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Decisione

11.2023.122

Omologazione di convenzione di divorzio: “matura” riflessione

12 settembre 2025Italiano35 min

la famiglia si è stabilita in Svizzera, in una villa a Co (particella n. ___ RFD di Co, intestata

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.122

Lugano

12 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Giamboni

e Jaques

cancelliera:

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2018.146

(divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con petizione del 1° giugno 2018

da

AP1,

Co

(patrocinata

dall'avv.

PA1,

L______)

contro

AO1,

P______ (Irlanda

del Nord)

(patrocinato

dall'avv.

PA2,

L______),

giudicando sull'appello

del 22 settembre 2023 presentato da AP1

contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 agosto 2023;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

AO1 (1958), cittadino britannico, divorziato,

e AP1 (1964), cittadina italiana, si sono

sposati a M______ (Londra) il 23 agosto 1999.

A quel momento essi aveva­no già un figlio, N______

(1999). Dal matrimonio sono nati J______

(2000), E______ (2002) e G______ (2003), ora maggiorenni. Nel febbraio del 2011

la famiglia si è stabilita in Svizzera, in una villa a Co (particella n. ___ RFD di Co, intestata

alla mo-glie). Il 29 settembre 2014 i coniugi hanno adottato il regime della

separazione dei beni. Alla fine di aprile del 2015 AO1 è

andato a vivere da solo in un appartamento, sempre a Co, e nel settembre del 2016 si è

trasferito a P______ (Irlanda del Nord). Laureato in economia,

il marito ha svolto vari lavori in ambito dirigenziale e ha lavorato da ultimo

per la A______ Sagl di Co (ora radiata dal registro di commercio). Attualmente egli non esercita più alcuna attività

lucrativa e percepisce una rendita pensionistica inglese di £ 20 061.24 annui, pari a fr. 2291.67

mensili. La moglie, architetto

d'interni, ha costituito nel _ _ 2005 la Atl______ Sagl di Co, di cui è

socia e gerente, ma dalla quale non sembrerebbe aver mai tratto redditi.

B. In esito a una procedura a

tutela dell'unione coniugale promossa da AP1

il 4 maggio 2015, con sentenza del 19 dicembre 2019 il Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolato la vita separata dei coniugi,

disponendo segnatamente il blocco del fondo su cui sorge l'abitazione

coniugale, come pure di tutte le antichità in possesso dei coniugi e di ogni

relazione bancaria presso la Z_____ facente

capo alla moglie, autorizzando quest'ultima a prelevare per il mantenimento suo

e delle figlie a lei affidate fr. 9000.– mensili e il marito a ritirare fr. 5800.–

mensili dai citati “conti Z____” (inc. SO.2015.1993). Adi­ta da entrambi i

coniugi, con sentenza del 17 novembre 2020 questa Camera ha

sostanzialmente confermato la decisione del Pretore (inc. 11.2019.151 e 11.2020.2).

C. Nel frattempo, il 1° giugno 2018, AP1, che ha ripreso il suo cognome

da nubile, ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo

in particolare di obbligare il marito a versarle un contributo alimentare per

sé di fr. 30 000.– mensili,

di dichiarare determinati beni di sua proprietà esclusiva e di dividere a metà le

prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio. Essa ha

sollecitato inoltre il versamento di una provvigione ad litem di fr. 75 000.–. Nel corso della procedura l'attrice

ha cambiato più volte patrocinatore conferendo l'incarico agli avvocati E______

G______, A______ T______, E______ A______, V______ B______, PA1 e S______

Z______ dal­l'agosto del 2022.

Intanto,

all'udienza del 2 aprile 2019 indetta per la conciliazione, i coniugi si sono

accordati solo sul principio del divorzio. La procedura è poi stata sospesa in

attesa dell'esito di un'azione promossa il 4 luglio 2017 da AO1 volta ad

accertare la nullità della convenzione di separazione dei beni stipulata dai

coniu­gi il 29 settembre 2014. Statuendo con sentenza del 22 febbraio 2021

il Pretore ha accertato la nullità per vizio formale della convenzione di

separazione dei beni stipulata dai coniugi il 29 settembre 2014 (OR.2017.136). Un

appello presentato da AP1 contro tale sentenza è stato respinto da questa Came­ra

con decisione del 28 marzo 2022 (inc. 11.2021.42).

D. Riattivata

la procedura di divorzio, così invitata dal Pretore, in un memoriale del 30 settembre 2022 AP1 ha

motivato la petizione rivendicando un contributo alimentare per sé di fr. 10 000.–

mensili e la proprietà esclusiva dei seguenti beni:

– Mini cooper S Clubman (TI ______);

– Mini cooper S Clubman (TI ______);

– Porsche T__ C__ (TI ______);

– Porsche S (TI ______);

– collezione borse Hermès;

– gioielli, orologi ed effetti personali;

– tutti i conti bancari a lei intestati in Svizzera,

conto EFG, IBAN n. C__ _ _ _;

– la particella n. ___ RFD di Co;

– la proprietà per piani di Mo______;

– tutto l'arredamento e suppellettili della casa di

Co;

– tutti gli oggetti elencati nell'allegato A dell'atto

notarile del 29 settembre 2014;

– tutti gli oggetti e le antichità depositati presso

i magazzini F______ Ta____ e C______ T______, di proprietà dell'attrice o da

lei posseduti in comodato d'uso perché così voluto dalla sua famiglia.

