11.2023.125
Diffida ai debitori: minimo esistenziale del diritto esecutivo
26 ottobre 2023Italiano10 min
per statuire nella causa SO.2023.1271 (protezione dell'unione coniugale: diffida ai
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Incarto n.
11.2023.125
Lugano,
26 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2023.1271 (protezione dell'unione coniugale: diffida ai
debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza
del 14 agosto 2023 da
AO
1, ,
PA 2 )
contro
AP
1
PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 28 settembre 2023 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 14 settembre 2023;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare del
14 luglio 2023, emanato nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione
coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP 1
(1968) – fra l'altro – a versare dal 1° giugno 2023 a AO 1 (1971) contributi
alimentari di fr. 1803.– mensili per lei
medesima, di fr. 1900.– mensili per il figlio S__________ (23 gennaio
2013) e di fr. 1455.– mensili per il figlio J__________ (11 ottobre 2018),
assegni familiari non compresi. Contro tale decreto AO 1 è insorta il 25 luglio
2023 a questa Camera. L'ap-pello, che non riguarda i contributi alimentari, è
tuttora pendente (inc. 11.2023.90).
B. Il 14 agosto 2023 AO
1 si è rivolta al Pretore con un'istanza cautelare, lamentando che il marito non
le avesse
ancora versato contributi
alimentari, salvo un unico acconto di fr. 4000.–
sul totale maturato fino ad allora di fr. 15 474.–.
Essa ha chiesto così di ordinare alla ditta N__________ SA, __________, di
trattenere dalle pigioni pagate a AP 1 per la locazione di una villa di lui a __________
la somma di fr. 5158.– mensili, riversandola su un conto bancario a lei
intestato. Al contraddittorio del 4 settembre 2023 il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza, precisando di avere saldato nel frattempo i contributi
alimentari del mese di giugno. Il Pretore ha acquisito agli atti i documenti
prodotti dalle parti e ha avvertito queste ultime che avrebbe giudicato senza ulteriori
formalità.
C. Statuendo il 14
settembre 2023, il Pretore ha accolto l'istanza cautelare e ha impartito alla N__________
SA l'ordine richiesto da AO 1. Le spese processuali di fr. 1000.– sono
state poste a carico di AP 1, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 1350.–
per ripetibili.
D. Il 28 settembre 2023 AP
1 ha impugnato davanti a questa Camera il decreto cautelare appena citato per
ottenere che – conferito all'appello effetto sospensivo – il decreto in
questione sia riformato nel senso di respingere l'istanza cautelare. L'appello
non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Un'istanza di “diffida ai
debitori” è trattata con la procedura sommaria,
sia essa promossa come provvedimento cautelare nell'ambito di un processo
principale (protezione dell'unione coniugale, divorzio, mantenimento) – ed è il
caso in esame – o come provvedimento autonomo, fuori di esso. La relativa
decisione è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre
che il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove si consideri l'ammontare e
la durata (indeterminata) della trattenuta in discussione davanti al Pretore.
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è pervenuto al patrocinatore del
convenuto il 18 settembre 2023
(tracciamento dell'invio n. __________, agli atti). Inoltrato il 28
settembre
seguente, ultimo
giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2.
Nel decreto
cautelare impugnato il Pretore ha accertato che nella fattispecie AP 1 non
contestava l'intervenuta trascuranza dei doveri alimentari, né pretendeva di
avere versato contributi di mantenimento dopo il giugno del 2023 o di poterne
versare in futuro. Egli faceva valere unicamente di trovarsi nell'impossibilità
materiale di onorare l'obbligo per mancanza di mezzi e invocava la tutela del proprio
fabbisogno minimo. Nondimeno – ha continuato il Pretore – già al momento in cui
sono stati fissati i contributi di mantenimento nel decreto cautelare del
14.
luglio 2023 (contributi che non sono stati impugnati) l'interessato
accusava nel fabbisogno minimo un ammanco da lui stesso calcolato in fr. 6717.55
mensili. In quel decreto era stato appurato ad ogni buon conto che con il suo
reddito di fr. 3318.– mensili (locazione della villa a __________) e la
sua sostanza disponibile (portafoglio di fr. 297 346.– in criptovalute) egli era in grado di coprire il
proprio fabbisogno minimo (fr. 4650.– mensili), quello di moglie (fr. 3605.–
mensili) e quello dei figli (fr. 1553.– mensili complessivi) almeno fino
al termine dell'istruttoria. Nulla risultava essere mutato da allora, tranne
una rivalutazione delle criptovalute in fr. 331 079.– complessivi. La diffida ai debitori risultava
pertanto giustificata.
3.
L'appellante
sostiene che in realtà egli non può disporre del capitale in criptovalute,
consegnato alla banca __________ SA in garanzia del deprezzamento subìto da
metalli preziosi posti in garanzia di un debito lombard, poiché in tal caso la
banca verrebbe a sapere del suo stato di insolvenza e disdirebbe la
relazione, con
grave danno per lui. Inoltre la trattenuta delle pigioni versate dalla N__________
SA per la locazione della villa a __________ pregiudicherebbe il rinnovo del
mutuo
ipotecario di fr. 1 550 000.–
gravante l'immobile e quello di
fr. 2 149 000.–
(stando agli atti) gravante la casa da lui abitata a __________, stabili che
egli ha messo in vendita finora infruttuosamente. Ciò gli creerebbe ulteriore pregiudizio,
a maggior ragione ove si consideri che la moglie ha già promosso contro di lui
due esecuzioni per complessivi fr. 25 474.–
destinate all'incasso di contributi alimentari arretrati. Infine l'appellante ricorda
di avere consegnato alla moglie nel giugno del 2023, per l'immediato, un kg di
oro. Non sussisterebbero pertanto, suo dire, gli estremi che legittimerebbero
la trattenuta decretata dal Pretore.
