11.2023.115
Divorzio: affidamento alternato, disciplina di diritti di visita, misure a protezione del figlio: sostegno psicologico e scelta del terapista, costi della curatela educativa; autorità parentale: decisione sulle vacanze; mantenimento dopo il divorzio: reddito ipotetico e principio dispositivo in mate
18 marzo 2025Italiano52 min
i genitori con domicilio presso la madre, regolamentando il soggiorno della minore
Source ti.ch
Incarti n.
11.2023.115
11.2023.116
Lugano
18 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2021.127 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 19 maggio 2021 dall'
AO 1
(patrocinato
dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata
dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 14 settembre 2023 presentato da AO2 contro la sentenza emanata dal Pretore
il 2 agosto 2023 (inc. 11.2023.115)
e sulla contestuale
richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2023.116);
Ritenuto
in fatto: A. AP1
(1976) e AO1 (____) si sono sposati a L______ il 31 m______ ____. Dal
matrimonio sono nate E______, il __ g______ ____, e A______, il __ m______
____. Il marito, ingegnere chimico, è alle dipendenze della F______ SA. La
moglie ha lavorato dal novembre del 2015 a tempo parziale (30%) quale cassiera alla
Manor di L______ fino al giugno del 2020. Esaurite nel novembre del 2022 le indennità
di disoccupazione, essa non ha più ripreso un'attività
lucrativa. I coniugi
vivono separati dall'agosto del 2018, quando
il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di P______ per trasferirsi prima
dai suoi genitori e poi in un appartamento a Cu______.
B. Adito il 4 febbraio 2019 da AP1 a tutela dell'unione coniugale, con sentenza del 15
ottobre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i
coniugi a vivere separati, ha accertato che la separazione decorre dall'agosto
del 2018 e ha omologato un accordo che prevedeva l'assegnazione dell'abitazione
coniugale alla moglie, come pure l'affidamento delle figlie alla medesima e la
disciplina del diritto di visita paterno. L'accordo comprendeva inoltre una
curatela educativa in favore delle minori, l'impegno di AP1 di versare un contributo
alimentare di fr. 1810.– mensili per E______ e di fr. 1405.– mensili per
A______, assegni familiari non compresi, e la destinazione del provento di un'attività
accessoria del marito alla copertura delle spese di una psicologa della figlia A______
o, in difetto di ciò, alla moglie a integrazione dei contributi alimentari.
Infine l'accordo disponeva la rinuncia a contributi alimentari tra coniugi (inc.
SO.2019.650).
C. Il
19 maggio 2021 AP1 ha promosso azione di divorzio (senza motivazione) davanti
al medesimo Pretore, proponendo l'affidamento congiunto delle figlie “con collocamento
prevalente dalla madre”, l'esercizio in comune dell'autorità parentale e la regolamentazione
del soggiorno delle figlie. Egli ha sollecitato inoltre la consegna a sé dei
passaporti delle ragazze e alla madre delle carte d'identità, offrendo un
contributo alimentare per queste ultime di fr. 1140.– mensili ciascuna,
assegni familiari non compresi, e rifiutando ogni contributo alla moglie. Egli
ha chiesto poi di attribuire l'abitazione coniugale alla moglie stessa,
riservata la restituzione di determinati oggetti (un cronografo automatico, la
sua fede nuziale, un presepe realizzato a mano da sua madre e tre valigie), di suddividere
a metà i risparmi e il valore di riscatto di due polizze assicurative, così
come di ripartire a metà le prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante
il matrimonio a titolo di previdenza
professionale.
D. Lo
stesso 19 maggio 2021 AP1 ha postulato in via cautelare il deposito dei passaporti
delle figlie in Pretura, o subordinatamente, la consegna dei documenti di
legittimazione. Con decreto cautelare emanato il giorno seguente senza
contraddittorio il Pretore ha ordinato il deposito dei passaporti,
provvedimento confermato poi il 22 novembre 2021, visto l'accordo dei coniugi
(inc. CA.2021.157/177).
E. All'udienza
del 22 novembre 2021, indetta per la conciliazione, i coniugi si sono accordati
sul principio del divorzio, sul mantenimento della curatela educativa in favore
delle figlie, inclusa la ripartizione dei relativi costi, e sulla suddivisione
a metà degli averi di previdenza professionale. Sugli altri punti le parti non
hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore ha assegnato all'attore un
termine di 30 giorni, prorogato più volte, per motivare la petizione. In un
memoriale del 31 maggio 2022 AP1 ha ribadito infine le proprie domande, riducendo
l'offerta di contributo alimentare per le figlie a fr. 600.– mensili ciascuna,
assegni familiari non compresi, e rinunciando alla consegna delle valigie. Nella
sua risposta del 26 settembre 2022 AO2 ha rivendicato l'assegnazione “definitiva”
dell'abitazione coniugale e del suo contenuto, l'affidamento delle figlie
(riservato il diritto di visita paterno), l'attribuzione degli accrediti
educativi AVS, la suddivisione a metà del valore di riscatto di due polizze
assicurative, come pure un contributo alimentare di fr. 1650.– mensili per
A______ e uno di fr. 2010.– mensili per E______ “fino al termine degli
studi oltre la maggiore età”, oltre a uno per sé di fr. 852.72 mensili (o
in via subordinata, qualora non fossero riconosciuti contributi di accudimento,
fino a fr. 2791.50 mensili) fino al pensionamento del marito.
F. Alle
prime arringhe del 17 novembre 2022 le parti hanno confermato le rispettive
posizioni e hanno notificato prove. L'istruttoria, nel cui ambito sono stati
assunti una relazione 5 dicembre 2022 del curatore delle figlie, un
aggiornamento dell'audizione delle figlie a cura della psicologa R______
G______ del 3 marzo 2023, delucidato il 20 aprile seguente, e uno della
valutazione delle competenze genitoriali della psicologa L______ W______ del 6
marzo 2023, è stata chiusa il 20 aprile 2023. Alle
arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel
suo memoriale del 17 maggio 2023 l'attore ha riaffermato le proprie domande, proponendo
un piano dei soggiorni delle figlie su due settimane (con domicilio
amministrativo e collocamento prevalente presso la madre) e l'istituzione di una
psicoterapia su mandato per entrambe le ragazze. Egli ha chiesto altresì di liquidare
il regime dei beni accertando che non vi sono crediti fra coniugi e che ognuno rimane
proprietario di quanto in suo possesso o, in via subordinata, di condannare la
moglie a versargli una somma di fr. 1397.– riconoscendole fr. 2400.–,
corrispondenti alla metà dei premi da lui pagati nel 2020 e nel 2021 per le
polizze del “terzo pilastro”. Egli ha inoltre proposto di ordinare al proprio
istituto previdenziale di versare fr. 78 866.25 su un conto di libero passaggio intestato alla moglie. Nel suo allegato
conclusivo del 15 giugno 2023 AO2 ha
ribadito le sue domande iniziali.
G. Statuendo
con sentenza del 2 agosto 2023, il Pretore ha pronunciato il divorzio
(dispositivo n. 1), ha mantenuto l'esercizio congiunto dell'autorità parentale
sulle figlie (n. 2), ha affidato E______ alla madre (n. 3) e A______ a entrambi
Fatti
i genitori con domicilio presso la madre, regolamentando il soggiorno della minore
dall'uno o dall'altro (n. 4), ha disciplinato il diritto di visita paterno a
E______ (n. 5), ha prescritto che gli scambi delle figlie fra genitori avvengano
senza l'ausilio di terzi (n. 6), ha confermato la curatela educativa in favore
delle ragazze, definendone i compiti e mettendone i costi a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno (n. 7), ha ingiunto ai genitori di far seguire alle
figlie una psicoterapia e in particolare ad A______ a cura del dott. M______
T______, ponendone le spese non coperte dall'assicurazione malattia a carico
del padre (n. 8), e da ultimo ha attribuito i passaporti delle figlie al padre
e le carte d'identità alla madre (n. 9).
