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Decisione

11.2023.131

Diffida ai debitori senza probabilità di successo

6 novembre 2023Italiano14 min

Locarno Campagna perché ordinasse alla ditta __________ GmbH di __________, presso

Source ti.ch

Incarti n.

11.2023.131

11.2023.132

Lugano,

6 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SO.2023.856 (diffida ai debitori) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 29 agosto 2023 da

contro

Davide

AO 1

PA 2 ),

giudicando

sull'appello del 12 ottobre 2023 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata

dal Pretore aggiunto il 3 ottobre 2023 (inc. 11.2023.131),

come

pure sulle contestuali richieste di provvigione ad litem e di gratuito

patrocinio (inc. 11.2023.132);

Ritenuto

in fatto: A. Il

29 agosto 2023 AP 1 (1973) si è rivolta al Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna perché ordinasse alla ditta __________ GmbH di __________, presso

cui lavora il marito AO 1 (1972), di trattenere dallo stipendio di lui la somma

di fr. 2500.– mensili a titolo di contributo alimentare pattuito il 24

aprile 2021 in una convenzione a tutela dell'unio­ne co-niugale omologata dal

Pretore del Distretto di Vallemaggia, river-sandole

l'importo su un conto postale a suo nome. Contestualmente essa ha

postulato una provvigione ad litem di fr. 1200.– e il beneficio del

gratuito patrocinio.

B. Con

decisione del 1° settembre 2023 il Pretore aggiunto ha respinto sia l'istanza

di provvigione ad litem sia la domanda di gratuito patrocinio nella

misura in cui tali richieste si riferivano ai costi di avvocato. Statuendo poi il

12 settembre 2023 in via cautelare e senza contraddittorio, egli ha

ordinato la diffida ai debitori. Invitato a formulare osservazioni scritte, AO

1 ha proposto il 14 settembre 2023 di respingere tanto l'istanza di

diffida ai debitori quanto la richiesta di provvigione ad litem nella

misura in cui questa si riferiva ai costi processuali. AP 1 ha replicato

spontaneamente il 19 settembre successivo, AO 1 ha duplicato spontaneamente il

2 ottobre 2023, ognuno mantenen­do le proprie posizioni.

C. Statuendo il 3 ottobre 2023, il Pretore aggiunto ha

respinto l'istan­za di diffida ai debitori e ha revocato il decreto “supercautelare”

del 12 settembre precedente. Le spese processuali di fr. 300.– sono state

poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere al marito fr. 1000.– per

ripetibili. Le domande di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio per

spese processuali sono state anch'esse respinte.

D. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12

ottobre 2023 in cui conclude per la riforma del giudizio impugnato nel senso di

vedere confermato il decreto “supercautelare” del 12 settembre 2023, previa

concessione di una provvigione ad litem e del gratuito patrocinio.

Preliminarmente essa chie­de inoltre che all'appello sia conferito effetto

sospensivo. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Un'istanza

di “diffida ai debitori” è trattata con la

procedura sommaria, sia essa promossa come provvedimento cautelare nel­l'ambito

di un processo principale (protezione dell'unione coniugale, divorzio,

mantenimento) o come provvedimento autonomo, fuori di esso, come in concreto.

La relativa decisione è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1

CPC), sempre che il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– secondo l'ulti­ma conclu-sione

riconosciuta nella decisione impugna­ta (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

requisito è dato, ove si consideri l'ammontare (fr. 2500.– mensili) e la durata

(senza limiti di tempo) della trattenuta in discussione davanti al Pretore.

Quanto alla tempe-stività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è pervenuto alla

patrocinatrice dell'istante il 18 settembre 2023 (tracciamento dell'invio n. 98__________,

agli atti). Inoltrato il 28 set-tembre seguente, ultimo giorno utile, l'appello

in esame è pertan­to tempestivo.

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che la somma di fr. 2500.–

mensili oggetto della trattenuta corrisponde al contributo alimentare pattuito

dai coniugi per convenzione, come pure che dall'ottobre del 2022 AO 1 corrisponde

alla moglie fr. 2250.– mensili invece dei fr. 2500.– mensili previsti.