4.
Il Pretore ha
constatato, nel decreto cautelare del 14 luglio 2023, che gli unici attivi di cui
AP 1 possa disporre senza indugio consistono nel citato portafoglio in
criptovalute di fr. 297 346.– e nel
reddito di fr. 6400.– mensili generato dalla locazione della villa a __________.
L'appellante eccepisce – come detto – che le criptovalute sono state consegnate
in garanzia alla banca __________ SA e che il reddito prodotto dalla villa a __________
serve per finanziare gli oneri ipotecari gravanti la villa medesima e l'altra
casa di __________, sicché il suo fabbisogno minimo risulta largamente scoperto
e nulla rimane per i contributi di mantenimento. Ora, la diffida ai debitori
decretata dal primo giudice riguarda le entrate garantite dalla locazione della
villa, nel senso che fr. 5158.– mensili vanno destinati anzitutto a moglie
e figli. L'appellante oppone che in tal modo egli corre il rischio di non
vedersi più rinnovare dalla banca i mutui ipotecari. Sta di fatto che, foss'anche
vera quest'ultima obiezione, così argomentando l'interessato antepone ai
fabbisogni minimi di moglie e figli i propri interessi economici volti alla
conservazione degli stabili, sovvertendo l'ordine di priorità legale. Una
famiglia non può tuttavia essere tenuta a vivere nell'indigenza per
preservare beni mobili o immobili.
Certo, l'appellante si
duole che in seguito alla trattenuta sulle pigioni il proprio fabbisogno minimo
resti ampiamente scoperto. Tale circostanza però era già stata considerata dal
Pretore nel decreto cautelare del 14 luglio 2023 (pag. 12 a metà), non impugnato
da una parte né dall'altra. Né il giudice preposto a una diffida ai debitori
può scostarsi – come riconosce anche l'appellante
(memoriale, pag. 5 nel mezzo) – dai contributi fissati dal giudice a
protezione dell'unione coniugale nell'ultima sua decisione, a meno che – ma
l'ipotesi è estranea al caso specifico – siano subentrati fatti nuovi dopo di
allora (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4 con rinvio a DTF 110 II 15 consid. 4; DTF 145
III 264 consid. 5.5.2).
In concreto il denaro per erogare i contributi alimentari a moglie e figli
sussiste. Non v'è ragione dunque di distanziarsi da quanto ha deciso il
giudice a protezione dell'unione coniugale con il decreto cautelare del 14
luglio 2023.
5.
Ribadisce
l'appellante che quanto gli rimane delle pigioni versate dalla N__________ SA
dopo la trattenuta litigiosa (fr. 1242.– mensili) offende il suo
fabbisogno minimo di fr. 4650.– mensili. Già nel decreto cautelare del 14
luglio 2023 il Pretore ha invitato l'appellante nondimeno a rimediare l'ammanco
attingendo al noto portafoglio in criptovalute. L'interessato prospetta un
danno ingente ove riduca le garanzie consegnate alla banca __________ SA, la
quale potrebbe disdire l'investimento in Bitcoin, i quali per di più nel
frattempo si sono deprezzati. Se non che, come si è spiegato, l'interessato
antepone una volta ancora ai fabbisogni minimi di moglie e figli i propri
interessi economici, i quali invece devono cedere il passo. I fabbisogni minimi
di moglie e figli, in altri termini, non possono essere chiamati a partecipare in
sede di trattenuta all'azzardo di investimenti unilaterali del marito, tanto
meno se ad alto rischio. Anche in proposito l'appello manca perciò di
consistenza.
6.
L'appellante fa
notare di avere consegnato alla moglie nel giugno
del 2023, per l'immediato, un kg di oro (due lingotti da 500 g). La
circostanza potrebbe anche essere di rilievo se AP 1 si trovasse in difficoltà
economiche meramente temporanee, destinate a risolversi rapidamente, sicché moglie
e figli potrebbero supplire nel frattempo alla mora nel pagamento dei
contributi alimentari realizzando il metallo prezioso. Il problema è che nella
fattispecie l'appellante non prospetta nulla di concreto né fornisce
assicurazioni sulla sua prevedibile capacità di erogare contributi di
mantenimento, neppure a breve termine (“verserà gli arretrati non appena riuscirà
a liquidare almeno una parte della sua sostanza”: memoriale, pag. 5 in alto).
La dazione dei due lingotti non è sufficiente così per ostare alla trattenuta litigiosa.
7.
Se ne conclude che,
privo di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre
non si giustifica di attribuire ripetibili, AO 1 non essendo stata invitata a
formulare osservazioni.
8.
L'emanazione
dell'attuale giudizio rende senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
9.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. Contro decreti cautelari, ad ogni modo, il ricorrente può far valere
davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il
decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di
fr. 750.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).