11.2023.123
Richiesta di gratuito patrocinio sussidiaria rispetto a una provvigione ad litem
13 ottobre 2023Italiano6 min
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale
Source ti.ch
Incarto n.
11.2023.123
Lugano,
13 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello
presentato il 22 settembre 2023 da
IS
1, ,
(ora
patrocinata dall'avv. PA 1, )
contro la sentenza emessa il 22 agosto 2023 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa DM.2018.146 (divorzio
su richiesta di un coniuge) promossa con
petizione del 1° giugno 2018 dalla
richiedente nei confronti di
CO
1,
(patrocinato
dall'avv. PA 2PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 22 agosto 2023 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
pronunciato il divorzio tra CO 1 (1958), cittadino britannico, e IS 1 (1964),
cittadina italiana, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio stipulata
dai coniugi in udienza il 21 agosto 2023. Le spese processuali di fr. 30 000.– sono state poste a carico delle
parti, compensate le ripetibili.
B. Contro
la sentenza appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22
settembre 2023 in cui rim-provera al Pretore di avere omologato una convenzione
sugli effetti del divorzio a lei manifestamente sfavorevole quantunque essa
fosse sprovvista di un avvocato, se ne fosse lamentata esplicitamente ancora in
udienza e non fosse in grado di difendere in modo adeguato da sé sola i propri
interessi. Essa chiede perciò che, conferitole il beneficio del gratuito
patrocinio, la sentenza sia annullata e gli atti siano rinviati al Pretore
perché ripeta l'udienza. Preliminarmente essa postula inoltre il beneficio del
gratuito patrocinio. Su quest'ultima richiesta giova statuire senza indugio.
Considerando
in diritto: 1. Le
spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per
principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è
puramente sussidiaria (DTF 148 III 21 consid. 3.1; 143 III 624 consid. 7). Le
parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza,
ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle
spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il
coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere
un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del
gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se
anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione
coniugale non è dotata di mezzi adeguati (in tal senso, da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 11).
2. Nella
fattispecie l'appellante fa valere di trovarsi in ristrettezze tali da non
poter far fronte alle spese di un patrocinatore (art. 117 lett. a CPC). Essa
adduce che la sua unica fonte d'entrata consiste in quanto il Pretore le
consente di prelevare mensilmente
dagli
averi coniugali, ovvero nel minimo di esistenza, viste le procedure esecutive
pendenti a suo carico. Se mai – continua la richiedente – lo Stato potrà
rivalersi su di lei per quanto essa riceverà in liquidazione del regime
matrimoniale. L'appellante afferma altresì che il suo appello non è senza
probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), la mancanza di un patrocinatore
all'udienza del 21 agosto 2023 avendole impedito di formare liberamente la
propria volontà. Onde – essa sostiene – il suo diritto al beneficio del
gratuito patrocinio.
3. Il
beneficio del gratuito patrocinio presuppone, come si è spiegato, che il
richiedente non abbia la possibilità di ottenere una provvigione ad litem
dall'altro coniuge (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 11). Incombe al richiedente
rendere verosimile tale circostanza. Ora, nell'appello IS 1 nemmeno accenna
all'eventualità di una provvigione ad litem né pretende, tanto meno, che
le sia impossibile ottenerla. Non risulta del resto, almeno a un sommario esame
come quello che governa la procedura sommaria preposta al conferimento del
gratuito patrocinio (art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), che CO 1 sia privo di
mezzi o versi in difficoltà finanziarie. Non può dirsi dunque, di primo
acchito, che in concreto una richiesta di provvigione ad litem appaia
destinata all'insuccesso, ovvero che il marito non abbia modo di anticipare
alla richiedente una congrua somma, la quale sarà destinata a essere rimborsata
in esito al giudizio definitivo sulle
spese processuali o computata sulla liquidazione del regime matrimoniale, sempre
che ciò non appaia iniquo (DTF 146 III 212 consid. 6.3 con rinvii; v. anche RtiD I-2015 pag. 871
consid. 4a con rinvii, I-2012 pag. 882 consid. 19 con richiamo).
Nelle condizioni descritte non soccorrono così le premesse per accogliere la
richiesta di gratuito patrocinio.
4. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di un giudizio sul gratuito
patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art.
Considerandi
51.
cpv. 1 lett. c LTF). Nel caso in esame la sentenza finale di questa Camera
sarà impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore
litigioso raggiungendo agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Lo
stesso rimedio è dato quindi contro la decisione odierna.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
2. IS
1 sarà invitata a prestare un adeguato anticipo di fr. 15 000.– in garanzia delle spese processuali
presumibili correlate all'introduzione del suo appello.
3. Notificazione:
–
avv. PA 1, ;
–
avv. PA 2, .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).