Essa ha

chiesto inoltre di essere designata come beneficiaria delle assicurazioni sulla

vita del marito, ha preteso la metà degli acquisti di quest'ultimo “da

calcolare tramite istruttoria”, ha postulato la divisione a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante

il matrimonio, dal 2008 presso “S______” e ha sollecito una provvigione ad

litem di fr. 75 000.–.

E. Nella

sua risposta del 26 gennaio 2023 AO1 ha rivendicato

per sé un contributo alimentare di fr. 9000.– mensili fino al versamento

complessivo di fr. 4 944 271.96 e lo scioglimento dei rapporti fiduciari sugli

immobili in comproprietà tra i coniugi nel seguente modo:

– per Co: assegnazione a sé della quota di un mezzo e

il successivo scioglimento della comproprietà mediante vendita a trattative

private o incanto pubblico con divisione a metà del ricavo netto, o in via

subordinata l'assegnazione dell'intera proprietà della moglie dietro versamento

di fr. 3 000 000.–;

– per

Mo______: assegnazione dell'intera proprietà alla moglie dietro versamento di fr. 150 000.–.

Egli ha

poi elencato i beni mobili da assegnare all'uno o all'altro coniuge, per alcuni

di essi dietro conguaglio in denaro:

– Antichità, opere d'arte, arazzi, quadri, libri,

manoscritti, ceramiche ecc. come da inventario redatto da G______ J______ il 1°

marzo 2010, per sé;

– Antichità (mobili), opere d'arte, arazzi, quadri,

manoscritti, ceramiche ecc. depositati presso i magazzini F______ G______ e

C______ T______, per sé;

– Antichità, opere d'arte, arazzi, quadri, manoscritti,

ceramiche ecc. ubicati nell'immobile di Co alla moglie salvo due quadri

irlandesi F______ M______;

– quattro orologi P_ P_ per sé e i restanti gioielli

alla moglie dietro conguaglio di fr. 50 000.–;

– collezione di borse Hermès alla moglie dietro conguaglio

di fr. 500 000.–;

– l'automobile BMW rimane al marito mentre alla

moglie vanno le tre Porche e le Mini Mini cooper S Clubman con conguaglio di

fr. 50 000.–.

Il

marito ha sollecitato inoltre la reintegra in virtù dell'art. 208 CC di fr. 760 357.35

per averi alienati dalla moglie senza il suo consenso

durante la separazione di fatto, così come il versamento di fr. 283 975.–

a titolo dei contributi di mantenimento arretrati dal 1° gennaio 2016 al

dicembre 2019 (oltre a tasse di giustizia e ripetibili), di fr. 67 439.61

quale metà dei costi di deposito delle antichità in magazzini a Lo______ e di fr.

50 000.– quale conguaglio delle quote della società At______

Sagl del­la moglie. Egli ha preteso poi che il debito ipotecario sull'immobi­le

di Mo______ sia di pertinenza della moglie dalla separazione e che ogni coniuge

sia esclusivamente responsabile dei debiti contratti da aprile 2015 e degli arretrati

fiscali. Il convenuto ha sollevato infine l'incompetenza materiale del Pretore

in merito alla divisio­ne deli averi previdenziali maturati dai coniugi durante

il matrimonio e ha rifiutato il versamento alla

moglie della provvigione ad litem.

F. Durante

la decorrenza del termine per presentare la replica, il 13 aprile 2023 AP1

ha revocato il mandato di rappresentanza all'avvocata S______ Z______ e, così

sollecitata, ha comunicato il 24 aprile 2023 al Pretore che gli avrebbe fornito

entro 30 giorni il nominativo del nuovo patrocinatore. Il 17 maggio 2023

l'attrice ha poi postulato una proroga di ulteriori 30 giorni, accolta dal

Pretore che ha altresì prorogato il termine per presentare la replica. Il 16 giugno

2023 AP1 si è nuovamente rivolta al

Pretore chiedendogli di sospendere la causa o concederle un'altra proroga “perché

per le sue condizioni finanziarie non è riuscita a trovare alcun patrocinatore”,

e di designarle l'avv. M______ Z______

“quale difensore d’ufficio con gratuito patrocinio”. Il 19 giugno 2023 il

Pretore ha respinto tali richieste e ha citato le parti alle prime arringhe del

21 agosto 2023. Un reclamo di AP1 volto a ottenere l'annullamento di tale disposizione

ordinatoria processuale è stato stralciato dai ruoli in quanto privo d'oggetto dalla terza Camera civile del Tribunale di appello con decreto

del 19 ottobre 2023 (inc. 13.2023.74). L'11

agosto 2023 il Pretore ha poi respinto una nuova richiesta dell'attrice di rinvio

dell'udienza e di designazione di un legale in applicazione dell'art. 69 CPC.

G. Alle

prime arringhe del 21 agosto 2023, AP1 si è costituita personalmente mentre AO1

è comparso affiancato dall'avv. PA2 e dalla

Mlaw M__ W__. L'udienza è iniziata alle 14.10 ed è terminata alle 20.10. Il verbale dà atto di una discussione informale tra

le parti a segui­to della quale essi hanno raggiunto una transazione

completa di divorzio. Il marito ha inoltre dichiarato che avrebbe ritirato le

denunce penali e le procedure esecutive da

lui avviate contro la mo­glie e si sarebbe disinteressato ai

procedimenti penali. Al termine dell'udienza il Pretore ha comunicato alle

parti che avrebbe omologato gli accordi e prospettato l'emanazione della

decisione.

H. Statuendo

con sentenza del 22 agosto 2023, il Pretore ha pronunciato il divorzio e

omologato l'accordo ritenuto “adeguato alle circostanze, chiaro e completo”,

del seguente tenore:

1. Contributi

alimentari fra coniugi

Non si stabiliscono contributi alimentari tra

coniugi.

