11.2023.122
Omologazione di convenzione di divorzio: “matura” riflessione
12 settembre 2025Italiano35 min
la famiglia si è stabilita in Svizzera, in una villa a Co (particella n. ___ RFD di Co, intestata
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.122
Lugano
12 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Giamboni
e Jaques
cancelliera:
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2018.146
(divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 1° giugno 2018
da
AP1,
Co
(patrocinata
dall'avv.
PA1,
L______)
contro
AO1,
P______ (Irlanda
del Nord)
(patrocinato
dall'avv.
PA2,
L______),
giudicando sull'appello
del 22 settembre 2023 presentato da AP1
contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 agosto 2023;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
AO1 (1958), cittadino britannico, divorziato,
e AP1 (1964), cittadina italiana, si sono
sposati a M______ (Londra) il 23 agosto 1999.
A quel momento essi avevano già un figlio, N______
(1999). Dal matrimonio sono nati J______
(2000), E______ (2002) e G______ (2003), ora maggiorenni. Nel febbraio del 2011
la famiglia si è stabilita in Svizzera, in una villa a Co (particella n. ___ RFD di Co, intestata
alla mo-glie). Il 29 settembre 2014 i coniugi hanno adottato il regime della
separazione dei beni. Alla fine di aprile del 2015 AO1 è
andato a vivere da solo in un appartamento, sempre a Co, e nel settembre del 2016 si è
trasferito a P______ (Irlanda del Nord). Laureato in economia,
il marito ha svolto vari lavori in ambito dirigenziale e ha lavorato da ultimo
per la A______ Sagl di Co (ora radiata dal registro di commercio). Attualmente egli non esercita più alcuna attività
lucrativa e percepisce una rendita pensionistica inglese di £ 20 061.24 annui, pari a fr. 2291.67
mensili. La moglie, architetto
d'interni, ha costituito nel _ _ 2005 la Atl______ Sagl di Co, di cui è
socia e gerente, ma dalla quale non sembrerebbe aver mai tratto redditi.
B. In esito a una procedura a
tutela dell'unione coniugale promossa da AP1
il 4 maggio 2015, con sentenza del 19 dicembre 2019 il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolato la vita separata dei coniugi,
disponendo segnatamente il blocco del fondo su cui sorge l'abitazione
coniugale, come pure di tutte le antichità in possesso dei coniugi e di ogni
relazione bancaria presso la Z_____ facente
capo alla moglie, autorizzando quest'ultima a prelevare per il mantenimento suo
e delle figlie a lei affidate fr. 9000.– mensili e il marito a ritirare fr. 5800.–
mensili dai citati “conti Z____” (inc. SO.2015.1993). Adita da entrambi i
coniugi, con sentenza del 17 novembre 2020 questa Camera ha
sostanzialmente confermato la decisione del Pretore (inc. 11.2019.151 e 11.2020.2).
C. Nel frattempo, il 1° giugno 2018, AP1, che ha ripreso il suo cognome
da nubile, ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo
in particolare di obbligare il marito a versarle un contributo alimentare per
sé di fr. 30 000.– mensili,
di dichiarare determinati beni di sua proprietà esclusiva e di dividere a metà le
prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio. Essa ha
sollecitato inoltre il versamento di una provvigione ad litem di fr. 75 000.–. Nel corso della procedura l'attrice
ha cambiato più volte patrocinatore conferendo l'incarico agli avvocati E______
G______, A______ T______, E______ A______, V______ B______, PA1 e S______
Z______ dall'agosto del 2022.
Intanto,
all'udienza del 2 aprile 2019 indetta per la conciliazione, i coniugi si sono
accordati solo sul principio del divorzio. La procedura è poi stata sospesa in
attesa dell'esito di un'azione promossa il 4 luglio 2017 da AO1 volta ad
accertare la nullità della convenzione di separazione dei beni stipulata dai
coniugi il 29 settembre 2014. Statuendo con sentenza del 22 febbraio 2021
il Pretore ha accertato la nullità per vizio formale della convenzione di
separazione dei beni stipulata dai coniugi il 29 settembre 2014 (OR.2017.136). Un
appello presentato da AP1 contro tale sentenza è stato respinto da questa Camera
con decisione del 28 marzo 2022 (inc. 11.2021.42).
D. Riattivata
la procedura di divorzio, così invitata dal Pretore, in un memoriale del 30 settembre 2022 AP1 ha
motivato la petizione rivendicando un contributo alimentare per sé di fr. 10 000.–
mensili e la proprietà esclusiva dei seguenti beni:
– Mini cooper S Clubman (TI ______);
– Mini cooper S Clubman (TI ______);
– Porsche T__ C__ (TI ______);
– Porsche S (TI ______);
– collezione borse Hermès;
– gioielli, orologi ed effetti personali;
– tutti i conti bancari a lei intestati in Svizzera,
conto EFG, IBAN n. C__ _ _ _;
– la particella n. ___ RFD di Co;
– la proprietà per piani di Mo______;
– tutto l'arredamento e suppellettili della casa di
Co;
– tutti gli oggetti elencati nell'allegato A dell'atto
notarile del 29 settembre 2014;
– tutti gli oggetti e le antichità depositati presso
i magazzini F______ Ta____ e C______ T______, di proprietà dell'attrice o da
lei posseduti in comodato d'uso perché così voluto dalla sua famiglia.