Ciò
posto, il Pretore ha dichiarato inammissibile la richiesta della moglie di ottenere
l'uso dell'abitazione coniugale “in via definitiva” (n. 10), ha liquidato il
regime dei beni suddividendo a metà il valore di riscatto di due polizze
assicurative intestate al marito (n. 11.1 e 11.2), ha obbligato la moglie a
versare al marito fr. 1297.23 (n. 11.3), ha suddiviso a metà gli averi
della previdenza accumulati dai
coniugi durante il matrimonio, ordinando la trasmissione degli atti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità del conguaglio (n.
12), ha condannato AP1 a versare un contributo alimentare per E______ di fr.
1053.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al maggio del 2027 e di
fr. 1113.– mensili dopo di allora, oltre a uno per A______ di fr. 600.–
mensili, per entrambe fino alla maggiore età o fino al termine di un'adeguata
formazione, ha stabilito che per le spese straordinarie vale l'art. 286 cpv. 3
CC (n. 13), non ha fissato contributi alimentari fra coniugi (n. 14) e ha
dichiarato priva d'oggetto la richiesta di attribuzione degli accrediti
educativi per E______ (n. 15), attribuendo tali accrediti per A______ ai
genitori in ragione di metà ciascuno (n. 16).
La richiesta di gratuito
patrocinio formulata dall'attore è stata respinta (n. 17), mentre quella della
convenuta è stata accolta (n. 18). Le spese processuali di fr. 6000.– complessivi
sono state poste per un quarto a carico dell'attore e per il resto a carico
della convenuta (n. 19), obbligata a rifondere al marito fr. 5434.– per ripetibili
ridotte (n. 20). Al patrocinatore d'ufficio della moglie è stata riconosciuta una
remunerazione di fr. 4975.74 (n. 21).
H. Contro la sentenza appena
citata AO2 è insorta a questa Camera con un appello del 14 settembre 2023 per
ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, la riforma del giudizio
impugnato nel senso di vedersi affidare A______ in forma esclusiva (dispositivo
n. 4), di confermare l'attuale disciplina del diritto di visita paterno alle
due figlie (n. 5), di porre le spese della curatela educativa a carico di AP1
(n. 7), di rinunciare all'obbligo di far seguire alle figlie una
psicoterapia (n. 8), di lasciare a lei anche i passaporti delle figlie (n.
9), di obbligare AP1 a versare un contributo alimentare di fr. 1650.– mensili
per A______ e uno di fr. 2010.– mensili per E______ fino al termine della
formazione (n. 13), di condannare il marito a versarle un contributo alimentare
di fr. 852.70 mensili (o, nel caso in cui non fossero riconosciuti contributi
di accudimento, un importo fino a concorrenza del suo minimo esistenziale di
fr. 2791.50 mensili) fino al pensionamento del marito (n. 14) e di
attribuirle i contributi di accudimento per le figlie (n. 15). L'appello non è
stato notificato a AP1.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.
311.
cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie
patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto quest'ultima riserva non si pone,
litigiosa essendo anche la custodia della figlia minore, controversia
appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della
convenuta il 3 agosto 2023 (tracciamento
dell'invio n. __.__.______.________, agli
atti). Il termine tuttavia è rimasto sospeso fino al 15 agosto 2023
(compreso) in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe così scaduto giovedì
14.
settembre 2023. Introdotto quello stesso giorno (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________,
agli atti), l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2.
Litigiosi rimangono in
questa sede la custodia della figlia A______, alcuni aspetti della disciplina
del diritto di visita paterno alla figlia E______, l'assunzione dei costi della
curatela educativa, l'obbligo di far seguire alle figlie una psicoterapia, il
possesso dei passaporti delle figlie, l'attribuzione dell'alloggio coniugale e
del suo contenuto, la liquidazione del regime dei beni, i contributi alimentari
per moglie e figlie e l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi AVS.
Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e
ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).
3.
Per
quel che riguarda l'affidamento della figlia minore A______, il Pretore,
accertato l'idoneità di entrambi i genitori all'affidamento, ha rilevato che, pur
permanendo tra loro una certa conflittualità, nel 2022 il
diritto di visita paterno si è svolto positivamente e regolarmente. Per il
primo giudice, poi, entrambi i genitori sono in grado di occuparsi delle figlie
in modo adeguato e continuativo, sia perché il padre, pur lavorando a tempo
pieno gode di un orario flessibile, ha la possibilità di lavorare da casa uno o
due giorni la settimana e può ricorrere all'aiuto dei propri genitori, sia
perché la madre, oggi senza occupazione, è tenuta a riprendere un'attività
lucrativa. Inoltre il Pretore ha constatato che la poca distanza delle rispettive
abitazioni appare favorevole per una custodia alternata. Quanto all'opinione
delle figlie, egli ha ricordato che A______ ha chiesto di trascorrere più tempo
con il padre e addirittura di stare una settimana da ciascun genitore e di
andare in vacanza con l'uno o con l'altro, mentre E______ ha dichiarato di
voler restare dalla madre, di preferire rientrare per la notte dopo il diritto
di visita paterno infrasettimanale e ha auspicato più flessibilità nei fine
settimana. Tenuto conto infine del parere della delegata all'ascolto e della
presenza di un curatore, che media i conflitti fra i coniugi, così come del sostegno
terapeutico istituito in favore delle figlie, il Pretore ha disposto l'affidamento
esclusivo di E______ alla madre e quello alternato di A______ ai genitori, disciplinando
il soggiorno della medesima dall'uno o dall'altro e l'assetto per le vacanze
scolastiche nel seguente modo:
la prima settimana
(termina con il fine settimana dal padre):
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
mamma
mamma
mamma
pranzo
mamma
papà
papà
papà
notte papà
la seconda settimana (termina con il fine
settimana dalla mamma):
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
pranzo
papà
mamma
pranzo
mamma
papà
pranzo
papà
mamma
mamma
notte
mamma
notte
papà
notte
mamma
– ogni
genitore potrà trascorrere due settimane consecutive con la figlia durante le
vacanze estive;
– la
figlia trascorrerà alternativamente di anno in anno la settimana con il giorno
di Natale presso un genitore e quella con il giorno di S. Silvestro presso l'altro;
– la
figlia trascorrerà alternativamente, di anno in anno, la settimana di Pasqua
con un genitore e quella di Carnevale con l'altro;
– la
figlia trascorrerà alternativamente, di anno in anno, la settimana di
Ognissanti con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
– la
figlia mantiene il domicilio legale presso quello della madre.
a) AO2 sollecita l'affidamento esclusivo
anche di A______, rimproverando al Pretore di non avere vagliato correttamente
la valutazione rilasciata in sede di delucidazione orale dalla delegata
all'ascolto della figlia, R______ G______. Essa ricorda che quest'ultima ha riconosciuto
di aver appreso da lei che A______ era stata male dopo aver saputo della
custodia alternata chiesta dal padre, ha riferito che il padre stesso le aveva
comunicato di essere preoccupato per le ripercussioni di tale modalità sulla
figlia e ha ammesso di non avere approfondito gli strascichi causati dai
frequenti spostamenti e la mancanza di relazioni sociali a Cu______. L'appellante
fa carico così al primo giudice di essersi fondato su una valutazione
contraddittoria senza un serio esame dei disagi manifestati dalla figlia e
senza considerare che questa soffre di mutismo selettivo, sicché ha violato “il
suo obbligo di valutare ogni aspetto della questione”.
b) Il giudice del divorzio disciplina i
diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti
della filiazione (art. 133 cpv. 1 CC). Se l'autorità parentale rimane
congiunta – come nel caso specifico – il giudice esamina, a istanza di un
genitore o del figlio se per il bene del figlio sia opportuno disporre una
custodia alternata (art. 298 cpv. 2ter CC). Qualora non reputi sussisterne i presupposti (o
qualora nessuno chieda tale forma di custodia), egli affida la custodia esclusiva
a un genitore e regola le relazioni personali dell'altro con il figlio
(“diritto di visita”: DTF 142 III 622 consid. 3.2.4). Quanto alla
custodia alternata, essa deve rispondere al bene del figlio, gli interessi dei
genitori passando in secondo piano (DTF 143 I 30 consid. 5.5.3, 142 III 615
consid. 4.3; RtiD
II-2020
pag. 840 consid. 3b e 3c con rinvii; più di recente: I CCA, sentenza inc.