2.

Regime

dei beni

Il regime dei beni è sciolto e

liquidato nelle seguenti modalità:

Mappale di PPP no. _____ fondo

base no. 698 RFD Mo______

2.1. il mappale di PPP no. _____ fondo

base no. 698 RFD Mo______, attualmente intestato

alla moglie, verrà messo in vendita a terzi a crescita in giudicato della sentenza

di divorzio per il tramite di almeno un'agenzia immobiliare con mandati non

esclusivi. Il ricavato netto (prezzo di vendita dedotti: l'ipoteca, le commis- sioni

di vendita e la TUI) viene diviso tra le parti in ragione di ½ ciascuno. Il notaio

rogante la compravendita dovrà trattenere dall'utile netto sopra indicato la

quota parte di ½ dell'utile netto spettante al marito per la quale in passato è

stato ordinato dalla Pretura un blocco a RF a garanzia del pagamento del

con- guaglio dovutogli, prioritario

rispetto ad ogni altro debitore. La quota parte spet- tante

al marito dovrà essere versata dal notaio direttamente sul conto intestato a

AO1 presso Banca U______ S______, L______ no. IBAN CH______ ____ ____ ____ ____

W.

Fintanto che la predetta PPP non verrà venduta i costi

ordinari e gli interessi ipotecari

sono a carico della moglie;

2.2. il divieto di disporre ordinato sul

foglio di PPP no. _____ fondo base no. ___ RFD

Mo______ ordinato dalla Pretura decadrà con la firma del rogito di compra- vendita

del fondo alle condizioni indicate in cifra 2.1;

Mappale no. 661 RFD Co (Co)

2.3. con la

liquidazione del regime dei beni, a crescita in giudicato della sentenza di divorzio,

la moglie cede al marito la quota di ½ del mappale no. 661 RFD Co (Co). La

sentenza di divorzio, cresciuta in giudicato, varrà quale titolo

per l'iscrizione del trapasso di proprietà della quota di ½ del suddetto fondo a

favore del marito, che avverrà a cura del notaio PA2, i cui costi

sono a carico del marito.

La

moglie ha il diritto di restare ad abitare nell'abitazione di Co fino al 31

agosto 2026. La moglie dovrà farsi carico di tutti i costi ordinari legati alla

proprietà.

Eventuali costi straordinari prima di ogni esecuzione dovranno essere concordati

tra le parti. L'indennità ex

art. 121 cpv. 3 CC è pari alla metà degli oneri

ipotecari e alla metà delle spese ordinarie.

Le parti scioglieranno la

comproprietà – che si costituirà a seguito dello sciogli- mento

e liquidazione del regime matrimoniale – relativa al mappale no. 661 RFD Co

(Co) mediante vendita a terzi nel corso del 2026 per il tramite di un'agenzia

immobiliare con mandati non esclusivi. Il ricavato netto (prezzo

di vendita dedotti: l'ipoteca, le commissioni di vendita e la TUI) sarà diviso

tra le parti in ragione di ½ ciascuno. A partire dal 1° settembre 2026 cia- scuna

delle parti ha il diritto di chiedere lo scioglimento della comproprietà qua- lora

non dovessero accordarsi sulle modalità di vendita.

2.4. il blocco del mappale no. 661 RFD Co

(Co) ordinato dalla Pretura decadrà con la firma del rogito di compravendita

del fondo alle condi - zioni

indicate in cifra 2.3.;

2.5. entrambe le parti si impegnano a non

ipotecare le rispettive quote di proprietà relative

al mappale no. 661 RFD Co (Co) e la moglie conse- gnerà al notaio

PA2 entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della

sentenza di divorzio tutte le cartelle ipotecarie gravanti la proprietà e

libere da aggravi. Le cartelle

saranno consegnate dal notaio PA2 al notaio

incaricato della vendita della proprietà di Co;

Mobili, suppellettili,

antichità, quadri, arazzi, opere d'arte e oggetti che si trovano

nell'abitazione

di Co

2.6. tutti i mobili, suppellettili,

antichità, quadri, arazzi, opere d'arte e tutti gli oggetti che

si trovano nell'abitazione di Co sono assegnati in proprietà esclu- siva

della moglie, fatta eccezione dei due quadri del pittore irlandese M___ e

dei quattro orologi P___ P___. La moglie consegnerà al marito i predetti quadri

e orologi (questi ultimi se in suo possesso) entro 30 giorni dalla crescita in

giudicato della sentenza di divorzio;

Mobili, suppellettili,

antichità, quadri, arazzi, opere d'arte e oggetti depositati nei

magazzini

(C______ e F______ G______) di Lo______

2.7. tutti i

mobili, suppellettili, antichità, quadri, arazzi, opere d'arte e oggetti deposi- tati

nei magazzini (C______ e F______ G______) di Lo______ sono assegnati in pro- prietà

esclusiva del marito, fatta eccezione dei seguenti oggetti:

- un WC, un bidet e

un lavandino in ceramica blu;

- un lavabo con il

piano di marmo con un “ormolo”;

- due acquasantiere

in marmo verde con un piedistallo tramutate in lavandino con gli accessori

metallici;

- una vasca in

ottone con decorazioni;

- i seguenti due

arazzi:

- 16th C______

F______ F______ seigneurial tapestry, reference n. 26 raffiguranti un

matrimonio dell'inventario di G______ J______;

- Go______, circa 1'680,

A______ T______ G______, Crossing of the Granico from a cartoon by C______

L______ B______, reference no. 21 dell'inventario di G______ J______.

