11.2023.117
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per moglie e figlio
15 aprile 2025Italiano53 min
fiscale “richiamo III”). Nel 2020 egli ha esposto un dividendo di fr. 10 000.–, poi indicato ai fini dell'imposizione
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.117
Lugano
15 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2019.185 (misure a protezione dell'unione
coniugale) della Pretura del Distretto di
Riviera promossa con istanza dell'8 agosto 2019 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 20 settembre 2023 presentato da AP1
contro la
sentenza
emanata dal Pretore il 1° settembre 2023;
Ritenuto
in fatto: A. AO1 (1959), cittadino
i______, e AP1 (1977), cittadina u______, si sono sposati a B______ l'__
a______ ____. A quel momento lo sposo era già padre di due figli, oggi
maggiorenni, nati da una precedente relazione. Dal matrimonio è nato A______
T______, il _ n______ ____. Il marito, idraulico di formazio- ne, è dipendente
della ditta T______ Sagl, di cui è socio gerente, ma è anche azionista al 50% e
membro del consiglio di amministrazione della I______ SA, azienda attiva nel
settore della vendita, gestione e amministrazione di immobili. Inoltre è al
beneficio di una rendita infortuni della S___. La moglie, priva di formazione
specifica, è arrivata in Svizzera nel ____ e, dopo avere lavorato in alcuni esercizi
pubblici, si è dedicata esclusivamente al governo della casa e alla cura del
figlio. I coniugi vivono separati dal gennaio del 2019, quando il marito ha
lasciato l'abitazione coniugale (particella n. ____ RFD di B______, proprietà di
lui) per trasferirsi dai genitori, sempre a B______.
B. L'8 agosto 2019 AP1
si è rivolta al Pretore del Distret-to di Riviera con un'istanza di misure a
protezione dell'unione coniugale per ottenere, già in via cautelare, l'autorizzazione
a vivere separata, l'assegnazione in uso dell'abitazione coniugale, l'affidamento
del figlio A______ T______ (riservato il diritto di visita paterno) con
esercizio congiunto dell'autorità parentale e un contributo alimentare di
fr. 5877.40 mensili per sé, più uno di fr. 1930.– mensili per A______
T______ (assegni familiari non compresi). All'udienza
dell'8 ottobre 2019, indetta per il contraddittorio, AO1 ha aderito alla
richiesta di vita separata, all'attribuzione dell'abitazione coniugale alla
moglie e all'affidamento del figlio alla medesima, ma ha offerto contributi
alimentari limitati a fr. 868.– mensili per la moglie e a fr. 725.– per il
mese di ottobre 2019, portati a fr. 865.– mensili in seguito (assegni familiari
non compresi) per il figlio. In tale occasione i coniugi hanno raggiunto un
accordo sulle relazioni personali fra padre e figlio, il marito impegnandosi altresì
ad assumere determinate spese rientranti nel fabbisogno minimo della moglie. In
coda all'udienza il Pretore
ha impartito all'istante un termine di 30 giorni per presentare una replica
scritta.
In un memoriale del 6 novembre 2019 l'istante ha sostanzialmente
confermato le proprie richieste, chiedendo che il marito assumesse anche tutte
le spese relative all'immobile, potendole poi dedurre dal contributo alimentare
dovutole, quantificato in fr. 7684.75 mensili. In una duplica del 20
dicembre 2019 il convenuto ha ribadito la sua posizione, precisando l'offerta
di contributo alimentare per la moglie in fr. 373.95 mensili o,
subordinatamente, fr. 1202.50 oltre all'assunzione di costi relativi
all'abitazione coniugale per fr. 1056.05, e aumentando a fr. 1025.–
mensili dal novembre del 2019 l'offerta di contributo alimentare per il figlio.
C. Nel
frattempo, con decreto cautelare “nelle more istruttorie” del 13 dicembre 2019 il Pretore ha obbligato il convenuto a versare un
contributo di mantenimento per il figlio di fr. 963.– mensili dal 1° agosto al
31 ottobre 2019 (assegni familiari non compresi) e di fr. 1263.– mensili dal 1°
novembre 2019 in poi (sempre assegni familiari non compresi), oltre a un
contributo di accudimento di fr. 5229.65 mensili per il primo periodo e di fr.
5099.30 mensili per il secondo (inc. CA.2019.25). In seguito all'entrata in
carica di un nuovo Pretore le parti sono state convocate a un'udienza dell'8
ottobre 2020 nel corso della quale esse hanno notificato prove. Con un altro decreto
cautelare “nelle more istruttorie” del 1° aprile 2021 il
Pretore ha poi autorizzato il marito a compensare, da quel mese, il contributo
alimentare a suo carico con determinati oneri rientranti nel fabbisogno di
moglie e figlio, da lui pagati direttamente (fr. 1268.95 mensili per interessi
ipotecari, costi di riscaldamento, tassa di acqua potabile, rifiuti e
canalizzazioni, leasing della vettura della moglie, fr. 150.– mensili come partecipazione
massima ai costi della salute di A______ T______ e fr. 35.– di abbonamento
per il telefono e internet di moglie e figlio, più le spese di elettricità).
D. L'istruttoria si è
chiusa il 18 ottobre 2021 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 20 aprile 2022
l'istante ha ribadito le sue domande, precisando la richiesta di contributo
alimentare per sé in fr. 4073.– mensili e in fr. 3926.61 mensili quello per il
figlio (assegni familiari non compresi), più
un contributo di accudimento di fr. 2224.41 mensili. In un allegato di quello
stesso giorno il convenuto ha riaffermato il proprio punto di vista, chiedendo
di fissare il contributo alimentare per la moglie in fr. 394.– mensili dall'ottobre
del 2019 e quello per il figlio in fr. 840.– mensili (assegni familiari non
compresi), obbligando la consorte a restituirgli complessivi fr. 160 724.20 di contributi alimentari da lui versati
in eccesso, eventualmente di considerare tale importo nella liquidazione del
regime dei beni o di autorizzare la compensazione della somma con contributi
futuri.
In seguito alla produzione
di ulteriori prove documentali e a una nuova audizione del figlio, le parti hanno
presentato memoriali conclusivi complementari del 15 giugno 2023. AP1 ha rivendicato per sé un contributo alimentare di
fr. 4816.43 mensili dall'agosto del 2019 fino ai 16 anni di A______
T______, aumentato in seguito a fr. 8459.43, o subordinatamente a fr.
3816.43 mensili, rispettivamente a fr. 7459.43 mensili, mentre per il figlio
essa ha chiesto un contributo di mantenimento di fr. 2041.10 mensili (assegni
familiari non compresi) fino al termine di una formazione adeguata e un
contributo di accudimento di fr. 3643.– mensili fino ai 16 anni d'età o,
almeno, un contributo di mantenimento di fr. 1541.10 mensili (assegni familiari
non compresi) fino al termine di una formazione adeguata, sempre con un contributo
di accudimento di fr. 3643.– mensili fino al 16°
compleanno di A______ T______.
Da
parte sua AO1 ha proposto di non fissare contributi alimentari tra coniugi, ha
offerto per il figlio un contributo alimentare di fr. 891.– mensili (assegni familiari non compresi) dall'ottobre del
2019 fino al luglio del 2023, ridotti in seguito a fr. 710.– mensili, reiterando
le richieste di compensazione e di rifusione dei contributi pagati in eccesso.
E. Statuendo con
sentenza 1° settembre 2023,
il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal 2019, ha attribuito l'abitazione
coniugale alla moglie, ha affidato il figlio alla medesima, disciplinando il
diritto di visita paterno, e ha obbligato AO1 a versare i seguenti contributi alimentari:
dal
1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021:
fr.
3860.– mensili per la moglie,
fr.
1180.– mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;
dal
1° novembre 2021 al 31 agosto 2023:
fr.
3420.– mensili per la moglie,
fr.
1095.– mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;
dal
1° settembre al 30 novembre 2023:
fr.
2510.– mensili per la moglie,
fr.
1360.– mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;
dal
1° dicembre 2023 al 31 gennaio 2024:
fr.
2270.– mensili per la moglie,
fr.
1440.– mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;
dal 1°
gennaio 2025 in poi:
fr. 2610.–
mensili per la moglie,
fr.
1610.– mensili per il figlio, assegni familiari non compresi.