Essa ha
chiesto inoltre di essere designata come beneficiaria delle assicurazioni sulla
vita del marito, ha preteso la metà degli acquisti di quest'ultimo “da
calcolare tramite istruttoria”, ha postulato la divisione a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante
il matrimonio, dal 2008 presso “S______” e ha sollecito una provvigione ad
litem di fr. 75 000.–.
E. Nella
sua risposta del 26 gennaio 2023 AO1 ha rivendicato
per sé un contributo alimentare di fr. 9000.– mensili fino al versamento
complessivo di fr. 4 944 271.96 e lo scioglimento dei rapporti fiduciari sugli
immobili in comproprietà tra i coniugi nel seguente modo:
– per Co: assegnazione a sé della quota di un mezzo e
il successivo scioglimento della comproprietà mediante vendita a trattative
private o incanto pubblico con divisione a metà del ricavo netto, o in via
subordinata l'assegnazione dell'intera proprietà della moglie dietro versamento
di fr. 3 000 000.–;
– per
Mo______: assegnazione dell'intera proprietà alla moglie dietro versamento di fr. 150 000.–.
Egli ha
poi elencato i beni mobili da assegnare all'uno o all'altro coniuge, per alcuni
di essi dietro conguaglio in denaro:
– Antichità, opere d'arte, arazzi, quadri, libri,
manoscritti, ceramiche ecc. come da inventario redatto da G______ J______ il 1°
marzo 2010, per sé;
– Antichità (mobili), opere d'arte, arazzi, quadri,
manoscritti, ceramiche ecc. depositati presso i magazzini F______ G______ e
C______ T______, per sé;
– Antichità, opere d'arte, arazzi, quadri, manoscritti,
ceramiche ecc. ubicati nell'immobile di Co alla moglie salvo due quadri
irlandesi F______ M______;
– quattro orologi P_ P_ per sé e i restanti gioielli
alla moglie dietro conguaglio di fr. 50 000.–;
– collezione di borse Hermès alla moglie dietro conguaglio
di fr. 500 000.–;
– l'automobile BMW rimane al marito mentre alla
moglie vanno le tre Porche e le Mini Mini cooper S Clubman con conguaglio di
fr. 50 000.–.
Il
marito ha sollecitato inoltre la reintegra in virtù dell'art. 208 CC di fr. 760 357.35
per averi alienati dalla moglie senza il suo consenso
durante la separazione di fatto, così come il versamento di fr. 283 975.–
a titolo dei contributi di mantenimento arretrati dal 1° gennaio 2016 al
dicembre 2019 (oltre a tasse di giustizia e ripetibili), di fr. 67 439.61
quale metà dei costi di deposito delle antichità in magazzini a Lo______ e di fr.
50 000.– quale conguaglio delle quote della società At______
Sagl della moglie. Egli ha preteso poi che il debito ipotecario sull'immobile
di Mo______ sia di pertinenza della moglie dalla separazione e che ogni coniuge
sia esclusivamente responsabile dei debiti contratti da aprile 2015 e degli arretrati
fiscali. Il convenuto ha sollevato infine l'incompetenza materiale del Pretore
in merito alla divisione deli averi previdenziali maturati dai coniugi durante
il matrimonio e ha rifiutato il versamento alla
moglie della provvigione ad litem.
F. Durante
la decorrenza del termine per presentare la replica, il 13 aprile 2023 AP1
ha revocato il mandato di rappresentanza all'avvocata S______ Z______ e, così
sollecitata, ha comunicato il 24 aprile 2023 al Pretore che gli avrebbe fornito
entro 30 giorni il nominativo del nuovo patrocinatore. Il 17 maggio 2023
l'attrice ha poi postulato una proroga di ulteriori 30 giorni, accolta dal
Pretore che ha altresì prorogato il termine per presentare la replica. Il 16 giugno
2023 AP1 si è nuovamente rivolta al
Pretore chiedendogli di sospendere la causa o concederle un'altra proroga “perché
per le sue condizioni finanziarie non è riuscita a trovare alcun patrocinatore”,
e di designarle l'avv. M______ Z______
“quale difensore d’ufficio con gratuito patrocinio”. Il 19 giugno 2023 il
Pretore ha respinto tali richieste e ha citato le parti alle prime arringhe del
21 agosto 2023. Un reclamo di AP1 volto a ottenere l'annullamento di tale disposizione
ordinatoria processuale è stato stralciato dai ruoli in quanto privo d'oggetto dalla terza Camera civile del Tribunale di appello con decreto
del 19 ottobre 2023 (inc. 13.2023.74). L'11
agosto 2023 il Pretore ha poi respinto una nuova richiesta dell'attrice di rinvio
dell'udienza e di designazione di un legale in applicazione dell'art. 69 CPC.
G. Alle
prime arringhe del 21 agosto 2023, AP1 si è costituita personalmente mentre AO1
è comparso affiancato dall'avv. PA2 e dalla
Mlaw M__ W__. L'udienza è iniziata alle 14.10 ed è terminata alle 20.10. Il verbale dà atto di una discussione informale tra
le parti a seguito della quale essi hanno raggiunto una transazione
completa di divorzio. Il marito ha inoltre dichiarato che avrebbe ritirato le
denunce penali e le procedure esecutive da
lui avviate contro la moglie e si sarebbe disinteressato ai
procedimenti penali. Al termine dell'udienza il Pretore ha comunicato alle
parti che avrebbe omologato gli accordi e prospettato l'emanazione della
decisione.
H. Statuendo
con sentenza del 22 agosto 2023, il Pretore ha pronunciato il divorzio e
omologato l'accordo ritenuto “adeguato alle circostanze, chiaro e completo”,
del seguente tenore:
1. Contributi
alimentari fra coniugi
Non si stabiliscono contributi alimentari tra
coniugi.
