirittura di stare una settimana da ciascun genitore e di

andare in vacanza con l'uno o con l'altro, mentre E______ ha dichiarato di

voler restare dalla madre, di preferire rientrare per la notte dopo il diritto

di visita paterno infrasettimanale e ha auspicato più flessibilità nei fine

settimana. Tenuto conto infine del parere della delegata all'ascolto e della

presenza di un curatore, che media i conflitti fra i coniugi, così come del sostegno

terapeutico istituito in favore delle figlie, il Pretore ha disposto l'affidamento

esclusivo di E______ alla madre e quello alternato di A______ ai genitori, disciplinando

il soggiorno della medesima dall'uno o dall'altro e l'assetto per le vacanze

scolastiche nel seguente modo:

la prima settimana

(termina con il fine settimana dal padre):

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

mamma

mamma

mamma

pranzo

mamma

papà

papà

papà

notte papà

la seconda settimana (termina con il fine

settimana dalla mamma):

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

pranzo

papà

mamma

pranzo

mamma

papà

pranzo

papà

mamma

mamma

notte

mamma

notte

papà

notte

mamma

– ogni

genitore potrà trascorrere due settimane consecutive con la figlia durante le

vacanze estive;

– la

figlia trascorrerà alternativamente di anno in anno la settimana con il giorno

di Natale presso un genitore e quella con il giorno di S. Silvestro presso l'altro;

– la

figlia trascorrerà alternativamente, di anno in anno, la settimana di Pasqua

con un genitore e quella di Carnevale con l'altro;

– la

figlia trascorrerà alternativamente, di anno in anno, la settimana di

Ognissanti con un genitore e l'anno successivo con l'altro.

– la

figlia mantiene il domicilio legale presso quello della madre.

a) AO2 sollecita l'affidamento esclusivo

anche di A______, rimproverando al Pretore di non avere vagliato correttamente

la valutazione rilasciata in sede di delucidazione orale dalla delegata

all'ascolto della figlia, R______ G______. Essa ricorda che quest'ultima ha riconosciuto

di aver appre­so da lei che A______ era stata male dopo aver saputo della

custodia alternata chiesta dal padre, ha riferito che il padre stesso le aveva

comunicato di essere preoccupato per le ripercussioni di tale modalità sulla

figlia e ha ammesso di non avere approfondito gli strascichi causati dai

frequenti spostamenti e la mancanza di relazioni sociali a Cu______. L'appellante

fa carico così al primo giudice di essersi fondato su una valutazione

contraddittoria senza un serio esame dei disagi manifestati dalla figlia e

senza considerare che questa soffre di mutismo selettivo, sicché ha violato “il

suo obbligo di valutare ogni aspetto della questione”.

b) Il giudice del divorzio disciplina i

diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti

della filiazione (art. 133 cpv. 1 CC). Se l'autorità parentale rimane

congiunta – come nel caso specifico – il giudice esamina, a istanza di un

genitore o del figlio se per il bene del figlio sia opportuno disporre una

custodia alternata (art. 298 cpv. 2ter CC). Qualora non reputi sussisterne i presupposti (o

qualora nessuno chieda tale forma di custodia), egli affida la custodia esclusi­va

a un genitore e regola le relazioni personali dell'altro con il figlio

(“diritto di visita”: DTF 142 III 622 consid. 3.2.4). Quanto alla

custodia alternata, essa deve rispondere al bene del figlio, gli interessi dei

genitori passando in secondo piano (DTF 143 I 30 consid. 5.5.3, 142 III 615

consid. 4.3; RtiD

II-2020

pag. 840 consid. 3b e 3c con rinvii; più di recente: I CCA, sentenza inc.

11.2022.18

del 4 ottobre 2024 consid. 8). A tal fine il giudice valuta le

circostanze del caso concreto nel loro insieme: la situazione dei coniugi prima

e dopo la separazione, l'idoneità educativa dei genitori e la vicendevole

capacità di comunicare e di collaborare, la stabilità che deriva dal

mantenimento di una data situazione, la possibilità per i genitori di occuparsi

personalmente del figlio, la situazione geografica e la distanza delle

abitazioni, l'età del figlio e la di lui appartenenza a una fratria o a una

cerchia sociale, come pure il desiderio manifestato dal minorenne.

A

parte le capacità educative dei genitori, i criteri enunciati sono

interdipendenti e la loro importanza è legata alle circostanze specifiche. La

stabilità e la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del

figlio ha un ruolo preminente ove si tratti di bambini piccoli, mentre per un

adolescente può essere importante l'appartenenza a una cerchia sociale. La

capacità di collaborazione dei genitori quando il figlio frequenta la scuola o

quando la distanza fra i luoghi di residen­za dei genitori esige

un'organizzazione più complessa è essenziale, viste le misure d'organizzazione

e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia richiede.

Non osta a una custodia alternata il solo fatto che un genitore si opponga a

tale forma di affidamento o che le parti non sappiano cooperare, a meno che

esse si affrontino in un conflitto marcato e persistente (DTF 142 III 615

consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale

5A_972/2023 del 23 maggio 2024 consid. 3.1.2; analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2022.18 del 4 ottobre 2024 consid. 8).

c) Nel

caso in esame, l'appellante non contesta né le capacità educative del marito né

la possibilità per lui di prendersi

cura della figlia. Essa non sostiene nemmeno che la conflittualità fra genitori

costituisca un impedimento insormontabile dal profilo della comunicazione

necessaria per le misure d'organizzazione e dello scambio regolare di

informazioni richieste da una custodia alternata o che la mediazione del

curatore educativo non sia sufficiente per superare tali difficoltà. Quanto essa

teme è che la modifica dell'assetto vigente possa nuocere alla figlia. Gli atti

non corroborano tuttavia la sua preoccupazione. Certo, la delegata all'ascolto

ha confermato di avere appreso da AO2 che “A______ è stata male dopo aver

saputo che l'attore chiede un affidamento alternato” (verbale del 20 aprile

2023, pag. 2). Ma ciò non toglie che la ragazza, prossima ai 12 anni al momento

dell'audizione, ha espresso il desiderio – per scritto, data la sua patologia –

di “stare metà e metà”, ovvero una settimana dal padre e una dalla madre, non

senza esprimere anche l'auspicio che la madre si impegnasse a non “attingere

più alle minacce e modalità distruttive” una volta ricevuta la trascrizione

delle sue dichiarazioni (relazione 3 marzo 2023 della psicologa R______

G______, pag. 2 e 9). All'udienza di delucidazione orale del rapporto, inoltre,

la specialista ha escluso che la ragazza si sia contraddetta o abbia frainteso

la domanda riguardo ai propri desideri per il futuro e ha sottolineato che

A______ ha risposto dopo essere stata informata che “non ci sono vincoli e che

è libera di scegliere” (verbale del 20 aprile 2023, pag. 2 a metà e pag. 3 in

fondo).