11.2022.18
del 4 ottobre 2024 consid. 8). A tal fine il giudice valuta le
circostanze del caso concreto nel loro insieme: la situazione dei coniugi prima
e dopo la separazione, l'idoneità educativa dei genitori e la vicendevole
capacità di comunicare e di collaborare, la stabilità che deriva dal
mantenimento di una data situazione, la possibilità per i genitori di occuparsi
personalmente del figlio, la situazione geografica e la distanza delle
abitazioni, l'età del figlio e la di lui appartenenza a una fratria o a una
cerchia sociale, come pure il desiderio manifestato dal minorenne.
A
parte le capacità educative dei genitori, i criteri enunciati sono
interdipendenti e la loro importanza è legata alle circostanze specifiche. La
stabilità e la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del
figlio ha un ruolo preminente ove si tratti di bambini piccoli, mentre per un
adolescente può essere importante l'appartenenza a una cerchia sociale. La
capacità di collaborazione dei genitori quando il figlio frequenta la scuola o
quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige
un'organizzazione più complessa è essenziale, viste le misure d'organizzazione
e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia richiede.
Non osta a una custodia alternata il solo fatto che un genitore si opponga a
tale forma di affidamento o che le parti non sappiano cooperare, a meno che
esse si affrontino in un conflitto marcato e persistente (DTF 142 III 615
consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale
5A_972/2023 del 23 maggio 2024 consid. 3.1.2; analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2022.18 del 4 ottobre 2024 consid. 8).
c) Nel
caso in esame, l'appellante non contesta né le capacità educative del marito né
la possibilità per lui di prendersi
cura della figlia. Essa non sostiene nemmeno che la conflittualità fra genitori
costituisca un impedimento insormontabile dal profilo della comunicazione
necessaria per le misure d'organizzazione e dello scambio regolare di
informazioni richieste da una custodia alternata o che la mediazione del
curatore educativo non sia sufficiente per superare tali difficoltà. Quanto essa
teme è che la modifica dell'assetto vigente possa nuocere alla figlia. Gli atti
non corroborano tuttavia la sua preoccupazione. Certo, la delegata all'ascolto
ha confermato di avere appreso da AO2 che “A______ è stata male dopo aver
saputo che l'attore chiede un affidamento alternato” (verbale del 20 aprile
2023, pag. 2). Ma ciò non toglie che la ragazza, prossima ai 12 anni al momento
dell'audizione, ha espresso il desiderio – per scritto, data la sua patologia –
di “stare metà e metà”, ovvero una settimana dal padre e una dalla madre, non
senza esprimere anche l'auspicio che la madre si impegnasse a non “attingere
più alle minacce e modalità distruttive” una volta ricevuta la trascrizione
delle sue dichiarazioni (relazione 3 marzo 2023 della psicologa R______
G______, pag. 2 e 9). All'udienza di delucidazione orale del rapporto, inoltre,
la specialista ha escluso che la ragazza si sia contraddetta o abbia frainteso
la domanda riguardo ai propri desideri per il futuro e ha sottolineato che
A______ ha risposto dopo essere stata informata che “non ci sono vincoli e che
è libera di scegliere” (verbale del 20 aprile 2023, pag. 2 a metà e pag. 3 in
fondo).
Contrariamente
a quanto pretende la convenuta, inoltre, dal verbale di delucidazione non si desumono
contraddizioni della figlia. La specialista ha sì spiegato che un affidamento
alternato nei modi indicati da A______ (una settimana da ciascun genitore) non
era auspicabile nel caso concreto, ma ha confermato anche l'adeguatezza di un
affidamento alternato con una quota di accudimento del 40% per il padre e del 60%
per la madre, evitando permanenze troppo lunghe dall'uno o dall'altro (verbale
del 20 aprile 2023, pag. 3). È vero che la psicologa ha ammesso di non avere
approfondito con A______ i disagi dovuti alla distanza del domicilio paterno
dalla scuola e alle sue relazioni sociali (loc. cit.). L'appellante non spiega
tuttavia quali seri disagi possa dover affrontare la ragazza, vista la “breve
distanza dei domicili dei coniugi” accertata dal primo giudice (4.7 km).
d) Relativamente
alla patologia di A______, non risulta – né l'appellante pretende – che la
minore incontri difficoltà di comunicazione con il padre. Inoltre quest'ultimo
si è dimostrato molto attento a tale problema e preoccupato per la decisione
della madre di interrompere, senza apparenti ragioni oggettive, la terapia
presso lo psicoterapeuta M______ T______, specializzato nel trattamento di
bambini con mutismo selettivo (aggiornamento 6 marzo 2023 della
valutazione rilasciata dalla psicologa L______ W______ sulle competenze dei
genitori, pag. 3 in fondo e pag. 8 verso l'alto). L'affidamento alternato al
padre risulta pertanto indicato anche sotto tale profilo siccome idoneo a
facilitare la ripresa della terapia, giudicata “fondamentale e prioritaria”
dall'esperta (aggiornamento citato, pag. 12) e “urgente” dalla delegata all'ascolto
(verbale del 20 aprile 2023, pag. 3 in fondo).
e) Non
si trascura che il desiderio di un figlio non basta, da sé solo, per
decidere in merito alla custodia parentale, men che meno per modificare un
assetto in vigore (I CCA, sentenza inc. 11.2022.18 del 4 ottobre 2024 consid. 9
con rinvii). Resta il fatto che nel caso precipuo la custodia alternata non è dovuta
solo dall'opinione espressa da A______ ma, come detto, si giustifica anche nell'interesse
di lei, considerando in particolare che la madre ha disatteso le aspettative
sulla continuità della presa a carico terapeutica della minore. Inoltre
rispetto all'assetto stabilito a protezione dell'unione coniugale la modifica
non è particolarmente incisiva, poiché a quel tempo, tenuto conto del diritto
di visita infrasettimanale, i soggiorni di A______ dal padre rappresentavano il
25–30% del tempo sull'arco delle due settimane, mentre con la custodia
alternata la ragazza sta ora con il padre per circa il 40% del tempo calcolato
su quattordici giorni. Ne discende, in definitiva, che la valutazione del
Pretore resiste alla critica.
4.
Relativamente
al diritto di visita infrasettimanale di AP1 alla figlia maggiore E______
affidata alla madre, il Pretore ha tenuto conto del desiderio della ragazza di
rientrare a dormire casa dalla madre in occasione delle visite infrasettimanali
e ha verificato che il ricorso al Punto d'Incontro per il passaggio delle
figlie fra i genitori non è più necessario. Egli ha pertanto sostanzialmente
confermato l'assetto precedente prevedendo, in caso di disaccordo, quanto
segue:
– un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì
sera alle ore 18.00 fino a domenica sera alle ore 17.00;
– un giorno
infrasettimanale:
- durante l'anno scolastico, dal termine della
scuola fino alle ore 20.00;
-
durante le vacanze scolastiche, dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
a)
L'appellante non contesta la regolamentazione delle vacanze, ma chiede la conferma
dell'attuale disciplina delle visite settimanali con scambio al Punto d'incontro,
facendo valere sostanzialmente che lo stesso AP1 aveva proposto con la petizione
la conferma di tale disciplina, salvo rinunciare a ogni richiesta di giudizio in
proposito nel memoriale conclusivo. Essa ripropone pertanto quella disciplina,
ovvero:
– un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera
alle ore 18:00 fino a domenica sera alle ore 17.00 con scambio delle figlie al
Punto d'Incontro;
– una
sera infrasettimanale con cena nelle seguenti modalità:
- le
settimane pari, il mercoledì dalle ore 17.30 presso il Punto d'incontro fino a
giovedì mattina, quando il padre riaccompagnerà le figlie a scuola;
- le
settimane dispari, il giovedì dal termine della scuola fino alle ore 20.00 con
riconsegna delle figlie a casa della madre;
b)
Intanto giovi ricordare che in un
procedimento retto dal principio inquisitorio
illimitato (art. 296 cpv. 3 CPC) il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (art. 58 cpv. 2 CPC; sentenza
del Tribunale federale 5A_454/2019 del 16 aprile 2020 consid. 4.2.2
in: FamPra.ch 2020 pag. 784; I CCA, sentenza inc. 11.2022.192 del 20 novembre
2024.