Il
convenuto è stato autorizzato a compensare “gli importi inseriti nei fabbisogni
di moglie e figlio per le spese di alloggio (interessi e spese accessorie),
metà dei costi di elettricità ‛stabile appartamento’, acqua e upc/cablecom,
il costo dell'allacciamento internet e telefono conteggiato a moglie e figlio
(se effettivamente pagato)”, così come a dedurre “un terzo dell'importo netto
che A______ T______ percepirà come salario quale apprendista”. Le spese
processuali di complessivi fr. 15 000.– sono state poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza
appena citata AP1 è insorta a questa Camera con appello del 20 settembre 2023
in cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la riforma dei
contributi alimentari nel seguente modo:
dal
1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021:
fr.
6549.34 mensili per lei,
fr.
1788.28 mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;
dal
1° novembre 2021 al 31 agosto 2023:
fr.
6461.18 mensili per lei,
fr.
1818.48 mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;
dal
1° settembre al 30 novembre 2023:
fr.
5764.98 mensili per lei,
fr.
1470.37 mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;
dal
1° dicembre 2023 al 31 gennaio 2024:
fr.
5868.33 mensili per lei,
fr.
1435.92 mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;
dal 1°
gennaio 2025 in poi:
fr. 5662.33
mensili per lei e
fr.
1437.92 mensili per il figlio, assegni familiari non compresi.
L'interessata
chiede inoltre di non consentire al marito la compensazione di contributi
alimentari. Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 2023 AO1 conclude per la
reiezione dell'appello. Con decreto del 21 ottobre 2023 il presidente di questa
Camera ha conferito
all'appello effetto sospensivo unicamente
per quanto riguarda i contributi alimentari
dovuti dal convenuto al figlio dal 1° agosto 2019 fino al 31 agosto 2023.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione
coniugale, trattate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), erano
impugnabili fino al 31 dicembre 2024 con appello entro dieci giorni dalla
notificazio-ne della sentenza (art. 314 cpv. 1 vCPC). Se esse vertono su
questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se
il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e
alla durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisone impugnata è pervenuta alla
patrocinatrice della moglie l'11 settembre 2023 (traccia dell'invio n. __.__.______.________,
agli atti). Consegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello il 20
settembre 2023 l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Al suo appello AP1 acclude documenti nuovi (“modulo
di comunicazione per adulti: rilevamento tempestivo”, inviato il
24 agosto 2023 dalla dott. E______ A______ S______ all'Ufficio dell'a______
i______: doc. B, un messaggio di posta elettronica del marito del 5
settembre 2023: doc. C, tre certificati medici del 13 settembre 2023 relativi
al proprio stato di salute: doc. D). Tale
documentazione è senz'altro ammissibile, litigiosi in concreto essendo contributi
alimentari riguardanti anche un minorenne. Nuovi documenti e nuovi fatti sono
proponibili così senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in
forza del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione (DTF 144
III 352 consid. 4.2). Ciò vale anche per quanto allega AO1 alle osservazioni
all'appello (mappa satellitare di B______, estratto di una pubblicazione sulla
distribuzione dei servizi cantonali, fotografia della vettura della moglie: doc.
1 e 2). Nella
misura in cui risultano di rilievo per il giudizio (anche in relazione al
contributo alimentare per la moglie: DTF 147 III 304 consid. 2.2), si terrà
conto perciò di tali atti.
3. Nelle proprie
osservazioni del 13 ottobre 2023 AO1 sostiene che l'appello è irricevibile per
carenza di motivazione, l'appellante limitandosi a esporre la sua versione dei fatti
e a riproporre argomentazioni già sollevate davanti al Pretore. Ora, che un
appello debba essere “scritto e motivato”, nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata, è indubbio
(art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Né doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale sono sufficienti, come non
basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Nel caso
specifico nondimeno l'appellante ha designato in maniera chiara sia i punti
contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda le sue
critiche, spiegando inoltre perché il Pretore sarebbe caduto in errore nell'accertamento
dei fatti o nell'applicazione del diritto. La motivazione dell'appello è quindi
sufficiente per un esame di merito.
4. Litigioso rimane in
questa sede l'ammontare dei contributi alimentari per la moglie e il figlio. A
tal fine il Pretore ha descritto il metodo “a due fasi” stabilito dal Tribunale
federale, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va
ripartita, dopo avere dedotto dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni
membro della famiglia, nella proporzione di due a uno, ha accertato il reddito
del marito in fr. 13 770.– mensili netti
a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 8100.– mensili dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021,
di fr. 9710.– mensili dal 1° novembre
2021 al 31 agosto 2023, di fr. 8675.– mensili dal 1° settembre 2023 al 31 dicembre 2024 e di
fr. 7820.– mensili dal 1°
gennaio 2025.
Quanto alla moglie, il
primo giudice ha accertato un reddito da sostanza immobiliare in Ucraina di fr.
100.– mensili e ha imputato a AP1 dal settembre del 2023 un reddito ipotetico
di fr. 2300.– mensili, aumentato a fr. 2900.– mensili dal dicembre del
2023. Ha calcolato inoltre il fabbisogno minimo di lei in fr. 3320.– mensili dal
1° agosto 2019 al 31
ottobre 2021, in fr. 3420.– mensili dal 1° novembre 2021 al 31 agosto 2023 e in fr. 3880.– mensili
dal 1° settembre 2023 in poi.
Relativamente al figlio,
il Pretore ha considerato quale reddito l'assegno familiare di fr. 200.–
mensili fino al novembre del 2023 e di fr. 250.– mensili in seguito (assegno di
formazione), rinunciando a conteggiare una parte del salario di apprendista
conseguito dal ragazzo, poiché è “più logico e pratico stabilire che il padre può
dedurre dal contributo dovuto al figlio il corrispettivo di un terzo del
salario netto che A______ T______ percepirà di anno in anno”. Dopo di ché egli
ha fissato il fabbisogno in denaro del minorenne in fr. 1060.– mensili dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre
2021, in fr. 1095.– mensili dal 1°
novembre 2021 al 31 agosto 2023 e in fr. 995.– mensili dal 1° settembre
2023 in poi.
Alla luce degli
accertamenti che precedono il Pretore ha constatato dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021 un'eccedenza
nel bilancio familiare di fr. 1590.– mensili, che ha assegnato per fr. 636.–
a ciascun genitore e per fr. 318.– al figlio, determinando così un contributo
alimentare per la moglie di fr. 3860.– mensili e uno per A______ T______
di fr. 1180.– mensili (assegno familiare non compreso). Dal 1° novembre 2021 al 31 agosto 2023 egli
ha constatato un ammanco nel bilancio familiare di fr. 155.– mensili (definito “trascurabile
e da caricare al marito”), fissando quindi il contributo alimentare per la moglie
in fr. 3420.– mensili e quello per il figlio di fr. 1095.– mensili (assegno
familiare non compreso). Dal 1° settembre al 30 novembre 2023 con la
ripartizione dell'eccedenza di fr. 2820.– mensili (fr. 1128.– per ogni
genitore e fr. 564.– per A______ T______), il Pretore ha stabilito il contributo
alimentare per la moglie in fr. 2510.– mensili e quello per il figlio in fr.
1360.– mensili (assegno di formazione non compreso). Dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2024
l'eccedenza familiare di fr. 3470.– mensili è stata ripartita nella misura
di fr. 1388.– mensili in favore di ogni genitore e di fr. 694.– mensili in
favore del figlio, onde un contributo alimentare per la moglie di fr. 2270.– mensili
e uno per il figlio di fr. 1440.– mensili (assegno di formazione non compreso).
Infine, dal 1° gennaio 2025, con
la ripartizione dell'eccedenza familiare di fr. 4325.– mensili (fr. 1730.–
per ciascun genitore e fr. 865.– per il
figlio), il contributo alimentare è stato quantificato in fr. 2610.– mensili
per la moglie e in fr. 1610.– mensili per A______ T______.