Contrariamente

a quanto pretende la convenuta, inoltre, dal verbale di delucidazione non si desumono

contraddizioni della figlia. La specialista ha sì spiegato che un affidamento

alternato nei modi indicati da A______ (una settimana da ciascun genitore) non

era auspicabile nel caso concreto, ma ha confermato anche l'adeguatezza di un

affidamento alternato con una quota di accudimento del 40% per il padre e del 60%

per la madre, evitando permanenze troppo lunghe dal­l'uno o dall'altro (verbale

del 20 aprile 2023, pag. 3). È vero che la psicologa ha ammesso di non avere

approfondito con A______ i disagi dovuti alla distanza del domicilio paterno

dalla scuola e alle sue relazioni sociali (loc. cit.). L'appellante non spiega

tuttavia quali seri disagi possa dover affrontare la ragazza, vista la “breve

distanza dei domicili dei coniugi” accertata dal primo giudice (4.7 km).

d) Relativamente

alla patologia di A______, non risulta – né l'appellante pretende – che la

minore incontri difficoltà di comunicazione con il padre. Inoltre quest'ultimo

si è dimostrato molto attento a tale problema e preoccupato per la decisione

della madre di interrompere, senza apparenti ragioni oggettive, la terapia

presso lo psicoterapeuta M______ T______, specializzato nel trattamento di

bambini con mutismo selettivo (aggiornamento 6 marzo 2023 della

valutazione rilasciata dalla psicologa L______ W______ sulle competenze dei

genitori, pag. 3 in fondo e pag. 8 verso l'alto). L'affidamento alternato al

padre risulta pertanto indicato anche sotto tale profilo siccome idoneo a

facilitare la ripresa della terapia, giudicata “fondamentale e prioritaria”

dall'esperta (aggiornamento citato, pag. 12) e “urgente” dalla delegata all'ascolto

(verbale del 20 aprile 2023, pag. 3 in fondo).

e) Non

si trascura che il desiderio di un figlio non basta, da sé solo, per

decidere in merito alla custodia parentale, men che meno per modificare un

assetto in vigore (I CCA, sentenza inc. 11.2022.18 del 4 ottobre 2024 consid. 9

con rinvii). Resta il fatto che nel caso precipuo la custodia alternata non è dovuta

solo dall'opinione espressa da A______ ma, come detto, si giustifica anche nell'interesse

di lei, considerando in particolare che la madre ha disatteso le aspettative

sulla continuità della presa a carico terapeutica della minore. Inoltre

rispetto all'assetto stabilito a protezione dell'unione coniugale la modifica

non è particolarmente incisiva, poiché a quel tempo, tenuto conto del diritto

di visita infrasettimanale, i soggiorni di A______ dal padre rappresentavano il

25–30% del tempo sull'arco delle due settimane, mentre con la custodia

alternata la ragazza sta ora con il padre per circa il 40% del tempo calcolato

su quattordici giorni. Ne discende, in definitiva, che la valutazione del

Pretore resiste alla critica.

4.

Relativamente

al diritto di visita infrasettimanale di AP1 alla figlia maggiore E______

affidata alla madre, il Pretore ha tenuto conto del desiderio della ragazza di

rientrare a dormire casa dalla madre in occasione delle visite infrasettimanali

e ha verificato che il ricorso al Punto d'Incontro per il passaggio delle

figlie fra i genitori non è più necessario. Egli ha pertanto sostanzialmente

confermato l'assetto precedente prevedendo, in caso di disaccordo, quanto

segue:

– un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì

sera alle ore 18.00 fino a domenica sera alle ore 17.00;

– un giorno

infrasettimanale:

- durante l'anno scolastico, dal termine della

scuola fino alle ore 20.00;

-

durante le vacanze scolastiche, dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

a)

L'appellante non contesta la regolamentazione delle vacanze, ma chiede la conferma

dell'attuale disciplina delle visite settimanali con scambio al Punto d'incontro,

facendo valere sostanzialmente che lo stesso AP1 aveva proposto con la petizione

la conferma di tale disciplina, salvo rinunciare a ogni richiesta di giudizio in

proposito nel memoriale conclusivo. Essa ripropone pertanto quella disciplina,

ovvero:

– un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera

alle ore 18:00 fino a domenica sera alle ore 17.00 con scambio delle figlie al

Punto d'Incontro;

– una

sera infrasettimanale con cena nelle seguenti modalità:

- le

settimane pari, il mercoledì dalle ore 17.30 presso il Punto d'incontro fino a

giovedì mattina, quando il padre riaccompagnerà le figlie a scuola;

- le

settimane dispari, il giovedì dal termine della scuola fino alle ore 20.00 con

riconsegna delle figlie a casa della madre;

b)

Intanto giovi ricordare che in un

procedimento retto dal principio inquisitorio

illimitato (art. 296 cpv. 3 CPC) il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (art. 58 cpv. 2 CPC; sentenza

del Tribunale federale 5A_454/2019 del 16 aprile 2020 consid. 4.2.2

in: FamPra.ch 2020 pag. 784; I CCA, sentenza inc. 11.2022.192 del 20 novembre

2024.

consid. 4 con rinvio). A parte ciò, l'appellante non spiega perché il

Pretore avrebbe dovuto prescindere dall'opinione della figlia E______, prossima

ai 16 anni al momento dell'audizione, la quale ha chiaramente espresso il

desiderio di non voler pernottare dal padre in occasione delle visite

infrasettimanali, ma di voler rientrare a domicilio (dichiarazione d'ascolto

della psicologa R______ G______ del 3 marzo 2023, pag. 2 in alto). Dall'istruttoria

è risultato inoltre che il passaggio delle figlie al Punto d'incontro non è più

opportuno né necessario, sia perché le ragazze vivevano l'attesa nella

struttura in maniera negativa (rapporto del curatore educativo K______ P______

del 5 dicembre 2022, pag. 2) sia perché, accompagnate in automobile dal padre, esse

sono in grado di compiere autonomamente il breve tragitto fino all'abitazione

della madre (rapporto d'ascolto citato, pag. 1 verso il basso). Su questo punto

l'appello non può pertanto trovare accoglimento.