2.
Regime
dei beni
Il regime dei beni è sciolto e
liquidato nelle seguenti modalità:
Mappale di PPP no. _____ fondo
base no. 698 RFD Mo______
2.1. il mappale di PPP no. _____ fondo
base no. 698 RFD Mo______, attualmente intestato
alla moglie, verrà messo in vendita a terzi a crescita in giudicato della sentenza
di divorzio per il tramite di almeno un'agenzia immobiliare con mandati non
esclusivi. Il ricavato netto (prezzo di vendita dedotti: l'ipoteca, le commis- sioni
di vendita e la TUI) viene diviso tra le parti in ragione di ½ ciascuno. Il notaio
rogante la compravendita dovrà trattenere dall'utile netto sopra indicato la
quota parte di ½ dell'utile netto spettante al marito per la quale in passato è
stato ordinato dalla Pretura un blocco a RF a garanzia del pagamento del
con- guaglio dovutogli, prioritario
rispetto ad ogni altro debitore. La quota parte spet- tante
al marito dovrà essere versata dal notaio direttamente sul conto intestato a
AO1 presso Banca U______ S______, L______ no. IBAN CH______ ____ ____ ____ ____
W.
Fintanto che la predetta PPP non verrà venduta i costi
ordinari e gli interessi ipotecari
sono a carico della moglie;
2.2. il divieto di disporre ordinato sul
foglio di PPP no. _____ fondo base no. ___ RFD
Mo______ ordinato dalla Pretura decadrà con la firma del rogito di compra- vendita
del fondo alle condizioni indicate in cifra 2.1;
Mappale no. 661 RFD Co (Co)
2.3. con la
liquidazione del regime dei beni, a crescita in giudicato della sentenza di divorzio,
la moglie cede al marito la quota di ½ del mappale no. 661 RFD Co (Co). La
sentenza di divorzio, cresciuta in giudicato, varrà quale titolo
per l'iscrizione del trapasso di proprietà della quota di ½ del suddetto fondo a
favore del marito, che avverrà a cura del notaio PA2, i cui costi
sono a carico del marito.
La
moglie ha il diritto di restare ad abitare nell'abitazione di Co fino al 31
agosto 2026. La moglie dovrà farsi carico di tutti i costi ordinari legati alla
proprietà.
Eventuali costi straordinari prima di ogni esecuzione dovranno essere concordati
tra le parti. L'indennità ex
art. 121 cpv. 3 CC è pari alla metà degli oneri
ipotecari e alla metà delle spese ordinarie.
Le parti scioglieranno la
comproprietà – che si costituirà a seguito dello sciogli- mento
e liquidazione del regime matrimoniale – relativa al mappale no. 661 RFD Co
(Co) mediante vendita a terzi nel corso del 2026 per il tramite di un'agenzia
immobiliare con mandati non esclusivi. Il ricavato netto (prezzo
di vendita dedotti: l'ipoteca, le commissioni di vendita e la TUI) sarà diviso
tra le parti in ragione di ½ ciascuno. A partire dal 1° settembre 2026 cia- scuna
delle parti ha il diritto di chiedere lo scioglimento della comproprietà qua- lora
non dovessero accordarsi sulle modalità di vendita.
2.4. il blocco del mappale no. 661 RFD Co
(Co) ordinato dalla Pretura decadrà con la firma del rogito di compravendita
del fondo alle condi - zioni
indicate in cifra 2.3.;
2.5. entrambe le parti si impegnano a non
ipotecare le rispettive quote di proprietà relative
al mappale no. 661 RFD Co (Co) e la moglie conse- gnerà al notaio
PA2 entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della
sentenza di divorzio tutte le cartelle ipotecarie gravanti la proprietà e
libere da aggravi. Le cartelle
saranno consegnate dal notaio PA2 al notaio
incaricato della vendita della proprietà di Co;
Mobili, suppellettili,
antichità, quadri, arazzi, opere d'arte e oggetti che si trovano
nell'abitazione
di Co
2.6. tutti i mobili, suppellettili,
antichità, quadri, arazzi, opere d'arte e tutti gli oggetti che
si trovano nell'abitazione di Co sono assegnati in proprietà esclu- siva
della moglie, fatta eccezione dei due quadri del pittore irlandese M___ e
dei quattro orologi P___ P___. La moglie consegnerà al marito i predetti quadri
e orologi (questi ultimi se in suo possesso) entro 30 giorni dalla crescita in
giudicato della sentenza di divorzio;
Mobili, suppellettili,
antichità, quadri, arazzi, opere d'arte e oggetti depositati nei
magazzini
(C______ e F______ G______) di Lo______
2.7. tutti i
mobili, suppellettili, antichità, quadri, arazzi, opere d'arte e oggetti deposi- tati
nei magazzini (C______ e F______ G______) di Lo______ sono assegnati in pro- prietà
esclusiva del marito, fatta eccezione dei seguenti oggetti:
- un WC, un bidet e
un lavandino in ceramica blu;
- un lavabo con il
piano di marmo con un “ormolo”;
- due acquasantiere
in marmo verde con un piedistallo tramutate in lavandino con gli accessori
metallici;
- una vasca in
ottone con decorazioni;
- i seguenti due
arazzi:
- 16th C______
F______ F______ seigneurial tapestry, reference n. 26 raffiguranti un
matrimonio dell'inventario di G______ J______;
- Go______, circa 1'680,
A______ T______ G______, Crossing of the Granico from a cartoon by C______
L______ B______, reference no. 21 dell'inventario di G______ J______.
