11.2023.131
Diffida ai debitori senza probabilità di successo
6 novembre 2023Italiano14 min
Locarno Campagna perché ordinasse alla ditta __________ GmbH di __________, presso
Source ti.ch
Incarti n.
11.2023.131
11.2023.132
Lugano,
6 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2023.856 (diffida ai debitori) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 29 agosto 2023 da
contro
Davide
AO 1
PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 12 ottobre 2023 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata
dal Pretore aggiunto il 3 ottobre 2023 (inc. 11.2023.131),
come
pure sulle contestuali richieste di provvigione ad litem e di gratuito
patrocinio (inc. 11.2023.132);
Ritenuto
in fatto: A. Il
29 agosto 2023 AP 1 (1973) si è rivolta al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna perché ordinasse alla ditta __________ GmbH di __________, presso
cui lavora il marito AO 1 (1972), di trattenere dallo stipendio di lui la somma
di fr. 2500.– mensili a titolo di contributo alimentare pattuito il 24
aprile 2021 in una convenzione a tutela dell'unione co-niugale omologata dal
Pretore del Distretto di Vallemaggia, river-sandole
l'importo su un conto postale a suo nome. Contestualmente essa ha
postulato una provvigione ad litem di fr. 1200.– e il beneficio del
gratuito patrocinio.
B. Con
decisione del 1° settembre 2023 il Pretore aggiunto ha respinto sia l'istanza
di provvigione ad litem sia la domanda di gratuito patrocinio nella
misura in cui tali richieste si riferivano ai costi di avvocato. Statuendo poi il
12 settembre 2023 in via cautelare e senza contraddittorio, egli ha
ordinato la diffida ai debitori. Invitato a formulare osservazioni scritte, AO
1 ha proposto il 14 settembre 2023 di respingere tanto l'istanza di
diffida ai debitori quanto la richiesta di provvigione ad litem nella
misura in cui questa si riferiva ai costi processuali. AP 1 ha replicato
spontaneamente il 19 settembre successivo, AO 1 ha duplicato spontaneamente il
2 ottobre 2023, ognuno mantenendo le proprie posizioni.
C. Statuendo il 3 ottobre 2023, il Pretore aggiunto ha
respinto l'istanza di diffida ai debitori e ha revocato il decreto “supercautelare”
del 12 settembre precedente. Le spese processuali di fr. 300.– sono state
poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere al marito fr. 1000.– per
ripetibili. Le domande di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio per
spese processuali sono state anch'esse respinte.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12
ottobre 2023 in cui conclude per la riforma del giudizio impugnato nel senso di
vedere confermato il decreto “supercautelare” del 12 settembre 2023, previa
concessione di una provvigione ad litem e del gratuito patrocinio.
Preliminarmente essa chiede inoltre che all'appello sia conferito effetto
sospensivo. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Un'istanza
di “diffida ai debitori” è trattata con la
procedura sommaria, sia essa promossa come provvedimento cautelare nell'ambito
di un processo principale (protezione dell'unione coniugale, divorzio,
mantenimento) o come provvedimento autonomo, fuori di esso, come in concreto.
La relativa decisione è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclu-sione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
requisito è dato, ove si consideri l'ammontare (fr. 2500.– mensili) e la durata
(senza limiti di tempo) della trattenuta in discussione davanti al Pretore.
Quanto alla tempe-stività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è pervenuto alla
patrocinatrice dell'istante il 18 settembre 2023 (tracciamento dell'invio n. 98__________,
agli atti). Inoltrato il 28 set-tembre seguente, ultimo giorno utile, l'appello
in esame è pertanto tempestivo.
2.
Nella
decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che la somma di fr. 2500.–
mensili oggetto della trattenuta corrisponde al contributo alimentare pattuito
dai coniugi per convenzione, come pure che dall'ottobre del 2022 AO 1 corrisponde
alla moglie fr. 2250.– mensili invece dei fr. 2500.– mensili previsti.