Inoltre egli ha constatato che il debitore giustifica tale deduzione con il

fatto che dall'ottobre del 2022 il figlio N__________ (nato il 9 luglio 2003) vive

con lui e non più con la madre, senza che costei gli abbia mai riversato i fr.

250.– mensili dell'assegno familiare (di formazione), e che AP 1 si oppone a

tale compensazione invocando l'art. 125 n. 2 CO. Tuttavia – ha continuato il

primo giudice – l'art. 125 n. 2 CO vieta unicamente la compensazione di debiti

alimentari con crediti del debitore fino a concorrenza di quanto il titolare

del credito ha diritto di vedersi garantire a tutela del proprio fabbisogno

minimo in virtù del diritto esecutivo, non

per quanto eccede tale ammonta­re (richiami di dottrina in: Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, CO

I, 7ª edizione, n. 8 ad art. 125 e rimandi; Aepli in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 74 ad art. 125

CO). Con un reddi­to di cir­ca fr. 2000.–

mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3683.50 mensili AP 1 accusa un

disavanzo di fr. 1683.50 mensili. Il versamento di fr. 2250.– mensili da parte

del marito le assicura con qualche margine, pertanto, il minimo esistenziale

del diritto esecutivo. La compensazione con quanto lei dovrebbe riversare al

convenuto a titolo di assegno familiare (fr. 250.– mensili) non lede così l'art.

125.

n. 2 CO. Onde la reiezione dell'istanza di diffida ai debitori.

3.

Nell'appello

AP 1 sostiene anzitutto che il Pretore aggiun­to le rimprovera a torto di non

avere contestato quanto obietta il marito, ovvero che dall'ottobre del 2022

essa trattiene indebitamente gli assegni familiari in favore del figlio. Essa

ricorda di avere fatto valere nella duplica spontanea “che le buste paga

prodotte [dal convenuto] sono unicamente del mese di marzo e aprile 2023”,

sicché, “contrariamente a quanto asserito dal ma-rito”, tali buste non

comprovano che essa “avrebbe a far tempo da ottobre 2022 incassato gli assegni

familiari”. Se non che, un conto è sapere quan­to il marito ha o non ha reso

verosimile, un altro è sapere se l'istante ha chiaramente contestato di avere

percepito gli assegni familiari dall'ottobre del 2022 in poi. Il Pretore

aggiunto ha rilevato che AP 1 eccepiva la lacunosità della documentazione

prodotta dal convenuto, ma non contestava di trattenere per sé gli assegni periodici

sin dal­l'ottobre del 2022. Ora, una contestazione dev'essere chiara ed

esplicita. AO 1 potrà anche avere documentato unicamente la percezione degli

assegni familiari da parte della moglie nel mar­zo e nell'aprile del 2023, ma costei

non ha contestato di riscuotere quelle prestazioni dall'ottobre del 2022. L'opinione

del primo giudice è pertanto corretta. Al riguardo l'appello manca di consistenza.

4.

L'appellante

adduce inoltre che dall'ottobre del 2022 all'agosto del 2023 il convenuto le ha

sì versato fr. 24 750.– complessivi

(fr. 2250.– per 11 mesi), ma che il pagamento del settembre 2022 (doc. 3) si

riferiva in realtà al contributo alimentare di quello stesso mese di settembre,

non al contributo di ottobre. L'affermazione potrà anche essere vera, ma nulla

muta alla circostanza che negli ultimi 11 mesi precedenti l'istanza di diffida

ai debitori AO 1 ha regolarmen­te corrisposto alla moglie l'impor­to di fr.

2250.– mensili (fr. 2500.– meno l'assegno familia­re di fr. 250.–

percepito dalla moglie medesima). In condizioni del genere non soccorrono, di

conseguenza, gli estremi per ordinare una trattenuta di stipendio.

5.