La moglie ritirerà i predetti
oggetti e arazzi entro 90 giorni dalla crescita in giudi- cato
della sentenza di divorzio, chiedendo congiuntamente alla F______ G______ e
se necessario al magazzino C______ di eseguire quanto deciso in cifra 2.7. Nel
caso in cui la F______ G______ e il magazzino C______ non dovessero con- segnare
alle parti quanto qui indicato le parti si impegnano a collaborare attiva- mente
affinché la sentenza di divorzio svizzera sia riconosciuta con gli stessi contenuti
in I______ nell'ambito di una procedura di exequatur. I costi di ritiro e
sdoganamento degli oggetti assegnati in proprietà esclusiva sono a carico di quest'ultima.
I costi di un'eventuale procedura di exequatur sono a carico delle parti
in ragione di ½ ciascuno;
Automobili
2.8. ognuna delle parti resta
proprietaria delle automobili in suo possesso;
Conti
2.9. a crescita in giudicato della
sentenza di divorzio è fatto ordine a E______ SA, Ufficio
legale, Viale S______ F______ _, ____ L______, di versare la metà degli averi
depositati sul conto IBAN C__ _ _ _ presso E______ SA intestato a AP1 sul conto
intestato a AO1 presso Banca U______
S______, L______ no. IBAN C__ _ _ _ _ W. Ad avvenuta esecuzione
di questo ordine il conto IBAN CH______ ____ ____ ____ ____ _ presso E______ SA
intestato a AP1 è definitivamente sbloc- cato a
favore della moglie e tutti gli ordini emessi dalla Pretura in relazione a questo
conto nonché ad eventuali cassette di sicurezza, decadono;
Clausola saldo
2.10. con l'omologazione e l'esecuzione
degli accordi sulle conseguenze accessorie del
divorzio le parti si danno reciprocamente atto di non vantare più alcuna pre- tesa
l'una nei confronti dell'altra a titolo di liquidazione del regime dei beni e
di rapporti di dare e avere;
Debiti
2.11. tutti i
debiti contratti dalle parti dopo la separazione restano a loro esclusivo ca- rico,
compresi gli oneri fiscali successivi alla divisione delle partite fiscali.
3. Previdenza
professionale
Non si dividono gli averi di previdenza
professionale, non essendocene.
4. Costi
Le spese processuali sono a carico delle parti
in ragione di ½ ciascuno, com- pensate
le ripetibili rispettivamente le indennità di inconvenienza.”
Le spese processuali di fr. 30 000.–
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno compensate le
ripetibili. La sentenza è stata rettificata il 23 agosto 2023 con l'aggiunta
della sua notifica alla E______ SA.
I. Contro la sentenza appena
citata AP1, nuovamente patrocinata dall'avv.
PA1, è insorta a questa Camera con un appello del 22 settembre 2023 per ottenere,
previo conferimento del gratuito patrocinio,
l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore affinché
“in mancanza di accordo, il procedimento possa proseguire in contraddittorio”. Nelle
sue osservazioni del 10 gennaio 2025 AO1 conclude per la reiezione dell'appello.
In una replica spontanea del 27 gennaio 2025 e in una duplica spontanea del 17 febbraio
2025 le parti hanno mantenuto il loro punto di vista.
L. Nel
frattempo, con decisione del 13 ottobre 2023 questa Camera ha respinto la
richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appel-lante (inc. 11.2023.123).
Il 16 novembre 2023 questa Camera ha poi dichiarato irricevibili un'istanza
dell'appellante per ottenere dal marito una provvigione ad litem
di fr. 10 000.–, o quanto meno l'allentamento
di un blocco ordinato dal Pretore su un suo conto corrente presso la E______ SA in modo da poter depositare l'anticipo
di fr. 15 000.– richiesto dalla
Camera per spese giudiziarie presumibili e versare fr. 10 000.– al proprio avvocato per onorari,
oppure in ulteriore subordine il beneficio del gratuito patrocinio (sentenza intermedia inc. 11.2023.122). Il
24 maggio 2024 il Pretore ha respinto un'ulteriore domanda della moglie volta a
ottenere una provvigione ad litem di fr. 30 000.– destinata a finanziare l'anticipo di fr.
15 000.– e a coprire altrettanti suoi
costi di patrocinio o l'allentamento per fr.
30 000.– del blocco cautelare gravante il conto
corrente presso la E______ SA. Adita da AP1, con decisione del 22 luglio 2024 questa Camera ha respinto una terza istanza
di gratuito patrocinio dell'appellante (inc. 11.2024.76).
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30
giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in
discussione mere controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse
almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora l'appello verta su punti
regolati consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio
omologata dal giudice – come nel caso in esame – non sussisteva tuttavia
controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili circostanze
fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (I CCA,
sentenza inc. 11.2023.85 del 22 gennaio 2024 consid. 1). Nella fattispecie l'appellante
contesta l'omologazione dell'intera transazione che verte su numerosi beni
mobili e immobiliari del valore di oltre fr. 5 000 000.–. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'attrice
il 23 agosto 2023 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti).
Introdotto il 22 settembre 2023 (tracciamento dell'invio n. __.__.
______.________, agli atti), ultimo
termine utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nelle
osservazioni all'appello AO1 richiama svariati incarti dei
procedimenti (civili e penali) che lo oppongono alla moglie al fine di
dimostrare la “scaltrezza e la malafede” dell'appellante e produce un
documento relativo al tasso di cambio del franco con la sterlina inglese nell'agosto
2023.
