11.2023.129
Divorzio su richiesta di un coniuge: diffida ai debitori
18 ottobre 2023Italiano8 min
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
Source ti.ch
Incarti n.
11.2023.129
11.2023.130
Lugano,
18 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa CA.2023.231 (divorzio su richiesta di un coniuge: diffida
ai debitori) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 luglio 2023 da
AO
1
.
PA 2 )
contro
AP
1
PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 5 ottobre 2023 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 22 settembre 2023 (inc. 11.2023.129)
e sulla contestuale
richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2023.130);
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare del
22 settembre 2023, emesso nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 6
aprile 2022 da AP 1 (1983), cittadino francese, contro AO 1 (1975), cittadina
statunitense (inc. DM.2022.82), il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha emesso una diffida ai debitori con cui ha ordinato alla Cassa
cantonale d'assicurazione contro la disoccupazione, Lugano, di trattenere ogni
mese fr. 4778.– per contributi alimentari dall'indennità spettante a AP 1,
riversando tale somma su un conto bancario intestato
a AO 1 in favore di lei e dei figli P__________ (10 agosto 2009) e V__________
(21 gennaio 2012). Le spese giudiziarie sono state rinviate alla sentenza di
merito.
B. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5
ottobre 2023 nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il
decreto in questione sia riformato nel senso di respingere l'istanza cautelare
di AO 1 e di annullare la diffida ai debitori. Contestualmente l'appellante
postula inoltre il beneficio del gratuito patrocinio. L'appello non è stato
notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Una
richiesta di “diffida ai debitori” è trattata
con la procedura sommaria, sia essa promossa nell'ambito di un processo
principale indipendente (separazione, divorzio, mantenimento) – come nella
fattispecie – o fuori di esso. La relativa decisione è appellabile nel termine
di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso sia di
almeno fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto tale requisito è dato, ove si consideri l'ammontare e la
durata (indeterminata) della trattenuta in discussione davanti al Pretore
aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è pervenuto a AP 1 il 25 settembre 2023 (traccia dell'invio n. 98__________,
agli atti). Inoltrato il 5 ottobre 2023 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile,
l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Nel decreto
cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha accertato che AP 1 è tenuto, in esito
a una precedente sentenza del 29 luglio 2022 a protezione dell'unione coniugale,
a versare contributi di mantenimento per moglie e figli di fr. 5125.–
mensili complessivi, assegni familiari non compresi. Ciò premesso, egli ha
constatato che nella fattispecie sussiste trascuranza dell'obbligo alimentare,
seppure AP 1 sia ormai senza impiego e percepisca indennità di disoccupazione. Nelle
circostanze descritte il primo giudice ha
calcolato così il fabbisogno minimo di lui in fr. 3863.– mensili e il
relativo reddito in fr. 8293.– mensili, pari all'indennità di
disoccupazione che quegli dovrebbe ricevere dal settembre del 2023, onde un
margine disponibile di fr. 4430.– mensili. Tale margine non essendo
sufficiente per finanziare il fabbisogno complessivo di moglie e figli (fr. 5125.–
mensili), egli ha posto l'ammanco di fr. 695.– mensili per metà a carico
del marito (che si è visto ridurre il fabbisogno minimo a fr. 3515.–
mensili) e per l'altra metà a carico di moglie e figli (che si sono visti ridurre
l'importo loro destinato a fr. 4778.– mensili). Il Pretore aggiunto ha
fissato di conseguenza l'ammontare della diffida ai debitori in fr. 4778.–
mensili dal settembre del 2023.
3. L'appellante non
contesta i presupposti della diffida ai debitori né il metodo di calcolo adottato
dal primo giudice. Fa valere tuttavia ch'egli non percepisce alcuna indennità
di disoccupazione, sicché il reddito stimato dal Pretore aggiunto è puramente
astratto, determinato per altro in base a certificati di stipendio obsoleti.