In

terzo luogo l'appellante censura l'ammontare del proprio reddito e del proprio

fabbisogno minimo accertati dal Pretore aggiunto. Il primo giudice ha stimato

quei dati, in mancanza d'altro, fondandosi su quanto risultava dalla

convenzione stipulata dai coniugi il 24 aprile 2021 (reddito circa fr. 2000.–

mensili, fabbisogno minimo fr. 3683.50). L'interessata asserisce ora che il

proprio fabbisogno minimo è di fr. 3692.37 mensili sulla base di documenti

contenuti in un incarto CA.2023.6 fra le stesse parti, da lei richiamato

nell'istanza. Ci si può domandare se ciò sia ammissibile, nell'istan­za di

diffida ai debitori i documenti in questio­ne non essendo nemmeno menzionati.

Comunque sia, foss'anche il fabbisogno minimo dell'interessata di fr. 3692.37

mensili, nulla muterebbe ai fini del giudizio. L'appellante allega invero che

il proprio reddito è calato a complessivi fr. 1530.63 mensili, sicché essa

registra un amman­co di fr. 2161.74 mensili. Sta di fatto che con il versamento

di fr. 2250.– mensili da parte del con-venuto il suo fabbisogno minimo

secondo il diritto esecutivo ri-mane coperto. Anche su questo punto l'appello

cade dunque nel vuoto.

6.

In

diritto l'istante ribadisce che il marito non può dedurre dal contributo di

mantenimento da lui dovuto l'assegno familiare da lei percepito perché

creditore dell'assegno familiare è unicamente il figlio, mentre una

compensazione presuppone che ogni parte sia al tempo stesso creditrice e

debitrice dell'altra (art. 120 CO). In concreto si evince nondimeno che da

quando il figlio è andato ad abitare con il padre (ottobre del 2022) questi provvede

all'intero fabbisogno in denaro di lui, compreso quindi l'ammontare

dell'assegno familiare che spetta al figlio e che è parte del fabbisogno in

denaro. Così facendo, egli è surrogato nei diritti del figlio per l'ammontare

di tale prestazione. Giusta l'art. 110 n. 2 CO il terzo che soddisfa un

creditore è surrogato per legge nei diritti del creditore fino a concorrenza

della somma pagata quando il debitore partecipa al creditore che il terzo

pagante prende il posto del creditore. Non occorre una dichiarazione formale.

Basta che il figlio si renda conto che, ricevendo l'ammontare dell'assegno dal

padre, sia consapevole di non essere più creditore della somma verso la madre e

sia d'accordo (v. Tevini in:

Commentaire romand, 3ª edizione, n. 31 ad art. 125 CO con riferimenti; Weber/ von Graffenried in: Berner

Kommentar, 2ª edizione, n. 39 ad art. 110 CO).

Nella

fattispecie il figlio, ventenne, non si è mai opposto al fatto di vedersi

finanziare dal padre l'intero fabbisogno in denaro fin dall'ottobre del 2022 benché

la madre tenga l'assegno familiare per sé. Nemmeno egli risulta ignorare che il

padre gli anticipi

l'equivalente

della somma in luogo e vece della madre, la quale riscuote l'assegno familiare

e lo trattiene. Né sussistono indizi per arguire ch'egli abbia a presumere una

remissione di debito da parte del genitore, nel senso che il padre intenda lasciare

l'assegno familiare alla madre, integran­do a proprie spese il fabbisogno in

denaro del figlio. Nemmeno l'appellante, del resto, prospetta una tesi del

genere. Ne segue che il finanziamento di AO 1 a beneficio del ragazzo comporta

una surrogazione, ovvero un cambio di creditore. Il convenuto è legittimato così

a far valere la pretesa del figlio nei confronti della madre e a compensarla

con quanto egli deve alla madre medesima per il contributo alimentare, tale

compensazione non ledendo – come si è visto – il fabbisogno minimo di lei.

Anche in proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

7.

L'appellante

si duole altresì che il Pretore aggiunto le abbia rifiutato la provvigione ad

litem e il beneficio del gratuito patrocinio per le spese processuali con

l'argomento che l'istanza di diffida ai debitori appariva sprovvista sin

dall'inizio di esito favorevole. Essa fa valere che la sua istanza non era

priva di buon diritto e che, foss'anche stata da respingere, la provvigione ad

litem o – sussidiariamente – il gratuito patrocinio sarebbe da accogliere

almeno per le spese processuali. A torto.