5. Contestato è
anzitutto il reddito del marito accertato dal Pretore in fr. 13 770.– mensili netti. Al riguardo il primo
giudice ha rilevato che il convenuto può contare su vari cespiti di entrata (dall'attività
di dipendente, da rendite vitalizie, da immobili, da titoli e capitali),
ragione per cui, a suo parere, il reddito di lui va calcolato alla stregua di quello
conseguito da un lavoratore indipendente nella media degli ultimi quattro anni,
in particolare sulla base delle tassazioni dal 2018 al 2020 e della
dichiarazione d'imposta 2021. Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto che con
ogni verosimiglianza i dati fiscali rispecchiano per il resto il reale reddito
del marito. In circostanze del genere egli ha accertato così il reddito del
convenuto in fr. 174 977.– nel 2018, in fr.
172 385.– nel 2019, in fr. 166 644.– nel 2020 e in fr. 156 665.– nel 2021, per una media di fr. 167 670.– annui, corrispondenti a fr. 13 972.– mensili netti, dai quali ha dedotto
l'assegno familiare di fr. 200.–, onde un totale fr. 13 770.– mensili arrotondati.
a) AP1
non contesta il metodo di calcolo applicato dal Pretore per appurare le entrate
del marito, ma fa valere che per il 2018 il Pretore non ha considerato quanto il
coniuge ha dichiarato come salario per lei quantunque in realtà essa non abbia mai
lavorato per la ditta del marito. A suo avviso, alle entrate del marito vanno
aggiunti quindi almeno fr. 10 983.–,
pari a quanto aveva accertato l'autorità fiscale nel 2017.
b) Dagli
atti risulta che
fino al 2018 il marito ha indicato nelle dichiarazioni d'imposta
un reddito da lavoro della moglie, prelevato dalla ditta T______ Sagl e versato
su un conto bancario intestato al marito medesimo, senza che all'atto pratico
la consorte abbia prestato alcunché. Per tale ragione nella tassazione 2018
l'autorità fiscale ha tassato come “altro reddito della sostanza mobiliare”
l'importo di fr. 76 500.– “come recupero
del dovuto d'imposta per il periodo dal 2011 al 2017” (doc. LLL e MMM). In
quello stesso anno l'autorità fiscale ha poi accertato il reddito del marito da
attività dipendente in fr. 89 458.–, corrispondenti
a quanto indicato nel certificato di salario allestito dalla ditta T______ Sagl
(fascicolo fiscale di AO1: “richiamo III”). Analoga dichiarazione si riscontra nella
dichiarazione d'imposta 2018 della ditta in questione (incarto fiscale della
società: “richiamo II”). Nelle circostanze descritte la decisione del Pretore
di non considerare l'importo di fr. 76 500.–
nelle entrate del convenuto per gli anni in discussione, poiché “non si può
ritenere che l'autorità fiscale abbia accertato un reddito che il marito aveva
prima occultato”, non presta il fianco alla critica.
Contrariamente
a quanto sostiene l'appellante, non risulta nemmeno che nel 2018 il marito
abbia ancora ricevuto su propri conti bancari lo stipendio “fittizio” della
moglie. Come ha chiarito il Pretore, senza contestazioni al riguardo, fra
quanto AO1 ha dichiarato alle autorità fiscali come salario nel 2018 e quanto risulta
essere stato effettivamente versatogli a titolo di stipendio dalla ditta
T______ Sagl sui conti bancari a lui intestati non si ravvisano discrepanze di
rilievo. Ne segue che sotto questo profilo l'appello non può trovare ascolto.
6. L'appellante rimprovera
al Pretore di non avere tenuto conto di quanto ha effettivamente incassato il
marito fra il 2018 e il 2020 a titolo di dividendi dalla I______ SA. Essa sostiene
che al riguardo i dati fiscali non corrispondono alla realtà, poiché notoriamente
Fatti
i dividendi sono soggetti all'imposta preventiva e sono quindi dichiarati solo
al 70%.
a) Premesso
che per determinare il reddito da titoli e capitali il Pretore si è fondato sui
dati fiscali agli atti, anche se non per ragioni riconducibili al prelievo
dell'imposta preventiva, a ragione l'appellante fa valere che nel caso di
partecipazioni qualificate i dividendi sono tassati unicamente in ragione del
70% (art. 18b cpv. 1 e 20 cpv. 1bis LIFD [RS 642.11], art. 17b
cpv. 1 e 19 cpv. 1bis LT [RL 640.110]). In altri termini, se detiene
almeno il 10% del capitale di un'azienda un contribuente beneficia di una
riduzione fiscale, nel senso che solo il 70% dei dividendi è tassato. L'imposta
preventiva, ritenuta alla fonte dalla società, è invece interamente rimborsata
se i dividendi sono dichiarati correttamente nella dichiarazione d'imposta.
b) In
concreto si evince dagli atti che nel modulo relativo alle partecipazioni
qualificate nella sostanza privata allegato alle dichiarazioni d'imposta 2018 e
2019 AO1 ha esposto fr. 20 000.– in
relazione alle azioni della I______ SA da lui detenute, per poi riportare come
reddito netto l'importo di fr. 14 000.– previa
deduzione per partecipazioni qualificate del 30% (modulo 8 nel fascicolo
fiscale “richiamo III”). Nel 2020 egli ha esposto un dividendo di fr. 10 000.–, poi indicato ai fini dell'imposizione
nella misura di fr. 7000.– (doc. 81). Per determinare il reddito del convenuto non
si giustifica di tralasciare l'ammontare di entrate effettive. Ne segue che il
reddito annuo di lui va stabilito in fr. 180 977.–
per il 2018, in fr. 178 385.– per il 2019
e in fr. 169 644.– per il 2020.
c) Per
quanto concerne il 2021, dalla dichiarazione d'imposta emerge che il marito non
ha dichiarato alcun dividendo (doc. 124). Per l'appellante vi è il fondato
sospetto che egli abbia azzerato i dividendi aumentando il prestito correntista,
sicché nelle entrate vanno computati altri fr. 10
000.–. Se non che, per tacere del fatto che l'argomentazione si
esaurisce in una mera congettura senza
riscontri agli atti, l'appellante non si confronta con l'argomentazione
del Pretore, stando al quale dal raffronto tra i dati contabili e quelli fiscali
delle società in cui opera il convenuto “risulta che AO1 ha dichiarato quanto
percepito (dividendi e/o rimborsi debiti correntista)”. A un sommario esame non
sussiste dunque ragione per scostarsi dal reddito di fr. 156 665.– accertato dal primo giudice.
d) Alla
luce di quanto precede il reddito annuo di AO1, risultante dalla media dal 2018
al 2021, ammonta a fr. 171 418.–,
pari a fr. 14 285.– mensili netti
arrotondati. Considerato che l'assegno familiare di fr. 200.– mensili e quello di
formazione di fr. 250.– mensili non vanno cumulati al
reddito
del genitore che li percepisce (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3;
analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 7b), le entrate del convenuto
ammontano in ultima analisi a fr. 14 085.–
mensili fino al 31 luglio 2023 e a fr. 14 035.–
mensili dopo di allora.
7. Relativamente alle
entrate dell'istante, il Pretore ha constatato che i coniugi vivono separati
dal gennaio del 2019 e che il marito ha introdotto ormai azione di divorzio, di
modo che ha escluso ogni riconciliazione. Né si ravvisano a mente sua
particolari ostacoli al reinserimento professionale dell'istante, giacché al
momento della separazione il figlio aveva già iniziato la scuola secondaria e la
moglie non aveva più di 41 anni. A suo avviso, i problemi di salute da lei addotti
sulla scorta di certificati medici, in particolare di non poter lavorare poiché
“traumatizzata e depressa” con “problemi fisici al ginocchio, alla spalla e
alla schiena”, non erano suffragati “da documentazione medica che potesse
rendere sufficientemente verosimile una sua totale incapacità lavorativa e di
guadagno”. Ricordato altresì che l'istante aveva dichiarato di “guardare gli
annunci di lavoro e di essersi annunciata alla disoccupazione”, il Pretore ha ritenuto
che AP1 potesse riprendere un'attività lucrativa all'80% dal settembre del 2023
e al 100% dal dicembre seguente. Dipartendosi poi dallo stipendio conseguibile nel
Ticino per una donna senza funzione di quadro in attività non qualificate, come
nel settore delle pulizie o dell'aiuto domestico, per finire il Pretore ha
ascritto alla moglie un reddito ipotetico di fr. 2300.– mensili dal 1° settembre al
30 novembre 2023, portato a fr. 2900.– mensili dopo di allora, cui ha
aggiunto il provento dalla sostanza immobiliare in Ucraina di fr. 100.–
mensili.