consid. 4 con rinvio). A parte ciò, l'appellante non spiega perché il
Pretore avrebbe dovuto prescindere dall'opinione della figlia E______, prossima
ai 16 anni al momento dell'audizione, la quale ha chiaramente espresso il
desiderio di non voler pernottare dal padre in occasione delle visite
infrasettimanali, ma di voler rientrare a domicilio (dichiarazione d'ascolto
della psicologa R______ G______ del 3 marzo 2023, pag. 2 in alto). Dall'istruttoria
è risultato inoltre che il passaggio delle figlie al Punto d'incontro non è più
opportuno né necessario, sia perché le ragazze vivevano l'attesa nella
struttura in maniera negativa (rapporto del curatore educativo K______ P______
del 5 dicembre 2022, pag. 2) sia perché, accompagnate in automobile dal padre, esse
sono in grado di compiere autonomamente il breve tragitto fino all'abitazione
della madre (rapporto d'ascolto citato, pag. 1 verso il basso). Su questo punto
l'appello non può pertanto trovare accoglimento.
5.
In
relazione alla curatela educativa per le figlie l'appellante censura unicamente
la ripartizione dei costi, che il Pretore ha messo a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno. Essa chiede di addebitare al marito la totalità della
spesa, affermando di non essere in grado di farvi fronte. Ora, i costi di una
misura protezione del figlio decisa a
norma dell'art. 307 CC, come quella disposta dal Pretore nella fattispecie,
rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori e sono da loro assunti nella misura delle loro forze (art. 276 cpv. 1 e 2 CC; DTF 141 III 402 consid. 4; più
di
recente: sentenza del Tribunale federale
5A_342/2023 del
7.
novembre
2024.
consid. 4.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.81 del 19 settembre 2016 consid. 3 con rinvio). Nella fattispecie il Pretore ha suddiviso i costi
della curatela educativa a metà tra i genitori, come da loro concordato all'udienza
di conciliazione (verbale del 22 novembre 2021, pag. 2). È possibile che
l'interessata sia attualmente senza redditi. Nondimeno, come si vedrà in
appresso (consid. 10), l'imputazione da parte del Pretore di un reddito
ipotetico per un'attività lucrativa al 90% fino al maggio del 2027 e a tempo
pieno dopo di allora resiste all'appello. In circostanze siffatte non è dato a
divedere perché la convenuta non debba contribuire agli oneri della misura a
protezione della figlia.
6.
In
merito all'obbligo imposto ai genitori di far seguire alle figlie – e in
particolare ad A______ – una psicoterapia “a cura del dottor M______ T______ o
di una persona da lui designata”, il Pretore ha motivato tale provvedimento fondandosi
sulle indicazioni della psicologa L______ W______ e della delegata all'ascolto
R______ G______ circa la necessità di un sostegno psicologico per entrambe le
figlie, come pure sull'importanza di un'immediata presa a carico da parte di un
terapeuta specializzato nel mutismo selettivo per quanto riguarda A______.
a) AO2
chiede la revoca del provvedimento, lamentando che il primo giudice ha ignorato
la sua comunicazione del 13 aprile 2023 nella quale essa lo informava delle
difficoltà avute con il terapeuta designato e del fatto che dal maggio del 2023
A______ è seguita con successo da un'altra psicoterapeuta. A suo parere, il
Pretore ha disatteso i diritti personali dei genitori imponendo quel
professionista sanitario, la cui scelta spettava se mai all'Autorità regionale
di protezione. Sta di fatto che l'appellante contesta la scelta del terapeuta,
ma non mette in discussione la necessità di far seguire alle figlie una
psicoterapia.
b) Quanto
alla persona dello specialista, la delegata all'ascolto R______ G______ e la
psicologa L______ W______ hanno individuato quello più adatto nel dott.
M______ T______, psicologo e psicoterapeuta specializzato in mutismo selettivo
(verbale del 20 aprile 2023, pag. 3, e aggiornamento della valutazione delle competenze genitoriali del 6 marzo
2023, pag. 12). Interpellato da AO2 alla fine di gennaio 2023, quegli non aveva
disponibilità per riprendere immediatamente la terapia, ma si è detto pronto a
ricominciare con le sedute la terza settimana di marzo grazie a una collega del suo studio e sotto la sua
supervisione (doc. 44). L'appellante, che non parrebbe aver dato riscontro all'offerta,
sostiene ora che A______ è seguita con successo da un'altra terapista. Non si
dimentichi tuttavia che in precedenza essa aveva interrotto il sostegno
psicologico della figlia senza fondate ragioni (aggiornamento citato, pag. 8).
Né vi sono motivi di ritenere che il dott. M______ T______ non sia più disposto
a seguire la ragazza o non sia in grado di designare un collega con le giuste
competenze. Dovesse poi costui ritenere già adeguato il sostegno attualmente
ricevuto da A______, il provvedimento potrà sempre essere adattato.
7.
L'appellante sollecita
altresì la consegna dei passaporti delle figlie. Al riguardo il Pretore ha
ricordato che in passato alla moglie era stato ordinato di depositare tali documenti
di legittimazione in Pretura perché la precedente curatrice aveva riferito che AO2
minacciava di volersi trasferire con le figlie in Brasile. Tenuto conto del
rischio di un allontanamento e dell'età di A______, il Pretore ha deciso perciò
di consegnare i passaporti delle figlie al marito e le carte d'identità alla
madre.
a) L'appellante
obietta di essersi opposta alla domanda del marito e sostiene che il rischio di
un allontanamento non è più attuale, tant'è che con decisione dell'11 maggio
2021.
il Pretore le aveva restituito i passaporti in questione. A suo parere
pertanto il principio della regiudicata non consentiva di modificare simile
decisione sulla base di argomenti del marito da lei contestati.
b) Nel
caso in rassegna il deposito dei passaporti di E______ e A______ era stato ordinato nell'ambito della procedura a
tutela dell'unione coniugale con
decreto supercautelare del 17 gennaio 2020, confermato in via cautelare il 31
gennaio seguente (inc. SO.2019.650). Tale procedura si è conclusa con un
accordo, omologato con decisione del 15 ottobre 2020 registrata a verbale, decisione
che tuttavia nulla prevedeva sul destino dei documenti di legittimazione. Così
richiesto da AO2, con decisione dell'11 maggio 2021 il Pretore ha revocato di
conseguenza la misura cautelare, disponendo la restituzione dei passaporti alla richiedente (inc. SO.2021.1260). L'8
giugno 2021 questa Camera ha stralciato dai ruoli per desistenza un appello
presentato da AP1 contro tale decisione (inc. 11.2021.70). Se non che, adito
da AP1, nel frattempo il primo giudice ha deciso il 20 maggio 2021 nella
procedura di divorzio di conservare i due passaporti depositati in
Pretura. E tale provvedimento è poi
stato confermato, visto l'accordo della moglie, con decreto cautelare a verbale
del 22 novembre 2021.
c) Contrariamente all'opinione
dell'appellante, di conseguenza, durante la procedura a tutela dell'unione
coniugale il Pretore aveva sì ordinato – su richiesta della curatrice delle
figlie – il deposito dei passaporti, ma non era stato chiamato a giudicare a
quale genitore tali passaporti dovessero essere poi consegnati. Per di più, il
provvedimento cautelare deciso nelle misure protettrici è decaduto per legge, non
essendo intervenuto un giudizio “di merito”. Per contro, nella causa di
divorzio il marito ha chiesto che i passaporti fossero consegnati a lui e che le
carte d'identità fossero date alla moglie. Nelle circostanze descritte non si
può dire che il provvedimento richiesto avesse lo stesso oggetto di quello postulato
a tutela dell'unione coniugale. Al Pretore non può essere mosso dunque alcun
rimprovero per essere entrato nel merito della richiesta.