Intanto

l'opposizione del convenuto alla richiesta di provvigione ad litem non

può reputarsi tardiva, come l'interessata pretende. Il Pretore aggiunto ha

impartito al convenuto il 29 agosto 2023 un termine di dieci giorni “per

formulare eventuali osservazioni” all'istanza in cui AP 1 sollecitava tanto la

trattenuta di stipendio quanto la provvigione ad litem. L'11 settembre

successivo il convenuto ha postulato una proroga del termine, che il Pretore

aggiunto ha accorda­to l'indomani. AO 1 ha poi presentato un memoriale di

osservazioni il 14 settembre 2023, postulando la reiezione del­l'istanza,

compresa la richiesta di provvigione ad litem. Che la citata proroga del

termine si riferisse alla sola domanda di trattenuta di stipendio non figurava

nell'ordinan­za del Pretore aggiun­to, né il convenuto aveva ragione di

supporlo, né l'interessata ha eccepito alcunché nella duplica spontanea. E un'istanza

senza prospettive di buon diritto non giustificava una provvigione ad litem

(I CCA, sentenza inc. 11.2022.110 del 24 maggio 2002 consid. 10 con

rinvii) né, tanto meno, il beneficio del gratuito patrocino (art. 117 lett. b

CPC).

Rimane

da domandarsi se l'istanza di diffida ai debitori fosse effettivamente sen­za

probabilità di successo, come ritiene il Pretore aggiunto. La risposta è

affermativa. Da un lato, il convenuto risultava avere versato dall'ottobre del

2022.

all'agosto del 2023 fr. 2250.– per gli 11 mesi e il fatto che i pagamenti

fossero “sfasati” di un mese rispetto alla loro scadenza poteva formare oggetto

di un'esecuzione ordinaria per la mensilità mancante, ma non appariva bastare

per una diffida ai debitori. Dall'altro, l'istan­te risultava poter coprire il

proprio fabbisogno minimo, in base ai dati da lei stessa forniti, già con il

versamento di fr. 2250.– mensili. In circostanze siffatte mal si intravede

quali probabilità di esito positivo potesse avere un'istan­za di diffida ai debitori,

sicché la valutazione del Pretore aggiunto merita di essere condivisa.

8.

Infine

l'appellante opina che nel diritto di famiglia una provvigione ad litem

e il beneficio del gratuito patrocinio, così come la rinun-cia a prelevare

spese processuali, si giustificano per

equità anche nel caso di un'istanza di diffida ai debitori senza

prospettive di ac-coglimento, qualora l'istante si trovi in gravi ristrettezze.

L'assun­to, apodittico, equivale a sostenere che un'istante senza mezzi

adeguati potrebbe permettersi di chiedere una diffida ai debitori senza

probabilità di successo e vedersi anticipare dal coniuge le spese giudiziarie

necessarie solo perché personalmente non dispone di mezzi finanziari

sufficienti. Il che non è sostenibile, il

giudice

dovendo esercitare il proprio potere d'apprezzamen­to a norma dell'art.

107.

cpv. 1 lett. c CPC con criteri restrittivi (Stoudmann

in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 33 ad art. 107 con rinvii di

giurisprudenza). Le mere difficoltà economiche in cui può versare l'istante non

bastano. Anche sotto questo profilo l'appello denota perciò la sua

infondatezza.

9.

Le

richieste di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio in

appello

non possono, a loro turno, trovare accoglimento, già per il fatto che la stessa

istanza di diffida ai debitori appariva – come si è visto – sprovvista sin

dall'inizio di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Delle

eventuali difficoltà finanziarie in cui versa l'appellante si tiene conto, in

ogni modo, fissando le spese processuali senza considerare l'elevato valore

litigioso della trattenuta di stipendio (DTF 137 III 195 consid. 1.1). Non si

pone invece questione di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a

formulare osservazioni all'appello.

10.

L'emanazione

del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 650.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Le

richieste di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio sono

respinte.

4. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).