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Decisione

11.2023.117

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per moglie e figlio

15 aprile 2025Italiano53 min

fiscale “richiamo III”). Nel 2020 egli ha esposto un dividendo di fr. 10 000.–, poi indicato ai fini dell'imposizione

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.117

Lugano

15 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2019.185 (misure a protezione dell'unione

coniugale) della Pretura del Distretto di

Riviera promossa con istanza dell'8 agosto 2019 da

AP 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 20 settembre 2023 presentato da AP1

contro la

sentenza

emanata dal Pretore il 1° settembre 2023;

Ritenuto

in fatto: A. AO1 (1959), cittadino

i______, e AP1 (1977), cittadina u______, si sono sposati a B______ l'__

a______ ____. A quel momento lo sposo era già padre di due figli, oggi

maggiorenni, nati da una precedente relazione. Dal matrimonio è nato A______

T______, il _ n______ ____. Il marito, idraulico di formazio- ne, è dipendente

della ditta T______ Sagl, di cui è socio gerente, ma è anche azionista al 50% e

membro del consiglio di amministrazione della I______ SA, azienda attiva nel

settore della vendita, gestione e amministrazione di immobili. Inoltre è al

beneficio di una rendita infortuni della S___. La moglie, priva di formazione

specifica, è arrivata in Svizzera nel ____ e, dopo avere lavorato in alcuni esercizi

pubblici, si è dedicata esclusivamente al governo della casa e alla cura del

figlio. I coniugi vivono separati dal gennaio del 2019, quando il marito ha

lasciato l'abitazione coniugale (particella n. ____ RFD di B______, proprietà di

lui) per trasferirsi dai genitori, sempre a B______.

B. L'8 agosto 2019 AP1

si è rivolta al Pretore del Distret-to di Riviera con un'istanza di misure a

protezione dell'unione coniugale per ottenere, già in via cautelare, l'autorizzazione

a vivere separata, l'assegnazione in uso dell'abitazione coniugale, l'affidamento

del figlio A______ T______ (riservato il diritto di visita paterno) con

esercizio congiunto dell'autorità parentale e un contributo alimentare di

fr. 5877.40 mensili per sé, più uno di fr. 1930.– mensili per A______

T______ (assegni familiari non compresi). All'udienza

del­l'8 ottobre 2019, indetta per il contraddittorio, AO1 ha aderito alla

richiesta di vita separata, all'attribuzione dell'abitazione coniugale alla

moglie e all'affidamento del figlio alla medesima, ma ha offerto contributi

alimentari limitati a fr. 868.– mensili per la moglie e a fr. 725.– per il

mese di ottobre 2019, portati a fr. 865.– mensili in seguito (assegni familiari

non compresi) per il figlio. In tale occasione i coniugi hanno raggiunto un

accordo sulle relazioni personali fra padre e figlio, il marito impegnandosi altresì

ad assumere determinate spese rientranti nel fabbisogno minimo della moglie. In

coda all'udienza il Pretore

ha impartito all'istante un termine di 30 giorni per presentare una replica

scritta.

In un memoriale del 6 novembre 2019 l'istante ha sostanzialmente

confermato le proprie richieste, chiedendo che il marito assumesse anche tutte

le spese relative all'immobile, potendole poi dedurre dal contributo alimentare

dovutole, quantificato in fr. 7684.75 mensili. In una duplica del 20

dicembre 2019 il convenuto ha ribadito la sua posizione, precisando l'offerta

di contributo alimentare per la moglie in fr. 373.95 mensili o,

subordinatamente, fr. 1202.50 oltre all'assunzione di costi relativi

all'abitazione coniugale per fr. 1056.05, e aumentando a fr. 1025.–

mensili dal novembre del 2019 l'offerta di contributo alimentare per il figlio.

C. Nel

frattempo, con decreto cautelare “nelle more istruttorie” del 13 dicembre 2019 il Pretore ha obbligato il convenuto a versare un

contributo di mantenimento per il figlio di fr. 963.– mensili dal 1° agosto al

31 ottobre 2019 (assegni familiari non compresi) e di fr. 1263.– mensili dal 1°

novembre 2019 in poi (sempre assegni familiari non compresi), oltre a un

contributo di accudimento di fr. 5229.65 mensili per il primo periodo e di fr.

5099.30 mensili per il secondo (inc. CA.2019.25). In seguito all'entrata in

carica di un nuovo Pretore le parti sono state convocate a un'udienza del­l'8

ottobre 2020 nel corso della quale esse hanno notificato pro­ve. Con un altro decreto

cautelare “nelle more istruttorie” del 1° aprile 2021 il

Pretore ha poi autorizzato il marito a compensare, da quel mese, il contributo

alimentare a suo carico con determinati oneri rientranti nel fabbisogno di

moglie e figlio, da lui pagati direttamente (fr. 1268.95 mensili per interessi

ipotecari, costi di riscaldamento, tassa di acqua potabile, rifiuti e

canalizzazioni, leasing della vettura della moglie, fr. 150.– mensili come partecipazione

massima ai costi della salute di A______ T______ e fr. 35.– di abbonamento

per il telefono e internet di moglie e figlio, più le spese di elettricità).

D. L'istruttoria si è

chiusa il 18 ottobre 2021 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,

limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 20 aprile 2022

l'istante ha ribadito le sue domande, precisando la richiesta di contributo

alimentare per sé in fr. 4073.– mensili e in fr. 3926.61 mensili quello per il

figlio (assegni familiari non compresi), più

un contributo di accudimento di fr. 2224.41 mensili. In un allegato di quello

stesso giorno il convenuto ha riaffermato il proprio punto di vista, chiedendo

di fissare il contributo alimentare per la moglie in fr. 394.– mensili dal­l'ottobre

del 2019 e quello per il figlio in fr. 840.– mensili (assegni familiari non

compresi), obbligando la consorte a restituirgli complessivi fr. 160 724.20 di contributi alimentari da lui versati

in eccesso, eventualmente di considerare tale importo nella liquidazione del

regime dei beni o di autorizzare la compensazione della somma con contributi

futuri.

In seguito alla produzione

di ulteriori prove documentali e a una nuova audizione del figlio, le parti hanno

presentato memoriali conclusivi complementari del 15 giugno 2023. AP1 ha rivendicato per sé un contributo alimentare di

fr. 4816.43 mensili dall'agosto del 2019 fino ai 16 anni di A______

T______, aumentato in seguito a fr. 8459.43, o subordinatamente a fr.

3816.43 mensili, rispettivamente a fr. 7459.43 mensili, mentre per il figlio

essa ha chiesto un contributo di mantenimento di fr. 2041.10 mensili (assegni

familiari non compresi) fino al termine di una formazio­ne adeguata e un

contributo di accudimento di fr. 3643.– mensili fino ai 16 anni d'età o,

almeno, un contributo di mantenimento di fr. 1541.10 mensili (assegni familiari

non compresi) fino al termine di una formazione adeguata, sempre con un contributo

di accudimento di fr. 3643.– mensili fino al 16°

compleanno di A______ T______.

Da

parte sua AO1 ha proposto di non fissare contributi alimentari tra coniugi, ha

offerto per il figlio un contributo alimentare di fr. 891.– mensili (assegni familiari non compresi) dall'ottobre del

2019 fino al luglio del 2023, ridotti in seguito a fr. 710.– mensili, reiterando

le richieste di compensazione e di rifusione dei contributi pagati in eccesso.

E. Statuendo con

sentenza 1° settembre 2023,

il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal 2019, ha attribuito l'abitazione

coniugale alla moglie, ha affidato il figlio alla medesima, disciplinando il

diritto di visita paterno, e ha obbligato AO1 a versare i seguenti contributi alimentari:

dal

1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021:

fr.

3860.– mensili per la moglie,

fr.

1180.– mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;

dal

1° novembre 2021 al 31 agosto 2023:

fr.

3420.– mensili per la moglie,

fr.

1095.– mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;

dal

1° settembre al 30 novembre 2023:

fr.

2510.– mensili per la moglie,

fr.

1360.– mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;

dal

1° dicembre 2023 al 31 gennaio 2024:

fr.

2270.– mensili per la moglie,

fr.

1440.– mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;

dal 1°

gennaio 2025 in poi:

fr. 2610.–

mensili per la moglie,

fr.

1610.– mensili per il figlio, assegni familiari non compresi.