La moglie ritirerà i predetti

oggetti e arazzi entro 90 giorni dalla crescita in giudi- cato

della sentenza di divorzio, chiedendo congiuntamente alla F______ G______ e

se necessario al magazzino C______ di eseguire quanto deciso in cifra 2.7. Nel

caso in cui la F______ G______ e il magazzino C______ non dovessero con- segnare

alle parti quanto qui indicato le parti si impegnano a collaborare attiva- mente

affinché la sentenza di divorzio svizzera sia riconosciuta con gli stessi contenuti

in I______ nell'ambito di una procedura di exequatur. I costi di ritiro e

sdoganamento degli oggetti assegnati in proprietà esclusiva sono a carico di quest'ultima.

I costi di un'eventuale procedura di exequatur sono a carico delle parti

in ragione di ½ ciascuno;

Automobili

2.8. ognuna delle parti resta

proprietaria delle automobili in suo possesso;

Conti

2.9. a crescita in giudicato della

sentenza di divorzio è fatto ordine a E______ SA, Ufficio

legale, Viale S______ F______ _, ____ L______, di versare la metà degli averi

depositati sul conto IBAN C__ _ _ _ presso E______ SA intestato a AP1 sul conto

intestato a AO1 presso Banca U______

S______, L______ no. IBAN C__ _ _ _ _ W. Ad avvenuta esecuzione

di questo ordine il conto IBAN CH______ ____ ____ ____ ____ _ presso E______ SA

intestato a AP1 è definitivamente sbloc- cato a

favore della moglie e tutti gli ordini emessi dalla Pretura in relazione a questo

conto nonché ad eventuali cassette di sicurezza, decadono;

Clausola saldo

2.10. con l'omologazione e l'esecuzione

degli accordi sulle conseguenze accessorie del

divorzio le parti si danno reciprocamente atto di non vantare più alcuna pre- tesa

l'una nei confronti dell'altra a titolo di liquidazione del regime dei beni e

di rapporti di dare e avere;

Debiti

2.11. tutti i

debiti contratti dalle parti dopo la separazione restano a loro esclusivo ca- rico,

compresi gli oneri fiscali successivi alla divisione delle partite fiscali.

3. Previdenza

professionale

Non si dividono gli averi di previdenza

professionale, non essendocene.

4. Costi

Le spese processuali sono a carico delle parti

in ragione di ½ ciascuno, com- pensate

le ripetibili rispettivamente le indennità di inconvenienza.”

Le spese processuali di fr. 30 000.–

sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno compensate le

ripetibili. La sentenza è stata rettificata il 23 agosto 2023 con l'aggiunta

della sua notifica alla E______ SA.

I. Contro la sentenza appena

citata AP1, nuovamente patrocinata dall'avv.

PA1, è insorta a questa Camera con un appello del 22 settembre 2023 per ottenere,

previo conferimento del gratuito patrocinio,

l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore affinché

“in mancanza di accordo, il procedimento possa proseguire in contraddittorio”. Nelle

sue osservazioni del 10 gennaio 2025 AO1 conclude per la reiezione dell'appello.

In una replica spontanea del 27 gennaio 2025 e in una duplica spontanea del 17 febbraio

2025 le parti hanno mantenuto il loro punto di vista.

L. Nel

frattempo, con decisione del 13 ottobre 2023 questa Camera ha respinto la

richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appel-lante (inc. 11.2023.123).

Il 16 novembre 2023 questa Camera ha poi dichiarato irricevibili un'istanza

dell'appellante per ottenere dal marito una provvigione ad litem

di fr. 10 000.–, o quanto meno l'allentamento

di un blocco ordinato dal Pretore su un suo conto corrente presso la E______ SA in modo da poter depositare l'anticipo

di fr. 15 000.– richiesto dalla

Camera per spese giudiziarie presumibili e versare fr. 10 000.– al proprio avvocato per onorari,

oppure in ulteriore subordine il beneficio del gratuito patrocinio (sentenza intermedia inc. 11.2023.122). Il

24 maggio 2024 il Pretore ha respinto un'ulteriore domanda della moglie volta a

ottenere una provvigione ad litem di fr. 30 000.– destinata a finanziare l'anticipo di fr.

15 000.– e a coprire altrettanti suoi

costi di patrocinio o l'allentamento per fr.

30 000.– del blocco cautelare gravante il conto

corrente presso la E______ SA. Adita da AP1, con decisione del 22 luglio 2024 questa Came­ra ha respinto una terza istanza

di gratuito patrocinio dell'appellante (inc. 11.2024.76).

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30

giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in

discussione mere controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse

almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualo­ra l'appello verta su punti

regolati consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio

omologata dal giudice – come nel caso in esame – non sussisteva tuttavia

controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili circostanze

fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (I CCA,

sentenza inc. 11.2023.85 del 22 gennaio 2024 consid. 1). Nella fattispecie l'appellante

contesta l'omologazione dell'intera transazione che verte su numerosi beni

mobili e immobiliari del valore di oltre fr. 5 000 000.–. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'attrice

il 23 agosto 2023 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti).

Introdotto il 22 settembre 2023 (tracciamento dell'invio n. __.__.

______.________, agli atti), ultimo

termine utile, l'appello in esa­me è pertanto ricevibile.

2.

Nelle

osservazioni all'appello AO1 richiama svariati incarti dei

procedimenti (civili e penali) che lo oppongono alla moglie al fine di

dimostrare la “scaltrezza e la malafede” del­l'appellante e produce un

documento relativo al tasso di cambio del franco con la sterlina inglese nell'agosto

2023.