d) Accertato
ciò, rimane il fatto che i genitori detentori dell'autorità parentale congiunta
non riescono ad accordarsi sul possesso dei documenti di legittimazione delle
figlie. L'appellante contesta la fondatezza dei tali timori espressi dal marito
riguardo a un suo trasferimento delle figlie in Brasile, che definisce non più
attuali. Ad ogni modo, nella fattispecie ogni genitore è in possesso un
documento d'identità delle figlie ed entrambi possono recarsi con le figlie in
quasi tutti gli Stati dell'Unione europea e dello “spazio Schengen” per
vacanze, per brevi gite o acquisti. Mal si comprende, dunque, perché tutti i
documenti d'identità dovrebbero essere in possesso della madre, tanto più che il
padre si vede affidare la figlia minore. Quanto al possesso dei passaporti, ove
l'appellante intendesse recarsi con le figlie in Brasile, in particolare per
consentire normali rapporti con la sua famiglia d'origine, essa potrà
comunicare le proprie intenzioni all'altro genitore, chiedendogli di
consegnarle tali documenti, e in caso di disaccordo potrà rivolgersi all'Autorità
di protezione dei minori, la quale valuterà eventuali rischi per le minori non
solo in relazione ai timori evocati dal padre, ma anche – ad esempio – per le
condizioni specifiche della destinazione, la durata e il periodo del viaggio (CDP,
sentenza inc. 9.2022.123 del 21 febbraio 2023 consid. 3 e 5). Neppure al
proposito si giustifica pertanto di riformare la decisione del Pretore.
8.
In
merito alla liquidazione del regime dei beni, da esaminare prima delle
questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2,
ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.176
del 27 agosto 2024 consid. 3), l'appellante chiede che gli sia assegnata
definitivamente l'abitazione coniugale con il suo contenuto e si oppone al
versamento di fr. 1297.23 al marito a titolo di ripartizione degli averi sul
suo conto risparmio al momento della litispendenza.
a) Per
quanto attiene all'abitazione coniugale, il Pretore ha premesso che la moglie già
occupa tale alloggio in esito alla procedura a tutela dell'unione coniugale e
ha ricordato che, con il divorzio, in virtù dell'art. 121 cpv. 1 CC il giudice
può – a determinate condizioni – attribuire a uno dei coniugi i diritti e gli
obblighi risultanti da un eventuale contratto di locazione. Nondimeno egli ha
reputato inammissibile la domanda dell'interessata con l'argomento che “mal si
comprende su che base legale nel presente procedimento la moglie rivendica l'assegnazione
in via definitiva dell'abitazione coniugale ivi compreso il relativo
contenuto”. L'appellante obietta che la decisione a tutela dell'unione
coniugale non conferiva diritti definitivi e che lo stesso attore proponeva l'identica
soluzione. Il che sarà anche vero, ma come ha rilevato il primo giudice
l'interessata non ha minimamente motivato la richiesta, senza spiegare in
particolare perché ricorrerebbero i presupposti dell'art. 121 cpv. 1 CC che
giustificherebbero, dopo la partenza del marito, di trasferire il contratto di
locazione a lei sola con effetti vincolanti per il locatore. Per ora i coniugi
rimangono dunque conduttori dell'appartamento con tutti i diritti e gli obblighi
solidali che ne discendono.
Quanto
agli oggetti contenuti nell'abitazione coniugale, la questione è che, come riconosce
anche l'appellante, al proposito non v'era contenzioso, il marito avendo
proposto di accertare che, salvo tre oggetti la cui sorte non è più litigiosa,
“ogni altro bene resta di proprietà del suo possessore” (petizione, pag. 11) e
ribadire nel memoriale conclusivo che, tranne i crediti per gli averi bancari e
le polizze assicurative, non v'erano più beni da dividere o crediti da
liquidare, sicché il regime andava considerato definitivamente sciolto e
liquidato (pag. 18). In simili circostanze fa manifestamente difetto un interesse
degno di protezione della convenuta per vedere accertare quanto ha già
riconosciuto il marito (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC). Nel suo esito il
giudizio impugnato sfugge dunque a censura.
b) Circa
gli averi bancari, il Pretore ha ritenuto ammissibile la domanda formulata dal
marito nel memoriale conclusivo, nel senso che ha accertato i saldi dei conti
intestati ai coniugi al momento della litispendenza e ha fissato in fr. 1297.23
quanto la convenuta deve versare all'attore in liquidazione del regime dei
beni. L'appellante sostiene che una mutazione dell'azione nel memoriale
conclusivo è irrita e che il Pretore non poteva pronunciarsi al riguardo senza
invitarla a esprimersi sulla nuova domanda. Essa rileva ad ogni modo che il
saldo dei suoi conti era costituito dai contributi di mantenimento e dallo
stipendio da utilizzare per far fronte alle spese correnti, compresi i fondi
sul conto risparmio.
In
realtà, già con la petizione di divorzio il marito aveva preteso che in
liquidazione del regime dei beni fossero suddivisi – tra l'altro – i risparmi
depositati sui conti correnti o di risparmio (pag. 11), per poi precisare la
pretesa in fr. 1397.– nel memoriale conclusivo (pag. 18). Non si tratta dunque
di una mutazione dell'azione soggetta agli art. 229 e 230 CPC Né l'appellante
asserisce che il marito potesse quantificare la domanda prima del memoriale
conclusivo. E alla pretesa da lui formulata nel memoriale conclusivo del 17
maggio 2023 essa avrebbe potuto reagire nel proprio memoriale conclusivo del
15.
giugno successivo. Ne discende che la censura si rivela infondata per
quanto attiene all'aspetto formale e tardiva per quanto concerne gli argomenti
sollevati per la prima volta in appello sul merito della pretesa (art. 317 cpv.
1.
CPC).
9.
Litigiosi
sono anche in concreto i contributi alimentari per moglie e figlie. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha imputato alla moglie un reddito ipotetico di
fr. 2770.– mensili per un'attività al 90% fino al 16° compleanno di età di
A______ e di fr. 3080.– mensili per un'occupazione a tempo pieno dopo di
allora. Quanto al fabbisogno minimo “allargato” di lei, il primo giudice l'ha
stabilito in fr. 2665.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 1450.–, spese accessorie
fr. 150.– ./. fr. 400.– pari al 30% complessivo del costo dell'alloggio già
compreso nei fabbisogni in denaro delle figlie, cassa malati ./. il sussidio
fr. 15.–, assicurazione RC privata fr. 15.–, abbonamento ai mezzi pubblici
fr. 36.75, imposte fr. 75.– ./. fr. 27.– inseriti nei fabbisogni minimi
delle figlie). Relativamente al marito, il Pretore ne ha accertato il reddito
in fr. 6764.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo “allargato” di fr.
3719.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo con supplemento di
fr. 75.– per l'affidamento alternato di A______ fr. 1275.–, pigione
con spese accessorie fr. 1450.–./. fr. 145.– per il 10% già compreso nel
fabbisogno in denaro di A______, assicurazione economia domestica e RC privata
fr. 14.10, cassa malati con copertura complementare fr. 341.65, spese
di trasferta professionali fr. 112.70, assicurazione RC auto fr. 46.20,
imposta di circolazione fr. 29.50, telefonia fr. 44.50, polizza assicurazione
vita fr. 150.–, imposte fr. 400.–).