Il

convenuto è stato autorizzato a compensare “gli importi inseriti nei fabbisogni

di moglie e figlio per le spese di alloggio (interessi e spese accessorie),

metà dei costi di elettricità ‛stabile appartamento’, acqua e upc/cablecom,

il costo dell'allacciamento internet e telefono conteggiato a moglie e figlio

(se effettivamente pagato)”, così come a dedurre “un terzo dell'importo netto

che A______ T______ percepirà come salario quale apprendista”. Le spese

processuali di complessivi fr. 15 000.– sono state poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

F. Contro la sentenza

appena citata AP1 è insorta a questa Camera con appello del 20 settembre 2023

in cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la riforma dei

contributi alimentari nel seguente modo:

dal

1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021:

fr.

6549.34 mensili per lei,

fr.

1788.28 mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;

dal

1° novembre 2021 al 31 agosto 2023:

fr.

6461.18 mensili per lei,

fr.

1818.48 mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;

dal

1° settembre al 30 novembre 2023:

fr.

5764.98 mensili per lei,

fr.

1470.37 mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;

dal

1° dicembre 2023 al 31 gennaio 2024:

fr.

5868.33 mensili per lei,

fr.

1435.92 mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;

dal 1°

gennaio 2025 in poi:

fr. 5662.33

mensili per lei e

fr.

1437.92 mensili per il figlio, assegni familiari non compresi.

L'interessata

chiede inoltre di non consentire al marito la compensazione di contributi

alimentari. Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 2023 AO1 conclude per la

reiezione dell'appello. Con decreto del 21 ottobre 2023 il presidente di questa

Camera ha conferito

all'appello effetto sospensivo unicamente

per quanto riguarda i contributi alimentari

dovuti dal convenuto al figlio dal 1° agosto 2019 fino al 31 agosto 2023.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione

coniugale, trattate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), erano

impugnabili fino al 31 dicembre 2024 con appello entro dieci giorni dalla

notificazio-ne della sentenza (art. 314 cpv. 1 vCPC). Se esse vertono su

questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se

il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e

alla durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisone impugnata è pervenuta alla

patrocinatrice della moglie l'11 settembre 2023 (traccia dell'invio n. __.__.______.________,

agli atti). Consegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello il 20

settembre 2023 l'appello in esa­me è pertanto ricevibile.

2. Al suo appello AP1 acclude documenti nuovi (“modulo

di comunicazione per adulti: rilevamento tempestivo”, inviato il

24 agosto 2023 dalla dott. E______ A______ S______ all'Ufficio dell'a______

i______: doc. B, un messaggio di posta elettronica del marito del 5

settembre 2023: doc. C, tre certificati medici del 13 settembre 2023 relativi

al proprio stato di salute: doc. D). Tale

documentazione è senz'altro ammissibile, litigiosi in concreto essendo contributi

alimentari riguardanti anche un minorenne. Nuovi documenti e nuovi fatti sono

proponibili così senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in

forza del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione (DTF 144

III 352 consid. 4.2). Ciò vale anche per quanto allega AO1 alle osservazioni

all'appello (mappa satellitare di B______, estratto di una pubblicazione sulla

distribuzione dei servizi cantonali, fotografia della vettura della moglie: doc.

1 e 2). Nella

misura in cui risultano di rilievo per il giudizio (anche in relazione al

contributo alimentare per la moglie: DTF 147 III 304 consid. 2.2), si terrà

conto perciò di tali atti.

3. Nelle proprie

osservazioni del 13 ottobre 2023 AO1 sostiene che l'appel­lo è irricevibile per

carenza di motivazione, l'appellante limitandosi a esporre la sua versione dei fatti

e a riproporre argomentazioni già sollevate davanti al Pretore. Ora, che un

appello debba essere “scritto e motivato”, nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata, è indubbio

(art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Né doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale sono sufficienti, come non

basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Nel caso

specifico nondimeno l'appellante ha designato in maniera chiara sia i punti

contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda le sue

critiche, spiegando inoltre perché il Pretore sarebbe caduto in errore nell'accertamento

dei fatti o nell'applicazione del diritto. La motivazione dell'appello è quindi

sufficiente per un esame di merito.

4. Litigioso rimane in

questa sede l'ammontare dei contributi alimentari per la moglie e il figlio. A

tal fine il Pretore ha descritto il metodo “a due fasi” stabilito dal Tribunale

federale, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va

ripartita, dopo avere dedotto dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni

membro della famiglia, nella proporzione di due a uno, ha accertato il reddito

del marito in fr. 13 770.– mensili netti

a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 8100.– mensili dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021,

di fr. 9710.– mensili dal 1° novembre

2021 al 31 agosto 2023, di fr. 8675.– mensili dal 1° settembre 2023 al 31 dicembre 2024 e di

fr. 7820.– mensili dal 1°

gennaio 2025.

Quanto alla moglie, il

primo giudice ha accertato un reddito da sostanza immobiliare in Ucraina di fr.

100.– mensili e ha imputato a AP1 dal settembre del 2023 un reddito ipotetico

di fr. 2300.– mensili, aumentato a fr. 2900.– mensili dal dicembre del

2023. Ha calcolato inoltre il fabbisogno minimo di lei in fr. 3320.– mensili dal

1° agosto 2019 al 31

ottobre 2021, in fr. 3420.– mensili dal 1° novembre 2021 al 31 agosto 2023 e in fr. 3880.– mensili

dal 1° settembre 2023 in poi.

Relativamente al figlio,

il Pretore ha considerato quale reddito l'assegno familiare di fr. 200.–

mensili fino al novembre del 2023 e di fr. 250.– mensili in seguito (assegno di

formazione), rinunciando a conteggiare una parte del salario di apprendista

conseguito dal ragazzo, poiché è “più logico e pratico stabilire che il padre può

dedurre dal contributo dovuto al figlio il corrispettivo di un terzo del

salario netto che A______ T______ percepirà di anno in anno”. Dopo di ché egli

ha fissato il fabbisogno in denaro del minoren­ne in fr. 1060.– mensili dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre

2021, in fr. 1095.– mensili dal 1°

novembre 2021 al 31 agosto 2023 e in fr. 995.– mensili dal 1° settembre

2023 in poi.

Alla luce degli

accertamenti che precedono il Pretore ha constatato dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021 un'eccedenza

nel bilancio familiare di fr. 1590.– mensili, che ha assegnato per fr. 636.–

a ciascun genitore e per fr. 318.– al figlio, determinando così un contributo

alimentare per la moglie di fr. 3860.– mensili e uno per A______ T______

di fr. 1180.– mensili (assegno familiare non compreso). Dal 1° novembre 2021 al 31 agosto 2023 egli

ha constatato un ammanco nel bilancio familiare di fr. 155.– mensili (definito “trascurabile

e da caricare al marito”), fissando quindi il contributo alimentare per la moglie

in fr. 3420.– mensili e quello per il figlio di fr. 1095.– mensili (assegno

familiare non compreso). Dal 1° settembre al 30 novembre 2023 con la

ripartizione dell'eccedenza di fr. 2820.– mensili (fr. 1128.– per ogni

genitore e fr. 564.– per A______ T______), il Pretore ha stabilito il contributo

alimentare per la moglie in fr. 2510.– mensili e quello per il figlio in fr.

1360.– mensili (assegno di formazione non compreso). Dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2024

l'eccedenza familiare di fr. 3470.– mensili è stata ripartita nella misura

di fr. 1388.– mensili in favore di ogni genitore e di fr. 694.– mensili in

favore del figlio, onde un contributo alimentare per la moglie di fr. 2270.– mensili

e uno per il figlio di fr. 1440.– mensili (assegno di formazione non compre­so).

Infine, dal 1° gennaio 2025, con

la ripartizione dell'ecceden­za familiare di fr. 4325.– mensili (fr. 1730.–

per ciascun genitore e fr. 865.– per il

figlio), il contributo alimentare è stato quantifica­to in fr. 2610.– mensili

per la moglie e in fr. 1610.– mensili per A______ T______.