5.

In

relazione alla curatela educativa per le figlie l'appellante censura unicamente

la ripartizione dei costi, che il Pretore ha messo a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno. Essa chiede di addebitare al marito la totalità della

spesa, affermando di non essere in grado di farvi fronte. Ora, i costi di una

misura protezione del figlio decisa a

norma del­l'art. 307 CC, come quella disposta dal Pretore nella fattispecie,

rientrano nel­l'obbligo di mantenimento dei genitori e sono da loro assunti nella misura delle loro forze (art. 276 cpv. 1 e 2 CC; DTF 141 III 402 consid. 4; più

di

recente: sentenza del Tribunale federale

5A_342/2023 del

7.

novembre

2024.

consid. 4.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.81 del 19 settembre 2016 consid. 3 con rinvio). Nella fattispecie il Pretore ha suddiviso i costi

della curatela educativa a metà tra i genitori, come da loro concordato all'udienza

di conciliazione (verbale del 22 novembre 2021, pag. 2). È possibile che

l'interessata sia attualmente senza redditi. Nondimeno, come si vedrà in

appresso (consid. 10), l'imputazione da parte del Pretore di un reddito

ipotetico per un'attività lucrativa al 90% fino al maggio del 2027 e a tempo

pieno dopo di allora resiste all'appello. In circostanze siffatte non è dato a

divedere perché la convenuta non debba contribuire agli oneri della misura a

protezione della figlia.

6.

In

merito all'obbligo imposto ai genitori di far seguire alle figlie – e in

particolare ad A______ – una psicoterapia “a cura del dottor M______ T______ o

di una persona da lui designata”, il Pretore ha motivato tale provvedimento fondandosi

sulle indicazioni della psicologa L______ W______ e della delegata all'ascolto

R______ G______ circa la necessità di un sostegno psicologico per entrambe le

figlie, come pure sull'importanza di un'immediata presa a carico da parte di un

terapeuta specializzato nel mutismo selettivo per quanto riguarda A______.

a) AO2

chiede la revoca del provvedimento, lamentando che il primo giudice ha ignorato

la sua comunicazione del 13 aprile 2023 nella quale essa lo informava delle

difficoltà avute con il terapeuta designato e del fatto che dal maggio del 2023

A______ è seguita con successo da un'altra psicoterapeuta. A suo parere, il

Pretore ha disatteso i diritti personali dei genitori imponendo quel

professionista sanitario, la cui scelta spettava se mai all'Autorità regionale

di protezione. Sta di fatto che l'appellante contesta la scelta del terapeuta,

ma non mette in discussione la necessità di far segui­re alle figlie una

psicoterapia.

b) Quanto

alla persona dello specialista, la delegata all'ascolto R______ G______ e la

psicologa L______ W______ hanno individua­to quello più adatto nel dott.

M______ T______, psicologo e psicoterapeuta specializzato in mutismo selettivo

(verbale del 20 aprile 2023, pag. 3, e aggiornamento della valutazione delle competenze genitoriali del 6 marzo

2023, pag. 12). Interpellato da AO2 alla fine di gennaio 2023, quegli non aveva

disponibilità per riprendere immediatamen­te la terapia, ma si è detto pronto a

ricominciare con le sedute la terza settimana di marzo grazie a una collega del suo studio e sotto la sua

supervisione (doc. 44). L'appellante, che non parrebbe aver dato riscontro all'offerta,

sostiene ora che A______ è seguita con successo da un'altra terapista. Non si

dimentichi tuttavia che in precedenza essa aveva interrotto il sostegno

psicologico della figlia senza fondate ragioni (aggiornamento citato, pag. 8).

Né vi sono motivi di ritenere che il dott. M______ T______ non sia più disposto

a seguire la ragazza o non sia in grado di designare un collega con le giuste

competenze. Dovesse poi costui ritenere già adeguato il sostegno attualmente

ricevuto da A______, il provvedimento potrà sempre essere adattato.

7.

L'appellante sollecita

altresì la consegna dei passaporti delle figlie. Al riguardo il Pretore ha

ricordato che in passato alla moglie era stato ordinato di depositare tali documenti

di legittimazione in Pretura perché la precedente curatrice aveva riferito che AO2

minacciava di volersi trasferire con le figlie in Brasile. Tenuto conto del

rischio di un allontanamento e dell'età di A______, il Pretore ha deciso perciò

di consegnare i passaporti delle figlie al marito e le carte d'identità alla

madre.

a) L'appellante

obietta di essersi opposta alla domanda del marito e sostiene che il rischio di

un allontanamento non è più attuale, tant'è che con decisione dell'11 maggio

2021.

il Pretore le aveva restituito i passaporti in questione. A suo parere

pertanto il principio della regiudicata non consentiva di modificare simile

decisione sulla base di argomenti del marito da lei contestati.

b) Nel

caso in rassegna il deposito dei passaporti di E______ e A______ era stato ordinato nell'ambito della procedura a

tutela dell'unio­ne coniugale con

decreto supercautelare del 17 gennaio 2020, confermato in via cautelare il 31

gennaio seguen­te (inc. SO.2019.650). Tale procedura si è conclusa con un

accordo, omologato con decisione del 15 ottobre 2020 registrata a verbale, decisione

che tuttavia nulla prevedeva sul destino dei documenti di legittimazione. Così

richiesto da AO2, con decisione dell'11 maggio 2021 il Pretore ha revocato di

conseguenza la misura cautelare, disponendo la restituzio­ne dei passaporti alla richiedente (inc. SO.2021.1260). L'8

giugno 2021 questa Camera ha stralciato dai ruoli per desistenza un appello

presentato da AP1 contro tale decisione (inc. 11.2021.70). Se non che, adito

da AP1, nel frattempo il primo giudice ha deciso il 20 maggio 2021 nella

procedura di divorzio di conservare i due passaporti depositati in

Pretura. E tale provvedimento è poi

stato confermato, visto l'accordo della moglie, con decreto cautelare a verbale

del 22 novembre 2021.

c) Contrariamente all'opinione

dell'appellante, di conseguenza, durante la procedura a tutela dell'unione

coniugale il Pretore aveva sì ordinato – su richiesta della curatrice delle

figlie – il deposito dei passaporti, ma non era stato chiamato a giudicare a

quale genitore tali passaporti dovessero essere poi consegnati. Per di più, il

provvedimento cautelare deciso nelle misure protettrici è decaduto per legge, non

essendo intervenuto un giudizio “di merito”. Per contro, nella causa di

divorzio il marito ha chiesto che i passaporti fossero consegnati a lui e che le

carte d'identità fossero date alla moglie. Nelle circostanze descritte non si

può dire che il provvedimento richiesto avesse lo stesso oggetto di quello postulato

a tutela dell'unione coniugale. Al Pretore non può essere mosso dunque alcun

rimprovero per essere entrato nel merito della richiesta.