Quanto
alle figlie, il primo giudice ha calcolato il fabbisogno minimo di E______,
affidata alla madre, in fr. 780.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 320.–, cassa malati fr. 95.15
riconosciuti dal padre, partecipazione
alla quota d'imposta a carico del genitore fr. 13.50 ./. assegno
familiare fr. 250.–). Il fabbisogno
minimo di A______, in custodia alternata, è stato stabilito fino al maggio del 2027
in fr. 735.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–,
costo dell'alloggio fr. 145.– dal padre e fr. 80.– dalla madre, cassa malati
fr. 95.15 riconosciuti dal padre, partecipazione alla quota d'imposta a carico del genitore fr. 13.50
./. assegni familiari fr. 200.–) e dal giugno del 2027 in fr. 685.– mensili (assegno
familiare di fr. 250.–). Il Pretore ha constatato inoltre che nella
fattispecie non v'è spazio per un contributo di accudimento, la madre essendo
in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo allargato con il reddito
imputatole.
In
esito a tali accertamenti il Pretore ha determinato un'eccedenza di fr. 1635.–
mensili complessivi nel fabbisogno familiare fino al maggio del 2027, onde una
quota di un sesto di fr. 272.50 mensili in favore di ciascuna figlia, e dopo di
allora un'eccedenza di fr. 1995.– mensili complessivi e una quota di fr. 332.50
mensili per le figlie. Egli ha definito così il contributo di mantenimento per
E______ fino al maggio del 2027 in fr. 1053.– mensili arrotondati (fr. 780.– di
fabbisogno minimo e fr. 272.50 per la quota di eccedenza), rispettivamente
di fr. 1113.– mensili arrotondati dopo di allora (fr. 780.– di fabbisogno minimo
e fr. 332.50 per la quota di eccedenza), assegni familiari non compresi.
Analogamente
per A______ il primo giudice ha calcolato un fabbisogno comprensivo dell'eccedenza
di fr. 1007.50 mensili fino al maggio del 2027 (fr. 735.– di fabbisogno minimo
e di fr. 272.50 per la quota di eccedenza), rispettivamente di fr. 1017.50
mensili dal giugno del 2027 in poi (fabbisogno minimo fr. 685.– e quota di
eccedenza fr. 332.50). In considerazione dell'affidamento alternato egli
ha suddiviso a metà tali importi e tenuto conto della differenza del rispettivo
costo dell'alloggio, come pure della rispettiva cassa malati e delle imposte
assunte dalla madre, onde un contributo a carico del padre di fr. 413.– mensili
fino al maggio del 2027 e di fr. 418.– mensili dopo di allora che, visto quanto
da lui offerto, ha aumentato a fr. 600.– mensili oltre agli interi assegni
familiari.
Quanto
alla moglie, il Pretore ha ricordato che con il reddito imputatole essa è in
grado di sopperire al proprio fabbisogno mini-mo “allargato” conservando un
margine disponibile mensile di fr. 105.– fino al maggio del 2027 e di fr.
415.– dopo di allora. Ne è seguita in definitiva la reiezione della richiesta di
contributo alimentare formulata dalla convenuta.
10.
Per
quel che concerne il reddito ipotetico imputato alla moglie, il Pretore ha
ricordato che costei, trentasettenne al momento della separazione e
quarantaduenne al momento del divorzio, ha esercitato un'attività lucrativa dal
novembre del 2015 al giugno del 2020 come “collaboratrice di cassa” a tempo
parziale (30%) per la M______ SA di L______, per poi riscuotere successivamente
indennità di disoccupazione fino al 30 novembre 2022 e svolgere un'attività
temporanea per la C______ C______. Egli ha rammentato inoltre che la convenuta medesima
ha dichiarato di avere frequentato la scuola dell'obbligo in Brasile, di non
avere conseguito un diploma professionale, di avere tentato di iscriversi nel
2001.
alla “scuola per infermiere” di C______, non superando l'esame di
ammissione senza più riprovarci in ragione dei costi, e di non avere preso in
considerazione altre formazioni. Rilevate talune discrepanze nella
documentazione relativa alle sue candidature, il primo giudice ha poi sottolineato
che in più occasioni il diritto alle indennità di disoccupazione le è stato
sospeso perché le sue ricerche d'impiego erano state ritenute qualitativamente
insufficienti.
Quanto
all'impegno da dedicare alle figlie, il Pretore ha rilevato che per la
primogenita, di 16 anni, cura e educazione non impediscono un'attività a tempo
pieno, mentre per la figlia minore, di 12 anni, il regime di custodia alternata
sgrava proporzionalmente la madre dai compiti di accudimento. Considerato che
la moglie è ancora giovane, in buona salute, conosce abbastanza bene
l'italiano
ed ha solo parziali obblighi di accudimento, il Pretore le ha imputato un
reddito potenziale di fr. 2770.– mensili netti al 90% fino al maggio del 2027
e di fr. 3080.– mensili netti dopo di allora, conseguibile – ad esempio – come
aiuto domestico o impiegata di vendita non diplomata.
a) L'appellante
fa valere, in sintesi, che il Pretore ha trascurato la situazione concreta di
A______, affetta da mutismo selettivo, e la necessità di seguirla
costantemente. Sottolinea che le esigenze specifiche di un figlio, come una
disabilità, vanno tenute in considerazione e rimprovera al primo giudice di essere
“passata oltre” ai disagi di una custodia alternata per liberarla parzialmente
da obblighi di accudimento, fermo restando che essa non potrà contare su turni
di lavoro à la carte. La convenuta sostiene poi che le considerazioni
sulla sua “buona salute” contraddicono le precedenti indicazioni del Pretore,
il quale l'ha invitata a seguire una cura psichiatrica, e i dubbi al riguardo sollevati
dal marito. Inoltre, essa prosegue, il primo giudice ha omesso di analizzare la
“situazione del mercato”, ricordando di essere stata licenziata da un lavoro
analogo a quello indicato nel giudizio impugnato e di avere percepito per due
anni indennità di disoccupazione, a dimostrazione della serietà delle ricerche
da lei intraprese. Di lingua madre portoghese, essa fa valere di avere minori
possibilità di impiego rispetto al personale transfrontaliero. Gli accertamenti
eseguiti in virtù del principio inquisitorio che si applica nel diritto di
filiazione, essa soggiunge, vanno considerati anche nel calcolo del contributo alimentare
in suo favore, senza dimenticare che le ricerche d'impiego effettuate ai fini
della disoccupazione escludono già prima facie l'imputazione di un
reddito ipotetico.
b) Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte,
di regola, dal reddito effettivo dei coniugi. Se tuttavia, dando prova di
buona volontà, un coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di
più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia
determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato
a conseguirlo. Il giudice valuta così se
si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata
attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva
possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito
conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze
linguistiche, della formazione professionale (passata e futura), delle
esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre
che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con
rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag.
735.
consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a
con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.14 del 3
dicembre 2024 consid. 16b).
c) Relativamente
agli oneri di accudimento, come ricorda il primo giudice, per il genitore che
ha la cura della prole si presume esigibile un'attività lucrativa all'80%
quando il figlio minore inizia la scuola secondaria e al 100% dal 16° compleanno
(modello fondato sui livelli scolastici: DTF 147 III 495 consid. 4.7.6). Tali
linee guida vanno in ogni modo adattate al caso concreto, in particolare a una
disabilità del figlio (consid. 4.7.9). Nella fattispecie la figlia A______,
ormai tredicenne, frequenta la scuola media. Essa è affetta da mutismo
selettivo, ma l'appellante non accenna a elementi oggettivi che consentano di
valutare se e in che misura la sua cura e educazione eccedano la misura usuale
e siano perciò di intralcio all'esercizio di un'attività lucrativa. Quanto all'impegno
dovuto alla presa a carico psicoterapeutica disposta dal Pretore, il padre si è
dichiarato disposto ad assumerne l'onere organizzativo (aggiornamento della
valutazione 6 marzo 2023 della psicologa L______ W______, pag. 8 in fondo). Né
l'interessata contesta che l'affidamento alternato fissato nella sentenza
impugnata la alleggerisca praticamente della metà dell'accudimento (sulla
questione: sentenza del Tribunale federale 5A_743/2017 del 22 maggio 2019
consid. 5.3.3). Inoltre, come si è visto (consid. 4), la custodia alternata
risulta nell'interesse della figlia, sicché l'addebito mosso al Pretore si
riconduce a mera polemica. Per finire è manifesto che neppure con un'attività
all'80% è possibile far coincidere i turni di lavoro della madre con gli orari
di uno studente di scuola media, circostanza considerata dal modello fondato
sui livelli scolastici (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6).
d) Riguardo
al suo stato di salute, l'interessata non allude a incapacità di guadagno né
tanto meno pretende di avere dimostrato disturbi inabilitanti, fermo restando
che l'accertamento di menomazioni permanenti presuppone, se non una perizia,
almeno un rapporto specialistico indipendente (RtiD I-2014 pag. 736
consid. 4e con richiamo). Poco giova che il primo giudice o il marito
possano averle suggerito di “seguire una cura psichiatrica”, come da lei
preteso. Inoltre una siffatta terapia non è di ostacolo – di per sé – a un'attività
lucrativa a tempo pieno. Nel caso specifico non si può ritenere perciò che sotto
tale profilo sussistano intralci all'esercizio di una professione o
limitazioni alla capacità di guadagno.