5. Contestato è

anzitutto il reddito del marito accertato dal Pretore in fr. 13 770.– mensili netti. Al riguardo il primo

giudice ha rilevato che il convenuto può contare su vari cespiti di entrata (dall'attività

di dipendente, da rendite vitalizie, da immobili, da titoli e capitali),

ragione per cui, a suo parere, il reddito di lui va calcolato alla stregua di quello

conseguito da un lavoratore indipendente nella media degli ultimi quattro anni,

in particolare sulla base delle tassazioni dal 2018 al 2020 e della

dichiarazione d'imposta 2021. Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto che con

ogni verosimiglian­za i dati fiscali rispecchiano per il resto il reale reddito

del marito. In circostanze del genere egli ha accertato così il reddito del

convenuto in fr. 174 977.– nel 2018, in fr.

172 385.– nel 2019, in fr. 166 644.– nel 2020 e in fr. 156 665.– nel 2021, per una media di fr. 167 670.– annui, corrispondenti a fr. 13 972.– mensili netti, dai quali ha dedotto

l'assegno familiare di fr. 200.–, onde un totale fr. 13 770.– mensili arrotondati.

a) AP1

non contesta il metodo di calcolo applicato dal Pretore per appurare le entrate

del marito, ma fa valere che per il 2018 il Pretore non ha considerato quanto il

coniuge ha dichiarato come salario per lei quantunque in realtà essa non abbia mai

lavorato per la ditta del marito. A suo avviso, alle entrate del marito vanno

aggiunti quindi almeno fr. 10 983.–,

pari a quanto aveva accertato l'autorità fiscale nel 2017.

b) Dagli

atti risulta che

fino al 2018 il marito ha indicato nelle dichiarazioni d'imposta

un reddito da lavoro della moglie, prelevato dalla ditta T______ Sagl e versato

su un conto bancario intestato al marito medesimo, senza che all'atto pratico

la consorte abbia prestato alcunché. Per tale ragione nella tassazione 2018

l'autorità fiscale ha tassato come “altro reddito della sostanza mobiliare”

l'importo di fr. 76 500.­– “come recupero

del dovuto d'imposta per il periodo dal 2011 al 2017” (doc. LLL e MMM). In

quello stesso anno l'autorità fiscale ha poi accertato il reddito del marito da

attività dipendente in fr. 89 458.–, corrispondenti

a quanto indicato nel certificato di salario allestito dalla ditta T______ Sagl

(fascicolo fiscale di AO1: “richiamo III”). Analoga dichiarazione si riscontra nella

dichiarazione d'imposta 2018 della ditta in questione (incarto fiscale della

società: “richiamo II”). Nelle circostanze descritte la decisione del Pretore

di non considerare l'importo di fr. 76 500.–

nelle entrate del convenuto per gli anni in discussione, poiché “non si può

ritenere che l'autorità fiscale abbia accertato un reddito che il marito aveva

prima occultato”, non presta il fianco alla critica.

Contrariamente

a quanto sostiene l'appellante, non risulta nemmeno che nel 2018 il marito

abbia ancora ricevuto su propri conti bancari lo stipendio “fittizio” della

moglie. Come ha chiarito il Pretore, senza contestazioni al riguardo, fra

quanto AO1 ha dichiarato alle autorità fiscali come salario nel 2018 e quanto risulta

essere stato effettivamente versatogli a titolo di stipendio dalla ditta

T______ Sagl sui conti bancari a lui intestati non si ravvisano discrepanze di

rilievo. Ne segue che sotto questo profilo l'appello non può trovare ascolto.

6. L'appellante rimprovera

al Pretore di non avere tenuto conto di quanto ha effettivamente incassato il

marito fra il 2018 e il 2020 a titolo di dividendi dalla I______ SA. Essa sostiene

che al riguar­do i dati fiscali non corrispondono alla realtà, poiché notoriamen­te

Fatti

i dividendi sono soggetti all'imposta preventiva e sono quindi dichiarati solo

al 70%.

a) Premesso

che per determinare il reddito da titoli e capitali il Pretore si è fondato sui

dati fiscali agli atti, anche se non per ragioni riconducibili al prelievo

dell'imposta preventiva, a ragione l'appellante fa valere che nel caso di

partecipazioni qualificate i dividendi sono tassati unicamente in ragione del

70% (art. 18b cpv. 1 e 20 cpv. 1bis LIFD [RS 642.11], art. 17b

cpv. 1 e 19 cpv. 1bis LT [RL 640.110]). In altri termini, se detiene

almeno il 10% del capitale di un'azienda un contribuen­te beneficia di una

riduzione fiscale, nel senso che solo il 70% dei dividendi è tassato. L'imposta

preventiva, ritenuta alla fonte dalla società, è invece interamente rimborsata

se i dividendi sono dichiarati correttamente nella dichiarazione d'imposta.

b) In

concreto si evince dagli atti che nel modulo relativo alle partecipazioni

qualificate nella sostanza privata allegato alle dichiarazioni d'imposta 2018 e

2019 AO1 ha esposto fr. 20 000.– in

relazione alle azioni della I______ SA da lui detenute, per poi riportare come

reddito netto l'importo di fr. 14 000.– previa

deduzione per partecipazioni qualificate del 30% (modulo 8 nel fascicolo

fiscale “richiamo III”). Nel 2020 egli ha esposto un dividendo di fr. 10 000.–, poi indicato ai fini dell'imposizione

nella misura di fr. 7000.– (doc. 81). Per determinare il reddito del convenuto non

si giustifica di tralasciare l'ammontare di entrate effettive. Ne segue che il

reddito annuo di lui va stabilito in fr. 180 977.–

per il 2018, in fr. 178 385.– per il 2019

e in fr. 169 644.– per il 2020.

c) Per

quanto concerne il 2021, dalla dichiarazione d'imposta emerge che il marito non

ha dichiarato alcun dividendo (doc. 124). Per l'appellante vi è il fondato

sospetto che egli abbia azzerato i dividendi aumentando il prestito correntista,

sicché nelle entrate vanno computati altri fr. 10

000.–. Se non che, per tacere del fatto che l'argomentazione si

esaurisce in una mera congettura senza

riscontri agli atti, l'appellante non si confronta con l'argomentazione

del Pretore, stando al quale dal raffronto tra i dati contabili e quelli fiscali

delle società in cui opera il convenuto “risulta che AO1 ha dichiarato quanto

percepito (dividendi e/o rimborsi debiti correntista)”. A un sommario esame non

sussiste dunque ragione per scostarsi dal reddito di fr. 156 665.– accertato dal primo giudice.

d) Alla

luce di quanto precede il reddito annuo di AO1, risultante dalla media dal 2018

al 2021, ammonta a fr. 171 418.–,

pari a fr. 14 285.– mensili netti

arrotondati. Considerato che l'assegno familiare di fr. 200.– mensili e quello di

formazione di fr. 250.– mensili non vanno cumulati al

reddito

del genitore che li percepisce (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3;

analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 7b), le entrate del convenuto

ammontano in ultima analisi a fr. 14 085.–

mensili fino al 31 luglio 2023 e a fr. 14 035.–

mensili dopo di allora.

7. Relativamente alle

entrate dell'istante, il Pretore ha constatato che i coniugi vivono separati

dal gennaio del 2019 e che il marito ha introdotto ormai azione di divorzio, di

modo che ha escluso ogni riconciliazione. Né si ravvisano a mente sua

particolari ostacoli al reinserimento professionale dell'istante, giacché al

momento della separazione il figlio aveva già iniziato la scuola secondaria e la

moglie non aveva più di 41 anni. A suo avviso, i problemi di salute da lei addot­ti

sulla scorta di certificati medici, in particolare di non poter lavorare poiché

“traumatizzata e depressa” con “problemi fisici al ginocchio, alla spalla e

alla schie­na”, non erano suffragati “da documentazione medica che potesse

rendere sufficientemente verosimile una sua totale incapacità lavorativa e di

guadagno”. Ricordato altresì che l'istante aveva dichiarato di “guardare gli

annunci di lavoro e di essersi annunciata alla disoccupazione”, il Pretore ha ritenuto

che AP1 potesse riprendere un'attività lucrativa all'80% dal settembre del 2023

e al 100% dal dicembre seguente. Dipartendosi poi dallo stipendio conseguibile nel

Ticino per una donna senza funzione di quadro in attività non qualificate, come

nel settore delle pulizie o dell'aiuto domestico, per finire il Pretore ha

ascritto alla moglie un reddito ipotetico di fr. 2300.– mensili dal 1° settembre al

30 novembre 2023, portato a fr. 2900.– mensili dopo di allora, cui ha

aggiunto il provento dalla sostanza immobiliare in Ucraina di fr. 100.–

mensili.