Inoltre egli ha constatato che il debitore giustifica tale deduzione con il
fatto che dall'ottobre del 2022 il figlio N__________ (nato il 9 luglio 2003) vive
con lui e non più con la madre, senza che costei gli abbia mai riversato i fr.
250.– mensili dell'assegno familiare (di formazione), e che AP 1 si oppone a
tale compensazione invocando l'art. 125 n. 2 CO. Tuttavia – ha continuato il
primo giudice – l'art. 125 n. 2 CO vieta unicamente la compensazione di debiti
alimentari con crediti del debitore fino a concorrenza di quanto il titolare
del credito ha diritto di vedersi garantire a tutela del proprio fabbisogno
minimo in virtù del diritto esecutivo, non
per quanto eccede tale ammontare (richiami di dottrina in: Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, CO
I, 7ª edizione, n. 8 ad art. 125 e rimandi; Aepli in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 74 ad art. 125
CO). Con un reddito di circa fr. 2000.–
mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3683.50 mensili AP 1 accusa un
disavanzo di fr. 1683.50 mensili. Il versamento di fr. 2250.– mensili da parte
del marito le assicura con qualche margine, pertanto, il minimo esistenziale
del diritto esecutivo. La compensazione con quanto lei dovrebbe riversare al
convenuto a titolo di assegno familiare (fr. 250.– mensili) non lede così l'art.
125.
n. 2 CO. Onde la reiezione dell'istanza di diffida ai debitori.
3.
Nell'appello
AP 1 sostiene anzitutto che il Pretore aggiunto le rimprovera a torto di non
avere contestato quanto obietta il marito, ovvero che dall'ottobre del 2022
essa trattiene indebitamente gli assegni familiari in favore del figlio. Essa
ricorda di avere fatto valere nella duplica spontanea “che le buste paga
prodotte [dal convenuto] sono unicamente del mese di marzo e aprile 2023”,
sicché, “contrariamente a quanto asserito dal ma-rito”, tali buste non
comprovano che essa “avrebbe a far tempo da ottobre 2022 incassato gli assegni
familiari”. Se non che, un conto è sapere quanto il marito ha o non ha reso
verosimile, un altro è sapere se l'istante ha chiaramente contestato di avere
percepito gli assegni familiari dall'ottobre del 2022 in poi. Il Pretore
aggiunto ha rilevato che AP 1 eccepiva la lacunosità della documentazione
prodotta dal convenuto, ma non contestava di trattenere per sé gli assegni periodici
sin dall'ottobre del 2022. Ora, una contestazione dev'essere chiara ed
esplicita. AO 1 potrà anche avere documentato unicamente la percezione degli
assegni familiari da parte della moglie nel marzo e nell'aprile del 2023, ma costei
non ha contestato di riscuotere quelle prestazioni dall'ottobre del 2022. L'opinione
del primo giudice è pertanto corretta. Al riguardo l'appello manca di consistenza.
4.
L'appellante
adduce inoltre che dall'ottobre del 2022 all'agosto del 2023 il convenuto le ha
sì versato fr. 24 750.– complessivi
(fr. 2250.– per 11 mesi), ma che il pagamento del settembre 2022 (doc. 3) si
riferiva in realtà al contributo alimentare di quello stesso mese di settembre,
non al contributo di ottobre. L'affermazione potrà anche essere vera, ma nulla
muta alla circostanza che negli ultimi 11 mesi precedenti l'istanza di diffida
ai debitori AO 1 ha regolarmente corrisposto alla moglie l'importo di fr.
2250.– mensili (fr. 2500.– meno l'assegno familiare di fr. 250.–
percepito dalla moglie medesima). In condizioni del genere non soccorrono, di
conseguenza, gli estremi per ordinare una trattenuta di stipendio.
5.