(doc. 2 di appello). Nella
sua replica spontanea AP1 postula l'audizione del Pretore e della segretaria.
Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono
addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle
circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto, l'andamento del cambio è un
fatto notorio (DTF 150 III 212 consid. 2.2). Quanto
alle richieste d'edizione, a prescindere dalla loro compatibilità con l'art.
317.
cpv. 1 CPC, gli incarti richiamati non appaiono di rilievo ai fini del
giudizio, come si vedrà in appresso (consid. 6e). Relativamente all'audizione
del Pretore e della segretaria la
richiesta, formulata solo con la replica spontanea, è tardiva (art. 317 cpv.
1.
lett. a CPC). Ad ogni modo, come si vedrà in appresso, le prove risultano senza
interesse sia per l'esito del giudizio odierno sia perché le circostanze che
essa intende dimostrare con tale mezzo di prova – l'essere stata dissuasa dal
Pretore e dal marito dal ritirare l'azione di divorzio – sono ininfluenti ai
fini del giudizio odierno perché essa non impugna il principio del divorzio. Nulla
osta alla trattazione dell'appello.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha omologato, senza modifiche, l'accordo completo
raggiunto dai coniugi all'udienza del 21 agosto 2023 considerandolo adeguato,
chiaro e completo. AP1,
che si professa “profana del diritto”, sottolinea che a quell'udienza non era rappresentata
da un legale, ciò che le ha impedito di poter maturare una scelta consapevole,
dato che tutto si è svolto durante una sola udienza,
durata sei ore e terminata alle 20:10, in cui essa si è sentita costretta a
porre fine alla controversia, “fosse solo per estenuazione e sfinimento”. L'appellante evidenzia di avere avvertito più volte il Pretore di non
essere nelle condizioni di tutelare i propri diritti in una causa estremamente
complessa senza essere patrocinata, chiedendogli la nomina di un avvocato. Essa
soggiunge poi di avere postulato all'inizio dell'udienza, sia oralmente sia sulla
scorta di uno scritto che il Pretore non ha assunto, il ritiro dell'azione di
divorzio, ma di essere stata dissuasa dal marito e dal Pretore “facendole
credere che l'unica via percorribile fosse l'omologazione di una transazione
che ponesse fine alla lite”.
AP1
adombra
poi la manifesta sproporzione a suo discapito dell'accordo, poiché tutte le spese, oneri
ipotecari e carico fiscale dei due immobili
in comproprietà le sono stati accollati, mentre il convenuto beneficerà
del ricavo netto della vendita degli stessi. Inoltre, essa soggiunge, “si
sorvola” sulle contestazioni da lei formulate durante la procedura, in
particolare sul destino dei valori depositati a Lo______ e sull'esistenza di altri averi all'estero (conti
bancari, immobili, trust ecc.). L'appellante considera altresì la
transazione incompleta in merito alla suddivisione degli averi previdenziali
rimproverando al Pretore di avere liquidato
la questione, in spregio del principio inquisitorio, limitandosi a
menzionarne l'inesistenza di beni all'estero e trascurando che l'esistenza di
averi del genere impone al giudice svizzero di applicare l'art. 124e cpv. 2 CC
o rinviare a un procedimento apposito. Da tali circostanze, essa deduce che l'omologazione
della convenzione contravviene le norme di diritto imperativo poiché non ha
firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione, ma la sua
conclusione è stata conseguita per i suoi timori e la sua inesperienza.
Da
ultimo AP1 eccepisce che la transazione è
viziata per timore poiché il marito ha indicato che in caso di adesione all'accordo avrebbe ritirato le denunce penali
nei suoi confronti. Se non che essa, priva di conoscenze giuridiche, non
ha compreso che trattandosi di reati perseguibili d'ufficio i procedimenti
penali sarebbero andati avanti ugualmente. Ciò dimostra una volta di più – essa
epiloga – che la sua volontà è viziata, siccome non poteva comprendere le
premesse e le reali implicazioni dell'accordo.
4.
Il
giudice omologa la convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia
convinto che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura
riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente
inadeguata; sono fatte salve le disposizioni in materia di previdenza
professionale (art. 279 cpv. 1 CPC). La convenzione sugli effetti del divorzio può
essere censurata per inosservanza dell'art. 279 cpv. 1 CPC e la disattenzione può
vertere tanto su un preteso vizio della volontà – diversamente da quanto crede
il convenuto (osservazioni pag. 11) – quanto sul fatto che la convenzione non
sia stata conclusa dopo matura riflessione, non sia chiara, non sia completa o
sia “manifestamente inadeguata” (sentenza del Tribunale federale 5A_270/2021
del 12 luglio 2021 consid. 9.1; analogamente:
I
CCA, sentenza inc. 11.2017.60 del 27 giugno 2017 consid. 2 con rinvii).
Nel quadro di un appello
contro la decisione con cui il Pretore omologa la convenzione sugli effetti del
divorzio, la giurisdizione di secondo grado può sostituire il proprio
apprezzamento
a quello del giudice precedente sull'ammissibilità dell'accordo facendo a sua
volta il controllo a norma dell'art. 279 CPC (sentenza del Tribunale federale 5A_96/2018
del 13 agosto 2018 consid. 2.2.3 in: FamPra.ch 2018 pag. 1028; v. anche Stoll/Burri in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, Art. 219-408 ZPO, 4ª edizione, n. 26 ad art. 279; Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, vol. 3, 3ª edizione, n. 3 ad art. 289).