8. L'appellante non
contesta il menzionato reddito immobiliare, ma fa valere che non si giustifica di
ascriverle un guadagno ipotetico, poiché le entrate e la sostanza del marito
permettono di coprire in modo più che dignitoso i fabbisogni minimi dei coniugi
e del figlio. Ora, sulla questione l'interessata equivoca. Dandosi una
disunione definitiva, nel senso che non ci si debba più attendere una ripresa
della comunione domestica, già in una procedura a tutela dell'unione coniugale si
fa capo per analogia in materia di contributi alimentari ai parametri dell'art.
125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 148 III
358 consid. 5 con rinvii). Il giudice delle misure protettrici esamina pertanto
se e in quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere
che il coniuge ormai sgravato dal governo della casa e della famiglia investa
altrimenti la propria forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda
un'attività lucrativa (I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025
consid. 17c).
Contrariamente
a quanto ritiene AP1, di conseguenza, poco
importa che nel caso specifico le risorse della famiglia consentano di coprire
il fabbisogno minimo “allargato” dei coniugi. Dandosi una disunione
definitiva, la conservazione dei ruoli assunti all'interno della famiglia perde importanza e lo scopo di favorire
l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo
solo a tempo parziale – assume maggior peso. Da quel coniuge, pertanto, si può
pretendere che si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del
possibile, al proprio debito mantenimento, come del resto gli sarà chiesto di
fare al momento del divorzio (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c; più
recentemente: 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 17d). Ciò premesso, in
concreto l'appellante non pretende che una riconciliazione delle parti sia
ancora possibile, tanto meno se si pensa che nel frattempo, il 27 luglio 2023,
il marito ha promosso azione di divorzio. Ne segue che l'applicazione analogica
dei parametri previsti dall'art. 125 CC resiste alla critica.
9. AP1 ribadisce che il
suo stato di salute le impedisce di esercitare un'attività lucrativa e
rimprovera al Pretore di avere reputato meramente generici i certificati medici
da lei presentati, i quali descrivono precisamente le numerose e rilevanti patologie
di cui essa soffre. E tali patologie, soggiunge l'interessata, sono confermate dai
certificati medici aggiornati prodotti in appello. Di origine ucraine, l'appellante
lamenta altresì serie lacune nella comprensione e nell'espressione della lingua
italiana. Per di più, non avendo una formazione specifica, essa adduce che la
ricerca di un'occupazione nel Ticino appare del tutto aleatoria.
a) Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte,
di regola, dal reddito effettivo dei genitori. Se tuttavia, dando prova di
buona volontà, un genitore avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di
più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia
determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato
a conseguirlo. Il giudice valuta così se
si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata
attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva
possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito
conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle
conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata e futura),
delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica),
oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2
con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014
pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo:
I CCA, sentenza inc. 11.2022.81 del 17 settembre 2024 consid. 6a).
b) Riguardo
allo stato di salute dell'appellante, dagli atti risulta che le affezioni
di cui essa soffre sono tanto di natura psichica quanto di natura fisica. Lo
psichiatra e psicoterapeuta
L______
S______ ha attestato in un certificato medico del 18 novembre 2021 che dall'agosto
del 2020 la paziente “già in terapia psicologica” necessita (…) fino al 31
dicembre 2022 di un trattamento psichiatrico e presenta “un'inabilità lavorativa
completa per qualsiasi attività adeguata alle sue competenze” (doc. UU). In
successivi certificati medici del 22 luglio 2022 e del 14 giugno 2023 il medico
curante ha ripreso testualmente la frase testé riassunta, indicando la durata
del-l'inabilità lavorativa fino al 31 dicembre 2023 (doc. III e NNN). Sta di
fatto che da tali certificati nulla si evince circa la diagnosi e la prognosi
dei disturbi accusati dall'interessata. Essi non bastano dunque per rendere
verosimile un'inabilità lucrativa (sentenza del
Tribunale
federale 5A_59/2024 del 9 ottobre 2024 consid. 3.1.2).
Né si desumono maggiori ragguagli da un certificato del 19 novembre 2021
rilasciato dalla dott. E______ A______ S______, la quale come specialista
in endocrinologia e diabetologia si è limitata a rilevare che per lo “stato
ansioso-depressivo con insonnia” la paziente è in cura dal dottor L______
S______, rinviando al certificato di quest'ultimo “per la riduzione totale
della sua capacità lavorativa” (doc. TT).
Un
certificato medico particolareggiato del 13 settembre 2023 è stato prodotto invece
dall'appellante in questa sede. Nel medesimo lo psichiatra e psicoterapeuta
L______ S______ attesta che la paziente, da lui seguita ininterrottamente sin dall'agosto
del 2020, soffre di “un importante disagio ansioso-depressivo essenzialmente
reattivo alla separazione dal marito, per cui è stata necessaria
l'instaurazione di terapia psicofarmacologica ed ipnoinducente, tuttora vigente
(…), che le condizioni psichiche [di lei] appaiono alquanto vulnerabili
nonostante il trattamento e l'assunzione di medicazione psico-attiva, che il
decorso clinico comporta una tendenza alla cronicizzazione del disturbo
psichiatrico, caratterizzato da ingente instabilità emotiva con timia rivolta
verso il polo negativo e acmi ansiose, tale da rendere il funzionamento
generale della paziente alquanto discontinuo”. Secondo lo specialista la
paziente è completamente inabile al lavoro “per qualsiasi attività adeguata
alle sue competenze, dall'esordio della mia presa a carico sino a continua”. A
mente sua “la prognosi si profila riservata” e “non è prevedibile alcuna
ripresa nemmeno parziale della capacità lavorativa, perlomeno entro breve-medio
termine” (doc. D di appello).
Nel
proprio aggiornamento del 13 settembre 2023 sullo stato di salute di AP1 la dott.
E______ A______ S______ conferma a suo turno l'inabilità lavorativa al 100%, sottolineando
“da una parte i disturbi depressivi (peggiorati dopo l'inizio della guerra in
u______, dove [l'interessata] ha dei parenti e amici per i quali è
preoccupata)” e, dall'altro, il fatto che i farmaci assunti le creano
deconcentrazione e stanchezza continua (fa fatica a svegliarsi al mattino e a
organizzare la sua giornata per rispettare gli appuntamenti), al punto che recentemente
essa ha accusato un episodio di svenimento tuttora indagato per verificare se
si tratti di una crisi di tipo epilettico (doc. D di appello).
c) Per
quanto concerne i problemi di natura fisica, in un certificato dell'11
ottobre 2019 lo specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dott. G______
G______ ha diagnosticato all'appellante una “gonalgia [dolore al ginocchio] sinistra
in esiti di meniscectomia laterale il 01.06.2016” così come una “sindrome di
conflitto sottoacromiale e tendinopatia del sovraspinato della spalla sinistra”.
Egli ha dichiarato che la paziente “fatica ad accovacciarsi, a rimanere in
piedi a lungo, nonché fare le scale ripetutamente e camminare lunghe distanze,
mentre a livello della spalla i dolori si manifestavano prevalentemente sotto
sforzo ma anche la notte”. Per lo specialista a causa di tali affezioni “per il
momento la vedo dura [cercare un lavoro] in quanto limitata anche nelle
attività della vita quotidiana” (doc. DD). Dal già citato certificato medico
della dott. E______ A______ S______ risulta dipoi che l'appellante è affetta da
“una sindrome lombovertebrale cronica non-specifica, discopatia, protusione
discale, scoliosi, miogelosi” da una “pariartropia alle anche” da “una sindrome
cervico-vertebrale cronica” e da “fibrimialgia”. Per la dottoressa, i dolori
alla schiena, alle ginocchia e alla spalla, (…) impediscono all'appellante di
esercitare una professione con “grande utilizzo delle articolazioni e prolungata
stazione eretta (pulizie, badante, commessa…)”. In ragione di ciò è stata
inoltrata una richiesta d'invalidità (doc. D di appello).
