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Decisione

11.2023.129

Divorzio su richiesta di un coniuge: diffida ai debitori

18 ottobre 2023Italiano8 min

i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

Source ti.ch

Incarti n.

11.2023.129

11.2023.130

Lugano,

18 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa CA.2023.231 (divorzio su richiesta di un coniuge: diffida

ai debitori) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 luglio 2023 da

AO

1

.

PA 2 )

contro

AP

1

PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 5 ottobre 2023 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore aggiunto il 22 settembre 2023 (inc. 11.2023.129)

e sulla contestuale

richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2023.130);

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto cautelare del

22 settembre 2023, emesso nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 6

aprile 2022 da AP 1 (1983), cittadino francese, contro AO 1 (1975), cittadina

statunitense (inc. DM.2022.82), il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha emesso una diffida ai debitori con cui ha ordinato alla Cassa

cantonale d'assicurazione contro la disoccupazione, Lugano, di trattenere ogni

mese fr. 4778.– per contributi alimentari dall'indennità spettan­te a AP 1,

riversando tale somma su un conto bancario intestato

a AO 1 in favore di lei e dei figli P__________ (10 agosto 2009) e V__________

(21 gennaio 2012). Le spese giudiziarie sono state rinviate alla sentenza di

merito.

B. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5

ottobre 2023 nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il

decre­to in questione sia riformato nel senso di respingere l'istanza cautelare

di AO 1 e di annullare la diffida ai debitori. Contestualmente l'appellante

postula inoltre il beneficio del gratuito patrocinio. L'appello non è stato

notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Una

richiesta di “diffida ai debitori” è trattata

con la procedura sommaria, sia essa promossa nel­l'ambito di un processo

principale indipendente (separazione, divorzio, mantenimento) – come nella

fattispecie – o fuori di esso. La relativa decisione è appellabile nel termine

di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso sia di

almeno fr. 10 000.– secondo

l'ulti­ma conclusione riconosciuta nella decisione impugna­ta (art. 308 cpv. 2

CPC). In concreto tale requisito è dato, ove si consideri l'ammontare e la

durata (indeterminata) della trattenuta in discussione davanti al Pretore

aggiun­to. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è pervenuto a AP 1 il 25 settembre 2023 (traccia dell'invio n. 98__________,

agli atti). Inoltrato il 5 ottobre 2023 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile,

l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2. Nel decreto

cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha accertato che AP 1 è tenuto, in esito

a una precedente sentenza del 29 luglio 2022 a protezione dell'unione coniugale,

a versare contributi di mantenimento per moglie e figli di fr. 5125.–

mensili complessivi, assegni familiari non compresi. Ciò premes­so, egli ha

constatato che nella fattispecie sussiste trascuranza dell'obbligo alimentare,

seppure AP 1 sia ormai senza impiego e percepisca indennità di disoccupazione. Nelle

circostanze descritte il primo giudice ha

calcolato così il fabbisogno minimo di lui in fr. 3863.– mensili e il

relativo reddito in fr. 8293.– mensili, pari all'indennità di

disoccupazione che quegli dovrebbe ricevere dal settembre del 2023, onde un

margine disponibile di fr. 4430.– mensili. Tale margine non essendo

sufficiente per finanziare il fabbisogno complessivo di moglie e figli (fr. 5125.–

mensili), egli ha posto l'ammanco di fr. 695.– mensili per metà a carico

del marito (che si è visto ridurre il fabbisogno minimo a fr. 3515.–

mensili) e per l'altra metà a carico di moglie e figli (che si sono visti ridurre

l'importo loro destinato a fr. 4778.– mensili). Il Pretore aggiunto ha

fissato di conseguenza l'ammontare della diffida ai debitori in fr. 4778.–

mensili dal settembre del 2023.

3. L'appellante non

contesta i presupposti della diffida ai debitori né il metodo di calcolo adottato

dal primo giudice. Fa valere tuttavia ch'egli non percepisce alcuna indennità

di disoccupazio­ne, sicché il reddito stimato dal Pretore aggiunto è puramente

astratto, determinato per altro in base a certificati di stipendio obsoleti.