d) Accertato

ciò, rimane il fatto che i genitori detentori dell'autorità parentale congiunta

non riescono ad accordarsi sul possesso dei documenti di legittimazione delle

figlie. L'appellante contesta la fondatezza dei tali timori espressi dal marito

riguardo a un suo trasferimento delle figlie in Brasile, che definisce non più

attuali. Ad ogni modo, nella fattispecie ogni genitore è in possesso un

documento d'identità delle figlie ed entrambi possono recarsi con le figlie in

quasi tutti gli Stati dell'Unione europea e dello “spazio Schengen” per

vacanze, per brevi gite o acquisti. Mal si comprende, dunque, perché tutti i

documenti d'identità dovrebbero essere in possesso della madre, tanto più che il

padre si vede affidare la figlia minore. Quanto al possesso dei passaporti, ove

l'appellante intendesse recarsi con le figlie in Brasile, in particolare per

consentire normali rapporti con la sua famiglia d'origine, essa potrà

comunicare le proprie intenzioni all'altro genitore, chiedendogli di

consegnarle tali documenti, e in caso di disaccor­do potrà rivolgersi all'Autorità

di protezione dei minori, la qua­le valuterà eventuali rischi per le minori non

solo in relazione ai timori evocati dal padre, ma anche – ad esempio – per le

condizioni specifiche della destinazione, la durata e il periodo del viaggio (CDP,

sentenza inc. 9.2022.123 del 21 febbraio 2023 consid. 3 e 5). Neppure al

proposito si giustifica pertan­to di riformare la decisione del Pretore.

8.

In

merito alla liquidazione del regime dei beni, da esaminare prima delle

questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2,

ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.176

del 27 agosto 2024 consid. 3), l'appellante chiede che gli sia assegnata

definitivamente l'abitazione coniugale con il suo contenuto e si oppone al

versamento di fr. 1297.23 al marito a titolo di ripartizione degli averi sul

suo conto risparmio al momento della litispendenza.

a) Per

quanto attiene all'abitazione coniugale, il Pretore ha premesso che la moglie già

occupa tale alloggio in esito alla procedura a tutela dell'unione coniugale e

ha ricordato che, con il divorzio, in virtù dell'art. 121 cpv. 1 CC il giudice

può – a determinate condizioni – attribuire a uno dei coniugi i diritti e gli

obblighi risultanti da un eventuale contratto di locazione. Nondimeno egli ha

reputato inammissibile la domanda del­l'interessata con l'argomento che “mal si

comprende su che base legale nel presente procedimento la moglie rivendica l'assegnazione

in via definitiva dell'abitazione coniugale ivi compreso il relativo

contenuto”. L'appellante obietta che la decisione a tutela dell'unione

coniugale non conferiva diritti definitivi e che lo stesso attore proponeva l'identica

soluzio­ne. Il che sarà anche vero, ma come ha rilevato il primo giudice

l'interessata non ha minimamente motivato la richiesta, senza spiegare in

particolare perché ricorrerebbero i presupposti del­l'art. 121 cpv. 1 CC che

giustificherebbero, dopo la partenza del marito, di trasferire il contratto di

locazione a lei sola con effetti vincolanti per il locatore. Per ora i coniugi

rimangono dunque conduttori dell'appartamento con tutti i diritti e gli obblighi

solidali che ne discendono.

Quanto

agli oggetti contenuti nell'abitazione coniugale, la questione è che, come riconosce

anche l'appellante, al proposito non v'era contenzioso, il marito avendo

proposto di accertare che, salvo tre oggetti la cui sorte non è più litigiosa,

“ogni altro bene resta di proprietà del suo possessore” (petizione, pag. 11) e

ribadire nel memoriale conclusivo che, tranne i crediti per gli averi bancari e

le polizze assicurative, non v'erano più beni da dividere o crediti da

liquidare, sicché il regime andava considerato definitivamente sciolto e

liquidato (pag. 18). In simili circostanze fa manifestamente difetto un interesse

degno di protezione della convenuta per vedere accertare quanto ha già

riconosciuto il marito (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC). Nel suo esito il

giudizio impugnato sfugge dunque a censura.

b) Circa

gli averi bancari, il Pretore ha ritenuto ammissibile la domanda formulata dal

marito nel memoriale conclusivo, nel senso che ha accertato i saldi dei conti

intestati ai coniugi al momento della litispendenza e ha fissato in fr. 1297.23

quanto la convenuta deve versare all'attore in liquidazione del regime dei

beni. L'appellante sostiene che una mutazione dell'azione nel memoriale

conclusivo è irrita e che il Pretore non poteva pronunciarsi al riguardo senza

invitarla a esprimersi sulla nuova domanda. Essa rileva ad ogni modo che il

saldo dei suoi conti era costituito dai contributi di mantenimento e dallo

stipendio da utilizzare per far fronte alle spese correnti, compresi i fondi

sul conto risparmio.

In

realtà, già con la petizione di divorzio il marito aveva preteso che in

liquidazione del regime dei beni fossero suddivisi – tra l'altro – i risparmi

depositati sui conti correnti o di risparmio (pag. 11), per poi precisare la

pretesa in fr. 1397.– nel memoriale conclusivo (pag. 18). Non si tratta dunque

di una mutazione dell'azione soggetta agli art. 229 e 230 CPC Né l'appellante

asserisce che il marito potesse quantificare la domanda prima del memoriale

conclusivo. E alla pretesa da lui formulata nel memoriale conclusivo del 17

maggio 2023 essa avrebbe potuto reagire nel proprio memoriale conclusivo del

15.

giugno successivo. Ne discende che la censura si rivela infondata per

quanto attiene all'aspetto formale e tardi­va per quanto concerne gli argomenti

sollevati per la prima volta in appello sul merito della pretesa (art. 317 cpv.

1.

CPC).

9.