d) Considerato
quanto precede, a un sommario esame come quello preposto all'emanazione di
misure a protezione del-l'unione coniugale è ragionevole concludere che lo
stato di salute di AP1 pregiudichi nettamente la capacità lucrativa di lei. È
vero che i vari certificati in questione sono stati rilasciati da medici
curanti, non da esperti indipendenti. Nelle sue osservazioni all'appello
tuttavia AO1 non revoca seriamente in dubbio l'esistenza di quelle affezioni,
salvo affermare che “l'unica vera ragione per cui la moglie non lavora risiede
nel fatto che la signora AP1 non ha mai avuto intenzione di lavorare”
(osservazioni all'appello, pag. 4 a metà). Con le dettagliate indicazioni dei citati
professionisti egli non si confronta se non genericamente, contestando le
conclusioni cui essi giungono. Dagli atti risulta perciò verosimile che, secondo
i certificati più recenti, sussistano rilevanti intralci all'esercizio di una
professione da parte dell'appellante, con conseguente limitazione della
capacità di guadagno. Non si può
presumere di conseguenza, a un sommario esame, che un soggetto del genere possa
trovare un'occupazione, tanto meno a tempo pieno, in settori che richiedano impegno
fisico o prolungate posizioni erette o obbligate, come nelle attività
prospettate dal Pretore (cameriera in un bar, cassiera, commessa,
badante).
e) Dagli
atti risulta altresì che in concreto la domanda di indennità di disoccupazione
presentata dalla moglie nell'ottobre del 2021 è stata respinta il 7 marzo 2022
dalla Cassa disoccupazione U_____ (doc. CCC) e che a causa della prolungata
inabilità al lavoro l'Ufficio regionale di collocamento di B______ ha stralciato
il nome dell'interessata, quale “persona in cerca d'impiego”, dalla banca dati colsta (sistema d'informazione in
materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro: doc.
DDD). Il tutto senza dimenticare che AP1 non ha una formazione specifica, che
almeno dal 2005 essa non esercita più un'attività lucrativa e che le sue conoscenze
di italiano sono di livello meramente intermedio (livello b1: deposizione del 9
giugno 2021: verbali, pag. 11; cfr. ‹https://europass.europa.eu/it/common-european-framework-reference-language-skillshttps://______
f) La questione di sapere poi se sussistano limitazioni
permanenti (e non solo attuali) alla capacità di guadagno da parte dell'appellante andrà esaminata con
pieno potere cognitivo nel quadro del giudizio di merito. Per dimostrare
menomazioni permanenti, in effetti, l'accertamento
di simili patologie presuppone – se non una perizia vera e propria – almeno un
rapporto specialistico indipendente (RtiD I-2014 pag. 736 consid. 4e con
richiamo). In difetto di una relazione del genere non è ragionevolmente
possibile formulare con oggettiva attendibilità una prognosi a medio termine sulla
capacità lucrativa di un soggetto (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68
del 2 febbraio 2024 consid. 11).
g) Ne
segue che per ora il reddito della moglie va stabilito in soli fr. 100.– mensili
derivanti dalla locazione di suoi immobili in u______. Nelle osservazioni
all'appello il marito chiede di aumentare il reddito locativo a fr. 400.– mensili,
la moglie stessa avendo dichiarato di incassare tale importo. In realtà,
durante la sua deposizione l'istante ha dichiarato un reddito di “circa euro
130.– annui e oggi circa 300.– annui” e “al massimo fr. 30.– al mese” per
un altro appartamento attualmente sfitto (verbale del 9 giugno 2021, pag. 10 e
11). Tenuto conto del persistere della guerra in Ucraina, a un sommario esame, la
stima del Pretore sfugge alla critica.
10. In merito al fabbisogno
minimo del marito, l'appellante chiede di ricondurlo a fr. 4406.29 mensili dal
1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021 e a fr. 6146.80 mensili in seguito. A suo parere
non si giustifica di riconoscere ammortamenti per debiti che non riguardano l'abitazione
coniugale o l'abitazione occupata dal marito, né interessi ipotecari che non si
riconducono a quest'ultimo immobile, né debiti per l'arretrato fiscale. Le poste controverse vanno esaminate
singolarmente.
a) Per
quel che è dell'ammortamento di debiti contratti dal marito, l'istante chiede
di stralciare quelli per la costituzione della I______ SA, per la costruzione
dell'immobile “per A______ T______” (proprietà per piani n. 1074 della
particella n. 5960 RFD di B______) e per la costruzione dell'immobile
commerciale di “cui al doc. 26” (proprietà per piani n. 661 e n. 663 della
particella n. 5663 RFD di B______). A suo avviso l'ammortamento di tali debiti,
accesi per investimenti, vanno soltanto ad aumentare la sostanza dei coniugi.
Se
le condizioni economiche della famiglia ciò permettono, al minimo esistenziale
del diritto esecutivo si aggiunge il rimborso di debiti contratti durante la
comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i
coniugi sono solidalmente responsabili (DTF 147 III 265 consid. 7.2; più di recente: sentenza del
Tribunale federale 5A_689/2023 del 19 agosto 2024 consid. 4.2 con rinvii
in: SJ 2025 pag. 271; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.110 del 4
aprile 2024 consid. 7). In concreto l'appellante non pretende che il pagamento
degli ammortamenti non sia regolarmente avvenuto durante la vita in comune, senza
dimenticare che la società e le proprietà immobiliari concorrono alla formazione del reddito
del marito. Ciò giustifica di riconoscere gli ammortamenti dei debiti e gli
interessi ipotecari nel fabbisogno minimo di AO1.
b) Relativamente
agli arretrati d'imposta, l'appellante fa valere che il debito è stato saldato
in un unico versamento, dopo che il marito ha riscattato una polizza del “terzo
pilastro”. Tale circostanza non è contestata, nel marzo del 2023 AO1 avendo effettivamente
saldato l'arretrato fiscale di complessivi fr. 50 772.55 mediante il riscatto di una polizza del “terzo pilastro”.
Accertato ciò, se le condizioni economiche della famiglia sono sufficienti, al minimo
esistenziale del diritto esecutivo si aggiunge l'onere fiscale corrente e quello
accertato dei periodi fiscali precedenti (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3). L'arretrato
fiscale va così trattato alla stregua degli
altri debiti (Stoudmann, Le
divorce en pratique, 2ª edizione, pag. 187; Meier, Unterhaltsfestzetzung in der Praxis, Zurigo 2023,
pag. 243 n. 1129). Nella fattispecie non vi è ragione per scostarsi dall'entità
delle rate correnti, in sé non contestate dall'appellante, inserite dal Pretore
nel fabbisogno minimo del convenuto. Ne segue, in definitiva, che su questo
punto l'appello vede la sorte segnata.
11. Per quanto riguarda il
proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di riconoscerle l'intero
ammontare degli interessi ipotecari dell'abitazione coniugale e i premi
dell'assicurazione malattia, di ammettere i costi dell'automobile e quelli
della salute non coperti dalla cassa malati, di aumentare il carico fiscale e di
adattare ai costi effettivi le spese di telecomunicazione. Una volta di più le
singole voci vanno esaminate singolarmente.
a) Gli
oneri dell'abitazione coniugale attribuita in uso alla moglie vanno di
principio inseriti nel fabbisogno minimo di lei, anche se l'altro coniuge assume
tale costo e rimane debitore nei confronti della banca creditrice ipotecaria (I CCA,
sentenza inc. 11.2021.173 del 24 gennaio 2024 consid. 14b con rinvio). L'appellante
non contesta tuttavia che, come ha rilevato il Pretore, in concreto l'immobile
è in parte locato a terzi. Perché anche tale quota di aggravio ipotecario
dovrebbe essere inserita nel suo fabbisogno minimo essa non spiega. Poco
importa che l'autorità fiscale abbia tassato alla moglie, come reddito della
sostanza immobiliare, il valore locativo dell'abitazione in cui essa vive, la contribuente
avendo “un diritto di abitazione di fatto” (doc. SSS). Il trattamento fiscale dell'abitazione
coniugale, che esula dalla competenza del giudice civile, non ha incidenza sulla
definizione del fabbisogno minimo determinante dal punto di vista del diritto
civile.
b) Il
Pretore non ha incluso nel fabbisogno minimo dell'appellante fino al 31 agosto
2023 i costi d'automobile “da lei utilizzata per diporto”, riconoscendoli in
seguito per ragioni professionali nella misura di fr. 753.– mensili (leasing fr.