(doc. 2 di appello). Nella

sua replica spontanea AP1 postula l'audizione del Pretore e della segretaria.

Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono

addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle

circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto, l'andamento del cambio è un

fatto notorio (DTF 150 III 212 consid. 2.2). Quanto

alle richieste d'edizione, a prescindere dalla loro compatibilità con l'art.

317.

cpv. 1 CPC, gli incarti richiamati non appaiono di rilievo ai fini del

giudizio, come si vedrà in appresso (consid. 6e). Relativamente all'audizione

del Pretore e della segretaria la

richiesta, formulata solo con la replica spontanea, è tardiva (art. 317 cpv.

1.

lett. a CPC). Ad ogni modo, come si vedrà in appresso, le prove risultano senza

interesse sia per l'esito del giudizio odierno sia perché le circostanze che

essa intende dimostrare con tale mezzo di prova – l'essere stata dissuasa dal

Pretore e dal marito dal ritirare l'azione di divorzio – sono ininflu­enti ai

fini del giudizio odierno perché essa non impugna il principio del divorzio. Nulla

osta alla trattazione dell'appello.

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha omologato, senza modifiche, l'accordo completo

raggiunto dai coniugi all'udienza del 21 agosto 2023 considerandolo adeguato,

chiaro e completo. AP1,

che si professa “profana del diritto”, sottolinea che a quell'udienza non era rappresentata

da un legale, ciò che le ha impedito di poter maturare una scelta consapevole,

dato che tutto si è svolto durante una sola udienza,

dura­ta sei ore e terminata alle 20:10, in cui essa si è sentita costretta a

porre fine alla controversia, “fosse solo per estenuazione e sfinimento”. L'appellante evidenzia di avere avvertito più volte il Pretore di non

essere nelle condizioni di tutelare i propri diritti in una causa estremamente

complessa senza essere patrocinata, chiedendogli la nomina di un avvocato. Essa

soggiun­ge poi di avere postulato all'inizio dell'udienza, sia oralmente sia sulla

scorta di uno scritto che il Pretore non ha assunto, il ritiro dell'azione di

divorzio, ma di essere stata dissuasa dal marito e dal Pretore “facendole

credere che l'unica via percorribile fosse l'omologazio­ne di una transazione

che ponesse fine alla lite”.

AP1

adombra

poi la manifesta sproporzione a suo discapito dell'accordo, poiché tutte le spese, oneri

ipotecari e carico fiscale dei due immobili

in comproprietà le sono stati accollati, mentre il convenuto beneficerà

del ricavo netto della vendita degli stessi. Inoltre, essa soggiunge, “si

sorvola” sulle contestazioni da lei formulate durante la procedura, in

particolare sul destino dei valori depositati a Lo______ e sull'esistenza di altri averi all'estero (conti

bancari, immobili, trust ecc.). L'appellante considera altresì la

transazione incompleta in merito alla suddivisione degli averi previdenziali

rimproverando al Pretore di avere liquidato

la questione, in spregio del principio inquisitorio, limitandosi a

menzionarne l'inesistenza di beni all'estero e trascurando che l'esistenza di

averi del genere impone al giudice svizzero di applica­re l'art. 124e cpv. 2 CC

o rinviare a un procedimento apposito. Da tali circostanze, essa deduce che l'omologazione

della convenzione contravviene le norme di diritto imperativo poiché non ha

firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione, ma la sua

conclusione è stata conseguita per i suoi timori e la sua inesperienza.

Da

ultimo AP1 eccepisce che la transazione è

viziata per timore poiché il marito ha indicato che in caso di adesione all'accordo avrebbe ritirato le denunce penali

nei suoi confronti. Se non che essa, priva di conoscenze giuridiche, non

ha compreso che trattandosi di reati perseguibili d'ufficio i procedimenti

penali sarebbero andati avanti ugualmente. Ciò dimostra una volta di più – essa

epiloga – che la sua volontà è viziata, siccome non poteva comprendere le

premesse e le reali implicazioni dell'accordo.

4.

Il

giudice omologa la convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia

convinto che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura

riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente

inadeguata; sono fatte salve le disposizioni in materia di previdenza

professionale (art. 279 cpv. 1 CPC). La convenzione sugli effetti del divorzio può

essere censurata per inosservanza dell'art. 279 cpv. 1 CPC e la disattenzione può

vertere tanto su un preteso vizio della volontà – diversamente da quanto crede

il convenuto (osservazioni pag. 11) – quanto sul fatto che la convenzione non

sia stata conclusa dopo matura riflessione, non sia chiara, non sia completa o

sia “manifestamente inadeguata” (sentenza del Tribunale federale 5A_270/2021

del 12 luglio 2021 consid. 9.1; analogamente:

I

CCA, sentenza inc. 11.2017.60 del 27 giugno 2017 consid. 2 con rinvii).

Nel quadro di un appello

contro la decisione con cui il Pretore omologa la convenzione sugli effetti del

divorzio, la giurisdizione di secondo grado può sostituire il proprio

apprezzamento

a quello del giudice precedente sull'ammissibilità dell'accordo facendo a sua

volta il controllo a norma dell'art. 279 CPC (sentenza del Tribunale federale 5A_96/2018

del 13 agosto 2018 consid. 2.2.3 in: FamPra.ch 2018 pag. 1028; v. anche Stoll/Burri in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, Art. 219-408 ZPO, 4ª edizione, n. 26 ad art. 279; Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, vol. 3, 3ª edizione, n. 3 ad art. 289).