L'esistenza di un valido consenso è però
presunta (Tappy in: Commentaire Romand,
Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 12 ad art. 279; Meier, Les conventions sur les effets du divorce:
questions choisies, in: Symposium en droit de la famille, Losanna 2020, pag.
115). Il coniuge che chiede di non omologare
la convenzione di divorzio ha l'onere di allegare e provare l'assenza delle
condizioni dell'art. 279 CPC (sentenza del
Tribunale federale 5A_96/2018 del 13 agosto 2018 consid. 2.2.6 in: FamPra.ch 2018 pag. 1030).
5.
Controverso
è in primo luogo il fatto che il Pretore abbia omologato la convenzione sugli
effetti del divorzio dopo essersi convinto “che i coniugi l'abbiano conclusa
di loro libera volontà e dopo matura riflessione”. Quest'ultima condizione presuppone
che il giudice si sia sincerato che le parti abbiano capito la portata e le
conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria e durevole, come
pure che la firma non sia dovuta a precipitazione, compiacenza o sfinimento (sentenza del Tribunale federale 5A_683/2014 del 18
marzo 2015 consid. 6.1; analogamente: RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b; v. anche
per l'omologazione in appello: I CCA sentenza inc. 11.2023.51 del
12.
febbraio 2024 consid. 1; Trezzini,
op. cit., n. 8 ad art. 279). Un tale esame va effettuato tramite domande alle parti o il loro ascolto (Stoll/Burri, op. cit., n. 12 ad
art. 279; Bähler in: Basler
Kommentar ZPO, 4ª edizione, n. 2a ad art. 279). L'esigenza di matura riflessione può anche evincersi dagli atti
o dalle circostanze del caso, quali la durata della vita separata o
delle trattative, una riserva di revoca o il patrocinio di un avvocato (Stalder/Van De
Graaf in:
Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª
edizione, n. 4 ad art. 279 con rinvii; Spycher,
in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, edizione
2012, n. 23 ad art. 279).
Un
accordo stipulato nel corso di un'udienza al cospetto dei rispettivi legali si
suppone concluso “dopo matura riflessione” (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b
con riferimento; più di recente: I CCA sentenza
inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid. 6b), anche se l'udienza è
durata a lungo, perlomeno se le parti hanno beneficiato di sospensioni per
discutere dell'accordo con i rispettivi legali (sentenza del Tribunale federale
5A_683/2014 del 18 marzo 2015 consid. 6.2; 5A_74/2014 del 5 agosto 2014
consid. 4.2: udienze di oltre 4 ore). Nondimeno, se l'accordo è stato concluso
immediatamente al termine di un'udienza lunga ed estenuante (‟séance
marathonˮ), anche se alla presenza del giudice, le parti possono sentirsi
sotto pressione, sicché converrebbe idealmente concedere loro un termine per
confermare l'accordo (Tappy, op. cit., n. 12b ad art. 279; Bohnet in: Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea
2016, n. 31 ad art. 279; Stein-Wigger
in: FamKommentar, Scheidung, vol. II, 3ª edizione, n. 12 ad art. 279 CPC).
Il
presupposto della matura riflessione va vagliato in particolar modo se le parti o una di esse
non sono patrocinate (Tappy, op. cit., n. 12 ad art.
279). Questa Camera ha considerato stipulata dopo matura riflessione una
convenzione firmata durante un'udienza da un coniuge non patrocinato, il quale
aveva però avuto almeno un mese e mezzo per riflettere sull'intesa raggiunta e, pur essendo
stato avvertito dal Pretore che in caso di silenzio e mancata opposizione gli
accordi sarebbero stati omologati e la procedura conclusa, non aveva reagito nemmeno
dopo la comunicazione dell'adesione della controparte (I CCA sentenza inc. 11.2020.129
del 28 ottobre 2020 consid. 5).
6.
Nella
fattispecie la convenzione è stata conclusa alle prime arringhe del 21 agosto
2023.
ed è stata omologata dal Pretore il giorno seguente. A quell'udienza, iniziata
alle 14.10 e terminata alle 20.10, AP1 si è costituita personalmente mentre AO1
è comparso assistito dall'avv. PA2 e la Mlaw M__ W__. Il verbale si limita a
riportare che le parti, dopo aver proceduto a una discussione informale, sono
addivenute a una convenzione, che il Pretore, al termine dell'udienza, ha
definito “omologabile”, dando atto in modo lapidario che la convenzione è
adeguata alle circostanze, chiara e completa e che nulla osta all'omologazione.
Nelle condizioni descritte, occorre verificare se, come sostenuto dall'appellante,
sussistevano indizi per dubitare della presunzione (sopra, consid. 5) che essa
abbia firmato la convenzione “dopo matura riflessione”.
a) Nel
caso precipuo, i coniugi vivono separati da fine aprile 2015 e dagli atti non risulta
che prima del 21 agosto 2023 essi avessero
mai discusso un possibile accordo transattivo. Anzi la cronistoria processuale
fa stato di una procedura particolarmente litigiosa, con numerose procedure
cautelari e svariati incidenti processuali, così come l'esistenza di proce-dimenti
penali ed esecutivi correlati alla separazione coniugale. Né il convenuto pretende
che prima di quell'udienza tra le parti vi siano state discussioni volte a
risolvere la procedura di divorzio con un accordo. L'udienza poi è stata indetta
per le prime arringhe, in cui, di regola, dopo un'esposizione orale delle
reciproche pretese, le parti si limitano a offrire le loro prove (art. 228
CPC). Dal verbale risulta, del resto, che le parti, al termine di una
discussione informale, hanno concluso la convenzione, che è stata riportata nel
verbale, poi sottoscritto dai coniugi. Il caso in esame si distingue quindi da
quello in cui la convenzione è conclusa prima dell'udienza, ipotesi in cui si
impone per il giudice di verificare, al momento dell'omologazione (cfr. DTF 145
III 474 consid. 5.6), il carattere libero, meditato e tuttora attuale delle
manifestazioni di volontà delle parti mediante puntuali domande, che per
taluni autori e tribunali devono persino
essere verbalizzate (Stalder/Van De Graaf, op. cit., n. 4 ad art. 279 con rinvii).