552.–, assicurazione fr. 157.–, imposta di circolazione fr. 44.–). L'appellante
fa notare di avere sempre avuto a disposizione un veicolo e sostiene di averne
bisogno, sia “per motivi d'urgenza e trasporto del figlio A______ T______” sia a
causa del suo stato di salute.
Nel sistema “a due fasi”, in cui il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il
calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza
degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF
(per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.), il
costo di un veicolo privato può essere inserito nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, anche
in situazioni di ristrettezze economiche, se l'uso del mezzo è indispensabile
per l'esercizio della professione (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; RtiD I-2022 pag. 573
n. 6c consid. 3a), per l'esercizio di diritti di visita o per ragioni mediche (I
CCA, sentenza inc. 11.2023.10 del 7 maggio 2024 consid. 13b). Non fa parte invece del minimo esistenziale del diritto
esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di
famiglia”), l'uso di un'automobile
per diporto (DTF 147 III 265 consid. 7.2; I CCA, sentenza inc.
11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 9b).
AP1
non è tenuta a intraprendere un'attività lucrativa. Non si giustifica dunque inserire
nel suo fabbisogno minimo spese destinate a un mezzo di trasporto per scopi professionali. Quanto
alle esigenze del figlio, cui l'appellante nemmeno accenna, il solo affidamento
esclusivo non giustifica di per sé il riconoscimento di costi legati a mezzi di
trasporto privati. Riguardo alle ragioni mediche, già si è detto delle
affezioni di cui soffre l'interessata (consid. 9b). Nulla rende verosimile tuttavia
che essa necessiti di un'automobile per recarsi dai medici, né risulta la
frequenza delle visite e il relativo tragitto. All'appellante va riconosciuta pertanto un'indennità di fr.
89.50 mensili per l'uso dei mezzi pubblici, pari a un abbonamento “arcobaleno”
di tre zone che copre il tragitto da B______ a Be__________ (‹www.______›).
c) Circa
il premio della cassa malati, il Pretore ha accertato dal 1° novembre 2021 al
31 agosto 2023 un premio medio di fr. 694.– mensili. L'appellante chiede,
in sintesi, di computare il premio effettivo di fr. 583.– mensili nel 2021,
di fr. 636.25 mensili nel 2022 e fr. 808.90 mensili nel 2023. La richiesta
non può trovare ascolto. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che ove un
contributo alimentare stabilito a tutela dell'unione coniugale riguardi anche
periodi anteriori all'emanazione del giudizio, ciò che è praticamente la regola,
per evitare reiterate ripetizioni di calcolo può giustificarsi di fissare uno
scaglione unico che tenga conto della media dei contributi dovuti per il
relativo arco di tempo (RtiD I-2012 pag. 879). Nel caso precipuo l'appellante non
indica quale utilità specifica
imporrebbe a un sommario esame, le suddivisioni da lei postulate. Al riguardo
non è il caso perciò di diffondersi.
d) Relativamente
alle spese mediche non coperte dall'assicurazione malattia, secondo il Pretore “dal
coacervo di documentazione prodotta dalla moglie” risulta che gli esborsi riguardano
creme e altri prodotti non prescritti da un medico già comprese nell'importo di
base del diritto esecutivo. Egli ha constatato inoltre che nel 2022 la spesa è ammontata
a fr. 75.– mensili, “importo comunque trascurabile”. L'appellante contesta
di avere esposto costi per creme e prodotti cosmetici e assevera che la
documentazione da lei presentata (doc. CC e QQQ) indica chiaramente gli esborsi
da lei assunti “fino a raggiungere la franchigia e anche oltre”.
Le spese mediche o
farmaceutiche comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo sono solo
quelle di automedicazione (RtiD II-2016
pag. 603 consid. 10b con rimandi, II-2004 pag. 589 consid. 8c),
mentre i costi della salute effettivamente pagati in forma di franchigia annua
o di partecipazione alle spese vanno riconosciuti nel minimo esistenziale
del diritto esecutivo, sempre che si
riconducano a trattamenti indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6 con rinvii; più di
recente: I CCA,
sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 9d). Nella fattispecie si è detto che l'interessata è affetta da vari problemi
di salute fisici e psichici (consid. 9b), il che rende verosimile il regolare
ricorso a cure e trattamenti. Dalla documentazione agli atti emerge che sino
alla fine del 2021 l'interessata ha assunto il costo della franchigia di fr.
2000.– annui (doc. YY) e ha sopportato una partecipazione ai costi oscillante
tra fr. 167.10 mensili nel 2017 (doc. CC) e fr. 646.95 mensili nel 2021 (doc.
YY).
In definitiva,
a un giudizio di verosimiglianza si giustifica di riconoscere nel fabbisogno
minimo dell'appellante spese mediche non coperte dall'assicurazione per una
media di fr. 200.– mensili. Per contro, in mancanza di specificazione, non
si giustifica di ammettere costi non assicurati sopportati dalla moglie, i vari
conteggi non permettendo di comprendere la causale di tali esborsi.
e) In
merito all'onere fiscale, il Pretore l'ha stabilito in fr. 510.– mensili, già
dedotta la quota di fr. 100.– mensili inserita nel fabbisogno in denaro del
figlio, sulla base della tassazione del 2020 (doc. SSS). Per l'appellante,
in realtà, sulla scorta della medesima decisione l'aggravio ammonta a fr.
631.50 mensili, poiché il moltiplicatore del Comune di B______ è al 95%. Il che
è vero. Se non che, in quella decisione il reddito imponibile è stato
determinato sulla base dei contributi alimentari fissato nella procedura a
tutela dell'unione coniugale di fr. 6265.– mensili. Alla luce dell'ammontare dei
contributi alimentari che l'interessata riceverà in esito all'odierno giudizio,
a un sommario esame la stima del Pretore risulta finanche favorevole
all'appellante. Al riguardo non occorre dunque intervenire.
f) Per
quel che è delle spese di telecomunicazione, l'appellante chiede di inserire
l'importo di fr. 182.90 mensili, senza avvedersi però che la fattura cui essa si
riferisce riguarda il costo di due mesi (doc. RR). La stima di fr. 90.– mensili
riconosciuta dal Pretore resiste pertanto alla critica.
g) Il
Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo della moglie una quota mensile delle spese
legali, quantificate in complessivi fr. 20 000.–.
In realtà secondo la più recente giurisprudenza le spese legali e di patrocinio non fanno parte però del
fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo né, tanto meno, del fabbisogno
minimo “allargato” del diritto di famiglia come esso è inteso oggi dal
Tribunale federale nel sistema di calcolo “a due fasi” dei contributi
alimentari. Esse vanno pertanto finanziate con la quota di eccedenza (I CCA,
sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 12 con rinvio). Dal
fabbisogno minimo della moglie vanno quindi stralciati dal 1° agosto 2019 al 31
agosto 2023 i fr. 410.– mensili ammessi dal primo giudice.
h) Ponderato
tutto quanto precede, in ultima analisi, il fabbisogno minimo di AP1 risulta
essere il seguente:
–
dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021:
fr.
3200.– arrotondati (fr. 1350.– minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario, fr. 134.– interessi ipotecari, fr. 185.– spese accessorie,
fr. 57.– assicurazione RC privata e dell'economia domestica, fr. 583.– premio
cassa malati, fr. 200.– spese mediche non assunte dalla cassa malati, fr. 90.– spese
di telecomunicazioni, fr. 89.50 spese di trasporto, fr. 510.– onere fiscale);
–
dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2022:
fr.
3300.– arrotondati (fr. 1350.– minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario, fr. 122.– interessi ipotecari, fr. 185.– spese
accessorie, fr. 57.– assicurazione RC privata e dell'economia domestica, fr. 694.–
premio cassa malati, fr. 200.– spese mediche non assunte dalla cassa malati,
fr. 90.– spese di telecomunicazioni, fr. 89.50 spese di trasporto, fr. 510.–
onere fiscale);
–
dal 1° gennaio 2023
in poi:
fr.
3415.– mensili arrotondati (fr. 1350.– minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario, fr. 122.– interessi ipotecari, fr. 185.–
spese accessorie, fr. 57.– assicurazione RC privata e dell'economia domestica, fr.