11.
Per
quel che attiene alla possibilità effettiva di trovare un'occupazione, contrariamente
a quanto pretende l'appellante in una causa di divorzio occorre dimostrare – e
non solo rendere verosimile come nei procedimenti di indole sommaria – l'impossibilità
di reperire un'attività. Tanto meno basta allegare di avere esperito invano le
ricerche d'impiego prescritte dall'assicurazione contro la disoccupazione. Il
diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione perseguono infatti
scopi diversi, sicché un comportamento suscettibile di giustificare la riscossione
di indennità contro la disoccupazione può risultare insufficiente di fronte
agli
obblighi che incombono in forza del diritto di famiglia (sentenza del Tribunale
federale 5A_309/2023 del 3 aprile 2024 consid. 3.1.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.14 del 3 dicembre
2024.
consid. 16g).
Per
di più, l'interessata si limita a sostenere in concreto di avere svolto “serie”
ricerche, ma non contesta l'accertamento del primo giudice sulle discrepanze
constatate dal confronto della documentazione da lei prodotta o sulle penalità applicatele
dalla cassa di disoccupazione. A prescindere dalle circostanze del suo
licenziamento, che per altro essa non chiarisce, l'appellante ha pur sempre lavorato
per quasi cinque anni come “collaboratrice cassa”, sicché non v'è ragione di
ritenerla non qualificata per tale funzione, fermo restando che il Pretore non
ha preso in considerazione soltanto la possibilità di ricollocamento come
impiegata di vendita non diplomata, ma anche come aiuto domestico. Pur
considerando che il mercato del lavoro nel Cantone Ticino è caratterizzato dalla concorrenza dovuta all'ampia
disponibilità di manodopera frontaliera e anche tenendo conto della
limitata formazione della convenuta, non sussistono dunque gli estremi per
ritenere che una donna quarantenne e in buona salute non abbia la possibilità
di trovare un impiego, almeno in settori
poco qualificati. Quanto all'ammontare del reddito ipotetico stimato dal
Pretore per simili attività (fr. 2770.– mensili netti al 90%,
rispettivamente fr. 3080.– al 100%, senza periodo di adattamento), esso non è
contestato.
12.
L'appellante
si duole altresì che, comunque sia, “la richiesta [di contributo] avrebbe
dovuto coprire, in caso di rifiuto degli alimenti, almeno l'eccedenza
calcolata” dal Pretore. Al proposito il primo giudice ha premesso che la moglie,
considerata la sua capacità di reddito, è in grado di coprire il proprio
fabbisogno minimo e non è in ammanco, ma dispone un margine di fr. 105.– mensili
fino al maggio del 2027 e di fr. 415.– dopo di allora. Egli ha quindi
sottolineato che la convenuta non ha “nemmeno postulato il versamento della
quota di eccedenza di sua spettanza”. Visto pertanto che l'interessata non versa
in una situazione di ammanco e che in materia di contributi fra coniugi vige il
principio dispositivo, il primo giudice ha respinto la domanda della moglie
volta a ottenere un contributo di mantenimento (sentenza impugnata, pag. 26 in
fondo).
a) Nella
fattispecie invero, in esito agli accertamenti e ai calcoli del Pretore (per il
resto incontestati), l'attore, una volta versati alla moglie i contributi per
le figlie, avere sopperito al proprio fabbisogno minimo “allargato” e avere fatto
fronte al fabbisogno di A______ nei periodi in cui questa gli è affidata [fr. 694.50
mensili fino al maggio del 2027 (fr. 1007.50 di fabbisogno minimo con eccedenza
+ fr. 100.– per la metà degli assegni
familiari percepiti interamente dalla madre ./. fr. 413.– quota del
fabbisogno presso la madre) e di fr. 699.– mensili dopo di allora (fr. 1017.–
+ 125.– ./. 418.–)], conserva un margine disponibile di fr. 697.50 mensili
fino al maggio del 2027 (reddito fr. 6764.– ./. contributo per E______ fr.
1053.– ./. contributo per A______ fr. 600.–
./. fabbisogno proprio fr. 3719.– ./. fabbisogno di A______ fr. 694.50)
e di fr. 607.50 mensili dal giugno 2027 in poi (reddito fr. 6764.– ./.
contributo per E______ fr. 1113.– ./. contributo per A______ fr. 600.– ./.
fabbisogno proprio fr. 3719.– ./. fabbisogno di A______ fr. 724.50). Per
contro la convenuta può contare unicamente su un margine disponile di fr. 105.–
mensili fino al maggio del 2027 (reddito ipotetico fr. 2770.– ./. fabbisogno minimo
fr. 2665.–) e di fr. 415.– mensili dopo di allora (reddito ipotetico
fr. 3080.– ./. fabbisogno minimo fr. 2665.–).
b) Ora,
si conviene che gli accertamenti esperiti in virtù del principio inquisitorio
illimitato applicabile al mantenimento dei figli vanno considerati anche per
determinare un eventuale contributo dovuto al coniuge, giacché i due contributi
– benché perseguano obiettivi diversi e non siano soggetti alle stesse
condizioni – formano un insieme in cui i singoli elementi non possono essere
fissati indipendentemente l'uno dall'altro (DTF 147 III 303 consid. 2.2 con
rinvii). Inoltre nel metodo “a due fasi” l'eccedenza registrata dal bilancio
familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni dopo avere dedotto dalle
entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della famiglia, dividendo l'eccedenza
nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301).
Tale criterio si applica, in particolare, anche nell'ambito del mantenimento
dopo il divorzio (DTF 147 III 299 consid. 4.5).
L'interdipendenza
tra il contributo alimentare dovuto al coniuge e il contributo di mantenimento per
i figli – derivante dal metodo di calcolo “a due fasi” – incide così non solo sugli
accertamenti necessari per fissare il contributo alimentare in favore del
coniuge, ma anche sulla fissazione stessa del contributo. Essa condiziona
altresì la libera disposizione delle parti in relazione all'oggetto del litigio,
sicché per finire il principio dispositivo risulta limitato nella misura in cui
occorre procedere a un apprezzamento globale delle pretese (DTF 149 III 174
consid. 3.4.1). Ciò non toglie che, per quanto riguarda gli alimenti da versare
dopo il divorzio, il principio dispositivo si applica (art. 277 cpv. 1 CPC) e che
il giudice non può aggiudicare a una parte più di quanto essa chieda (art. 58
cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 9).
Il fatto che sulla base dei dati accertati per il calcolo dei contributi in
favore dei figli risulti anche una quota di eccedenza spettante ai genitori non
significa pertanto che il giudice possa riconoscere tale quota d'ufficio al
coniuge che non ha richiesto un contributo di mantenimento.
c) Ciò
posto, ancora in questa sede la
convenuta chiede espressamente, in via subordinata nell'ipotesi – data in
concreto – in cui “non venisse riconosciuta nel contributo per le figlie la
quota di accudimento”, “l'importo eccedente, dopo il pagamento degli alimenti
alle figlie, a concorrenza al massimo del suo minimo vitale di fr. 2791.50”
(appello, pag. 4 e 11). In sostanza, essa postula solo un importo che le
permetta di coprire il suo minimo esistenziale, da lei quantificato in
fr. 2791.50 mensili. In concreto il Pretore non solo ha stabilito, senza
contestazioni da parte dell'appellante, il fabbisogno minimo “allargato” della
moglie in fr. 2665.– mensili, ma anche la relativa capacità reddituale in fr. 2770.–
mensili fino al maggio del 2027 e in fr. 3080.– mensili dopo di allora. In
definitiva all'interessata potrebbe essere riconosciuto, senza offendere l'art.