Inoltre – egli soggiunge – la giurisprudenza non ammette che una diffida ai

debitori si fondi su un reddito del debitore meramente ipotetico. Al primo

giudice l'appellante rimprovera altresì di non avere tenuto conto del

fabbisogno in denaro del figlio G__________, nato il 14 giugno 2022 e per il

quale egli corrisponde alla nuova compagna € 400.– mensili. A mente sua il

decreto cautelare impugnato va pertanto riformato nel senso di annullare l'ordine

di trattenuta emanato dal primo giudice alla Cassa cantonale d'assicurazione

contro la disoccupazione.

4. Nel caso in esame

non è chiaro se l'appellante riceva indennità di disoccupazione. Secondo il

Pretore aggiunto AP 1 ne ha diritto per legge dal settembre 2023. Nell'appello,

del 5 ottobre 2023, il convenuto oppone di non percepire alcunché. Certo è

che fino al momento in cui AP 1 non riceverà nulla dalla Cassa cantonale

d'assicurazione contro la disoccupazione la diffida ai debitori non avrà

effetto ed egli non subisce alcun danno, sicché in tal caso l'appello si rivelerebbe

finanche privo d'interesse concreto e attuale. Dato nondimeno che l'erogazione

dell'indennità potrebbe essere imminente, conviene esaminare le censure

sollevate nell'appello.

Ora,

riguardo all'ammontare dell'indennità di disoccupazione che il Pretore aggiunto

ha stimato in fr. 8992.– mensili, è possibile che ciò non corrisponda a

quanto la Cassa cantonale d'assicurazione contro la disoccupazione versa (o verserà)

all'appellante. Quand'anche così fosse, in ogni modo, il convenuto potrà sempre

rivolgersi al primo giudice e chiedergli di modificare l'importo della diffida.

L'eventuale divergenza tra indennità prevista per legge e indennità effettiva non

basta tuttavia per giustificare, da sé sola, l'annullamento della trattenuta

ordinata dal Pretore aggiunto. Contrariamente all'opinione dell'interessato,

poi, il primo giudice non ha fondato la diffida su un reddito ipotetico, diverso

rispetto a quello realmente conseguito dal debitore, bensì sul reddito

effettivo dal momento in cui il convenuto ha (o avrà) la possibilità di

riscuoterlo. Per quel che è del figlio G__________, infine, è vero che il

Pretore aggiunto non ha considerato il mantenimento di lui ai fini del giudizio.

Egli ha spiegato però che AP 1 non ha reso verosimile di versare alla compagna

fr. 500.– mensili per il figlio (decreto cautelare impugnato, pag. 5 in

fondo) e con tale motivazio­ne l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio.

Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

5. In

definitiva, che AP 1 non riceva (ancora) nulla dalla Cassa cantonale

d'assicurazione contro la disoccupazione (appello senza interesse) o che riceva

l'indennità stimata dal Pretore aggiunto (appello infondato o finanche carente

di motivazione), il destino del ricorso appare segnato. L'emanazione del

presente giudizio rende senza oggetto inoltre la richiesta di effetto

sospensivo contenuta nell'impugnazione.

6. Le

spese del pronunciato odierno seguo­no la soccombenza del­l'appellante (art.

106 cpv. 1 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili a AO 1, cui l'appello

non è stato notificato per osservazioni. Quanto alla richiesta di gratuito

patrocinio presentata dall'appellante, essa non può essere accolta. Versasse

anche

il convenuto in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), infatti, l'appello

risultava sin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 117 lett. b

CPC), tanto da non essere stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Delle

difficoltà economiche in cui può trovarsi l'appellante, nondimeno, si tiene

conto moderando sensibilmente l'ammontare delle spese processuali.

7. Circa

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente

anche la soglia di fr. 30 000.–

ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b CPC (sopra, consid. 1). Trattandosi in

Considerandi

concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere

davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo in materia di gratuito

patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art.

51.

cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui non è senza interesse, l'appello è respinto e il decreto

cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante.

3 Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).