L'esistenza di un valido consenso è però

presunta (Tappy in: Commentaire Romand,

Code de procé­dure civile, 2ª edizione, n. 12 ad art. 279; Meier, Les conventions sur les effets du divorce:

questions choisies, in: Symposium en droit de la famille, Losanna 2020, pag.

115). Il coniuge che chie­de di non omologare

la convenzione di divorzio ha l'onere di allegare e provare l'assenza delle

condizioni dell'art. 279 CPC (sentenza del

Tribunale federale 5A_96/2018 del 13 agosto 2018 con­sid. 2.2.6 in: FamPra.ch 2018 pag. 1030).

5.

Controverso

è in primo luogo il fatto che il Pretore abbia omologato la convenzione sugli

effetti del divorzio dopo essersi convin­to “che i coniugi l'abbiano conclusa

di loro libera volontà e dopo matura riflessione”. Quest'ultima condizione presuppone

che il giudice si sia sincerato che le parti abbiano capito la portata e le

conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria e durevole, come

pure che la firma non sia dovuta a precipitazio­ne, compiacenza o sfinimento (sentenza del Tribunale federale 5A_683/2014 del 18

marzo 2015 consid. 6.1; analogamente: RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b; v. anche

per l'omologazione in appello: I CCA sentenza inc. 11.2023.51 del

12.

febbraio 2024 consid. 1; Trezzini,

op. cit., n. 8 ad art. 279). Un tale esame va effettuato tramite domande alle parti o il loro ascolto (Stoll/Bur­ri, op. cit., n. 12 ad

art. 279; Bähler in: Basler

Kommentar ZPO, 4ª edizione, n. 2a ad art. 279). L'esigenza di matura riflessione può anche evincersi dagli atti

o dalle circostanze del caso, quali la durata della vita separata o

delle trattative, una riserva di revoca o il patrocinio di un avvocato (Stalder/Van De

Graaf in:

Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª

edizione, n. 4 ad art. 279 con rinvii; Spycher,

in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, edizione

2012, n. 23 ad art. 279).

Un

accordo stipulato nel corso di un'udienza al cospetto dei rispettivi legali si

suppone concluso “dopo matura riflessione” (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b

con riferimento; più di recente: I CCA sentenza

inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid. 6b), anche se l'udienza è

durata a lungo, perlomeno se le parti hanno beneficiato di sospensioni per

discutere dell'accordo con i rispettivi legali (sentenza del Tribunale federale

5A_683/2014 del 18 marzo 2015 consid. 6.2; 5A_74/2014 del 5 agosto 2014

consid. 4.2: udienze di oltre 4 ore). Nondimeno, se l'accordo è stato concluso

immediatamente al termine di un'udienza lunga ed estenu­ante (‟séance

marathonˮ), anche se alla presenza del giudice, le parti possono sentirsi

sotto pressione, sicché converrebbe idealmente concedere loro un termine per

confermare l'accordo (Tap­py, op. cit., n. 12b ad art. 279; Bohnet in: Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea

2016, n. 31 ad art. 279; Stein-Wigger

in: FamKommentar, Scheidung, vol. II, 3ª edizione, n. 12 ad art. 279 CPC).

Il

presupposto della matura riflessione va vagliato in particolar modo se le parti o una di esse

non sono patrocinate (Tappy, op. cit., n. 12 ad art.

279). Questa Camera ha considerato stipulata dopo matura riflessione una

convenzione firmata durante un'udienza da un coniuge non patrocinato, il quale

aveva però avuto almeno un mese e mezzo per riflettere sull'intesa raggiunta e, pur essendo

stato avvertito dal Pretore che in caso di silenzio e mancata opposizione gli

accordi sarebbero stati omologati e la procedura conclusa, non aveva reagito nemmeno

dopo la comunicazione dell'adesione della controparte (I CCA sentenza inc. 11.2020.129

del 28 ottobre 2020 consid. 5).

6.

Nella

fattispecie la convenzione è stata conclusa alle prime arringhe del 21 agosto

2023.

ed è stata omologata dal Pretore il gior­no seguente. A quell'udienza, iniziata

alle 14.10 e terminata alle 20.10, AP1 si è costituita personalmente mentre AO1

è comparso assistito dall'avv. PA2 e la Mlaw M__ W__. Il verbale si limita a

riportare che le parti, dopo aver proceduto a una discussione informale, sono

addivenute a una convenzione, che il Pretore, al termine dell'udienza, ha

definito “omologabile”, dando atto in modo lapidario che la convenzione è

adeguata alle circostanze, chiara e completa e che nulla osta all'omologazione.

Nelle condizioni descritte, occorre verificare se, come sostenuto dall'appellante,

sussistevano indizi per dubitare della presunzione (sopra, consid. 5) che essa

abbia firmato la convenzione “dopo matura riflessione”.

a) Nel

caso precipuo, i coniugi vivono separati da fine aprile 2015 e dagli atti non risulta

che prima del 21 agosto 2023 essi avessero

mai discusso un possibile accordo transattivo. Anzi la cronistoria processuale

fa stato di una procedura particolarmente litigiosa, con numerose procedure

cautelari e svariati incidenti processuali, così come l'esistenza di proce-dimenti

penali ed esecutivi correlati alla separazione coniugale. Né il convenuto pretende

che prima di quell'udienza tra le parti vi siano state discussioni volte a

risolvere la procedura di divorzio con un accordo. L'udienza poi è stata indetta

per le prime arringhe, in cui, di regola, dopo un'esposizione orale delle

reciproche pretese, le parti si limitano a offrire le loro prove (art. 228

CPC). Dal verbale risulta, del resto, che le parti, al termine di una

discussione informale, hanno concluso la convenzione, che è stata riportata nel

verbale, poi sottoscritto dai coniugi. Il caso in esame si distingue quindi da

quello in cui la convenzione è conclusa prima dell'udien­za, ipotesi in cui si

impone per il giudice di verificare, al momento dell'omologazione (cfr. DTF 145

III 474 consid. 5.6), il carattere libero, meditato e tuttora attuale delle

manifestazio­ni di volontà delle parti mediante puntuali domande, che per

taluni autori e tribunali devono persino

essere verbalizzate (Stalder/Van De Graaf, op. cit., n. 4 ad art. 279 con rinvii).

