11.2023.123
Divorzio: decisione intermedia, provvigione ad litem, provvedimenti cautelari, gratuito patrocinio
16 novembre 2023Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.123
Lugano,
16 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa DM.2018.146 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 1° giugno 2018 da
AP
1
PA 1 )
contro
AO 1 ()
PA 2 ),
giudicando sull'istanza
di provvigione ad litem, in subordine di provvedimenti cautelari e in
ulteriore subordine di gratuito patrocinio presentata il 14 novembre 2023 da IS
1;
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 22 agosto 2023 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
pronunciato il divorzio tra CO 1 (1958), cittadino britannico, e IS 1 (1964),
cittadina italiana, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio
stipulata dai coniugi in udienza il 21 agosto 2023. Le spese processuali di fr.
30 000.– sono state poste a carico
delle parti, compensate le ripetibili.
B. Contro la sentenza
appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 settembre
2023 in cui rim-provera al Pretore di avere omologato una convenzione sugli
effetti del divorzio a lei manifestamente sfavorevole quantunque essa fosse
sprovvista di un avvocato, se ne fosse lamentata esplicitamente ancora in
udienza e non fosse in grado di difendere in modo adeguato da sé sola i propri
interessi. Essa ha chiesto perciò che la sentenza sia annullata e gli atti
siano rinviati al Pretore perché ripeta l'udienza. Contestualmente all'appello IS
1 ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio. Tale richiesta è stata
respinta dalla Camera con decisione del 13 ottobre 2023.
C. Il 14 novembre 2023 IS
1 ha presentato alla Camera un'istanza per ottenere da CO 1 una provvigione ad
litem di fr. 10 000.–.
Subordinatamente essa sollecita l'allentamento di un blocco ordinato dal
Pretore su un suo conto corrente presso la __________ Bank SA in modo da poter
depositare l'anticipo di fr. 15 000.–
per spese giudiziarie presumibili che le sarà richiesto dalla Camera e versare
fr. 10 000.– al proprio avvocato per
onorari. In via di ulteriore subordine essa postula nuovamente il beneficio del
gratuito patrocinio. L'istanza non è stata comunicata a CO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Una decisione che riguarda
l'obbligo, per un coniuge, di corrispondere pendente
causa una somma di denaro all'altro coniuge sprovvisto di mezzi sufficienti per
sostenere le spese del processo (provvigione ad litem) non è un
provvedimento cautelare a norma degli art. 261 segg. o 276 CPC (né dell'art. 104
LTF), bensì – secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – una decisione
su una pretesa di carattere sostanziale derivante dal diritto di famiglia. La
relativa decisione è perciò un giudizio indipendente, emanato con la procedura
sommaria degli art. 271 segg. CPC. Anche se è
destinata a finanziare una procedura di ricorso, la pretesa del coniuge non
trae origine dalla decisione impugnata (sentenza 5A_239/2017 del 14
settembre 2017, consid. 3.2 ribadito in DTF 143 III 624 consid. 7). Questa Camera ha già avuto modo di
rilevare, perciò, che un'istanza di provvigione ad litem va inoltrata al
Pretore quand'anche la prestazione richiesta sia volta a coprire spese
processuali e di patrocinio in appello (RtiD II 2019 pag. 664 n. 4c).
2.
In materia di
provvedimenti cautelari questa Camera ha ribadito ancora recentemente, dopo una
diffusa disamina di dottrina e giurisprudenza, che la competenza funzionale per
emettere,
modificare,
sospendere o revocare provvedimenti cautelari nel
diritto di famiglia rimane
– tranne casi particolari – al primo giudice, anche se la sentenza di merito è
oggetto di impugnazione (sentenza inc. 11.2015.54 del 15 luglio 2015).
Tale principio, enunciato la prima volta in una sentenza del 21 settembre
1989.
(citata da Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 377), è stato ulteriormente
confermato in sentenze successive (sentenza inc. 11.2015.48 del 15 settembre
2015, sentenza inc. 11.2020.13 del 26 febbraio 2020, sentenza inc. 11.2022.126
del 20 ottobre 2022, sentenza inc. 11.2022.119 del 21 novembre 2022). Non v'è
ragione per scostarsi ora.
3.
Ne segue che in
concreto tanto la richiesta di provvigione ad litem quanto l'istanza di
provvedimenti cautelari rientrano nella competenza funzionale del Pretore e
sono inammissibili in questa sede. La Camera statuirà sui medesimi, se mai, quale
autorità di ricorso. Riguardo al conferimento del gratuito patrocinio, come si
è spiegato all'appellante nella decisione del 13 ottobre 2023, tale beneficio presuppone
che il richiedente non abbia la possibilità di procacciarsi i mezzi necessari
né quella di ottenere una provvigione ad litem dall'altro coniuge (da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 11). Incomberà ad IS 1 rendere verosimile tale
circostanza al Pretore ove non dovesse conseguire né l'una né l'altra.
4.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si assegnano
ripetibili, l'istanza non essendo stata comunicata a CO 1 per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'istanza di provvigione ad
litem è irricevibile.
2. L'istanza di provvedimenti
cautelari è irricevibile.
3. L'istanza di gratuito patrocinio
è irricevibile. L'appellante potrà ripresentarla nel caso in cui non avrà avuto
modo di procacciarsi i mezzi necessari né di ottenere una provvigione ad
litem dall'altro coniuge.
4. Non si riscuotono spese.
5. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).