In
terzo luogo l'appellante censura l'ammontare del proprio reddito e del proprio
fabbisogno minimo accertati dal Pretore aggiunto. Il primo giudice ha stimato
quei dati, in mancanza d'altro, fondandosi su quanto risultava dalla
convenzione stipulata dai coniugi il 24 aprile 2021 (reddito circa fr. 2000.–
mensili, fabbisogno minimo fr. 3683.50). L'interessata asserisce ora che il
proprio fabbisogno minimo è di fr. 3692.37 mensili sulla base di documenti
contenuti in un incarto CA.2023.6 fra le stesse parti, da lei richiamato
nell'istanza. Ci si può domandare se ciò sia ammissibile, nell'istanza di
diffida ai debitori i documenti in questione non essendo nemmeno menzionati.
Comunque sia, foss'anche il fabbisogno minimo dell'interessata di fr. 3692.37
mensili, nulla muterebbe ai fini del giudizio. L'appellante allega invero che
il proprio reddito è calato a complessivi fr. 1530.63 mensili, sicché essa
registra un ammanco di fr. 2161.74 mensili. Sta di fatto che con il versamento
di fr. 2250.– mensili da parte del con-venuto il suo fabbisogno minimo
secondo il diritto esecutivo ri-mane coperto. Anche su questo punto l'appello
cade dunque nel vuoto.
6.
In
diritto l'istante ribadisce che il marito non può dedurre dal contributo di
mantenimento da lui dovuto l'assegno familiare da lei percepito perché
creditore dell'assegno familiare è unicamente il figlio, mentre una
compensazione presuppone che ogni parte sia al tempo stesso creditrice e
debitrice dell'altra (art. 120 CO). In concreto si evince nondimeno che da
quando il figlio è andato ad abitare con il padre (ottobre del 2022) questi provvede
all'intero fabbisogno in denaro di lui, compreso quindi l'ammontare
dell'assegno familiare che spetta al figlio e che è parte del fabbisogno in
denaro. Così facendo, egli è surrogato nei diritti del figlio per l'ammontare
di tale prestazione. Giusta l'art. 110 n. 2 CO il terzo che soddisfa un
creditore è surrogato per legge nei diritti del creditore fino a concorrenza
della somma pagata quando il debitore partecipa al creditore che il terzo
pagante prende il posto del creditore. Non occorre una dichiarazione formale.
Basta che il figlio si renda conto che, ricevendo l'ammontare dell'assegno dal
padre, sia consapevole di non essere più creditore della somma verso la madre e
sia d'accordo (v. Tevini in:
Commentaire romand, 3ª edizione, n. 31 ad art. 125 CO con riferimenti; Weber/ von Graffenried in: Berner
Kommentar, 2ª edizione, n. 39 ad art. 110 CO).
Nella
fattispecie il figlio, ventenne, non si è mai opposto al fatto di vedersi
finanziare dal padre l'intero fabbisogno in denaro fin dall'ottobre del 2022 benché
la madre tenga l'assegno familiare per sé. Nemmeno egli risulta ignorare che il
padre gli anticipi
l'equivalente
della somma in luogo e vece della madre, la quale riscuote l'assegno familiare
e lo trattiene. Né sussistono indizi per arguire ch'egli abbia a presumere una
remissione di debito da parte del genitore, nel senso che il padre intenda lasciare
l'assegno familiare alla madre, integrando a proprie spese il fabbisogno in
denaro del figlio. Nemmeno l'appellante, del resto, prospetta una tesi del
genere. Ne segue che il finanziamento di AO 1 a beneficio del ragazzo comporta
una surrogazione, ovvero un cambio di creditore. Il convenuto è legittimato così
a far valere la pretesa del figlio nei confronti della madre e a compensarla
con quanto egli deve alla madre medesima per il contributo alimentare, tale
compensazione non ledendo – come si è visto – il fabbisogno minimo di lei.
Anche in proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
7.
L'appellante
si duole altresì che il Pretore aggiunto le abbia rifiutato la provvigione ad
litem e il beneficio del gratuito patrocinio per le spese processuali con
l'argomento che l'istanza di diffida ai debitori appariva sprovvista sin
dall'inizio di esito favorevole. Essa fa valere che la sua istanza non era
priva di buon diritto e che, foss'anche stata da respingere, la provvigione ad
litem o – sussidiariamente – il gratuito patrocinio sarebbe da accogliere
almeno per le spese processuali. A torto.