b) È
poi incontestato che all'udienza del 21 agosto 2023, contrariamente al marito, AP1 non era accompagnata da un patrocinatore.
Ciò si deve invero a una sua precisa scelta, anche perché, come rilevato dal Pretore,
essa era “perfettamente in grado di reperire un patrocinatore che potesse
rappresentarla”, ciò che per altro era stato il caso, nella sola procedura di
divorzio avendo cambiato almeno sette patrocinatori (sopra consid. C). E come
accertato dalla terza Camera civile, l’interessata aveva indicato l'avv.
M______ Z______ in quanto “l’unica che con gentilezza è stata disponibile a
chinarsi sul mio caso” e che “sarebbe volenterosa di aiutare sia me, che mia
figlia, facendo del suo meglio” (sentenza inc. 13.2023.74 del 19 ottobre 2023 consid. 4). Se non che l'interessata non poteva
dirsi nell'impossibilità di trovare i fondi necessari per continuare a farsi
assistere da un legale di fiducia, tanto meno se si pensa che per la procedura
di appello essa ha trovato fr. 15 000.– richiestile per l'anticipo delle
presumibili spese. Se quindi, per motivi
suoi, l'interessata ha rinunciato a farsi patrocinare, essa andrebbe rimessa
alle sue responsabilità. Certo in passato l'interessata medesima ha partecipato a numerose
procedure o udienze ed era a conoscenza di
ogni contestazione e richiesta del marito sin dalla separazione, ma ciò non basta per ritenerla in
qualche modo sperimentata. Ad ogni modo, comunque si opini al riguardo, AP1 non dispone di particolari cognizioni giuridiche e fino all'udienza
in esame essa è sempre stata assistita da un
legale che vegliasse ai suoi interessi. Sola, all'udienza del 21 agosto 2023, l'attrice non aveva così l'opportunità
di discutere i dettagli dei termini della convenzione con un proprio patrocinatore
o persona di fiducia. Il tutto senza trascurare che la controparte era difesa
da un avvocato, per cui non sussisteva parità delle armi.
c) Quanto
alla
durata
dell'udienza, tale fattore non è, di per sé, determinante per ritenere che la convenzione
sia viziata. In concreto, nondimeno, la durata è stata di sei ore (dalle 14.10 alle
20.10), lasso di tempo indubbiamente inusuale ed eccezionale. Per comune
esperienza, un'udienza di tale lunghezza è senz'altro sfiancante tanto più se
intervenuta a fine giornata ben oltre gli usuali orari. Il protocollo, poi, non
indica se durante la seduta ci sono state sospensioni o anche solo brevi pause.
Non si disconosce che l'attrice, si fosse sentita sotto pressione o spossata, avrebbe
potuto avvisare il Pretore. Né che l'appellante ha atteso la scadenza del
termine di appello per segnalare di essersi sentita “indotta dalle circostanze a cedere,
fosse solo per estenuazione e sfinimento”. Resta il fatto che la convenzione è stata discussa e sottoscritta
al termine di una seduta di sei ore senza soluzione di continuità.
d) L'appellante
sostiene invero di avere sottoscritto l'accordo perché come contropartita
avrebbe ottenuto dal marito il ritiro delle denunce penali. A prescindere dal
fatto che tale impegno non è incluso nell'accordo, ma è solo verbalizzato a parte, anche per un laico il testo è chiaro (“Il
marito indica che ad avvenuta crescita in giudicato dell'intera sentenza
di divorzio che omologa gli accordi qui
verbalizzati si rivolgerà al Ministero Pubblico e comunicherà di desistere
dalle procedure penali che vedono coinvolta la moglie su querela di
parte rispettivamente di esprimere il suo
disinteresse per le procedure penali perseguite d'ufficio nei confronti
di sua moglie”). Ciò non lascia spazio al motivo addotto nell'appello, secondo
cui essa avrebbe firmato la convenzione per paura delle conseguenze del
procedimento penale in corso nei suoi confronti.
e) La convenzione in esame,
poi, non può dirsi semplice, ma è lunga e articolata. Lo scioglimento dei
rapporti patrimoniali poteva anche non porre particolari questioni giuridiche,
ma appariva di una certa complessità vista la mole di beni (mobili e immobili)
da suddividere e la titolarità degli stessi. Come ammette del resto il marito,
le negoziazioni sono state aspre, tanto da richiedere svariati cambiamenti.
D'altro canto il fatto che per l'appellante l'accordo sia stato concluso a “suo
scapito” o che essa abbia rinunciato a certe pretese non permette di ritenere
che la convenzione sia stata firmata senza attenta riflessione ma per leggerezza, inesperienza o condiscendenza. Per
di più, essa non contesta partitamente i vantaggi da lei conseguiti con l'accordo,
evidenziati dal marito, quali la rinuncia da parte di quest'ultimo a fr. 283 975.– corrispondenti al proprio
mantenimento da gennaio 2016 a dicembre 2019 (oltre alle spese processuali e
ripetibili), alla rifusione di fr. 67 439.61 a carico della moglie per i costi di assicurazione e di deposito delle
antichità e opere d'arte presso la F______ G______ e il magazzino Ca______
T______ di Lo______ e alla reintegra di fr. 792 857.35 ai sensi dell'art.
