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Decisione

11.2023.123

Divorzio: decisione intermedia, provvigione ad litem, provvedimenti cautelari, gratuito patrocinio

16 novembre 2023Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2018.146 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 1° giugno 2018 da

AP

1

PA 1 )

contro

AO 1 ()

PA 2 ),

giudicando sull'istanza

di provvigione ad litem, in subordine di provvedimenti cautelari e in

ulteriore subordine di gratuito patrocinio presentata il 14 novembre 2023 da IS

1;

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 22 agosto 2023 il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 6, ha

pronunciato il divorzio tra CO 1 (1958), cittadino britannico, e IS 1 (1964),

cittadi­na italiana, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio

stipulata dai coniugi in udienza il 21 agosto 2023. Le spese processuali di fr.

30 000.– sono state poste a carico

delle parti, compensate le ripetibili.

B. Contro la sentenza

appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 settembre

2023 in cui rim-provera al Pretore di avere omologato una convenzione sugli

effetti del divorzio a lei manifestamente sfavorevole quantunque essa fosse

sprovvista di un avvocato, se ne fosse lamentata esplicitamente ancora in

udienza e non fosse in grado di difendere in modo adeguato da sé sola i propri

interessi. Essa ha chiesto perciò che la sentenza sia annullata e gli atti

siano rinviati al Pretore perché ripeta l'udienza. Contestualmente all'appello IS

1 ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio. Tale richiesta è stata

respinta dalla Camera con decisione del 13 ottobre 2023.

C. Il 14 novembre 2023 IS

1 ha presentato alla Camera un'istanza per ottenere da CO 1 una provvigione ad

litem di fr. 10 000.–.

Subordinatamente essa sollecita l'allentamento di un blocco ordinato dal

Pretore su un suo conto corrente presso la __________ Bank SA in modo da poter

depositare l'anticipo di fr. 15 000.–

per spese giudiziarie presumibili che le sarà richiesto dalla Camera e versare

fr. 10 000.– al proprio avvocato per

onorari. In via di ulteriore subordine essa postula nuovamente il beneficio del

gratuito patrocinio. L'istanza non è stata comunicata a CO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Una decisione che riguarda

l'obbligo, per un coniuge, di corrispondere pendente

cau­sa una somma di denaro all'altro coniuge sprovvisto di mezzi sufficienti per

sostenere le spese del proces­so (provvigione ad litem) non è un

provvedimento cautelare a norma degli art. 261 segg. o 276 CPC (né del­l'art. 104

LTF), bensì – secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – una decisione

su una pretesa di carattere sostanziale derivante dal diritto di famiglia. La

relativa decisione è perciò un giudizio indipendente, emanato con la procedura

sommaria degli art. 271 segg. CPC. Anche se è

destinata a finanziare una procedura di ricorso, la pretesa del coniuge non

trae origine dalla decisione impugnata (sentenza 5A_239/2017 del 14

settembre 2017, consid. 3.2 ribadito in DTF 143 III 624 consid. 7). Questa Camera ha già avuto modo di

rilevare, perciò, che un'istanza di provvigione ad litem va inoltrata al

Pretore quand'an­che la prestazio­ne richie­sta sia volta a coprire spese

processuali e di patrocinio in appello (RtiD II 2019 pag. 664 n. 4c).

2.

In materia di

provvedimenti cautelari questa Camera ha ribadito ancora recentemente, dopo una

diffusa disamina di dottrina e giurisprudenza, che la competenza funzionale per

emettere,

modificare,

sospendere o revocare provvedimenti cautelari nel

diritto di famiglia rimane

– tranne casi particolari – al primo giudice, anche se la senten­za di merito è

oggetto di impugnazione (sentenza inc. 11.2015.54 del 15 luglio 2015).

Tale principio, enunciato la prima volta in una sentenza del 21 settembre

1989.

(citata da Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Luga­no 2000, n. 2 ad art. 377), è stato ulteriormente

confermato in sentenze successive (sentenza inc. 11.2015.48 del 15 settembre

2015, sentenza inc. 11.2020.13 del 26 febbraio 2020, sentenza inc. 11.2022.126

del 20 ottobre 2022, sentenza inc. 11.2022.119 del 21 novembre 2022). Non v'è

ragione per scostarsi ora.

3.

Ne segue che in

concreto tanto la richiesta di provvigione ad litem quanto l'istanza di

provvedimenti cautelari rientrano nella competenza funzionale del Pretore e

sono inammissibili in questa sede. La Camera statuirà sui medesimi, se mai, quale

autorità di ricorso. Riguardo al conferimento del gratuito patrocinio, come si

è spiegato all'appellante nella decisione del 13 ottobre 2023, tale beneficio presuppone

che il richiedente non abbia la possibilità di procacciarsi i mezzi necessari

né quella di ottenere una provvigione ad litem dall'altro coniuge (da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 11). Incomberà ad IS 1 rendere verosimile tale

circostanza al Pretore ove non dovesse conseguire né l'una né l'altra.

4.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si assegnano

ripetibili, l'istanza non essendo stata comunicata a CO 1 per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'istanza di provvigione ad

litem è irricevibile.

2. L'istanza di provvedimenti

cautelari è irricevibile.

3. L'istanza di gratuito patrocinio

è irricevibile. L'appellante potrà ripresentarla nel caso in cui non avrà avuto

modo di procacciarsi i mezzi necessari né di ottenere una provvigione ad

litem dall'altro coniuge.

4. Non si riscuotono spese.

5. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).