8. L'appellante non

contesta il menzionato reddito immobiliare, ma fa valere che non si giustifica di

ascriverle un guadagno ipotetico, poiché le entrate e la sostanza del marito

permettono di coprire in modo più che dignitoso i fabbisogni minimi dei coniugi

e del figlio. Ora, sulla questione l'interessata equivoca. Dandosi una

disunione definitiva, nel senso che non ci si debba più attendere una ripresa

della comunione domestica, già in una procedura a tutela dell'unione coniugale si

fa capo per analogia in materia di contributi alimentari ai parametri dell'art.

125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 148 III

358 consid. 5 con rinvii). Il giudice delle misure protettrici esamina pertanto

se e in quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere

che il coniuge ormai sgravato dal governo della casa e della famiglia investa

altrimenti la propria forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda

un'attività lucrativa (I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025

consid. 17c).

Contrariamente

a quanto ritiene AP1, di conseguen­za, poco

importa che nel caso specifico le risorse della famiglia consentano di coprire

il fabbisogno minimo “allargato” dei coniu­gi. Dandosi una disunione

definitiva, la conservazione dei ruoli assunti all'interno della famiglia perde importanza e lo scopo di favorire

l'indipendenza economica del coniuge professionalmen­te inattivo – o attivo

solo a tempo parziale – assume maggior peso. Da quel coniuge, pertanto, si può

pretendere che si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del

possibile, al proprio debito mantenimento, come del resto gli sarà chiesto di

fare al momento del divorzio (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c; più

recentemente: 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 17d). Ciò premesso, in

concreto l'appellante non pretende che una riconciliazione delle parti sia

ancora possibile, tanto meno se si pensa che nel frattempo, il 27 luglio 2023,

il marito ha promosso azione di divorzio. Ne segue che l'applicazione analogica

dei parametri previsti dall'art. 125 CC resiste alla critica.

9. AP1 ribadisce che il

suo stato di salute le impedisce di esercitare un'attività lucrativa e

rimprovera al Pretore di avere reputato meramente generici i certificati medici

da lei presentati, i quali descrivono precisamente le numerose e rilevanti patologie

di cui essa soffre. E tali patologie, soggiunge l'interessata, sono confermate dai

certificati medici aggiornati prodotti in appello. Di origine ucraine, l'appellante

lamenta altresì serie lacune nella comprensione e nell'espressione della lingua

italiana. Per di più, non avendo una formazione specifica, essa adduce che la

ricerca di un'occupazione nel Ticino appare del tutto aleatoria.

a) Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si dipar­te,

di regola, dal reddito effettivo dei genitori. Se tuttavia, dando prova di

buona volontà, un genitore avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di

più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia

determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato

a conseguirlo. Il giudice valuta così se

si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata

attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva

possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito

conseguibile, tenendo calcolo del­l'età, dello stato di salute, delle

conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata e futu­ra),

delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica),

oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2

con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamen­te: RtiD I-2014

pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2022.81 del 17 settembre 2024 consid. 6a).

b) Riguardo

allo stato di salute dell'appellante, dagli atti risulta che le affezioni

di cui essa soffre sono tanto di natura psichi­ca quanto di natura fisica. Lo

psichiatra e psicoterapeuta

L______

S______ ha attestato in un certificato medico del 18 novembre 2021 che dal­l'agosto

del 2020 la paziente “già in terapia psicologica” necessita (…) fino al 31

dicembre 2022 di un trattamento psichiatrico e presenta “un'inabilità lavorativa

completa per qualsiasi attività adeguata alle sue competen­ze” (doc. UU). In

successivi certificati medici del 22 luglio 2022 e del 14 giugno 2023 il medico

curante ha ripreso testualmente la frase testé riassunta, indicando la durata

del-l'inabilità lavorativa fino al 31 dicembre 2023 (doc. III e NNN). Sta di

fatto che da tali certificati nulla si evince circa la diagnosi e la prognosi

dei disturbi accusati dall'interessata. Essi non bastano dunque per rendere

verosimile un'inabilità lucrativa (sentenza del

Tribunale

federale 5A_59/2024 del 9 ottobre 2024 consid. 3.1.2).

Né si desumono maggiori ragguagli da un certificato del 19 novembre 2021

rilasciato dalla dott. E______ A______ S______, la quale come specialista

in endocrinologia e diabetologia si è limitata a rilevare che per lo “stato

ansioso-depressivo con insonnia” la paziente è in cura dal dottor L______

S______, rinviando al certificato di quest'ultimo “per la riduzione totale

della sua capacità lavorativa” (doc. TT).

Un

certificato medico particolareggiato del 13 settembre 2023 è stato prodotto invece

dall'appellante in questa sede. Nel medesimo lo psichiatra e psicoterapeuta

L______ S______ attesta che la paziente, da lui seguita ininterrottamente sin dall'agosto

del 2020, soffre di “un importante disagio ansioso-depressivo essenzialmente

reattivo alla separazione dal marito, per cui è stata necessaria

l'instaurazione di terapia psicofarmacologica ed ipnoinducente, tuttora vigente

(…), che le condizioni psichiche [di lei] appaiono alquanto vulnerabili

nonostante il trattamento e l'assunzione di medicazione psico-attiva, che il

decorso clinico comporta una tendenza alla cronicizzazione del disturbo

psichiatrico, caratterizzato da ingente instabilità emotiva con timia rivolta

verso il polo negativo e acmi ansiose, tale da rendere il funzionamento

generale della paziente alquanto discontinuo”. Secon­do lo specialista la

paziente è completamente inabile al lavoro “per qualsiasi attività adeguata

alle sue competenze, dall'esordio della mia presa a carico sino a continua”. A

men­te sua “la prognosi si profila riservata” e “non è prevedibile alcuna

ripresa nemmeno parziale della capacità lavorativa, perlomeno entro breve-medio

termine” (doc. D di appello).

Nel

proprio aggiornamento del 13 settembre 2023 sullo stato di salute di AP1 la dott.

E______ A______ S______ confer­ma a suo turno l'inabilità lavorativa al 100%, sottolinean­do

“da una parte i disturbi depressivi (peggiorati dopo l'inizio del­la guerra in

u______, dove [l'interessata] ha dei parenti e ami­ci per i quali è

preoccupata)” e, dall'altro, il fatto che i farmaci assunti le creano

deconcentrazione e stanchezza continua (fa fatica a svegliarsi al mattino e a

organizzare la sua giornata per rispettare gli appuntamenti), al punto che recentemente

essa ha accusato un episodio di svenimento tuttora indagato per verificare se

si tratti di una crisi di tipo epilettico (doc. D di appello).

c) Per

quanto concerne i problemi di natura fisica, in un certificato dell'11

ottobre 2019 lo specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dott. G______

G______ ha diagnosticato al­l'appellante una “gonalgia [dolore al ginocchio] sinistra

in esiti di meniscectomia laterale il 01.06.2016” così come una “sindrome di

conflitto sottoacromiale e tendinopatia del sovraspinato della spalla sinistra”.