b) È

poi incontestato che all'udienza del 21 agosto 2023, contrariamente al marito, AP1 non era accompagnata da un patrocinatore.

Ciò si deve invero a una sua precisa scelta, anche perché, come rilevato dal Pretore,

essa era “perfettamente in grado di reperire un patrocinatore che potesse

rappresentarla”, ciò che per altro era stato il caso, nella sola procedura di

divorzio avendo cambiato almeno sette patrocinatori (sopra consid. C). E come

accertato dalla terza Camera civile, l’interessata aveva indicato l'avv.

M______ Z______ in quanto “l’unica che con gentilezza è stata disponibile a

chinarsi sul mio caso” e che “sarebbe volenterosa di aiutare sia me, che mia

figlia, facendo del suo meglio” (sentenza inc. 13.2023.74 del 19 ottobre 2023 consid. 4). Se non che l'interessata non poteva

dirsi nell'impossibilità di trovare i fondi necessari per continuare a farsi

assistere da un legale di fiducia, tanto meno se si pensa che per la procedura

di appello essa ha trovato fr. 15 000.– richiestile per l'anticipo del­le

presumibili spese. Se quindi, per motivi

suoi, l'interessata ha rinunciato a farsi patrocinare, essa andrebbe rimessa

alle sue responsabilità. Certo in passato l'interessata medesima ha partecipato a numerose

procedure o udienze ed era a conoscenza di

ogni contestazione e richiesta del marito sin dalla separazione, ma ciò non basta per ritenerla in

qualche modo sperimentata. Ad ogni modo, comunque si opini al riguardo, AP1 non dispone di particolari cognizioni giuridiche e fino all'udienza

in esame essa è sempre stata assistita da un

legale che vegliasse ai suoi interessi. Sola, all'udienza del 21 agosto 2023, l'attrice non aveva così l'opportunità

di discutere i dettagli dei termini della convenzione con un proprio patrocinatore

o persona di fiducia. Il tutto senza trascurare che la controparte era difesa

da un avvocato, per cui non sussisteva parità delle armi.

c) Quanto

alla

durata

dell'udienza, tale fattore non è, di per sé, determinante per ritenere che la convenzione

sia viziata. In concreto, nondimeno, la durata è stata di sei ore (dalle 14.10 alle

20.10), lasso di tempo indubbiamente inusuale ed eccezionale. Per comune

esperienza, un'udienza di tale lunghez­za è senz'altro sfiancante tanto più se

intervenuta a fine giornata ben oltre gli usuali orari. Il protocollo, poi, non

indica se durante la seduta ci sono state sospensioni o anche solo brevi pause.

Non si disconosce che l'attrice, si fosse sentita sotto pressione o spossata, avrebbe

potuto avvisare il Preto­re. Né che l'appellante ha atteso la scadenza del

termine di appello per segnalare di essersi sentita “indotta dalle circostanze a cedere,

fosse solo per estenuazione e sfinimento”. Resta il fatto che la convenzione è stata discussa e sottoscritta

al termine di una seduta di sei ore senza soluzione di continuità.

d) L'appellante

sostiene invero di avere sottoscritto l'accordo perché come contropartita

avrebbe ottenuto dal marito il ritiro delle denunce penali. A prescindere dal

fatto che tale impegno non è incluso nell'accordo, ma è solo verbalizzato a par­te, anche per un laico il testo è chiaro (“Il

marito indica che ad avvenuta crescita in giudicato dell'intera sentenza

di divorzio che omologa gli accordi qui

verbalizzati si rivolgerà al Ministe­ro Pubblico e comunicherà di desistere

dalle procedure penali che vedono coinvolta la moglie su querela di

parte rispettivamente di esprimere il suo

disinteresse per le procedure penali perseguite d'ufficio nei confronti

di sua moglie”). Ciò non lascia spazio al motivo addotto nell'appello, secondo

cui essa avrebbe firmato la convenzione per paura delle conseguenze del

procedimento penale in corso nei suoi confronti.

e) La convenzione in esame,

poi, non può dirsi semplice, ma è lunga e articolata. Lo scioglimento dei

rapporti patrimoniali poteva anche non porre particolari questioni giuridiche,

ma appariva di una certa complessità vista la mole di beni (mobili e immobili)

da suddividere e la titolarità degli stessi. Co­me ammette del resto il marito,

le negoziazioni sono state aspre, tanto da richiedere svariati cambiamenti.

D'altro canto il fatto che per l'appellante l'accordo sia stato concluso a “suo

scapito” o che essa abbia rinunciato a certe pretese non permette di ritenere

che la convenzione sia stata firmata senza attenta riflessione ma per leggerezza, inesperienza o condiscendenza. Per

di più, essa non contesta partitamente i vantaggi da lei conseguiti con l'accordo,

evidenziati dal marito, quali la rinuncia da parte di quest'ultimo a fr. 283 975.– corrispondenti al proprio

mantenimento da gennaio 2016 a dicembre 2019 (oltre alle spese processuali e

ripetibili), alla rifusione di fr. 67 439.61 a carico della moglie per i costi di assicurazione e di deposito delle

antichità e ope­re d'arte presso la F______ G______ e il magazzino Ca______

T______ di Lo______ e alla reintegra di fr. 792 857.35 ai sensi del­l'art.