809.00 premio cassa malati, fr. 200.– spese mediche non assunte dalla cassa
malati, fr. 90.– spese di telecomunicazioni, fr. 89.50 spese di trasporto,
fr. 510.– onere fiscale).
12. L'appellante postula
l'adeguamento del fabbisogno in denaro del figlio per tenere conto delle
modifiche da lei prospettate in relazione all'aumento dei propri oneri
dell'abitazione coniugale (sopra, consid. 11a). L'ipotesi non verificandosi in
concreto, la richiesta dell'appellante cade nel vuoto.
13. Preso atto che
nell'agosto del 2023 A______ T______ ha iniziato un apprendistato, ma che il
salario da lui conseguito non è “ancora noto trovandosi agli atti unicamente il
contratto di tirocinio con gli importi lordi di salario previsto nei vari anni
di formazione”, il Pretore ha ritenuto più semplice che il padre deduca dal
contributo alimentare per il figlio il corrispettivo di un terzo del salario
netto che A______ T______ percepirà di anno in anno. AP1 ritiene ciò “non
corretto”, poiché aumentando i redditi della famiglia aumenta anche
l'eccedenza da ripartire e, quindi, il contributo in suo favore.
a) Dagli
atti si evince che il 1° agosto 2023 A______ T______ ha firmato con la L__________
SA un contratto di tirocinio della durata di quattro anni quale polimeccanico con
un salario lordo di fr. 680.– mensili il primo anno di formazione, di fr. 830.–
il secondo, di fr. 1100.– il terzo e di fr. 1460.– il quarto (doc. 123). Ora, per
prassi invalsa di questa Camera un figlio è tenuto in linea di massima a
provvedere al proprio mantenimento con l'equivalente di un terzo del guadagno
conseguito con un'eventuale attività lucrativa (RtiD II-2004 pag. 604 consid. 6; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.173 del 9 maggio 2022 consid. 8b). Nel fabbisogno in denaro di A______ T______
va dedotto perciò un terzo del guadagno netto conseguito dal ragazzo.
b) Nella
fattispecie il Pretore non può essere seguito laddove, per finire, si è
limitato a un'indicazione di metodo, per altro di dubbia idoneità in caso di
esecuzione forzata, poiché anche in procedimento in indole sommaria egli deve per
quanto possibile quantificare il contributo alimentare che spetta, in questo
caso, a un figlio. Si conviene che agli atti vi è unicamente l'ammontare del
salario lordo, ma il salario al netto delle usuali deduzioni degli oneri
sociali può essere calcolato senza particolare sforzo dipartendosi dalle cifre
indicate sul contratto di tirocinio. Ne segue che, a un sommario esame, il
salario netto (tredicesima compresa) di
A______ T______ ammonta verosimilmente a fr. 690.– mensili il primo anno di
formazione, a fr. 842.– il secondo anno, a fr. 1115.– il terzo anno e a
fr. 1480.– il quarto anno. Per economia di giudizio appare opportuno ad
ogni modo raggruppare i primi due, rispettivamente gli ultimi due anni di
apprendistato, facendo coincidere il cambiamento del salario preso in conto non
dal 1° agosto 2025 (inizio del secondo anno di apprendistato) ma dal 2 novembre
2025 (maggiore età di A______ T______). Dal fabbisogno in denaro, oltre
all'assegno familiare e a quello di formazione (che non sono ad ogni modo
redditi del minorenne: I CCA sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024
consid. 7b), vanno pertanto dedotti in media fr. 255.– mensili dal 1° agosto 2023 al 1° novembre 2025 e fr. 433.– mensili
in seguito. Considerato che la causa di merito è in fase avanzata, non è il
caso di statuire in questa sede per lasso di tempo successivo.
14. Da tutto quanto
precede risulta in definitiva il seguente quadro del bilancio familiare, fermo
restando che, raggiunta la maggiore età, A______ T______ non avrà più diritto
di partecipare all'eccedenza (DTF 147 III 265 consid. 7.2):
Dal 1°
agosto 2019 al 31 ottobre 2021
Reddito del marito fr. 14 085.—
Reddito
della moglie fr. 100.—
fr.
14 185.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
8 100.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 200.—
Fabbisogno
minimo di A______ T______ fr.
860.—
fr.
12 160.— mensili
Eccedenza: fr.
2 025.—
due quinti dell'eccedenza per
ciascun coniuge fr. 810.–– mensili
un
quinto dell'eccedenza per A______ T______ fr. 405.–– mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
8100.– + fr. 810.– = fr. 8 910.–– mensili
deve versare alla moglie:
fr.
3200.– + fr. 810.– ./. fr. 100.– = fr. 3
910.––
mensili
e versare ad A______ T______
fr.
860.– + fr. 405.– = fr.
1
265.–– mensili
assegni familiari non compresi.
Dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2022
Reddito del marito fr. 14 085.—
Reddito
della moglie fr.
100.—
fr.
14 185.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
9 710.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 300.—
Fabbisogno
minimo di A______ T______ fr. 895.—
fr.
13 905.— mensili
Eccedenza: fr.
280.—
due quinti dell'eccedenza per
ciascun coniuge fr. 112.— mensili
un
quinto dell'eccedenza per A______ T______ fr. 56.— mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
9710.– + fr. 112.– = fr. 9 822.— mensili
deve versare alla moglie:
fr.
3300.– + fr. 112.– ./. fr. 100.– = fr. 3 312.— mensili
arrotondati
a fr. 3
310.— mensili
e versare ad A______ T______
fr.
895.– + fr. 56.– = fr. 951.— mensili
arrotondati
a fr.
950.— mensili assegni familiari non compresi.
Dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio 2023
Reddito del marito fr. 14 085.—
Reddito
della moglie fr. 100.—
fr.
14 185.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
9 710.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 415.—
Fabbisogno
minimo di A______ T______ fr. 895.—
fr.
14 020.— mensili
Eccedenza: fr.
165.—
Due quinti dell'eccedenza per
ciascun coniuge fr. 66.— mensili
un
quinto dell'eccedenza per A______ T______ fr. 33.— mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
9710.– + fr. 66.– = fr. 9 776.— mensili
deve versare alla moglie:
fr.
3415.– + fr. 66.– ./. fr. 100.– = fr. 3 381.— mensili
arrotondati
a fr. 3
380.— mensili
e versare ad A______ T______
fr.
895.– + fr. 33.– = fr. 928.— mensili
arrotondati
a fr.
930.— mensili
assegni
familiari non compresi.
Dal 1° agosto 2023 al 31
dicembre 2024
Reddito del marito fr. 14 035.—
Reddito
della moglie fr. 100.—
fr.
14 135.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
8 675.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 415.—
Fabbisogno
minimo di A______ T______ fr. 490.—
fr.
12 580.— mensili
Eccedenza: fr.
1 555.—
due quinti dell'eccedenza per
ciascun coniuge fr. 622.— mensili
un
quinto dell'eccedenza per A______ T______ fr. 311.— mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
8675.– + fr. 622.– = fr. 9 297.— mensili
deve versare alla moglie:
fr.
3415.– + fr. 622.– ./. fr. 100.– = fr. 3 937.— mensili
arrotondati
a fr. 3
935.— mensili
e versare ad A______ T______
fr.
490.– + fr. 311.– = fr. 801.— mensili
arrotondati
a fr.
800.— mensili assegni familiari non compresi.
Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2025
Reddito del marito fr. 14 035.—
Reddito
della moglie fr. 100.—
fr.
14 135.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
7 820.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 415.—
Fabbisogno
minimo di A______ T______ fr. 490.—
fr.
11 725.— mensili
Eccedenza: fr.
Considerandi
2.
410.—
Due quinti dell'eccedenza per
ciascun coniuge fr. 964.— mensili
un
quinto dell'eccedenza per A______ T______ fr. 482.— mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
7820.– + fr. 964.– = fr. 8 784.— mensili
deve versare alla moglie:
fr.
3415.– + fr. 964.– ./. fr. 100.– = fr. 4 279.— mensili
arrotondati
a fr. 4
280.— mensili
e versare ad A______ T______
fr.
490.– + fr. 482.– = fr. 972.— mensili
arrotondati
a fr.
970.— mensili assegni familiari non compresi.
Dal 1°
novembre 2025 in poi
Reddito del marito fr. 14 035.—
Reddito
della moglie fr.