Litigiosi

sono anche in concreto i contributi alimentari per moglie e figlie. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha imputato alla moglie un reddito ipotetico di

fr. 2770.– mensili per un'attività al 90% fino al 16° compleanno di età di

A______ e di fr. 3080.– mensili per un'occupazione a tempo pieno dopo di

allora. Quanto al fabbisogno minimo “allargato” di lei, il primo giudice l'ha

stabilito in fr. 2665.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 1450.–, spe­se accessorie

fr. 150.– ./. fr. 400.– pari al 30% complessivo del costo dell'alloggio già

compreso nei fabbisogni in denaro delle figlie, cassa malati ./. il sussidio

fr. 15.–, assicurazione RC privata fr. 15.–, abbonamento ai mezzi pubblici

fr. 36.75, imposte fr. 75.– ./. fr. 27.– inseriti nei fabbisogni minimi

delle figlie). Relativamente al marito, il Pretore ne ha accertato il reddito

in fr. 6764.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo “allargato” di fr.

3719.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo con supplemento di

fr. 75.– per l'affidamento alternato di A______ fr. 1275.–, pigione

con spe­se accessorie fr. 1450.–./. fr. 145.– per il 10% già compreso nel

fabbisogno in denaro di A______, assicurazione economia domestica e RC privata

fr. 14.10, cassa malati con copertura complementare fr. 341.65, spese

di trasferta professionali fr. 112.70, assicurazione RC auto fr. 46.20,

imposta di circolazione fr. 29.50, telefonia fr. 44.50, polizza assicurazione

vita fr. 150.–, imposte fr. 400.–).

Quanto

alle figlie, il primo giudice ha calcolato il fabbisogno minimo di E______,

affidata alla madre, in fr. 780.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 320.–, cassa malati fr. 95.15

riconosciuti dal padre, partecipazione

alla quota d'imposta a carico del genitore fr. 13.50 ./. assegno

familiare fr. 250.–). Il fabbisogno

minimo di A______, in custodia alternata, è stato stabilito fino al maggio del 2027

in fr. 735.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–,

costo dell'alloggio fr. 145.– dal padre e fr. 80.– dalla madre, cassa malati

fr. 95.15 riconosciuti dal padre, partecipazione alla quota d'imposta a carico del genitore fr. 13.50

./. assegni familiari fr. 200.–) e dal giugno del 2027 in fr. 685.– mensili (assegno

familiare di fr. 250.–). Il Pretore ha constatato inoltre che nella

fattispecie non v'è spazio per un contributo di accudimento, la madre essendo

in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo allargato con il reddito

imputatole.

In

esito a tali accertamenti il Pretore ha determinato un'ecceden­za di fr. 1635.–

mensili complessivi nel fabbisogno familiare fino al maggio del 2027, onde una

quota di un sesto di fr. 272.50 mensili in favore di ciascuna figlia, e dopo di

allora un'eccedenza di fr. 1995.– mensili complessivi e una quota di fr. 332.50

mensili per le figlie. Egli ha definito così il contributo di mantenimento per

E______ fino al maggio del 2027 in fr. 1053.– mensili arrotondati (fr. 780.– di

fabbisogno minimo e fr. 272.50 per la quota di eccedenza), rispettivamente

di fr. 1113.– mensili arrotondati dopo di allora (fr. 780.– di fabbisogno minimo

e fr. 332.50 per la quota di eccedenza), assegni familiari non compresi.

Analogamente

per A______ il primo giudice ha calcolato un fabbisogno comprensivo dell'eccedenza

di fr. 1007.50 mensili fino al maggio del 2027 (fr. 735.– di fabbisogno minimo

e di fr. 272.50 per la quota di eccedenza), rispettivamente di fr. 1017.50

mensili dal giugno del 2027 in poi (fabbisogno minimo fr. 685.– e quota di

eccedenza fr. 332.50). In considerazione dell'affidamento alternato egli

ha suddiviso a metà tali importi e tenuto conto della differenza del rispettivo

costo dell'alloggio, come pure della rispettiva cassa malati e delle imposte

assunte dalla madre, onde un contributo a carico del padre di fr. 413.– mensili

fino al maggio del 2027 e di fr. 418.– mensili dopo di allora che, visto quanto

da lui offerto, ha aumentato a fr. 600.– mensili oltre agli interi assegni

familiari.

Quanto

alla moglie, il Pretore ha ricordato che con il reddito imputatole essa è in

grado di sopperire al proprio fabbisogno mini-mo “allargato” conservando un

margine disponibile mensile di fr. 105.– fino al maggio del 2027 e di fr.

415.– dopo di allora. Ne è seguita in definitiva la reiezione della richiesta di

contributo alimentare formulata dalla convenuta.

10.

Per

quel che concerne il reddito ipotetico imputato alla moglie, il Pretore ha

ricordato che costei, trentasettenne al momento della separazione e

quarantaduenne al momento del divorzio, ha esercitato un'attività lucrativa dal

novembre del 2015 al giugno del 2020 come “collaboratrice di cassa” a tempo

parziale (30%) per la M______ SA di L______, per poi riscuotere successivamente

indennità di disoccupazione fino al 30 novembre 2022 e svolgere un'attività

temporanea per la C______ C______. Egli ha rammentato inoltre che la convenuta medesima

ha dichiarato di avere frequentato la scuola dell'obbligo in Brasile, di non

avere conseguito un diplo­ma professionale, di avere tentato di iscriversi nel

2001.

alla “scuola per infermiere” di C______, non superando l'esame di

ammissione senza più riprovarci in ragione dei costi, e di non avere preso in

considerazione altre formazioni. Rilevate talune discrepanze nella

documentazione relativa alle sue candidature, il primo giudice ha poi sottolineato

che in più occasioni il diritto alle indennità di disoccupazione le è stato

sospeso perché le sue ricerche d'impiego erano state ritenute qualitativamente

insufficienti.

Quanto

all'impegno da dedicare alle figlie, il Pretore ha rilevato che per la

primogenita, di 16 anni, cura e educazione non impediscono un'attività a tempo

pieno, mentre per la figlia minore, di 12 anni, il regime di custodia alternata

sgrava proporzionalmente la madre dai compiti di accudimento. Considerato che

la moglie è ancora giovane, in buona salute, conosce abbastanza bene

l'italiano

ed ha solo parziali obblighi di accudimento, il Pretore le ha imputato un

reddito potenziale di fr. 2770.– mensili netti al 90% fino al maggio del 2027

e di fr. 3080.– mensili netti dopo di allora, conseguibile – ad esempio – come

aiuto domestico o impiegata di vendita non diplomata.

a) L'appellante

fa valere, in sintesi, che il Pretore ha trascurato la situazione concreta di

A______, affetta da mutismo selettivo, e la necessità di seguirla

costantemente. Sottolinea che le esigenze specifiche di un figlio, come una

disabilità, vanno tenute in considerazione e rimprovera al primo giudice di essere