Egli ha dichiarato che la paziente “fatica ad accovacciarsi, a rimanere in

piedi a lungo, nonché fare le scale ripetutamente e camminare lunghe distanze,

mentre a livello della spalla i dolori si manifestavano prevalentemente sotto

sforzo ma anche la notte”. Per lo specialista a causa di tali affezioni “per il

momento la vedo dura [cercare un lavoro] in quanto limitata anche nelle

attività della vita quotidiana” (doc. DD). Dal già citato certificato medico

della dott. E______ A______ S______ risulta dipoi che l'appellante è affetta da

“una sindrome lombovertebrale cronica non-specifica, discopatia, protusione

discale, scoliosi, miogelosi” da una “pariartropia alle anche” da “una sindrome

cervico-vertebrale cronica” e da “fibrimialgia”. Per la dottoressa, i dolori

alla schiena, alle ginocchia e alla spalla, (…) impediscono all'appellante di

esercitare una professione con “grande utilizzo delle articolazioni e prolungata

stazione eretta (pulizie, badante, commessa…)”. In ragione di ciò è stata

inoltrata una richiesta d'invalidità (doc. D di appello).

d) Considerato

quanto precede, a un sommario esame come quello preposto all'emanazione di

misure a protezione del-l'unione coniugale è ragionevole concludere che lo

stato di salute di AP1 pregiudichi nettamente la capacità lucrativa di lei. È

vero che i vari certificati in questione sono stati rilasciati da medici

curanti, non da esperti indipendenti. Nelle sue osservazioni all'appello

tuttavia AO1 non revoca seriamente in dubbio l'esistenza di quelle affezioni,

salvo affermare che “l'unica vera ragione per cui la moglie non lavora risiede

nel fatto che la signora AP1 non ha mai avuto intenzione di lavorare”

(osservazioni all'appello, pag. 4 a metà). Con le dettagliate indicazioni dei citati

professionisti egli non si confronta se non genericamente, contestando le

conclusioni cui essi giungono. Dagli atti risulta perciò verosimile che, secondo

i certificati più recenti, sussistano rilevanti intralci all'esercizio di una

professione da parte dell'appellante, con conseguente limitazione della

capacità di guadagno. Non si può

presumere di conseguenza, a un sommario esame, che un soggetto del genere possa

trovare un'occupazione, tanto meno a tempo pieno, in settori che richiedano impegno

fisico o prolungate posizioni erette o obbligate, come nelle attività

prospettate dal Pretore (cameriera in un bar, cassiera, commessa,

badante).

e) Dagli

atti risulta altresì che in concreto la domanda di indennità di disoccupazione

presentata dalla moglie nell'ottobre del 2021 è stata respinta il 7 marzo 2022

dalla Cassa disoccupazione U_____ (doc. CCC) e che a causa della prolungata

inabilità al lavoro l'Ufficio regionale di collocamento di B______ ha stralciato

il nome dell'interessata, quale “persona in cerca d'impiego”, dalla banca dati colsta (sistema d'informazio­ne in

materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro: doc.

DDD). Il tutto senza dimenticare che AP1 non ha una formazione specifica, che

alme­no dal 2005 essa non esercita più un'attività lucrativa e che le sue conoscenze

di italiano sono di livello meramente intermedio (livello b1: deposizione del 9

giugno 2021: verbali, pag. 11; cfr. ‹https://europass.europa.eu/it/common-european-framework-reference-language-skillshttps://______

f) La questione di sapere poi se sussistano limitazioni

permanenti (e non solo attuali) alla capacità di guadagno da parte dell'appellante andrà esaminata con

pieno potere cognitivo nel quadro del giudizio di merito. Per dimostra­re

menomazioni permanenti, in effetti, l'accertamento

di simili patologie presuppone – se non una perizia vera e propria – almeno un

rapporto specialistico indipendente (RtiD I-2014 pag. 736 consid. 4e con

richiamo). In difetto di una relazione del genere non è ragionevolmente

possibile formulare con oggettiva attendibilità una prognosi a medio termine sulla

capacità lucrativa di un soggetto (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68

del 2 febbraio 2024 consid. 11).

g) Ne

segue che per ora il reddito della moglie va stabilito in soli fr. 100.– mensili

derivanti dalla locazione di suoi immobili in u______. Nelle osservazioni

all'appello il marito chiede di aumentare il reddito locativo a fr. 400.– mensili,

la moglie stes­sa avendo dichiarato di incassare tale importo. In realtà,

durante la sua deposizione l'istante ha dichiarato un reddito di “circa euro

130.– annui e oggi circa 300.– annui” e “al massimo fr. 30.– al mese” per

un altro appartamento attualmente sfitto (verbale del 9 giugno 2021, pag. 10 e

11). Tenuto conto del persistere della guerra in Ucraina, a un sommario esame, la

stima del Pretore sfugge alla critica.

10. In merito al fabbisogno

minimo del marito, l'appellante chiede di ricondurlo a fr. 4406.29 mensili dal

1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021 e a fr. 6146.80 mensili in seguito. A suo parere

non si giustifica di riconoscere ammortamenti per debiti che non riguardano l'abitazione

coniugale o l'abitazione occupata dal marito, né interessi ipotecari che non si

riconducono a quest'ultimo immobile, né debiti per l'arretrato fiscale. Le poste controverse vanno esaminate

singolarmente.

a) Per

quel che è dell'ammortamento di debiti contratti dal marito, l'istante chiede

di stralciare quelli per la costituzione della I______ SA, per la costruzione

dell'immobile “per A______ T______” (proprietà per piani n. 1074 della

particella n. 5960 RFD di B______) e per la costruzione dell'immobile

commerciale di “cui al doc. 26” (proprietà per piani n. 661 e n. 663 della

particella n. 5663 RFD di B______). A suo avviso l'ammortamento di tali debiti,

accesi per investimenti, vanno soltanto ad aumentare la sostanza dei coniugi.

Se

le condizioni economiche della famiglia ciò permettono, al minimo esistenziale

del diritto esecutivo si aggiunge il rimbor­so di debiti contratti durante la

comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i

coniugi sono solidalmente responsabili (DTF 147 III 265 consid. 7.2; più di recente: sentenza del

Tribunale federale 5A_689/2023 del 19 agosto 2024 consid. 4.2 con rinvii

in: SJ 2025 pag. 271; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.110 del 4

aprile 2024 consid. 7). In concreto l'appellante non pretende che il pagamento

degli ammortamenti non sia regolarmente avvenuto durante la vita in comune, senza

dimenticare che la società e le proprietà immobiliari concorrono alla formazione del reddito

del marito. Ciò giustifica di riconoscere gli ammortamen­ti dei debiti e gli

interessi ipotecari nel fabbisogno minimo di AO1.

b) Relativamente

agli arretrati d'imposta, l'appellante fa valere che il debito è stato saldato

in un unico versamento, dopo che il marito ha riscattato una polizza del “terzo

pilastro”. Tale circostanza non è contestata, nel marzo del 2023 AO1 avendo effettivamente

saldato l'arretrato fiscale di complessivi fr. 50 772.55 mediante il riscatto di una polizza del “terzo pilastro”.

Accertato ciò, se le condizioni economiche della famiglia sono sufficienti, al minimo

esistenziale del diritto esecutivo si aggiunge l'onere fiscale corrente e quello

accertato dei periodi fiscali precedenti (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3). L'arretrato

fiscale va così trattato alla stregua degli

altri debiti (Stoudmann, Le

divorce en pratique, 2ª edizio­ne, pag. 187; Meier, Unterhaltsfestzetzung in der Praxis, Zurigo 2023,

pag. 243 n. 1129). Nella fattispecie non vi è ragione per scostarsi dall'entità

delle rate correnti, in sé non contestate dall'appellante, inserite dal Pretore

nel fabbisogno minimo del convenuto. Ne segue, in definitiva, che su questo

punto l'appello vede la sorte segnata.

11. Per quanto riguarda il

proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di riconoscerle l'intero

ammontare degli interessi ipotecari dell'abitazione coniugale e i premi

dell'assicurazione malattia, di ammettere i costi dell'automobile e quelli

della salute non coperti dalla cassa malati, di aumentare il carico fiscale e di

adattare ai costi effettivi le spese di telecomunicazione. Una volta di più le

singole voci vanno esaminate singolarmente.

a) Gli

oneri dell'abitazione coniugale attribuita in uso alla moglie vanno di

principio inseriti nel fabbisogno minimo di lei, anche se l'altro coniuge assume

tale costo e rimane debitore nei confronti della banca creditrice ipotecaria (I CCA,

sentenza inc. 11.2021.173 del 24 gennaio 2024 consid. 14b con rinvio). L'appellante

non contesta tuttavia che, come ha rilevato il Pretore, in concreto l'immobile

è in parte locato a terzi. Perché anche tale quota di aggravio ipotecario

dovrebbe essere inserita nel suo fabbisogno minimo essa non spiega. Poco

importa che l'autorità fiscale abbia tassato alla moglie, come reddito della

sostanza immobiliare, il valore locativo dell'abitazione in cui essa vive, la contribuente

avendo “un diritto di abitazione di fatto” (doc. SSS). Il trattamento fiscale dell'abitazione

coniugale, che esula dalla competenza del giudice civile, non ha incidenza sulla

definizione del fabbisogno minimo determinante dal punto di vista del diritto

civile.

b) Il

Pretore non ha incluso nel fabbisogno minimo dell'appellante fino al 31 agosto

2023 i costi d'automobile “da lei utilizzata per diporto”, riconoscendoli in

seguito per ragioni professionali nella misura di fr. 753.– mensili (leasing fr.

