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Decisione

11.2023.123

Richiesta di gratuito patrocinio sussidiaria rispetto a una provvigione ad litem

13 ottobre 2023Italiano6 min

i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale

Source ti.ch

Incarto n.

11.2023.123

Lugano,

13 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello

presentato il 22 settembre 2023 da

IS

1, ,

(ora

patrocinata dall'avv. PA 1, )

contro la sentenza emessa il 22 agosto 2023 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa DM.2018.146 (divorzio

su richiesta di un coniuge) promossa con

petizione del 1° giugno 2018 dalla

richiedente nei confronti di

CO

1,

(patrocinato

dall'avv. PA 2PA 2 ),

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 22 agosto 2023 il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 6, ha

pronunciato il divorzio tra CO 1 (1958), cittadino britannico, e IS 1 (1964),

cittadi­na italiana, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio stipulata

dai coniugi in udienza il 21 agosto 2023. Le spese processuali di fr. 30 000.– sono state poste a carico delle

parti, compensate le ripetibili.

B. Contro

la sentenza appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22

settembre 2023 in cui rim-provera al Pretore di avere omologato una convenzione

sugli effetti del divorzio a lei manifestamente sfavorevole quantunque essa

fosse sprovvista di un avvocato, se ne fosse lamentata esplicitamente ancora in

udienza e non fosse in grado di difendere in modo adeguato da sé sola i propri

interessi. Essa chiede perciò che, conferitole il beneficio del gratuito

patrocinio, la sentenza sia annullata e gli atti siano rinviati al Pretore

perché ripeta l'udienza. Preliminarmente essa postula inoltre il beneficio del

gratuito patrocinio. Su quest'ultima richiesta giova statuire senza indugio.

Considerando

in diritto: 1. Le

spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per

principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è

puramente sussidiaria (DTF 148 III 21 consid. 3.1; 143 III 624 consid. 7). Le

parti devo­no quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza,

ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle

spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il

coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere

un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del

gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se

anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione

coniugale non è dotata di mezzi adeguati (in tal senso, da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 11).

2. Nella

fattispecie l'appellante fa valere di trovarsi in ristrettezze tali da non

poter far fronte alle spese di un patrocinatore (art. 117 lett. a CPC). Essa

adduce che la sua unica fonte d'entrata consiste in quanto il Pretore le

consente di prelevare mensilmente

dagli

averi coniugali, ovvero nel minimo di esistenza, viste le procedure esecutive

pendenti a suo carico. Se mai – continua la richiedente – lo Stato potrà

rivalersi su di lei per quan­to essa riceverà in liquidazione del regime

matrimoniale. L'appellante affer­ma altresì che il suo appello non è senza

probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), la mancanza di un patrocinatore

all'udien­za del 21 agosto 2023 avendole impedito di formare liberamente la

propria volon­tà. Onde – essa sostiene – il suo diritto al beneficio del

gratuito patrocinio.

3. Il

beneficio del gratuito patrocinio presuppone, come si è spiegato, che il

richiedente non abbia la possibilità di ottenere una provvigione ad litem

dall'altro coniuge (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 11). Incombe al richiedente

rendere verosimile tale circostanza. Ora, nell'appello IS 1 nemmeno accenna

all'eventualità di una provvigione ad litem né pretende, tanto meno, che

le sia impossibile ottenerla. Non risulta del resto, almeno a un sommario esa­me

come quello che governa la procedura sommaria preposta al conferimento del

gratuito patrocinio (art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), che CO 1 sia privo di

mezzi o versi in difficoltà finanziarie. Non può dirsi dunque, di primo

acchito, che in concreto una richiesta di provvigione ad litem appaia

destinata all'insuccesso, ovvero che il marito non abbia modo di anticipare

alla richiedente una congrua somma, la quale sarà destinata a essere rimborsa­ta

in esito al giudizio definitivo sulle

spese processuali o computata sulla liquidazione del regi­me matrimoniale, sempre

che ciò non appaia iniquo (DTF 146 III 212 consid. 6.3 con rinvii; v. anche RtiD I-2015 pag. 871

consid. 4a con rinvii, I-2012 pag. 882 consid. 19 con richiamo).

Nelle condizioni descritte non soccorrono così le premesse per accogliere la

richiesta di gratuito patrocinio.

4. Circa

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di un giudizio sul gratuito

patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art.

Considerandi

51.

cpv. 1 lett. c LTF). Nel caso in esa­me la sentenza finale di questa Camera

sarà impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore

litigioso raggiungendo agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Lo

stesso rimedio è dato quindi contro la decisione odierna.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

2. IS

1 sarà invitata a prestare un adeguato anticipo di fr. 15 000.– in garanzia delle spese processuali

presumibili correlate all'introduzione del suo appello.

3. Notificazione:

avv. PA 1, ;

avv. PA 2, .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).