“passata oltre” ai disagi di una custodia alternata per liberarla parzialmente

da obblighi di accudimento, fermo restando che essa non potrà contare su turni

di lavoro à la carte. La convenuta sostiene poi che le considerazioni

sulla sua “buona salute” contraddicono le precedenti indicazioni del Pretore,

il quale l'ha invitata a seguire una cura psichiatrica, e i dubbi al riguardo sollevati

dal marito. Inoltre, essa prosegue, il primo giudice ha omesso di analizzare la

“situazione del mercato”, ricordando di essere stata licenziata da un lavoro

analogo a quello indicato nel giudizio impugnato e di avere percepito per due

anni indennità di disoccupazione, a dimostrazione della serietà delle ricerche

da lei intraprese. Di lingua madre portoghese, essa fa valere di avere minori

possibilità di impiego rispetto al personale transfrontaliero. Gli accertamenti

eseguiti in virtù del principio inquisitorio che si applica nel diritto di

filiazione, essa soggiunge, vanno considerati anche nel calcolo del contributo alimentare

in suo favore, senza dimenticare che le ricerche d'impiego effettuate ai fini

della disoccupazione escludono già prima facie l'imputazione di un

reddito ipotetico.

b) Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si dipar­te,

di regola, dal reddito effettivo dei coniugi. Se tuttavia, dando pro­va di

buona volontà, un coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di

più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia

determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato

a conseguirlo. Il giudice valuta così se

si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata

attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva

possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito

conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze

linguistiche, della formazione professionale (passata e futu­ra), delle

esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre

che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con

rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamen­te: RtiD I-2014 pag.

735.

consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a

con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.14 del 3

dicembre 2024 consid. 16b).

c) Relativamente

agli oneri di accudimento, come ricorda il primo giudice, per il genitore che

ha la cura della prole si presume esigibile un'attività lucrativa all'80%

quando il figlio minore inizia la scuola secondaria e al 100% dal 16° compleanno

(modello fondato sui livelli scolastici: DTF 147 III 495 consid. 4.7.6). Tali

linee guida vanno in ogni modo adattate al caso concreto, in particolare a una

disabilità del figlio (consid. 4.7.9). Nella fattispecie la figlia A______,

ormai tredicenne, frequenta la scuola media. Essa è affetta da mutismo

selettivo, ma l'appellante non accenna a elementi oggettivi che consentano di

valutare se e in che misura la sua cura e educazione eccedano la misura usuale

e siano perciò di intralcio all'esercizio di un'attività lucrativa. Quanto all'impegno

dovuto alla presa a carico psicoterapeutica disposta dal Pretore, il padre si è

dichiarato disposto ad assumerne l'onere organizzativo (aggiornamento della

valutazione 6 marzo 2023 della psicologa L______ W______, pag. 8 in fondo). Né

l'interessata contesta che l'affidamento alternato fissato nella sentenza

impugnata la alleggerisca praticamente della metà dell'accudimento (sulla

questione: sentenza del Tribunale federale 5A_743/2017 del 22 maggio 2019

consid. 5.3.3). Inoltre, come si è visto (consid. 4), la custodia alternata

risulta nell'interesse della figlia, sicché l'addebito mosso al Pretore si

riconduce a mera polemica. Per finire è manifesto che neppure con un'attività

all'80% è possibile far coincidere i turni di lavoro della madre con gli orari

di uno studente di scuola media, circostanza considerata dal modello fondato

sui livelli scolastici (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6).

d) Riguardo

al suo stato di salute, l'interessata non allude a incapacità di guadagno né

tanto meno pretende di avere dimostrato disturbi inabilitanti, fermo restando

che l'accertamento di menomazioni permanenti presuppone, se non una perizia,

almeno un rapporto specialistico indipendente (RtiD I-2014 pag. 736

consid. 4e con richiamo). Poco giova che il primo giudice o il marito

possano averle suggerito di “seguire una cura psichiatrica”, come da lei

preteso. Inoltre una siffatta terapia non è di ostacolo – di per sé – a un'attività

lucrativa a tempo pieno. Nel caso specifico non si può ritenere perciò che sotto

tale profilo sussistano intralci al­l'esercizio di una professione o

limitazioni alla capacità di guadagno.

11.

Per

quel che attiene alla possibilità effettiva di trovare un'occupazione, contrariamente

a quanto pretende l'appellante in una causa di divorzio occorre dimostrare – e

non solo rendere verosimile come nei procedimenti di indole sommaria – l'impossibilità

di reperire un'attività. Tanto meno basta allegare di avere esperito invano le

ricerche d'impiego prescritte dall'assicurazione contro la disoccupazione. Il

diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione perseguo­no infatti

scopi diversi, sicché un comportamento suscettibile di giustificare la riscossione

di indennità contro la disoccupazione può risultare insufficiente di fronte

agli

obblighi che incombono in forza del diritto di famiglia (sentenza del Tribunale

federale 5A_309/2023 del 3 aprile 2024 consid. 3.1.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.14 del 3 dicembre

2024.

consid. 16g).

Per

di più, l'interessata si limita a sostenere in concreto di avere svolto “serie”

ricerche, ma non contesta l'accertamento del primo giudice sulle discrepanze

constatate dal confronto della documentazione da lei prodotta o sulle penalità applicatele

dalla cassa di disoccupazione. A prescindere dalle circostanze del suo

licenziamento, che per altro essa non chiarisce, l'appellante ha pur sempre lavorato

per quasi cinque anni come “collaboratrice cassa”, sicché non v'è ragione di

ritenerla non qualificata per tale funzione, fermo restando che il Pretore non

ha preso in considerazione soltanto la possibilità di ricollocamento come

impiegata di vendita non diplomata, ma anche come aiuto domestico. Pur

considerando che il mercato del lavoro nel Cantone Ticino è caratterizzato dalla concorrenza dovuta al­l'ampia

disponibilità di manodope­ra frontaliera e anche tenendo conto della

limitata formazione della convenuta, non sussistono dunque gli estremi per

ritenere che una donna quarantenne e in buona salute non abbia la possibilità

di trovare un impiego, almeno in settori

poco qualificati. Quanto all'ammontare del reddito ipotetico stimato dal

Pretore per simili attività (fr. 2770.– mensili netti al 90%,

rispettivamente fr. 3080.– al 100%, senza periodo di adattamento), esso non è

contestato.

12.