208.
CC per averi da lei sottratti, così come la proprietà di gran parte (74%) delle
antichità e opere d'arte situate a Co o depositate a Lo______, di tre Porsche e
due Mini cooper, come pure delle borse Hermès, dei gioielli e orologi Rolex per
un valore di fr. 1 000 000.– e il pagamento di
debiti suoi con il pignoramento del saldo del conto EFG di oltre fr. 70 000.–.
Essa
pretende invero che l'esistenza e l'entità delle antichità e opere d'arte non sono
comprovate, ma al riguardo sorvola sulla perizia assicurativa di G______
J______ (doc. 68) e sull'inventario di C______ C______ (doc. 2). L'appellante asserisce
inoltre di aver finanziato l'acquisto dei due fondi con beni propri senza
documentare l'allegazione – nella petizione motivata si è limitata a rinviare
alla convenzione di separazione dei beni del 20 settembre 2014 (doc. G), che è
però stata dichiarata nulla (sentenza inc. 11.2021.42 del 28 marzo 2022). Che
determinati aspetti della liquidazione dei rapporti patrimoniali non siano
stati toccati è possibile, ma l'appellante trascura che una transazione ha lo
scopo di mettere fine a un litigio e alle incertezze circa l'esito del
contenzioso mediante reciproche concessioni, evitando una disamina completa dei
fatti e della loro portata giuridica. In circostanze del genere, sotto questo
profilo, non si può dire che l'accordo sia manifestamente sbilanciato.
f) Visto
quanto precede, se da un lato non si scorgono vizi della volontà tali da
invalidare l'accordo, dall’altro non si può ignorare che l'attrice si è
presentata all'udienza impreparata, che la stessa non era affiancata da un
patrocinatore e che l'accordo (lungo e articolato) è stato sottoscritto al
termine di un'udienza durata sei ore senza interruzioni. Presi nel loro insieme
questi elementi non permettono di ritenere che AP1 sia stata messa in condizione di disporre di un tempo
di riflessione sufficiente per comprendere accuratamente tutti gli aspetti dell'accordo e valutarne le possibili
conseguenze. Certo, in
linea di principio, non sussiste un obbligo per il giudice di concedere alle
parti un termine di riflessione con riserva di revoca dell'accordo (Fountoulakis/D'Andrès in: CPC, Petit commentaire, Basilea
2021, n. 5 ad art. 279), e dal verbale d'udienza non risulta che l'attrice
abbia chiesto al Pretore un termine del genere ma nemmeno che il primo giudice
abbia interpellato la parte sprovvista di assistenza legale in tal senso. Tutto
ponderato, nelle circostanze del caso spe-cifico, appariva tuttavia opportuno fissare alle
parti un termine di riflessione, anche breve, per confermare il loro consenso.
In circostanze siffatte non si può ritenere
che per la moglie la convenzione sulle conseguenze del divorzio sia
stata conclusa “dopo matura riflessione” nel senso dell'art. 279 cpv. 1 CPC. La
fattispecie, al proposito, non è quindi paragonabile a quella esaminata dal Tribunale federale nella sentenza evocata
dal marito (5A_96/2018). Difettando una delle condizioni per l'omologazione della
convenzione sottoscritta dai coniugi all'udienza del 21 agosto 2023, la
decisione del Pretore non resiste alla critica.
g) In
definitiva, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata
nella misura in cui omologa l'accordo sulle conseguenze del divorzio (dispositivo n. 2). Ciò esime dall'esaminare le censure dell'appellante sull'incompletezza
e la manifesta inadeguatezza dell'accordo in esame. Visto che il litigio
permane ancora sugli effetti del divorzio, gli atti vanno quindi ritornati al
Pretore affinché prosegua la procedura di divorzio indicendo nuovamente le
prime arringhe.
7.
Nella misura in cui AP1 contesta unicamente
l'omologazione della convenzione sulle conseguenze del divorzio (dispositivo n.
2) ma non lo scioglimento del matrimonio (dispositivo n. 1), il principio
del divorzio è passato in giudicato. Ciò non è incompatibile con il principio
dell'unità di giudizio in materia di
divorzio (RtiD I-2021 n. 32c pag. 733 consid. 12).
8.
Le
spese processuali, stabilite tenendo conto che non
è stato necessario esaminare le censure dell'appellante sull'incompletezza e la
manifesta inadeguatezza dell'accordo (sopra, consid. 6g), seguono la
soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attrice, che ha presentato
appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per
ripetibili. Quanto alle spese e ripetibili di primo grado, il Pretore si
determinerà nuovamente quando statuirà sugli effetti del divorzio.
9.
Quanto
ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr.
30.
000.‒ per un ricorso in materia
civile (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, nel senso che i
dispositivi n. 2 e 6 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti
rinviati al Pretore affin-ché prosegua con la trattazione dell'azione di
divorzio citando le parti a una nuova udienza per il dibattimento.
2. Le spese processuali di fr. 10 000.– sono poste a carico di AO1, che rifonderà all'attrice fr. 10 000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
– avv.
PA1,
L______;
– avv.
PA2,
L______.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli
art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).