Intanto
l'opposizione del convenuto alla richiesta di provvigione ad litem non
può reputarsi tardiva, come l'interessata pretende. Il Pretore aggiunto ha
impartito al convenuto il 29 agosto 2023 un termine di dieci giorni “per
formulare eventuali osservazioni” all'istanza in cui AP 1 sollecitava tanto la
trattenuta di stipendio quanto la provvigione ad litem. L'11 settembre
successivo il convenuto ha postulato una proroga del termine, che il Pretore
aggiunto ha accordato l'indomani. AO 1 ha poi presentato un memoriale di
osservazioni il 14 settembre 2023, postulando la reiezione dell'istanza,
compresa la richiesta di provvigione ad litem. Che la citata proroga del
termine si riferisse alla sola domanda di trattenuta di stipendio non figurava
nell'ordinanza del Pretore aggiunto, né il convenuto aveva ragione di
supporlo, né l'interessata ha eccepito alcunché nella duplica spontanea. E un'istanza
senza prospettive di buon diritto non giustificava una provvigione ad litem
(I CCA, sentenza inc. 11.2022.110 del 24 maggio 2002 consid. 10 con
rinvii) né, tanto meno, il beneficio del gratuito patrocino (art. 117 lett. b
CPC).
Rimane
da domandarsi se l'istanza di diffida ai debitori fosse effettivamente senza
probabilità di successo, come ritiene il Pretore aggiunto. La risposta è
affermativa. Da un lato, il convenuto risultava avere versato dall'ottobre del
2022.
all'agosto del 2023 fr. 2250.– per gli 11 mesi e il fatto che i pagamenti
fossero “sfasati” di un mese rispetto alla loro scadenza poteva formare oggetto
di un'esecuzione ordinaria per la mensilità mancante, ma non appariva bastare
per una diffida ai debitori. Dall'altro, l'istante risultava poter coprire il
proprio fabbisogno minimo, in base ai dati da lei stessa forniti, già con il
versamento di fr. 2250.– mensili. In circostanze siffatte mal si intravede
quali probabilità di esito positivo potesse avere un'istanza di diffida ai debitori,
sicché la valutazione del Pretore aggiunto merita di essere condivisa.
8.
Infine
l'appellante opina che nel diritto di famiglia una provvigione ad litem
e il beneficio del gratuito patrocinio, così come la rinun-cia a prelevare
spese processuali, si giustificano per
equità anche nel caso di un'istanza di diffida ai debitori senza
prospettive di ac-coglimento, qualora l'istante si trovi in gravi ristrettezze.
L'assunto, apodittico, equivale a sostenere che un'istante senza mezzi
adeguati potrebbe permettersi di chiedere una diffida ai debitori senza
probabilità di successo e vedersi anticipare dal coniuge le spese giudiziarie
necessarie solo perché personalmente non dispone di mezzi finanziari
sufficienti. Il che non è sostenibile, il
giudice
dovendo esercitare il proprio potere d'apprezzamento a norma dell'art.
107.
cpv. 1 lett. c CPC con criteri restrittivi (Stoudmann
in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 33 ad art. 107 con rinvii di
giurisprudenza). Le mere difficoltà economiche in cui può versare l'istante non
bastano. Anche sotto questo profilo l'appello denota perciò la sua
infondatezza.
9.
Le
richieste di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio in
appello
non possono, a loro turno, trovare accoglimento, già per il fatto che la stessa
istanza di diffida ai debitori appariva – come si è visto – sprovvista sin
dall'inizio di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Delle
eventuali difficoltà finanziarie in cui versa l'appellante si tiene conto, in
ogni modo, fissando le spese processuali senza considerare l'elevato valore
litigioso della trattenuta di stipendio (DTF 137 III 195 consid. 1.1). Non si
pone invece questione di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a
formulare osservazioni all'appello.
10.
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 650.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Le
richieste di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio sono
respinte.
4. Notificazione:
;
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).