552.–, assicurazione fr. 157.–, imposta di circolazione fr. 44.–). L'appellante

fa notare di avere sempre avuto a disposizione un veicolo e sostiene di averne

bisogno, sia “per motivi d'urgenza e trasporto del figlio A______ T______” sia a

causa del suo stato di salute.

Nel sistema “a due fasi”, in cui il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il

calcolo dei mini­mi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza

degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF

(per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.), il

costo di un veicolo privato può essere inserito nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, anche

in situazioni di ristrettezze economiche, se l'uso del mezzo è indispensabile

per l'esercizio della professione (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; RtiD I-2022 pag. 573

n. 6c consid. 3a), per l'esercizio di diritti di visita o per ragioni mediche (I

CCA, sentenza inc. 11.2023.10 del 7 maggio 2024 consid. 13b). Non fa parte invece del minimo esistenziale del diritto

esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di

famiglia”), l'uso di un'automobile

per diporto (DTF 147 III 265 consid. 7.2; I CCA, sentenza inc.

11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 9b).

AP1

non è tenuta a intraprendere un'attività lucrativa. Non si giustifica dunque inserire

nel suo fabbisogno minimo spese destinate a un mezzo di trasporto per scopi professionali. Quanto

alle esigenze del figlio, cui l'appellante nemmeno accenna, il solo affidamento

esclusivo non giustifica di per sé il riconoscimento di costi legati a mezzi di

trasporto privati. Riguardo alle ragioni mediche, già si è detto delle

affezioni di cui soffre l'interessata (consid. 9b). Nulla rende verosimile tuttavia

che essa necessiti di un'automobile per recarsi dai medici, né risulta la

frequenza delle visite e il relativo tragitto. All'appellante va riconosciuta pertanto un'indennità di fr.

89.50 mensili per l'uso dei mezzi pubblici, pari a un abbonamen­to “arcobaleno”

di tre zone che copre il tragitto da B______ a Be__________ (‹www.______›).

c) Circa

il premio della cassa malati, il Pretore ha accertato dal 1° novembre 2021 al

31 agosto 2023 un premio medio di fr. 694.– mensili. L'appellante chiede,

in sintesi, di computare il premio effettivo di fr. 583.– mensili nel 2021,

di fr. 636.25 mensili nel 2022 e fr. 808.90 mensili nel 2023. La richiesta

non può trovare ascolto. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che ove un

contributo alimentare stabilito a tutela dell'unione coniugale riguardi anche

periodi anteriori all'emanazione del giudizio, ciò che è praticamente la regola,

per evitare reiterate ripetizioni di calcolo può giustificarsi di fissare uno

scaglione unico che tenga conto della media dei contributi dovuti per il

relativo arco di tempo (RtiD I-2012 pag. 879). Nel caso precipuo l'appellante non

indica quale utilità specifica

imporrebbe a un sommario esame, le suddivisioni da lei postulate. Al riguardo

non è il caso perciò di diffondersi.

d) Relativamente

alle spese mediche non coperte dall'assicurazione malattia, secondo il Pretore “dal

coacervo di documentazione prodotta dalla moglie” risulta che gli esborsi riguardano

creme e altri prodotti non prescritti da un medico già comprese nell'importo di

base del diritto esecutivo. Egli ha constatato inoltre che nel 2022 la spesa è ammontata

a fr. 75.– mensili, “importo comunque trascurabile”. L'appellante contesta

di avere esposto costi per creme e prodotti cosmetici e assevera che la

documentazione da lei presentata (doc. CC e QQQ) indica chiaramente gli esborsi

da lei assun­ti “fino a raggiungere la franchigia e anche oltre”.

Le spese mediche o

farmaceutiche comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo sono solo

quelle di automedicazione (RtiD II-2016

pag. 603 consid. 10b con riman­di, II-2004 pag. 589 consid. 8c),

mentre i costi della salute effettivamen­te pagati in forma di franchigia annua

o di partecipazione alle spese vanno riconosciuti nel minimo esistenziale

del diritto esecutivo, sempre che si

riconducano a trattamenti indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6 con rinvii; più di

recente: I CCA,

sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 9d). Nella fattispecie si è detto che l'interessata è affetta da vari problemi

di salute fisici e psichici (consid. 9b), il che rende verosimile il regolare

ricorso a cure e trattamenti. Dalla documentazione agli atti emerge che sino

alla fine del 2021 l'interessata ha assunto il costo della franchigia di fr.

2000.– annui (doc. YY) e ha sopportato una partecipazione ai costi oscillante

tra fr. 167.10 mensili nel 2017 (doc. CC) e fr. 646.95 mensili nel 2021 (doc.

YY).

In definitiva,

a un giudizio di verosimiglianza si giustifica di riconoscere nel fabbisogno

minimo dell'appellante spese mediche non coperte dall'assicurazione per una

media di fr. 200.– mensili. Per contro, in mancanza di specificazione, non

si giustifica di ammettere costi non assicurati sopportati dalla moglie, i vari

conteggi non permettendo di comprendere la causale di tali esborsi.

e) In

merito all'onere fiscale, il Pretore l'ha stabilito in fr. 510.– mensili, già

dedotta la quota di fr. 100.– mensili inserita nel fabbisogno in denaro del

figlio, sulla base della tassazione del 2020 (doc. SSS). Per l'appellante,

in realtà, sulla scorta della medesima decisione l'aggravio ammonta a fr.

631.50 mensili, poiché il moltiplicatore del Comune di B______ è al 95%. Il che

è vero. Se non che, in quella decisione il reddito imponibile è stato

determinato sulla base dei contributi alimentari fissato nella procedura a

tutela dell'unione coniugale di fr. 6265.– mensili. Alla luce dell'ammontare dei

contributi alimentari che l'interessata riceverà in esito all'odierno giudizio,

a un sommario esame la stima del Pretore risulta finanche favorevole

all'appellante. Al riguardo non occorre dunque intervenire.

f) Per

quel che è delle spese di telecomunicazione, l'appellante chiede di inserire

l'importo di fr. 182.90 mensili, senza avvedersi però che la fattura cui essa si

riferisce riguarda il costo di due mesi (doc. RR). La stima di fr. 90.– mensili

riconosciu­ta dal Pretore resiste pertanto alla critica.

g) Il

Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo della moglie una quota mensile delle spese

legali, quantificate in complessivi fr. 20 000.–.

In realtà secondo la più recente giurisprudenza le spese legali e di patrocinio non fanno parte però del

fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo né, tanto meno, del fabbisogno

minimo “allargato” del diritto di famiglia come esso è inteso oggi dal

Tribunale federale nel sistema di calcolo “a due fasi” dei contributi

alimentari. Esse vanno pertanto finanziate con la quota di eccedenza (I CCA,

sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 12 con rinvio). Dal

fabbisogno minimo della moglie vanno quindi stralciati dal 1° agosto 2019 al 31

agosto 2023 i fr. 410.– mensili ammessi dal primo giudice.

h) Ponderato

tutto quanto precede, in ultima analisi, il fabbisogno minimo di AP1 risulta

essere il seguente:

dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021:

fr.

3200.– arrotondati (fr. 1350.– minimo esistenziale del diritto esecutivo per

genitore affidatario, fr. 134.– interessi ipotecari, fr. 185.– spese accessorie,

fr. 57.– assicurazione RC privata e dell'economia domestica, fr. 583.– premio

cassa malati, fr. 200.– spese mediche non assunte dalla cassa malati, fr. 90.– spese

di telecomunicazioni, fr. 89.50 spese di trasporto, fr. 510.– onere fiscale);

dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2022:

fr.

3300.– arrotondati (fr. 1350.– minimo esistenziale del diritto esecutivo per

genitore affidatario, fr. 122.– interessi ipotecari, fr. 185.– spese

accessorie, fr. 57.– assicurazione RC privata e dell'economia domestica, fr. 694.–

premio cassa malati, fr. 200.– spese mediche non assunte dalla cassa malati,

fr. 90.– spese di telecomunicazioni, fr. 89.50 spese di trasporto, fr. 510.–

onere fiscale);

dal 1° gennaio 2023

in poi:

fr.

3415.– mensili arrotondati (fr. 1350.– minimo esistenziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario, fr. 122.– interessi ipotecari, fr. 185.–

spese accessorie, fr. 57.– assicurazione RC privata e dell'economia domestica, fr.