Inoltre – egli soggiunge – la giurisprudenza non ammette che una diffida ai
debitori si fondi su un reddito del debitore meramente ipotetico. Al primo
giudice l'appellante rimprovera altresì di non avere tenuto conto del
fabbisogno in denaro del figlio G__________, nato il 14 giugno 2022 e per il
quale egli corrisponde alla nuova compagna € 400.– mensili. A mente sua il
decreto cautelare impugnato va pertanto riformato nel senso di annullare l'ordine
di trattenuta emanato dal primo giudice alla Cassa cantonale d'assicurazione
contro la disoccupazione.
4. Nel caso in esame
non è chiaro se l'appellante riceva indennità di disoccupazione. Secondo il
Pretore aggiunto AP 1 ne ha diritto per legge dal settembre 2023. Nell'appello,
del 5 ottobre 2023, il convenuto oppone di non percepire alcunché. Certo è
che fino al momento in cui AP 1 non riceverà nulla dalla Cassa cantonale
d'assicurazione contro la disoccupazione la diffida ai debitori non avrà
effetto ed egli non subisce alcun danno, sicché in tal caso l'appello si rivelerebbe
finanche privo d'interesse concreto e attuale. Dato nondimeno che l'erogazione
dell'indennità potrebbe essere imminente, conviene esaminare le censure
sollevate nell'appello.
Ora,
riguardo all'ammontare dell'indennità di disoccupazione che il Pretore aggiunto
ha stimato in fr. 8992.– mensili, è possibile che ciò non corrisponda a
quanto la Cassa cantonale d'assicurazione contro la disoccupazione versa (o verserà)
all'appellante. Quand'anche così fosse, in ogni modo, il convenuto potrà sempre
rivolgersi al primo giudice e chiedergli di modificare l'importo della diffida.
L'eventuale divergenza tra indennità prevista per legge e indennità effettiva non
basta tuttavia per giustificare, da sé sola, l'annullamento della trattenuta
ordinata dal Pretore aggiunto. Contrariamente all'opinione dell'interessato,
poi, il primo giudice non ha fondato la diffida su un reddito ipotetico, diverso
rispetto a quello realmente conseguito dal debitore, bensì sul reddito
effettivo dal momento in cui il convenuto ha (o avrà) la possibilità di
riscuoterlo. Per quel che è del figlio G__________, infine, è vero che il
Pretore aggiunto non ha considerato il mantenimento di lui ai fini del giudizio.
Egli ha spiegato però che AP 1 non ha reso verosimile di versare alla compagna
fr. 500.– mensili per il figlio (decreto cautelare impugnato, pag. 5 in
fondo) e con tale motivazione l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio.
Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
5. In
definitiva, che AP 1 non riceva (ancora) nulla dalla Cassa cantonale
d'assicurazione contro la disoccupazione (appello senza interesse) o che riceva
l'indennità stimata dal Pretore aggiunto (appello infondato o finanche carente
di motivazione), il destino del ricorso appare segnato. L'emanazione del
presente giudizio rende senza oggetto inoltre la richiesta di effetto
sospensivo contenuta nell'impugnazione.
6. Le
spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art.
106 cpv. 1 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili a AO 1, cui l'appello
non è stato notificato per osservazioni. Quanto alla richiesta di gratuito
patrocinio presentata dall'appellante, essa non può essere accolta. Versasse
anche
il convenuto in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), infatti, l'appello
risultava sin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 117 lett. b
CPC), tanto da non essere stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Delle
difficoltà economiche in cui può trovarsi l'appellante, nondimeno, si tiene
conto moderando sensibilmente l'ammontare delle spese processuali.
7. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente
anche la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b CPC (sopra, consid. 1). Trattandosi in
Considerandi
concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere
davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo in materia di gratuito
patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art.
51.
cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui non è senza interesse, l'appello è respinto e il decreto
cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante.
3 Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).