208.

CC per averi da lei sottratti, così come la proprietà di gran parte (74%) delle

antichità e opere d'arte situate a Co o depositate a Lo______, di tre Porsche e

due Mini cooper, come pure delle borse Hermès, dei gioielli e orologi Rolex per

un valore di fr. 1 000 000.– e il pagamento di

debiti suoi con il pignoramento del saldo del conto EFG di oltre fr. 70 000.–.

Essa

pretende invero che l'esistenza e l'entità delle antichità e opere d'arte non sono

comprovate, ma al riguardo sorvola sulla perizia assicurativa di G______

J______ (doc. 68) e sull'inventario di C______ C______ (doc. 2). L'appellante asserisce

inoltre di aver finanziato l'acquisto dei due fondi con beni propri senza

documentare l'allegazione – nella petizione motivata si è limitata a rinviare

alla convenzione di separazione dei beni del 20 settembre 2014 (doc. G), che è

però stata dichiarata nulla (sentenza inc. 11.2021.42 del 28 marzo 2022). Che

determinati aspetti della liquidazione dei rapporti patrimoniali non siano

stati toccati è possibile, ma l'appellante trascura che una transazione ha lo

scopo di mettere fine a un litigio e alle incertezze circa l'esito del

contenzioso mediante reciproche concessioni, evitando una disamina completa dei

fatti e della loro portata giuridica. In circostanze del genere, sotto questo

profilo, non si può di­re che l'accordo sia manifestamente sbilanciato.

f) Visto

quanto precede, se da un lato non si scorgono vizi del­la volontà tali da

invalidare l'accordo, dall’altro non si può ignorare che l'attrice si è

presentata all'udienza impreparata, che la stessa non era affiancata da un

patrocinatore e che l'accordo (lungo e articolato) è stato sottoscritto al

termine di un'udienza durata sei ore senza interruzioni. Presi nel loro insieme

questi elementi non permettono di ritenere che AP1 sia stata messa in condizione di disporre di un tempo

di riflessione sufficiente per comprendere accuratamente tutti gli aspetti dell'accordo e valutarne le possibili

conseguenze. Certo, in

linea di principio, non sussiste un obbligo per il giudice di concedere alle

parti un termine di riflessione con riserva di revoca dell'accordo (Fountoulakis/D'Andrès in: CPC, Petit commentaire, Basilea

2021, n. 5 ad art. 279), e dal verbale d'udienza non risulta che l'attrice

abbia chiesto al Pretore un termine del genere ma nemmeno che il primo giudice

abbia interpellato la parte sprovvista di assistenza legale in tal senso. Tutto

ponderato, nelle circostanze del caso spe-cifico, appariva tuttavia opportuno fissare alle

parti un termi­ne di riflessione, anche breve, per confermare il loro consen­so.

In circostanze siffatte non si può ritenere

che per la moglie la convenzione sulle conseguenze del divorzio sia

stata conclusa “dopo matura riflessione” nel senso dell'art. 279 cpv. 1 CPC. La

fattispecie, al proposito, non è quindi paragonabile a quella esaminata dal Tribunale federale nella sentenza evo­cata

dal marito (5A_96/2018). Difettando una delle condizioni per l'omologazione della

convenzione sottoscritta dai coniugi all'udienza del 21 agosto 2023, la

decisione del Pretore non resiste alla critica.

g) In

definitiva, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata

nella misura in cui omologa l'accordo sulle conseguenze del divorzio (dispositivo n. 2). Ciò esime dall'esaminare le censure dell'appellante sull'incompletezza

e la manifesta inadeguatezza dell'accordo in esame. Visto che il litigio

permane ancora sugli effetti del divorzio, gli atti vanno quindi ritornati al

Pretore affinché prosegua la procedura di divorzio indicendo nuovamente le

prime arringhe.

7.

Nella misura in cui AP1 contesta unicamente

l'omologazione della convenzione sulle conseguenze del divorzio (dispositivo n.

2) ma non lo scioglimento del matrimonio (dispositivo n. 1), il principio

del divorzio è passato in giudicato. Ciò non è incompatibile con il principio

dell'unità di giudizio in materia di

divorzio (RtiD I-2021 n. 32c pag. 733 consid. 12).

8.

Le

spese processuali, stabilite tenendo conto che non

è stato necessario esaminare le censure dell'appellante sull'incompletezza e la

manifesta inadeguatezza dell'accordo (sopra, consid. 6g), seguono la

soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attrice, che ha presentato

appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per

ripetibili. Quanto alle spese e ripetibili di primo grado, il Pretore si

determinerà nuovamente quando statuirà sugli effetti del divorzio.

9.

Quanto

ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr.

30.

000.‒ per un ricorso in materia

civile (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è accolto, nel senso che i

dispositivi n. 2 e 6 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti

rinviati al Pretore affin-ché prosegua con la trattazione dell'azione di

divorzio citando le parti a una nuova udienza per il dibattimento.

2. Le spese processuali di fr. 10 000.– sono poste a carico di AO1, che rifonderà all'attrice fr. 10 000.– per ripetibili.

3. Notificazione:

– avv.

PA1,

L______;

– avv.

PA2,

L______.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli

art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).