809.00 premio cassa malati, fr. 200.– spese mediche non assunte dalla cassa

malati, fr. 90.– spese di telecomunicazioni, fr. 89.50 spese di trasporto,

fr. 510.– onere fiscale).

12. L'appellante postula

l'adeguamento del fabbisogno in denaro del figlio per tenere conto delle

modifiche da lei prospettate in relazione all'aumento dei propri oneri

dell'abitazione coniugale (sopra, consid. 11a). L'ipotesi non verificandosi in

concreto, la richiesta dell'appellante cade nel vuoto.

13. Preso atto che

nell'agosto del 2023 A______ T______ ha iniziato un apprendistato, ma che il

salario da lui conseguito non è “ancora noto trovandosi agli atti unicamente il

contratto di tirocinio con gli importi lordi di salario previsto nei vari anni

di formazione”, il Pretore ha ritenuto più semplice che il padre deduca dal

contributo alimentare per il figlio il corrispettivo di un terzo del salario

netto che A______ T______ percepirà di anno in anno. AP1 ritiene ciò “non

corretto”, poiché aumentando i redditi della famiglia aumen­ta anche

l'eccedenza da ripartire e, quindi, il contributo in suo favore.

a) Dagli

atti si evince che il 1° agosto 2023 A______ T______ ha firmato con la L__________

SA un contratto di tirocinio della durata di quattro anni quale polimeccanico con

un salario lordo di fr. 680.– mensili il primo anno di formazione, di fr. 830.–

il secondo, di fr. 1100.– il terzo e di fr. 1460.– il quarto (doc. 123). Ora, per

prassi invalsa di questa Camera un figlio è tenuto in linea di massima a

provvedere al proprio mantenimento con l'equivalente di un terzo del guadagno

conseguito con un'eventuale attività lucrativa (RtiD II-2004 pag. 604 consid. 6; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.173 del 9 maggio 2022 consid. 8b). Nel fabbisogno in denaro di A______ T______

va dedotto perciò un terzo del guadagno netto conseguito dal ragazzo.

b) Nella

fattispecie il Pretore non può essere seguito laddove, per finire, si è

limitato a un'indicazione di metodo, per altro di dubbia idoneità in caso di

esecuzione forzata, poiché anche in procedimento in indole sommaria egli deve per

quanto possibile quantificare il contributo alimentare che spetta, in questo

caso, a un figlio. Si conviene che agli atti vi è unicamente l'ammontare del

salario lordo, ma il salario al netto delle usuali deduzioni degli oneri

sociali può essere calcolato senza particolare sforzo dipartendosi dalle cifre

indicate sul contratto di tirocinio. Ne segue che, a un sommario esame, il

salario netto (tredicesima compresa) di

A______ T______ ammonta verosimilmente a fr. 690.– mensili il primo anno di

formazione, a fr. 842.– il secondo anno, a fr. 1115.– il terzo anno e a

fr. 1480.– il quarto anno. Per economia di giudizio appare opportuno ad

ogni modo raggruppare i primi due, rispettivamente gli ultimi due anni di

apprendistato, facendo coincidere il cambiamento del salario preso in conto non

dal 1° agosto 2025 (inizio del secondo anno di apprendistato) ma dal 2 novembre

2025 (maggiore età di A______ T______). Dal fabbisogno in denaro, oltre

all'assegno familiare e a quello di formazione (che non sono ad ogni modo

redditi del minorenne: I CCA sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024

consid. 7b), van­no pertanto dedotti in media fr. 255.– mensili dal 1° agosto 2023 al 1° novembre 2025 e fr. 433.– mensili

in seguito. Considerato che la causa di merito è in fase avanzata, non è il

caso di statuire in questa sede per lasso di tempo successivo.

14. Da tutto quanto

precede risulta in definitiva il seguente quadro del bilancio familiare, fermo

restando che, raggiunta la maggiore età, A______ T______ non avrà più diritto

di partecipare all'eccedenza (DTF 147 III 265 consid. 7.2):

Dal 1°

agosto 2019 al 31 ottobre 2021

Reddito del marito fr. 14 085.—

Reddito

della moglie fr. 100.—

fr.

14 185.— mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

8 100.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 200.—

Fabbisogno

minimo di A______ T______ fr.

860.—

fr.

12 160.— mensili

Eccedenza: fr.

2 025.—

due quinti dell'eccedenza per

ciascun coniuge fr. 810.–– mensili

un

quinto dell'eccedenza per A______ T______ fr. 405.–– mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

8100.– + fr. 810.– = fr. 8 910.–– mensili

deve versare alla moglie:

fr.

3200.– + fr. 810.– ./. fr. 100.– = fr. 3

910.––

mensili

e versare ad A______ T______

fr.

860.– + fr. 405.– = fr.

1

265.–– mensili

assegni familiari non compresi.

Dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2022

Reddito del marito fr. 14 085.—

Reddito

della moglie fr.

100.—

fr.

14 185.— mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

9 710.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 300.—

Fabbisogno

minimo di A______ T______ fr. 895.—

fr.

13 905.— mensili

Eccedenza: fr.

280.—

due quinti dell'eccedenza per

ciascun coniuge fr. 112.— mensili

un

quinto dell'eccedenza per A______ T______ fr. 56.— mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

9710.– + fr. 112.– = fr. 9 822.— mensili

deve versare alla moglie:

fr.

3300.– + fr. 112.– ./. fr. 100.– = fr. 3 312.— mensili

arrotondati

a fr. 3

310.— mensili

e versare ad A______ T______

fr.

895.– + fr. 56.– = fr. 951.— mensili

arrotondati

a fr.

950.— mensili assegni familiari non compresi.

Dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio 2023

Reddito del marito fr. 14 085.—

Reddito

della moglie fr. 100.—

fr.

14 185.— mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

9 710.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 415.—

Fabbisogno

minimo di A______ T______ fr. 895.—

fr.

14 020.— mensili

Eccedenza: fr.

165.—

Due quinti dell'eccedenza per

ciascun coniuge fr. 66.— mensili

un

quinto dell'eccedenza per A______ T______ fr. 33.— mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

9710.– + fr. 66.– = fr. 9 776.— mensili

deve versare alla moglie:

fr.

3415.– + fr. 66.– ./. fr. 100.– = fr. 3 381.— mensili

arrotondati

a fr. 3

380.— mensili

e versare ad A______ T______

fr.

895.– + fr. 33.– = fr. 928.— mensili

arrotondati

a fr.

930.— mensili

assegni

familiari non compresi.

Dal 1° agosto 2023 al 31

dicembre 2024

Reddito del marito fr. 14 035.—

Reddito

della moglie fr. 100.—

fr.

14 135.— mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

8 675.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 415.—

Fabbisogno

minimo di A______ T______ fr. 490.—

fr.

12 580.— mensili

Eccedenza: fr.

1 555.—

due quinti dell'eccedenza per

ciascun coniuge fr. 622.— mensili

un

quinto dell'eccedenza per A______ T______ fr. 311.— mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

8675.– + fr. 622.– = fr. 9 297.— mensili

deve versare alla moglie:

fr.

3415.– + fr. 622.– ./. fr. 100.– = fr. 3 937.— mensili

arrotondati

a fr. 3

935.— mensili

e versare ad A______ T______

fr.

490.– + fr. 311.– = fr. 801.— mensili

arrotondati

a fr.

800.— mensili assegni familiari non compresi.

Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2025

Reddito del marito fr. 14 035.—

Reddito

della moglie fr. 100.—

fr.

14 135.— mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

7 820.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 415.—

Fabbisogno

minimo di A______ T______ fr. 490.—

fr.

11 725.— mensili

Eccedenza: fr.

Considerandi

2.

410.—

Due quinti dell'eccedenza per

ciascun coniuge fr. 964.— mensili

un

quinto dell'eccedenza per A______ T______ fr. 482.— mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

7820.– + fr. 964.– = fr. 8 784.— mensili

deve versare alla moglie:

fr.

3415.– + fr. 964.– ./. fr. 100.– = fr. 4 279.— mensili

arrotondati

a fr. 4

280.— mensili

e versare ad A______ T______

fr.

490.– + fr. 482.– = fr. 972.— mensili

arrotondati

a fr.

970.— mensili assegni familiari non compresi.