L'appellante

si duole altresì che, comunque sia, “la richiesta [di contributo] avrebbe

dovuto coprire, in caso di rifiuto degli alimenti, almeno l'eccedenza

calcolata” dal Pretore. Al proposito il primo giudice ha premesso che la moglie,

considerata la sua capacità di reddito, è in grado di coprire il proprio

fabbisogno minimo e non è in ammanco, ma dispone un margine di fr. 105.– mensili

fino al maggio del 2027 e di fr. 415.– dopo di allora. Egli ha quindi

sottolineato che la convenuta non ha “nemmeno postulato il versamento della

quota di eccedenza di sua spettanza”. Visto pertanto che l'interessata non versa

in una situazione di ammanco e che in materia di contributi fra coniugi vige il

principio dispositivo, il primo giudice ha respinto la domanda della moglie

volta a ottenere un contributo di mantenimento (sentenza impugnata, pag. 26 in

fondo).

a) Nella

fattispecie invero, in esito agli accertamenti e ai calcoli del Pretore (per il

resto incontestati), l'attore, una volta versati alla moglie i contributi per

le figlie, avere sopperito al proprio fabbisogno minimo “allargato” e avere fatto

fronte al fabbisogno di A______ nei periodi in cui questa gli è affidata [fr. 694.50

mensili fino al maggio del 2027 (fr. 1007.50 di fabbisogno minimo con eccedenza

+ fr. 100.– per la metà degli assegni

familiari percepiti interamente dalla madre ./. fr. 413.– quota del

fabbisogno presso la madre) e di fr. 699.– mensili dopo di allora (fr. 1017.–

+ 125.– ./. 418.–)], conserva un margine disponibile di fr. 697.50 mensili

fino al maggio del 2027 (reddito fr. 6764.– ./. contributo per E______ fr.

1053.– ./. contributo per A______ fr. 600.–

./. fabbisogno proprio fr. 3719.– ./. fabbisogno di A______ fr. 694.50)

e di fr. 607.50 mensili dal giugno 2027 in poi (reddito fr. 6764.– ./.

contributo per E______ fr. 1113.– ./. contributo per A______ fr. 600.– ./.

fabbisogno proprio fr. 3719.– ./. fabbisogno di A______ fr. 724.50). Per

contro la convenuta può contare unicamente su un margine disponile di fr. 105.–

mensili fino al maggio del 2027 (reddito ipotetico fr. 2770.– ./. fabbisogno minimo

fr. 2665.–) e di fr. 415.– mensili dopo di allora (reddito ipotetico

fr. 3080.– ./. fabbisogno minimo fr. 2665.–).

b) Ora,

si conviene che gli accertamenti esperiti in virtù del principio inquisitorio

illimitato applicabile al mantenimento dei figli vanno considerati anche per

determinare un eventuale contributo dovuto al coniuge, giacché i due contributi

– benché perseguano obiettivi diversi e non siano soggetti alle stesse

condizioni – formano un insieme in cui i singoli elementi non possono essere

fissati indipendentemente l'uno dall'altro (DTF 147 III 303 consid. 2.2 con

rinvii). Inoltre nel metodo “a due fasi” l'eccedenza registrata dal bilancio

familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni dopo avere dedotto dalle

entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della famiglia, dividendo l'eccedenza

nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301).

Tale criterio si applica, in particolare, anche nell'ambito del mantenimento

dopo il divorzio (DTF 147 III 299 consid. 4.5).

L'interdipendenza

tra il contributo alimentare dovuto al coniuge e il contributo di mantenimento per

i figli – derivante dal metodo di calcolo “a due fasi” – incide così non solo sugli

accertamenti necessari per fissare il contributo alimentare in favore del

coniuge, ma anche sulla fissazione stessa del contribu­to. Essa condiziona

altresì la libera disposizione delle parti in relazione all'oggetto del litigio,

sicché per finire il principio dispositivo risulta limitato nella misura in cui

occorre procedere a un apprezzamento globale delle pretese (DTF 149 III 174

consid. 3.4.1). Ciò non toglie che, per quanto riguarda gli alimenti da versare

dopo il divorzio, il principio dispositivo si applica (art. 277 cpv. 1 CPC) e che

il giudice non può aggiudicare a una parte più di quanto essa chieda (art. 58

cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 9).

Il fatto che sulla base dei dati accertati per il calcolo dei contributi in

favore dei figli risulti anche una quota di eccedenza spettante ai genitori non

significa pertanto che il giudice possa riconoscere tale quota d'ufficio al

coniuge che non ha richiesto un contributo di mantenimento.

c) Ciò

posto, ancora in questa sede la

convenuta chiede espressamente, in via subordinata nell'ipotesi – data in

concreto – in cui “non venisse riconosciuta nel contributo per le figlie la

quota di accudimento”, “l'importo eccedente, dopo il pagamento degli alimenti

alle figlie, a concorrenza al massimo del suo minimo vitale di fr. 2791.50”

(appello, pag. 4 e 11). In sostanza, essa postula solo un importo che le

permetta di coprire il suo minimo esistenziale, da lei quantificato in

fr. 2791.50 mensili. In concreto il Pretore non solo ha stabilito, senza

contestazioni da parte dell'appellante, il fabbisogno minimo “allargato” della

moglie in fr. 2665.– mensili, ma anche la relativa capacità reddituale in fr. 2770.–

mensili fino al maggio del 2027 e in fr. 3080.– mensili dopo di allora. In

definitiva all'interessata potrebbe essere riconosciuto, senza offendere l'art.

58.

cpv. 1 CPC, tutt'al più quanto a essa man­ca per la copertura del suo

“minimo vitale di fr. 2791.50”, ossia fr. 21.50 mensili fino al maggio del

2027.

Data l'esiguità della pretesa, non si giustifica di fissare un contributo

del genere per poco più di due anni. Nel risultato la sentenza impugnata non è

quindi censurabile.

13.