58.
cpv. 1 CPC, tutt'al più quanto a essa manca per la copertura del suo
“minimo vitale di fr. 2791.50”, ossia fr. 21.50 mensili fino al maggio del
2027.
Data l'esiguità della pretesa, non si giustifica di fissare un contributo
del genere per poco più di due anni. Nel risultato la sentenza impugnata non è
quindi censurabile.
13.
L'appellante chiede dipoi
che le siano attribuiti i “crediti educativi AVS” per le figlie. In relazione a
tali accrediti il Pretore ha rilevato che E______ ha compiuto 16 anni durante la
causa di divorzio, sicché la richiesta della convenuta era divenuta priva di
oggetto. Quanto alla figlia minore, di 12 anni, il primo giudice ha ricordato
che essa è affidata alternativamente a entrambi i coniugi e che perciò non si
giustifica di attribuire gli accrediti alla sola madre, che egli ha attribuito ai
genitori in ragione di metà ciascuno.
a) Per
quanto concerne la primogenita, la convenuta fa valere che gli accrediti in
questione sono riconosciuti dalla nascita fino ai 16 anni, ragione per cui non v'è
ragione per non attribuirli alla sua “partita AVS” in modo da consentirle di
ottenere una rendita superiore a quella minima. Essa soggiunge che il marito
non si era opposto a tale domanda e che il Pretore non poteva dunque intervenire
di sua iniziativa senza violare il principio dispositivo.
b) Il
problema è che, come ha spiegato il Pretore, trattandosi
di coppie (ancora) sposate, l'accredito per compiti educativi spetta per legge in
ragione di metà a ciascun genitore, senza riguardo a chi abbia di fatto educato
i figli (art. 29sexies cpv. 3 LAVS; opuscolo informativo n. 1.07 pubblicato
dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali in: ‹https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.i›,
punto n. 1). In ogni decisione concernente l'autorità parentale congiunta, l'attribuzione
della custodia o la partecipazione a compiti di cura il giudice o l'autorità di
protezione dei minori stabilisce d'ufficio a chi assegnare gli accrediti per
compiti educativi. In rapporto a quanto ciascun genitore provvede alla cura dei
figli, l'autorità competente decide se attribuire tali accrediti interamente a
un genitore o se suddividerli a metà (art. 52f
bis cpv. 1 e 2 OAVS; DTF 147 III
124.
consid. 3.4 con rinvii; opuscolo citato, punto n. 2).
c) E______
ha compiuto i 16 anni di età prima dello scioglimento del matrimonio delle parti
per divorzio, di modo che l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi durante
l'unione coniugale dei genitori è disciplinata definitivamente dalla legge. Al
proposito la pretesa della madre è ormai superata. Per il periodo successivo al
divorzio, invece, la richiesta è divenuta priva d'oggetto, poiché solo figli che
non hanno ancora compiuto 16 anni danno diritto all'accredito (art. 29sexies
cpv. 1 LAVS; I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 22b).
Al riguardo non occorre pertanto diffondersi.
d) Riguardo
all'attribuzione degli accrediti per compiti educativi inerenti alla figlia
A______, l'appellante si limita a rivendicarli, ma con la motivazione del
Pretore non si confronta nemmeno di scorcio. Al proposito il rimedio si rivela
finanche irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF
142.
III 417 consid. 2.2.4 con rinvii). Si aggiunga che una divisione a metà dell'accredito
per compiti educativi si giustifica anche nel caso di un affidamento alternato nella misura 40% dal padre e 60% e
dalla madre (sentenza del Tribunale federale 5A_678/2023
del 20 giugno 2024 consid. 6.3.2 con rinvii in: FamPra.ch 2024 pag. 1067).
14.
Controverse sono, infine, le spese processuali di primo
grado fissate dal Pretore in complessivi fr. 6000.– (compresi i costi per
l'ascolto delle figlie di fr. 400.–, per la delucidazione orale della
dichiarazione d'ascolto di fr. 140.– e per l'aggiornamento della valutazione
delle capacità genitoriali di fr. 2283.30), che ha suddiviso fra le parti in
ragione di un quarto all'attore e di tre quarti alla convenuta. Quanto alle
ripetibili il primo giudice, dopo avere passato in rassegna le prestazioni del
patrocinatore del marito e stimato il dispendio di tempo in 34 ore per un
onorario complessivo di fr. 10 868.–
(IVA e spese incluse), ha obbligato la convenuta a rifondere all'attore fr.
5434.– per ripetibili ridotte.
a) L'appellante
contesta in quanto “immotivate” le ripetibili riconosciute all'attore, facendo
valere che il Pretore ha riconosciuto 34 ore di lavoro al legale del marito ma soltanto
23.
ore e 20 minuti al proprio patrocinatore d'ufficio nella tassazione della
nota d'onorario, dalla quale ha stralciato varie ore senza sufficienti
spiegazioni. A suo parere tali decurtazioni sono incostituzionali e contrarie
alla CEDU, giacché il suo patrocinio ha necessitato un'assistenza legale di
40.9
ore. “Tali argomenti” – essa continua – “vengono sviluppati nell'ambito
della richiesta di ripetibili che qui si protestano e che devono tener conto
della tariffa a fr. 280.–/ora”. Per l'appellante, poi, il calcolo delle
ripetibili effettuato dal Pretore “non consente di comprendere come si pervenga
alla somma indicata, anche nell'ipotesi di totale soccombenza della moglie”.
“Nel caso concreto” – essa epiloga – “le ripetibili di primo grado andavano se mai
assegnate alla moglie e nell'ambito della decisione presa, se corretta, se mai
compensate”. Nelle sue richieste
di giudizio, in ogni modo, l'appellante
si limita a “protesta[re]” spese processuali e ripetibili.
b) In
realtà occorre distinguere. Nella misura in cui l'interessata contesta (o
quanto meno sembra contestare) la ripartizione delle spese giudiziarie decisa
dal Pretore, chiedendo l'assegnazione di ripetibili in suo favore (o la loro
compensazione), l'appello si rivela insufficientemente motivato. L'appellante infatti
non si confronta con la motivazione del Pretore che ha ritenuto giustificato
porre a carico di lei tre quanti degli oneri, “visto l'esito della proceduta e
considerato come si tratta di una vertenza familiare”. E per essere ricevibile un
appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che
dal memoriale deve evincersi – sotto pena di inammissibilità – per quali
ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4
con rinvii). In concreto tuttavia si cercherebbero invano nel memoriale
argomentazioni pertinenti al proposito. L'appello va di conseguenza dichiarato
irricevibile.
c) Nella
misura invece in cui la convenuta contesta l'ammontare delle spese processuali
o delle ripetibili in favore del marito, poi essa avrebbe dovuto cifrare la
contestazione indicando quale importo reputa corretto (DTF 143 III 112
consid. 1.2). In concreto dalla
motivazione dell'appello si può desumere, tutt'al più, l'ammontare delle
ripetibili che essa pretende dal marito (pari a 40.9 ore di lavoro retribuite fr.
280.– l'una), ma non quale indennità per ripetibili vorrebbe versare all'attore
in ragione della sua soccombenza preponderante. L'appello si rivela pertanto
inammissibile anche su questo punto.
15.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a
AP1 per osservazioni. Per quel che è del gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante
in questa sede, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche la
richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio
senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da
non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche
verosimilmente difficili in cui si trova la richiedente si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente la
tassa di giustizia.
16.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è
ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). L'impugnabilità del
dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1
lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
800.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata da AO2 è respinta.
4. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).