Dal 1°

novembre 2025 in poi

Reddito del marito fr. 14 035.—

Reddito

della moglie fr.

100.—

fr.

14.

135.— mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

7.

820.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 415.—

Fabbisogno

minimo di A______ T______ fr. 312.—

fr.

11.

547.— mensili

Eccedenza: fr.

2.

588.—

Quota di un mezzo (per ciascun

coniuge) fr. 1 294.— mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

7820.– + fr. 1294.– = fr. 9 114.—mensili

deve versare alla moglie:

fr.

3415.– + fr. 1294.– ./. fr. 100.– = fr. 4 609.—mensili

arrotondati

a fr. 4

610.— mensili

e versare ad A______ T______

fr. 312.— mensili

arrotondati

a fr.

315.— mensili assegni familiari non compresi.

Dandosi

contributi di mantenimento per un lasso di tempo ormai trascorso, si giustifica

di operare una media sull'arco del relativo periodo (RtiD I-2012 pag. 880 in

alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019 consid.

9g). Ne deriva dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2024 (65 mesi) un importo

medio di fr. 3730– mensili arrotondati per la moglie e di fr. 1040.– mensili arrotondati

(assegni familiari non compresi) per il figlio. Dal 1° gennaio al 31

ottobre 2025 il contributo alimentare ammonta a fr. 4280.– mensili per la

moglie e a fr. 970.– mensili per il figlio (assegni familiari non compresi) per

passare poi dal 1° novembre 2025 a fr. 4610.– mensili per la moglie e

a fr. 315.– mensili per il figlio (assegni familiari non compresi). L'appello

va accolto così entro tali limiti,

AO1 dovendo versare complessivamente più contributi alimentari rispetto a

quanto deciso dal Pretore.

15.

Il Pretore ha autorizzato

AO1 a dedurre dai contributi alimentari quanto da lui pagato direttamente per

l'alloggio coniugale (interessi e spese accessorie), metà dei costi di

elettricità “stabile appartamento”, acqua e “upc cablecom”, come pure il costo

dell'allacciamento internet e del telefono conteggiato a moglie e figlio.

a) L'appellante

definisce arbitraria tale facoltà di compensazione, poiché nel dispositivo di

una sentenza occorre quantificare con precisione l'importo che può essere

compensato mensilmente affinché non sussista possibilità di equivoco né la

possibilità di compensare importi più elevati di quanto inserito nel suo

fabbisogno minimo. L'argomentazione non può essere seguita.

b) Questa

Camera ha già avuto modo di precisare che un debitore alimentare può compensare

il contributo di mantenimento a suo carico, fino all'ammontare del contributo

medesimo, con oneri rientranti nel fabbisogno del creditore alimentare da lui

pagati direttamente, sempre che le spese assunte si riferiscano a una voce del

fabbisogno del creditore alimentare accertata dal giudice e che egli dimostri

di avere effettivamente eseguito il pagamento (RtiD II-2018 pag. 715 consid. 9;

I-2005 pag. 765 consid. 13). Il debitore che intende procedere in tal senso non

è tenuto a farsi autorizzare dal giudice. Può nondimeno chiedere di essere espressamente

abilitato in tal senso, fosse solo per evitare, a scanso di equivoci,

contestazioni da parte dell'altro coniuge. Perché il giudice emani un'autorizzazione

del genere occorre in ogni modo una

richiesta da parte dell'interessato (I CCA, sentenza inc. 11.2022.18

del 4 ottobre 2024 consid. 13 con rinvio).

c) Nel

caso in esame il marito prima con la duplica del 20 dicembre 2019 e poi nel

memoriale conclusivo del 15 giugno 2023 ha chiesto al Pretore di essere

autorizzato a compensare i contributi alimentari con determinati oneri da lui assunti

direttamente. Contrariamente a quanto ritiene l'appellante, non è in ogni caso indispensabile

che nel dispositivo della sentenza figurino gli importi precisi che il debitore

alimentare è autorizzato a compensare, sufficiente essendo che egli presenti le

ricevute di pagamento degli oneri che il Pretore lo ha autorizzato a compensare

(cfr. ad esempio: I CCA, sentenza inc. 11.2021.173 del 24 gennaio 2024).

Sotto questo profilo l'appello è destinato all'insuccesso. Il dispositivo n. 6

della decisione impugnata va ad ogni modo riformulato, stralciando la facoltà

per il convenuto di dedurre dal contributo di mantenimento per il figlio il

terzo del salario netto percepito dal ragazzo.

16.

Il Pretore ha ritenuto

giustificato suddividere gli oneri processuali equamente a metà tra le parti e

di compensare le ripetibili con richiamo all'art. 107 cpv. 1 lett. c e lett. f CPC,

“visto il protrarsi della procedura, dovuto soprattutto alla particolare litigiosità

delle parti, che hanno avuto da dire e da ridire su ogni rispettiva

allegazione, nonché l'avanzamento di pretese completamente agli opposti, che

alla luce degli accertamenti odierni erano da ambo le parti eccessive”. L'appellante

contesta simile ripartizione e chiede di porre tutti le spese processuali a

carico dell'attore, obbligando quest'ultimo a versarle un'indennità di fr. 20 000.– per ripetibili perché la ripartizione deve

seguire l'esito della lite e tenere conto della disparità economica fra

coniugi.

Nel caso in esame è

pacifico che sulle controversie rimaste litigiose, principalmente in materia di

contributi alimentari, entrambi i coniugi risultano soccombenti e che, alla

luce delle rispettive richieste di giudizio, il grado di soccombenza può dirsi pressoché

equivalente. Già per tale motivo non è dato a divedere – né l'appellante spiega

– perché nel suddividere gli oneri processuali a metà e nel compensare le

ripetibili il primo giudice sarebbe incorso in un eccesso o in un abuso del

potere d'apprezzamento. Né mere

ristrettezze economiche di una parte giustificano, per sé sole, di porre le

spese processuali a carico del­l'avversario

(I

CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid. 15). Certo, una manifesta disparità

finanziaria delle parti può rendere iniqua una ripartizione secondo l'esito

della procedura (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; DTF 139 III 35 consid. 4.2), ma

chi formula pretese eccessive, come ha accertato il Pretore, non può poi pretendere

in caso di reiezione del ricorso di sfuggire alla logica della soccombenza per questo solo motivo. Ne segue

che, anche su questo punto, l'appello è destinato all'insuccesso, fermo

restando che l'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente sul ripar­to delle spese giudiziarie

stabilite dal primo giudice.

17.

Le spese del giudizio

odierno seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

ottiene un

aumento complessivo dei contributi alimentari per sé e per il

figlio, ma non nella misura richiesta. Esce sconfitta inoltre sulla questione della compensazione. Tutto ponderato, si giustifica

così di ripartire le spese processuali in ragione di un mezzo

ciascuno e di compensare le ripetibili.

18.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare rimasto

controverso in appello. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo

equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno,

in sede federale un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine,

copia dell'odierna decisione è comunicata anche al figlio A______ T______.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

5. AO1 è condannato a versare a AP1,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

– dal

1° agosto 2019 al 31 dicembre 2024:

fr.

3730.– mensili per la moglie e

fr.

1040.– mensili per il figlio A______ T______, assegni familiari non compresi;

– dal

1° gennaio al 31 ottobre 2025:

fr.

4280.– mensili per la moglie e

fr. 970.–

mensili per il figlio A______ T______, assegni familiari non compresi;

– dal

1° novembre 2025 in poi:

fr.

4610.– mensili per la moglie e

fr. 315.–

mensili per il figlio A______ T______, assegni familiari non compresi.

Dalla

maggiore età di A______ T______ il contributo alimentare sarà corrisposto

direttamente al figlio su un conto da lui indicato.

6. AO1

è autorizzato a compensare dagli importi indicati nel dispositivo n. 5 i costi da

lui assunti direttamente e ammessi nei fabbisogni minimi della moglie e del figlio

per le spese di alloggio (interessi e spese accessorie), metà dei costi di

elettricità “stabile appartamento”, acqua e “upc cablecom”, come pure il costo dell'allacciamento internet e del

telefono conteggiato a moglie e figlio.

Per il resto l'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese processuali di

fr. 7500.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

III. Notificazione a:

avv. PA1, L______;

avv. PA2, L______.

Comunicazione

a:

– B______;

– Pretura del Distretto di

Riviera.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).