100.—
fr.
14.
135.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
7.
820.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 415.—
Fabbisogno
minimo di A______ T______ fr. 312.—
fr.
11.
547.— mensili
Eccedenza: fr.
2.
588.—
Quota di un mezzo (per ciascun
coniuge) fr. 1 294.— mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
7820.– + fr. 1294.– = fr. 9 114.—mensili
deve versare alla moglie:
fr.
3415.– + fr. 1294.– ./. fr. 100.– = fr. 4 609.—mensili
arrotondati
a fr. 4
610.— mensili
e versare ad A______ T______
fr. 312.— mensili
arrotondati
a fr.
315.— mensili assegni familiari non compresi.
Dandosi
contributi di mantenimento per un lasso di tempo ormai trascorso, si giustifica
di operare una media sull'arco del relativo periodo (RtiD I-2012 pag. 880 in
alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019 consid.
9g). Ne deriva dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2024 (65 mesi) un importo
medio di fr. 3730– mensili arrotondati per la moglie e di fr. 1040.– mensili arrotondati
(assegni familiari non compresi) per il figlio. Dal 1° gennaio al 31
ottobre 2025 il contributo alimentare ammonta a fr. 4280.– mensili per la
moglie e a fr. 970.– mensili per il figlio (assegni familiari non compresi) per
passare poi dal 1° novembre 2025 a fr. 4610.– mensili per la moglie e
a fr. 315.– mensili per il figlio (assegni familiari non compresi). L'appello
va accolto così entro tali limiti,
AO1 dovendo versare complessivamente più contributi alimentari rispetto a
quanto deciso dal Pretore.
15.
Il Pretore ha autorizzato
AO1 a dedurre dai contributi alimentari quanto da lui pagato direttamente per
l'alloggio coniugale (interessi e spese accessorie), metà dei costi di
elettricità “stabile appartamento”, acqua e “upc cablecom”, come pure il costo
dell'allacciamento internet e del telefono conteggiato a moglie e figlio.
a) L'appellante
definisce arbitraria tale facoltà di compensazione, poiché nel dispositivo di
una sentenza occorre quantificare con precisione l'importo che può essere
compensato mensilmente affinché non sussista possibilità di equivoco né la
possibilità di compensare importi più elevati di quanto inserito nel suo
fabbisogno minimo. L'argomentazione non può essere seguita.
b) Questa
Camera ha già avuto modo di precisare che un debitore alimentare può compensare
il contributo di mantenimento a suo carico, fino all'ammontare del contributo
medesimo, con oneri rientranti nel fabbisogno del creditore alimentare da lui
pagati direttamente, sempre che le spese assunte si riferiscano a una voce del
fabbisogno del creditore alimentare accertata dal giudice e che egli dimostri
di avere effettivamente eseguito il pagamento (RtiD II-2018 pag. 715 consid. 9;
I-2005 pag. 765 consid. 13). Il debitore che intende procedere in tal senso non
è tenuto a farsi autorizzare dal giudice. Può nondimeno chiedere di essere espressamente
abilitato in tal senso, fosse solo per evitare, a scanso di equivoci,
contestazioni da parte dell'altro coniuge. Perché il giudice emani un'autorizzazione
del genere occorre in ogni modo una
richiesta da parte dell'interessato (I CCA, sentenza inc. 11.2022.18
del 4 ottobre 2024 consid. 13 con rinvio).
c) Nel
caso in esame il marito prima con la duplica del 20 dicembre 2019 e poi nel
memoriale conclusivo del 15 giugno 2023 ha chiesto al Pretore di essere
autorizzato a compensare i contributi alimentari con determinati oneri da lui assunti
direttamente. Contrariamente a quanto ritiene l'appellante, non è in ogni caso indispensabile
che nel dispositivo della sentenza figurino gli importi precisi che il debitore
alimentare è autorizzato a compensare, sufficiente essendo che egli presenti le
ricevute di pagamento degli oneri che il Pretore lo ha autorizzato a compensare
(cfr. ad esempio: I CCA, sentenza inc. 11.2021.173 del 24 gennaio 2024).
Sotto questo profilo l'appello è destinato all'insuccesso. Il dispositivo n. 6
della decisione impugnata va ad ogni modo riformulato, stralciando la facoltà
per il convenuto di dedurre dal contributo di mantenimento per il figlio il
terzo del salario netto percepito dal ragazzo.
16.
Il Pretore ha ritenuto
giustificato suddividere gli oneri processuali equamente a metà tra le parti e
di compensare le ripetibili con richiamo all'art. 107 cpv. 1 lett. c e lett. f CPC,
“visto il protrarsi della procedura, dovuto soprattutto alla particolare litigiosità
delle parti, che hanno avuto da dire e da ridire su ogni rispettiva
allegazione, nonché l'avanzamento di pretese completamente agli opposti, che
alla luce degli accertamenti odierni erano da ambo le parti eccessive”. L'appellante
contesta simile ripartizione e chiede di porre tutti le spese processuali a
carico dell'attore, obbligando quest'ultimo a versarle un'indennità di fr. 20 000.– per ripetibili perché la ripartizione deve
seguire l'esito della lite e tenere conto della disparità economica fra
coniugi.
Nel caso in esame è
pacifico che sulle controversie rimaste litigiose, principalmente in materia di
contributi alimentari, entrambi i coniugi risultano soccombenti e che, alla
luce delle rispettive richieste di giudizio, il grado di soccombenza può dirsi pressoché
equivalente. Già per tale motivo non è dato a divedere – né l'appellante spiega
– perché nel suddividere gli oneri processuali a metà e nel compensare le
ripetibili il primo giudice sarebbe incorso in un eccesso o in un abuso del
potere d'apprezzamento. Né mere
ristrettezze economiche di una parte giustificano, per sé sole, di porre le
spese processuali a carico dell'avversario
(I
CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid. 15). Certo, una manifesta disparità
finanziaria delle parti può rendere iniqua una ripartizione secondo l'esito
della procedura (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; DTF 139 III 35 consid. 4.2), ma
chi formula pretese eccessive, come ha accertato il Pretore, non può poi pretendere
in caso di reiezione del ricorso di sfuggire alla logica della soccombenza per questo solo motivo. Ne segue
che, anche su questo punto, l'appello è destinato all'insuccesso, fermo
restando che l'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente sul riparto delle spese giudiziarie
stabilite dal primo giudice.
17.
Le spese del giudizio
odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
ottiene un
aumento complessivo dei contributi alimentari per sé e per il
figlio, ma non nella misura richiesta. Esce sconfitta inoltre sulla questione della compensazione. Tutto ponderato, si giustifica
così di ripartire le spese processuali in ragione di un mezzo
ciascuno e di compensare le ripetibili.
18.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare rimasto
controverso in appello. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo
equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno,
in sede federale un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine,
copia dell'odierna decisione è comunicata anche al figlio A______ T______.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
5. AO1 è condannato a versare a AP1,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
– dal
1° agosto 2019 al 31 dicembre 2024:
fr.
3730.– mensili per la moglie e
fr.
1040.– mensili per il figlio A______ T______, assegni familiari non compresi;
– dal
1° gennaio al 31 ottobre 2025:
fr.
4280.– mensili per la moglie e
fr. 970.–
mensili per il figlio A______ T______, assegni familiari non compresi;
– dal
1° novembre 2025 in poi:
fr.
4610.– mensili per la moglie e
fr. 315.–
mensili per il figlio A______ T______, assegni familiari non compresi.
Dalla
maggiore età di A______ T______ il contributo alimentare sarà corrisposto
direttamente al figlio su un conto da lui indicato.
6. AO1
è autorizzato a compensare dagli importi indicati nel dispositivo n. 5 i costi da
lui assunti direttamente e ammessi nei fabbisogni minimi della moglie e del figlio
per le spese di alloggio (interessi e spese accessorie), metà dei costi di
elettricità “stabile appartamento”, acqua e “upc cablecom”, come pure il costo dell'allacciamento internet e del
telefono conteggiato a moglie e figlio.
Per il resto l'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese processuali di
fr. 7500.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv. PA1, L______;
–
avv. PA2, L______.
Comunicazione
a:
– B______;
– Pretura del Distretto di
Riviera.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).