L'appellante chiede dipoi

che le siano attribuiti i “crediti educativi AVS” per le figlie. In relazione a

tali accrediti il Pretore ha rilevato che E______ ha compiuto 16 anni durante la

causa di divorzio, sicché la richiesta della convenuta era divenuta priva di

oggetto. Quanto alla figlia minore, di 12 anni, il primo giudice ha ricordato

che essa è affidata alternativamente a entrambi i coniugi e che perciò non si

giustifica di attribuire gli accrediti alla sola madre, che egli ha attribuito ai

genitori in ragione di metà ciascuno.

a) Per

quanto concerne la primogenita, la convenuta fa valere che gli accrediti in

questione sono riconosciuti dalla nascita fino ai 16 anni, ragione per cui non v'è

ragione per non attribuirli alla sua “partita AVS” in modo da consentirle di

ottenere una rendita superiore a quella minima. Essa soggiunge che il marito

non si era opposto a tale domanda e che il Pretore non poteva dunque intervenire

di sua iniziativa senza violare il principio dispositivo.

b) Il

problema è che, come ha spiegato il Pretore, trattandosi

di coppie (ancora) sposate, l'accredito per compiti educativi spetta per legge in

ragione di metà a ciascun genitore, senza riguardo a chi abbia di fatto educato

i figli (art. 29sexies cpv. 3 LAVS; opuscolo informativo n. 1.07 pubblicato

dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali in: ‹https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.i›,

punto n. 1). In ogni decisio­ne concernente l'autorità parentale congiunta, l'attribuzione

della custodia o la partecipazione a compiti di cura il giudice o l'autorità di

protezione dei minori stabilisce d'ufficio a chi assegnare gli accrediti per

compiti educativi. In rapporto a quanto ciascun genitore provvede alla cura dei

figli, l'autorità competente decide se attribuire tali accrediti interamente a

un genitore o se suddividerli a metà (art. 52f

bis cpv. 1 e 2 OAVS; DTF 147 III

124.

consid. 3.4 con rinvii; opuscolo citato, punto n. 2).

c) E______

ha compiuto i 16 anni di età prima dello scioglimento del matrimonio delle parti

per divorzio, di modo che l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi durante

l'unione coniugale dei genitori è disciplinata definitivamente dalla legge. Al

proposito la pretesa della madre è ormai superata. Per il periodo successivo al

divorzio, invece, la richiesta è divenuta priva d'oggetto, poiché solo figli che

non hanno ancora compiuto 16 anni danno diritto all'accredito (art. 29sexies

cpv. 1 LAVS; I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 22b).

Al riguardo non occorre pertanto diffondersi.

d) Riguardo

all'attribuzione degli accrediti per compiti educativi inerenti alla figlia

A______, l'appellante si limita a rivendicarli, ma con la motivazione del

Pretore non si confronta nemmeno di scorcio. Al proposito il rimedio si rivela

finanche irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF

142.

III 417 consid. 2.2.4 con rinvii). Si aggiunga che una divisione a metà dell'accredito

per compiti educativi si giustifica anche nel caso di un affidamento alternato nella misura 40% dal padre e 60% e

dalla madre (sentenza del Tribunale federale 5A_678/2023

del 20 giugno 2024 consid. 6.3.2 con rinvii in: FamPra.ch 2024 pag. 1067).

14.

Controverse sono, infine, le spese processuali di primo

grado fissate dal Pretore in complessivi fr. 6000.– (compresi i costi per

l'ascolto delle figlie di fr. 400.–, per la delucidazione orale della

dichiarazione d'ascolto di fr. 140.– e per l'aggiornamento della valutazione

delle capacità genitoriali di fr. 2283.30), che ha suddiviso fra le parti in

ragione di un quarto all'attore e di tre quarti alla convenuta. Quanto alle

ripetibili il primo giudice, dopo avere passato in rassegna le prestazioni del

patrocinatore del marito e stimato il dispendio di tempo in 34 ore per un

onorario complessivo di fr. 10 868.–

(IVA e spese incluse), ha obbligato la convenuta a rifondere all'attore fr.

5434.– per ripetibili ridotte.

a) L'appellante

contesta in quanto “immotivate” le ripetibili riconosciute all'attore, facendo

valere che il Pretore ha riconosciuto 34 ore di lavoro al legale del marito ma soltanto

23.

ore e 20 minuti al proprio patrocinatore d'ufficio nella tassazione della

nota d'onorario, dalla quale ha stralciato varie ore senza sufficienti

spiegazioni. A suo parere tali decurtazioni sono incostituzionali e contrarie

alla CEDU, giacché il suo patrocinio ha necessitato un'assistenza legale di

40.9

ore. “Tali argomenti” – essa continua – “vengono sviluppati nell'ambito

della richiesta di ripetibili che qui si protestano e che devono tener conto

della tariffa a fr. 280.–/ora”. Per l'appellante, poi, il calcolo delle

ripetibili effettuato dal Pretore “non consente di comprendere come si pervenga

alla somma indicata, anche nell'ipotesi di totale soccombenza della moglie”.

“Nel caso concreto” – essa epiloga – “le ripetibili di primo grado andavano se mai

assegnate alla moglie e nell'ambito della decisione presa, se corretta, se mai

compensate”. Nelle sue richieste

di giudizio, in ogni modo, l'appellante

si limita a “protesta[re]” spese processuali e ripetibili.

b) In

realtà occorre distinguere. Nella misura in cui l'interessata contesta (o

quanto meno sembra contestare) la ripartizione delle spese giudiziarie decisa

dal Pretore, chiedendo l'assegnazione di ripetibili in suo favore (o la loro

compensazione), l'appello si rivela insufficientemente motivato. L'appellante infatti

non si confronta con la motivazione del Pretore che ha ritenuto giustificato

porre a carico di lei tre quanti degli oneri, “visto l'esito della proceduta e

considerato come si tratta di una vertenza familiare”. E per essere ricevibile un

appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che

dal memoriale deve evincersi – sotto pena di inammissibilità – per quali

ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 III 417 consid.

2.2.4

con rinvii). In concreto tuttavia si cercherebbero invano nel memoriale

argomentazioni pertinenti al proposito. L'appello va di conseguenza dichiarato

irricevibile.

c) Nella

misura invece in cui la convenuta contesta l'ammontare delle spese processuali

o delle ripetibili in favore del marito, poi essa avrebbe dovuto cifrare la

contestazione indicando quale importo reputa corretto (DTF 143 III 112

consid. 1.2). In concreto dalla

motivazione dell'appello si può desumere, tutt'al più, l'ammontare delle

ripetibili che essa pretende dal marito (pari a 40.9 ore di lavoro retribuite fr.

280.– l'una), ma non quale indennità per ripetibili vorrebbe versare all'attore

in ragione della sua soccombenza preponderante. L'appello si rivela pertanto

inammissibile anche su questo punto.

15.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a

AP1 per osservazioni. Per quel che è del gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante

in questa sede, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche la

richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio

senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da

non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche

verosimilmente difficili in cui si trova la richiedente si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente la

tassa di giustizia.

16.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è

ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). L'impugnabilità del

dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1

lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

800.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AO2 è respinta.

4. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).